Le risorse finanziarie delle Province per il 2013: Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse...
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Seminario di approfondimentosu
FINANZA PROVINCIALE 2013
E IL SISTEMA DEI CONTROLLIRoma, 18 febbraio 2013
Sala del Consiglio Provinciale di RomaPalazzo Valentini - Via IV Novembre, 119/A
In collaborazione con
Le risorse finanziarie delle Province per il 2013:
Le entrate tributarie, le manovre sulle risorse
del fondo sperimentale di riequilibrio, gli effetti
Sugli equilibri finanziari 2013.
Federalismo Provinciale/1
Il Capo II del d.lgs 68/2011 dispone la soppressione dei trasferimenti alle Province aventi carattere di Generalità e di Permanenza nonché dell’ Addizionale per i consumi di Energia Elettrica.
Tali fonti vengono sostituite dalla compartecipazione provinciale all’IRPEF, in parte assegnata in forma diretta, in parte come quota del Fondo sperimentale di riequilibrio, strumento di passaggio verso il Fondo perequativo (art.18).
Federalismo Provinciale/2
La durata del Fondo sperimentale di riequilibrio è biennale e le modalità di riparto delle entrate saranno definite coerentemente alla definizione dei fabbisogni standard che sono i riferimenti a cui rapportare progressivamente il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni degli enti locali con l’obiettivo di valorizzarne l’efficienza e l’efficacia, nella prospettiva del superamento del criterio della spesa storica
Il fondo cesserà, comunque, a decorrere dalla data di attivazione del Fondo perequativo che si articolerà in due componenti, una dedicata alle funzioni fondamentali, l’altra a quelle non fondamentali.
Le due quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.
Per quanto attiene alla perequazione delle funzioni non fondamentali, vige il criterio, secondo il quale la perequazione delle capacità fiscali non deve alterare la graduatoria dei territori in termini di capacità fiscale per abitante.
A partire dal 2013 anche i trasferimenti regionali verranno eliminati (art. 19).
La compensazione avverrà tramite la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica.
Nel caso in cui la compensazione non fosse sufficiente ad assicurare lo stesso flusso di gettito, vi sarà la necessaria compartecipazione ad un ulteriore tributo.
Per assicurare una sostituzione territorialmente equilibrata delle fonti di entrata ogni Regione , comunque, istituirà un fondo sperimentale di riequilibrio della durata di tre anni, alimentato da una quota non superiore al 30% del gettito della compartecipazione alla tassa automobilistica spettante alla Regione.
Federalismo Provinciale/3
Fondo sperimentale di riequilibrio
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO gennaio 2012 1.039.917.823,00.
(di cui 226.651.839 da trasferimenti e 813.265.984,00 dalla soppressa APCEE)
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO luglio 2012
539.917.823,00
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2013
-160.082.177,00
Fondo sperimentale di riequilibrio
La legge di stabilità 2013 ridefinisce in aumento i tagli già operati dal decreto spending review (n.95/2012)
Le riduzioni previste per il Fondo sperimentale di riequilibrio sono pari a € 1200 mln per il 2013 ed il 2014 che diventano € 1250 mln dal 2015
Detti tagli si sommano ai 915 mln già operati sull’esercizio 2012 dal DL 78/2010 e dalla legge di stabilità 2012.
