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La sorveglianza sanitaria

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La sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria (SS)Premesso che la SS compete di norma al medico competente (MC), possiamo dividere la tematica in tre ambiti:1) lavoratori soggetti alla (eventuale) SS2) ipotesi in cui la SS è obbligatoria

Una volta accertato ed assodato che sia obbligatoria:3) le tipologie di visite che il MC può effettuare

Sorveglianza sanitaria (SS)La SS può interessare i segg. lavoratori:1. lavoratori subordinati (anche speciali)2. lavoratori equiparati ex art.2 TU.

Ad esempio:- soci lavoratori- associati in partecipazione- co.co.pro. e co.co.co., (solo se svolgono attività nei locali del committente)

3. altre tipologie di lavoratori qualora individuate dalla Commissione ex art.6 TU

N.B. Per i collaboratori familiari ed i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo è facoltativa (salvo norme speciali)

Ipotesi in cui é obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del

Medico competente

Ipotesi in cui é obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

In linea generale, la sorveglianza sanitaria èeffettuata:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente

b) a seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;

c) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Sanzioni per il MC

Ogni violazione di questo obbligo inderogabile di effettuare la sorveglianza sanitaria in base agli indirizzi scientifici più avanzati, da parte del medico competente, è punito con l'arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 81/2008.

Ipotesi in cui é obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

In base alla valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio (vedi Allegato XXXIII)

Obbligo

Art.168 TUNorma di riferimento

Movimentazione manuale dei carichi (MMC)Tipo di rischio

Allegato XXXIII (1 di 2)

Movimentazione manuale dei carichi

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovrà considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

Elementi di riferimento

1. Caratteristiche del caricoLa movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: - il carico è troppo pesante; - è ingombrante o difficile da afferrare; - è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; - è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; - può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiestoLo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: - è eccessivo; - può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; - può comportare un movimento brusco del carico; - è compiuto col corpo in posizione instabile.

segue

Allegato XXXIII (2 di 2)

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoroLe caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: - lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; - il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso; - il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione; - il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; - il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; - la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attivitàL'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: - sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; - pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti; - distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; - un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Fattori individuali di rischio Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: - inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età; - indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; - insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento.

Riferimenti a norme tecniche Le norme tecniche della serie ISO 11228 (Parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'art. 168, comma 3.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

Biennale / quinquennale.Salvi i casi particolari che richiedono una diversa periodicitàla frequenza è: - biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni, oppure per chi >= 50 anni- quinquennale negli altri casi

Periodicità visita medica

Lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni di cui all’art.175

ObbligoArtt. 173 – 176 TUNorma di riferimento

Utilizzo di apparecchiature fornite di videoterminali (VDT)

Tipo di rischio

Videoterminali (1 di 2)

Art. 172 (Campo di applicazione)

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: a) ai posti di guida di veicoli o macchine; b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

Videoterminali (2 di 2)

Art. 174 (Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.

Art. 175 (Svolgimento quotidiano del lavoro)

1. Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. 5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Lavoratore esposto ad una fonte di rumore i cui valori superano i limiti di cui all’art.189

Obbligo

Art.196 TUNorma di riferimento

RumoreTipo di rischio

RumoreArt. 189 (Valori limite di esposizione e valori di azione)

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa). 2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Ipotesi in cui é obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Lavoratore esposto a livelli di vibrazioni superiori a quelli previsti dall’art.201

Obbligo

Art.204 TUNorma di riferimento

VibrazioniTipo di rischio

VibrazioniArt. 201 (Valori limite di esposizione e valori d'azione)

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione: a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. 2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Ipotesi in cui é obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

In base alla valutazione del rischio ai sensi dell’art.209

Obbligo

Art.211 TUNorma di riferimento

Campi elettromagneticiTipo di rischio

Campi elettromagneticiArt. 209 (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi)

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature (1). 2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati. 3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. 4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; h) sorgenti multiple di esposizione; i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210. ----------

(1) Comma così modificato dall'art. 102, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

Ipotesi in cui obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Sulla base della vautazione del rischio ai sensi dell’art.216

Obbligo

Art.218 TUNorma di riferimento

Radiazioni ottiche artificialiTipo di rischio

Radiazioni ottiche artificialiArt. 216 (Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi)

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/ocalcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto (1). 2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformitàdelle pertinenti direttive comunitarie. 3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorvelianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualeC’è qualche dubbio sull’obbligo del rischio. Sembra derivare dal combinato disposto artt.15-18 e 41 TU

Periodicità visita medica

Sulla base della valutazione del rischio ex art.181

Obbligo

Art.180-185 TUNorma di riferimento

Ultrasuoni, infrasuoni microclima ed atmosfere iperbariche (agenti fisici)

Tipo di rischio

Ultrasuoni, infrasuoni microclima ed atmosfere iperbariche (agenti fisici)

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivitàcomportanti esposizione a rumore si applica il Capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il Capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il Capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il Capo V.

