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Le principali novità in materia di tassazione dei redditi fondiari Bologna, 29 maggio 2013 Lucio Agrimano (*) Direzione Regionale dell'Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi

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Le principali novità in materia

di tassazione dei redditi

fondiari

Bologna, 29 maggio 2013

Lucio Agrimano (*) Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi

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RAPPORTO TRA IMU E IRPEF

EFFETTI SUI REDDITI DEI

TERRENI E DEI FABBRICATI

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RAPPORTO IMU - IRPEF

REDDITI FONDIARI

BENI NON LOCATI

(TERRENI E FABBRICATI)

Articolo 8, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

IMU SOSTITUISCE IRPEF E

ADDIZIONALI

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Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, par.13

IMU

IMU +

IRPEF

FABBRICATI

FABBRICATI NON LOCATI

(abitazione principale e

pertinenze, immobili a

disposizione, in comodato

d’uso gratuito, destinati a uso

promiscuo dal professionista)

FABBRICATI LOCATI

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Art. 9, comma 9, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

TERRENI NON

AFFITTATI

TERRENI

IMU

Reddito dominicale

Reddito agrario

TERRENI

AFFITTATI

Reddito dominicale

Reddito agrario

IMU + IRPEF

IRPEF

IRPEF

IMU

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REDDITI NON SOSTITUITI 1/2

Art. 9, comma 9, D. Lgs. N. 23/2011

Redditi agrari ex art.32 del TUIR

Redditi fondiari diversi da quelli cui si

applica la cedolare secca

Redditi degli immobili non produttivi

di reddito fondiario ex art. 43 del TUIR

Redditi degli immobili posseduti da

soggetti passivi dell’IRES

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REDDITI NON SOSTITUITI 2/2

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013

Redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli

Indennità di occupazione

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ESENZIONE IMU

IMMOBILI ESENTI DALL’IMU

IL REDDITO È ASSOGGETTATO

ALL’IRPEF E ALLE ADDIZIONALI

OVE DOVUTE

Eccezione al principio

di sostituzione Imu - Irpef

Art. 9, comma 9, D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

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ESENZIONE IMU

Terreni ricadenti in aree

montane o di collina

Articolo 15, legge 27

dicembre 1977, n. 984

Fabbricati rurali ad uso

strumentale ubicati nei

comuni classificati

montani

Articolo 9, comma 3-bis

decreto legge n. 557/1993

Esenti da Imu

ma soggetti

ad Irpef

e addizionali

Esenti da Imu

e non soggetti

ad Irpef e

addizionali

Non vanno indicati

in dichiarazione dei redditi

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SOSTITUZIONE IMU - IRPEF

REDDITO FONDIARIO

DEGLI IMMOBILI NON LOCATI

NON si considera per la determinazione

di deduzioni e detrazioni rapportate al

reddito complessivo (es. detrazioni lavoro

dipendente, pensione e carichi di famiglia)

NON confluisce nel reddito complessivo

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SOSTITUZIONE IMU - IRPEF

DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

La deduzione per l’abitazione principale

non risulta più applicabile

non concorre alla formazione

Il reddito dell’abitazione principale

del reddito complessivo

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CASI PARTICOLARI

Rendita catastale

rivalutata del 5% >

Canone di locazione

Canone di locazione >

Rendita catastale

rivalutata del 5%

ABITAZIONE PRINCIPALE PARZIALMENTE LOCATA

IMU + IRPEF o CEDOLARE

IMU

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013

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CASI PARTICOLARI

BENI LOCATI PER UNA PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA

L’IMU SOSTITUISCE L’IRPEF E LE RELATIVE ADDIZIONALI DOVUTE IN RELAZIONE AL

REDDITO FONDIARIO RELATIVO ALLA SOLA PARTE DEL PERIODO DI IMPOSTA IN

CUI L’IMMOBILE NON È LOCATO

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013

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CASI PARTICOLARI

IMMOBILI INAGIBILI ( art.13, comma 3, lett. b), D.L. n. 201/2011 )

