LA REVISIONE DEL D LGS. 231/2001 - bocconialumni.it · vertici nella valutazione...
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LA REVISIONE DEL D.LGS. 231/2001
Margherita Bianchini
ASSONIME
19 aprile 2017 - Università Bocconi, Milano
BAA con Topic Governance, Accountants e Legal
Indice degli argomenti
L’evoluzione della disciplina 231/2001
Il sistema 231 nella dinamica dei controlli societari
Le criticità emerse dalla prassi e dalla giurisprudenza
Le proposte di revisione della disciplina 231/2001
I lavori della Commissione di studio interministeriale
Prospettive
L’evoluzione della disciplina 231/2001
Origini e ragioni della disciplina
La disciplina viene introdotta in Italia sull’onda di esperienze straniere per combatterela corruzione. L’insoddisfazione verso i risultati raggiunti dalle sole misure direpressione hanno indotto il legislatore a spostare il focus sulla prevenzione
È una prevenzione affidata ai privati sotto il controllo dello Stato per mezzo di unaresponsabilità imprenditoriale di organizzazione che implica: valutazione e gestionedel rischio, monitoraggio delle attività, formazione dei dipendenti, coinvolgimento deivertici nella valutazione dell’organizzazione e dei rischi, elaborazione di bestpractices, codici etici, trasparenza, whistleblowing
Questa prospettiva si è estesa progressivamente ad altri ambiti in cui è richiesta lacooperazione pubblico – privato facendo ricorso alle strutture di controllo interno eall’organizzazione d’impresa: politiche in tema di ambiente, sicurezza sul lavoro,privacy, riciclaggio, abusi di mercato, da ultimo sostenibilità dei rischi
Prevenzione e Organizzazione
Il modo di concepire i controlli nell’attività d’impresa ne esce profondamentemodificato: al centro viene messo il monitoraggio costante dell’attività e dei rischid’impresa e i migliori presidi della buona gestione sono i requisiti organizzatividell’azienda.
Nasce uno strumento per diffondere la cultura della trasparenza e del rispetto delleregole all’interno dell’impresa, incentivando quest’ultima – attraverso il beneficiodell’esenzione da responsabilità – ad adottare presidi organizzativi e procedure idoneea intercettare e gestire il rischio di corruzione.
Si segna un momento legislativo fondamentale, in quanto si introduce, per la primavolta nel nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, che siaggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente compiuto il reato
I fondamenti della responsabilità degli enti
La responsabilità si fonda sulla colpa da organizzazione: si puniscono consanzioni gravi le società e gli enti che non hanno saputo impedire lacommissione di reati nell’ambito dea propria organizzazione
La responsabilità sorge per mancata o insufficiente attuazione di modelliorganizzativi e gestionali efficienti, nonché per difetto di controllo sul correttooperato di chi agisce, a diverso titolo, a contatto con l’ente
È disposta una misura premiale di esenzione dalla responsabilità perincentivare la predisposizione di modello organizzativo adeguato e il suomonitoraggio
Le linee evolutive
Nel corso di questi sedici anni l’impianto della disciplina è rimasto invariato, le unichemodifiche legislative hanno riguardato il costante espandersi del catalogo dei reati, lafacoltà di designare il Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza el’inasprimento delle sanzioni. La prassi e la giurisprudenza hanno elaborato lesoluzioni applicative
E’ stato amplificato il ruolo dei modelli di organizzazione in funzione di prevenzione inambito pubblico (rating di legalità, segmento STAR, società pubbliche)
E’ diminuita la spinta degli incentivi in ambito privato e aumenta la sensazione che uneccesso di regole imponga alle imprese oneri burocratici che si traducono inun’applicazione formalistica e inefficiente delle regole stesse (la cosmetic compliance)
Il lungo elenco dei reati del sistema 231
Artt. 24-25Reati contro la Pubblica
Amministrazione
Art. 24-bisDelitti informatici e
trattamento illecito dei dati
Art. 24-terDelitti di criminalità
organizzata
Art. 25-bis Falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25-bis. 1Delitti contro l’industria
e il commercio
Art. 25-terReati Societari
Art. 25-quaterDelitti con finalità di
terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico
Art. 25-quater. 1Pratiche di mutilazione
degli organi genitali femminili
Art. 25-quinquiesDelitti contro la
personalità individuale
Art. 25-sexiesAbusi di mercato
Art. 25-septiesReati in materia di
sicurezza e salute sul lavoro
Art. 25-octiesRicettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita
Art. 25-noviesDelitti in materia di
violazione del diritto d'autore
Art. 25-deciesInduzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25-undeciesReati Ambientali
