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Novità fiscali Novembre Dicembre 2016 Gennaio 2017

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Novità fiscali Novembre – Dicembre 2016

Genna io 2017

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

“La fabbrica non può guardare solo all’indice dei profitti. Deve distribuire ricchezza,

cultura,servizi,democrazia.” - A. Olivetti

IRES/IRPEF 1. Credito di imposta per il sisma: modalità di fruizione (Provv. n. 186585/2016) 2. Prove di laboratorio ammesse al credito di imposta R&S (Ris. n. 119/E/2016) 3. Compatibilità tra “tonnage taxation” e credito di imposta sull’IRPEF del personale di

bordo (Ris. n. 104/E/2016) 4. Credito di imposta indiretto su dividendi provenienti da controllata black list (Ris. n.

108/E/2016) 5. Consolidato: prededuzione di perdite fiscali pregresse e validità di accordi di

consolidamento (Ris. n. 121/E/2016) 6. Credito di imposta sud: agevolati macchinari collegati alla sede da server aziendali (Ris.

n. 118/E/2016) 7. Agevolabile l’acquisto di box pertinenziale pagato con modalità diverse dal bonifico

(Circ. n. 43/E/2016) IVA 8. Nuovo tracciato record per la fatturazione elettronica tramite SdI 9. Adempimento spontaneo: comunicazioni di irregolarità nelle dichiarazioni IVA 10. Nuovo modello di dichiarazione d’intento (Provv. 2 dicembre 2016 e Ris. n. 120/E/2016) 11. Distributori automatici di biglietti di trasporto: non obbligati all’invio dei corrispettivi (Ris.

n. 116/E/2016) 12. Rimborso IVA a non residenti: possibilità di incasso con procura (Ris. n. 110/E/2016) 13. Somministrazione di bevande mediante distributori automatici a cialde – aliquota IVA

(Ris. n. 103/E/2016) 14. Criteri di determinazione del pro-rata IVA (CGUE, causa C-378/15) 15. Cessione di quote di gas effetto serra: rileva il luogo di fruizione (CGUE, causa C-

453/15) 16. Cessione di immobile in corso di lavorazione (Cass. sent. n. 23499/2016) 17. Cessione d’azienda: riconosciuto al cessionario il rimborso IVA (Cass. sent. n.

24923/2016) VARIE 18. Trasformazione agevolata in società semplice: analisi di un presunto caso di abuso del

diritto (Ris. n. 101/E/2016) 19. Responsabilità fiscale in caso di scissione parziale (Cass. sent. n. 22225/2016) 20. Sopravvenuta depenalizzazione di condotte abusive (Cass. sent. n. 48293/2016) 21. Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 262) INTERNAZIONALE 22. CE – pubblicato report sulle politiche fiscali adottate dagli Stati membri nel 2016 23. CE - Riforma dell’IVA comunitaria per il commercio elettronico - Proposte della

Commissione europea 24. Introduzione di un meccanismo opzionale di reverse charge generalizzato - Proposta

della Commissione europea 25. Consultazione della Commissione europea sulla modifica del regime di applicazione

dell’IVA agli scambi intracomunitari di beni 26. Consultazione della Commissione europea sulla possibile modifica delle aliquote ridotte

IVA

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

ATTIVITA’ DELL’AREA 27. Gruppo di lavoro Fisco 28. Gruppo di lavoro Adempimento Collaborativo 29. Seminario derivati 30. Convegno Principi contabili 31. Incontro su DDL Bilancio 2017 32. Incontro su Industria 4.0 33. Webinar su aiuti di Stato

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 186585

del 4 novembre

2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 119

IRES/IRPEF

1. Credito di imposta per il sisma: modalità di fruizione (Provv. n. 186585/2016)

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 novembre 2016, sono state definite le modalità di fruizione del credito di imposta spettante ai beneficiari di finanziamenti agevolati per la ricostruzione o ristrutturazione degli immobili danneggiati dal sisma che il 24 agosto scorso ha interessato il Centro Italia, previsto dall’art. 5, comma 5, del Decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

Merita ricordare che tale finanziamento spetta per il recupero e la ricostruzione di immobili sia ad uso abitativo, sia ad uso produttivo.

Riguardo al finanziamento concesso, il DL n. 189/2016 istituito prevede che il credito d’imposta sia commisurato, per ciascuna scadenza di rimborso del finanziamento, all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione del finanziamento stesso.

Con il provvedimento in commento è chiarito che il credito d’imposta sarà utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere le rate di rimborso del finanziamento stesso.

Tale modalità di utilizzo, come indicato nel parere della sesta Commissione Finanze del Senato dell’8 novembre 2016, consente di scongiurare l’eventualità che il beneficiario del finanziamento non possa fruire del credito di imposta per incapienza (assenza di debiti tributari compensabili), ovvero che debba versare le rate nell’attesa che il credito di imposta maturi in dichiarazione.

Pertanto, spetterà al soggetto finanziatore il recupero del credito di imposta ceduto dal beneficiario mediante l’istituto della compensazione, ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante la cessione del credito, secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602.

Per una analisi delle ulteriori misure fiscali contenute nel DL n. 189/2016 si rinvia alla Circolare dell’Area Politiche Fiscali, pubblicata sul Social Network di Confindustria, lo scorso 23 dicembre.

2. Prove di laboratorio ammesse al credito di imposta R&S (Ris. n. 119/E/2016)

Con la risoluzione n. 119/E, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello relativa all’ammissibilità all’agevolazione nota come “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”, di cui all’articolo 3, DL n. 145/2013,

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

del 22 dicembre

2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 104

del 17 novembre

2016

di alcuni costi sostenuti per test e prove di laboratorio, funzionali alla realizzazione di mescole e prodotti in gomma. Per delimitare correttamente l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il parere del MiSE, il quale ha precisato che: “… i test e le prove di laboratorio delle “mescole e prodotti in gomma” sviluppati dall’interpellante sono parte inscindibile del percorso di ricerca industriale che ha condotto alla realizzazione degli stessi “mescole e prodotti in gomma” e, come essi, dovrebbero probabilmente rientrare tra le attività di ricerca ammissibili ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come novellato dall’articolo 1, comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” Secondo il MiSE, inoltre, si tratterebbe di costi riconducibili a quelli per attività extra-muros, di cui all’art. 3, comma 6, lett. c) del citato decreto legge, ossia relativi ad attività di ricerca commissionate a terzi: per tale tipologia di costi, l’agevolazione de qua è applicabile nella misura del 50% delle spese incrementali rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014. Si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in commento è stata oggetto di significative modifiche normative, che ne hanno potenziato l’ambito di operatività, con la Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 262): un commento completo delle novità normative è stato fornito da Confindustria con la circolare n. 19907 del 22 dicembre u.s., cui si rinvia.

3. Compatibilità tra “tonnage taxation” e credito di imposta sull’IRPEF del personale di bordo (Ris. n. 104/E/2016)

Con la risoluzione n. 104 del 17 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità del regime fiscale della “tonnage tax”, disciplinato dagli articoli da. 155 a 161 del TUIR, con le agevolazioni spettanti per il settore marittimo e della pesca interna, di cui all’art. 4 del Decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457. Merita ricordare che il regime c.d. “tonnage tax”, consente alle società di armamento navali, aventi precisi requisiti oggettivi,di optare per la determinazione del loro reddito imponibile in via forfettaria. L’art. 4 del DL n. 457/1997 dispone a favore delle società navali iscritte nel Registro internazionale:

- un credito di imposta, commisurato alle ritenute IRPEF trattenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti al personale di bordo, (comma 1)

- l’esclusione da tassazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF o IRES, della quota derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale in misura pari all’80 per cento, (comma 2).