LA RIDUZIONE DEL 50%DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU NON ESCLUDE L’EFFETTO SOSTITIUTIVO IN QUANTO

L’IMMOBILE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO ESENTE DALL’IMU

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013

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CASI PARTICOLARI

BENI POSSEDUTI DA SOCIETÀ SEMPLICI

NON DETENGONO LA PARTECIPAZIONE IN REGIME DI IMPRESA

L’EFFETTO SOSTITUTIVO SI APPLICA ANCHE AI SOCI PERSONE FISICHE

SE

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Fatta eccezione per le ipotesi di esonero dalla

presentazione della dichiarazione,

NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

VANNO RIPORTATI I DATI

DI TUTTI GLI IMMOBILI POSSEDUTI

anche quelli non locati per i quali l’Irpef

non è dovuta in quanto sostituita dall’Imu

Circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013

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DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Nuove ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione

contribuente che possiede esclusivamente

redditi di fabbricati non locati

ed (eventualmente)

redditi di lavoro dipendente o pensione

(corrisposti da un unico sostituto o da più sostituti se l’ultimo effettua il conguaglio)

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Mod.Unico PF/730-QUADRO RA/A

Redditi dei terreni

Colonna “Esenzione Imu”

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QUADRO RA Redditi dei terreni

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Mod.Unico PF/730-QUADRO RB/B

Redditi dei fabbricati

Colonna “Esenzione Imu”

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Mod. UNICO PF – QUADRO RB

Redditi dei fabbricati

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QUADRO RB/B Redditi dei fabbricati

Codice 11 – Abitazione principale

parzialmente locata in regime di libero mercato

NUOVI CODICI “UTILIZZO”

Codice 12 – Abitazione principale

parzialmente locata a canone concordato

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Redditi fondiari non imponibili

Importi che non rilevano ai fini

dell’Irpef e delle addizionali ma

possono assumere rilievo

nell’ambito di prestazioni

previdenziali e assistenziali

Righi 147 e 148 (730-3) Rigo RN50 (Unico PF)

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Mod.UNICO SP - Quadri RA/RB

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Mod.UNICO SP – Quadro RB

Il totale dei redditi dei fabbricati – imponibile e

non imponibile – va riportato nel quadro RN:

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Mod.UNICO SP – Quadro RA

Il totale del reddito dei terreni

(reddito dominicale imponibile, reddito

dominicale non imponibile e reddito agrario)

va riportato nel quadro RN

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Mod.UNICO SP – Quadro RK

15

L’eventuale maggior reddito dominicale e/o dei

fabbricati che la società deve attribuire ai soci diversi

da persone fisiche e ai soci persone fisiche che

detengono la partecipazione in regime di impresa va

indicato

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Mod.UNICO PF – Quadro RH

…. nel quadro RH del socio è stata inserita una nuova

colonna per indicare la quota del reddito fondiario

non imponibile (reddito dominicale e reddito dei

fabbricati) imputata dalla società semplice …

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Mod.UNICO PF – Quadro RH

la colonna è compilabile solo se nel campo 2

«Tipo» è indicato il codice 4 «società semplice»

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Mod. 730 - QUADRO A

I soci di società semplice che presentano il mod. 730 indicano le quote di spettanza dei redditi dei terreni risultanti dal Modello Unico SP 2013 riportando nella colonna 2: codice 5 (socio di società semplice) in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile attribuito dalla società

e/o codice 10 (socio di società semplice) in relazione al reddito dominicale non imponibile attribuito dalla società

NO

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Mod. 730 – QUADRO B

….. e le quote di spettanza dei redditi dei fabbricati risultanti dal Modello Unico SP 2013 inserendo nella

colonna 2 (utilizzo): codice 16 in relazione al reddito dei fabbricati imponibile attribuito dalla società (da riportare nella colonna 1)

e/o codice 17 in relazione al reddito dei fabbricati non imponibile attribuito dalla società (da riportare nella colonna 1)

NO

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IVIE – IRPEF

L’art. 70 comma 2 del TUIR non si applica per gli

immobili all’estero soggetti all’Imposta sul valore degli

immobili (IVIE) adibiti ad abitazione principale e per

quelli non locati

Effetto sostitutivo IVIE – IRPEF sui redditi fondiari degli

immobili siti all’estero non locati

Art.1 comma 518, L. 24 dicembre 2012, n. 228

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IVIE – IRPEF

Effetto sostitutivo IVIE – IRPEF

NON deve essere compilato il corrispondente quadro

della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione

dei redditi degli immobili situati all’estero non locati

Circolare n.13/E 9 maggio 2013, paragrafo 5.2.

