Le novità introdotte dal D.L. 83/2015 alla Legge fallimentare
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IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA NELLA CRISI D’IMPRESA
INTRODUZIONE ALLE NOVITA’ NORMATIVE DEL D.L. 83/2015
DOTT. GIOVANNI RUBIN
Roma, 24 luglio 2015
1 do1. Giovanni Rubin
2 do1. Giovanni Rubin
NOVITA’ IN MATERIA DI FALLIMENTO
Leit mo4v con riguardo al fallimento: accelerazione delle procedure • Nuovi requisiB per il curatore • Nuove tempisBche e possibilità per il programma di liquidazione • (Ultra)aHvità degli organi in pendenza di contenziosi
3 do1. Giovanni Rubin
NUOVI REQUISITI PER IL CURATORE
D.L. 83/2015 • concorso al dissesto nei 5 anni • già commissario giudiziale (incompaBbilità) • stru1ura e risorse adeguate con obbligo di moBvazione in sentenza • rapporB riepilogaBvi • indicazioni dei creditori • registro dei curatori fallimentari LEGGE DI CONVERSIONE • concorso al dissesto • rapporB riepilogaBvi • indicazioni dei creditori • registro dei curatori fallimentari • impossibilità di percepire acconB sul compenso senza riparto parziale
4 do1. Giovanni Rubin
PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
• redazione entro 60 giorni dall’inventario ed entro 180 giorni dalla sentenza dichiaraBva
• indicazione del termine entro cui sarà terminata la liquidazione dell’aHvo non superiore a due anni
• possibilità di avvalersi di società specializzate nella liquidazione dei beni
• rateazione del prezzo fino a 12 mesi (possibilità di entrare in possesso dei beni prima prestando fideiussione del 30% del prezzo, decadenza se ritardo di 10 giorni dal pagamento di una rata)
• Revocatoria facilitata in relazione agli aH a Btolo gratuito (art. 64 L.F.)
5 do1. Giovanni Rubin
(ULTRA)ATTIVITA’ DEGLI ORGANI DELLA PROCEDURA
• la pendenza di giudizi non preclude la possibilità di effe1uare il riparto finale e
chiudere la procedura
• i creditori non possono agire sulle somme incassate o accantonate dopo la procedura (ultraconcorsualità)
• rinunzie e transazioni semplificate (autorizzate solo dal G.D. non dal C.d.C.) LEGGE DI CONVERSIONE Corsia preferenziale per le cause in cui è parte una procedura
6 do1. Giovanni Rubin
NOVITA’ IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO
1. Soglie minime di soddisfacimento per il concordato 2. Nuove regole temporali 3. Proposte concorrenB 4. Nuovo ruolo del commissario giudiziale 5. Nuovo ruolo dell’a1estatore 6. Offerte concorrenB per il trasferimento d’azienda 7. Riformulazione lessicale dell’art. 169-‐bis L.F. 8. Nuove regole in materia di votazione 9. FinanziamenB prededucibili 10. Regolamentazione della fase di esecuzione
7 do1. Giovanni Rubin
SOGLIE MINIME
Ai fini dell’accesso alla procedura: • concordato liquidatorio: 20% dei creditori chirografari • concordato in conBnuità: nessun limite Ai fini delle proposte compeBBve: • concordato liquidatorio: 40% dei creditori chirografari • concordato in conBnuità: 30% dei creditori chirografari ATTENZIONE: • art. 160 (post legge conversione) la proposta di concordato “deve assicurare”
il “pagamento” • Art. 163 (D.L. 83/2015) la proposta “assicura” il “pagamento”
8 do1. Giovanni Rubin
NUOVE REGOLE TEMPORALI
• La procedura deve esaurirsi entro 9 mesi dalla presentazione del ricorso
• Adunanza dei creditori entro 120 gg dal decreto di ammissione
• Scri1ure contabili in formato digitale o analogico entro 7 gg dal decreto
• Relazione ex art. 172 L.F. almeno 45 gg prima dell’adunanza
• Proposte compeBBve almeno 30 gg prima dell’adunanza
• Possibilità di modifica delle proposte fino a 15 gg prima dell’adunanza
• Relazione integraBva ex art. 172 L.F. fino a 5 gg prima dell’adunanza
9 do1. Giovanni Rubin
PROPOSTE CONCORRENTI
• I creditori almeno pari al 10% per somma sulla base della situazione patrimoniale a1estata
• Nessuna necessità di comparabilità con le altre proposte • Concordato liquidatorio e concordato in conBnuità (rischio CosBtuzionalità
art. 42) • Maggiore de1aglio (indicazione dell’uBlità specificamente individuata ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare) • A1estazione limitata Problema)che: • Se il debitore riBra la sua proposta? • Se un creditore presenta una proposta che assicura il 40% di soddisfacimento? • Chi valuta il requisito del 40% nella proposta del debitore (merito della
proposta)?
