Adempimenti Fiscali del curatore fallimentare

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1 IMPOSTE DIRETTE I.V.A. I.C.I.

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•IMPOSTE DIRETTE

•I.V.A.

•I.C.I.

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IMPOSTE DIRETTE

Ricostruzione della

contabilità

Dichiarazioni iniziali

Dichiarazione finale

Redazione dei bilanci

Irap ?

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ATTIVITÀ PREPARATORIA:

•Ricognizione e raccolta delle scritture contabili e documenti originari di contabilità;•Redazione, rettifica o ricostruzione della contabilità generale d’impresa;•Ricostruzione del bilancio dell’ultimo esercizio (ex art.89 L.F.);•Bilancio civilistico (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);•Criteri di valutazione: civilistici;

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RICONCILIAZIONE FISCALE:

•Ricostruzione del patrimonio iniziale alla data del fallimento:•Confronto fra valutazione civilistica e relativo valore normale (rettifiche fiscali);•Rilevazione di insussistenze di beni (eventuali minusvalenze o plusvalenze, se si ricostruisce la successiva vendita);•Ritrovamento di beni non contabilizzati (valore normale in mancanza di supporti contabili);

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DICHIARAZIONE INIZIALE :

•Periodo d’imposta: 1/1 – data del fallimento;

•Solo reddito d’impresa;

•Regime fiscale del contribuente (ordinario o minore);

•Concorre alla determinazione del reddito complessivo del fallito ( o dei soci o dei collab. familiari) del periodo d’imposta relativo;

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MODALITA’ E TERMINI:

• Presentazione esclusivamente in via telematica;

• Entro l’ultimo giorno del 10° mese successivo alla nomina del curat. (art.5 DPR 322/98);

• Causa di esclusione dagli studi di settore;

• Applicazione della normativa sulle società “non operative” (circ. 48 E/1997);

• Compilazione modulo IRAP per la frazione d’anno antecedente la dichiarazione di fallimento;

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RIEPILOGO:

1. redigere il bilancio “civilistico” dell’ultimo esercizio precedente a quello in cui è stato dichiarato il fallimento ai sensi dell’art. 89 L.F. (se non vi ha provveduto il fallito);

2. redigere il bilancio “civilistico” alla data del fallimento;

3. apportare a quest’ultimo le rettifiche necessarie ai fini dell’individuazione del patrimonio netto iniziale (ex art. 183 T.U.I.R. e art.18 del DPR 42/88);

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RIEPILOGO:

4. redigere e presentare, se ancora nei termini e non già predisposta dal fallito, la dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta anteriore a quello in cui è stato dichiarato il fallimento;

5. redigere e presentare la dichiarazione dei redditi della frazione di esercizio anteriore alla dichiarazione di fallimento;

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RIEPILOGO:

6. comunicare, ex art. 18, comma 4, D.P.R. n.42/88, mediante consegna o raccomandata, all’imprenditore individuale fallito, ai suoi collaboratori familiari ed ai soci (anche quelli non falliti) della società di persone fallita, le risultanze della predetta dichiarazione (per l’inclusione delle sue risultanze nella normale dichiarazione del periodo d’imposta).

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NO IRAP (salvo il caso dell’esercizio provvisorio);

Artt. 183 D.P.R. 917/86 e 18 D.P.R. 42/88

•Maxi periodo fallimentare;

•Determinazione del reddito: + residuo attivo- patrimonio netto---------------= reddito periodo fallimentare

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Determinazione del residuo attivo (R.M. 153/98):

+ attivo realizzato- spese di procedura- debiti pagati dalla procedura--------------------------= residuo attivo

Non può assumere valori negativi;

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Restituzione di beni al fallito (il residuo attivo assume valori positivi):

Restituzione di denaro valor nominale;

Restituzione in natura valore normale;

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Le passività accertate, ma non insinuate, non possono essere detratte dal residuo attivo;

Se i beni restituiti rientrano nella sfera personale (non imprenditoriale) del fallito, non possono rientrare nel concetto fiscale di “residuo attivo”.

