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pubblicazione fuori commercio

ESTRATTO ANNALI VI

Fabrizio Marongiu Buonaiuti

OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO)

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OOBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI (di-

ritto internazionale privato)

SOMMARIO: 1. Introduzione e quadro delle fonti rilevanti. — Sez. I. Ladisciplina contenuta nel regolamento “Roma II”: 2. Genesi del reg.CE n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbliga-zioni extracontrattuali. — 3. Ambito di applicazione del regola-mento. — 4. Questioni disciplinate dalle regole di conflittocontenute nel regolamento. — 5. Ruolo e limiti dell’autonomiadelle parti nel sistema del regolamento. — 6. La determinazionedella legge applicabile in mancanza di scelta: regola generaledella lex loci damni. — 7. L’eccezione relativa al caso di soggettientrambi residenti abitualmente nel medesimo Paese. — 8. Laclausola d’eccezione basata sul collegamento più stretto. — 9.Regole di conflitto speciali per specifiche categorie di illecito:responsabilità per danno da prodotto. — 10. Segue: concorrenzasleale e restrizioni della concorrenza. — 11. Segue: danno am-bientale. — 12. Segue: violazione dei diritti di proprietà intellet-tuale. — 13. Segue: attività sindacale. — 14. Regole di conflitto inmateria di responsabilità extracontrattuale non derivante da fattoillecito: arricchimento senza causa. — 15. Segue: negotiorumgestio. — 16. La qualificazione in termini extracontrattuali dellaresponsabilità precontrattuale. — 17. L’azione diretta nei con-fronti dell’assicuratore del responsabile e altre questioni sotto-poste alla legge regolatrice dell’obbligazione extracontrattuale.— 18. Le norme di applicazione necessaria e le norme disicurezza e condotta. — 19. L’ordine pubblico. — 20. Altredisposizioni del regolamento. — Sez. II. La disciplina contenutain altre disposizioni del diritto dell’Unione europea e nelle con-venzioni internazionali: 21. Rapporti tra il regolamento “RomaII” e altre fonti: altre disposizioni del diritto dell’Unione euro-pea... — 22. Segue: ....e convenzioni internazionali in materia. —23. In particolare: la Convenzione dell’Aja del 1971 sulla leggeapplicabile in materia di incidenti stradali. — 24. Segue: laConvenzione dell’Aja del 1973 sulla legge applicabile alla respon-sabilità per danno da prodotto. — Sez. III. La disciplina conte-nuta nella l. n. 218 del 1995: 25. Regime intertemporale delregolamento “Roma II” e perdurante applicazione delle regoleinterne ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore:precisazione. — 26. Regole di conflitto applicabili in materia diobbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dall’ambito diapplicazione del regolamento: in particolare, da violazioni dellaprivacy e dei diritti della personalità. — 27. Altre categorie diobbligazioni non contrattuali non rientranti nell’ambito di appli-cazione del regolamento: la promessa unilaterale. — 28. Segue: ititoli di credito e il rinvio alle Convenzioni di Ginevra del 1930e 1931. — 29. Segue: la rappresentanza volontaria. — 30. Segue:obbligazioni derivanti dalla legge.

1. Introduzione e quadro delle fonti rilevanti.— La disciplina della legge applicabile in materiadi obbligazioni non contrattuali si presenta artico-lata su tre distinti livelli normativi. All’originario

carattere nazionale delle regole di conflitto, do-vuto alla piena autonomia dei singoli Stati neldettare criteri di individuazione della legge appli-cabile a rapporti che presentano caratteri di estra-neità rispetto all’ordinamento del foro (1), si èvenuta infatti ad affiancare dapprima l’elabora-zione di regole uniformi di diritto internazionaleprivato, volte al fine di assicurare l’applicazionedella medesima legge a situazioni che presentinocollegamenti con più ordinamenti a prescinderedal Paese innanzi ai cui giudici dovesse essereportata la controversia (2). Più recentemente, dalmomento in cui la allora Comunità europea aseguito del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre1997 ha acquistato competenza ad emanare attinel settore della cooperazione giudiziaria in mate-ria civile, ai due livelli della disciplina nazionale econvenzionale si è aggiunto un ulteriore livello,costituito dagli atti dell’Unione europea (3).

Questi atti, data la evidente esigenza di unifor-mità della disciplina internazionalprivatistica chemal si presterebbe ad essere soddisfatta medianteatti che lasciassero margini di discrezionalità agliStati membri in sede di attuazione, prendono ten-

(1) V., precedentemente, la trattazione di DE NOVA,Obbligazioni (diritto internazionale privato), in questa Enci-clopedia, XXIX, 1979, 456 ss., specialmente 486 ss.

(2) V. in termini generali, in ordine al ruolo delle con-venzioni internazionali nell’evoluzione della disciplina dellamateria, per tutti, VITTA, International Conventions and Na-tional Conflict Systems, in Recueil des Cours de l’Académie dedroit international de La Haye, CXXVI, 1969, 111 ss.; VON

OVERBECK, La contribution de la Conférence de La Haye audéveloppement du droit international privé, ivi, CCXXXIII,1992, 9 ss.

(3) Per un quadro generale delle problematiche postedalla “comunitarizzazione” della disciplina della coopera-zione giudiziaria in materia civile avviata dal Trattato diAmsterdam v. BOSCHIERO, Cooperazione giudiziaria in materiacivile e commerciale (diritto comunitario), in questa Enciclo-pedia, Annali, I, 2007, 344 ss.

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denzialmente la forma di regolamenti, come talidirettamente applicabili negli Stati membri ed ob-bligatori in tutti i loro elementi e destinati, in virtùdel primato del diritto dell’Unione, a prevaleresulla disciplina autonomamente posta dagli Statimembri. La prevalenza degli atti dell’Unione, inlinea di principio, si manifesta non soltanto neiriguardi delle norme interne di diritto internazio-nale privato, bensì anche, salvo ove — come sivedrà — sia lo stesso atto dell’Unione a disporrediversamente, nei confronti delle regole contenutein convenzioni internazionali autonomamente sti-pulate dagli Stati membri (4). Queste ultime, inquanto tali, non vincolano l’Unione e vengono daquesta fatte salve, in base alla regola di cui all’art.351 TFUE, solamente ove si tratti di convenzioniconcluse anteriormente ai Trattati istitutivi, cometali dovendosi intendere, relativamente ad unamateria che non formava inizialmente oggettodelle competenze comunitarie come individuatedagli originari Trattati, le convenzioni anteriori alTrattato che ha materialmente attribuito compe-tenza all’Unione in materia. Anche con riferi-mento a tali convenzioni, nondimeno, la preva-lenza ad esse accordata non è assoluta, dato che laricordata norma del Trattato impone agli Statimembri che ne sono parti contraenti di attivarsi alfine di eliminare le incompatibilità riscontrate (5).

Gli atti adottati dall’Unione in materia di di-ritto internazionale privato non si limitano, tutta-via, a spiegare la loro prevalenza sulle sole normeinterne e sulle convenzioni internazionali già invigore. Infatti, trattandosi, come rilevato, general-mente di regolamenti che non lasciano spazio perun’attuazione delle loro disposizioni a livello na-zionale, la loro emanazione produce sul pianointerno l’effetto di precludere l’adozione di auto-nome disposizioni nazionali, le quali, anche ovevenissero successivamente adottate, resterebberoinapplicabili per effetto della diretta applicabilità edel primato del regolamento sulle norme internedegli Stati membri soggetti alla sua applicazione.Lo stesso effetto preclusivo derivante dall’ado-zione di un atto di natura regolamentare da partedelle istituzioni dell’Unione è destinato peraltro a

ripercuotersi sul piano delle relazioni esterne,avendo l’Unione acquistato, per effetto dell’ema-nazione di un regolamento con il quale ha com-piutamente regolato la materia sul piano interno intermini tali da toccare anche la sfera dei rapporticon Stati terzi, la competenza esclusiva a discipli-narla ugualmente sul piano esterno mediante laconclusione di accordi con Stati terzi od organiz-zazioni internazionali. Secondo quanto affermatodalla Corte di giustizia nel parere del 2006 relativoalla conclusione della nuova Convenzione di Lu-gano sulla competenza giurisdizionale e l’esecu-zione delle decisioni in materia civile e commer-ciale (6), la conclusione di accordi da parte degliStati membri con Stati terzi nelle materie in cuil’Unione è intervenuta con l’adozione di atti vin-colanti non è ammissibile nella misura in cui taliaccordi finirebbero con l’incidere sull’applica-zione uniforme degli atti adottati (7).

Sez. I. – LA DISCIPLINA

CONTENUTA NEL REGOLAMENTO “ROMA II”.

2. Genesi del reg. CE n. 864/2007 (“Roma II”)sulla legge applicabile alle obbligazioni extracon-trattuali. — La disciplina comunitaria della leggeapplicabile alle obbligazioni extracontrattuali, cheper le ragioni evidenziate mette conto di esaminareper prima, è contenuta nel reg. CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni ex-tracontrattuali, meglio noto come “Roma II”, dalmomento che, anche se la sua adozione ha prece-duto di circa un anno quella del corrispondenteregolamento “Roma I” sulla legge applicabile alle

(4) Il profilo in questione formerà oggetto di specificoesame infra, § 22.

(5) V. in proposito, tra gli altri, MACLEOD, HENDRYM eHYETT, The External Relations of the European Community,Oxford, 1996, 229 ss.; EECKHOUT, EU External RelationsLaw2, Oxford, 2011, 421 ss., specialmente 430 ss.; LENAERTS

e VAN NUFFEL, European Union Law3, London, 2011, 875 ss.;HOLDGAARD, External Relations Law of the European Com-munity. Legal Reasoning and Legal Discourse, Alphen aanden Rijn, 2008, 137 ss.

(6) C. giust. CE 7 febbraio 2006, parere 1/03, Compe-tenza della Comunità a concludere la nuova convenzione diLugano concernente la competenza giurisdizionale, il ricono-scimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale, in Racc. giur. C. giust., 2006, I-1145 ss.

(7) V., con riferimento all’evoluzione dell’orientamentodella Corte di giustizia relativamente alle competenzeesterne della Comunità segnata dal parere 1/03, cit. inrapporto alla giurisprudenza precedente, tra gli altri, BORRÁS,Competence of the Community to Conclude the RevisedLugano Convention on Jurisdiction and the Enforcement ofJudgments in Civil and Commercial Matters. Opinion C-1/03of 7 February 2006: Comments and Immediate Consequences,in Yearbook of Private International Law, 2006, 37 ss.,specialmente 41 ss.; FRANZINA, Le condizioni di applicabilitàdel regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03della Corte di giustizia, in Riv. dir. intern., 2006, 948 ss.,specialmente 950, 968 s.; LAVRANOS, Opinion 1/03, LuganoConvention, (Full Court) of 7 February 2006, in CommonMarket Law Review, 2006, 1087 ss.; ROSSI L.S., Conclusionedi accordi internazionali e coerenza del sistema: l’esclusivitàdella competenza comunitaria, in Riv. dir. intern., 2007, 1008ss., specialmente 1012 ss. V. ulteriormente infra, § 22.

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obbligazioni contrattuali (reg. CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008) (8), esso si propone di completare la disci-plina uniforme di conflitto di leggi già contenutarelativamente a quest’ultima materia nella Con-venzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla leggeapplicabile alle obbligazioni contrattuali (9).

Il regolamento porta infatti a compimento undisegno ambizioso che era stato concepito dallaCommissione europea e che aveva condotto allapresentazione nel 1972 di un avanprogetto di con-venzione sulla legge applicabile alle obbligazionicontrattuali e non contrattuali (10), il quale avevaformato oggetto di una prolungata elaborazionevenendo poi limitato alla sola materia della leggeapplicabile alle obbligazioni contrattuali, allaquale infatti si riferisce la già ricordata Conven-zione di Roma (11).

A seguito della “comunitarizzazione” della di-sciplina della cooperazione giudiziaria in materiacivile operata dal Trattato di Amsterdam, l’ado-zione di uno strumento giuridico sulla legge ap-plicabile alle obbligazioni non contrattuali venneprontamente individuata tra le iniziative priorita-rie da intraprendere allo scopo di completare l’i-niziale disegno di unificazione che era stato limi-tato alla materia delle obbligazioni contrat-tuali (12). L’art. 65 Trattato CE, così come intro-

dotto dal Trattato di Amsterdam, contemplavainfatti, in termini sostanzialmente coincidenti ri-spetto a quanto ora avviene nel corrispondente art.81 TFUE, la promozione della compatibilità delleregole applicabili ai conflitti di legge e di giurisdi-zione tra gli obiettivi specifici delle misure daadottare nel campo della cooperazione giudiziariain materia civile (v. l’art. 81 § 2 lett. c TFUE).

Lo stretto collegamento sistematico intercor-rente tra l’unificazione delle regole in materia diconflitti di legge e in materia di giurisdizione erastato d’altronde chiaramente evidenziato già nelpreambolo del ricordato avanprogetto del 1972(2o cpv.) e, in termini più espliciti, in quello dellaConvenzione di Roma del 1980 (2o cpv.), venendoulteriormente sottolineato nelle rispettive Rela-zioni esplicative. Come indicato in tali Relazioni,l’adozione di regole di conflitto uniformi apparivanecessaria allo scopo di completare l’unificazionegià realizzata sul piano delle regole di competenzagiurisdizionale tramite la Convenzione di Bruxel-les del 27 settembre 1968 e di assicurare in questomodo un più adeguato perseguimento della cer-tezza del diritto e della prevedibilità e stabilità deirapporti giuridici (13). Tale obiettivo appare in-fatti più facilmente realizzabile ove un determi-nato rapporto giuridico possa essere, quantomenotendenzialmente, soggetto alla medesima legge re-golatrice quale che sia il Paese all’interno dell’U-nione innanzi ai cui giudici sia portato.

Gli stessi obiettivi sono stati chiaramente riba-diti dalla Commissione nella Relazione di accom-pagnamento alla proposta di regolamento presen-tata nel luglio 2003 (14), con la quale ha presoformalmente avvio, dopo una consultazione preli-minare promossa dalla stessa Commissione (15), laprocedura di codecisione. Tale procedura si èprotratta, a seguito dei consistenti emendamentiproposti dal Parlamento europeo sui quali un

(8) V. in proposito BOSCHIERO, Obbligazioni contrattuali(diritto internazionale privato), in questa Enciclopedia, An-nali, V, 2012, 925 ss., specialmente 929 ss.; Regolamento CEn. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrat-tuali (« Roma I »). Commentario a cura di SALERNO e FRAN-ZINA, in N. leggi civ., 2009, 521 ss.; La nuova disciplinacomunitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I) a curadi BOSCHIERO, Torino, 2009.

(9) Versione consolidata in G.U.U.E. 30 dicembre2005, n. C 334, 1 ss. V. in tal senso la Relazione di accom-pagnamento alla Proposta di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbliga-zioni extracontrattuali (“Roma II”), COM(2003) 427 def., del22 luglio 2003, punto 1.2, p. 3.

(10) Avant-projet de Convention sur la loi applicable auxobligations contractuelles et non contractuelles (Commissiondes Communautés européennes), doc. n. XIV/398/72-F,Rev. 1, giugno 1972, riprodotto in Riv. dir. intern. priv. proc.,1973, 189 ss.

(11) V., con riferimento all’avanprogetto ricompren-dente anche la disciplina della legge applicabile alle obbli-gazioni extracontrattuali, FALLON, Les dispositions de l’avant-projet C.E.E. relatives à la loi applicable aux obligationsaquiliennes, in European Private International Law of Obli-gations a cura di LANDO, VON HOFFMANN e SIEHR, Tübingen,1975, 87 ss.; VON OVERBECK e VOLKEN, Les actes illicites dansl’avant-projet de la CEE, ivi, 165 ss.

(12) V. il Piano d’azione del Consiglio e della Commis-sione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattatodi Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia, del 3 dicembre 1998, in G.U.C.E. 23 gennaio 1999,n. C 19, 1 ss., punto 40 lett. b.

(13) Cfr. GIULIANO, LAGARDE e VAN SASSE VAN YSSELT,Rapport concernant l’avant-projet de convention sur la loiapplicable aux obligations contractuelles et non-contractuelles,doc. Commissione n. XIV/408/72-F, Rev. 1, riprodotto inRiv. dir. intern. priv. proc., 1973, 198 ss., punti 1-2, 199 ss.,e GIULIANO e LAGARDE, Relazione sulla convenzione relativaalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, inG.U.C.E. 31 ottobre 1980, n. C 282, 1 ss., punti 1-2, p. 4 s.

(14) COM(2003) 427 def., cit., punto 1.2, p. 3.(15) V., in relazione alla consultazione, i Comments on

the European Commission’s Draft Proposal for a Council Re-gulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obliga-tions (Hamburg Group for Private International Law), inRabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-recht, 2003, 1 ss.

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accordo ha potuto essere raggiunto solo in seno alcomitato di conciliazione (16), per quattro anni, ilregolamento venendo infine adottato nel luglio2007.

3. Ambito di applicazione del regolamento. —Prima di accostarsi all’esame della disciplina diconflitto contenuta nel regolamento in esame ènecessario soffermarsi sulla delimitazione del suoambito di applicazione, profilo che si presenta diparticolare rilevanza in un’ottica di coordina-mento con le altre fonti pertinenti. Come avvienerelativamente ad ogni altro strumento, tale ambitoè definito con riguardo a tre criteri fondamentali,ratione materiae, ratione loci ovvero personarum eratione temporis. Lasciando da parte per il mo-mento quest’ultimo profilo, del quale ci si occu-perà più avanti trattando dei rapporti intercorrenticon le norme nazionali di diritto internazionaleprivato che in precedenza disciplinavano la mate-ria oggetto del regolamento (v. infra, § 25), esoffermandoci invece sui primi due profili, si deverilevare che il regolamento delimita innanzitutto inpositivo il proprio ambito di applicazione rationemateriae e, in qualche misura, ratione loci, indi-cando, all’art. 1 § 1, che esso si applica, in circo-stanze che comportino un conflitto di leggi, alleobbligazioni extracontrattuali in materia civile ecommerciale. Esaminando nell’ordine i diversi ele-menti atti a determinare l’applicazione del regola-mento, dal primo si desume innanzitutto che ilregolamento è destinato ad applicarsi alle situa-zioni comportanti un elemento di internazionalità.La norma non chiarisce, tuttavia, se questo debbaderivare da circostanze oggettive della fattispecie ose esso, invece, possa essere il frutto della meravolontà delle parti, le quali, nei limiti indicatidall’art. 14 del regolamento, su cui più avanti ci sisoffermerà, possono, innovativamente per quegliStati membri nei quali tale facoltà è tendenzial-mente esclusa nella materia considerata, sceglierela legge regolatrice dell’obbligazione extracontrat-tuale (v. infra, § 5). Una chiara indicazione nelsenso che tra le situazioni che implicano un con-

flitto di leggi rientrino anche quelle in cui il con-flitto, peraltro meramente potenziale, sorga pereffetto della scelta delle parti può essere desuntaper l’appunto dalla previsione, contenuta nell’art.14 § 2, il quale contempla espressamente l’ipotesiin cui tutti gli elementi pertinenti della situazionesiano situati in uno stesso Paese, diverso da quellola cui legge sia stata scelta dalle parti come appli-cabile alla fattispecie. Ove, evidentemente, unafattispecie come quella presa in considerazionedalla norma da ultimo richiamata non fosse statada considerarsi alla stregua di una situazione com-portante un conflitto di leggi ai fini dell’art. 1 delregolamento, non avrebbe trovato giustificazionel’inclusione nel testo del regolamento stesso di unadisposizione che la contemplasse espressamen-te (17).

Chiarito questo profilo preliminare, il regola-mento determina innanzitutto in positivo il pro-prio ambito di applicazione ratione materiae, indi-cando che esso si applica alle obbligazioni extra-contrattuali in materia civile e commerciale. Aquesto riguardo, appare doversi concordare conquanto già rilevato da gran parte della dottrina nelsenso che queste espressioni siano da interpretarsiin modo autonomo ed uniforme, indipendente-mente, quindi, dalle categorie giuridiche di riferi-mento negli ordinamenti giuridici dei singoli Statimembri ed anzi nell’ottica di pervenire ad un’in-terpretazione unitaria e coerente di tali espressioninei vari strumenti adottati dall’Unione nel settoredella cooperazione giudiziaria civile, nella prospet-tiva della progressiva realizzazione di un sistemaunitario di diritto internazionale privato all’in-

(16) Gli emendamenti in questione sono riportati nellaRisoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla propostadi regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sullalegge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“RomaII”), P6_TA(2005)0284, del 6 luglio 2005. V. anche la Rela-zione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo edel Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracon-trattuali (“Roma II”), A6-0211/2005 def., del 22 giugno2005. In proposito, v. The Unification of Choice of Law Ruleson Torts and Other Non-Contractual Obligations in Europe acura di MALATESTA, Padova, 2006.

(17) V. in questo senso anche FRANZINA, Il regolamenton. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbligazioni ex-tracontrattuali (« Roma II »), in N. leggi civ., 2008, 971 ss.,specialmente 981 s.; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, The Rome IIRegulation: On the Way Towards a European Private Inter-national Law Code, in European Legal Forum, 2007, I-77 ss.,specialmente I-79; HONORATI, Regolamento n. 864/2007 sullalegge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in Attinotarili. Diritto comunitario e internazionale a cura di PREITE

e GAZZANTI PUGLIESE DI COTRONE, in Trattato notarile direttoda PREITE, Torino, 2011, 483 ss., specialmente 487; LÉGIER,Le règlement « Rome II » sur la loi applicable aux obligationsnon contractuelles, in JCP, 2007, I-207, 13 ss., specialmente15; in critica alla previsione del requisito in questione all’in-terno del regolamento, BACH, in Rome II Regulation. PocketCommentary a cura di HUBER, München, 2011, sub art. 1, 28ss., specialmente 44; DICKINSON, The Rome II Regulation.The Law Applicable to Non-Contractual Obligations, Oxford-New York, 2008, 156 s.; PRETELLI, La legge applicabile alleobbligazioni non contrattuali nel Regolamento « Roma II », inDiritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria inmateria civile a cura di BONOMI, Torino, 2009, 409 ss.,specialmente 420 ss.

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terno dell’Unione (18). In quest’ottica, due sono lenozioni delle quali si tratta di individuare un’in-terpretazione autonoma: quella di « obbligazioniextracontrattuali » e quella di « materia civile ecommerciale ».

Iniziando dalla prima, è noto come essa siastata in qualche misura elaborata dalla giurispru-denza della Corte di giustizia interpretativa delreg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, meglio noto come “Bruxelles I”, concer-nente la competenza giurisdizionale ed il ricono-scimento ed esecuzione delle decisioni in materiacivile e commerciale. Nel sistema di tale regola-mento, e della Convenzione di Bruxelles del 1968che esso ha sostanzialmente sostituito, la nozionein questione rileva tuttavia non già al fine diindividuare la materia alla quale si applica lostrumento nel suo insieme, come nel presentecaso, bensì al fine di identificare le fattispeciesoggette all’applicazione di un criterio speciale dicompetenza giurisdizionale, contenuto nell’art. 5n. 3 del regolamento “Bruxelles I” medesimo,relativo letteralmente alle azioni in materia di ille-citi civili dolosi e colposi, il quale si pone comealternativo al foro generale del domicilio del con-venuto (19). In tale specifico contesto, la Corte digiustizia ha teso ad identificare l’ambito di appli-cazione della norma in questione come sostanzial-mente corrispondente alla materia delle obbliga-zioni extracontrattuali, contraddistinguendola ri-spetto a quella delle obbligazioni contrattuali, og-getto a propria volta di un altro criterio di com-petenza giurisdizionale di carattere speciale, cometale sostanzialmente pariordinato rispetto alprimo, in quanto posto nello stesso rapporto dialternatività rispetto al foro generale del domiciliodel convenuto (20). Il criterio adottato dalla Corte

di giustizia al fine di delimitare l’ambito di appli-cazione rispettivo dei due criteri speciali di cuiall’art. 5 n. 1 e 3 del regolamento “Bruxelles I” egià della Convenzione di Bruxelles del 1968 nonappare tuttavia inidoneo a fungere, mutatis mutan-dis, da criterio di riferimento anche al fine didelimitare l’ambito di applicazione rispettivo delregolamento in esame e del corrispondente rego-lamento “Roma I” sulla legge applicabile alle ob-bligazioni contrattuali (reg. CE n. 593/2008, cit.).Il criterio in questione si riferisce infatti alla pre-senza o meno, quale oggetto del rapporto, di unobbligo liberamente assunto da una delle parti neiconfronti dell’altra, all’esistenza del quale la Cortedi giustizia riconduce la natura contrattuale delrapporto, con la conseguenza di definire a titoloresiduale come extracontrattuale il rapporto ob-bligatorio nel quale non sia rintracciabile lo stessopresupposto. Nondimeno, deve essere tenuto pre-sente che le due categorie delle obbligazioni con-trattuali ed extracontrattuali alle quali si riferi-scono, rispettivamente, i due regolamenti “RomaI” e “Roma II” non possono essere consideratepienamente complementari, ben essendovi altrecategorie di obbligazioni, come ad esempio leobbligazioni di carattere reale, le quali, pur nontrovando fondamento contrattuale, nemmeno pos-sono considerarsi rientrare nell’ambito delle ob-bligazioni extracontrattuali ai sensi del regola-mento in esame (21).

L’altra categoria giuridica utilizzata dal regola-mento al fine di individuare in positivo il proprioambito di applicazione è costituita dalla « materiacivile e commerciale ». Anche in questo caso, sitratta di una nozione comune al regolamento“Bruxelles I” e ricorrente ugualmente nel regola-mento “Roma I”, assolvendo nei tre strumenti allamedesima funzione di delimitare l’ambito di ap-plicazione del singolo regolamento nel suo in-sieme. Per quanto attiene alla portata della no-zione, deve ritenersi esservi una sostanziale corri-spondenza nei tre strumenti, riferendosi essenzial-mente la nozione di materia civile e commerciale,così come interpretata dalla Corte di giustizia giàcon riferimento alla Convenzione di Bruxelles del

(18) V., con riferimento all’interpretazione autonomadelle espressioni utilizzate negli atti adottati nel settore dellacooperazione giudiziaria civile, tra gli altri, AUDIT, L’inter-prétation autonome du droit international privé communau-taire, in J. dr. intern., 2004, 789 ss.; BARATTA, The Process ofCharacterization in the EC Conflict of Laws: Suggesting aFlexible Approach, in Yearbook of Private International Law,2004, 155 ss.; BARIATTI, Qualificazione e interpretazione deldiritto internazionale privato comunitario: prime riflessioni, inRiv. dir. intern. priv. proc., 2006, 361 ss.

(19) V. in proposito, tra gli altri, DAVÌ, La responsabilitàextracontrattuale nel nuovo diritto internazionale privato ita-liano, Torino, 1997, 105 ss.; MARI, Il diritto processuale civiledella Convenzione di Bruxelles, I. Il sistema della competenza,Padova, 1999, 375 ss.; CARBONE, Lo spazio giudiziario europeoin materia civile e commerciale5, Torino, 2006, 91 ss.; SA-LERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nelregolamento (CE) n. 44/20013, Padova, 2006, 150 ss.

(20) C. giust. CE 27 settembre 1988, causa 189/87,Kalfelis, in Racc. giur. C. giust., 1988, 5565 ss., punti 17 s.

della motivazione; nello stesso senso, tra le altre, C. giust. CE

27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne, ivi,1998, I-6511 ss., punto 22 della motivazione; C. giust. CE 11luglio 2002, causa C-96/00, Gabriel, ivi, 2002, I-6367 ss.,punto 33 della motivazione; C. giust. CE 1° ottobre 2002,causa C-167/00, Henkel, ivi, I-8111 ss.; C. giust. CE 20gennaio 2005, causa C-27/02, Engler, ivi, 2005, I-481 ss.,punto 29 della motivazione.

(21) V. in proposito, più ampiamente di altri, DICKIN-SON, op. cit., 164 ss.

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1968, essenzialmente alla sfera dei rapporti giuri-dici privatistici, ad esclusione di tutti i rapporti neiquali venga in considerazione l’esercizio di pub-blici poteri (22). Tale delimitazione è chiarita dallapresenza delle precisazioni che vennero a suotempo inserite nella Convenzione di Bruxelles tra-mite la convenzione di adesione del Regno Unito,dell’Irlanda e della Danimarca. In tale occasione,alla luce della distinzione tradizionalmente menonetta delle due sfere giuridiche privatistica e pub-blicistica all’interno degli ordinamenti di commonlaw, venne ritenuto opportuno precisare che lanozione in questione non comprende, in partico-lare, le materie fiscali, doganali o amministra-tive (23). Ad ulteriore esplicitazione della delimi-tazione del contenuto della materia civile e com-merciale, il regolamento precisa inoltre, alla stre-gua di quanto avviene nel reg. CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805/2004, istitutivo del titolo esecutivo europeo (v.l’art. 2 § 1), e in alcuni regolamenti successivi inmateria processuale (24), che il regolamento non siapplica alla responsabilità dello Stato per atti odomissioni nell’esercizio di pubblici poteri, identi-ficati con l’espressione latina acta iure imperii, chepare desunta dalla terminologia giuridica interna-zionalistica in materia di immunità giurisdizio-nali (25). Quest’ultima precisazione recepisce so-stanzialmente il risultato al quale già era pervenutaper via interpretativa la Corte di giustizia, la qualeaveva considerato non rientrante nella materia

civile e commerciale, ai fini dell’applicazione delladisciplina del riconoscimento e dell’esecuzionedelle decisioni straniere contenuta ratione temporisnella Convenzione di Bruxelles, una sentenza conla quale i giudici greci avevano condannato laGermania al risarcimento dei danni derivanti dallacommissione di crimini di guerra da parte delleforze armate tedesche in territorio greco durantela seconda guerra mondiale (26).

Il già evidenziato parallelismo tendenziale trala delimitazione in positivo dell’ambito di applica-zione del regolamento in esame e del regolamento“Roma I” da una parte e quella del regolamento“Bruxelles I” dall’altra si può riscontrare ancheper quanto concerne la delimitazione in negativodi tale ambito. Similmente a quanto avviene inquesti altri regolamenti, il regolamento “Roma II”,infatti, individua una serie di rapporti, pur astrat-tamente rientranti nella materia civile e commer-ciale e suscettibili di costituire il fondamento diobbligazioni extracontrattuali, ai quali tuttavia ilregolamento non si applica. Alcune delle categoriedi rapporti esclusi, per di più, sono anche mate-rialmente corrispondenti a quelle escluse dall’am-bito di applicazione dei regolamenti “Bruxelles I”e “Roma I”, con particolare riferimento alle obbli-gazioni relative a rapporti matrimoniali, di fami-glia e di successione (27), con l’esclusione, peral-tro, delle obbligazioni alimentari che invece origi-nariamente rientravano nell’ambito di applica-zione del regolamento “Bruxelles I” (28), venen-done da ultimo escluse per effetto dell’entrata invigore del reg. CE del Consiglio 18 dicembre 2008,n. 4/2009, che disciplina specificamente la mate-ria (29).

(22) V., con riferimento all’interpretazione della no-zione di « materia civile e commerciale » ai fini del regola-mento “Bruxelles I” come già della Convenzione di Bruxel-les del 1968, tra le altre, C. giust. CE 14 ottobre 1976, causa29/76, LTU c. Eurocontrol, in Racc. giur. C. giust., 1976,1541 ss.; C. giust. CE 16 dicembre 1980, causa 814/79, Statoolandese c. Rüffer, ivi, 1980, 3807 ss.; C. giust. CE 21 aprile1993, causa C-172/91, Sonntag c. Waidmann, ivi, 1993,I-1963 ss.

(23) V. in proposito SCHLOSSER, Relazione sulla conven-zione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e delRegno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord allaconvenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’e-secuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, inG.U.C.E. 5 marzo 1979, n. C 59, 71 ss., § 23 ss.

(24) V. l’art. 2 § 1 reg. CE del Parlamento europeo e delConsiglio 12 dicembre 2006, n. 1896/2006, che istituisce unaprocedura europea d’ingiunzione di pagamento; l’art. 2 § 1reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio2007, n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeoper le controversie di modesta entità; l’art. 1 § 1 reg. CE delParlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, n.1393/2007, concernente la notificazione e la comunicazionenegli Stati membri dell’Unione europea degli atti giudizialied extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(25) Cfr. ATTERITANO, Stati stranieri (immunità giurisdi-zionale degli), in questa Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 1127ss., specialmente 1129 ss.

(26) C. giust. CE 15 febbraio 2007, causa C-292/05,Lechouritou c. Germania, in Racc. giur. C. giust., 2007,I-1519 ss. V. al riguardo FERACI, La sentenza Lechouritou el’ambito di applicazione ratione materiae della convenzione diBruxelles del 27 settembre 1968, in Riv. dir. intern. priv. proc.,2007, 657 ss.; LEANDRO, Limiti materiali del regolamento (CE)n. 44/2001 e immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione: ilcaso Lechouritou, in Riv. dir. intern., 2007, 759 ss.

(27) Si confrontino le esclusioni previste rispettiva-mente dall’art. 1 § 2 lett. a e b del regolamento in esame,dall’art. 1 § 2 lett. b e c del regolamento “Roma I” e dall’art.1 § 2 lett. a del regolamento “Bruxelles I”.

(28) Nel quale, come già nella Convenzione di Bruxellesdel 1968, formavano oggetto di un criterio speciale di com-petenza giurisdizionale, contenuto nell’art. 5 n. 2, ed alter-nativo al foro del domicilio del convenuto.

(29) Il reg. CE n. 4/2009, cit., il quale si applica adecorrere dal 18 giugno 2011, reca una disciplina unitariadella competenza giurisdizionale, che viene così ad essereespunta dal regolamento “Bruxelles I”, della legge applica-bile, del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e dellacooperazione tra autorità in materia di obbligazioni alimen-tari: v., tra gli altri, CASTELLANETA e LEANDRO, Il regolamento

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Oltre a queste categorie di rapporti esclusidall’insieme dei tre regolamenti considerati, il re-golamento “Roma II” prevede una serie di esclu-sioni ulteriori, relative a specifiche categorie diobbligazioni extracontrattuali, che il regolamentonon intende disciplinare in ragione della specifi-cità delle materie che ne formano oggetto. Traqueste, figurano: le obbligazioni extracontrattualiderivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari edaltri strumenti negoziabili, materia che presentacaratteristiche specifiche e forma oggetto di appo-sita disciplina convenzionale (30); le obbligazioniextracontrattuali derivanti dal diritto delle società,associazioni e persone giuridiche, le quali, inquanto strettamente collegate all’assetto dei rap-porti all’interno della società, associazione o per-sona giuridica, sono rimesse tendenzialmente allalex societatis (31); le obbligazioni extracontrattualitra le parti di un trust costituito per iniziativavolontaria, le quali a propria volta in ragione dellaspecificità del contesto nel quale sorgono sonodestinate ad essere più opportunamente discipli-nate dalla legge regolatrice del trust (32). Altrisettori esclusi dall’ambito di applicazione del re-golamento sono le obbligazioni extracontrattualiderivanti da danno nucleare, materia a propriavolta regolata da apposite convenzioni internazio-nali (33), e le obbligazioni extracontrattuali chederivano da violazioni della privacy e dei diritti

della personalità, materia sulla quale non è statopossibile raggiungere un accordo in sede di elabo-razione del testo del regolamento e che pertanto,fino ad eventuale modifica del regolamento mede-simo, resta soggetta alle regole di conflitto nazio-nali (34).

Alla delimitazione dell’ambito di applicazioneratione materiae del regolamento concorre anchela disposizione dell’art. 2, la quale, dietro il carat-tere di norma definitoria della nozione di« danno » al fine del regolamento, sostanzialmenteindividua le categorie di obbligazioni extracontrat-tuali alle quali le sue disposizioni si riferiscono,identificandole nelle conseguenze derivanti dafatto illecito, da arricchimento senza causa, danegotiorum gestio o da culpa in contrahendo. Il § 2della norma precisa inoltre che il regolamento siapplica anche alle obbligazioni extracontrattualiche possono sorgere, con riferimento tanto a fattiquanto a danni che possono verificarsi. È evidentepure in questo caso il parallelismo che il regola-mento intende realizzare tra la disciplina dellalegge applicabile e quella della competenza giuri-sdizionale in materia di obbligazioni derivanti dafatto illecito, come contenuta nell’art. 5 n. 3 delregolamento “Bruxelles I”, il quale fa espressoriferimento all’ipotesi di danni che possono veri-ficarsi, così da potersi applicare anche ad azioni dicarattere inibitorio (35). Un’ulteriore indicazionein merito all’ambito di applicazione materiale delregolamento “Roma II” e, più specificamente, inordine alla delimitazione della categoria di obbli-gazioni extracontrattuali che questo prende inconsiderazione è fornita, evidenziando un qualchedifetto di coordinamento del testo, dal preambolodel regolamento medesimo, il quale, nel ricordare

CE n. 4/2009 relativo alle obbligazioni alimentari, in N. leggiciv., 2009, 1051 ss.; ANCEL e MUIR WATT, Aliments sansfrontières. Le règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance etl’exécution des décisions et la coopération en matière d’obli-gations alimentaires, in Rev. crit. dr. intern. priv., 2010, 457ss.; VILLATA, Obblighi alimentari e rapporti di famiglia se-condo il regolamento n. 4/2009, in Riv. dir. intern., 2011, 731ss.

(30) Notoriamente, tramite le Convenzioni di Ginevra,rispettivamente, del 7 giugno 1930 relativa ai conflitti di leggiin materia di cambiali e vaglia cambiari e del 19 marzo 1931relativa ai conflitti di leggi in materia di assegni bancari. V.infra, § 28.

(31) V. in proposito, tra gli altri, GARCIMARTÍN ALFÉREZ,The Rome II Regulation, cit., 81.

(32) Il sistema italiano di diritto internazionale privato(l. 31 maggio 1995, n. 218), come è noto, non reca disposi-zioni di conflitto in materia di trust, istituto che non èproprio del nostro ordinamento. L’Italia, nondimeno, èparte, unitamente ad alcuni altri Stati membri dell’Unioneeuropea, della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sullalegge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento. In pro-posito, v. CONTALDI, Il trust nel diritto internazionale privatoitaliano, Milano, 2001, 56 ss.

(33) Con particolare riferimento alla Convenzione diParigi del 29 luglio 1960 e alla Convenzione di Vienna del 21maggio 1963. Anche in questo caso, l’esclusione è dettatadalle caratteristiche peculiari della fattispecie. V., tra gli altri,LÉGIER, Le règlement « Rome II », cit., 16.

(34) Deve in proposito notarsi che la proposta inizialedi regolamento presentata dalla Commissione, COM(2003)427 def., cit., recava un’apposita disposizione in materia,contenuta nell’art. 6, su cui v. la Relazione esplicativa diaccompagnamento, ivi, p. 18 ss., la quale venne poi esclusadal testo del regolamento. È stata peraltro recentementeadottata una risoluzione del Parlamento europeo volta adinvitare la Commissione a presentare una proposta di mo-difica del regolamento allo scopo di inserirvi un’appositadisciplina della legge applicabile alle obbligazioni non con-trattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti dellapersonalità: v. infra, § 26 e nt. 269.

(35) La disposizione dell’art. 2 del regolamento, chenon figurava nel testo originario della proposta della Com-missione — COM(2003) 427 def., cit. —, è stata inseritanella posizione comune del Consiglio 25 settembre 2006, n.22/2006, in G.U.U.E. 28 novembre 2006, n. C 289E, 68 ss.V. in proposito KRAMER, The Rome II Regulation on the LawApplicable to Non-Contractual Obligations: The Europeanprivate international law tradition continued, in Nederlandsinternationaal Privaatrecht, 2008, 414 ss., specialmente 416.

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l’esigenza di un’interpretazione autonoma dellanozione di obbligazione extracontrattuale, precisache le regole di conflitto contenute nel regola-mento si applicano anche alle obbligazioni extra-contrattuali derivanti da responsabilità oggettiva(v. « considerando » n. 11).

Per quanto concerne l’ambito di applicazioneratione loci ovvero personarum, il regolamento se-gue la stessa opzione già fatta propria dalla Con-venzione di Roma del 1980 e mantenuta nel rego-lamento “Roma I” nel senso dell’applicabilità ergaomnes o universale della disciplina di conflittocontenuta nel regolamento, la quale è quindi de-stinata a regolare tanto situazioni completamen-te interne all’ordinamento dell’Unione europea,quanto situazioni che presentano collegamenti an-che (o soltanto) con Stati terzi. Tale opzione, sepoteva sollevare qualche perplessità in termini dicompatibilità con il requisito della necessarietàdelle misure da adottare per il buon funziona-mento del mercato interno, posto dall’art. 65 Trat-tato CE ed ora, peraltro, attenuato nell’art. 81TFUE, appare nondimeno funzionale agli obiettividi certezza e prevedibilità del diritto applicabile,consentendo di superare sia le difficoltà insitenella distinzione tra situazioni esclusivamente col-legate con Stati membri dell’Unione e situazioniche presentano contatti anche con Stati terzi (36),sia l’ostacolo che sul piano pratico sarebbe deri-vato dalla necessità per l’interprete di individuarela legge applicabile a questi ultimi rapporti fa-cendo riferimento alle regole di conflitto nazionalidegli Stati membri, le quali possono in concretorivelarsi ispirate a principi differenti (37).

4. Questioni disciplinate dalle regole di con-flitto contenute nel regolamento. — Individuatol’ambito di applicazione delle regole di conflittocontenute nel regolamento “Roma II”, si ponelogicamente la questione, che il regolamento af-

fronta in realtà dopo l’enunciazione delle regolestesse, di stabilire quali siano le questioni destinatead essere disciplinate dalla legge regolatrice del-l’obbligazione extracontrattuale come individuatasulla base delle regole poste dal regolamento. Laquestione, in realtà, al di là della regolamentazionespecifica che essa riceve nel regolamento, costitu-isce un problema classico della disciplina interna-zionalprivatistica della responsabilità da fatto ille-cito, derivante dall’esigenza di coordinare l’ambitodi applicazione della legge regolatrice del fattoillecito in quanto tale con quello della legge rego-latrice del diritto leso (38).

Il regolamento risolve la questione dell’ambitodi applicazione della legge regolatrice dell’illecitonel senso che appare più persuasivo, in quantovolto a consentire l’assoggettamento del fatto ille-cito nel suo insieme ad un’unica legge regolatrice.L’art. 15 lett. a prevede infatti che la legge desi-gnata dalle disposizioni del regolamento disciplini« la base e la portata » della responsabilità. Nellanozione atecnica di « base » della responsabilitàdevono intendersi evidentemente ricompresi i pre-supposti dell’illecito, tra cui il carattere antigiuri-dico del comportamento (39). Tra i presupposti

(36) V., in ordine alle difficoltà insite nel demarcarenettamente le situazioni puramente interne all’ordinamentocomunitario da quelle che presentano collegamenti di varia-bile intensità con Stati terzi, ROSSOLILLO, Territorio comuni-tario, situazione interna all’ordinamento comunitario e dirittointernazionale privato, in Riv. dir. intern., 2004, 695 ss.,specialmente 696 ss. Da notare che tale distinzione permaneper quanto attiene invece ai limiti dell’autonomia delle parti,su cui v. infra, § 5.

(37) V. in proposito la Relazione di accompagnamen-to alla proposta di regolamento della Commissione,COM(2003) 427 def., cit., sub art. 2, p. 10 s.; in dottrina, tragli altri, WILDERSPIN, The Rome II Regulation; Some policyobservations, in Nederlands internationaal privaatrecht, 2008,408 ss., specialmente 410 ss.; FRANZINA, Il regolamento n.864/2007/CE, cit., 976 s.

(38) Sul problema in questione sono state sostenute tesidiverse, una prima per la quale la disciplina di conflitto delfatto illecito avrebbe presentato carattere meramente resi-duale rispetto alla disciplina relativa al diritto leso, trovandoapplicazione unicamente in relazione a quelle violazioni didiritti assoluti che non fossero regolate da altra norma didiritto internazionale privato: v. VENTURINI Gi., Diritti reali eobbligazioni, in Trattato di diritto internazionale diretto daBALLADORE PALLIERI, MORELLI e QUADRI, sez. II, vol. II. Dirittointernazionale privato, t. 2, Padova, 1956, 297 ss., special-mente 301; FERRARI BRAVO, Il luogo di commissione dell’ille-cito nel diritto internazionale privato, in Riv. dir. civ., 1961, I,80 ss. nt. 2; più ampiamente, ID., Responsabilità civile ediritto internazionale privato, Napoli, 1973, 89 ss.; ID., Lesrapports entre les contrats et les obligations délictuelles endroit international privé, in Recueil des Cours de l’Académiede droit international de La Haye, CXLVI, 1975, 341 ss.,specialmente 363 ss. La tesi contraria, che appare maggior-mente condivisibile, nel senso dell’autonomia della disci-plina di conflitto del fatto illecito rispetto a quella propriadel diritto sostanziale violato, era stata sostenuta già daZICCARDI, Questioni di diritto internazionale privato in temadi responsabilità da illecito, in Dir. intern., 1939, 50 ss.,specialmente 53 ss.; MORELLI, Elementi di diritto internazio-nale privato italiano2, Napoli, 1949, 148 ss.; più recente-mente, v. BADIALI, Personalità e capacità nel diritto interna-zionale privato e processuale, in Scritti degli allievi in memoriadi Giuseppe Barile, Padova, 1995, 3 ss., specialmente 68 ss.nt. 135; DAVÌ, La responsabilità extracontrattuale, cit., 59 ss.

