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1 LEGISLAZIONE E HANDICAP Manuale a cura dell’Istituto“A. Zappata” - Comacchio Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pasqua Lina Carli La Funzione Strumentale per l’Handicap Prof. Rosario Candito 11 settembre 2012

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LEGISLAZIONE E HANDICAP

Manuale a cura dell’Istituto“A. Zappata” - Comacchio

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pasqua Lina Carli

La Funzione Strumentale per

l’Handicap

Prof. Rosario Candito

11 settembre 2012

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I N D I C E

Accordi di programma p. 5

Accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei

bambini e alunni disabili aa.ss. 2011/12-2015/2016 e Allegati p. 5

Centro Servizi Consulenze Integrazione di Ferrara (C.S.C.I.)

ex Centro Documentazione Integrazione Handicap e svantaggio (C.D.I.H.) p. 6

Centri di Documentazione per l’Integrazione (C.D.I.) sul territorio regionale e

relativa specializzazione p. 6

Centro territoriale di supporto per il progetto nuove tecnologie “Centro del Delta del

Po” (Portomaggiore) p. 7

Collaboratori scolastici (ex bidelli) p.11

Commissione Tecnica Provinciale p. 11

Deficit p. 12

Diagnosi Funzionale p. 12

Disabilità p. 14

Disturbi Specifici d’Apprendimento (D.S.A.) p. 14

Educatore comunale (a cura della Cooperativa Girogirotondo di Comacchio) p. 15

Esami di Stato di III media p.16

Gite scolastiche p. 17

Gruppo di Lavoro provinciale per l’integrazione degli alunni con Handicap (G.L.H.) p. 18

Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.) p. 18

Gruppo di Lavoro Misto (G.L.M.) p. 18

Handicap p. 18

ICD 10 p. 19

ICF p. 19

Insegnante di sostegno p. 20

Integrazione scolastica p.24

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Menomazione

p. 24

Programmazione Educativa Individualizzata (P.E.I.) p. 32

Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) p. 39

Relazione finale p. 39

Riduzione numerica alunni per classe (D.M. 141/99) p. 39

Tutor scolastico p. 39

APPENDICE 1: la principale normativa p. 41

- Costituzione, artt. 3, 34, 38 p. 41

- Legge 118/71 Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme a

favore dei mutilati ed invalidi civili p. 42

- Legge 517/77, artt. 2 e 7 p.52

- C.M. 199/79 Forme particolari do sostegno a favore degli alunni portatori di

handicap p. 53

- C.M. 250/85 Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap p. 57

- Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 p. 61

- C.M. 1/88 Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di

handicap p. 63

- C.M. 262/88 Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3

giugno 1987 – Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni

portatori di handicap p. 65

- C.M. 291/92 Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive p. 71

- Legge 104/92 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate p. 83

- D.P.R. 24/02/94 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità

sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap p.102

- D.M. 05 maggio 1995 Scheda di valutazione per gli alunni della Scuola Media:

traguardi comuni – individualizzazione p.106

- D.M. 141/99 Formazione Classi con alunni in situazione di handicap p.108

- Legge 68/99 Inserimento lavorativo dei disabili p.110

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- D.P.R. 275/99, art. 1, comma 2 Autonomia scolastica p.110

- O.M. 90/01 Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole

statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno

scolastico 2000-2001 p.110

- D.L.vo 196/03 Informativa e trattamento dei dati personali p.136

- D.P.C.M. 23/02/06, n. 185 Regolamento recante modalità e criteri per

l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap p.137

- D.D.G. prot. n. 13279 dell’11/10/06 Linee guida regionali per l’orientamento

scolastico per gli allievi con handicap nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado a

quella di II grado p.145

- C.M. 28/07 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole

statali e paritarie per l’anno scolastico 2006/2007 p.147

APPENDICE 2: alcuni link utili p.154

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ACCORDI DI PROGRAMMA

L. 104/92 art. 13 “L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle

scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio

1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,

sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi

scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma.

(…) Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti

educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e

attività integrative extrascolastiche.”

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE

SCOLASTICA E FORMATIVA

DEI BAMBINI E ALUNNI DISABILI

aa.ss. 2011/12-2015/2016

(allegato 1)

CATEGORIE DIAGNOSTICHE E CODICI PER LA CERTIFICAZIONE PER LA RICHIESTA DI

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

(allegato 2)

CERTIFICAZIONE PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA (Modello)

(allegato 3) DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) E GRIGLIA DI COMPROMISSIONE (Modello)

(allegato 4)

STRUMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

(allegato 5)

RICHIESTA AL COMUNE DA PARTE DELLA SCUOLA DI PERSONALE EDUCATIVO (Modello)

(allegato 6)

RICHIESTA AL COMUNE DA PARTE DELLA SCUOLA DI ATTREZZATURE SPECIALI (Modello)

(allegato 7)

SCHEDA DI PROGETTO a cura della Scuola

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CENTRO SERVIZI CONSULENZE INTEGRAZIONE DI FERRARA

(C.S.C.I.) ex Centro Documentazione Integrazione Handicap e svantaggio (C.D.I.H.)

IL CENTRO RICEVE PER APPUNTAMENTO

nei seguenti giorni e orari:

martedì, giovedì e venerdì dalle 8,00 alle 14,00

martedì e giovedì dalle 14,30 alle 17,00

Il Centro si trova in: via XX Settembre n. 152 Ferrara (ex musarc - Casa Biagio Rossetti)

Tel.: 0532-311420

Fax: 0532-744042

E-MAIL: [email protected] e [email protected]

LINK NUOVO SITO C.D.I.H.: http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284

CENTRI DI DOCUMENTAZIONE PER L’INTEGRAZIONE IN EMILIA

ROMAGNA: I centri di documentazione dell’Emilia Romagna svolgono un’attività di informazione,

formazione, documentazione, consulenza, ricerca e sono pertanto chiamati a definire specifiche

modalità di collaborazione con tutti i soggetti istituzionali operanti nel settore delle politiche per

le persone con disabilità, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano l’integrazione,

l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro.

BOLOGNA (specializzato nelle paralisi cerebrali infantili)

Via Legnano, 2 – 40132 Bologna

Tel. 051 6415005

www.accaparlante.it

CESENA (specializzato nell’autismo)

Via A. Frank, 185 – 47023 Cesena

Tel. 0547 631686

www.comune.cesena.fc.it/cde/index.htm

COMUNI DI BAZZANO, CRESPELLANO, MONTEVEGLIO, MONTE S.

PIETRO, ASS. VOLHAND (specializzati in deficit uditivo)

Piazza Pace, 6 – 40056 Crespellano (Bo)

Tel. 051 964054

www.cdila.it

FERRARA (specializzato nel ritardo mentale)

Via XX Settembre, 152 – 44100 Ferrara

Tel. 0532 311420

www.comune.fe.it/cdih

http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284

FORLÌ (specializzato nell’autismo)

Via Ginnasi, 15 – 47100 Forlì

Tel 0543 62124

www.comune.forli.fo.it/cda

MODENA (specializzato nel ritardo mentale)

V.le J. Barozzi, 172 – 41100 Modena

Tel. 059 2059411

www.comune.modena.it/cdh

PARMA (specializzato nella spina bifida)

Via Stirane, 4 – 43100 Parma

Tel. 0521 257283

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www.cepdi.parma.it/sitoicepdi/default.asp

RAVENNA (specializzato nella Sindrome di Down)

c/o Consorzio per i Servizi Sociali di Ravenna

Piazza Caduti per la Libertà, 21 - 48100 Ravenna

Tel. 0544 249128-68

www.cdi.ra.it

REGGIO EMILIA (specializzato nel deficit visivo)

Via Fianchetti, 7 – 42100 Reggio Emilia

Tel. 0522 435832

www.integrazionereggio.it

CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER IL PROGETTO NUOVE

TECNOLOGIE “CENTRO DEL DELTA DEL PO” Sede: Istituto di Istruzione superiore “Falcone-Borsellino” di Portomaggiore

Il Centro del Delta del Po nasce su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione con

l'intento di promuovere, con la collaborazione degli Uffici Scolastici Regionali/Provinciali, la

costituzione di strutture operative di supporto (CTS), distribuite nel territorio, in grado di

sostenere concretamente le scuole nell'acquisto e nell'uso efficiente delle nuove tecnologie per

l'integrazione scolastica e ad attuare iniziative specifiche di formazione rivolte agli insegnanti e

agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni disabili.

Il Centro inizierà le attività a partire dai primi di settembre 2007 e promuoverà, nell'anno

scolastico 2007/08, iniziative specifiche di formazione rivolte agli insegnanti e agli altri operatori

scolastici, fornendo anche consulenze a richiesta (on line o in presenza) a singoli o gruppi di

docenti.

Gli obiettivi e le attività previste nell'azione del CTS:

OBIETTIVI ATTIVITÀ

ottimizzare le risorse nella fase di

acquisizione delle attrezzature hardware

e software e nella loro gestione, con

trasferimenti da una scuola all'altra

secondo il variare dei bisogni

- comodato d’uso

assistenza tecnica, ossia aiuto alle

scuole nel risolvere i più comuni

problemi di funzionamento e

adattamento delle tecnologie alle

esigenze dei singoli utenti, e didattica,

ossia fornire indicazioni idonee per

utilizzare lo strumento in modo davvero

efficace in tutte le attività scolastiche,

considerando anche gli aspetti psico-

pedagogici e le esigenze delle varie

discipline

- consulenza tecnica: a richiesta, on line (via

mail) o in presenza (compatibilmente con le

risorse umane disponibili)

- raccolta e messa in rete dei progetti

didattici relativi all'uso di specifici ausili o

software (buone prassi o criticità)

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OBIETTIVI ATTIVITÀ

formazione agli operatori con interventi

flessibili, puntuali e mirati, in grado di

rispondere anche a esigenze contingenti

- iniziative di formazione, brevi e molto

specifiche, sull'uso di particolari categorie di

ausili o software

- promozione di gruppi di studio e ricerca, su

richiesta/segnalazione dei docenti

- a richiesta, segnalazione di sitografie,

risorse on line, iniziative di

formazione/aggiornamento specifiche

Per la programmazione delle attività del Centro è stata istituita una Commissione Provinciale

Nuove Tecnologie, presieduta dal Dirigente del Centro del Delta, dott. A. Fugaroli, coordinata

da Claudia Santangelo.

Della Commissione fanno parte le docenti che seguiranno le attività del Centro, ins. C.

Bertelli [email protected], M. A. Difonzo [email protected], e un docente referente

per ogni ordine di scuola:

ins. C. Montanari (scuola dell'infanzia e primaria), docente presso la Scuola elementare

di Argenta

ins. R. Mirizio (scuola secondaria di 1° grado, docente presso la Scuola media Dante

ins M. Gardellini (scuola secondaria di 2° grado), docente presso l'ITI Copernico

Carpeggiani)

Specificatamente, per poter ottimizzare e mirare gli interventi, la commissione formatasi per

l'eleborazione del progetto ha ritenuto di “fotografare” le diverse disabilità presenti a Ferrara e

provincia.

Analizzando i dati statistici e valutando le pregresse richieste provenienti dalle scuole ferraresi e

indirizzate a suo tempo all’USP di Ferrara, si è ritenuto di dover dotare il Centro di una adeguata

fornitura di software didattico e di ausili per l'adattamento del PC (tastiere, Touch Screen ecc.).

Si è ritenuto inoltre di non acquistare materiale informatico con adattamenti troppo specifici

per particolari esigenze di disabilità motorie, perché si rischia di non utilizzarli. Anche i

comunicatori simbolici sono molto legati a difficoltà non facilmente generalizzabili.

Le risorse del CTS circoleranno in comodato d'uso fra le scuole che abbiano sottoscritto

l’accordo di rete.

Qualora se ne ravvisasse l'utilità, si stipuleranno convenzioni con ditte distributrici di prodotti

per handicap al fine di acquistare o avere in comodato d’uso software-ausili a prezzi fortemente

scontati (in attesa delle proposte ai CTS nazionali dalle aziende stesse).

Il materiale hardware e software acquistato, se non è vietato dalla licenza stessa del prodotto,

potrà essere dato in comodato d’uso alle scuole richiedenti.

Il Centro si pone inoltre l'obiettivo di diventare “punto demo” della Erickson e/o Anastasis.

Fondi a disposizione:

€ 24.654,00 di cui:

- Acquisti € 18.000,00

- Formazione € 6.654,00

Materiale hardware e software che sarà possibile reperire, a partire da settembre/ottobre 2007,

per il funzionamento del Centro.

Software

2 IMMAGINARIO - Comunicare con i segni (con CD-Rom) – ed. PLAN

1 Starter Kit software Anastasis

Intera produzione software Erickson ( KIT libro+ software)

1 Contatto

1 Cd Rom PCS in italiano

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1 Carlo II

1 Carlo mobile

10 selezione software prescolare Helpicare

4 Clicker 4 ita

1 JAWS XP Standard

4 Dragon Naturally Speaking Preferred italiano

Ausili per l'adattamento del PC

2 Tastiera Helpikeys + layout Builder

1 Scudi per Helpykeys

1 Tastiera Bigkeys Plus

2 Tastiera Didakeys

1 Scudo per Didakeys

3 Buddy Button

3 Big Buddy

2 Helpibox 2

2 Helpibox 16

4 Cavetti

1 Grasp

1 Squarepad

1 Roller Plus Joystick

1 Roller PlusTrackball

2 Tastiera con scudo standard

4 Monitor Touch Screen LCD 17'' integrato

€ 18.000

FORMAZIONE

Nell'ambito della formazione invece, sono ipotizzati n. 3 moduli, di cui

a) un modulo formativo per gli operatori del CTS in rete con i referenti dei Centri di

documentazione della provincia di Ferrara su banca dati ausili e formazione on line; a

questo modulo potranno partecipare tecnici che possano dare una mano alla

realizzazione informatica del progetto.

b) Per formare l'utenza sugli ausili effettivamente presenti nel Centro, il secondo modulo

verterà sul software didattico acquistato per il comodato d'uso

c) Il terzo modulo presenterà gli ausili hardware per la personalizzazione e l'adattamento

del PC.

1° Modulo “Centri Risorse in rete”

Il Modulo è rivolto ai referenti dei Centri Risorse nel territorio ferrarese e al personale tecnico

del Centro del Delta

Obiettivo: costruire e condividere una banca dati di ausili e/o software e una piattaforma per la

formazione e informazione on line.

n. partecipanti: 25

Incontri: 5 x 3 ore = 15 ore

Lavoro di gruppo presso il Centro del Delta: 15 ore x 2 docenti = 30 ore

Date: da settembre 2007 a marzo 2008.

Orario: dalle 15 alle 18.

Luogo: Istituto Falcone Borsellino - Portomaggiore

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2° Modulo “Il software didattico e le diverse disabilità”

Il Modulo è rivolto a tutti gli insegnanti ed agli operatori presenti nella scuola: esso ha l'obiettivo

di presentare le risorse acquisite dal Centro e suggerire/riflettere/confrontare sulle possibili

strategie didattiche.

Obiettivi:

– Conoscenza delle risorse di software personalizzabile e di libero utilizzo

– Conoscenza e scelta del software commerciale e non per le difficoltà specifiche di

apprendimento

– Capacità di scelta del software secondo i bisogni, le potenzialità, i livelli di apprendimento di

un alunno disabile.

– Acquisizione delle capacità di scelta e gestione di ausili e software per le disabilità cognitive

e i disturbi specifici di apprendimento.

n. partecipanti: 30

Incontri: 5 x 3 ore = 15 ore

Lavoro di gruppo o consulenze presso il Centro del Delta o nelle scuole:

15 ore X 2 docenti = 30

Materiale utilizzato: software didattico di libero utilizzo; versioni dimostrative dei software

commerciali.

Date: da settembre 2007 a marzo 2008.

Orario: dalle 15 alle 18.

Luogo: Istituto Falcone Borsellino - Portomaggiore

3° Modulo “Gli ausili per disabili motori e cognitivi e per le disabilità sensoriali”

Il Modulo è rivolto a tutti gli insegnanti ed agli operatori presenti nella scuola. esso ha l'obiettivo

di presentare le risorse acquisite dal Centro e suggerire/riflettere/confrontare sulle possibili

strategie didattiche.

Obiettivi:

– Scelta degli ausili necessari ad un alunno disabile

– Conoscenza della metodologia per il loro utilizzo

– Capacità di personalizzare il sistema operativo e la postazione in base alle esigenze motorie,

cognitive e sensoriali dell'alunno

n. partecipanti: 30

Incontri: 5 x 3 ore = 15 ore

Lavoro di gruppo o consulenze presso il Centro del Delta o nelle scuole:

15 ore X 2 docenti= 30 ore

Date: da gennaio 2008 a giugno 2008.

Orario: dalle 15 alle 18.

Luogo: Istituto Falcone Borsellino - Portomaggiore

Il corso avrà uno svolgimento prevalentemente di tipo metodologico-didattico pratico, piuttosto

che non teorico. I corsisti saranno invitati alla sperimentazione di software, ausili e metodologie

direttamente in situazione presso le loro scuole.

Il CTS del Delta potrà, in una seconda fase, compatibilmente con le risorse umane disponibili,

offrire un servizio di consulenza a piccoli gruppi su argomenti tematici specifici (ad es. per il

trattamento di disabilità particolari, sui sussidi didattici disponibili, sulla programmazione

scolastica speciale, ecc.).

MATERIALE TECNOLOGICO UTILIZZATO:

video-proiettore, pc

Ausili e software

Aula didattica multimediale

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ISCRIZIONI: a decorrere da giugno 2007 sino ad esaurimento dei posti disponibili. Sarà

possibile la eventuale scelta multipla dei moduli 2 e 3.

on line sul sito Diversabili di Ferrara

MODALITÀ DI VERIFICA DEL CORSO MODULARE:

E' prevista la somministrazione di moduli di valutazione e gradimento da parte dei corsisti a

metà dell'iter e al termine del corso.

COLLABORATORI SCOLASTICI (ex bidelli) Sino alla fine del 1999 il mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai contratti collettivi

di lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Locali per la scuola dell’infanzia, elementare e

superiore (D.P.R. n. 347/83 e successive modifiche), secondo cui tale personale deve svolgere

attività di assistenza materiale nell’ingresso ed uscita dalla scuola degli alunni con handicap,

all’interno dei locali scolastici e di assistenza per l’igiene personale e l’accompagnamento ai

servizi igienici; ciò senza alcuna indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali

del profilo professionale.

A partire dal 1° gennaio 2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli Enti Locali,

transitano nei ruoli del Ministero della P.I. (L. 124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a quelli già

dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo, approvato nel maggio 1999 e

pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 133 del 9 giugno 1999. In forza dell’art. 32 di tale

contratto i collaboratori scolastici nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni

ordinarie e mansioni aggiuntive.

Le mansioni ordinarie indicate nell’art. 50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area

A/2: Profilo Collaboratore scolastico “ausilio materiale agli alunni portatori di handicap

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse. In relazione alle

esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all’integrazione di alunni

portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche

iniziative di formazione e aggiornamento.”

Le mansioni aggiuntive, per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono

individuate sempre dall’art. 50 comma 1 stessa tabella come segue: “assistenza agli alunni

portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso dei servizi igienici e nella

cura dell’igiene personale”. Per tutte le mansioni ordinarie ed aggiuntive i collaboratori

scolastici debbono frequentare un corso di aggiornamento. L’individuazione dei

collaboratori scolastici che dovranno svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al

Dirigente Scolastico con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera

spetta al Consiglio di Circolo.

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE Regolamento della Commissione Tecnica Provinciale “accordo di programma per

l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap” 2006/2007 – 2010/2011, art.

2 e 3 “La Commissione esercita, attraverso le relative espressioni di pareri, proposte o

indicazioni, le competenze attribuite dall’Accordo di programma all’art. 2, Parte Seconda del

medesimo.

Suoi compiti istituzionali sono il coordinamento degli interventi di integrazione a favore degli

alunni disabili e delle Commissioni Tecniche Locali.

La Commissione è istituita dalla Conferenza Provinciale per l’Istruzione e la formazione ed è

composta da:

1 rappresentante della Provincia di Ferrara (o suo delegato);

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5 rappresentanti dei Comuni (o loro delegati);

1 rappresentante dell’USP (o suo delegato);

5 rappresentanti delle scuole (o loro delegati);

1 rappresentante delle associazioni delle famiglie dei disabili (o suo delegato).”

DEFICIT: è il danno irreversibile, immutabile e stabile.

Andrea Canevaro, Aspetti psicopedagogici dell’integrazione, Rivista dell’istruzione 1989

“Nel linguaggio corrente viene spesso confuso handicap con deficit, e anzi si ritiene

probabilmente questo ultimo termine come più duro. Sicuramente non c’è l’abitudine a usare il

termine “deficitario” mentre si usa “handicappato”. È entrata nell’uso la dizione “portatore di

handicap”, forse con l’intento di non identificare un individuo con il deficit o l’handicap che lo

accompagna. Ma certamente la dizione “portatore di handicap” è sbagliata, se si ragiona sul

significato preciso della parola. Si potrebbe caso mai dire “portatore di deficit”, perché questa

è una dote caratteristica che un individuo può portare. Ad esempio, un sordo “porta” il deficit

della sordità: questo è un dato abbastanza preciso e oggettivo. Da questo deficit, cioè da questa

mancanza, può nascere l’handicap, vale a dire la somma del deficit e delle conseguenze, dovute

alle risposte dell’ambiente e alla psicologia dell’individuo. (…) L’handicap è il deficit a cui si

aggiunge la situazione, che può aggravare o alleviare la condizione dell’individuo. Dovrebbe

essere una conclusione evidente che per conoscere l’handicap occorre collocarlo in un tempo e

in uno spazio; e che ogni approfondimento della conoscenza è tale anche in rapporto alla storia

(tempo) e alle culture (spazio).”

Ai docenti spetta in particolar modo di trovare gli accorgimenti per migliorare il contesto e

quindi ridurre l’handicap da esso determinato. Sarebbe un errore se, invece, l’insegnante

sminuisse la gravità del deficit.

DIAGNOSI FUNZIONALE C.M. 250/85 “Alla segnalazione dell’alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione

della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione

dell’alunno stesso, una “diagnosi funzionale” ad un intervento educativo e didattico adeguato,

alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle

UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.

La “diagnosi funzionale” dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a

quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell’'handicap, il profilo dell’alunno dal punto di

vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le

difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di

recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e

progressivamente rafforzate e sviluppate.

I successivi itinerari di preparazione dell’attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli

obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e

potenzialità evidenziate nella “diagnosi funzionale” dell’alunno, e daranno luogo alla

elaborazione di un “progetto educativo individualizzato” ben inserito nella programmazione

educativa e didattica.

L. 104/92 art. 12 comma 5 “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed

all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo

dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato.”

D.P.R. 24/02/94 “Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione

dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto

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all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge

n. 104 del 1992, provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del

competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le

UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria

ed amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle

segnalazioni. 3. Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione

analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di

handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti

dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992. 2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità

multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista

in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio

presso la unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima. La diagnosi

funzionale deriva dall’acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si

acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale

documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso

specifica relazione in cui siano compresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei

membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti

accertamenti:

a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare

riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-

psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate,

agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli

eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente

neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell' art. 3, comma

2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità

indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap,

deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo

raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;

b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli

altri;

c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento

alla vista, all'udito e al tatto;

e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio

temporale;

g) autonomia personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda

riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di

indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la

diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.”

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DISABILITÀ Definizione dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) del 1980: Qualsiasi

limitazione o perdita (conseguente a menomazione) della capacità di compiere un’attività di base

(quale camminare, mangiare, lavorare) nel modo o nell’ampiezza considerati normali per un

essere umano (oggettivazione).

DISTURBI SPECIFICI D’APPRENDIMENTO (D.S.A.) Col termine disturbi specifici d’apprendimento si raccoglie la dislessia, la disgrafia, la

discalculia.

Sono deficit legati alla sfera neuropsicologica, ossia fisica e pertanto immutabili nel tempo. I

ragazzi che ne ‘soffrono’ non hanno una certificazione in base alla legge 104/92, ma semplici

certificati medici; pertanto questi alunni non godono del supporto di un intervento di sostegno.

Nonostante ciò, questi problemi possono essere compensati con strategie (compensative e

dispensative) che devono essere esplicitate nella programmazione della classe e dei singoli

docenti, per giustificare i metodi che un giorno verranno adottati anche all’esame di Stato: si

tratta di quello che in gergo viene chiamato “mini P.E.I.” in cui si espliciterà ad esempio che per

le problematiche X certificate da … l’alunno in Inglese verrà valutato solo per la produzione

orale.

EDUCATORE COMUNALE

A cura della Cooperativa Girogirotondo di Comacchio (FE):

È una figura professionale in possesso di titoli specifici di studio richiesti dall’Ente Locale.

Nella scuola opera nell’ambito dell’assistenza specialistica, contribuendo alla elaborazione e alla

realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati (vedi P.E.I.), pertanto necessita della visione e

non certo della fotocopiatura della Diagnosi Funzionale redatta dagli operatori dell’A.S.L.,

questo, nel rispetto deontologico che ogni Educatore con professionalità deve avere. La richiesta

sopra indicata non avviene per una curiosità della persona, ma per il necessario bisogno di

conoscere le reali condizioni dell’alunno/a che si segue e per adottare le giuste e le migliori

strategie educative di intervento sul caso da seguire.

L’educatore cura gli aspetti formativi e relazionali in rapporto all’autonomia e alla

comunicazione degli alunni/studenti sia all’interno della scuola, collaborando con i docenti della

classe, sia all’esterno coinvolgendo in particolare la famiglia nel progetto formulato.

L’educatore in tema di gite scolastiche può partecipare, tenendo conto che egli è una figura

che rientra nell’aiuto all’integrazione scolastica. In queste occasioni egli verrà retribuito solo per

le ore già previste per lui in quella giornata o giornate.

La figura dell’educatore comunale dovrebbe possedere le competenze educative nella

organizzazione degli spazi, nella conduzione di gruppi anche di alunni stranieri che necessitano di

un maggior supporto per la lingua italiana, nella ricerca di mediatori e di facilitatori della

comunicazione, nel saper collegare gli apprendimenti ai bisogni per un’autonomia personale.

Alcuni sanno applicare metodi e tecniche specifiche, ad esempio, l’approccio Teacch, la

Comunicazione Aumentativa e Alternativa (C.A.A.) per alunni con difficoltà nella comunicazione

verbale, la didattica per ipovedenti, l’utilizzo di strumentazioni informatiche come la tavoletta

tattile o il touch screen.

Nel Comune di Ferrara è denominato “Insegnante Comunale per l’integrazione”.

L’educatore impegnato nella scuola deve avere una competenza complessa articolata su diversi

piani, dalla persona che segue, al contesto. L’educatore pone, per così dire, uno sguardo

“strabico” per poter guardare con un occhio l’alunno/a e con l’altro l’istituzione: sono due

elementi che non possono essere separati e non possono ignorarsi. Attraverso l’educatore i

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bisogni del singolo si collegano all’istituzione e si rendono visibili nel contesto e avviano processi

di apprendimento.

L’attenzione all’ambiente, la sua organizzazione, la cura dei materiali, l’elaborazione delle regole

d’uso rientra nelle competenze professionali dell’educatore: egli si impegna nella conoscenza di

tecniche per progettare uno spazio che sa modificarsi in base ai cambiamenti degli alunni che

crescono e dei bisogni che cambiano. Ad esempio: l’educatore dovrebbe essere messo nelle

condizioni per saper strutturare una stanza di lavoro, nella quale poter utilizzare le indicazioni

date come ad esempio nell’approccio Teacch. Non a caso una delle competenze che l’educatore

dovrebbe curare maggiormente è quella di saper affrontare l’integrazione con i compagni di

classe e con il bambino/ragazzo disabile o con problemi comportamentali, ma non solo, egli può

intervenire in aiuto/supporto agli alunni stranieri.

L’educatore, insieme agli insegnanti curriculari deve possedere competenze professionali per

progettare interventi complessi nell’area cognitiva, affettivo/relazionale, motoria, sociale, per

bambini o giovani in difficoltà di varia età e in diversi contesti. Deve inoltre avere una buona

preparazione in campo socio-educativo e la volontà di tenersi costantemente aggiornato con

specifici corsi di formazione.

Poiché opera direttamente con gli alunni/studenti si dovrebbe porre in modo empatico, fantasioso

e disponibile a trovare soluzioni positive ai problemi, deve possedere senso di responsabilità,

propensione al lavoro in equipe, e anche una certa manualità.

L’educatore interviene nei Nidi, nelle Scuole d’infanzia comunali e nelle altre Istituzioni

Scolastiche dove sono inseriti alunni disabili per i quali la scuola esplicitamente richieda al

Comune un intervento di tipo socio-educativo in base ai Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.) e

nei laboratori scolastici specifici, dove si organizzano progetti e attività di piccolo gruppo anche

composti da alunni stranieri; nei centri ricreativi estivi; nell’ambito di Progetti Rilevanti, cioè di

particolare interesse per il lavoro di rete e di qualificazione come il Centro di Documentazione

Handicap (C.D.I.H.), l’attività di orientamento post scolastico, la formazione e il monitoraggio

delle figure non professionali, l’aggiornamento per il personale.

L’orario di lavoro settimanale può essere a tempo pieno o part time, tuttavia sempre articolato in

interventi diretti con gli alunni e in attività di formazione/aggiornamento/documentazione e nei

progetti specifici.

L’educatore comunale collabora in un’ottica di integrazione scambio e condivisione degli

interventi con i docenti curriculari e di sostegno,

l’educatore si relaziona con il personale ausiliario della scuola, lo studente diversamente abile,

i suoi compagni di scuola e la sua famiglia; gli Enti, Istituzioni, Associazioni, Cooperative

coinvolte sia nei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I) sia nella realizzazione dei progetti

rilevanti.

Compartecipa alla stesura del P.E.I. ed “entra in gioco” nel percorso stabilito dal Consiglio di

Classe;

L’educatore, facendo parte dell’equipe di lavoro che collabora sullo stesso caso, deve essere

invitato agli incontri della L.104/92 (solitamente 2) con gli operatori A.S.L., la scuola e la

famiglia.

Osserva e progetta interventi per facilitare gli apprendimenti, per aumentare le possibilità

comunicative e le autonomie personali;

Consolida ed amplia i suoi rapporti sociali e le relazioni con altre persone anche del mondo

extra scolastico, nel tempo libero;

Collabora con le famiglie e gli altri servizi per l’inserimento extrascolastico sulla base dei

progetti di vita;

Documenta il percorso scolastico dell’alunno.

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ESAMI DI STATO DI III MEDIA PER ALUNNI DISABILI

DOCUMENTI DA PRODURRE:

P.E.I.

Va redatto dal Consiglio di Classe, con la coordinazione dell’insegnante di sostegno, entro il

consiglio di novembre e comunque non oltre il 30 del mese.

P.D.F.

L. 104/1992 art. 12 “(…) Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della

scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione

secondaria superiore.”

Per convenzione della scuola media “Zappata” va redatto congiuntamente dall’insegnante di

sostegno e dai referenti A.S.L. durante il secondo incontro annuale (aprile circa).

Documenti da produrre entro l’ultimo Consiglio di Classe:

Relazione finale

in cui si deve specificare se gli obiettivi prefissati nel PEI sono stati raggiunti

Giudizio orientativo

in cui fornire la motivazione della scelta da parte dell’alunno della scuola superiore

Presentazione dell’alunno

in cui descrivere l’alunno in termini di autonomia, socializzazione, apprendimento

Percorso orientativo per le prove d’esame e i criteri di valutazione

in cui specificare se l’alunno eseguirà prove differenziate, equipollenti, o uguali alla classe;

le modalità d’assistenza; i tempi e i parametri di valutazione delle prove scritte e orale

Programma effettivamente svolto

È, inoltre, fondamentale che l’insegnante di sostegno e il Coordinatore di classe avvisino

tempestivamente la famiglia che, in base alla vigente normativa sulla privacy, dovranno essere i

familiari stessi dell’alunno disabile a fornire alla scuola superiore che lo accoglierà, tutti i

documenti relativi alla situazione di handicap.

Risulta, quindi, importante che l’alunno sia sensibilizzato alla problematica dell’orientamento,

affinché la famiglia possa portare la documentazione in tempo utile per la pre-iscrizione alla

scuola superiore.

O.M. 90/01, titolo II, art. 11 comma 10-13 “10. I docenti nominati per attività di sostegno a

favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517,

fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di

valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce

dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli

alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di

formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che

vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in

linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo

individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali

prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue

potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e

dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se

ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono

anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla

base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del

D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle

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sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento

degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che

sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito

formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli

fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione

degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni

handicappati.”

C.M. 28/07 paragrafo 5 “Alunni diversamente abili. I docenti preposti al sostegno degli alunni

diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle

operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove [d’esame] e alla formulazione

del giudizio globale.

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi

educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le

previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (D.lvo n. 297/1994).

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile

rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.

Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del

riconoscimento dei crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza

ministeriale n. 90/2001).

Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari,

dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed

ai livelli di apprendimento iniziali.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli

alunni diversamente abili.”

D.d.l. Camera 3025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre

2007, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico

2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari”, comma 4-ter “L’Esame di

Stato comprende una ulteriore prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli

generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova

sono scelti dal Ministero della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall’Istituto

nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI),

conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle

istituzioni scolastiche competenti.” nel D.d.l. non si fa pertanto menzione esplicita degli

alunni disabili che seguono una programmazione differenziata; pertanto per tale quarta prova

scritta si rimanda a eventuali futuri chiarimenti del Ministero.

GITE SCOLASTICHE C.M. 291/92 art. 8 comma 2 “Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella

programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore

ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un

massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano

effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo

consenta.

(…) Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla

ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla

designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente

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punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della

menomazione.

ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante di sostegno,

ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica che se ne fa carico.

G.L.H. Il Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione degli alunni handicappati svolge funzioni

consultive nei riguardi del Provveditore agli Studi in materia d’integrazione scolastica e di

aggiornamento degli insegnanti. In particolare raccoglie, conserva ed aggiorna i dati degli alunni

con handicap, offre consulenza alle loro famiglie ed agli operatori scolastici. Interviene presso le

scuole per informazioni sull’integrazione, formula proposte in ordine all’assegnazione dei fondi

ministeriali a favore dell’integrazione degli alunni disabili, promuove attività di formazione e di

aggiornamento rivolta al personale scolastico. Il Gruppo è composto da ispettori tecnici del

Ministero P.I., da dirigenti scolastici e da docenti esperti di ogni ordine scolastico.

G.L.I.P. (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un

ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli Studi, un esperto della scuola, due esperti

designati dagli enti locali, due esperti delle AUSL, tre esperti designati dalle associazioni delle

persone disabili. il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. Il GLIP ha compiti di consulenza e

proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli

Enti Locali e le AUSL per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli Accordi di

Programma, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per

qualsiasi altra attività attinente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

G.L.M. (Gruppo di Lavoro Misto) Esso è costituito dal Direttore Didattico o Dirigente Scolastico, dagli insegnanti che seguono

l’alunno (curiccolari e di sostegno), dagli specialisti dell’azienda AUSL, referenti per il caso,

operatori educativo-assistenziali e/o tecnici dell’Ente Locale.

Il gruppo si riunisce in date prestabilite per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo

Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.

HANDICAP: deficit + contesto (che esalta o riduce il deficit).

Andrea Canevaro, Aspetti psicopedagogici dell’integrazione, Rivista dell’istruzione 1989 “Nel linguaggio corrente viene spesso confuso handicap con deficit, e anzi si ritiene

probabilmente questo ultimo termine come più duro. Sicuramente non c’è l’abitudine a usare il

termine “deficitario” mentre si usa “handicappato”. È entrata nell’uso la dizione “portatore di

handicap”, forse con l’intento di non identificare un individuo con il deficit o l’handicap che lo

accompagna. Ma certamente la dizione “portatore di handicap” è sbagliata, se si ragiona sul

significato preciso della parola. Si potrebbe caso mai dire “portatore di deficit”, perché questa

è una dote caratteristica che un individuo può portare. Ad esempio, un sordo “porta” il deficit

della sordità: questo è un dato abbastanza preciso e oggettivo. Da questo deficit, cioè da questa

mancanza, può nascere l’handicap, vale a dire la somma del deficit e delle conseguenze, dovute

alle risposte dell’ambiente e alla psicologia dell’individuo. (…) L’handicap è il deficit a cui si

aggiunge la situazione, che può aggravare o alleviare la condizione dell’individuo. Dovrebbe

essere una conclusione evidente che per conoscere l’handicap occorre collocarlo in un tempo e

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in uno spazio; e che ogni approfondimento della conoscenza è tale anche in rapporto alla storia

(tempo) e alle culture (spazio).”

