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LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL SANITARIO E DELLA STRUTTURA Avv. Marco Rodolfi

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LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEL SANITARIO

E DELLA STRUTTURA

Avv. Marco Rodolfi

Avv. Marco Rodolfi

Attività medica del sanitario:

Responsabilità disciplinare

Responsabilità penale

Responsabilità civile

Avv. Marco Rodolfi

Responsabilità civile del sanitario

L’attività del medico può dar luogo ad illecito civile da cui origina una responsabilità di natura:

1) contrattuale: “inadempimento di una

obbligazione” assunta (artt. 1218, 1176, secondo comma, e 2230 c.c.)

2) extracontrattuale: “violazione del principio che vieta di ledere i diritti altrui provocando danni ingiusti” (art. 2043 c.c.)

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (che differiscono sotto diversi profili: onere della prova, prescrizione) possono concorrere

Responsabilità civile del sanitario

Avv. Marco Rodolfi

Obbligazione del sanitario (libero professionista o dipendente)

E’ sempre stata considerata, per dottrina e giurisprudenza unanime una obbligazione di mezzi e non di risultato

(salvo eccezioni)

Avv. Marco Rodolfi

La distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato è venuta meno:

“se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente

superata, quanto meno in tema di riparto dell'onere probatorio dalla sentenza delle S.U. n. 13533/2001.

Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale … è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 cc., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 cc., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato” (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577)

La dicotomia obbligazione di mezzi e di risultato non è più attuale

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità civile professionale del sanitario

Per i professionisti evoluzione negativa della giurisprudenza in tema di responsabilità civile professionale

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità civile professionale del sanitario

I principi affermati in tema di medical malpractice sono peraltro identici per tutti i sanitari coinvolti

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità civile professionale del sanitario

- onere della prova, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare

l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Cass. Sezioni Unite n. 577/2008; da ultimo Cass. 11.11.2011 n. 23562)

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La responsabilità civile professionale del sanitario

- nesso causale, nell'ambito della causalità da contatto sociale il

criterio della causalità non è quello proprio della imputazione penale secondo il criterio rigoroso della quasi certezza (“oltre ogni ragionevole dubbio”), ma è quello civilistico e probabilistico (“più probabile che non”) - Cass. Sezioni Unite Civili 11 gennaio 2008 n. 5777; Cass. 26 marzo 2010 n. 7352 e Cass. 15.12.2011 n. 27000 -

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La responsabilità civile professionale del sanitario

- consenso informato il medico deve dimostrare di aver informato il

paziente circa la portata dell’intervento, le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi, sì da porlo in condizioni di decidere sull’opportunità di procedervi o di ometterlo, attraverso il bilanciamento di vantaggi e rischi prevedibili (Cass. 15.01.1997, n. 364; in senso conforme Cass. 26.09.2006 n. 20832 e Cass. 02.07.2010 n. 15698 che estende il consenso anche alle possibili variazioni del programma operatorio)

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La responsabilità civile professionale del sanitario

1) Medico convenzionato ASL 2) Medico dipendente di struttura pubblica 3) Medico dipendente di struttura privata 4) Medico libero professionista

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Medico convenzionato ASL

Rapporto di “parasubordinazione” tra Azienda Sanitaria Locale ed il medico (non è pubblico dipendente);

Medico convenzionato (medico di medicina generale,

medico specialista ambulatoriale, medico pediatra di libera scelta) svolge la propria attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri (Cass. 07.11.1995 n. 11581) con conseguente personale responsabilità (oltre che penale e disciplinare), anche civile (contrattuale e/o extracontrattuale);

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Medico convenzionato ASL

Discutibile se la P.A. può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati al paziente (secondo la dottrina, visto che le convenzioni e gli accordi collettivi prevedono doveri di controllo, tuttavia, in certi casi si configura una possibile responsabilità diretta della ASL per culpa in vigilando)

Obbligo di stipulare polizza a favore del medico a

carico della ASL: assicurazione per conto altrui (vedi art. 29 del DPR n. 271/2000: accordo collettivo per i medici specialisti ambulatoriali)

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Medico dipendente di struttura pubblica

L’attività svolta dal medico dipendente pubblico (sia delle Aziende Sanitarie, di quelle Ospedaliere, delle Istituzioni Universitarie che delle istituzioni di ricerca scientifica) in favore dei pazienti non costituisce esercizio di una amministrazione pubblica, ma erogazione di un servizio pubblico