E gli Ultrasuoni, infrasuoni microclima ed atmosfere iperbariche ??

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti èdisciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorvelianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Esposizione a rischio non basso per la salute e>/o a rischio non irrilevante

Obbligo

Art.229 TUNorma di riferimento

Agenti chimiciTipo di rischio

Agenti chimiciArt. 229 (Sorveglianza sanitaria)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare. 3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore. 5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro. 7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. 8. L'Organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorvelianza sanitaria da parte del Medico competente

Tenuta Registro deli esposti agli AGCM (DM 155/2007)

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

In base alla valutazione del rischio ex art. 236Obbligo

Art.242 TUNorma di riferimento

Agenti cancerogeni e mutageni (AGCM)Tipo di rischio

Agenti cancerogeni e mutageni (AGCM)Art. 242 (Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche)

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236; b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate (1). 6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorvelianza sanitaria da parte del Medico competente

Tenuta Registro deli esposti agli AGCM (DM 155/2007)

Altri obblighi

TriennalePeriodicità visita medica

Sulla base della valutazione del rischio ex art.249

Obbligo

Art. 259 TUNorma di riferimento

AmiantoTipo di rischio

AmiantoArt. 259 (Sorveglianza sanitaria)

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilitàdi indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro (1). 2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunitàdi sottoporsi a successivi accertamenti sanitari. 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonchéesami della funzione respiratoria. 4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l'efficacia diagnostica

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Tenuta Registro deli esposti agli AGB Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Sulla base della valutazione del rischio ex art.271

Obbligo

Art. 279 TUNorma di riferimento

Agenti biologici (AGB)Tipo di rischio

Agenti biologici (AGB)Art. 279 (Prevenzione e controllo)

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 (1). 2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono giàimmuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271. 5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'Allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

Almeno biennalePeriodicità visita medica

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

Obbligo

D.lgs 532/1999 – D.Lgs 66/2003 Norma di riferimento

Lavoro notturnoTipo di rischio

Lavoro notturnoD.Lgs 66/2003Art. 14 (Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno)

1. La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'art. 11 o per il tramite del medico competente di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi (1). 2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno. 3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le Rappresentanze sindacali di cui all'art. 12, dispone, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dall'art. 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale e collettiva. 4. I contratti collettivi di lavoro possono rivedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.

Ipotesi in cui è obbligatoria la sorvelianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Sulla base della valutazione del rischio di cui alla disciplina del D.Lgs 230/1995

Obbligo

D.Lgs 230/1995Norma di riferimento

Radiazioni ionizzantiTipo di rischio

Radiazioni ionizzantiD.Lgs 230/1995Art. 1 (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari; b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè: 1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; 2) al funzionamento di macchine radiogene; 3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV (1); b bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III bis (2); b ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attivitàlavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X (2).

omissis

Ipotesi in cui é obbligatoria la sorvelianza sanitaria da parte del Medico competente

Altri obblighi

BimestraleMensile, quando la pressione > 1,5 atmosfereQuindicinale, quando la pressione > 2,5 atmosfere.

Periodicità visita medica

Lavoratore che opera in cassoni ad aria compressa, compresi i dirigenti e gli impiegati, se accedono nei complessi in pressione

Obbligo

Art.34 D.Lgs 321/1956Norma di riferimento

Lavori nei cassoni ad aria compressaTipo di rischio

Lavori nei cassoni ad aria compressaArt. 34 (Requisiti fisici e visita medica)

I lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria compressa devono essere fisicamente idonei. Il datore di lavoro deve far visitare da un medico competente i lavoratori prima che essi siano destinati al lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione, onde accertare la loro idoneità fisica. Le visite agli operai ed ai capi squadra devono essere ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere. Oltre alle visite mediche periodiche, il datore di lavoro ha l'obbligo di far visitare: a) i lavoratori che ne facciano richiesta; b) gli operai ed i capi squadra che riprendano il lavoro dopo una assenza per malattia; c) gli operai ed i capi squadra che per qualsiasi altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per un periodo superiore ai 15 giorni. Il datore di lavoro deve altresì far visitare gli impiegati e i dirigenti che debbano accedere nei complessi in pressione. Le visite devono essere ripetute dopo assenze per malattia e quando i predetti lavoratori non abbiano avuto occasione di accedere nei complessi per un periodo superiore a 15 giorni. Le spese derivanti dalle visite mediche indicate nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.