Con riguardo alla compatibilità dei due citati regimi agevolati per il settore marittimo, l’Agenzia delle Entrate ha osservato che dall’analisi delle norme del

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 108

del 24 novembre

2016

TUIR sulla tonnage tax, nonché delle disposizioni attuative sul credito di imposta in esame, recate dal Decreto ministeriale del 23 giugno 2005, non emergono divieti di cumulo tra le citate misure. Inoltre, nella circolare n. 72/E del 21 dicembre 2007, la stessa ’Agenzia delle Entrate ha precisato che, “ l’agevolazione prevista dall’art. 4, comma 2 del citato decreto legge n. 457 del 1997, ricorrendone le condizioni, è ancora fruibile: - dai soggetti che non hanno optato per la tonnage tax (…)”. Pertanto l’’Agenzia delle Entrate, considerando che il credito di imposta non incide sulla determinazione del reddito, ma solo sugli obblighi del sostituto di imposta, ha ritenuto compatibile l’adesione al regime forfettario della tonnage tax con la fruizione del credito di imposta spettante alle imprese sulle ritenute operate al personale di bordo di cui al comma 1 dell’art.4 del DL n. 457/1997. Di contro, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la non cumulabilità tra il regime della tonnage tax con l’agevolazione relativa all’esenzione parziale del reddito, prevista dal comma 2, dell’art. 4 del DL n. 457/1997.

4. Credito di imposta indiretto su dividendi provenienti da controllata black list (Ris. n. 108/E/2016)

La fattispecie all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 108/E del 24 novembre 2016, riguarda un gruppo societario costituito da una società controllante italiana (Alfa), una sub-holding lussemburghese (Gamma) e una società operativa con sede in Hong Kong, posseduta da Gamma (Beta). Il quesito posto da Alfa attiene all’interpretazione dell’art. 89, comma 3, del TUIR, come aggiunto dall’art. 3 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147; si ricorda che tale ultima disposizione prevede che, per i dividendi da società controllate black list che hanno ottenuto la disapplicazione da CFC in base alla prima esimente, spetta un credito per le imposte pagate all’estero dalla partecipata sui redditi maturati durante il periodo di possesso della partecipazione e nei limiti dell’imposta italiana riferita a tali redditi. Nel caso in esame, Beta, con sede in un paese black list fino al 2015, ha ottenuto la disapplicazione della norma CFC in base alla prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a, TUIR), mentre Gamma è considerata una CFC di white list in base al comma 8-bis dell’articolo 167, TUIR. Ricorrendo la prima delle due condizioni esimenti previste dal comma 5 dell’art. 167 del TUIR, come modificato dal D.lgs. n. 147/2015, Alfa, avendo ricevuto una risposta favorevole all’istanza di interpello disapplicativo, precedentemente presentata, non ha tassato i redditi di Beta per trasparenza. Considerando tale condizione permanente, la società non ha tassato per trasparenza anche i redditi percepiti da Beta nel periodo di imposta 2015. Nel corso del 2015 Beta ha distribuito dei dividendi a Gamma, i cui redditi, in applicazione della disciplina CFC, risultano imputati per trasparenza in capo ad Alfa. Sulla base di tali premesse, la società istante ha chiesto all’Agenzia

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 121

del 27 dicembre

2016

delle Entrate di:

valutare la legittimità del credito di imposta previsto dal citato articolo 89, TUIR nel particolare caso in cui ad avvalersene sia la controllante indiretta della società che li ha distribuiti e non la società che li ha materialmente incassati;

confermare se, nell’eventualità di risposta favorevole al primo quesito, il credito di imposta debba essere determinato in relazione al reddito complessivo di Gamma.

Confermando la soluzione proposta dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che Gamma potrà richiedere un credito di imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR, in ragione delle imposte estere già assolte sugli utili realizzati da Beta. Rispondendo al secondo quesito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in sede di imputazione per trasparenza dei redditi di Gamma ad Alfa, socio residente, la misura del credito di imposta deve essere determinata in relazione al reddito complessivo di Gamma. Pertanto Alfa, nel determinare le imposte dovute in Italia sui redditi di Gamma, dovrà tenere conto del credito di imposta di cui all’art. 89, comma 3, del TUIR. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il credito di imposta spetterà in proporzione agli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa a tali utili. Alfa potrà, quindi, scomputare l’importo del credito così determinato, esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito di Gamma, risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi. I dati rilevanti ai fini del calcolo del credito in esame non potranno essere indicati in dichiarazione, non essendo prevista una sezione dedicata al credito di imposta introdotto dall’art. 3 del D.lgs. n. 147/2015, nei quadri relativi ai regimi fiscali privilegiati. Pertanto, tali dati dovranno essere riportati in un prospetto specificamente redatto e conservato, mentre l’importo dello stesso dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi unitamente alle imposte pagate all’estero dalla CFC (FC39/col. 5 dei righi da RM1 a RM4).

5. Consolidato: prededuzione di perdite fiscali pregresse e validità di accordi di consolidamento (Ris. n. 121/E/2016)

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 121/E del 27 dicembre 2016, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di pre-dedurre perdite fiscali già trasferite e non ancora utilizzate (nell’ambito del consolidato nazionale), nonché sulla validità degli accordi di consolidamento. La società istante, che ha esercitato opzione per il consolidato nazionale a partire dal 2004, ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di aver proceduto, al fine di determinare l’imponibile globale e di utilizzare le perdite, fino all’esercizio 2015, dapprima alla somma algebrica dei redditi delle singole società e, in caso di risultato positivo, riducendolo mediante utilizzo delle perdite pregresse. In vista del rinnovo dell’opzione per il consolidato per il triennio 2016-2018,

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Risoluzione

l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di valutare l’ammissibilità di accordi di consolidamento che prevedano:

il riconoscimento alle società aderenti al consolidato nazionale della possibilità di pre-dedurre le perdite fiscali trasferite in passato alla fiscal unit e non ancora utilizzate, nel rispetto dell’art. 84, comma 1, primo periodo, TUIR;

la possibilità di utilizzo prioritario delle perdite correnti trasferite da società nelle quali la quota di partecipazione della controllante/consolidante sia più bassa;

la possibilità di adottare un criterio proporzionale per l’utilizzo di perdite pregresse al fine di ridurre o azzerare la residua eccedenza di imponibile globale.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, descritto il corretto procedimento di determinazione del reddito complessivo di periodo della fiscal unit. Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria non è possibile riconoscere a ciascuna società aderente al consolidato il diritto alla pre-deduzione di perdite trasferite in passato alla consolidante e non ancora utilizzate, nell’eventualità in cui, in un successivo periodo di imposta, la stessa società trasferisse un imponibile positivo. Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali perdite non possono più ritornare nella disponibilità delle società che le hanno prodotte perché una volta trasmesse alla consolidante, le perdite subiscono una sorta di “spersonalizzazione”, nel senso che non possono più essere ricondotte alle società originarie, ma diventano perdite della fiscal unit. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato anche l’impostazione della modulistica Unico SC e CNM, nonché quanto precisato nella circolare n. 27/E del 6 giugno 2011. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, in ogni caso, esistono ulteriori disposizioni fiscali volte a disciplinare l’attribuzione delle perdite residue in caso di interruzione anticipata del consolidato o mancato rinnovo dell’opzione. Conseguentemente la consolidante e le consolidate possono autonomamente stabilire con accordi di consolidamento e nel rispetto dei limiti di legge, peculiari modalità operative del consolidato. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, pur ricordando di non poter entrare nel merito di tali accordi, ha raccomandato di dare opportuna evidenza dei criteri adottati, indicando il codice 3 nel modulo da compilare per il rinnovo dell’opzione, e predisponendo un’adeguata documentazione da cui sia possibile evincere: (i) l’ordine di utilizzo delle perdite all’interno della fiscal unit; e (ii) la titolarità delle perdite residue in caso di ripartizione delle stesse dovuta ad interruzione anticipata o mancato rinnovo del consolidato.