Nell'erogazione di questo servizio, si stabilisce un

rapporto giuridico di tipo pubblicistico tra il privato, che ha un diritto soggettivo alla prestazione in suo favore e la pubblica amministrazione, che ha il corrispondente dovere di adempiere

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Medico dipendente di struttura pubblica

La responsabilità del medico dipendente di una struttura pubblica è analoga a quella del professionista medico privato e dunque, anche al medico dipendente pubblico andranno applicate, analogicamente, le norme dettate dal codice civile onde regolare le responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione d'un contratto d'opera professionale

Non sono invece applicabili le norme previste dagli

artt. 22 e 23, D.P.R. 10.1.1957, n. 3, con riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini, che escludono l’azione diretta della pretesa risarcitoria nei confronti del pubblico impiegato in caso di colpa lieve

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Medico dipendente di struttura pubblica

In conclusione, nell’ipotesi di danni commessi dal medico pubblico dipendente nell'esercizio di prestazioni sanitarie, il paziente- danneggiato avrà diritto di rivolgere la proprie pretese risarcitorie nei confronti sia del medico che della struttura ospedaliera pubblica dalla quale dipende, che ne rispondono solidalmente, quale che sia lo stato soggettivo del professionista (vedi Tribunale Varese 10-16.02.2010 n. 16, Est. Buffone e, di recente, Trib. Milano 15.12.2011 n. 15152 Est. Presidente Sez. 5^ Migliaccio)

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Medico dipendente di struttura privata

La responsabilità civilistica per i danni commessi nell’esercizio della propria attività, è analoga a quella del professionista privato (sia contrattuale che extracontrattuale)

Verso i pazienti-danneggiati, in sede civile, la

responsabilità sarà in solido con il proprio datore di lavoro, ex art. 2049 c.c. (vedi Cass. 11.03.1998 n. 2678)

Il datore di lavoro avrà peraltro diritto di esercitare

l’azione di rivalsa nei confronti del medico dipendente (con il limite degli accordi collettivi)

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Medico libero professionista

L'attività libero-professionale del medico, costituendo adempimento di un obbligo contrattuale (contratto d'opera), è disciplinata sia dalle norme generali in materia di contratti (vedi artt. 1176 e 1375 c.c.), sia, più in particolare, dagli artt. 2229-2238 c.c..

Possibile responsabilità solidale con altri

professionisti o con struttura privata presso cui opera senza alcun vincolo di subordinazione

In tali ipotesi il danneggiato potrà pretendere l'intero risarcimento, ai sensi dell'art. 2055 c.c., da uno qualsiasi dei corresponsabili dell'evento dannoso.

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Medico libero professionista

Il medico può trovarsi esposto pertanto a due ulteriori

azioni: - una, di regresso, da parte del coobbligato che abbia

risarcito il danneggiato per l'intero; - oppure l'altra, di surrogazione, da parte

dell'assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili, che abbia risarcito il danneggiato (ex artt. 1299 e 1916 c.c.)

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La responsabilità della struttura:

Struttura sanitaria pubblica

Struttura sanitaria privata accreditata

Struttura sanitaria privata

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La responsabilità della struttura pubblica

Le strutture pubbliche sono responsabili, sia contrattualmente che extracontrattualmente, dei danni provocati ai pazienti che si sono a loro rivolti.

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura pubblica

L’accettazione di un paziente in una struttura pubblica, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto, con conseguente responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c.

Principio pacifico a partire dalla fine degli

anni ’70 (Cass. 21.12.1978 n. 6141)

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La responsabilità della struttura pubblica

Il c.d. contratto atipico di “spedalità” o di “assistenza sanitaria” che comprende una serie di prestazioni delle strutture (diagnosi e cura, somministrazione di medicine, disponibilità di personale medico ed ausiliario nonché di attrezzature per la cura, ecc.).

Contratto sinallagmatico a contenuto complesso

(vedi Cass. 04.08.1987 n. 6707)

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La responsabilità della struttura pubblica

Due profili di responsabilità (vedi Cass. 13.04.2007 n. 8826):

- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art. 1218 c.c.

Ad esempio: apparecchiature carenti o insufficienti; inadeguata asepsi degli ambienti; mancata custodia o sorveglienza del paziente; somministrazione preparati difettosi o nocivi; utilizzo prodotti difettosi, ecc.

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura pubblica

- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art. 1218 c.c.

Vedi Trib. Milano Sez. 5^ Dott.ssa Brena 10.12.2011 n. 15147 ove è stata condannata la struttura per complicanza dovuta ad infezione nosocomiale con rigetto di domanda proposta nei confronti del singolo medico

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura pubblica

- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art. 1218 c.c.

