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Il processo tributario Il processo tributario Università Carlo Cattaneo Università Carlo Cattaneo - Liuc - Liuc anno accademico 2013/2014 anno accademico 2013/2014 corso di diritto corso di diritto tributario tributario prof. Giuseppe Zizzo prof. Giuseppe Zizzo . 1

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Il processo tributarioIl processo tributario

Università Carlo Cattaneo - LiucUniversità Carlo Cattaneo - Liuc

anno accademico 2013/2014anno accademico 2013/2014

corso di diritto tributariocorso di diritto tributario

prof. Giuseppe Zizzoprof. Giuseppe Zizzo.

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oggetto della lezioneoggetto della lezione

gli organi del processo tributariogli organi del processo tributario gli atti impugnabiligli atti impugnabili il ricorsoil ricorso il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado il giudizio di secondo gradoil giudizio di secondo grado il giudizio di cassazioneil giudizio di cassazione

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gli organi del processo tributariogli organi del processo tributario

sono organi del processo tributario:sono organi del processo tributario:• le Commissioni tributarie provinciali le Commissioni tributarie provinciali

(giudici speciali);(giudici speciali);• le Commissioni tributarie regionali (giudici le Commissioni tributarie regionali (giudici

speciali);speciali);• la Corte di Cassazione, presso la quale è la Corte di Cassazione, presso la quale è

istituita un’apposita sezione tributaria istituita un’apposita sezione tributaria (giudice ordinario)(giudice ordinario)

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gli organi del processo tributariogli organi del processo tributario

sono attribuite alle commissioni tributarie sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di tributi, di tutte le controversie in materia di tributi, di ogni genere e specie e comunque ogni genere e specie e comunque denominati, ad eccezione di quelle denominati, ad eccezione di quelle riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (art.2 d.lgs. cartella di pagamento (art.2 d.lgs. 546/1992) 546/1992)

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gli organi del processo tributariogli organi del processo tributario

la competenza territoriale delle commissioni la competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata sulla base della provinciali è determinata sulla base della sede dell’ufficio che ha emesso l’atto sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (art.4, c.1)impugnato (art.4, c.1)

la competenza territoriale delle commissioni la competenza territoriale delle commissioni regionali è determinata sulla base della sede regionali è determinata sulla base della sede della commissione provinciale che ha della commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (art.4, c.2)emesso la sentenza impugnata (art.4, c.2)

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gli atti impugnabiligli atti impugnabili sono impugnabili (art.19):sono impugnabili (art.19):• l’avviso di accertamento; l’avviso di liquidazione; l’avviso di accertamento; l’avviso di liquidazione;

l’avviso di irrogazione di sanzioni; il ruolo e la cartella l’avviso di irrogazione di sanzioni; il ruolo e la cartella di pagamento; l’avviso di mora; l’iscrizione di ipoteca di pagamento; l’avviso di mora; l’iscrizione di ipoteca su immobili e il fermo di beni mobili registrati per su immobili e il fermo di beni mobili registrati per l’esecuzione di crediti tributari; gli atti relativi alle l’esecuzione di crediti tributari; gli atti relativi alle operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito di operazioni catastali; il rifiuto espresso o tacito di restituzione dei tributi; il diniego o la revoca di restituzione dei tributi; il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di condono;agevolazioni o il rigetto di domande di condono;

• ogni altro atto per il quale sia prevista l’autonoma ogni altro atto per il quale sia prevista l’autonoma impugnabilitàimpugnabilità

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il ricorsoil ricorso

deve contenere (art.18, c.2) l’indicazione:deve contenere (art.18, c.2) l’indicazione:• della Commissione adita;della Commissione adita;• del ricorrente e del suo legale rappresentante;del ricorrente e del suo legale rappresentante;• dell’ufficio contro cui si ricorre (l’ufficio che ha dell’ufficio contro cui si ricorre (l’ufficio che ha

emesso l’atto impugnato è la controparte ai sensi emesso l’atto impugnato è la controparte ai sensi dell’art.10);dell’art.10);

• dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;• dei motividei motivi

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il ricorsoil ricorso

deve essere sottoscritto dal ricorrente, se questi sta in deve essere sottoscritto dal ricorrente, se questi sta in giudizio senza il difensore tecnico, altrimenti dal giudizio senza il difensore tecnico, altrimenti dal difensore (art.18, c.3)difensore (art.18, c.3)

il difensore abilitato è necessario nelle controversie il difensore abilitato è necessario nelle controversie di valore superiore ad euro 2.582,28 (art.12) di valore superiore ad euro 2.582,28 (art.12)

l’incarico al difensore è conferito con atto pubblico o l’incarico al difensore è conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo con sottoscrizione margine di un atto del processo con sottoscrizione autenticata dallo stesso difensoreautenticata dallo stesso difensore

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il ricorsoil ricorso

il ricorso è proposto mediante notifica alla il ricorso è proposto mediante notifica alla controparte (art.20)controparte (art.20)

la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla la notifica deve avvenire entro 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato (art.21, c.1)notifica dell’atto impugnato (art.21, c.1)

nel caso di rifiuto tacito sull’istanza di rimborso la nel caso di rifiuto tacito sull’istanza di rimborso la notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni notifica del ricorso deve avvenire dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza ed entro il termine dalla presentazione dell’istanza ed entro il termine di prescrizione del diritto alla restituzione (art.21, di prescrizione del diritto alla restituzione (art.21, c.2)c.2)

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il reclamo e la mediazione il reclamo e la mediazione

per le controversie di valore non superiore a per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia 20.000 euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto delle Entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo (art.17-bis)preliminarmente a presentare reclamo (art.17-bis)

il reclamo può contenere una motivata proposta di il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione della mediazione, completa della rideterminazione della pretesapretesa

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il reclamo e la mediazione il reclamo e la mediazione

se la DP non intende accogliere il reclamo né se la DP non intende accogliere il reclamo né l’eventuale mediazione, formula d’ufficio una l’eventuale mediazione, formula d’ufficio una proposta di mediazione oppure notifica entro 90 proposta di mediazione oppure notifica entro 90 giorni un provvedimento di diniego motivatogiorni un provvedimento di diniego motivato

in caso di mancato accordo, il contribuente e in caso di mancato accordo, il contribuente e l’ufficio devono costituirsi in giudiziol’ufficio devono costituirsi in giudizio

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il ricorso e l’esecuzione dell’atto il ricorso e l’esecuzione dell’atto impugnatoimpugnato

con il ricorso (o con atto separato) è con il ricorso (o con atto separato) è possibile chiedere, con istanza motivata, la possibile chiedere, con istanza motivata, la sospensione dell’esecuzione dell’atto sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se dall’esecuzione dello stesso impugnato, se dall’esecuzione dello stesso può derivare un danno grave ed irreparabile può derivare un danno grave ed irreparabile (art.47)(art.47)

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il ricorso e l’esecuzione dell’atto il ricorso e l’esecuzione dell’atto impugnatoimpugnato

con la proposizione del ricorso, di per sé:con la proposizione del ricorso, di per sé:• le imposte indicate negli atti di accertamento le imposte indicate negli atti di accertamento

impugnati sono riscuotibili per la metà del loro impugnati sono riscuotibili per la metà del loro ammontare;ammontare;

• le sanzioni indicate negli atti di accertamento o di le sanzioni indicate negli atti di accertamento o di irrogazione di sanzioni impugnati non sono irrogazione di sanzioni impugnati non sono riscuotibili;riscuotibili;

• le imposte e le sanzioni indicate negli atti della le imposte e le sanzioni indicate negli atti della riscossione impugnati sono riscuotibili per interoriscossione impugnati sono riscuotibili per intero