6. Credito di imposta sud: agevolati macchinari collegati alla sede da server aziendali (Ris. n. 118/E/2016)

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Agenzia delle

Entrate n. 118

del 22 dicembre

2016

Circolare

Agenzia delle

Entrate n. 43 del

18 novembre

2016

Con l’istanza di interpello oggetto della risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016, è stato esposto un quesito in materia di credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98-108 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il quesito attiene all’ammissibilità all’agevolazione di ”Totem digitali”, non fisicamente collocati nella sede dell’azienda beneficiaria dell’agevolazione ma collegati digitalmente alla stessa da server periferici. Lo strumento rappresenterebbe un terminale destinato alla raccolta dei dati relativi alle transazioni di specifici esercizi commerciali (localizzati in regioni non agevolate) e funziona grazie ad un circuito telematico che lo collega agli elaboratori posti in azienda, senza dei quali risulterebbe inutile. L’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di valutare l’ammissibilità al beneficio fiscale del Totem digitale, applicando la risoluzione n. 9 del 10 gennaio 2002. Secondo l’istante, infatti, anche in questo caso si tratterebbe di una “struttura periferica interconnessa agli elaboratori principali posti in azienda”. L’Agenzia delle Entrate, riconoscendo lo stretto vincolo di connessione funzionale tra i Totem digitali e gli elaboratori posti nella sede dell’azienda beneficiaria, ha confermato la soluzione prospettata dall’istante. A parere dell’Agenzia delle Entrate, infatti, i Totem digitali possono essere considerati come mere diramazioni della struttura produttiva aziendale a prescindere dalla presenza fisica degli stessi in azienda. L’investimento, quindi, contribuendo alla crescita della struttura produttiva situata nel territorio agevolato, è ritenuto ammissibile.

7. Agevolabile l’acquisto di box pertinenziale pagato con modalità diverse dal bonifico (Circ. n. 43/E/2016)

Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardo le modalità di fruizione della detrazione fiscale prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1), lett. d), del TUIR. Nell’interpello oggetto della circolare, l’istante riferisce di aver acquistato, da un’impresa costruttrice, un box auto da destinare a pertinenza dell’abitazione principale pagando il relativo prezzo con assegni bancari, piuttosto che mediante bonifico bancario come richiesto, a pena di perdita del beneficio fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM del 18 febbraio 1998, n. 41. Ciò premesso, l’istante chiede all’Agenzia delle Entrate di confermare che la certificazione delle spese di costruzione sostenute, rilasciata dalla società venditrice, possa essere sufficiente per beneficiare della detrazione fiscale. Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia chiarisce alcuni aspetti generali della disciplina. In particolare, si precisa che l’obbligo di sostenere tali spese agevolabili mediante strumenti di pagamento tracciabili risponde alla finalità di contrastare

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

l’evasione fiscale. Conseguentemente, con l’art. 25 del DL n. 78/2010 è stato previsto, in capo alle banche e Poste Italiane, l’obbligo di effettuare una ritenuta nei confronti dei soggetti che ricevono compensi per aver effettuato interventi per il recupero del patrimonio edilizio. Conseguentemente l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 2012, ha negato il diritto all’agevolazione in presenza di errori nella compilazione del bonifico bancario/postale tali da non consentire alle Banche o alle Poste Italiane SpA di applicare tale ritenuta fiscale. In tali ipotesi l’Agenzia ha richiesto al contribuente di ripetere il pagamento mediante bonifico, in modo corretto. Con la circolare in commento, l’Agenzia ritorna su tale interpretazione precisando che, nelle ipotesi in cui non sia possibile per il contribuente ripetere il pagamento nella modalità corretta, l’agevolazione deve essere riconosciuta dove risulti comunque rispettata la finalità della norma agevolativa tesa ad evitare perdite di gettito sui redditi derivanti dall’esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il beneficio fiscale nei casi di pagamento con modalità non tracciabili ovvero in presenza di errori di compilazione dei bonifici che non consentono l’applicazione delle ritenuta da parte di Banche o Poste Italiane Spa, qualora la società di costruzione rilasci al contribuente, congiuntamente, i seguenti documenti:

- la certificazione attestante le spese di costruzione sostenute per realizzare il box,

- una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità, ai fini della determinazione del reddito della società.

Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

IVA

8. Nuovo tracciato record per la fatturazione elettronica tramite SdI

L’Amministrazione finanziaria ha adeguato le specifiche tecniche del tracciato utilizzato per l’emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (fatturaPA), al fine di consentire che lo stesso possa essere utilizzato anche per le fatture elettroniche scambiate tra soggetti passivi privati. Al riguardo, si segnala che nella sezione “Documentazione Fattura PA”, del sito internet Fatturazione elettronica PA, sono disponibili i documenti tecnici aggiornati. Tali aggiornamenti si sono resi necessari in considerazione della possibilità concessa a tutti gli operatori economici di utilizzare, a decorrere dal 1° gennaio

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 198678

del 17 novembre

2016

2017, la fatturazione elettronica mediante trasmissione della stessa tramite il sistema di Interscambio (SdI) anche nelle operazioni tra soggetti privati e non solo per adempiere all’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della PA.

9. Adempimento spontaneo: comunicazioni di irregolarità nelle dichiarazioni IVA

Con provvedimenti n.198678 del 17 novembre 2016 e n. 221446 del 15 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità con le quali saranno comunicate ai contribuenti irregolarità o omissioni rilevate nella dichiarazione IVA.

Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, l’art. 1, commi 634 - 636 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha attribuito all’Agenzia delle Entrate la facoltà di inviare ai contribuenti delle comunicazioni per invitarli a sanare presunte anomalie riscontrate da una prima verifica effettuata sulla base delle informazioni a sua disposizione. In particolare, il primo provvedimento indica le modalità con cui saranno comunicate ai contribuenti (e alla Guardia di Finanza) la mancata presentazione della dichiarazione IVA, ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA, con le istruzioni per porvi rimedio. Nello specifico, al contribuente saranno comunicate informazioni relative a:

a) codice fiscale e denominazione e cognome e nome del contribuente; b) numero identificativo della comunicazione e anno di imposta; c) comunicazione annuale dei dati IVA presentata con riferimento all’anno

d’imposta 2015; d) dichiarazione IVA presentata in relazione all’anno di imposta 2015, se

non presentata ne sarà segnalata l’omissione; e) protocollo identificativo e data di invio della comunicazione e della

dichiarazione di cui ai punti c) e d). La comunicazione sarà trasmessa all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata attivato, oppure accedendo all’area dedicata al “Cassetto fiscale” sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Le informazioni comunicate al contribuente saranno rese disponibili alla Guardia di Finanza mediante strumenti informatici. Il contribuente potrà, in ogni caso, comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti, e circostanze dalla stessa non conosciuti con le stesse modalità indicate. A seguito di tale comunicazione:

i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2015, potevano regolarizzare l’omissione, presentando una dichiarazione “tardiva” entro novanta giorni decorrenti

