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Dr. Caterina Offidani Responsabile Unità di Funzione Medicina Legale OPBG XIII Congresso Nazionale SIMEUP Foligno, 7 ottobre 2017 La perizia medico - legale

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Dr. Caterina Offidani

Responsabile Unità di Funzione Medicina Legale OPBG

XIII Congresso Nazionale SIMEUP

Foligno, 7 ottobre 2017

La perizia medico-legale

Premessa:

Ambito penalistico:

• Perizia• Consulenza

Tecnica

I professionisti, in ragione di una peculiare competenza professionale, sono chiamati a

collaborare con l’Autorità Giudiziaria.

Ambito civilistico:

• Consulenza Tecnica

SUPPORTO irrinunciabile nella valutazione dei casi responsabilità medica dove il

professionista, previo conferimento d’incarico, è tenuto a redigere un elaborato che

consenta al magistrato di acquisire cognizioni tecnico-scientifiche altamente specialistiche,

utili alla formulazione del giudizio.

La perizia

• Art. 220 c.p.p.: “La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o

valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.

Può essere disposta dal giudice in ognuna delle fasi del procedimento.

• È un “parere tecnico motivato” che nel processo penale incombe al medico in

ottemperanza all’obbligo di collaborare con l’Autorità Giudiziaria.

• La scelta del perito è prerogativa esclusiva del Magistrato cui compete di

valutarne la effettiva esperienza e la competenza relativamente al caso di specie.

• Il conferimento dell’incarico avviene con impegno all’adempimento dell’ufficio

peritale “senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su

tutte le operazioni peritali”.

• La perizia medica può compiersi su una persona vivente, su un cadavere, su

materiali biologici, su oggetti vari oppure soltanto sugli atti processuali.

La consulenza tecnica del Pubblico Ministero

• La consulenza del PM, rappresenta una delle parti: art. 258 c.p.p.: “Il pubblico ministero

…svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ”.

• Rappresenta un rapporto di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.

• Art. 559 c.p.p.: “Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici,

descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessariespecifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti […]”.

La consulenza tecnica nel processo civile

• Il CTU viene convocato in udienza e giura “di bene e fedelmente adempiere le funzioni

affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità” (art. 193 c.p.c.).

• Il CTU è autorizzato ad assumere chiarimenti dalle parti e a eseguire atti garantendo il

contraddittorio (art.194 c.p.c.):

provvede ad avvisare le parti di quanto intende eseguire;

opera in presenza dei CTP e recepisce le osservazioni e le istanze da questi mosse.

• Come previsto dall’art. 191 c.p.c., qualora il Giudice Istruttore ritenga necessario

accertare determinate circostanze che richiedano una competenza specifica, procede

alla nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio.

La nuova legge:

LEGGE 8 marzo 2017, n. 24

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona

assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli

esercenti le professioni sanitarie.

La legge si concentra in via preliminare sull’aspetto relativo alla sicurezza delle

cure, rendendolo prioritario per affrontare il tema della responsabilità medica di

fatto confinata a solo due (6 e 7, rispettivamente responsabilità penale e civile)

dei 18 articoli di cui si compone.

Punti nodali

• Valutazione multidisciplinare

• Focalizzazione sulla medicina legale

• Specifica e pratica conoscenza nella disciplina

• Conflitto di interessi

• Competenza supportata da percorsi formativi

• Revisione e aggiornamento (almeno quinquennale) degli albi

• Verifica puntuale sull'attività peritale

Focus sull’art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei

giudizi di responsabilità sanitaria

Focus sull’art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei

periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

Comma 1- Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la

responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia aun medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplinache abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento,avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in

posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici

d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1(tentativo obbligatorio di

conciliazione), siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambitodella conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.

• Comma 2 – «Negli albi dei consulenti … e dei periti … devono essere indicate edocumentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di

revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo

precedente, l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al

numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati».

Va intesa anche come specifica competenza dello specialista in relazione alla

“specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”, prevista dal comma

1 come parametro per la nomina.

Focus sull’art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei

periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

• Comma 3 – «Gli albi dei consulenti … e gli albi dei periti … devono essere aggiornati con cadenzaalmeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medicolegale, un’idonea e adeguata

rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali

scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento».

Va riferita alla necessità di disporre negli albi non solo di tutte le tipologie di specialisti

ma anche di competenze diversificate all’interno delle singole specializzazioni

• Comma 4 – «Nei casi di cui al comma 1, l'incarico e' conferito al collegio e, nella determinazione del

compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio

previsto dall'articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »

Focus sull’art. 15: Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei

periti nei giudizi di responsabilità sanitaria

SI TRATTA DAVVERO DI ASPETTI INNOVATIVI?

La nomina del perito

Art. 67 c.p.p. «Albo dei periti presso il tribunale» (1989!)

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria …

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile,

una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. … il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività

di consulenti di parte in procedimenti collegati …

Art. 221 comma 1 c.p.p. «nomina del perito»

1. Il giudice nomina il perito o scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di

“particolare competenza” nella specifica disciplina.

2. Il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano

di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. …

La nomina del Consulente Tecnico (PM e Giudice Civile)

Art. 359 c.p.p. «Consulenti tecnici del Pubblico Ministero»

1. “Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o

fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze,

può nominare e avvalersi di consulenti che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di

indagine.”

Art. 61 c.p.c. «Consulente tecnico»

“Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto

il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei

consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali

formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice”.