Resta fermo l’obbligo di compilazione del modulo RW

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ACCONTO 2013 - ULTERIORE RIVALUTAZIONE DEI REDDITI

DOMINICALE E AGRARIO

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Art. 1, comma 512, legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012)

Rivalutazione

(ulteriore)

15%

Rivalutazione

(ulteriore) 5%

Redditi dominicale e agrario dei terreni

Terreni agricoli posseduti

e condotti da coltivatori

diretti e imprenditori

agricoli professionali (IAP)

Terreni - ACCONTO 2013

Anno 2013

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Terreni - ACCONTO 2013

Per il calcolo dell’acconto 2013, chi

presta assistenza fiscale (730)

o il contribuente (Unico PF) rivaluta

di un ulteriore 15 per cento

i redditi dominicale e agrario

che risultano dagli atti catastali

Reddito dominicale + 80% + 15%

Reddito agrario + 70% + 15%

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Terreni - ACCONTO 2013

rivalutazione (sempre per l’acconto 2013)

è pari al 5% anziché al 15%

Casella ‘Coltivatore diretto o IAP’

colonna 9 quadro A (730)

o colonna 13 quadro RA (Unico PF)

Se è barrata la casella l’ulteriore

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NUOVA DISCIPLINA

IMMOBILI DI INTERESSE

STORICO O ARTISTICO

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IMMOBILI INTERESSE STORICO

Nuova disciplina per gli immobili di interesse

storico o artistico ai sensi dell’articolo 10

del codice di cui al D.Lgs. N.42/2004

Art. 4, commi 5 quater e 5 sexies del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito

con modificazioni dalla L. n.44/2012

Anno 2012

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IMMOBILI INTERESSE STORICO

Disciplina ante D.L. 16/2012

(art. 11 co. 2 della L. 413/91

Immobili non

posseduti in

regime

d’impresa

Immobili

patrimonio

delle società

Determinazione del reddito

mediante l’applicazione della

minore tra le tariffe d’estimo

previste per le abitazioni della

zona censuaria nella quale è

collocato l’immobile (criterio

della rendita figurativa)

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Disciplina post D.L. 16/2012

Immobili non

locati

Sono esenti da Irpef e dalle

relative addizionali in quanto

assoggettati ad IMU

Immobili

locati

Costituisce reddito imponibile il

maggiore importo tra le rendita

catastale effettiva rivalutata e il

65% del canone di locazione

(art. 37, co.4 bis TUIR)

IMMOBILI INTERESSE STORICO

Immobili vincolati posseduti da PF Non in regime

di impresa

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Immobili vincolati posseduti in regime d’impresa

Reddito

Immobili

“Patrimonio”

Immobili non locati:

50% del reddito medio ordinario di

cui all’art. 37, co.1 TUIR senza

maggiorazione di 1/3 (art. 90,

co.1, terzo periodo, TUIR)

Immobili locati:

Maggiore tra il 65% del canone di

locazione e il reddito medio

ordinario (art. 90, co.1, quinto

periodo, TUIR)

IMMOBILI INTERESSE STORICO Disciplina post D.L. 16/2012

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Immobili vincolati posseduti da ENC

ART. 144 TUIR

“Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o

artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il

reddito medio ordinario di cui all'articolo 37,

comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si

applica comunque l'articolo 41. Per i redditi

derivanti da immobili locati non relativi

all'impresa si applicano comunque le disposizioni

dell'articolo 90, comma 1, quarto e quinto

periodo”