Ai docenti spetta in particolar modo di trovare gli accorgimenti per migliorare il contesto e

quindi ridurre l’handicap da esso determinato. Sarebbe un errore se, invece, l’insegnante

sminuisse la gravità del deficit.

I.C.D.-10 Il raggruppamento ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related

Health Problems) classifica le malattie, i disturbi, le lesioni, ecc. Ed è opera dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità (O.M.S.).

Classificazione un modo di vedere il mondo in un determinato momento. Per ciascuna

sindrome e ciascun disturbo, viene fornita una descrizione delle principali caratteristiche cliniche

e di eventuali aspetti associati, importanti ma meno specifici. Vengono quindi fornite “direttive

diagnostiche” che indicano il numero dei sintomi e l’equilibrio tra essi solitamente richiesti

perché possa essere posta una diagnosi attendibile.

ICD–10 (decima revisione della classificazione internazionale delle sindromi e dei disturbi

psichici e comportamentali, a cura dell’Organizzazione Mondiale della Salute);

DSM-IV (quarta revisione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali);

classificazione dell’AAMR (American Association for Men F70 ritardo mentale lieve

Principali sezioni della classificazione ICD-10:

F70: ritardo mentale lieve

F71: ritardo mentale moderato

F72: ritardo mentale grave

F73: ritardo mentale profondo

F78: ritardo mentale di altro tipo

F79: ritardo mentale non specificato

I.C.F. La classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) è lo

standard internazionale per descrivere e misurare la salute e le disabilità della popolazione,

elaborato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) nel 1980 ed accettato dai 191

Paesi Membri nel 2001, dopo la sostituzione di termini dalla connotazione negativa come

Handicap.

L’Italia è tra i 65 paesi che hanno contribuito alla creazione e alla revisione di tale sistema di

classificazione. Al suo processo di strutturazione e revisione in Italia hanno partecipato

significativamente i settori più svariati: università, ospedali, organizzazioni di disabili, centri

pubblici e privati di riabilitazione, ricercatori, politici, funzionari del Ministero della Sanità,

numerosi disabili in prima persona e la loro famiglie.

Lo scopo generale della classificazione ICF è quello di fornire un linguaggio standard ed

unificato, che serva da modello di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa

correlati. Consente di cogliere, descrivere e classificare ciò che può verificarsi in associazione ad

una condizione di salute, cioè le “compromissioni” della persona o, per utilizzare un vocabolo

neutro, il suo “funzionamento”. Non è una classificazione che riguardi solo le condizioni di

persone affette da particolari anomalie fisiche o mentali, ma è applicabile a qualsiasi persona che

si trovi in qualunque condizione di salute, dove vi sia la necessità di valutarne lo stato a livello

corporeo, personale e sociale. Per la prima volta una classificazione tiene conto di fattori

contestuali, ambientali e personali.

L’OMS è anche l’autore del raggruppamento ICD-10 (International Statistical Classification of

Diseases and Related Health Problems) che classifica le malattie, i disturbi, le lesioni, ecc. e le

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sue informazioni sono pertanto arricchite dalle informazioni derivanti dall’ICF, i cui scopi sono

di:

fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle condizioni, delle

conseguenze e delle cause ad essa correlate;

stabilire un linguaggio comune per la definizione della salute e delle condizioni ad essa

correlate allo scopo di migliorare la comunicazione tra operatori sanitari, ricercatori, politici e

popolazione;

rendere possibile il confronto tra i dati raccolti in paesi, servizi e periodi diversi;

fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari.

Per tali motivi l’ICF rappresenta uno strumento importante per i professionisti del campo

sanitario e dei settori della sicurezza sociale, delle assicurazioni, dell’istruzione, dell’economia,

del lavoro, politico, legislativo e può essere utilizzato: come strumento educativo (es. per la

progettazione di curricula e l’identificazione dei bisogni educativi); come strumento clinico (es.

nella scelta dei trattamenti, nella riabilitazione, nella valutazione dei risultati); come strumento di

politica sociale (es. per la progettazione e la realizzazione di piani d’intervento e servizi); come

strumento di ricerca (es. per misurare i risultati dei servizi sociali), come strumento di raccolta e

registrazione dati (es. negli studi demografici su particolari popolazioni).

INSEGNANTE DI SOSTEGNO L. 517/77 art. 2 “la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di

handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati”.

L. 517/77 art. 7 “Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste

forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare

mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio

nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione”.

C.M. 199/79 “può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura

integrativa in favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino

specifiche difficoltà di apprendimento. (…) Si noti che la legge non parla di “insegnanti di

sostegno”, ma di “forme particolari di sostegno” di vario tipo e di diversa competenza. La

locuzione “insegnanti di sostegno” è ormai così invalsa nell’uso comune che si può anche

accettarla ufficialmente. Quello che invece bisogna evitare è che i suoi compiti siano interpretati

in modo riduttivo e cioè in sottordine all'insegnante di classe, come purtroppo sta avvenendo in

qualche caso. L'insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella

programmazione educativa e partecipare a pari titolo all’elaborazione ed alla verifica delle

attività di competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.”

C.M. 250/85 “l’insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all’elaborazione e alla verifica

di tutte le attività di competenza del consiglio d’interclasse e del collegio dei docenti. La

responsabilità dell’'integrazione dell’alunno in situazione di handicap e dell’azione educativa

svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o

degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme.

Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del

“progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché

integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico

della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal

piano individualizzato.

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno, realizzare

detto progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula.

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Ciò per evitare i "tempi vuoti" che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli

alunni portatori di handicap e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza

sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il

principio stesso dell'integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai

suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo.”

L. 104/92 art. 13: “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l’obbligo per gli

enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con

handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di

docenti specializzati.

(…) Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di

sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con

docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo

dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle

attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei

docenti.”

D.M. 331/98, art. 37 “Dotazione provinciale degli insegnanti di sostegno

37.1 Le dotazioni provinciali di sostegno per l’'integrazione degli alunni in situazione di

handicap sono determinate con le. tabelle allegate, tenendo conto dei numero complessivo degli

alunni iscritti alle scuole statali, di ogni ordine e grado, in ciascuna provincia e dividendo lo

stesso numero per 138.

37.2 Sulla base dei numero di posti calcolato a norma dei comma 1, confrontato ai posti di

organico e di fatto complessivamente costituiti nell’anno scolastico 1997-98, in ogni provincia i

posti in organico sono determinati in misura non inferiore al 66% dei numero calcolato come

sopra specificato oppure non superiore all’80% dei posti complessivamente istituiti nello stesso

anno scolastico 1997-98.

37.3 Sulle ulteriori disponibilità di posti corrispondenti alla differenza tra i posti calcolati a

norma dei comma 1 e quelli acquisiti negli organici provinciali, ove se ne verifichi la necessità,

possono essere disposte assunzioni o utilizzazioni annuali di personale con rapporto di lavoro,

rispettivamente, a tempo determinato o indeterminato. Le modalità e le condizioni di

utilizzazione e personale in servizio a tempo indeterminato sono disposte in sede di

contrattazione decentrata nazionale e provinciale.

37.4 Le variazioni in aumento o in diminuzione, conseguenti al sistema di calcolo dei posti sopra

indicato, hanno effetto gradualmente nel triennio 1998-2000.”

Art. 41 “Assegnazione definitiva dei posti per le attività di sostegno alle scuole

41.1 L’assegnazione definitiva alle singole istituzioni scolastiche dei posti di sostegno, salvo il

disposto dell’art. 42, è effettuata dal Provveditore agli studi, sulla base delle proposte dal

gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (GLH), tenendo conto:

a) del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, contenente

indicazioni:

- sui bisogni formativi dei singoli alunni in situazione di handicap;

- sulle strategie che si intendono attivare per sviluppare le potenzialità presenti o residue, in

rapporto alle risorse complessive della scuola;

- sulle modalità di verifica. degli obiettivi individuali per il progetto di integrazione o di vita,

con previsione programmata della riduzione motivata dell'impiego dell'insegnante di sostegno;

b) della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap,

in rapporto alla sua scolarizzazione e dei cambiamenti avvenuti attraverso il processo di

integrazione, evitando l’assegnazione automatica, di anno in anno, della medesima entità dei

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sostegno ritenuto necessario, nel primo anno di scolarizzazione, dalla diagnosi funzionale

iniziale;

c) dell’organizzazione didattica di ciascuna scuola, con riguardo alla durata dei tempo

scolastico e alle attività didattiche programmate per la classe in cui è inserito l’alunno in

situazione di handicap, al fine di consentire la valutazione ponderata delle risorse professionali

necessarie;

d) della corrispondenza, nella maggior misura possibile, tra le competenze disciplinari ed

esperienze professionali dei docenti da assegnare ad istituzioni secondarie superiori e gli

obiettivi formativi dei progetto di vita di ciascun alunno;

e) della necessità d’interventi precoci o di prevenzione nel grado iniziale della scolarità;

f) della priorità da attribuire, nelle scuole secondarie superiori ai progetti caratterizzati

dall’interazione scuola-lavoro, definendo anche le competenze disciplinari utili ad individuare

gli insegnanti di sostegno.

41.2 Con l’assegnazione dei posti così effettuata può essere modificata la ripartizione tra gradi

di scuole, attuata ai sensi degli articoli 38, 39 e 40, in relazione alle diverse situazioni

specifiche.”

O.M. 90/01, titolo II, art. 11 comma 10-13 “10. I docenti nominati per attività di sostegno a

favore di alunni handicappati, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517,

fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di

valutazione periodiche e finali ed agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce

dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli

alunni in sede di valutazione complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di

formulazione del giudizio sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

C.M. 28/07 paragrafo 5 “I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno

parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla

predisposizione e correzione delle prove [d’esame] e alla formulazione del giudizio globale.”

(vedi schema della pagina seguente)

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INTEGRAZIONE SCOLASTICA Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 “L'inserimento e l'integrazione nella scuola ha

fondamentale importanza al fine di favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al

processo educativo con insegnanti e compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante

fattore di socializzazione e può contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello

svantaggio, al dispiegarsi cioè di quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi

di apprendimento, di comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei

condizionamenti indotti dalla minorazione.

Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la

frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di

superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali

elementi interagisce sull'altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica

ai fini del complessivo sviluppo della personalità.

(…) Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione che rendono proficua

a questo fine la frequenza scolastica non vengono meno col compimento della scuola

dell'obbligo: anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore

di handicaps incontra particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa interruzione,

facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di

arresto di questo, quando non di regressione.

Altrettanto innegabile è, d'altra parte, che l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a

loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell'handicappato nella società e nel mondo

del lavoro: e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle

attingibili col mero titolo della scuola dell'obbligo - e quindi il compimento degli studi inferiori -

può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi

avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale.

(…) Inoltre, se l'obiettivo è quello di garantire per tutti il pieno sviluppo della persona e se,

dunque, compito della Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, non v'ha dubbio che

alle condizioni di minorazione che tale sviluppo ostacolano debba prestarsi speciale attenzione e

che in quest'ottica vadano individuati i compiti della scuola quale fondamentale istituzione

deputata a tal fine.”

MENOMAZIONE Definizione dell’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) del 1980: Qualsiasi perdita

o anomalia permanente a carico di una struttura anatomica o di una funzione psicologica,

fisiologica o anatomica (esteriorizzazione).

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) anche detto Piano Educativo Personalizzato (P.E.P.)

C.M. 258/83 “Programmazione del "piano educativo individualizzato"

Gli operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali di cui sopra, interessando i genitori

di ciascun bambino, definiscono insieme un programma da attuare in un tempo determinato

(mese, trimestre, anno scolastico); collegano e integrano nel “Piano educativo

individualizzato” (vedi Proposta allegata) gli interventi: didattici, educativi, terapeutici,

riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

Vanno stabiliti i tempi e i modi delle verifiche, e concordate le modalità relative alla redazione,

utilizzazione e conservazione della documentazione a cui fare congiunto, ricorrente riferimento.

3.4 Piano educativo individualizzato di alunni portatori di gravi handicaps

Sempre in intesa, e tenuto conto del parere e del contributo delle famiglie interessate, andrebbe

predisposto un programma che preveda, per gli alunni portatori di gravi handicaps, bisognosi di

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una specifica, continua assistenza, la frequenza in uno o più plessi di scuola comune che, per

strutture edilizie, per dotazione di personale, per prossimità di presidi sanitari e di centri di

riabilitazione, siano in grado di garantire una migliore attuazione del piano educativo

individualizzato.

In carenza di strutture scolastiche idonee, si dovranno identificare quelle ritenute necessarie e

prendere iniziative affinché siano adattate e potenziate.

3.5 Calendario degli incontri

Si indicano, a titolo orientativo: riunioni per la formazione delle classi; riunioni periodiche per

la definizione - attuazione - verifica - del programma; riunioni per la programmazione dell’anno

scolastico successivo; riunioni per facilitare il passaggio a diverso ordine di scuola.

3.6 Prevenzione di stati di disagio e di disadattamento

I gruppi professionali, sopra citati, intervengono per prevenire, rimuovere risolvere i problemi

di alunni che presentano difficoltà connesse a stati di disagio e di disadattamento.

3.7 Orientamento

Gli operatori sopra indicati, anche con l'aiuto delle Associazioni, delle famiglie e dei servizi

specializzati, procedono, per quanto di competenza, alla predisposizione e ricognizione delle

strutture: scolastiche, di formazione professionale, di avviamento al lavoro e alla ricognizione

dei centri e laboratori, verso i quali orientare gli alunni portatori di handicaps, durante e dopo

l'adempimento dell'obbligo scolastico; consigliano e aiutano le famiglie.

Per rendere possibile all'allievo portatore di handicap, che sia in grado di seguire regolari piani

di studio, la frequenza di corsi di scuola media superiore, lo Stato e gli Enti locali, nell'ambito

delle rispettive competenze, collaborano per la eliminazione delle barriere architettoniche e per

l'apprestamento di specifici strumenti che permettano l'esercizio della facoltà di comunicazione

orale e/o scritta per l’alunno portatore di handicap fisico e/o sensoriale.

3.8 Aggiornamento

Potranno essere concordate, quando lo si ritenga opportuno, iniziative e modalità di

aggiornamento a cui far partecipare gli operatori che, con vari compiti, collaborano in favore

degli alunni portatori di handicaps.

3.9 Pubblicità

I firmatari dell’ “intesa” dovranno prevedere la pubblicazione, con i mezzi a disposizione, dei

termini dell’intesa stessa, al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli interessati.

Allegato II

Proposta di Piano Educativo Individualizzato

Criteri generali

I soggetti dell’intesa, al fine di attuare il piano educativo individualizzato per gli alunni

portatori di handicaps, concordano i mezzi e i modi per documentare il comune itinerario

operativo.

Questa documentazione non deve intendersi sostitutiva della scheda di valutazione che resta lo

strumento di lavoro specifico dei docenti; né sostitutiva del “libretto sanitario” previsto dalla

L. 833/1978 sulla “Riforma del Servizio sanitario nazionale”. Essa, dovrà essere finalizzata a

favorire gli interventi interprofessionali previsti dalla L. 517/1977.

Tenendo conto di alcune esperienze in atto, se ne propone una esemplificazione.

1° Parte: Identificazione della situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di

handicaps nella scuola (materna, elementare, media).

Concorrono alla identificazione del profilo dell’alunno al momento del suo ingresso nella

scuola: operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno; l'iniziativa può

essere presa da ciascuna delle componenti.

Si costituisce un gruppo di lavoro composto, di norma, dal Direttore didattico e dal Preside,

dall’insegnante o dagli insegnanti, da uno o più membri dell’equipe specialistica della USL, da

un rappresentante del servizio sociale, dai genitori dell'alunno. Il gruppo procede alla raccolta

dei dati; le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica.

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Con il contributo delle varie competenze e conoscenze si traccia, nella prima parte del

documento, un profilo del soggetto che dovrebbe comprendere: dati anagrafici, dati familiari,

domicilio, indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento di

ingresso (per esempio: stato di salute, vista, udito, coordinazione motoria, orientamento,

autonomia, linguaggio in relazione all'età, condizioni psichiche, comportamento con i

coetanei e con gli adulti, situazioni e manifestazioni per cui si chiedono esami particolari e

interventi specializzati, ogni altra notizia che possa risultare utile)

2° Parte: Valutazione approfondita

Durante il primo periodo di frequenza scolastica l’alunno viene osservato dagli insegnanti e

dagli operatori socio-sanitari che si propongono di valutare: gli aspetti generali, i livelli di

capacità, i livelli di apprendimento, le abilità pratiche e operative.

In merito si potrà ricorrere all’uso di strumento di osservazione come: griglie, schede, guide,

ecc., tenendo conto del fatto che la valutazione approfondita risulta premessa necessaria per la

definizione del piano educativo individualizzato.

Il gruppo di lavoro procede quindi a registrare i dati acquisiti.

3° Parte: Piano educativo individualizzato

Questa terza parte si dovrebbe articolare in più fogli, in ciascuno dei quali lo spazio di

competenza della scuola risulti affiancato da quello di competenza degli operatori socio-sanitari

e addetti alla riabilitazione.

In un modulo sintetico si individuano ed indicano gli obbiettivi.

Per ciascuno... l’interazione tra i docenti, il materiale didattico, i luoghi e i tempi di azione.

Gli operatori socio-sanitari definiscono, in corrispondenza:

gli interventi terapeutico-riabilitativi, le assistenze e i luoghi di azione.

4° Parte: Verifica

Il gruppo si riunisce in date prestabilite (mensili, trimestrali ecc.), prende atto del programma

svolto, delle verifiche attuate dai vari operatori: esprime una valutazione complessiva, riformula

il programma per obiettivi.

I collegi dei docenti, i Consigli di classe e di interclasse partecipano, secondo competenza, alla

definizione del piano educativo individualizzato.

I gruppi di lavoro per l’integrazione degli alunni portatori di handicaps costituiti presso i

Provveditorati, offrono consulenza tecnica, con particolare riguardo a quanto attiene agli

interventi scolastici.”

C.M. 250/85 “Alla segnalazione dell’alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione

della documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione

dell’alunno stesso, una “diagnosi funzionale” ad un intervento educativo e didattico adeguato,

alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle

UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.

La “diagnosi funzionale” dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a

quelli risultanti delle acquisite certificazioni dell’'handicap, il profilo dell’alunno dal punto di

vista fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le

difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di

recupero, sia le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e

progressivamente rafforzate e sviluppate.

I successivi itinerari di preparazione dell’attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli

obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e

potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale" dell’alunno, e daranno luogo alla

elaborazione di un “progetto educativo individualizzato” ben inserito nella programmazione

educativa e didattica.

Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere finalizzato a

far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle sue potenzialità,

attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie e strumenti

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differenziati e diversificati, obbiettivi di autonomia, di acquisizione di competenze e abilità

(motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di conquista degli strumenti

operativi basilari (linguistici e matematici).

Il "progetto educativo individualizzato" per la scuola elementare potrà prevedere il superamento

di rigidi riferimenti ad un gruppo-classe e della scansione annuale del lavoro scolastico, per

garantire all'alunno ritmi di attività più distesi e maggiori opportunità di successo e di

esperienze gratificanti sul piano psicologico.

Frequenti verifiche in itinere (di norma mensili) del lavoro svolto e dei risultati raggiunti,

effettuate in collaborazione con gli operatori delle altre strutture territoriali e con modalità di

valutazione riferibili a parametri individuali, consentiranno di valutare tempestivamente

l’efficacia degli interventi adottati e di adeguare il “progetto educativo individualizzato” ai

risultati ottenuti.

Per facilitare l’attuazione di quanto sopra, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’opportunità

di stabilire delle intese fra Provveditorato agli studi, Ente locale e UU.SS.LL., ai sensi della

Circ. Min. n. 258 del 22 settembre 1983, finalizzate proprio a garantire l’impostazione,

l’attuazione e le verifiche di piani educativi individualizzati nel quadro della programmazione

didattica di classe, di sezione, di circolo, sorrette da una programmazione dei servizi coordinati

a livello territoriale.

Dette intese potranno prevedere la tempestiva fornitura di materiale didattico ed ausili specifici

a favore degli alunni portatori di handicap da parte delle UU.SS.LL. e degli Enti locali (libri di

testo in Braille, appositi ausili tiflotecnici per non vedenti, protesi per audiolesi, carrozzine

munite di appositi congegni per l’attività didattica per motulesi, materiale didattico strutturato,

ecc.).

(…) Si sottolinea infine che, soprattutto per gli alunni portatori di handicap gravi (…), potrà

essere opportuno prevedere, nell'ambito del "progetto educativo individualizzato", tempi di

lavoro distesi, che vadano oltre il limite posto dall'anno scolastico per adeguarsi ai ritmi di

apprendimento propri dell'alunno e garantire continuità alla sua esperienza educativa.”

L. 104/92 art. 12 “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed

all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo

dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui

definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona

handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale

insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-

pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo

indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia

le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di

recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente

rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli

operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli

effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. (…)

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola

elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.”

D.P.R. del 24/02/94 art. 5 “Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo

individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono

descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l’alunno in situazione di

handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto

all’educazione e all’istruzione, di cui ai primi quattro commi dell’art. 12 della legge n. 104 del

1992. 2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli

operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di

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sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-

pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. 3.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione

individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di

cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in

base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati

derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti

articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione,

all'istruzione ed integrazione scolastica dell’alunno in situazione di handicap. Detti interventi

propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione

conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue

conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

6. Verifiche. - 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione dell’anno

scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-

marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del

1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata dall’ambiente

scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato

all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso

dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative,

nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni

impreviste relative all’apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo

all’apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al

comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo

stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.”

O.M. 90/01, titolo II (relativo alla scuola media), art. 11 comma 11-13 “11. Nel quadro delle

finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che vengano ammessi a

sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con gli interventi

educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le

indicazioni contenute nell’art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297. Tali prove dovranno essere idonee

a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di

apprendimento iniziali.

12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e

dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se

ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono

anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla

base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del

D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle

sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento

degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che

sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito

formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli

fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione

degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni

handicappati.”

O.M. 90/01, titolo IV (relativo alla scuola superiore), art. 15, comma 5 “Qualora un

Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata (…) deve darne immediata

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notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del

quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno

non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione (…). Per gli

alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi

assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la

votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali”

PROPOSTA DI P.E.I dell’istituto di istruzione secondaria di primo grado “A. Zappata” –

Vedi pagina seguente:

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PROPOSTA DI P.E.I dell’istituto di istruzione secondaria di primo grado “A. Zappata”

Voci da compilare:

NOME DELLA SCUOLA

A.S. NOME E COGNOME DELL’ALUNNO NATO A IL

RESIDENTE A TEL.: CLASSE: DOCENTI

CURRICOLARI:

Nome, cognome e materia

DOCENTE DI

SOSTEGNO:

Nome, cognome e n. ore settimanali coll’alunno in oggetto

EDUCATORE: Nome e cognome, n. ore settimanali coll’alunno in oggetto

DIAGNOSI CLINICA: Leggere i documenti nella cartellina personale dell’alunno e trascriverla.

ANALISI DELLA

SITUAZIONE DI

PARTENZA

Dopo un’osservazione sistematica dell’alunno nella realtà scolastica nei mesi di

settembre/ottobre, descrivere come egli è a novembre nell’autonomia personale

e scolastica, nella socializzazione, negli apprendimenti, ecc. – vedi voci

seguenti:

LA CLASSE: Trascrivere la

presentazione della

classe fatta dal

Coordinatore di Classe

L’ALUNNO –

VALUTAZIONE

FUNZIONALE:

AUTONOMIA: 1) SPOSTAMENTI E

CURA DELLA

PERSONA:

2) ATTIVITÀ

SCOLASTICA:

SOCIALIZZAZIONE: 1) INSERIMENTO

NEL GRUPPO:

2) RAPPORTO COI

COMPAGNI:

3) RAPPORTO CON

GLI INSEGNANTI:

APPRENDIMENTO 1) AMBITO

COGNITIVO

GENERALE:

2) AMBITO

LINGUISTICO:

LETTURA:

SCRITTURA:

PRODUZIONE

ORALE:

LINGUE

STRANIERE:

3) AMBITO STORICO-

GEOGRAFICO

4) AMBITO LOGICO-

MATEMATICO

5) AMBITO GRAFICO-

PITTORICO-

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31

RAPPRESENTATIVO

6) AMBITO

TECNOLOGICO

7) AMBITO PSICO-

MOTORIO

LA FAMIGLIA: (descrivere brevemente la composizione della famiglia)

PROGETTO PERSONALIZZATO

Considerata la situazione di partenza descritta, è stata elaborata per l’alunno una programmazione educativo-

didattica individualizzata che persegue i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI EDUCATIVI

TRASVERSALI:

Da elencare

OBIETTIVI DIDATTICI

TRASVERSALI:

Da elencare

OBIETTIVI SPECIFICI

D’APPRENDIMENTO

Elencare gli o.s.a. materia per materia, divisi in CONOSCENZE e ABILITÀ.

Se in una specifica materia l’alunno segue la programmazione della classe,

indicare soltanto che si fa riferimento alla programmazione del professore della

tale materia e specificare la fascia di livello afferente (es. obiettivi minimi). Se

ci sono delle materie che l’insegnante di sostegno non “segue”, scrivere: “per la

materia X si veda la programmazione del prof. curricolare”

LUOGHI, METODOLOGIE E STRATEGIE D’INTERVENTO:

DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO:

MATERIALI, MEZZI E

STRUMENTI:

es.

libri di testo più semplici

libri specifici per il sostegno

materiale visivo (fotografie, disegni, grafici, mappe concettuali, cartelloni)

uso dei colori

schemi riassuntivi

esercizi differenziati di rinforzo

libere conversazioni

controlli frequenti della comprensione verbale

guida gestuale

aiuto verbale

MODALITÀ E TEMPI PER LE VERIFICHE:

VALUTAZIONE:

INTERVENTI DI

COLLABORAZIONE

TRA INSEGNANTE DI

SOSTEGNO E

PROFESSORI

CURRICOLARI:

Es.

- Confronto costante sulla scelta di materiali ben calibrati e delle strategie da

adottare.

- Scambio continuo d’informazioni sui progressi e/o sulle difficoltà dello

studente.

INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON LA FAMIGLIA:

INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I SERVIZI:

PROVE D’ESAME: (voce

da inserire solo nei P.E.I.

degli alunni di III media):

- PRIMA PROVA SCRITTA: (ipotesi della tipologia e modalità di

somministrazione della prova)

- SECONDA PROVA

SCRITTA:

(ipotesi della tipologia e modalità di

somministrazione della prova)

- TERZA PROVA SCRITTA: (ipotesi della tipologia e modalità di

somministrazione della prova)

PROVA ORALE: (ipotesi della tipologia e modalità della prova)

ASSISTENZA:

STRUMENTI:

TEMPI:

LUOGHI:

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LE FIGURE

PROFESSIONALI CHE

HANNO REDATTO IL

PIANO EDUCATIVO

INDIVIDUALIZZATO

(griglia con nome, cognome, ruolo e firma dei membri del Consiglio di Classe e

dei referenti ASL)

N.B.

Il P.E.I. va letto dall’insegnante di sostegno durante il Consiglio di Classe di novembre e

va poi verbalizzato che è stato letto ed approvato da tutto il C. di C.

È diritto della famiglia avere copia del P.E.I. del proprio figlio. Se la famiglia ne fa

richiesta, si prega di darne copia contenente i soli obiettivi educativi e didattici, senza cioè

la parte introduttiva con le osservazioni che sono ad uso esclusivamente interno!

PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE (P.D.F.) L. 104/1992 art. 12 “All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed

all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo

dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui

definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona

handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale

insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-

pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo

indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia

le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di

recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente

rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli

operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli

effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. (…)

Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola

elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.”

D.P.R. del 24/02/94 art. 4 “Profilo dinamico funzionale. - 1. Ai sensi dell’art. 12, comma 5,

della legge n. 104 del 1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi

funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il

prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei

tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale (…) descrive

in modo analitico i possibili livelli di risposta dell’alunno in situazione di handicap riferiti alle

relazioni in atto e a quelle programmabili. 3. Il profilo dinamico funzionale comprende

necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà che l’alunno dimostra di

incontrare in settori di attività;

b) l’analisi dello sviluppo potenziale dell’alunno a breve e medio termine, desunto dall’esame

dei seguenti parametri:

b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo

raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di

sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti

propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato,

competenze diverse;

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b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all’area del sé, al

rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell’atteggiamento rispetto

all’apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di

interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del

linguaggio orale, alla produzione verbale, all’uso comunicativo del linguaggio verbale, all’uso

del pensiero verbale, all’uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità

visiva, uditiva e tattile;

b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla

motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di

programmazione motorie interiorizzate;

b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle

capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all’organizzazione spazio-temporale;

b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione

all’autonomia della persona e all’autonomia sociale;

b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all’età

prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche,

ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della

seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il

personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato

a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate

e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale

è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell’art. 12 della legge n. 104 del 1992, a

conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il

corso di istruzione secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità

sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la

potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via

indicativa, si riporta nell’allegato “B” al presente atto di indirizzo e coordinamento.

Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma

conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche,

psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.”

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34

GRIGLIA PER LA COMPILAZIONE DEL P.D.F. IN USO PRESSO

L’ISTITUTO “A. ZAPPATA”

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO

“A. ZAPPATA” - COMACCHIO

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

ALUNNO:

CLASSE:

ANNO SCOLASTICO:

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ASSE DELL’AUTONOMIA

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Autonomia

personale (cura della

persona, ecc.)

2. Autonomia sociale (gestione del materiale

e degli strumenti,

orientamento spazio-

temporale, ecc.)

3. Nell’utilizzo degli

strumenti di base (lettura, scrittura, ecc.)

ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Area del sé (evidenzia una buona

conoscenza di sé,

evidenzia

consapevolezza dei

propri limiti e capacità,

evidenzia autocritica)

2. Rapporto con gli

altri (rapporto con i

compagni, docenti,

altri)

3. Motivazione al

rapporto (livello di

cooperazione e

collaborazione nel

rapporto con altri;

esegue le istruzioni

date; rispetto delle

regole; emergono

atteggiamenti di rifiuto,

quando; emergono

bisogni particolari)

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ASSE NEUROPSICOLOGICO

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀESPRIMIBILI

1. Capacità mestiche (evidenzia una memoria a

breve, a medio, a lungo

termine...)

2. Capacità attentive (il

tempo di attenzione è …

necessita di …, aumenta

se…; il tempo di

concentrazione è …,

necessita di …, aumenta se

…; il tempo di applicazione

è …)

3. Organizzazione spazio-

temporale

ASSE LINGUISTICO

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Comprensione

2. Produzione

ASSE COGNITIVO

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Livello di sviluppo

cognitivo

2. Strategie

3. Uso integrato di

competenze diverse

ASSE COMUNICAZIONALE

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37

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Mezzi privilegiati

2. Contenuti

prevalenti

3. Modalità di

interazione

ASSE DELL’APPRENDIMENTO

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Lettura e scrittura

2. Uso spontaneo delle

competenze acquisite

3. Apprendimenti

curricolari

ASSE MOTORIO PRASSICO

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Motricità globale

2. Motricità fine

3. Prassie semplici e

complesse

ASSE SENSORIALE

INDICATORE SITUAZIONE OBIETTIVA POTENZIALITÀ ESPRIMIBILI

1. Funzionalità visiva

2. Funzionalità

uditiva

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COMPONENTI CHE HANNO REDATTO IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

COGNOME NOME QUALIFICA FIRMA

Redatto a Comacchio, il ……………………….

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RELAZIONE FINALE C.M. 262/88 paragrafo 8 “In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata

da alunni con handicap dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo

individualizzato e delle notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari accorgimenti

didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche eventualmente in

sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. Sulla base di tutti gli

elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative differenziate per gli alunni

con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il

progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi

complessivi del biennio o del successivo triennio di ciascun ordine di scuola.”

RIDUZIONE NUMERICA ALUNNI PER CLASSE D.M. 141/99 art. 10 “Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le

sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con

non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica

di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di

integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della

classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere

prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi.”

La riduzione numerica degli alunni si applica quindi solo a classi iniziali in base a:

1. gravità dell’alunno diversamente abile

2. presenza di un progetto declinato con interventi del Consiglio di Classe, dell’insegnante di

sostegno, altro personale della scuola, che espliciti la continuità di azioni con l’ordine scolastico

precedente. Il progetto di cui parla il D.M. 141 va pertanto predisposto dall’intero Consiglio di

Classe e poi inviato dal Capo d’Istituto al GLH dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il quale, sulla

base dei criteri predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato

parere al Provveditore. Se tale progetto non è presentato o approvato, le classi di ogni ordine e

grado frequentate da alunni disabili non possono comunque avere più di 25 alunni.

N.B. L’ultima finanziaria ha alzato il numero degli alunni per classe dello 0,45%

conseguentemente ha elevato anche il numero degli alunni nella classe con D.M. 141/99 a 21.

TUTOR SCOLASTICO Il progetto di tutoraggio è finalizzato a favorire le relazioni umane tra i ragazzi destinatari

dell’intervento e gli altri studenti, nonché insegnanti con l’ausilio di giovani ex-studenti. Tali ex-

studenti, denominati “tutor”, svolgono perciò un ruolo di mediatori relazionali, promovendo e

facilitando i rapporti per i ragazzi disabili. Inoltre i tutor sono chiamati ad aiutarli a superare le

difficoltà quotidiane che provano nei confronti delle istituzioni e in particolare della struttura

della scuola.

Questa figura è nata a Bologna, in un istituto tecnico agrario, dall’affetto di una classe per un suo

docente che aveva perduto il suo unico figlio, un ragazzo disabile. Gli allievi per testimoniare il

loro affetto e la loro stima al docente costituirono una cooperativa che aveva lo scopo di aiutare i

ragazzi disabili a frequentare la scuola (siamo negli anni Settanta quando gli Enti locali non sono

ancora chiamati ad occuparsi di questi problemi).

A scuola il tutor ha il compito principale di mediare fra le esigenze dell’allievo in difficoltà e

gli altri e, precisamente, deve sapersi relazionare con l’allievo in difficoltà, con i compagni

di classe e con tutto il personale docente e non docente che opera nella scuola.

L’identikit del tutor emiliano è un/una giovane di 18-23 anni che generalmente ha frequentato

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l’istituto nel quale è iscritto l’allievo disabile. È simpatico/a, aperto/a, con buone capacità

organizzative, in grado di mettersi facilmente in relazione con le persone, è un giovane con molta

predisposizione per il volontariato, con molta empatia e con grande senso di responsabilità verso

l’impegno assunto. Il tutor interagisce con lo studente disabile, con i compagni di scuola, con la

famiglia del disabile, sempre con l’intento di aiutare il giovane a trovare la propria identità.

(tratto da A. Canevaro, D. Ianes et al., Diversabilità, Trento, Erickson, 2003)

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APPENDICE 1

LA NORMATIVA

Costituzione italiana ART. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.”

La pari dignità sociale è connessa in questo articolo con il pieno sviluppo della persona umana,

ed alla Repubblica è attribuito il compito di rimuovere gli ostacoli di natura sociale che possono

impedire che questi valori siano attuati.

ART. 34 “La scuola è aperta a tutti. (…)”

ART. 38 “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto

al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo

Stato.

L’assistenza privata è libera.”

Fino agli Anni ’60

I ragazzi con handicap non erano inseriti nelle stesse classi degli altri alunni e quindi, anche se

l’obiettivo di una forte personalizzazione delle strategie poteva essere perseguito, non poteva

essere importato – per evidenti ragioni pratiche – un percorso verso la piena integrazione. Non

che questo impedisse, di per sé, di rendere concreti i valori costituzionali – perché si trattava

comunque di un’azione educativa volta ad eliminare gli ostacoli di ordine economico e sociale

che impediscono il pieno sviluppo della persona – ma distaccava il disabile dal contesto

“normale” in cui i suoi coetanei vivevano con conseguenze serie in termini d’isolamento, perché

la persona umana implica per il suo sviluppo un certo grado d’integrazione e di partecipazione

alla vita collettiva. L’isolamento scolastico di questi ragazzi rischiava di determinare anche negli

altri un effetto negativo, perché la scuola trasmetteva implicitamente un messaggio favorevole

all’isolamento dalla società delle persone con handicap, creando quindi – anche senza esplicita

intenzione – una cultura dell’esclusione, piuttosto che una cultura dell’inclusione.

