LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI...

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Mario Capocci Coordinamento Nazionale Quadri Direttivi Fiba-Cisl 1 LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA: UNA LETTURA DALLA PARTE DEL BANCARIO. Il “riciclaggio" è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità. IL QUADRO NORMATIVO Decreto legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991: introduzione delle misure di prevenzione del riciclaggio. Decreto legislativo 153/1997: rivisitazione del sistema delle operazioni sospette. Decreto legislativo 374/1999: estensione di taluni obblighi antiriciclaggio a categorie economiche differenti dagli intermediari finanziari. Decreto legislativo 231/2001: la responsabilità amministrativa degli Enti giuridici. Decreto legislativo 56/2004: estensione degli obblighi ai professionisti dell’area economico-contabile. Decreto legislativo 109/2007: misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Decreto legislativo 231/2007: rivisitazione completa dell’intero impianto normativo, sul contenuto di questo decreto legislativo si fonda attualmente la vigente normativa antiriciclaggio

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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LE SUE IMPLICAZIONI SULL’ATTIVITÀ LAVORATIVA: UNA LETTURA DALLA PARTE DEL BANCARIO. Il “riciclaggio" è il reimpiego dei profitti, derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, che sfruttando la fungibilità e la prolificità del denaro, turbano la concorrenza tra imprese e inquinano l'economia mettendone a repentaglio la democraticità. IL QUADRO NORMATIVO Decreto legge 143/1991 convertito con modificazioni dalla legge 197/1991: introduzione delle misure di prevenzione del riciclaggio. Decreto legislativo 153/1997: rivisitazione del sistema delle operazioni sospette. Decreto legislativo 374/1999: estensione di taluni obblighi antiriciclaggio a categorie economiche differenti dagli intermediari finanziari. Decreto legislativo 231/2001: la responsabilità amministrativa degli Enti giuridici. Decreto legislativo 56/2004: estensione degli obblighi ai professionisti dell’area economico-contabile. Decreto legislativo 109/2007: misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Decreto legislativo 231/2007: rivisitazione completa dell’intero impianto normativo, sul contenuto di questo decreto legislativo si fonda attualmente la vigente normativa antiriciclaggio

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LA RESPONSABILITÀ PERSONALE L’art. 5 del c.p. sancisce che " nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della Legge Penale" Per cui l'operatore bancario/postale, in caso di dubbio operativo, ha l'obbligo di informarsi sulla liceità dell'operazione, astenendosi, nel frattempo, dall'effettuarla, perché questo dispone la legge. IL REATO DI RICICLAGGIO Art. 648 bis Riciclaggio, Capo II, titolo XIII del secondo libro del codice penale (dei delitti contro il patrimonio): “fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, é punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.”. LA RILEVANZA GIURIDICA DEI DELITTI TRIBUTARI Evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni tra loro collegati. Tutti gli illeciti di carattere fiscale (anche i cosiddetti "guadagni in nero") configuranti un delitto e non un semplice illecito amministrativo, possono costituire reato-presupposto con la conseguenza che sono ad essi applicabili le norme volte a combattere il riciclaggio, norme che impongono l'obbligo di segnalazione.

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La Banca d’Italia nelle Istruzioni operative del 12/01/2001 scrive che in relazione ad imposte dirette ed Iva le fattispecie di

• dichiarazione fraudolenta • dichiarazione infedele • omessa dichiarazione • emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

sono strumento per precostituire fondi di provenienza illecita da reinserire nel circuito economico. La Circolare n. 81 del 18 agosto 2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza indica la dichiarazione infedele come reato presupposto. Il Generale della Guardia di Finanza Umberto Fava, intervenuto al convegno "Antiriciclaggio e usura: la tutela del sistema", dopo aver ricordato agli operatori bancari presenti che la mancata segnalazione di operazioni anomale può comportare conseguenze penali, ha consigliato loro di segnalare tutte le operazioni allo sportello che sanno essere originate da evasione fiscale. In queste ipotesi è, infatti, necessario, potendo l'evasione fiscale configurare un delitto, demandare agli organi competenti (effettuando la segnalazione) la valutazione di merito; viceversa l'operatore rischia di assumersi pesanti responsabilità. L’emendamento Fleres al decreto legge 103/2009, correttivo del decreto legge 78/2009 (Scudo fiscale ter), poi convertito in legge ottobre 2009, così recita: né comporta l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo”; in altri termini lo scudo fiscale ter rinuncia ai controlli sul riciclaggio di denaro, cancellando infatti l’obbligo per gli intermediari finanziari di segnalare all’U.I.F. quando hanno dubbi che le disponibilità finanziarie oggetto di regolarizzazione o di rimpatrio siano collegate ai reati tributari.

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Ciò vuol dire che invece tutto quello che non sarà scudato e tutto quello che è stato commesso in territorio italiano o sarà commesso in relazione ai reati tributari dovrà essere oggetto di segnalazione all’U.I.F. da parte degli intermediari. Le circolari sull’operatività connessa con lo scudo fiscale dell’Agenzia delle Entrate (10/10/2009) e del Ministero dell’Economia (12/10/2009) hanno chiarito che gli intermediari coinvolti nel perfezionamento dello scudo fiscale restano soggetti a tutti i presidi antiriciclaggio previsti dal decreto 231/2007, in termini di obblighi di adeguata verifica, di registrazione e di segnalazione di operazioni sospette. Di conseguenza gli intermediari dello scudo fiscale dovranno provvedere: - all’adeguata verifica della clientela; - alla registrazione dei dati - all’obbligo di segnalazione quando sanno, sospettano o hanno motivi per sospettare che le attività siano frutto di reati diversi da quelli fiscali “scudati”. LA LEGGE N. 197/91 Introdusse nel lontano 1991 obblighi a carico degli intermediari abilitati obblighi di identificazione, di rilevazione e di registrazione delle operazioni effettuate e di segnalazione delle “ operazioni sospette

” di qualunque importo e indipendentemente dal fatto che l’operatore desse o no corso all’operazione stessa.