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 221446

del 15 dicembre

2016 Provvedimento

Agenzia delle

Entrate n. 213221

del 2 dicembre

2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 120

del 22 dicembre

2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 116

dal 30 settembre 2016, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta;

i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA completa del solo quadro VA, possono sanare le irregolarità commesse, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando delle sanzioni ridotte in relazione alla tempestività con cui è effettuato il ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il secondo provvedimento citato reca, invece, informazioni sulle modalità di comunicazioni di incongruenze nell’indicazione del volume d’affari dichiarato. In particolare, l’Agenzia delle Entrate effettua un confronto tra il volume d’affari indicato nella dichiarazione IVA e l’importo delle operazioni comunicate dai rispettivi clienti, soggetti passivi IVA all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 21 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, (c.d. “spesometro”) e ne comunica l’esito al contribuente interessato dal processo di verifica. Nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che perverrà al contribuente con le stesse modalità indicate nel precedente provvedimento, saranno indicati gli importi dettagliati delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti, soggette a reverse charge, e distinguendo le operazioni con imposta esigibile in anni successivi, da quelle con imposta esigibile nell’anno oggetto della comunicazione. Analogamente, il contribuente potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti. Per regolarizzare errori ed omissioni oggetto dei rilievi comunicati, i contribuenti possono avvalersi del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla violazione.

10. Nuovo modello di dichiarazione d’intento (Provv. 2 dicembre 2016 e Ris. n. 120/E/2016)

La risoluzione n. 120/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in merito alla compilazione del nuovo modello di dichiarazione di intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 dicembre 2016. Per maggiori approfondimenti al riguardo, si rinvia alla news pubblicata il 22 dicembre 2016 sul blog della Comunità Fisco della piattaforma social di Confindustria.

11. Distributori automatici di biglietti di trasporto: non obbligati all’invio dei corrispettivi (Ris. n. 116/E/2016)

Con la risoluzione n. 116/E del 21 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

del 21 dicembre

2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 110

del 28 novembre

2016

mediante distributori automatici, previsto dall’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127. Con un’istanza di consulenza giuridica è stato, in particolare, chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare l’inapplicabilità di tale obbligo per i distributori automatici di biglietti di trasporto ed, eventualmente per la sosta regolamentata e similari. Dopo aver riepilogato la disciplina normativa dell’adempimento oggetto del quesito, e aver fornito ulteriori indicazioni sulla tipologia di distributori automatici obbligati ad assolverlo, l’Agenzia delle Entrate ha accolto la soluzione prospettata dall’istante. Nello specifico, l’Agenzia ha dichiarato che i corrispettivi dei distributori automatici dei biglietti di trasporto e di sosta, non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e di invio telematico previsto dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 127/2015 perché: “fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio”. Secondo l’Agenzia delle Entrate, assoggettare tali distributori all’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, determinerebbe una inutile e illogica duplicazione di attività. Conseguentemente restano escluse dagli obblighi previsti dall’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 127/2015, le biglietterie automatiche per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.) e quelle per la sosta regolamentata – parcheggi nelle c.d. “strisce blu” – e non regolamentata, comprese tutte quelle apparecchiature ad esse riconducibili (es. apparecchiature per l’acquisto di skipass).

12. Rimborso IVA a non residenti: possibilità di incasso con procura (Ris. n. 110/E/2016)

La facoltà di conferire una procura all’incasso di rimborsi IVA da parte di soggetti non residenti, stabiliti in un altro Stato membro dell’UE, di cui all’art. 38-bis2 del DPR 26 ottobre 1972, n.633, è stata oggetto dell’interpello pubblicato con la risoluzione n. 110/E dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso presentato, l’istante è una società olandese che presta servizi di consulenza in tutte le fasi che coinvolgono la procedura di rimborso del credito IVA, fino all’incasso dell’ammontare per conto dei suoi clienti. A tal proposito, la società istante ha interpellato l’Agenzia delle Entrate per valutare se:

il conferimento dell’incarico all’incasso della somma da rimborsare ad un soggetto diverso dall’effettivo titolare del credito IVA nei confronti dello Stato italiano, in forza di una procura speciale, sia conforme all’art. 38-bis2 del DPR n. 633/1972;

in caso di risposta affermativa al primo quesito, ai fini della validità della procura debba trovare applicazione la normativa interna di cui all’art. 63, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, oppure quella dello

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 103

del 17 novembre

2016

Stato del rappresentante, ai sensi della Legge 31 maggio 1995, n. 218. Con riferimento al primo quesito, benché l’art. 38-bis2 citato disponga che il rimborso spettante debba essere eseguito mediante accredito su conto corrente intestato agli stessi soggetti passivi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le finalità di controllo e garanzia che le somme siano ricevute dal soggetto effettivo titolare del credito IVA, sottese alla norma, si ritengono soddisfatte anche attraverso l’istituto della procura speciale. Rispondendo al secondo quesito l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la procura all’incasso deve essere conferita nel rispetto della legge dello Stato competente ad erogare la somma da rimborsare, e non di quella del rappresentante, come sostenuto dall’istante in osservanza della Legge 31 maggio 1995, n. 218. La soluzione individuata dall’istante si rivelerebbe errata, poiché la normativa contenuta nella sopra citata legge, che disciplina i rapporti di tipo civilistico che coinvolgono soggetti (persone fisiche o giuridiche) appartenenti a diversi Stati esteri, non può essere automaticamente applicata nell’ambito di un rapporto pubblicistico, qual’é quello che lega l’avente diritto al rimborso dell’IVA assolta in Italia e l’Ufficio competente ad erogare la somma spettante. Pertanto, per l’Agenzia delle Entrate, la procura speciale, anche se formata all’estero, deve essere conferita per iscritto con firma autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 63 DPR n. 600/1973.

13. Somministrazione di bevande mediante distributori automatici a cialde – aliquota IVA (Ris. n. 103/E/2016)

Rispondendo ad un’istanza di consulenza giuridica, la risoluzione n. 103/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi sull’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di alimenti o bevande tramite distributori automatici.

Il quesito rivolto all’Agenzia delle Entrate, è posto in considerazione delle recenti modifiche che hanno interessato la disciplina IVA relativa alla somministrazione di bevande con distributori automatici. Infatti, fino a dicembre 2013, alle somministrazioni rese tramite tali apparecchi era applicabile l’aliquota ridotta del 4%, in quanto rientranti nella previsione di cui alla voce 38) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633. A seguito dell’abrogazione di tale previsione, ovvero dal 1° gennaio 2014, anche alle somministrazioni di alimenti e bevande fornite mediante distributori automatici ovunque collocati, si applica l’aliquota agevolata del 10%, ai sensi del n. 121) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, per le somministrazioni di alimenti e bevande. Tale ricostruzione normativa risulta confermata, inoltre, dalla risoluzione n. 124/E del 1° agosto 2000, nella quale gli apparecchi funzionanti a capsule o cialde sono stati equiparati agli altri distributori automatici, nonostante le particolari modalità di funzionamento.