(39) L’espressione « base » della responsabilità adottatanel regolamento è criticata segnatamente da HONORATI, Re-golamento n. 864/2007, cit., 555. Come osservato da DICKIN-SON, The Rome II Regulation, cit., 570, con riferimento allacorrispondente espressione « basis » adottata nella versioneinglese, essa è da considerare sostanzialmente corrispon-

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dell’illecito soggetti alla legge individuata sullabase delle regole di conflitto contenute nel rego-lamento rientra anche la capacità di obbligarsi,come chiarito dal preambolo e in termini un po’infelici dallo stesso art. 15 del regolamento (40),nonché l’individuazione dei soggetti legittimati adinvocare la responsabilità, ivi inclusa la questionedella trasferibilità del diritto ad invocare la respon-sabilità stessa.

Vi sono, inoltre, alcuni aspetti della materiadisciplinata dal regolamento relativamente ai qualisi pone un’esigenza di coordinamento con le di-sposizioni di carattere processuale della lex fori,come l’individuazione dei provvedimenti che ilgiudice potrà adottare a scopo inibitorio ovveroper individuare le modalità del risarcimento deldanno. In proposito, il regolamento adotta in lineadi principio la soluzione di assoggettare l’indivi-duazione di tali provvedimenti alla legge regola-trice dell’obbligazione extracontrattuale, pur neilimiti, imposti dal carattere territoriale della leggeprocessuale (41), dei poteri attribuiti al giudicedalla propria legge nazionale. Il regolamento ap-pare propendere, inoltre, per una qualificazione insenso sostanziale, con conseguente assoggetta-mento alla legge regolatrice della responsabilitàextracontrattuale, di questioni sulle quali vi è unadivergenza di approccio tra i diversi sistemi giuri-dici degli Stati membri, come l’onere della prova,la prescrizione e la decadenza (42), realizzando,

invece, nuovamente un contemperamento delleopposte esigenze di applicazione tendenzialmenteonnicomprensiva della legge regolatrice del fattoillecito e del rispetto della sfera di efficacia terri-toriale della legge processuale relativamente alladisciplina dei mezzi di prova degli atti giuridici dacui derivi un’obbligazione extracontrattuale (43).

5. Ruolo e limiti dell’autonomia delle parti nelsistema del regolamento. — Passando all’esamedelle norme di conflitto contenute nel regola-mento “Roma II”, appare opportuno per ragionidi ordine sistematico partire dal ruolo che nelregolamento stesso è attribuito all’autonomia delleparti, anche se essa è affrontata nel regolamentosuccessivamente all’enunciazione delle regole rela-tive all’individuazione della legge applicabile inmancanza di scelta (44). Infatti, nella misura in cuiil regolamento consente che la legge applicabileall’obbligazione extracontrattuale possa essere li-beramente scelta dalle parti, sarà in base alla vo-lontà da queste manifestata e non già in base alleregole altrimenti applicabili che l’interprete dovràprocedere all’individuazione della legge applica-bile alla fattispecie (45). In questo senso, era daritenersi maggiormente corretto l’ordine seguitonella proposta modificata di regolamento presen-tata dalla Commissione nel 2006 (46), nella qualela libertà di scelta figurava come prima regola diindividuazione della legge applicabile, alla stessastregua di quanto avviene nel parallelo regola-mento “Roma I” sulla legge applicabile alle obbli-gazioni contrattuali (reg. CE n. 593/2008, cit.) e

dente alla più appropriata espressione « conditions » (« con-dizioni » nella versione italiana) recata dalla proposta diregolamento, COM(2003) 427 def., cit., all’art. 11: Condivi-sibilmente v. FRANZINA, op. ult. cit., 1037, nel senso che nella« base » della responsabilità rientri anche l’antigiuridicitàdella condotta lesiva, in quanto elemento costitutivo dell’il-lecito, senza peraltro pregiudicare la questione della titola-rità del diritto leso, la quale andrà risolta in base al dirittoapplicabile secondo le norme di diritto internazionale pri-vato pertinenti.

(40) Il regolamento, all’art. 15 lett. a, include questoaspetto nell’ambito delle questioni attinenti alla base e allaportata della responsabilità, intendendo come ricompresa indetto ambito la determinazione dei soggetti che possonoessere ritenuti responsabili per i propri atti. Sulla questione,e sull’opportunità di una sua disciplina unitaria rispetto aglialtri aspetti della responsabilità per fatto illecito, v. BADIALI,op. cit., 64 ss.

(41) V. in proposito, per tutti, MORELLI, Diritto proces-suale civile internazionale2, Padova, 1954, 11 ss.

(42) Da notare peraltro come, in proposito, la posizionedel diritto inglese, tradizionalmente orientato nel senso diconsiderare questi due ultimi istituti come aventi naturaprocessuale e destinati quindi ad essere regolati dalla lex fori,sia mutata per effetto del Foreign Limitation Periods Act1984, che prevede l’applicabilità in materia della legge rego-latrice del diritto sostanziale: v. CHESHIRE, NORTH e FAWCETT,Private International Law14 a cura di FAWCETT e CARRUTHERS,Oxford, 2008, 80 ss., 848.

(43) La tendenza del regolamento ad estendere l’ambitodelle questioni regolate dalla lex delicti includendovi ancheprofili tendenzialmente soggetti alla lex fori è sottolineata dadiversi autori, tra cui BACH, in Rome II Regulation. PocketCommentary, cit., sub art. 15, 343 ss.; FRANZINA, op. ult. cit.,1036; HONORATI, op. cit., 554; WEINTRAUB, The Choice of LawRules of the European Community Regulation on the LawApplicable to Non-Contractual Obligations: Simple and Pre-dictable, Consequences-Based, or Neither?, in 43 Texas Inter-national Law Journal, 2007-2008, 401 ss., specialmente 410.

(44) Precisamente, nell’art. 14 del regolamento, chesegue in questo la sistematica già adottata nell’iniziale pro-posta della Commissione, COM(2003) 427 def., cit., in cui ladisposizione in esame figurava all’art. 10.

(45) In questo senso il Parlamento europeo motivava laproposta di anteporre la disciplina della scelta di legge adopera delle parti all’enunciazione dei criteri di individua-zione della legge applicabile in mancanza di scelta, formulatanell’emendamento n. 25 alla proposta della Commissione: v.la Relazione sulla proposta di regolamento, A6-0211/2005def., cit., p. 16 s.

(46) Proposta modificata di regolamento del Parlamentoeuropeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbliga-zioni extracontrattuali (“Roma II”), COM(2006) 83 def., del21 febbraio 2006, art. 4.

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come già avveniva nella Convenzione di Roma del1980 (47).

Il motivo per il quale la scelta di legge figurainvece nel testo del regolamento “Roma II”, comegià nell’originaria proposta della Commissione del2003, solo in una posizione in qualche modosecondaria rispetto alle regole relative all’indivi-duazione della legge applicabile in mancanza discelta è stato individuato nel ruolo tradizional-mente meno incisivo che tale istituto ha rivestito inmateria di obbligazioni extracontrattuali. Il mi-nore favor per l’autonomia delle parti nell’indivi-duazione della legge applicabile nella materia inesame, pur superato nelle più recenti legislazionistatali di diritto internazionale privato, molte dellequali attribuiscono ad essa un ruolo nella materiaconsiderata (48), trova evidentemente giustifica-zione nella diversità strutturale di queste ultimeobbligazioni rispetto a quelle di carattere contrat-tuale. Diversamente da queste ultime, infatti, nelleobbligazioni extracontrattuali fa difetto il carattereconsensuale dell’obbligazione, la quale non sorgeper effetto di una comune volontà delle parti,bensì per effetto di un atto od un fatto al quale lalegge riconduce determinate conseguenze. Allamancanza di fondamento consensuale delle obbli-gazioni extracontrattuali si accompagna tenden-zialmente un rilevante carattere di imprevedibilitàdel sorgere dell’obbligazione, non potendo nellanormalità dei casi un soggetto prevedere di dive-nire parte di un rapporto obbligatorio di carattereextracontrattuale, né il soggetto nei confronti delquale un’obbligazione di tale natura possa sorgere,né la natura o la gravità della lesione dell’altruisfera giuridica (49).

È per queste ragioni che l’iniziale proposta diregolamento, sulla scia delle legislazioni recenti didiritto internazionale privato che ammettono lascelta di legge in materia, contemplava la sceltadella legge applicabile unicamente ex post factum,più precisamente posteriormente all’insorgeredella controversia (50). Il testo finale del regola-mento ha modificato in proposito il requisito tem-porale, ammettendo che la scelta possa essereeffettuata successivamente al verificarsi del fattoche ha causato il danno, soluzione che appare piùcongrua in quanto è già dal momento in cui il fattodannoso si è verificato che le parti sono in grado diconoscere gli elementi pertinenti della situazione,senza che debba attendersi a tal fine il momento,peraltro eventuale, dell’instaurazione di una con-troversia, raggiunto il quale, peraltro, la prospet-tiva di un accordo tra le parti, sia pure soltantosulla legge regolatrice del rapporto, potrebbe inconcreto rivelarsi scarsamente realizzabile (51).

Alla libertà di scelta ex post factum il regola-mento affianca, innovativamente, una limitata fa-coltà di scelta esercitabile ex ante factum. Questasoluzione, introdotta sulla base di un emenda-mento alla proposta iniziale presentato dal Parla-mento europeo (52), si riferisce necessariamente aquelle sole situazioni in cui le parti del rapportoobbligatorio di carattere extracontrattuale sianogià legate da un preesistente rapporto, tendenzial-mente di carattere contrattuale, in relazione alquale, oltre agli obblighi derivanti dal rapporto insé considerato, possano altresì verificarsi degli ac-cadimenti tali da far sorgere obbligazioni noncontrattuali. Come era stato chiaramente eviden-ziato dal Parlamento europeo nella Relazione diaccompagnamento agli emendamenti proposti, laprevisione di una tale facoltà di scelta per le partirichiedeva di essere accompagnata da opportunegaranzie, al fine di evitarne l’abuso da parte dicontraenti dotati di maggior potere negoziale, che

(47) V. l’art. 3 del regolamento “Roma I”. In proposito,tra gli altri, BONOMI, The Rome I Regulation on the LawApplicable to Contractual Obligations. Some General Re-marks, in Yearbook of Private International Law, 2008, 165ss., specialmente 169 ss.; GARDELLA, in Regolamento CE n.593/2008, cit., sub art. 3 - commento I, 611 ss.; BIAGIONI, ivi,sub art. 3 - commento II, 629 ss.; SYMEONIDES, Party auto-nomy in Rome I and II: an outsider’s perspective, in Neder-lands internationaal Privaatrecht, 2010, 191 ss.

(48) V., in particolare, l’art. 42 della Einführungsgesetzzum Bürgerlichen Gesetzbuch tedesca (versione del 21 set-tembre 1994, da ultimo mod. il 27 luglio 2011); l’art. 132della legge federale svizzera di diritto internazionale privato(l. 18 dicembre 1987, n. 291); l’art. 35 della legge austriaca didiritto internazionale privato (Gesetz zum internationalenPrivatrecht, del 15 giugno 1978); più recentemente, l’art. 101del codice belga di diritto internazionale privato del 2004(Code de droit international privé, del 1° agosto 2004); l’art.6 della legge olandese sul diritto applicabile alle obbligazioninon contrattuali del 2001 (Wet conflictenrecht onrechtmatigedaad, dell’11 aprile 2001).

(49) Come efficacemente osservato da SYMEONIDES,Rome II and Tort Conflicts: a Missed Opportunity, in Am.

journ. comp. Law, 2008, 173 ss., specialmente 215; ID., Partyautonomy in Rome I and II, cit., 202.

(50) V. l’art. 10 § 1 della proposta della Commissione,COM(2003) 427 def., cit., e la relativa Relazione di accom-pagnamento, ivi, p. 24. La stessa soluzione figurava ancoranell’art. 4 § 1 della proposta modificata, COM(2006) 83 def.,cit.

(51) La soluzione consistente nell’ammettere la sceltasuccessivamente al momento del verificarsi del fatto dannosoè infatti prevalente nelle legislazioni statali richiamate supra,nt. 48, ad eccezione del codice belga, il quale prevede che lascelta possa avere luogo solo successivamente all’insorgeredella controversia.

(52) V. l’emendamento n. 25 alla proposta della Com-missione, riportato nella Relazione sulla proposta di regola-mento, A6-0211/2005 def., cit., p. 16 s.

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avrebbero potuto essere indotti ad imporre unaclausola in tal senso alla controparte in posizionepiù debole (53). Il regolamento assolve alla finalitàdi bilanciare l’esigenza di prevedibilità della leggeregolatrice dell’insieme dei rapporti che potrannoinsorgere tra le parti con la salvaguardia dellaposizione della parte debole del rapporto, preve-dendo tale facoltà solamente per le parti che eser-citino tutte un’attività commerciale. La formula-zione della norma così come adottata nel regola-mento si presenta in realtà meno incisiva e tenden-zialmente meno idonea a perseguire l’evidenziatafinalità di tutela della parte debole del rapportorispetto alla formulazione della norma quale erastata prospettata dal Parlamento europeo, la qualenon si limitava a richiedere che le parti di un taleaccordo esercitassero tutte un’attività commer-ciale, bensì richiedeva espressamente che si trat-tasse di parti le quali fossero di potere contrattualeequivalente (54). È infatti evidente che il problemadella protezione della parte debole non si ponesolamente nei rapporti tra un operatore commer-ciale e un consumatore, bensì può ugualmenteporsi tra operatori commerciali, tipicamente neisettori del franchising e della distribuzione, dove laposizione del singolo distributore o franchisee èspesso sensibilmente più debole di quella del pro-duttore o del franchisor (55).

Tanto in relazione all’ipotesi di scelta ex ante,quanto a quella di scelta ex post factum, il regola-mento appare aderire, in un’ottica di favor perl’autonomia delle parti, al principio della libertàdelle forme, prevedendo che essa possa esserecompiuta sia espressamente che per facta conclu-dentia, purché, in quest’ultimo caso, essa risulti inmodo non equivoco dalle circostanze del caso,dovendo l’accennato favor per l’autonomia delleparti essere bilanciato con le esigenze di certezza eprevedibilità della legge applicabile (56). Il rego-lamento precisa inoltre che la scelta, conforme-mente alla sua natura di atto negoziale, non possapregiudicare i diritti dei terzi, come nel caso,suscettibile di verificarsi particolarmente di fre-quente in materia extracontrattuale, in cui vengain considerazione la posizione dell’assicuratore delresponsabile (57).

Oltre a questi requisiti inerenti all’ammissibi-lità e alla forma della scelta della legge regolatricedell’obbligazione extracontrattuale ad opera delleparti, la scelta da esse effettuata incontra anche deilimiti quanto agli effetti, relativamente ai quali èdato riscontrare un sostanziale parallelismo ri-spetto alla disciplina della scelta di legge conte-nuta nel regolamento “Roma I” in materia con-trattuale. Del primo limite, posto dall’art. 14 § 2,già si è accennato trattando dell’applicabilità delregolamento nelle situazioni puramente interne adun determinato Paese (58). In proposito si è os-servato che tale applicabilità deve evidentementeessere ammessa, posto che relativamente a questesituazioni il regolamento si preoccupa di preve-dere, come avviene nel regolamento “Roma I” egià avveniva nella Convenzione di Roma del 1980,che la scelta di una diversa legge regolatrice ad

(53) A6-0211/2005 def., cit., p. 17; v. anche, nello stessosenso, il Parere della Commissione sugli emendamenti adot-tati dal Parlamento, riportato in COM(2006) 83 def., cit., p.3; in dottrina, tra gli altri, LEIBLE, Rechtswahl im IPR deraußervertragliche Schuldverhältnisse nach der Rom II-Ver-ordnung, in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2008, 257ss., specialmente 259 s.; RUGULLIS, Die antizipierte Rechts-wahl in außervertraglichen Schuldverhältnissen, in IPRax,2008, 319 ss., specialmente 322 s.; RÜHL, Rechtswahlfreiheitim europäischen Kollisionsrecht, in Die richtige Ordnung.Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag, Tübingen,2008, 187 ss., specialmente 199 s.; SENDMEYER, The Freedomof Choice in European Private International Law. An Analysisof Party Autonomy in the Rome I and Rome II Regulation, inContr. impr. Eur., 2009, 792 ss., specialmente 803 s.; SYME-ONIDES, Party autonomy in Rome I and II, cit., 202.

(54) V. la formulazione dell’art. 2a prospettata dal Par-lamento europeo nell’emendamento n. 25 alla proposta dellaCommissione nella Relazione sulla proposta di regolamento,A6-0211/2005 def., cit., p. 16 s. La precisazione in questionenon è stata mantenuta dalla Commissione nella propostamodificata, COM(2006) 83 def., cit., art. 4 § 2. V. inproposito RUGULLIS, op. cit., 322; SONNENTAG, Zur Europäi-sierung des Internationalen außervertraglichen Schuldrechtsdurch die geplante Rom II-Verordnung, in ZVR, 2006, 256 ss.,specialmente 274 ss.; WAGNER, Internationales Deliktsrecht,die Arbeiten an der Rom II-Verordnung und der EuropäischeDeliktsgerichtsstand, in IPRax, 2006, 372 ss., specialmente387.

(55) Come osservato in particolare da SYMEONIDES,Rome II and Tort Conflicts, cit., 216. Da notare che la

posizione di parte debole di soggetti che pur rivestono laqualifica di operatore commerciale come franchisees e distri-butori è tenuta in conto, nel regolamento “Roma I”, neicriteri adottati dall’art. 4 § 1 lett. e e f: si rinvia a MARONGIU

BUONAIUTI, in Regolamento CE n. 593/2008, cit., sub art. 4 -commento III, 691 ss., specialmente 703 ss.

(56) La regola della libertà delle forme quanto all’ac-cordo di scelta di legge appare generalmente adottata dallegislatore comunitario in materia di obbligazioni: v. anchel’art. 3 § 1 del regolamento “Roma I”, il quale, in terminisostanzialmente corrispondenti, prevede che la scelta possaessere espressa o risultare chiaramente dalle circostanze delcaso. V. in proposito, per tutti, GARDELLA, in RegolamentoCE n. 593/2008, sub art. 3 - commento I, cit., 626 ss.

(57) V. in proposito la Relazione esplicativa della pro-posta della Commissione, COM(2003) 427 def., cit., sub art.10, p. 24. Una precisazione analoga figura anche nell’art. 42della Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch tede-sca, nonché nell’art. 101 del codice belga di diritto interna-zionale privato del 2004.

(58) V. supra, nt. 17 e testo corrispondente.

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opera delle parti non possa pregiudicare l’applica-zione delle norme imperative del Paese con ilquale la fattispecie è per il resto esclusivamentecollegata. Come la norma stessa chiarisce, lenorme la cui applicazione non può essere pregiu-dicata nella specie sono da identificarsi con ledisposizioni del diritto dello Stato in questione lequali non possono essere derogate per effetto dellavolontà delle parti. Il regolamento, in sostanza,nell’ipotesi di rapporti meramente interni ad unsingolo Paese assoggetta l’autonomia internazio-nalprivatistica, vale a dire la libertà di scelta inordine all’individuazione della legge regolatricedel rapporto, agli stessi limiti ai quali nell’ordina-mento considerato andrebbe soggetta l’ordinariaautonomia negoziale, allo scopo di evitare che ilricorso alla prima possa servire per aggirare i limitidella seconda sottraendo la disciplina del rapportoall’emprise dell’ordinamento interno dello Statocon cui la fattispecie è esclusivamente colle-gata (59).

Il secondo limite, comune al regolamento“Roma I” ma non presente nella Convenzione diRoma del 1980, si pone in apparente controten-denza rispetto all’applicazione universale, ov-vero erga omnes, del regolamento sancita dal suoart. 3 (60), in quanto tende a reintrodurre unadistinzione controversa e spesso difficile da trac-ciare in concreto tra situazioni cosiddette “intra-comunitarie”, ovvero, come ormai dovrebbe dirsi,intra-Unione europea, vale a dire, che presentanoesclusivamente collegamenti con Stati membri del-l’Unione, e situazioni che presentano ugualmentecollegamenti con Stati terzi (61). La norma del-

l’art. 14 § 3, configurando in sostanza un sistema acerchi concentrici, in cui vi sarebbero dapprima lesituazioni, oggetto della norma precedentementeesaminata, puramente interne ad un singolo Stato,poi le situazioni che presentano contatti solamentecon Stati membri, ed infine quelle che presentanoautenticamente carattere internazionale, prevedeche nelle situazioni del secondo tipo la scelta adopera delle parti della legge di un Paese terzo nonpossa pregiudicare l’applicazione delle disposi-zioni del diritto dell’Unione europea non deroga-bili convenzionalmente. La norma, che appareispirata alla medesima finalità di prevenire l’abusodell’autonomia internazionalprivatistica per rag-giungere fini che non sarebbero consentiti dallasemplice autonomia negoziale, nondimeno sifonda su di una non esatta coincidenza delle duesfere giuridiche che prende in considerazione,quella dell’insieme degli ordinamenti degli Statimembri dell’Unione europea, nella parte in cui fariferimento a situazioni esclusivamente collegatecon uno o più Stati membri, e quella del dirittodell’Unione europea in sé considerato, che è daritenere distinto dagli ordinamenti degli Statimembri benché strettamente integrato con questiultimi. Quella appena sottolineata non è la solaforzatura concettuale che la norma in esame opera,la seconda essendo in qualche modo collegata allaprima, in quanto derivante a sua volta dalle carat-teristiche proprie del diritto dell’Unione europea.Infatti, posto che il diritto dell’Unione non èapplicato nella sua interezza in maniera coinci-dente all’interno degli ordinamenti dei diversiStati membri, la norma prevede che ove del caso— vale a dire, relativamente a quelle norme, se-gnatamente contenute in direttive, che non rice-vono uniforme applicazione nei diversi Stati mem-bri — si debba avere riguardo alla forma in cui talinorme sono applicate nello Stato membro delforo. Come è stato opportunamente rilevato indottrina, la soluzione si rivela infelice, sia da unpunto di vista sistematico, in quanto, contem-plando la norma un’ipotesi di inefficacia, sebbenerelativa, della scelta di legge, la soluzione sistema-ticamente più corretta sarebbe evidentementeconsistita nel fare salva l’applicazione delle normeprese in considerazione nella forma in cui sonoapplicate nell’ordinamento la cui legge sarebbestata applicabile in mancanza di scelta, sia da unpunto di vista pratico, dato che l’attribuire rile-vanza al modo in cui una data norma è applicatanello Stato del foro finisce per costituire un inde-

(59) V. in proposito la Relazione esplicativa della pro-posta della Commissione, COM(2003) 427 def., cit., sub art.10, p. 24. La disposizione in esame corrisponde a quellacontenuta nell’art. 3 § 3 del regolamento “Roma I”, come giànella norma corrispondente della Convenzione di Roma del1980: v. in proposito, tra gli altri, BONOMI, The Rome IRegulation, cit., 171 s.; BIAGIONI, in Regolamento CE n.593/2008, sub art. 3 - commento II, cit., 630 ss.

(60) Il regolamento “Roma II” segue in proposito lamedesima soluzione adottata nel regolamento “Roma I”,come già nella Convenzione di Roma del 1980, all’art. 2: v.,tra gli altri, DE CESARI, Diritto internazionale privato dell’U-nione europea, Torino, 2011, 348 s., 414 s., 445 s.; FRANZINA,in Regolamento CE n. 593/2008, cit., sub art. 2, 606 ss.;LAGARDE, Introduction. Considérations de méthode, in Lanuova disciplina comunitaria della legge applicabile ai con-tratti (Roma I), cit., 3 ss., specialmente 5 ss.; HONORATI,Regolamento n. 864/2007, cit., 486 s.

(61) L’artificiosità della distinzione tra situazioni pura-mente “intracomunitarie” ovvero intra-Unione europea esituazioni che presentano contatti anche con Stati terzi èsottolineata anche nella Relazione esplicativa della propostadella Commissione, COM(2003) 427 def., cit., sub art. 2, p.10 s.

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bito incentivo al forum shopping (62). Né, delresto, pare pertinente sostenere che tale soluzionesi giustifichi alla luce della preoccupazione di as-sicurare l’applicazione della legge di un Paesemembro, sol che si consideri che, posto che sidebba trattare di una situazione esclusivamentecollegata con uno o più Stati membri, la leggeapplicabile in mancanza di scelta da individuarsi inbase alle pertinenti disposizioni del regolamentoben difficilmente potrà rivelarsi essere la legge diuno Stato non membro (63).

Oltre a questi limiti di carattere generale, deveosservarsi che l’autonomia delle parti nell’indivi-duazione della legge regolatrice è del tutto esclusanel regolamento relativamente ad alcune categoriedi obbligazioni non contrattuali che presentanocaratteristiche particolari, sulle quali si avrà mododi ritornare specificamente più avanti. Il regola-mento esclude, infatti, la scelta di legge relativa-mente alle obbligazioni non contrattuali derivantida atti di concorrenza sleale o da atti che compor-tino restrizioni della concorrenza, in considera-zione dell’esigenza di tutela dell’interesse generalealla libera concorrenza ed alla protezione dei con-sumatori che le norme di conflitto contenute inproposito nel regolamento intendono perseguire.Come sottolineato anche nel preambolo (« consi-derando » n. 21 e 22), il criterio di collegamentoprincipalmente adottato in materia dal regola-mento, nel richiamare la legge del Paese nel qualesono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapportidi concorrenza o gli interessi dei consumatori,ovvero la legge del Paese nel cui mercato si pro-ducono le conseguenze del comportamento re-strittivo della concorrenza, tende ad assicurare ilperseguimento degli obiettivi materiali presi inconsiderazione, che rischierebbe di essere vanifi-cato per effetto della scelta della legge di un Paesediverso (64). Il regolamento esclude ugualmente la

scelta di legge relativamente alle obbligazioni noncontrattuali derivanti da violazioni di diritti diproprietà intellettuale, alla luce della portata ten-denzialmente territoriale di tali diritti, che rendeinopportuna la scelta di una legge regolatrice di-versa dalla lex loci protectionis (65).

6. La determinazione della legge applicabile inmancanza di scelta: regola generale della lex locidamni. — La regola generale relativa all’individua-zione della legge applicabile alle obbligazioni noncontrattuali derivanti da fatto illecito in mancanzadi scelta ad opera delle parti è contenuta nell’art.4 del regolamento, il quale opta per il riferimentoalla legge del Paese nel quale si è verificato ildanno. È noto come in proposito sia tema moltodibattuto in dottrina se debba aversi riguardoquale criterio di individuazione della legge regola-trice del fatto illecito al luogo nel quale la condottadannosa è posta in essere o piuttosto, nei casi incui i due luoghi differiscano e siano in concretosituati in Paesi diversi, al luogo in cui si verifica ildanno che tale azione ha causato (66). Il pro-blema, peraltro, si era già posto in ambito comu-nitario con riferimento non già alla determina-zione della legge applicabile, bensì con riguardoalla competenza giurisdizionale, segnatamente aifini dell’applicazione del criterio di competenzagiurisdizionale speciale contenuto, al tempo, nel-l’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del1968 ed ora mantenuto, con alcuni adattamenti,nella corrispondente disposizione del regolamento“Bruxelles I” (reg. CE n. 44/2001, cit.) (67).

Il problema venne infatti affrontato dalla Corte

(62) V. in critica alla soluzione accolta in proposito dalregolamento, tra gli altri, le osservazioni di LEIBLE, Rechts-wahl im IPR der außervertragliche Schuldverhältnisse, cit.,262 s.; LEIBLE e LEHMANN, Die neue EG-Verordnung über dasauf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht(“Rom II”), in Recht der Internationalen Wirtschaft, 2007,721 ss., specialmente 727; SENDMEYER, op. cit., 799; SONNEN-TAG, op. cit., 279 s.; VON HEIN, Europäisches InternationalesDeliktsrecht nach der Rom II-Verordnung, in Zeitschrift fürEuropäisches Privatrecht, 2009, 6 ss., specialmente 21 s.

(63) Si rinvia anche a quanto osservato in questo senso,con riferimento alla corrispondente disposizione presentenell’art. 3 § 4 del regolamento “Roma I”, in MARONGIU

BUONAIUTI F., in Regolamento CE n. 593/2008, cit., sub art.23, 923 ss., specialmente 929 nt. 11.

(64) V., in merito all’esclusione della scelta di leggerelativamente alle obbligazioni non contrattuali derivanti daatti di concorrenza sleale o da restrizioni della concorrenza,

in particolare, DE BOER, Party Autonomy and its Limitationsin the Rome II Regulation, in Yearbook of Private Interna-tional Law, 2007, 19 ss., specialmente 24 s.; più ampiamente,infra, § 10.

(65) V. in proposito DE BOER, op. cit., 25 s.; BOSCHIERO,Infringement of Intellectual Property Rights. A Commentaryon Article 8 of the Rome II Regulation, in Yearbook of PrivateInternational Law, 2007, 87 ss.; PERTEGÁS, Intellectual Pro-perty and Choice of Law Rules, in The Unification of Choiceof Law Rules on Torts, cit., 221 ss.; VAN ENGELEN, Rome IIand intellectual property rights: Choice of law brought to astandstill, in Nederlands internationaal Privaatrecht, 2008,440 ss., specialmente 446 s.; v., più ampiamente, infra, § 12.

(66) V. in proposito, tra gli altri, FERRARI BRAVO, Il luogodi commissione dell’illecito, cit., 84 ss.; ID., Responsabilitàcivile, cit., 116 ss.; POCAR, Le lieu du fait illicite dans lesconflits de lois et de juridictions, in Travaux du Comitéfrançais de droit international privé, 1985-1986, Paris, 1989,71 ss., specialmente 74 ss.; DAVÌ, La responsabilità extracon-trattuale, cit., 27 ss.

(67) Il regolamento “Bruxelles I” ha innovato in pro-posito rispetto alla disciplina recata dalla Convenzione diBruxelles del 1968 facendo riferimento anche al luogo in cuiil fatto dannoso può avvenire: v., per tutti, CARBONE, Lo

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di giustizia in una delle prime decisioni interpre-tative della Convenzione di Bruxelles, relativa alcaso « Mines de potasse d’Alsace » (68). La fatti-specie costituiva un’evidente esemplificazione diun illecito plurilocalizzato, in quanto, nella specie,dalla condotta illecita avvenuta in Francia e con-sistente nell’immissione nelle acque del fiumeReno di residui dell’attività di estrazione di potas-sio in alcune miniere dell’Alsazia era derivato undanno nei Paesi Bassi, consistente nel danneggia-mento di alcune colture floreali per la cui irriga-zione veniva utilizzata l’acqua dello stesso fiume.La Corte, preso atto della mancata corrispondenzadelle concezioni giuridiche dei diversi Stati mem-bri quanto all’individuazione del luogo di commis-sione del fatto illecito, dalla Convenzione neutra-mente identificato come luogo dell’evento dan-noso, ha ritenuto di dover risolvere la questionealla luce di considerazioni di carattere processuale,inerenti all’esigenza di garantire al danneggiatouna più ampia possibilità di far valere in giudiziole proprie ragioni. Alla luce di queste considera-zioni, la Corte di giustizia ha affermato che nelcaso di specie il criterio del luogo dell’eventodannoso potesse avere una valenza biunivoca, inquanto suscettibile di indicare tanto il luogo dellacondotta dannosa quanto quello del danno, con-ferendo in sostanza al danneggiato un’opzione trai due fori che in questo modo venivano a porsi inalternativa al foro generale del domicilio del con-venuto (69).

Chiaramente, la soluzione accolta dalla Cortedi giustizia nella sentenza ricordata non si prestaad essere adattata sic et simpliciter al diverso con-testo dell’individuazione della legge regolatrice,dato che una tale estensione causerebbe un’inac-cettabile situazione di incertezza giuridica, oltre asbilanciare eccessivamente l’equilibrio della disci-plina di conflitto a favore di una delle parti delrapporto. È sulla base di queste considerazioni chenel regolamento “Roma II” l’optio legis a favoredel danneggiato tra la legge del luogo della con-dotta e la legge del luogo del verificarsi del danno

è stata accolta solo limitatamente all’ipotesi deldanno ambientale, al quale, invero, il caso appenaricordato si riferiva. Diversamente da quanto av-viene, in particolare, nella disciplina italiana diconflitto contenuta nell’art. 62 della legge di ri-forma del sistema italiano di diritto internazionaleprivato, l. 31 maggio 1995, n. 218, la regola gene-rale contenuta nell’art. 4 § 1 del regolamento inesame esclude la rilevanza del luogo nel quale siaavvenuto il fatto che ha dato origine al danno.Deve peraltro osservarsi che anche nella disciplinaitaliana di conflitto la legge del luogo dell’eventooccupa comunque una posizione poziore, inquanto è individuata in termini generali comelegge applicabile al fatto illecito, salvo l’eserciziodell’optio legis da parte del danneggiato (70). Lapreferenza per la legge del luogo dell’evento ri-spetto alla legge del luogo della condotta trovagiustificazione sistematicamente nella rilevanzaprevalente che è tendenzialmente attribuita nell’e-voluzione più recente della disciplina della materiaalla componente risarcitoria della disciplina dellaresponsabilità per fatto illecito sulla componentedefinitoria della condotta come avente carattereillecito, ovvero, per mutuare la terminologia uti-lizzata dalla dottrina statunitense, ad una conce-zione della disciplina in questione nella quale le“loss distributing rules” occupano una posizioneprevalente sulle “conduct regulating rules” (71).Chiaramente, questa prevalenza della prima com-ponente sulla seconda appare sicuramente menodecisiva relativamente a quelle particolari catego-rie di illecito, come nel caso del danno ambientale,nelle quali la componente « conduct regulating »acquista una rilevanza più sensibile, avuto ancheriguardo alla finalità preventiva del ripetersi diilleciti simili che la disciplina della responsabilitàextracontrattuale persegue in materia (72).

spazio giudiziario europeo, cit., 91 ss.; SALERNO, Giurisdizioneed efficacia delle decisioni straniere, cit., 150 ss.

(68) C. giust. CE 30 novembre 1976, causa 21/76, Bier c.Mines de potasse d’Alsace, in Racc. giur. C. giust., 1976, 1735ss., punti 13 ss. della motivazione.

(69) V. in proposito, per tutti, DAVÌ, op. cit., 108 ss.;KERAMEUS, La compétence internationale en matière delic-tuelle dans la Convention de Bruxelles, in Travaux du Comitéfrançais de droit international privé, 1992-1993, Paris, 1994,255 ss., specialmente 257 ss.; MARI, Il diritto processualecivile della convenzione di Bruxelles, I, cit., 388 ss.; CARBONE,op. cit., 94 ss.; SALERNO, op. cit., 154 s.

(70) V. in proposito, tra gli altri, DAVÌ, op. cit., 34 ss.;POCAR, in Commentario del nuovo diritto internazionale pri-vato (Autori vari), Padova, 1996, sub art. 62, 307 ss., spe-cialmente 311 s.; SARAVALLE, in Legge 31 maggio 1995, n. 218.Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.Commentario a cura di BARIATTI, in N. leggi civ., 1996, subart. 62, 1441 ss., specialmente 1444 ss.; TONOLO, in CONETTI,TONOLO e VISMARA, Commento alla riforma del diritto inter-nazionale privato italiano, Torino, 2001, sub art. 62, 330 ss.,specialmente 333.

(71) Tale distinzione tra le due componenti della disci-plina della responsabilità per fatto illecito è sottolineata daSYMEONIDES, Rome II and Tort Conflicts, cit., 188 ss.

(72) V. al riguardo la Relazione alla proposta dellaCommissione, COM(2003) 427 def., cit., sub art. 7, p. 20 s.;in proposito, MUNARI e SCHIANO DI PEPE, Liability for Envi-ronmental Torts in Europe, in The Unification of Choice ofLaw Rules on Torts, cit., 173 ss., specialmente 193 ss.;KADNER GRAZIANO, The Law Applicable to Cross-Border Da-

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Nella stessa ottica di assicurare con sufficientecertezza l’individuazione della legge regolatricedelle obbligazioni non contrattuali derivanti dafatto illecito, la norma esclude ugualmente la rile-vanza del luogo di verificazione delle eventualiconseguenze indirette del danno. A questo ri-guardo, è dato riscontrare una maggiore corri-spondenza rispetto alla soluzione che era stataaccolta dalla Corte di giustizia in sede di interpre-tazione del criterio del luogo di verificazione del-l’evento dannoso ai fini della determinazione dellacompetenza giurisdizionale ai sensi dell’art. 5 n. 3della Convenzione di Bruxelles del 1968. Partico-larmente esemplificativa a questo riguardo è lafattispecie su cui si era pronunciata la Corte digiustizia nella sentenza « Marinari » (73). Trattan-dosi di una situazione in cui il danno inizialmentesubito dal danneggiato per l’effetto della condottaillecita si era verificato in Gran Bretagna, Paese incui il danneggiato era stato erroneamente arrestatoed aveva ingiustificatamente subito il sequestro dibeni di sua proprietà, la Corte di giustizia avevaaffermato l’irrilevanza del luogo di verificazionedelle conseguenze ulteriori del fatto dannoso aifini dell’applicazione del criterio speciale di com-petenza giurisdizionale in questione. Tali conse-guenze, nella specie, si erano verificate nel Paese diresidenza abituale del soggetto, l’Italia, dove que-sti lamentava di avere subito una lesione della suareputazione commerciale per effetto dell’illecitoverificatosi (74).

Sempre con riferimento all’art. 5 n. 3 dellaConvenzione di Bruxelles, la Corte di giustizia siera occupata inoltre, nella sentenza « DumezFrance » (75), della rilevanza del luogo nel quale sisiano verificate conseguenze indirette del dannoiniziale in capo a soggetti diversi dall’originariodanneggiato. La Corte di giustizia aveva escluso larilevanza di tale luogo ai fini dell’applicazionedella regola in questione, la quale, secondo lasoluzione ubiquitaria accolta relativamente al caso

« Mines de potasse d’Alsace » (76), poteva portareall’affermazione della competenza giurisdizionaleunicamente del giudice del luogo della condottaovvero di quello del luogo di verificazione deldanno iniziale, come alternativa al foro generaledel domicilio del convenuto. L’applicabilità di talesoluzione, che nel sistema della Convenzione diBruxelles si giustificava nell’ottica di evitare ilfrazionamento del contenzioso derivante da ununico fatto dannoso innanzi a giudici di Paesimembri diversi e di escludere un’interpretazioneestensiva di criteri di competenza giurisdizionaleaventi carattere speciale e destinati, come tali,ad un’interpretazione tendenzialmente restritti-va (77), al diverso fine dell’individuazione dellalegge applicabile appare nondimeno necessitare diun più approfondito esame. Infatti, da una parte,ove si prenda in considerazione l’autonoma do-manda risarcitoria posta dal danneggiato indiretto,come nella fattispecie appena presa in considera-zione, a stretto rigore per quest’ultimo soggetto illuogo di verificazione dell’evento dannoso costitu-ito dalla lesione della sua sfera personale o patri-moniale è dato dal luogo in cui tale lesione èavvenuta e non dall’eventualmente diverso luogoin cui sia stata lesa la sfera giuridica del soggettodirettamente danneggiato. Nondimeno, l’applica-zione di una legge diversa in relazione a ciascunadelle conseguenze indirette di un unico fatto ille-cito che si siano prodotte in capo a soggetti resi-denti in Paesi diversi produrrebbe l’effetto inde-siderato di una frammentazione della disciplinadell’illecito dal punto di vista internazionalprivati-stico, che pare andare chiaramente contro l’obiet-tivo perseguito dalla norma dell’art. 4 del regola-mento stesso nell’escludere la rilevanza del luogodi verificazione delle conseguenze indirette dell’il-lecito. Oltre a ciò, una tale soluzione si rivelerebbeeccessivamente sbilanciata in senso sfavorevole alpresunto responsabile, dato che quest’ultimo ri-schierebbe di vedere soggette le obbligazioni de-rivanti dall’illecito a leggi diverse e non altrettantoprevedibili quanto quella del luogo di verifica-zione del danno originario. Queste considerazioni,nel loro insieme, portano a dover escludere unarilevanza del luogo di verificazione delle conse-guenze indirette del fatto illecito anche nell’ipotesi

mage to the Environment. A Commentary on Article 7 of theRome II Regulation, in Yearbook of Private InternationalLaw, 2007, 71 ss., specialmente 74 ss.; più ampiamente,infra, § 11.

(73) C. giust. CE 19 settembre 1995, causa C-364/93,Marinari c. Lloyd’s Bank, in Racc. giur. C. giust., 1995,I-2719 ss., punti 10 ss. della motivazione.

(74) V. in proposito, tra gli altri, DAVÌ, op. cit., 29 ss.,110 ss.; ID., Der italienische Kassationshof und der Gerichts-stand des Ortes des schädingenden Ereignisses nach Art. 5 Nr.3 EuGVÜ bei reinen Vermögensschäden, in IPRax, 1999, 484ss.; MARI, op. cit., 410 ss.

(75) C. giust. CE 11 gennaio 1990, causa C-220/88,Dumez France e Tracoba c. Hessische Landesbank, in Racc.giur. C. giust., 1990, I-49 ss., punti 13 ss. della motivazione.

(76) C. giust. CE 30 novembre 1976, causa 21/76, cit.,richiamata ai punti 10-12 della motivazione della sentenza inesame.

(77) V. in proposito ancora DAVÌ, La responsabilità ex-tracontrattuale, cit., 110 ss.; KERAMEUS, op. cit., 258 ss.; MARI,op. cit., 422 ss.

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in cui queste si producano in capo a personediverse dal diretto danneggiato (78).

7. L’eccezione relativa al caso di soggetti en-trambi residenti abitualmente nel medesimo Paese.— L’art. 4 del regolamento prevede due eccezioniall’applicazione della lex loci damni, che possonoentrambe considerarsi ispirate, sebbene in misuradiversa, all’obiettivo di assicurare l’applicazione diuna legge che presenti un più stretto collegamentocon la fattispecie.

La prima eccezione, che figura ugualmente indiverse disposizioni nazionali di diritto internazio-nale privato, fa riferimento all’ipotesi in cui il fattoillecito coinvolga unicamente soggetti che al mo-mento del verificarsi del danno abbiano la resi-denza abituale in uno stesso Paese, diverso daquello in cui il danno si è verificato (79). Taleregola trova la sua origine nella giurisprudenzaamericana degli anni ’60 del secolo scorso, a par-tire dal caso « Babcock v. Jackson » (80), relativaad incidenti stradali coinvolgenti parti residenti inuno stesso Paese, tipicamente il conducente e ilpasseggero di uno stesso veicolo, rimaste vittime diun incidente stradale mentre si trovavano all’e-stero. In relazione ad un’ipotesi di questo tipo, lalegge della comune residenza delle parti appare ineffetti presentare un collegamento più stabile conla rispettiva sfera giuridica piuttosto che la legge

del luogo dell’incidente, potendo questa presen-tare con esse un collegamento meramente fortuito.Nondimeno, come evidenziato dalla giurispru-denza successiva, la regola in questione si presentasuscettibile di creare un’inopportuna frammenta-zione della disciplina di conflitto della fattispecie,in tutti i casi in cui siano presenti anche altridanneggiati residenti nel Paese nel quale si verificail danno, o in un terzo Paese, con l’inevitabilerischio di un trattamento materiale non coinci-dente dei diversi soggetti danneggiati da un me-desimo fatto illecito (81). Da questa critica non vaesente la norma dell’art. 4 § 2 del regolamento inesame, la quale, invero, non limita la sua applica-zione alle ipotesi in cui il fatto illecito coinvolgaesclusivamente soggetti abitualmente residenti inun medesimo Paese, come invece fa nel sistemaitaliano di diritto internazionale privato l’art. 62comma 2 l. n. 218 del 1995 (82). Quest’ultimadisposizione, peraltro, presenta il limite di richie-dere, piuttosto singolarmente, che le parti deb-bano essere non soltanto residenti, bensì anchecittadine del medesimo Stato, restringendo quindieccessivamente ed ingiustificatamente, data lascarsa rilevanza in materia del requisito della cit-tadinanza, le prospettive di applicazione dell’ecce-zione in questione (83).

8. La clausola d’eccezione basata sul collega-mento più stretto. — La seconda eccezione, con-templata dal § 3 della norma dell’art. 4 del rego-lamento, è più esplicitamente ispirata al principiodi prossimità, in quanto prevede, a titolo di clau-sola d’eccezione, che l’obbligazione extracontrat-tuale possa essere disciplinata da una legge diversada quelle applicabili in base alle regole oggettivesinora esaminate qualora la fattispecie presenti uncollegamento manifestamente più stretto con

(78) In questo senso si è pronunciata anche, anterior-mente all’adozione del regolamento in esame e con riferi-mento alle regole francesi di diritto internazionale privato, laCour de cassation, première chambre civile, arrêt 28 ottobre2003, n. 1299, in Rev. crit. dr. intern. priv., 2004, 83 ss., connota di BUREAU, ivi, 84 ss.; in J. dr. intern., 2004, 499 ss., connota di LÉGIER, ivi, 500 ss.

(79) Disposizioni analoghe, con alcune differenziazioniper quanto attiene ai criteri di collegamento adottati qualepresupposto dell’applicazione della regola, sono presenti, tral’altro, nell’art. 62 comma 2 della legge di riforma del sistemaitaliano di diritto internazionale privato (l. n. 218 del 1995);nell’art. 45 § 3 del codice civile portoghese; nell’art. 40 § 2della Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch tede-sca; nell’art. 133 § 1 della legge federale svizzera di dirittointernazionale privato del 1987.