Le manovre sul Fondo sperimentaledi riequilibrio
LA MANOVRA COMPLESSIVA
ANNO TAGLI OPERATI200920102011 -300.000 2012 -1.115.000 2013 -700.000
TOTALE TAGLI -2.115.000
RIDUZIONE RISORSE
ANNOsaldo
obiettivo MANOVRA2009 -500 2010 -66 4322011 35 1012012 522 4872013 626 104
TOTALE 1.124
MANOVRE PATTO
RIDUZIONE RISORSE -2.115.000 MANOVRE PATTO -1.124.400 SCONTO PATTO DL/78 2010 500.000TOTALE MANOVRA SU PROVINCE -2.739.400
MANOVRA COMPLESSIVA 2010 - 2013
ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012
2010 2011 2012 2010/2012APCEE 827.762.454 858.038.070 88.663.404 -89,29 IPT 1.111.448.626 1.196.993.804 1.325.272.037 19,24RCAUTO 1.984.415.975 2.357.386.772 2.466.492.298 24,29TRIBUTO AMBIENTALE 254.168.955 258.708.792 281.576.165COMP. IRPEF 368.081.535 346.857.084 0COMPARTECIPAZIONE BOLLO AUTO 109.248.815ALTRE IMPOSTE 19.926.427 22.572.635 65.720.112TOTALE IMPOSTE 4.565.803.972 5.040.557.157 4.336.972.832 -5,01
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 0 0 241.600.716 2010/2012TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 10.983.666 69.384.269 81.197.142 639,25ALTRE TASSE 90.170.674 85.863.239 149.111.637 65,37TOTALE TASSE 101.154.340 155.247.508 471.909.495 366,52
IMPOSTE VAR%
TASSE VAR%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 4.666.958.312 5.195.804.665 4.808.882.327 3,04
ANALISI ENTRATE CORRENTI 2010 - 2012
VAR2010/2012
TRASFERIMENTI STATO 1.135.232.671 832.181.584 677.012.443 -458.220.228 TRASFERIMENTI REGIONE 2.827.297.894 2.949.002.922 2.404.309.696 -422.988.197 ALTRI TRASFERIMENTI 160.386.957 156.497.524 141.928.144 -18.458.813
TOTALE TRASFERIMENTI 4.122.917.522 3.937.682.030 3.223.250.284 -899.667.238
TRASFERIMENTI CORRENTI
VAR2010/2012
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 675.020.617 641.794.372 692.142.966 17.122.349ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
VAR2010/2012
ENTRATE CORRENTI 9.464.896.451 9.775.281.067 8.724.275.577 -740.620.874 TOTALE ENTRATE CORRENTI
ANALISI ENTRATE IN CONTO CAPITALE
2010 2011 2012 2010/2012
ALIENAZIONI 111.483.719 123.056.294 232.506.375 121.022.656
TRASF. IN CONTO CAPITALE STATO 269.061.904 307.095.799 175.742.890 -93.319.014
TRASF. IN CONTO CAPITALE REGIONE 940.491.694 754.947.693 748.440.853 -192.050.840
ALTRI TRASF. IN CONTO CAPITALE 201.653.748 183.232.637 148.190.602 -53.463.146
TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 1.522.691.064 1.368.332.423 1.304.880.720 -217.810.344
RISCOSSIONE DI CREDITI 449.920.591 255.928.776 210.380.113 -239.540.478
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 1.972.611.655 1.624.261.198 1.515.260.833 -457.350.822
ENTRATE IN CONTO CAPITALE VAR
2010 2011 2012 2010/2012
DEBITO 580.317.421 585.041.183 469.648.962 -110.668.459
DEBITO VAR
2010 2011 2012 2010/2012
ANTICIPAZIONE DI CASSA 21.595.944 63.266.404 75.803.482 54.207.538
ANTICIPAZIONE DI CASSA VAR
Il quadro normativo individua fonti di finanziamento poco articolate
e limitate al trasporto su gomma: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, con aliquota pari al 12,5% (con possibilità di aumento o diminuzione del 3,5 %). L’accertamento di eventuali violazione spettano alle amministrazioni provinciali. E’ data inoltre, alle Province la facoltà di stipulare convenzioni non onerose con l’Agenzia delle Entrate per l’espletamento, totale o anche parziale, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta, (art. 17, commi 1, 2, 3).
Imposta provinciale di trascrizione (IPT), a tariffa proporzionale in
base ai kw dal 2011; l’imposta può essere oggetto di riordino (art.17, commi 6 e 7). Alle Province spettano, inoltre, gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente (art.20) e tra questi spicca il Tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), che si configura come addizionale su tassa/tariffa rifiuti comunale.
Le Entrate Tributarie delle Province
L’autonomia impositiva
Nel 2013 le leve fiscali delle Province potranno essere attivate su:
1.IPT (max 30% rispetto a tariffa base)
2.RCauto (+/- 3,5 punti rispetto alla tariffa del 12,5%)
3.Tributo Ambientale (fino al 5%)
IPT
Nel 2012 nonostante la crisi del mercato automobilistico l’IPT ha visto un incremento di gettito rispetto all’anno precedente grazie, soprattutto, all’entrata in vigore del nuovo sistema impositivo per gli atti soggetti ad IVA.