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Sentenza Corte

di Giustizia

dell’Unione

Europea, causa

C-378/15 del 14

dicembre 2016

Nel documento è precisato, inoltre, che l’aliquota ridotta può essere applicata a condizione che l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, e quindi il consumatore finale. Conseguentemente, l’istante ha chiesto chiarimenti in relazione all’ipotesi in cui siano coinvolti altri soggetti in cessioni intermedie, non ancora qualificabili come somministrazioni di alimenti e bevande. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, ribadendo in premessa quanto già riportato nella citata risoluzione n. 124/E del 2000, ha aggiunto che, nelle cessioni intermedie delle capsule o delle cialde l’aliquota applicabile, nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto. In tale fase, spiega l’Agenzia, non può essere applicata l’aliquota IVA prevista per le somministrazioni di bevande mediante distributori automatici, in quanto le capsule/cialde non sono state ancora trasformate in bevande dal distributore. Tuttavia, al caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio e dei collaboratori, si applica, invece l’aliquota agevolata. Relativamente al caso in cui soggetti privati acquistino capsule/cialde in un momento successivo a quello in cui viene dato loro in noleggio o in comodato il distributore che eroga la bevanda, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata è applicabile solo nel caso in cui le cialde/capsule risultino fatturate dallo stesso fornitore che ha concesso in comodato gratuito o in noleggio il distributore automatico.

14. Criteri di determinazione del pro-rata IVA (CGUE, causa C-378/15)

I criteri di determinazione del pro-rata IVA previsti dalla normativa domestica e avallati dalla prassi dell’amministrazione finanziaria italiana sono stati dichiarati ammissibili dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il caso sottoposto al vaglio dei Giudici comunitari attiene all’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, lettera d) e dell’articolo 19 della Direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977. L’amministrazione finanziaria italiana, contestava ad una nota società automobilistica il diritto alla detrazione di alcune operazioni non incluse nella determinazione del pro-rata IVA. In applicazione degli articoli 19 e 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, la società aveva determinato la percentuale di imposta detraibile sulla base del rapporto tra il volume d’affari riconducibile ad operazioni detraibili e il volume d’affari totale, includendo in tale ammontare anche quello relativo ad operazioni che non danno diritto alla detrazione, con la sola esclusione delle remunerazioni di finanziamenti concessi ad altre società del gruppo, ritenute operazioni accessorie.

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Sentenza Corte

di Giustizia

dell’Unione

Secondo l’Agenzia delle Entrate, gli interessi attivi percepiti dai finanziamenti concessi non possono qualificarsi come relativi ad operazioni accessorie a quelle imponibili, perché concorrenti alla formazione del volume d’affari per oltre il 70 per cento del suo ammontare totale. Conseguentemente, rideterminando il calcolo del pro-rata IVA, l’Agenzia delle Entrate, procedeva al recupero dell’imposta indebitamente detratta. La Commissione tributaria regionale, chiamata a disciplinare il caso, ha sospeso il procedimento principale interrogandosi sulla correttezza del metodo di determinazione del pro-rata IVA, e sui criteri da impiegare nel qualificare una determinata operazione accessoria e, quindi da escludere dal totale delle operazioni considerate al denominatore del rapporto per determinare il pro-rata. In particolare, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte di Giustizia di valutare la conformità al diritto comunitario della normativa domestica, che ai sensi dell’art. 19, comma 5 e dell’art. 19-bis del DPR n. 633/1972, impone ad un soggetto passivo:

di applicare alla totalità dei beni e dei servizi da esso acquistati un pro-rata di detrazione basato sulla cifra d’affari, senza prevedere un metodo di calcolo che sia fondato sulla natura e sulla destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato e che rifletta oggettivamente la quota di imputazione reale delle spese sostenute a ciascuna delle attività tassate e non tassate;

di riferirsi alla composizione della cifra d’affari per l’individuazione delle operazioni qualificabili come “accessorie”.

Sulla prima questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la correttezza del metodo di determinazione del pro rata basato sulla cifra d’affari. Richiamando precedenti orientamenti, i Giudici di Lussemburgo hanno ricordato che un’attività economica deve essere qualificata come “accessoria”, qualora essa non costituisca un prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa e non implichi un impiego significativo di beni e servizi per i quali l’IVA è dovuta. Pertanto, il criterio impiegato dall’Agenzia delle Entrate, basato sulla composizione della cifra d’affari della società costituisce un elemento rilevante ma non sufficiente per qualificare una determinata operazione come accessoria; il giudice del rinvio infatti, nella valutazione della natura dell’operazione dovrà tener conto anche del rapporto tra dette operazioni e le attività imponibili di tale soggetto passivo nonché, eventualmente, dell’impiego che esse implicano dei beni e dei servizi per i quali l’IVA è dovuta.

15. Cessione di quote di gas effetto serra: rileva il luogo di fruizione (CGUE, causa C-453/15)

La questione pregiudiziale sollevata alla Corte di Giustizia Europea oggetto della sentenza dell’8 dicembre 2016, sulla causa C-453/15 attiene all’individuazione del luogo della prestazione di servizi, nell’ambito di una

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Europea, causa

C-453/15 dell’8

dicembre 2016

presunta frode fiscale che vede coinvolti due consulenti fiscali. La contestazione mossa a carico dei professionisti riguarda l’ipotesi di concorso in evasione dell’imposta sul valore aggiunto, originata da un complesso scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra tra società di uno stesso gruppo, stabilite in Germania e in Lussemburgo. Secondo l’art. 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per “quota di emissioni” si intende: “il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, (…)”. Nell’accertare la responsabilità penale dei due professionisti il giudice di merito ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di valutare se il luogo della prestazione di servizi come individuato dall’articolo 56, paragrafo 1, della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (in seguito “Direttiva IVA), sia applicabile anche alle cessioni di quote di gas ad effetto serra. L’art. 56, paragrafo 1, della Direttiva IVA prevede un elenco di prestazioni di servizi che, se fornite a destinatari stabiliti fuori della Comunità o a soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma fuori del paese del prestatore, si considerano effettuate nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della sua attività economica o dispone di una stabile organizzazione per la quale la prestazione è resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. La lettera a) di tale elenco include le cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi. Ciò premesso, con la questione pregiudiziale rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il giudice del rinvio ha chiesto di valutare se sia possibile assimilare alle cessioni e concessioni di altri diritti analoghi ai diritti di proprietà intellettuale di cui alla lett. a) dell’art. 56, paragrafo 1 della Direttiva IVA, le cessioni di quote di gas ad effetto serra, ai fini dell’individuazione del luogo della prestazione dei servizi. I Giudici di Lussemburgo, nell’affrontare la questione, hanno preliminarmente osservato che:

la regola prevista dall’art. 43 della Direttiva IVA, secondo la quale il luogo di una prestazione di servizi è quello in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione, è una regola generale, mentre i successivi articoli 44 e seguenti prevedono collegamenti specifici da applicarsi in determinate circostanze. Conseguentemente nell’individuare la disciplina applicabile al caso concreto, l’art. 43 troverà applicazione in via residuale, qualora quest’ultimo non ricada nelle fattispecie previste negli articoli successivi;

sebbene le quote di emissioni di gas serra non rientrino nel settore della proprietà intellettuale, presentano con i diritti relativi a quest’ultima

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

delle analogie rilevanti (entrambi conferiscono al loro titolare un diritto esclusivo, possono essere trasferiti a terzi e, in tal caso, sono soggetti a registrazione).

Inoltre, considerando che l’inclusione delle quote di emissione di gas a effetto serra negli altri diritti analoghi a quelli della proprietà intellettuale risponde alla ratio delle disposizioni riguardanti il luogo delle prestazioni di servizi, che impone che i beni e i servizi siano tassati, per quanto possibile, nel luogo della loro fruizione, la Corte ha dichiarato che l’articolo 56, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che gli “altri diritti analoghi” previsti da tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto serra.