(80) Court of Appeals of New York 6 maggio 1963, 12NY2d 473. V. in proposito, tra gli altri, anche per riferimentialla giurisprudenza statunitense successiva, SCOLES, HAY,BORCHERS e SYMEONIDES, Conflict of Laws4, Saint Paul (Min-nesota), 2004, 770 ss.; SYMEONIDES, Rome II and Tort Con-flicts, cit., 194 ss.; DORNIS, “When in Rome, do as the Romansdo?” – A Defense of the Lex Domicilii Communis in theRome-II Regulation?, in European Legal Forum, 2007, I-152ss., specialmente I-153 ss.; una regola simile è stata adottataanche nella giurisprudenza inglese: v. House of Lords 25giugno 1969, Chaplin v. Boys, in Law Reports, Appeal Cases,1971, 356 ss. Una regola specifica in proposito non figura nelPrivate International Law (Miscellaneous Provisions) Act1995: in proposito, per tutti, CHESHIRE, NORTH e FAWCETT,Private International Law, cit., 766 ss.

(81) Come evidenziato da alcuni sviluppi successividella giurisprudenza americana sopra evocata: v. in partico-lare Court of Appeals of New York 23 aprile 1969, Tookerv. Lopez, 24 NY2d 569, su cui DORNIS, op. cit., 152 s.

(82) Nello stesso senso, v. l’art. 4 della Convenzionedell’Aja sulla legge applicabile agli incidenti stradali del 4maggio 1971, non ratificata dall’Italia. Per gli Stati membriche ne sono parti, l’applicazione della convenzione è fattasalva dall’art. 28 del regolamento: v. in proposito KADNER

GRAZIANO, The Rome II Regulation and the Hague Conven-tions on Traffic Accidents and Product Liability – Interaction,conflicts and future perspectives, in Nederlands internationaalPrivaatrecht, 2008, 425 ss., specialmente 426 s.; più ampia-mente, infra, § 23.

(83) La soluzione accolta nell’art. 62 comma 2 dellalegge italiana è criticata in particolare, in quanto eccessiva-mente restrittiva in rapporto alle soluzioni contenute in altrelegislazioni nazionali (v. supra, nt. 79), da DAVÌ, op. ult. cit.,39 ss.

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un’altra legge (84). La regola, che corrisponde alladisposizione contenuta nell’art. 4 § 3 del regola-mento “Roma I” (reg. CE n. 593/2008, cit.) (85) eche già era presente, seppure in termini non coin-cidenti, nella Convenzione di Roma del 1980 (86)e, prima ancora, nell’iniziale progetto di conven-zione del 1972 al quale si è in precedenza fattoriferimento (87), si presenta completata da alcunespecificazioni aventi, peraltro, natura meramenteesemplificativa, volte a guidare l’interprete nell’in-dividuazione dell’ordinamento con il quale talecollegamento manifestamente più stretto po-trebbe, in ipotesi, sussistere. A questo proposito,la norma tende a realizzare, come già si è vistoavvenire nella disposizione che prevede la scelta exante della legge regolatrice dell’obbligazione ex-tracontrattuale ad opera delle parti nei casi in cuiqueste siano legate da una preesistente relazione dicarattere commerciale (88), una corrispondenzatra la legge regolatrice dell’obbligazione extracon-trattuale e la legge che regola l’eventuale rapportodi carattere contrattuale che fosse già esistente trale parti. Essa prevede, infatti, in termini mera-mente esemplificativi, che un tale collegamentomanifestamente più stretto potrebbe sussisterecon la legge regolatrice di quest’ultimo rapporto,purché questo presenti un collegamento strettocon il fatto illecito (89).

9. Regole di conflitto speciali per specifichecategorie di illecito: responsabilità per danno daprodotto. — Il regolamento “Roma II” affiancaalle regole generali per l’individuazione dellalegge applicabile alle obbligazioni non contrat-tuali in mancanza di scelta delle parti enunciatenell’art. 4 una serie di regole speciali, volte aregolare la legge applicabile a specifiche categoriedi obbligazioni extracontrattuali, le quali sonodestinate a prevalere sulle regole generali, salvoqualora rinviino a queste ultime. Tra queste, nelladisciplina del regolamento figurano per prime leobbligazioni extracontrattuali derivanti da dannicausati da prodotti. La materia in questione formasovente oggetto di disposizioni di conflitto speci-fiche, che prevedono per tali obbligazioni un re-gime in qualche misura diversificato rispetto aquello proprio della responsabilità da fatto illecitoin generale. Ciò avviene tanto a livello di disciplinaconvenzionale, la materia formando oggetto, se-gnatamente, della Convenzione dell’Aja del 2 ot-tobre 1973 (90), la quale è stata ratificata anche daun certo numero di Stati membri dell’Unioneeuropea (91) e relativamente a questi ultimi con-serva la sua applicabilità malgrado l’adozione delregolamento (92), quanto a livello di disciplinainterna (93). Nella l. n. 218 del 1995, in partico-lare, era stata inserita una regola di conflitto ap-

(84) V. in proposito, tra gli altri, LAGARDE, Le principe deproximité dans le droit international privé contemporain, inRecueil des Cours de l’Académie de droit international de LaHaye, CXCVI, 1986, 9 ss., specialmente, per quanto attieneall’attuazione del principio in questione a mezzo di clausoled’eccezione, 43 s.; DUBLER, Les clauses d’exception en droitinternational privé, Genève, 1983, 46 ss.

(85) V. in proposito, per tutti, LEANDRO, in RegolamentoCE n. 593/2008, cit., sub art. 4 - commento I, 637 ss.,specialmente 641 ss.

(86) Nella quale figurava all’art. 4 § 5. V. in propositoVILLANI, La legge applicabile in mancanza di scelta tra vecchiae nuova disciplina, in Il nuovo diritto europeo dei contratti:dalla Convenzione di Roma al regolamento “Roma I” (Atti delConvegno, Bari, 23-24 marzo 2007), Milano, 2007, 56 ss.,specialmente 65 ss.

(87) V., rispettivamente, l’art. 4 comma 3 del progettopreliminare di convenzione sulla legge applicabile alle ob-bligazioni contrattuali e non contrattuali (Avant-projet deConvention, cit. supra, nt. 10), relativo alla legge applicabileai contratti in mancanza di scelta, e l’art. 10 comma 2 delprogetto stesso, relativo alle obbligazioni non contrattuali.

(88) V. supra, nt. 52 ss. e testo corrispondente.(89) Come chiarito dalla Relazione di accompagna-

mento alla proposta della Commissione, COM(2003) 427def., cit., sub art. 3 § 3, p. 13 s., questa previsione puòpresentare particolare rilevanza per quei Paesi che ammet-tono il cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracon-trattuale, in quanto atta a consentire l’applicazione dellamedesima legge ad entrambe le forme di responsabilità.

(90) V. con riferimento alla Convenzione, per tutti, DE

NOVA, La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile allaresponsabilità per danni derivanti da prodotti, in Riv. dir.intern. priv. proc., 1973, 297 ss.; FAWCETT, Products Liabilityin Private International Law: A European Perspective, inRecueil des Cours de l’Académie de droit international de LaHaye, CCXXXVIII, 1993, 9 ss., specialmente 136 ss.; SARA-VALLE, Responsabilità del produttore e diritto internazionaleprivato, Padova, 1991, 185 ss.

(91) Precisamente, da Finlandia, Francia, Lussem-burgo, Paesi Bassi, Slovenia e Spagna, oltre ad alcuni Statiterzi: Croazia, Montenegro, Norvegia, Serbia, Macedonia,come risulta al gennaio 2013 dallo stato delle ratifichedisponibile sul sito www.hcch.net.

(92) In base all’art. 28 § 1 del regolamento, questo nonpregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionaliconcluse dagli Stati membri con Stati terzi anteriormente allasua adozione. V. più ampiamente infra, § 24.

(93) V. in particolare: l’art. 135 della legge federalesvizzera di diritto internazionale privato del 1987; l’art. 3545del codice civile della Louisiana, come introdotto dall’ActNo. 923 of 1991 on Conflict of Laws; gli art. 114-116 dellalegge rumena di diritto internazionale privato (l. 22 settem-bre 1992, n. 105; articoli ora abrogati dalla successiva l. 17luglio 2009, n. 287, recante il nuovo codice civile rumeno, invigore dal 1o ottobre 2011, il cui art. 2641 rinvia in materiaalla disciplina adottata dall’Unione europea); l’art. 63 dellalegge di riforma del sistema italiano di diritto internazionaleprivato (l. n. 218 del 1995); l’art. 72 del codice tunisino didiritto internazionale privato del 27 novembre 1998; l’art. 99§ 2 n. 4 del codice belga di diritto internazionale privato del2004.

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posita, contenuta nell’art. 63, la quale reca unadisciplina internazionalprivatistica autonoma ri-spetto a quella prevista per la responsabilità dafatto illecito nell’art. 62 della legge medesima (94).Al riguardo, mentre quest’ultima disposizione de-ve considerarsi aver conservato valore quale disci-plina residuale al fine dell’individuazione dellalegge applicabile alle obbligazioni da fatto illecitonon rientranti nell’ambito di applicazione del re-golamento (v. infra, § 26), la norma dell’art. 63,considerata la corrispondenza della materia disci-plinata e l’applicabilità erga omnes della disciplinacontenuta nel regolamento, deve considerarsi so-stanzialmente sostituita dalla disposizione dell’art.5 di quest’ultimo con riferimento a tutti i dannida prodotto relativi a fatti verificatisi a decorreredalla data fissata per l’applicazione del regolamen-to (95).

Il citato art. 5 persegue l’obiettivo di contem-perare l’esigenza di tutela del danneggiato preve-dendo l’applicazione di una legge a lui più fami-liare con quella di proteggere gli interessi delproduttore — ciò che, da un punto di vista eco-nomico, finisce in ultima analisi per tornare indi-rettamente anche a vantaggio degli stessi utentifinali dei prodotti in termini di contenimento deicosti associati alla produzione (96) — portandoall’applicazione di una legge che possa essere ra-gionevolmente prevedibile per quest’ultimo. Lacombinazione di questi due interessi avviene nellasistematica della norma attraverso il ricorso ad unconcorso successivo di criteri di collegamento,accompagnati da una clausola d’eccezione speci-fica, tanto gli uni quanto l’altra restando peraltrosoggetti alle clausole d’eccezione generali ripresedall’art. 4 del regolamento.

I tre criteri di collegamento posti in concorsosuccessivo soddisfano in via gradata l’esigenza so-pra accennata di garantire per quanto possibilel’applicazione di una legge che presenti un legame

di prossimità con la sfera giuridica del danneg-giato. La norma prevede, infatti, in prima battuta,l’applicazione della legge del Paese di residenzaabituale del danneggiato al tempo del verificarsidel danno, a condizione che il prodotto sia statocommercializzato in tale Paese. Ove tale condi-zione non sia soddisfatta, prevede a titolo secon-dario l’applicazione della legge del Paese in cui ilprodotto è stato acquistato, e, qualora anche rela-tivamente a tale Paese la condizione anzidetta nonsia soddisfatta, a titolo ulteriormente subordinatol’applicazione della legge del Paese in cui il dannosi è verificato. A dire il vero, la “cascata” di criteridi collegamento così come articolata dalla normasi rivela imperfetta, dato che, essendo anche que-st’ultimo criterio subordinato alla medesima con-dizione che il prodotto sia stato commercializzatoin tale Paese, resterebbe da domandarsi qualedebba essere la legge regolatrice ove il prodottonon sia stato commercializzato in nessuno dei trePaesi presi in considerazione dalla norma. Nonparendo corretto ipotizzare in questo caso unritorno alla regola generale posta dall’art. 4 delregolamento, dato che questa espressamente di-chiara di applicarsi solo per quanto non diversa-mente disposto nel regolamento e pare in propo-sito dubbio che l’ipotesi in esame possa conside-rarsi alla stregua di un caso per cui il regolamentonon abbia inteso prevedere l’applicazione delladisciplina speciale, una soluzione appare doversirintracciare nelle altre disposizioni contenute nellostesso art. 5, per quanto esse appaiano formulatepiù in termini di eccezione che di regola resi-duale (97). In particolare, mette conto di conside-rare la clausola d’eccezione specifica contenutanella seconda parte del § 1 della norma, la quale,al fine di tutelare il produttore dal rischio che laresponsabilità derivante da un danno causato daipropri prodotti possa andare soggetta ad una leggeper lui non agevolmente prevedibile, dispone che,nel caso in cui il produttore non potesse ragione-volmente prevedere la commercializzazione delprodotto o di prodotti dello stesso tipo nel Paese

(94) La norma prevede l’applicazione, a scelta del dan-neggiato, della legge dello Stato del domicilio o dell’ammi-nistrazione del produttore o della legge dello Stato in cui ilprodotto è stato acquistato, salvo il produttore provi che viè stato immesso in commercio senza il suo consenso. V. inproposito, tra gli altri, DAVÌ, La responsabilità extracontrat-tuale, cit., 47 ss.; POCAR, in Commentario del nuovo dirittointernazionale privato, cit., sub art. 63, 314 ss.; SARAVALLE, inLegge 31 maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 63, 1451 ss.

(95) V. in questo senso HONORATI, Regolamento n. 864/2007, cit., 518.

(96) Rilievi in questo senso furono svolti anche in oc-casione della negoziazione della Convenzione dell’Aja del1973 in materia: v. Actes et documents de la XIIe session de laConférence de La Haye du 2 au 21 octobre 1972, III. Respon-sabilités du fait des produits, La Haye, 1974, 170.

(97) V. in questo senso, convincentemente, DICKINSON,The Rome II Regulation, cit., 385; GARCIMARTÍN ALFEREZ, TheRome II Regulation, cit., 85; HUBER e ILLMER, InternationalProduct Liability. A Commentary on Article 5 of the Rome IIRegulation, in Yearbook of Private International Law, 2007,31 ss., specialmente 43 s.; HONORATI, op. cit., 525; in sensocontrario, sostenendo l’applicabilità in questo caso dellaregola generale dell’art. 4, pur dando conto della scarsaidoneità di tale regola a disciplinare efficacemente la fatti-specie, HARTLEY, Choice of Law for Non-Contractual Liabi-lity: Selected Problems Under the Rome II Regulation, inIntern. Law Quart., 2008, 899 ss., specialmente 904 s.

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indicato dal criterio di collegamento di volta involta considerato, debba trovare applicazione lalegge del Paese di residenza abituale del presuntoresponsabile. Con ciò si realizza una sostanzialeinversione della regola in senso ben più favorevolea quest’ultimo. In sostanza, un’eadem ratio par-rebbe supportare l’applicazione della regola pre-vista a titolo d’eccezione in quest’ultima partedella norma non solo nell’ipotesi in cui la com-mercializzazione del prodotto in uno dei Paesipresi in considerazione nella prima parte dellanorma stessa non fosse stata ragionevolmente pre-vedibile per il produttore, bensì anche ove talecommercializzazione non vi avesse avuto affattoluogo. La medesima ratio sembra suggerire che ilrequisito della avvenuta commercializzazione delprodotto in uno di tali Paesi debba essere inter-pretato con la medesima flessibilità che la normaprevede per l’eccezione posta dalla seconda partedella disposizione, e cioè in quanto riferito allacommercializzazione non già dello specifico pro-dotto che ha causato il danno bensì più ampia-mente di prodotti dello stesso tipo di quello con-siderato (98).

Come già osservato, la norma dell’art. 5 ri-chiama, inoltre, le due clausole d’eccezione gene-rali contemplate dall’art. 4 del regolamento, ricor-rendo peraltro, singolarmente, ad una tecnica nor-mativa differente. La norma, infatti, dapprima fasalva, mediante rinvio, la regola di cui all’art. 4 § 2,che prevede l’applicazione della legge del Paese diresidenza abituale del danneggiato e del presuntoresponsabile ove questa fosse comune a entrambial momento del verificarsi del danno, mentre poiprovvede a riformulare per esteso la clausola dieccezione generale che figura al § 3 della nor-ma (99). Nel far ciò, l’art. 5 § 2 del regolamentoriproduce la medesima indicazione per la quale uncollegamento manifestamente più stretto potrebbesussistere, sebbene a titolo meramente esemplifi-cativo, con un’eventuale relazione preesistente trale parti che presenti uno stretto collegamento conl’illecito (v. quanto osservato in proposito supra, §8). Oltre all’ipotesi espressamente indicata dallanorma, la clausola d’eccezione in questione apparesuscettibile di operare relativamente alla respon-

sabilità derivante da un prodotto nei confronti deicosiddetti “bystanders”, vale a dire di coloro chesubiscano un danno per effetto del prodotto senzaessere in rapporto di carattere contrattuale né colproduttore né col venditore e senza avere fatto usodel prodotto (100).

10. (Segue): concorrenza sleale e restrizionidella concorrenza. — L’art. 6 del regolamento recauna disciplina di conflitto speciale relativamente adue particolari categorie di illeciti, tra di lorodistinte ma accomunate sotto il profilo degli effettiche sono suscettibili di produrre: gli atti di con-correnza sleale e gli atti restrittivi della liberaconcorrenza. Come evidenziato nel preambolo delregolamento (« considerando » n. 21), la disciplinaintrodotta dalla norma non comporta strettamenteuna deroga alla disciplina generale contenuta nel-l’art. 4 del regolamento medesimo, bensì una suaspecificazione, dato che in sostanza la norma altronon fa che identificare più precisamente quelloche deve intendersi come locus commissi delicti,ovvero, secondo la logica della stessa regola gene-rale, come locus damni, relativamente alle specifi-che categorie di illeciti contemplate (101).

Infatti, tanto nel caso degli atti di concorrenzasleale quanto nell’ipotesi degli atti restrittivi dellalibera concorrenza l’interesse che viene ad essereleso non è unicamente quello del singolo concor-rente che venga ad essere più direttamente pregiu-dicato dall’atto in questione, bensì un interesse dicarattere collettivo, del quale sono in qualchemisura titolari l’insieme dei soggetti che operanosul mercato nel quale il comportamento illecitoproduce i suoi effetti. Ne consegue che, secondouna soluzione che già era stata prospettata indottrina (102) e in alcune legislazioni statali di

(98) Così ancora, persuasivamente, DICKINSON, op. cit.,380 s.; HUBER e ILLMER, op. cit., 42 s.; nel senso che ai finidella prima parte della norma debba trattarsi di un prodottoidentico e non meramente dello stesso tipo, HONORATI, op.cit., 523 ss.

(99) La scarsa omogeneità della tecnica redazionale uti-lizzata è sottolineata, in particolare, da WAGNER, Die neueRome II-Verordnung, in IPRax, 2008, 1 ss., 7; HUBER eILLMER, op. cit., 39.

(100) V. in questo senso HUBER e ILLMER, op. cit., 46;LEIBLE e LEHMANN, Die neue EG-Verordnung, cit., 728; ladiversità della posizione dei bystanders e la scarsa idoneitàdelle regole di conflitto sulla responsabilità da danno daprodotto ad applicarsi nel loro caso sono sottolineate anche,con riferimento alla norma come formulata nell’art. 6 dellaproposta modificata di regolamento, COM(2006) 83 def.,cit., da SONNENTAG, Zur Europäisierung des Internationalenaußervertraglichen Schuldrechts, cit., 283; con riferimentoall’art. 63 della legge italiana (l. n. 218, cit.), da DAVÌ, op. ult.cit., 55 s.

(101) V., in proposito, anche la Relazione alla propostadella Commissione, COM(2003) 427 def., cit., sub art. 5, p.16 s.

(102) V. in proposito, tra gli altri, WENGLER, Die Gesetzeüber unlauteren Wettbewerb und das internationale Privat-recht, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internatio-nales Privatrecht, 1954, 401 ss., specialmente 414 ss.; TROL-LER, Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbe-werbs, Freiburg (Schweiz), 1962, 127 ss.; DAVÌ, Problemi di

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diritto internazionale privato che accolgono al lorointerno una disciplina speciale di conflitto relati-vamente ad illeciti di questo tipo (103), il locusdamni viene ad essere identificato con lo stessomercato sul quale si producono gli effetti dell’attoanticoncorrenziale.

Il criterio in questione riceve nondimeno di-verse specificazioni a seconda che si tratti di unatto di concorrenza sleale ovvero di un atto restrit-tivo della concorrenza. In proposito, occorre in-nanzitutto rilevare che la norma non si premura didefinire ciò che debba intendersi per atto di con-correnza sleale piuttosto che per atto restrittivodella concorrenza. In proposito, non essendo, inparticolare, la prima categoria di atti nettamentedelineata negli ordinamenti giuridici di alcuni Statimembri e dovendosi, in ogni caso, pervenire aduna sua interpretazione uniforme che prescindadalle particolarità dei singoli ordinamenti giuridicistatali, alcune indicazioni possono essere desuntedalla Relazione esplicativa dell’iniziale propostadella Commissione, la quale contemplava unica-mente gli atti di concorrenza sleale e non anche gliatti restrittivi della concorrenza (104). In merito, laRelazione forniva alcune indicazioni esemplifica-tive, che appaiono in buona misura riprenderequelle già in precedenza fornite da una risoluzionedell’Institut de droit international dedicata allamateria (105), individuando come atti di concor-renza sleale quelli tesi ad influenzare la domanda

dei prodotti sul mercato mediante il ricorso all’in-ganno od alla costrizione, ad ostacolare l’offerta diprodotti concorrenti ovvero a trarre vantaggiodalla posizione di mercato di un concorrente,creando confusione tra i rispettivi prodotti o sfrut-tandone la reputazione. Proprio alla luce dell’ef-fetto di turbativa che questo tipo di condotteproduce nell’ambiente socio-economico nel qualeoperano tanto l’autore della condotta illecitaquanto i suoi concorrenti, l’art. 6 § 1 del regola-mento individua come legge regolatrice dell’ille-cito la legge del Paese nel cui territorio sono opossono essere pregiudicati i rapporti di concor-renza o gli interessi collettivi dei consumatori, iquali, ugualmente, appaiono in ultima analisicome soggetti passivi del tipo di condotta consi-derato (106).

Evidentemente, il criterio di collegamento ac-colto dalla norma in tanto trova giustificazione sudi un piano di logica conflittuale in quanto real-mente sussista un pregiudizio, effettivo od anchesoltanto potenziale, per una collettività, sia essa daidentificarsi prevalentemente con i concorrentidell’operatore economico al quale la condotta èascrivibile o con i consumatori. Ne consegue che,come opportunamente previsto dal § 2 dellanorma, nei casi in cui non sia dato riscontrare taledimensione collettiva degli effetti della condottaillecita, bensì questa si inquadri in uno schemameramente bilaterale, nel quale l’atto di concor-renza sleale viene a ledere esclusivamente l’inte-resse di un determinato concorrente, non vi èragione per derogare alla regola generale di cuiall’art. 4 del regolamento, né, ove, come postulato,di deroga non si tratti, per identificare il locusdamni con quello nel quale si verifica la lesione diun interesse collettivo che non è, invece, in alcunmodo toccato dalla condotta illecita (107).

Il § 3 della norma si riferisce invece alla diversaipotesi di un atto che dia luogo ad una restrizione

localizzazione dell’illecito e legge applicabile alla concorrenzasleale, in Riv. dir. intern., 1975, 225 ss., specialmente 243 ss.;ID., La responsabilità extracontrattuale, cit., 25 s.; HONORATI,La legge applicabile alla concorrenza sleale, Padova, 1995,231 ss.

(103) V. in proposito, tra le altre, l’art. 48 § 2 della leggeaustriaca di diritto internazionale privato del 1978; gli art.136 e 137 della legge federale svizzera di diritto internazio-nale privato del 1987, relativi rispettivamente agli atti diconcorrenza sleale e agli atti restrittivi della concorrenza; gliart. 117-119 della legge rumena di diritto internazionaleprivato del 1992, ora abrogati; l’art. 4 della legge olandesesul diritto internazionale privato in materia di obbligazioniextracontrattuali del 2001; adotta invece il criterio tradizio-nale del luogo di verificazione del danno la regola specialecontenuta, con riferimento tanto agli atti di concorrenzasleale quanto alle restrizioni della concorrenza, nell’art. 99 §2 n. 2 del codice belga di diritto internazionale privato del2004.

(104) COM(2003) 427 def., cit., sub art. 5, p. 16.(105) Les règles de conflit de lois en matière de concur-

rence déloyale, del 30 agosto 1983, in Anr. inst. dr. intern.,LX, t. 2, 1984, 292 ss., art. I. L’elencazione in questioneappare direttamente ispirata all’art. 10-bis della Convenzionedi Unione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione dellaproprietà industriale: v. in proposito HELLNER, Unfair Com-petition and Acts Restricting Free Competition. A Commen-tary on Article 6 of the Rome II Regulation, in Yearbook ofPrivate International Law, 2007, 49 ss., specialmente 68 s.

(106) Come sottolineato anche nella Relazione esplica-tiva della proposta della Commissione, COM(2003) 427def., cit., sub art. 5, p. 16 s. V. in proposito, tra gli altri,HELLNER, op. cit., 55 s.; HONORATI, The Law Applicable toUnfair Competition, in The Unification of Choice of LawRules on Torts, cit., 127 ss., 148 ss.

(107) V. peraltro in proposito HONORATI, La legge appli-cabile alla concorrenza sleale, cit., 235 ss.; ID., The LawApplicable to Unfair Competition, cit., 156 ss., la qualeosserva che la distinzione tra le situazioni nelle quali vi è undanno per il buon funzionamento del mercato nel suocomplesso e quelle in cui risulta danneggiato unicamente unsingolo concorrente è in concreto difficile da tracciare, inquanto anche in quest’ultima ipotesi non può escludersi chel’atto comunque pregiudichi, benché indirettamente, il fun-zionamento del mercato.

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della concorrenza, figura non contemplata dall’i-niziale proposta della Commissione ed inserita neltesto del regolamento solo ad uno stadio maturodel suo lungo iter legislativo (108). Anche a questoproposito il regolamento non fornisce definizioni,benché una definizione autonoma di atto restrit-tivo della concorrenza appaia in definitiva piùagevole da raggiungere, alla luce dell’articolatadisciplina materiale che la materia riceve nel di-ritto dell’Unione europea. Ciò per quanto, conevidenza, la norma di conflitto in questione nondebba intendersi circoscritta alle sole violazionidel diritto dell’Unione, bensì debba ricompren-dere anche gli atti che comportino una violazionedel diritto nazionale in materia e che siano comun-que idonei a turbare le condizioni di libera con-correnza esistenti sul mercato nel quale venganoad incidere, a prescindere dalla fonte alla qualel’esistenza di tali condizioni debba essere ricon-dotta. Relativamente a tali atti, la norma indica perl’appunto come applicabile la legge del Paese sulcui mercato la restrizione produce o appare su-scettibile di produrre effetti, adottando un criterioche, benché nominalisticamente diverso, non sirivela nella sostanza differire dal criterio adottatodalla norma relativamente agli atti di concorrenzasleale (109).

Un elemento di asimmetria della disciplina diconflitto recata dalla norma è invece presente perquanto attiene al trattamento delle potenzialmenteben frequenti fattispecie in cui gli effetti dellacondotta illecita non si prestano ad essere circo-scritti ad un singolo Paese. Singolarmente, lanorma disciplina questa ipotesi, che può di per sépresentarsi tanto con riferimento alla prima cate-goria di ipotesi quanto relativamente alla seconda,unicamente riguardo alle restrizioni della concor-renza, seppur adottando un criterio che avrebbepotuto applicarsi tendenzialmente anche relativa-mente agli atti di concorrenza sleale. Il criterioadottato è eminentemente volto ad evitare quelfrazionamento della legge regolatrice rispetto adun unico atto che deriverebbe dall’applicazionedella regola prevista per l’ipotesi in cui questoproducesse effetto su di un unico mercato nazio-

nale, e persegue questo fine presupponendo, ab-bastanza discutibilmente, che l’individuazionedella legge regolatrice debba farsi in sede giurisdi-zionale. Secondo una soluzione che appare ispirataad un obiettivo di matrice prevalentemente anglo-sassone consistente nell’assicurare la corrispon-denza tra forum e ius, la norma consente infatti allaparte che agisca per il risarcimento dei danniderivanti dalla restrizione della concorrenza da-vanti ai giudici del Paese in cui il convenuto èdomiciliato — tale essendo, nella gran parte deicasi, il Paese in cui questi abitualmente opera e nelquale, quindi, è tendenzialmente posta in essere lacondotta implicante restrizione della concorrenza— di chiedere l’applicazione della legge di talePaese, a condizione che questo, identificato dallanorma come « Stato membro », sia al tempo stessotra quelli nei quali l’effetto anticoncorrenziale siproduce. Lo stesso requisito la norma pone conriferimento all’ipotesi in cui l’attore agisca neiconfronti di più convenuti, domiciliati, evidente-mente, in Paesi diversi, innanzi al giudice di unosolo di essi. La norma appare criticabile non solo,come già accennato, per il metodo “giurisdizio-nale” con il quale perviene ad identificare la leggeregolatrice, bensì anche per la deroga che com-porta rispetto alla regola generale dell’applicabilitàerga omnes della disciplina di conflitto posta dalregolamento. La regola in questione è, infatti,destinata a rimanere inoperante nei casi in cui larestrizione della concorrenza produca effetti an-che in uno o più Stati terzi e l’azione giudiziaria siaportata innanzi ai giudici di uno di questi ultimiStati, sulla base, evidentemente, delle rispettiveregole di giurisdizione (110).

Un’altra previsione contenuta nella norma inesame che avrebbe necessitato di una più accurataformulazione è quella di cui al § 4, il quale prevedel’inderogabilità della individuazione della leggeapplicabile in base alla disposizione considerataper effetto di un accordo di scelta di legge ai sensi

(108) L’assenza di una regola di conflitto specifica inmateria di legge applicabile agli atti restrittivi della concor-renza e l’inidoneità della disposizione relativa alla leggeapplicabile agli atti di concorrenza sleale ad applicarsi rela-tivamente a tale diversa fattispecie sono sottolineate daADOLPHSEN, The Conflict of Laws in Cartel Matters in aGlobalised World: Alternatives to the Effects Doctrine, inJournal of Private International Law, 2005, 151 ss., special-mente 176 s.

(109) V. in questo senso HELLNER, op. cit., 56.

(110) V. in proposito HELLNER, op. cit., 64 ss., il qualeosserva che, essendo carattere intrinseco delle restrizionidella concorrenza e, in particolar modo, delle violazioni delladisciplina comunitaria in materia — la quale presuppone alfine della propria applicazione che la condotta anticoncor-renziale coinvolga il mercato di più di uno Stato membro —il fatto di coinvolgere potenzialmente il mercato di più di unPaese, la regola in questione rischia di portare inopportuna-mente ad una frammentazione della disciplina internazional-privatistica dell’illecito. Rileva in proposito HONORATI, Rego-lamento n. 864/2007, cit., 536, come tale potenziale fram-mentazione sia insita anche nella regola generale di cuiall’art. 4 del regolamento, non comportando quindi unasostanziale differenziazione quanto al risultato cui si perver-rebbe in applicazione di tale regola.

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dell’art. 14 del regolamento. Tale inderogabilitàtrova giustificazione, evidentemente, in relazioneal presupposto dell’esistenza di un interesse col-lettivo pregiudicato dall’atto anticoncorrenziale,che si è visto essere alla base della disciplina diconflitto contenuta nella norma. Nondimeno, si èanche osservato come questa faccia salva la regolagenerale di cui all’art. 4 del regolamento relativa-mente agli atti di concorrenza sleale nei casi in cuiil fatto illecito presenti carattere meramente bila-terale, ledendo gli interessi di un unico concor-rente. In quest’ultima ipotesi, evidentemente, l’as-senza di un pregiudizio per un interesse di carat-tere collettivo, così come non giustifica la derogaalla disciplina generale di conflitto relativa al fattoillecito, nemmeno può giustificare la previsionedell’inderogabilità della individuazione della leggeregolatrice in base alla norma in esame (111).

11. (Segue): danno ambientale. — La disci-plina della legge applicabile in materia di dannoambientale contenuta nell’art. 7 del regolamentoappare perseguire anch’essa una finalità di carat-tere materiale, in quanto tende a realizzare unbilanciamento tra la regola generale fatta propriadall’art. 4 del regolamento, che prevede l’applica-zione della legge del luogo nel quale si è prodottoil danno, e l’applicazione, invece, della legge delluogo della condotta dannosa. Tale bilanciamentoriflette la particolare rilevanza che in materia didanno ambientale riveste la componente conduct-regulating della disciplina della responsabilità ex-tracontrattuale (112), connessa con l’esigenza dicarattere materiale di assicurare un’adeguata pro-tezione dell’ambiente e, in un’ottica internazional-privatistica, di evitare che gli operatori economiciche svolgono un’attività suscettibile per sua naturadi causare danni transfrontalieri possano essereindotti ad eludere un’eventuale disciplina ambien-tale più restrittiva prevista dalla legge del Paese nel

quale operano, nell’aspettativa di poter andaresoggetti all’applicazione di leggi di Paesi confi-nanti ispirate a standards più tenui di protezioneambientale (113).

Come peraltro evidenziato anche dal pream-bolo del regolamento, la disciplina di conflitto daquesto recata in materia di danno ambientale deveessere letta in relazione alla protezione che è ga-rantita all’ambiente nell’ambito delle politiche ma-teriali dell’Unione, con particolare riferimento alladisciplina in materia di politica ambientale conte-nuta nel Trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea (art. 191-193, già art. 174-176 TrattatoCE) e nella direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, sullaresponsabilità ambientale, la quale, tuttavia, ha adoggetto gli obblighi degli Stati membri in materiadi prevenzione e riparazione dei danni ambientalie non già i profili di responsabilità civile ad essiinerenti, che la direttiva lascia alle legislazioniinterne degli Stati membri senza proporsi di ar-monizzarle né di introdurre regole di conflitto inmateria (v. l’art. 3 § 3 e i « considerando » n. 11-14del preambolo) (114).

Peraltro, con riferimento alle questioni relativealla responsabilità civile degli Stati o dei relativiorgani per danno ambientale, così come per leeventuali pretese che questi avanzino al fine direcuperare dagli operatori economici responsabilidi un tale danno le spese sostenute per gli inter-venti compiuti al fine di ripararne le conseguenze,deve essere affrontato preliminarmente il pro-blema dell’applicabilità del regolamento in esame.Questo, infatti, come si è in precedenza eviden-ziato, disciplina le obbligazioni extracontrattualiin materia civile e commerciale, quest’ultima no-zione dovendo essere interpretata in maniera coe-rente con quanto avviene per il regolamento “Bru-xelles I” (reg. CE n. 44/2001, cit.), che relativa-mente alla stessa materia regola la competenzagiurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzionedelle decisioni (v. supra, § 3). Come osservato,l’orientamento della giurisprudenza della Corte digiustizia interpretativa di tale espressione si è an-dato consolidando nel senso che non rientra nellamateria civile e commerciale ogni atto che sia statoposto in essere da uno Stato nell’esercizio dei suoipubblici poteri — ciò che ora il regolamento inesame, del resto, espressamente precisa — e piùprecisamente ogni situazione nella quale lo Stato

(111) V. in proposito RODRÍGUEZ PINEAU, Conflict ofLaws Comes to the Rescue of Competition Law: The NewRome II Regulation, in Journal of Private International Law,2009, 311 ss., specialmente 326 ss.; FITCHEN, Choice of Lawin International Claims based on Restrictions of Competition:Article 6(3) of the Rome II Regulation, ivi, 337 ss., special-mente 344 ss.; HONORATI, op. ult. cit., 532 ss.

(112) Si rimanda in proposito alle considerazioni svoltesupra, § 6, in merito alla regola generale contenuta nell’art. 4del regolamento e, in particolare, all’analisi delle due com-ponenti conduct-regulating e loss-distributing della disciplinadella responsabilità extracontrattuale compiuta da SYMEONI-DES, Rome II and Tort Conflicts, cit., 189 ss.; v. anche KADNER

GRAZIANO, The Law Applicable to Cross-Border Damage to theEnvironment, cit., 71 ss.; MUNARI e SCHIANO DI PEPE, Liabilityfor Environmental Torts in Europe, cit., 173 ss.

(113) V. in questo senso le osservazioni di HONORATI,op. ult. cit., 543.

(114) In proposito, MUNARI e SCHIANO DI PEPE, op. cit.,188 ss.

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non agisca in posizione corrispondente a quella diun privato cittadino. Per citare, in particolare, uncaso che presenta una stretta analogia con le azionidi regresso alle quali si è fatto riferimento po-c’anzi, la Corte di giustizia nella sentenza relativaal caso « Rüffer » (115) si era pronunciata relati-vamente ad un’azione con la quale le autoritàolandesi che avevano provveduto alla rimozione diun relitto di una nave tedesca naufragata nelle vienavigabili interne dei Paesi Bassi intendevano re-cuperare dall’armatore le spese sostenute per l’o-perazione. La Corte di giustizia aveva ritenuto cheuna simile azione non potesse rientrare nella no-zione di « materia civile e commerciale » in quantonella specie le autorità olandesi avevano agito inbase alle disposizioni di un’apposita convenzioneinternazionale conclusa tra gli Stati interessati edel diritto interno olandese, che conferivano alleautorità statali preposte all’attività in questione ilcarattere di pubblica autorità (116).

Venendo al merito della soluzione accolta nelregolamento al fine di perseguire l’accennato bi-lanciamento, l’art. 7 prevede quale regola generalel’applicabilità della lex loci damni alla stregua del-l’art. 4, conferendo nondimeno al danneggiato lafacoltà di optare per l’applicazione della legge delPaese in cui si è verificata la condotta dan-nosa (117). L’optio legis prevista dalla norma ap-pare specificamente mirata a consentire al danneg-giato di invocare l’applicazione di una disciplinamaggiormente rigorosa della responsabilità vi-gente nel Paese dell’azione, in base alla qualepossa più agevolmente essere affermata la respon-sabilità — in considerazione, ad esempio, dell’esi-stenza di un regime più rigoroso di responsabilitàper attività pericolose (118) — ovvero possa essere

riconosciuto un risarcimento più ampio. Come si ègià osservato, l’optio legis che il regolamento ac-corda al danneggiato relativamente al danno am-bientale appare riflettere anche la soluzione ubi-quitaria accolta dalla Corte di giustizia relativa-mente all’identificazione del luogo di commissionedel fatto illecito al fine dell’applicazione del crite-rio speciale di competenza giurisdizionale di cuiall’art. 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del1968 e poi del regolamento “Bruxelles I”, la qualeè stata infatti concepita per la prima volta preci-samente in relazione ad un caso di danno ambien-tale (119).

12. (Segue): violazione dei diritti di proprietàintellettuale. — La regola contenuta nell’art. 8 delregolamento tende a rispecchiare le soluzioniadottate in diverse legislazioni statali di dirittointernazionale privato, le quali, riflettendo il carat-tere territoriale dei diritti di proprietà intellettuale,individuano come applicabile ai diritti stessi ov-vero, in quelle leggi che contemplano una specificadisposizione di conflitto in proposito, alle obbli-gazioni extracontrattuali derivanti dalla loro viola-zione, la lex loci protectionis, vale a dire, la leggedel Paese per il quale la protezione viene ad essererichiesta (120). Al riguardo, appare necessario af-frontare preliminarmente il problema della delimi-tazione dell’ambito di applicazione rispettivo dellalegge regolatrice dei diritti di proprietà intellet-tuale in quanto tali, questione che forma oggetto,nell’ordinamento italiano, della norma dell’art. 54l. n. 218 del 1995, e della legge regolatrice delleobbligazioni extracontrattuali che sorgono dallaviolazione dei diritti stessi. Il problema, che è statogià affrontato nelle sue linee generali con riferi-

(115) C. giust. CE 16 dicembre 1980, causa 814/79, cit.supra, nt. 22.

(116) La giurisprudenza successiva della Corte di giu-stizia ha precisato che profilo decisivo al fine dello stabilirese la domanda verta o meno in materia civile e commercialeè il fatto che la pubblica autorità agisca o meno in posizionecorrispondente a quella in cui nelle stesse circostanze sitroverebbe ad agire un soggetto privato: v. in particolare C.giust. CE 21 aprile 1993, causa C-172/91, cit. supra, nt. 22; C.giust. CE 14 novembre 2002, causa C-271/00, GemeenteSteenbergen c. Baten, in Racc. giur. C. giust., 2002, I-10489ss. V. in proposito KADNER GRAZIANO, op. ult. cit., 82 ss.

(117) Da notare che la norma non precisa il momentonel quale l’optio legis debba essere effettuata. La Relazionealla proposta della Commissione, COM(2003) 427 def., cit.,sub art. 7, p. 21, presupponendo, piuttosto discutibilmente,che essa debba essere compiuta in sede processuale, prevedeche l’opzione possa essere esercitata nei limiti temporali chela legge processuale del foro prevede per la proposizione dinuove domande.

(118) Da notare, a questo riguardo, che l’art. 22 § 1 del

regolamento sottopone alla stessa legge regolatrice dellaresponsabilità extracontrattuale questioni quali l’esistenza dipresunzioni legali e la ripartizione dell’onere della prova.

(119) Si intende fare riferimento alla sentenza relativa alcaso « Bier c. Mines de potasse d’Alsace » (C. giust. CE 30novembre 1976, causa 21/76, cit. supra, nt. 68). Il paralleli-smo in questione è sottolineato in dottrina: tra gli altri, daKADNER GRAZIANO, op. ult. cit., 74 ss.; SONNENTAG, Zur eu-ropäisierung des Internationalen außervertraglichen Schuld-rechts, cit., 295; HONORATI, op. ult. cit., 543 ss.

(120) V., con riferimento alla legge applicabile ai dirittidi proprietà intellettuale nel sistema italiano di diritto inter-nazionale privato, l’art. 54 l. n. 218 del 1995, il qualeindividua come applicabile la legge del Paese di utilizza-zione: in proposito, tra gli altri, BOSCHIERO, Beni immateriali(diritto internazionale privato e processuale), in questa Enci-clopedia, Annali, II, t. 2, 2008, 115 ss., specialmente 126 ss.;LUZZATTO, in Commentario del nuovo diritto internazionaleprivato, cit., sub art. 54, 257 ss.; v. anche, tra le altre, l’art.110 della legge federale svizzera di diritto internazionaleprivato del 1987 e l’art. 93 del codice belga di dirittointernazionale privato del 2004.

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mento alla disposizione dell’art. 15 del regola-mento (v. supra, § 4), non pare destinato a riceverediversa soluzione con riferimento alla specificamateria che forma ora oggetto d’esame (121).

A dire il vero, il problema accennato è desti-nato a restare assorbito in quei casi, peraltro piùfrequenti, in cui vi è corrispondenza tra il criteriodi collegamento adottato dal regolamento relativa-mente alla legge applicabile alle obbligazioni ex-tracontrattuali scaturenti dalla violazione dei di-ritti di proprietà intellettuale e il criterio di colle-gamento che le norme interne di conflitto, man-cando ancora un’iniziativa di unificazione in ma-teria sul piano internazionalprivatistico (122),adottano relativamente ai diritti in questione inquanto tali. Un settore dei diritti di proprietàintellettuale in cui tale coincidenza è meno fre-quente, essendovi maggiore varietà nei criteri dicollegamento accolti, è dato dal diritto d’autore,relativamente al quale, quindi, si potrà frequente-mente verificare la situazione in cui determinatequestioni aventi carattere preliminare rispetto al-l’esistenza e alla portata dell’obbligazione extra-contrattuale, come la titolarità del diritto e lanozione di autore, dovranno essere risolte in basead una diversa legge regolatrice (123).

La materia dei diritti di proprietà intellettuale,nella diversità delle caratteristiche proprie dellesue articolazioni, forma peraltro oggetto di un’in-tensa attività di unificazione di carattere sostan-

ziale, intrapresa dapprima a livello internazionale eproseguita poi nell’ambito stesso dell’Unione eu-ropea. In quest’ultimo contesto, alla unificazioneod armonizzazione delle regole nazionali si è an-data affiancando la creazione di diritti di proprietàintellettuale valevoli per l’intero territorio dell’U-nione (124), relativamente ai quali, pertanto, ilcriterio della lex loci protectionis si sarebbe rivelatoinadeguato, in quanto, ove si fosse trattato dellaviolazione di un diritto di questo tipo, come Paeseper il quale la protezione è stata chiesta il criterioin questione avrebbe finito con l’identificare ilterritorio dell’Unione nel suo insieme. L’art. 8 § 2del regolamento prevede pertanto, in questo caso,il ricorso a titolo sussidiario, e quindi per le que-stioni che non siano direttamente disciplinate dal-l’atto che istituisce il diritto di privativa — il qua-le, essendo generalmente un regolamento, è inquanto tale direttamente applicabile in ciascunodegli Stati membri —, alla lex loci commissi delicti.Tale legge è individuata nella legge del Paese in cuiè stata commessa la violazione, in necessaria con-trotendenza con il criterio generale di cui all’art. 4,che identifica come locus commissi delicti il locusdamni. Ciò in quanto, trattandosi della violazionedi un diritto valevole per l’intero territorio dell’U-nione, ancora una volta il locus damni si sareb-be identificato con tale territorio nel suo insie-me (125).

(121) Una questione che esorbita, evidentemente, dal-l’ambito del presente studio e che ha occupato la dottrinaitaliana di diritto internazionale privato è quella consistentenello stabilire la portata delle norme di conflitto in materia didiritti di proprietà intellettuale. V. in proposito LUZZATTO,Proprietà (diritto internazionale privato), in questa Enciclo-pedia, XXXVII, 1988, 297 ss., specialmente 314 nt.; ID.,Problemi internazionalprivatistici del diritto di autore, in Riv.dir. intern. priv. proc., 1989, 273 ss., specialmente 276 ss.;BOSCHIERO, op. ult. cit., 128 ss.