Il Codice di Deontologia Medica 2014

• Titolo XI, art. 62: Attività medico-legale

«L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni diconflitto di interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche competenze richiestedal caso. L’attività medico-legale viene svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico e di perito non esime il

medico dal rispetto dei principi deontologici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in ogni caso riservata al giudice

la valutazione del merito della perizia. Il medico legale nei casi di responsabilità medica, si avvale di uncollega specialista di comprovata competenza nella disciplina interessata; in analoghe circostanze,il medico clinico si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell’ordinamento, non può svolgere attività

medico-legali quale consulente d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto personalmente per ragioni di assistenza,

di cura o a qualunque altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di qualunque natura giuridica con la

struttura sanitaria coinvolta nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assume le evidenzescientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell’oggettività del caso in esame e di unconfronto scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione dellacondotta dei soggetti coinvolti».

SU CHE COSA SI CIMENTANO CONSULENTI TECNICI E PERITI?

Nuovi strumenti per abbattere il contenzioso medico-legale

Art. 8: Tentativo obbligatorio di conciliazione

1. “Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento

del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi

dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente”.

2. “…è fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi

dell’articolo 5 comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28…”

In sostanza ogni giudizio davanti al tribunale sarà preceduto da una delle seguenti

alternative:

- Consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. (Consulenza tecnica preventiva),

ossia un’azione proposta dinanzi al Giudice che prevede la nomina di un CTU che

tenterà la conciliazione tra le parti.

- Mediazione, rapida procedura stragiudiziale in cui il mediatore formulerà una proposta

per il componimento della lite.

In tema di Responsabilità professionale PENALE

IERI

Legge n°189/2012 (cd Balduzzi)

“L'esercente la professione sanitaria che nello

svolgimento della propria attività si attiene a linee

guida e buone pratiche accreditate dalla comunità

scientifica non risponde penalmente percolpa lieve”. In tali casi resta comunque fermo

l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile.

Il giudice, anche nella determinazione del

risarcimento del danno, tiene debitamente conto

della condotta di cui al primo periodo”.

OGGI

Legge n°24/17 (cd Gelli)

Art. 6: Responsabilità penale dell’esercente la professione

sanitaria. Introduzione dell’ articolo 590 sexies c.p.

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali

in ambito sanitario: “se i fatti di cui agli art. 589 e 590 sono

commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le

pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora

l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è

esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle

linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in

mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre

che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino

adeguate alle specificità del caso concreto”.

Responsabilità professionale PENALE

IERI Legge n°189/2012 (cd Balduzzi)

prevedeva due requisiti per l’irrilevanza penale del fatto illecito colposo commesso dal medico: da un

lato il rispetto delle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, dall’altro

l’assenza di colpa grave…

OGGI Legge n°24/2017 (cd Gelli)

• Ipotesi di non punibilità per gli esercenti le professioni sanitarie per i reati di omicidio colposo

(art 589 cp) e lesioni personali colpose (art 590 cp) in ambito sanitario verificatisi nonostante il

rispetto di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali. (esimente esclusiva per i

professionisti sanitari);

• Scriminante nei casi di colpa per IMPERIZIA senza più distinzioni in base al grado della colpa;

• Resta fermo il rispetto delle linee guida e buone pratiche “definite e pubblicate ai sensi di

legge*”, di cui va fatto un uso confacente al caso concreto.

• *collocate in apposito elenco istituito e regolato con Decreto ministeriale ed inserito nel Sistema

nazionale per le linee guida (SNLG).

Il cambio di rotta:

Art. 7: Responsabilità civile, della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

EXTRACONTRATTUALE

(aquiliana)

CONTRATTUALE

ART. 2043 Codice Civile ART. 1218 Codice Civile

Risarcimento per fatto illecito Responsabilità del debitore

“… Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un

danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire

il danno …”

“… Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è

tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il

ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante

da causa a lui non imputabile …”

PRINCIPIO DEL NEMINEM LAEDERE ESISTENZA DI UN CONTRATTO

Medico dipendente da struttura,salvo i casi di obbligazionecontrattuale assunta con il paziente

Struttura Sanitaria/

Liberi professionisti

Conseguenze pratiche…

Danneggiato vs medico:

• Onere probatorio

l’attore deve dimostrare la

condotta, l’evento e il nesso di

causalità, come pure la

sussistenza di un errore per

«colpa».

• Prescrizione: 5 anni

Danneggiato vs struttura sanitaria:

• Onere probatorio

è sufficiente dimostrare il ricovero (e

dunque l’assunzione dell’obbligazione

da parte dell’ospedale) ed allegare

l’inadempimento.

• Prescrizione: 10 anni

In sintesi…

Non può certo dirsi che la Legge n° 24/17 abbia apportato stravolgimenti ai disposti

normativi in merito al ruolo dei periti/consulenti nei giudizi di responsabilità sanitaria; non

v’è tuttavia alcun dubbio sul fatto che le novità introdotte mirano a raffinare e perfezionare i

suddetti riferimenti legislativi.

Le disposizioni sugli aggiuntivi criteri di selezione per la scelta di periti e consulenti sono state

concepite ad hoc col fine di affidare le valutazioni tecniche nei giudizi penali e civili a più

idonee e competenti figure professionali (medici legali e specialisti di settore in

affiancamento), implementandone la qualità.

Elemento di carattere innovativo è l’aspetto relativo al mantenimento della competenza e

dell’aggiornamento (sistema di «privilegi??»); esercizio del controllo.

Alla base traspare quindi l’idea di un necessaria e doverosa formazione degli specialisti, da

realizzarsi per mezzo di un sistema che preveda l’accreditamento e il raggiungimento di

requisiti di qualità. GRAZIE