1 Il consolidato nazionale e il consolidato mondiale prof.avv. Giuseppe Zizzo.

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Il consolidato nazionale eIl consolidato nazionale eil consolidato mondialeil consolidato mondiale

prof.avv. Giuseppe Zizzoprof.avv. Giuseppe Zizzo

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Oggetto della lezioneOggetto della lezione

Il consolidato nazionale: presupposti; Il consolidato nazionale: presupposti; condizioni di efficacia; effetti; condizioni di efficacia; effetti; scioglimento; dichiarazione ed scioglimento; dichiarazione ed accertamento; responsabilità; riallineamento accertamento; responsabilità; riallineamento valorivalori

Il consolidato mondiale: presupposti; Il consolidato mondiale: presupposti; condizioni di efficacia; effetti; scioglimentocondizioni di efficacia; effetti; scioglimento

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PresuppostiPresupposti Possono optare per il consolidato nazionale, come Possono optare per il consolidato nazionale, come

controllanti o come controllate:controllanti o come controllate:1.1. le società di capitali soggette ad ires residentile società di capitali soggette ad ires residenti Possono optare per il consolidato nazionale, ma solo come Possono optare per il consolidato nazionale, ma solo come

controllanti, anche:controllanti, anche:1.1. le cooperative e gli enti diversi dalle società commerciali le cooperative e gli enti diversi dalle società commerciali

soggetti ad ires residentisoggetti ad ires residenti2.2. le società non residenti, a condizione che siano residenti in le società non residenti, a condizione che siano residenti in

un paese con convenzione contro le doppie imposizioni e un paese con convenzione contro le doppie imposizioni e che la partecipazione di controllo faccia parte del che la partecipazione di controllo faccia parte del patrimonio di una stabile organizzazione che esercita sul patrimonio di una stabile organizzazione che esercita sul territorio italiano un’attività d’impresa ai sensi dell’art.55territorio italiano un’attività d’impresa ai sensi dell’art.55

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PresuppostiPresupposti• Non possono optare per il consolidato nazionale, né come Non possono optare per il consolidato nazionale, né come

consolidanti né come consolidate:consolidanti né come consolidate:1.1. le società che fruiscono di riduzioni dell’aliquota le società che fruiscono di riduzioni dell’aliquota

d’impostad’imposta2.2. le società in fallimento, in liquidazione coatta le società in fallimento, in liquidazione coatta

amministrativa, amministrazione straordinariaamministrativa, amministrazione straordinaria3.3. le società il cui reddito è tassato per trasparenza ai sensi le società il cui reddito è tassato per trasparenza ai sensi

dell’art.115dell’art.1154.4. le società che hanno optato per la tonnage taxle società che hanno optato per la tonnage tax• Non possono optare per il consolidato in qualità di Non possono optare per il consolidato in qualità di

consolidate:consolidate:1.1. le società che hanno optato per il consolidato mondiale ai le società che hanno optato per il consolidato mondiale ai

sensi dell’art.130sensi dell’art.130

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PresuppostiPresupposti Tra le società che optano deve sussistere, sin Tra le società che optano deve sussistere, sin

dall’inizio dell’esercizio, il rapporto di controllo di dall’inizio dell’esercizio, il rapporto di controllo di cui all’art.2359, c.1, n.1, c.c., con i seguenti requisiti:cui all’art.2359, c.1, n.1, c.c., con i seguenti requisiti:

1.1. partecipazione al capitale in misura superiore al 50%, partecipazione al capitale in misura superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria e senza considerare le azioni prive catena societaria e senza considerare le azioni prive del diritto di votodel diritto di voto

2.2. partecipazione agli utili in misura superiore al 50%, partecipazione agli utili in misura superiore al 50%, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria e senza considerare la quota di utile catena societaria e senza considerare la quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di votodi competenza delle azioni prive del diritto di voto

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PresuppostiPresupposti Capitale Beta: 100 azioni (60 ord., 40 s.d.v.)Capitale Beta: 100 azioni (60 ord., 40 s.d.v.)1.1. Alfa 31 ord.: si controllo di diritto c.c., si controllo art.120 Alfa 31 ord.: si controllo di diritto c.c., si controllo art.120

(31/60)x100(31/60)x1002.2. Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto con Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto con

trasferimento diritto di voto: no controllo di diritto c.c. trasferimento diritto di voto: no controllo di diritto c.c. (11/60)x100(11/60)x100

3.3. Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto conservando Alfa 31 ord., di cui 20 costituite in usufrutto conservando diritto di voto: si controllo di diritto c.c., si controllo ex 120 diritto di voto: si controllo di diritto c.c., si controllo ex 120 lett.a) (31/60)x100, no controllo ex 120 lett.b) (11/60)x100lett.a) (31/60)x100, no controllo ex 120 lett.b) (11/60)x100

4.4. Alfa 11 ord. più 20 in usufrutto con diritto di voto: si Alfa 11 ord. più 20 in usufrutto con diritto di voto: si controllo di diritto c.c., no controllo ex art.120, lett.a) controllo di diritto c.c., no controllo ex art.120, lett.a) (11/60)x100(11/60)x100