I disabili potevano solo:

- stare a casa con la famiglia era ancora forte il senso di colpa/vergogna di molte famiglie.

- frequentare istituti speciali per gli handicap ritenuti non educabili. Vi affluivano quantità

enormi di disabili, perché accoglievano persone tra i 4 ed i 50 anni circa.

- frequentare scuole speciali es. scuole per ciechi o per sordi.

- frequentare classi differenziali per handicap lievi o immigrati ed italiani con vaste lacune

linguistiche. (circolari nn. 4525 del 1962 e 93 dei 1963)

Erano nate con lo scopo di essere usate temporaneamente dagli studenti in difficoltà, prima di

un loro inserimento nelle classi “normali”, anche se di fatto tale inserimento non avveniva

mai.

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Legge 118/71

Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in

favore dei mutilati ed invalidi civili.

(Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)

1. (Conversione). - E' convertito in legge il D.L. 30 gennaio1971, n. 5, concernente

provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.

2. (Nuove norme e soggetti aventi diritto). - Le disposizioni del decreto-legge 30

gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1° maggio 1971,

in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini

affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi

gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,

insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito

una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se

minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni

proprie della loro età (1).

Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di

accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultra sessantacinquenni

che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

(2).

Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i

sordomuti per i quali provvedono altre leggi (3).

(1) Vedi, anche, l'art. 1 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n.509

(2) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 giugno 1989, n. 346 (G.U. 28 giugno

1989, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato

disposto dagli artt. 1, primo comma, L. 11 febbraio 1980, n. 18 e 2, quarto comma, L. 30

marzo 1971, n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità

con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni,

la cecità parziale.

3. (Assistenza sanitaria). - Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero

della sanità provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria

protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui all'articolo 2, avviandoli se del

caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto

nei casi di comprovata impossibilità, di altra regione viciniore.

Il Ministero della sanità provvede altresì direttamente all'erogazione dell'assistenza

generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili,

ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il

ricovero ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi.

L'assistenza di cui al comma precedente è erogata anche a favore dei minori degli anni 18

ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanità.

L'assistenza sanitaria specifica può attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o

ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale.

Il Ministero della sanità, ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, può

stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed

istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano

sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-

psicologiche e di servizio sociale.

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4. (Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione). - Il Ministero della sanità, nei limiti

di spesa previsti dalla presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore ai

due miliardi di lire, ha facoltà di concedere contributi a enti pubblici e a persone

giuridiche private non aventi finalità di lucro per la costruzione, la trasformazione,

l'ampliamento, l'impianto e il miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione,

nonché di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati, comunità di tipo

residenziale e simili.

Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età inferiore ai

18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo espletamento e il completamento della

scuola dell'obbligo.

Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono sottoposte al controllo e alla

sorveglianza del Ministero della sanità. La loro denominazione deve contenere sempre

l'indicazione «privato» o «privata». Non possono essere usate denominazioni atte ad

ingenerare confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici. Chiunque

intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di riabilitazione privato, deve inoltrare

domanda al medico provinciale e adempiere alle prescrizioni tecnicoassistenziali del

Ministero della sanità e del Consiglio provinciale di sanità. Il medico provinciale, in caso

di inadempienza alle prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare

l'istituzione privata ad eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre

mesi e può, in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare l'autorizzazione di

apertura, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il Ministero della sanità ha facoltà altresì di concedere nei limiti degli stanziamenti

previsti per l'assistenza sanitaria e nella misura non superiore a un miliardo: a) contributi

alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse di studio per la formazione di personale

specializzato;

b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non aventi finalità di lucro per

stimolare lo studio sulla prevenzione ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici,

concernenti le principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo, che

causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.

5. (Personale ed educatori specializzati). - Presso le università e presso enti pubblici e

privati possono essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di

assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.

Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del Ministro per la

pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti sono stabiliti con decreto

del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la sanità.

6. (Accertamento delle condizioni di minorazione). - L'accertamento delle condizioni

di minorazione degli aspiranti ai fini dei benefici previsti dalla presente legge è effettuato

in ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7, nominata dal

prefetto su proposta del medico provinciale e che ha sede presso l'ufficio del medico

provinciale. Ove necessario, il prefetto su richiesta del medico provinciale può nominare

con la stessa procedura più commissioni le quali possono avere sede anche in altri

comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

7. (Commissione sanitaria provinciale: composizione). - La commissione sanitaria

provinciale è composta:

- dal medico provinciale che la presiede;

- da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal capo dell'ispettorato

provinciale del lavoro preferibilmente tra i medici previdenziali o fra gli specialisti in

medicina legale o del lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;

- da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di cui

alla legge 23 aprile 1965, n. 458 (4).

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Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione,

con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un

ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale

è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della

commissione sanitaria regionale.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del medico

provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttivo-amministrativa o della

carriera di concetto dei segretari dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e

previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la

commissione.

(4) L'art. 3, L. 27 dicembre 1973, n. 908, ha sostituito con quattro commi gli originari

commi primo e secondo dell'art. 7. Successivamente, l'art. 3, L. 26 maggio 1975, n. 165,

ha così sostituito con un solo comma i commi primo e secondo dello stesso art. 7, già

modificati dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1973, n. 908.

8. (Compiti della commissione sanitaria provinciale). - La commissione sanitaria

provinciale ha il compito di:

a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui all'articolo 2 della presente

legge e la causa invalidante nonché di valutare il grado di minorazione;

b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di

riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa impedisca la frequenza dei corsi

normali di addestramento;

c) valutare la necessità o l'opportunità di accertamenti psico-diagnostici ed esami

attitudinali.

I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla pensione di inabilità o

allo assegno di assistenza sono comunicati, entro tre giorni alle prefetture, a cura del

segretario della commissione. Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario

della commissione deve comunicare agli interessati l'esito dell'accertamento diagnostico.

Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono trasmessi

contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili di

cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, a cura del segretario della commissione.

L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e

del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti, da minorazione fisica, sono effettuati

dalla commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli interessati nell'elenco di

cui all'art. 19 della L. 2 aprile 1968, n. 482.

La dichiarazione di inabilità permanente o di irrecuperabilità

deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da effettuarsi presso

centri o cliniche specializzate e dopo adeguato periodo di osservazione o degenza.

9. (Commissioni regionali sanitarie). - Contro il giudizio della commissione sanitaria

provinciale, l'interessato può presentare ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla

ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio

del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale,

che la presiede, da un docente universitario di medicina o da un medico che svolga

funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore

medico del lavoro o da altro medico designato dal capo dell'ispettorato regionale del

lavoro, da un medico specialista in discipline neuro-psichiatriche e da un medico

designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili di cui alla legge 23

aprile 1965, n. 458.

Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità. Le funzioni

di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-

amministrativa dei Ministeri della sanità o dell'interno o del lavoro e della previdenza

sociale (5). La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e

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deve essere comunicata, a cura del segretario, della competente commissione sanitaria

provinciale ai fini di quanto prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.

Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli accertamenti diagnostici, di cui ai

precedenti artt. 7 e 8 (6).

(3) Reca norme sull'attribuzione della personalità giuridica pubblica all'Unione generale

invalidi civili.

(5) Vedi l'art. 4, L. 26 maggio 1975, n. 165.

(6) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 27 dicembre 1973, n. 908.

10. (Articolo abrogato dall'art. 5, L. 26 maggio 1975, n. 165)

11. (Presentazione delle domande). - Per il conseguimento delle provvidenze previste

dagli articoli 12, 13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre istanza

in carta libera alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio. Nella

domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle

pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo

comma dell'art. 12. Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda

deve essere prodotta all'autorità competente in relazione all'articolo 3 della presente

legge.

Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante la natura dell'infermità

invalidante.

12. (Pensione di inabilità). - Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18,

nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità

lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una

pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza

dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per

l'accertamento dell'inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della

pensione sono quelle stabilite dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla

revisione degli ordinamenti pensionistici.

La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di

indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che

provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi

natura o provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la pensione e ridotta in

misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. Con la

mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di lire

18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno. In caso di

decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non può

essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla

data della morte (7) (8) (9) (10).

(7) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854

(8) Vedi anche l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981,

n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222

(10) Per l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'art. 12, vedi la L. 13 dicembre

1986, n. 912.

13. (Assegno mensile). - Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo

ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità

lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui

tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero

dell'interno, un assegno mensile di lire 12.000 per tredici mensilità, con le stesse

condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo

precedente (11).

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L'assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione

degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i

beneficiari non accedono a posti di lavoro addetti alle loro condizioni fisiche (7) (8) (9).

(11) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto

dal presente art. 13 dal 1° luglio 1972. Vedi, anche, l'art. 9, D.Lgs. 23 novembre 1988, n.

509.

(7) Vedi, ora, l'art. 11, L. 18 dicembre 1973, n. 854.

(8) Per ulteriori aumenti, vedi l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.

(9) Vedi, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, l'art. 9, D.L. 22 dicembre 1981,

n. 791 e l'art. 1, L. 12 giugno 1984, n. 222.

14. (Norme per la concessione della pensione o dell'assegno). - La concessione della

pensione o dell'assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui

agli artt. 11, 12 e 13 dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del

quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente legge, due rappresentanti

dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458,

nominati con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa. Nelle

province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno è deliberata dal comitato

provinciale di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22

marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in

luogo dei membri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173,

rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissariato del Governo, con

qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche

amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei tre rappresentanti

dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene

effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su

designazione dell'Associazione stessa. Nella regione della Valle d'Aosta provvede il

comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti

della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente

della Giunta regionale.

15. (Ricorsi in materia di pensione e di assegno). - Avverso la deliberazione dei

comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica l'interessato può presentare

ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno, che

provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale

dell'assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero

dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del

Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due

rappresentanti della categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi

civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458. Le funzioni di segretario sono svolte da un

funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

La commissione è nominata dal Ministro per l'interno e dura in carica 5 anni.

Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il

segretario supplenti.

In caso di necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più

commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica

non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

16. (Rilascio di certificato da parte degli uffici distrettuali delle imposte). - Ai fini

dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e

beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro

quindici giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo

all'eventuale iscrizione dell'interessato nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si

tratta di coniugato il certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli

dell'imposta complementare dei redditi.

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17. (Assegno di accompagnamento). - [Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai

18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla

presente legge e che frequentino la scuola dell'obbligo o corsi di addestramento o centri

ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di

frequenza, un assegno di accompagnamento di lire 12.000 per tredici mensilità (12).

A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera,

corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla

commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

La concessione dell'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della

presentazione dell'istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al

competente comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica del certificato di

frequenza.

L'assegno di accompagnamento è attribuito ed erogato al legale rappresentante del

minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell'assegno]

(13) (14).

(12) L'art. 22, D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato a lire 18.000 l'assegno previsto

dall'art. 17 della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1972. Per un ulteriore

aumento, vedi, l'art. 7, D.L. 2 marzo 1974, n. 30.Successivamente sono sopravvenuti

diversi adeguamenti.

(13) Vedi, anche, l'art. 14-septies, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663

(14) Articolo abrogato dall'art. 6, L. 21 novembre 1988, n. 508

18. (Scadenze delle rate). - La pensione o l'assegno di assistenza è pagato in rate

bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e

dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i rate non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che

non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre

competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

19. (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche). - In sostituzione

della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal

primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione

delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico

del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Agli

ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente

legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della

pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno con

le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti.

L'INPS dà comunicazione della data di inizio del pagamento della prima mensilità della

pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla

stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva

l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sarà tenuto a

rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a

decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.

20. (Modalità di erogazione della pensione o dell'assegno). - Il Ministero dell'interno

provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il

pagamento della pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione al

numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al

limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive

modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti

comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la

destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.

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Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali

di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

21. (Accertamenti sulla permanenza dei requisiti). - Il comitato provinciale di

assistenza e beneficenza pubblica, di cui all'articolo 14, può disporre accertamenti sulle

condizioni economiche, di inabilità e di incollocabilità nei confronti dei beneficiari della

pensione o dell'assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.

Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di

cui all'articolo 15.

22. (Tutela giurisdizionale). - Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e

15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e

amministrativi.

23. (Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e

provvedimenti per la vita di relazione). - I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2,

dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze

intese all'orientamento, all'addestramento, alla qualificazione e riqualificazione

professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede

con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli articoli 62

e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su

segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la

percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento

professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e

successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano articoli 62 e seguenti

della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su

segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la

percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento

professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e

successive modificazioni.

I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i

corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all'uopo promossi o autorizzati dal

Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.

L'idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all'articolo 2, alla frequenza

dei corsi, previsti dal comma precedente, deve essere accertata dalle commissioni

provinciali sanitarie istituite ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

L'autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di

particolare competenza nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e

private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere

iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all'acquisto e al rinnovo di particolari

attrezzature didattiche, nonché all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di

formazione professionale.

24. (Indennità di frequenza ai corsi). - I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2

della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale

istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno

di effettiva presenza ad un assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il

coniuge e per i genitori, purché siano a carico dei suddetti lavoratori.

L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l'indennità di

disoccupazione o il trattamento speciale di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968,

n. 1115.

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25. (Sistemi di lavoro protetto). - Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di

concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari

per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.

Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi

di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonché dell'Associazione nazionale

mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.

26. (Congedo per cure). - Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta

una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni

anno un congedo straordinario per cure non superiore a trenta giorni, su loro richiesta e

previa autorizzazione del medico provinciale.

27. (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione

dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni

scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno

essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15

giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche

apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti

all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in

particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non

deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato

l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o

spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno

spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati

dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli

invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un

anno dall'entrata in vigore della presente legge (15).

(15) Vedi il D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.

28. (Provvedimenti per la frequenza scolastica). - Ai mutilati e invalidi civili che non

siano autosufficienti e che frequentino la scuola dello obbligo o i corsi di addestramento

professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e

viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli

enti gestori dei corsi;

b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e la eliminazione

delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;

c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica,

salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da

menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso

l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali] (16).

[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie

superiori ed universitarie] (17).

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.

(16) Comma abrogato dall'art. 43, Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(17) La Corte costituzionale, con Sentenza 3 giugno 1987, n. 215 (G.U. 17 giugno 1987,

n. 25 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente terzo

comma, nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che

"Sarà facilitata", anziché disporre che "E' assicurata" la frequenza alle scuole medie

superiori. Il comma è stato abrogato dall'art. 43, L. 5 febbraio 1992, n. 104.

29. (Organizzazione scolastica nei centri degenza e di recupero). - Esclusivamente

quando sia accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica

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dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore

agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei

centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero

della sanità o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori

ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l'aggiornamento degli

allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di

analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento della istruzione

obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche

agli alunni non minorati.

30. (Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie). - Ai mutilati ed invalidi civili

che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una

diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della

pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da

ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi

civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

31. (Finanziamenti). - Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai

precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle

commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della

spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti

somme annue:

1) Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dello assegno mensile di

assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27

miliardi;

2) Ministero della sanità:

a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000;

b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche

diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000.

Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per

l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966,

n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e il marzo 1970 n. 74;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle

attinenti all'acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie,

nonché all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed

alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale

gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui

all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli

esercizi successivi.

32. (Copertura della spesa). - Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al

precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni

con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250

milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del

Ministero della sanità per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme

già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e quanto a lire

20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti

variazioni di bilancio.

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33. (Disposizioni transitorie). - I comitati provinciali di assistenza e beneficenza

provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui

all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni

dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono

dell'assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di

cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a

decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi

dell'articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

34. (Disposizioni finali). - In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale

cesseranno di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle

materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, in corrispondenza e all'atto dell'entrata

in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940,

numero 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

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Legge 517/77

Passano ben sei anni prima che la legge civile 118/1971 venga applicata nel concreto dalla

scuola!

A partire dall’applicazione della legge 4 agosto 1977, n. 517 la scuola italiana dell’obbligo è

coinvolta nel processo d’inserimento dei bambini disabili; in tal modo gli istituti speciali sono

via via svuotati e chiusi.

L’inserimento dei bambini disabili nelle classi normali ha avuto un effetto positivo sia su di loro,

in termini di crescita personale e d’inserimento nella vita della collettività, sia sugli altri, in

termini educativi generali, trasmettendo un messaggio implicito favorevole ad una società aperta,

che include tutti i suoi membri e ne favorisce l’inserimento.

Con la legge 517/1977 sono previste (artt. 2 e 7) forme d’integrazione e di sostegno in favore

degli alunni disabili, in particolare con l’impegno d’insegnanti specializzati e, nella scuola

media, anche di attività scolastiche integrative:

ART. 2 – SCUOLA ELEMENTARE: “Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di

agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della

personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche

integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo

scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

Nell’ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori

di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati. Devono inoltre essere assicurati la

necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di

sostegno (…)”

ART. 7 - SCUOLA MEDIA INFERIORE “Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo

studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può

comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare,

organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno,

anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli

alunni. Nell’ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di

integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante

la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella

scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta,

entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel

numero massimo di sei ore settimanali. Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps

sono costituite con un massimo di 20 alunni. In tali classi devono essere assicurati la

necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di

sostegno (…)”

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C.M. 199/79

Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap

(artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977)

L'applicazione degli artt. 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977, per quanto attiene alle forme di

integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap della scuola elementare e

media dell'obbligo, ha avuto una notevole estensione in tutte le province.

Dalle segnalazioni pervenute dagli ispettori tecnici e dai gruppi di lavoro costituiti presso tutti i

Provveditorati agli Studi si evidenziano tuttavia particolari difficoltà nella definizione dei

compiti dei cosiddetti "insegnanti di sostegno", nonché nelle procedure della loro assegnazione

alle scuole che attuano l'integrazione degli alunni handicappati.

Com'è noto, la legge n. 517, per l'attuazione di forme di integrazione e di sostegno a favore degli

alunni handicappati, prevede all'art. 2, per la scuola elementare, "la prestazione di insegnanti

specializzati assegnati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 31/10/1975, n. 970 e ai sensi dell'art. 1 della

legge 24/9/1971, n. 820; e all'art. 7, per la scuola media, "l'utilizzazione di docenti di ruolo o

incaricati a tempo indeterminato in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli

di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il limite di una unità per ciascuna classe che

accolga alunni portatori di handicap e nel numero massimo di sei ore settimanali". Con

riferimento a tale limite, è auspicabile, per quanto possibile, che non si proceda ad inserire sia

nella scuola elementare che nella scuola media più di un allievo handicappato per classe. In

particolare per quanto riguarda la scuola elementare, a modifica di quanto precedentemente

disposto dalla C.M. n. 216 del 3/8/1977, al fine di rendere più univoci i criteri di utilizzazione

dell'insegnante di sostegno nell'arco della scuola dell'obbligo, si ritiene che possa essere adottato

il criterio di un insegnante di sostegno per quattro alunni handicappati inseriti nelle diverse

classi, anziché sei.

L'art. 9 del D.P.R. 31/10/1975 n. 970 (che peraltro attende ancora una sua regolamentazione)

benché sia citato soltanto per la scuola elementare, si deve intendere esteso nella sua motivazione

anche agli altri ordini di scuola, per quanto applicabile. L'ultimo comma dell'art. 9 recita appunto

che il personale docente delle scuole aventi particolari finalità (leggasi scuole speciali) "può

essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in

favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino specifiche

difficoltà di apprendimento". In analogia si ritiene debbano essere utilizzati per tali attività

anche gli insegnanti delle ex classi differenziali.

E' da evitare peraltro l'utilizzazione di insegnanti che non abbiano alcuna qualifica o alcuna

esperienza in ordine alle condizioni di handicap per le quali sono previsti gli interventi di

sostegno.

Si noti che la legge non parla di "insegnanti di sostegno", ma di "forme particolari di

sostegno" di vario tipo e di diversa competenza. La locuzione "insegnanti di sostegno" è

ormai così invalsa nell'uso comune che si può anche accettarla ufficialmente. Quello che

invece bisogna evitare è che i suoi compiti siano interpretati in modo riduttivo e cioè in

sottordine all'insegnante di classe, come purtroppo sta avvenendo in qualche caso.

L'insegnante di sostegno deve quindi essere pienamente coinvolto nella programmazione

educativa e partecipare a pari titolo all'elaborazione ed alla verifica delle attività di

competenza dei consigli e dei collegi dei docenti.

La legge per questa funzione parla di "insegnanti specializzati" (art. 2) o "in possesso di

particolari titoli di specializzazione" (art. 7) che purtroppo non esistono in numero sufficiente

specialmente per la scuola media. Ed è questa una delle principali remore all'attuazione della

legge.

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In attesa che il sistema dei corsi di specializzazione messo in atto dal D.P.R. 31/10/1975 n. 970 si

diffonda più capillarmente e produca i suoi effetti, sono state avviate numerose iniziative di

aggiornamento che sopperiscono in qualche modo alla mancanza di specialisti diplomati.

La necessità di un'organica qualificazione degli "insegnanti di sostegno", da più parti proclamata,

è accompagnata dalla richiesta di una più chiara identificazione del loro ruolo.

Se a tal proposito è giusto chiedere alcuni indirizzi di carattere generale, pare eccessivo il

pretendere di avere addirittura definiti i modi di intervento: orari, sequenze programmatiche,

alternanze. Il processo di integrazione va rapportato alla peculiarità del singolo soggetto e non

consente generalizzazioni.

Naturalmente, l'attività di sostegno non è un'azione meramente "creativa" da lasciare

all'intuizione ed all'inventiva dei singoli operatori, e quindi alcuni criteri di fondo che

costituiscano il presupposto di una valida metodologia di intervento possono essere proposti.

Sembra utile richiamare alcuni criteri che sono emersi dall'esperienza di diversi operatori che

hanno agito e che agiscono con risultati positivi. Le esperienze positive, che fortunatamente sono

più numerose di quanto non si possa pensare, si verificano soprattutto dove la responsabilità

dell'integrazione è assunta non dalla singola classe ma da tutta la comunità scolastica, che

costituisce di per sé uno dei sostegni più validi. Altro elemento determinante per il successo

dell'integrazione, secondo esperienze ormai acquisite, è la precisa individuazione delle

condizioni soggettive del bambino, degli handicap veri e propri e degli impedimenti che ne

condizionano lo sviluppo e, di conseguenza, dei suoi specifici "bisogni educativi".

Terza condizione è l'esistenza di insegnanti di classe o di sostegno (o meglio: congiuntamente di

classe e di sostegno e, per la scuola media, indipendentemente dalla materia che essi professano)

capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni

personali di ciascuno.

Anche il processo di socializzazione esige sia la conoscenza della specifica situazione del

soggetto, sia quelle del gruppo e della comunità scolastica in cui esso viene inserito.

Le prescrizioni degli articoli 2 e 7 della legge n. 517 del 4/8/1977 già citati, come pure le

istruzioni impartite con le circolari ministeriali sulle modalità di assegnazione degli insegnanti

sulla formazione delle classi, ecc. sono indicazioni legate ad esigenze organizzative ed alle

disponibilità di bilancio che bisogna rispettare, pena la vanificazione di tutto il lavoro fin qui

svolto per l'integrazione degli handicappati. Però è compito delle singole scuole e dei loro organi

collegiali tradurre quelle indicazioni in progetti operativi studiati sui singoli casi.

E' chiaro, per esempio, che debbano essere diversi i tempi e i modi dell'intervento di sostegno in

favore di un alunno non vedente o non udente rispetto a quelli in favore di un insufficiente

mentale. Nel primo caso prevarranno i problemi dell'acquisizione degli strumenti della

comunicazione, nel secondo quelli della stimolazione di certe facoltà in ritardo di evoluzione.

Per ciò che concerne la scuola media, nella quale la pluralità dei docenti è rappresentativa di vari

campi disciplinari, è opportuno che l'assegnazione dell'insegnante di sostegno venga effettuata

tenendo conto delle esigenze che emergono dalla natura e dall'entità degli handicap di cui sono

portatori gli alunni inseriti.

Così pure tutte le indicazioni sulle "compresenze" e sui "tempi aggiuntivi" vanno rapportate alle

singole situazioni e non possono essere generalizzate se non come indirizzi globali entro i quali

bisogna operare.

Tali riflessioni, suggerite dalla reale complessità del problema dell'integrazione degli alunni in

difficoltà, esigono che - da parte dell'Amministrazione scolastica come da parte degli enti locali,

secondo le rispettive competenze - siano assicurati tutti gli interventi previsti dalla legge e resi

possibili dalle disponibilità di bilancio. In particolare, per ciò che concerne la questione dei

criteri di definizione dei soggetti portatori di handicap, definizione assai spesso lasciata alla

discrezione degli insegnanti con il rischio che vengano classificati anche in buona fede come

handicappati alunni che in realtà tali non sono, occorre dare ulteriori precisazioni, per evitare

incertezze, fraintendimenti e possibili abusi.

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Ad ogni segnalazione di alunno handicappato, al fine di ottenere le "particolari forme di sostegno

di competenza sia dello Stato sia degli enti locali" dovrà corrispondere una specifica descrizione

di situazione o di comportamento, formulata da personale competente, attestante la necessità, per

quel soggetto, degli interventi ipotizzati dalla legge a favore degli alunni portatori di handicap

inseriti nelle scuole comuni.

Le attestazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente fornite alla scuola dai servizi

medici scolastici, dai servizi preventivi e/o riabilitativi territoriali, dai servizi di igiene mentale.

L'essenziale è che la definizione del soggetto handicappato non venga lasciata alla sola

responsabilità e discrezionalità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici.

La collaborazione tra scuola e servizi specialistici del territorio è condizione necessaria per il

positivo esito del processo di integrazione degli handicappati.

Perché una tale collaborazione si sviluppi si richiamano i criteri fissati nella circolare n. 159 del

28/6/1979.

L'utilizzazione dei servizi di competenza sia dello Stato che degli enti locali deve essere fatta

sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Data la loro recente costituzione, i consigli scolastici distrettuali non hanno potuto finora

svolgere appieno la funzione programmatoria stabilita dalla legge, ma è necessario che ciò possa

realizzarsi pienamente per il prossimo anno.

Sembra opportuno che, nel programma che ogni consiglio scolastico distrettuale deve, a norma

di legge, elaborare per l'anno scolastico 1979/80, per la parte riguardante le forme di integrazione

a favore degli alunni handicappati sia definita tenendo conto delle indicazioni formulate dal

gruppo di lavoro costituito presso ogni Provveditorato agli Studi.

Tra i compiti dei gruppi di lavoro per i problemi degli alunni handicappati, previsti dalla

circolare ministeriale n. 216 del 3/8/1977 alla quale si fa espresso rinvio, rientrano appunto le

attività di programmazione e di coordinamento che possono costituire i supporti agli

adempimenti programmatori dei distretti.

In particolare, i gruppi di lavoro dovranno:

a) raccogliere dalle scuole le segnalazioni dei "casi" assicurandosi che ad esse corrispondano le

descrizioni ed attestazioni di cui si è parlato. Questo lavoro dovrà essere fatto specialmente per i

casi di prima segnalazione. Per i casi già inseriti bisognerà promuovere opportuni contatti fra gli

insegnanti di scuola materna, elementare e media in vista del passaggio degli alunni handicappati

dall'uno all'altro ordine di scuola;

b) aggiornare la ricognizione delle risorse disponibili in ogni distretto, sia di quelle di

competenza dello Stato (personale insegnante normale e specializzato insegnanti di sostegno,

stato degli organici, esistenza di insegnanti disposti ad accettare determinati incarichi,

consistenza numerica delle classi, media degli alunni, ecc.) sia di quelle di competenza degli enti

locali (servizi di medicina scolastica e specialistica, servizi di assistenza in genere, locali,

attrezzature, ecc.);

c) aggiornare la ricognizione delle esperienze di integrazione già in atto meritevoli di continuare;

d) fornire ai Distretti i dati raccolti ed assicurare ogni forma di collaborazione nella formulazione

dei programmi di intervento;

e) fare, sulla base dell'esame dei programmi distrettuali, proposte operative debitamente motivate

al Provveditore agli Studi, anche in riferimento alla collaborazione da attuare tra scuola e servizi

territoriali.

L'opera di ricognizione e di programmazione permetterà di articolare gli interventi in forme più

produttive perché correlate a necessità realmente accertate, nonché di attuare se necessaria, una

mobilità delle risorse nell'ambito del Distretto (un esempio di necessaria mobilità è dato dagli

insegnanti specialisti per i non-vedenti e per gli ipoacustici).

Un problema è, dunque, quello di utilizzare meglio il personale attualmente disponibile, che si

ritiene in misura almeno sufficiente, e di ponderare bene gli eventuali futuri sviluppi.

Gli indirizzi organizzativi qui esposti sono finalizzati a garantire una seria continuità del

processo di integrazione scolastica dei bambini handicappati.

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L'attività fin qui svolta dai gruppi di lavoro funzionanti presso codesti Uffici provinciali, come

risulta dalle relazioni pervenute, si è rivelata positiva e si ritiene possa assicurare alle SS.LL.

l'apporto tecnico indispensabile per rendere sempre più aderenti alle esigenze della scuola gli

interventi da predisporre in ordine al processo di integrazione degli handicappati.

Per quanto concerne le conferme e le nuove utilizzazioni di insegnanti di sostegno nell'anno

scolastico 1979/80, si dispone quanto segue:

Per la scuola elementare a) In primo luogo, le SS.LL. confermeranno, per motivi di continuità didattica, i docenti di ruolo

e incaricati che abbiano prestato nell'anno 1978/79 servizio di sostegno. Tale conferma avverrà

sulla base di elenchi forniti dai direttori didattici, ai quali i docenti interessati presenteranno

domanda in carta semplice.

b) Per quanto attiene alle modalità d'impegno per le nuove utilizzazioni, si richiamano le

disposizioni già impartite con la circolare n. 169 del 21/7/1978 al paragrafo: "impiego del

personale docente". In particolare per quanto riguarda l'applicazione del 1° comma dell'articolo 2

della legge 517/77 si ribadisce l'impossibilità di impiego di personale aggiuntivo, oltre quello

comunque a disposizione del circolo didattico. E si consente inoltre, in via provvisoria e per

ragioni di necessità, anche l'utilizzazione di insegnanti non forniti del titolo prescritto, che ne

facciano domanda, purché abbiano frequentato corsi di aggiornamento sull'integrazione degli

alunni handicappati.

Per la scuola media a) Innanzitutto le SS.LL. confermeranno, per esigenze di continuità didattica, i docenti di ruolo

ed incaricati che abbiano prestato nell'anno scolastico 1978/79 servizio di sostegno. Tale

conferma avverrà sulla base di elenchi forniti dai capi d'istituto, ai quali i docenti interessati

presenteranno domanda in carta semplice.

I predetti docenti, previa esplicita dichiarazione di assenso da allegare alla domanda di cui al

precedente comma, possono essere utilizzati con precedenza su altri aspiranti anche in scuole

diverse da quelle di attuale servizio, qualora in dette scuole non risultino più disponibili, per

soppressione o per altri motivi, posti per le attività di sostegno a favore di alunni portatori di

handicap.

b) Per le nuove utilizzazioni si richiamano le disposizioni impartite con la circolare n. 178 del

31/7/1978 paragrafo secondo. L'utilizzazione dei docenti assegnati alle classi in cui siano inseriti

alunni portatori di handicap deve avvenire secondo criteri e modalità fissati nell'ambito della

programmazione di cui agli artt. 2 e 7 (primi commi) della legge 517, tali che favoriscano

l'integrazione non solo nella classe di assegnazione ma anche attraverso contatti ed esperienze

con alunni di altre classi. L'area nella quale si attua l'integrazione non è limitata alla classe ma si

estende anche e soprattutto all'intero plesso scolastico.

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C.M. 250/85

Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.

Nel testo dei nuovi programmi di insegnamento per la scuola elementare è dedicata una

particolare attenzione ai problemi relativi all'inserimento ed alla integrazione degli alunni

portatori di handicap, ai quali secondo l'ordinamento scolastico si riconosce il diritto-dovere

all'educazione ed all'istruzione nelle scuole comuni.

Le difficoltà di apprendimento derivanti da situazioni di handicap non possono costituire

un ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere; si ribadisce, pertanto, che la scuola deve

garantire a ciascun alunno le opportunità di esperienze e le risorse culturali di cui ha

bisogno.

Le suddette considerazioni valgono naturalmente anche per gli alunni della scuola materna, nella

quale si debbono porre le premesse per un "raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo

con la scuola elementare".

Integrazione scolastica e bisogni educativi

Anzitutto è da chiarire che, dal punto di vista dell'azione educativa che la scuola deve

compiere, non ha importanza tanto la classificazione tipologica dell'handicap, quanto

l'analisi e la conoscenza delle potenzialità del soggetto che ne è portatore e la definizione dei

suoi "bisogni educativi".

Le attestazioni diagnostiche cui fa riferimento la Circ. Min. n. 199 del 28 luglio 1979 sono

attualmente di competenza dei servizi esistenti nell'ambito delle UU.SS.LL. e costituiscono, al

presente, un elenco necessario per mettere in moto le procedure amministrative relative alla

nomina degli insegnanti di sostegno.

Alla segnalazione dell'alunno come portatore di handicap ed alla acquisizione della

documentazione attestante tale situazione deve far seguito, dopo un'attenta osservazione

dell'alunno stesso, una "diagnosi funzionale" ad un intervento educativo e didattico adeguato,

alla cui definizione provvederanno, ognuno per la parte di competenza, gli operatori delle

UU.SS.LL., degli Enti locali e della scuola con la collaborazione dei genitori.

La "diagnosi funzionale" dovrà porre in evidenza, accanto ai dati anagrafici e familiari e a quelli

risultanti delle acquisite certificazioni dell'handicap, il profilo dell'alunno dal punto di vista

fisico, psichico, sociale e affettivo, comportamentale, e dovrà mettere in rilievo sia le difficoltà

di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap, e le relative possibilità di recupero, sia

le capacità ed abilità possedute, che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente

rafforzate e sviluppate.

I successivi itinerari di preparazione dell'attività scolastica saranno indirizzati a rendere gli

obbiettivi e gli interventi educativi e didattici quanto più possibile adeguati alle esigenze e

potenzialità evidenziate nella "diagnosi funzionale" dell'alunno, e daranno luogo alla

elaborazione di un "progetto educativo individualizzato" ben inserito nella

programmazione educativa e didattica.

Tale programma personalizzato di integrazione e di apprendimento dovrà essere

finalizzato a far raggiungere a ciascun alunno portatore di handicap in rapporto alle sue

potenzialità, attraverso una progressione di traguardi intermedi ed utilizzando metodologie

e strumenti differenziati e diversificati, obbiettivi di autonomia, di acquisizione di

competenze e abilità (motorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive) e di

conquista degli strumenti operativi basilari (linguistici e matematici).

Il "progetto educativo individualizzato" per la scuola elementare potrà prevedere il superamento

di rigidi riferimenti ad un gruppo-classe e della scansione annuale del lavoro scolastico, per

garantire all'alunno ritmi di attività più distesi e maggiori opportunità di successo e di esperienze

gratificanti sul piano psicologico.

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Frequenti verifiche in itinere (di norma mensili) del lavoro svolto e dei risultati raggiunti,

effettuate in collaborazione con gli operatori delle altre strutture territoriali e con modalità di

valutazione riferibili a parametri individuali, consentiranno di valutare tempestivamente

l'efficacia degli interventi adottati e di adeguare il "progetto educativo individualizzato" ai

risultati ottenuti. Per facilitare l'attuazione di quanto sopra, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'opportunità di

stabilire delle intese fra Provveditorato agli studi, Ente locale e UU.SS.LL., ai sensi della Circ.

Min. n. 258 del 22 settembre 1983, finalizzate proprio a garantire l'impostazione, l'attuazione e le

verifiche di piani educativi individualizzati nel quadro della programmazione didattica di classe,

di sezione, di circolo, sorrette da una programmazione dei servizi coordinati a livello territoriale.

Dette intese potranno prevedere la tempestiva fornitura di materiale didattico ed ausili specifici a

favore degli alunni portatori di handicap da parte delle UU.SS.LL. e degli Enti locali (libri di

testo in Braille, appositi ausili tiflotecnici per non vedenti, protesi per audiolesi, carrozzine

munite di appositi congegni per l'attività didattica per motulesi, materiale didattico strutturato,

ecc.).