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

il ricorrente si costituisce in giudizio il ricorrente si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della depositando nella segreteria della commissione adita, entro 30 giorni dalla sua commissione adita, entro 30 giorni dalla sua notifica, l’originale (o la copia del ricorso a notifica, l’originale (o la copia del ricorso a seconda della forma della notifica) con il seconda della forma della notifica) con il fascicolo di parte, contenente l’originale o fascicolo di parte, contenente l’originale o la copia dell’atto impugnato e la la copia dell’atto impugnato e la documentazione che si produce (art.22)documentazione che si produce (art.22)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

l’ufficio si costituisce in giudizio l’ufficio si costituisce in giudizio depositando nella segreteria della depositando nella segreteria della commissione adita entro 60 giorni dalla commissione adita entro 60 giorni dalla notifica del ricorso il proprio fascicolo notifica del ricorso il proprio fascicolo contenente le controdeduzioni (con una contenente le controdeduzioni (con una copia per il ricorrente) e i documenti che si copia per il ricorrente) e i documenti che si producono (art.23)producono (art.23)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

la segreteria iscrive il ricorso nel registro la segreteria iscrive il ricorso nel registro generale (art.25)generale (art.25)

il presidente della commissione assegna il il presidente della commissione assegna il ricorso ad una delle sezioni (art.26)ricorso ad una delle sezioni (art.26)

il presidente della sezione esamina il ricorso il presidente della sezione esamina il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi e ne dichiara l’inammissibilità nei casi previsti, altrimenti fissa la data per la previsti, altrimenti fissa la data per la trattazione della controversia (art.27)trattazione della controversia (art.27)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

se è stata presentata istanza di sospensione il se è stata presentata istanza di sospensione il presidente della sezione fissa la trattazione presidente della sezione fissa la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile dell’istanza per la prima camera di consiglio utile dandone comunicazione alle parti almeno 10 dandone comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima (art.47, c.2)giorni liberi prima (art.47, c.2)

il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, decide sull’istanza con delibato il merito, decide sull’istanza con ordinanza motivata non impugnabile (art.47, c.4)ordinanza motivata non impugnabile (art.47, c.4)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

la segreteria comunica alle parti costituite la data la segreteria comunica alle parti costituite la data della trattazione del merito della controversia della trattazione del merito della controversia almeno 30 giorni liberi prima (art.31)almeno 30 giorni liberi prima (art.31)

fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le fino a 20 giorni liberi prima della suddetta data le parti possono depositare documenti (art.32, c.1)parti possono depositare documenti (art.32, c.1)

fino a 10 giorni liberi prima possono depositare fino a 10 giorni liberi prima possono depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti memorie illustrative con le copie per le altre parti (art.32, c.2)(art.32, c.2)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

la trattazione avviene in camera di consiglio, a la trattazione avviene in camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda la discussione meno che una delle parti non chieda la discussione in pubblica udienza con istanza da depositare in in pubblica udienza con istanza da depositare in segreteria e notificare alla controparte fino a dieci segreteria e notificare alla controparte fino a dieci giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)giorni liberi prima della predetta data (art.33, c.1)

se la trattazione avviene in camera di consiglio, se la trattazione avviene in camera di consiglio, fino a 5 giorni prima le parti possono depositare fino a 5 giorni prima le parti possono depositare brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32, brevi repliche con le copie per le altre parti (art.32, c.3)c.3)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

in camera di consiglio il relatore espone al in camera di consiglio il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della collegio i fatti e le questioni della controversia (art.33, c.2)controversia (art.33, c.2)

all’udienza pubblica il relatore espone al all’udienza pubblica il relatore espone al collegio i fatti e le questioni della collegio i fatti e le questioni della controversia e quindi il presidente ammette controversia e quindi il presidente ammette le parti presenti alla discussione (art.34, c.1)le parti presenti alla discussione (art.34, c.1)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

successivamente il collegio, se non adotta un successivamente il collegio, se non adotta un provvedimento istruttorio, delibera la decisione provvedimento istruttorio, delibera la decisione in camera di consiglio (art.35)in camera di consiglio (art.35)

alle commissioni sono attribuiti gli stessi poteri alle commissioni sono attribuiti gli stessi poteri istruttori riconosciuti agli uffici, i quali possono istruttori riconosciuti agli uffici, i quali possono essere esercitati (direttamente o tramite organi essere esercitati (direttamente o tramite organi tecnici dell’Amministrazione dello Stato) nei tecnici dell’Amministrazione dello Stato) nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (art.7)limiti dei fatti dedotti dalle parti (art.7)