Art. 25-duodeciesImpiego di cittadini con
soggiorno irregolare
Reato Colposo
Reato Colposo
D.lgs. 231/2001 e società pubbliche
La legge 190/2012 detta le disposizioni per la prevenzione e la repressione dellacorruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. L’ambito di applicazionecomprende società ed enti pubblici e privati partecipati dalla pubblicaamministrazione, già inclusi tra i destinatari del decreto 231
Regole di coordinamento tra questi provvedimenti legislativi sono emanatedall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e da altre Autorità regolatrici mediantespecifiche Linee guida e Atti di Indirizzo. Inoltre, la legge attribuisce all’ANAC compitidi accertamento e poteri sanzionatori per violazioni delle norme sulla lotta allacorruzione e sulla trasparenza da parte dei soggetti destinatari, compresi quindi gliEnti privati in controllo pubblico
Si avvia un movimento circolare tra regole pubbliche e private di prevenzione: dalla231 alla 190 e dalla 190 alla 231. Siamo sulla strada giusta?
L’attribuzione delle funzioni OdV al collegio
sindacale
La legge di stabilità 2011 introduce la facoltà di attribuire all’organo di controllo lefunzioni dell’Organismo di Vigilanza nel tentativo di dare una risposta al problemadella razionalizzazione dei controlli societari
Questa scelta deve comunque rispondere al principio di adeguatezza dell’organismocon struttura, dimensione e caratteristiche dell’impresa, con particolare riguardo allatipologia dei rischi di reato che concretamente possono verificarsi al suo interno
Nelle situazioni di maggior complessità l’organo di controllo potrà essere coadiuvatoda strutture di supporto, oppure potrà essere istituito un organismo ad hoc
Il sistema 231 nella dinamica dei
controlli societari
La questione dei controlli
I sistemi di controllo finalizzati alla prevenzione degli illeciti si sovrappongono aipreesistenti sistemi di controllo derivanti dal modello societario, che nell’ultimodecennio sono stati significativamente modificati soprattutto per le grandi imprese ele società quotate
Questi cambiamenti hanno inciso in modo positivo sulle regole di amministrazione:dal ruolo strategico del consiglio al contenuto dei doveri di vigilanza e responsabilitàsull’organizzazione; ma lasciano alcune zone d’ombra per quanto riguarda ilcoordinamento tra organi e funzioni interne
Il rischio più grave è quello di imporre alle imprese oneri burocratici eccessivi che sitraducono in un’applicazione formalistica delle regole (cosmetic compliance)
D.lgs. 231/2001: per la prima volta si afferma la centralità delle regole di organizzazione
aziendale e l’importanza dei controlli preventivi
Riforma del diritto societario 2003: principio dell’ adeguatezza degli assetti organizzativi,
definizione dei compiti degli amministratori, ampliamento dei compiti del collegio sindacale
Tuf, autodisciplina, legge risparmio: requisiti d’indipendenza dei sindaci e degli
amministratori; predisposizione di un sistema di controllo interno; rafforzamento dei profili di
professionalità, onorabilità e indipendenza di gestori e controllori; dirigente preposto
Testo unico revisione legale: ampliamento del ruolo del collegio sindacale
Legge di stabilità 2011: facoltà di attribuire all’organo di controllo le funzioni dell’Organismo di
Vigilanza
D.lgs. n. 254/2016: la dichiarazione non finanziaria deve comprendere i modelli organizzativi ex
d.lgs. 231/2001
Le tappe normative
Gli attori del sistema dei controlli societari
ODV 231
Consiglio di Amministrazione
Comitato controllo
e rischi
CollegioSindacale
ComplianceRisk Management
Struttura aziendale
Dirigente
preposto
Responsabileprivacy
Responsabilesicurezza lavoro
AmministratoreIncaricato
Revisore
Amministratoriindipendenti
Funzione Audit
Vigila sull’adeguatezza e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio
Sistema di controllo interno
Responsabile Internal Audit Amministratore
Incaricato
Collegio sindacale
Consiglio di amministrazione
Comitato controllo e
rischi
Valuta l’adeguatezza, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del sistema di controllo interno
Definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno
Individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alle funzionalità del sistema di controllo interno
Esprime pareri sulla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno
Riferisce al CdAsull’adeguatezza del sistema di controllo interno
Sovrintende alla funzionalità del sistema di controllo interno
Progetta, realizza e gestisce il sistema di controllo interno
Implementa il sistema
Verifica che il sistema di controllo interno sia adeguato, operativo e funzionante
Esprime una valutazione sull’idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo
Altre funzioni
aziendali
(compliance, risk
management..)
