LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica

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1 LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2012 / 2013 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro

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LIUC Università Carlo Cattaneo Facoltà di Economia Laurea specialistica in Amministrazione Aziendale e Libera Professione A.A. 2012 / 2013 CORSO DI Analisi Finanziaria degli Enti Pubblici Michelangelo Nigro. Le fonti di finanziamento – art. 199 Tuel. - PowerPoint PPT Presentation

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LIUCUniversità Carlo Cattaneo

Facoltà di Economia

Laurea specialistica

in Amministrazione Aziendale e Libera Professione

A.A. 2012 / 2013

CORSO DI

Analisi Finanziaria degli Enti PubbliciMichelangelo Nigro

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Le fonti di finanziamento – art. 199 Tuela) entrate correnti destinate per legge agli

investimenti;

b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei prestiti;

c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;

d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;

e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'articolo 187;

f) mutui passivi;

g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada

Efcx Sfcx+K

Dismissione di beni (cartolarizzazione; art.84 Finanziaria 2003)

Riscossione di crediti Oneri di urbanizzazione

Contributo di Stato, regioni e Unione Europea per spese di investimento programmate

Fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi

Credito ordinario e BEI Cassa depositi e prestiti Prestiti obbligazionari Leasing finanziario Aperture di credito e BEI

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L’indebitamento ai sensi della L. n. 350/2003, art. 3, comma 17 Per gli enti territoriali costituiscono indebitamento:

l'assunzione di mutui l'emissione di prestiti obbligazionari le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata e le cartolarizzazioni con

corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione

l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate (up-front)

Di fatto, ad eccezione dei mutui, i prestiti obbligazionari non trovano più interesse da parte degli enti locali, le aperture di credito, non sono ancora compiutamente disciplinate, e, con riferimento agli up-front collegati a operazioni in derivati, sarebbe meglio vietarli

Per quanto attiene alle cartolarizzazioni, nel 2008 i parametri Eurostat sono stati modificati, il legislatore non si è ancora adeguato

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Le fonti di finanziamento ordinarie e straordinarie

Mutui e Prestiti (IFM e Cdp) Emissioni Obbligazionarie Aperture di credito Banca Europea degli Investimenti (BEI) Leasing finanziario

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La Cassa depositi e prestiti S.p.A. La missione della CDP è favorire lo sviluppo degli

investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali destinate alla fornitura dei servizi pubblici a carattere locale e delle grandi opere di interesse nazionale, assicurando un adeguato ritorno economico agli azionisti e, allo stesso tempo, preservando in modo durevole l'equilibrio economico-finanziario-patrimoniale

La Cassa intende rimanere l'operatore di riferimento per gli enti locali e per i proprietari e i gestori di infrastrutture, configurandosi come struttura di eccellenza per la professionalità delle risorse umane, il rigore dei metodi gestionali e la qualità del servizio alla clientela

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La Cdp, una banca d’affari Il capitale sociale è di 3,5 mld. di euro

70 % MEF 30 % Fondazioni bancarie (n. 66)

La raccolta postale 2004: € 100 mld. 2005: € 123 mld. 2006: € 145 mld. 2007: € 157 mld. 2008: € 175 mld. 2009: € 191 mld. 2010: € 207 mld. 2011: € 218 mld.

Gli utili 2004: € 0,286 mld. 2005: € 1,6 mld. 2006: € 1,9 mld. 2007: € 1,4 mld. 2008: € 1,4 mld. 2009: € 1,7 mld. 2010: € 2,7 mld. 2011: € 1,6 mld.

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Elenco delle partecipazioni Cdp Eni S.p.A., 26,37% Terna S.p.A., 29,85% Fondo strategico Italiano

S.p.A., 90,00% CDP GAS S.r.l., 100,00% Fondo Inframed, 38,93% Galaxy S.àr.l. SICAR,

40,00% Sinloc S.p.A., 11,85% Fondo Marguerite,

14,08%

Istituto per il Credito Sportivo, 21,62%

F2i SGR S.p.A., 15,99% CDP Investimenti SGR

S.p.A., 70,00% Fondo Italiano

d’Investimento SGR S.p.A., 12,50%

Fondo EEEF, 10,48% Europrogetti & Finanza

S.p.A. in liquid., 31,80%

7Partecipazioni CDP al 31 dicembre 2011

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Cdp, i mutui per gli enti territoriali

Circolare 1255/2005: i nuovi prodotti della Cdp S.p.A.

Circolare 1257/2005: le nuove strategie della Cdp S.p.A.

CONCORRENZA AL SISTEMA BANCARIO: SLEALE ?

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I finanziamenti della Cdp S.p.A. La natura contrattuale del prestito Le procedure di finanziamento:

Istruttoria Perfezionamento del contratto

L’ambito oggettivo: Opere e lavori pubblici Immobili (acquisti e ristrutturazioni) Acquisto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature tecnico scientifiche, mezzi

di trasporto, altri beni mobili ad utilizzo pluriennale) Programmi di investimento per il recupero e la valorizzazione del territorio Trasferimenti in conto capitale Conferimenti di capitale e partecipazioni azionarie Incarichi professionali esterni e beni immateriali ad utilizzo pluriennale Programmi di investimento

La durata: da 5 a 30 anni I tassi: fissi e variabili Le modifiche contrattuali: estinzione anticipata, riduzione dell’importo,

diverso utilizzo, cessione totale o parziale del contratto, risoluzione del contratto

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Le strategie della Cdp, in sintesi

Riposizionamento sul mercato degli enti locali

Supporto alle politiche del MEF per la riduzione del debito

Concorrenza al sistema bancario

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Elementi di criticità, la Cdp La Cdp è ormai diventata una S.p.A.. Sarebbe più

corretto estendere anche alla Cdp l’applicazione delle procedure di evidenza pubblica per l’accesso al credito

Tassi applicati sui mutui sovradimensionati, visto il ruolo della Cdp

A fronte di utili così elevati, si dovrebbe ridurre: il costo della raccolta, magari agganciandolo al tasso unico di

riferimento ridurre drasticamente il costo delle penali di estinzione anticipata

Bisognerebbe rivedere il sistema delle erogazioni e degli interessi di retrocessione sulle giacenze