IMMOBILI INTERESSE STORICO Disciplina post D.L. 16/2012

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IMMOBILI INTERESSE STORICO

rendita catastale rivalutata e ridotta del 50%

Maggiore importo tra

canone di locazione ridotto del 35%

Criterio generale di determinazione

del reddito dei fabbricati vincolati

concessi in locazione

R Risoluzione n.114/E del 31 dicembre 2012

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IMMOBILI INTERESSE STORICO

Nella determinazione degli acconti dovuti per

l’anno 2012 si doveva assumere quale imposta

del periodo precedente quella che si sarebbe

determinata applicando la nuova disciplina

introdotta dal D.L. n. 16/2012

Art.4. comma 5 septies, D.L. 16/2012

Circolare n.19/E 1 giugno 2012 par. 5.4

ACCONTI 2012

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CEDOLARE SECCA:

I PRINCIPALI CHIARIMENTI

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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Revoca dell’opzione

CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 4 giugno 2012

La revoca dell’opzione, nelle more dell’adozione del provvedimento direttoriale che ne definisca le modalità

può essere effettuata in carta libera o utilizzando il Mod.69 come schema di richiesta della revoca

È opportuno darne comunicazione al conduttore responsabile solidale del pagamento dell’imposta di

registro

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Per il periodo transitorio 2011 la comunicazione è da ritenersi tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012 (termine per la presentazione della dichiarazione dei

redditi 2011)

Comunicazione preventiva al conduttore

CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012

Non è necessaria per contratti di durata inferiore a 30 giorni nell’anno o per quelli in cui è presente una clausola di rinuncia all’aggiornamento del canone

Non occorre reiterarla per le annualità successive

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Periodo transitorio 2011 – acconto omesso

CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012

L’omesso versamento dell’acconto della cedolare secca non impedisce l’applicazione del regime sostitutivo

Il contribuente può regolarizzare l’omissione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso presentando istanza di correzione dei codici tributo se in sede di determinazione e versamento dell’acconto IRPEF 2011 ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile

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Acconto nell’anno di prima applicazione

CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012

Se nell’anno precedente a quello di opzione per la cedolare secca il contribuente ha assoggettato all’IRPEF il

reddito locato non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare per l’anno in cui interviene l’opzione per il

regime sostitutivo

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Comproprietario non contraente e fondo

patrimoniale

CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012

L’ opzione per la cedolare può essere esercitata anche dal comproprietario non risultante dal contratto di locazione presentando il modello 69 corredato da documentazione

attestante il titolo di comproprietario, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva al conduttore di

rinuncia agli aggiornamenti del canone

La facoltà di adesione al regime della cedolare secca spetta anche al coniuge non proprietario di immobile

confluito in un fondo patrimoniale

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Trasferimento dell’immobile locato

CEDOLARE SECCA Circolare n. 20/E 04 giugno 2012

cessa di avere efficacia ai fini IRPEF

continua ad avere effetto ai fini dell’imposta di bollo e di registro sino al termine dell’annualità

contrattuale

i nuovi titolari possono esercitare l’opzione entro 30 gg. dal subentro presentando il mod.69

In caso di trasferimento dell’immobile locato, l’opzione

esercitata dal dante causa

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Opzione effettuata in sede di registrazione

tardiva del contratto

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

È possibile optare per il regime facoltativo di tassazione della cedolare secca anche nell’ipotesi di tardiva

registrazione del contratto di locazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (Circ. 26/2011,

paragrafo 9.1.)

Versamento delle sole sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera

durata del contratto di locazione

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Opzione non tempestiva effettuata

successivamente alla registrazione

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

L’opzione esercitata mediante presentazione del modello 69 oltre il termine previsto per il versamento

dell’imposta di registro dovuta annualmente determina l’impossibilità di accedere al regime della cedolare secca

per l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata esercitata nei termini

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Esempio n.1

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 stipulato il 1° gennaio

2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, senza opzione per la cedolare secca e con versamento

dell’imposta di registro per l’intero quadriennio

Opzione con Mod. 69 presentato il 15 febbraio 2013

Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2014

L’opzione ha effetto dal 2014

L’opzione ha effetto dal 2015

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Cedolare secca e remissione in bonis