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PresuppostiPresupposti

80%

70%

Alfa

Beta

Gamma

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PresuppostiPresupposti

70%

70%

Alfa

Beta

Gamma

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PresuppostiPresupposti

40%

40%

Alfa

Beta

Gamma

Delta

100%

49%

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Condizioni di efficaciaCondizioni di efficacia E’ necessario:E’ necessario:1.1. stessa data di chiusura dell’eserciziostessa data di chiusura dell’esercizio2.2. elezione di domicilio presso la controllante ai fini elezione di domicilio presso la controllante ai fini

delle notifiche degli atti e provvedimenti dell’A.F.delle notifiche degli atti e provvedimenti dell’A.F.3.3. esercizio congiunto dell’opzione da parte di esercizio congiunto dell’opzione da parte di

ciascuna controllata e della controllanteciascuna controllata e della controllante4.4. comunicazione dell’esercizio dell’opzione comunicazione dell’esercizio dell’opzione

all’Agenzia delle Entrate entro il sedicesimo all’Agenzia delle Entrate entro il sedicesimo giorno del sesto mese del primo esercizio di giorno del sesto mese del primo esercizio di applicazione del consolidatoapplicazione del consolidato

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EffettiEffetti L’opzione ha durata triennale ed è rinnovabileL’opzione ha durata triennale ed è rinnovabile Ciascuna società provvede a determinare il proprio Ciascuna società provvede a determinare il proprio

imponibile secondo le regole ordinarie:imponibile secondo le regole ordinarie:1.1. senza considerare i versamenti erogati o ricevuti a senza considerare i versamenti erogati o ricevuti a

fronte dei benefici ricevuti o attribuitifronte dei benefici ricevuti o attribuiti2.2. considerando gli effetti del riallineamento di cui considerando gli effetti del riallineamento di cui

all’art.128all’art.128 Le perdite fiscalmente riconosciute relative agli Le perdite fiscalmente riconosciute relative agli

esercizi anteriori all’opzione (e le eccedenze degli esercizi anteriori all’opzione (e le eccedenze degli interessi passivi) possono essere utilizzate soltanto interessi passivi) possono essere utilizzate soltanto dalle società che le hanno prodottedalle società che le hanno prodotte

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Riallineamento valoriRiallineamento valori

Se nell’anno precedente all’opzione e nei nove precedenti la Se nell’anno precedente all’opzione e nei nove precedenti la controllante o un’altra controllata, anche se non esercente controllante o un’altra controllata, anche se non esercente l’opzione, ha operato svalutazioni in conseguenza di l’opzione, ha operato svalutazioni in conseguenza di rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente non rettifiche di valore o accantonamenti fiscalmente non riconosciuti:riconosciuti:

1.1. i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività della i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività della controllata, se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli controllata, se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili, sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette contabili, sono ridotti o aumentati dell’importo delle predette svalutazioni, al netto delle rivalutazioni assoggettate ad svalutazioni, al netto delle rivalutazioni assoggettate ad imposizioneimposizione

In forza della finanziaria per il 2008 è possibile applicare a In forza della finanziaria per il 2008 è possibile applicare a dette differenze un’imposta sostitutiva del 6%, eliminando il dette differenze un’imposta sostitutiva del 6%, eliminando il disallineamento tra valori fiscali e contabili.disallineamento tra valori fiscali e contabili.

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Riallineamento valoriRiallineamento valori

AlfaVFR partecipazione Beta 500 (svalutazioni dedotte: per rettifichedi valore e accantonamenti non riconosciuti 75; per distribuzioni di utili 200)

BetaAttività: VC 750, VFR 800Passività: VC 500, VFR 400P.N.: VC 250, VFR 400

RiallineamentoAttività: VC 750, VFR 775 (-25)Passività: VC 500, VFR 450 (+50)PN: VC 250, VFR 325 (-75)

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EffettiEffetti

La consolidante provvede a determinare il La consolidante provvede a determinare il reddito di gruppo, corrispondente alla reddito di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi e delle perdite somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società aderenti al consolidato delle società aderenti al consolidato (indipendentemente dalla quota di (indipendentemente dalla quota di partecipazione agli utili delle medesime) partecipazione agli utili delle medesime) con alcune variazioni in diminuzione o in con alcune variazioni in diminuzione o in aumentoaumento

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Effetti: le compensazioniEffetti: le compensazioni

80%

70%

+80

-50

+120

reddito di gruppo80-50+120=150

imposta di gruppocon consolidato150x33%=49,5

imposta di grupposenza consolidato(80x33%)+(120x33%)=26,4+39,6=66

39,6

16,5

49,5

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamentoconsolidamento

Nella determinazione del reddito di gruppo la Nella determinazione del reddito di gruppo la controllante effettua le seguenti variazioni:controllante effettua le seguenti variazioni:

1.1. in diminuzione per la quota imponibile dei dividendi in diminuzione per la quota imponibile dei dividendi infragruppo (abrogata)infragruppo (abrogata)

2.2. in diminuzione o in aumento per effetto della in diminuzione o in aumento per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale (abrogata)rideterminazione del pro-rata patrimoniale (abrogata)

3.3. in diminuzione per le plusvalenze realizzate nei in diminuzione per le plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo neutrali (abrogata)trasferimenti infragruppo neutrali (abrogata)

4.4. in diminuzione per effetto della rideterminazione degli in diminuzione per effetto della rideterminazione degli interessi passivi deducibili interessi passivi deducibili

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (dividendi)consolidamento (dividendi)

80%

70%

+80

-50

+120

reddito di gruppo80-50+120=150

rettifiche diconsolidamento150-5=145

imposta di gruppo145x33%=47,85

div.