16. Cessione di immobile in corso di lavorazione (Cass. sent. n. 23499/2016)

Con la sentenza n. 23499 del 18 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulla misura delle imposte applicabili in caso di cessione di un immobile in corso di costruzione. Nel 2006 una società di costruzione acquistava da un’altra società un terreno con annesso un fabbricato in corso di costruzione. La cessione dell’immobile, ritenuto in un primo momento strumentale, è stata assoggettata ad IVA e ad imposta di registro in misura fissa, mentre le imposte ipotecarie e catastali sono state pagate in misura proporzionale. In un secondo momento, la società avvedutasi dell’errore di aver corrisposto le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, ha presentato istanza di rimborso per il recupero delle somme indebitamente versate. Contro il rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’esecuzione dell’istanza di rimborso, la società ricorreva in primo grado, riuscendo a far valere le sue pretese. Tuttavia la Commissione Tributaria Regionale, nei confronti della quale l’Agenzia delle Entrate aveva presentato ricorso, ha sancito la natura strumentale dell’immobile rispetto all’attività della società, stabilendo, conseguentemente che la cessione doveva essere esente da IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e soggetta alle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale. Contestando la sussistenza del carattere strumentale dell’immobile, la società acquirente proponeva ricorso per Cassazione. In primo luogo rilevando che la natura strumentale può essere attribuita solo ad un immobile ultimato, non suscettibile di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la ricorrente sosteneva che la cessione di un immobile incompleto non avrebbe dovuto essere qualificata esente da IVA ex art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR n. 633/1972 con pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, ma, imponibile con applicazione, (per il principio di alternatività IVA/registro) dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Sul punto, la Corte ha rilevato che, diversamente da quanto espressamente previsto in altri ambiti normativi (come, ad esempio, il n. 21 della Tabella A, parte II, e il n. 127-undecies della Tabella A, parte III, allegate allo stesso DPR), l’art. 10, nn. 8-bis) e 8-ter) del DPR n. 633/1972, nell’individuare il regime IVA applicabile alle cessioni di fabbricati, non tratta specificamente anche di quelli non ultimati, trattandosi di un bene ancora nel circuito produttivo. Ciò ha indotto la Corte a ritenere le cessioni di immobili in corso di lavorazione imponibili a IVA, conformemente alle indicazioni contenute nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’1° marzo 2007. A sostegno di tale tesi, la Corte ha osservato che un’interpretazione che riconosce l’esenzione da IVA a qualsiasi cessione di bene immobile strumentale non ultimato, anche nel caso in cui l’acquirente fosse il consumatore finale, legittimerebbe operazioni elusive, non conformi alla ratio della norma, tesa ad assoggettare ad IVA le cessioni di beni strumentali non ultimati che avvengono nell’ambito di un processo produttivo e non sono poste in essere in favore del consumatore finale. Sulla base di tali motivazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla società acquirente.

17. Cessione d’azienda: riconosciuto al cessionario il rimborso IVA (Cass. sent. n. 24923/2016)

Il caso sottoposto all’esame dei giudici di legittimità, oggetto della sentenza del 6 dicembre 2016, n. 24923, attiene alla cessione di un complesso di immobili strumentali, riqualificata dall’Agenzia delle Entrate come una cessione di azienda. Con un avviso di liquidazione l’Agenzia delle Entrate comunicava alla società acquirente l’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta sull’operazione di cessione di azienda. La società cessionaria si opponeva alle pretese dell’Amministrazione finanziaria deducendo l’inesatta qualificazione dell’operazione di cessione e lamentando con separato ricorso, il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente pagata sull’acquisto dei beni strumentali. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, tali beni, locati solo in parte a terzi, costituivano un insieme di beni organicamente destinati all’esercizio di un’attività di impresa. Inoltre, per l’Agenzia delle Entrate, l’istanza di rimborso dell’IVA indebitamente dovuta, avrebbe dovuto essere presentata dalla società cedente, la quale avrebbe poi restituito la relativa somma alla società cessionaria, emettendo una nota di variazione. In seguito al rigetto dell’istanza di rimborso IVA, per vizio di legittimità, la società ha presentato ricorso in primo grado. Soccombente in appello, la società cessionaria ricorreva per Cassazione, evidenziando la diversa destinazione d’uso dei beni acquistati, rispetto al loro precedente utilizzo funzionale all’attività svolta dal cedente, e ribadendo la loro

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 101

del 3 novembre

2016

parziale locazione a terzi. Tuttavia per la Corte di Cassazione “tali circostanze non rilevano ai fini di escludere che l’atto abbia concretato cessione di azienda poiché costituiscono un posterius rispetto alla cessione stessa, dovendosi tener conto, in applicazione dei principi menzionati, che si ha cessione di azienda ogniqualvolta il bene ceduto costituisca un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa di per sé idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di quella determinata attività e che del tutto influente è l’uso che dei beni costituenti l’azienda abbia inteso farne il cessionario.” E’ stata, invece riconosciuta la legittimità della società cessionaria a presentare direttamente l’istanza di rimborso dell’IVA indebitamente pagata, in quanto, per la Cassazione, l’imposta che si inserisce in un complesso sistema di trasferimento “a cascata”, per finire per gravare sul consumatore finale, non deve incidere sull’operatore economico.

VARIE

18. Trasformazione agevolata in società semplice: analisi di un presunto caso di abuso del diritto (Ris. n. 101/E/2016)

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 101/E, ha fornito interessanti chiarimenti sulle modalità di applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificata dall’art. 1, comma 1, DLgs 5 agosto 2015, n. 128 (disposizioni sulla certezza dei rapporti tra Fisco e contribuente). Nel merito, la fattispecie sottoposta all’esame dell’Agenzia delle Entrate verteva sulla scissione di una società di capitali, con attribuzione dei beni immobili alla società beneficiaria e contestuale trasformazione agevolata della stessa in società semplice, al fine di beneficiare della disciplina di favore prevista per lo scioglimento/assegnazione agevolata delle società commerciali, dettate dall’art. 1, commi 115- 120, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tali disposizioni consentivano di estromettere dal regime di impresa gli immobili non strumentali detenuti dalle società immobiliari di gestione a condizioni fiscali più favorevoli rispetto a quelle ordinariamente previste, mediante l’assegnazione di tali beni ai soci ovvero la trasformazione in società semplice, purché tali operazioni fossero realizzate entro il 30 settembre 2016. Poiché l’accesso alla trasformazione agevolata era riconosciuto alle sole società aventi oggetto esclusivo o principale della loro attività la gestione di beni immobili, l’impresa istante aveva proceduto preventivamente ad una scissione per separare l’attività finanziaria di detenzione di partecipazioni azionarie, da quella immobiliare.

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

Per tali ragioni la società nell’interpello ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate la preventiva valutazione sull’eventuale configurazione di una fattispecie di abuso del diritto nella realizzazione di due operazioni straordinarie. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che affinché un’operazione possa congiurarsi abusiva deve verificarsi l’esistenza congiunta dei tre presupposti costitutivi:

a) la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, realizzato in contrasto con le finalità o con i principi dell’ordinamento tributario;

b) l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti anche tra loro collegati inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;

c) l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale” L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso sottoposto non sussistessero profili “abusivi”, in quanto mancava il presupposto della realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”. Infatti, il beneficio conseguito dalla società istante per effetto della trasformazione agevolata della beneficiaria assegnataria dei beni immobili era coerente con la ratio della disciplina agevolativa volta a favorire l’uscita dal regime di impresa dei beni delle immobiliari di gestione.