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I prestiti con il sistema creditizio Con il D.MEF 11 novembre 2011 la struttura dei tassi massimi

applicabili agli enti locali da parte del sistema creditizio si è adeguato alla situazione dei mercati

Per i mutui a tasso fisso: o Durata fino a 10 anni: IRS 7Y + 4,85%o Durata fino a 15 anni: IRS 10Y + 4,50%o Durata fino a 20 anni: IRS 12Y + 4,80% o Durata fino a 25 anni: IRS 15Y + 5,00%o Durata oltre i 25 anni: IRS 20Y + 4,60%

Per IRS si intende il tasso lettera verso Euribor a sei mesi fissato a Francoforte alle ore 11,00 del giorno precedente la stipula del contratto

Per i mutui a tasso variabile: o Durata fino a 10 anni: Euribor 6m + 4,80% o Durata fino a 15 anni: Euribor 6m + 4,45% o Durata fino a 20 anni: Euribor 6m + 4,75% o Durata fino a 25 anni: Euribor 6m + 5,00%o Durata oltre i 25 anni: Euribor 6m + 4,60%

Il tasso Euribor a sei mesi è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi

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Elementi di criticità contingenti del sistema creditizio Il valore dei tassi è oggi fortemente condizionato dalla

crisi dei mercati finanziari A fronte di un tasso BCE dell’0,75%, i tassi offerti al

sistema pubblico sono sovradimensionati La crisi del sistema ha fatto emergere la fragilità del

rapporto enti territoriali / sistema creditizio L’IRS, quale parametro di riferimento, si è rilevato

inadeguato Forse sarebbe il caso di utilizzare il tasso BCE come

base di definizione del tasso finale

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I Prestiti Obbligazionari nel sistema pubblico locale L. 8 giugno 1990 n.142 art.32, comma 2, lett.i) L. 23 dicembre 1994 n.724, artt.35 e 37 Regolamenti attuativi: D.M.T. 29 gennaio 1996

n.152 sostituito dal D.M.T. 5 luglio 1996 n.420 Regime fiscale: D.lgs.1 aprile 1996 n.239; Circolare

360/E del 23 settembre ’96, modificato dall’articolo 27 del Collegato Fiscale alla Finanziaria 2000 (L.342/00); Finanziaria 2006, art.1, comma163

Quotazione in Borsa: D.M.T. 8 agosto 1996 n.457 Sistema di rimborso: Legge Finanziaria 2002

(L.448/2001), art.41; DME 1 dicembre 2003, n.389 (GU 4 febbraio ’04)

Legge 203/2008: modifica la L.448/01

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Requisiti soggettivi

Regioni Province Comuni Unioni di comuni Città metropolitane Comunità montane Consorzi tra enti locali

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Le condizioni per l’emissione (1) L'emissione di prestiti obbligazionari deve

essere destinata esclusivamente al finanziamento degli investimenti

E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente

I titoli sono garantiti dalla Delegazione di pagamento

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Le condizioni per l’emissione (2) Le unioni di comuni, le comunità montane e i

consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari

Gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non devono trovarsi in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie, salvo la deroga dell’articolo 37

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Le condizioni per l’emissione (3) Nessun prestito può essere emesso se dal conto

consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito

L’ammontare del prestito non può superare il valore del progetto. Può invece essere inferiore, purché siano indicate le altre risorse da cui attingere i capitali necessari alla realizzazione dell’opera

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Le condizioni per l’emissione (4) Condizioni di bilancio: approvazione del consuntivo del penultimo

esercizio, indicazione dell’emissione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale (variazioni di bilancio)

Gli interessi concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti

La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni, né può essere superiore a 30 anni (art.62, co.2 della L. n. 112/08, così come modificata dall’art.3 della L.n. 203/08)

In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio

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Le condizioni per l’emissione (5) Le obbligazioni possono essere ordinarie, convertibili

o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali

Le cedole possono essere trimestrali, semestrali o annuali

Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile (il sistema del collocamento alla pari è stato abrogato dall’art. 41 della Finanziaria 2002)

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La delibera di emissione

La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario

Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili

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La procedura

L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria

E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali

L'ente emittente può richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario interno ed estero

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Procedura per la raccolta del risparmio: il collocamento Collocamento a fermo: l’intermediario si impegna

a sottoscrivere l’intero ammontare del prestito, garantendo l’esito positivo dell’operazione

Collocamento con Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS): i titoli vengono sottoscritti direttamente dal mercato dei risparmiatori; solo per le quote non eventualmente acquistate interviene l’intermediario

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Modalità di rimborso

Ammortamento francese a rata costante: capitale crescente e interessi decrescenti

Ammortamento italiano a quota di capitale costante interessi decrescenti e rata decrescente

Ammortamento bullet con rimborso unico rimborso periodico degli interessi e versamento

del capitale in un sinking fund L’AMMORTAMENTO BULLET E’ STATO ABROGATO

DALL’ART.62, CO.2 DELLA L.112/08, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART.3 DELLA L.203/08

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Il Rendimento di Boc, Bop e Bor (1) Il rendimento può essere a tasso fisso o a tasso variabile Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i

sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto

Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto

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Il Rendimento di Boc, Bop e Bor (2) Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile sul

mercato interno, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, l’Euribor a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole

Per i prestiti a tasso variabile emessi sul mercato estero e per quelli in valuta il parametro di riferimento per le cedole successive alla prima sarà il “London Interbank Offered Rate” (LIBOR) a 3, 6 e 12 mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale ed annuale delle cedole

Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'eventuale applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito

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Il Rendimento di Boc, Bop e Bor (3) Gli enti emittenti devono operare una ritenuta

del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori

PRIMA DELLA FINANZIARIA 2006: Il 50% del gettito della ritenuta viene retrocesso agli enti emittenti

Con la Finanziaria 2006, art.1, comma 163: si ritorna alla definizione di soggetti nettisti e lordisti

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I costi di un’emissione

Tasso fisso o variabile Commissione 0,1% del valore nominale da versare in

un capitolo del bilancio dello Stato Commissione di intermediazione non superiore allo

0,5% del valore nominale Per la copertura del rischio di cambio tutti i prestiti in

valuta estera devono essere accompagnati, al momento dell'emissione, da una corrispondente operazione di swap (currency swap)

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Gli altri costi … ...