Se è vero che sussiste il principio della c.d. “oggettivizzazione” della responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza della responsabilità del medico, tuttavia, è altrettanto vero che tale principio necessita nel singolo caso concreto di “precise analitiche e soprattutto tempestive specificazioni fattuali in particolare della relazione eziologica tra la condotta dell’ente “indipendente” da quella del sanitario ed evento di danno” (Cass. 02.04.2009 n. 7996. Domanda respinta contro la struttura perché impostata su responsabilità dei sanitari per mancata diagnosi).

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura pubblica

- A) per deficit organizzativi e gestionali (per fatti propri) ex art. 1218 c.c.

In pratica, laddove si chieda l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria anche in mancanza della responsabilità del medico è necessario allegare agli atti specifici addebiti che siano in rapporto eziologico con i danni lamentati: “E’ infatti configurabile una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle obbligazioni ad essa facenti carico, anche in vista di eventuali complicazioni ed emergenze” (Cass. 11.05.2009 n. 10743)

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura pubblica

- B) per inadempimenti (ivi compresa la mancata acquisizione del consenso informato) imputabili ai medici e/o comunque al personale sanitario ecc. ex art. 1228 c.c.

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura pubblica

E’ irrilevante chi abbia effettivamente esercitato l’attività medica all’interno della struttura: dipendente e/o collaboratore.

La struttura pubblica risponde verso il cittadino-paziente anche dell’operato dei medici in regime di libera-professione intra-muraria (intra-moenia). Vedi Trib. Torino 08.05.2003 n. 3816

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Principi analoghi alle strutture pubbliche, in quanto la struttura privata, una volta instaurata la convenzione, fornisce il servizio all’utente con modalità del tutto identiche a quelle seguite dalla struttura pubblica (vedi Ord. Cass. 02.04.2009 n. 8093)

La responsabilità della struttura privata accreditata

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Casa di cura convenzionata condannata per non aver fornito la prova del fatto dell’adempimento dell’obbligo di protezione (derivante dal contratto di spedalità), dando la descrizione delle esatte modalità dell’intervento, nonché delle precise condizioni del paziente a partire dal momento in cui lo ha avuto in cura sino all’evento o comunque alle dimissione (Cass. 30.06.2011 n. 1405, Rel. Petti)

La responsabilità della struttura privata accreditata

Avv. Marco Rodolfi

Sino alla fine degli anni ’90, la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità della struttura ospedaliera privata per il fatto illecito commesso dal medico nell'esecuzione di un intervento potesse essere affermata soltanto in due casi

La responsabilità della struttura privata

Avv. Marco Rodolfi

a) a titolo di responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ., ove sussista un vincolo di subordinazione tra la casa di cura ed il medico operante;

b) a titolo di responsabilità diretta ex art. 1218 cod.

civ., qualora la casa di cura avesse assunto direttamente nei confronti del danneggiato, con patto contrattuale, l'esecuzione dell'intervento (Cass. 11.03.1998 n. 2678, cit; in senso conforme Cass. 13.11.1970 n. 2392 nonché Cass. 6.3.1971, n. 606)

La responsabilità della struttura privata

Avv. Marco Rodolfi

La Suprema Corte, tuttavia, ha mutato orientamento, iniziando a ritenere sussistente la responsabilità della casa di cura per il danno causato dal medico, anche in assenza di un inquadramento organico del responsabile del danno nella struttura della casa di cura (circostanza ritenuta irrilevante) (Cass. 08.01.1999 n. 103. Asportazione di ernia presso clinica con gravissimi danni alla paziente minore per problemi di anestesia)

La responsabilità della struttura privata

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura privata

Nella remunerazione della prestazione del medico “comunque indispensabile alla casa di cura per adempiere l’obbligazione assunta con i danneggiati”, del resto, è incluso anche "il costo, inteso come rischio, dell'esercizio dell'attività di impresa della casa di cura", ivi compreso quello della distribuzione delle competenze tra i vari operatori, delle quali il titolare dell'impresa risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c..(Cass. 08.01.1999 n. 103)

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Secondo le Sezioni Unite, poi: “Il complesso ed atipico rapporto che si instaura tra la casa di cura ed il paziente, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo scelga al di fuori della struttura sanitaria il medico curante, non si esaurisce nella mera fornitura di prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto e alloggio), ma consiste nella messa a disposizione del personale medico ausiliario e di quello paramedico nonché nell’apprestamento dei medicinali e di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze”, dando vita a forme di “responsabilità autonome dell’ente, che prescindono dall’accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, trovando invece la propria fonte nell’inadempimento delle obbligazioni riferibili all’ente”