19. Responsabilità fiscale in caso di scissione parziale (Cass. sent. n. 22225/2016)

Con la sentenza n. 22225 del 3 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sulla responsabilità solidale in capo alla società beneficiaria in caso di scissione parziale, per le obbligazioni tributarie antecedenti l’operazione straordinaria. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, i giudici di appello avevano ritenuto che la responsabilità solidale della società beneficiaria fosse limitata alla quota di patrimonio netto conferito con l’atto di scissione, conformemente a quanto previsto dall’art. 2506-quater, terzo comma del codice civile. L’Agente della riscossione aveva impugnato tale sentenza sostenendo la responsabilità solidale illimitata della società beneficiaria, sulla base della normativa speciale prevista in ambito tributario. In particolare, in caso di scissione parziale, i commi 12 e 13 dell’articolo 173 del TUIR prevedono che gli obblighi tributari riferibili a periodi di imposta antecedenti la scissione siano adempiuti dalla società scissa, mentre le altre società beneficiarie restano comunque responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi ed ogni altro debito. Tale principio è confermato dall’art. 15, comma 2 del DLgs 472/1997 il quale dispone, in caso di scissione parziale, che ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di scissione.

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Le novità fiscali di Novembre - Dicembre 2016

La Corte di Cassazione ha accolto le tesi dell’Agenzia, cassando la sentenza di appello. La Suprema Corte ha affermato, infatti, che la società beneficiaria è responsabile in solido con la società scissa, oltre il limite del patrimonio netto conferito, “.. in forza del principio di unitarietà dell’imposta, nel caso di debito di imposta derivante da violazioni connesse anteriormente alla scissione”. La Corte precisa che, con riguardo ai debiti fiscali connessi alla scissione, la disciplina speciale prevista in ambito tributario prevale sulle norma generale civilistica che limita la responsabilità solidale alla quota di patrimonio netto conferito. Pertanto la società beneficiaria dovrà rispondere non solo limitatamente all’ammontare dell’imposta dovuta ma anche delle relative sanzioni, interessi e oneri accessori.

20. Sopravvenuta depenalizzazione di condotte abusive (Cass. sent. n. 48293/2016)

Con la sentenza n. 48293 del 16 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha fornito importanti indicazioni atte a circoscrivere la portata penale delle operazioni simulate (di cui all’art. 1, lett. g-bis, DLGS n. 74/2000) e la fattispecie del “nuovo” abuso del diritto, di cui all’art. 10-bis della legge del 27 luglio 2000 n. 212. Nel caso di specie l’amministratore di una società era stato accusato di aver posto in essere un’operazione di scissione parziale, per realizzare, con una successiva cessione, l’effetto finale di trasferire la proprietà di un’immobile ad un terzo soggetto originariamente noto, eludendo il pagamento di imposte più onerose. I giudici di merito avevano ritenuto l’amministratore della società scissa responsabile di aver assunto una condotta fraudolenta, ponendo in essere operazioni simulate oggettivamente con il solo scopo di realizzare un risparmio fiscale, ai sensi dell’art. 3 del DLgs 74/2000 nella versione vigente all’epoca dei fatti. Presentando ricorso per cassazione l’amministratore eccepiva la violazione dell’art. 36, D.lgs. n. 74/2000, il vizio di motivazione della sentenza di secondo grado, nonché la sopravvenuta irrilevanza penale della condotta elusiva contestatagli alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 158 alla definizione di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente. Esaminando la questione, i Giudici di legittimità hanno rilevato, in primo luogo la sopravvenuta depenalizzazione delle condotte contestate. Successivamente, hanno rilevato che le operazioni oggetto di giudizio non ricadono nella fattispecie del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri

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artifizi, in quanto le operazioni non sono né state poste in essere da un soggetto fittiziamente interposto, né possono qualificarsi apparenti. I Giudici hanno, infatti, osservato che l’imputato è l’effettivo amministratore della società scissa e le operazioni di scissione e successiva cessione degli immobili dalla società scissa ad altri beneficiari, hanno effettivamente determinato il trasferimento della proprietà del bene immobile in capo ad altri soggetti. Conseguentemente le operazioni contestate non possono considerarsi simulate e dunque, penalmente rilevanti. La rilevanza penale è, infatti, secondo quanto precisato dalla Corte, esclusa in tutte le ipotesi in cui le operazioni, anche se elusive in quanto caratterizzate da uno schermo negoziale volto a conseguire un vantaggio fiscale, hanno avuto effettiva esecuzione.

21. Legge di Bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 262)

La legge di bilancio 2017, (legge 11 dicembre 2016, n. 262) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016. Una prima analisi dei numerosi interventi di carattere fiscale, alcuni dei quali di assoluta rilevanza per le imprese, è stata prontamente effettuata con la Circolare n. 19907 dell’Area Politiche Fiscali, pubblicata lo scorso 22 dicembre. Il documento è reperibile nella specifica sezione della Comunità professionale dedicata alle circolari.

INTERNAZIONALE

22. CE – pubblicato report sulle politiche fiscali adottate dagli Stati membri nel 2016

E’ stato pubblicato sul sito web della Commissione Europea un report sulle politiche fiscali adottate negli Stati membri dell’Unione Europea, aggiornato al 2016. L’efficacia delle politiche fiscali è stata misurata, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e promozione della giustizia sociale. e, illustrando in grafici i risultati raggiunti dalle ultime riforme fiscali sul fronte degli investimenti, del carico fiscale e contributivo, e delle semplificazioni degli adempimenti fiscali. Il rapporto è disponibile sul sito internet della DG TAXUD della Commissione Europea, al seguente link.

23. CE - Riforma dell’IVA comunitaria per il commercio elettronico - Proposte della Commissione europea

Il 1° dicembre scorso la Commissione europea ha presentato le sue proposte di riforma del sistema comunitario dell’IVA, finalizzate a semplificare l’applicazione dell’imposta alle operazioni di e-commerce. La proposta rientra nelle iniziative previste dal Piano d’azione sull’IVA, presentato dalla Commissione europea lo scorso 7 aprile e rappresenta uno dei tasselli della sua più ampia strategia volta alla promozione del mercato comune digitale (Digital Single Market). Il pacchetto di misure è molto vario e articolato. Per una rapida disamina, si

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rinvia alla news pubblicata il 1° dicembre 2016 sul blog della Comunità Fisco della piattaforma social di Confindustria.

24. Introduzione di un meccanismo opzionale di reverse charge generalizzato - Proposta della Commissione europea

Lo scorso 21 dicembre la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica alla Direttiva IVA, per prevedere la possibilità dell’applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile per tutte le transazioni di valore unitario superiore a 10mila euro. Anche questa proposta, come la precedente, era stata preconizzata con l’Action Plan sull’IVA, presentato dalla Commissione lo scorso 7 aprile. In sintesi, la proposta mira a consentire agli Stati membri di adottare fino al 30 giugno 2022, al verificarsi di determinate condizioni, il meccanismo del reverse charge in modo generalizzato (GRCM). Quindi, in base alla proposta e in deroga all’attuale sistema di riscossione dell’IVA, nel caso di operazioni il cui corrispettivo (per fattura) sia superiore a 10 mila euro, il debitore dell’imposta sarebbe sempre il cessionario o committente; in ultima analisi, per dette operazioni, l’imposta sarebbe sostanzialmente riscossa solamente allo stadio del consumo finale. Il regime, facoltativo e temporaneo, sarebbe utilizzabile solo da parte di quegli Stati membri particolarmente colpiti da fenomeni di frode IVA, con un VAT gap superiore alla media europea e non dotati di un sistema amministrativo di controlli sufficientemente adeguato a fronteggiare tale situazione. Si ricorda che, affinché possa essere approvata qualsiasi modifica della direttiva IVA è necessario il voto favorevole di tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