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

L’istituto della remissione in bonis può essere applicato alla fattispecie di tardiva presentazione del modello 69

solo se il tardivo adempimento dell’obbligo di presentazione di tale modello non sia configurabile

come mero ripensamento

Non può essere ammesso ad usufruirne chi ha effettuato il versamento dell’imposta di registro(anche se in unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per

il regime della cedolare secca

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Esempio n.1

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 stipulato il 1° gennaio

2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, senza opzione per la cedolare secca e con versamento

dell’imposta di registro per l’intero quadriennio

Opzione con Mod. 69 presentato il 15 febbraio 2013

Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2014

Remissione in bonis

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Esempio n.2

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 stipulato il 1° gennaio

2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, senza opzione per la cedolare secca e con versamento della imposta di registro dovuta per la sola prima annualità

Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2014 senza versamento

della imposta di registro annuale

REMISSIONE IN

BONIS

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Esempio n.3

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

Contratto di locazione quadriennale con efficacia dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 stipulato il 1° gennaio

2010 e registrato nei termini il 15 gennaio 2010 (non “cedolabile”), con versamento dell’imposta di registro

per l’intero quadriennio

Opzione con Modello 69 presentato il 15 febbraio 2013

REMISSIONE IN

BONIS

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Cedolare secca e remissione in bonis

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

Il tardivo invio della preventiva comunicazione al conduttore non è sanabile con l’istituto della

remissione in bonis in quanto non si tratta di una comunicazione da effettuarsi nei confronti

dell’amministrazione finanziaria

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Art.3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

• Contratti di locazione non registrati entro i termini • Contratti registrati a canoni inferiori • Contratti di comodato fittizi Gli uffici fiscali in sede di registrazione non sono tenuti ad effettuare alcuna valutazione in ordine all’applicabilità delle conseguenze civilistiche previste dall’art. 3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 (durata della locazione fissata in 4+4, canone pari al triplo della rendita catastale)

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Art.3, commi 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011

CEDOLARE SECCA Circolare n. 47/E 20 dicembre 2012

La parte che intende avvalersi delle conseguenze civilistiche di cui ai commi 8 e 9 in sede di richiesta di registrazione deve dichiarare all’Ufficio il valore e la durata contrattuale derivanti dall’applicazione della

disciplina legale e non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non registrato nei termini

L’eventuale ravvedimento del contribuente incide esclusivamente sul trattamento sanzionatorio tributario mentre non influenza la disciplina di cui ai commi 8 e 9

dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011

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Regime transitorio – Applicazione cedolare

secca in dichiarazione e revoca

CEDOLARE SECCA Circolare n. 13/E 9 maggio 2013

L’opzione espressa nella dichiarazione dei redditi anno d’imposta 2011 e, non confermata per le annualità successive con mod. 69, esplica effetti, salvo revoca, anche per il periodo residuo di durata del contratto

L’opzione in dichiarazione non è vincolante per le annualità successive e la revoca è desumibile dal comportamento concludente del contribuente diretto ad applicare l’IRPEF e l’imposta di registro

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Regime transitorio – Mancata applicazione

della cedolare secca in dichiarazione

CEDOLARE SECCA Circolare n. 13/E 9 maggio 2013

Il contribuente può sanare l’omissione

presentando la dichiarazione integrativa modello UNICO 2012 (redditi 2011) entro il 30 settembre 2013, con applicazione della cedolare secca

regolarizzando i versamenti non effettuati dell’acconto e del saldo della cedolare secca dovuti per il periodo di imposta 2011, e dell’acconto della cedolare secca dovuto per il periodo di imposta 2012, versando inoltre il saldo nei termini ordinari

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Regime transitorio – Mancata applicazione

della cedolare secca in dichiarazione

CEDOLARE SECCA Circolare n. 13/E 9 maggio 2013

Il contribuente ai fini della regolarizzazione dei versamenti può presentare istanza di correzione dei codici tributo se ha tenuto conto del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abitativo ai fini del versamento dell’acconto e del saldo IRPEF dovuti per il 2011, e dell’acconto IRPEF dovuto per il 2012

Non è applicabile il ravvedimento operoso per il versamento dell’acconto della cedolare secca dovuto per il

periodo di imposta 2011