Ipotesi in cui obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

Il minore non può essere adibito ai lavori di cui all’Allegato I della legge 977/67 (salvo che siano apprendisti)

Altri obblighi

AnnualePeriodicità visita medica

Lavoratori con età < 18 anniObbligo

Legge 977/1967Norma di riferimento

Lavoro svolto dai minoriTipo di rischio

Lavoro svolto dai minoriLegge 977/1967Art. 8

1. I bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica. 2. L'idoneità dei minori, indicati al comma 1, all'attività lavorativa cui sono addetti, deve essere accertata mediante visite periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno. 3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a cura e spese del datore di lavoro, presso un medico del Servizio sanitario nazionale. 4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere comprovato da apposito certificato. 5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'art. 6, comma 2, deve specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può essere adibito. 6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro deve esserecomunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della documentazione sanitaria. 7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti allo stesso. 8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria deilavoratori di cui al Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo n. 626/1994, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7. 9. Il controllo sanitario di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 277/1991, si applica agli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 80 e 85 decibel. In tale caso il controllo sanitario ha periodicità almeno biennale. 10. In deroga all'art. 44, comma 3, del decreto legislativo n. 277/1991, per gli adolescenti la cui esposizione personale al rumore sia compresa fra 85 e 90 decibel, gli intervalli del controllo sanitario non possono essere superiori all'anno.

Allegato I (1 di 3)Allegato I

I. Mansioni che espongono ai seguenti agenti:

1. Agenti fisici: a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; b) rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d. 2. Agenti biologici: a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamentemodificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: 1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 2) possibilità di effetti irreversibili (R40); 3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); 4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); 5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); 7) può ridurre la fertilità (R60); 8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti il rischio, descritto dalla seguente frase, che non sia evitabile mediante l'uso di dispositivi di protezione individuale: "può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43)"; d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto legislativo n. 626 del 1994; e) piombo e composti; f) amianto.

Allegato I (2 di 3)

II. Processi e lavori: 1) Il divieto è riferito solo alle specifiche fasi del processo produttivo e non all'attività nel suo complesso. Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto legislativo n. 626 del 1994. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto I.3. 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio dellle armature esterne alle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500° C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie.

12) Processi elettrolitici. 13) (soppresso). 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.

Allegato I (3 di 3)

25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc, in base a quanto previsto dall'art. 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata senza l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi di elevata potenza. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare".

Ipotesi in cui obbligatoria la sorveglianza sanitaria da parte del Medico competente

E’ il MC che decide se effettuarla o meno ne stabilisce una eventuale periodicità

Note

Visita richiesta dallo stesso prestatore di lavoro, ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. c TUNorma di riferimento

A richiesta del lavoratoreTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Visita da svolgersi sia preventivamente che periodicamente (di norma ogni anno), soprattutto quando c’è un ragionevole dubbio oppure quando il lavoratore viene da un precedente esito positivo, follow up, ovvero da un incidente stradale.

Note

Visita finalizzata ad accertare l’assenza di sostanze stupefacenti.Le visite sono obbligatorie per le mansioni di cui all’Allegato I del PCSR 18.09.2008 ed in generale le attività di trasporto

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.125 Dpr 309/1990 – Art.41, comma 4 TUProvvedimenti Conferenza unificata e Stato Regioni del 30.11.2007 e 18.09.2008

Norma di riferimento

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope

Tipo di visita medica

Disciplina legale e tuteleD.Lgs 309/1990Art.124. Lavoratori tossicodipendenti.

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unitàsanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo piùfavorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, comel'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope

DPR 309/1990Art. 125. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza.

1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità (*), sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità. 3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessareil lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.164 a euro 25.822.