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il giudizio di primo gradoil giudizio di primo grado

la sentenza è resa pubblica con il deposito la sentenza è resa pubblica con il deposito nella segreteria (art.37, c.1)nella segreteria (art.37, c.1)

entro dieci giorni dal deposito la segreteria entro dieci giorni dal deposito la segreteria comunica alle parti costituite il dispositivo comunica alle parti costituite il dispositivo della sentenza (art.37, c.2)della sentenza (art.37, c.2)

le parti possono ottenere copia autentica le parti possono ottenere copia autentica della sentenza (art.38)della sentenza (art.38)

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il giudizio di primo grado e il giudizio di primo grado e l’esecuzione della sentenzal’esecuzione della sentenza

se la sentenza di primo grado (art.68):se la sentenza di primo grado (art.68):• annulla integralmente l’atto impugnato, le somme annulla integralmente l’atto impugnato, le somme

eventualmente già riscosse devono essere restituite;eventualmente già riscosse devono essere restituite;• conferma integralmente l’atto impugnato conferma integralmente l’atto impugnato

divengono riscuotibili i due terzi delle imposte e divengono riscuotibili i due terzi delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato;delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato;

• conferma in parte l’atto impugnato diviene conferma in parte l’atto impugnato diviene riscuotibile l’intero importo delle imposte e delle riscuotibile l’intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dalla sentenza, però non oltre i sanzioni risultanti dalla sentenza, però non oltre i due terzi di quelle risultanti dall’atto impugnatodue terzi di quelle risultanti dall’atto impugnato

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il giudizio di primo grado e la il giudizio di primo grado e la conciliazioneconciliazione

alla prima udienza può avere luogo la alla prima udienza può avere luogo la conciliazione giudiziale totale o parziale della conciliazione giudiziale totale o parziale della controversia, su proposta di una delle parti o o controversia, su proposta di una delle parti o o della commissione (art.48)della commissione (art.48)

se ha luogo la conciliazione viene redatto processo se ha luogo la conciliazione viene redatto processo verbale con l’indicazione delle somme dovute, e il verbale con l’indicazione delle somme dovute, e il processo di estingue (sanzioni ridotte al 40%)processo di estingue (sanzioni ridotte al 40%)

la conciliazione si perfeziona con il versamento la conciliazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni delle somme dovute o della prima entro 20 giorni delle somme dovute o della prima ratarata

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il giudizio di primo grado e la il giudizio di primo grado e la conciliazioneconciliazione

la conciliazione stragiudiziale può avvenire:la conciliazione stragiudiziale può avvenire:• nel termine di 60 giorni assegnato dalla nel termine di 60 giorni assegnato dalla

commissione quando una delle parti ha commissione quando una delle parti ha proposto la conciliazione e questa non ha proposto la conciliazione e questa non ha luogo in udienza;luogo in udienza;

• in ogni caso prima della data della in ogni caso prima della data della trattazione del ricorsotrattazione del ricorso

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il giudizio di primo grado e la il giudizio di primo grado e la conciliazioneconciliazione

la conciliazione stragiudiziale avviene con il la conciliazione stragiudiziale avviene con il deposito da parte dell’ufficio dell’atto di deposito da parte dell’ufficio dell’atto di conciliazione sottoscritto dal ricorrenteconciliazione sottoscritto dal ricorrente

se il deposito avviene prima della fissazione della se il deposito avviene prima della fissazione della data della trattazione, la conciliazione si data della trattazione, la conciliazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla comunicazione del decreto del presidente di comunicazione del decreto del presidente di estinzione del giudizioestinzione del giudizio

altrimenti si procede come nel caso della altrimenti si procede come nel caso della conciliazione giudiziale conciliazione giudiziale

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il giudizio di secondo gradoil giudizio di secondo grado

l’appello contro la sentenza della commissione l’appello contro la sentenza della commissione provinciale deve essere proposto:provinciale deve essere proposto:

• entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, se questa è stata notificata ad istanza della se questa è stata notificata ad istanza della controparte (art.51, c.1);controparte (art.51, c.1);

• entro un anno (sei mesi) dal deposito della entro un anno (sei mesi) dal deposito della sentenza, se questa non è stata notificata (art.327 sentenza, se questa non è stata notificata (art.327 cpc)cpc)

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il giudizio di secondo gradoil giudizio di secondo grado

l’appello si propone con le modalità del ricorso in l’appello si propone con le modalità del ricorso in primo grado, e deve contenere (art.53):primo grado, e deve contenere (art.53):