Eventuali costi di certificazione di bilancio Costi per la stampa e la pubblicità Costi per l’eventuale assegnazione del rating Costi di copertura del rischio tassi (swap) per

garantire la conversione di tassi fissi in tassi variabili e viceversa

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I vantaggi economici dei Boc

Il recupero certo dell’imposta del 12,50% sull’ammontare complessivo degli interessi passivi del prestito obbligazionario, solo se sottoscritti da nettisti

Rendimento delle giacenze Rendimento del fondo di accantonamento nel

caso di rimborso Bullet (per i contratti in essere)

Analisi comparativa e strategie finanziarie

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I Prestiti Obbligazionari, le criticità Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito

non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento

lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente

maggiorato di un punto. Il sistema di rilevazione dei tassi APPARE

ORMAI SUPERATO

In caso di emissione sotto o sopra la pari, non è stato ancora definito il

corretto metodo di contabilizzazione degli scarti di emissione

Sul recupero dell’imposta sostitutiva (contabilizzata nel Titolo I delle

Entrate tributarie – Categoria 1 delle Imposte), con la Finanziaria 2006

si è tornati indietro di 10 anni. GLI ENTI NON HANNO PIU’ TRACCIA

DEL VANTAGGIO FISCALE

Lo Stato continua ad applicare la commissione dello 0,1% del valore

nominale del prestito. A CHE TITOLO ?

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I bond locali garantiti dal patrimonio Con il D.L. n. 1/2012, art. 54, si interviene sull’art. 35 della L. n.

724/1994 che ha introdotto i prestiti obbligazionari degli enti territoriali

Vengono introdotti i prestiti obbligazionari di scopo per il finanziamento di investimenti garantiti dal patrimonio immobiliare disponibile di proprietà dell’ente emittente

Il valore degli immobili a garanzia deve essere almeno pari al valore dell’emissione

Il patrimonio così individuato è destinato alla soddisfazione degli obbligazionisti

Su tale patrimonio non saranno ammesse azioni esecutive, se non dai portatori delle obbligazioni

Sarà necessario un regolamento del MEF per capire le modalità di funzionamento di tale prodotto finanziario

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Le aperture di credito, incompiute Sono state introdotte dalla Finanziaria 2005, art. 1, co. 68

Le erogazioni avvengono sulla base dei SAL Le somme non utilizzate costituiscono residui attivi Gli interessi si pagano solo sugli importi erogati La misura dei tassi è stata definita con Decreto del MEF, di concerto con il

Ministero dell’Interno, del 3 marzo 2006 (GU n.54 del 6 marzo 2006) Il tasso può essere sia fisso, sia variabile:

TASSO FISSO: Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari all’Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%

TASSO VARIABILE: Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all’EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%

IL DECRETO DEFINISCE TASSI FUORI MERCATO. SE PUR VALIDI, SAREBBERO APPLICABILI AI PRIMI TRE ANNI (PERIODO ENTRO IL QUALE AVVIENE L’EROGAZIONE DELLA LINEA DI CREDITO).

AD EROGAZIONE COMPLETATA, QUALE DOVREBBE ESSERE LA MISURA DEL TASSO APPLICABILE PER TUTTA LA DURATA DEL RIMBORSO ?

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La Banca Europea degli Investimenti (BEI ) La Banca Europea degli Investimenti rappresenta oggi un ulteriore canale di

approvvigionamento di capitale a costi altamente competitivi La BEI è un’istituzione che nasce con la finalità di sostenere gli investimenti

pubblici e lo sviluppo economico europeo Da qualche tempo ha iniziato ad erogare finanziamenti anche agli enti territoriali

pubblici italiani Le formule di finanziamento sono molto simili alle aperture di credito Generalmente il rapporto contrattuale è basato su una convenzione triennale la

quale prevede da parte della BEI l’apertura di una linea di credito che, senza oneri, stanzia determinate somme per opere pubbliche preventivamente vagliate e concordate con un board della stessa BEI

Non è obbligatorio utilizzare la linea di credito nei tre anni della convenzione In caso di utilizzo, il tasso è negoziato al momento della chiusura

dell’operazione e negli ultimi due anni è sempre risultato più basso del tasso offerto dalla Cdp

L’unico vincolo potrebbe intravedersi nelle dimensioni dei finanziamenti, che spesso si aggirano per importi non inferiori ai 2 milioni circa; si precisa che le condizioni sono negoziate tra le parti e non sono standardizzate; i piccoli enti potrebbero accedervi attraverso forme di associazionismo con enti di maggiore dimensioni come ad esempio il comune capoluogo e/o la provincia

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Il leasing finanziario, gli aspetti rilevanti Fino ad oggi il leasing finanziario è stato

oggetto di numerosi interventi da parte della magistratura contabile, con particolare riferimento alla natura dell’operazione: il canone è spesa corrente o spesa per

investimento ? Sicuramente il L.F. rappresenta un metodo di

finanziamento alternativo al debito, soprattutto per le finalità che consegue

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Il leasing finanziario, gli aspetti in dubbio Dal punto di vista contabile, a normativa

vigente, incide sulla parte corrente del bilancio

Ma a seguito dell’introduzione dei nuovi principi contabili da applicare per l’armonizzazione dei bilanci pubblici (D.PCM del 28 dicembre 2011, All. n. 2), sono stati individuati i nuovi criteri di contabilizzazione, facendo prevalere la sostanza sulla forma

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Il leasing finanziario è debito Le registrazioni contabili da utilizzare sono le

medesime utilizzate per gli investimenti finanziati da debito

Allora se il L.F. è debito, l’operazione avrà incidenza su: Limite di indebitamento di cui all’art. 204, Tuel Delegazioni di pagamento di cui all’art. 206, Tuel Parametri di deficitarietà di cui al D.M. Interno del