10 do1. Giovanni Rubin
COMMISSARIO GIUDIZIALE
• Valutazione di congruità sulle offerte di acquisto e/o di affi1o dell’azienda e possibilità di indire una gara pubblica (soppresso dalla Legge di conversione)
• Valuta il sogge1o a cui fornire informazioni ai fini delle proposte concorrenB e ne cura la riservatezza (art. 165 L.F.)
• Comunica al PM tuH i faH che possono interessare le indagini preliminari
• Deposita almeno 45 gg prima dell’adunanza dei creditori la relazione
• Integra la relazione almeno 10 gg prima dell’adunanza indicando un prospe1o di comparazione tra le varie proposte
11 do1. Giovanni Rubin
COMMISSARIO GIUDIZIALE -‐ SEGUE
• Deve comunque redigere (senza limiB temporali) relazioni integraBve quando emergano informazioni uBli ai fini dell’espressione del voto
• Deve esporre nella relazione le uBlità per i creditori in merito ad azioni risarcitorie, azioni recuperatorie e azioni revocatorie
• Viene senBto in caso di nuova finanza non a1estata
• Vigila sull’esecuzione del concordato e, su segnalazione sua o dei creditori, può essere incaricato di compiere degli aH in esecuzione al piano
• Nuovo a1estatore per i concorrenB?
12 do1. Giovanni Rubin
ATTESTATORE
• se la proposta (salvo concordato in conBnuità) deve “assicurare” un pagamento minimo pena l’inammissibilità, l’esame della faHbilità giuridica è problemaBco
• l’inammissibilità può comportare una responsabilità per l’a1estatore, il cui danno può essere parametrato alla differenza dei c.d. “neH patrimoniali” tra la data di presentazione del piano e la data del decreto di chiusura della procedura di concordato
• per le proposte concorrenB la relazione di a1estazione può essere limitata alla faHbilità degli aspeH non vagliaB dal commissario giudiziale
• il commissario diventa a1estatore? Anche della veridicità? Ruolo dei principi di a1estazione?
• L’a1estazione di primo livello rimane valida anche se la proposta del debitore è riBrata?
13 do1. Giovanni Rubin
VOTAZIONE DEL CONCORDATO
• è soppressa la regola del “silenzio/assenso” (art. 178 L.F.) • in caso di proposte concorrenB, sono tu1e poste al voto sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione • è approvata la proposta che oHene la “maggioranza più elevata dei credi4
ammessi al voto” (norma pensata in vigenza del silenzio/assenso e mantenuta in sede di conversione; tuH votano su tu1o con quorum potenzialmente diversi?)
• i voB espressi tra i 45 ed i 30 gg prima dell’adunanza (dopo la relazione del commissario, ma prima di aver vagliato eventuali proposte alternaBve) sono validi?
• Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza dei voB, il G.D. rime1e al voto la sola proposta che ha raggiunto la maggioranza relaBva
• Nel caso di parità di voB prevale la proposta del debitore o la proposta cronologicamente depositata per prima
14 do1. Giovanni Rubin
REGOLAMENTAZIONE DELL’ESECUZIONE
• il debitore è tenuto a compiere ogni a1o necessario a dare esecuzione alla proposta presentata da uno o più creditori
• segnalazioni da parte dei creditori e potere suppleBvo del commissario giudiziale
• in caso di inerzia o ritardo il Tribunale può revocare l’organo amministraBvo e nominare un amministratore giudiziale (di norma il liquidatore giudiziale, se nominato)
• possibilità di convocare l’assemblea per la delibera dell’aumento del capitale sociale e di votare per lo stesso
• azioni di responsabilità?