100(-95)

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata)consolidamento (pro-rata)

80%

70%

+80

-50

+120

reddito di gruppo80-50+120=150

rettifiche diconsolidamento150-5-30=115

imposta di gruppo115x33%=37,95

interessiindeducibili30 (35-5)

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata)consolidamento (pro-rata)

P.N. Beta 500, partecipazione pex in Gamma 750, P.N. Beta 500, partecipazione pex in Gamma 750, altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi Gamma 100Gamma 100

Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%1.1. interessi passivi indeducibili 30, ossia 35 interessi passivi indeducibili 30, ossia 35

(70x50%)-5 (quota imponibile dividendi Gamma)(70x50%)-5 (quota imponibile dividendi Gamma) Ricalcolo pro rata ex art.122 0Ricalcolo pro rata ex art.122 01.1. interessi passivi indeducibili 0interessi passivi indeducibili 02.2. rettifica di consolidamento in diminuzione 30 rettifica di consolidamento in diminuzione 30

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata)consolidamento (pro-rata)

P.N. Beta 500, partecipazioni pex varie 750 (in P.N. Beta 500, partecipazioni pex varie 750 (in Gamma 150), altre attività 250, interessi passivi 70, Gamma 150), altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi Gamma 100dividendi Gamma 100

Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%1.1. interessi passivi indeducibili 30, ossia 35-5 (quota interessi passivi indeducibili 30, ossia 35-5 (quota

imponibile dividendi Gamma)imponibile dividendi Gamma) Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000-Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000-

500)=20%500)=20%1.1. interessi passivi indeducibili 14 (70x20%)interessi passivi indeducibili 14 (70x20%)2.2. rettifica di consolidamento in diminuzione 30 più rettifica di consolidamento in diminuzione 30 più

rettifica in aumento 14 rettifica in aumento 14

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (pro-rata)consolidamento (pro-rata)

P.N. Beta 500, partecipazioni pex varie 750 (in P.N. Beta 500, partecipazioni pex varie 750 (in Gamma 150), altre attività 250, interessi passivi 70, Gamma 150), altre attività 250, interessi passivi 70, dividendi Gamma 500dividendi Gamma 500

Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%Pro rata ex art.97 (750-500)/(1000-500)=50%1.1. interessi passivi indeducibili 10, ossia 35-25 (quota interessi passivi indeducibili 10, ossia 35-25 (quota

imponibile dividendi Gamma)imponibile dividendi Gamma) Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000-Ricalcolo pro rata ex art.122 (600-500)/(1000-

500)=20%500)=20%1.1. interessi passivi indeducibili 14 (70x20%)interessi passivi indeducibili 14 (70x20%)2.2. rettifica di consolidamento in diminuzione 10 più rettifica di consolidamento in diminuzione 10 più

rettifica in aumento 14 rettifica in aumento 14

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (cessioni neutrali)consolidamento (cessioni neutrali)

80%

70%

cessionibeni diversida merciin neutralità

VFR=20 (100-80)corrispettivo=150plus.=150-20=130

VC=150VFR=20

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (cessioni neutrali)consolidamento (cessioni neutrali)

80%

70%

+80

-50

+120

reddito di gruppo80-50+120=150

rettifiche diconsolidamento150-5-30-130=-15

imposta di gruppo0

cessioneneutraleplus.=130

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (cessioni neutrali)consolidamento (cessioni neutrali)

Anno X (ammortamento 10%):Anno X (ammortamento 10%):1.1. ammort.cont.15 (150x10%),VC 135 (150-15)ammort.cont.15 (150x10%),VC 135 (150-15)2.2. ammort.trib.10 (100x10%), VFR 10 (100-90)ammort.trib.10 (100x10%), VFR 10 (100-90) Anno X+1:Anno X+1:1.1. ammort.cont.15 (150x10%), VC 120 (150-30)ammort.cont.15 (150x10%), VC 120 (150-30)2.2. ammort.trib.10 (100x10%), VFR 0 (100-100)ammort.trib.10 (100x10%), VFR 0 (100-100) Anno X+2, cessione a 140:Anno X+2, cessione a 140:1.1. plus.cont.20 (140-120)plus.cont.20 (140-120)2.2. plus.trib.140 (140-0)plus.trib.140 (140-0)

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Effetti: le rettifiche di Effetti: le rettifiche di consolidamento (interessi passivi)consolidamento (interessi passivi)

80%

70%

+80

-50

+120

reddito di gruppo80-50+120=150

rettifiche diconsolidamento150-90 =60

imposta di gruppo60x27,5%=16,5

interessiindeducib. 300(ROL=1000;interessi=600)

Alfa

Beta

Gamma

interessiindeducibili 0 (ROL=500;interessi=60)

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EffettiEffetti

La consolidante provvede quindi a:La consolidante provvede quindi a:

1.1. liquidare l’imposta dovuta o l’eccedenza liquidare l’imposta dovuta o l’eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo;rimborsabile o riportabile a nuovo;

2.2. versare il saldo (anche acconti);versare il saldo (anche acconti);

3.3. riportare a nuovo l’eventuale perdita. riportare a nuovo l’eventuale perdita.