(122) È questione controversa, in proposito, se le con-venzioni internazionali per l’unificazione della disciplina deidiritti di proprietà intellettuale contengano o meno delleregole di conflitto implicite: la questione si è posta segnata-mente con riferimento all’art. 2 della Convenzione di Unionedi Parigi del 1883 per la protezione della proprietà indu-striale ed all’art. 5 § 2 della Convenzione di Berna del 9settembre 1886, per la protezione delle opere letterarie edartistiche, come mod. il 28 settembre 1979. In proposito,PERTEGÁS, Intellectual Property and Choice of Law Rules, cit.,221 ss., specialmente 226 ss.; BOSCHIERO, op. ult. cit., 124 ss.

(123) In materia, si confrontano infatti come soluzioniprevalenti il riferimento alla lex originis, da identificarsi conil luogo di prima pubblicazione dell’opera, ed il riferimentoalla lex loci protectionis, da identificarsi con la legge delPaese per il quale la protezione è richiesta. V., con riferi-mento alla problematica, tra gli altri, BADIALI, Diritto d’autoree conflitto di leggi, Napoli, 1990, 14 ss.; BOSCHIERO, op. ult.cit., 125 s.

(124) Con riferimento al marchio comunitario, istituitodal reg. CE del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94,successivamente mod. dal reg. CE del Consiglio 26 febbraio2009, n. 207/2009; alla privativa comunitaria per ritrovativegetali, istituita dal reg. CE del Consiglio 27 luglio 1994, n.2100/94; ai disegni e modelli comunitari, oggetto del reg. CE

del Consiglio 12 dicembre 2001, n. 6/2002, ed alle indica-zioni geografiche e denominazioni d’origine dei prodottiagricoli o alimentari, disciplinate dal reg. CE del Consiglio 20marzo 2006, n. 510/2006. V. inoltre il reg. UE del Parla-mento europeo e del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1257/2012 e il reg. UE del Consiglio 17 dicembre 2012, n. 1260/2012, relativi rispettivamente all’instaurazione di una coope-razione rafforzata nell’istituzione di una tutela brevettualeunitaria e all’instaurazione di una cooperazione rafforzatanell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazioneal regime di traduzione applicabile. In proposito, con rife-rimento alle proposte presentate a suo tempo dalla Commis-sione in materia, POCAR, Brevi note sulle cooperazioni raffor-zate e il diritto internazionale privato, in Riv. dir. intern. priv.proc., 2011, 297 ss., specialmente 302 ss.

(125) La previsione contenuta nel regolamento in esamedeve essere coordinata con le disposizioni contenute neiregolamenti istitutivi dei diritti di privativa valevoli perl’intero territorio dell’Unione, quali l’art. 98 § 2 reg. CE n.40/1994, cit., ora art. 101 § 2 reg. CE n. 207/2009, cit.; l’art.88 § 2 reg. CE n. 6/2002, cit.; l’art. 97 § 1 reg. CE n.2100/1994, cit., le quali rinviano al diritto interno degli Statimembri, incluse le rispettive disposizioni di diritto interna-zionale privato, la disciplina delle questioni non regolate nei

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La previsione di questa diversa soluzione per ilcaso da ultimo preso in considerazione non favenir meno una caratteristica negativa della dispo-sizione nel suo insieme, data dalla sua eccessivarigidità. Il § 3 della norma prevede, infatti, chenon si possa derogare alla legge applicabile in basead essa, ovvero, rectius, all’individuazione dellalegge applicabile compiuta in base alla normastessa, tramite un accordo di scelta di legge ex art.14 del regolamento. La ratio dell’esclusione dellalibertà di scelta relativamente alle violazioni deidiritti di proprietà intellettuale è stata identificatanella presenza in materia di un interesse delloStato che ha concesso la protezione del diritto anon veder vanificata la protezione stessa per ef-fetto dell’applicazione di un’altra legge che nedisciplini diversamente il contenuto, riflettendouna concezione prevalentemente pubblicistica de-gli interessi sottesi alla disciplina della materia cheappare discutibile, avuto riguardo alla obiettivanatura privatistica dei diritti in questione. Ad unpiù accurato esame, appare doversi rilevare che lapretesa dello Stato che ha concesso la protezione aveder garantita l’applicazione della propria leggetrova giustificazione unicamente per quanto at-tiene ad aspetti strettamente legati alla costitu-zione del diritto, relativamente ai quali in qualchemisura si manifesta un potere autoritativo delloStato, ma non certo per quanto attiene all’utiliz-zazione del diritto stesso od alle conseguenze pa-trimoniali della sua violazione, aspetti questi ultimiche paiono rientrare pienamente nella disponibi-lità delle parti e relativamente ai quali, pertanto,non si giustifica un’esclusione dell’autonomia in-ternazionalprivatistica (126).

Relativamente a questi ultimi aspetti, peraltro,l’esclusione di siffatta autonomia produce l’ulte-riore conseguenza inopportuna di ostacolare ilperseguimento di un parallelismo tra la legge re-golatrice delle obbligazioni contrattuali e quellaapplicabile alle obbligazioni extracontrattuali ri-guardanti un medesimo diritto di proprietà intel-lettuale, che avesse, per ipotesi, formato oggetto diun contratto di licenza di utilizzazione, relativa-mente al quale la libertà di scelta sarebbe statabensì esercitabile in base al regolamento “Roma I”(reg. CE n. 593/2008, cit.). Un tale parallelismonemmeno potrebbe essere realizzato, nell’ipotesi

in esame, facendo ricorso alla clausola d’eccezionecontenuta nell’art. 4 § 3 del regolamento, il qualeespressamente contempla la presenza di una rela-zione contrattuale preesistente tra le parti comecircostanza di carattere eccezionale che potrebbefar sorgere un collegamento più stretto del fattoillecito con un’altra legge, dal momento che, nonessendo una clausola simile riprodotta nel testodell’art. 8 del regolamento, essa, in quanto facenteparte della disciplina generale che, come espressa-mente previsto, si applica in quanto non sia diver-samente disposto dal regolamento stesso, deveritenersi derogata dalla disciplina speciale recatada quest’ultima norma (127).

Sotto questo profilo, la disciplina recata dalregolamento si rivela meno versatile di quella con-tenuta in alcuni tentativi di unificazione della di-sciplina della legge applicabile in materia di pro-prietà intellettuale compiuti in anni recenti incontesti accademici, come i Principi elaborati rela-tivamente alla disciplina internazionalprivatisticadei diritti di proprietà intellettuale rispettivamentedall’American Law Institute (128) e, in ambito eu-ropeo, dall’European Max Planck Group on Conflictof Laws in Intellectual Property (CLIP) (129). Iprimi, infatti, oltre ad ammettere la scelta di leggesalvo per quanto riguarda questioni relative allaesistenza e validità dei diritti ed alla loro trasferi-bilità, prevedono una clausola d’eccezione per ilcaso di violazioni plurilocalizzabili, come nel casodelle violazioni dei diritti di proprietà intellettualecommesse in via telematica, la quale è basata sulcriterio del collegamento più stretto, integrato dauna serie di presunzioni (130). I secondi ammet-tono la scelta di legge relativamente alle conse-guenze della violazione e prevedono a propria voltauna clausola d’eccezione formulata in terminimolto simili a quella contenuta nel parallelo pro-

regolamenti. V. in proposito, tra gli altri, PERTEGÁS, op. cit.,224 ss., 245 ss.; BOSCHIERO, op. ult. cit., 138 s.; e v. ancheinfra, § 21.

(126) V. in proposito le osservazioni di BOSCHIERO, op.ult. cit., 137 s.; ID., Infringement of Intellectual PropertyRights, cit., 107 ss.; PERTEGÁS, op. cit., 236 s.

(127) Si rimanda a quanto osservato supra, § 8, inmerito alla clausola di eccezione prevista dall’art. 4 § 3 ed alparallelismo che essa consente di instaurare sul piano dellalegge applicabile tra le obbligazioni contrattuali ed extracon-trattuali. V. in proposito NEUMANN, Intellectual PropertyRights Infringements in European Private International Law:Meeting the Requirements of Territoriality and Private Inter-national Law, in Journal of Private International Law, 2011,583 ss., specialmente 589 ss.

(128) Intellectual Property: Principles Governing Juri-sdiction, Choice of Law and Judgments in TransnationalDisputes (The American Law Institute), 2008, Part III. Ap-plicable Law. Testo disponibile sul sito www.wipo.int.

(129) Principles on Conflict of Laws in Intellectual Pro-perty (CLIP), Final Text, 1° dicembre 2011. Testo disponibilesul sito www.cl-ip.eu.

(130) V. le disposizioni dei § 302 e 321 dei PrinciplesGoverning Jurisdiction, Choice of Law and Judgments inTransnational Disputes, cit.

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getto dell’American Law Institute (131), eviden-ziando quindi un diffuso orientamento favorevoleall’adozione di soluzioni maggiormente flessibili edin linea con l’evoluzione del contesto tecnologicorispetto a quella adottata nel regolamento (132).

13. (Segue): attività sindacale. — Il regola-mento reca, all’art. 9, una regola speciale relativa-mente alla legge applicabile alle obbligazioni noncontrattuali derivanti da attività sindacale. Si trattadi una disposizione che non figurava nella propo-sta iniziale di regolamento e che è stata inserita nelcorso dell’iter legislativo dell’atto a seguito di unemendamento proposto dal Parlamento euro-peo (133), sul quale, peraltro, la Commissioneaveva espresso parere negativo, non includendo ladisposizione nella proposta modificata in seguitopresentata (134).

La ratio dell’inserimento della regola, comeevidenziata dalla Relazione del Parlamento euro-peo, consiste nel tutelare i diritti sindacali deilavoratori, come previsti dal diritto interno delPaese nel quale essi prestano la propria attivitàlavorativa (135). Infatti, applicandosi la regola ge-nerale di cui all’art. 4 § 1 del regolamento, l’ap-plicazione della legge del Paese nel quale si èprodotto il danno causato dall’attività sindacaleporterebbe, nel caso in cui quest’ultimo Paesedifferisca da quello all’interno del quale l’attivitàsindacale si è svolta, a dover valutare la liceitàdell’attività stessa, in quanto rilevante per stabilirela sussistenza di un elemento significativo ai finidella responsabilità extracontrattuale come lacolpa, in base ad una legge diversa da quella delPaese nel quale l’attività stessa si è svolta. È noto,in proposito, come la disciplina dell’attività sinda-cale sia caratterizzata da connotati di stretta terri-torialità (136), che hanno reso scarsamente propo-

nibile l’adozione di regole uniformi a livello inter-nazionale e che hanno finito col rendere limitataanche l’incidenza della stessa disciplina comunita-ria in materia (137).

Pur sempre, deve osservarsi che l’accennataconnotazione marcatamente territoriale della di-sciplina dell’attività sindacale potrebbe trovare ri-scontro, nella prospettiva internazionalprivatistica,non necessariamente mediante il ricorso all’ordi-nario metodo di localizzazione della fattispecie,vale a dire, secondo l’opzione accolta nel regola-mento, mediante l’individuazione della legge delPaese di svolgimento dell’attività sindacale comeapplicabile al rapporto, bensì mediante il ricorsoallo strumento delle norme di applicazione neces-saria. Infatti, la disciplina imperativa dell’attivitàsindacale prevista dalla legge del Paese nel qualeessa si svolge ben potrebbe dover essere conside-rata applicabile indipendentemente dalla legge re-golatrice del rapporto (138). Non sembra in effettidifficile ricomprendere tale disciplina come rien-trante nel novero di quelle regole concernentil’organizzazione dei rapporti politici, sociali odeconomici all’interno di un dato Paese, che questosi sia dato e di cui debba essere considerato fon-damentale il rispetto in tutti i casi rientranti nelloro ambito di applicazione, secondo la tradizio-nale definizione di norme di applicazione necessa-ria elaborata in dottrina (139) e successivamenteripresa dalla Corte di giustizia comunitaria nella

(131) Si confrontino gli art. 3.103, 3.603 e 3.606 deiPrinciples on Conflict of Laws in Intellectual Property, cit.

(132) V., per alcune osservazioni con riferimento allesoluzioni prospettate in proposito nei testi richiamati, DES-SEMONTET, The ALI Principles: Intellectual Property in Trans-border Litigation, in Intellectual Property in the Global Arenaa cura di BASEDOW, KONO e METZGER, Tübingen, 2010, 31 ss.,specialmente 40 ss.; METZGER, Applicable Law under theCLIP Principles: A Pragmatic Revaluation of Territoriality,ivi, 157 ss., specialmente 172 ss.

(133) V. la Relazione del Parlamento europeo, A6-0211/2005 def., cit., emendamento n. 31, art. 6a, p. 22 s.

(134) V. la Relazione di accompagnamento alla propo-sta modificata, COM(2006) 83 def., cit., sub emendamenton. 31, p. 7.

(135) V. ancora la Relazione del Parlamento europeo,A6-0211/2005 def., cit., p. 23.

(136) V. in proposito, tra gli altri, LABORDE, Les rapportscollectifs de travail en droit international privé, in Travaux du

Comité français de droit international privé, 1995-1998, Paris,2000, 153 ss., specialmente 159 ss.; PALAO MORENO, The LawApplicable to a Non-Contractual Obligation with Respect toan Industrial Action. A Commentary on Article 9 of the RomeII Regulation, in Yearbook of Private International Law,2007, 115 ss., specialmente 122 ss.

(137) Le disposizioni concernenti la politica sociale al-l’interno del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-pea escludono dall’ambito materiale che può formare og-getto di misure volte a fissare delle prescrizioni minimeapplicabili in materia di lavoro ovvero di coordinamentodelle legislazioni nazionali la materia delle retribuzioni e deidiritti di associazione, di sciopero e di serrata: v. l’art. 153 §5 TFUE.

(138) Il carattere di applicazione necessaria della disci-plina relativa all’organizzazione sindacale è stato affermatonella giurisprudenza francese nel noto caso « Compagnieinternationale des Wagons-lits », deciso da Conseil d’État 29giugno 1973, n. 77982, in Rev. crit. dr. intern. priv., 1974,344 ss., chronique di FRANCESCAKIS, Lois d’application immé-diate et droit du travail. L’affaire du comité d’entreprise de la« Compagnie des Wagons-lits », ivi, 273 ss.

(139) Con particolare riferimento a FRANCESCAKIS, Lathéorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit interna-tional privé, Paris, 1958, 11 ss.; ID., Quelques précisions surles lois d’application immédiate et leurs rapports avec les règlesde conflit de lois, in Rev. crit. dr. intern. priv., 1966, 1 ss.; ID.,Lois d’application immédiate et règles de conflit, in Riv. dir.intern. priv. proc., 1967, 691 ss.

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propria giurisprudenza (140), per poi transitare,non senza risentire di un approccio riduttivo edeccessivamente conservatore, nella formula di cuiall’art. 9 § 1 del parallelo regolamento “RomaI” (141).

Compiute queste premesse di ordine generale,da una parte si deve osservare che la norma del-l’art. 9 del regolamento “Roma II” estende lasoluzione volta a favorire l’applicazione della leggedel luogo di svolgimento dell’attività sindacale nonsolo alle azioni concernenti la responsabilità deilavoratori, bensì anche a quelle concernenti laresponsabilità dei datori di lavoro e delle associa-zioni rappresentative dei rispettivi interessi profes-sionali, in ciò adottando quindi un approccio neu-tro e non strettamente orientato in termini di favorper il lavoratore come parte debole del rapporto.Dall’altra, ed ancor più significativamente nell’ot-tica della posizione adottata sul piano delle tecni-che conflittuali, deve essere osservato che il crite-rio del luogo di svolgimento dell’attività sindacalepresenta nell’economia complessiva della disci-plina di conflitto della specifica materia caratteredoppiamente residuale. Infatti, la norma nonesclude, innanzitutto, la libertà di scelta della leggeregolatrice, la quale potrà quindi essere esercitataanche in questa materia nei limiti, ovviamente, dicui alla disciplina generale contenuta nell’art. 14del regolamento. Inoltre, la norma dell’art. 9 faespressamente salva la disposizione di cui all’art. 4§ 2 del regolamento, il quale prevede l’applica-zione della legge del Paese di residenza abitualecomune del danneggiato e del presunto responsa-bile. A parte la scarsa frequenza con la quale nellapratica appare potersi presentare l’ipotesi di un’at-tività sindacale svolta in un Paese diverso daquello di residenza abituale tanto dei soggetti chela pongono in essere quanto di coloro che ne sianodanneggiati, l’obiettivo di flessibilità che la preva-

lenza riconosciuta all’art. 4 § 2 del regolamentoappare perseguire ben avrebbe potuto essere per-seguito più efficacemente facendo salva anchel’applicazione della clausola d’eccezione di cuiall’art. 4 § 3 (142).

14. Regole di conflitto in materia di responsa-bilità extracontrattuale non derivante da fatto ille-cito: arricchimento senza causa. — Il regolamentoin esame determina la legge applicabile ancherelativamente alle obbligazioni non contrattualiderivanti da un fatto diverso da un illecito. Aquesto proposito, l’obiettivo di individuare delleregole di conflitto comuni comportava la risolu-zione di un problema preliminare, consistentenella ampia diversificazione dei diritti interni degliStati membri in merito alla qualificazione dellefattispecie rilevanti, essendo la categoria degli attidiversi da un illecito suscettibili di far sorgereobbligazioni di carattere non contrattuale diversa-mente delimitata da parte dei singoli ordinamenti.Tra questi, in un tentativo di sintesi delle princi-pali soluzioni, possono essere ricostruiti tre diversisistemi: un primo che individua all’interno dellacategoria complessivamente considerata tre di-stinti istituti, costituiti dalla ripetizione dell’inde-bito, dall’arricchimento senza causa e dalla ge-stione d’affari altrui (negotiorum gestio), un se-condo che distingue unicamente l’arricchimentosenza causa e la negotiorum gestio, ed un terzo,quello proprio degli ordinamenti di common law,che conosce unicamente l’istituto dell’unjust en-richment come risvolto sostanziale dell’istitutodella restitution mentre ignora la figura della ne-gotiorum gestio (143).

Constatata la difficoltà di trovare un’intesa sunozioni condivise, che avrebbe anche reso difficileil perseguimento dell’obiettivo di una interpreta-

(140) C. giust. CE 23 novembre 1999, cause riuniteC-369/96 e C-376/96, Arblade, in Racc. giur. C. giust., 1999,I-8453 ss., punto 30 della motivazione; C. giust. CE 15 marzo2001, causa C-165/98, Mazzoleni, ivi, 2001, I-2189 ss., punti25 s. della motivazione: v., in ordine all’incidenza di talegiurisprudenza sulla portata delle norme in questione, DAVÌ,La Rivista e gli studi di diritto internazionale privato in Italianel dopoguerra, in Riv. dir. intern., 2007, 5 ss., specialmente36 s.

(141) V. in proposito, tra gli altri, BONOMI, OverridingMandatory Provisions in the Rome I Regulation on the LawApplicable to Contracts, in Yearbook of Private InternationalLaw, 2008, 285 ss., specialmente 287 ss.; BOSCHIERO, I limitial principio d’autonomia posti dalle norme generali del rego-lamento Roma I. Considerazioni sulla “conflict involution”europea in materia contrattuale, in La nuova disciplina comu-nitaria della legge applicabile ai contratti (Roma I), cit., 67 ss.,specialmente 76 s.

(142) Da notare, infatti, che l’eccessiva rigidità dellanorma, nella formulazione proposta dal Parlamento europeoin un emendamento all’iniziale proposta di regolamento,aveva portato la Commissione ad esprimere parere sfavore-vole sull’emendamento in questione: v. la Relazione allaproposta modificata, COM(2006) 83 def., cit., sub emenda-mento n. 31, p. 7.

(143) V., per quanto riguarda i problemi di qualifica-zione dell’istituto negli ordinamenti di common law, conparticolare riferimento al Regno Unito, CHONG, Choice ofLaw for Unjust Enrichment/Restitution and the Rome IIRegulation, in Intern. Law Quart., 2008, 863 ss., special-mente 864 ss.; PITEL, Choice of Law for Unjust Enrichment:Rome II and the Common Law, in Nederlands internationaalPrivaatrecht, 2008, 456 ss., specialmente 458 ss.; con riferi-mento alle soluzioni proprie dei diversi Paesi europei, CA-RELLA, The Law Applicable to Non-Contractual ObligationsOther than Tort or Delict, in The Unification of Choice of LawRules on Torts, cit., 73 ss.

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zione autonoma delle espressioni in propositoadottate all’interno del regolamento, l’iniziale pro-posta di regolamento presentata dalla Commis-sione aveva optato per la soluzione consistentenell’adozione di un’unica norma generale relativaall’individuazione della legge regolatrice delle ob-bligazioni non contrattuali derivanti da fatto di-verso da un illecito. Questa soluzione presentaval’inevitabile svantaggio di rivelarsi potenzialmenteimprecisa e, come tale, suscettibile di introdurreun elemento di incertezza nella determinazionedella legge regolatrice che avrebbe sostanzial-mente vanificato l’obiettivo stesso per il quale ilregolamento avrebbe dovuto essere adottato. Pro-prio per ovviare a questo rischio di insufficienteprecisione, la norma come contenuta nella propo-sta presentava un carattere ibrido, recando al suointerno tanto criteri di carattere generale quantocriteri, aventi valenza sussidiaria, specifici per isingoli istituti rientranti nella categoria, che veni-vano individuati nelle due figure dell’arricchi-mento senza causa e della gestione d’affari altrui,comuni alla gran parte dei sistemi giuridici degliStati membri (144).

Nel corso dell’iter legislativo del regolamento,questa soluzione venne accantonata accogliendo inproposito un emendamento presentato dal Parla-mento europeo, il quale aveva ritenuto preferibileper motivi di certezza e prevedibilità nella deter-minazione della legge applicabile adottare diretta-mente due norme di conflitto distinte con riferi-mento, rispettivamente, all’arricchimento senzacausa ed alla gestione d’affari altrui (145), allequali si è andata successivamente affiancandoun’ulteriore disposizione relativa alla legge appli-cabile alle obbligazioni extracontrattuali derivantidalle trattative precontrattuali (in proposito v. in-fra, § 16). In realtà, lasciando per il momento daparte quest’ultima disposizione, per quanto attienealla legge applicabile alle obbligazioni extracon-trattuali derivanti da arricchimento senza causa eda negotiorum gestio l’innovazione si è rivelata piùapparente che reale, in quanto le due norme degliart. 10 e 11 del regolamento recano una disciplinadi conflitto sostanzialmente corrispondente, laquale si presenta articolata sulla base di un con-

corso successivo di criteri di collegamento inte-grato da una clausola di eccezione strettamentemodellata su quella contenuta nell’art. 4 § 3 delregolamento medesimo (in ordine alla quale v.supra, § 8).

In concreto, facendo riferimento alla normarelativa all’arricchimento senza causa contenutanell’art. 10, si avrà il concorso di quattro criteri dicollegamento, il primo dei quali consiste, come intutti gli altri casi sinora esaminati in cui il ricorsoad essa non è espressamente escluso, nella libertàdi scelta ad opera delle parti, nei limiti, ovvia-mente, in cui questa opera ai sensi dell’art. 14 delregolamento (v. supra, § 5). In mancanza di scelta,la cascata di criteri di collegamento configuratadalla norma prevede in prima battuta l’applica-zione della medesima legge che regoli una rela-zione preesistente tra le parti con la quale l’arric-chimento senza causa o l’azione di ripetizionedell’indebito presentino uno stretto collegamento.Si tratta di una soluzione che già compare, seb-bene in termini meramente esemplificativi, all’in-terno della clausola d’eccezione contemplata nel-l’art. 4 § 3 e, similmente, nell’art. 5 § 3 delregolamento, ed appare volta all’evidente fine diassicurare una disciplina unitaria della fattispeciedal punto di vista internazionalprivatistico, evitan-done il dépeçage relativamente ai diversi aspettisuscettibili di ricadere altrimenti nell’ambito diapplicazione di leggi differenti. In via subordinata,e pur sempre in un’ottica di prossimità, la normaprevede l’applicazione della legge del Paese diresidenza abituale comune delle parti al momentoin cui si è verificato il fatto che ha determinatol’arricchimento senza causa, soluzione anch’essamutuata dalla disciplina della legge regolatricedelle obbligazioni extracontrattuali derivanti dafatto illecito contenuta nell’art. 4 del regolamento.Ove nessuno dei due criteri di collegamentoestrinseci contemplati nei primi due paragrafi dellanorma sia applicabile, la norma fa luogo ad uncriterio di localizzazione intrinseco alla fattispecieda regolare, individuando come applicabile lalegge del Paese nel quale si è prodotto l’arricchi-mento senza causa. Si è riproposto a quest’ultimoriguardo il confronto tra la teoria dell’azione e lateoria dell’evento già postosi con riferimento allalegge regolatrice delle obbligazioni extracontrat-tuali derivanti da fatto illecito, dato che, se ilcriterio accolto nel testo finale del regolamentocorrisponde a quello contemplato nell’iniziale pro-posta della Commissione (146), nella proposta

(144) V., con riferimento all’iniziale soluzione di preve-dere una disciplina di conflitto unitaria in materia, la Rela-zione alla proposta di regolamento, COM(2003) 427 def.,cit., sub art. 9, p. 22 ss.; in proposito, CARELLA, op. cit., 79 ss.

(145) Relazione del Parlamento europeo, A6-0211/2005def., cit., sub emendamenti n. 35-37, p. 24 ss. e la Relazionealla proposta modificata della Commissione, COM(2006) 83def., cit., sub emendamenti n. 36-37, p. 3 s. In proposito, v.DICKINSON, The Rome II Regulation, cit., 242 ss. (146) COM(2003) 427 def., cit., art. 9 § 3.

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modificata presentata da quest’ultima a seguitodegli emendamenti proposti dal Parlamento euro-peo figurava accolto l’opposto criterio della leggedel Paese nel quale si è verificato il fatto genera-tore dell’arricchimento senza causa (147). Questasoluzione era stata ritenuta preferibile dal Parla-mento europeo, avuto riguardo al carattere fortu-ito che il luogo del prodursi dell’arricchimentopoteva presentare, soprattutto ove questo fosse daidentificarsi con il luogo di mera localizzazione diun conto bancario sul quale una somma non do-vuta fosse stata accreditata, il quale potrebbe,fraudolentemente o meno, essere situato in unPaese che non presenti alcun collegamento rile-vante con la fattispecie (148). La soluzione defini-tivamente accolta nel regolamento, peraltro, sipresenta maggiormente in linea con l’approccio,ispirato alla teoria dell’evento, seguito con riferi-mento alla legge regolatrice delle obbligazioni dafatto illecito e, nei casi in cui possa portare all’ap-plicazione di una legge che presenti un insuffi-ciente collegamento con la fattispecie, si presta adessere superata tramite la clausola d’eccezionecontemplata nel § 4 della norma (149).

15. (Segue): negotiorum gestio. — Come si ègià osservato nel paragrafo precedente, la previ-sione di disposizioni distinte per le due figuredell’arricchimento senza causa e della gestione diaffari altrui è frutto di un emendamento del Par-lamento europeo alla iniziale proposta presentatadalla Commissione, nella quale si era adottata ladiversa soluzione di una norma unica relativa allalegge applicabile alle obbligazioni extracontrat-tuali derivanti da fatto diverso da un illecito, com-prendente nondimeno al suo interno tanto regolecomuni alle diverse fattispecie quanto regole di-stinte riferite alle due figure più ampiamente co-nosciute dell’arricchimento senza causa e dellanegotiorum gestio.

Al di là della modifica formale, l’impianto ini-ziale della disciplina di conflitto in materia è statomantenuto nel testo definitivo del regolamento, inquanto la disciplina della legge applicabile alleobbligazioni non contrattuali derivanti da gestionedi affari altrui contenuta nell’art. 11 corrispondein toto a quella contenuta nell’art. 10 del regola-mento relativamente all’arricchimento senza causache si è appena esaminata. Ciò, ovviamente, congli adattamenti del caso per quanto riguarda ilcriterio di collegamento intrinseco alla fattispeciecontemplato dal § 3 della norma, il quale si appli-cherà, secondo il medesimo sistema “a cascata”, intutti i casi in cui non vi sia scelta di legge e nonoperino i criteri di cui ai § 1 e 2 e salvo che si facciaricorso alla clausola d’eccezione di cui al § 4 (150).

Il criterio di collegamento intrinseco alla fatti-specie adottato dal § 3 fa riferimento al Paese incui la gestione di affari si è svolta. La soluzionedefinitivamente accolta nel regolamento, che parein sostanza comportare un’opzione a favore delluogo dell’azione, non corrisponde a quella inizial-mente prospettata dalla Commissione nella propo-sta, la quale appariva ispirata piuttosto alla teoriadell’evento, in quanto faceva riferimento alla leggedel Paese nel quale il soggetto interessato dallagestione d’affari aveva la propria residenza abi-tuale al momento della gestione. La norma comecontenuta nella proposta prevedeva ulteriormente,introducendo un trattamento differenziato dalpunto di vista internazionalprivatistico per quellesituazioni in cui le obbligazioni scaturenti dallagestione d’affari si ricollegassero specificamentealla protezione di una persona o di un dato bene,l’applicazione in quest’ultimo caso della legge delPaese in cui la persona o il bene si trovavano almomento della gestione stessa (151).

16. La qualificazione in termini extracontrat-tuali della responsabilità precontrattuale. — L’art.12 del regolamento “Roma II” individua, secondol’enunciato della norma, la legge applicabile alleobbligazioni extracontrattuali derivanti dalle trat-tative precontrattuali. Ancor prima di esaminare la

(147) COM(2006) 83 def., cit., art. 10 § 3. Da notareche la norma, così come formulata nella proposta modificatadella Commissione recependo un emendamento presentatodal Parlamento europeo (A6-0211/2005 def., cit., emenda-mento n. 36, art. 9a, p. 25 s.), si rivelava atta a contemplareanche l’ipotesi in cui l’attività generatrice dell’arricchimentosenza causa si fosse svolta in più Paesi, prevedendo l’appli-cazione della legge del Paese nel quale il fatto generatoredell’arricchimento si fosse principalmente verificato. V. inproposito CARELLA, op. cit., 80.

(148) V. in proposito la Relazione del Parlamento eu-ropeo, A6-0211/2005 def., cit., p. 26.

(149) V., con riferimento alla soluzione definitivamenteaccolta nel regolamento, tra gli altri, le osservazioni diCHONG, op. cit., 876 ss.; DICKINSON, op. cit., 500 ss.; FRANZINA,Il regolamento n. 864/2007/CE, cit., 1020 ss.; HONORATI,Regolamento n. 864/2007, cit., 547 ss.; PITEL, op. cit., 457 ss.

(150) V., relativamente alla disciplina contenuta nel-l’art. 11 del regolamento, con particolare riferimento aiproblemi posti dalla individuazione di una qualificazioneautonoma dell’istituto della negotiorum gestio e dal coordi-namento con il diritto inglese, che non lo prevede, DICKIN-SON, op. cit., 511 ss.; FRANZINA, op. ult. cit., 1023; HONORATI,lc. ult. cit.

(151) V. la proposta della Commissione, COM(2003)427 def., cit., art. 9 § 4, e la relativa Relazione, ivi, p. 23. V.anche la Relazione del Parlamento europeo, A6-0211/2005def., sub emendamento n. 37, art. 9b, p. 26 s.

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disciplina di conflitto recata dalla norma, è oppor-tuno rilevare preliminarmente come il regola-mento compia un’esplicita scelta a favore dellaqualificazione extracontrattuale delle obbligazioniderivanti dalle trattative volte alla conclusione diun contratto (152). Nell’assumere questa posi-zione relativamente ad una questione rispetto allaquale non vi è omogeneità di soluzioni nell’ambitodei diversi sistemi di diritto internazionale privatodegli Stati membri e che ha formato oggetto diampie discussioni nella dottrina internazionalpri-vatistica (153), il legislatore comunitario appareavere tratto alimento dalla soluzione adottata invia interpretativa dalla Corte di giustizia comuni-taria relativamente alla disciplina della compe-tenza giurisdizionale contenuta nel regolamento“Bruxelles I” (reg. CE n. 44/2001, cit.), nell’evi-dente intento di assicurare una coerenza nellaqualificazione delle obbligazioni in questione al-l’interno degli strumenti adottati nel contesto dellacooperazione giudiziaria in materia civile. È notoinfatti come la Corte di giustizia nella sentenzarelativa al caso « Tacconi » avesse propeso per laqualificazione delle obbligazioni derivanti dallarottura delle trattative precontrattuali in terminiextracontrattuali, considerando pertanto applica-bile in proposito il criterio speciale di cui all’art. 5n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968,applicabile ratione temporis al caso di specie, inluogo del criterio di cui all’art. 5 n. 1 della stessaConvenzione, relativo invece alle obbligazionicontrattuali (154).

La scelta in questione appare criticabile, in

quanto si basa sul presupposto che i soggetti cheprendono parte alle trattative siano destinati adassumersi degli obblighi di carattere assoluto, allastregua degli obblighi dovuti da ciascun soggettonei confronti della generalità dei consociati, e nongià di carattere relativo, come lo sono quelli dovutinei confronti delle controparti delle trattative in-traprese. In proposito, fermo restando che nellaindividuazione della qualificazione prevalentedelle obbligazioni in questione per i fini delladisciplina contenuta in un atto comunitario sidebba necessariamente procedere in maniera au-tonoma rispetto alle qualificazioni prevalenti neldiritto interno dell’uno piuttosto che dell’altroStato membro che possano venire in considera-zione (155), deve osservarsi che nel procedere atale qualificazione autonoma avrebbe dovuto farsiopportunamente riferimento ai criteri già indivi-duati allo stesso fine nell’ambito del sistema nelquale l’atto in questione si viene ad inserire. Comesi è rilevato (supra, § 3) trattando della delimita-zione dell’ambito di applicazione ratione materiaedel regolamento in esame (156), nello stesso con-testo della disciplina della competenza giurisdizio-nale tra gli Stati membri dell’Unione europea con-tenuta nel regolamento “Bruxelles I” e già nellaConvenzione di Bruxelles del 1968 alla quale si èfatto poc’anzi riferimento, la Corte di giustizia siera in precedenza soffermata sulla nozione di« materia contrattuale » ai fini dell’applicazionedella disciplina di cui al già ricordato art. 5 n. 1della Convenzione. A tale proposito, la Corte digiustizia nella sentenza « Handte » aveva adottatoquale criterio rilevante al fine di potersi trattare diobbligazioni contrattuali la presenza di obblighiliberamente assunti da una parte nei confronti diun’altra (157). Applicando questo criterio al con-testo specifico delle trattative precontrattuali, ap-pare opportuno osservare che, proprio in quantotali trattative sono volte alla conclusione di uncontratto con una o più controparti determinate,esse siano innegabilmente idonee a far sorgeredegli obblighi nei confronti di dette controparti,obblighi che il soggetto che intraprende le tratta-tive liberamente si assume nel momento stesso in

(152) L’inclusione nel regolamento “Roma II” delladisciplina della materia deve essere letta in stretta correla-zione con la sua esclusione dall’ambito di applicazione delregolamento concernente la legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali (“Roma I”, reg. CE n. 593/2008, cit.), art.1 § 2 lett. i. V., tra gli altri, BERTOLI, in Regolamento CE n.593/2008, cit., sub art. 1 - commento VIII, 594 ss.; LÜTTRING-HAUS, Das internationale Privatrecht der culpa in contrahendonach den EG-Verordnungen “Rom I” und “Rom II”, in Rechtder Internationalen Wirtschaft, 2008, 193 ss., specialmente194 s.; VOLDERS, Culpa in contrahendo in the conflict of laws.A first appraisal of Article 12 of the Rome II Regulation, inNederlands internationaal Privaatrecht, 2008, 464 ss., special-mente 465 s.

(153) V. in proposito DAVÌ, La responsabilità extracon-trattuale, cit., 91 ss.

(154) Cfr. C. giust. CE 17 settembre 2002, causa C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c. HeinrichWagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), in Racc.giur. C. giust., 2002, I-7357 ss., punti 19 ss. della motiva-zione. V. in proposito, tra gli altri, BERTOLI, Criteri di giuri-sdizione e legge applicabile in tema di responsabilità precon-trattuale alla luce della sentenza Fonderie meccaniche Tacconi,in Riv. dir. intern. priv. proc., 2003, 109 ss.; FRANZINA, Laresponsabilità precontrattuale nello spazio giudiziario europeo,

in Riv. dir. intern., 2003, 714 ss.; chronique di HUET, in J. dr.intern., 2003, 668 ss.

(155) Si rimanda in proposito alle considerazioni gene-rali svolte supra, § 3 e alla dottrina citata nella nt. 18.

(156) V. specialmente nt. 25 ss. e testo corrispondente.(157) C. giust. CE 17 giugno 1992, causa C-26/91, Jacob

Handte GmbH c. Traitements mécano-chimiques de surfa-ces SA (TMCS), in Racc. giur. C. giust., 1992, I-3967 ss.,specialmente punti 15 ss. Si vedano in proposito anche lesentenze richiamate supra, nt. 20.

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cui consapevolmente decide di iniziare a trattarecon quello piuttosto che con quell’altro soggettoper la conclusione di un contratto avente un de-terminato oggetto (158). Né ci sembra deporrepersuasivamente in senso inverso il fatto che gliobblighi derivanti dalle trattative precontrattuali,tra cui in particolare l’obbligo di buona fede, sianoobblighi legislativamente previsti. Infatti, pur tro-vando astratta previsione legislativa, non meno,del resto, di quanto avviene — benché a livelloprevalentemente dispositivo — per la disciplinadelle obbligazioni contrattuali in quanto tali, leobbligazioni relative alle trattative precontrattua-li sono innegabilmente obbligazioni volontaria-mente assunte dalla parte che liberamente decidedi intraprendere le trattative nei confronti di una opiù controparti determinate (159).

Nel merito dei criteri di collegamento adottati,la norma dell’art. 12 del regolamento appare inrealtà riflettere, non senza ambiguità, un’oscilla-zione tra la qualificazione extracontrattuale equella contrattuale delle obbligazioni in questione,in quanto prevede come regola generale la sotto-posizione di queste alla legge regolatrice del con-tratto che le trattative da cui sorgono miravano aconcludere, e ciò a prescindere dal fatto che ilcontratto sia stato poi materialmente concluso omeno (160). Evidentemente, la sottoponibilitàdelle obbligazioni in questione alla lex contractuspresuppone che questa possa essere individuata e,quindi, nell’ipotesi in cui le trattative si sianointerrotte, che queste fossero giunte a un punto

tale da poter far emergere gli elementi necessari aconsentire la determinazione della legge regola-trice sulla base delle regole contenute, tendenzial-mente, nel regolamento “Roma I” sulla legge ap-plicabile alle obbligazioni contrattuali (reg. CE n.593/2008, cit.).

Nelle ipotesi in cui non sia possibile procederealla individuazione della legge regolatrice delleobbligazioni derivanti dalle trattative precontrat-tuali sulla base della lex contractus, il regolamento“Roma II” ricade, riflettendo l’ambiguità rilevata,su criteri strettamente mutuati dalla disciplina ge-nerale della legge applicabile alle obbligazioni ex-tracontrattuali da fatto illecito recata all’art. 4. Lasoluzione appare criticabile, in quanto equivalesostanzialmente a porre in un rapporto di subor-dinazione i criteri di collegamento relativi alleobbligazioni extracontrattuali rispetto a quelli re-lativi alle obbligazioni contrattuali. In proposito,ipotizzare un concorso successivo tra criteri dicollegamento attinenti a materie diverse appareinopportuno, in quanto inevitabilmente si tratta dicriteri marcatamente disomogenei, concepiti iprimi per regolare un fenomeno consensuale e isecondi per regolare, invece, un rapporto obbliga-torio che trova la sua fonte in un fatto illecito, o, alpiù, in un atto unilaterale. Né può assumersi che ilrapporto obbligatorio da regolare muti natura aseconda che le trattative siano giunte a tal puntoda consentire l’emersione degli elementi necessariall’individuazione della legge regolatrice di un rap-porto di carattere contrattuale o meno, dato cheuna tale soluzione sarebbe dal punto di vista siste-matico assai poco soddisfacente, oltre a rivelarsiproblematica sul piano pratico, per la difficoltà diindividuare il momento critico a partire dal qualesi produrrebbe il prospettato mutamento (161).

(158) Sotto questo profilo la motivazione adottata dallaCorte di giustizia nella sentenza « Tacconi » (C. giust. CE 17settembre 2002, causa C-334/00, cit., specialmente punto 24,appare carente, in quanto si limita a postulare che nella fasedelle trattative precontrattuali non si sia in presenza di unobbligo liberamente assunto da una parte nei confrontidell’altra, senza adeguatamente provare la fondatezza di taleassunto. V., relativamente alla sentenza, le condivisibili os-servazioni di FRANZINA, op. ult. cit., 718 ss., secondo cuil’applicazione al contesto delle trattative precontrattuali deldictum della Corte nella sentenza « Handte » (C. giust. CE 17giugno 1992, causa C-26/91, cit.) avrebbe dovuto portare aben diverse conclusioni, nel senso dell’evidente carattererelativo delle obbligazioni insorte tra le parti della trattativa.

(159) V. in questo senso quanto osservato da DAVÌ, op.ult. cit., 98 ss. ed ulteriormente da FRANZINA, lc. ult. cit.

(160) È appena il caso di ricordare, a questo proposito,che il regolamento “Roma I”, come già la Convenzione diRoma del 1980, reca disposizioni atte ad individuare la leggeregolatrice a prescindere dalla valida conclusione del con-tratto: v. in particolare l’art. 10 § 1 e l’art. 11 § 3. Inprecedenza, la presenza di disposizioni analoghe nella Con-venzione di Roma era stata considerata indicativa dellaidoneità della Convenzione ad applicarsi anche in materia diresponsabilità precontrattuale da DAVÌ, op. ult. cit., 95 s.;nello stesso senso, FRANZINA, op. ult. cit., 737 s.

(161) La sottoposizione delle obbligazioni scaturentidalle trattative precontrattuali a regole di conflitto diverse enon omogenee rispetto a quelle che portano all’individua-zione della legge regolatrice del contratto che le trattativesono volte a concludere è suscettibile di rivelarsi problema-tica non solo sul piano della logica conflittuale, bensì anchesu di un piano di stretto diritto materiale, apparendo nonopportuna la sottoposizione di obbligazioni tra loro stretta-mente collegate a leggi differenti. V. in proposito ancora,sulla base anche di riferimenti comparatistici, DAVÌ, op. ult.cit., 100 s.; FRICK, Culpa in contrahendo. Eine rechtsverglei-chende und kollisionsrechtliche Studie, Zürich, 1992, 131 ss.L’esistenza del dovere di buona fede tanto in sede di esecu-zione del contratto quanto in sede di trattative è sottolineata,tra l’altro, anche nei Principi dei contratti commerciali in-ternazionali elaborati dall’Istituto internazionale per l’unifi-cazione del diritto privato (UNIDROIT): v. in particolare gli art.1.7 e 2.1.15 dell’ed. 2010, disponibile al sito www.unidroit.org.

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17. L’azione diretta nei confronti dell’assicura-tore del responsabile e altre questioni sottoposte allalegge regolatrice dell’obbligazione extracontrattua-le. — Un problema di qualificazione si pone simil-mente con riferimento all’azione diretta control’assicuratore del responsabile, la cui ammissibilitàè sottoposta dall’art. 18 del regolamento in esamealternativamente alla legge regolatrice dell’obbli-gazione extracontrattuale ovvero a quella applica-bile al contratto di assicurazione. Nell’adottare lasoluzione del concorso alternativo tra i due criteridi collegamento il legislatore comunitario pareevidentemente perseguire il risultato materiale difavorire per quanto possibile l’ammissibilità del-l’azione diretta, in quanto strumento atto a tute-lare più efficacemente gli interessi della partelesa (162). La finalità materiale perseguita con lasoluzione accolta nell’art. 18 ha portato inevitabil-mente a sacrificare l’esigenza di chiarezza e dirigore sistematico, che avrebbe richiesto una sceltapiù netta a favore della qualificazione extracon-trattuale dell’istituto, ispirata al suo carattere stru-mentale rispetto al fine dell’attuazione della re-sponsabilità non contrattuale, ovvero della suaqualificazione contrattuale (163). Quest’ultimaporterebbe invece a ritenere che la questione del-l’ammissibilità dell’azione diretta nei confrontidell’assicuratore del responsabile debba essere ri-solta in base alla legge regolatrice del contratto diassicurazione, e non già secondo la legge cheregola la responsabilità dell’assicurato nei con-fronti del danneggiato. L’assoggettamento dell’a-zione diretta alla legge regolatrice della responsa-bilità extracontrattuale, oltre a riflettere il già evi-denziato carattere di strumentalità dell’azione di-retta rispetto ad una più efficace tutela degli

interessi della parte lesa, consentirebbe di assicu-rare maggiormente l’assoggettamento delle variequestioni suscettibili di porsi relativamente alla re-sponsabilità extracontrattuale ad un’unica leg-ge (164), secondo l’intento perseguito dalla normadi cui all’art. 15 del regolamento, sulla quale ci si èin precedenza soffermati (v. supra, § 4).