Gestione dei rischi
Responsabile Privacy
Responsabile sicurezza
CdA +AD +
Comitato controllorischi
Collegio Sindacale
comitato per il controllo interno e
la revisione
Responsabile Internal Audit
ODV 231
Le criticità …solo alcuni esempi
Catalogo dei reati: compatibilità di interesse e
vantaggio con i reati colposi
Secondo la Cassazione i criteri di interesse e vantaggio devono essere letti e accertati in sede processualenon (come imporrebbe la lettera della legge) in relazione all’evento morte o lesioni (verificatosi in seguitoall’omesso rispetto delle regole cautelari antinfortunistiche) quanto piuttosto in relazione alle stesse condotteomissive colpose causative dell’evento ricorrendo per il primo (l’interesse) a un giudizio prognostico ex ante eper il secondo (il vantaggio) a un giudizio causale ex post (v. Cass., SS.UU., n. 38343/2014)
Le Sezioni Unite hanno accolto l’interpretazione che ritiene di dover ricollegareall’interesse o vantaggio dell’ente non il reato nel suo insieme (formato da condotta edevento), ma solo la condotta penalmente rilevante, nel caso di reati-presupposto colposi
E’ difficile dimostrare in sede processuale che l’evento derivante dalla
violazione della norma di diligenza penalmente sanzionata sia stato
realizzato dall’autore del reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente
Indipendenza e autonomia dell’ODV
Il punto critico è l’indipendenza e l’autonomia dell’OdV e spesso questo profilo si lega aun problema di composizione dello stesso Organismo e di conferimento dell’incarico.Inoltre, poiché l’incarico è affidato dal CdA, il controllato nomina il controllore
Nel caso Impregilo, l’OdV aveva natura monocratica (membro dell’internal audit) edera posto alle dirette dipendenze del presidente. Ma perché «iniziativa e,principalmente, controllo, siano effettivi e non meramente ‘cartolari’, si devepresupporre la non subordinazione del controllante al controllato» (Cass. n.4677/2014)
«il motivo per cui si è ritenuto che il Modello organizzativo e l’OdV non fossero mai statiefficacemente attuati non deriva da eventuali deficit dell’esercizio dell’onere probatorioche la legge affida all’ente, quanto piuttosto dalla .. circostanza che componentedell’OdV fosse un dirigente incaricato di organizzare un’articolazione operativadell’azienda, con la conseguenza di dimostrare la non autonomia dell’organo dicontrollo» (Corte d’Appello di Torino, 28 febbraio 2013)
La responsabilità dell’OdV
Il d.lgs. 231/2001 non attribuisce nessuna responsabilità all’OdV. Parimenti, non si rinvienenessuna sentenza che ne affermi la responsabilità la questione è aperta
Il collegio sindacale riveste una posizione tradizionalmente definita di garanzia propria, chediscende dall’obbligo giuridico, su di esso gravante, di impedire gli illeciti, e da cui derivauna responsabilità penale per non averli impediti (art. 40, comma 2, c.p.). Ampliare la sferadi azione del collegio sindacale alla prevenzione dei reati, assegnandogli la funzione diOdV, può far sorgere una sua responsabilità penale per tutti i reati che non sia riuscito aimpedire
Circolare ABI 1/2012 suggerisce che il collegio dei sindaci dovrebbe in un certo senso«sdoppiarsi», attuando una sorta di fictio giuridica e psicologica, che preveda una «chiararipartizione delle funzioni […] per evitare che il collegio sindacale che svolge funzioni diorganismo di vigilanza sia considerato quale titolare di una posizione di garanziapenalmente rilevante anche in relazione alla materia 231. Il d.lgs. 231/2001 non attribuisceinfatti all’organismo di vigilanza poteri di intervento impeditivi nei confronti di comportamentiirregolari o illeciti, che presuppongono l’esercizio di un’autorità sui comportamenti altruiall’interno e all’esterno dell’impresa»
Fraudolenta elusione del modello organizzativo
