Luciano Violante a Ca' Foscari - Seminario "Tra società civile e società politica: la società giudiz
Le società di capitali: tipologia, caratteristiche...
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Le società di capitali: tipologia,
caratteristiche, costituzione
IV Classe ITC
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Tipologia delle società di capitali
Caratteristiche delle società di capitali
Tipologia delle azioni
Diritti degli azionisti
Costituzione
In questo modulo:
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Il contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art.2247 C.C.)
Motivazioni A. Possibilità di reperire maggior volume di capitali
B. Frazionamento dei rischi imprenditoriali tra più persone
Società commerciali
Società di persone
Società di capitali
Società cooperative
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Società di capitali
Società per azioni
pluripersonale
unipersonale
Società in accomandita per
azioni
Società a responsabilità
limitata
pluripersonale
unipersonale
Tipologia delle società di capitali
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La società per azioni
“Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il
suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni” (art.
2325 c.c.).
Di conseguenza la spa è dotata di personalità giuridica.
Non vi è alcuna responsabilità personale dei soci nei confronti dei terzi, al di là del
conferimento effettuato.
Pertanto la spa gode di autonomia patrimoniale perfetta.
Il patrimonio sociale, nettamente distinto da quello dei soci, è dunque l’unica garanzia
che viene offerta ai terzi per le obbligazioni assunte dalla società nei loro confronti. Si
configura, quindi, un regime di responsabilità limitata.
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Nelle società per azioni (spa) il capitale sociale è rappresentato da
azioni.
La possibilità di suddividere il capitale sociale in tante piccole frazioni (azioni) consente di diffondere il capitale di rischio tra una molteplicità di persone, convogliando verso la stessa società risorse monetarie spesso molto elevate. Gli azionisti ricevono un dividendo variabile in relazione all’utile conseguito dall’impresa e alle decisioni deliberate dall’assemblea dei soci.
Le società per azioni, entro i limiti imposti dalla legge e nell’ambito della propria autonomia statutaria, possono emettere varie categorie di azioni (ordinarie, privilegiate, di risparmio, garantite) fornite di diritti diversi. Il codice civile prevede anche l’emissione di particolari strumenti finanziari di partecipazione al capitale dedicato ad uno specifico affare.
Caratteristiche delle società per azioni
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Le azioni
Il capitale della società per azioni è suddiviso in azioni.
Le azioni sono titoli di credito che rappresentano una frazione (o quota-parte) del
capitale sociale di una spa (o di una sapa).
Il soggetto che acquista le azioni diventa comproprietario (socio o azionista)
dell’azienda che le ha emesse e partecipa quindi al rischio di impresa in proporzione al
numero di titoli posseduti.
Il D.Lgs 213/98 ha disposto la dematerializzazione delle azioni (e di altri strumenti
finanziari, tra i quali le obbligazioni). Il titolo azionario non è più rappresentato da un
certificato cartaceo ma da iscrizioni in conti aperti presso banche o altri intermediari
abilitati.
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Caratteristiche delle azioni
Hanno identico valore nominale, indicato sul titolo e determinato dal rapporto tra
capitale sociale e numero delle azioni emesse.
Sono indivisibili: in caso di comproprietà i diritti devono essere esercitati da un
rappresentante comune.
Sono titoli nominativi o al portatore.
Conferiscono ai possessori uguali diritti.
Non possono essere emesse sotto la pari.
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Valore nominale Corrisponde ad una frazione del capitale sociale; può anche non essere indicato
Valore di emissione
Coincide con il prezzo che l’azionista deve versare alla società emittente per acquistare l’azione all’atto delle sua emissione; le azioni possono essere emesse alla pari, ossia ad un prezzo uguale al valore nominale, sopra la pari: ad un prezzo superiore al valore nominale.
Valore corrente È il prezzo che si forma sul mercato; se la contrattazione avviene in mercati regolamentati tale prezzo prende il nome di quotazione
Valore contabile È dato dal rapporto tra patrimonio netto e numero delle azioni in circolazione.
Valore di rimborso È il valore corrisposto all’azionista in caso di scioglimento della società; il valore di rimborso di un’azione coincide con la corrispondente frazione di quanto realizzato attraverso la liquidazione dei beni della società
I valori delle azioni
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I diritti spettanti agli azionisti
Diritti amministrativi
• Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee degli azionisti; diritto di
impugnazione delle deliberazioni
• Diritti di informazione: diritto a consultare i libri contabili e i progetti di bilancio, il
libro delle deliberazioni e il libro soci
Diritti patrimoniali
• Diritto di partecipazione agli utili
• Diritto al rimborso, in caso di liquidazione della società
• Diritto d’opzione, in caso di emissione di nuove azioni
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I diritti spettanti agli azionisti
Diritti di controllo
• Diritto di denuncia di eventuali sospetti fondati di irregolarità
Diritti di disporre
• Pegno/usufrutto dell’azione
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Tipologia di azioni
ORDINARIE PRIVILEGIATE DI RISPARMIO SPECIALI
1. Diritto di partecipazione agli utili
2. Diritto d’opzione
3. Diritto al rimborso alla liquidazione della società
4. Diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie
5. Diritti di informazione
1. Privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
2. Diritto di voto limitato alle assemblee straordinarie
3. Diritto d’opzione
1. Privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
2. Prive del diritto di voto
3. Diritto d’opzione
1. Azioni postergate nelle perdite
2. Azioni riscattabili
3. Azioni correlate
Permettono di influire nella conduzione della
società
Permettono di influire limitatamente nella
conduzione della società
Non permettono di influire nella conduzione
della società
Sono create con disposizioni statutarie e fornite di diritti diversi
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Le società per azioni si distinguono in: A. Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (Fiat, Enel,
ecc.).