A quest’ultima logica appaiono ispirarsi altredisposizioni del regolamento, quali l’art. 19, rela-tivo alla surrogazione nei diritti derivanti da unobbligo di carattere extracontrattuale, l’art. 20,concernente il diritto dell’obbligato in solido cheabbia adempiuto di rivalersi sugli altri coobbligati,e l’art. 22, relativo all’onere della prova, norme lequali tutte prevedono la sottoposizione di taliquestioni alla legge regolatrice dell’obbligazioneextracontrattuale (165). La soluzione tradizionaledel concorso alternativo, ispirata al fine materialedel favor validitatis (166), è invece prevista dall’art.21 del regolamento relativamente alla validità for-male di atti unilaterali relativi ad un’obbligazioneextracontrattuale, i quali sono da considerarsi va-lidi quanto alla forma se sono tali o per la leggeregolatrice dell’obbligazione extracontrattuale oper la lex loci actus. La medesima soluzione èprevista dall’art. 22 § 2 relativamente alla ammis-sibilità dei mezzi di prova delle obbligazioni ex-tracontrattuali, al qual fine il concorso alternativosi estende anche alla lex fori, in considerazionedella stretta rilevanza processuale della que-stione (167).

18. Le norme di applicazione necessaria e lenorme di sicurezza e condotta. — Il regolamentoprevede il consueto limite all’applicazione dellalegge da esso individuata come applicabile consi-

(162) La soluzione accolta nel testo del regolamento sidiscosta da quella contenuta nel testo della proposta dellaCommissione, COM(2003) 427, cit., all’art. 14. V. in propo-sito MALATESTA, The Law Applicable to Traffic Accidents, inThe Unification of Choice of Law Rules on Torts, cit., 85 ss.,specialmente 99 ss.

(163) La soluzione consistente nell’assoggettare l’azionediretta alla legge regolatrice dell’obbligazione extracontrat-tuale è sostenuta in dottrina da DAVÌ, op. ult. cit., 82 ss.,specialmente 84 s., e già da FERRARI BRAVO, Responsabilitàcivile, cit., 106 s.; v. in tal senso anche l’art. 141 della leggefederale svizzera di diritto internazionale privato del 1987 el’art. 40 § 4 della Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Ge-setzbuch tedesca, nella quale tuttavia è contemplata anche lasoluzione alternativa del richiamo alla legge regolatrice delcontratto di assicurazione. Un concorso successivo di criteridi collegamento è previsto al riguardo nell’art. 9 della Con-venzione dell’Aja del 1971 sulla legge applicabile agli inci-denti stradali. V. in proposito, tra gli altri, FRIGESSI DI RAT-TALMA, Il contratto internazionale di assicurazione, Padova,1990, 241 ss., specialmente 244; SARAVALLE, Responsabilitàdel produttore, cit., 317 ss., specialmente 323.

(164) Cfr. in questo senso FRANZINA, Il regolamento n.864/2007/CE, cit., 1036; HONORATI, Regolamento n. 864/2007, cit., 554 s.

(165) V. in proposito FRANZINA, op. ult. cit., 1035 ss.;HONORATI, op. ult. cit., 554 ss.; LÉGIER, Le règlement « RomeII », cit., 31 s.

(166) V. al riguardo, tra gli altri, BALLARINO, Forma degliatti e diritto internazionale privato, Padova, 1970, 277 ss.,specialmente 290 ss.; PATOCCHI, Règles de rattachement loca-lisatrices et règles de rattachement à caractère substantiel,Genève, 1985, 40 ss.; DAVÌ, Le questioni generali del dirittointernazionale privato nel progetto di riforma, in La riformadel diritto internazionale privato e processuale. Raccolta inricordo di Edoardo Vitta a cura di GAJA, Milano, 1994, 45 ss.,specialmente 55 ss.; PICONE, Les méthodes de coordinationentre ordres juridiques en droit international privé, in Recueildes Cours de l’Académie de droit international de La Haye,CCLXXVI, 1999, 9 ss., specialmente 84 ss.

(167) V. in proposito, tra gli altri, HONORATI, op. ult. cit.,554 s.; FRANZINA, op. ult. cit., 1036 s.

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stente nelle norme di applicazione necessaria delforo. La disposizione, come formulata nell’art. 16,pare ispirata alla nozione tradizionale di norme diapplicazione necessaria, per la quale sono identi-ficate come tali quelle disposizioni destinate adapplicarsi alla fattispecie da regolare quale che siala legge regolatrice individuata in base alle normedi diritto internazionale privato (168). Se la normain esame non pare quindi suscitare particolareattenzione ove la si raffronti con altre disposizionianaloghe reperibili nelle codificazioni nazionali didiritto internazionale privato e in convenzioni in-ternazionali (169), qualche osservazione appareinvece necessaria quanto alla sua collocazione en-tro il sistema della cooperazione giudiziaria civileall’interno dell’Unione europea nel quale il rego-lamento che la contiene deve essere collocato.

In modo particolare, emerge un evidente pro-blema di coordinamento con la ben più articolatadisciplina che l’istituto riceve nel parallelo regola-mento “Roma I” concernente la legge applicabilealle obbligazioni contrattuali (reg. CE n. 593/2008,cit.), relativamente al quale si è già sottolineato ilrapporto di complementarità in cui il regolamentoin esame si viene a porre (v. quanto osservatosupra, § 2). Innanzitutto, nel regolamento “RomaII” manca il tentativo definitorio che è invecepresente nell’art. 9 § 1 del regolamento “Roma I”.Questo profilo di differenziazione non pare tutta-via di particolare rilevanza, né sistematica, né ma-teriale. Infatti, la definizione contenuta nellanorma appena richiamata non presenta carattereparticolarmente innovativo, essendo con evidenzadesunta dalla giurisprudenza della Corte di giusti-zia relativa al bilanciamento tra libertà di presta-zione dei servizi e tutela dei diritti dei lavoratoritemporaneamente distaccati sul territorio di unaltro Stato membro (170), giurisprudenza la quale

l’aveva a propria volta ricavata da risalenti benchéautorevoli prese di posizione dottrinali in argo-mento (171). Piuttosto, dato che la definizionetralatizia contenuta nell’art. 9 § 1 del regolamento“Roma I” si presenta in qualche misura restrittiva,con particolare riferimento alla sottolineatura cheessa compie del carattere pubblicistico dell’inte-resse alla cui tutela le norme in questione devonoconsiderarsi mirate, con ciò parendo inopportuna-mente escludere la configurabilità di interessi pro-pri di categorie più o meno vaste di soggetti privaticome idonei ad essere tutelati mediante ricorsoalle norme in questione, ci si può domandare sel’assenza di una definizione corrispondente all’in-terno del regolamento “Roma II” non sia in realtàda salutare con favore, in quanto consente dievitare il rischio di una lettura indebitamente re-strittiva della portata della categoria di norme inquestione (172).

Oltre a ciò, mette conto riflettere se la stessanozione per così dire strutturale delle norme diapplicazione necessaria quale fatta propria dallostesso art. 16 del regolamento in esame, che comegià rilevato le identifica in quanto norme destinatead applicarsi quale che sia la legge regolatricedell’obbligazione extracontrattuale, non debba es-sere riletta alla luce di alcune tendenze evolutiveinsite nella stessa giurisprudenza della Corte digiustizia alla quale si deve il non perfettamenteriuscito sforzo definitorio appena discusso. Da talegiurisprudenza appare infatti doversi desumereche, quantomeno nei casi in cui l’applicazionedelle disposizioni contenute nel diritto interno diun Paese membro dell’Unione europea a titolo dinorme di applicazione necessaria sia suscettibile dicostituire una restrizione alle libertà di circola-

(168) V. in generale in argomento, per tutti, BONOMI, Lenorme imperative nel diritto internazionale privato, Zürich,1998, 138 ss.; per una ricostruzione del contributo dato dalladottrina italiana all’elaborazione della categoria di norme inquestione, DAVÌ, La Rivista e gli studi di diritto internazionaleprivato, cit., 33 ss.

(169) La disposizione dell’art. 16 del regolamento“Roma II” è sostanzialmente corrispondente, tra l’altro, aquella contenuta in proposito nell’art. 17 l. n. 218 del 1995,sulla quale, tra gli altri, BOSCHIERO, in Legge 31 maggio 1995,n. 218, cit., sub art. 17, 1062 ss.; TREVES, in Commentario delnuovo diritto internazionale privato, cit., sub art. 17, 84 ss.

(170) Si vedano C. giust. CE 23 novembre 1999, causeriunite C-369/96 e C-376/96, cit. supra, nt. 140, punto 30della motivazione; C. giust. CE 15 marzo 2001, causa C-165/98, cit. supra, nt. 140, punti 25 ss. della motivazione; conriferimento a tale giurisprudenza e alla sua incidenza sulmodo di operare delle norme di applicazione necessarianello spazio giuridico europeo v., tra gli altri, DAVÌ, op. ult.

cit., 36 ss.; MENGOZZI, I conflitti di leggi, le norme di applica-zione necessaria in materia di rapporti di lavoro e la libertà dicircolazione dei servizi nella Comunità europea, in LiberFausto Pocar a cura di VENTURINI Ga. e BARIATTI, II. Nuovistrumenti del diritto internazionale privato, Milano, 2009,701 ss., specialmente 704 ss.; si rinvia anche a MARONGIU

BUONAIUTI, La legge applicabile alle prestazioni di sicurezzasociale nel regolamento CE n. 883/2004, in Riv. dir. sic. soc.,2010, 535 ss., specialmente 545 ss.

(171) Con particolare riferimento agli scritti di FRANCE-SCAKIS, La théorie du renvoi, cit., 11 ss.; ID., Quelques préci-sions sur les lois d’application immédiate, cit., 1 ss.

(172) V., per alcune osservazioni critiche in merito alladefinizione delle norme di applicazione necessaria inseritanell’art. 9 § 1 del regolamento “Roma I”, tra gli altri,BONOMI, Overriding Mandatory Provisions, cit., 287 ss.; BO-SCHIERO, I limiti al principio d’autonomia, cit., 73 s.; DE

CESARI, « Disposizioni alle quali non è permesso derogareconvenzionalmente » e « norme di applicazione necessaria »nel regolamento Roma I, in Nuovi strumenti del dirittointernazionale privato, cit., 257 ss., specialmente 262 s.

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zione contemplate dai Trattati istitutivi, non possapiù farsi luogo all’applicazione di tali norme deltutto “alla cieca”, vale a dire senza nemmenovalutare il contenuto della legge altrimenti appli-cabile alla questione da regolare e l’idoneità di talelegge a perseguire in misura più o meno soddisfa-cente i medesimi interessi che l’applicazione diuna norma interna in quanto avente carattere diapplicazione necessaria mira a tutelare (173). Se-condo quanto affermato dalla Corte di giustizia, insostanza, in tutti i casi in cui l’applicazione di unadisposizione interna a titolo di norma di applica-zione necessaria sia suscettibile di comportare unarestrizione alle libertà di circolazione, essa andràsoggetta all’ordinario sindacato di compatibilitàcon la disciplina delle libertà stesse previsto pertali restrizioni. Dovrà quindi in quest’ottica accer-tarsi che le norme in questione perseguano un finegiustificato, che siano proporzionate al fine stessoe, in particolare, che questo non potesse essereperseguito in misura comparabile mediante l’ado-zione di mezzi meno incisivi, vale a dire, sul pianodei conflitti di legge, facendo applicazione delledisposizioni contenute allo stesso fine nella leggeapplicabile secondo le regole di conflitto (174).

Questa esigenza di interpretare con maggioreflessibilità il modus operandi delle norme di appli-cazione necessaria, che non vi è motivo per rite-nere limitata alla sola disciplina di rapporti cosid-detti intracomunitari, ovvero, ora, “intra-Unioneeuropea”, essendo l’esigenza di limitare perquanto possibile la previsione di deroghe all’ope-rare, in modo particolare, di una disciplina uni-forme di diritto internazionale privato dettata si-curamente dalla tutela di valori, quali la certezzadel diritto e l’ordinato svolgimento dei rapportigiuridici, che trascendono lo specifico contesto delmercato interno, potrebbe portare ad un tenden-

ziale superamento di un altro limite insito nelladisciplina tradizionale dell’istituto in esame che ilregolamento “Roma II” appare fare propria. Siintende alludere alla previsione di un trattamentodifferenziato tra le norme di applicazione necessa-ria del foro e quelle appartenenti ad un Paeseterzo, come tale intendendosi un Paese diversotanto da quello del foro quanto da quello la cuilegge è individuata come applicabile al rapporto,dato che, in quest’ultimo caso, le norme di appli-cazione necessaria non apporterebbero alcuna de-roga all’ordinario funzionamento delle regole diconflitto e si applicherebbero in quanto parte dellastessa legge regolatrice.

Invero, l’art. 16 del regolamento fa riferimentounicamente, similmente a quanto avviene in moltedisposizioni analoghe contenute in legislazioni sta-tali o convenzioni internazionali, alle norme diapplicazione necessaria del foro, essendo statoespunto, in sede di adozione del regolamento, ilriferimento alla possibilità per il giudice di pren-dere in considerazione le norme di applicazionenecessaria di un Paese terzo con il quale la fatti-specie si presentasse strettamente collegata, cheera stato contemplato nell’iniziale proposta dellaCommissione (175) e da questa mantenuto, a se-guito del parere favorevole del Parlamento euro-peo (176), nella proposta modificata (177). Laragione che ha portato all’esclusione dal testo delregolamento di tale riferimento deve considerarsisostanzialmente coincidente con quella che haportato ad una sensibile limitazione della rilevanzadelle norme di applicazione necessaria di Paesiterzi nell’ambito del parallelo regolamento “RomaI”, nel quale, secondo l’art. 9 § 3, tali normepotranno essere prese in considerazione solo inquanto appartengano al Paese in cui le obbliga-zioni derivanti dal contratto debbano essere ese-guite e, per di più, in quanto determinino lo

(173) V. in questo senso, in particolare, C. giust. CE 23novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, cit.,punto 39 della motivazione; C. giust. CE 15 marzo 2001,causa C-165/98, cit., punto 25 della motivazione.

(174) Questa rilettura in chiave più restrittiva del ruolodelle norme di applicazione necessaria all’interno dello spa-zio giuridico europeo, che porta in particolare ad una ricon-siderazione del loro tradizionale inquadramento quale limitepreventivo all’applicazione della legge richiamata per effettodelle norme di conflitto, è data da DAVÌ, op. ult. cit., 36 s.Osserva in proposito BOSCHIERO., op. ult. cit., 87 ss., comel’esigenza di una comparazione con il livello di tutela del-l’interesse protetto suscettibile di essere conseguito me-diante l’applicazione delle pertinenti disposizioni della lexcausae si ponga specificamente con riguardo alle norme diapplicazione necessaria aventi finalità protettiva, mentre nonsi ponga altrettanto chiaramente per quelle norme che ab-biano invece lo scopo di promuovere interessi pubblicisticidello Stato che le pone.

(175) V. in proposito l’art. 12 dell’iniziale proposta diregolamento, COM(2003) 427, cit., e la relativa Relazioneesplicativa, ivi, p. 26 s., nella quale si sottolineava come itermini della disposizione proposta corrispondessero a quelliimpiegati nell’art. 7 della Convenzione di Roma del 1980sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

(176) V. la Relazione del Parlamento europeo sullaproposta, A6-0211/2005 def., cit., sub emendamento n. 44,p. 30 s., ove il Parlamento si era limitato a proporre un’in-versione dell’ordine dei due paragrafi, parendo più logicoanteporre la previsione relativa all’applicazione delle normedi applicazione necessaria del foro.

(177) V. in tal senso l’art. 13 della proposta modificata,COM(2006) 83 def., cit., e la relativa Relazione, punto 3.1,ivi, p. 2, dove la Commissione indicava genericamente diaccogliere l’emendamento proposto dal Parlamento europeounitamente ad altri, in quanto comportante un migliora-mento sul piano della chiarezza del testo.

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specifico effetto di renderne illecito l’adempi-mento. Essenzialmente, la ragione di questo ap-proccio sfavorevole alla presa in considerazionedelle norme di applicazione necessaria di Paesiterzi è insita nel timore di inserire all’interno diuna disciplina di conflitto uniforme un eccessivostrumento di discrezionalità, potenzialmente su-scettibile di vanificare lo stesso sforzo di unifica-zione. Le resistenze che i rappresentanti di alcuniStati membri hanno opposto sul punto segnata-mente nel corso del procedimento che ha con-dotto all’adozione del regolamento “Roma I” ri-flettono del resto la previsione, contenuta nellaConvenzione di Roma del 1980, della facoltà pergli Stati contraenti di apporre una riserva allanorma dell’art. 7 § 1, che contemplava la presa inconsiderazione di tali norme, facoltà la quale erastata poi esercitata da quegli stessi Stati membriche, di fronte alla evidente impossibilità di eserci-tare una facoltà analoga relativamente ad un rego-lamento, hanno inteso opporsi al mantenimentodella disposizione in questione nel testo dell’atto,determinando il raggiungimento della formula dicompromesso, per così dire, infine adottata nel-l’art. 9 § 3 di tale regolamento (178).

Non può negarsi una parte di fondamentoall’obiezione per la quale la previsione di un mar-gine eccessivamente ampio di discrezionalità nelderogare all’applicazione della legge individuatacome applicabile in base alle regole contenutenell’uno come nell’altro regolamento rischia didiminuire l’efficacia con la quale questo è in gradodi perseguire gli evidenti fini di uniformità e pre-vedibilità nella determinazione della legge appli-cabile ai rapporti di carattere internazionale e,mediatamente, di certezza del diritto ai quali la suaadozione tende; tuttavia non si può fare a meno diosservare che la previsione così come si trovavaformulata nell’art. 7 § 1 della Convenzione diRoma conteneva un’indicazione molto pertinente,nel senso di valutare la effettiva necessità di unaderoga all’ordinario funzionamento delle regole diconflitto, nella parte in cui prevedeva che, al finedi decidere se prendere o meno in considerazionele norme di applicazione necessaria di Paesi terzi,il giudice dovesse valutare non solo la presenza diuno stretto collegamento con la fattispecie bensì

anche, specificatamente, le conseguenze che sareb-bero potute derivare dall’applicazione di talinorme o dalla loro mancata applicazione. Questaindicazione, a dire il vero, continua a sussisterenella parte finale dell’art. 9 § 3 del regolamento“Roma I” anche se, in quest’ultima sede, potrebbeeffettivamente dubitarsi della concreta utilità diuna tale previsione, avendo la norma stessa appenaprecisato l’effetto che le disposizioni in questionedebbano produrre al fine di poter essere prese inconsiderazione (179).

Ferma restando l’opportunità di un’evoluzionenel senso di una maggiore flessibilità dell’approc-cio alla disciplina del modus operandi delle normedi applicazione necessaria all’interno dello spazioeuropeo di libertà, sicurezza e giustizia, non paretuttavia che le considerazioni che si sono appenasvolte possano portare, come suggerito da alcuniautori (180), ad un superamento in via interpreta-tiva del chiaro dato testuale del regolamento inesame, il cui art. 16 fa esplicitamente riferimentoall’applicazione delle sole norme di applicazionenecessaria del foro. Ciò sia in considerazione dellevicende dell’iter legislativo dell’atto, che hannovisto espungere dal testo la previsione che in talediverso senso era stata inizialmente contem-plata (181), sia in considerazione dell’attitudinecomunque insita nelle norme di applicazione ne-

(178) V., con riferimento alla soluzione accolta nell’art.9 § 3 del regolamento “Roma I” rispetto alla presa inconsiderazione di norme di applicazione necessaria stra-niere, tra gli altri, BIAGIONI, in Regolamento CE n. 593/2008,cit., sub art. 9, 788 ss., specialmente 799 ss.; BONOMI, op. ult.cit., 295 ss.; BOSCHIERO, op. ult. cit., 82; DE CESARI, op. ult. cit.,265 ss.

(179) I profili di imprevedibilità insiti nella previsionedi una discrezionalità da parte del giudice che continua asussistere malgrado il restringimento della portata dellanorma sono sottolineati, in particolare, da BONOMI, op. ult.cit., 297; tende a valutare, invece, positivamente la sus-sistenza di tale potere discrezionale BIAGIONI, op. ult. cit.,803 s.

(180) Tra gli autori favorevoli a fare salva la possibilitàper i giudici degli Stati membri di prendere in considera-zione le norme di applicazione necessaria di Paesi terzimalgrado il silenzio del regolamento v., in particolare, KAD-NER GRAZIANO, Das auf außervertragliche Schuldverhältnisseanzuwendende Recht nach Inkrafttreten der Rom II-Ver-ordnung, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und interna-tionales Privatrecht, 2009, 1 ss., specialmente 72; JUNKER, DerReformbedarf im Internationalen Deliktsrecht der Rom II-Verordnung drei Jahre nach ihrer Verabschiedung, in Rechtder Internationalen Wirtschaft, 2010, 257 ss., specialmente268; LEIBLE e LEHMANN, Die neue EG-Verordnung, cit., 726;più dubitativo VON HEIN, Europäisches Internationales De-liktsrecht, cit., 24 s.

(181) La previsione relativa alla presa in considerazionedelle norme di applicazione necessaria di Paesi terzi è stataespunta nella posizione comune del Consiglio 11 settembre2006, n. 9751/06 ADD. 1 (JUSTCIV 137), p. 4, punto 7.Nella successiva Comunicazione della Commissione relativaalla posizione comune, COM(2006) 566 def., del 27 settem-bre 2006, p. 4, sub art. 16, l’eliminazione della disposizioneveniva motivata in base all’assenza di un apprezzabile inte-resse comunitario, essendo meramente dettata da un’esi-genza di parallelismo con la disciplina recata dalla Conven-zione di Roma del 1980.

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cessaria a rappresentare una deroga al normalefunzionamento delle regole sull’individuazionedella legge applicabile contenute nel regolamento,non parendo prospettabile che i giudici di unoStato membro possano unilateralmente estenderein via interpretativa i limiti chiaramente posti in talsenso in una norma contenuta in un atto diretta-mente applicabile all’interno degli Stati membri edobbligatorio in tutti i suoi elementi (182). Even-tualmente, potrebbe discutersi se l’adozione diuna tale interpretazione praeter legem della normadell’art. 16 possa dirsi rientrare nei poteri dellaCorte di giustizia ove questa venisse investita dellaquestione in sede di rinvio pregiudiziale, nellamisura in cui la teoria dell’acte clair non possaconsiderarsi incidere sulla proponibilità della que-stione (183).

Il regolamento nondimeno prevede una stradaalternativa attraverso la quale norme appartenentiad ordinamenti diversi tanto da quello del foroquanto da quello la cui legge è applicabile alrapporto possono essere prese in considerazione.Tale strada è offerta dall’art. 17, il quale si riferisceall’istituto nettamente distinto della presa in con-siderazione delle regole di sicurezza e condotta invigore nel luogo e nel momento in cui si verifica ilfatto che determina il sorgere della responsabilitàextracontrattuale (184). In proposito, oltre all’og-getto specifico che le regole prese in considera-

zione da quest’ultima norma possiedono, rilevasottolineare come, a differenza delle norme diapplicazione necessaria alle quali si riferisce ladisposizione precedente, le norme di sicurezza econdotta di cui all’art. 17 del regolamento sianodestinate ad essere prese in considerazione qualimeri elementi di fatto, e cioè come circostanzeintegrative della fattispecie, secondo i presupposticoncettuali della Datum theory da lungo tempoelaborata dalla dottrina internazionalprivatisticastatunitense (185).

La soluzione in questione consente infatti ditenere conto di tali regole, le quali presentanonecessariamente un ambito di applicazione terri-toriale e sono sovente anche corredate di sanzionipenali o amministrative in caso di violazione, aprescindere dalla loro appartenenza alla lex foriovvero alla legge regolatrice dell’obbligazione ex-tracontrattuale, profilo che si rivela di importanzaparticolarmente sensibile nei casi in cui il luogo nelquale si è svolta la condotta dannosa e il luogodell’evento siano situati in Stati diversi. Con rife-rimento a questa ipotesi, tra l’altro, la soluzioneaccolta nel regolamento appare preferibile a quellache porterebbe a considerare le regole di sicurezzae condotta in vigore nel Paese della condotta allastregua di norme di applicazione necessaria (186).Quest’ultima soluzione appare infatti scarsamentepersuasiva, sia avuto riguardo al fatto che talvoltale regole di sicurezza e condotta rivestono la formadi meri standards di condotta non codificati inregole di carattere vincolante, sia, ed ancor più,per il motivo che la loro presa in considerazionenon appare poter comportare alcuna deroga alnormale funzionamento delle regole di conflitto,posto che, dato il carattere territoriale che essenormalmente possiedono, non sarebbe comunque

(182) V., nel senso di escludere la possibilità di pren-dere in considerazione le norme di applicazione necessaria diPaesi terzi nell’ambito del regolamento “Roma II”, tra glialtri, BRIÈRE, Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles(« Rome II »), in J. dr. intern., 2008, 31 ss., specialmente 66s.; DE LIMA PINHEIRO, Choice of Law on Non-ContractualObligations Between Communitarization and Globalization.A First Assessment of EC Regulation “Rome II”, in Riv. dir.intern. priv. proc., 2008, 5 ss., specialmente 31 s.; DICKINSON,The Rome II Regulation, cit., 636 ss.

(183) Con riferimento alla nota sentenza C. giust. CE 6ottobre 1982, causa 283/81, CILFIT, in Racc. giur. C. giust.,1982, 3415 s., punti 16 s. della motivazione, in cui la teoriain questione, restrittivamente definita, veniva contemplatacome esimente dall’obbligo del rinvio pregiudiziale da partedei giudici di ultima istanza. V. in proposito, tra gli altri,CONDINANZI e MASTROIANNI, Il contenzioso dell’Unione euro-pea, Torino, 2009, 210 ss.; SOULARD, RIGAUX e MUNOZ, Con-tentieux de l’Union européenne/3. Renvoi préjudiciel. Re-cours en manquement a cura di SIMON, Rueil-Malmaison,2011, 74 ss.

(184) V., nel senso che la disposizione dell’art. 17 sirivela offrire uno strumento alternativo a quello delle normedi applicazione necessaria attraverso il quale norme di terziStati divengono suscettibili di essere prese in considerazione,benché a diverso titolo, FRANZINA, Il regolamento n. 864/2007/CE, cit., 1042; VON HEIN, Of Older Siblings and DistantCousins: The Contribution of the Rome II Regulation to theCommunitarization of Private International Law, in Rabels

Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht,2009, 461 ss., specialmente 506.

(185) V., tra gli autori statunitensi ai quali si devel’elaborazione di tale teoria, CURRIE, On the Displacement ofthe Law of the Forum, in Columbia Law Review, 1958, 964ss.; EHRENZWEIG, Local and Moral Data in the Conflict ofLaws, in Buffalo Law Review, 1966, 55 ss. In proposito, v.DAVÌ, La responsabilità extracontrattuale, cit., 42 ss.; PFEIFFER,Datumtheorie und “local data” in der Rom II –Verordnung –am Beispiel von Straßenverkehrsunfällen, in Liber AmicorumKlaus Schurig, München, 2012, 229 ss., specialmente 230 s.

(186) Secondo la soluzione prospettata con riferimentoall’art. 17 l. n. 218 del 1995, che, analogamente all’art. 16 delregolamento, non contempla espressamente la possibilità diprendere in considerazione norme di applicazione necessariadi terzi Paesi, da POCAR, in Commentario del nuovo dirittointernazionale privato, sub art. 62, cit., 307 ss., specialmente312; ID., Le droit des obligations dans le nouveau droitinternational privé italien, in Rev. crit. dr. intern. priv., 1996,41 ss., specialmente 62.

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prospettabile l’applicazione di regole di tal generevigenti in un Paese diverso da quello in cui l’azionedannosa si è svolta, le quali non avrebbero alcuninteresse ad applicarsi alla fattispecie. Inoltre, talesoluzione si rivelerebbe problematica nel caso incui la condotta dannosa si sia svolta in un Paesediverso tanto da quello del foro quanto da quellola cui legge è applicabile al rapporto, in quantoessa porrebbe l’esigenza di attribuire rilevanza alleregole di applicazione necessaria di Paesi terzi,soluzione che, come si è osservato, non è stataaccolta dal regolamento (187).

19. L’ordine pubblico. — Il regolamento“Roma II” contiene anche, all’art. 26, una dispo-sizione in materia di ordine pubblico, la quale sipresenta formulata in modo del tutto simile adaltre disposizioni inserite allo stesso fine in altriregolamenti adottati nel settore della cooperazionegiudiziaria in materia civile all’interno dello spaziogiuridico europeo (188). Come è noto, lo scopodell’istituto è quello di salvaguardare l’armoniainterna dell’ordinamento del foro di fronte all’in-gresso di valori giuridici stranieri, costituendoquindi un limite di carattere essenzialmente nega-tivo all’apertura che l’ordinamento del foro stessoopera nei confronti degli ordinamenti stranieri a

mezzo delle proprie norme di diritto internazio-nale privato (189).

Inevitabilmente, la funzione tradizionale del-l’ordine pubblico appena indicata deve essere ri-letta in termini compatibili con le esigenze propriedello spazio giuridico europeo nel quale il regola-mento stesso si inserisce. Un primo riflesso di taleesigenza è da intravedersi nell’applicazione restrit-tiva alla quale la norma è destinata, come è resoevidente dal ricorso all’avverbio « manifestamen-te » che, del resto, figura ricorrentemente nei re-golamenti adottati nel campo della cooperazionegiudiziaria civile (190). In definitiva, deve ritenersiche nell’ambito dello spazio giudiziario europeoall’interno del quale vige un principio di reciprocafiducia tra i sistemi giuridici degli Stati membri, ilimiti che gli ordinamenti interni dei singoli Statifrappongono all’apertura nei confronti dei sistemi

(187) V., nel senso dell’inidoneità delle regole di sicu-rezza e condotta del luogo del fatto dannoso ad applicarsi atitolo di norme di applicazione necessaria, DAVÌ, op. ult. cit.,43 s. Deve osservarsi che disposizioni che permettessero lapresa in considerazione delle norme di applicazione neces-saria di Paesi terzi, al momento dell’elaborazione del testodel regolamento in esame, potevano rinvenirsi solamentenell’art. 7 § 1 della Convenzione di Roma del 1980 e nell’art.16 § 2 della Convenzione dell’Aja del 1985 sulla leggeapplicabile e il riconoscimento dei trusts. La presa in consi-derazione delle regole di sicurezza e condotta in vigore nelluogo dell’azione quali dati di fatto, come previsto dall’art.17 del regolamento, era stata invece contemplata già dall’art.7 della Convenzione dell’Aja in materia di incidenti dellacircolazione stradale del 1971: v. ESSÉN, Rapport explicatif, inActes et documents de la XIe session de la Conférence de LaHaye du 7 au 26 octobre 1968, III. Accidents de la circulationroutière, La Haye, 1970, 200 ss., specialmente 211, sub art. 7,punto 6. La medesima soluzione è contemplata dall’art. 9della Convenzione dell’Aja del 1973 sulla legge applicabilealla responsabilità da danno da prodotti, nonché dall’art. 45§ 3 del codice civile portoghese del 1966 e dall’art. 142 § 2della legge federale svizzera di diritto internazionale privatodel 1987.

(188) Cfr., tra le disposizioni contenute in proposito neiregolamenti sinora adottati che rechino regole sulla leggeapplicabile, l’art. 21 del regolamento “Roma I” (reg. CE n.593/2008, cit.), e l’art. 12 reg. UE del Consiglio 20 dicembre2010, n. 1259/2010, relativo all’attuazione di una coopera-zione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzioed alla separazione personale (“Roma III”).

(189) V. in proposito, tra gli altri, BADIALI, Ordine pub-blico e diritto straniero, Milano, 1963, 3 ss.; BARILE, I principifondamentali della comunità statale e il coordinamento trasistemi (L’ordine pubblico internazionale), Padova, 1969, 53ss.; ID., Ordine pubblico (diritto internazionale privato), inquesta Enciclopedia, XXX, 1980, 1106 ss., specialmente1112 s.; LAGARDE, Recherches sur l’ordre public en droitinternational privé, Paris, 1959, 11 ss.; MOSCONI, Exceptionsto the Operation of Choice of Law Rules, in Recueil des Coursde l’Académie de droit international de La Haye, CCXVII,1989, 9 ss., specialmente 23 ss.; BUCHER, L’ordre public et lebut social des lois en droit international privé, ivi, CCXXXIX,1993, 9 s., specialmente 23 ss.; FUMAGALLI, Diritto straniero(applicazione e limiti), in questa Enciclopedia, Annali, IV,2011, 467 ss., specialmente 478 ss.

(190) Il requisito per il quale il contrasto con l’ordinepubblico deve presentare carattere manifesto è comuneanche ai regolamenti recanti regole in materia di riconosci-mento ed esecuzione delle decisioni, nei quali l’ordine pub-blico opera come motivo di esclusione del riconoscimento: v.segnatamente l’art. 34 n. 1 del regolamento “Bruxelles I”(reg. CE n. 44/2001, cit.); l’art. 22 lett. a reg. CE del Consiglio27 novembre 2003, n. 2201/2003; l’art. 24 lett. a reg. CE n.4/2009, cit. Il controllo della compatibilità con l’ordinepubblico viene invece meno nei regolamenti nei quali laprocedura di exequatur è sostituita da una certificazione exante della idoneità della decisione a circolare all’internodello spazio giudiziario europeo, come nel reg. CE n. 805/2004, cit., istitutivo del titolo esecutivo europeo, e nel reg.CE n. 2201/2003, cit., relativamente alle decisioni concer-nenti il diritto di visita e il ritorno del minore. La medesimasoluzione è stata seguita in sede di revisione del regolamento“Bruxelles I”: v. il reg. UE del Parlamento europeo e delConsiglio 12 dicembre 2012, n. 1215/2012, concernente lacompetenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzionedelle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione),art. 39. Si rinvia in proposito a MARONGIU BUONAIUTI, Latutela del diritto di accesso alla giustizia e della parità dellearmi tra i litiganti nella proposta di revisione del regolamenton. 44/2001, in La tutela dei diritti umani e il diritto interna-zionale (Atti del XVI Convegno della Società italiana didiritto internazionale-SIDI, Catania, 23-24 giugno 2011) acura di DI STEFANO e SAPIENZA, Napoli, 2012, 345 ss., spe-cialmente 364 ss.

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giuridici degli altri Stati membri in tanto sianogiustificati in quanto siano volti alla salvaguardiadi principi e valori fondamentali dell’ordinamentogiuridico del foro, sul cui contenuto materiale èdestinata in qualche misura ad incidere la comuneappartenenza all’Unione europea e la soggezioneal suo diritto. Nondimeno, deve essere osservatoche l’ordine pubblico al quale è fatto riferimentonel regolamento è e rimane l’ordine pubblico delforo, nel senso che, malgrado i vincoli appenasottolineati derivanti dalla comune appartenenzaall’Unione europea, ciascuno Stato membro devecontinuare a potersi considerare portatore di pro-prie tradizioni giuridiche i cui contenuti fonda-mentali intenda salvaguardare. Eventualmente, ladimensione comunitaria dell’ordine pubblico sa-rebbe suscettibile di rilevare nei casi in cui, inconsiderazione dell’applicabilità erga omnes delleregole di conflitto contenute nel regolamento,venga in considerazione l’applicazione della leggedi un Paese terzo, la quale non può presumersicondividere gli stessi principi e valori quali tro-vano espressione nel diritto dell’Unione e qualifiniscono con l’integrare, senza peraltro giungere asoppiantarla né ad uniformarla, la stessa nozionedi ordine pubblico degli Stati membri (191).

Per quanto specificamente attiene ai profilisotto i quali il problema della compatibilità dellalegge individuata come applicabile in base alleregole di conflitto contenute nel regolamento conl’ordine pubblico del foro è maggiormente suscet-tibile di porsi, particolare attenzione è stata dedi-cata nel corso del prolungato iter legislativo dellostrumento alla questione dei cosiddetti punitivedamages, istituto conosciuto sotto diverse formedagli ordinamenti di common law, in base al qualein sede di condanna al risarcimento del dannoderivante da fatto illecito il responsabile può es-sere condannato al pagamento di una somma che

non rispecchia direttamente il danno causato,bensì presenta carattere in qualche misura sanzio-natorio nei confronti del responsabile, allo scopodi scoraggiare il ripetersi della condotta ille-cita (192). L’incompatibilità di tale istituto con lafinalità meramente riparatoria che il diritto dellaresponsabilità da fatto illecito presenta negli ordi-namenti continental-europei ha portato all’inseri-mento nella iniziale proposta di regolamento pre-sentata dalla Commissione di una disposizionespecifica sul punto, la quale dichiarava senz’altrocontraria all’ordine pubblico comunitario l’appli-cazione di qualsiasi disposizione del diritto indivi-duato come applicabile in base alle regole di con-flitto contenute nel regolamento che prevedesse lacondanna a danni non aventi finalità risarcitoria,ed aventi segnatamente valenza esemplare o puni-tiva (193). La soluzione contenuta nella proposta èapparsa in sede di esame da parte del Comitatoper gli affari giuridici del Parlamento europeoeccessivamente rigorosa, tanto più perché i puni-tive damages sono ammessi, benché con applica-zioni pratiche in genere più moderate, anche daldiritto interno di alcuni Stati membri, nonchéeccedente dai limiti insiti nella portata del regola-mento quale atto volto ad introdurre unicamentedelle regole comuni sulla legge applicabile in ma-teria di obbligazioni contrattuali, senza ambire aduna unificazione della disciplina sostanziale, siapure limitatamente al profilo considerato. Il per-seguimento di evidenti finalità di unificazione ma-teriale sarebbe stato invece insito nell’indicare

(191) V., con riferimento alla configurabilità di unanozione di ordine pubblico « comunitario » e all’influenzadei principi ad essa ascrivibili sull’ordine pubblico dei sin-goli Stati membri, tra gli altri, ANGELINI, Ordine pubblico neldiritto comunitario, in D. disc. pubbl., Aggiornamento, II,2005, 503 ss.; CONTALDI, Ordine pubblico, in Diritto interna-zionale privato a cura di BARATTA, in Dizionari del dirittoprivato promossi da IRTI, Milano, 2010, 273 ss., specialmente277 ss.; FUMAGALLI, L’ordine pubblico nel sistema del dirittointernazionale privato comunitario, in Dir. comm. intern.,2004, 635 ss.; KARYDIS, L’ordre public dans l’ordre juridiquecommunautaire: un concept à contenu variable, in Rev. trim.dr. eur., 2002, 1 ss.; NASCIMBENE, Riconoscimento di sentenzastraniera e « ordine pubblico europeo », in Riv. dir. intern.priv. proc., 2002, 659 ss.; POILLOT PERUZZETTO, Ordre public etloi de police dans l’ordre communautaire, in Travaux duComité français de droit international privé, 2002-2004, Paris,2005, 65 ss.

(192) V., per alcuni studi relativi all’istituto dei punitivedamages nelle varianti che esso presenta nei diversi ordina-menti di common law e ai problemi di compatibilità che nederivano con i diversi principi ispiratori del diritto dellaresponsabilità civile negli ordinamenti continental-europei,SARAVALLE, I punitive damages nelle sentenze delle cortieuropee e dei tribunali arbitrali, in Riv. dir. intern. priv. proc.,1993, 867 ss., specialmente 887 ss.; BROGGINI, Compatibilitàdi sentenze statunitensi di condanna al risarcimento di « pu-nitive damages » con il diritto europeo della responsabilitàcivile, in Eur. dir. priv., 1999, 479 ss., specialmente 490 ss. InItalia, il problema si è posto in tempi relativamente recenticon riferimento all’esecuzione di una sentenza statunitensedi condanna di un’impresa italiana a punitive damages inrelazione a un danno da prodotto difettoso: v. App. Venezia15 ottobre 2001, Parrott c. Fimez S.p.A., in Riv. dir. intern.priv. proc., 2002, 1021 ss., con commento di CRESPI REGHIZZI,Sulla contrarietà all’ordine pubblico di una sentenza stranieradi condanna a punitive damages, ivi, 977 ss.; Cass. 19 gennaio2007, n. 1183, Parrott c. Fimez S.p.A., Fimez S.p.A. c.Parrott, ivi, 2007, 777 ss., con commento di LOPEZ

DE GONZALO, Punitive damages e ordine pubblico, ivi, 2008,77 ss.

(193) V. in tal senso l’iniziale proposta della Commis-sione, COM(2003) 427 def., cit., art. 24, e la relativa Rela-zione esplicativa, ivi, p. 31.

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come senz’altro contrarie ad una nozione di ordinepubblico comunitario, la cui emersione sarebbestata per la prima volta espressamente postulataall’interno di un atto di questo tipo, disposizioniche avessero previsto questo genere di conse-guenze del fatto illecito (194). La Relazione delParlamento europeo aveva previsto al posto dellaespressa previsione contenuta nell’art. 24 dellaproposta l’inserimento di un paragrafo nella di-sposizione relativa all’ordine pubblico, nel quale atitolo di specificazione della regola generale sicontemplava la facoltà, e non già l’obbligo, diescludere l’applicazione delle disposizioni dellalegge designata come applicabile che avessero pre-visto la condanna a danni punitivi od esemplari, inquanto potessero essere considerate in contrastocon l’ordine pubblico del foro, con ciò implicita-mente rinunciando alla opinabile pretesa unifica-trice delle diverse concezioni degli Stati membrisul punto che poteva essere letta nella diversaformulazione della regola contenuta nella propo-sta (195). Nel testo definitivo del regolamento,infine, la disposizione in questione è stata espuntadall’articolato, venendo riportata all’interno di un« considerando » nel preambolo (n. 32), nell’evi-dente intento di sminuire l’autonoma rilevanza delproblema nell’ambito della generale problematicadella compatibilità della legge designata con l’or-dine pubblico del foro. Nel senso di un ripensa-mento dell’iniziale atteggiamento di radicale chiu-sura verso l’istituto in questione, nel « conside-rando » n. 32 è stato anche precisato che nelvalutare l’incompatibilità di questo genere di di-sposizioni con l’ordine pubblico del foro il giudicedovrà tenere conto delle circostanze del caso dispecie e dell’ordinamento giudico del foro, conevidente riferimento alla eventuale presenza all’in-terno di quest’ultimo di istituti aventi finalità ana-loghe (196).

Un profilo che il regolamento non disciplina è

dato dagli effetti derivanti dall’operare dell’ordinepubblico. In proposito, in dottrina è stata posta laquestione se, in conseguenza dell’incompatibilitàdella legge individuata come applicabile in basealle disposizioni del regolamento con l’ordinepubblico del foro, debba trovare applicazione di-rettamente la lex fori o se debba piuttosto aversiriguardo all’esistenza nel regolamento di altri cri-teri di collegamento che possano portare all’indi-viduazione di una diversa legge regolatrice, se-condo la soluzione prospettata nel sistema italianodi diritto internazionale privato dall’art. 16 comma2 l. n. 218 del 1995 (197). In proposito, fermarestando l’esclusione della possibilità di applicarele norme relative alla risoluzione delle questionigenerali di diritto internazionale privato previstedal diritto interno di uno Stato membro alla disci-plina di conflitto contenuta in un regolamentocomunitario, pena la vanificazione dell’obiettivo diapplicazione ed interpretazione uniforme del re-golamento stesso all’interno degli Stati mem-bri (198), ci sembra nondimeno che, nella misurain cui quest’ultimo preveda un concorso, sia essosuccessivo ovvero alternativo, di criteri di collega-mento in relazione ad una medesima fattispecienormativa, sia più consono allo spirito del regola-mento servirsi dei diversi criteri da questo contem-plati al fine di individuare altra legge regolatrice,ricorrendo alla lex fori solo a titolo residuale, valea dire in assenza di altri criteri di collegamentoapplicabili in relazione alla fattispecie o nell’ipo-tesi estrema in cui questi portino a propria voltaall’individuazione di una legge la cui applicazionesi riveli ugualmente incompatibile con l’ordinepubblico del foro (199).

(194) V. la Relazione del Parlamento europeo, A6-0211/2005 def., cit., sub emendamento n. 50, art. 22, p. 33;in proposito, BONA, Personal Injuries, Fatal Accidents andRome II: Can the Law of the Country where the VictimSuffers Provide Full and Fair Compensation?, in The Unifi-cation of Choice of Law Rules on Torts, cit., 249 ss., special-mente 265 ss.

(195) V. l’art. 22 § 1b dell’articolato contenuto nellaRelazione del Parlamento europeo, A6-0211/2005 def., lc.ult. cit.

(196) La necessità di adottare un approccio comparati-stico di carattere selettivo, che abbia riguardo alle specifichecaratteristiche che la disciplina dell’istituto presenta neldiritto straniero in rapporto ai caratteri propri dell’ordina-mento giuridico del foro era stata del resto già prospettata indottrina, in particolare da SARAVALLE, op. ult. cit., 887 ss.

(197) V. in proposito, tra gli altri, DAVÌ, Le questionigenerali del diritto internazionale privato, cit., 131 ss., spe-cialmente 136 s.; BOSCHIERO, in Legge 31 maggio 1995, n. 218,cit., sub art. 16, 1046 ss., specialmente 1061 ss.; MOSCONI, inCommentario del nuovo diritto internazionale privato, cit.,sub art. 16, 78 ss., specialmente 83 s.

(198) Rilevano a questo riguardo considerazioni simili aquelle svolte in dottrina con riferimento al rapporto tra ladisciplina delle questioni generali di diritto internazionaleprivato da parte della legge italiana di riforma e il modoeventualmente diverso in cui le medesime questioni sianorisolte all’interno delle convenzioni di diritto internazionaleprivato in vigore nel nostro ordinamento. V. in propositoDAVÌ, op. ult. cit., 77 s.