24 settembre 2009 e all’art. 242, Tuel Patto di Stabilità e di Crescita Interno

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Ma se il leasing finanziario è debito Le principali norme su cui intervenire:

Art. 199, art. 204, art. 206, Tuel Codifiche SIOPE (in fase di sperimentazione) Le norme sul Patto di Stabilità e di Crescita

Interno Le norme che disciplinano i controlli per i

pagamenti superiori ai 10 mila euro (Circolare MEF e RGS n. 29 dell’8 ottobre 2009)

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Gli strumenti di gestione del debito Modelli di indebitamento a confronto Gli strumenti di gestione del debito pubblico

locale La rinegoziazione Gli strumenti derivati

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Modelli di indebitamento a confronto Analisi dei principali elementi di comparazione:

Condizioni giuridiche per l’indebitamento Procedure amministrative di indebitamento Tempi necessari per l’assunzione del debito Condizioni economiche e finanziarie

Struttura del piano di ammortamento Durata del piano di rimborso e periodicità delle rate Tipologia di rimborso: francese, italiano, americano (abrogato) Tipologia di tasso: fisso, variabile

Costo dell’indebitamento Flussi negativi e positivi legati al debito

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Condizioni giuridiche per l’indebitamento Sia i prestiti Cdp, sia quelli assunti con il sistema

creditizio, sia i prestiti obbligazionari (P.O.), sia altrettanto le aperture di credito, sono soggette tutte indistintamente alle norme previste dal TUEL: Approvazione del preventivo dell’esercizio corrente Approvazione del consuntivo del penultimo esercizio Rispetto del limite di indebitamento art. 204

Per ciascuno dei prodotti finanziari si fa poi riferimento alle specifiche norme che ne disciplinano i meccanismi di funzionamento e gli aspetti economici e finanziari

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Procedure amministrative di indebitamento Da un punto di vista procedurale, per la Cassa

depositi e prestiti non è, attualmente, prevista nessuna particolare procedura di evidenza pubblica; l’assunzione del prestito è dettata dalla Circolare 1255 del 2005

Per l’assunzione di prestiti con il sistema creditizio e per le emissioni obbligazionarie sono previste procedure di evidenza pubblica, quali ad esempio le indagini di mercato (si veda il nuovo codice degli appalti del Luglio 2006)

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Tempi necessari per l’assunzione del debito Il tempo necessario per l’assunzione di un prestito

con la Cdp è formalmente regolato dalle norme della Circolare 1255 del 2005; mediamente dalla domanda di prestito alla definitiva firma contrattuale trascorrono circa 30 giorni

Alla luce dell’indagine di mercato per la individuazione del partner finanziario, i tempi necessari per chiudere un prestito con il sistema creditizio o per collocare un prestito obbligazionario, possono oscillare tra i 20 e i 40 giorni

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Condizioni economiche e finanziarie In termini di DURATA ormai non ci sono più differenze tra i diversi

prodotti finanziari, si va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 30 anni; la periodicità del rimborso sia per la Cdp che per il sistema creditizio è semestrale con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre; per le emissioni obbligazionarie può essere trimestrale, semestrale e annuale e dipende dalla data di firma del contratto (generalmente anche i prestiti obbligazionari si adeguano alle scadenze di giugno e dicembre)

Il PIANO DI AMMORTAMENTO può essere di tipo francese o italiano : Francese, rata costante con capitale crescente e interessi

decrescenti Italiano, rata decrescente con capitale costante e interessi

decrescenti Il TASSO può essere sia fisso che variabile per i vari prodotti

finanziari

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Costo dell’indebitamento …

CDP

CREDITO BANCHE

P.O.

T. FISSO: rilevazioni settimanali agganciate all’IRS

T. VARIABILE: rilevazioni settimanali indicizzate Euribor

T. FISSO: rilevazioni giornaliere agganciate all’IRS

T. FISSO: rendimento titoli di stato e/o altri parametri

T. VARIABILE: rilevazioni giornaliere indicizzate Euribor

T. VARIABILE: Euribor con periodicità legata alla cedola

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Flussi negativi e positivi legati al debito FLUSSI NEGATIVI:

Il costo rappresentato dal tasso nominale I costi delle commissioni:

Cdp: non prevede commissioni Banche: possono prevedere commissioni P.O.: la commissione massima è dello 0,5% del valore di emissione; si

ricorda il contributo una tantum allo Stato dello 0,1% del valore nominale; altri eventuali costi per la comunicazione dell’operazione

FLUSSI POSTIVI Rendimento sulle giacenze:

Cdp: Euribor sulle somme concesse ma non erogate Sistema creditizio e P.O.: tassi concordati con il Tesoriere e/o derivanti

da operazioni di reinvestimento della liquidità Solo per i P.O.

Retrocessione dell’imposta sostitutiva del 12,50%

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Le novità sul tema del debito degli enti territoriali Legge n. 183/2011, con l’art. 8, modifica l’art. 204

del D.lgs. n. 267/2000 e l’art. 10 della L. n. 281/1970 D.PCM. del 28 dicembre 2011, relativo

all’armonizzazione del bilancio pubblico, riscrive i principi contabili e fissa nuovi metodi di contabilizzazione del debito, introducendo, per la prima volta, il concetto di leasing inquadrato come indebitamento

D.L. n. 1/2012, introduce il Contratto di disponibilità (art. 44) e ristabilisce fino al 2014 il sistema della Tesoreria Unica (art. 35)

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Legge n. 183/2011

Modifica all’art. 204, D.lgs. n. 267/2000, relativo al limite di indebitamento degli enti locali (art. 8) viene ridotto il tetto massimo degli interessi passivi sul debito rispetto

alle entrate correnti: 8% per l'anno 2012 6% per l'anno 2013 4% a decorrere dall’anno 2014

In sostanza, la somma degli interessi passivi sui vecchi debiti, aumentata degli interessi sul debito che si intende assumere nel corso del nuovo esercizio, non potrà superare la % su evidenziata

L’art. 16, comma 11 del D.L. n. 95/2012 (spendig review) ha precisato che il limite va rispettato per l’anno in cui si intende assumere il nuovo debito