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Determinazione del patrimonio netto iniziale:

•Deve essere indicato nella dichiarazione iniziale della procedura;

•Criteri di valutazione fiscali;

•Il curatore lo deve ricostruire anche se l’impresa teneva una contabilità semplificata;

•Nel caso risulti un “deficit”, il patrimonio si assume pari a zero (art. 18, comma 2, DPR 42/88);

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Ulteriori rettifiche (nel caso di fallimento di società di persone o imprenditori individuali): + Residuo attivo; - patrimonio netto iniziale; ---------------------- = reddito periodo fallimentare; + debiti personali dei falliti pagati dalla procedura; - corrispettivi della vendita dei beni personali dei falliti; ---------------------- = Risultato finale fiscale della procedura (reddito d’impresa)

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Foglio di lavoro di

Microsoft Excel

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Il risultato della dichiarazione finale andrà a far parte del reddito complessivo del periodo d’imposta in cui la procedura viene chiusa per le società di capitali, mentre verrà attribuito all’imprenditore fallito o, pro quota , ai soci della società di persone (per essere inserito nella dichiarazione personale relativa al medesimo periodo d’imposta).

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Riporto e compensazione delle perdite:

•È consentito il riporto e la compensazione delle perdite (C.M. 26/E/02) sia per la procedura che in caso di nuova impresa successiva al fallimento;

•Non è possibile il riporto delle perdite per le imprese minori (artt.8 e 79 TUIR);

•Stessi criteri di compensazione o riporto utilizzati dalle imprese “in bonis”;

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Problematica relativa alle ritenute subite:

Scomputate dall’eventuale imposta dovuta dalla procedura nel caso delle società di capitali;

Attribuite all’imprenditore individuale o ai soci della società di persone;

La possibilità di richiedere il rimborso è attribuita al fallito tornato in bonis (C.M. 26/E/02);

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Termine di presentazione (art.5 co.4, DPR 322/98): ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del fallimento;

Modello da utilizzare (art.1, co.1, DPR 322/98): • procedura chiusa entro il 30/12/04:

UNICO 2004;• procedura chiusa dal 31/12/04 al

30/12/05: UNICO 2005;

IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 1/2

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Quadri da compilare: reddito d’impresa ordinaria, dati relativi a soci, amministratori e sindaci;NO parametri, NO studi di settore, NO società non operative;Sottoscrizione: il curatore , anche se ormai non più in carica; Codice carica: 3 (curatore fallimentare);Stato dell’impresa: quello al momento della dichiarazione (verificare);Situazione: quello di riferimento - 2 (per. succ. alla dich. di fall.);

IMPOSTE DIRETTE: dichiarazione finale – aspetti operativi 2/2

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IVA: al momento della dichiarazione di fallimento

Dichiarazione relativa all’anno

precedente la dichiarazione di

fallimento

Dichiarazione relativa

all’anno nel corso del

quale è stato dichiarato il fallimento

Dichiarazione ex art. 8, comma

4, DPR 322/98

Dichiarazione ex art.35

fatturazione

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IVA: dichiarazione ex art. 35

Variazione dati :1. Indicazione della data di

dichiarazione di fallimento;2. Dati del curatore;3. Depositario delle scritture contabili;

Termini di presentazione:30 giorni dalla nomina;

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IVA: dichiarazione dell’anno precedente a quello della

dichiarazione di fallimento

Solo se i termini di presentazione non sono scaduti al momento della dichiarazione di fallimento (e se non vi ha già provveduto il fallito);

Termini di presentazione: alternativamente quello più lungo fra:•quattro mesi dalla nomina;•termini ordinari;

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IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato

dichiarato il fallimento - 1/5

Termini di presentazione: ordinari

Si compone di due moduli:

•il primo è relativo alla frazione d’anno ante fallimento;

•il secondo è relativo alla frazione d’anno post fallimento;

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IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato

dichiarato il fallimento - 2/5

Primo modulo (ante fallimento):