(*) sostituito da due Provvedimenti Stato-regioni (vedi slide successiva)

Altre normative specificheProvvedimento Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007(G.U. n. 266 del 15.11.2007)

L’ articolo 1 individua, rinviando all’Allegato 1, le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie o di terzi.A tali mansioni vanno aggiunte poi quelle inerenti alle attività di trasporto, che sono oggetto di una disciplina particolare(cfr. Decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 23 febbraio 1999 n. 88; art. 14 legge n. 210/1985; art. 9 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753).

Provvedimento CSR 18 settembre 2008 (GU n. 236 del 8-10-2008)

“Procedure per gli accertamentisanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’ incolumità e la salute di terzi applicative del provvedimento n.99/cu 30 ottobre 2007”

Normative regionaliUmbriaDelibera n. 109 del 02/02/09

LombardiaNota 22/01/09 protocollo

H1.2009.0002333

LiguriaDelibera n . 1852 del 30/12/08

SardegnaDelibera n. 10/42 del 11/02/09

Emilia RomagnaDelibera 23/02/09 GPG/2009/45

ToscanaDelibera n. 868 del 27/10/08

PiemonteDelibera n. 13-10928 del 9/3/09

VenetoDocumento15 maggio 2009

Attività a rischio (Allegato I)1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale perla guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu‘ attivita' di sicurezza;c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;

• d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficialicomponenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontonigalleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, deltrasporto e della vendita di esplosivi.

Tipi di accertamento

1. Accertamento pre-affidamento della mansione2. Accertamento periodico3. Accertamento per ragionevole dubbio4. Accertamento dopo un incidente5. Monitoraggio cautelativo6. Accertamento al rientro al lavoro, nella

mansione a rischio, dopo un periodo di sospensione

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope

Procedure per gli accertamenti

DUE MACROFASI1. PRIMO LIVELLO accertamenti del MC.2. SECONDO LIVELLO approfondimento diagnostico-

accertativo a carico delle strutture sanitarie competenti (SERT)

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Le mansioni per le quali vi è il divieto di assunzione di alcolici sono riassunte nel provvedimento d’intesa del 16.03.2006.Il controllo alcolimetrico è strumentale rispetto all’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione.Può essere svolto anche dall’ASL

Note

Visita finalizzata ad accertare l’assenza di dipendenza dall’alcol e al controllo alcolimetrico

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.15 Legge 125/2001 - Art.41, comma 4 TUProvvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 16.03.2006

Norma di riferimento

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze alcoliche

Tipo di visita medica

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze alcoliche

Legge 125/2001Art.15. Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto (*) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.

3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 526,45 a € 2528,28.

(*) sostituito con provvedimento CPSR del 16.03.2006

Tutele (Norma di rinvio)D.Lgs 309/1990 (vale anche per il caso delle sostanze alcoliche)Art.124. Lavoratori tossicodipendenti.

1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unitàsanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo piùfavorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, comel'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, secondo comma lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 , disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Altre normative

Provvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 16.03.2006Definisce le attività che comportano rischi alla salute ed alla sicurezza se svolte da chi assume sostanze alcoliche.

Manca un documento analogo a quello per le sostanze stupefacenti (come il Provvedimento CPSR del 18.09.2008) che definisca le procedure.

In ogni caso il DDL deve:- Informare i lavoratori sul rischio da

consumo di alcol- Informare i lavoratori sul divieto di

assumere alcol se adibiti alle mansioni di cui alle slide successiveVedi slides successive

Provvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 16.03.2006(1di 3)

Allegato IATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI.1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);c) attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;

Provvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 16.03.2006(2di 3)

6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;d) personale navigante delle acque interne;e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri;f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;h) responsabili dei fari;

Provvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 16.03.2006(3 di 3)

i) piloti d'aeromobile;l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Visita facoltativa, a discrezione del DDL, che può essere effettuata tramite il:-Medico competente-Dipartimento prevenzione ASL.E’ vietata per l’acertamento dello stato di gravidanza.Per i minori può essere svolta anche da un medico del SSN

Note

Visita finalizzata all’accertamento, prima dell’assunzione, del’idoneità alla mansione specifica (non generica) rispetto alla quale dovrà essere adibito il lavoratore

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. e-bis TUNorma di riferimento

PreassuntivaTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Visita eseguita ad assunzione avvenuta e prima dell’inizio della prestazione lavorativaIn luogo del MC può provvedere, anche in questo caso, il dipartimento di prevenzione delle ASL