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Nuovi limiti all’indebitamento A decorrere dal 2013, gli enti territoriali riducono l’entità

del debito pubblico Con successivo decreto il MEF stabilisce le modalità di

attuazione; in particolare saranno stabilite: distintamente per regioni, province e comuni, la differenza

percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito

la percentuale annua di riduzione del debito le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di

riduzione del debito si considera equivalente alla riduzione del debito, anche il

trasferimento di immobili al fondo o alle società appositamente costituite per la valorizzazione degli immobili (art. 6, c. 1)

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Sanzioni sul mancato adempimento In caso di mancato rispetto ai vincoli imposti

sull’indebitamento, si applicano le sanzioni del mancato rispetto del Patto di Stabilità previste dal D.lgs. n. 149/2011, entrambi relativi alla rideterminazione dei limiti agli impegni delle spese correnti e al blocco delle assunzioni, a qualsiasi titolo: Art. 7, c. 1, lett. b) e d), per le regioni Art. 7, c. 2, lett. b) e d), per gli enti locali

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D.PCM 28 dicembre 2011- armonizzazione dei bilanci Con l’introduzione dell’armonizzazione dei bilanci, sono

stati riscritti i principi contabili Tra le novità, l’allegato 2 del D.PCM richiama

l’attenzione sui seguenti punti: 3.17, si invitano gli enti locali a razionalizzare le politiche di

indebitamento, sostenendo le forme flessibili, tra cui le aperture di credito (nda: il legislatore deve ancora coordinare l’uscita e l’aggiornamento delle norme)

3.24, si richiama l’evoluzione della definizione di cartolarizzazione, non ancora recepita dal legislatore italiano

3.25, il leasing finanziario e i contratti assimilati, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, costituiscono debito che finanzia investimenti

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D.L. n. 1/2012, Contratto di disponibilità (art. 44)

Il privato, a suo rischio e sue spese, costruisce e mette a disposizione dell’ente pubblico un’opera privata destinata all’esercizio di un servizio pubblico, dietro il pagamento di un corrispettivo

Tale strumento si aggiunge al leasing finanziario, così come individuato dal D.lgs. n. 163/2006

Il corrispettivo comprende: Un canone di disponibilità, in base all’effettivo utilizzo del bene Un contributo in corso d’opera, comunque non superiore al 50% del

costo di costruzione, e nel caso sia previsto il trasferimento della proprietà all’A.P.

Un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato in base ai canoni già versati e al contributo in corso d’opera

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… il Contratto di disponibilità Tale nuovo strumento rappresenta una

variante al leasing immobiliare in costruendo Per gli aspetti di contabilità pubblica si

applicherebbero le stesse norme previste dai nuovi principi contabili, assimilando il contratto ad un’operazione di indebitamento

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D.L. n. 1/2012, il ritorno alla Tesoreria Unica (art. 35, c. 8 e ss) Fino al 2014 si sospende il sistema di Tesoreria Mista, e

si reintroduce la Tesoreria Unica disciplinata dalla L. n. 720/1984

Fanno eccezione le entrate derivanti dall’assunzione di debito non sorretto da alcun contributo, che resterebbero sui conti fruttiferi dell’ente

I tesorieri riversano il 50% delle disponibilità entro il 29 febbraio e la restante quota entro il 16 aprile

È possibile rinegoziare i contratti in essere, ferma restando la durata; in caso di mancato accordo, gli enti possono recedere dal contratto

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Le garanzie, un sistema da rivedere In questo rinnovato contesto della finanza pubblica, e nel pieno del

processo federalista, andrebbero rivisti tutti gli strumenti di garanzia collegati alle operazioni di indebitamento: La nuova versione dell’art. 204 sulla capacità di indebitamento, stronca

ogni possibilità di investimento da parte degli enti territoriali, incidendo gravemente sullo sviluppo economico locale

I numerosi e diversi strumenti di finanziamento, nonché la dinamica dei mercati finanziari, possono incidere diversamente sui bilanci, anche senza modifiche allo stock del debito

La delegazione di pagamento poggia su entrate correnti, la cui composizione è differenziata nelle diverse aree geografiche

Il parametro di deficitarietà relativo al volume di debito non superiore al 150% (120% per gli enti con disavanzo) delle entrate correnti, appare poco restrittivo

I pagamenti per le opere finanziate da entrate in c/cap. (debito, alienazioni, oneri di urbanizzazione, trasf., ecc.) NON possono entrare nei saldi del Patto di Stabilità; le imprese ne pagano le conseguenze

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Gli strumenti di gestione del debito pubblico locale Rinegoziazione delle passività:

Estinzione anticipata ai sensi dell’art.41 della L. Finanziaria 2002

Operazioni di ristrutturazione proposte dalla Cdp Strumenti derivati (SWAP)

Le norme di riferimento Le definizioni e il funzionamento Le rilevazioni contabili

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Riduzione dei costi

Modifica dei flussi

Gestione del rischio di tasso

OBIETTIVOOttimizzare la gestione del

debito

Liability Management

La gestione attiva del debito si concretizza in un’attività di verifica ed eventuale intervento sul proprio portafoglio debitorio

L’obiettivo è la ridefinizione della struttura del passivo e dei suoi costi, con relativo impatto sul bilancio dell’ente locale

Gestione attiva significa anche proteggere l’ente dai rischi derivanti dal mercato finanziario

La gestione attiva del debito consente di modificare il profilo dei flussi legati alle operazioni finanziarie strutturate dagli enti locali

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Rinegoziazione delle passività Articolo 41 della Legge Finanziaria 2002 – L. 28 dicembre 2001,

n.448: Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni

Interventi previsti con Circolari varie: In diverse occasioni la Cdp ha proposto formule di ristrutturazione delle passività da utilizzare in tempi ben definiti e con strutture già preimpostate; tali operazioni sono state oggetto di analisi e approfondimenti, che in alcuni casi hanno fatto intravedere elementi di rischiosità assimilabili ad operazioni di swap

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I DERIVATI DEGLI ENTI LOCALI Norme vigenti e impatti sui bilanci degli

enti Il sistema di contabilità di uno swap

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Norme vigenti e impatti sui bilanci degli enti L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), art. 41 D. M.E.F. 1 dicembre 2003, n. 389 Circolare M.E.F. del 27 maggio 2004, esplicativa del D. M.E.F. n. 389/2003 L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art.1, c. 736, c. 737, c. 738

e c. 739 Circolare M.E.F. del 31 gennaio 2007, esplicativa della L. n. 296/2006 Circolare M.E.F. del 22 giugno 2007, n. 6301, sancisce l’inapplicabilità della

delegazione di pagamento D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, Attuazione della Direttiva 2004/39/CE

relativa ai mercati degli strumenti finanziari – MiFID L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), art.1, c. 381, c. 382, c. 383

e c. 384 L. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 3 (modificativa della L. n. 133/2008, art.