• barrare VA5 (prima frazione d’anno);

• compilare quadro VX (riporti);

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IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato

dichiarato il fallimento - 3/5

QUADRO VX (ante fallimento):

• debito iva nella prima frazione d’anno: si riporta solo il saldo a debito o a credito risultante dal quadro VL del secondo modulo (post fallimento) per non alterare la par condicio creditorum;

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IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato

dichiarato il fallimento - 4/5

QUADRO VX (ante fallimento):

• credito iva nella prima frazione d’anno: si effettua la somma o la compensazione (a seconda dei casi) dei saldi della sezione 2 dei quadri VL relativi ai due periodi d’anno;

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IVA: dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stato

dichiarato il fallimento - 5/5

Secondo modulo (post fallimento):

• non compilare quadro VX;

• relativo alle sole operazioni poste in essere dal curatore fallimentare;

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IVA: dichiarazione ex art. 8, comma 4 DPR 322/98

•serve per consentire all’Amministrazione Finanziaria di presentare insinuazione al passivo;

•contiene esclusivamente le operazioni effettuate nella parte di anno solare che precede la dichiarazione di fallimento;

•non consente la richiesta di rimborso;

Termini di presentazione:4 mesi dalla nomina mediante consegna o spedizione all’Agenzia delle Entrate (non in via telematica);

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IVA: fatturazione e annotazione delle operazioni precedenti la

dichiarazione di fallimento

• solo qualora non siano scaduti i relativi termini;

• entro quattro mesi dalla nomina;

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IVA: durante la procedura

Dichiarazione annuale Comunicazi

oni annuali dati

Eventuali dichiarazio

ni ex art.35

fatturazione

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IVA: fatturazione e liquidazione periodica della procedura

•per le operazioni poste in essere dalla procedura la fatturazione va eseguita entro 30 giorni dall’effettuazione dell’operazione;

•la liquidazione periodica va effettuata solo se nel periodo mensile o trimestrale sono state annotate operazioni imponibili;

•possibilità di opzione per le liquidazioni trimestrali (con autorizzazione del G.D.) - maggiorazione 1%;

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IVA: comunicazione annuale dati

• il curatore non rientra fra i soggetti obbligati ad eseguirla (neanche per l’eventuale periodo precedente l’inizio della procedura) - art. 8 bis del D.P.R. 322/98 ;

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IVA: dichiarazioni annuali

•obbligo di presentazione della dichiarazione annuale (anche in assenza di operazioni imponibili);

•esclusivamente in via telematica;

•nei termini ordinari;

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IVA: dichiarazioni ex art.35 (variazione dati)

•qualora ne ricorrano gli ordinari presupposti;

•entro 30 giorni;

•mediante consegna all’Ag. Entrate, in via telematica o mediante raccomandata;

•possibilità di cessazione attività (se è terminata la fase di liquidazione dell’attivo per quanto riguarda le operazioni imponibili) – C.M. 3 del 28/01/92;

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IVA: altre questioni

Casi di rimborso

Trattamento delle note di

credito ricevute

Adempimenti finali

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IVA: casi di rimborso – 1/3

a - la richiesta di rimborso, effettuata dal fallito, è ancora pendente al momento della dichiarazione di fallimento;

b - la richiesta viene effettuata dal curatore fallimentare per un credito sorto in epoca antecedente la sentenza di fallimento;

c - la richiesta di rimborso riguarda le operazioni relative alla procedura fallimentare.