Note

Visita finalizzata ad accertare che non vi siano controindicazioni al lavoro a cui il lavoratore èdestinato al fine di valutare la sua idoneitàspecifica alla mansione

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. a TUNorma di riferimento

PreventivaTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Di norma è Annuale.Salvo che il MC o norma speciali stabiliscano decorrenze diverse.N.B. L’ASL o la Dpl (per le attività in cui residua la sua competenza: art.13 TU) possono stabilire periodicità diverse rispetto a quelle stabilite dal MC

Note

Visita finalizzata al controllo periodico dello stato di salute e per verificare se persiste l’idoneità alla mansione specifica

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. b) TUNorma di riferimento

PeriodicaTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

E’ il MC che decide se effettuarla o meno ne stabilisce una eventuale periodicità

Note

Visita richiesta dallo stesso prestatore di lavoro, ritenuta dal MC correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. c TUNorma di riferimento

A richiesta del lavoratore (vedi slide precedente su tale tipo di visita)

Tipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Visita da svolgersi prima del cambio di mansione.Bisogna far riferimento alle mansioni effettivamente svolteNon serve se cambia solo la qualifica, ma non la mansioneVedasi anche art.2103 cod.civ.

Note

Visita finalizzata alla persistenza della idoneitàspecifica per previsto cambio di mansione

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. d TUNorma di riferimento

Per cambio mansioneTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Visita da svolgersi prima della ripresa lavorativaNote

Visita finalizzata alla persistenza della idoneitàspecifica dopo una malattia > 60 gg. continuativi

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. e-ter) TUNorma di riferimento

Dopo una lunga malattiaTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Si ritiene si possa anche fare a scelta del DDL per evitare il coinvolgimento in richieste di malattie professionali, attestando che la patologia dichiarata non sussisteva alla cessazione del rapporto.

Note

Visita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in caso di:

1) Esposizione ad amianto2) Esposizione a rischio chimico non basso

per la sicurezza o non irrilevante per la salute del lavoratore

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.41, comma 2, lett. e) TUNorma di riferimento

Alla cessazione del rapporto di lavoroTipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Visita da svolgersi sia preventivamente che periodicamente (di norma ogni anno), soprattutto quando c’è un ragionevole dubbio oppure quando il lavoratore viene da un precedente esito positivo, follow up, ovvero da un incidente stradale.

Note

Visita finalizzata ad accertare l’assenza di sostanze stupefacenti.Le visite sono obbligatorie per le mansioni di cui all’Allegato I del PCSR 18.09.2008 ed in generale le attività di trasporto

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.125 Dpr 309/1990 – Art.41, comma 4 TUProvvedimenti Conferenza unificata e Stato Regioni del 30.11.2007 e 18.09.2008

Norma di riferimento

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze stupefacenti e psicotrope (vedi slide precedente su tale tipo di visita)

Tipo di visita medica

Tipologie di visite che può svolgere il MC

Le mansioni per le quali vi è il divieto di assunzione di alcolici sono riassunte nel provvedimento d’intesa del 16.03.2006.Il controllo alcolimetrico è strumentale rispetto all’accertamento dell’idoneità specifica alla mansione.Può essere svolto anche dall’ASL

Note

Visita finalizzata ad accertare l’assenza di dipendenza dall’alcol e al controllo alcolimetrico

Descrizione della ipotesi che determina la visita

Art.15 Legge 125/2001 - Art.41, comma 4 TUProvvedimento Conferenza Permanente Stato Regioni del 16.03.2006

Norma di riferimento

Visite preventive e periodiche in tema di sostanze alcoliche (vedi slide precedente su tale tipo di visita)

Tipo di visita medica

Sanzioni per il lavoratoreSe si rifiuta di sottoporsi a controlli sanitari disposti dal MC in ottemperanza all’art.20, comma 2, lettera i) del TU:

1. Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 euro2. Provvedimenti disciplinari

I giudizi del medico competente in esito ad una visita medica

Art.41, comma 6 TU6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente.

N.B.Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) il MC esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Opposizione a giudizio del MC

Art.41, comma 9 del TU9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Cosa deve fare il DDL in caso di inidoneitàaccertata dal MC ?

Art. 42 TU(Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica)

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Sorveglianza sanitaria (art. 42).In caso di inidoneità alla mansione specifica

Che deve fare il datore di lavoro ?

Adibirlo (ove possibile) ad altra mansione.

Se altra mansione non è equivalente

Possibile demansionamento

In ogni caso:Trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.