(199) V. al riguardo CONTALDI, op. ult. cit., 285 s. Per uncaso in cui, con riferimento alla disciplina della legge appli-cabile alle obbligazioni contrattuali contenuta nella Conven-zione di Roma del 1980, constatata la contrarietà all’ordinepubblico della legge applicabile in base ad una regola diconflitto speciale concernente i contratti individuali di la-voro, la Corte di cassazione aveva ritenuto doversi fareriferimento alla legge applicabile in base alla regola generalecontemplata dalla Convenzione stessa, Cass. 11 novembre

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20. Altre disposizioni del regolamento. — Ilregolamento “Roma II” contiene alcune altre di-sposizioni relative alle questioni generali suscetti-bili di porsi nell’applicazione delle regole di con-flitto in esso contenute. Innanzitutto, nell’art. 23,si preoccupa di definire la nozione di residenzaabituale ai fini dell’applicazione delle disposizioniche vi fanno riferimento quale criterio di collega-mento. Questa disposizione assolve alla medesimaesigenza definitoria al cui soddisfacimento prov-vede la corrispondente disposizione contenutanell’art. 19 del regolamento “Roma I” (reg. n.593/2008, cit.) relativamente alla legge applicabilealle obbligazioni contrattuali. Le definizioni diresidenza abituale contenute nelle due disposi-zioni presentano rilevanti tratti di similitudine, inquanto entrambe si rivelano essenzialmente incen-trate su due ipotesi specifiche: quella in cui si trattidi definire la residenza abituale di una società,associazione ad altra persona giuridica, ovveroquella in cui il soggetto di cui si tratti sia unapersona fisica, la quale, nondimeno, agisca nel-l’ambito di un’attività professionale. Effettiva-mente, tanto l’una quanto l’altra disposizione nonsi preoccupano di definire la residenza abitualecon riferimento alle persone fisiche nelle ipotesi,che devono ritenersi, tendenzialmente, più fre-quenti in relazione al regolamento in esame inquanto relativo alla legge applicabile alle obbliga-zioni extracontrattuali (200), in cui queste nonagiscano nell’ambito della propria attività profes-sionale (201).

Come si è avuto modo di rilevare con riferi-

mento alla disposizione contenuta nell’art. 19 delregolamento “Roma I” (202), l’assenza di unadefinizione in proposito deve spiegarsi alla lucedelle caratteristiche particolari del criterio di col-legamento in questione, in quanto si tratta, noto-riamente, di un criterio di mero fatto, suscettibiledi apprezzamento discrezionale da parte del giu-dice sulla base dell’insieme delle circostanze rile-vanti della fattispecie. Nondimeno, resta il fattoche, nel momento in cui il regolamento si proponedi fornire una definizione del criterio in questionerelativamente alle due ipotesi specifiche in prece-denza indicate, lo sforzo definitorio rischia di es-sere vanificato a motivo del fatto che il regola-mento stesso limita la portata della definizione atali ipotesi solamente, le quali, per di più, nellaspecifica materia considerata rischiano anche dinon rivelarsi le più frequenti. Venendo al meritodelle soluzioni accolte dalla norma in esame, essa,in termini corrispondenti a quanto avviene nel-l’art. 19 del regolamento “Roma I”, identifica laresidenza abituale delle società, associazioni e per-sone giuridiche con il luogo in cui è ubicata la loroamministrazione centrale. La soluzione per unverso si rivela costituire, più che una definizione insenso proprio, una sostanziale equiparazione didue criteri di per sé differenti, il secondo soltantodei quali è appropriato alla fattispecie da regolare,dato che, a ben considerare, il concetto stesso diresidenza abituale, evidentemente concepito in re-lazione alle persone fisiche, mal si attaglia alladiversa realtà delle persone giuridiche (203). Peraltro verso, quanto al merito del criterio utilizzato,la soluzione adottata dalla norma appare dettatada un condivisibile intento di concretezza, lad-dove, tra i possibili criteri di localizzazione di unapersona giuridica, esprime una chiara opzione afavore di un criterio, quello del luogo dell’ammi-nistrazione centrale, che corrisponde a quello incui vengono tendenzialmente prese le decisioniinerenti all’attività dell’ente (204). Alla medesima

2002, n. 15822, Bottoni c. Banca di Roma S.p.A., in Riv. dir.intern. priv. proc., 2003, 978 ss., con commento di CLERICI,Rapporti di lavoro, ordine pubblico e convenzione di Roma,ivi, 809 ss., specialmente 828 ss.

(200) Da notare, in proposito, che il criterio di collega-mento della residenza abituale riveste nell’economia delregolamento “Roma II” un peso più limitato di quanto nonaccada nel regolamento “Roma I”, rilevando in sintesi al finedell’applicazione della regola di cui all’art. 4 § 2 (v. supra, §7), di alcune regole contenute nell’art. 5 in materia diresponsabilità per danni da prodotto (v. supra, § 9), nonchédelle regole ispirate alla soluzione di cui all’art. 4 § 2contenute nelle disposizioni relative all’arricchimento senzacausa, alla gestione di affari altrui ed alla responsabilitàprecontrattuale (art. 10 § 2, 11 § 2, 12 § 2: v. supra, § 14-16).Cfr. HOHLOCH, Place of Injury, Habitual Residence, CloserConnections and Substantive Scope: the Basic Principles, inYearbook of Private International Law, 2007, 1 ss., special-mente 11 s.

(201) La scelta compiuta dal legislatore comunitario dievitare di cimentarsi con la definizione della residenza abi-tuale propriamente intesa con riferimento alle persone fisi-che si trova riflessa con maggiore evidenza nella diversaformulazione della regola dell’art. 19 nell’iniziale proposta diregolamento presentata dalla Commissione, COM(2003)

427 def., cit., p. 29 s., nella quale la norma era espressamenterubricata « equiparazione alla residenza abituale ».

(202) Si rinvia in proposito a MARONGIU BUONAIUTI, inRegolamento CE n. 593/2008, cit., sub art. 19, 892 ss.,specialmente 894 ss.

(203) V. ancora MARONGIU BUONAIUTI, op. ult. cit., 897ss.

(204) La medesima soluzione è adottata dall’art. 19 delregolamento “Roma I”, mentre una diversa soluzione vieneaccolta al fine della individuazione del domicilio delle per-sone giuridiche nell’art. 60 del regolamento “Bruxelles I”(reg. CE n. 44/2001, cit.), la diversità delle soluzioni accoltenei due regolamenti trovando giustificazione nelle diverseesigenze ad essi soggiacenti. V. in proposito, tra gli altri,CARBONE, Lo spazio giudiziario europeo, cit., 66 s.; DAVÌ, Il

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esigenza appare, coerentemente, ispirata la regolacontenuta nel 2o cpv. del § 1 dell’art. 23, la quale,con riferimento all’ipotesi in cui l’obbligazioneextracontrattuale sorga per effetto di un fatto ve-rificatosi nell’esercizio dell’attività di una filiale, diun’agenzia o di una qualunque altra sede di atti-vità, fa coincidere la residenza abituale con illuogo in cui ha sede la detta filiale, agenzia o seded’attività (205). La norma ricorre ugualmente adun artifizio giuridico nella parte in cui fa riferi-mento alla residenza abituale di una persona fisicache agisca nell’ambito di una attività professionale,essendo evidente che la sede di attività principaledella persona fisica che, ad esempio, rivesta laqualità di libero professionista o di imprenditoreindividuale non necessariamente si troverà a coin-cidere con il luogo in cui questa ha la propriaresidenza abituale propriamente considerata, datoche, ai fini dell’individuazione di quest’ultima,notoriamente, rilevano anche altri elementi relativialla localizzazione delle relazioni personali e fami-liari della persona, i quali potrebbero non coinci-dere con quelli strettamente attinenti alla localiz-zazione dell’attività professionale (206).

Tra le altre disposizioni dedicate alle questionigenerali attinenti al modo di operare delle regoledi conflitto poste dal regolamento figura l’art. 24,il quale esclude il rinvio. La norma segue la solu-zione accolta dalla Convenzione di Roma del1980 (207) e confermata dal regolamento “Roma

I” (208), nonché dalla gran parte delle conven-zioni internazionali, che escludono il rinvio inmateria di obbligazioni tanto contrattuali quantoextracontrattuali (209). Le ragioni dell’esclusionedel rinvio in materia sono da rintracciarsi, anzi-tutto, nel ruolo significativo affidato all’autonomiadelle parti nella individuazione del diritto applica-bile, che, benché, come si è visto, vada incontro alimitazioni, è pur sempre presente anche all’in-terno del regolamento in esame (v. supra, § 5). Inproposito, la dottrina tende prevalentemente aritenere che la scelta di legge operata dalle partidebba considerarsi come rivolta essenzialmentealle norme materiali della legge scelta in quantodettata da considerazioni inerenti al contenutomateriale di questa, e non possa ricomprendereanche le norme di diritto internazionale privato daessa recate, con la conseguenza che ammetterel’operare del rinvio comporterebbe una sostan-ziale vanificazione della scelta operata dalleparti (210). Per quanto attiene, invece, alle regole

diritto internazionale privato italiano della famiglia e le fontidi origine internazionale o comunitaria, in Riv. dir. intern.,2002, 879 ss., specialmente 898 s.; SALERNO, Giurisdizione edefficacia delle decisioni straniere, cit., 83 s.; MARONGIU BUO-NAIUTI, op. ult. cit., 899.

(205) La medesima soluzione è adottata, mutatis mutan-dis, dall’art. 19 § 2 del regolamento “Roma I”, il quale fariferimento all’ipotesi di contratti conclusi nell’ambito delleattività di una filiale, agenzia od altra sede di attività.

(206) I presupposti della residenza abituale sono, comeè noto, tendenzialmente individuati, da una parte, nellacontinuatività della permanenza del soggetto in un determi-nato Paese per un periodo di tempo sufficientemente ampioe, dall’altra, dall’intenzione di stabilire all’interno dellostesso Paese il centro principale dei propri interessi. V. inproposito, tra le altre, C. giust. CE 15 settembre 1994, causaC-452/93, Magdalena Fernández, in Racc. giur. C. giust.,1994, I-4295 ss., punto 22 della motivazione; C. giust. CE 25febbraio 1999, causa C-90/97, Swaddling, ivi, 1999, I-1075ss., punti 29 ss. In dottrina, tra gli altri, BAETGE, Auf demWeg zu einem gemeinsamen europäischen Verständnis desgewöhnlichen Aufenthalts, in Die richtige Ordnung. Fest-schrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag, cit., 77 ss.; ID.,Der gewöhnliche Aufenthalt im internationalen Privatrecht,Tübingen, 1994, 107 ss.; HOHLOCH, op. cit., 11 s.; MARONGIU

BUONAIUTI, op. ult. cit., 895 ss.(207) V. l’art. 15 della Convenzione di Roma del 1980,

su cui, per tutti, CUBEDDU, in Convenzione sulla legge appli-cabile alle obbligazioni contrattuali (Roma, 19 giugno 1980).

Commentario a cura di BIANCA e GIARDINA, in N. leggi civ.,1995, sub art. 15, 1074 ss.

(208) V. l’art. 20 del regolamento “Roma I”, il qualecorrisponde letteralmente all’art. 24 del regolamento inesame, tranne per l’aggiunta dell’inciso « salvo che il pre-sente regolamento disponga altrimenti », precisazione laquale, tuttavia, appare priva di riscontro concreto, dato chei limitati casi in cui il regolamento attribuisce a qualche titolorilevanza al sistema di diritto internazionale privato delPaese la cui legge è applicabile al rapporto non sono suscet-tibili di essere configurati alla stregua di ipotesi di rinviopropriamente inteso: v. in proposito FRANZINA, in Regola-mento CE n. 593/2008, cit., sub art. 20, 903 ss., specialmente907 ss.

(209) Per quanto attiene alla materia oggetto d’esame inquesta sede, sia la Convenzione dell’Aja del 1971 sulla leggeapplicabile in materia di incidenti stradali sia la Convenzionedell’Aja del 1973 sulla legge applicabile alla responsabilitàper danni da prodotto, pur non recando un’apposita dispo-sizione che escluda in termini generali il rinvio, fanno non-dimeno espressamente riferimento nelle singole norme diconflitto alla legge interna del Paese al quale conduce ilcriterio di collegamento di volta in volta adottato. V. inproposito, con riferimento alla prima delle due, ESSÉN, Rap-port explicatif, cit., 200 ss., specialmente 206. Nondimeno,come osservato da DAVÌ, Le renvoi en droit internationalprivé contemporain, in Recueil des Cours de l’Académie dedroit international de La Haye, CCCLII, 2012, 9 ss., special-mente 256 ss., l’approccio negativo in questione è statoprogressivamente superato in seno alla Conferenza dell’Aja,riflettendo l’utilità dello strumento del rinvio allo scopo direalizzare un coordinamento con i sistemi di diritto interna-zionale privato degli Stati non contraenti delle convenzioniadottate.

(210) V., tra gli altri, DAVÌ, Le questioni generali deldiritto internazionale privato, cit., 100 s.; ID., La responsabi-lità extracontrattuale, cit., 13 s.; ID., Le renvoi en droitinternational privé contemporain, cit., 376 ss.; KASSIR, Réfle-xions sur le renvoi en droit international privé comparé,Bruxelles-Beyrouth-Paris, 2002, 60 ss.; CAMPIGLIO, Rinvio

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concernenti l’individuazione della legge applica-bile in mancanza di scelta, deve osservarsi che ilregolamento ricorre alla tecnica della specializza-zione delle norme di conflitto, facendo uso dicriteri di collegamento appositamente individuatiin relazione alla specifica categoria di obbligazioniextracontrattuali che venga in considerazione e,nell’ambito della categoria principale delle obbli-gazioni extracontrattuali da fatto illecito, in rela-zione allo specifico tipo di illecito in questione.Per di più, in relazione a ciascuna categoria diillecito o di altro fatto da cui sorgano obbligazioniextracontrattuali, il regolamento ricorre sovente,come si è avuto modo di vedere, alla previsione diuna pluralità di criteri di collegamento articolati inconcorso successivo, ovvero disposti in termini dieccezione gli uni all’operare degli altri. In presenzadi una struttura appositamente articolata di criteridi collegamento l’accoglimento del rinvio avrebbeinevitabilmente prodotto un inopportuno effettoperturbatore, falsando il gioco dei criteri di colle-gamento così come espressamente concepito dallegislatore comunitario (211). Ciò nondimeno, oveil legislatore comunitario abbia egli stesso lasciatoal giudice un margine di discrezionalità, comeavviene in base alla clausola d’eccezione basata sulcollegamento più stretto, non pare inopportunopoter tenere conto delle soluzioni contemplatedalle norme di conflitto della legge che si assumapresentare un collegamento più stretto con la fat-tispecie, dal momento che il fatto che questa leggesi consideri applicabile o meno alla fattispecie inbase alle proprie regole di diritto internazionaleprivato appare costituire un fattore del quale do-ver tenere conto nella valutazione del carattereeffettivo del collegamento individuato (212).

A queste considerazioni che già sono statesvolte con riferimento alla disciplina contenuta inleggi statali o in convenzioni internazionali in ma-teria, ne possono essere aggiunte altre, attinenti

più specificamente alle caratteristiche della disci-plina contenuta nei regolamenti adottati nel con-testo della cooperazione giudiziaria in materia ci-vile nell’ambito dell’Unione europea. In quest’am-bito, infatti, l’adozione di una disciplina di con-flitto applicabile erga omnes, e cioè anche qualoraporti all’applicazione della legge di un Paeseterzo (213), potrebbe per un verso rivelarsi suscet-tibile di conseguenze inopportune sul piano dellauniformità dell’applicazione della disciplina con-tenuta nel regolamento ove questa dovesse di voltain volta venire a coordinarsi, per effetto del rinvio,con i sistemi di diritto internazionale privato diStati terzi, i quali potrebbero non rivelarsi atti aperseguire gli stessi obiettivi di disciplina interna-zionalprivatistica o materiale che il regolamentopersegue (214). A queste considerazioni può non-dimeno obiettarsi che l’accoglimento del rinvioappare potersi rivelare utile al fine di promuovereun coordinamento tra sistemi di diritto internazio-nale privato che non sia limitato alla ristrettacerchia degli Stati membri dell’Unione europeasoggetti all’applicazione dei singoli regolamentiadottati in materia (215).

Il regolamento disciplina inoltre, all’art. 25, ilproblema del richiamo ad ordinamenti plurilegi-slativi, intesi come quelli all’interno dei quali sianopresenti diversi sistemi giuridici articolati su baseterritoriale. Tra le due soluzioni generalmenteadottate rispetto a tale problema, consistenti rispet-tivamente nell’applicare la stessa disciplina di con-flitto prevista per regolare i conflitti di legge dicarattere interstatale anche a livello interlocale e nelfare invece rinvio per risolvere questi ultimi con-flitti alle norme che li disciplinano all’interno del-l’ordinamento statale la cui legge è individuatacome applicabile alla fattispecie, il regolamentoadotta la prima, seguendo pure in questo la solu-zione già adottata dalla Convenzione di Roma del

(diritto internazionale privato), in questa Enciclopedia, An-nali, IV, 2011, 1025 ss., specialmente 1030 ss.

(211) V. ancora, con riferimento alla questione dell’op-portunità dell’accoglimento del rinvio in quelle materie nellequali si è in presenza di un concorso alternativo o successivodi criteri di collegamento, per tutti, DAVÌ, Le questionigenerali del diritto internazionale privato, cit., 101 s., ovel’autore rileva come l’effetto perturbatore che l’operare delrinvio potrebbe causare rispetto al perseguimento del risul-tato materiale cui la norma di conflitto tende si presti adessere ovviato mediante l’accoglimento di un approccioselettivo, in termini di rinvio in favorem; in seguito, piùampiamente, ID., Le renvoi en droit international privé con-temporain, cit., 402 ss.

(212) V. in proposito ancora DAVÌ, Le questioni generalidel diritto internazionale privato, cit., 109 ss.

(213) Come espressamente prevede l’art. 3 del regola-mento in esame, seguendo lo stesso approccio già osservatodalla Convenzione di Roma del 1980 e confermato dalregolamento “Roma I”. In proposito v. supra, § 3.

(214) Il problema evocato appare suscettibile di porsi,con evidenza, non già nei casi in cui sia individuata comeapplicabile la legge di uno Stato membro, bensì nei casi incui sia designata come applicabile la legge di uno Stato terzo,dato che in tali casi potrebbero venire in considerazionenorme di diritto internazionale privato ispirate a logichedifferenti. V. in proposito GIULIANO e LAGARDE, Relazionesulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali, cit., sub art. 15, p. 37; con riferimento alregolamento “Roma I”, FRANZINA, op. ult. cit., 905 s.

(215) V. per questo ordine di considerazioni DAVÌ, Lerenvoi en droit international privé contemporain, cit., 256 ss.

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1980 e mantenuta nel regolamento “Roma I” (216),nonché seguita, successivamente, dal reg. UE delConsiglio 20 dicembre 2010, n. 1259/2010 (“RomaIII”), che istituisce una cooperazione rafforzata nelsettore della legge applicabile al divorzio ed allaseparazione personale (217).

La soluzione adottata dal regolamento si giu-stifica in una duplice ottica. Da una parte, riflettela tendenza, già evidente nella posizione adottatain merito al rinvio, a sottolineare l’autonomia delladisciplina recata dal regolamento ed a limitare perquanto possibile l’interferenza da parte di dispo-sizioni nazionali, anche se in questo caso, all’evi-denza, queste ultime inciderebbero meramente sudi un risvolto interno del funzionamento delladisciplina di conflitto recata dal regolamento. Dal-l’altra, la soluzione adottata ha il pregio evidentedi favorire la semplicità nell’applicazione delladisciplina di conflitto recata dal regolamento, di-spensando l’interprete dalla ricerca delle normeinterne pertinenti per giungere alla individuazionedella specifica disciplina territorialmente applica-bile (218). La ricerca di una soluzione uniformedel problema posto dalla esistenza di ordinamentiplurilegislativi non va però al di là di quanto ènecessario per assicurare un’uniforme ed agevoleapplicazione della disciplina internazionalprivati-stica posta dal regolamento nell’ambito che essostesso si è assegnato. Coerentemente, infatti, con ladelimitazione di tale ambito come effettuata dalregolamento all’art. 1, per il quale, in particolare,esso è destinato ad applicarsi unicamente nellesituazioni che comportino un conflitto di leggi (v.supra, § 3), il § 2 dell’art. 25 precisa chiaramenteche gli Stati membri non sono tenuti ad applicarela disciplina recata dal regolamento per risolvere

situazioni di conflitto di leggi che presentino ca-rattere meramente interno al proprio ordina-mento, coinvolgendo unicamente le singole legi-slazioni applicabili nelle proprie diverse unità ter-ritoriali, mancando all’evidenza in questo caso uninteresse immediato ad una disciplina uniformedella situazione di conflitto a livello comunita-rio (219), ciò non precludendo, peraltro, che gliStati membri possano farne applicazione ugual-mente (220).

Sez. II. – LA DISCIPLINA CONTENUTA IN ALTRE

DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E

NELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

21. Rapporti tra il regolamento “Roma II” ealtre fonti: altre disposizioni del diritto dell’Unioneeuropea.... — Il regolamento “Roma II” reca alproprio interno due disposizioni relative al coor-dinamento con altre fonti con le quali è suscetti-bile di venire in conflitto: le altre disposizioni deldiritto dell’Unione europea e le convenzioni inter-nazionali che contengano regole aventi ad oggettoquestioni rientranti nell’ambito di applicazione delregolamento. Con riferimento ad entrambi i tipi difonti, il regolamento segue l’approccio di aperturache già caratterizzava la Convenzione di Roma del1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni con-trattuali e che è stato mantenuto nel paralleloregolamento “Roma I” in materia (reg. CE n.593/2008, cit.), nel senso di ammettere tendenzial-mente la prevalenza delle regole contenute nel-l’uno e nell’altro tipo di fonti sulla disciplina con-tenuta nel regolamento (221).

(216) V., rispettivamente, BARATTA, in Convenzione sullalegge applicabile alle obbligazioni contrattuali, cit., sub art. 19,1099 ss.; FRANZINA, in Regolamento CE n. 593/2008, cit., subart. 22, 919 ss.

(217) V. in proposito, tra gli altri, RICCI, La legge appli-cabile al divorzio tra cittadini di Stati plurilegislativi: prassiitaliana e nuove norme europee, in Riv. dir. intern. priv. proc.,2011, 55 ss.; specialmente 62 ss.; FRANZINA, in RegolamentoUE n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativoall’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dellalegge applicabile al divorzio e alla separazione personale.Commentario a cura di FRANZINA, in N. leggi civ., 2011, subart. 14, 1523 ss., e sub art. 15, 1530 ss.

(218) Da notare che la diversa soluzione di rimettere laquestione alle norme interne dello Stato il cui diritto èindividuato come applicabile dalle norme di diritto interna-zionale privato del foro è adottata dall’art. 18 l. n. 218 del1995. V. in proposito, tra gli altri, CARBONE, in Commentariodel nuovo diritto internazionale privato, cit., sub art. 18, 88ss.; CONETTI, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 18,1072 ss.; RICCI, Il richiamo di ordinamenti plurilegislativi neldiritto internazionale privato, Padova, 2004, 75 ss.

(219) La questione del limite all’applicazione della di-sciplina comunitaria derivante dal carattere puramente in-terno di una situazione è stata ampiamente dibattuta indottrina, con riferimento anche ad altri ambiti della materia:v. in proposito, tra gli altri, IDOT, Variations sur le domainespatial du droit communautaire, in Le droit internationalprivé: esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de PaulLagarde, Paris, 2005, 431 ss., specialmente 435 ss.; PAPADO-POULOU, Situations purement internes et droit communautaire:un instrument jurisprudentiel ou une arme à double tran-chant?, in Cahiers de droit européen, 2002, 95 ss., special-mente 98 ss.

(220) Secondo la soluzione già prevista dall’art. 19 § 2della Convenzione di Roma del 1980 e mantenuta dall’art. 22§ 2 del regolamento “Roma I”, nonché seguita dall’art. 16del regolamento “Roma III”. V. in proposito, tra gli altri,BARATTA, op. ult. cit., 1103; FRANZINA, in Regolamento CE n.593/2008, sub art. 22, cit., 922 s.; ROSSOLILLO, in Regola-mento UE n. 1259/2010, cit., sub art. 16, 1533 s.

(221) Si confrontino gli art. 20 e 21 della Convenzionedi Roma del 1980 (su cui STOPPA, in Convenzione sulla leggeapplicabile alle obbligazioni contrattuali, cit., sub art. 20, 1104ss.; CUBEDDU, ivi, sub art. 21, 1109 s.) e gli art. 23 e 25 delregolamento “Roma I”, formulati in termini sostanzialmente

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L’approccio adottato dal regolamento non ètuttavia identico nei confronti dei due diversi tipidi fonti, ciò che del resto riflette le loro rispettivecaratteristiche. Relativamente ai rapporti con lealtre disposizioni del diritto comunitario, ovvero,come deve ora dirsi a seguito del Trattato diLisbona del 13 dicembre 2007, del diritto dell’U-nione europea, la prevalenza delle regole eventual-mente confliggenti è basata su di uno stretto prin-cipio di specialità ratione materiae. L’art. 27 delregolamento fa infatti salva l’applicazione delledisposizioni appartenenti allo stesso ordinamentodell’Unione che disciplinino i conflitti di leggi inmateria di obbligazioni extracontrattuali con rife-rimento a settori specifici. Diversamente da quan-to avviene nella successiva disposizione relativa airapporti con le convenzioni internazionali, il cri-terio di specialità che la norma adotta apparepresupporre l’identità della natura giuridica e delrango delle norme con le quali il conflitto è su-scettibile di porsi, dovendosi in proposito ritenereche la norma intenda essenzialmente fare riferi-mento alle disposizioni contenute in altri atti didiritto derivato, e non già nelle norme dei Trattatiistitutivi, le quali, in quanto tali, si troverebbero diper sé in una posizione sovraordinata rispetto alregolamento, al punto che una loro prevalenza suquest’ultimo sarebbe in re ipsa (222).

Una chiara indicazione nel senso che le normeprese in considerazione dalla disposizione deb-bano essenzialmente identificarsi con quelle con-tenute in altri atti di diritto derivato deve desu-mersi dalla sua stessa formulazione, nella parte incui precisa che debba trattarsi di norme che disci-plinino i conflitti di leggi con riferimento a settorispecifici della materia considerata. Deve al ri-guardo osservarsi che, da una parte, all’interno deiTrattati istitutivi non è dato rinvenire regole cheespressamente disciplinino i conflitti tra le leggi diStati diversi, siano essi membri o tantomeno nonmembri dell’Unione. Al riguardo, anche a volerconcedere che, secondo una discutibile conce-zione prospettata in dottrina, vi siano norme neiTrattati, con particolare riferimento alle disposi-zioni concernenti le libertà di circolazione nelmercato interno, le quali contengano delle regoledi conflitto implicite, atte a favorire, segnatamente,l’applicazione della legge del Paese d’origine diuna persona, di una merce ovvero del prestatore di

un servizio, non può dirsi che tali regole, nell’e-nunciare dei precetti di carattere materiale, pos-sano considerarsi in senso proprio disciplinare iconflitti di leggi (223). Per di più, le regole inquestione concernono ambiti materiali individuaticon notevole ampiezza, per cui difficilmente po-trebbero dirsi riguardare settori specifici, nell’am-bito — già di per sé limitato e sicuramente nonsovrapponibile a quello proprio delle disposizionidei Trattati concernenti le libertà di circolazione— delle obbligazioni extracontrattuali (224).

Ciò chiarito, si pone quindi la questione diindividuare, quantomeno indicativamente, gli attidi diritto derivato ai quali la disposizione in esamepuò considerarsi riferibile. Deve a questo riguardoinnanzitutto osservarsi che gli atti di diritto deri-vato suscettibili di venire in linea di conto inmateria di obbligazioni extracontrattuali di mas-sima non hanno espressamente per oggetto diregolare i conflitti di leggi nella materia conside-rata, trattandosi, piuttosto, di atti, più di frequentedirettive, che comportano una armonizzazionedelle legislazioni degli Stati membri relativamentea materie specifiche, nelle quali possono sorgereobbligazioni extracontrattuali. È il caso, ad esem-pio, della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, n.85/374/CEE, in materia di responsabilità per pro-dotti difettosi (225), ovvero della direttiva del Par-

corrispondenti agli art. 27 e 28 del regolamento “Roma II”.(222) Si rinvia in proposito alle analoghe considerazioni

svolte con riferimento all’art. 23 del regolamento “Roma I”in MARONGIU BUONAIUTI, in Regolamento CE n. 593/2008, subart. 23, cit., 923 s., specialmente 924 ss.

(223) La questione dell’idoneità di determinate normedel Trattato CE a contenere delle norme di conflitto impliciteè stata ampiamente discussa in dottrina, tanto con riguardoal diritto delle società — a seguito soprattutto delle sentenzeC. giust. CE 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros, in Racc.giur. C. giust., 1999, I-1459 ss.; C. giust. CE 5 novembre2002, causa C-208/00, Überseering, ivi, 2002, I-9919 ss.; C.giust. CE 30 settembre 2003, causa C-167/01, Inspire Art,ivi, 2003, I-10155 ss. —, su cui, tra gli altri, BENEDETTELLI,Diritto internazionale privato delle società e ordinamentocomunitario, in Diritto internazionale privato e diritto comu-nitario a cura di PICONE, Padova, 2004, 205 ss.; CONTALDI,Libertà di stabilimento delle società e norme nazionali diconflitto, in Il diritto privato dell’Unione europea a cura diTIZZANO, II2, Torino, 2006, 1325 ss.; quanto con riferimentoall’incidenza sui sistemi di diritto internazionale privatodegli Stati membri del principio dello Stato d’origine. V. alriguardo, tra gli altri, BOSCHIERO, Verso il rinnovamento e latrasformazione della convenzione di Roma: problemi generali,in Diritto internazionale privato e diritto comunitario, cit.,319 ss., specialmente 369 ss.; BENEDETTELLI, Connecting fac-tors, principles of coordination between conflict systems, cri-teria of applicability: three different notions for a “EuropeanCommunity Private International Law”, in Dir. Un. eur.,2005, 421 ss., specialmente 424 ss.; HEUZÉ, De la compétencede la loi du pays d’origine en matière contractuelle ou l’anti-droit européen, in Le droit international privé: esprit et mé-thodes, cit., 393 ss., specialmente 404 ss.

(224) Si rimanda ancora a MARONGIU BUONAIUTI, op. ult.cit., 926.

(225) La quale, all’art. 13, fa salvi i diritti che il dan-

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lamento europeo e del Consiglio 19 maggio 1998,n. 98/27/CE, relativa alle azioni inibitorie in mate-ria di protezione degli interessi dei consuma-tori (226), ovvero ancora della direttiva del Parla-mento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000,n. 2000/31/CE, relativa al commercio elettroni-co (227), espressamente evocata in proposito nelpreambolo del regolamento (« considerando » n.35) (228). Tuttavia, nella misura in cui atti diquesto tipo rechino unicamente una disciplina dicarattere materiale, non può dirsi che essi discipli-nino in senso proprio i conflitti di leggi nellamateria considerata, per cui i rapporti intercor-renti con il regolamento possono al più porsi intermini di complementarità piuttosto che di auten-tico conflitto. Per di più, deve rilevarsi che ilregolamento stesso si preoccupa di disciplinaremediante appositi strumenti l’ipotesi in cui l’ap-plicazione delle regole di conflitto che esso ponepossa rivelarsi in contrasto con le disposizioni didiritto materiale contenute in atti dell’Unione,particolarmente allorché queste presentino carat-tere inderogabile (229).

Un caso particolare di atto di diritto derivatoconcernente un settore specifico all’interno delquale possono sorgere obbligazioni extracontrat-tuali che contenga regole di diritto internazionaleprivato, benché accessorie alla disciplina sostan-ziale che ne forma principalmente oggetto, è datodal reg. CE del Consiglio 26 febbraio 2009, n.207/2009, relativo al marchio comunitario. L’art.14 § 1 di tale regolamento rimette, infatti, ladisciplina della contraffazione del marchio comu-nitario al diritto nazionale, che il regolamentostesso, diversamente da quanto avviene nei casi inprecedenza menzionati, provvede ad individuare.

In particolare, l’art. 102 § 2 del regolamento inquestione rimette le conseguenze della contraffa-zione, diverse da quelle espressamente contem-plate dal regolamento, alla legge dello Stato mem-bro nel quale sono stati commessi o minacciati gliatti di contraffazione, compreso il suo diritto in-ternazionale privato (230). La norma, che si pre-senta singolare in quanto ammette il rinvio che,come si è visto nel paragrafo precedente, è gene-ralmente escluso in materia di obbligazioni anchenon contrattuali, deve essere opportunamente co-ordinata con il regolamento “Roma II”. Quest’ul-timo, da una parte, reca un’apposita disciplina diconflitto in materia di obbligazioni extracontrat-tuali derivanti dalla violazione di un diritto diproprietà intellettuale di carattere unitario, laquale similmente prevede, relativamente agliaspetti non regolati dall’atto che disciplina il di-ritto in questione, l’applicazione della legge delPaese in cui è commessa la violazione, escludendoal tempo stesso in via generale il rinvio; mentre,dall’altra, fa salva la disciplina contenuta in attiaventi carattere speciale, come il regolamento daultimo evocato. Il problema di coordinamento èperaltro suscettibile di agevole soluzione, ove sirifletta che, dovendo avere prevalenza la disposi-zione contenuta nel reg. CE n. 207/2009, cit., inquanto avente carattere speciale, nondimeno ilrinvio che essa compie al diritto internazionaleprivato dello Stato membro in cui la contraffa-zione è avvenuta non può che implicare un ri-chiamo alle regole dello stesso regolamento“Roma II”, che tali regole ha unificato per tutti gliStati membri eccettuata la Danimarca, la qualenondimeno si può trovare a doverne applicare leregole per effetto del rinvio ammesso dall’art. 102§ 2 reg. CE n. 207/2009, cit., nei casi in cui laviolazione del marchio comunitario sia avvenuta inun altro Stato membro che sia soggetto alla disci-plina di quest’ultimo regolamento (231).

neggiato potrà esercitare in base al diritto della responsabi-lità contrattuale o extracontrattuale o in base a un regimespeciale di responsabilità che esistesse al momento dellanotificazione della direttiva, senza fornire al riguardo indi-cazioni in merito alla legge applicabile.

(226) La quale, all’art. 2 § 2, dichiara espressamente dinon ostare all’applicazione delle norme di diritto internazio-nale privato, indicando nondimeno in via tendenziale (« dinorma ») quali potranno essere gli effetti derivanti, sul pianodella legge applicabile, dall’applicazione delle sue norme.

(227) La quale, all’art. 1 § 4, dichiara di non introdurreregole supplementari di diritto internazionale privato, néregole concernenti la competenza giurisdizionale.

(228) La direttiva n. 2000/31/CE, cit. ha rappresentatoun terreno di battaglia dell’affermazione del principio delloStato d’origine, che vi si trova riflesso nell’art. 3. V., nelsenso di una lettura progressivamente restrittiva del princi-pio in questione tendente ad escluderne la natura di regoladi conflitto implicita, nell’ambito di tale direttiva, DICKINSON,The Rome II Regulation, cit., 649 ss.

(229) Segnatamente, attraverso l’art. 14 § 3 del regola-mento. In proposito v. supra, § 5.

(230) V. in proposito, tra gli altri, DICKINSON, op. cit.,460 ss.; FAWCETT e TORREMANS, Intellectual Property andPrivate International Law, Oxford, 1998, 532 ss.; PERTEGÁS,Intellectual Property and Choice of Law Rules, cit., 245 ss.;con riferimento alla soluzione adottata dall’art. 8 § 2 delregolamento “Roma II” relativamente alle violazioni di di-ritti di proprietà intellettuale a carattere unitario, v. anchesupra, § 12.

(231) Con riferimento a questa peculiare ipotesi in cuil’accoglimento del rinvio può avere come effetto un’esten-sione dell’applicazione della disciplina del regolamento“Roma II” ad uno Stato membro non partecipante, v. DAVÌ,Le renvoi en droit international privé contemporain, cit.,308 s.

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22. (Segue): ...e convenzioni internazionali inmateria. — Come si è anticipato, il regolamento“Roma II” adotta un atteggiamento di aperturaanche nei confronti delle convenzioni internazio-nali applicabili in materia, differenziandosi, non-dimeno, sotto alcuni aspetti rispetto alla soluzioneaccolta per quanto attiene ai rapporti con le altredisposizioni del diritto dell’Unione europea. Adot-tando una soluzione corrispondente a quella fattapropria dal parallelo regolamento “Roma I” (232)ed in parte mutuata dal modello offerto dal rego-lamento “Bruxelles I” (233), il regolamento inesame adotta un regime differenziato per quantoattiene, rispettivamente, ai rapporti con le conven-zioni internazionali concluse dagli Stati membricon Stati terzi e ai rapporti con le convenzioniconcluse esclusivamente tra Stati membri (234).Con riferimento alle prime, il regolamento mutuala soluzione già contenuta nell’art. 21 della Con-venzione di Roma del 1980, la quale, adottando unatteggiamento estremamente liberale, faceva salvetanto le convenzioni internazionali in precedenzaconcluse dagli Stati contraenti, quanto quelle dellequali uno Stato contraente dovesse divenire partesuccessivamente (235).

In rapporto alla soluzione accolta nella Con-

venzione di Roma, l’approccio adottato nel rego-lamento si rivela più restrittivo sotto due profili, diordine sia temporale sia materiale. Quanto all’a-spetto temporale, il regolamento limita la preva-lenza alle convenzioni internazionali delle quali gliStati membri siano parti al momento dell’adozionedel regolamento stesso, soluzione che pare delresto imposta dalla diversa natura giuridica dellostrumento e dagli effetti che la sua adozione pro-duce sul piano delle competenze esterne dell’U-nione in base al più recente orientamento dellaCorte di giustizia in proposito. Come si è osser-vato, in base a quanto affermato dalla Corte nelparere relativo alla conclusione, da parte dellaallora Comunità europea, della nuova Conven-zione di Lugano in materia di competenza giu-risdizionale e di riconoscimento delle decisio-ni (236), tutte le volte in cui un accordo interna-zionale è suscettibile di incidere in ragione del suocontenuto sull’applicazione delle disposizioni diun atto di carattere vincolante precedentementeadottato dalle istituzioni, l’Unione ha competenzaesclusiva a concluderlo, con la conseguenza chel’ipotesi della successiva conclusione da parte diuno o più Stati membri di un accordo con Statiterzi suscettibile di venire in contrasto con ladisciplina contenuta nel regolamento deve consi-derarsi in linea di principio esclusa (237). Nondi-meno, mediante un apposito regolamento è stataintrodotta una procedura che consente agli Statimembri di concludere, previa autorizzazione dellaCommissione, accordi bilaterali con uno Statoterzo ovvero accordi regionali di carattere chiusocon un numero limitato di Stati terzi confinantivolti a risolvere situazioni locali, che riguardinomaterie particolari rientranti nell’ambito di appli-cazione del regolamento in esame ovvero del pa-rallelo regolamento “Roma I”, a condizione chel’Unione non abbia già concluso un accordo cheabbia ad oggetto la stessa materia con il Paeseterzo interessato (reg. CE del Parlamento europeoe del Consiglio 13 luglio 2009, n. 662/2009).

Per quanto attiene, invece, alla limitazione ra-tione materiae, deve osservarsi che l’art. 28 § 1 delregolamento “Roma II”, così come la corrispon-

(232) V. l’art. 25 reg. CE n. 593/2008, cit., formulato intermini corrispondenti. In proposito, tra gli altri, BONFANTI,Le relazioni intercorrenti tra il regolamento Roma I e leconvenzioni internazionali (in vigore e non), in La nuovadisciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti(Roma I), cit., 383 ss.; FRANZINA, in Regolamento CE n.593/2008, cit., sub art. 25 e 26, 935 ss.; MARTINY, in REITH-MANN e MARTINY, Internationales Vertragsrecht. Das interna-tionale Privatrecht der Schuldverträge7, Köln, 2010, 78 ss.

(233) Il reg. CE n. 44/2001, cit. dedica una disciplinaseparata ai rapporti con le convenzioni concluse unicamentetra Stati membri, oggetto degli art. 69 e 70, e ai rapporti conle convenzioni da questi concluse con Stati terzi, oggettodegli art. 71 e 72. V. in proposito, tra gli altri, CARBONE, Lospazio giudiziario europeo, cit., 13 ss.; SALERNO, Giurisdizioneed efficacia delle decisioni straniere, cit., 90 ss.

(234) V. in generale, tra gli altri, FRANZINA, Il regola-mento n. 864/2007/CE, cit., 987 ss.; GARRIGA, Relationshipsbetween Rome II and Other International Instruments. ACommentary on Article 28 of the Rome II Regulation, inYearbook of Private International Law, 2007, 137 ss.; PRE-TELLI, La legge applicabile alle obbligazioni non contrattuali,cit., 409 ss., specialmente 422 ss.

(235) V. in proposito, tra gli altri, CUBEDDU, in Conven-zione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, subart. 21, cit., 1109 ss.; SACERDOTI, I rapporti con le altreconvenzioni e con le norme di diritto comunitario, in Versouna disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti acura di TREVES, Padova, 1983, 67 ss.; ID., Il coordinamentodella Convenzione di Roma con altre convenzioni e con ildiritto comunitario, in La Convenzione di Roma sul dirittoapplicabile ai contratti internazionali2 a cura di SACERDOTI eFRIGO, Milano, 1994, 77 ss.; VILLANI, La Convenzione diRoma sulla legge applicabile ai contratti2, Bari, 2000, 14 ss.

(236) C. giust. CE 7 febbraio 2006, parere 1/03, cit. (v.supra, nt. 6 e testo corrispondente).

(237) V. in dottrina con riferimento al parere citato edalle sue implicazioni per le competenze esterne dell’Unione,tra gli altri, BORRÁS, Competence of the Community to Con-clude the Revised Lugano Convention, cit., 41 ss.; FRANZINA,Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001, cit., 950, 968 s.; LAVRANOS, Opinion 1/03, LuganoConvention, cit., 1087 ss.; ROSSI, Conclusione di accordi in-ternazionali e coerenza del sistema, cit., 1012 ss.

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dente disposizione contenuta nell’art. 25 § 1 delregolamento “Roma I”, si limita a fare salve leconvenzioni che disciplinino i conflitti di leggiinerenti alla materia considerata. Si pone a questoriguardo la medesima questione interpretativa po-sta dalla norma dell’art. 27 del regolamento, cheutilizza un’uguale formulazione con riferimentoalle disposizioni del diritto dell’Unione europea,consistente nello stabilire se con tale espressione sidebbano intendere unicamente le convenzioni in-ternazionali contenenti regole di diritto internazio-nale privato in senso proprio ovvero se essa possaessere interpretata estensivamente, nel senso diricomprendere anche eventuali convenzioni di di-ritto materiale uniforme, come, nell’ambito disci-plinato dal regolamento, le convenzioni che stabi-liscano regimi uniformi di responsabilità extracon-trattuale. A questo riguardo, ci sembra possanoessere svolte considerazioni simili a quelle com-piute poc’anzi allo stesso proposito, nel senso diconsiderare che il problema dell’incompatibilitàpossa porsi unicamente con riferimento a disposi-zioni di diritto internazionale privato propria-mente intese, siano esse contenute in convenzionidestinate precipuamente a risolvere questioni ditale natura, ovvero, quali regole di carattere stru-mentale, all’interno di convenzioni di diritto ma-teriale uniforme. Queste ultime convenzioni, so-vente, ricorrono all’ausilio di regole di diritto in-ternazionale privato, siano esse dettate ad hoc dallasingola convenzione ovvero desunte dal sistema diconflitto del foro, allo scopo di delimitare il pro-prio ambito di applicazione ratione loci ovveroratione personarum (238). Per il resto, il regola-mento non distingue, per quanto attiene ai rap-porti con le convenzioni internazionali concluseda Stati membri con Stati terzi, tra situazionimeramente interne all’ordinamento dell’Unione esituazioni che presentino collegamenti con Statiterzi: la prevalenza delle convenzioni internazio-nali precedentemente concluse con Stati terzi èfatta salva tanto in un caso quanto nell’altro. Né,diversamente da quanto avviene nel più recenteregolamento “Roma III” (reg. UE n. 1259/2010,cit.), istitutivo di una cooperazione rafforzata nelsettore della legge applicabile al divorzio ed allaseparazione personale (239), il regolamento in

esame effettua alcun richiamo alla regola generaledi cui all’art. 351 TFUE, la quale, nel fare salvi gliobblighi convenzionali assunti dagli Stati membricon Stati terzi anteriormente all’entrata in vigoredei Trattati istitutivi, pone nondimeno un obbligoper gli Stati membri di adoperarsi al fine di elimi-nare le incompatibilità riscontrate. A quest’ultimoriguardo, deve osservarsi che, in linea di principio,il carattere generale della disposizione in questionee la sua natura di fonte primaria in quanto conte-nuta in uno dei Trattati istitutivi paiono costituireelementi sufficienti per considerarla applicabile intutti i casi in cui le specifiche disposizioni conte-nute nei Trattati stessi con riferimento alla singolamateria considerata non dispongano diversa-mente, anche in assenza di un espresso richiamoall’interno dell’atto adottato. Dall’altra, deve os-servarsi che, benché la norma faccia espressa-mente riferimento ai soli obblighi convenzionalicontratti dagli Stati membri anteriormente allaormai remota entrata in vigore degli originari Trat-tati istitutivi ovvero, per gli Stati aderenti, alla datadella rispettiva adesione, nelle materie in cui lacompetenza comunitaria sia sorta solo per effettodi trattati successivi, come nel caso della disciplinadella cooperazione giudiziaria in materia civilenella quale rientra il regolamento in esame, laregola di cui all’art. 351 TFUE deve potersi appli-care in virtù di una eadem ratio a tutti gli obblighiconvenzionali assunti dagli Stati membri con Statiterzi anteriormente all’entrata in vigore del trattatocon il quale gli Stati membri hanno attribuitocompetenza all’Unione in materia (240).