L’aumento delle aliquote è stato già effettuato da quasi tutte le province negli anni precedenti per cui non si prospettano maggiori gettiti derivanti dall’attivazione delle leve fiscali, anzi, visti i primi dati del 2013 si prospetta un ulteriore calo delle entrate in virtu del permanere della crisi del mercato
2010 2011 2012 2012 - 2012
IPT 1.111.448.626 1.196.993.804 1.325.272.037 213.823.412
RC auto
Per fronteggiare la riduzione delle risorse derivante dai tagli del 2011, 2012 e 2013, quasi tutte le province hanno provveduto ad innalzare la propria pressione fiscale sul tributo RC auto
Aosta - 3,5 punti
Firenze - 1,5 punti
9 Province + 0 punti
6 Province + 2 -3 punti
77 Province + 3,5 punti
2010 2011 2012 2012 - 2012
RCAUTO 1.984.415.975 2.357.386.772 2.466.492.298 482.076.323
Il comparto di riferimento
prime iscrizioni
passaggi proprietà radiazioni
2012 1.400.880
2.505.479 1.429.361
2011 1.762.747
2.784.042 1.409.934
2010 1.972.058
2.746.773 1.586.224
prime iscrizioni autovetture nuoveVar % 2011/2010 Var % 2012/2011
-10,5 -20,5
L’utilizzo della leva fiscale
IPT% aum. Province
30 6826 125 3
20 3018 115 210 1
nessuno 4
RCAUTO%
impostaProvince
16 77
15,5 3
15 1
14,5 2
12,5 9
<12,5 2
I Tributi: criticità
RCAUTO: modesta conoscenza della base imponibile derivante dalla limitata integrazione delle varie banche dati disponibili (Ag. Entrate, MCTC, ACI PRA, Bollo Regionale, Ass.ni)
IPT: vetustà della struttura tariffaria del tributo che andrebbe adeguata alle raccomandazioni europee in tema ambientale, problematiche derivante dal dumping fiscale
TEFA: scarso accesso ai dati di accertamento di ciascun Comune per formulare previsioni, ritardi nei riversamenti e nelle rendicontazioni, estrema disomogeneità nelle modalità di riscossione, impatto della nuova TARES.
TRIBUTO AMBIENTALE
Le aliquote relative al tributo ambientale sono state oggetto di manovra da parte delle Province già negli anni passati.
Per il 2013 la novità più importante è rappresentata dall’entrata
in vigore della nuova imposta TARES
dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) a copertura:
1. Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
2. Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.3. Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di natura tributaria che di
natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa l’ex Eca (addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali).
2010 2011 2012 2012 - 2012
TRIBUTO AMBIENTALE (Imposte e tasse) 265.152.621 328.093.061 362.773.308 97.620.687
A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (c.d. TARES) a copertura:
Dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento
Dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi sia di
natura tributaria che di natura patrimoniale (TARSU, TIA1 E TIA2) compresa l’ex Eca (addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali).
TARESIstituzione del tributo art. 14 D.l. 201/2011 Conv. con modifiche dalla L.
214/2011 e modificato dal - comma 387 art. 1 L. 228/2012
Il tributo è volto a coprire:
I costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deirifiuti assimilati avviati allo smaltimento così composti:
Quota fissa in relazione ai componenti essenziali del
costo del servizio della gestione rifiuti (investimento ed
ammortamento delle opere)
Quota variabile rapportata ai rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (compreso I costi di smaltimento rifiuti)
I costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni (illuminazione pubblica, cura del verde pubblico ecc.) tramite una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato (possibilità di aumento fino a 0,40 euro con deliberazione consiglio comunale).
Finalità del Tributo
Soggetti – presupposti - esclusioni
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Soggetto attivo – e’ il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo
Soggetto passivo – E’ dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani
Aree escluse - Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte accessorie o di pertinenza a civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva.
Determinazione della tariffa co. 9 art. 14 D.L. 201/2011come modificato dall’art. 1 comma 387 lett. b) L. 228/2012
• La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999 (fonte secondaria)
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu, della Tia1 o della Tia2 accertamento
Determinazione tariffa fase transitoria e a regime art. 14 D.L. 201/2011
come modificato dall’art. 1 comma 387 lett. b) e c) L. 228/2012
A regime (comma 9 bis) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria. La superficie assoggettabile al tributo è pari all'80 per cento di quella catastale. A tal fine vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali detenuti dall’Agenzia del territorio relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune
Fase transitoria (comma 9). Fino all’attuazione di quanto sopra richiamato la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
Gestione e Riscossione - Art. 14 co. 35 D.lgs. 201/2011così come sostituito art. 1 comma 387 lett. f. L.