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IVA: casi di rimborso (tratti comuni) – 2/3

•sempre mediante compilazione del modello VR;

•entro i termini ordinari;

•esonero dalla presentazione di fideiussione fino a €.258.228,40 (per intero periodo fallimentare e non per singolo rimborso);

•all’esecuzione provvedono direttamente gli uffici delle entrate e non i concessionari;

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IVA: casi di rimborso (credito iva finale) – 3/3

Credito iva al termine della procedura:• rimborso in caso di cessazione attività

(chiusura partita iva);

• cessione del credito pro soluto;

• rinuncia al credito (mai);

• chiusura del fallimento in pendenza delle procedure di rimborso con ripresa delle azioni esecutive individuali (pignoramento del credito presso terzi);

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IVA: trattamento delle note di credito – 1/3

Presupposti per l’emissione della nota di credito da parte del cedente o prestatore di servizio (devono coesistere):1 – emissione ed annotazione della fattura relativa all’operazione originaria;

2 – insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare;

3 – infruttuosità totale o parziale della procedura;

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IVA: trattamento delle note di credito – 2/3

Caratteristiche delle note di credito:a. riguardare sia l’imposta che l’imponibile (non sono

ammissibili note di credito di sola iva);b. annotata dal cedente o prestatore sul registro ex

art.25 DPR 633/72 (registro degli acquisti);c. termine iniziale per l’emissione: momento

dell’accertamento dell’infruttuosità della procedura fallimentare, cioè a partire dall’esecutività dal piano di riparto finale o, in mancanza di riparto, dalla scadenza del termine per il reclamo contro il decreto di chiusura della procedura (gg.15 dall’affissione);

d. assenza di un termine finale temporale giuridico per l’emissione (termine per esercitare in concreto il diritto alla detrazione: prima della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione);

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IVA: trattamento delle note di credito – 3/3

Comportamento del curatore al momento della ricezione (risoluzione n.155 del 12 ottobre 2001 dell’Agenzia delle Entrate):

•non determina debito d’imposta per la procedura fallimentare;

•deve essere annotata dal curatore nel registro delle fatture emesse in aumento, senza ulteriori adempimenti dichiarativi a suo carico;

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Rif. legisl.: art. 10, co.6 D. Lgs 504/92: Imposta dovuta per ciascun anno di possesso;

Imposta prelevata dal ricavato dalla vendita dell’immobile;

Pagamento entro 3 mesi dall’incasso del prezzo di vendita;

Dichiarazione entro 3 mesi dall’incasso del prezzo di vendita;

I.C.I.: aspetti generali 1/6

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Il calcolo dell’imposta deve essere effettuato distintamente per ciascuna annualità (ragguagliata ai mesi di possesso) rientrante nel periodo della procedura;

Versamento in unica soluzione (unico bollettino o un bollettino per ciascun anno);

Applicazioni delle aliquote agevolate e delle detrazioni con riferimento alla posizione del fallito (soggetto passivo) nei confronti dell’immobile;

I.C.I.: aspetti generali 2/6

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Periodo di possesso (caso generale):

Termine iniziale: data apertura procedura;

Termine finale: data del decreto di trasferimento dell’immobile;

I.C.I.: aspetti generali 3/6

Foglio di lavoro di

Microsoft Excel

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Altri adempimenti del curatore: 1) Caso di cessione dell’immobile prima della dichiarazione di fallimento (nelle more dei termini per la presentazione della dichiarazione):

il curatore presenta la dichiarazione;

il curatore NON paga l’imposta (il comune dovrà insinuarsi in chirografo);

I.C.I.: aspetti generali 4/6

Page 47: Adempimenti Fiscali del curatore fallimentare

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Altri adempimenti del curatore:2) Immobile pervenuto durante la procedura (successione ereditaria o revocatoria):

Il curatore presenta la dich. iniziale, se dovuta, entro i termini ordinari (a far data, rispettivamente, dall’apertura della successione o dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca);Il curatore calcola e paga l’ici – dopo la vendita – per il periodo che intercorre fra il termine sopra indicato e la vendita;

I.C.I.: aspetti generali 5/6

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Altri adempimenti del curatore:3) Chiusura della procedura prima della vendita del bene:

La chiusura della procedura farà venir meno la “sospensione” dei termini per il pagamento che dovrà essere effettuato dal fallito tornato in bonis nei termini ordinari;

Ritardo del pagamento non sanzionato perché imputabile a causa prevista dalla legge;

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