La responsabilità della struttura privata

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E’ perciò configurabile: “un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento di cui all'art. 1218 c.c.” e di conseguenza: “una responsabilità autonoma e diretta della casa di cura ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza alle obbligazioni ad essa facenti carico, a nulla rilevando che l’eventuale responsabilità concorrente del medico di fiducia del paziente medesimo sia ancora sub iudice in altro separato processo” (Cass. Civ. S. U. 1.7.2002, n. 9556. Parto presso casa di cura con danni gravi al bimbo per carenze della struttura nell’assistenza successiva al parto e mancato trasferimento del bimbo in centro attrezzato).

La responsabilità della struttura privata

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Da allora, la giurisprudenza (Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; Cass. 14 luglio 2003, n. 11001; Cass. 21 luglio 2003, n. 11316 Cass. 28.5.2004, n. 10297; Cass. 14.07.2004 n. 13066 e Cass. 19.04.2006 n. 9085) è stata quasi unanime nell’affermare la responsabilità contrattuale della struttura privata nei confronti del paziente danneggiato:

A) indipendentemente dal rapporto di lavoro che intercorre tra la struttura stessa ed il professionista e quindi anche ove il sanitario sia quello “di fiducia” del paziente o comunque sia stato da lui scelto

e, come vedremo, B) anche in assenza dell’accertamento di una condotta

colposa dei singoli operatori .

La responsabilità della struttura privata

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura privata

Nel 2008, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito che per la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente “è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile, anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene salute” (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577. Trasfusioni durante intervento chirurgico presso struttura privata che avrebbe provocato epatite B)

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Oggi si può avere dunque: “una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato - non solo per il fatto del personale medico dipendente, - ma anche del personale ausiliario, - nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione) potendo la responsabilità della clinica prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico in ordine all'esito infausto di un intervento o al sorgere di un danno che non ha connessione diretta con l'esito dell'intervento chirurgico”

La responsabilità della struttura privata

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura privata

E neppure: “assume più rilevanza ai fini della individuazione della natura della responsabilità della struttura sanitaria se il paziente si sia rivolto direttamente ad una struttura sanitaria del SSN, o convenzionata, oppure ad una struttura privata o se, invece, si sia rivolto ad un medico di fiducia che ha effettuato l'intervento presso una struttura privata. In tutti i predetti casi è ipotizzabile la responsabilità contrattuale dell'Ente“ (Cass. Sezioni Unite 11.01.2008 n. 577)

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La responsabilità della struttura privata

La giurisprudenza - di merito (Trib. Milano Dott. Pertile, 11.03.2008 n. 3220;

Trib. Milano Dott.ssa Brena 11.04.2008 n. 4767; Trib. Milano Dott. Pertile 18.06.2008 n. 7888; Trib. Milano Dott. Spera 05.03.2009 n. 3047; Trib. Bari 10.03.2009 n. 827; Trib. Roma Sez. 13^ 02.09.2010 e di recente Trib. Milano 16.07.2011 n. 9696)

- e di legittimità (Cass. 08.10.2008 n. 24791; Cass.

28.11.2008 n. 24742; Cass. 02.04.2009 n. 7996; Cass. 11.05.2009 n. 10743; Cass. 28.08.2009 n. 18805; Cass. 09.12.2010 n. 24853 e Cass. 07.01.2011 n. 257)

è ormai consolidata

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La responsabilità della struttura privata

Si segnalano da ultimo conformi: Cass. 01.02.2011 n. 2334 (responsabilità anche per

condotte di componenti l’equipe chirurgica non evocati in giudizio)

Cass. 17.02.2011 n. 3847 (relativa all’obbligo di “una

compiuta informativa del paziente sui rischi di eventuali dimensioni od entità del suo equipaggiamento non idonee a fronteggiare particolari situazioni patologiche o devianti dalla norma”)

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La responsabilità della struttura privata

D’altro canto: “ove un istituto autorizzi un chirurgo od un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, e con essa cooperi … viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell’impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, ivi inclusa l’attività del chirurgo“ (Cass. 28.08.2009 n. 18805. Intervento di liposuzione su paziente portato dal medico di fiducia in clinica. Errore compiuto dal solo medico)

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La responsabilità della struttura privata