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EffettiEffetti Nella determinazione dell’imposta da versare la Nella determinazione dell’imposta da versare la

consolidante considera:consolidante considera:1.1. le ritenute subite dalle consolidate;le ritenute subite dalle consolidate;2.2. le detrazioni e i crrediti d’imposta spettanti alle le detrazioni e i crrediti d’imposta spettanti alle

consolidate;consolidate;3.3. gli acconti autonomamente versati dalle consolidate;gli acconti autonomamente versati dalle consolidate;4.4. le eccedenze ires trasferite dalle consolidate (pregresse o le eccedenze ires trasferite dalle consolidate (pregresse o

acquisite);acquisite);5.5. i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art.17 i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’art.17

d.lgs. 241/1997 trasferiti dalle consolidate. d.lgs. 241/1997 trasferiti dalle consolidate.

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

Ai fini della determinazione del credito di Ai fini della determinazione del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero:imposta per i redditi prodotti all’estero:

1.1. per reddito complessivo deve intendersi il per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;reddito complessivo globale;

2.2. la quota di imposta italiana fino a concorrenza la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l’imposta estera è della quale è accreditabile l’imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Statociascuno Stato.

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax creditQuota di imposta italiana

Imposta sul reddito

complessivo

Reddito esteroReddito complessivo

=X

• Imposta sul reddito complessivo = imposta liquidata dalla Imposta sul reddito complessivo = imposta liquidata dalla consolidante sul reddito complessivo globaleconsolidante sul reddito complessivo globale

• Reddito complessivo = reddito complessivo globale del Reddito complessivo = reddito complessivo globale del consolidatoconsolidato

• Reddito estero = reddito prodotto da ciascuna società in Reddito estero = reddito prodotto da ciascuna società in ciascuno stato esterociascuno stato estero

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

80%

70%

+80

-50

+120

reddito di gruppo80-50+120=150

imposta di gruppocon consolidato150x33%=49,5

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

Reddito prodotto da Beta nello Stato X -50Reddito prodotto da Gamma nello Stato X 120Reddito prodotto da Alfa in Italia 80Reddito complessivo globale del consolidato 150Imposta sul reddito complessivo del consolidato 49,5Imposta estera pagata da Beta (33%) 0Imposta estera pagata da Gamma (33%) 39,6

• Calcolo quota di imposta di Beta = 49,5 x (-50)/150 = -16,5 < 0

• Calcolo quota di imposta di Gamma = 49,5 x 120/150 = 39,6

• Credito di imposta = 39,6

• Sistema della per-company e per-country limitation (dall’1/1/05)

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

Reddito prodotto da Beta nello Stato X -50Reddito prodotto da Gamma nello Stato X 120Reddito prodotto da Alfa in Italia 80Reddito complessivo globale del consolidato 150Imposta sul reddito complessivo del consolidato 49,5Imposta estera pagata da Beta (33%) 0Imposta estera pagata da Gamma (33%) 39,6

• Calcolo quota d’imposta = 49,5 x (-50 + 120)/150 = 23,1

• Credito di imposta = 23,1

• Sistema della per-country limitation (anteriore Correttivo Ires)

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

80%

70%

+80

+20

+120

reddito di gruppo80+20+120 = 220

imposta di gruppocon consolidato220x33% = 72,6

Alfa

Beta

Gamma

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

Reddito prodotto da Beta nello Stato X 20Reddito prodotto da Gamma nello Stato X 120Reddito prodotto da Alfa in Italia 80Reddito complessivo globale del consolidato 220Imposta sul reddito complessivo del consolidato 72,6Imposta estera pagata da Beta (20%) 4Imposta estera pagata da Gamma (40%) 48

• Calcolo quota di imposta di Beta = 72,6 x 20/220 = 6,6 > 4

• Calcolo quota di imposta di Gamma = 72,6 x 120/220 = 39,6 < 48

• Credito di imposta detraibile = 4 + 39,6 = 43,6

• Eccedenza imposta estera Gamma = 48 - 39,6 = 8,4

• Sistema della per-company e per-country limitation (dall’1/1/05)

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit

• Calcolo quota di imposta = 72,6 x (20 + 120)/220 = 46,2 < 52

• Credito di imposta detraibile = 46,2

• Eccedenza imposta estera = 52 – 46,2 = 5,8

• Sistema della per-country limitation (anteriore Correttivo Ires)

Reddito prodotto da Beta nello Stato X 20Reddito prodotto da Gamma nello Stato X 120Reddito prodotto da Alfa in Italia 80Reddito complessivo globale del consolidato 220Imposta sul reddito complessivo del consolidato 72,6Imposta estera pagata da Beta (20%) 4Imposta estera pagata da Gamma (40%) 48

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Effetti: foreign tax creditEffetti: foreign tax credit L’eccedenza dell’imposta estera rispetto a quella L’eccedenza dell’imposta estera rispetto a quella

italiana:italiana:• nella vigenza del consolidato, può essere nella vigenza del consolidato, può essere

compensata soltanto con eccedenze di imposta compensata soltanto con eccedenze di imposta italiana riconducibili al reddito prodotto dalla stessa italiana riconducibili al reddito prodotto dalla stessa consolidata nel medesimo Stato estero considerato;consolidata nel medesimo Stato estero considerato;

• nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo, è nell’ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo, è attribuita alla consolidata che ha prodotto il reddito attribuita alla consolidata che ha prodotto il reddito estero.estero.