228/2012
Fino al 31 dicembre 2013 i comuni, possono affidare, la gestione del
tributo o della tariffa, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012,
svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di
accertamento e riscossione della TARSU, TIA 1 o TIA 2. Dal 01/01/2014 tributo e la maggiorazione sono versati
esclusivamente al Comune. Il versamento del tributo o della tariffa nonché della
maggiorazione è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale
Tariffa corrispettiva – art. 14 D.l. co 29 201/2011
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (es.
pesatura dei rifiuti relativi alla singola utenza oppure a Volume
numero di sacchi ritirati/o svuotamento dei contenitori)
possono con regolamento prevedere l’applicazione di una
tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo.
Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente ex art. 19 D.lgs. 504/1992 (TEFA)
Art. 14 co. 28 D.lgs. 201/2011
E` fatta salva l’applicazione di tale tributo provinciale ex art. 19 D.lgs.
504/1992. il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei
locali e aree assoggettabili al tributo Tares ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull’importo del suddetto tributo con esclusione della maggiorazione prevista per i servizi indivisibili.
In sostanza, nulla cambia per l’applicazione del tributo provinciale dal punto di vista strutturale/qualitativo, al contrario dal punto di vista quantitativo si dovrebbe determinare un incremento di gettito come dimostra l’esempio che segue.
Esempio - Incrementi di gettito /1
Si rileva che circa l’80% (circa 6.700) dei comuni italiani applica la Tarsu.
E’ noto che l’applicazione della Tarsu determina una copertura parziale del costo totale del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti
Prendendo ad esempio il Comune di Milano che dispone di entrate derivanti dall’applicazione della Tarsu inferiori del 5,4% rispetto ai costi del servizio ed aggiungendo la maggiorazione locale per i servizi indivisibili avremo i seguenti incrementi:
Incrementi di gettito /2
• Single monolocale (40 mq)Tarsu 2012 = 79,70 euroTares 2013= 84,00 euro (rifiuti) + 12,00 euro (servizi) 96,00 euro
esito 20,5% di aumento
• Famiglia in appartamento (120 mq)Tarsu 2012 = 358,80 euroTares 2013= 378,20 euro (rifiuti) + 36,00 euro (servizi) 414,20 euro
esito 15,40% di aumento
• Esercizio commerciale non alimentare (300 mq)Tarsu 2012 = 2.729,00
euroTares 2013= 2876,40 euro (rifiuti) + 90,00 euro(servizi) 2.966,40 euro
esito 8,70% di aumento(fonte Il Sole 24 ore)
Incremento di gettito /3
È prevedibile un incremento di gettito del tributo anche a seguito dell’applicazione dello stesso alle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni (es. immobili industriali, artigianali e commerciali)
In precedenza tale aree nella disciplina Tarsu e Tia erano escluse dal prelievo.
Criticità e incongruenze – maggiorazione relativaai servizi indivisibili
La base imponibile della componente del prelievo relativa ai servizi indivisibili è sempre costituita dalla superficie dell’immobile.
Si tratta di un’imposta addizionale fondata sul presupposto della tassa (superficie immobiliare) e quindi non collegata ad indici di capacità contributiva .
Alla maggiorazione si applicano le agevolazioni previste per la quota rifiuti (riferite alla ridotta capacità produttiva di rifiuti dell’utente) e non alla capacità contributiva dello stesso.
TARES – TEFA: Prospettive
Per i comuni che attualmente applicano la Tarsu si determinerà un
aumento dell’entità del prelievo dovuto sia all’obbligo di copertura
integrale dei costi del servizio che per l’inclusione tra i costi da coprire
delle spese amministrative di gestione e del costo d’uso del capitale.
Detto incremento avrà un effetto di trascinamento sul Tributo
Provinciale (Tefa) dovuto alle Provincie.
Occorre costruire una fonte informativa (banca dati) da cui estrapolare una stima attendibile del gettito della Tares e conseguentemente del Tefa dovuto dai vari Comuni. Attualmente gli unici dati sono reperibili nei certificati consuntivi del conto bilancio dei Comuni.
Drastica contrazione delle risorse da destinare al finanziamento delle
funzioni istituzionali.Utilizzo al massimo della leva fiscaleMinimizzazione degli investimentiRidottissimo spazio finanziario per i pagamenti.
Vincoli di finanza pubblica
Patto di stabilità
Tensioni sulle entrate
Effetti sugli equilibri 2013