• l’indicazione della commissione adita, l’indicazione della commissione adita, dell’appellante, delle parti nei cui confronti è dell’appellante, delle parti nei cui confronti è proposto, e degli estremi della sentenza proposto, e degli estremi della sentenza impugnata;impugnata;

• l’esposizione sommaria dei fatti;l’esposizione sommaria dei fatti;• l’oggetto della domanda e i motivi specifici di l’oggetto della domanda e i motivi specifici di

impugnazioneimpugnazione

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il giudizio di secondo gradoil giudizio di secondo grado

con l’appello il contribuente in tutto o in parte con l’appello il contribuente in tutto o in parte soccombente può chiedere la sospensione soccombente può chiedere la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni (art.19, c.2, d.lgs. dell’esecuzione delle sanzioni (art.19, c.2, d.lgs. 472/1997) 472/1997)

la parte nei cui confronti è proposto l’appello deve la parte nei cui confronti è proposto l’appello deve costituirsi nei modi e nei termini previsti per la costituirsi nei modi e nei termini previsti per la costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo costituzione dell’ufficio nel giudizio di primo grado;grado;

con le controdeduzioni deve essere proposto con le controdeduzioni deve essere proposto l’eventuale appello incidentale (art.54)l’eventuale appello incidentale (art.54)

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il giudizio di secondo gradoil giudizio di secondo grado

il giudizio di secondo grado si svolge nelle il giudizio di secondo grado si svolge nelle forme di quello di primo gradoforme di quello di primo grado

in appello:in appello:• non sono ammesse domande nuove (art.57);non sono ammesse domande nuove (art.57);• di regola, il giudice non può disporre di regola, il giudice non può disporre

l’assunzione di nuove prove (art.58, c.1);l’assunzione di nuove prove (art.58, c.1);• possono essere depositati nuovi documenti possono essere depositati nuovi documenti

(art.58, c.2)(art.58, c.2)

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il giudizio di secondo grado e il giudizio di secondo grado e l’esecuzione della sentenzal’esecuzione della sentenza

se la sentenza di secondo grado (art.68):se la sentenza di secondo grado (art.68):• annulla integralmente l’atto impugnato, le somme annulla integralmente l’atto impugnato, le somme

eventualmente già riscosse devono essere eventualmente già riscosse devono essere restituite;restituite;

• conferma integralmente o in parte l’atto conferma integralmente o in parte l’atto impugnato, diviene riscuotibile l’intero importo impugnato, diviene riscuotibile l’intero importo delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto delle imposte e delle sanzioni risultanti dall’atto impugnato o dalla sentenza (se la conferma è impugnato o dalla sentenza (se la conferma è parziale)parziale)

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il giudizio di cassazioneil giudizio di cassazione

contro la sentenza d’appello è proponibile ricorso contro la sentenza d’appello è proponibile ricorso per cassazione per i motivi di cui all’art.360, c.1, per cassazione per i motivi di cui all’art.360, c.1, c.p.c. (art.62), e cioè per:c.p.c. (art.62), e cioè per:

• motivi attinenti alla giurisdizione;motivi attinenti alla giurisdizione;• violazione di norme sulla competenza;violazione di norme sulla competenza;• violazione o falsa applicazione di norme di diritto;violazione o falsa applicazione di norme di diritto;• nullità della sentenza o del procedimento;nullità della sentenza o del procedimento;• omessa, insufficiente o contraddittoria omessa, insufficiente o contraddittoria

motivazione su un punto decisivomotivazione su un punto decisivo

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il giudizio di cassazioneil giudizio di cassazione

il giudizio di cassazione si svolge nelle il giudizio di cassazione si svolge nelle forme del codice di procedura civileforme del codice di procedura civile

quando la Corte cassa con rinvio la causa quando la Corte cassa con rinvio la causa deve essere riassunta avanti al giudice deve essere riassunta avanti al giudice indicato dalla Corte entro un anno dalla indicato dalla Corte entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, altrimenti pubblicazione della sentenza, altrimenti l’intero processo di estingue (art.63)l’intero processo di estingue (art.63)

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