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Il riporto delle perditeIl riporto delle perdite

80%

70%

+60

-50 (senza scad.)

-100 (con scad.)

reddito di gruppo60-50-100=-90

con rettifiche diconsolidamento-90-165=-255

imposta di gruppo0

Alfa

Beta

Gamma

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Scioglimento per interruzioneScioglimento per interruzione

Nel caso di perdita del controllo prima della Nel caso di perdita del controllo prima della scadenza il reddito della controllante viene:scadenza il reddito della controllante viene:

1.1. aumentato o diminuito degli interessi dedotti o aumentato o diminuito degli interessi dedotti o non dedotti per effetto della rideterminazione del non dedotti per effetto della rideterminazione del pro-rata patrimoniale;pro-rata patrimoniale;

2.2. aumentato delle plusvalenze realizzate nei aumentato delle plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo neutrali e non ancora trasferimenti infragruppo neutrali e non ancora assoggettate a tassazione (differenza esistente tra assoggettate a tassazione (differenza esistente tra valore contabile e valore fiscalmente valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto)riconosciuto)

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Scioglimento per mancato Scioglimento per mancato rinnovorinnovo

• Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza il reddito della controllante viene il reddito della controllante viene aumentato:aumentato:

1.1. delle plusvalenze realizzate nei delle plusvalenze realizzate nei trasferimenti infragruppo neutrali e non trasferimenti infragruppo neutrali e non ancora assoggettate a tassazione ancora assoggettate a tassazione (differenza esistente tra valore contabile e (differenza esistente tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto)valore fiscalmente riconosciuto)

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questioni legate alla fusionequestioni legate alla fusione La fusione interna al gruppo non determina La fusione interna al gruppo non determina

l’interruzione (in senso tecnico) del regime:l’interruzione (in senso tecnico) del regime:1.1. se la consolidante incorpora la consolidata (o se la consolidante incorpora la consolidata (o

viceversa), il regime cessa di applicarsi, senza gli viceversa), il regime cessa di applicarsi, senza gli effetti dell’interruzione effetti dell’interruzione

2.2. se una consolidata incorpora un’altra consolidata, il se una consolidata incorpora un’altra consolidata, il regime continua ad applicarsi con riferimento alla regime continua ad applicarsi con riferimento alla consolidante e alla consolidata incorporante (ma la consolidante e alla consolidata incorporante (ma la scadenza è quella della consolidata incorporata se scadenza è quella della consolidata incorporata se successiva a quella della consolidata incorporante)successiva a quella della consolidata incorporante)

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questioni legate alla fusionequestioni legate alla fusione fusione esterna al gruppo della consolidante:fusione esterna al gruppo della consolidante:1.1. se incorporante, nessun effetto sul regime (ma attenzione se incorporante, nessun effetto sul regime (ma attenzione

alle perdite di gruppo);alle perdite di gruppo);2.2. se incorporata, interruzione, a meno che non richieda, se incorporata, interruzione, a meno che non richieda,

mediante interpello ai sensi dell’art.11 della l. 212/2000, mediante interpello ai sensi dell’art.11 della l. 212/2000, la sua continuazione (e questa sia autorizzata)la sua continuazione (e questa sia autorizzata)

• fusione esterna al gruppo della consolidata:fusione esterna al gruppo della consolidata:1.1. se incorporante, interruzione del regime se si verifica la se incorporante, interruzione del regime se si verifica la

perdita del controllo;perdita del controllo;2.2. se incorporata, interruzione del regime, se incorporata, interruzione del regime,

indipendentemente dalla perdita del controlloindipendentemente dalla perdita del controllo

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Scioglimento (perdite)Scioglimento (perdite)

Di regola, le perdite fiscalmente riconosciute in Di regola, le perdite fiscalmente riconosciute in base alle dichiarazioni di gruppo restano nella base alle dichiarazioni di gruppo restano nella disponibilità della controllantedisponibilità della controllante

Tuttavia, può essere stabilita l’attribuzione alle Tuttavia, può essere stabilita l’attribuzione alle società che le hanno prodotte, secondo criteri società che le hanno prodotte, secondo criteri predeterminatipredeterminati

Restano comunque alla consolidante le perdite Restano comunque alla consolidante le perdite da rettifiche di consolidamento da rettifiche di consolidamento

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Scioglimento (perdite)Scioglimento (perdite)

Perdite esistenti: 90 di cui 40 con scad. e 50 senza:Perdite esistenti: 90 di cui 40 con scad. e 50 senza:1.1. 40 con scad. a Gamma40 con scad. a Gamma2.2. 50 senza scad. a Beta50 senza scad. a Beta Perdite esistenti: 90 tutte con scad. o senza:Perdite esistenti: 90 tutte con scad. o senza:1.1. metodo proporzionale: 30 a Beta, 60 a Gammametodo proporzionale: 30 a Beta, 60 a Gamma2.2. altro: imputazione a quella che ha maggiori altro: imputazione a quella che ha maggiori

probabilità di recupero; imputazione preliminare a probabilità di recupero; imputazione preliminare a Beta (50) e per il residuo a Gamma (40); Beta (50) e per il residuo a Gamma (40); imputazione preliminare a Gamma (90) e per il imputazione preliminare a Gamma (90) e per il residuo a Beta (0) residuo a Beta (0)