Integrazione degli alunni portatori di handicap gravi

In presenza di alunni handicappati gravi "bisognosi di una specifica continua assistenza" (Circ.

Min. 258/1983 par. 3.4) il coinvolgimento degli operatori del territorio (Enti locali e UU.SS.LL.)

garantisce alla scuola, oltre alle necessarie competenze specialistiche, anche opportuni interventi

assistenziali e terapeutico-riabilitativi che, se adeguatamente raccordati con l'attività scolastica,

rappresentano un indispensabile sostegno all'attuazione del "piano educativo individualizzato".

Alla necessità di integrazioni terapeutico-riabilitative, rilevata nell'ambito della "diagnosi

funzionale", dovranno provvedere gli operatori dei servizi territoriali, mediante interventi che la

scuola dovrà tempestivamente concordare con loro e con i genitori degli alunni.

Si segnala la necessità che detti interventi si effettuino in stretto rapporto con la scuola. Ciò allo

scopo di attenuare il disagio, per il bambino portatore di handicap e per i suoi genitori, di

effettuare spostamenti in relazione all'attività scolastica e all'attività terapeutico-riabilitativa, e

per garantire unitarietà nella progettazione, realizzazione e verifica del piano di intervento nei

suoi molteplici aspetti.

Si chiarisce inoltre che le "scuole particolarmente attrezzate", cui si fa riferimento nella Circ.

Min. n. 258 del 22 settembre 1983, non sono e non devono essere, né di diritto né di fatto, scuole

speciali bensì scuole comuni che per dotazione di personale qualificato, di idonee strutture ed

attrezzature e per prossimità di presidi sanitari o riabilitativi possono favorire la funzionale

integrazione degli interventi specialistici e scolastici di cui gli alunni portatori di handicap

necessitano.

Nell'assumere intese e decisioni di adattamento e potenziamento di scuole a tali fini, si

raccomanda di evitare indebite concentrazioni di soggetti in situazioni di handicap grave affinché

esse rimangano ad ogni effetto scuole comuni aperte a tutti.

Si raccomanda inoltre che l'accoglimento di alunni provenienti da zone non incluse nel territorio

di competenza di tali scuole sia rigorosamente limitato ad eccezionali situazioni di necessità.

In dette scuole, oltre alla normale suddivisione degli alunni per classi, sembra opportuna

l'attivazione di una organizzazione pedagogico-didattica flessibile per gruppi di attività, come del

resto è previsto dall'art. 2 della L. 4 agosto 1977, n. 517.

Si sottolinea infine che, soprattutto per gli alunni portatori di handicap gravi della scuola

elementare, potrà essere opportuno prevedere, nell'ambito del "progetto educativo

individualizzato", tempi di lavoro distesi, che vadano oltre il limite posto dall'anno

scolastico per adeguarsi ai ritmi di apprendimento propri dell'alunno e garantire

continuità alla sua esperienza educativa.

Comunità scolastica e interventi di sostegno

Dalle considerazioni fin qui fatte risulta che la figura dell'insegnante di sostegno resta ancora un

punto di riferimento per la scuola aperta all'integrazione degli alunni portatori di handicap.

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Essa trae la sua origine legislativa dagli art. 2 e 7 della L. 517/1977 e dall'art. 12 della L.

270/1982 e la sua denominazione dalla Circ. Min. 199 del 28 luglio 1979, le cui indicazioni di

massima sono ancora valide.

Si può ribadire che l'insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all'elaborazione e alla

verifica di tutte le attività di competenza del consiglio d'interclasse e del collegio dei

docenti. La responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e

dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di

sostegno, dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica

nel suo insieme.

Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l'attuazione del

"progetto educativo individualizzato" poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché

integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico

della programmazione e dell'attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi

previsti dal piano individualizzato.

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l'insegnante di sostegno,

realizzare detto progetto anche quando quest'ultimo insegnante non sia presente nell'aula.

Ciò per evitare i "tempi vuoti" che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli

alunni portatori di handicap e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza

sempre più prolungata dell'insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando

così il principio stesso dell'integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto

insieme ai suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo.

Particolarmente produttivi potranno risultare, nell'ambito della comunità scolastica, anche gli

interventi di natura psicopedagogica previsti dall'art. 14, 6° comma, della L. 270/1982, se

adeguatamente programmati dagli organi collegiali allo scopo di offrire collaborazione e

supporto ai docenti impegnati nel lavoro educativo con gli alunni portatori di handicap o in

condizioni di svantaggio.

Per detti interventi sarà utilizzato, secondo quanto disposto dall'art. 3, 2° comma, dell'ordinanza

ministeriale 10 novembre 1983, il personale docente di ruolo disponibile nel circolo e fornito di

specifico titolo di studio (laurea in psicologia, laurea in pedagogia con indirizzo psicologico,

diploma universitario di specializzazione o perfezionamento in psicologia, in scienze

dell'educazione o discipline analoghe)

Sembra opportuno sottolineare in relazione alle condizioni di svantaggio che esse, riflettendo

carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche familiari, disagi socio-

economici o insufficienti stimolazioni intellettuali, non devono essere confuse con le situazioni

di handicap e non richiedono alla scuola interventi di sostegno , ma solo un ampliamento delle

opportunità educative in termini di esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni operative che

consentano un'organizzazione flessibile del lavoro scolastico, che offrano percorsi di

apprendimento diversificati e che valorizzino attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi

a quelli tradizionalmente privilegiati.

Sulle osservazioni e sulle puntualizzazioni espresse in questa circolare si richiama

particolarmente l'attenzione dei dirigenti scolastici perché ne facciano oggetto di discussione con

gli insegnanti impegnati nell'integrazione e con i gruppi di lavoro che operano presso i

Provveditorati agli studi perché continuino nell'azione rivolta a tessere intese operative tra

scuola, Enti locali e UU.LL.SS., intese che, laddove sono state finora attuate, hanno prodotto

risultati soddisfacenti; e perché sollecitino l'indispensabile raccordo tra scuola materna e scuola

elementare e tra scuola elementare e scuola media, mediante incontri periodici degli operatori dei

diversi ordini di scuola.

Tali incontri saranno programmati, con tempi e modi da definirsi in seno agli organi collegiali,

allo scopo di garantire a tutti gli alunni e particolarmente ai portatori di handicap, un processo

educativo quanto più possibile produttivo e continuo per tutto l'arco della scuola di base.

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Si ripropone infine l'opera di consulenza e di assistenza degli ispettori tecnici periferici , nel

lavoro di programmazione e nelle periodiche verifiche, anche ai fini di un coordinamento sia a

livello distrettuale sia a livello provinciale.

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Sentenza della Corte Costituzionale 215/87

per l’inserimento dei ragazzi disabili nelle Scuole Medie Superiori.

“Con ricorso del 19 novembre 1983 i coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi impugnavano

innanzi al TAR del Lazio la mancata ammissione della loro figlia Carla, diciottenne portatrice di

handicap, a ripetere nell’anno scolastico 1983/84 la frequenza della prima classe dell’Istituto

Professionale di Stato per il Commercio “N. Garrone” di Roma. Costei nell’anno precedente era

stata ritenuta inclassificabile, ed il Preside, accettata con riserva la domanda di reiscrizione,

aveva rimesso la questione al Provveditore agli Studi, facendo presente che - secondo gli

insegnanti - la giovane non avrebbe potuto trarre un qualche profitto dalla permanenza nella

scuola media superiore. Il Provveditore agli Studi, a fronte della certificazione medica allegata

all’istanza, aveva invitato il Preside ad acquistare presso i competenti servizi specialistici

dell’USL un parere medico legale, da esprimersi sulla base sia di accertamenti di carattere

sanitario e psicologico, sia della conoscenza della situazione determinatasi nell’anno precedente

e dei giudizi espressi dal Consiglio di classe in sede di verifica finale. Il responso sanitario,

peraltro, aveva escluso che l’handicap - di tipo neuropsichico - fosse da considerarsi grave, ed

aveva sottolineato che la giovane poteva trarre dalla frequenza un beneficio che, se relativo

quanto all’apprendimento, era viceversa notevole sul terreno della socializzazione e

dell’integrazione, si da far ritenere fondamentale la riammissione della giovane, per la quale

l’isolamento avrebbe contributo in maniera assolutamente negativa alla formazione del

carattere.”

In merito “Il giudice (…) avverte che “la questione investe più direttamente” le richiamate

disposizioni delle leggi nn. 517 del 1977 e 270 del 1982, in quanto non garantiscono agli

handicappati la frequenza nella scuola media di secondo grado; ed assume che tale carenza

legislativa sia incostituzionale: “in particolare rispetto all’art. 3 che, dopo affermato il principio

di uguaglianza, affida all’Ordinamento il compito di rimuovere gli ostacoli impedenti il pieno

sviluppo della persona umana: rispetto all’art. 30 che consacra il diritto all’istruzione di ogni

cittadino: all’art. 31 che affida alla Repubblica il compito di proteggere la gioventù, favorendo

gli istituti necessari allo scopo: come anche all’art. 34 ove si afferma che la Repubblica rende

effettivo il diritto di tutti a frequentare la scuola. (…) Si assume, in particolare, essere privo di

giustificazione che si prevedano per l’invalido civile misure atte ad agevolarne l’inserimento

nella vita sociale e lavorativa, mentre l’handicappato sarebbe tutelato “solo per quanto

riguarda il suo inserimento nella scuola dell’obbligo, dopo di che, essendo le sue minorazioni

tali da impedirgli un’attività lavorativa normale, viene completamente abbandonato”. Ciò

sarebbe in contrasto con i principi posti dagli artt. 30, 31, 34 e 38, 3 comma. Cost. dai quali

discenderebbe il compito dello Stato di garantire anche ai minorati formazione ed educazione

(intese come sviluppo integrale della persona: art. 2 Cost.), nonché il conseguente avviamento

professionale. La permanenza nel contesto scolastico dopo la scuola dell’obbligo sarebbe invero

uno dei mezzi di attuazione di tali fini, in mancanza della quale dovrebbe preventivarsi “una

sicura regressione, in termini di maturazione psico-intellettuale e di socialità” e si renderebbero

perciò vani i risultati già raggiunti (…). Per valutare la condizione giuridica dei portatori da

handicaps in riferimento all’istituzione scolastica occorre innanzitutto considerare, da un lato,

che è ormai superata in sede scientifica la concezione di una loro radicale irrecuperabilità,

dall’altro che l’inserimento e l’integrazione nella scuola ha fondamentale importanza al fine di

favorire il recupero di tali soggetti. La partecipazione al processo educativo con insegnanti e

compagni normodotati costituisce, infatti, un rilevante fattore di socializzazione e può

contribuire in modo decisivo a stimolare le potenzialità dello svantaggio, al dispiegarsi cioè di

quelle sollecitazioni psicologiche atte a migliorare i processi di apprendimento, di

comunicazione e di relazione attraverso la progressiva riduzione dei condizionamenti indotti

dalla minorazione.

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Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, la

frequenza scolastica è dunque un essenziale fattore di recupero del portatore di handicaps e di

superamento della sua emarginazione, in un complesso intreccio in cui ciascuno di tali elementi

interagisce sull’altro e, se ha evoluzione positiva, può operare in funzione sinergica ai fini del

complessivo sviluppo della personalità. (…)

Ora, è innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione che rendono proficua a

questo fine la frequenza scolastica non vengono meno col compimento della scuola dell’obbligo:

anzi, proprio perché si tratta di complessi e delicati processi nei quali il portatore di handicaps

incontra particolari difficoltà, è evidente che una loro artificiosa interruzione, facendo mancare

uno dei fattori favorenti lo sviluppo della personalità, può comportare rischi di arresto di

questo, quando non di regressione.

Altrettanto innegabile è, d’altra parte, che l’apprendimento e l’integrazione nella scuola sono, a

loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell’handicappato nella società e nel mondo

del lavoro: e che lo stesso svolgimento di attività professionali più qualificate di quelle

attingibili col mero titolo della scuola dell’obbligo - e quindi il compimento degli studi inferiori -

può favorire un più ricco sviluppo delle potenzialità del giovane svantaggiato e quindi

avvicinarlo alla meta della piena integrazione sociale. (…)

In particolare, assumere che il riferimento ai “capaci e meritevoli” contenuto nel terzo comma

dell’art. 34 comporti l’esclusione dall’istruzione superiore degli handicappati in quanto

“incapaci” equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto

rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è

appunto fondamentale - per quanto si è già detto – l’effettivo inserimento di tali soggetti nella

scuola.

Per costoro, d’altra parte, capacità e merito vanno valutati secondo parametri, peculiari,

adeguati alle rispettive situazioni di minorazione, come le stesse circolari ministeriali dianzi

citate si sono in certa misura sforzate di prescrivere (cfr. par. 2): ed il precludere ad essi

l’inserimento negli istituti d’istruzione superiore in base ad una presunzione di incapacità -

soprattutto, senza aver preventivamente predisposto gli strumenti (cioè le “altre provvidenze” di

cui all’art. 34, quarto comma) idonei a sopperire all’iniziale posizione di svantaggio -

significherebbe non solo assumere come insuperabili ostacoli che è invece doveroso tentare di

eliminare, o almeno attenuare, ma dare per dimostrato ciò che va invece concretamente

verificato e sperimentato onde assicurare pari opportunità a tutti, e quindi anche ai soggetti in

questione.

Inoltre, se l’obiettivo è quello di garantire per tutti il pieno sviluppo della persona e se, dunque,

compito della Repubblica è apprestare i mezzi per raggiungerlo, non v’ha dubbio che alle

condizioni di minorazione che tale sviluppo ostacolano debba prestarsi speciale attenzione e che

in quest’ottica vadano individuati i compiti della scuola quale fondamentale istituzione deputata

a tal fine. (…)”

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C. M. 1/88

Continuità educativa nel processo di integrazione degli alunni portatori di

handicap.

La continuità del processo educativo, fattore rilevante per la positività dell'esperienza scolastica

di ogni alunno, per il bambino portatore di handicap diviene condizione di garanzia di interventi

didattici che non procurino difficoltà nei passaggi dalla scuola materna alla scuola elementare e

da questa alla scuola media.

Ciascuna scuola, pertanto, mentre educa sulla base delle proprie peculiari caratteristiche

istituzionali e pedagogiche garantisce a tutti gli alunni, ed ai portatori di handicap in particolare,

quella continuità educativa che il raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche può certamente

favorire.

Il presupposto di questa esigenza di raccordo è il continuum della crescita della persona che

comunque permane in un processo di apprendimento che si amplia e si diversifica anche in

rapporto alle differenti fasi dello sviluppo psico-fisico.

L'alunno portatore di handicap, proprio in quanto "pone alla scuola una domanda più complessa

di aiuto educativo e di sostegno didattico", necessita più di ogni altro di una particolare

attenzione educativa volta a realizzare un progetto individualizzato unitario che, pur nella

differenziazione dei tre ordini di scuola - materna, elementare e media - consenta un'esperienza

scolastica di ampio respiro, priva di fratture e sempre coerente con gli individuali bisogni

educativi e ritmi di apprendimento.

Per corrispondere all'esigenza di continuità tra i tre ordini di scuola, con specifico riferimento

all'integrazione degli alunni portatori di handicap, è necessario, quindi, valorizzare il contributo

che può derivare dalla collaborazione tra gli operatori delle diverse istituzioni scolastiche, per il

coordinamento e l'integrazione dei rispettivi interventi.

E' opportuno a questo scopo individuare, nell'ambito dei tre livelli del sistema formativo di base,

criteri e metodi che sul piano operativo agevolino il passaggio dell'alunno portatore di handicap

da un ordine di scuola a quello successivo.

Modalità operative di raccordo:

1) Nel periodo immediatamente successivo alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare

incontri tra i capi d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore di

handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materna ed elementare, o elementare e

media, interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli

operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale

nella quale il bambino dovrà inserirsi e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà

riferite all'integrazione.

2) Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una fase di scolarità dovrà essere fornita

all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli

interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificamente didattiche; dovrà

altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi

funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione,

relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione

ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino

e del livello di sviluppo raggiunto.

Si richiamano, a questo proposito, le indicazioni contenute nella C.M. n. 250 del 3/9/1985.

3) All'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un

incontro tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e

accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un impegno essenziale per l'integrazione del

bambino nella nuova istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di

informazioni analitiche sulla personalità dell'alunno (e, in particolare, con riferimento alle

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difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti...), potrà

fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo individualizzato e per

accordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle

conoscenze già acquisite dall'alunno.

Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari,

secondo intese e accordi locali.

4) Un'ulteriore possibile forma di raccordo può essere costituita dalla partecipazione - a titolo

consultivo - del docente di sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione

del nuovo piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d'istituto della scuola che

accoglie l'alunno, d'intesa con il direttore didattico competente, avrà cura di attivare, secondo le

modalità indicate dal collegio dei docenti.

5) Nel caso in cui, per problematiche connesse alla situazione di handicap, il primo

ambientamento nella nuova istituzione scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento

costituiscano per l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno

eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore agli Studi e

limitatamente ai primi 2 - 3 mesi di frequenza del nuovo corso scolastico - interventi rivolti

all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola.

L'iniziativa, adeguatamente motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai colleghi dei docenti

delle due scuole interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi dalla

scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.

Ovviamente l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base di

un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno orario strettamente

necessario, il relazione anche alla diversa posizione giuridica del docente.

Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all'interno del nuovo gruppo-classe in

collaborazione con gli altri docenti che hanno parte attiva nell'integrazione, potranno contribuire

a rassicurare il bambino accompagnandolo nella delicata fase del cambiamento.

I Provveditori agli Studi delle province nelle quali saranno realizzate esperienze di questo tipo,

avvalendosi della collaborazione degli ispettori tecnici periferici, avranno cura di seguire le

relative modalità di attuazione e di accertare, mediante un'attenta verifica, i risultati conseguiti e

gli esiti che l'iniziativa ha prodotto sul processo educativo del bambino portatore di handicap; in

merito sarà inviata un'esauriente relazione ai competenti Uffici di questo Ministero.

I Collegi dei docenti, nell'ambito delle competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme

di coordinamento tra le istituzioni scolastiche del sistema formativo di base: appropriate

iniziative di raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e dei

concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono porsi come fattori

determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra le scuole dei diversi livelli, affinché il

cammino scolastico dell'alunno portatore di handicap rispetti e accompagni la continuità del suo

processo di sviluppo.

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C. M. 262/88

Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987 -

Iscrizione e frequenza della scuola secondaria di II grado degli alunni

portatori di handicap

Premessa

Com'è noto alle SS.LL. la Corte Costituzionale ha pronunciato la Sentenza 3 giugno 1987, n. 215

con la quale ha dichiarato illegittimo il comma 3 dell'art. 28 della Legge 30 marzo 1971, n. 118

nella parte in cui "in riferimento ai soggetti portatori di handicap" prevede che "sarà facilitata"

anziché disporre che "è assicurata" la frequenza delle scuole medie superiori.

Lo stesso dispositivo afferma che la sentenza è immediatamente "precettiva", potendosi già

applicare anche nella scuola secondaria di II grado le norme sulle competenze in materia degli

organi collegiali contenute nel D.P.R. n. 416/74 e sulle attribuzioni dei capi d'istituto contenute

nell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74, nonché la C.M. 28 aprile 1982, n. 129 la C.M. 16 giugno 1983, n.

163 e la C.M. 22 settembre 1983, n. 258.

Data la portata innovativa della sentenza in oggetto e le immediate implicazioni pratiche che ne

derivano, si ritiene opportuno indicare di seguito, in sintesi, le "massime" più importanti della

stessa e fornire quindi alcune indicazioni che, in attesa dell'emanazione di norme legislative,

consentano l'effettività del diritto allo studio di alunni con handicap di qualunque tipologia in

ogni ordine e grado di scuola.

1) Contenuti della sentenza

La sentenza afferma che gli alunni con handicap non possono considerarsi irrecuperabili e che

l'integrazione giova loro non solo ai fini della socializzazione ma anche dell'apprendimento ed

una sua "artificiosa interruzione, facendo mancare uno dei fattori favorenti lo sviluppo della

personalità, può comportare rischi di arresto di questi, quando non di regressione".

Inoltre l'art. 34 della Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione), nel sancire che la scuola è aperta a

tutti, si rivolge chiaramente anche agli alunni con handicap non solo fisico ma anche psichico.

A tal proposito il principio secondo cui ai "capaci e meritevoli" è garantito il diritto all'istruzione,

pur essendo espressamente riferito dallo stesso articolo ad agevolazioni di carattere economico,

non esclude l'approntamento di altri strumenti che "rimuovono gli ostacoli che di fatto

impediscono il pieno sviluppo della persona" (art. 2 della Legge 27 dicembre 1947 e art. 3 della

Legge 27 dicembre 1947 (Costituzione)). Uno di tali strumenti per alunni con handicap è

l'integrazione scolastica.

Per questi alunni "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari adeguati alle

rispettive situazioni di minorazione".

In tale ottica non può essere rifiutata l'iscrizione e/o la frequenza in modo aprioristico neppure ad

alunni con handicap grave o gravissimo di qualunque natura; impedimenti alla loro frequenza

devono valutarsi "esclusivamente in riferimento all'interesse dell'handicappato e non a quello

ipoteticamente contrapposto della comunità scolastica, misurati su entrambi gli anzidetti

parametri (apprendimento ed inserimento) e non solo sul primo, e concretamente verificati alla

stregua di già predisposte strutture di sostegno, senza cioè che la loro permanenza possa

imputarsi alla carenza di queste".

Ne consegue che l'effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o

sensoriale si evidenzia con la "doverosità delle misure di integrazione e sostegno idonee a

consentire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione anche superiore:

dimostrando tra l'altro che è attraverso questi strumenti, e non con sacrificio del diritto di quelli,

che va realizzata la composizione tra la fruizione di tale diritto e l'esigenza di funzionalità del

servizio scolastico".

2) Opportunità delle intese fra Scuola U.S.L. ed enti locali

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Alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale, si ritiene opportuno

individuare nelle intese fra Scuola, U.S.L. ed Enti locali, una indispensabile misura di

integrazione e sostegno idonea a garantire una razionale integrazione scolastica generalizzata di

alunni con handicap anche nelle scuole secondarie di II grado.

A tal fine l'operatività della C.M. 22 settembre 1983, n. 258 e della C.M. 30 settembre 1985, n.

250 è estesa anche alle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di II grado in quanto ad

esse applicabile.

Infatti l'esperienza ha evidenziato che la stipula di dette intese ha decisamente favorito la

programmazione congiunta dei servizi e degli interventi da parte degli operatori e, quindi,

l'elaborazione e l'attuazione di piano educativo-riabilitativi individualizzati per ciascun alunno

con handicap anche grave.

In attesa che dette intese possano essere rese obbligatorie per legge, se ne auspica la stipula, ove

non ancora effettuata, e l'integrazione di quelle già esistenti, con particolare riguardo alle

esigenze di accompagnamento e assistenza degli alunni non autonomi. A tal fine le SS.LL. sono

invitate a chiedere ai competenti assessori comunali alla sanità ed all'istruzione di designare

propri funzionari, tecnici ed esperti in qualità di referenti in sede locale ed al fine di integrare il

gruppo di lavoro operante presso gli uffici scolastici provinciali ai sensi della C.M. n. 227/75, in

rapporto alle specifiche situazioni territoriali.

Le SS.LL. altresì, possono stipulare convenzioni con istituzioni specializzate e Università, anche

in collaborazione con gli Enti Locali e il Servizio Sanitario al fine di ottenere una più puntuale

consulenza relativa alle problematiche delle singole tipologie e gradi di handicap.

Si segnala l'opportunità di costituire, sentito il Consiglio Scolastico Distrettuale, gruppi di lavoro

distrettuali composti da ispettori e dirigenti scolastici ed allegati ad operatori delle UU.SS.LL. e

degli Enti locali, nonché a rappresentanti di associazioni ed enti presenti sul territorio, interessati

alla integrazione degli handicappati, per favorire l'impostazione dei programmi distrettuali per

l'integrazione scolastica di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 416/74 ed art. 2 della Legge n. 517/77 e

art. 7 della Legge n. 517/77 e più capillari interventi di coordinamento e di consulenza per

l'integrazione scolastica.

Al fine di facilitare la programmazione e la verifica dei piani educativo-riabilitativi

individualizzati, i capi di istituto, nell'ambito delle singole istituzioni di ogni ordine e grado, sono

invitati a costituire un gruppo di lavoro composto, di norma, dal direttore didattico o dal preside,

da uno o più insegnanti, da membri dell'équipe specialistica della U.S.L. competente per

territorio, da un esperto dei problemi degli alunni portatori di handicap, eventualmente richiesto

per il tramite dei Provveditori agli Studi alle associazioni di categoria per consulenze specifiche,

da un rappresentante del servizi sociale, dai genitori dell'alunno con handicap; ciò ai sensi della

C.M. n. 258/83.

Qualora i capi di istituto, dopo attenta verifica, segnalino alle SS.LL. la difficoltà di immediata

rimozione di barriere architettoniche, ovvero l'impossibilità di destinare agli alunni con handicap

motorio aule facilmente accessibili (es. del piano terreno), o di provvedere tramite il Servizio

Sanitario o l'Ente locale all'acquisizione dei sussidi idonei, le SS.LL. medesime individueranno

gli istituti viciniori dello stesso ordine, cui far iscrivere gli alunni anzidetti e predisponendo

inoltre un piano per la graduale accessibilità di tutti gli istituti, onde evitare la concentrazione di

alunni con handicap nello stesso istituto o nella stessa classe.

A tal proposito, comunque, si ribadisce che una corretta integrazione scolastica va attuata

preferibilmente nelle scuole di zona degli alunni con handicap.

3) Pre-iscrizioni

I presidi della scuola media, nel trasmettere le pre-iscrizioni ai competenti istituti di istruzione

secondaria superiore, debbono comunicare la presenza di alunni con handicap, indicando la

peculiarità dei bisogni di ciascuno in relazione alla tipologia dell'handicap.

I presidi degli istituti secondari superiori, ricevuta la documentazione, segnalano agli appositi

gruppi di lavoro presso gli Uffici scolastici provinciali i nominativi predetti con le indicazioni

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loro trasmesse e convocano i componenti del gruppo costituito presso l'istituto, possibilmente

integrato da docenti della classe di provenienza dell'alunno handicappato.

I presidi medesimi prendono pertanto contatti formali ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 417/74 con

gli Enti locali e le UU.SS.LL. competenti per zona, perché sia predisposto un profilo dinamico

funzionale redatto contestualmente dagli operatori socio sanitari e da quelli scolastici della

scuola di provenienza e di destinazione. Da tale profilo debbono risultare le potenzialità

dell'alunno, se egli necessita di assistente per l'autonomia personale e per la comunicazione,

quali ausilii e presidii, anche non previsti dal nomenclatore tariffario del Ministero della Sanità,

gli sono indispensabili e quante ore di attività di sostegno didattico eventualmente sono

necessarie, in particolare per gli alunni con handicap psichico, individuando l'area di prevalente

interesse per l'alunno tra quelle umanistica, scientifica o tecnologica.

In particolare, per le pre-iscrizioni agli istituti tecnici professionali ed artistici il profilo dinamico

funzionale deve essere accompagnato da una certificazione dell'ufficio medico legale prodotta a

cura della famiglia, da cui risulti la natura dell'handicap e il parere sulla possibilità di frequenza

dei singoli indirizzi o sezioni di qualifica, nonché di esercizio della eventuale attività lavorativa

cui l'indirizzo o la sezione di qualifica prepara. A tal fine i capi d'istituto forniranno ogni

opportuna collaborazione.

Qualora per l'iscrizione a questo tipo di istituti il parere della U.S.L. sia negativo, il Preside

dell'Istituto secondario superiore convoca i genitori dell'alunno, unitamente al gruppo di lavoro

costituito presso l'Istituto, al fine di facilitare un migliore orientamento scolastico dell'alunno.

In ogni caso, in presenza di parere negativo espresso dalla U.S.L., non può essere effettuata

alcuna iscrizione agli istituti tecnici, professionali ed artistici.

4) Iscrizioni

Le iscrizioni di alunni che documentino la loro situazione di handicap non possono essere

rifiutate, salvo quanto previsto dal precedente paragrafo 3 nel caso di parere negativo espresso

dalla U.S.L. per la frequenza di istituti di istruzione tecnica, professionale ed artistica.

Qualora si verifichi un numero di iscrizioni eccedente le capacità recettive dell'istituto, deve

essere data la precedenza a quelle degli alunni con handicap. Risulta in tal senso integrato il

punto "f" della C.M. 20 dicembre 1986, n. 364.

Confermata la pre-iscrizione, alla prima riunione utile del collegio dei docenti, il capo di istituto

pone all'ordine del giorno la richiesta di parere di cui alla lett. b) art. 4 del D.P.R. n. 416/74, al

fine di individuare la sezione più idonea per l'accoglienza dell'alunno con handicap.

Effettuata l'assegnazione, il capo di istituto convoca immediatamente il consiglio di classe perché

formuli proposte ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 416/74 oltreché per l'attuazione di un eventuale

corso di aggiornamento relativo alle problematiche dell'integrazione scolastica di alunni con

handicap, anche per l'impostazione dei piani educativi individualizzati.

Ai docenti partecipanti al corso spetta l'indennità gravante sul fondo di incentivazione di cui

all'art. 9 del D.P.R. n. 209/1987.

Possono essere previsti anche corsi destinati al personale non docente della istituzione scolastica

impegnata nell'attività di integrazione nonché agli operatori socio-sanitari della U.S.L. e degli

Enti locali che collaborano alla stesura e verifica dei piani educativo-riabilitativi individualizzati,

con i quali è opportuno concordare specifiche intese.

Il Capo di istituto chiede altresì che venga posto all'ordine del giorno della prima riunione utile

del consiglio di istituto l'insieme delle proposte proprie, del consiglio di classe e del collegio dei

docenti, per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 416/74, con particolare

riguardo ad impegni di spesa per l'acquisto di specifico materiale didattico o strumenti per

facilitare l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap.

Il Capo di istituto prende altresì contatti con il preside della scuola media di provenienza

dell'alunno con handicap al fine di acquisire ogni ulteriore documentazione utile a facilitare

l'impostazione di un coerente piano educativo individualizzato e di ottenere la collaborazione

dell'insegnante che ha seguito precedentemente l'alunno, con l'apposito nuovo consiglio di

classe.

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A tal fine la C.M. 4 gennaio 1988, n. 1 che sarà cura delle SS.LL. trasmettere ai presidi degli

istituti secondari superiori, potrà essere applicata, in quanto compatibile, anche alle suddette

scuole.

5) Frequenza, assistenza personale e sostegno

Va considerato che la Sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale non solo ha determinato la

necessità di una integrazione legislativa in relazione all'inserimento degli alunni con handicap

nella scuola secondaria di secondo grado, ma ha anche contestualmente sancito l'obbligo per gli

organi competenti di predisporre le condizioni per rendere effettiva l'integrazione degli alunni

handicappati nelle predette scuole.

L'applicazione di tale sentenza, pertanto, in attesa di specifici interventi del legislatore, esige

un'integrazione sul piano interpretativo delle disposizioni vigenti mediante l'interpretazione

sistematica e quella analogica.

Sono suscettibili di applicazione analogica le norme di cui all'art. 2 della Legge n. 517/77, art. 7

della legge n. 517/77 e art. 10 della Legge n. 517/77, all'art. unico della Legge n. 360/76, all'art.

14 della Legge n. 270/82 e al comma 13 dell'art. 7 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, ad

eccezione delle norme relative al numero degli alunni per classe.

Le SS.LL. sulla base del profilo dinamico funzionale, provvedono a nominare insegnanti per

attività di sostegno nei soli casi indicati dal profilo stesso, specie per alunni con handicap

psichico e per l'area eventualmente ritenuta di prevalente interesse per gli stessi fra quelle

umanistica, scientifica o tecnologica.

Le SS.LL. utilizzeranno a tale scopo insegnanti specializzati delle dotazioni organiche aggiuntive

in servizio presso le scuole secondarie superiori, ovvero, in mancanza, presso le scuole medie,

purché in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di

II grado.

Tali utilizzazioni sono disposte sulla base dei criteri previsti dall'O.M. trasmessa con C.M. 12

maggio 1988, n. 134.

In mancanza, le SS.LL. nomineranno supplenti specializzati attingendo agli elenchi speciali per

attività di sostegno previsti dalla O.M. 15 ottobre 1985, n. 286 e successive integrazioni in

quanto applicabili, con i criteri indicati in precedenza e sempreché gli aspiranti a supplenza siano

in possesso dei requisiti richiesti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria di II

grado.

Qualora sussistano ulteriori necessità, le SS.LL. utilizzeranno insegnanti non specializzati delle

dotazioni organiche aggiuntive in servizio presso le scuole secondarie di II grado o, in mancanza,

di I grado, secondo i criteri di cui sopra.

Per tali operazioni, le SS.LL., sulla base delle programmazioni adottate dagli Organi collegiali ai

sensi del VI comma dell'art. 14 della Legge n. 270/82, predispongono a livello provinciale un

piano di utilizzazione del personale di cui sopra appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive

e provvedono alle nomine non oltre il 20esimo giorno dall'inizio delle lezioni, in modo che il

personale D.O.A. così utilizzato non venga impiegato in altri compiti e possa garantire la

continuità didattica presso la o le classi cui è assegnato.

Per la migliore utilizzazione degli insegnanti per le attività di sostegno, si richiama l'attenzione

delle SS.LL. sulla premessa ai programmi dei corsi biennali di specializzazione approvati con

D.M. 24 aprile 1986.

In presenza di alunni con minorazioni fisiche e sensoriali o tali che ne riducano o impediscano

l'autonomia e la comunicazione, le SS.LL., all'atto dell'iscrizione, chiedono ai comuni di

nominare assistenti e accompagnatori, ai sensi degli articoli 42-45 del D.P.R. n. 616/77.

Per alunni minorati della vista e dell'udito, le SS.LL., su richiesta dei capi di istituto, qualora

questi ne ravvisino la necessità, possono chiedere ai comuni, anche sulla base delle intese di cui

al paragrafo 2, ai sensi del D.P.R. n. 616/77, o alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della

lettera G n. 3 dell'art. 144 del R.D. n. 383/1934, la nomina di assistenti, segnalati dagli stessi

interessati, e, in mancanza, dalle associazioni di ciechi e di sordomuti o delle loro famiglie.

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Possono essere ammessi a svolgere detta funzione di assistenza obiettori di coscienza opranti

presso gli Enti locali, d'intesa con il capo d'istituto e le famiglie.

E' opportuno sottolineare che l'attività degli assistenti e degli accompagnatori deve sostanziarsi

nella mera traduzione della volontà dell'alunno e in nessun caso quindi deve modificarne il

contenuto. A tale scopo il Capo d'istituto provvederà a svolgere ogni opportuna attività di

coordinamento.

E' necessario che dette persone siano preventivamente assicurate, con spese a carico dell'ente da

cui sono assegnate alla scuola, contro gli infortuni ed il rischio di danni a terzi.

Resta inteso che gli assistenti e gli accompagnatori non instaurano con l'amministrazione

scolastica alcun rapporto d'impiego e, pertanto, rimanendo ad essa estranei, devono, al momento

di intraprendere la loro attività, esonerare l'amministrazione medesima, con apposita

dichiarazione sottoscritta alla presenza del Capo di istituto o di chi ne fa le veci, da eventuali

danni che la loro presenza nella scuola potrebbe cagionare a cose, a sé e/o a terzi.

Il Capo di istituto vigila sul comportamento tenuto dagli assistenti e dagli accompagnatori

nell'ambito della scuola, e può chiederne l'allontanamento in ogni momento e la sostituzione,

sulla base di un'istanza motivata.

6) Svolgimento dei programmi

I programmi di tutti gli ordini delle scuole secondarie di II grado sono fortemente tipizzati e

tendono al conseguimento di un livello di formazione anche professionale che dà luogo al

rilascio di un titolo di studio avente valore legale.

L'integrazione scolastica di alunni con handicap deve tener conto di ciò: e non può quindi

limitarsi alla semplice "socializzazione in presenza", ma deve garantire, di regola,

apprendimenti globalmente rapportabili all'insegnamento impartito a tutti gli alunni di

quel determinato indirizzo di studi.

Conseguentemente gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non sono dispensati dallo

svolgimento di alcuna parte dei programmi, salvo che non sia necessario far svolgere attività

equipollenti.