(238) Si rimanda a quanto osservato a questo riguardonel paragrafo precedente, nonché, con riferimento all’ana-loga questione interpretativa che si pone con riferimentoall’art. 23 del regolamento “Roma I”, a MARONGIU BUONAIUTI,in Regolamento CE n. 593/2008, sub art. 23, cit., 927 ss.

(239) Sull’art. 19 del regolamento “Roma III”, tra glialtri, BIAGIONI, in Regolamento UE n. 1259/2010, cit., sub art.

19, 1537 ss.; FRANZINA, The Law Applicable to Divorce andLegal Separation under Regulation (EU) No. 1259/2010 of 20December 2010, in Cuadernos de derecho transnacional, 2011,n. 2, 85 ss., specialmente 107; MOSCONI e CAMPIGLIO, Dirittointernazionale privato e processuale, II. Statuto personale ediritti reali3, Torino, 2011, 159 ss.

(240) In proposito, nel senso dell’inammissibilità diun’applicazione della stessa regola anche agli obblighi con-venzionali assunti anteriormente all’effettivo esercizio dellacompetenza dell’Unione mediante l’adozione di atti, inquanto estenderebbe eccessivamente la portata dell’ecce-zione che la norma introduce all’obbligatorietà delle normedei Trattati, si era espresso l’avvocato generale Capotortinelle conclusioni relative al caso « Procureur général c.Arbelaiz-Emazabel » (C. giust. CE 8 dicembre 1981, causa181/80, in Racc. giur. C. giust., 1981, 2961 ss., punto 4 delleconclusioni); nello stesso senso, v. le conclusioni dell’avvo-cato generale Van Gerven relative al caso « Grana-Novoa c.Landesversicherungsanstalt Hessen » (C. giust. CE 2 agosto1993, causa C-23/92, in Racc. giur. C. giust., 1993, I-4505 ss.,punto 17). In proposito, tra gli altri, MACLEOD, HENDRY eHYETT, The External Relations, cit., 229 ss.; EECKHOUT, EUExternal Relations Law, cit., 421 ss.; LENAERTS e VAN NUFFEL,European Union Law, cit., 875 ss.; HOLDGAARD, ExternalRelations Law of the European Community, cit., 137 ss.

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Un regime nettamente diverso è invece previ-sto dal secondo comma dell’articolo con riferi-mento alle convenzioni internazionali concluseunicamente tra Stati membri, le quali sono desti-nate a cedere di fronte al regolamento in quantoriguardino materie disciplinate da quest’ultimo. Inproposito, mette conto di rilevare che la normapresenta alcune diversità di formulazione che nonla rendono pienamente complementare alla regolacontenuta nel primo comma con riferimento alleconvenzioni concluse con Stati terzi. Infatti, diver-samente da quest’ultima disposizione, il secondocomma della norma distingue espressamente i rap-porti intercorrenti esclusivamente tra Stati membrida quelli coinvolgenti ugualmente Stati terzi, pre-vedendo unicamente nel primo caso la prevalenzadel regolamento. Se la regola di cui al secondocomma ha quindi, sotto questo aspetto, una por-tata più ristretta di quella di cui al primo comma,ne ha invece una più ampia sotto l’aspetto mate-riale. Infatti, essa si riferisce genericamente alleconvenzioni che riguardino materie disciplinatedal regolamento, senza precisare, come invece av-viene nel primo comma, che debba trattarsi diaccordi che disciplinino i conflitti di legge nellamateria che ne forma oggetto. Nondimeno, rimanesalvo quanto osservato in precedenza nel sensoche un reale problema di incompatibilità potràverosimilmente porsi unicamente con riferimentoa convenzioni di diritto internazionale privato,ovvero alle disposizioni di tale natura che sianocontenute all’interno di convenzioni di diritto ma-teriale uniforme, e non già con le norme materialicontenute in queste ultime (241).

23. In particolare: la Convenzione dell’Aja del1971 sulla legge applicabile in materia di incidentistradali. — Passando al piano della portata sostan-ziale della prevalenza riconosciuta alle conven-zioni internazionali delle quali gli Stati membrisiano parti al momento dell’adozione del regola-mento, deve essere rilevato come la questioneappaia suscettibile di porsi soprattutto nei rap-porti con alcune convenzioni multilaterali che di-sciplinano la legge applicabile alle obbligazioniextracontrattuali che sorgono in ambiti specificirientranti nella materia disciplinata dal regola-mento, delle quali diversi Stati membri sono apropria volta parti. In particolare, vengono inconsiderazione a questo proposito due conven-zioni elaborate dalla Conferenza dell’Aja di dirittointernazionale privato, segnatamente la Conven-

zione dell’Aja del 4 maggio 1971 concernente lalegge applicabile in materia di incidenti stradali ela Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973 sullalegge applicabile alla responsabilità per prodottidifettosi. Ad entrambe queste convenzioni erafatto espressamente riferimento nella diversa for-mulazione della norma concernente i rapporti conle convenzioni internazionali contenuta nella pro-posta modificata di regolamento presentata dallaCommissione nel 2006 (242) a seguito del pa-rere del Parlamento europeo sulla proposta ini-ziale (243). La disposizione come formulata nellaproposta modificata prevedeva infatti la preva-lenza della disciplina contenuta nel regolamentosu quella propria delle due convenzioni in tutti icasi in cui tutti gli elementi pertinenti della fatti-specie al momento del verificarsi del danno fos-sero ubicati in uno o più Stati membri (244).

Abbandonata tale soluzione nel successivo iterlegislativo dell’atto per la inevitabile difficoltà cheessa presentava di distinguere le situazioni mera-mente “intracomunitarie” da quelle implicantirapporti anche con Stati terzi (245), in base allaregola così come ora formulata nell’art. 28 § 1 delregolamento le regole contenute nelle due conven-zioni sono destinate a prevalere su quelle delregolamento anche nei casi puramente interni allasfera dell’Unione. Ciò, come è stato rilevato da piùparti in dottrina, comporta un pregiudizio nonindifferente per l’uniformità della disciplina inter-nazionalprivatistica delle materie specifiche che neformano oggetto, apparendo in proposito non deltutto peregrino rilevare un vizio di legittimità dellascelta effettuata dal legislatore comunitario, consi-stente nel fatto che sotto il profilo considerato ilregolamento non si rivela atto a perseguire in

(241) V. supra, nt. 238 e testo corrispondente.

(242) COM(2006) 83 def., cit., art. 24 § 2; v. anche laRelazione alla proposta modificata, sub emendamento n. 32,ivi, p. 7, ove la Commissione osservava in particolare che inassenza di una norma speciale a livello comunitario in ma-teria di incidenti stradali pareva opportuno ammettere chegli Stati membri applicassero la Convenzione dell’Aja del1971 ovvero le regole generali contenute nel regolamento.

(243) A6-0211/2005 def., cit., sub emendamento n. 53,art. 25, p. 35 s. V. in proposito MALATESTA, The Law Appli-cable to Traffic Accidents, cit., 85 ss., specialmente 92 ss.

(244) V. in particolare, con riferimento alle vicendedella disposizione relativa ai rapporti con le convenzioniinternazionali nel corso del prolungato iter legislativo delregolamento ed alle motivazioni a sostegno delle diversesoluzioni di volta in volta prospettate, GARRIGA, Relationshipsbetween Rome II and Other International Instruments, cit.,139 s.

(245) Questa difficoltà, già rilevata supra, nt. 36 e testocorrispondente, è indicata da GARRIGA, op. cit., 140, comemotivazione principale dell’abbandono di tale soluzione neltesto del regolamento come definitivamente adottato.

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maniera soddisfacente l’obiettivo di promuoverela compatibilità delle regole di conflitto di leggidegli Stati membri nella materia che ne formaoggetto posto dall’art. 81 § 2 lett. c TFUE. Invero, ledue convenzioni, come tendenzialmente può av-venire per ogni altra convenzione suscettibile diapplicarsi nella materia considerata, non sono invigore per tutti indistintamente gli Stati membrisoggetti all’applicazione del regolamento, col risul-tato inevitabile che vi saranno da una parte Statimembri contraenti dell’una ovvero dell’altra con-venzione che applicheranno le regole di queste eStati membri non contraenti della singola conven-zione che, non avendo titolo per applicarne leregole, faranno applicazione della disciplina con-tenuta nel regolamento (246). Eventualmente, ilproblema in questione avrebbe potuto essere inparte risolto mediante un accoglimento del rinvio,in quanto atto a realizzare un coordinamento tra isistemi di diritto internazionale privato degli Statimembri contraenti e non contraenti delle conven-zioni considerate, strumento che invece entrambe,come anche il regolamento, rigidamente esclu-dono (247).

Il problema si pone in maniera particolarmentesensibile per la prima delle due convenzioni men-zionate, la Convenzione dell’Aja del 1971 relativagli incidenti stradali, dal momento che nel regola-mento non sono previste regole speciali per l’in-dividuazione della legge applicabile in relazione atale categoria di eventi dannosi. La Convenzione,che è in vigore tra ventuno Stati, di cui dodiciPaesi membri dell’Unione europea tra i quali nonfigura l’Italia (248), prevede come regola generalel’applicazione della legge del Paese nel quale l’in-cidente è avvenuto (249), secondo la regola gene-

rale fatta propria anche dal regolamento della lexloci delicti commissi, non ponendosi tendenzial-mente in relazione ad incidenti stradali il pro-blema insito nella potenziale non coincidenza traluogo della condotta e luogo dell’evento (250). Laregola generale è accompagnata da eccezioni, lequali sono ispirate da una parte ad un principio diprossimità, mirando ad assicurare l’applicazione diuna legge che presenti un collegamento più strettocon la fattispecie rispetto a quello potenzialmentefortuito dato dal luogo dell’incidente, trovando inquesto un riscontro nelle eccezioni alla regolagenerale contemplate nell’art. 4 del regolamen-to (251). Dall’altra, e sotto questo profilo emergeuna più marcata differenziazione rispetto alla di-sciplina contenuta nel regolamento, le eccezionialla regola generale contemplate dalla Conven-zione del 1971 sono ispirate ad un chiaro intentoprotettivo nei confronti delle vittime dell’inci-dente, prevedendo, in particolare, che ove vi sianopiù vittime la legge applicabile debba essere de-terminata separatamente per ciascuna di esse,mentre ove vi siano più responsabili nei confrontidi una singola vittima la legge regolatrice dovràessere determinata unitariamente (252), in ciò ri-flettendosi considerazioni di ordine materiale nonsuscettibili di trovare spazio nel regolamento, ilquale, come già rilevato, non prevede alcuna re-gola speciale per la materia considerata (253).

(246) V. in proposito, tra gli altri, PATAUT, De Bruxellesà La Haye. Droit international privé communautaire et droitinternational privé conventionnel, in Le droit internationalprivé: esprit et méthodes, cit., 661 ss., specialmente 674 ss.;KADNER GRAZIANO, La coordination des règlements européenset des conventions internationales en matière de droit inter-national privé, in Revue suisse de droit international et eu-ropéen, 2006, 279 ss., specialmente 284 s.; MALATESTA, op.cit., 104 ss.; GARRIGA, op. cit., 143; FRANZINA, Il regolamento n.864/2007/CE, cit., 988 s.

(247) Si rimanda a quanto osservato in proposito neltesto corrispondente a nt. 215 e, in dottrina, ancora a DAVÌ,Le renvoi en droit international privé contemporain, cit., 256ss.

(248) Precisamente: Austria, Belgio, Repubblica Ceca,Francia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Po-lonia, Slovacchia, Slovenia e Spagna (stato delle ratifiche algennaio 2013, consultabile sul sito della Conferenza dell’Ajadi diritto internazionale privato: www.hcch.net).

(249) V. l’art. 3 della Convenzione, il quale fa riferi-mento in proposito al diritto interno (« la loi interne », « the

internal law ») dello Stato in questione, con ciò dovendosiintendere le norme materiali della legge richiamata, ad esclu-sione delle norme di diritto internazionale privato (v. supra,nt. 209).

(250) Si rimanda in proposito a quanto osservato supra,§ 6, con riferimento alla regola generale contenuta nell’art. 4§ 1 del regolamento.

(251) Alcune delle eccezioni contemplate dall’art. 4della Convenzione trovano riscontro nella regola di cuiall’art. 4 § 2 del regolamento: v. supra, § 7.

(252) V. in tal senso l’art. 4 lett. a, ultima frase, e lett. cdella Convenzione. Con riferimento alla disciplina da questarecata ed alle finalità materiali perseguite, v. ESSÉN, Rapportexplicatif, cit., 200 ss.; tra gli altri, BEITZKE, Die 11. HaagerKonferenz und das Kollisionsrecht der Strassenverkehrsun-fälle, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationa-les Privatrecht, 1969, 204 ss., specialmente 208 ss.; DE NOVA,La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile agli incidentistradali, in Dir. intern., 1969, 104 ss.; LOUSSOUARN, La Con-vention de La Haye sur la loi applicable en matière d’accidentsde la circulation routière, in J. dr. intern., 1969, 5 ss., special-mente 14 ss.; per un raffronto con le soluzioni previste dallasuccessiva Convenzione dell’Aja del 1973 relativa alla re-sponsabilità per danno da prodotti, DUTOIT, La lex locidelicti à travers le prisme des deux conventions de La Haye surles accidents de la circulation routière et la responsabilité dufait des produits, in L’unificazione del diritto internazionaleprivato e processuale. Studi in memoria di Mario Giuliano,Padova, 1989, 417 ss., specialmente 419 ss.

(253) V. supra, nt. 243, relativamente all’emendamento

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24. (Segue): la Convenzione dell’Aja del 1973sulla legge applicabile alla responsabilità per dannoda prodotto. — Diversa, in qualche misura, è lasituazione per quanto attiene ai rapporti con laConvenzione dell’Aja del 1973 sulla responsabilitàper danni da prodotto, la quale ugualmente vin-cola soltanto alcuni Stati membri dell’Unione eu-ropea, tra i quali nuovamente non figura l’Italiache si è limitata a firmarla, ed un numero piuttostolimitato di Stati terzi (254). Infatti, come si è giàavuto modo di rilevare, il regolamento reca inproposito una disposizione apposita per l’indivi-duazione della legge applicabile, la quale contieneuna disciplina di conflitto in buona parte ispirataalle regole contenute nella stessa Convenzione, ciòche consente di limitare, benché non di escluderetotalmente, l’incidenza della prevalenza accordataalla Convenzione sull’uniformità della disciplinainternazionalprivatistica della materia all’internodell’Unione (255).

Rinviandosi a quanto già si è osservato inprecedenza con riferimento alla disciplina specialerelativa alla legge applicabile alla responsabilitàper danni da prodotto contenuta nell’art. 5 delregolamento (v. supra, § 9), deve rilevarsi che tantola disciplina di conflitto contenuta in detta normaquanto quella recata dalla Convenzione dell’Ajadel 1973 intendono realizzare un bilanciamentotra le due contrapposte esigenze che la materiapresenta. Da una parte, l’esigenza di protezionedel danneggiato, generalmente identificato comel’utilizzatore finale del bene e, tendenzialmente,come la parte debole del rapporto, la quale com-porta l’individuazione di una legge regolatrice delrapporto che presenti con la sua sfera giuridica unsufficiente legame di prossimità. Dall’altra, l’esi-genza di prevedibilità della legge regolatrice per ilproduttore, presupposto essenziale per poter con-sentire a quest’ultimo di organizzare efficiente-mente la rete di distribuzione dei propri prodottie la relativa copertura assicurativa, dovendosi inproposito evitare che l’imprevedibilità per il pro-duttore del regime giuridico applicabile alla re-sponsabilità derivante dai propri prodotti si tra-duca in un inopportuno aumento dei costi dellaproduzione, il quale in ultima analisi ricadrebbe

sugli stessi utenti finali in termini di aumento delcosto del prodotto (256).

Ferma restando questa comunanza degli obiet-tivi perseguiti, nondimeno la disciplina di conflittocontenuta nel regolamento e quella propria dellaConvenzione presentano alcune differenze nellemodalità concrete nelle quali il bilanciamentodelle contrapposte esigenze viene realizzato (257).

Sez. III. – LA DISCIPLINA CONTENUTA

NELLA L. N. 218 DEL 1995.

25. Regime intertemporale del regolamento“Roma II” e perdurante applicazione delle regoleinterne ai fatti verificatisi anteriormente alla suaentrata in vigore: precisazione. — La disciplinadella legge applicabile alle obbligazioni extracon-trattuali nella materie che non rientrano nell’am-bito di applicazione del regolamento “Roma II” nédelle convenzioni internazionali eventualmenteapplicabili resta soggetta a titolo residuale alladisciplina comune, la quale, per quanto riguardal’ordinamento italiano, è contenuta nella legge diriforma del sistema italiano di diritto internazio-nale privato (l. n. 218 del 1995) (258).

A quest’ultima resteranno soggette ratione tem-

proposto al riguardo dal Parlamento europeo e non accoltodalla Commissione nella proposta modificata di regola-mento.

(254) V. supra, nt. 91.(255) V. in proposito KADNER GRAZIANO, op. ult. cit., 285

ss., nel senso che il problema avrebbe potuto essere risoltoprevedendo la prevalenza della disciplina contenuta nelregolamento nei casi meramente “intracomunitari”.

(256) V., in ordine alle finalità perseguite dalla disci-plina di conflitto in materia, tanto nell’ambito del regola-mento “Roma II” quanto nella Convenzione dell’Aja del1973, tra gli altri, SARAVALLE, Responsabilità del produttore,cit., 16 ss.; ID., The Law Applicable to Products Liability:Hopping Off the Endless Merry-Go-Round, in The Unifica-tion of Choice of Law Rules on Torts, cit., 107 ss., special-mente 111 s.; HUBER e ILLMER, International Product Liability,cit., specialmente 41 ss.

(257) V. in proposito quanto rilevato dal Deutscher Ratfür internationales Privatrecht in: Stellungnahme der 2. Kom-mission des Deutschen Rates für internationales Privatrechtzum Vorentwurf eines Vorschlags der Europäischen Kommis-sion für eine Verordnung des Rates über das auf außervertrag-liche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, München, 1°settembre 2002, disponibile sul sito www.ec.europa.eu/justice/news, sub art. 5, 21 ss., specialmente 24, nel senso chel’inconveniente dato dalla sussistenza di due sistemi di con-flitto paralleli in materia avrebbe potuto essere più efficace-mente risolto mediante un integrale recepimento nel regola-mento della disciplina recata dalla Convenzione. V. anche laComunicazione della Commissione al Parlamento europeo,COM(2006) 566 def., cit., sub art. 5, p. 3. In proposito, HUBER

e ILLMER, op. cit., 46 s.(258) Segnatamente, nel capo XI, contenente gli art.

58-63, relativi rispettivamente alla legge applicabile alla pro-messa unilaterale (art. 58), ai titoli di credito (art. 59), allarappresentanza volontaria (art. 60), alle obbligazioni na-scenti dalla legge (art. 61), alla responsabilità per fattoillecito (art. 62) ed alla responsabilità extracontrattuale perdanno da prodotto (art. 63). V. per un quadro generale ditale disciplina, per tutti, MOSCONI e CAMPIGLIO, Diritto inter-nazionale privato e processuale, cit., I. Parte generale e obbli-gazioni5, 2010, 479 ss.

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poris anche le obbligazioni extracontrattuali rela-tive a materie rientranti nell’ambito di applica-zione del regolamento, ma derivanti, secondoquanto disposto dall’art. 31 del regolamento, dafatti verificatisi anteriormente alla entrata in vigoredel regolamento medesimo che diano origine adanni, con ciò dovendosi intendere che, nei casi incui non vi sia coincidenza sul piano temporale trail momento del verificarsi del fatto e quello delprodursi del danno, il momento rilevante al finedell’applicazione del regolamento sia da identifi-carsi con il primo. La regola di diritto intertem-porale contenuta nell’art. 31, nel fare riferimentoalla data di entrata in vigore del regolamento,presenta nondimeno dei problemi di coordina-mento con la successiva disposizione dell’art. 32,che fa ricorso, secondo una tecnica diffusa nel-l’ambito degli atti adottati in materia di coopera-zione giudiziaria civile (259), alla diversa nozionedi data di applicazione, specificando, al riguardo,due date distinte. La prima, fissata all’11 luglio2008, è riferita unicamente all’art. 29, che imponel’obbligo agli Stati membri di comunicare allaCommissione l’elenco delle convenzioni di cuisiano parte nei rapporti con Stati terzi (260),mentre la seconda, fissata all’11 gennaio 2009, siriferisce alle restanti disposizioni del regolamento.

Malgrado la disomogeneità nella terminologiautilizzata nelle due disposizioni e l’indicazione didue date distinte con riferimento all’applicazione,può considerarsi sufficientemente pacifico che perdata di entrata in vigore ai fini dell’art. 31 debbaintendersi l’ultima data menzionata, in quanto so-lamente a decorrere da questa la disciplina conte-nuta nel regolamento è applicabile nella sua inte-rezza (261). In proposito, l’adempimento di cui

all’art. 29 presenta all’evidenza natura meramentepreparatoria, in quanto volto a consentire allaCommissione la pubblicazione dell’elenco delleconvenzioni destinate a prevalere sul regolamento,in tempo utile affinché tutti gli interessati ne pos-sano prendere conoscenza. Ove, per ipotesi, siargomentasse diversamente, nel senso di fare rife-rimento alla data di entrata in vigore del regola-mento in senso formale, la quale, in assenza didiversa disposizione all’interno del regolamentomedesimo, deve intendersi avvenuta nel ventesimogiorno successivo alla pubblicazione (262), si giun-gerebbe al risultato inaccettabile di creare unalacuna normativa, sottoponendo alla disciplina delregolamento fatti ai quali questo in base all’e-spressa disposizione contenuta nell’art. 32 nonsarebbe applicabile (263).

26. Regole di conflitto applicabili in materia diobbligazioni derivanti da fatto illecito escluse dal-l’ambito di applicazione del regolamento: in parti-colare, da violazioni della privacy e dei diritti dellapersonalità. — La disciplina comune di conflittocontenuta nella l. n. 218 del 1995 continua adapplicarsi innanzitutto a quelle obbligazioni noncontrattuali da fatto illecito le quali non rientranonell’ambito di applicazione ratione materiae delregolamento “Roma II”. È il caso, in particolare,delle obbligazioni derivanti da violazioni della pri-vacy e dei diritti della personalità, le quali sonoescluse dall’ambito di applicazione del regola-mento in base all’art. 1 § 2 lett. g. Deve essere alriguardo osservato che la decisione di escludere lamateria in questione dall’ambito di applicazionedel regolamento è il frutto di un lungo dibattito inordine alla soluzione più opportuna da adottare intermini di disciplina internazionalprivatistica in

(259) La distinzione tra data di entrata in vigore e datadi applicazione è presente, in particolare, nel parallelo rego-lamento “Roma I” (reg. CE n. 593/2008, cit.), nel cui art. 29,tuttavia, la distinzione tra i due riferimenti temporali ètracciata con maggiore chiarezza. Si rinvia in proposito aMARONGIU BUONAIUTI, in Regolamento CE n. 593/2008, cit.,sub art. 27, 28 e 29, 947 ss. La medesima soluzione è adottatadal regolamento “Roma III” (reg. UE n. 1259/2010, cit.),all’art. 21, sul quale v. CRESPI REGHIZZI, in Regolamento UE n.1259/2010, cit., sub art. 21, 1543.

(260) Alle quali, come si è osservato, l’art. 28 § 1 delmedesimo regolamento “Roma II” riconosce prevalenzasulle disposizioni del regolamento stesso (v. supra, § 22).

(261) V. in questo senso la recente sentenza C. giust. CE

17 novembre 2011, causa C-412/10, Homawoo, disponibile,unitamente alla conclusioni dell’avvocato generale Mengozzipresentate il 6 settembre 2011, sul sito www.curia.europa.eu,nella quale si osserva che tale interpretazione è l’unica checonsente di assicurare pienamente le finalità di prevedibilitàdell’esito delle controversie giudiziarie e di certezza deldiritto. Interpretazione, peraltro, già sostenuta dalla dottrina

prevalente, tra cui BÜCKEN A., Intertemporaler Anwendungs-bereich der Rom II-VO, in IPRax, 2009, 125 ss.; GARCIMARTÍN

ALFÉREZ, The Rome II Regulation, cit., 81; HOHLOCH, Place ofInjury, cit., 1 ss.; KRAMER, The Rome II Regulation, cit., 417;LEIBLE e LEHMANN, Die neue EG-Verordnung, cit., 724; DE

LIMA PINHEIRO, Choice of Law on Non-Contractual Obliga-tions, cit., 12; WAGNER, Die neue Rom-II Verordnung, cit., 17.

(262) In base alla regola generale, applicabile in assenzadi diversa disposizione all’interno dell’atto di cui trattasi,contenuta al tempo nell’art. 254 § 2 Trattato CE, ora rifor-mulata nell’art. 297 § 2 TFUE. Per la tesi secondo cui ai finidell’art. 31 del regolamento dovrebbe farsi riferimento aquest’ultima data, ILLMER, in Rome II Regulation. PocketCommentary, cit., sub art. 31 e 32, 458 s.

(263) In questo senso depone anche chiaramente unraffronto con le disposizioni contenute in proposito nell’art.28 del regolamento “Roma I” e nell’art. 18 del regolamento“Roma III”, nelle quali è fatto riferimento alla data a decor-rere dalla quale ciascuno dei due regolamenti sarà applica-bile nella sua interezza.

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una materia nella quale ricorre l’esigenza di con-temperare, da una parte, la protezione degli inte-ressi del soggetto la cui sfera privata viene adessere lesa e, dall’altra, la tutela della libertà diinformazione e, con essa, degli interessi degli ope-ratori della società dell’informazione, ai quali lalesione è sovente suscettibile di essere ricon-dotta (264).

In proposito, l’iniziale proposta di regola-mento presentata dalla Commissione contemplavauna regola di conflitto specifica, la quale preve-deva l’applicazione della lex fori nel caso in cui lalegge designata in base alla regola generale fossecontraria ai principi fondamentali del foro in ma-teria di libertà di espressione e di informazione. Laregola era completata da una disposizione spe-ciale, che sottoponeva il diritto di rettifica o amisure equivalenti alla legge del Paese di residenzaabituale dell’organo di radiodiffusione o dell’edi-tore di giornale (265). La soluzione prospettatadalla Commissione formò oggetto di un emenda-mento presentato dal Parlamento europeo, ilquale, nell’intento di assicurare una maggiore pre-vedibilità della legge regolatrice da parte degliorgani della società dell’informazione, propose l’a-dozione di una soluzione ispirata ad un principiodi prossimità, che individuava come applicabile lalegge del Paese nel quale sono situati gli elementipiù significativi del danno causato o suscettibile diessere causato, in base ad una serie di fattori atti ariflettere un collegamento rilevante con l’attivitàdell’organo della società dell’informazione al qualela violazione sarebbe stata imputabile. E ciò sem-pre che la fattispecie non presentasse un collega-mento manifestamente più stretto con un altroPaese, alla stregua della clausola d’eccezione allaregola generale contemplata nell’art. 4 § 3 (266).Non essendosi raggiunto un accordo in propositoin seno al Consiglio, la Commissione nella propriaproposta modificata presentata nel febbraio 2006propose di escludere dall’ambito di applicazionedel regolamento le obbligazioni extracontrattualiderivanti da violazioni della privacy o dei diritti

della personalità imputabili agli organi della so-cietà dell’informazione, rimettendo invece alla re-gola generale quelle imputabili ad altri sog-getti (267). La presa d’atto dell’impossibilità diraggiungere un accordo soddisfacente in ordine alcontemperamento delle due contrapposte esigenzeche la disciplina di conflitto della materia presen-tava si è poi riflessa anche nella posizione comuneadottata dal Consiglio sulla base della propostamodificata, nella quale veniva deciso di escluderetotalmente le obbligazioni non contrattuali deri-vanti da violazioni dei diritti in questione dall’am-bito di applicazione del regolamento, rinviandol’ulteriore esame della questione alla fase di revi-sione del testo del regolamento medesimo (268).

In quest’ultimo contesto, il Parlamento euro-peo ha adottato recentemente una risoluzione nonlegislativa, con cui ha invitato la Commissione apresentare una proposta di modifica del regola-mento che contempli l’inclusione di una regolaapposita in materia (269), la quale appare riecheg-giare la soluzione a suo tempo prospettata dalParlamento europeo quale emendamento alla di-sposizione contenuta nell’iniziale proposta dellaCommissione (270). Nel testo allegato alla risolu-zione, il Parlamento appare perseguire il prospet-tato obiettivo di bilanciamento tra le contrapposteesigenze rilevanti in materia, prevedendo comeregola generale l’applicazione della legge del Paesenel quale sono situati gli elementi più significatividel danno arrecato o suscettibile di essere causatoe, a titolo d’eccezione, l’applicazione della leggedel Paese di residenza abituale del convenutoqualora quest’ultimo non potesse ragionevolmenteprevedere che il proprio atto potesse causare con-

(264) Si rimanda in proposito a quanto osservato supra,nt. 34 e testo corrispondente, con riferimento all’esclusionedelle obbligazioni non contrattuali in questione dall’ambitodi applicazione materiale del regolamento.

(265) V. l’art. 6 dell’iniziale proposta della Commis-sione, COM(2003) 427 def., cit., p. 38 e la relativa Relazioneesplicativa, ivi, p. 18 ss.

(266) V. la Relazione del Parlamento europeo sullaproposta della Commissione, A6-0211/2005 def., cit., subemendamento n. 30, art. 6, p. 21 s. V. in proposito SIEHR,Violation of Privacy and Rights Relating to the Personality, inThe Unification of Choice of Law Rules on Torts, cit., 159 ss.

(267) V. la Relazione esplicativa della proposta modifi-cata presentata dalla Commissione, COM(2006) 83 def., cit.,sub emendamento n. 57, p. 7.

(268) V. in proposito la Comunicazione della Commis-sione al Parlamento europeo relativa alla posizione comunedefinita dal Consiglio, COM(2006) 566 def., cit., punto 3.2,sub art. 1 § 2 lett. g, p. 3. Conformemente all’art. 30 § 2 delregolamento, la Commissione ha presentato uno studio re-lativamente alla disciplina della legge applicabile alle obbli-gazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacye dei diritti della personalità: v. Comparative study on thesituation in the 27 Member States as regards the law applica-ble to non-contractual obligations arising out of violations ofprivacy and rights relating to personality, JLS/2007/C4/028,Final Report, febbraio 2009.

(269) Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio2012 recante raccomandazioni alla Commissione concernentila modifica del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla leggeapplicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II),P7_TA-PROV(2012)0200, A7-0152/2012, testo disponibileal sito www.europarl.eu, con allegato il testo della disposi-zione da inserirsi all’art. 5a.

(270) V. supra, nt. 266.

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seguenze sostanziali nel Paese preso in considera-zione dalla regola generale. La soluzione proposta,nel fare riferimento alla prevedibilità, da parte delsoggetto la cui responsabilità è invocata, del luogoin cui si potranno produrre le conseguenze dan-nose della propria azione, pare riecheggiare lasoluzione che il regolamento stesso contempla inmateria di responsabilità per danno da pro-dotto (271). Essa tende a bilanciare l’esigenza diprevedere l’applicazione di una legge sufficiente-mente vicina alla sfera giuridica del danneggiato,quale è tendenzialmente quella del luogo in cui siè verificato il danno alla propria sfera personale,con l’esigenza di tutelare gli organi della societàdell’informazione dal rischio di andare soggettiall’applicazione della legge di un Paese verso ilquale questi non avevano intenzionalmente direttola propria attività. In proposito, è inevitabile os-servare come le evoluzioni nel mondo delle comu-nicazioni e, segnatamente, la diffusione dell’uso diInternet quale mezzo di circolazione delle infor-mazioni abbiano accresciuto significativamentequesto elemento di imprevedibilità del luogo delprodursi del danno all’immagine e ai diritti dellapersonalità suscettibile di derivare dalla diffusionedi informazioni, data la accresciuta facilità con laquale le informazioni diffuse attraverso la retepossono circolare su scala mondiale (272). Dellaproblematica si è recentemente occupata anche laCorte di giustizia dell’Unione europea in sede diinterpretazione dell’art. 5 n. 3 del regolamento“Bruxelles I” (reg. CE n. 44/2001, cit.), nella sen-tenza « eDate Advertising » (273). In tale pronun-cia, la Corte ha adattato al contesto digitale lasoluzione fatta propria con riferimento alla pub-

blicazione a mezzo stampa nella sentenza relativaal caso « Shevill » (274), nel senso di consideraresussistente la competenza giurisdizionale dei giu-dici di ciascun Paese in cui si è verificato il danno,ove non corrispondente con il Paese di stabili-mento del soggetto che ha immesso in rete ilmateriale lesivo, unicamente rispetto ai danni ve-rificatisi in quel Paese, riservando invece la com-petenza giurisdizionale relativamente all’insiemedei danni complessivamente arrecati dalla immis-sione in rete dell’informazione ai giudici del Paesedi stabilimento di tale soggetto ovvero ai giudicidel Paese in cui si trova il centro d’interessi deldanneggiato, in ciò innovando in senso più favo-revole a quest’ultimo soggetto rispetto alla solu-zione precedentemente accolta nel caso « She-vill » (275).

Alla soluzione adottata in punto di competenzagiurisdizionale nella sentenza « eDate Adverti-sing » appaiono almeno in parte ispirate le indica-zioni contenute nella risoluzione del Parlamentoeuropeo al fine della individuazione del Paese nelquale si sono verificati gli elementi più significatividel danno. Come tale, infatti, nel caso di violazionicausate da pubblicazioni a stampa o da trasmis-sioni, ivi inclusa, tendenzialmente, anche la diffu-sione a mezzo Internet, la norma così come for-mulata in allegato alla risoluzione identifica il Pa-ese al quale la pubblicazione o la trasmissionesono principalmente dirette, o, se questo non puòessere identificato, il Paese nel quale è esercitato ilcontrollo editoriale. Riguardo ai criteri per identi-ficare il Paese al quale la pubblicazione o trasmis-sione siano dirette, la norma indica la lingua e lapercentuale di vendita della pubblicazione ovverodi ascolto della trasmissione, criterio che nel casodi diffusione a mezzo Internet appare potersi in-tendere come riferito al numero di accessi al ma-teriale lesivo da parte di utenti localizzati nel Paesepreso in considerazione. Rimane invece fermo ilriferimento alla legge del Paese di residenza abi-tuale dell’editore od altro operatore della societàdell’informazione per quanto attiene all’eserciziodel diritto di rettifica od altri diritti equivalenti,così come relativamente ad eventuali misure inibi-

(271) In merito alla quale si rimanda a quanto osservatosupra, § 9 e 24, con riferimento alla disciplina di conflittocontenuta in materia nella Convenzione dell’Aja del 1973.

(272) V., nel dibattito dottrinale avutosi in ordine al-l’opportunità dell’inserimento di una disciplina di conflittospecifica in sede di revisione del regolamento, HARTLEY,Libel Tourism and Conflict of Laws, in Intern. Law Quart.,2010, 25 ss.; KUIPERS, Towards a European Approach in theCross-Border Infringment of Personality Rights, in GermanLaw Journal, 2011, 1681 ss.; v. inoltre i diversi contributi alforum intitolato Rome II and Defamation: Online Symposium,luglio 2010, sul sito http://conflictoflaws.net/2010/rome-ii-and-defamation-online-symposium.

(273) C. giust. CE 25 ottobre 2011, cause riuniteC-509/09 e C-161/10, e Date Advertising GmbH c. X,Martinez c. MGN Ltd, in corso di pubblicazione in Racc.giur. C. giust., disponibile, unitamente alle conclusioni del-l’avvocato generale Cruz Villalón, presentate il 29 marzo2011, sul sito www.curia.europa.eu; in proposito, v. la notadi GUIZIOU, in J. dr. intern., 2012, 201 ss.; MARINO, Laviolazione dei diritti della personalità nella cooperazione giu-diziaria civile europea, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2012,363 ss.

(274) C. giust. CE 7 marzo 1995, causa C-68/93, FionaShevill e altri c. Presse Alliance SA, in Racc. giur. C. giust.,1995, I-415 ss. V. in proposito, tra gli altri, CARBONE, Lospazio giudiziario europeo, cit., 102 ss.; DAVÌ, La responsabi-lità extracontrattuale, cit., 31, 111 ss.; MARI, Il diritto proces-suale civile della Convenzione di Bruxelles, I, cit., 378 ss.;SALERNO, Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere,cit., 157 ss.

(275) V. in proposito GUIZIOU, op. cit., 205 ss.; MARINO,op. cit., 376.

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torie, secondo la soluzione che era stata prospet-tata sin dall’iniziale proposta di regolamento pre-sentata dalla Commissione, ciò che si giustificaavuto riguardo all’effetto di tali misure sulla dif-fusione della pubblicazione o della trasmissionenel suo insieme (276).

In attesa di constatare se l’iniziativa avuta dalParlamento europeo avrà un seguito con la pre-sentazione di una proposta in proposito da partedella Commissione e se questa avrà poi il suocorso, la materia resta disciplinata, per quantoriguarda l’ordinamento italiano, dalla regola gene-rale sulla legge applicabile alla responsabilità dafatto illecito contenuta nell’art. 62 l. n. 218, cit., inbase alla quale questa è regolata dalla legge delloStato in cui si è verificato l’evento dannoso, solu-zione che sostanzialmente concorda con quellaprospettata quale regola generale nella disciplinaproposta dal Parlamento europeo. Come si è avutomodo di osservare in precedenza in sede di com-parazione con la disciplina generale recata dall’art.4 del regolamento (277), nondimeno, l’art. 62della legge italiana offre al danneggiato la facoltàdi optare per l’applicazione della legge del luogodella condotta, che, nel caso di danno alla sferapersonale derivante da una pubblicazione ovveroda una trasmissione o diffusione di informazioni amezzo Internet, appare doversi identificare con illuogo di stabilimento dell’editore od emittenteovvero del soggetto che abbia immesso le infor-mazioni sulla rete (278). Il secondo comma del-l’art. 62 fa peraltro salva, come si è rilevato trat-tando della regola in parte analoga contenuta nel-l’art. 4 § 2 del regolamento (279), l’applicazionedella legge di comune residenza delle parti, subor-dinandola nondimeno all’ulteriore condizione,della quale è stata rilevata la scarsa pertinenza, cheessa coincida anche con la legge di comune citta-dinanza delle parti stesse (280).

27. Altre categorie di obbligazioni non con-trattuali non rientranti nell’ambito di applicazionedel regolamento: la promessa unilaterale. — Al difuori delle ipotesi di fatto illecito non rientran-ti nell’ambito di applicazione del regolamento“Roma II” in quanto da questo espressamenteescluse, si pone il problema della individuazionedella disciplina di conflitto di fattispecie che per ilnostro ordinamento sono da qualificarsi in terminidi obbligazioni extracontrattuali, in quanto nontrovano la loro fonte in un contratto, mentre nelsistema del regolamento, pur non essendo da que-sto espressamente escluse dal proprio ambito diapplicazione, nemmeno si prestano a formare og-getto della disciplina di conflitto da esso predispo-sta. È il caso in modo particolare della promessaunilaterale, alla quale nel sistema italiano di dirittointernazionale privato la l. n. 218 del 1995 dedicaun’apposita disposizione nell’art. 58 (281). Deveinfatti osservarsi che la promessa unilaterale, purnon essendo espressamente esclusa dall’ambito diapplicazione del regolamento “Roma II”, non sipresta ad esserne disciplinata, dal momento che ilregolamento nel suo art. 2 individua sostanzial-mente come obbligazioni extracontrattuali quellederivanti da fatto illecito, da arricchimento senzacausa, da negotiorum gestio o da culpa in con-trahendo, non individuando altre figure dalle qualipossano sorgere obbligazioni extracontrattuali, nécontenendo al suo interno disposizioni che pos-sano ad esse applicarsi (282).

In proposito, non si può fare a meno di osser-vare come relativamente alla promessa unilateralefosse stata prospettata l’eventualità di una suaricomprensione nell’ambito di applicazione dellaConvenzione di Roma del 1980 (283), la medesimasoluzione potendo oggi prospettarsi in relazione alregolamento “Roma I” (reg. CE n. 593/2008,cit.) (284), in considerazione del fatto che la giu-risprudenza della Corte di giustizia relativa all’in-terpretazione della Convenzione di Bruxelles del

(276) V. i § 3 e 4 dell’art. 5a come formulato nell’alle-gato alla risoluzione del Parlamento europeo del 2012,P7_TA-PROV(2012)0200, A7-0152/2012, cit.

(277) V. supra, nt. 70 e testo corrispondente.(278) La pertinenza del riferimento a tale luogo in

quanto atto a garantire un collegamento effettivo con l’ille-cito nel caso di violazioni dei diritti della personalità com-messi a mezzo Internet appare in realtà discutibile, potendotale luogo essere situato in un Paese che non ha alcuncontatto sostanziale con la situazione: v. in questo sensoMARINO, op. cit., 366; GUIZIOU, op. cit., 204 s.

(279) V. supra, nt. 82-83 e testo corrispondente.(280) V. in particolare le osservazioni critiche sul punto

di DAVÌ, op. ult. cit., 39 ss.

(281) V. in proposito, tra gli altri, BAREL, in Legge 31maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 58, 1391 ss.; BOSCHIERO, inCommentario del nuovo diritto internazionale privato, cit.,sub art. 58, 283 ss.

(282) Si rinvia in proposito a quanto osservato supra, §3, in merito all’ambito di applicazione materiale del regola-mento, specialmente nt. 35 e testo corrispondente.

(283) V. in proposito BISCIONI, La legge regolatrice dellepromesse unilaterali: il sistema italiano di diritto internazio-nale privato e la convenzione di Roma del 1980, in Riv. dir.intern. priv. proc., 2008, 713 ss., specialmente 716 ss.

(284) La questione è ripresa con riferimento al regola-mento “Roma I” da TROMBETTA-PANIGADI, Promessa unilate-rale, in Diritto internazionale privato a cura di BARATTA, cit.,297 ss., specialmente 298.

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1968 aveva teso ad interpretare la categoria delleobbligazioni contrattuali come idonea a ricom-prendere ogni situazione in cui si fosse in presenzadi un obbligo liberamente assunto da una parte neiconfronti di un’altra (285). A tale prospettazioneappare nondimeno doversi obiettare che in rela-zione ad un atto unilaterale viene meno il presup-posto del consenso delle parti come fondamentodell’obbligazione, che pare costituire un elementoinsito nella nozione di contratto generalmente ac-colta negli ordinamenti degli Stati membri, alpunto che non possa prescindersene neanche alfine di una qualificazione autonoma della nozionedi « obbligazioni contrattuali » in relazione allaConvenzione di Roma prima ovvero, ora, del re-golamento “Roma I” (286). Elemento caratteriz-zante della promessa unilaterale, che porta a di-stinguerla strutturalmente dai contratti, è datoinfatti dalla sua attitudine a vincolare il propo-nente anche in assenza di un’accettazione da partedel soggetto a cui è rivolta e, persino, nell’ipotesidi un suo rifiuto. Allo stesso modello e, conse-guentemente, alla stessa disciplina internazional-privatistica appaiono dover essere ascritti istitutistrutturalmente similari, come la promessa di pa-gamento e la ricognizione di debito, come pure lapromessa al pubblico (287).

Venendo al merito della soluzione di conflittoaccolta in proposito dall’art. 58 della legge italiana,la norma prevede l’applicazione della legge delloStato in cui la promessa viene manifestata. La

regola, ispirata al criterio tradizionale della lex lociactus, appare riflettere le caratteristiche sostanzialidell’istituto in base all’ordinamento italiano, conparticolare riguardo alla sua attitudine a vincolareil promittente indipendentemente dall’accetta-zione da parte del destinatario, nel fare riferimentoal luogo in cui l’autore manifesta la propria vo-lontà di obbligarsi piuttosto che a quello in cui ildestinatario ovvero i destinatari ne possano pren-dere conoscenza. Se l’opzione in tal senso chiara-mente espressa dalla norma ne agevola l’applica-zione in caso di promessa al pubblico ovverodiretta ad una pluralità di destinatari ubicati inPaesi diversi, nel qual caso rileverà il luogo nelquale il promittente ha inteso manifestare la pro-messa, nondimeno alcune difficoltà applicativesono suscettibili di porsi in relazione all’ipotesi dipromesse divulgate a mezzo Internet, le quali po-trebbero in effetti considerarsi manifestate simul-taneamente in tutte le parti del mondo. Rileve-ranno a questo fine le comuni tecniche di localiz-zazione delle attività svolte a mezzo della rete, conparticolare riferimento, piuttosto che al luogo, discarsa rilevanza concreta e spesso meramente for-tuito, in cui è stabilito l’operatore a cui material-mente si deve l’immissione in rete della promessa,alla lingua in cui la promessa è formulata e all’u-bicazione della sede o dei recapiti presso i quali ilpromittente potrà essere contattato dai soggettiinteressati (288).