62) M.E.F. 22 settembre 2009, Schema di regolamento ministeriale di

attuazione dell’art. 62 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, come sostituito dall’art. 3 della L. n. 203/2008

Proposta di legge – Atto Camera n. 2698/2009, On. F. Boccia

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Il DME 389/03 e il nuovo schema presentato dal MEF nel sett. 2009 1. … swap sui cambi …

2. In aggiunta …, sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:

a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;

b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;

c) acquisto di «cap» … d) acquisto di «collar» … e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in

grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;

f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività (UP FRONT)

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I principali richiami normativi successivi al DME 389/03 Oltre alle norme introduttive e alle circolari

esplicative, proprio nell’ottica della trasparenza, è opportuno ricordare: L.296/2006, art.1

co.736: Riduzione del costo del debito e dell’esposizione ai rischi di mercato

co.737: Trasmissione preventiva dei contratti al MEF, come elemento di efficacia degli stessi; coinvolgimento della Corte dei Conti

Circolare del MEF del 22 giugno 2007 La delegazione di pagamento non si applica ai derivati, in quanto i

derivati non sono debito (e l’up front ?) L.244/2007, art.1, co.381/384 (commi abrogati con l’art.3 della

L.203/2008)

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La Finanziaria ’08 sui derivati …Abrogazione con Legge n.203 del 22 dicembre 2008 Art.1, Co.381: si fissa un PRINCIPIO sulla massima

trasparenza dei contratti per gli strumenti finanziari Art.1, Co.382: standardizzazione dei contratti da definirsi

con apposito decreto del MEF, sentiti la Consob e Banca d’Italia; spetterà al MEF controllare la conformità dei contratti al decreto

Art.1, Co.383: l’ente che sottoscrive derivati attesta con apposita nota di conoscere i rischi e le caratteristiche connesse alle operazioni finanziarie; la nota che va allegata al bilancio deve contenere gli oneri e gli impegni finanziari

Art.1, Co.384, quanto precede costituisce elemento di efficacia dei contratti; in caso di violazione di quanto sopra, se ne da comunicazione alla Corte dei Conti che prende gli adeguati provvedimenti

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L.133/2008, art.62, sostituito con la L.203/2008, art.3 … (1) Con uno o più regolamenti, il MEF,

sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua le tipologie di swap, indicando: le componenti derivate implicite o esplicite le informazioni, rese in lingua italiana, che

devono essere contenute nei contratti

… segue

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L.133/2008, art.62, sostituito con la L.203/2008, art.3 … (2) Il soggetto competente alla sottoscrizione di un

contratto di swap deve attestare la conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei contratti in derivati

La sottoscrizione di un contratto in difformità alle tipologie individuate con appostiti regolamenti e privo dell’attestazione di conoscenza dei rischi connessi è NULLO

La nullità può essere fatta valere solo dall’ente

… segue

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L.133/2008, art.62, sostituito con la L.203/2008, art.3 … (3) Blocco degli strumenti derivati:

… agli enti locali è fatto divieto di stipulare fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui … e comunque per il periodo minimo di un anno … CONTRATTI RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Sono possibili le ristrutturazioni del contratto di swap, solo in corrispondenza di una modifica delle passività sottostanti

Ai fini delle comunicazioni, il MEF trasmette mensilmente alla Corte dei Conti la documentazione inerente i contratti di swap

… segue

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L.133/2008, art.62, sostituito con la L.203/2008, art.3 … (4) Con una nota informativa allegata al bilancio di

previsione e al consuntivo, vanno evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari stimati, per il preventivo, e sostenuti, per il consuntivo

… l’eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate RIENTRA NEL CONCETTO DI DEBITO (con tale disposizione viene modificato l’art. 3, co.17 della L.350/2003)

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Obiettivi di trasparenza

Alla luce dei principi di bilancio (… integrità, veridicità), le operazioni in derivati devono trovare chiara allocazione nei documenti contabili: contabilizzazione di tutte le voci relative ad uno

swap codifica SIOPE principi contabili dell’Osservatorio del Ministero

dell’Interno riforma del sistema contabile

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Interessi semestrali a tasso

fisso + quote capitali

Erogazione mutuo

COMUNE ENTE MUTUANTE

BANCA

Banca paga gli interessi semestrali a tasso fisso

L’Ente paga un nuovo tasso (variabile + spread) con una nuova struttura

Come funziona un contratto di SWAP

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Le protezioni al rischio di oscillazione Il “cap” indica la possibilità di scommettere

sui tassi fissando una protezione a favore dell’ente. In tal caso l’ente non dovrà pagare più di un certo livello prefissato sin dall’inizio del contratto

Con il “collar” si attiva la protezione sia per l’ente (cap) sia per l’intermediario (floor). In tal caso il parametro di riferimento potrà oscillare all’interno di un range predeterminato sin dall’inizio

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Un esempio di swap

floor

cap

3%

6%

Euribor 6m Al parametro di riferimento va aggiunto lo spread danegoziare con l’istituto

rate

time

STRUTTURA COLLAR

Tasso fisso originario: 5,2%

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Le eventuali proposte di modifica delle norme sui derivati Tipologie contrattuali più semplici Parametri monetari di indicizzazione Protezioni per l’ente contraente Durata dei contratti Ricorso all’anticipazione o premio Swap sul capitale Contabilità e bilancio Divieto per gli enti dissestati e risoluzione

automatica Pricing e valutazioni di convenienza

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Tipologie contrattuali più semplici Limitare gli swap solo a specifiche e ben precisate

tipologie di operazioni: IRS puro: scambio tra fisso e variabile e viceversa Acquisto di cap Altre protezioni (collar)