15 do1. Giovanni Rubin
RIFORMULAZIONE LESSICALE DELL’ART. 169-‐BIS L.F.
• viene di fa1o ripresa la norma dell’art. 72 L.F. relaBva al fallimento
• modificata la rubrica (“contraH pendenB”) e precisato che la norma riguarda “contraD ancora inesegui4 o non compiutamente esegui4”
• disciplinato lo scioglimento da contraH di leasing con l’obbligo di resBtuzione del bene al lessor ed il diri1o per la procedura ad o1enere il surplus dalla vendita “a valori di mercato”
• confermata la prededuzione di prestazioni maturate in corso di procedura
• confermata la natura concorsuale dell’indennizzo in caso di scioglimento
16 do1. Giovanni Rubin
OFFERTE COMPETITIVE.
• D.L. 83/2015: cessione d’azienda ad un sogge1o individuato a fronte di corrispeHvo in denaro; ruolo centrale del commissario giudiziale
• CONVERSIONE: non solo corrispeHvo in denaro ma “tuD i casi a 4tolo oneroso”; procedimento compeBBvo sempre necessario, anche in caso di so1oscrizione di preliminare; ruolo rido1o del commissario giudiziale
• il Tribunale deve assicurare la comparabilità tra le proposte • uBlizzo del portale delle vendite giudiziali di cui all’art. 490 c.p.c. • offerte segrete e rese pubbliche solo in sede di udienza, a cui segue una gara • il primo offerente è liberato ed ha diri1o alla resBtuzione del deposito
cauzionale e ad un rimborso spese nel limite del 3% del prezzo di aggiudicazione
• applicazione in fase di pre-‐concordato • applicazione all’affi1o d’azienda, alla cessione d’azienda, a specifici beni
17 do1. Giovanni Rubin
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI.
• debiB verso isBtuB di credito non inferiori al 50% dell’indebitamento complessivo
• può esplicare effeH anche nei confronB dei creditori finanziari non aderenB (deroga agli ar1. 1372 e 1411 c.c.), ma appartenenB alla medesima categoria
• suddivisione in classi “finanziarie” (nel testo della norma “categorie”) per posizione giuridica ed interessi economici omogenei
• requisito 1: tuH i creditori della categoria devono essere avverBB dell’inizio delle tra1aBve, tuH i creditori devono aver potuto partecipare alle tra1aBve, le tra1aBve si sono svolte in buona fede
• requisito 2: i crediB degli isBtuB aderenB (per somma) rappresenBno il 75% dei crediB della categoria
• conversione in legge: i creditori finanziari forzatamente aderenB non sono consideraB ai fini del raggiungimento della maggioranza (60%) ex art. 182-‐bis L.F.
18 do1. Giovanni Rubin
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI.
• le banche minori post conversione subiscono gli effeH, ma non saranno consenzienB (rischio incosBtuzionalità nella formulazione del D.L. 83/2015)
• “non si 4ene conto delle ipoteche giudiziali iscriFe dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso al Registro delle imprese”
• Il Tribunale omologa se: le tra1aBve si sono svolte in buona fede, le banche hanno ricevuto informazioni aggiornate ed erano in condizione di partecipare alle tra1aBve, i creditori non aderenB possono essere soddisfa1e in misura migliore alle alternaBve praBcabili
• Il Tribunale può servirsi di un ausiliario
19 do1. Giovanni Rubin
CONVENZIONE DI MORATORIA.
• Strumento extra processuale, si prevede l’intervento del Tribunale solo in fase di opposizione (non si necessita dell’omologazione)
• Accordo (natura contra1uale) di moratoria con il 75% dei creditori finanziari comporta l’estensione degli effeH anche ai non aderenB
• I non aderenB devono essere staB informaB dell’avvio delle tra1aBve, devono aver potuto partecipare in condizioni di buona fede
• A1estazione da parte di un professionista dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessaB dalla moratoria
• Soddisfacimento non inferiore alle alternaBve concretamente praBcabili
20 do1. Giovanni Rubin
VI RINGRAZIO DELL’ATTENZIONE
do1. Giovanni Rubin viale Trieste n. 18/d – 30029 San SBno di Livenza (VE) tel. 0421310521 fax 0421310400 e-‐mail [email protected] twi1er gio_rubin