25. Consultazione della Commissione europea sulla modifica del regime di applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari di beni

Da tempo la Commissione europea sta conducendo studi e analisi per cercare di riformare le regole di applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari di beni, con l’obiettivo di superare l’attuale sistema transitorio, per addivenire ad un sistema definitivo, basato sul criterio di tassazione nel Paese di destinazione dei beni. I lineamenti generali su cui potrebbe basarsi il nuovo sistema sono tracciati nel VAT Action Plan, pubblicato lo scorso 7 aprile. Al fine di approfondire ulteriormente il tema, dando voce all’opinione di tutti i soggetti potenzialmente interessati, la Commissione europea ha indetto una consultazione pubblica su questo argomento: la consultazione, aperta lo scorso 20 dicembre, si chiuderà il prossimo 20 marzo. Tutti gli interessati possono esprimere le loro considerazioni, attraverso l’apposito form on-line.

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Maggiori informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito della DG TAXUD della Commissione europea.

26. Consultazione della Commissione europea sulla possibile modifica delle aliquote ridotte IVA

La Commissione europea, sempre nell’ambito dell’Action Plan sull’IVA, sta analizzando altresì la possibilità di modificare la Direttiva IVA, con riguardo alla modalità e all’ambito di applicazione delle aliquote ridotte IVA. Con l’obiettivo di raccogliere utili indicazioni da parte di tutti gli interessati, lo scorso 20 dicembre, è stata indetta una consultazione pubblica sul tema. Tutti gli interessati possono trasmettere le loro considerazioni, attraverso l’apposito form on-line, entro il prossimo 20 marzo.

ATTIVITA’ DELL’AREA

27. Gruppo di lavoro Fisco

Il 16 novembre u.s. si è riunito il Gruppo di lavoro Fisco e il Gruppo di lavoro Fisco Internazionale di Confindustria per discutere principalmente delle novità fiscali contenute nel DDL Bilancio 2017 e illustrare le proposte emendative presentate. Nel corso della riunione è stato dedicato ampio spazio alle misure fiscali adottate dal Governo a sostegno delle aree colpite dal sisma e all’osservatorio avviato in relazione al regime dell’adempimento collaborativo. Nel pomeriggio, come di consueto, la riunione è stata dedicata all’esame di temi di fiscalità internazionale. In particolare, sono stati forniti aggiornamenti sul progetto BEPS e sono state illustrate le nuove proposte della Commissione europea in materia di tassazione societaria.

28. Gruppo di lavoro Adempimento Collaborativo

Nei mesi di novembre e dicembre 2016 sono proseguiti gli incontri del Gruppo di lavoro in materia di adempimento collaborativo, che vede l'Area Politiche Fiscali di Confindustria impegnata insieme ad Assonime e alle rispettive imprese Associate nell'analisi del nuovo istituto e nella ricerca di standard applicativi condivisi a favore del comparto industriale. L'8 novembre sono stati presentati i risultati di un sondaggio somministrato ai partecipanti al Gruppo di lavoro, riguardante l'approccio al nuovo regime ed i correttivi ritenuti prioritari per un buon funzionamento dello stesso. Sulla base degli input ricevuti è stata avanzata una proposta di modifica normativa nella cornice dell'iter legislativo del DL 193/2016, essenzialmente volta ad escludere l'applicazione di sanzioni penali per le imprese aderenti al nuovo regime. I due emendamenti presentati sul tema non hanno tuttavia trovato accoglimento. Il 13 dicembre presso la sede di Confindustria si è tenuta una nuova riunione in occasione della quale è stata posta in consultazione una bozza di documento relativo agli standard minimi per l'implementazione e la gestione di

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un adeguato Tax Control Framework (TCF), redatto con il fondamentale contributo delle imprese. Inoltre, sono state condivise le esperienze maturate dalle società che hanno avviato colloqui di prefiling con l'Agenzia delle Entrate o che hanno già esercitato l'opzione per l'adesione al regime. La bozza di documento sul TCF e la discussione delle esperienze maturate hanno costituito oggetto anche di un secondo incontro, avuto presso la sede di Assonime, il 21 dicembre u.s.

29. Seminario derivati

Il 18 novembre u.s. l’Area Politiche Fiscali ha partecipato ad un seminario tenuto presso Confindustria Reggio Emilia, sulla disciplina contabile e fiscale degli strumenti finanziari derivati, al quale ha partecipato anche un rappresentante dell’Organismo Italiano di Contabilità. Nel corso dell’incontro sono state anticipate le novità del principio contabile ad essi dedicato.

30. Convegno Principi contabili

Il 28 novembre 2016, l’Area Politiche Fiscali ha partecipato ad un convegno, presso la sede di Assolombarda a Milano, durante il quale sono state illustrate le principali novità contenute nei nuovi principi contabili, aggiornati per effetto delle modifiche apportate alla disciplina contabile del bilancio di esercizio dal D.lgs. n. 139/2015.

31. Incontro su DDL Bilancio 2017

Il 5 dicembre u.s. l’Area Politiche Fiscali ha partecipato all’incontro tenutosi presso la sede di Confindustria Torino, per illustrare le principali misure di carattere fiscale contenute nel disegno di legge di bilancio 2017. La seconda parte dell’incontro è stata dedicata ad un approfondimento delle novità in materia di principi contabili.

32. Incontro su Industria 4.0

Il 20 dicembre scorso l’Area Politiche Fiscali ha partecipato all’incontro tenutosi presso la sede di Confindustria Cuneo per fornire una prima descrizione degli aspetti fiscali relativi all’introduzione dell’ ”iper-ammortamento”.

33. Webinar su aiuti di Stato

Il 1° dicembre si è svolto il primo incontro della serie di Webinar sugli aiuti di Stato organizzato dall'area Politiche Fiscali e la Delegazione di Confindustria presso l'Ue. L'iniziativa è stata lanciata al fine di approfondire la conoscenza della disciplina Ue sugli aiuti di Stato da parte dei funzionari delle associazioni territoriali e di categoria e i webinar, supportati da una tecnologia che consente di partecipare agli incontri da remoto, offrono un’occasione di confronto e

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approfondimento mirato sul tema. La scelta si è ritenuta necessaria a seguito del completamento del progetto di modernizzazione delle norme UE sugli aiuti di Stato e di una crescente consapevolezza delle possibili conseguenze derivanti da un uso improprio della disciplina. La conseguente domanda da parte del sistema confindustriale di strumenti volti ad agevolare la comprensione delle norme UE sugli aiuti di Stato è quindi cresciuta in maniera esponenziale, sia per quanto attiene gli aspetti procedurali sia per quanto riguarda gli aspetti sostanziali. Il primo incontro è stato dedicato alla nozione di aiuto ed ha visto la partecipazione di Paolo Stancanelli del Servizio Giuridico della Commissione europea, di Valerio Vecchietti del Dipartimento Politiche europee presso la Presidenza del Consiglio e di Giorgio Perini della rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Ue. Sono in programma, dall’inizio del 2017, gli incontri dedicati all’approfondimento delle norme procedurali, gli aiuti in de minimis e gli aiuti esenti dall’obbligo di notifica preventiva, gli aiuti in materia ambientale ed energetica, per la ricerca e l’innovazione e per il capitale di rischio.