Sui collar si rinvia a quanto riportato sulla delibera della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Veneto (Del.127/2008)

In relazione alle tipologie contrattuali si è in attesa dei regolamenti che dovranno essere emanati dal MEF, sentite la Banca d’Italia e la Consob

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Parametri monetari di indicizzazione Fissare l’Euribor come unico parametro

monetario di riferimento a cui ancorare l’operazione di swap: Il solo parametro monetario utilizzabile per

l’indicizzazione resterebbe l’Euribor a 3/6/12 mesi, in funzione della gradualità del rimborso delle rate prevista dal piano di ammortamento del nozionale sottostante

Si potrebbe anche estendere l’utilizzo del tasso BCE, così come già disposto per i mutui a tasso variabile

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Protezioni per l’ente contraente Il contratto deve prevedere o la sottoscrizione di un

collar a protezione sia dell’ente (cap), sia della controparte (floor), o, in alternativa, il SOLO ACQUISTO DI UN CAP l'acquisto di un CAP permette di predeterminare il

livello massimo di un tasso variabile il prodotto è rivolto a un debitore che scambia il fisso con

un variabile e che intende proteggersi dal rischio di rialzo dei tassi

SUL PUNTO CI SONO PARERI DISCORDANTI

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Durata dei contratti

La durata massima contrattuale non deve superare i 5 anni o il minor tempo legato alle scadenze del nozionale sottostante

Sarebbe stato opportuno prevedere un divieto assoluto al ricorso alle anticipazioni, (up-front)

Ricorso all’anticipazione o premio

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Swap sul capitale

Con la riformulazione dell’art.62 (L.203/08, art.62, co.10) viene di fatto eliminata la possibilità di ricorrere a forme di indebitamento di tipo bullet (ammortamento in unica soluzione, alla scadenza); viene meno la possibilità di utilizzo dello swap sul capitale

Anche nell’ipotesi di piani di ammortamento graduali, deve essere esplicitamente vietato il ricorso al derivato che agisce sulle quote di capitale, lasciando immutato il piano di ammortamento originario del debito sottostante, e consentendo esclusivamente la possibilità di intervenire sui flussi di interesse

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Contabilità e bilancio

Bisogna definire il sistema di contabilizzazione dei derivati nel bilancio pubblico, adeguando la codifica SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti locali – D.MEF, 14 novembre 2006, n.135553) e la struttura del bilancio di cui al D.P.R.194/1996, tenendo conto dei principi contabili dell’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali (Principio Contabile n.2, punto n.24)

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Divieto per gli enti dissestati e risoluzione automatica Bisognerebbe vietare la contrazione di swap per

gli enti dissestati, prevedendo la risoluzione automatica dei contratti in essere alla data di dichiarazione del dissesto finanziario

l’ente dovrebbe rilevare in bilancio le relative poste: in caso di valore di chiusura (mark to market) positivo, le

somme costituiscono massa attiva, così come definita dall’art.255, co.1 del D.lgs.267/2000

in caso di valore di chiusura (mark to market) negativo, le somme costituiscono massa passiva, così come definita dall’art.254, co.3 del D.lgs.267/2000

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Pricing e valutazioni di convenienza Coinvolgimento del Ministero dell’Economia e

delle Finanze, piuttosto che del Tesoriere (il quale potrebbe avere un ruolo di supporto alle scelte di gestione finanziaria degli enti territoriali), nella valutazione economica e finanziaria dei contratti

Sul ruolo del Tesoriere appare opportuno ricordare che gli enti locali sono passati al sistema di Tesoreria mista

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In particolare, sul sistema contabile Il sistema contabile degli strumenti derivati non è mai

stato disciplinato in modo completo; alcune indicazioni possono essere tratte dalla codifica SIOPE, altre dai principi contabili dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno

Le voci di uno swap che devono trovare allocazione nel bilancio di un ente pubblico sono: FLUSSI POSITIVI

Netting positivo Mark to market positivo Up front / anticipazione

FLUSSI NEGATIVI Netting negativo Mark to market negativo

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Netting positivo e negativo - SIOPE Titolo III: Entrate

extratributarie Ctg. 3: Interessi su

anticipazioni e crediti Risorsa: Interessi da altri

soggetti Descrizione: Interessi

da operazioni in derivati

Titolo I: Spese correnti Funzione 1: Funzioni generali

di Amm.ne di gestione e di controllo Servizio 3: Gestione econ.,

finanz., programmaz., provvedit., e cdg. Intervento 06: Interessi passivi

per operazioni in derivati

Entrate del Titolo III – Entrate extratributarie,Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti, Voce economica 19 – Interessi da altri soggetti,

Codice gestionale 3325 – Interessi da operazioni in derivati

Spese del Titolo I – Spese correnti, Intervento 06 – Interessi passivi e Oneri finanziari,

Voce economica 19 – Interessi passivi da altri soggetti,Codice gestionale 1626 – Interessi passivi per operazioni in derivati

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Netting positivo e negativo – Principio contabile n.2, punto 24(Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno) Ai fini dell’integrità del bilancio, dovranno trovare separata

contabilizzazione i flussi del debito originario rispetto ai saldi differenziali (netting positivi e negativi) dello swap correlato

I differenziali annuali trovano allocazione: Se positivi, nel Titolo III: Entrate extratributarie Se negativi, nel Titolo I: Spese correnti

L’eventuale flusso positivo: va accantonato in un apposito fondo, che confluisce nell’avanzo

di amministrazione, ed è destinato: a garantire i rischi futuri del contratto stesso a finanziare spese di investimento

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Mark to market positivo e negativo Il Mark to market positivo e il Mark to

market negativo non trovano alcuna indicazione nella codifica SIOPE

In ogni caso potrebbero trovare allocazione nella parte corrente del bilancio

?