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Dichiarazione ed accertamentoDichiarazione ed accertamento

Ciascuna consolidata:Ciascuna consolidata:1.1. presenta la propria dichiarazione dei redditi presenta la propria dichiarazione dei redditi

all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, senza liquidazione dell’imposta e con indicazione senza liquidazione dell’imposta e con indicazione dei redditi prodotti all’estero e delle imposte ivi dei redditi prodotti all’estero e delle imposte ivi pagate;pagate;

2.2. trasmette alla consolidante copia della trasmette alla consolidante copia della dichiarazione; dati relativi ai dividendi; dati relativi dichiarazione; dati relativi ai dividendi; dati relativi alla rideterminazione del pro-rata; dati relativi alle alla rideterminazione del pro-rata; dati relativi alle cessioni neutrali; ritenute; detrazioni; crediti cessioni neutrali; ritenute; detrazioni; crediti d’imposta; acconti autonomamente versatid’imposta; acconti autonomamente versati

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Dichiarazione ed accertamentoDichiarazione ed accertamento

La consolidante presenta all’Ufficio delle Entrate La consolidante presenta all’Ufficio delle Entrate competente per territorio, la dichiarazione dei competente per territorio, la dichiarazione dei propri redditi e la dichiarazione consolidatapropri redditi e la dichiarazione consolidata

Il controllo delle dichiarazioni delle consolidate e Il controllo delle dichiarazioni delle consolidate e della consolidante è effettuato dagli Uffici delle della consolidante è effettuato dagli Uffici delle Entrate rispettivamente competentiEntrate rispettivamente competenti

Il controllo della dichiarazione consolidata e la Il controllo della dichiarazione consolidata e la determinazione dell’unica imposta dovuta spettano determinazione dell’unica imposta dovuta spettano all’Ufficio competente per la consolidanteall’Ufficio competente per la consolidante

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ResponsabilitàResponsabilità

La consolidante è responsabile:La consolidante è responsabile:1.1. per le maggiori imposte accertate (e relativi per le maggiori imposte accertate (e relativi

interessi) riferite al reddito di gruppointeressi) riferite al reddito di gruppo2.2. per le somme dovute a seguito del controllo per le somme dovute a seguito del controllo

formale di cui all’art.36-ter dpr 600/1973 e della formale di cui all’art.36-ter dpr 600/1973 e della liquidazione di cui all’art.36-bisliquidazione di cui all’art.36-bis

3.3. per l’adempimento degli obblighi connessi alla per l’adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito di gruppodeterminazione del reddito di gruppo

4.4. in solido, con lo controllate, per le somme da in solido, con lo controllate, per le somme da queste dovute a titolo di sanzionequeste dovute a titolo di sanzione

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ResponsabilitàResponsabilità

Le consolidate sono responsabili:Le consolidate sono responsabili:1.1. solidalmente con la consolidante, per le solidalmente con la consolidante, per le

maggiori imposte (e relativi interessi) riferibili maggiori imposte (e relativi interessi) riferibili alla loro posizionealla loro posizione

2.2. per le sanzioni correlate alle predette maggiori per le sanzioni correlate alle predette maggiori imposte imposte

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: presuppostipresupposti

Possono optare per il consolidato mondiale, Possono optare per il consolidato mondiale, come controllanti, le società e gli enti soggetti ad come controllanti, le società e gli enti soggetti ad ires residenti che:ires residenti che:

1.1. sono quotatisono quotati2.2. sono controllati ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1, sono controllati ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1,

c.c. dallo Stato, da altri enti pubblici o da c.c. dallo Stato, da altri enti pubblici o da persone fisiche che non controllino, insieme a persone fisiche che non controllino, insieme a loro parti correlate, ai sensi dell’art.2359, c.1, loro parti correlate, ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1 e 2, c.c. altra società o ente residente e non n.1 e 2, c.c. altra società o ente residente e non residenteresidente

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: condizioni di efficaciacondizioni di efficacia

E’ necessario che:E’ necessario che:1.1. avvenga per tutte le controllate non residentiavvenga per tutte le controllate non residenti2.2. vi sia identità di esercizio socialevi sia identità di esercizio sociale3.3. i bilanci della controllante siano soggetti a i bilanci della controllante siano soggetti a

revisione da parte di soggetti iscritti in albo revisione da parte di soggetti iscritti in albo Consob, e quelli delle controllate anche da parte Consob, e quelli delle controllate anche da parte di altri soggetti, purché il revisore della di altri soggetti, purché il revisore della controllante utilizzi gli esiti della revisione di controllante utilizzi gli esiti della revisione di questi soggetti nel giudizio sul bilancio annuale questi soggetti nel giudizio sul bilancio annuale o consolidato della controllanteo consolidato della controllante

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: condizioni di efficaciacondizioni di efficacia

4.4. le controllate attestino il consenso alla revisione le controllate attestino il consenso alla revisione e l’impegno a collaborare con la controllante ai e l’impegno a collaborare con la controllante ai fini della determinazione dell’imponibile e nella fini della determinazione dell’imponibile e nella eventuale fase di accertamentoeventuale fase di accertamento