Il medico: “non avrebbe potuto operare se non nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera ed, accettandone l’attività, la casa di cura ne ha assunto le conseguenti responsabilità. Non si può certo ammettere che un ente ospedaliero dia accesso a chiunque si presenti, senza averne previamente verificati i titoli di abilitazione, la serietà, la competenza e affidabilità, anche in relazione alle esperienze pregresse, per poi trasferire sui pazienti gli effetti dannosi dell’eventuale imperizia dell’operatore, adducendo a motivo di averlo solo temporaneamente ospitato (peraltro non a titolo gratuito e traendone quindi un utile dall’attività di impresa per cui non può poi sottrarsi ai relativi rischi)“ (Cass. 28.08.2009 n. 18805)

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La responsabilità della struttura privata

Per la giurisprudenza di merito si segnala la condanna di una casa di cura privata milanese perchè: “accertata quindi la responsabilità del professionista nell’esecuzione della prestazione professionale, consegue la responsabilità della struttura sanitaria che di detto professionista si è avvalsa, poiché la sua notorietà in ambito professionale e validità in campo scientifico costituiscono elementi di incremento della capacità di affermazione della struttura sul mercato“ (Trib. Milano Sez. 5^ 21.12.2011 n. 15395, Dott.ssa Apostoliti)

Avv. Marco Rodolfi

La responsabilità della struttura privata

Se quindi l’utilizzo di un professionista piuttosto che di un altro costituiscono elementi rilevanti per l’impresa commerciale, al fine di rendere il servizio e di implementare la propria notorietà e gradimento tra gli utenti, appare consequenziale che la stessa struttura debba rispondere dell’operato di tali ausiliari laddove questo non sia stato idoneo a realizzare un pieno adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte (Trib. Milano Sez. 5^ 21.12.2011 n. 15395, Dott.ssa Apostoliti)

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QUESTIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Foro del consumatore?

Avv. Marco Rodolfi

QUESTIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

L’art. 33 II° comma lettera U del Codice del Consumo (e l’art. 1469 bis terzo comma c.c. norma abrogata) è inapplicabile nei confronti di una Azienda Sanitaria Ospedaliera pubblica, in quanto, sostanzialmente: “l’azienda ospedaliera pubblica (anche se ormai sostanzialmente configurabile come un soggetto privato e non pubblico, gestito con criteri manageriali, com’è per la ASL), quando eroga la prestazione non agisce nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale … e dunque non agisce come un “professionista” ex art. 3 lettera c. del Codice del Consumo” (ordinanza Cass. Civ., sez. III, 2/04/2009, n. 8093).

Avv. Marco Rodolfi

QUESTIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Analogo ragionamento vale per le strutture private convenzionate: “una volta instaurata la convenzione la fornitura del servizio all’utente avviene con modalità del tutto identiche a quelle seguite dalla struttura pubblica” (ordinanza Cass. Civ., sez. III, 2/04/2009, n. 8093).

Avv. Marco Rodolfi

QUESTIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Qualora invece: “il rapporto fra l’utente e la struttura sanitaria convenzionata abbia corso con l’espletamento di eventuali prestazioni aggiuntive direttamente a carico dell’utente e non del SSN, allora l’art. 33 II° comma lettera U del Codice del Consumo potrà venire in rilievo in quanto l’azienda sanitaria si è posta direttamente nei confronti dell’utente come “professionista”. Nel caso inoltre di prestazione sanitaria espletata direttamente da azienda sanitaria privata non convenzionata e, quindi, sulla base di un normale rapporto privatistico: “l’azienda si pone senza dubbio come professionista ed il foro del consumatore è applicabile” (ordinanza Cass. Civ., sez. III, 2/04/2009, n. 8093).

Avv. Marco Rodolfi

QUESTIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE

Foro del consumatore per il professionista (ord. Cass. 27.02.2009 n. 4914) “E’ professionista la persona che esercita la professione medica in uno studio privato, vi riceve i pazienti ed a loro pratica la prestazione medica che consiglia o gli è domandata” (nella specie agopuntura). La disciplina di protezione del consumatore non è limitata al caso che il contratto sia concluso per iscritto Sia della disposizione sul foro del consumatore sia di altre disposizioni contenute nell’art. 33 cod. consumo e art. 149 bis c.c. è stata fatta applicazione riguardo a contratti conclusi tra consumatori e professionisti intellettuali (Cass. 26.09.2008 n. 24257)”

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Rivalsa della Struttura pubblica contro medici dipendenti. La Pubblica Amministrazione, ha diritto di agire in rivalsa, ex art. 22 del D.P.R. 10.1.1957, n.3 nei confronti del medico dipendente pubblico che abbia cagionato danni a terzi nell’esercizio della propria attività medica. Questa azione di rivalsa, peraltro, è stata limitata ai soli casi in cui il danno sia stato provocato dal dipendente con dolo o colpa grave da intendersi quale “sprezzante trascuratezza, straordinaria ed inescusabile negligenza o imprudenza, grossolana superficialità, particolare noncuranza” (problemi assicurativi: vedi art. 21 CCNL 03.11.2005).