A loro volta possono essere distinte in:
1. società quotate, con azioni quotate in mercati regolamentati (Borsa
valori);
2. società non quotate, non ricorrono alla quotazione di borsa, tuttavia sono
aperte al mercato del capitale di rischio poiché hanno azioni diffuse in
maniera rilevante presso i risparmiatori.
B. Società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio: non
ricorrono al pubblico risparmio, sono società chiuse, formate da un ristretto
numero di soci.
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Le società in accomandita per azioni (sapa) a) Sono una derivazione delle spa;
b) Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni:
c) Vi sono due categorie di soci:
1. Soci accomandatari = rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni
sociali e si assumono per legge l’amministrazione dell’impresa e ne sopportano i
relativi rischi;
2. Soci accomandanti = rispondono solo per le quote sottoscritte.
d) I soci accomandatari provvedono in modo permanente alla gestione dell’impresa in
quanto ne assumono per legge l’amministrazione e ne sopportano anche i rischi relativi.
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Le società a responsabilità limitata (srl) a) Modello societario a ristretta compagine sociale;
b) Le quote sociali non possono essere rappresentate da azioni ed è vietata la raccolta
del risparmio presso il pubblico;
c) I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali (banche, SIM, ecc.).
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Società unipersonali
Le spa e le srl possono costituirsi, oltre che per contratto, anche per atto unilaterale,
ossia possono costituirsi anche come società unipersonali (artt. 2328 e 2643 C.C.).
La responsabilità dell’unico socio diventa illimitata quando:
1. il capitale sociale non è stato versato per intero;
2. non è stata effettuata la pubblicità nel Registro delle imprese.
La denominazione sociale = nome sotto il quale agiscono le società di capitali.
La denominazione sociale deve contenere l’indicazione del tipo di società. Nella sapa
deve essere costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari.
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Spa e sapa Srl
Il capitale minimo stabilito è in € 120.000 Il capitale minimo è stabilito in € 10.000
Il capitale sociale è rappresentato da azioni
Il capitale sociale è diviso in quote
Le azioni devono essere di uguale valore ma possono attribuire diritti diversi a seconda della categoria
Le quote possono essere di importo diverso; i diritti sociali, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, spettano ai soci in misura proporzionale alle quote possedute
Possono far ricorso alla raccolta del risparmio presso il pubblico attraverso l’emissione di titoli di debito (obbligazioni)
I titoli di debito emessi dalla società possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali
Confronto tra spa,sapa e srl
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La costituzione delle società di capitali
Si costituiscono solo con atto notarile, in quanto la legge impone che il loro atto costitutivo abbia la natura di atto pubblico.
Spa e sapa Srl
Capitale sociale interamente sottoscritto Capitale sociale interamente sottoscritto
Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro in un c/c vincolato aperto presso una banca da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo
Versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro in un c/c vincolato aperto presso una banca da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, oppure stipula per un importo almeno corrispondente di una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria
Presentazione di una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale riguardante i valori attribuiti ai conferimenti di beni e di crediti
Presentazione di una relazione giurata di un esperto iscritto all’Albo dei revisori contabili oppure di una società di revisione, riguardante i valori attribuiti ai conferimenti di beni e di crediti
Sussistenza delle autorizzazioni governative o di altre condizioni richieste da leggi speciali in relazione all’oggetto sociale
Sussistenza delle autorizzazioni governative o di altre condizioni richieste da leggi speciali in relazione all’oggetto sociale
Condizioni preliminari alla costituzione
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La costituzione nelle società per azioni
Può avvenire secondo due diverse modalità:
1. costituzione simultanea, ossia effettuata da parte di un gruppo ristretto di persone
che, in presenza di un notaio che redige l’atto costitutivo (il contratto di società),
sottoscrive l’intero capitale sociale e stabilisce lo statuto contenente le regole
riguardanti l’organizzazione, il funzionamento e lo scioglimento della società;
2. costituzione per pubblica sottoscrizione, detta anche costituzione successiva,
mediante la quale un gruppo di soci promotori stabilisce un programma sulla cui base
si raccolgono le sottoscrizioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
Successivamente viene convocata l’assemblea dei sottoscrittori e vengono redatti
l’atto costitutivo e lo statuto.
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L’atto costitutivo deve avere il contenuto previsto dall’art.2328 del c.c. e deve essere accompagnato
dallo statuto che diventa perciò parte integrante del contratto di società.
L’atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni, a cura del notaio che lo ha redatto, presso
l’ufficio del registro delle imprese, e deve contenere allegati i documenti comprovanti l’avvenuto
versamento del 25% dei conferimenti in denaro, l’eventuale relazione giurata sui conferimenti in natura
e le altre autorizzazioni prescritte in funzione dell’oggetto sociale.
Con l’iscrizione nel Registro delle imprese la società nasce giuridicamente in quanto acquista la
personalità giuridica.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta
e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
La costituzione nelle società per azioni
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Costituzione simultanea
Pubblica sottoscrizione
Ottenimento di eventuali autorizzazioni relazione giurata esperto nominato
tribunale
Atto pubblico notaio Versamento 25% conf. in denaro
presso banca
Deposito atto cost., accompagnato dalle ricevute 25%, dalla relazione giurata
e dalle eventuali autorizz. presso ufficio Registro imprese
Iscrizione registro imprese e acquisto personalità giuridica
Assemblea costituente
Entro 20 gg.
Pagam. imp. reg. entro 20 gg. dalla comunicaz.
avvenuta iscrizione
Controllo valutazioni conf. in natura (entro 180 gg.)
Svincolo 25% legale ed eventuale richiamo vers..
restanti
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