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MtM positivo e negativo - SIOPE

MTM POSITIVOEntrate del Titolo III – Entrate extratributarie

Categoria 5 – Proventi diversiVoce economica 29 – Altri proventi diversi

Codice gestionale 3513 – Proventi da imprese e da soggetti privati

MTM NEGATIVOSpese del Titolo I – Spese correnti

Intervento 08 – Oneri straordinari della gestione correnteVoce economica 00 – Oneri straordinari della gestione corrente

Codice gestionale 1802 – Altri oneri straordinari della gestione corrente

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Up front / anticipazione (1) In base ai principi contabili, VECCHIA VERSIONE (Osservatorio

sulla Finanza degli Enti Locali del Ministero dell’Interno – GENNAIO 2004, punto n. 47), si stabiliva che: L’eventuale entrata derivante dalla contrazione di swap finalizzati alla

ristrutturazione dei tassi di interesse del residuo debito riguarda la rimodulazione del debito precedentemente contratto per investimenti ed incide sulle condizioni economico-finanziarie e gli equilibri del bilancio di medio-lungo termine; pertanto, va considerata entrata straordinaria da allocare nel TITOLO IV DELLE ENTRATE

In base ai principi contabili, NUOVA VERSIONE (Osservatorio sulla Finanza degli Enti Locali del Ministero dell’Interno – 2009, punto n. 24), si stabilisce che: I flussi in entrata “una tantum” conseguenti la rimodulazione

temporale o la ridefinizione delle condizioni di ammortamento (i cosiddetti up front) vengono contabilizzati, in attesa di una puntuale definizione normativa, NEL TITOLO IV, CAT. 4^ DELL’ENTRATA (Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico ???)

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Up front / anticipazione (2)

Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti Categoria 05 – Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Richiamando la codifica SIOPE, tale voce potrebbe essere inserita nella: Voce economica 19 – Altri trasferimenti di capitale da

altri soggetti Codice gestionale 4513 – Trasferimenti di capitale da altri

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L’up front, dove si contabilizza ? (1) Alla luce dell’art.62 della L.133/08 (sostituito

dall’art.3 della L.203/2008), l’up front viene considerato debito

Alla luce dei principi contabili l’up-front rientra nel Titolo IV, categoria 4^ (dovrebbe essere la 5^ !!!) delle entrate

La Finanziaria 2004 (L.350/03), art.3, co.17, modificata dalla L.203/2008, stabilisce cosa si intende per debito, inserendovi anche l’up front:

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L’up front dove si contabilizza ? (2) È noto che l’up front non va restituito, in quanto facente

parte della struttura dei flussi legati al derivato È altrettanto noto che l’art.204, co.2, stabilisce il rimborso

graduale dei mutui, con durata non inferiore ai 5 anni e restituzione sottoforma di capitale (T.3) e interessi (T.1, Int. 06)

L’art.204, co.2 bis, prevede: le disposizioni del co.2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l’ente locale acceda

Infine, la delegazione di pagamento, che non si applica ai derivati in quanto non rappresentano debito (Circolare del MEF del 22 giugno 2007), dovrà essere rilasciata sugli up front ?

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In definitiva sul sistema contabile …NETTING POSITIVO

Entrate del Titolo III – Entrate extratributarieCategoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti Voce economica 19 – Interessi da altri soggetti

Codice gestionale 3325 – Interessi da operazioni in derivati

NETTING NEGATIVOSpese del Titolo I – Spese correnti

Intervento 06 – Interessi passivi e Oneri finanziariVoce economica 19 – Interessi passivi da altri soggetti

Codice gestionale 1626 – Interessi passivi per operazioni in derivati

MTM POSITIVOEntrate del Titolo III – Entrate extratributarie

Categoria 5 – Proventi diversiVoce economica 29 – Altri proventi diversi

Codice gestionale 3513 – Proventi da imprese e da soggetti privati

MTM NEGATIVOSpese del Titolo I – Spese correnti

Intervento 08 – Oneri straordinari della gestione correnteVoce economica 00 – Oneri straordinari della gestione corrente

Codice gestionale 1802 – Altri oneri straordinari della gestione corrente

UP FRONT

Entrate del Titolo IV Trasferimenti di capitale

Categoria 5 Trasf. da altri sogg.

Voce economica 19Altri Trasf. da altri

Codice gestionale 4513Trasf. di capitale da altri

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L’ipotesi di acquisto di un CAP Nell’ipotesi in cui l’ente, al fine di attivare una

protezione dal rialzo dei tassi, dovesse comprare un CAP, questo potrebbe trovare allocazione nel Titolo 1 delle Spese correnti SIOPE:

T.1, Spese correnti Intervento 03, Prestazioni di servizi Codice gestionale 1323, Assicurazioni

Tale voce troverebbe copertura dalle risorse correnti del bilancio (Entrate correnti)

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Alcune riflessioni sugli aspetti contabili e di impatto sul bilancio Riflessi sul concetto di pareggio finanziario ed

economico (ART.162, co.6 del TUEL) Entrate correnti maggiori uguali delle spese correnti

aumentate delle quote di capitale impatto NEGATIVO in caso di netting negativo impatto NEGATIVO in caso di mark to market negativo

contabilizzato tra le spese correnti

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… altri riflessi sugli aspetti contabili … Riflessi sul limite di indebitamento (art.204 del TUEL)

Interessi passivi su vecchi debiti e su nuovi debiti non superiori al 15% delle entrate correnti; nel caso specifico i riflessi di un’operazione di swap si amplificano, laddove gli interessi passivi sui vecchi debiti (INTERVENTO 06) sono caricati anche del netting negativo impatto NEGATIVO in caso di netting negativo impatto NEGATIVO in caso di mark to market negativo

contabilizzato tra le spese correnti nell’INTERVENTO 06 impatto NULLO in caso di mark to market negativo

contabilizzato tra le spese correnti all’INTERVENTO 08 (oneri straordinari della gestione corrente)

Riflessi sui calcoli del Patto di Stabilità e di Crescita Interno Dipende dalle regole di volta in volta approvate e operanti