La rigidità legale dei curricoli degli Istituti secondari superiori, in mancanza di espressa norma di

legge derogatoria, non consente ai docenti un criterio valutativo discrezionale durante la fase

terminale del ciclo che si conclude con il rilascio di un diploma avente valore legale.

Tuttavia, nella fase intermedia, almeno nell'arco del primo biennio, gli alunni con handicap

psichico, tenuto conto delle loro potenzialità, possono svolgere programmi semplificati e

diversificati rispetto a quelli dei compagni di classe, concordati nell'ambito del Consiglio di

classe.

Al termine del biennio, ove detti programmi non abbiano consentito il raggiungimento di

un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi di

insegnamento, viene rilasciato agli alunni con handicap psichico un attestato di frequenza

che non produce effetti legali e che può essere utilizzato per l'accesso alla formazione

professionale previe intese dei provveditori agli Studi con le Regioni. Il collegio dei docenti può

attivare iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, per agevolare la

migliore organizzazione del servizio scolastico e l'effettivo diritto allo studio. In tal caso l'organo

predetto deve predisporre per tempo la documentazione ed il progetto.

7) Prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche

Per lo svolgimento di dette prove sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, le norme

dettate per gli esami di maturità dalla C.M. 16 giugno 1983, n. 163, intendendosi esse integrate

dalle norme della presente circolare circa l'utilizzazione degli "assistenti". E' opportuno

sottolineare che, specie per gli alunni con handicap fisico e sensoriale, l'uso di ausilii offerti dalle

moderne tecnologie consente l'effettuazione di dette prove, che possono peraltro essere sostituite

da prove alternative ai sensi dell'art. 102 del R.D. n. 653/1925.

Può invece risultare utile consentire per la loro effettuazione tempi più lunghi e lo spostamento

in locali diversi dalla classe, nel qual caso è cura del docente interessato predisporre, d'intesa col

Capo di istituto, la necessaria vigilanza.

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A tale proposito, in occasione dei corsi di aggiornamento o in altre apposite circostanze è

opportuno far conoscere al personale direttivo e docente gli strumenti tecnologicamente più

avanzati, quali ad esempio macchine dattilografiche e computer con tastiera espansa, computer

munito di scheda di sintesi vocale ed altri, che consentono una sempre maggiore autonomia degli

alunni.

8) Valutazione

In sede di valutazione finale, il consiglio della classe frequentata da alunni con handicap

dovrà stilare una relazione che tenga conto del piano educativo individualizzato e delle

notizie fornite da ciascun insegnante.

Tale relazione dovrà indicare per quali discipline siano stati adottati particolari

accorgimenti didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche

eventualmente in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

Sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, possono essere predisposte prove valutative

differenziate per gli alunni con handicap psichico coerenti con il livello degli insegnamenti

impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali

attitudini e alle finalità dei programmi complessivi del biennio o del successivo triennio di

ciascun ordine di scuola.

Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei confronti di alunni con handicap fisico e

sensoriale, per i quali prò può essere consentito l'uso di particolari sussidi didattici appositamente

predisposti dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile

attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

9) Osservatorio permanente

E' istituito presso l'Ufficio studi e programmazione di questo ministero un osservatorio

permanente per le problematiche inter-istituzionali e inter-professionali relative all'integrazione

di alunni con handicap in ogni ordine e grado di scuola.

Fanno parte dell'osservatorio funzionari ed esperti dell'Ufficio studi e programmazione delle

Direzioni Generali competenti, ispettori tecnici centrali e periferici, rappresentanti delle

associazioni di handicappati e delle loro famiglie che documentino un impegno operativo e di

studio sulle problematiche seguite dall'osservatorio.

L'osservatorio ha il compito di seguire anche attraverso rilevazioni statistiche, lo svolgersi del

fenomeno di integrazione scolastica e di collegarlo con gli interventi precoci antecedenti la

scolarizzazione, siano essi di carattere psicologico e riabilitativo verso i portatori di handicap,

siano essi di carattere sociale ed educativo verso le loro famiglie.

L'osservatorio altresì ha il compito di collegare il fenomeno dell'integrazione scolastica con le

problematiche dell'orientamento e della formazione professionale, al fine di facilitare un corretto

inserimento lavorativo e sociale dei portatori di handicap.

A tal fine il Ministero della P.I., in attesa di appositi provvedimenti legislativi, promuove intese

con gli altri Ministeri interessati.

L'osservatorio cura, altresì, studi, ricerche, seminari e convegni, anche d'intesa con organismi

culturali.

Disposizioni finali

La circolare in oggetto ha carattere sperimentale e provvisorio, dovendo far fronte alle novità

introdotte dalla sentenza della Corte Costituzionale Sentenza n. 215/87 ed in attesa, come si è

detto, di specifiche norme legislative.

Le SS.LL. vorranno inviare la presente circolare alle scuole di ogni ordine e grado dandone la

massima diffusione.

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C.M. 291/92

Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive

Introduzione

Alla C.M. 14 agosto 1991, n. 253, riguardante l'oggetto, sono apportate modifiche ed

integrazioni, tenuto conto dell'esperienza acquisita nel decorso anno scolastico e delle richieste di

chiarimenti da più parti pervenute.

Le presenti istruzioni sostituiscono integralmente quelle in precedenza diramate.

1. Premessa

1.1 - Com'é noto, sono state a tutt'oggi emanate numerose circolari in materia di visite guidate e

di viaggi di istruzione, distinguendo tale settore da quello degli scambi di classi con Paesi

stranieri, in ordine ai quali vige una separata, specifica disciplina.

Alla luce dell'esperienza derivante dall'applicazione delle succitate istruzioni ministeriali ed al

fine di corrispondere alle esigenze operative e di razionalizzazione dettate dalla C.M. 20 ottobre

1990, n. 273, con la presente circolare si vuole conferire una più compiuta e organica

articolazione alla materia, unificando in un unico testo aggiornato, con carattere permanente, la

disciplina amministrativa dispersa in più atti.

1.2 - Resta confermato che le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi

ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e

professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata

programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico

e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le

attività integrative della scuola.

Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli

organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò

stesso, di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e

non come semplici occasioni di evasione.

Non é necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali

di un solo giorno ad aziende, musei, unità produttive.

2. Finalità

2.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento é dunque la

finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale

della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista

del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi -obiettivi

consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi

partecipano- é necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli

elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse.

Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una

adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate

informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e

suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito

agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed

iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e

relazionali.

Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici

peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

A questo punto, non si può fare a meno di evidenziare come occorra favorire, nella realizzazione

delle iniziative in oggetto, quel complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico,

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manifestatosi sempre più tangibile in questi ultimi tempi, assegnando cosÏ un ruolo sempre più

attivo e dinamico alla scuola, che viene pertanto rivitalizzata qualitativamente da nuovi motivi di

riflessione, in vista del nuovo assetto comunitario europeo.

Il contatto sempre più immediato dell'uomo con l'ambiente consente infatti di acquisire una

maturità più ampia e, segnatamente, una educazione ecologica che stimola ad una considerazione

più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali naturali e storici.

3. Tipologia dei viaggi

3.1 - I viaggi d'istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di

iniziative, che si possono cosÏ sintetizzare.

a) Viaggi di integrazione culturale

Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una

migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e

folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali

varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove é ubicata

la scuola.

Al fine di facilitare il processo di unificazione e di integrazione culturale, devono essere

incoraggiate le iniziative di gemellaggio tra scuole di regioni più avanzate economicamente e

culturalmente e scuole meno favorite, anche per particolari situazioni geografiche e ambientali.

Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza Ë rappresentata dalla constatazione della realtà sociale,

economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo

Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche. Al riguardo

meritano di essere particolarmente menzionati i viaggi programmati dagli istituti di istruzione

tecnica e professionale e dagli istituti d'arte, quei viaggi, cioè, che in attuazione e nel rispetto dei

relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola

e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come all'estero, in aziende,

unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti

possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di

studio.

In questa tipologia di viaggi rientrano, oltre quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche,

sempre nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale e artistica (crociere didattiche ed

esercitazioni in mare, tirocini turistici, esibizioni artistiche ...) anche le visite presso le realtà

aziendali;

c) Visite guidate

Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti,

musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.

Per le visite presso i musei si raccomanda di limitare il numero dei partecipanti per rendere

possibile a tutti di ascoltare colui che illustra e per evitare danni agli oggetti esposti.

Per quanto attiene alla organizzazione di dette visite, appare opportuno che i vari centri di cultura

siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le

visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di

meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati. Tale beneficio, esteso ai

gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, Ë fruibile dietro

presentazione di una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o

di alunno e, ove occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio

potranno comunque rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni

Culturali e Ambientali per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all'ingresso

gratuito nei musei, applicativa della legge 27 giugno 1985, n. 332.

Per quanto attiene alle modalità di effettuazione delle visite guidate, si richiama l'attenzione sul

fatto che le stesse possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede

l'istituzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in

orario notturno;

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d) Viaggi connessi ad attività sportiva

Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi

finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di

iniziativa Ë di rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano

sia le specialità sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi",

quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale

categoria di iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione,

l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E'

pertanto indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente

spazio alla parte didattico-culturale.

4. Destinatari

4.1 - Sono gli alunni delle scuole elementari e delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Tutti i partecipanti a viaggi o visite debbono essere in possesso di un documento di

identificazione nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Tale ultimo

documento può avere anche contenuto collettivo, purché ogni partecipante sia fornito di valido

documento personale di identificazione.

Resta confermata l'esclusione delle iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la

loro tenera età. Per questi ultimi, peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi dei

docenti nell'ambito della programmazione didattico-educativa, i consigli di circolo potranno

deliberare l'effettuazione di brevi gite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei

bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i

bambini medesimi.

4.2 - E' opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di

età, sussistendo tra coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.3 - La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non

comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle

attività programmate per gli alunni.

4.4 - Per gli alunni minorenni Ë tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi

esercita la potestà familiare.

L'autorizzazione non Ë richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno

comunque essere avvertite a mezzo di comunicazione scritta.

4.5 - Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due

terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte, anche se Ë auspicabile la presenza

pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui

programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi diverse, ad attività

teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

5. Destinazione

5.1 - I viaggi di istruzione per gli alunni d'istruzione secondaria di secondo grado sono

organizzati in Italia e all'estero. Valgono, per gli alunni della scuola dell'obbligo, le limitazioni

segnatamente indicate al punto sub 5.4.

In via generale, Ë consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, in

modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio con le esigenze non

trascurabili, di contenimento della spesa pubblica.

In proposito, si reputa utile rammentare che la progettazione di ogni spostamento, specialmente

se organizzato per l'estero, deve essere sempre preceduta da un'attenta analisi delle risorse

disponibili (compresi gli eventuali contributi di enti vari) e dei costi preventivabili.

Essa pertanto può essere realizzata solo quando l'istituzione scolastica sia fornita di fondi

sufficienti, tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di

compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni

discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei viaggi d'istruzione.

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In ordine a tale quota di compartecipazione, non possono comunque essere esclusi opportuni

sondaggi presso le famiglie degli alunni circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi si

appalesano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione delle "settimane bianche"

ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non

possedute dalla generalità degli alunni.

In proposito giova segnalare l'opportunità, proprio per venire incontro agli alunni meno abbienti,

che venga preventivamente accertata la possibilità di avere a disposizione, gratuitamente o a

prezzi ridotti, gli indumenti e le attrezzature adatti per il periodo necessario. Nella circostanza,

gli organizzatori e la stessa scuola terranno opportunamente presenti le iniziative eventualmente

intraprese su scala provinciale dai provveditori agli studi.

5.2 - Viaggi in Italia. Hanno lo scopo, come si Ë già detto, di promuovere negli alunni una

migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile evitare di scegliere come meta

località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e quelle confinanti

o più vicine.

E' inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte nelle

quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato Ë il flusso dei turisti stranieri e italiani,

siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico,

artistico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi

d'istruzione in argomento.

E' consigliabile che il personale della scuola incaricato dell'organizzazione dei viaggi o delle

visite guidate informi il sindaco e l'Ente provinciale turismo delle località interessate, in vista

dell'apprestamento di ogni misura che possa rendere più confortevole e più proficua l'iniziativa.

5.3 - Viaggi all'estero. Si suggerisce che le scelte delle scuole vengano indirizzate in via

preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli aderenti alla CEE, ovvero

confinanti con l'Italia.

E' opportuno che la scuola, tramite l'ufficio scolastico provinciale, informi il competente ufficio

diplomatico italiano (Ambasciata o Consolato).

Per la visita ad importanti organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento

europeo, l'ONU, l'UNESCO ... Ë opportuno prendere preventivamente contatto con gli appositi

uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per accordi diretti.

Le scuole associate all'UNESCO, infine, potranno giovarsi della consulenza e della mediazione

della commissione nazionale dell'UNESCO (Roma - Piazza Firenze, 57).

5.4 - Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:

- riguardo al primo ciclo della scuola elementare si ritiene opportuno raccomandare che gli

spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, mentre per il secondo ciclo l'ambito

territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume

carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con

l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la

possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia

confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.

In tale ottica, sono consentiti, limitatamente al secondo ciclo e, comunque, in via del tutto

eccezionale, gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, purché la meta

prescelta sia, per l'appunto, confinante;

- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale.

Sono inoltre consentite brevi gite di un solo giorno, senza pernottamento, in territorio estero, in

occasione di viaggi che abbiano per meta zone di confine.

Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente

autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad

importanti organismi internazionali come quelli menzionati al precedente punto 5.3, ovvero

viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in

conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali. Le scuole associate all'UNESCO

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potranno, sempre limitatamente alle terze classi, compiere parimenti viaggi in Europa, in

connessione con le attività proprie di tale organismo.

6. Organi competenti

6.1 - I viaggi d'istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali della

scuola. In particolare, spetta ai consigli di circolo o di istituto, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 31

maggio 1974, n. 416, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i criteri

generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti

programmatici dei consigli di classe (art. 3 del succitato D.P.R. n. 416/1974), dei quali si rende

promotore il collegio dei docenti (art. 4). La deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, la

cui esecuzione spetta in prima istanza alla giunta esecutiva, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6

del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e, quindi, al direttore didattico o al preside, a norma dell'art. 3

del D.P.R. n. 417/1974, rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa alla programmazione,

progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude varie fasi costituenti un vero e

proprio procedimento amministrativo.

6.2 - Si rammenta che le deliberazioni dei consigli di circolo o di istituto, contenenti tutti gli

elementi e la documentazione di cui al successivo punto 12, debbono essere trasmesse agli uffici

scolastici provinciali, per la preventiva verifica circa la regolarità o legittimità delle procedure

organizzative seguite, con particolare riguardo agli obiettivi cognitivo-culturali e relazionali che i

viaggi debbono prefiggersi.

Detti uffici, nel quadro dei poteri di vigilanza da esercitarsi ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31

maggio 1974, n. 416, potranno disporre tempestivi accertamenti ispettivi, ove ravvisino vizi di

legittimità o irregolarità talmente gravi da prefigurare la possibilità di un annullamento dei

suddetti atti.

Si precisa che in caso di conflitto tra il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto o di circolo,

l'ufficio scolastico provinciale ha il potere di ristabilire il loro regolare funzionamento, proprio in

forza del suddetto potere di vigilanza.

6.3 - Al fine di consentire il tempestivo esercizio del potere di vigilanza da parte dell'organo

superiore, i direttori didattici e i capi di istituto dovranno inviare gli atti con un congruo anticipo

rispetto alla data di partenza prevista. I tempi potranno comunque essere fissati dai singoli uffici

scolastici provinciali in base alla propria autonomia organizzativa.

Comunque, qualora detti uffici non facciano pervenire alla scuola comunicazioni in contrario

entro 10 giorni dal ricevimento, la deliberazione deve intendersi regolarmente approvata e gli

aspetti organizzativi del viaggio potranno essere perfezionati, in vista della pratica attuazione

della iniziativa.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per le visite guidate non Ë necessario trasmettere, per la

vigilanza, le suddette deliberazioni, essendo sufficiente una comunicazione scritta in cui il capo

di istituto o i direttore didattico, nel dare notizia della data di effettuazione della visita, assicuri il

rispetto della normativa circa la sicurezza degli alunni e la validità didattica dell'iniziativa

attuata.

Si fa presente che gli uffici scolastici provinciali dovranno comunque essere sempre consultati

per un preventivo, approfondito esame della documentazione nei casi in cui si ravvisi necessario

superare, eccezionalmente, il limite di 6 giorni, ordinariamente previsto per i viaggi in parola

(cfr. punto sub 7.1).

6.4 - Viaggi all'estero. Occorre sempre la preventiva autorizzazione dell'ufficio scolastico

provinciale, ove trattisi di viaggi organizzati in qualunque Paese europeo o affacciantesi nel

bacino del Mediterraneo.

Come per i viaggi all'interno, Ë necessario che detto ufficio riceva tutti gli atti con congruo

anticipo rispetto alla data prevista per l'effettuazione del viaggio.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato al punto sub 6.3. In mancanza di un

provvedimento autorizzativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento, il viaggio deve intendersi

regolarmente autorizzato (l'elevazione del termine da 10 a 30 giorni Ë qui giustificato dalla

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necessità di provvedere a dare efficacia all'iniziativa mediante un formale provvedimento

autorizzatorio).

Eventuali progetti di viaggio in Paesi extraeuropei, corredati del parere degli uffici scolastici

provinciali e degli atti previsti, dovranno essere per tempo trasmessi a questo Ministero

(Direzione generale o Ispettorato competenti) che autorizzerà il viaggio, sempre entro 30 giorni

dal ricevimento, solo in presenza di particolari e ben documentate motivazioni didattiche.

In nessun caso possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione

interna possa fornire motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti.

6.5 - Si rammenta che l'art. 12 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 assegna al consiglio scolastico

distrettuale il compito di formulare, un anno per l'altro, un programma annuale di attività

comprendente, tra l'altro, anche le attività parascolastiche e interscolastiche, attività tra le quali si

fanno, per l'appunto, rientrare i viaggi d'istruzione e le visite guidate, nonché il potenziamento

delle attività sportive destinate agli alunni.

L'esercizio di tale competenza non comprende la gestione diretta delle iniziative, ma può fornire

utile occasione per contatti con le regioni e con le diverse istituzioni interessate, al fine di

realizzare una organicità delle iniziative stesse, con l'eventuale risultato anche di promuovere a

vantaggio dei circoli e degli istituti agevolazioni più consistenti sia sul piano della contribuzione

e della spesa, sia sul piano della disponibilità dei servizi.

Un esemplare del programma, oltre che all'ufficio scolastico provinciale, dovrà essere pertanto

inviato anche ai direttori didattici ed ai presidi, insieme alle informazioni utili sui contatti presi

nel senso sopra indicato.

I consigli scolastici distrettuali, a fine anno, riferiranno sull'attività svolta e sui risultati

conseguiti nella relazione cui sono tenuti ai sensi del penultimo comma dell'art. 12 del D.P.R. 31

maggio 1974, n. 416.

7. Durata dei viaggi e periodi di effettuazione

7.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento

non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in

sei giorni il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività

sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica o più occasioni.

Come previsto al punto 6.3, il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto

eccezionale e previa autorizzazione scritta dell'ufficio scolastico provinciale, in presenza di

specifici progetti organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono

conseguire obiettivi di particolare importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con

la tipologia dei vari indirizzi di studio ed anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.

Tra detti viaggi assumono particolare rilievo quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche

(cfr. al riguardo il punto 3.1 lettera b).

7.2 - E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale

l'attività didattica Ë, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di

studio, in vista della conclusione delle lezioni.

Entro tale termine dovranno concludersi eventuali concorsi culturali, indetti da enti o

associazioni, che comportino spostamenti in sedi diverse per l'esecuzione o la premiazione. Di

tale norma dovranno tenere conto gli organizzatori nella predisposizione dei relativi bandi di

concorso.

Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione

di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività

collegate con l'educazione ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella

maggior parte dei casi, essere svolte prima della tarda primavera.

7.3 - Particolare attenzione va posta, nella programmazione delle iniziative in esame, al

problema della sicurezza. Deve essere, pertanto, evitata, quanto più possibile, la

programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi

l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con

riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-

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artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti

dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio

vengano preventivamente concordati con i responsabili della gestione dell'ente o del luogo

oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da

visitare -specie se trattisi di luogo di culto- nonché delle opere d'arte ivi custodite.

7.4 - E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari

attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

7.5 - Sempre per ragioni di sicurezza, Ë fatto divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi

tipo di viaggio nelle ore notturne. Le ragioni poste a sostegno di tale divieto sono connesse, da

un lato, alla volontà di prevenire alla partenza (ed, eventualmente, anche in arrivo) disguidi,

talora pericolosi, nel raduno dei partecipanti, dall'altro alla constatazione che l'itinerario da

percorrere prima di arrivare a destinazione può inserirsi a pieno titolo nel contesto delle finalità

educative della iniziativa.

Deroghe particolari ad suddetto divieto sono contemplate nei successivi punti 9.1 e 9.2.

8. Docenti accompagnatori

8.1 - E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli

alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà

sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori

dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una

connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio

cultura-sport.

Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima

conoscenza della lingua del Paese da visitare.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la

quale spetta la corresponsione della indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni

vigenti.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua

vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile

integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la

responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza cosÏ qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli

alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei cui confronti troppo spesso, purtroppo,

vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole

comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

8.2 - Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del

consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione

serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può

d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere

prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che

l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe

può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli

studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve

prevedere tempi morti (ore cosiddette "a disposizione").

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla

ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla

designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente

punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della

menomazione.

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8.3 - Ai fini del conferimento dell'incarico, il direttore didattico o il preside, nell'ambito delle

indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri fissati al

precedente capoverso, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima

di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle

eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori

richiesto.

8.4 - Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo

da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno

scolastico.

Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile

una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso

insegnante.

8.5 - I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli

organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi

nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia

o ditta di trasporto.

La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'ufficio

scolastico provinciale il quale, ove noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di

trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalarla alle istituzioni

scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8.6 - Fermo restando il dovere preminente del personale della scuola nella vigilanza degli alunni,

in relazione alle modalità del viaggio e al numero dei partecipanti, il consiglio di istituto può

deliberare che alla vigilanza stessa concorra contrattualmente anche personale qualificato delle

agenzie di viaggio. In tal caso, Ë necessario:

a) che le famiglie ne siano informate;

b) che la persona esercente la potestà familiare o l'alunno maggiorenne rilascino un dichiarazione

scritta di esonero di responsabilità della scuola per gli infortuni derivanti da inosservanza di

ordini o prescrizioni del personale dell'agenzia di viaggio;

c) che il contratto con l'agenzia contempli espressamente e in modo appropriato l'assunzione

dell'onere della vigilanza (si raccomanda, sotto questo profilo, una attenta lettura degli eventuali

modelli prestampati, che spesso occultano le insidie di clausole liberatorie di vario genere).

8.7 - Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente -il viaggio di

istruzione, infatti, rappresentando un momento dell'attività didattica, va inserito nella

progettazione educativa propria dei docenti- non si escludono particolari ipotesi di

partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi di istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai

docenti accompagnatori, dianzi enunciate. Infatti, tenuto conto degli aspetti positivi che la sua

persona rappresenta per gli alunni ai fini, anche, di una maggiore correttezza di comportamento

nei vari momenti del viaggio, Ë fuor di dubbio che la presenza del capo di istituto può rivelarsi di

particolare utilità in tutte quelle circostanze in cui fossero previsti contatti con autorità,

diversamente rappresentative, sia all'interno che all'estero, nonché in viaggi in cui egli possa

mettere a disposizione degli allievi proprie conoscenze particolari (ad esempio, viaggi connessi

con particolari qualificati progetti didattici o viaggi cosiddetti di integrazione della preparazione

di indirizzo, come quelli segnatamente menzionati alla lett. b) del punto 3.1 ed al punto 7.1).

9. Scelta del mezzo di trasporto dell'agenzia, della ditta di trasporti

9.1 - Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano,

specie per i viaggi a lunga percorrenza.

In proposito, Ë auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte

attraverso una oculata combinazione treno + pullman.

Circa i suddetti viaggi a lunga percorrenza, se ne consente l'effettuazione anche nelle ore

notturne, in deroga al divieto generale previsto al punto 7.5.

Si precisa che i viaggi a lunga percorrenza, rientranti nella deroga, sono quelli che si protraggono

per l'intera notte e si concludono, in base agli orari ferroviari ufficiali, in ore propizie a

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consentire l'agevole espletamento, da parte degli accompagnatori di tutti gli adempimenti

connessi con la sistemazione in albergo della comitiva.

Sembra il caso di evidenziare, a sostegno della prevista possibilità di effettuare nelle ore notturne

viaggi di cosÏ lunga durata, che gli adempimenti sopracitati, cui sono tenuti gli accompagnatori

all'arrivo, potrebbero invece incontrare difficoltà ed inconvenienti, ove lo stesso viaggio si

concludesse a tarda sera se effettuato nelle ore diurne.

Sulla opportunità e convenienza di utilizzare il treno, si richiama il protocollo d'intesa stipulato il

16 ottobre 1990 tra questo Ministero, il Ministero dei Trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato,

trasmesse a tutti gli uffici scolastici provinciali con circolare n. 3602/197/BN del 31 ottobre

1990.

Giova far presente che il concetto di "convenienza" sottintende anche e soprattutto un significato

economico, nel senso che deve essere precluso, compatibilmente con la disponibilità dei

convogli, il ricorso a costi aggiuntivi sul prezzo del biglietto, dovuti a titolo di supplemento per i

treni rapidi. Tali costi, infatti, sarebbero ingiustificati proprio per effetto del pernottamento in

treno.

9.2 - Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del

Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di

trasporto via terra, non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave.

Essendo stato qui segnalato che le navi che collegano l'Italia con alcuni Paesi del Mediterraneo

viaggiano in orario notturno, per rendere più confortevole il tragitto, anche i viaggi programmati

per i suddetti Paesi rientrano nella deroga di cui al precedente punto 9.1, al pari dei viaggi a

lunga percorrenza effettuati in treno.

Qualora il viaggio dovesse concludersi in orario parimenti notturno (ipotesi che si pone, per lo

più, per i viaggi in aereo), i docenti accompagnatori saranno chiamati ad una più attenta

vigilanza anche in arrivo. Resta fermo che l'autorizzazione all'uso dell'aereo o la opportunità di

far ricorso alla nave devono essere oggetto di una scrupolosa valutazione in sede di

programmazione dei viaggi, al fine di potere in tempo utile stabilire che i maggiori costi per il

biglietto dell'aereo o della nave, nonché i tempi necessari per coprire il percorso, non

compromettano l'organizzazione di altre iniziative verso località più vicine e meritevoli di

altrettanto interesse.

9.3 - Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, Ë in

facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, Ë consigliabile, per

renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli di circolo e d'istituto deliberino di

avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e

B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo dal viaggio, comprensivo della

sistemazione in albergo, all'assistenza nella visita della località meta del viaggio (agevolazioni di

orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti industriali, etc.).

9.4 - Si precisa che qualsiasi condizione di favore disposta dalle agenzie di viaggio e contenuta

nel contratto (ad es. posto gratuito) deve essere destinata agli alunni (riduzioni della relativa

quota di partecipazione o, meglio, messa a disposizione del posto a favore dei più bisognosi)

ovvero deve comportare una economia nel bilancio dell'istituto, attraverso un risparmio nella

liquidazione del trattamento di missione e l'esclusione di un nuovo incarico di accompagnatore,

in aggiunta a quelli già conferiti in sede di programmazione.

9.5 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa,

gli incaricati devono accertare con la massima diligenza, eventualmente consultando anche l'Ente

provinciale turismo e le Aziende di promozione turistica (APT), l'assoluta affidabilità e serietà

dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.

Si precisa, in proposito, che ai sensi dell'art. 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, le

associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali,

religiose e sociali sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive esclusivamente per i

propri associati. Pertanto, i consigli di circolo o di istituto potranno rivolgersi, fatto salvo quanto

sopra, per l'organizzazione delle attività in questione, anche alle citate associazioni, a condizione

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che esse forniscano tutte le garanzie in ordine ai mezzi di trasporto, all'alloggio, alle

assicurazioni richieste nella presente circolare.

9.6 - Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la

procedura di cui all'art. 34 del D.I. 28 maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli

atti del prospetto comparativo di almeno tre ditte interpellate.

Nel caso di specie, detto prospetto, stilato dalle ditte sulla base di una richiesta scritta della

scuola, uguale per tutte le ditte interpellate, dovrà essere allegato alla deliberazione del consiglio

di circolo o di istituto.

9.7 - All'agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione da acquisire agli atti della

scuola e da allegare alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto ( da inviare all'ufficio

scolastico provinciale, nei casi previsti) con la quale l'agenzia stessa garantisca;

a) di essere in possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività professionali delle

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti

(secondo le varie leggi regionali) in ordine all'iscrizione, nell'apposito registro-elenco, del

titolare e del direttore tecnico;

b) di rendersi responsabile in toto dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del

viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine ad eventuali omissioni o inadempienze;

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di

sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli. A

questo riguardo, si fa rinvio alle garanzie segnatamente indicate al successivo punto 9.8.

9.8 - Qualora la scuola organizzi in proprio il viaggio, devono essere acquisiti agli atti della

stessa e allegati alla deliberazione del consiglio di circolo o di istituto (da inviare, nei casi

previsti, all'ufficio scolastico provinciale) i seguenti atti, in luogo della dichiarazione di cui alla

lettera c) del precedente punto 9.7:

a) fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario,

l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente,

oppure di linea);

b) fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;

c) fotocopia dell'autorizzazione, da esibire all'accompagnatore responsabile del viaggio,

rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione civile (Mod. M.C. 904) per gli autobus in

servizio di linea;

d) fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei

conducenti;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante

che il personale impiegato Ë dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per

quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di

partenza;

f) attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo Ë coperto da

una polizza assicurativa che preveda un massimale di almeno 5 miliardi di lire per la copertura

dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo viaggiano almeno trenta persone;

g) dichiarazione che il mezzo Ë regolarmente fornito di cronotachigrafo, che Ë lo strumento,

previsto dalla legislazione vigente, atto a controllare se il personale addetto abbia osservato le

norme in materia di orario di guida;

h) fotocopia dell'attestazione dell'avvenuto controllo dell'efficienza del cronotachigrafo da parte

di un'officina autorizzata;

i) attestazione dell'impegno di presentare, alla fine del viaggio, fotocopie dei dischi del

cronotachigrafo (dalla partenza all'arrivo);

l) dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività,

in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo

deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

9.9 - In occasione di visite guidate e di brevi gite effettuate con automezzi di proprietà del

Comune, condotti da autisti dipendenti comunali, nessuna dichiarazione o documentazione dovrà

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essere richiesta all'ente locale circa il possesso dei requisiti di sicurezza contemplati dalle

disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

Sull'argomento sono fatte salve, ovviamente, anche le disposizioni aggiornate impartite dal

Ministero dei Trasporti nell'ambito della propria competenza.

9.10 - Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve

garantire per iscritto:

a) che nel viaggio di istruzione, allorché, per motivi del tutto eccezionali, sia organizzato in

modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore

giornaliere, sino presenti due autisti. L'alternarsi alla guida dei due autisti consente l'osservanza

del regolamento CEE n. 3820 del 20 dicembre 1985, il quale prescrive che il periodo di guida

continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;

b) che, in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere,

l'autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;

c) spetta, inoltre, alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta

presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i

partecipanti. A questo riguardo Ë, comunque, opportuno che gli organizzatori si assicurino che

l'alloggio non sia ubicato in località moralmente poco sicure o eccessivamente lontane dai luoghi

da visitare.

9.11 - Da quanto sopra emerge, onde evitare di incorrere in spiacevoli contrattempi,

particolarmente in occasione di viaggi all'estero, l'obbligo di esaminare con la massima cura ed

in ogni sua parte, il contratto proposto dall'agenzia, prima di assumere qualsiasi impegno.

10. Assicurazione contro gli infortuni

10.1 - Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza

assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a

sostenere la spesa globale, che Ë comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di

assicurazione.

Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i capi di istituto) dovrà

essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio

assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.

In proposito, giova rammentare che quella degli accompagnatori, cosÏ come evidenziato al punto

8.1, IV capoverso, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.

10.2 - In materia di assicurazioni, si ritiene utile segnalare quanto segue:

a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa

prevista, sul piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo

l'intesa con questo Ministero. Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del

premio a copertura della responsabilità civile per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche

l'area delle gite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione svolti sia in Italia che all'estero,

nonché l'area delle attività sportive scolastiche ex lettera f) dell'art. 6 del D.P.R. 31 maggio 1974,

n. 416 anch'esse svolte sia in territorio nazionale che all'estero;

b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una

assicurazione che, normalmente, copre anche le attività in argomento. E' consigliabile, tuttavia,

effettuare un preventivo accertamento;

c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che

garantisca la copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione

che preveda un massimale di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per

eventuali danni a terzi causati dagli alunni o dai loro accompagnatori;

d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, di cui al punto 3.1 lettera b),

resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che gli artt. 4 e 30 del D.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, estendo d'ufficio anche agli alunni ed agli insegnanti.

11. Altri aspetti finanziari

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11.1 - Le spese per la realizzazione di visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività

sportive, compreso il pagamento delle indennità di missione del personale docente, dovranno

essere imputate sugli appositi capitoli del bilancio, che dovranno essere opportunamente dotati.

11.2 - Eventuali contributi elargiti da regioni, enti locali o istituzioni diverse, nonché le quote

eventualmente poste a carico dei partecipanti, devono essere sempre versate nel bilancio del

circolo o dell'istituto.

11.3 - I pagamenti disposti a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle iniziative in argomento, in

Italia o all'estero, devono avvenire esclusivamente attraverso i normali documenti contabili.

In quest'ambito Ë consentito l'accreditamento al preside o ad uno dei docenti accompagnatori di

una somma in denaro per piccole spese impreviste o da regolarsi in contanti durante il viaggio.

Il preside o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione.

12. Cenni riepilogativi sulla documentazione

12.1 - Al fine di evitare contrattempi che ritardano il rilascio delle autorizzazioni dell'ufficio

scolastico provinciale (punti 6.2 e 7.1 e punto 6.3) o del Ministero (punto 6.4), ovvero,

ostacolando il tempestivo esercizio del potere di vigilanza dell'ufficio scolastico provinciale

(punto 6.2), potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio, si raccomanda

vivamente ai capi di istituto di acquisire agli atti tutta la necessaria documentazione, a

cominciare da quella citata nella delibera del consiglio, della quale Ë parte integrante.

Sembra superfluo rammentare che il capo di istituto che esegua la delibera del consiglio senza la

relativa, preventiva autorizzazione, incorre, ai sensi dell'art. 61 della legge n. 312/80 in gravi

conseguenze sul piano della responsabilità, specie se in presenza di incidenti.

Si rammenta che la documentazione da acquisire agli atti della scuola, per essere esibita

prontamente ad ogni richiesta dell'organo superiore, Ë la seguente:

a) l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;

b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattisi di alunni minorenni;

c) l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione

dell'obbligo della vigilanza;

d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle

eventuali quote poste a carico degli alunni;

e) il programma analitico del viaggio;

f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;

g) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo

utilizzato (cfr. punti 9.7, 9.8, 9.9);

h) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6);

i) specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni (cfr. punto 10).

Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del consiglio di circolo o di istituto, la

quale dovrà, inoltre, contenere:

l) la precisazione che Ë stato sentito il parere del consiglio di classe e del collegio dei docenti;

m) la precisazione, per i viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di

documenti di identità validi per l'espatrio.

12.2 - Circa gli atti che la scuola Ë tenuta a trasmettere agli organi superiori unitamente alla

deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, si fa riferimento a quelli di cui ai punti 8.2,

9.6, 9.7, 9.8, 10.

13. Disposizioni finali

13.1 -La presente circolare sostituisce, nella materia qui trattata tutte le circolari emanate, che

sono conseguentemente da considerarsi abrogate.

13.2 -Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare la necessaria diffusione alla presente alle

istituzioni scolastiche interessate delle rispettive province.

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Legge 104/92

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate.

Nota bene:

quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000,

n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Finalità. - 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della

persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro

e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona

umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona

handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e

patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche,

psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la

riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona

handicappata;

d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della

persona handicappata.