28. (Segue): i titoli di credito e il rinvio alleConvenzioni di Ginevra del 1930 e 1931. — Trale obbligazioni extracontrattuali espressamenteescluse dall’ambito di applicazione del regola-mento “Roma II” rientrano, come si è già rilevato,quelle derivanti da cambiali, assegni, vaglia cam-biari ed altri strumenti negoziabili, nella misura incui dette obbligazioni traggano origine dal lorocarattere negoziabile: v. art. 1 § 2 lett. c (289). Unaanaloga esclusione, formulata in termini corrispon-denti, è prevista nel regolamento “Roma I” in ma-teria di obbligazioni contrattuali, come già figuravanella Convenzione di Roma del 1980, trovando intale ambito giustificazione nella diversità delle qua-lificazioni che le obbligazioni in questione sono

(285) Con particolare riferimento a quanto affermatoda C. giust. CE 17 giugno 1992, causa C-26/91, cit. supra, nt.157, punto 15 della motivazione. V. in proposito anche lepronunce citate supra, nt. 20.

(286) V. in proposito le osservazioni di BAREL, op. cit.,1392 ss. Nel senso dell’inidoneità dell’istituto a riceverequalificazione contrattuale nell’ambito degli ordinamentidella gran parte degli Stati membri, con conseguente ten-denziale esclusione di tale qualificazione nel contesto dellaConvenzione di Roma, v. VILLANI, La Convenzione di Romasulla legge applicabile ai contratti, cit., 27 s.; nello stessosenso, con riferimento ai regolamenti “Roma I” e “Roma II”,PLENDER e WILDERSPIN, The European Private InternationalLaw of Obligations3, London, 2009, 48 s. Questa interpre-tazione trova conferma in GIULIANO e LAGARDE, Relazionesulla Convenzione relativa alla legge applicabile alle obbliga-zioni contrattuali, cit., sub art. 9, § I.A.1, p. 28 s.

(287) Da quest’ultima dovendo invece tenersi tenden-zialmente distinta l’offerta al pubblico, in quanto struttural-mente volta alla conclusione di uno o più contratti: v., tra glialtri, BAREL, lc. ult. cit.; ID., Promessa unilaterale (dir. int.priv.), in Enc. giur., Aggiornamento, 1997, specialmente 2ss.; BOSCHIERO, op. ult. cit., 287 ss.; TONOLO, in CONETTI,TONOLO e VISMARA, Commento alla riforma del diritto inter-nazionale privato italiano, cit., sub art. 58, 309 s.; TROMBETTA-PANIGADI, op. cit., 298 ss.; per un quadro di diritto sostan-ziale, si rimanda a DI MAJO, Promessa unilaterale (dirittoprivato), in questa Enciclopedia, XXXVII, 1988, 33 ss.

(288) La natura inevitabilmente plurilocalizzata delleattività che si svolgono a mezzo della rete può anche portaread un diverso inquadramento giuridico della problematica,in base al quale in luogo di un’unica promessa al pubblicopotrebbe aversi una pluralità di promesse distinte, una perciascuno Stato: v. in proposito BAREL, in Legge 31 maggio1995, n. 218, sub art. 58, cit., 1396 s.; TROMBETTA-PANIGADI,op. cit., 299 s.

(289) Cfr. supra, nt. 30 e testo corrispondente.

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suscettibili di ricevere negli ordinamenti dei diversiPaesi membri (290).

In proposito, la legge italiana di riforma pre-vede all’art. 59 un duplice regime per quantoattiene alle obbligazioni derivanti da cambiali, va-glia cambiari ed assegni bancari da una parte e pergli altri titoli di credito dall’altra (291). Per i primi,la legge ricorre alla tecnica già seguita con riferi-mento ad altre materie e consistente in un rinvioalle convenzioni internazionali pertinenti, nellaspecie le Convenzioni di Ginevra del 7 giugno1930 e del 19 marzo 1931 concernenti i conflitti dileggi rispettivamente in materia di cambiali e divaglia cambiari e in materia di assegni bancari,mentre per gli altri la norma provvede, al comma3, a formulare un’autonoma norma di conflitto.Per quanto attiene al rinvio che l’art. 59 al comma1 opera alle due convenzioni di Ginevra, deveosservarsi che la norma, come avviene nel caso dialtre convenzioni richiamate, adotta la formula perla quale la materia in questione sarà « in ognicaso » regolata dalle convenzioni stesse (292). Ènoto in proposito come in dottrina si fosseroconfrontate due distinte interpretazioni della for-mula in questione, la prima delle quali era volta aintravedere in essa una mera formula “pedago-gica”, volta a richiamare l’attenzione dell’inter-prete sulla necessità di fare riferimento alla disci-plina convenzionale, la quale sarebbe stata comun-que applicabile per forza propria e nei limiti cheessa stessa ha posto al proprio ambito di applica-

zione, salvi i casi in cui sia la stessa norma rinviantea disporre diversamente (293). La seconda inter-pretazione tendeva invece a vedere nel rinvio ef-fettuato con la formula in questione una forma dirinvio ricettizio, per effetto del quale il legislatoreitaliano avrebbe sostanzialmente fatto propria ladisciplina contenuta nelle convenzioni di volta involta richiamate allo scopo di desumerne le regoledi conflitto applicabili all’insieme della materiaoggetto della norma rinviante, anche al di là deilimiti nei quali le disposizioni convenzionali avreb-bero trovato applicazione per forza propria (294).Deve essere in proposito osservato che sulla por-tata concreta del rinvio in questione è suscettibiledi influire il modo in cui la singola convenzioneopera, con particolare riferimento alla sua appli-cabilità inter partes o erga omnes, e, per quantoattiene all’ambito materiale, alla delimitazione intermini più o meno restrittivi che essa compia delproprio ambito di applicazione ratione materiae.Con riferimento alle due convenzioni di Ginevramenzionate, deve rilevarsi che, da una parte, nonsembrano porsi questioni rilevanti per quanto at-tiene all’ambito di applicazione ratione materiae,posto che l’una e l’altra convenzione esaurisconosostanzialmente la disciplina dei conflitti di legginelle materie — rispettivamente, cambiali e vagliacambiari ed assegni bancari — che formano og-getto della norma interna nella parte in cui rinviaad esse. Dall’altra, per quanto attiene all’ambito diapplicazione ratione loci ovvero ratione persona-rum, la norma dell’art. 59 della legge italiana ap-pare disciplinare espressamente, alla stregua diquanto avviene in un’altra disposizione della stessalegge (295), gli effetti del rinvio, in quanto precisa

(290) Si confronti l’art. 1 § 2 lett. d del regolamento“Roma I”. In proposito, v. GARDELLA, in Regolamento CE n.593/2008, cit., sub art. 1 - commento III, 568 ss.

(291) V. in proposito, tra gli altri, CELLE, in Legge 31maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 59, 1397 ss.; TREVES, inCommentario del nuovo diritto internazionale privato, cit.,sub art. 59, 289 ss.; MALATESTA, Titoli di credito, in Dirittointernazionale privato a cura di BARATTA, cit., 485 ss.

(292) Gli altri casi sono costituiti dall’art. 42 l. n. 218,cit., il quale rinvia alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre1961 in materia di protezione dei minori; l’art. 45, il qualerinvia alla Convenzione dell’Aja del 1973 sulla legge appli-cabile alle obbligazioni alimentari; l’art. 57, il quale rinviaalla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabilealle obbligazioni contrattuali. In merito a quest’ultimo caso,si è posta la questione se il rinvio operato dall’art. 57 possaora intendersi riferito al regolamento “Roma I”: in propo-sito, in senso affermativo, MARONGIU BUONAIUTI, Note intro-duttive - II, in Regolamento CE n. 593/2008, cit., 534 ss.; insenso contrario, SALERNO, Note introduttive - I, ivi, 521 ss.,specialmente 533 s.; per una ponderata valutazione degliargomenti a favore delle due soluzioni, BOSCHIERO, Obbliga-zioni contrattuali (diritto internazionale privato) (2012), cit.,979 ss., la quale ritiene che il problema potrà trovare solu-zione con l’estensione in via convenzionale alla Danimarcadella disciplina contenuta nel regolamento, con il che ladisciplina contenuta nella Convenzione perderà sostanzial-mente ambito applicativo.

(293) Tali casi sono costituiti dall’art. 42 con riguardoalla Convenzione dell’Aja del 1961 e per l’appunto dall’art.59 con riguardo alle Convenzioni di Ginevra del 1930 e1931. V. in questo senso PICONE, Le convenzioni internazio-nali nella legge italiana di riforma del diritto internazionaleprivato, in Convenzioni internazionali e legge di riforma deldiritto internazionale privato a cura di SALERNO, Padova,1997, 377 ss., specialmente 397 ss.; DAMASCELLI, Il rinvio « inogni caso » a convenzioni internazionali nella nuova legge suldiritto internazionale privato, in Riv. dir. intern., 1997, 78 ss.

(294) V. in questo senso, tra gli altri, DAVÌ, Le questionigenerali del diritto internazionale privato, cit., 71 ss.; ID., Ildiritto internazionale privato italiano della famiglia, cit., 864ss.; GIARDINA, Il rinvio alle convenzioni di diritto internazio-nale privato e processuale, in Convenzioni internazionali elegge di riforma del diritto internazionale privato, cit., 3 ss.,specialmente 11 ss.; FORLATI PICCHIO, Le obbligazioni contrat-tuali, ivi, 113 ss., specialmente 123 ss.; BOSCHIERO, Obbliga-zioni contrattuali (diritto internazionale privato), in questaEnciclopedia, Aggiornamento, IV, 2000, 801 ss., special-mente 843 ss.; VILLANI, op. ult. cit., 57 ss.

(295) L’art. 42, che nel rinviare alla Convenzione del-l’Aja del 1961 in materia di protezione dei minori ne estende

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che le disposizioni delle due convenzioni si appli-cheranno anche alle obbligazioni che siano assunteal di fuori del territorio degli Stati contraentiovvero qualora designino la legge di uno Stato noncontraente. Questa precisazione avrebbe con evi-denza un effetto estensivo dell’ambito di applica-zione ratione loci ovvero ratione personarum delledue convenzioni qualora esse, come avviene nel-l’altro caso all’interno della stessa legge in cui unaprecisazione simile compare nella norma di rinvio,fossero applicabili unicamente inter partes, datoche per effetto della disposizione così come con-cepita esse acquisterebbero un’efficacia erga om-nes. In concreto, tale effetto estensivo non apparesussistente nel caso in esame, in quanto le dueconvenzioni adottano la tecnica consistente nellasciare agli Stati contraenti la facoltà di rendere ladisciplina convenzionale applicabile unicamenteinter partes mediante un’apposita dichiarazione,che l’Italia non ha mai formulato (296). È insortaquindi in dottrina una divergenza di opinioni inordine al concreto significato precettivo della di-sposizione contenuta nell’art. 59 comma 2 dellalegge italiana, vale a dire se questa sia da intendersicome avente un mero valore pedagogico per l’in-terprete o, piuttosto, come idonea a porre unlimite alla facoltà per lo Stato italiano di formularein seguito una dichiarazione in tal senso, posto chequest’ultima possa considerarsi ammissibile in untempo successivo (297), e finanche di diversi de-cenni, alla ratifica delle due convenzioni. Parendoin concreto scarsamente verosimile l’eventualità da

ultimo prospettata, appare più persuasivo propen-dere per la valenza meramente ricognitiva dellaprecisazione contenuta nella norma in que-stione (298).

Rimettendo per brevità l’esame della disciplinadi conflitto contenuta nelle due convenzioni diGinevra alla ampia letteratura esistente in mate-ria (299), mette ora conto di considerare breve-mente la disciplina internazionalprivatistica che ilcomma 3 dell’art. 59 della legge italiana riserva aglialtri titoli di credito, da identificarsi, essenzial-mente, nei titoli rappresentativi di merci e nei titolidi partecipazione, relativamente ai quali la normaindica come applicabile la legge dello Stato diemissione del titolo. Al riguardo, si è posta laquestione della identificazione di tale luogo, so-prattutto in quanto lo si intenda distinguere dalluogo di creazione del titolo, posto che i dueluoghi potrebbero non coincidere, potendo il ti-tolo essere messo in circolazione in un luogo e,segnatamente, in uno Stato diverso da quello incui è stato formato. in proposito, posto che illuogo di creazione del titolo è normalmente iden-tificabile con maggiore certezza, dato che il luogoin cui il titolo stesso viene sottoscritto è general-mente indicato sul titolo stesso ed è ad esso che èfatto riferimento nelle due convenzioni di Ginevraper quanto riguarda, rispettivamente, cambiali evaglia cambiari ed assegni bancari (300), nel senso

espressamente, al comma 2, l’ambito di applicazione rationepersonarum, trattandosi di una convenzione applicabile perforza propria unicamente inter partes. V. in proposito, tra glialtri, FRANCHI, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., sub art.42, 1235 ss., specialmente 1241 ss.; HONORATI, in Commen-tario del nuovo diritto internazionale privato, cit., sub art. 42,209 ss., specialmente 210 ss.

(296) V., rispettivamente, l’art. 10 della Convenzione diGinevra del 1930 sui conflitti di leggi in materia di cambialee vaglia cambiario e l’art. 9 della Convenzione di Ginevra del1931 sui conflitti di leggi in materia di assegno bancario. Inproposito, v. TREVES, in Commentario del nuovo diritto inter-nazionale privato, cit., sub art. 59, 290 s.; CELLE, op. cit.,1399 s.

(297) Ciò presupporrebbe che la presentazione delladichiarazione in questione non sia da considerarsi assimila-bile all’apposizione di una riserva in senso tecnico, la qualepotrebbe essere apposta unicamente al momento della firmao della ratifica ovvero dell’adesione al trattato e non giàsuccessivamente. V. in tal senso ARANGIO-RUIZ, La cambialenel diritto internazionale privato, Milano, 1946, 6 ss. Nelsenso che si tratterebbe non già di riserve, bensì di proce-dimenti che, intervenendo successivamente all’entrata invigore del trattato, darebbero luogo ad una parziale estin-zione di questo, v. MONACO, I conflitti di leggi in materia dicambiale, Torino, 1936, 15 ss.

(298) In dottrina, si era anche prospettata la tesi per cuila limitazione dell’autonomia dell’ordinamento giuridico sta-tale derivante dalla partecipazione alle convenzioni dovesseessere limitata a quanto strettamente necessario al rispettodegli obblighi internazionali, cosicché in presenza di dispo-sizioni meramente facoltative, queste dovessero considerarsinon vincolanti per l’ordinamento dello Stato. V. in questosenso, tra gli altri, ARANGIO-RUIZ, op. cit., 5 ss.; VENTURINI Gi.,Diritti reali e obbligazioni, cit., 278; VITTA, Diritto interna-zionale privato, III, Torino, 1975, 278. A questa concezionerestrittiva appare doversi obiettare che qualora l’eserciziodella facoltà di limitare gli effetti degli obblighi convenzio-nali assunti presupponga una dichiarazione espressa, in as-senza di questa la limitazione non possa essere presunta. V.in questo senso BIGIAVI, Direzione e fonte dell’obbligazionecambiaria, convenzione ginevrina sui conflitti e scioglimentodelle « riserve », in Riv. dir. intern., 1968, 5 ss., specialmente23 ss.

(299) Per tutti, ARANGIO-RUIZ, lc. ult. cit.; ID., Cambiale(diritto internazionale privato), in questa Enciclopedia, V,1959, 921 ss.; ID., Assegno bancario (diritto internazionaleprivato), ivi, III, 1958, 348 ss.; MONACO, op. cit., 5 ss.; conriferimento ai rapporti tra la disciplina della capacità diobbligarsi recata dalle due convenzioni e l’art. 23 della leggeitaliana di riforma, CELLE, op. cit., 1400 ss.; MALATESTA, Titolidi credito, cit., 488 ss.

(300) V. in proposito rispettivamente gli art. 5 e 6 dellaConvenzione di Ginevra del 1930 in materia di cambiali evaglia cambiari e l’art. 6 della Convenzione di Ginevra del1931 in materia di assegni bancari.

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dell’idoneità della norma a riferirsi tanto al luogodi emissione quanto a quello di creazione apparedeporre la Relazione ministeriale al disegno dilegge di riforma, la quale tende ad equiparare i dueluoghi, con ciò nondimeno dando adito ad unapotenziale incertezza interpretativa (301). Lanorma disciplina, infine, l’ipotesi in cui si sia inpresenza di obbligazioni accessorie rispetto aquella principale, adottando in proposito un ap-proccio analitico, per cui per ciascuna di tali ob-bligazioni dovrà aversi riguardo al luogo in cuiessa è stata assunta, con ciò privilegiandosi l’esi-genza di garantire a ciascuno dei sottoscrittori diuno stesso titolo la tutela offerta dalla legge delluogo della sottoscrizione rispetto alla contrappo-sta esigenza di assicurare una disciplina interna-zionalprivatistica unitaria del titolo (302).

29. (Segue): la rappresentanza volontaria. —Tra le altre fonti di obbligazioni non suscettibili dirientrare nell’ambito di applicazione del regola-mento “Roma II” mette conto di considerare bre-vemente per connessione di materia anche la rap-presentanza volontaria. Essa ha per propria fonteun atto unilaterale mediante il quale il rappresen-tante viene investito del potere di agire nei con-fronti di terzi per conto del rappresentato. Perquanto sovente il conferimento del potere in que-stione sia collegato ad un contratto, tipicamente dimandato, nondimeno esso, secondo l’inquadra-mento giuridico che riceve alla stregua del dirittoitaliano, ne rimane distinto, ciò che si riflette anchenella evidente constatazione che il contratto inquestione, diversamente dall’atto col quale è con-ferito il potere di rappresentanza, non produceeffetti nei riguardi dei terzi con cui il rappresen-tante entra in contatto (303).

Questa autonomia del rapporto di rappresen-

tanza dal rapporto contrattuale sottostante non èperaltro riscontrabile negli ordinamenti giuridicidi altri Stati membri, all’interno dei quali sussistein proposito una certa varietà di soluzioni, ciò che,in sede di elaborazione del testo della Conven-zione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alleobbligazioni contrattuali portò alla decisione diescludere dall’ambito di applicazione della Con-venzione il rapporto di rappresentanza, identifi-cato con la questione di stabilire se l’atto compiutoda un intermediario valga ad obbligare nei con-fronti dei terzi la persona per la quale egli haagito (304). L’esclusione prevista dalla Conven-zione copriva anche la diversa questione dellarappresentanza organica, vale a dire se l’atto com-piuto da un organo di una società, associazione odaltra persona giuridica valga ad obbligare nei con-fronti dei terzi la persona giuridica, questione laquale viene considerata tendenzialmente soggettaalla legge regolatrice di quest’ultima (305). L’e-sclusione prevista dalla Convenzione di Roma èstata mantenuta dal regolamento “Roma I”, conlievi adattamenti lessicali che non influiscono sullasua portata materiale (306). Nemmeno, peraltro,alla luce della rilevata autonomia che, a secondadell’ordinamento preso in considerazione, il rap-porto di rappresentanza è suscettibile di presen-tare rispetto al rapporto contrattuale sottostante,potrebbe ipotizzarsi una soggezione della rappre-sentanza volontaria al regolamento “Roma II”, dalmomento che quest’ultimo, pur non escludendolaespressamente, non la contempla tra le fonti dallequali una responsabilità extracontrattuale ai sensidel regolamento sarebbe suscettibile di derivare,né reca alcuna regola che si riveli atta a discipli-narla (307).

(301) V. la Relazione al Disegno di legge presentato il 29aprile 1993 dal Ministro di grazia e giustizia di concerto colMinistro degli affari esteri e col Ministro dell’interno (in Attiparl. Sen., XI legislatura, doc. n. 1192), in La riforma deldiritto internazionale privato e processuale, cit., sub art. 59,440.

(302) V. in proposito ancora la Relazione al Disegno dilegge, cit., 440; in dottrina, tra gli altri, CELLE, op. cit., 1403ss.; TREVES, op. ult. cit., 293; MALATESTA, op. ult. cit., 490 s.

(303) V., per una qualificazione dell’istituto ai fini delsistema italiano di diritto internazionale privato, tra gli altri,CONTALDI, Rappresentanza (diritto internazionale privato), inquesta Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 933 ss.; DE BELLIS,Rappresentanza volontaria, in Diritto internazionale privato acura di BARATTA, cit., 336 ss.; in precedenza, STARACE e DE

BELLIS, Rappresentanza (diritto internazionale privato), inquesta Enciclopedia, XXXVIII, 1987, 489 ss.; da un punto divista di diritto sostanziale, NATOLI, Rappresentanza (dirittoprivato), ivi, 463 ss.

(304) V. l’art. 1 § 2 lett. f Della Convenzione. In pro-posito, per tutti, VILLANI, La Convenzione di Roma sulla leggeapplicabile ai contratti, cit., 48 ss.

(305) Autonomia rispetto alla disciplina internazional-privatistica della rappresentanza volontaria presenta anchequella della rappresentanza legale, la quale è soggetta allalegge regolatrice del rapporto per il quale è di volta in voltaprevista, così come la rappresentanza processuale, la quale èsoggetta al principio della territorialità della legge proces-suale che trova espressione nell’art. 12 l. n. 218, cit.: v. inproposito, anche per ulteriori riferimenti, CONTALDI, op. ult.cit., 938.

(306) Si confronti l’art. 1 § 2 lett. g del regolamento“Roma I”. V. in proposito FRANZINA, in Regolamento CE n.593/2008, cit., sub art. 1 - commento VI, 586 ss.

(307) Si rimanda a quanto osservato supra, § 3, special-mente nt. 35 e testo corrispondente, in merito all’ambito diapplicazione materiale del regolamento “Roma II”, con par-ticolare riferimento all’art. 2 di questo, e a quanto rilevatosupra, § 27, in merito alla inidoneità del regolamento adapplicarsi in relazione alla promessa unilaterale.

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Non essendo in vigore per l’ordinamento ita-liano la Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1978sulla legge applicabile ai contratti di intermedia-zione e alla rappresentanza (308), né rilevando afini internazionalprivatistici la Convenzione di Gi-nevra del 17 febbraio 1983 sulla rappresentanzanei contratti di vendita internazionale di beni mo-bili, ratificata dall’Italia ma non in vigore interna-zionalmente, dal momento che essa contiene unadisciplina di diritto materiale uniforme per di piùlimitata alla specifica materia che ne forma og-getto (309), la disciplina della legge applicabile alrapporto di rappresentanza volontaria deve essererinvenuta nell’art. 60 l. n. 218, cit. La normaprevede l’applicazione della legge del Paese dellasede d’affari del rappresentante, sempre che que-st’ultimo abbia agito a titolo professionale e chetale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo concui il rappresentante entra in contatto. La solu-zione accolta dalla norma riflette l’intento di assi-curare l’applicazione di una legge che presenti uncollegamento effettivo con l’attività svolta dal rap-presentante, presumendo che, ove questi agisca atitolo professionale, la sua attività si svolga tenden-zialmente nel Paese nel quale egli ha la propriasede d’affari, termine atecnico con il quale si tendead identificare il centro organizzativo dell’attivitàprofessionale del rappresentante. La condizionealla quale è subordinata l’applicazione di tale leggeè volta a tutelare l’affidamento del terzo, il qualesarà normalmente indotto a valutare la sussistenzadel potere di rappresentanza in capo al soggettoche agisce in detta veste in base al diritto del Paesenel quale quest’ultimo appare abitualmente ope-rare. In base al medesimo ordine di considera-zioni, la norma prevede a titolo sussidiario, ove ilrappresentante non agisca a titolo professionale enon abbia quindi una propria stabile sede d’affaricome pure ove tale sede non sia conosciuta o

conoscibile dal terzo, l’applicazione della legge delPaese nel quale il rappresentante ha esercitatoprincipalmente i suoi poteri nel caso di spe-cie (310). Il comma 2 della norma si occupa delprofilo distinto della validità formale dell’atto diconferimento dei poteri di rappresentanza, ricor-rendo alla consueta tecnica del concorso alterna-tivo di criteri di collegamento, mirato al fine ma-teriale di assicurare per quanto è possibile la vali-dità dell’atto. Secondo la soluzione usuale in ma-teria di legge applicabile alla forma degli atti, lanorma pone in concorso alternativo la legge cheregola la sostanza dell’atto e la legge dello Stato nelquale l’atto è posto in essere, considerando suffi-ciente ai fini della validità dell’atto che esso lo siain base a una di tali leggi (311).

30. (Segue): obbligazioni derivanti dalla legge.— Tra le categorie di obbligazioni non contrattualinon interamente rientranti nell’ambito di applica-zione del regolamento “Roma II” e relativamentealle quali rimane uno spazio residuale per l’appli-cazione della disciplina comune di conflitto devonoessere considerate, da ultimo, le obbligazioni deri-vanti dalla legge. A dire il vero, relativamente aqueste ultime lo spazio lasciato alla disciplina co-mune di diritto internazionale privato è ancora piùlimitato, dal momento che le tre principali figure diobbligazioni legali contemplate dall’art. 61 l. n. 218del 1995, vale a dire, la gestione di affari altrui,l’arricchimento senza causa e il pagamento dell’in-debito, formano oggetto di disciplina da parte delregolamento stesso (312).

La norma dell’art. 61 della legge appare quindidoversi applicare con riferimento alle altre obbli-gazioni legali che, come la stessa norma ha cura diprecisare, non siano diversamente regolate da altredisposizioni della medesima legge. È evidente in-fatti che, ove dette obbligazioni presentino carat-tere accessorio rispetto ad altri rapporti inerenti a

(308) La quale è, allo stato, in vigore unicamente traquattro Stati contraenti, Argentina, Francia, Portogallo ePaesi Bassi. Il testo e lo stato delle ratifiche possono essereconsultati sul sito www.hcch.net. V. in proposito, anche perulteriori riferimenti, DAVÌ, La Convenzione dell’Aja sullalegge applicabile all’intermediazione e alla rappresentanza e ildiritto internazionale privato italiano, in Riv. dir. intern.,1995, 597 ss.

(309) La Convenzione è stata elaborata dall’UNIDROIT,sul cui sito ne può essere consultato il testo: www.unidroit.org. V. in proposito, tra gli altri, BONELL, Una nuova disci-plina in materia di rappresentanza: la Convenzione di Ginevradel 1983 sulla rappresentanza nella compravendita internazio-nale di merci, in Riv. dir. comm., 1983, I, 283 ss.; TROMBETTA-PANIGADI, L’unificazione del diritto in materia di contrattiinternazionali di intermediazione e di rappresentanza, in L’u-nificazione del diritto internazionale privato e processuale, cit.,948 ss.

(310) V. in merito alla soluzione contenuta nell’emen-damento al disegno di legge di riforma sul punto, poisostanzialmente recepita nel testo dell’art. 60 comma 1 dellalegge italiana di riforma, in un’ottica di comparazione con lesoluzioni accolte nella Convenzione dell’Aja del 1978, DAVÌ,op. ult. cit., 644 ss.; tra i commenti de lege lata, PETTINATO, inLegge 31 maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 60, 1409 ss.;TROMBETTA-PANIGADI, in Commentario del nuovo diritto inter-nazionale privato, cit., sub art. 60, 294 ss.; CONTALDI, op. ult.cit., 939 ss.; DE BELLIS, op. cit., 338 ss.

(311) Si rimanda in proposito a quanto osservato supra,nt. 166 e testo corrispondente.

(312) V. supra, § 14-15, con riferimento alla disciplinarecata dagli art. 10 e 11 del regolamento in materia, rispet-tivamente, di arricchimento senza causa e ripetizione d’in-debito e di negotiorum gestio.

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materie diverse per le quali la legge di riformadetta una disciplina di conflitto apposita, essesaranno ricomprese nell’ambito di applicazionedella legge designata dalle pertinenti regole didiritto internazionale privato. È il caso, ad esem-pio, delle obbligazioni di carattere patrimonialeche derivano da rapporti familiari o successori, odalla proprietà o dalla titolarità di altro dirittoreale (313). L’ambito residuale suscettibile di es-sere coperto dalla disposizione dell’art. 61 apparein sostanza essere costituito da quelle obbligazionilegali per le quali né il regolamento “Roma II”, néaltre disposizioni di conflitto relative a materiediverse individuino la legge applicabile. In dot-trina, è stato in proposito evocato un esempiotratto dal diritto marittimo, costituito dalle obbli-gazioni derivanti da operazioni di assistenza, sal-vataggio e recupero, marittimo o aereo, che ven-gano espletate nelle acque territoriali, in quantotale ipotesi esula dalla portata delle pertinentinorme di conflitto contenute nel codice della na-vigazione, le quali prendono in considerazioneunicamente l’ipotesi in cui le operazioni in que-stione avvengano in alto mare (314).

In merito al criterio di collegamento adottato,l’art. 61 prevede l’applicazione della legge delluogo in cui si è verificato il fatto da cui l’obbli-gazione deriva. Si tratta, all’evidenza, di una solu-zione piuttosto rigida, non idonea a riflettere né ilcarattere accessorio che l’obbligazione legale puòpresentare rispetto ad altro rapporto esistente trale parti, né le circostanze del caso di specie chepossono rendere più opportuno fare riferimentoad altra legge, come quando l’obbligazione sorgatra soggetti localizzati nel medesimo Paese; ciò cheavviene invece nel regolamento “Roma II” il quale,relativamente alle figure di obbligazioni legali con-template, prevede un concorso successivo di cri-teri di collegamento. Inoltre, il criterio adottatodalla norma dell’art. 61 della legge si presta a dareadito anche a difficoltà applicative, potendo, tral’altro, come è stato rilevato, mancare in concreto

uno specifico fatto, nel senso di accadimento ma-teriale, da cui l’obbligazione derivi (315).

F a b r i z i o M a r o n g i u B u o n a i u t i

FONTI. — a) Atti dell’Unione europea: reg. CE del Par-lamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864/2007,sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali(“Roma II”); reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alleobbligazioni contrattuali (“Roma I”). Inoltre: reg. CE delConsiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, che istituisce il mar-chio comunitario, successivamente mod. dal reg. CE delConsiglio 26 febbraio 2009, n. 207/2009; reg. CE del Con-siglio 27 luglio 1994, n. 2100/94, che istituisce la privativacomunitaria per ritrovati vegetali; reg. CE del Consiglio 12dicembre 2001, n. 6/2002, relativo ai disegni e modellicomunitari; reg. CE del Consiglio 20 marzo 2006, n. 510/2006, relativo alle indicazioni geografiche e denominazionid’origine dei prodotti agricoli o alimentari; direttiva delConsiglio 25 luglio 1985, n. 85/374/CEE, relativa all’armo-nizzazione delle disposizioni degli Stati membri concernentila responsabilità da prodotti difettosi; direttiva del Parla-mento europeo e del Consiglio 19 maggio 1998, n. 98/27/CE,relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi deiconsumatori; direttiva del Parlamento europeo e del Consi-glio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspettigiuridici della società dell’informazione, in particolare ilcommercio elettronico, nel mercato interno; direttiva delParlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n.2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia diprevenzione e riparazione del danno ambientale.

b) Convenzioni internazionali: Convenzione di Unionedi Parigi del 20 marzo 1883, per la protezione della proprietàindustriale, come mod. il 28 settembre 1979; Convenzione diBerna del 9 settembre 1886, per la protezione delle opereletterarie ed artistiche, come mod. il 28 settembre 1979;Convenzione di Ginevra del 7 giugno 1930, concernente iconflitti di leggi in materia di cambiali e di vaglia cambiari;Convenzione di Ginevra del 19 marzo 1931, concernente iconflitti di leggi in materia di assegni bancari; Convenzionedell’Aja del 4 maggio 1971, sulla legge applicabile agliincidenti stradali; Convenzione dell’Aja del 2 ottobre 1973,sulla legge applicabile alla responsabilità per danni da pro-dotto; Convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, istitutivadel brevetto europeo; Convenzione dell’Aja del 14 marzo1978, sulla legge applicabile ai contratti di intermediazione ealla rappresentanza; Convenzione di Roma del 19 giugno1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;Convenzione di Ginevra del 17 febbraio 1983, sulla rappre-sentanza nei contratti di vendita internazionale di beni mo-bili.

c) Leggi statali: l. 31 maggio 1995, n. 218, riforma delsistema italiano di diritto internazionale privato; inoltre,Austria: Gesetz zum internationalen Privatrecht, del 15 giu-gno 1978; Belgio: Code de droit international privé, del 1°agosto 2004; Germania: Einführungsgesetz zum BürgerlichenGesetzbuche, versione del 21 settembre 1994, da ultimomod. il 27 luglio 2011; Louisiana: Act No. 923 of 1991 onConflict of Laws; Paesi Bassi: Wet conflictenrecht onrechtma-tige daad (legge concernente i conflitti di leggi in materia difatti illeciti), 11 aprile 2001; Regno Unito: chapter 16 delForeign Limitation Periods Act 1984, 24 maggio 1984, e

(313) V. in proposito, tra gli altri, BAREL, in Legge 31maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 61, 1433 ss., specialmente1440; MALATESTA, in Commentario del nuovo diritto interna-zionale privato, cit., sub art. 61, 301 ss.; MOSCONI e CAMPI-GLIO, Diritto internazionale privato e processuale, I, cit., 496s.; SEATZU, Obbligazioni nascenti dalla legge, in Diritto inter-nazionale privato a cura di BARATTA, cit., 258 ss., special-mente 259 s.

(314) In relazione a tale ipotesi, l’art. 13 c. nav. prevedel’applicazione della legge nazionale della nave o dell’aero-mobile che presta assistenza. V. con riferimento all’esempioevocato BAREL, op. ult. cit., 1440; MOSCONI e CAMPIGLIO, op.cit., I, 497.

(315) Come rilevato, in particolare, da BAREL, op. ult.cit., 1439; v. in merito al criterio adottato dalla norma ancheMALATESTA, op. ult. cit., 303 s.; MOSCONI e CAMPIGLIO, op. cit.,I, 497; SEATZU, op. cit., 260 s.

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chapter 42 del Private International Law (Miscellaneous Pro-visions) Act 1995, dell’8 novembre 1995; Romania: l. 22settembre 1992, n. 105, legge di diritto internazionale pri-vato, e successivamente l. 17 luglio 2009, n. 287, recante ilnuovo codice civile rumeno, in vigore dal 1o ottobre 2011;Svizzera: l. 18 dicembre 1987, n. 291, legge federale di dirittointernazionale privato; Tunisia: Code de droit internationalprivé, del 27 novembre 1998.

LETTERATURA. — a) Sui profili generali della materia:BADIALI G., Personalità e capacità nel diritto internazionaleprivato e processuale, in Scritti degli allievi in memoria diGiuseppe Barile, Padova, 1995, 3 ss.; BAREL, Promessa unila-terale (dir. int. priv.), in Enc. giur., Aggiornamento, 1997;CONTALDI, Rappresentanza (diritto internazionale privato), inquesta Enciclopedia, Annali, IV, 2011, 933 ss.; CURRIE, On theDisplacement of the Law of the Forum, in Columbia LawReview, 1958, 964 ss.; DAVÌ, Problemi di localizzazione del-l’illecito e legge applicabile alla concorrenza sleale, in Riv. dir.intern., 1975, 225 ss.; ID., La responsabilità extracontrattualenel nuovo diritto internazionale privato italiano, Torino,1997; DE BELLIS, Rappresentanza volontaria, in Diritto inter-nazionale privato a cura di BARATTA, in Dizionari del dirittoprivato promossi da IRTI, Milano, 2010, 336 ss.; DE NOVA,Obbligazioni (diritto internazionale privato), in questa Enci-clopedia, XXIX, 1979, 456 ss.; EHRENZWEIG, Local and MoralData in the Conflict of Laws, in Buffalo Law Review, 1966, 55ss.; FERRARI BRAVO, Il luogo di commissione dell’illecito neldiritto internazionale privato, in Riv. dir. civ., 1961, I, 80 ss.;ID., Responsabilità civile e diritto internazionale privato, Na-poli, 1973; ID., Les rapports entre les contrats et les obligationsdélictuelles en droit international privé, in Recueil des Coursde l’Académie de droit international de La Haye, CXLVI,1975, 341 ss.; FRICK, Culpa in contrahendo. Eine rechtsver-gleichende und kollisionsrechtliche Studie, Zürich, 1992; HO-NORATI, La legge applicabile alla concorrenza sleale, Padova,1995; POCAR, Le lieu du fait illicite dans les conflits de lois etde juridictions, in Travaux du Comité français de droit inter-national privé, 1985-1986, Paris, 1989, 71 ss.; PRIEST, TheCurrent Insurance Crisis and Modern Tort Law, in 96 YaleLaw Journal, 1986-1987, 1521 ss.; SARAVALLE, Responsabilitàdel produttore e diritto internazionale privato, Padova, 1991;ID., I punitive damages nelle sentenze delle corti europee e deitribunali arbitrali, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1993, 867 ss.;SEATZU, Obbligazioni nascenti dalla legge, in Diritto interna-zionale privato a cura di BARATTA, cit., 258 ss.; TROLLER, Dasinternationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs, Frei-burg (Schweiz), 1962; VENTURINI Gi., Diritti reali e obbliga-zioni, in Trattato di diritto internazionale diretto da BALLA-DORE PALLIERI, MORELLI e QUADRI, sez. II, vol. II. Dirittointernazionale privato, t. 2, Padova, 1956; WENGLER, DieGesetze über unlauteren Wettbewerb und das internationalePrivatrecht, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und inter-nationales Privatrecht, 1954, 401 ss.; ZICCARDI, Questioni didiritto internazionale privato in tema di responsabilità daillecito, in Dir. intern., 1939, 50 ss.

b) Sulla disciplina contenuta nel regolamento “RomaII”: BRIÈRE, Le règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007sur la loi applicable aux obligations non contractuelles(« Rome II »), in J. dr. intern., 2008, 31 ss.; Comments on theEuropean Commission’s Draft Proposal for a Coucil Regula-tion on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations(Hamburg Group for Private International Law), in RabelsZeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht,2003, 1 ss.; DE LIMA PINHEIRO, Choice of Law on Non-Contractual Obligations Between Communitarization andGlobalization. A First Assessment of EC Regulation “RomeII”, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2008, 5 ss.; DICKINSON, TheRome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual

Obligations, Oxford-New York, 2008; FRANZINA, Il regola-mento n. 864/2007/CE sulla legge applicabile alle obbliga-zioni extracontrattuali (« Roma II »), in N. leggi civ., 2008,971 ss.; GARCIMARTÍN ALFÉREZ, The Rome II Regulation: Onthe Way Towards a European Private International LawCode, in European Legal Forum, 2007, I-77 ss.; HARTLEY,Choice of Law for Non-Contractual Liability: Selected Pro-blems Under the Rome II Regulation, in Intern. Law Quart.,2008, 899 ss.; HOHLOCH, Place of Injury, Habitual Residence,Closer Connections and Substantive Scope: the Basic Princi-ples, in Yearbook of Private International Law, 2007, 1 ss.;HONORATI, Regolamento n. 864/2007 sulla legge applicabilealle obbligazioni extracontrattuali, in Atti notarili. Dirittocomunitario e internazionale a cura di PREITE e GAZZANTI

PUGLIESE DI COTRONE, in Trattato notarile diretto da PREITE,Torino, 2011, 483 ss.; KADNER GRAZIANO, Das auf außerver-tragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht nach In-krafttreten der Rom II-Verordnung, in Rabels Zeitschrift fürausländisches und internationales Privatrecht, 2009, 1 ss.;KRAMER, The Rome II Regulation on the Law Applicable toNon-Contractual Obligations: The European private interna-tional law tradition continued, in Nederlands internationaalPrivaatrecht, 2008, 414 ss.; LÉGIER, Le règlement « Rome II »sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, in JCP,2007, I-207, 13 ss.; LEIBLE e LEHMANN, Die neue EG-Ver-ordnung über das auf außervertragliche Schuldverhältnisseanzuwendende Recht (“Rom II”), in Recht der InternationalenWirtschaft, 2007, 721 ss.; PRETELLI, La legge applicabile alleobbligazioni non contrattuali nel Regolamento « Roma II », inDiritto internazionale privato e cooperazione giudiziaria inmateria civile a cura di BONOMI, Torino, 2009, 409 ss.;PLENDER e WILDERSPIN, The European Private InternationalLaw of Obligations3, London, 2009; Rome II Regulation.Pocket Commentary a cura di HUBER, München, 2011; SON-NENTAG, Zur Europäisierung des Internationalen außervertrag-lichen Schuldrechts durch die geplante Rom II-Verordnung, inZVR, 2006, 256 ss.; SYMEONIDES, Rome II and Tort Conflicts:a Missed Opportunity, in Am. journ. comp. Law, 2008, 173ss.; The Unification of Choice of Law Rules on Torts andOther Non-Contractual Obligations in Europe a cura di MA-LATESTA, Padova, 2006; VON HEIN, Europäisches Internationa-les Deliktsrecht nach der Rom II-Verordnung, in Zeitschriftfür Europäisches Privatrecht, 2009, 6 ss.; ID., Of Older Si-blings and Distant Cousins: The Contribution of the Rome IIRegulation to the Communitarization of Private InternationalLaw, in Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationa-les Privatrecht, 2009, 461 ss.; WAGNER, Die neue RomeII-Verordnung, in IPRax, 2008, 1 ss.; WEINTRAUB, The Choiceof Law Rules of the European Community Regulation on theLaw Applicable to Non-Contractual Obligations: Simple andPredictable, Consequences-Based, or Neither?, in 43 TexasInternational Law Journal, 2007-2008, 401 ss.; WILDERSPIN,The Rome II Regulation; Some policy observations, in Neder-lands internationaal privaatrecht, 2008, 408 ss.

c) Sulla disciplina contenuta nelle convenzioni interna-zionali in materia: BEITZKE, Die 11. Haager Konferenz und dasKollisionsrecht der Strassenverkehrsunfälle, in Rabels Zeit-schrift für ausländisches und internationales Privatrecht,1969, 204 ss.; BIGIAVI, Direzione e fonte dell’obbligazionecambiaria, convenzione ginevrina sui conflitti e scioglimentodelle « riserve », in Riv. dir. intern., 1968, 5 ss.; BONELL, Unanuova disciplina in materia di rappresentanza: la Convenzionedi Ginevra del 1983 sulla rappresentanza nella compravenditainternazionale di merci, in Riv. dir. comm., 1983, I, 283 ss.;DAVÌ, La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile all’in-termediazione e alla rappresentanza e il diritto internazionaleprivato italiano, in Riv. dir. intern., 1995, 597 ss.; DE NOVA,La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile agli incidentistradali, in Dir. intern., 1969, 104 ss.; ID., La Convenzione

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Page 63: OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) · Obbligazioni (diritto internazionale privato), in questa Enci-clopedia, XXIX, 1979, 456 ss., specialmente 486 ss.

dell’Aja sulla legge applicabile alla responsabilità per danniderivanti da prodotti, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1973, 297ss.; DUTOIT, La lex loci delicti à travers le prisme des deuxconventions de La Haye sur les accidents de la circulationroutière et la responsabilité du fait des produits, in L’unifica-zione del diritto internazionale privato e processuale. Studi inmemoria di Mario Giuliano, Padova, 1989, 417 ss.; FAWCETT,Products Liability in Private International Law: A EuropeanPerspective, in Recueil des Cours de l’Académie de droitinternational de La Haye, CCXXXVIII, 1993, 9 ss.; LOUS-SOUARN, La Convention de La Haye sur la loi applicable enmatière d’accidents de la circulation routière, in J. dr. intern.,1969, 5 ss.;

d) Sulla disciplina nella legge di riforma del sistemaitaliano di diritto internazionale privato: BAREL, in Legge 31maggio 1995, n. 218. Riforma del sistema italiano di dirittointernazionale privato. Commentario a cura di BARIATTI, in N.leggi civ., 1996, sub art. 58 e 61, 1391 ss. e 1433 ss.; BISCIONI,La legge regolatrice delle promesse unilaterali: il sistema

italiano di diritto internazionale privato e la convenzione diRoma del 1980, in Riv. dir. intern. priv. proc., 2008, 713 ss.;BOSCHIERO, in Commentario del nuovo diritto internazionaleprivato (Autori vari), Padova, 1996, sub art. 58, 283 ss.;CELLE, in Legge 31 maggio 1995, n. 218, cit., sub art. 59, 1397ss.; DAVÌ, La responsabilità extracontrattuale nel nuovo dirittointernazionale privato italiano, Torino, 1997; MALATESTA, inCommentario del nuovo diritto internazionale privato, cit.,sub art. 61, 301 ss.; MOSCONI e CAMPIGLIO, Diritto internazio-nale privato e processuale, I. Parte generale e obbligazioni5,Torino, 2010; PETTINATO, in Legge 31 maggio 1995, n. 218,cit., sub art. 60, 1409 ss.; POCAR, in Commentario del nuovodiritto internazionale privato, cit., sub art. 62 e 63, 307 ss. e314 ss.; ID., Le droit des obligations dans le nouveau droitinternational privé italien, in Rev. crit. dr. intern. priv., 1996,41 ss.; SARAVALLE, in Legge 31 maggio 1995 n. 218, cit., subart. 62 e 63, 1441 ss. e 1451 ss.; TREVES, in Commentario delnuovo diritto internazionale privato, cit., sub art. 59, 289 ss.;TROMBETTA-PANIGADI, ivi, sub art. 60, 294 ss.

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