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Nell’ipotesi in cui il danno sia stato provocato da colpa lieve, invece, la Pubblica Amministrazione non potrà esercitare alcuna rivalsa. L’azione di rivalsa della p.a., inoltre, è demandata alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti (vedi art. 103, Costituzione, art. 83, R.D., 18.11.1923, n. 2440 e art. 52, T.U. 12.7.1934, n. 1214).

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Rivalsa struttura privata verso i medici dipendenti incontra i limiti dettati dal contratto collettivo (vedi art. 25 del C.C.N.L. del 19.01.2005: dolo e colpa grave) Rivalsa (o meglio regresso) della struttura privata verso medici liberi professionisti Nessun limite di dolo o colpa grave “La struttura sanitaria può esercitare l’azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che quest’ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell’adempimento dell’obbligazione, ex art. 1228 c.c.” (Tribunale di Milano, Dott. Spera, 24.6.2010 n. 8333)

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

“In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne nei confronti del paziente, ex artt. 1218 e 1228 c.c.. Pertanto in caso di accertata responsabilità esclusiva del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l’azione di regresso per l’intera somma versata al danneggiato (richiamati artt. 1292 e 2055 c.c.”) (Tribunale di Milano, Dott. Spera, 24.6.2010 n. 8333; in senso conforme Trib. Milano 23.02.2005 n. 5908 e Trib. Milano 02.08.2011, Dott.ssa Brena n. 10288)

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Sull’accoglimento della domanda di regresso avanzata dalla struttura nei confronti del medico per l’intera somma dovuta al paziente danneggiato, si segnalano di recente Trib. Milano Sez. V^ Dott. Borrelli, 17.05.2011 N. 6573 (domanda di manleva svolta da struttura privata convenzionata nei confronti di medico legato da contratto di collaborazione di lavoro autonomo) e Trib. Milano Sez. V^ Dott.ssa Apostoliti 21.12.2011 N. 15395 (domanda di manleva svolta da casa di cura privata nei confronti di libero professionista)

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Per quanto concerne la surroga nel campo della responsabilità civile in ambito medico: “si deve convenire sulla fondatezza del principio secondo il quale nel caso in cui un medico, nell’esercizio della propria professione arrechi un danno al paziente, tali danni possono essere indennizzati da un assicuratore privato:

a) se il medico danneggiante è coperto da polizza assicurativa valida ed efficace della propria responsabilità civile;

b) se dell’operato del medico debba rispondere (ex artt. 1228 e 2049 c.c) una struttura pubblica o privata coperta da polizza assicurativa della propria responsabilità civile.

In questo caso l’assicuratore che ha pagato il danneggiato si surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti di quest’ultimo verso il medico danneggiante ” (C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Nel caso in cui il medico: “pur operando nell’esercizio della propria attività libero-professionale, abbia agito in concorso con altri medici o oppure abbia operato nell’ambito di una struttura organizzata da terzi (ad esempio casa di cura privata) si avrà che: nel primo caso, il danneggiato potrà pretendere l’intero risarcimento, ex art. 2055 c.c., da uno qualsiasi dei corresponsabili ed il condebitore escusso avrà poi azione di regresso nei confronti dell’altro condebitore; nel caso in cui il corresponsabile escusso sia coperto da un’assicurazione della r.c., l’assicuratore che ha indennizzato il danneggiato si surroga nel diritto di regresso verso l’altro corresponsabile, ex artt. 1299 e 1916 c.c.” (C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)

Avv. Marco Rodolfi

AZIONE DI RIVALSA

Da ciò ne consegue che: “il medico libero professionista che presta la sua attività presso una struttura sanitaria, può trovarsi esposto a due azioni: una, di regresso, da parte del coobbligato che abbia risarcito il danno per l’intero; l’altra, di surrogazione, da parte dell’assicuratore della responsabilità civile di uno dei corresponsabili, che abbia risarcito il danneggiato” (C. App. Milano 09.06.2011 n. 1670)