2. Principi generali. - 1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti,

integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma

economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-

Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

3. Soggetti aventi diritto. - 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di

svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla

natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla

efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata

all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e

globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di

gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli

interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi

stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle

condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Accertamento dell'handicap. - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà,

alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale

residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni

mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un

operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata. - 1. La rimozione delle cause

invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale sono

perseguite attraverso i seguenti obiettivi:

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a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, sociale e tecnologica

anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni pubbliche e private, in

particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i

servizi sanitari e sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti,

soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;

b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce delle minorazioni e la

ricerca sistematica delle loro cause;

c) garantire l'intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, che assicuri il recupero

consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento

della persona handicappata nell'ambiente familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione

alla vita sociale;

d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un'informazione di carattere sanitario e

sociale per facilitare la comprensione dell'evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e

di integrazione della persona handicappata nella società;

e) assicurare nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della

famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;

f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione e di sviluppo del

bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente l'insorgenza della

minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;

g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla prevenzione, al

sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando il coordinamento e l'integrazione

con gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all'articolo 27 della

legge 8 giugno 1990, n. 142;

h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico e

psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo,

nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi economici integrativi

per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;

i) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di

informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura degli

handicap, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;

l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione

territoriale;

m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche

mediante l'attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.

6. Prevenzione e diagnosi precoce. - 1. Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale

e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli

articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni.

2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990,

n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni, disciplinano entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione sulle cause e sulle conseguenze

dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto,

il periodo neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali

funzioni;

b) l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della

partoriente e del nascituro;

c) l'individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che

possono determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;

d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per la prevenzione delle

malattie genetiche che possono essere causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di

neuromotulesioni;

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e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia di eventuali patologie

complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro conseguenze;

f) l'assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;

g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e

l'obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo

congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro

applicazione sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo

5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali atti possono essere individuate

altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali estendere l'indagine

per tutta la popolazione neonatale;

h) un'attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il

coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell'obbligo, per

accertare l'inesistenza o l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul

bambino entro l'ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni

due anni dal compimento del primo anno di vita. E' istituito a tal fine un libretto sanitario

personale, con le caratteristiche di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su

cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a stabilire lo

stato di salute del bambino;

i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per eliminare la nocività

ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro, con particolare

riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire

ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

7. Cura e riabilitazione. - 1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano

con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le

abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,

coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le

strutture proprie o convenzionate, assicura:

a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli

specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed

educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);

b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari

per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni assicurano la completa e corretta

informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

8. Inserimento ed integrazione sociale. - 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona

handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di

aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona

handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave

limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare

le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al

pubblico;

d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della

persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai

programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale

appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e

sociali;

f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o

associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

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g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la

organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali

inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona

handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o

affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa,

che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o

permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate

potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei

centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli

affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in

continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai

comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto

ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non

superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno

rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e

comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali

esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della

normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2,

comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. - 1. I comuni, anche

consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie

locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8

giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando

comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla

presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.

184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di

gravità.

1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e

l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno

del nucleo familiare. (1)

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 8

sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'articolo 15 e

con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere

della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al

sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione

di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi

regionali.

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4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche

mediante le convenzioni di cui all'articolo 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i

centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei

soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti

immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3,

con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui

alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve

le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-

legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,

costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla

presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione

urbanistica dell'area.

(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998, n. 162

11. Soggiorno all'estero per cure. - 1. Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui

all'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero non

sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno

dell'assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con il centro è equiparato

a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.

2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all'articolo 8 del decreto del

Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22

novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati

dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi

dell'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono

disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.

12. Diritto all'educazione e all'istruzione. - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è

garantito l'inserimento negli asili nido.

2. È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di

scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle

istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona

handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di

apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della

documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai

fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono

congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle

unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della

scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo

criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,

psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento

conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che

devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle

scelte culturali della persona handicappata.

6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli

operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli

effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.

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7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità

indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, primo

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola

elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di

salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. A

tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di

riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della

previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali

sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori

ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia

accertata l'impossibilità della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a

trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità scolastica mediante una

relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad

ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente

articolo possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di

specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o

segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

13. Integrazione scolastica. - 1. L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle

sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza,

fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e

successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,

culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubbici o privati. A

tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle

rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8

giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con

decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e della

sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di

programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti

educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra

attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i

requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle

attività di collaborazione coordinate;

b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di

ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presìdi

funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri

specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico

materiale didattico;

c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguati sia al bisogno della persona

sia alla peculiarità del piano di studio individuale;

d) l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi

professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e

l'apprendimento di studenti non udenti;

e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,

da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì

prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze

dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e

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l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed

assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di

fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici

o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati nell'ambito

dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in modo

da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e

comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42,

comma 6, lettera h).

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di

sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con

docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo

dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività

di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).

6 - bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici

specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il

supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio

bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai

commi 5 e 5 -bis dell'articolo 16. (1 ter)

(1bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.

(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17

14. Modalità di attuazione dell'integrazione. - 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede

alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in

materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R.

23 agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio

1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:

a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la

persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo

grado;

b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità

nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione

scolastica individualizzata;

c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie

di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo

dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,

consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del

diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,

sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può

essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre

1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole

secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione

vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti

all'integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della

citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto

articolo 4 deve essere specificato se l'insegnante ha sostenuto gli esami relativi all'attività

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didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la

specializzazione ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno.

3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della citata legge n.

341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione

vigente per la definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti

all'integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle

scuole materne ed elementari di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990

costituisce titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno solo se siano stati

sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la preparazione all'attività didattica

di sostegno, nell'ambito della tabella suddetta definita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della

medesima legge n. 341 del 1990.

4. L'insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle scuole di

specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 3 può essere impartito

anche da enti o istituti specializzati all'uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano

le modalità di espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di

specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di

specializzazione.

5. Fino alla prima applicazione dell'articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente

alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della

Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e all'articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è

consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. 7. Gli

accordi di programma di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo

svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie

locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica. - 1. Presso ogni ufficio scolastico

provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal

provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 14, decimo

comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati

dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni

delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal

provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in

carica tre anni.

2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono

costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e

studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal

piano educativo.

3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore

agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità

sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di cui

agli articoli 13, 39 e 40, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati,

nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di

apprendimento.

4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della

pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale

può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di

programma di cui agli artt. 13, 39 e 40 (2).

(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.

16. Valutazione del rendimento e prove d'esame. - 1. Nella valutazione degli alunni

handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato,

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per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di

sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune

discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al

comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il

progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono

consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche

e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento

scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è

consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e

con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia

l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di

svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato. (2 bis)

5 - bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con

funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti

l'integrazione nell'ambito dell'ateneo. (2 ter)

(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

17. Formazione professionale. - 1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3,

primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n.

845, realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione

professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano

in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche

mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale

tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante

l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della

persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in

corsi prelavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in

grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione,

quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento

professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n.

845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le

regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad

adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di

attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n.

845 del 1978.

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di

frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-

produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845

del 1978, una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è

destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali

tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla

base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Integrazione lavorativa. - 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni,

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cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed

organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e

l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi

regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti

di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al

comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità

montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da

convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali,

da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (3).

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni

di cui all'articolo 38. 6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e

per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini

dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato approvato lo schema-

tipo di convenzione previsto dal presente articolo.

19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. - 1. In attesa dell'entrata in vigore

della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile

1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono

affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l'impiego

in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona

handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della

minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui

all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle

discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.

20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. - 1. La persona

handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni

con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo

specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il

candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale

necessità di tempi aggiuntivi.

21. Precedenza nell'assegnazione di sede. - 1. La persona handicappata con un grado di

invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza

della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come

vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro

pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica.

23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative. - 1.

L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro

della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della

presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva

agonistica alle persone handicappate.

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2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)

realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere

architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità

delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla

visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare

delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai

sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 17

maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e

con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. - 1. Tutte le opere edilizie

riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare

l'accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni,

sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e

successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato

decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno

1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive

modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le

autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire

concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del

vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle

barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo

7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti della

compatibilità suggerita dai vincoli stessi.

3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici

e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una

documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di

accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del

presente articolo.

4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 è

subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico

incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le

opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può

richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa

sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32,

comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista,

l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere

architettoniche spetta all'Amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del

progetto.

6. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico

è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di

abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato

dell'immobile.

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7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle

disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche,

nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle

persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori,

il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno

per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l'ammenda da

lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un

periodo compreso da uno a sei mesi.

8. Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER), di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n.

457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della citata

legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di

urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere

architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di

entrata in vigore della presente legge.

9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con

integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento

all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici

per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione

delle persone handicappate.

10. Nell'ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi e prestiti

concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota

almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e

recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della

citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato con decreto del

Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive

modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le

norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo

perdono efficacia.

25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. - 1. Il Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i

servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla

telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari,

nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi

radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone

con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di

decodificatori.

26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni

dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi

liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di

trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di

trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano,

nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane,

piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi

di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani

prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla

completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di

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mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di

trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente

ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso

capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti

provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di

vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al

comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per

adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con

la loro sostituzione.

27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C

speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per

la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del

20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari

di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in

serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al

comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B

o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi

l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e

l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina

della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno

1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è

integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal

Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad

un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi

nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi

spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati

in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del

veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

29. Esercizio del diritto di voto. - 1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni

organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il

raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni

precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un

adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e

dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad

esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste

elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un

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handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal

presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

30. Partecipazione. - 1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei

diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la

partecipazione dei cittadini interessati.

31. Riserva di alloggi. - 1 All'articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e

successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto

capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, comunque denominati o trasformati, imprese,

cooperative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di

alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti

handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da contributo pubblico,

tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o

impedite capacità motorie." (4)

[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto

1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del

CER direttamente ai comuni, agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o

loro consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto

preliminare di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo

pubblico.] (5)

[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate nello stesso

comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e bancari che realizzano interventi nel

campo dell'edilizia abitativa che ne facciano richiesta per l'adattamento di alloggi di loro

proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui

componenti figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite

capacità motorie.] (5)

[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, i comuni sono tenuti

a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni informazione utile per la

determinazione della quota di riserva di cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell'articolo

3 della legge 5 agosto 1978, n. 457.] (5

(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall'articolo 2 comma 3 della Legge 30 aprile 1999,

n. 136

(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall'articolo 14, comma 2 della Legge 30 aprile 1999, n.

136

32. Agevolazioni fiscali. - [1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei

casi di grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare

complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda

che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del

contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate nell'articolo 433 del

codice civile, purché dalla documentazione risulti chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la

persona da assistere perché invalida e il domicilio o la residenza del percipiente] (6).

(6) Abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito dall'articolo 1 comma 1 della

legge 27 luglio 1994, n. 473

33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,

di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno

diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui

all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia

ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (7quinquies)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in

alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di

permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

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3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in

alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità,

nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro

il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione

figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in

situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata

legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo

articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9

dicembre 1977, n. 903. (7quater)

5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con

continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove

possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo

consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente

dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più

vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

(7bis)(7quater)

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone

handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)

(7) L'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n 423, ha

fornito l'interpretazione autentica dell'espressione «hanno diritto a tre giorni di permesso

mensile».

(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall'articolo 19 della legge 8 marzo

2000, n. 53.

(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l'articolo 20 della legge 8 marzo

2000, n. 53.

(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la circolare INPS 17 luglio

2000, n. 133

(7quinquies) Il primo comma dell'articolo 33 è stato abrogato dall'articolo 86 del decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l'articolo 33 del decreto citato.

34. Protesi e ausili tecnici. - 1. Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il

Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma

dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e attrezzature

elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare le difficoltà delle persone con

handicap fisico o sensoriale.

35. Ricovero del minore handicappato. - 1. Nel caso di ricovero di una persona handicappata

di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall'istituto sia

segnalato l'abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

36. Aggravamento delle sanzioni penali. - 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522,

523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al

titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,

qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte

civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona

handicappata o un suo familiare.

37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. - 1. Il Ministro di

grazia e giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ciascuno nell'ambito delle

proprie competenze, disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona

handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all'interno dei

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locali di sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia

preventiva e di espiazione della pena.

38. Convenzioni. - 1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati

tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per la parte di loro

competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui all'articolo 26 della legge 23

dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi dell'opera di associazioni riconosciute e non

riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative,

sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per

l'efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.

2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza

di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire cooperative di servizi

o comunità-alloggio o centri socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che

consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l)

dell'articolo 8, previo controllo dell'adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle

necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.

39. Compiti delle regioni. - 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie

disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi nell'ambito del

piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-

culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali

organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di

bilancio (8):

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per

l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,

n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali

di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli

organi periferici dell'Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche

o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature,

operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione

eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità

organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle

attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'articolo 38, le attività di ricerca e

di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la

produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai

servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed

integrazione sociale di cui all'articolo 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di

bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui

all'articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa

delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle

organizzazioni di volontariato;

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l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati

sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i

rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime;

l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative

degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare

gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto

personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui

all'articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto

conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso

parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

(9)

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con

disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o

più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di

realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani

personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e

della loro efficacia. (9)

(8) - comma così modificato dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

(9) - lettera aggiunta dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

40. Compiti dei comuni. - 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità

montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza,

attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa

regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.

142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei

servizi esistenti.

2. Gli statuti comunali di cui all'articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le

modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali, sanitari,

educativi e di tempo libero operanti nell'ambito territoriale e l'organizzazione di un servizio di

segreteria per i rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento

previste dallo statuto stesso.

41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale per

le politiche dell'handicap. - 1. Il Ministro per gli affari sociali coordina l'attività delle

Amministrazioni dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha

compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica

dell'attuazione della legislazione vigente in materia.

2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone

handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per gli affari sociali. Il concerto con

il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale

adottati in materia.

3. Per favorire l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del

Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap.

4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, dai Ministri

dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza

sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il

coordinamento delle politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a

partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.

5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l'anno, di cui una prima della presentazione al

Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.

6. Il Comitato si avvale di:

a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano

designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418; (10)

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b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani

(ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla Lega delle autonomie locali;

c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui

agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e

tutela delle persone handicappate e delle loro famiglie;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso rappresentate.

8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al

Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché

sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali

trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i

dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno

di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre.

9. Il Comitato, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione permanente

composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro,

della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

ministri di cui uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari

regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal

responsabile dell'Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli

emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4 novembre 1992, n.

46 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, sesto comma, nella

parte in cui, con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato "si avvale di", anziché "è

composto da".

Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap. - I. Il Ministro per la

solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre

anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici,

privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività nel campo dell'assistenza e della

integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono

trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione

vigente. (11)

(11) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

Art. 41-ter. Progetti sperimentali. - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e

coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e

26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità

per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri

per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.

(12)

(12) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

42. Copertura finanziaria. - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento

per gli affari sociali, è istituito il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle

province autonome in favore dei cittadini handicappati.

2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche

dell'handicap di cui all'articolo 41, alla ripartizione annuale del Fondo tra le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.

3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di

cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato di cui all'articolo 41,

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sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento a

situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta

specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi di loro

spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando priorità agli interventi in favore

delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.

5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate le dotazioni

organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle

disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).

6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliardi a decorrere dal

1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalità:

a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;

b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti

dall'articolo 11;

c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui

all'articolo 12;

d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);

f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti

nelle università di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);

g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);

h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale

docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;

i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;

l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;

m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisivi e telefonici

previsti all'articolo 25;

n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai

sensi dell'articolo 27, comma 1;

o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che

lavorano, previste dall'articolo 33;

p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione di cui

all'articolo 41;

q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire

dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle

province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.

7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992

e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato

di previsionie del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento

"Provvedimenti in favore di portatori di handicap".

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

43. Abrogazioni. - 1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928,

n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i

commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

44. Entrata in vigore. - 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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D.P.R. 24 febbraio 1994

Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie

locali in materia di alunni portatori di handicap

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate;

Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art.

12 che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per

determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o sociosanitarie locali attuano i compiti

demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;

Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n. 4/93);

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su

proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle

politiche comunitarie e gli affari regionali;

Decreta:

E' approvato il seguente "Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a statuto

ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti

delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi

funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della legge 5

febbraio 1992, n. 104"

1. Attività delle regioni e delle province autonome. - 1. Le regioni a statuto ordinario e speciale e

le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio-

sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14, primo

comma, lettera e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie

con le quali le regioni o le province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi

dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero avvalendosi delle

strutture di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità

richiamate nell'art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico

cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e

13 della legge n. 104 del 1992, da articolarsi nella compilazione:

a) di una diagnosi funzionale del soggetto;

b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;

c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno

in situazione di handicap.

2. Individuazione dell'alunno come persona handicappata. - 1. All'individuazione dell'alunno

come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione,

all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992,

provvede lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del competente capo

d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso le UU.SS.LL. o in

regime di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed

amministrativa, per i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.

3. Diagnosi funzionale. - 1. Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della

compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al

momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli

12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

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2. Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista

nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della

riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime di

convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici

e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e

l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si

acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei

membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).

3. La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti

accertamenti:

a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento

alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a

sedici anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi

di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi

chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;

b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente

neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2:

la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità

indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

4. La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap,

deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

a) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione

delle competenze;

b) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;

c) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;

d) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla

vista, all'udito e al tatto;

e) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;

f) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio

temporale;

g) autonomia personale e sociale.

5. Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda

riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di

indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene, inoltre, riportata la diagnosi

funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

4. Profilo dinamico funzionale. - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il

profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria,

dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in

situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due

anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare1 di cui all'art. 3,

1 Il DPCM 23/02/06 n. 185, art. 3, comma 1, rinvia esplicitamente all’Art. 12 comma 5 della Legge

104/92, che chiama a provvedervi congiuntamente, “con la collaborazione dei genitori della persona

handicappata:

- gli operatori delle unità sanitarie locali,

- per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,

- con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico”

Il richiamo operato direttamente alla legge 104/92 (Art. 12 comma 5) e non all’Art. 4 DPR 24/02/94 fa

ritenere che tale Art. 4 sia di fatto superato, compresa la composizione della commissione

(denominata “unità multidisciplinare”) incaricata di redigere il profilo.

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dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base

della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la

collaborazione dei familiari dell'alunno.

2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui

all'articolo precedente, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in

situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di

incontrare in settori di attività;

b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei

seguenti parametri:

b.1) cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo

raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di

sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri

della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze

diverse;

b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al

rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto

all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;

b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di

interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;

b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del

linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del

pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;

b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità

visiva, uditiva e tattile;

b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla

motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di

programmazione motorie interiorizzate;

b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle

capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;

b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia

della persona e all'autonomia sociale;

b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età

prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche,

ecc.).

4. In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta elementare, alla fine della

seconda media, alla fine del biennio superiore e del quarto anno della scuola superiore, il

personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a

valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e

alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è

aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione

della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione

secondaria superiore.

5. Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità

sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la

potestà parentale una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via

indicativa, si riporta

(Nota attinta da: Scuola Snals, Pier Francesco Ramero (a cura di), Individuazione alunni in situazione di

handicap: il (talvolta) difficile rapporto tra aziende sanitarie e scuola, inserto redazionale al n. 27 del 1°

febbraio 2008.)

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nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà,

inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i

successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive

dell'alunno.

5. Piano educativo individualizzato. - 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito

con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed

equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato

periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai

primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori

sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno

della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in

collaborazione

con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione

individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di

cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in

base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati

derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli

3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed

integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi

vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di

un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti

difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

6. Verifiche. - 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno

scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro

febbraiomarzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n.

104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata

dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato

all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso

dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel

rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni

impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo

all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al

comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo

stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire

nel P.E.I.

7. Vigilanza. - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri

servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la

piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare

attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in

situazione di handicap, previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.

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D.M. 5 maggio 1995

Scheda di valutazione per gli alunni della Scuola Media

Traguardi comuni - Individualizzazione

Un primo problema che la scuola media si pone è quello di dover assicurare un livello di

formazione rispondente al carattere di secondarietà degli studi e nello stesso tempo dovervi

tendere rispettando i ritmi e le potenzialità di ciascun alunno, nella articolata varietà delle

condizioni intellettuali, auxologiche e socioculturali della popolazione scolastica.

I Programmi indicano le linee portanti dell’azione pedagogico didattica e ne definiscono i

traguardi comuni. Essi sono ad un tempo proposta e, in certa misura, vincolo posto dalla società

in ragione dei propri bisogni formativi.

Il diritto del discente al massimo sviluppo possibile per esser garantito come tale deve quindi

trovare soddisfazione all’interno di tale quadro d’aspettative; questo deve però a sua volta

conciliarsi con le soggettive condizioni di apprendimento del discente stesso.

È dato agli organi di istituto di adeguate le indicazioni programmatiche alla concreta realtà

operativa (situazione territoriale, situazione di classe, singole condizioni), in vista sempre e

comunque del massimo sviluppo possibile dell’alunno. Nell’articolo 4 del Dpr 416/1974 è detto

che il Collegio dei docenti «cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di

adeguare (...) i programmi d insegnamento alle specifiche esigenze ambientali».

Nella Premessa dei Programmi, parte 111, si legge infatti: «Ai programmi di tutte le discipline

debbono riferirsi il consiglio di classe e singoli docenti per impostare concretamente e in

relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, i piani didattici, secondo il criterio della

programmazione curricolare».

È da chiarire, però, fino a che punto adattare i programmi può voler dire rinunciare al

perseguimento di obiettivi, in termini di quantità e qualità.

Passando a delle esemplificazioni pratiche, osserviamo che un primo elemento di

differenziazione all’interno della scolaresca può essere determinato da un più lento ritmo di

apprendimento, non tale però da influire sulle potenzialità intellettive. Per gli alunni che

presentino tali caratteristiche sarà indispensabile definire percorsi formativi per tappe

diversificate ed individualizzare l’azione didattica, mediante interventi di recupero o sostegno

attuati anche per gruppi formati all’interno della classe o a classi aperte. Una differenziata

scansione temporale della programmazione non comporta in linea di massima una rielaborazione

per riduzione degli obiettivi a lungo termine e non presuppone di dover rinunciare a sviluppare la

crescita in tutte le direzioni.

La stessa cosa si impone in presenza di deprivazioni socioculturali che incidano su possibilità e

stili cognitivi e rallentino i tempi di assimilazione: oltre a diversificare anche in tal caso le tappe,

si dovrà ricorrere ad una differenziata metodologia di insegnamento, che non influirà però sulla

definizione degli obiettivi finali.

A capacità intellettive normali possono invece accompagnar degli handicaps motori o sensori.

Essi non possono e non devono limitare i traguardi generali della formazione e tuttavia

comportar la rinuncia al perseguimento degli obiettivi specifici che non siano compatibili con le

carenze presenti. La scuola dovrà quindi articolare il proprio intervento prescindendo da

alcuni aspetti strumentali della conoscenza (ad esempio la lettura e la scrittura per

l’ipovedente, l’ascolto dell’ipoacusico), che dovranno trovare un’adeguata sostituzione nel

rafforzamento di altri aspetti strumentali all’interno della rosa degli obiettivi comuni

(secondo l’esempio che precede, l’ascolto per l’ipovedente, la lettura e la scrittura per

l’ipoacusico).

Se l’handicap riguarda invece aspetti dell’intelligenza, lo sviluppo dell’alunno dovrà basarsi

sulle risorse effettivamente presenti, tralasciando il perseguimento di obiettivi più complessi e

non proponibili perché non adeguati alle reali possibilità dell’alunno.

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Anche nel caso tuttavia in cui l’handicap comporti oggettivi impedimenti al perseguimento

delle finalità e degli obiettivi previsti dal livello degli studi, la scuola dovrà comunque

indirizzare il proprio intervento formativo tendendo alla maturazione dell’alunno tutte le

direzioni realisticamente possibili, se è necessario prolungando il tempo dell’intervento

stesso, ed effettuando ove occorra, sostituzioni di contenuti disciplinari. La legge n. 104 del

5 febbraio 1992, infatti, all’art. 16 espressamente recita: «nella valutazione degli alunni

handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato

per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di

sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune

discipline. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui

al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il

progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali».

Vi è poi il caso degli alunni particolarmente dotati per rapidità acquisizione e livello di

generalizzazione, o per qualità attitudini eminenti, i quali esigono un diverso impulso al loro

sviluppo, atto tener desta la motivazione, a soddisfare, in sintonia con un più veloce ritmo di

apprendimento, gli interessi via via espressi, a impegnarne le possibilità.

In tutti questi casi, con i quali si è voluto in qualche modo raccogliere per tipologie le condizioni

che possono essere presenti accanto alla condizione “di norma in una scolaresca”, non sarebbe

significativo e corretto valutare con riferimento esclusivo, quasi automatico al risultato medio

della classe, mentre appare rispettoso sia dell’ oggettività della situazione che dei diritti della

persona - e quindi formativo – riferire il giudizio alle attese stabilite in base ai diritti e alle

caratteristiche del singolo.

Contenuti prove differenziate saranno stabiliti da singole commissioni esaminatrici in modo che

sia evidenziato lo stretto collegamento che deve esistere tra particolarità percorso formativo et

particolarità prove esame con ciò garantendo agli alunni interessati anche in fase svolgimento

dette prove nonché in quella attinente alla valutazione finale ogni più attenta considerazione loro

particolare situazione et rispetto loro diritti. Falcucci Ministro Istruzione

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D.M. 141/99

Formazione Classi con alunni in situazione di handicap

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo

sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei

criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di

handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti,

rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la

ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di

individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori

di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle

persone handicappate;

VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di

costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha

impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni

ordine e grado "....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano

ospitati alunni in situazione di handicap;

DECRETA

1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola

materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20

alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna

classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di

integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della

classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere

prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano

più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi

intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità

didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni

ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite

con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto,

peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni

interessati, (nonché delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali

disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi

secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata

nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi

dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l’attuazione delle norme concernenti la

costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l’assegnazione dei docenti per il

sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e

43, si avvale dei seguenti organismi:

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a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali

di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare

rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP,

formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti

di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art.

3 della L. 14.1.94, n. 20.

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LEGGE 68/99

Inserimento lavorativo

La legge garantisce il diritto delle persone disabili ad avere un lavoro adeguato alle proprie

capacità ed attitudini professionali.

Regione Provincia sono i responsabili istituzionali del collocamento al lavoro delle persone

disabili. la legge 68/99 li obbliga ad istituire degli organismi che provvedano alla

programmazione, attuazione e verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo

dei soggetti beneficiari, in armonia con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del

territorio.

I servizi per l’inserimento dei lavoratori disabili curano l’avviamento lavorativo, la tenuta delle

graduatorie dei beneficiari della legge 68, il rilascio delle autorizzazioni relative agli esoneri

parziali e alle compensazioni territoriali, la stipula delle convenzioni e l’attuazione del

collocamento mirato.

D.P.R. 275/99

Autonomia scolastica

Art 1 comma 2 “l’autonomia delle istituzioni scolastiche si sostanzia nella progettazione e nella

realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della

persona umana, adeguati (…) alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire

loro il successo formativo.” chiunque deve avere possibilità di crescita attraverso un rapporto

didattico individualizzato, ossia adeguato ai propri tempi e modalità di apprendimento.

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O.M. 90/01

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non

statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno

scolastico 2000-2001

TITOLO I

SCUOLA DELL’OBBLIGO SCUOLE ELEMENTARI

Art. 1

Scrutini ed esami 1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per

scrutinio in conformità di quanto disposto nei commi successivi.

2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza a quarta elementare si effettuano e sono

pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico.

3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività educativa annuale e non

deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni e delle verifiche effettuate

dagli insegnanti di classe nel corso dell’intero anno scolastico.

4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione

costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell’ordinanza ministeriale 2 agosto

1993,n.v236 e dalla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di

idoneità per il passaggio alla classe successiva che sarà documentato con l’apposito attestato

distribuito con il documento di valutazione.

5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate

assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di

natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e

rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1

del successivo articolo 6.

6. I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente

agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per

l’insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell’art.145- comma 2- del D.L.vo 16

aprile 1994,n. 297, non ammettere l’alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su

conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un

alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di

interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sul

documento di valutazione e sull’attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione

alla classe successiva.

7. Qualora non sia stata ancora adottata l’organizzazione modulare di cui all’art. 121 - comma

terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dai commi precedenti vengono

svolte dall’insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente

di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente

specialista per l’insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa

classe.

Art. 2

Esami di licenza elementare 1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l’esame di licenza che consta di due

prove scritte ed un colloquio e si svolge in sessione unica.

2. Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione

all’attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della

programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe, secondo quanto previsto

dall’art. 128 del D.L.vo n. 297/1994 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.

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Le due prove riguardano, rispettivamente, l’area linguistico-espressiva e quella logico-

matematica. Il colloquio, che esclude qualsiasi separata valutazione di singole discipline, verte

sull’intera attività svolta nel corso dell’anno scolastico ed è inteso ad accertare il livello di

maturità raggiunto.

3. L’esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche sull’alunno operate dagli

insegnanti di classe e contenute nel documento di valutazione di cui alla circolare ministeriale n.

491 del 7 agosto 1996.

Art. 3

Commissioni degli esami di licenza elementare 1. Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole riconosciute paritarie

sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico tra quelli

designati dal collegio dei docenti.

Delle commissioni fanno parte, a pieno titolo, sia l’insegnante che abbia svolto attività didattica

di sostegno, sia quello di lingua straniera utilizzato come specialista ai sensi dell’art. 4 del

decreto ministeriale 28 giugno 1991.

2. Qualora i docenti appartengano a moduli organizzativi costituiti su più classi terminali, la

commissione di esame formata ai sensi dei commi precedenti opera per tutti gli alunni delle

stesse classi quinte interessate.

3. La valutazione degli alunni riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del

piano educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate, corrispondenti

agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo formativo dell’allievo in rapporto alle

sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

4. Le commissioni di esame nelle scuole elementari parificate sono composte dai docenti di

classe e da due docenti nominati dal dirigente scolastico della scuola statale, su designazione del

collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. Della commissione fanno parte anche

l’insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno e quello di lingua straniera, ove tale

insegnamento sia incluso nelle discipline impartite nella scuola elementare parificata.

5. La commissione d’esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i

propri membri.

6. La partecipazione degli insegnanti alle commissioni d’esame costituisce obbligo di servizio

irrinunciabile ai sensi dell’art. 395, lettera e), del D.L.vo 297/1994.

Art. 4

Scuola familiare e privata autorizzata - Esami di idoneità e licenza 1. Per scuola familiare si intende l’attività di istruzione elementare svolta direttamente dai

genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all’obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di

idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare statale o in una scuola elementare

paritaria, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

2. Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di

licenza presso una scuola elementare statale o in una scuola elementare paritaria del circolo

didattico nell’ambito del quale si trova la scuola privata.

3. Gli esami di licenza si svolgono dinanzi alle commissioni istituite nella scuola statale o nella

scuola paritaria e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale o paritaria.

4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti

della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai

rispettivi dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti.

Nei casi in cui gli alunni privatisti siano molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso

le operazioni di esame entro e non oltre l’ottavo giorno dall’inizio delle prove, possono essere

formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente, l’area linguistico-

espressiva e quella logico-matematica, ed in un colloquio inteso ad accertare l’idoneità

dell’alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l’esame.

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5. Gli esami di licenza ed idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio secondo il

calendario scolastico.

6. Le domande di partecipazione agli esami di idoneità e di licenza da parte degli alunni di

scuola familiare e privata devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o

paritarie competenti per zona entro la data indicata dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni.

7. La domanda di iscrizione agli esami, redatta in carta semplice, deve essere corredata dal

programma dell’attività svolta.

8. Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta

e l’iscrizione agli esami di licenza per l’ammissione al successivo grado dell’istruzione

obbligatoria, sono consentite agli alunni privatamente preparati che abbiano compiuto, o

compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono ed il decimo

anno di età.

Art. 5

Commissioni di esame nelle scuole private autorizzate 1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneità e/o licenza non

meno di 50 alunni complessivi può chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si

svolgano presso la sede della scuola privata.

In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneità e/o licenza, che si

tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria,

partecipa anche l’insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve

intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento

dell’esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell’anno scolastico.

2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private,

unicamente le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle

vigenti disposizioni.

Art. 6

Prove suppletive 1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione

degli esami di licenza o di idoneità ovvero non abbiano potuto completare le relative prove

secondo il calendario stabilito, è consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque

essere espletate prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

2. I commissari d’esame per le prove suppletive di licenza ed idoneità sono quelli inizialmente

nominati.

3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi

1^,2^,3^ e 4^ per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio

finale.

Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle

situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni

interessati.

E’ da tenere presente, anche in questa sede, l’eccezionalità della non ammissione alla classe

successiva.

Art. 7

Valutazione 1. Il giudizio finale riportato sull’apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per

discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione <<ammesso>> o <<non

ammesso>>:a) <<alla classe successiva>> o b) <<al successivo grado dell’istruzione

obbligatoria>>.

2. Il giudizio degli esami di idoneità e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi

collegialmente.

TITOLO II

SCUOLE MEDIE

Art. 8

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Valutazione finale ed esami di idoneità. 1. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media i docenti del corso,

costituiti con il dirigente scolastico in Consiglio di classe, procedono alle operazioni di scrutinio

degli alunni per la promozione alla classe seconda e terza.

2. La sessione degli esami di idoneità alla seconda e alla terza classe di scuola media è unica.

3. Gli esami di idoneità hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito

il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al

calendario scolastico.

4. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle

prove scritte.

5. L’esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte

di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie

indicate nel primo comma dell’art. 3 della legge 16 giugno 1977,n. 348.

6. Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi per le quali i

candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.

7. Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline

"storia" ed "educazione civica".

8. Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati

che abbiano compiuto o compiano entro l’anno solare, rispettivamente, il dodicesimo o il

tredicesimo anno d’età, e che siano in possesso della licenza di scuola elementare e i candidati

che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

9. I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo,

possono, a giudizio della commissione esaminatrice, essere ammessi a frequentare la classe

seconda.

10. Coloro i quali provengano da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo

ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello

stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro

vicino.

11. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di

cui al successivo comma.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore

agli Studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti,

provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, di

tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono

distribuiti fra le varie scuole, avendo cura, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni

secondo i criteri di cui al primo comma.

13.Per i candidati agli esami di idoneità che sono stati assenti per gravi e comprovati motivi,

sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno

scolastico successivo.

14. Gli alunni che per assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri

gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni

in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno

scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di

ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

15. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle

prove normali.

16. Le disposizioni di cui al successivo art. 18, comma 6, si applicano anche agli esami di

idoneità nella scuola media.

Art. 9

Valutazione finale nelle classi terze della scuola media ed esame di Stato di licenza della

scuola media

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1. Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali, paritarie e pareggiate,

nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute, salvo quanto previsto

dall'art. 32 della legge 19.1.1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti

dall'Autorità ecclesiastica.

2. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere

all’esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione

a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

3. Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel

corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle

attitudini dimostrate.

4. Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini dell'ammissione o non

ammissione degli alunni all'esame di licenza ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del

Consiglio di classe di ammissione o di non ammissione, deve essere ampiamente motivata.

5. I candidati privatisti, che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il quattordicesimo

anno di età e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano

conseguito da almeno un triennio, nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di

età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in

carta libera, entro i termini previsti dalla C.M. sulle iscrizioni, al dirigente scolastico della scuola

media statale, paritaria o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non

soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento

esistenti.

6. Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo

ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale,

paritaria o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di

ordine logistico di un centro vicino.

7. La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di

cui al successivo comma 12 del presente articolo.

8. Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati privatisti devono chiedere di sostenere l'esame

di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna

delle scuole della città si insegni tale lingua.

9. Per quanto riguarda le domande di ammissione all’esame, controfirmate dall’esercente la

potestà parentale, e la prescritta documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15

maggio 1997 e le disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7-8-1998, in materia di

autocertificazione.

10. Nei riguardi dei candidati privatisti trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio

pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica ed all'educazione artistica contenute nel decreto

ministeriale 26 agosto 1981, riguardante i criteri e modalità per lo svolgimento degli esami di

licenza.

11. I candidati privatisti che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14° anno di età e che

abbiano seguito studi all'estero, per almeno cinque anni, con risultato favorevole, presso scuole

legalmente riconosciute dallo Stato estero, sono ammessi all'esame di licenza media. A tal fine

essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti di cui dalla precedente lettera b), una

attestazione, rilasciata dal console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata

di 5 anni, il risultato favorevole ed il suindicato riconoscimento legale.

12. In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il Provveditore

agli Studi, d'intesa con i presidi interessati ed i presidi delle scuole private di provenienza dei

gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati fra le varie scuole, avendo cura di unire,

per quanto possibile, il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono

distribuiti fra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni

secondo i criteri di cui al sesto comma. Il Provveditore agli Studi, al quale devono essere

immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati

privatisti che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone la

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assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esame della stessa sede o sede viciniore.

Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.

13. In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta

d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste

dall'art.3 della legge 16 giugno 1977, n. 348, nonché dai docenti che realizzano forme di

integrazione e sostegno a favore degli alunni handicappati di cui al secondo comma dell'art. 7

delle legge 4 agosto 1977. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del

Provveditore agli Studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

a) dirigenti scolastici di scuola media statale o pareggiata e dirigenti scolastici degli istituti

comprensivi di scuola materna, elementare e media;

b) professori di ruolo incaricati della presidenza delle scuole medesime.

14. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per

effetto D.M. 6 agosto 1999, la commissione d’esame è altresì composta dagli insegnanti di

strumento musicale.

15. I dirigenti scolastici e i docenti incaricati della presidenza devono provenire da scuola diversa

da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

16. Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero sussista, comunque, l'impossibilità

di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il Provveditore agli Studi sceglie

quest’ultimo fra le restanti categorie indicate nell'art. 7, 3° comma, del Decreto del Presidente

della Repubblica 14 maggio1966, n. 362.

17. Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della

commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile,

sempreché le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

18. I dirigenti scolastici, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di

licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 del Decreto del

Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le funzioni di presidente delle commissioni

di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la

duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di

assegnazione. Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di

presidente di commissione di esame di idoneità, i dirigenti scolastici potranno concordare con il

presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle

sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai dirigenti scolastici

medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali ed alle sedute plenarie delle commissioni

di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

19. I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi

distaccati; i candidati privatisti sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le

commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione, nel

distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni, deve assegnarli a quelle funzionanti nella

sede della scuola o del corso distaccato più vicini all'abitazione dei candidati medesimi.

20. Nei corsi istituiti per la preparazione agli esami di idoneità e licenza media l’ammissione o la

non ammissione agli esami viene deliberata - con le modalità previste dai precedenti commi 2,3

e 4 - dai docenti del corso, costituiti con il Preside in Consiglio di classe.

21. I candidati provenienti dai predetti corsi sostengono l'esame di licenza media nella sede ove

gli stessi si sono svolti; i docenti del relativo corso fanno parte della commissione d’esame della

scuola di aggregazione e ne costituiscono apposita sottocommissione.

22. Gli esami di licenza hanno luogo secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, sentito

il collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al

calendario scolastico. La riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente

quello dell'inizio delle prove scritte.

23. Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

- italiano

- lingua straniera

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- matematica.

24. I Provveditori agli Studi, qualora lo ravvisino necessario, possono, a seguito di singole

motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente

comma. L'eventuale prova scritta relativa a materia sperimentale autorizzata ai sensi dell'art. 3

del D.P.R. n. 419/74 dovrà svolgersi in giorno diverso da quelli previsti per lo svolgimento delle

prove relative alle materie di cui al precedente comma.

25. Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi

alla presenza dell'intera sottocommissione.

26. La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari per

assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

27. In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e

dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

28. Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i

criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati compresi quelli

eventualmente di sostegno ed integrazione e la sintesi dei risultati della programmazione

educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di

classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati

dai candidati privatisti e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.

29. L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova, si svolge secondo i criteri e le

modalità stabiliti nel testo allegato al Decreto Ministeriale 26.8.1981.

30. Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni

contenute nell'art.85 del Regio Decreto 4 maggio1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei

temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un

docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova. La

presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano,

delle due di lingua straniera, e la prova di matematica.

31. E' data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei

rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare. Per la prova scritta

in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai

candidati, o riprodotti sulla lavagna.

32. Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello

svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo

di cui al comma 34, è necessario che nei verbali risulti il giudizio della sottocommissione

espresso sul colloquio sostenuto dal candidato ed una traccia del colloquio stesso.

33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e

di ogni altro elemento a sua disposizione, formula un motivato giudizio complessivo sul livello

globale di maturazione raggiunto da ogni candidato. Tale giudizio, se positivo, si conclude con

l'attribuzione del giudizio sintetico di "ottimo", "distinto", "buono" e "sufficiente"; se negativo,

con la dichiarazione di "non licenziato". Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene

comunicato, per iscritto, a richiesta degli interessati.

34. La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già

espresso ai fini della iscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con

parere non vincolante sulla loro capacità ed attitudini. La sottocommissione deve inoltre stabilire

se i candidati privatisti non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o

meno iscriversi a detta classe.

35. La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e

l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle

sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono

adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai

componenti delle commissioni e sottocommissioni di esame astenersi dalle votazioni.

36. Nella scuola con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente

dalla sottocommissione.

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37. A coloro i quali conseguono la licenza media deve essere rilasciato, a firma del presidente

della commissione, il diploma di licenza.

38. Nel diploma viene scritto il giudizio sintetico di cui al precedente comma 33.

39. Al termine della sessione il presidente della commissione trasmette al Provveditore agli Studi

l’elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

40. Ciascun presidente di commissione deve redigere, in duplice copia, al termine della sessione,

la scheda informativa di cui alla C.M. 20 maggio 1999,n. 127. Tale scheda informativa deve

essere inviata entro il 15 luglio alle Direzioni generali regionali, che faranno pervenire entro il 30

novembre un rapporto di sintesi sulle informazioni raccolte dalle schede e basato sull’analisi

svolta dagli ispettori regionali al Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione - Direzione

Generale degli ordinamenti scolastici.

La seconda copia della scheda deve essere trasmessa al Provveditorato secondo tempi e modalità

che ogni Provveditore fisserà autonomamente.

41. Le prove suppletive degli esami di licenza media, per i candidati assenti per gravi e

comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico

successivo. Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti

per gli esami della sessione normale.

42. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi della circolare ministeriale. n. 304 del 10 luglio

1998 e per i corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati

in collaborazione con soggetti esterni, per l’insegnamento di una seconda lingua straniera

trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997.

Art. 10

Certificazione dell’obbligo scolastico 1. A ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall’obbligo scolastico è

rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 20-1-1999,n. 9 e

dell’art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica,n. 323,

secondo il modello adottato con decreto ministeriale. n. 70 del 13 marzo 2000.

Art. 11

Disposizioni finali 1. I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3.12.1983

circa l'indispensabile coerenza fra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di

licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di

profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione

artistica, come indicato dalla citata C.M. n. 330, le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni

culturali, ed a "far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o

con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in

cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela ed alla valorizzazione del territorio".

2. Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di

ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli

alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella

predisposizione di domande, ma nell'individuazione delle modalità di conduzione del colloquio

in relazione ai candidati ed alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

3. Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole

d'istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate

in premessa e nella presente ordinanza, nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e

gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

4. I candidati privatisti possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di

licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto,

entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve far

menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

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5. Gli esami di idoneità e licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle

prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità e licenza di scuola media le

prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

6. La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni

della prima e della seconda classe, e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di

licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e licenza di

scuola media devono essere pubblicati mediante affissione all'albo dell'istituto.

7. Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi

devono essere chiusi in un plico sigillato.

8. Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di

parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

9. Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e

solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali

insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle

scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero

che di plastica.

10. I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni handicappati, di cui al

secondo comma dell'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e

partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed

agli esami di licenza di scuola media. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella

legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione

complessiva del livello globale di maturazione raggiunta e di formulazione del giudizio

sintetico di cui alla legge 5 aprile 1969, n. 119.

11. Nel quadro delle finalità della scuola media, gli allievi in situazione di handicap che

vengano ammessi a sostenere gli esami di licenza, possono svolgere prove differenziate, in

linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo

individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del d.l.vo 16.4.94, n. 297.

Tali prove dovranno essere idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue

potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

12. Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e

dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se

ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono

anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base

del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del

D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto

alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato

raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno

ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di

un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle

classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per

percorsi integrati.

13. Nei diplomi di licenza della scuola media e nei certificati da rilasciare alla conclusione

degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni

handicappati .

TITOLO III

SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI

D'ARTE

Art. 12

Formazione delle commissioni e svolgimento delle prove

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1. Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media

gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze

classi.

2. Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico, giusto

quanto disposto dal D.M. 9.2.1979.

3. Nelle scuole medie annesse ai Conservatori di musica, derivanti dalla trasformazione dei corsi

secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31.12.1962,n. 1859,

per la composizione delle Commissioni esaminatrici si applica, quanto stabilito dall'O.M. n. 201

del 19 giugno 1993, confermata con C.M. n. 163 del 5 maggio 1994, perdurando le condizioni

che ne determinarono l'emanazione. Per tutti gli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento

degli esami si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo II della presente

ordinanza.

TITOLO IV

ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Art. 13

Scrutini finali 1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell’art. 4 del Regolamento dell’autonomia, individuano le

modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di

riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria

superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il

collegio dei docenti, come previsto dall’ordinanza ministeriale n. 134 del 2.5.2000, relativa al

calendario scolastico.

3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di

assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano

i criteri di cui alle norme dell’art. 78 e dell'art. 79 del R.D. 4.5.1925, n. 653, sostituito dall'art. 2

del R.D. 21.11.1929, n. 2049, nonché, per la parte relativa all’incidenza del voto di condotta, le

norme di cui al D.P.R. n.249/1998, citato nel preambolo.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline,

comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di

classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti

preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle

discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il

superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico

successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il

proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai

docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le

motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle

carenze dell’alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella

disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.

6. Nell’esercizio dell’autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione

delle attività didattico-educative, assicurano2 la realizzazione di iniziative di recupero e di

sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito,

definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell’anno

scolastico successivo, nel quadro di un’offerta formativa qualificata e diversificata volta in

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particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente

dal Consiglio di Istituto.

7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che

concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell’alunno in sede di scrutinio finale.

Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del

profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno

che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte

a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa

accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter

configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di

valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono

oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno

scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri

per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito

dell’ampliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente

accertate e certificate.

9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995,n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio

del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia,

sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove

suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe

successiva.

Art. 14

Credito scolastico 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di

istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli

ultimi tre anni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l’anno

scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A,

allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza

che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di

esame di Stato, i docenti, al fine dell’attribuzione dei voti sia in corso d’anno sia nello scrutinio

finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione.

2. I docenti che svolgono l’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle

deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni

che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del

credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento

della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.

3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che

degli elementi di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di

cui al precedente comma 2 riguardante l’interesse con il quale l’alunno ha seguito

l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa e il profitto che ne ha tratto,

con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti

attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi

4. L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con

l’indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.

5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all’albo

dell’Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella

scolastica; su quest’ultima deve essere, altresì, indicata l’eventuale promozione con debito

formativo.

6. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede

all’attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 323 del

23.7.98.

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Art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad

alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici

appositamente individuati dai docenti3, al fine di accertare il livello di apprendimento non

evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo

ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver

luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano

Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e

nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun

insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di

sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo

Individualizzato.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione

conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi

globalmente corrispondenti, decide in conformità dei precedenti artt.12 e 13.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico

e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in

funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il

Consiglio di classe, fermo restando l'obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare

ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione

di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai

programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione

degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. I predetti

alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell'anno successivo o dichiarati

ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di cui all’art. 316 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297.

In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l’annotazione secondo la quale

la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art. 14

della presente Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono

partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove

differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle

abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo

personalizzato preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento

lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale

nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe

riduce ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non può,

comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale,

anche se abbia sostenuto gli esami di qualifica o di licenza di maestro d’arte, conseguendo

l’attestato di cui sopra, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe.

Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento

corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in

conformità dei precedenti artt. 12 e 13,senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline

dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli

elementi di valutazione. Gli alunni in situazione di handicap che svolgono piani educativi

individualizzati differenziati, in possesso dell’attestato di credito formativo, possono iscriversi e

frequentare, nel quadro dei principi generali stabiliti dall’art. 312 e seguenti del D.Lvo n.

297/1994, le classi successive, sulla base di un progetto – che può prevedere anche percorsi

integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del relativo

credito formativo in attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. Per gli alunni

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medesimi, che al termine della frequenza dell’ultimo anno di corso, essendo in possesso di

crediti formativi, possono sostenere l’esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti

con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del

Regolamento, si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 17, comma 4, dell’O.M. n. 29/2001.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve

darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso,

in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego

espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della

valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.

6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati

nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni

rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali.

7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni

contenute nelle circolari n. 163 del 16 giugno 1983 e n. 262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.

6) svolgimento dei programmi, n. 7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8)

valutazione.

8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art. 318 del D.Lvo

16.4.1994, n. 297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un'apposita

relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno

indicazioni concrete sia per l'assistenza alla persona e alle prove d'esame sia sulle modalità di

svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell'esperienza condotta a scuola durante il

percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante

del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art. 17, comma 1,

dell’O.M. n. 29/2001.

9. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma

dell’art. 318 del D.Lvo n. 297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non

possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal

calendario degli esami.

10. I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n. 297/1994, fanno

parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione,

con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della

consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art. 317,

terzo comma, del D.Lgs. 297/94

Art. 16

Pubblicazione degli scrutini 1. A norma dell’art. 2 dell’ordinanza ministeriale n. 134/2000 relativa al calendario scolastico,

gli scrutini sono pubblicati entro i termini stabiliti dal dirigente scolastico, sentito il collegio dei

docenti.

2. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti

è sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe

successiva", "non qualificato", "non licenziato").

3. Per gli alunni che seguono un Piano educativo individualizzato differenziato, ai voti riportati

nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni

rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

4. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione, definiscono idonee modalità di

comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi

quelli conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

Art. 17

Scrutini nel primo anno di scuola secondaria superiore 1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5,6 e 7 del decreto del Presidente della

Repubblica n.323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento dell’obbligo scolastico, per gli

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scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore si applicano le disposizioni del

medesimo decreto.

2. A ciascun allievo che è prosciolto dall’obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla

seconda classe di scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, è rilasciata

certificazione ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell’art. 9 del

regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n.

323, secondo il modello adottato con decreto ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000.

Art. 18

Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame 1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate ai

competenti dirigenti scolastici entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.

2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere state presentate,

nella sede prescelta, ad un solo istituto.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono

convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in

eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

4. Tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per

circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato

istituto di diversa sede, purché il dirigente scolastico dell'istituto di provenienza rilasci apposito

nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso

se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi

per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro grave

motivo , di terminare l'esame nella sede in cui lo stesso è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare

esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione

fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al dirigente scolastico

della nuova scuola e, in luogo di essi, è conservata agli atti la domanda di trasferimento.

5. Qualora per comprovate necessità il candidato esterno sia costretto a cambiare sede, nella

nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di

annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad

altro istituto della medesima sede.

6. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti

fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione ai suoi istituzionali

compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso

la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di

merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di

partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli

Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

7. La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico,

sentito il Collegio dei docenti

8. Ferma restando l’unicità della sessione, gli esami di idoneità possono svolgersi anche nel mese

di settembre, purché prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Art. 19

Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d‘esame 1. I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il

prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni

tipo o indirizzo.

2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che

abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove

scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno

di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio

inferiore.

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4. Per l'ammissione agli esami di idoneità negli Istituti Professionali i candidati devono essere

anche in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 21.

5. I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui

programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del

diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di

idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe

terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui

programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di

materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

6. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei

programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile

per l'ammissione agli esami.

7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano

nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.

8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi

dell'art. 192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente

superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la

promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo

prescritto.

9. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere

ripetute.

Art. 20

Esami di idoneità negli istituti tecnici aeronautici e commerciali 1. In relazione ai contenuti di cui al D.M. 24.7.98, n. 2444, è consentito sostenere esami di

idoneità ed integrativi anche alle classi IV e V di Istituto tecnico aeronautico o con sezione

aeronautica. Le relative prove - scritte, orali e pratiche - come definite dalla presente ordinanza,

sono tese, in particolare, ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle specifiche

conoscenze, competenze e capacità necessarie per la prosecuzione degli studi nel particolare

percorso formativo.

2. I candidati verranno preventivamente informati per iscritto dal Capo dell’Istituto che, in caso

di superamento dell’esame e successiva iscrizione e frequenza, non potranno essere ammessi alle

attività di volo salvo che non comprovino il possesso di idonei crediti formativi inerenti dette

attività, la cui valutazione, a tal fine, è rimessa alla commissione d’esame. La certificazione

rilasciata dovrà recare espressa menzione di tale eventuale limitazione. L’ammissione alle

attività di volo resta, comunque, subordinata all’esito positivo delle prove selettive di cui all’art.

2 del menzionato decreto ministeriale.

3. Gli esami di idoneità alle classi di istituto tecnico commerciale, escluse quelle dell’indirizzo

programmatori, vertono unicamente sui programmi dell’indirizzo di nuovo ordinamento

giuridico-economico-aziendale. I candidati in possesso di promozione o idoneità relative agli

indirizzi del precedente ordinamento "amministrativo", "mercantile", "commercio con l’estero "

e "amministrazione industriale" non sostengono esami integrativi per l’accesso al nuovo corso.

Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell’autonomia loro propria, definiscono e

adottano criteri e modalità degli interventi di sostegno, eventualmente integrati da attività di

autoformazione, da realizzare, nel corso dell’anno scolastico successivo, per un efficace

inserimento nelle classi di tali studenti secondo un piano di fattibilità adottato dal consiglio

d’istituto.

4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneità, dei candidati in possesso di promozione od

idoneità relativa ad indirizzo di precedente ordinamento, nonché nella valutazione finale degli

alunni, nella stessa posizione, ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le

commissioni ed i consigli di classe tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro

preparazione ai nuovi programmi

Art. 21

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Esami di idoneità negli istituti professionali 1. I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere

espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell’ambito

dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste

dall’ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l’esame di

idoneità.

2. Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica

per ottici ed odontotecnici, gli interessati, oltre ai requisiti del possesso della licenza media con

l'intervallo d'obbligo ovvero il compimento del 18° anno di età entro la data di inizio degli esami,

devono documentare di avere acquisito esperienze lavorative nel settore attinente alla relativa

arte ausiliaria. Tale attività, sia che di tipo subordinato, che di altra natura, deve essere tale che

possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica che gli alunni

interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche

degli obiettivi didattici propri delle discipline interessate. La documentazione dell'attività

lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi

autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema

di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da

certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa.

3. Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che

siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica

prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per

normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel

giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati

dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica

richiesto per l’iscrizione al corso post-qualifica prescelto. Detti candidati, devono, altresì,

documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l’area di professionalizzazione

svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area.

L’attività di formazione o lavorativa è riferita allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare,

l’attività lavorativa deve consistere in una attività caratterizzata da contenuti non meramente

esecutivi. Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali

siano stati istituiti corsi post qualifica dello stesso tipo prescelto dal candidato. Si prescinde dal

requisito dell’attività di formazione o lavorativa per i candidati agli esami nei corsi post qualifica

ad esaurimento.

4. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini

dell'ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della

commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.

L’esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro

redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza.

5. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa

l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello

allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98.

Art. 22

Esami di idoneità negli Istituti d’Arte 1. Per l’ammissione agli esami di idoneità alla quinta classe dell’Istituto d’Arte, corso di

ordinamento, è richiesto il possesso del diploma di licenza di Maestro d’Arte della sezione per la

quale si richiede l’ammissione agli esami.

Art. 23

Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma dell'art. 198, comma 1, del D.L. vo 16

aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di

istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica debba far parte un docente già

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designato quale commissario interno in una commissione di esami di Stato e i tempi di

svolgimento degli esami di idoneità non siano compatibili con quelli di effettuazione degli esami

di Stato, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della stessa materia in servizio in altra classe terminale della medesima

scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o

istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima

scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida

per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere utilizzando i criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) del

precedente comma, i dirigenti scolastici per il periodo strettamente necessario allo svolgimento

delle prove di esami, si avvalgono del personale supplente in possesso di abilitazione valida per

l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Art. 24

Esami integrativi 1. Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di

istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e

con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola

di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del

corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni

dell’anno scolastico successivo.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate possono

sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe

corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati esterni che non

hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe

corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. A norma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1999, gli alunni

promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro

indirizzo di studi, non sostengono le prove integrative di cui all’art. 192 del decreto legislativo n.

297/1994. L’iscrizione a tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto

ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi

all’inizio dell’anno scolastico successivo.

4. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la

frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal

requisito dell’attività lavorativa.

5. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, che intendano passare da una sezione all'altra,

sostengono prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della

sezione di provenienza.

6. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un

corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, previ esami integrativi

su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.

Art. 25

Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per gli alunni interni 1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici,

sentito il Collegio dei docenti.

2. Gli alunni interni frequentanti la classe terminale non devono presentare la domanda di

ammissione agli esami, fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da

soddisfare prima del termine delle lezioni.

3. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per

obblighi di leva, ai sensi dell’art. 2 della legge 10.12.1997, n. 425.

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Art. 26

Esami di qualifica professionale. Commissioni 1. Le commissioni di esame sono nominate dal dirigente scolastico dell'istituto e comunicate al

Provveditore agli Studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere

composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di

ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle

categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti

all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. In caso di impedimento del dirigente scolastico, la commissione è presieduta da un docente

designato dal dirigente scolastico e facente parte della commissione medesima.

4. Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di

esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando

inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli

allievi dell'istituto. A tal fine il dirigente scolastico deve curare, in tempo utile, la preventiva

convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

5. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle

scuole medesime che, in caso di impedimento del dirigente scolastico, le presiede. Il direttore

delle scuole coordinate presiede, altresì, in caso di impedimento del capo di istituto, le

commissioni di esami di idoneità ed i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli

allievi delle scuole coordinate stesse.

6. Alla nomina dell'esperto provvede il dirigente scolastico, sentiti gli organismi professionali e

tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione

provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del

settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che l' esperto può essere nominato anche per più

di una commissione.

7. Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi

titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto, o che siano membri del consiglio

d'istituto dell'istituto medesimo.

Art. 27

Esami di qualifica professionale 1. Gli esami di qualifica si articolano in due momenti.

A - Prove strutturate e scrutinio.

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in

precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o

semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi

individuati nelle diverse discipline. Tali prove possono essere pluridisciplinari o riferite a singole

discipline. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica. Nei corsi di istruzione

per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali prove.

3. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami,

l'orario scolastico può subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.

4. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte

della valutazione.

5. Il Consiglio di classe tiene conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle

prove strutturate o semistrutturate, al fine di determinare il livello di formazione generale

raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta

presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività

didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. E' altresì

oggetto di valutazione l'attività di stage in azienda e di formazione effettuata durante l'anno

scolastico, in attuazione di progetti autorizzati nell'ambito di programmi comunitari.

6. Lo scrutinio si conclude con un giudizio analitico e un voto, espresso in decimi, per ciascuna

materia, sulla base del profitto conseguito durante l'anno scolastico e nelle prove strutturate e

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semistrutturate, e con un voto di ammissione, espresso in centesimi, accompagnato da un

giudizio sintetico che motivi l'ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.

7. Tale giudizio è deliberato dal Consiglio di classe, verificata la sufficienza in tutte le materie,

ovvero, con giudizio motivato, constatata la presenza di non più di due insufficienze.

B - Prove d'esame.

1. L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare,

attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.

2. La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso

l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e

valutazione.4

3. La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato

sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si presenterà come un problema aperto e che

gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione

modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline

che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.

4. L'esame di qualifica non prevede, di norma, prove orali.

5. Le prove d'esame possono dare diritto fino a 10 punti.

6. Gli eventuali colloqui potranno essere decisi dalla Commissione anche su richiesta dei

candidati al fine di:

a - elevare la valutazione dei candidati che si siano particolarmente distinti per impegno e

profitto;

b - approfondire la valutazione dei candidati le cui prove d'esame siano risultate, nei loro esiti, in

contrasto con i valori espressi dal curriculum scolastico.

7. Poiché lo svolgimento del colloquio è solo eventuale, la suddivisione del punteggio massimo

di dieci punti può essere determinata preventivamente, anche in misura differenziata, solo tra le

due prove di verifica delle abilità, in quanto, ove una quota di tale punteggio fosse attribuita

preventivamente al colloquio, il suo svolgimento diverrebbe di fatto obbligatorio.

8. Alla fine delle prove d'esame, che possono eventualmente essere integrate dalla prova orale, la

Commissione esaminatrice formula un giudizio globale e assegna, un voto unico che può

modificare ,in senso positivo o negativo, nell'ambito dei dieci punti a disposizione, il voto di

ammissione, determinando in tal modo la valutazione finale dell'esame di qualifica.

9. L'alunno risulta qualificato quando riporta un punteggio complessivo di sessanta punti per

cento.

10. La Commissione decide la durata massima delle singole prove.

11. I candidati esterni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 28, che non sono tenuti a

svolgere le prove strutturate o semistrutturate, sostengono le due prove di capacità relazionale e

di abilità professionale, le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte,

orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al

titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati

nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove

concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.

C. Certificazioni

1. Su richiesta del candidato può essere rilasciato un certificato con i voti conseguiti in sede di

scrutinio nelle singole discipline.

2. L'attività svolta presso aziende viene riportata nell'apposito spazio previsto sul retro del

diploma.

3. Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento

della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella

prevista dai vigenti programmi.

Art. 28

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Esami di qualifica professionale. Requisiti di ammissione per i candidati esterni 1. Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la

licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino

adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla

qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione

professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che

possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni

interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche

degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con

la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta

secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare l’attività lavorativa svolte

presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.

403/98. L'ammissione dei candidati privatisti agli esami di qualifica per ottici ed odontotecnici è

regolata dal successivo comma 5.

2. Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il

diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e

siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno,

fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi

autorizzati dalla Regione.

3. I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di

età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore,

fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal

precedente comma 1.

4. Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un

numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami,

lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un

istituto tecnico di analogo indirizzo.

5. Agli esami di qualifica triennale dei corsi di ottico e di odontotecnico possono essere ammessi

candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, attività

lavorativa nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria. Tale attività, sia se subordinata che di

altra natura, deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della

formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il

corso di studio. In alternativa i candidati privatisti devono dimostrare di aver frequentato un

corso di formazione professionale autorizzato dalla regione attinente alla specializzazione da

conseguire. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da

certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di

arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato alla

presente ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti

dell'attività lavorativa indicata.

6. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data

indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.

7. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova

domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove.

Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima

sede.

8. La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è

rimessa alla commissione d’esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano

inizio le prove.

9. La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la

positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

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10. I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente

presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 362,

comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n. 267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla

autorità ecclesiastica.

Art. 29

Valutazione nei corsi post-qualifica 1. Per la valutazione nell'area di professionalizzazione dei corsi post-qualifica si osservano le

seguenti indicazioni generali riferite ai corsi realizzati in convenzione con le regioni e ai corsi

surrogatori.

2. Bienni terminali integrati.

Nei corsi post-qualifica attuati secondo l'ipotesi del biennio integrato, posto che la valutazione

della terza area, al fine del rilascio della certificazione attestante la professionalità acquisita è di

competenza delle regioni in base alle norme e secondo i criteri di ciascuna di esse fissati, il

consiglio di classe prende atto di tale valutazione in sede di scrutini, al fine di aver un quadro

completo della preparazione dei singoli allievi. Nel caso in cui la regione non abbia provveduto

alla valutazione di sua competenza prima degli scrutini, la valutazione dell'area in questione

avviene secondo le indicazioni fornite per i corsi surrogatori nei successivi commi.

3. Corsi surrogatori.

a) Soggetti preposti alla valutazione.

Posto che gli interventi formativi nella terza area sono effettuati facendo ricorso essenzialmente a

consulenti esterni alla scuola, la relativa valutazione è operata di concerto tra gli esperti esterni, il

preside o un suo rappresentante e un docente della classe scelto tra i docenti dell'area di

indirizzo.

b) Modalità della valutazione - Attestazione.

Per l'area di professionalizzazione, la valutazione che, come in qualunque processo formativo,

deve essere espressa, non può non assumere connotazioni particolari, data la specificità di tale

area, in cui la formazione è diretta all'acquisizione di attitudini e atteggiamenti orientati

all'inserimento nei vari ambiti di attività professionale e all'apprendimento di capacità operative

riferite allo svolgimento di uno specifico ruolo lavorativo.

Pertanto, la valutazione nella terza area deve essere intesa essenzialmente come constatazione

delle suddette abilità operative e/o delle attitudini dimostrate dall'allievo, tali da far ritenere

possibile un valido inserimento dell'allievo stesso nel ruolo lavorativo attinente alla

specializzazione seguita o successivi interventi formativi di ulteriore professionalizzazione.

In sede di scrutini intermedi la valutazione consiste in una verifica del lavoro fatto nella prima

parte dell'anno con riferimento al grado di apprendimento, alle abilità, attitudini e al

comportamento dimostrati. In sede di scrutinio al termine del quarto e del quinto anno, la

valutazione si esprime in un giudizio complessivo che tiene conto ugualmente del grado di

apprendimento della abilità acquisite, del comportamento, delle attitudini con riferimento ai

moduli realizzati nel corso dell'anno.

La valutazione relativa all'area di professionalizzazione ha rilevanza in relazione al rendimento

conseguito sulla specifica area, è autonoma e distinta da quella formulata per le altre aree e non

si esprime in un voto.

Nel caso di valutazione negativa sulla terza area, considerata la peculiarità dell'intervento

formativo e il fatto che tale intervento si articola in un progetto biennale, non è possibile, al

termine del quarto anno la riprovazione.

Il giudizio sulla terza area alla conclusione del biennio viene considerato come uno degli

elementi di valutazione per l’attribuzione del credito scolastico.

Nell'ipotesi di giudizio favorevole sulla terza area e, invece, di esito negativo all'esame di Stato,

poiché nell'anno successivo potrebbe essere modificato il tipo di specializzazione e non può

costringersi l'alunno a seguire un corso diverso da quello precedentemente seguito, il giudizio

favorevole viene considerato come un credito formativo utilizzabile dopo il conseguimento del

diploma.

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In tale caso il giovane può frequentare, a sua richiesta, i moduli della terza area, senza aver titolo

a ulteriori crediti formativi legati a tale frequenza.

L'area di professionalizzazione è oggetto di apposita attestazione, da parte della scuola, del

percorso formativo.

c). Al fine del rilascio dell'attestazione del percorso formativo della terza area può essere fatto

svolgere, contemporaneamente o prima degli esami di Stato, una prova di esame con una

commissione composta dal consiglio di classe, dagli esperti esterni e dai rappresentanti delle

categorie produttive.

Art. 30

Esami di licenza di maestro d'arte 1. Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio nel giorno stabilito dai dirigenti scolastici,

sentiti i collegi dei docenti.

2. I candidati esterni che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le

prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno

sottoposti a tutte le prove di esame.

3. Le domande di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte debbono essere state

presentate dai candidati esterni entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni

ad un solo istituto.

TITOLO V

SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Art. 31

Scrutini ed esami di idoneità 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini e agli esami nelle

scuole di istruzione secondaria superiore, ove funzionano classi che attuano iniziative di

sperimentazione ai sensi dell'art. 278 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297, con le seguenti modifiche

e integrazioni.

2. In sede di scrutini finali devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, voti espressi in

decimi anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei

docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non

sperimentali.

3. Gli scrutini finali per le suddette classi devono aver luogo a conclusione di ogni anno di corso.

4. E’ consentita l’ammissione di candidati esterni, mediante esami di idoneità, a classi ove sono

in atto iniziative di sperimentazione che coinvolgono sia l’ordinamento sia la struttura (c.d.

maxisperimentazioni) e a classi ove sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento.

5. Nei casi previsti dal precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi

d’insegnamento oggetto di sperimentazione sia su quelli non modificati dall’ipotesi sperimentale.

6. Non è consentito sostenere esami di idoneità nei corsi sperimentali di progetto Sirio

dell’ordine tecnico, salvo che trattisi di studenti che abbiano frequentato, nel corrente anno

scolastico, tali corsi e che abbiano conseguito la promozione alla classe successiva per effetto di

scrutinio finale. Gli studenti in possesso di ammissione a classi precedenti l’ultima di corsi del

citato progetto, in posizione diversa da quella menzionata, sostengono l’esame di idoneità per i

rispettivi corsi di ordinamento corrispondenti, con esonero da prove integrative e facoltà di

successiva iscrizione a corsi Sirio.

Art. 32

Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali 1. Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a

quella frequentata con esito positivo presso i corsi ordinari del medesimo o altro istituto di

istruzione secondaria superiore, sostenendo prove integrative solo sulle materie che il

competente Consiglio di classe riterrà indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi

nella classe cui essi intendono accedere, qualora non siano comprese fra quelle studiate nelle

classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente corrispondenti.

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2. Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano

ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale, prima dell'inizio delle lezioni dell’anno

scolastico successivo.

3. Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione alla classe successiva,

possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi

frequentata.

4. Le relative domande devono essere inoltrate al dirigente scolastico dell'istituto al quale si

chiede di essere ammessi, per il tramite dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani

didattici e dei programmi d'insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere del

consiglio di classe in merito alla corrispondenza delle discipline studiate con quelle previste dai

vigenti programmi d'insegnamento.

5. La determinazione delle materie e del tipo di prove da sostenere per ciascuna di esse (scritta,

grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si

chiede il passaggio , previa opportuna valutazione del curriculum di studio dei richiedenti. Lo

stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di corrispondenza delle

discipline già studiate dagli interessati.

6. L'iscrizione alla classe corrispondente è concessa senza esami nei casi in cui vi sia

corrispondenza tra le materie studiate nell'istituto di provenienza e quelle ritenute indispensabili

per una proficua prosecuzione degli studi dal competente consiglio di classe.

7. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali

possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

Art. 33

Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali 1. Il passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali è consentito, previo superamento

di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza, ad eccezione

delle classi alle quali, in considerazione della specificità dei progetti sperimentali, tale

ammissione non sia consentita dai relativi decreti autorizzativi.

2. Parimenti, è consentito il passaggio agli alunni che, promossi alla penultima classe dell'istituto

di provenienza, non l'abbiano frequentata perché impegnati nella frequenza di un corso di studi

presso una scuola straniera avente valore legale nello stato estero, previo superamento di

eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

3. Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonché i criteri di

determinazione delle stesse, sono disciplinati dalle norme di cui al precedente art. 20.

Art. 34

Passaggio da una ad altra classe sperimentale 1. Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi ove si attua una

diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 24.

Art. 35

Alunni non promossi e candidati non promossi 1. Gli alunni delle classi sperimentali dichiarati non promossi, i quali non possono ripetere

presso lo stesso istituto la stessa classe in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, possono

essere iscritti a classe corrispondente di altro indirizzo sperimentale o di corso ordinario.

2. Gli alunni dichiarati non promossi agli esami di Stato nei corsi sperimentali i quali non

possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta

attivato, possono essere iscritti:

a) all'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con un titolo di studio

corrispondente a quello non conseguito nell'anno precedente;

b) all'ultima classe di un corso di studi non sperimentale.

