Modulo Formativo: Diritti e Doveri dei Lavoratori Giuseppe Sava

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SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA Torino, 5-7 Giugno 2001 Modulo Formativo: Diritti e Doveri dei Lavoratori Giuseppe Sava Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza I.N.F.N Sezione di Catania e G.C. Di Messina sava: sava

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sava:. sava. SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA Torino, 5-7 Giugno 2001. Modulo Formativo: Diritti e Doveri dei Lavoratori Giuseppe Sava Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza I.N.F.N Sezione di Catania e G.C. Di Messina. - PowerPoint PPT Presentation

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SEMINARIO DI STUDIO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA Torino, 5-7 Giugno 2001

Modulo Formativo: Diritti e Doveri dei Lavoratori

Giuseppe SavaRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

I.N.F.N Sezione di Catania e G.C. Di Messina

sava:sava

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Questo modulo formativo e’ frutto dell’esperienzamaturata nell’ambito degli “Incontri sulla Sicurezza”,promossi in qualità di RLS, e nel quotidiano svolgimentodelle attività connesse alla figura stessa.

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OBIETTIVI:

Perseguire un buon livello di conoscenzaconoscenza dellalegislazione da parte dei lavoratori al fine di:

Migliorare il livello di sicurezza della propriaattività lavorativa.

Evitare di incorrere nei rigori della legge

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Figure coinvolte nel circuito della sicurezza aziendale (Decreto Leg.vo 626/94 e s.m.)

Datore di Lavoro.Responsabile del S.P.P.PrepostiLavoratoriRappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza (RLS)

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Art. 5 Obblighi dei lavoratori

1)Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2)In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai

dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonche’ i dispositivi di sicurezza;

c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonche’ le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,

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adoperandosi direttamente, in caso d’urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilita’, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,

all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorita’ competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

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Art. 12 Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto socc.

...3) I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. [nota: si riferisce all’art. 4, comma 5: Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; ...]

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Art. 14Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2) Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nella impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

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Art. 39Obblighi dei Lavoratori

1) I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2) I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all’informazione, alla formazione ed all’addestramento ricevuti.

3) I lavoratori: a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa; c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al

preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature messe a loro disposizione.

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Art. 44Obblighi dei lavoratori

(Uso dei Dispositivi di Protezione Individuali)

1) I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’art.43, commi 4, (lettera g), e 5.

2) I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato.

3) I lavoratori: a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione. b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 4) Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in

materia di riconsegna dei DPI. 5) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al

dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

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Art. 67Protezione da agenti cancerogeni

Esposizione non prevedibile

1) Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2) I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossano idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro...

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Art. 84Protezione da agenti biologici.

Misure d’emergenza.

1) Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell’ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2,3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2) Il datore di lavoro informa al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell’evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3) I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici.

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Art. 93Contravvenzioni commesse dai lavoratori.

1) I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da lire

quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli artt.:

5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, commi 1 e 3; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire

duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli artt.: 67, comma 2; 84, comma 1.

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Ulteriori riferimenti legislativi:

Codice Penale

Omissione per dolo ( provocare una situazione di pericolo volontariamente)

Art. 437

Chiunque omette di collocare impianti o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o uninfortunio, la pena e’ della reclusione da tre a dieci anni.

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Omissione per colpa (trascuratezza, ignoranza, negligenza, imprudenza)

Art. 451

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibiliapparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggioo al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusionefino a un anno o con la multa da lire quarantamila a duecentomila.

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CONCLUSIONI

Il rispetto delle norme a carico dei Lavoratori in materiadi sicurezza non e’ solo un obbligo di legge, ma anche undovere morale nei confronti di se stessi, dei colleghi dilavoro ed, in ultima analisi, anche dei propri cari.