Secondo l’art. 6 del d.lgs. 231/2001, l’efficacia del modello non è scalfita se un soggetto in posizione apicalecommette l’illecito mediante un comportamento fraudolento: un comportamento caratterizzato cioè da artificie raggiri idonei a dissimulare la commissione del reato e a sottrarsi al controllo dell’organo di vigilanza
Per fraudolenta elusione si deve intendere
La risposta prevalente è nel senso di prediligere il profilo oggettivo della condotta, ossia di guardare, nelconcreto, le modalità con cui il soggetto agente è riuscito a eludere il modello organizzativo, e,conseguentemente, a sottrarsi al collegato controllo dell’OdV (Cass. n. 3307/2014)
Fraudolenta elusione M.O.
Commessa da Apicale
Esclusione Responsabilità
Elusione con intenzione
fraudolenta (profilo soggettivo)
Elusione con modalità
fraudolente (profilo oggettivo)
I soggetti responsabili: onere della prova
L’ente è responsabile nel caso di reati (art. 24 ss.) commessi nel suo
interesse o a suo vantaggio:
da un soggetto
in posizione apicale
soggetto che riveste funzioni di rappresentanza,
amministrazione o direzione dell’ente o di una
sua unità organizzativa anche in via di fatto
L’onere di provare
l’osservanza delle indicazioni
previste dalla legge è in capo
all’ente (Presunzione di
colpevolezza)
da un soggetto in
posizione
subordinata
soggetto sottoposto ai poteri di direzione e
controllo dei soggetti apicali (dipendente,
consulente, agente etc.)
L’onere di provare
l’inosservanza delle
indicazioni previste dalla legge
è in capo al Pubblico Ministero
(Presunzione di innocenza)
Reato-presupposto commesso da apicale:inversione dell’onere della prova?
Nel caso in cui il reato sia commesso da un apicale, l’ente non incorre in responsabilità solo se prova l’esistenza di quattrocondizioni concorrenti: (i) adozione e corretta attuazione di un modello organizzativo; (ii) attribuzione della vigilanza sullostesso all’OdV; (iii) effettiva ed efficace vigilanza dell’OdV sul modello; (iv) elusione fraudolenta del modello
In una giurisprudenza risalente si legge che «la dimensione della colpevolezza dell’ente varia […] a seconda della posizionerivestita, all’interno della struttura dell’ente, dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Per quanto riguarda ilreato commesso dai soggetti in posizione di vertice, la disciplina di cui all’art. 6 […] è il frutto di un compromesso tra il riteneresufficiente, ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente, la circostanza che il reato sia commesso dai verticinell’interesse o a vantaggio dell’ente, da un lato. Dall’altro lato […] il meccanismo di esonero dalla responsabilità, frutto quindidella mediazione di contrapposte esigenze di garanzia e repressione, prevede una inversione dell’onere della prova, nelsenso che spetta all’ente dimostrare di essersi adoperato per prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che,trovandosi al vertice, si presume che agiscano secondo la volontà d’impresa» (Trib. Lucca, 24 ottobre 2004)
Recentemente orientamento di senso contrario
Secondo la giurisprudenza, pur dovendosi ritenere che spetti all’ente fornire tutti gli elementi della prova liberatoria indicatidall’art. 6, non è giuridicamente corretto parlare di inversione dell’onere della prova nel giudizio di responsabilitàdell’ente che coinvolge l’apicale (Cass., SS. UU., n. 38343/2014)
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Contenuto minimo del modello organizzativo
Giurisprudenza e Linee Guida di Categoria hanno fornito indicazioni alle imprese sul contenuto minimo dei modelliorganizzativi
Con riguardo all’efficacia e al contenuto dei modelli, la giurisprudenza di merito ha individuato alcuni principitendenzialmente uniformi. Ha ritenuto, ad esempio, che:
il modello debba essere efficace e dinamico, e tale da seguire i cambiamenti dell’ente cui si riferisce: l’efficacia di un modelloorganizzativo dipende dalla sua idoneità in concreto a elaborare meccanismi di decisione e controllo idonei a eliminare o ridurresignificativamente l’area di rischio di responsabilità (Trib. Milano, 28 ottobre 2004; Trib. Milano, 20 settembre 2004)
è stato altresì precisato (Trib. Roma, 4 aprile 2003) che la prevenzione dei reati deve essere il risultato di una visione realistica edeconomica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale: occorre, perciò, valutare in quali momenti della vita edell’operatività dell’ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio
Criticità
Nonostante le indicazioni fornite dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Categoria, nella maggior parte dei casi iP.M. hanno contestato l’inadeguatezza dei modelli organizzativi sottoposti al loro vaglio, limitandosi a un genericorichiamo alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, senza chiarire in cosa fossero carenti e quale sarebbe dovuto essere ilcomportamento alternativo lecito esigibile
Il giudizio sull’adeguatezza del modello organizzativo
La responsabilità dell’ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio è una responsabilità per colpa
che si fonda su un’inefficiente organizzazione dell’attività di impresa e delle procedure deficit da organizzazione
L’orientamento attuale, espresso con chiarezza dalla Suprema Corte, è nel senso che oggetto della valutazione delgiudice è «l’apparato normativo prodotto in ambito aziendale», e cioè il modello organizzativo, e in questo sta lapeculiarità del giudizio introdotto con il d.lgs. 231/2001: non si accerta una condotta umana, ma il frutto di questacondotta tradotta in norme di organizzazione e in procedure aziendali (Cass. n. 4677/2014)
Per la giurisprudenza il giudizio sull’adeguatezza del modello organizzativo è strettamente normativo, in cui si deveprescindere dall’apprezzamento di qualsiasi atteggiamento psicologico, che, peraltro, in nessun caso, potrebbe esserericondotto alla volontà dell’ente (cfr., ancora, Cass. n. 4677/2014)
Conseguenza
Non è corretto contestualizzare la valutazione di efficacia del modello di organizzazione facendo riferimento al tempo
della sua adozione e attuazione: non si può, pertanto, valorizzare l’eventuale tempestività della compliance alla 231
come un elemento premiale, dovendosi, per contro, condurre un mero giudizio, asettico, dell’impianto globale del
modello organizzativo predisposto in rapporto con le norme contenute nel d.lgs. 231/2001
(Segue) Il giudizio sull’adeguatezza del modello organizzativo
Dottrina e giurisprudenza hanno tentato, nel corso degli anni, di riempire di significato i concetti diidoneità ed efficace attuazione del modello
Da ultimo, però, si registrano sul punto due opposte interpretazioni
Sentenza “Impregilo”
(Cass. n. 4677/2013)
Sentenza “Thyssen
Krupp” (Cass., SS.UU.,
n. 38343/2014)
Sanzioni pecuniarie e interdittive
SANZIONI PECUNIARIESANZIONI INTERDITTIVE
Le sanzioni pecuniarie, invece, per quanto
possano essere elevate rispetto al
patrimonio dell’ente, possono essere
percepite dall’ente come un «rischio di
gestione»
(cfr. Relazione Min. al d.lgs. n. 231/2001)
Le sanzioni interdittive esaltano le finalità preventive del
sistema sanzionatorio sia in termini di prevenzione
speciale, in quanto interdicono o limitano per il futuro
quelle attività il cui abuso ha determinato la commissione
del reato, sia in termini di prevenzione generale, in quanto
agiscono come deterrente per comportamenti che
possano mettere in pericolo la sopravvivenza stessa
dell’ente
La giurisprudenza ha affermato che le sanzioni interdittive costituiscono «sanzioni ‘principali’, con funzione prevalentemente general-preventiva,
potendo, in ragione del tipo prescelto, paralizzare l’attività dell’ente oppure condizionarne l’operatività attraverso la limitazione della sua capacità
giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie; sono inoltre sanzioni ‘speciali’ applicabili a solo alcune categorie di illecito, risultando riservate, in
considerazione del loro carattere particolarmente invasivo, ai casi più gravi, nella consapevolezza della limitata efficacia della sanzione pecuniaria
che, per quanto possa essere adeguata al patrimonio dell’ente, finirà, comunque, per essere annoverata tra i rischi patrimoniali inerenti alla
gestione; sono infine sanzioni ‘obbligatorie’, posto che, in presenza di una delle fattispecie tipicamente previste e di almeno una delle condizioni
previste dall’art. 13, lettera a) e b), il giudice ha l’obbligo – e non la facoltà – di disporne l’applicazione» (Cass. n. 45130/2008)
Le proposte di revisione della
disciplina 231
Molte proposte, nessuna riforma
DDL Della Vedova
2010
AREL2010
ABI / Confindustria
2014
AODV2016
EsimentePresunzione di
legittimità per MO conformi Linee
Guida
EsimenteCertificazione MO da
soggetto esterno
OdVNomina assemblea
per e.i.p., pubblicità, relazione assemblea
OdVVigilanza e cura
Onere della provaSpostamento in capo a pubblica
accusa
Onere della provaSpostamento in capo a pubblica
accusa
Onere della provaSpostamento in capo a
pubblica accusa
Sanzioni interdittive in via cautelare
Eliminazione, salvo il caso di impresa criminale
Onere della provaSpostamento in capo a pubblica
accusa
Centonze-Mantovani
2016
MOValutazione con rif al sistema controlli
interni
MO redatti secondo protocolli
proporzionati A dimensione e complessità
Incentivi e premialitàSelf reporting e non
punibilità
OdV
OdVIndipendenza,
incompatibilità con CS, responsabilità
OdVDisciplina espressa
Termini di Prescrizione ‘tarati’
su quelli della persona fisica
Sanzioni interdittive e misure cautelari
Valutazione anche di criteri soggettivi
(capacità patrimoniale, dimensioni)
Sequestro/ConfiscaSpecificazioni in senso garantista
Sequestro/ ConfiscaPrecisazioni in
senso garantista
I lavori della Commissione di studio
interministeriale 2016
I temi rilevanti Temi sostanziali
Il riordino del catalogo dei reati presupposto
I soggetti
Enti di piccole dimensioni
Gruppi
Enti che svolgono un servizio pubblico
Valutazione d’idoneità del modello
Incentivi per l’ ente e premialità
Condotte riparatorie
I temi rilevanti 2
Organismo di vigilanza
Indipendenza, autonomia e professionalità
Nomina, composizione e risorse finanziarie
Rapporti con gli organi di controllo
OdV e gruppi
Durata e revocabilità per giusta causa
Rapporti con la disciplina societaria
Rapporti con la legge 190/2012 e linee guida d’attuazione
I temi rilevanti 3
Temi processuali
Criteri d’imputazione
Eliminazione dell’inversione dell’onere della prova
Eliminazione del rischio dell’elusione fraudolenta
Sequestro e confisca
Sequestro a fine di confisca
Prescrizione
Rappresentanza e difesa dell’ente nel procedimento penale
Prospettive
La Commissione ha esaminato gli istituti del decreto 231/2001 che possono essereoggetto di una proposta di riforma e sono state individuate e discusse alcune soluzionilegislative. Nel corso del governo Renzi i lavori non sono giunti alla formulazione di unaproposta finale e non sono ripresi nel governo Gentiloni
La disciplina 231/2001 dopo sedici anni di vigenza richiede alcune modifiche per darerisposte alle questioni applicative emerse da prassi, giurisprudenza e dottrina e perridare nuova spinta alla disciplina. Su molti istituti si trovano già soluzioni convergenti
Dalle misure per la prevenzione di reati non si devono attendere strumenti per scoprireprove e reati già commessi e si deve resistere alla tentazione di reagire agli insuccessicon l’inasprimento continuo delle pene e delle sanzioni. Piuttosto si deve puntare ad uncontesto organizzativo e di trasparenza che renda sempre più difficile e rischiosa lacommissione di reati