3. Al fine di facilitare l'inserimento degli alunni interessati, i competenti organi collegiali

possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico.

4. I candidati esterni, che abbiano sostenuto esami di Stato dichiarati corrispondenti alla licenza

linguistica, secondo le particolari modalità previste per le sperimentazioni di ordinamento e

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struttura e siano stati dichiarati ammessi alla frequenza dell'ultima classe, possono chiedere di

essere iscritti:

a) a classi sperimentali a indirizzo linguistico funzionanti presso gli istituti statali;

b) a classi di liceo linguistico presso istituti paritari e legalmente riconosciuti.

Nel caso in cui i candidati medesimi chiedano l'iscrizione alle classi di cui alla precedente lettera

a), l'ammissione alle classi medesime potrà essere subordinata dai rispettivi consigli di classe al

superamento di eventuali prove integrative.

Nel caso in cui i suddetti chiedano l'iscrizione a classi di cui alla lettera b), si applicano le

disposizioni previste dal precedente art. 20.

TITOLO VI

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE

SECONDARIA SUPERIORE

Art. 36

Rinvio 1. Per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore si fa

rinvio all’O.M. n. 29 del 13 -2-2001, richiamata in premessa.

TITOLO VII

Art. 37

Disposizioni generali 1. Ai sensi dell'art. 309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, 297, gli insegnanti incaricati di religione

cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi

dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine

al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano

una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

2. Per tutti gli esami disciplinati dalla presente ordinanza, la riunione preliminare delle

commissioni ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove

scritte. I candidati che per motivi di culto non intendono sostenere prove d'esame nei giorni

stabiliti dal relativo calendario sono ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno

successivo, prima della conclusione della sessione d'esame. E' data facoltà alle commissioni di

deliberare il rinvio al giorno successivo non festivo dello svolgimento della prova scritta per

l'intera classe frequentata dagli anzidetti candidati.

3. Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente

riconosciuti, si applicano, inoltre, le norme di cui all'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 e,

relativamente agli esami di idoneità, le disposizioni dell’art. 7 della legge 10.12.1997, n. 425.

4. Le domande di ammissione agli esami dei candidati detenuti devono essere presentate al

competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il parere del direttore della casa

circondariale, previo nulla osta del Ministero di Grazia e Giustizia. In tali casi il Provveditore

agli Studi può prendere in considerazione anche domande pervenute oltre i termini previsti per i

diversi tipi di esame. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche,

nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Provveditore agli Studi.

5. Il Provveditore agli Studi, inoltre, valuta le eventuali richieste di effettuazione delle prove di

esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.),

autorizzando le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le

suddette sedi.

6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie

dell’esito negativo degli scrutini e degli esami.

7. Ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe

procede, comunque, alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti

con riserva nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 38

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Diplomi e certificati 1. Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei

diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della

sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio

dei diplomi stessi.

2. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dai

dirigenti scolastici statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, presso i quali sono

depositati gli atti relativi al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati

validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti, a cura degli

interessati stessi, con il diploma originale.

3. Le disposizioni che prevedono il rilascio del "certificato provvisorio" sono state abrogate

dall'O.M. 25/1/1994, n. 18.

4. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e

legalmente riconosciuti sono legalizzate dal competente Provveditore agli Studi, stante il

principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4 gennaio 1968,n. 15.

Art. 39

Accesso ai documenti scolastici 1.Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami

devono essere consegnati, con apposito verbale, al dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il

quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990,n. 241, è responsabile della loro custodia e

dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del plico che contiene gli

atti predetti e che è custodito dallo stesso; in tal caso il dirigente scolastico, alla presenza di

personale della scuola, procede all'apertura del plico redigendo apposito verbale sottoscritto dai

presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente. Pertanto, le precedenti

disposizioni in contrasto con tale principio devono considerarsi annullate.

2. Ai sensi della precitata legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni, tutti gli atti e

documenti amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati,

compresi gli elaborati scritti e quelli degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di

accesso di chi vi abbia interesse per la cura e la difesa di interessi giuridici, non necessariamente

connesse a ricorsi. .

3. Nel caso che dai documenti indicati nel precedente comma emergano fatti e situazioni che

attengono alla vita privata ovvero alla riservatezza anche di terzi, i richiedenti non possono

ottenere copia di tali atti, né trascriverli ma possono solo prenderne visione (cfr. Decisione n.

5/1997 del Consiglio di Stato assunta nell'Adunanza Plenaria del 25-11-1996 )

4. Il diritto di accesso si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di

bollo, mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie informi

con rimborso del costo della produzione: £. 500 da 1 a 2 copie, £. 1.000 da 3 a 4 copie e così di

seguito, da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullare con il

datario a cura dell'istituto.

5. A richiesta, le copie possono essere autenticate.

6. L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.

7. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di

accesso agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento.

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3

della legge 14 gennaio 1994,n. 20.

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D.L.vo 196/03

Informativa e trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari è obbligatorio per Legge quando è

indispensabile agli adempimenti didattici, gestionali, amministrativi e fiscali propri

dell’istituzione scolastica.

Per la legge sulla privacy, però, la scuola non può più inviare direttamente all’USL di

competenza la segnalazione di un alunno da certificare, ma può darne solo informazione alla

famiglia, che deciderà se rivolgersi ai servizi o meno.

Inoltre, al passaggio da un ordine scolastico all’altro, per lo stesso motivo, dovrà essere la

famiglia a presentare alla segreteria del nuovo istituto la certificazione di handicap per ottenere

l’insegnante di sostegno.

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Gazzetta Ufficiale N. 115 del 19 Maggio 2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23

febbraio 2006, n. 185

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come

soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della

legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione,

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l’individuazione,

da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell’alunno come soggetto portatore di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i

diritti delle persone handicappate;

Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l’atto di

indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni

portatori di handicap;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 333;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi

nell’adunanza del 29 agosto 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro della

salute;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l’individuazione dell’alunno in

situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall’articolo 35, comma 7, della legge 27

dicembre 2002, n. 289.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai

sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.

1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Il testo dell’art. 35,

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comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31

dicembre 2002, n. 305, S.O.), è il seguente: «Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di

organizzazione scolastica). (Omissis). 7. Ai fini dell’integrazione scolastica dei soggetti portatori

di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell’art. 3, comma 1, della

legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o

sensoriale, stabilizzata o progressiva. L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto

insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all’art. 40 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale

assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto art. 3

della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All’individuazione dell’alunno come soggetto portatore di

handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con

modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare,

d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge.

(Omissis)».

Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di

apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di

svantaggio sociale o di emarginazione. 2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni

stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità

complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3. Qualora la

minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo

da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera

individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni

riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi

stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle

condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.». «Art. 12 (Diritto

all’educazione e all’istruzione). - 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito

l’inserimento negli asili nido. 2. È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona

handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di

ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 3. L’integrazione scolastica ha come

obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L’esercizio del diritto all’educazione e

all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento ne’ da altre difficoltà

derivanti dalle disabilità connesse all’handicap. 5. All’individuazione dell’alunno come persona

handicappata ed all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa

seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo

individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei

genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado

di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante

operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica

istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e

pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le

possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e

progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona

handicappata. 6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il

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concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per

controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico. 7. I

compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalità

indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’art. 5, primo

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a

conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso

di istruzione secondaria superiore. 9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico,

temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite

l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con le unità

sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i

Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i

minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi

possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in

situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della scuola

dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,

attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in

servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle

quali i minori sono iscritti. 10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli

obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione di

personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una esperienza

acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale

esperto.». «Art. 13 (Integrazione scolastica). - 1. L’integrazione scolastica della persona

handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle

università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4

agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso: a) la programmazione

coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi,

sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti

locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze,

stipulano gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica

istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi per

la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla

predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di

socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività

integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere

posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione

coordinate; b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi

didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di

ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante

convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e

adattamento di specifico materiale didattico; c) la programmazione da parte dell'università di

interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio

individuale; d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e

tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di

incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e

l’apprendimento di studenti non udenti; e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con

handicap. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono

altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle

esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la

socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di

operatori ed assistenti specializzati. 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai

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140

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive

modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la

comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di

sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati. 4. I posti di sostegno per la scuola

secondaria di secondo grado sono determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio

alla data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a

quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità

finanziarie all’uopo preordinate dall’art. 42, comma 6, lettera h).

Il testo dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento

dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132), è il seguente: «6. Il Governo può promuovere

la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a

favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o

il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4

dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e

quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di

coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’art. 4 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di

sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con

docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo

dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano,

partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività

di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi tecnici e didattici

specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il

supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio

bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai

commi 5 e 5-bis dell’art. 16.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 reca: «Atto di indirizzo e

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di

handicap.».

- Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 333 reca: «Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico

2001/2002.». - La legge 8 novembre 2000, n. 328 reca: «Legge quadro per la realizzazione del

sistema integrato di interventi e servizi sociali.».

- Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con

decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del

Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale

potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con

decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della

legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle

dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del

Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento

delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune

delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), è il seguente: «Art. 8 (Conferenza

Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed

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141

autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle

province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La

Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri

o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte

altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle

finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione

nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia - UPI ed il

presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte

inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’art. 17

della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del

Governo, nonché rappresentati di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La

Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in

tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente

dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata

dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio

dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è

conferito, dal Ministro dell’interno.».

Nota all’art. 1: - Per il testo dell’art. 35, comma 7 delle legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano

le note alle premesse.

Art. 2.

Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende

Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale

o la tutela dell’alunno medesimo, appositi accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto

dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all’inizio dell’anno

scolastico e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati

attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di

handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive

modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l’indicazione della

patologia stabilizzata o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nonché la specificazione dell’eventuale carattere di

particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del predetto

articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono

preordinati, il verbale indica l’eventuale termine di rivedibilità dell’accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi

funzionale dell’alunno, cui provvede l’unità multidisciplinare, prevista dall’articolo 3, comma 2

del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, anche secondo i criteri di

classificazione di disabilità e salute previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il

verbale di accertamento, con l’eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla

diagnosi funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela

dell’alunno e da questi all’istituzione scolastica presso cui l’alunno va iscritto, ai fini della

tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

Note all’art. 2:

- Per il testo degli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle

premesse.

- Per il testo dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

- Il testo dell’art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il

seguente: «2. Alla diagnosi funzionale provvede l’unità multidisciplinare composta: dal medico

specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista

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della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale o in regime

di convenzione con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi

clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta

dell’alunno e l’acquisizione dell’eventuale documentazione medica preesistente. Gli elementi

psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano compresi:

a) i dati anagrafici del soggetto;

b) i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei

membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).».

Art. 3.

Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno 1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del

precedente articolo 2 fa seguito la redazione del profilo dinamico funzionale e del piano

educativo individualizzato previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.

1045, da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. 2. I

soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio

1994, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative

alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di

sostegno.

3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie,

nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano

accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il

rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle

classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all’organizzazione di sistematiche

verifiche in ordine agli interventi realizzati ed alla influenza esercitata dall’ambiente scolastico

sull’alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 febbraio 1994.

Note all’art. 3:

- Per il testo dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si vedano le note alle premesse.

- La legge 20 agosto 2001, n. 333 reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell'anno

scolastico 2001-2002.».

- Il testo dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio

1994, è il seguente: «2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,

congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale

insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione

dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la

potestà parentale dell’alunno.».

- Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 333 reca:

5 L’Art. 3 comma 1 rinvia esplicitamente all’Art. 12 comma 5 della Legge 104/92, che chiama a

provvedervi congiuntamente, “con la collaborazione dei genitori della persona handicappata:

- gli operatori delle unità sanitarie locali,

- per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola,

- con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico”

Il richiamo operato direttamente alla legge 104/92 (Art. 12 comma 5) e non all’Art. 4 DPR 24/02/94 fa

ritenere che tale Art. 4 sia di fatto superato, compresa la composizione della commissione (denominata

“unità multidisciplinare”) incaricata di redigere il profilo.

(Nota attinta da: Scuola Snals, Pier Francesco Ramero (a cura di), Individuazione alunni in situazione di

handicap: il (talvolta) difficile rapporto tra aziende sanitarie e scuola, inserto redazionale al n. 27 del 1°

febbraio 2008.)

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«Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002.».

- Il testo dell’art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, è il

seguente:

«Art. 6 (Verifiche). - 1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all’ordinaria ripartizione

dell’anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro

febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell’art. 12 della legge n.

104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l’influenza esercitata

dall’ambiente scolastico sull’alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato

all’alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l’alunno stesso

dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel

rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni

impreviste relative all’apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo

all’appuntamento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al

comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo

stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.».

Art. 4.

Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di

sostegno in deroga 1. L’autorizzazione all’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto

insegnanti/alunni, a norma dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è

disposta dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale sulla base della certificazione

attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

Nota all’art. 4:

- Per il testo dell’art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si vedano le note alle

premesse.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi

successivamente alla sua entrata in vigore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti

normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.

Roma, 23 febbraio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Letta

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

Moratti

Il Ministro della salute

Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006

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Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro

n. 2, foglio n. 36

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DDG n. prot. 13279 dell’11/10/06

Costituzione presso l’Uff. I di un gruppo di lavoro sul tema dell’orientamento

scolastico per gli allievi con handicap nel passaggio dalla scuola secondaria di

I grado verso la scuola secondaria di II grado.

All’attenzione di questo Ufficio è stata posto con particolare rilevanza il tema dell’orientamento

scolastico degli allievi con handicap nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola

secondaria di II grado. Le rilevazioni statistiche hanno infatti registrato negli anni un deciso

“addensamento” delle iscrizioni degli allievi certificati per handicap in alcuni tipi di scuola e non

in altri.

I dati pubblicati nel Data Warehouse del Ministero della Pubblica Istruzione relativi all’organico

di fatto a.s. 2005-2006 riportano, ad esempio, che nell’istruzione professionale gli allievi con

handicap costituiscono il 5,18% degli alunni totali, mentre nell’istruzione classica sono lo 0,33

% e nell’istruzione scientifica sono lo 0,36%.

Ritenuto pertanto necessario effettuare a livello regionale una riflessione sull’argomento, al fine

di poter indicare percorsi di orientamento che ampliino lo spettro di scelta, con la presente si

costituisce un gruppo di lavoro con il compito di fornire a questa Direzione Generale, agli USP

ed alle Istituzioni Scolastiche spunti di lavoro e di riflessione che possano indirizzarne l’azione

in modo più efficace e puntuale.

Il gruppo è così costituito:

- Coordinatrice: Dirigente Scolastico Maria Amigoni, I.C. n. 11 di Bologna

- Dirigente Tecnico: Raffele Iosa

- Dirigenti Scolastici:

Giorgio Siena, IIS “Calvi” di finale Emilia (MO)

Fiorenza Copertini, I.C. di Felino (PR)

Maria Antonietta Stellati, I.C. di Cortemaggiore (PC)

- Insegnanti:

Letizia Mazza, IPSSCT “Einaudi” di Ferrara

Roberto Turoni, IIS “Ruffilli” di Forlì

Ornella Dulcini, I.C. di San Pietro in vincoli (RA)

Claudio Davoli, IPSIA “Lombardini” di Reggio Emilia

Stefania Parladori, IPSSCT “Einaudi” di Rimini.

Il gruppo di lavoro dovrà elaborare le proprie proposte entro il mese di gennaio 2006, al fine di

consentirne la tempestiva fruizione già nel corrente anno scolastico.

Come sopra indicato, i lavori saranno coordinati dal Dirigente Scolastico Maria Amigoni che, di

concerto con i componenti del gruppo stesso, stabilirà il calendario e la sede dei lavori e

consegnerà la relazione finale a questo Ufficio, il quale provvederà a diffonderla alle Istituzioni

scolastiche.

Per la gestione amministrativo-contabile viene istituito un apposito progetto, denominato

“Progetto orientamento scolastico alunni con handicap” la cui responsabilità è affidata all’I.C.

n. 11 di Bologna.

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Per il finanziamento di tale progetto vengono assegnati € 5.000,00 prelevati dai fondi accantonati

in contabilità speciale presso l’U.S.P. di Bologna e assegnati alla competenza di questo Ufficio

con il Decreto Direttoriale n. 108 del 19 aprile 2006.

Pertanto il Dirigente dell’U.S.P. di Bologna provvederà a trasferire la somma di cui trattasi

all’I.C. n.11 di Bologna.

Il Gruppo di Lavoro, oltre all’elaborazione del documento sopra indicato, potrà essere chiamato

a fornire consulenza all’Ufficio e alle scuole, in modi e tempi che saranno concordati, in ordine

alle attività di formazione di cui alla nota di questo Ufficio prot. num. 12966 del 3 ottobre 2006.

I rimborsi delle spese di viaggio e pranzo – se ed in quanto dovute - sono a carico dei fondi

assegnati all’I.C. n. 11 di Bologna per il progetto di cui trattasi.

Alla conclusione dei lavori del gruppo, il Dirigente dell’I.C. n. 11 di Bologna invierà una

relazione amministrativo – contabile delle spese effettuate a questo Ufficio.

Il

Dirigente

Stefano Versari

ALLEGATO

ALUNNI CON HANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

ORGANICO DI FATTO A.S. 2005-2006

TIPO SCUOLA ALUNNI CON HANDICAP

% ALUNNI H PER ORDINE DI SCUOLA SU TOTALE ALUNNI H ALUNNI TOTALI

%ALUNNI H SU ALUNNI TOTALI

ISTRUZIONE ARTISTICA 172 6% 6.453 2,67%

ISTRUZIONE CLASSICA 56 2% 16.717 0,33%

ISTRUZIONE MAGISTRALE 84 3% 6.521 1,29%

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 1.815 66% 35.053 5,18%

ISTRUZIONE SCIENTIFICA 104 4% 28.737 0,36%

ISTRUZIONE TECNICA 516 19% 54.586 0,95%

TOTALI 2.747 100% 148.067 1,86%

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C.M. 28/07

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e

paritarie per l’anno scolastico 2006-2007.

L’esame finale del primo ciclo, come è ben noto a tutti gli insegnanti, coincide con la

conclusione di una lunga e complessa fase processuale, e al tempo stesso apre nuovi scenari nel

percorso di formazione culturale e personale di ciascun ragazzo.

Da una parte, l’esame assume infatti una particolare importanza, perché conclude un percorso

scolastico nel quale, ad una base conoscitiva generale, ha fatto seguito una sistematizzazione dei

saperi su cui si fondano le consapevoli scelte per il futuro.

L’esame, dall’altra, pur con le criticità proprie dell’età adolescenziale, coincide con una fase

evolutiva, contrassegnata, per ciascun ragazzo, dai processi di maturazione della personalità, da

un insieme particolarmente ricco di relazioni interpersonali, dall’emergere in modo più chiaro di

interessi e vocazioni. Pertanto, gli insegnanti vorranno riservare, come di consueto, particolare

attenzione a questa fase conclusiva del ciclo di istruzione. In merito assumono uno specifico

rilievo gli interventi relativi alla predisposizione degli strumenti di valutazione, allo svolgimento

dell’esame di Stato e alla certificazione delle competenze.

Per parte sua, il Ministero ha già avuto modo nella fase iniziale di questo anno scolastico di

intervenire (nota di indirizzo del 31 agosto 2006 e nota del 10 novembre 2006) su alcuni aspetti

connessi con gli adempimenti conclusivi e con l’esame finale del primo ciclo di istruzione.

Alcune recenti modifiche normative hanno poi interessato direttamente l’esame di Stato con cui

si conclude la scuola secondaria di I grado.

La predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, di cui

all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004, è stata infatti annullata dall’art.

3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Di conseguenza, è stata confermata l’esclusiva competenza

delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.

Tenendo conto, pertanto, della nuova configurazione di questo settore scolastico, e sulla scorta

del parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, si ritiene utile fornire un

quadro generale di riferimento per gli adempimenti necessari.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’ESAME Si segnalano di seguito le principali attività della fase preparatoria allo svolgimento dell’esame

di Stato.

1. Validità dell’anno scolastico

Ai sensi del primo comma dell’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti debbono

accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle

lezioni: "Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per

casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al

suddetto limite."

Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento

all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali; i

criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza dovranno essere

preventivamente definiti dagli organi di istituto. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale,

provvederà pertanto alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente

il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti.

2. Ammissione all’esame

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Non è più prevista l’ammissione all’esame6. Infatti, le norme che prevedevano, ai fini

dell’ammissione degli alunni all’esame di Stato, un giudizio di idoneità da parte del consiglio di

classe, sono state abrogate dall’art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004 con effetto dal corrente

anno scolastico.

Pertanto, non trovano più applicazione gli articoli 177 (valutazione e scheda personale

dell’alunno) e 183 (ammissione all’esame di licenza) del Testo unico (decreto legislativo

296/1994) che, in diverso modo, fino al precedente anno scolastico, disciplinavano l’istituto

dell’ammissione all’esame di Stato.

L’ammissione, conseguentemente, è disposta d’ufficio nei confronti di tutti gli alunni

frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria di I grado, indipendentemente dalla

valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno scolastico e, comunque, alla sola

condizione del raggiungimento del monte ore annuo di presenze di cui al precedente paragrafo.

3. Predisposizione relazione finale del consiglio di classe

Pur in presenza della abrogazione del giudizio di idoneità e ammissione all’esame (ex-comma 5

dell’art. 177 del Testo Unico), viene confermata l'importanza della relazione finale del consiglio

di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee

didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di

integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel

triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Sarà poi la scheda individuale di valutazione,

completa di giudizi analitici per disciplina e di giudizio globale conclusivo del terzo anno, a

consentire una conoscenza sufficientemente completa del risultato cui ciascun alunno è

pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali.

Valgono in proposito, per questi adempimenti preliminari all’esame, le indicazioni, per quanto

compatibili, fornite dalla Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che, fatte salve le

modifiche richiamate dalla presente circolare, è da considerare base di riferimento per ogni altro

adempimento relativo allo svolgimento dell’esame di Stato.

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO Sulle discipline di studio riguardanti il curricolo della scuola secondaria di I grado sono

intervenute modifiche che incidono sulle prove d’esame.

L’attuale configurazione del curricolo comprende infatti lo studio di una seconda lingua

comunitaria e una diversa strutturazione dell’area tecnologica, così come disposto dal decreto

legislativo n. 59/2004 e dal decreto legislativo n. 226/2005.

Per le scuole di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, di lingua francese della Valle

d’Aosta e di lingua slovena per le province di Trieste e Gorizia si confermano le disposizioni

specifiche in materia di prove linguistiche.

1. Prove scritte

Sulla base della consolidata e sperimentata prassi, peraltro richiamata dalla ordinanza

ministeriale n. 90/2001, è prevista di norma l’effettuazione di tre prove scritte, da svolgersi su tre

giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalle commissioni

esaminatrici. Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della

presenza di alunni di religione ebraica.

La prova scritta di italiano è opportuno sia formulata in modo da consentire all’alunno di

mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze

acquisite.

La prova dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione

personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, tenendo conto dell’esperienza consolidata, la

prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere

6 Col D.d.l. Camera 3025 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, è

tornato in vigore il criterio di ammissione all’esame di Stato (vedi oltre).

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quanto più è possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto

delle seguenti indicazioni di massima:

esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto

forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);

trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di

riflessioni personali;

relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

Per quanto riguarda le lingue comunitarie che, per la prima volta in modo generalizzato,

costituiscono oggetto di valutazione di esame, mentre, da una parte, deve essere affermata la pari

dignità di entrambi gli insegnamenti delle lingue comunitarie (inglese e altra lingua scelta dalla

scuola), dall’altra, tale parità deve essere praticata in modo graduale per renderla sostanzialmente

credibile.

Pertanto, in questo anno di prima applicazione, è opportuno, per quanto riguarda in particolare la

prova scritta, prevedere che l’effettuazione di tale prova per la seconda lingua abbia carattere

sperimentale.

In via generalizzata la prova scritta riguarderà la prima lingua comunitaria. Previa delibera del

collegio dei docenti, potrà essere sperimentata la prova scritta unica delle due lingue

comunitarie, articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria. In tal caso

la prova potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione

di dialogo, ecc.), con conseguente valutazione riferita agli insegnamenti di entrambe le lingue.

Nella predisposizione e nella valutazione della prova di seconda lingua comunitaria per gli

alunni che vengono a trovarsi in una condizione di ripetenza e/o che non hanno potuto usufruire

di tale insegnamento per l’intero corso, le commissioni tengono conto della durata dello

specifico percorso compiuto e dei relativi livelli di competenza conseguiti.

Nel caso in cui la scuola, su delibera del collegio, non abbia incluso la seconda lingua

comunitaria nell’unica prova scritta, dovrà prevedere che essa sia oggetto di specifica trattazione

e valutazione in sede di colloquio pluridisciplinare.

Le istituzioni scolastiche interessate da esperienze consolidate di bilinguismo possono deliberare

autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie. (v. nota

10.5.07)

La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia deve tendere a verificare le

capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su

più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro

progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.

Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, sulla base dell’esperienza consolidata, i quesiti

potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni

elementari nel campo della statistica e della probabilità.

Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con

attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali.

Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone

preventiva comunicazione ai candidati.

È tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari.

2. Colloquio pluridisciplinare

Come è consuetudine consolidata, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera

commissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie

discipline di studio, la maturazione globale dell’alunno.

Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole

commissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare, per quanto attiene agli approfondimenti

delle singole discipline di studio, potrà essere condotto in modo autonomo, assumendo,

eventualmente, a riferimento le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981,

fatti salvi gli opportuni aggiornamenti curricolari e normativi sopravvenuti, nonché altri criteri

autonomamente individuati anche sulla base di qualificate esperienze realizzate.

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Come per altre discipline, per quanto riguarda la valutazione delle due lingue comunitarie la

commissione esaminatrice provvederà a verificare quali capacità e competenze (nella fattispecie,

di livello differenziato) sono state conseguite dall’alunno.

Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene

verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 201/1999, anche la

competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva,

individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

3. Giudizio finale

Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, delle prove scritte e del colloquio

pluridisciplinare, la commissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare

collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, formula un

motivato giudizio complessivo.

Tale giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di "OTTIMO",

"DISTINTO", "BUONO" e "SUFFICIENTE"; se negativo, con il giudizio di "NON

LICENZIATO".

Considerata la globalità del giudizio, le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto

al colloquio pluridisciplinare.

Il giudizio sintetico viene riportato sul diploma di licenza di scuola secondaria di I grado, firmato

dal presidente della Commissione esaminatrice.

Si precisa che, come di consueto, i diplomi, stampati dal Poligrafico dello Stato su ordinativo del

Ministero dell’Economia, verranno da quest’ultimo trasmessi agli Uffici scolastici provinciali

entro il prossimo mese di aprile, per il successivo inoltro alle istituzioni scolastiche.

4. Alunni con disturbo specifico di apprendimento

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi

di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si raccomanda l’impiego di

misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota

ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005.

5. Alunni diversamente abili

I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e

partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove

e alla formulazione del giudizio globale.

Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi

educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le

previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).

Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile

rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.

Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del

riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza

ministeriale n. 90/2001).

Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili

necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue

potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.

Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute

dagli alunni diversamente abili.

6. Alunni con cittadinanza non italiana

Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui

preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e

dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e

trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di

studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento

utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.

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Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e

del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di

tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento

conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione

raggiunta.

7. Candidati privatisti

In base al divieto contenuto nell’art. 1-bis, comma 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo

il quale "Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né

intermedi, né finali", gli studenti che stanno frequentando la terza classe presso scuole private

non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l’esame di Stato presso una scuola

statale o paritaria entro il 30 aprile.

Per qualsiasi candidato esterno che intende sostenere l’esame di Stato presso una scuola statale o

paritaria, si richiamano le disposizioni previste in materia dal comma 6, art. 11 del decreto

legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: "All'esame di Stato … sono ammessi anche i

candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il

tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della

scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il

predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni

di età."

8. Alunni in ospedale

Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni

fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggeriscono modalità derogatorie

per lo svolgimento dell’esame.

9. Prove suppletive

Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per gravi e comprovati motivi,

devono concludersi prima del termine dell’anno scolastico. Nello svolgimento di tali prove

devono essere seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria.

10. Adulti

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare, quelle sedi di Centri Territoriali

Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti (ex- corsi sperimentali per lavoratori 150

ore), per le finalità di cui all’ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, art. 5 e in

applicazione della nota prot. 777 del 31 gennaio 2006, possono indire, anche nel corso dell'anno

scolastico, sessioni speciali di esami di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di

scuola secondaria di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di

conseguire la relativa attestazione.

Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi le istituzioni scolastiche interessate

possono assumere a riferimento le disposizioni di cui alla presente circolare, secondo opportuni

adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e contenuti delle prove, composizione

delle commissioni.

CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE L’articolo 10 del dpr 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica) prevede che "Con

decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni,

le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi

riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito

dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente

certificate".

Conseguentemente la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di

orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra:

competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e

traguardi raggiunti dall’alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle

prove d’esame, sulla base di specifici indicatori individuati dalla scuola;

particolari attitudini emerse durante la complessiva attività scolastica del triennio;

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piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti

formativi acquisiti, ecc.).

Si tratta, come ben si può intuire, di un adempimento indubbiamente complesso, su cui si è

soffermata la nota di indirizzo 31 agosto 2006 (confermata dalla nota 10 novembre 2006) con cui

il Ministro ha configurato l’a.s. 2006-2007 come "anno ponte": un anno, dunque, di operosa

transizione durante il quale anche il delicato tema delle certificazioni deve essere

necessariamente affrontato in termini sperimentali, flessibili e aperti. Tanto più in una fase, come

l’attuale, che è contraddistinta da un articolato processo di innovazione di cui costituiscono

momenti qualificanti sia il nuovo obbligo di istruzione sino al sedicesimo anno di età, sia la

ridefinizione, in corso, delle Indicazioni nazionali.

Allo stato attuale, come è noto, non si dispone tuttavia di un quadro compiuto di definizione

degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze. Pertanto, di fronte alla non ancora

compiuta definizione del nuovo impianto pedagogico-didattico, la messa in atto dei

corrispondenti strumenti valutativi/certificativi non può non avere un carattere sperimentale.

1. Fase sperimentale

In questa fase transitoria in cui è in corso la ridefinizione delle Indicazioni nazionali per le scuole

del primo ciclo di istruzione, si ritiene opportuno che il modello di certificazione delle

competenze, allegato alla presente, sia adottato da tutte le istituzioni scolastiche in via

sperimentale, con gli opportuni adattamenti alle specifiche situazioni delle realtà locali.

In particolare, in considerazione delle diffuse esperienze di innovazione presenti in molte

istituzioni scolastiche, si invitano soprattutto gli insegnanti coinvolti negli esami conclusivi del

primo ciclo, ad una riflessione sull’argomento delle competenze e alla individuazione, in termini

aperti e flessibili, di forme valutative/certificative.

Possono essere utili, in tal senso, sia l’azione di rete che molte istituzioni scolastiche realizzano

su problematiche formative specifiche, sia le esperienze di ricerca-azione sulle competenze

condotte da singole scuole e che possono diventare oggetto di orientamento e disseminazione.

2. Misure di accompagnamento

Al fine di favorire il processo di elaborazione e sperimentazione sulle competenze, questo

ministero offrirà opportune misure di accompagnamento, di seguito individuate.

Predisposizione da parte del Ministero di specifico dossier (legislazione sulle competenze;

livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale; bibliografia;

documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze, ecc.).

Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di analisi e valutazione delle

proposte innovative, in funzione della predisposizione del modello definitivo di

certificazione.

Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e di consulenza e assistenza per

l’attività di ricerca e innovazione delle scuole.

Raccolta di pratiche esemplari.

I Direttori Generali regionali vorranno, nell’occasione, mettere in atto ogni utile intervento per

sostenere questo particolare processo di innovazione.

Dalla collaborazione degli insegnanti e dell’Amministrazione potrà nascere una proposta di

sintesi valida e condivisa da utilizzare a partire già dal prossimo anno scolastico.

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(intestazione della scuola)

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal consiglio di

classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite in sede di esame di Stato;

CERTIFICANO

L’alunn …………………………………...……………. nat .. a .………………………………….. il

…………….

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale di

………………….. (1)

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di

competenza nelle discipline di studio e nelle attività opzionali e facoltative (2)

competenze in lingua italiana …………………………………………………………….

competenze in inglese e seconda lingua comunitaria…..…………………………………

competenze matematiche…………………………………………………………………..

competenze scientifiche……………………………………………………………………

competenze tecnologiche…………………………………………………..........................

competenze storico-geografiche…………………………………………………………...

competenze artistiche……………………………………………………………………....

competenze musicali……………………………………………………………………......

competenze motorie……………………………………………………………………..….

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato specifiche

capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari:

………………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………

Il piano di studi seguito nell’ultimo anno si è caratterizzato in particolare per la partecipazione a:

- tempo scuola (settimanale complessivo) …………………............……………….……

- attività opzionali facoltative (quali e quante ore)………………………………….……

- altre attività significative…………………………………………………………………

data……………………….

Il Dirigente scolastico Il Presidente di Commissione

________________________________

(1) (OTTIMO, DISTINTO, BUONO, SUFFICIENTE)

(2) Il livello si può esprimere sia in termini quantitativi (es., iniziale, intermedio, finale) sia con indicatori

della disciplina

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APPENDICE 2

DISABILITÀ E INTENET: ALCUNI LINK UTILI

Informazioni, documentazione educativa, leggi e risorse:

Edizioni Erickson

www.erickson.it

Federazione di Associazioni di Docenti per l’Integrazione Scolastica:

www.integrazionescolastica.it

www.disabili.com

portale disabilità del USP di Ferrara

www.diversabili.info

portale INAIL per il mondo della disabilità

www.superabile.it

Centro di Documentazione Handicap di Bologna

www.accaparlante.it/cdh-bo/index.htm

Centro di Documentazione Handicap di Ferrara

http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1284

Centro di Documentazione Handicap di Modena

www.comune.modena.it/cdh

Centro di Documentazione Handicap di Forlì

www.comune.forli.fo.it/cda

Centro di Documentazione Handicap di Cesena (FC)

www.comune.cesena.fc.it/cde/index.htm

Handicap in cifre

www.handicapincifre.it

Autismo on line

www.autismoonline.it

Educazione & Scuola

www.edscuola.it

Ausili informatici e tecnologie

HANDImatica

www.handimatica.it

ASPHI

www.asphi.it

Tyflosystem

www.tyflosystem.it

MC Link – area handicap

wwww.mclink.it/mclink/handicap

SIVA – Servizio Informazioni e Valutazione Ausili

www.siva.it

Handitecno

www.bdp.it/handitecno

Associazioni ed Enti

AID – Associazione Italiana Dislessia

www.aiditalia.org/it/emilia_romagna.html

AIPD – Associazione Italiana Persone Down

www.aidp.it

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Società Italiana Ritardo Mentale

www.sirmonline.it

Unione Italiana Ciechi

www.uiciechi.it

Fondazione Don Gnocchi

www.dongnocchi.it

AIES – Associazione Italiana Educatori dei Sordi

www.aies.it

Lega del Filo d’Oro

www.legadelfilodoro.it

Gruppo di solidarietà Moie di Vaiolati

www.comune.jesi.an.it/grusol

Associazione “Gli Argonauti”

www.gli-argonauti.org

ABC – Associazione Bambini Celebrolesi Sardegna

www.web.tin.it/abc_sardegna

ANGSA – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

www.angsa.bbk.org

Fondazione Bambini e Autismo

www.bambinieautismo.org

Autismo Italia

www.autismoitalia.org

A.GE.DI. – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili

www.agedi.it

Associazione Italiana Ricerca Prevenzione e Cura Handicap

www.airh.it

A.T.L.HA. – Associazione Tempo Libero Handicappati

www.atlha.it

ANFFAS – Associazione Nazionale Famiglie disabili intellettivi e relazionali – sede

nazionale di Roma

www.anffas.net

Au.di.do – Cooperativa Sociale Autogestione Diversamente Dotati

www.audido.it/assoc.htm

Periodici on line:

www.bandieragialla.it

http://web.vita.it/home

www.ventosociale.it

www.mobilita.it

Sport e avventura:

www.sporthandicap.org

www.incontrisenzabarriere.it

Per un turismo accessibile:

www.italiapertutti.it

www.terredimare.it