5.5. entro il primo esercizio sia presentato interpello entro il primo esercizio sia presentato interpello all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.11 della all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art.11 della l. 212/2000 al fine di verificare la sussistenza dei l. 212/2000 al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di validità dell’opzionerequisiti di validità dell’opzione

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: condizioni di efficaciacondizioni di efficacia

Si considerano controllate le società e gli enti non Si considerano controllate le società e gli enti non residenti di ogni tipo controllate ai sensi residenti di ogni tipo controllate ai sensi dell’art.2359, c.1, n.1, le cui azioni, quote, diritti dell’art.2359, c.1, n.1, le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettanmente per una posseduti direttamente o indirettanmente per una percentuale superiore al 50% tenuto conto del percentuale superiore al 50% tenuto conto del demoltiplicazione prodotta dalla catena societariademoltiplicazione prodotta dalla catena societaria

Eventuali controllate intermedie residenti sono Eventuali controllate intermedie residenti sono obbligate ad optare con la controllante per il obbligate ad optare con la controllante per il consolidato nazionaleconsolidato nazionale

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: condizioni di efficaciacondizioni di efficacia

80%

70%

Alfa

Beta

Gamma

ITA

FR

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: condizioni di efficaciacondizioni di efficacia

70%

70%

Alfa

Beta

Gamma

ITA

FR

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: condizioni di efficaciacondizioni di efficacia

80%

70%

Alfa

Beta

Gamma

ITA

FR

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Il consolidato mondiale: effettiIl consolidato mondiale: effetti

L’opzione ha durata di cinque anni ed è rinnovabile (di L’opzione ha durata di cinque anni ed è rinnovabile (di tre anni in tre anni)tre anni in tre anni)

Per effetto dell’opzione la controllante provvede:Per effetto dell’opzione la controllante provvede:1.1. ad imputare al proprio reddito, indipendentemente dalla ad imputare al proprio reddito, indipendentemente dalla

distribuzione, i redditi e le perdite prodotte dalle distribuzione, i redditi e le perdite prodotte dalle controllate non residenti per la parte corrispondente alla controllate non residenti per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili delle medesime quota di partecipazione agli utili delle medesime controllate spettanti alla controllante stessa (e ad controllate spettanti alla controllante stessa (e ad eventuali controllate residenti intermedie)eventuali controllate residenti intermedie)

2.2. ad escludere le partecipazioni nelle controllate non ad escludere le partecipazioni nelle controllate non residenti dal calcolo del proprio pro-rata patrimoniale residenti dal calcolo del proprio pro-rata patrimoniale (abrogato)(abrogato)

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Il consolidato mondiale: effettiIl consolidato mondiale: effetti La controllante, sulla base dei bilanci revisionati della La controllante, sulla base dei bilanci revisionati della

controllate non residenti, provvede a calcolare il loro controllate non residenti, provvede a calcolare il loro reddito imponibile secondo le regole vigenti nel nostro reddito imponibile secondo le regole vigenti nel nostro ordinamento (escluse alcune), procedendo, tra l’altro:ordinamento (escluse alcune), procedendo, tra l’altro:

1.1. ad escludere la quota imponibile dei dividendi ad escludere la quota imponibile dei dividendi infragruppo (abrogato);infragruppo (abrogato);

2.2. ad assumere, di regola, come valori fiscalmente ad assumere, di regola, come valori fiscalmente riconosciuti base quelli risultanti dall’ultimo bilancio riconosciuti base quelli risultanti dall’ultimo bilancio della controllata anteriore all’opzione;della controllata anteriore all’opzione;

3.3. a convertire i redditi delle controllate secondo il a convertire i redditi delle controllate secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio;cambio del giorno di chiusura dell’esercizio;

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Il consolidato mondiale: effettiIl consolidato mondiale: effetti

4.4. ad includere le plusvalenze e le minusvalenze ad includere le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nei trasferimenti tra le controllate non realizzate nei trasferimenti tra le controllate non residenti di beni diversi dai beni merce solo in residenti di beni diversi dai beni merce solo in misura corrispondente alla differenza tra la misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione della controllante percentuale di partecipazione della controllante nella controllata cedente e quella, se minore, nella controllata cedente e quella, se minore, nella controllata acquirente (nel calcolo di nella controllata acquirente (nel calcolo di queste plusvalenze e minusvalenze si applica il queste plusvalenze e minusvalenze si applica il transfer price?) (abrogato)transfer price?) (abrogato)

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Il consolidato mondiale: effettiIl consolidato mondiale: effetti

80%

70%

Alfa

Beta

Gamma

ITA

FR

TP

no TPPlus 10%

TP

no TPPlus 0%

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Il consolidato mondiale: effettiIl consolidato mondiale: effetti

La controllante, dopo avere sommato La controllante, dopo avere sommato algebricamente al proprio reddito i redditi algebricamente al proprio reddito i redditi delle controllate calcola l’imposta dalla delle controllate calcola l’imposta dalla quale sono ammesse in detrazione, tra quale sono ammesse in detrazione, tra l’altro, le imposte sui redditi pagate l’altro, le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo dalle all’estero a titolo definitivo dalle controllatecontrollate

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: scioglimentoscioglimento

Nel caso che, prima della scadenza, venga meno Nel caso che, prima della scadenza, venga meno la qualificazione soggettiva della controllante, e il la qualificazione soggettiva della controllante, e il nuovo soggetto controllante non opti a sua volta:nuovo soggetto controllante non opti a sua volta:

1.1. gli effetti dell’opzione cessano dal periodo gli effetti dell’opzione cessano dal periodo d’imposta successivod’imposta successivo

2.2. le perdite della controllante non ancora utilizzate le perdite della controllante non ancora utilizzate si riducono in misura corrispondente al rapporto si riducono in misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione dalle controllate non residenti e dell’opzione dalle controllate non residenti e quelle prodotte da tutte le societàquelle prodotte da tutte le società

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: scioglimentoscioglimento

Nel caso, prima della scadenza, venga meno il controllo Nel caso, prima della scadenza, venga meno il controllo su una o più società non residenti:su una o più società non residenti:

1.1. il reddito della controllante è aumentato degli interessi il reddito della controllante è aumentato degli interessi passivi dedotti per effetto della disapplicazione del pro-passivi dedotti per effetto della disapplicazione del pro-rata patrimoniale nei due esercizi precedenti interessati rata patrimoniale nei due esercizi precedenti interessati dal consolidatodal consolidato

2.2. se la perdita del controllo coinvolge oltre due terzi delle se la perdita del controllo coinvolge oltre due terzi delle controllate non residenti, le perdite della controllante controllate non residenti, le perdite della controllante non ancora utilizzate si riducono in misura non ancora utilizzate si riducono in misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da dette controllate non periodo di validità dell’opzione da dette controllate non residenti e quelle prodotte da tutte le societàresidenti e quelle prodotte da tutte le società

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Il consolidato mondiale: Il consolidato mondiale: scioglimentoscioglimento

Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza:Nel caso di mancato rinnovo alla scadenza:

1.1. le perdite della controllante non ancora le perdite della controllante non ancora utilizzate si riducono in misura utilizzate si riducono in misura corrispondente al rapporto tra le perdite corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione prodotte nel periodo di validità dell’opzione dalle controllate non residenti e quelle dalle controllate non residenti e quelle prodotte da tutte le societàprodotte da tutte le società

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

necessità di un approccio globale per:necessità di un approccio globale per:

1.1. ridurre i costi di conformità ridurre i costi di conformità

2.2. consentire la compensazione di profitti e consentire la compensazione di profitti e perdite transfrontalieri perdite transfrontalieri

3.3. semplificare le ristrutturazioni semplificare le ristrutturazioni internazionaliinternazionali

4.4. evitare la doppia imposizioneevitare la doppia imposizione

5.5. eliminare discriminazioni e restrizionieliminare discriminazioni e restrizioni

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

le proposte della Commissionele proposte della Commissione l’imposizione dello Stato di residenza:l’imposizione dello Stato di residenza:• la base imponibile comune è calcolata la base imponibile comune è calcolata

secondo le disposizioni fiscali dello Stato di secondo le disposizioni fiscali dello Stato di residenza della società madre o dello Stato residenza della società madre o dello Stato in cui si trova la sede centrale;in cui si trova la sede centrale;

• l’imposta è prelevata a livello nazionale;l’imposta è prelevata a livello nazionale;• regime facoltativoregime facoltativo

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

la base imponibile comune europea:la base imponibile comune europea:• la base imponibile consolidata è calcolata la base imponibile consolidata è calcolata

secondo regole comunitarie armonizzate;secondo regole comunitarie armonizzate;• l’imposta è prelevata a livello nazionale;l’imposta è prelevata a livello nazionale;• regime facoltativoregime facoltativo

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

l’imposta europea sul reddito delle società:l’imposta europea sul reddito delle società:• la base imponibile consolidata è calcolata la base imponibile consolidata è calcolata

secondo regole comunitarie armonizzate;secondo regole comunitarie armonizzate;• l’imposta è prelevata a livello europeo; l’imposta è prelevata a livello europeo; • regime facoltativoregime facoltativo

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

l’armonizzazione delle disposizioni l’armonizzazione delle disposizioni nazionali:nazionali:

• la base imponibile consolidata è calcolata la base imponibile consolidata è calcolata secondo regole comunitarie comuni che secondo regole comunitarie comuni che sostituiscono quelle nazionali vigenti;sostituiscono quelle nazionali vigenti;

• l’imposta è prelevata a livello nazionale;l’imposta è prelevata a livello nazionale;• regime obbligatorioregime obbligatorio

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

la Commissione intende proporre agli Stati la Commissione intende proporre agli Stati una azione pilota volta a sperimentare il una azione pilota volta a sperimentare il regime dell’imposizione dello Stato di regime dell’imposizione dello Stato di residenza sulle piccole e medie imprese residenza sulle piccole e medie imprese (così come definite in ambito comunitario) (così come definite in ambito comunitario)

l’azione durerebbe 5 anni l’azione durerebbe 5 anni il regime sarebbe applicato alla sola imposta il regime sarebbe applicato alla sola imposta

sul reddito delle societàsul reddito delle società

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Verso una base imponibile Verso una base imponibile consolidata europeaconsolidata europea

la Commissione ha promosso uno studio la Commissione ha promosso uno studio sulla possibilità di utilizzare i principi sulla possibilità di utilizzare i principi contabili internazionali (IFRS) quale punto contabili internazionali (IFRS) quale punto di partenza per la determinazione di una di partenza per la determinazione di una base imponibile consolidata europeabase imponibile consolidata europea