La legge aveva introdotto il principio della “collaborazione attiva” per cui gli intermediari, prima impegnati solo ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte dell' Autorità, erano da quel momento chiamati a partecipare direttamente alla lotta contro il riciclaggio avendo il dovere di fornire, tempestivamente, alle autorità competenti informazioni utili ai fini di giustizia.

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CONTRASTO AL TERRORISMO DLGS 109/2007 L’Italia, recependo la terza direttiva europea sul tema al contrasto al terrorismo, ha emanato il decreto n. 109/2007 per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento al terrorismo. Il provvedimento prevede riguardo a persone o entità sospettati di finanziare il terrorismo e come tali inseriti nelle “black list ufficiali” il congelamento dei fondi e delle risorse finanziarie nonché della messa a disposizione di altre attività finanziarie e risorse economiche LA NOVITA’ : IL DLGS 231 DEL 2007 Il Dlgs 231/2007 nel recepire le disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE 26 ottobre 2005) in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha riscritto la norma, confermando complessivamente l’impianto legislativo precedente, con un aumento delle restrizioni e alcune novità, in specie circa l’uso del contante e dei titoli al portatore. LA DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO (Art. 2) Costituiscono riciclaggio, se commesse intenzionalmente e se provenienti da attività criminose, le seguenti azioni: a) la conversione o il trasferimento di beni

b)

, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

l'occultamento o la dissimulazione

c)

della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

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d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo,

il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE (ART. 21) I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Ai fini dell’identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate delle quali sono a conoscenza. GLI OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO:

1. Obbligo di adeguata verifica della clientela (artt. 15 e ss). 2. Obbligo di astensione dal compimento dell’operazione (art. 23). 3. Obbligo di registrazione (artt. 36 e ss). 4. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette (art. 41).

1) L’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA (art. 15 e ss). Il Decreto prevede precise norme in tema d’identificazione della nuova clientela ed in tema di controllo/adeguata verifica

della clientela già acquisita al fine di poter correttamente individuare la “rischiosità riciclaggio” e quindi di poter valutare l’opportunità di procedere o non procedere all’apertura dei rapporti richiesti oppure di mantenere o chiudere i rapporti in essere.

Gli Intermediari finanziari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

• quando instaurano un rapporto continuativo;

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• quando eseguono operazioni occasionali

• quando vi è

, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata.

sospetto di riciclaggio

• quando vi sono

o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati

precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Utenti Occasionali

Particolare attenzione va in ogni caso riservata agli utenti occasionali, con i quali l'operatore deve assumere un atteggiamento più prudente e avvertito che può giungere fino a non accettare le operazioni richieste, quando queste risultino di importo superiore ad una determinata soglia o non rendano evidenti le motivazioni economiche sottostanti

(informando ovviamente, in via preventiva il superiore gerarchico).

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica (art. 18).

• identificare il cliente

e verificarne l’identità sulla base dei consueti documenti, dati o informazioni;

• identificare gli eventuali titolari effettivi

e verificarne l’identità (per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata l’operazione);

• ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura

prevista dal rapporto continuativo;

• svolgere un controllo costante della relazione d’affari nel corso del rapporto continuativo.

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Titolare effettivo

La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al presente decreto; ”. Approccio basato sul rischio associato al tipo di cliente (art. 20). Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo,

prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti … che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo si deve far riferimento

• alle istruzioni emanate in materia dalla Banca d’Italia (art. 7, 2° c.)

• ed ai seguenti criteri generali riferiti al cliente o alle operazioni A) con riferimento al cliente:

- natura giuridica; - prevalente attività svolta; - comportamento tenuto al momento del compimento

dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

- area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

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B) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:

- tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;

- modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;

- ammontare dell’operazione; - frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o

della prestazione professionale; - ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o

della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;

- area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

2) OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 23). Quando non si è in grado di effettuare un’accurata identificazione della clientela non si può instaurare il rapporto continuativo né eseguire le operazioni o prestazioni professionali richieste, ovvero va posto fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale e valutare se effettuare una segnalazione alla UIF. Invece si ha obbligo di segnalazione alla UIF seguente all’astensione dall’operatività per le operazioni per le quali c’è sospetto di relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo. Eccezione all’obbligo di astensione: nei casi in cui non sia possibile l’astensione, in quanto

• Sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto • L’esecuzione dell’operazione per sua natura non può essere rinviata • L’astensione può ostacolare le indagini.

E’ obbligatorio subito dopo aver eseguito l’operazione informare l’U.I.F.

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Misure rafforzate per più alto rischio (art. 28). Gli enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei seguenti casi:

• quando il cliente non e' fisicamente presente; • in caso di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di Stati

extracomunitari; • per le operazioni, i rapporti continuativi o le prestazioni professionali

con persone politicamente esposte (P.E.P.) residenti in un altro Stato comunitario o in un Paese terzo;

3) GLI OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (A.U.I.) (ART. 36 E 37). Gli intermediari conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. Per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica del cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di dieci anni

Per quanto riguarda le

dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

operazioni, i rapporti continuativi e le prestazioni professionali, conservano le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di dieci anni

dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Gli intermediari registrano le seguenti informazioni a) con riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione professionale: la data di instaurazione, i dati identificativi del cliente e del

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cliente effettivo, unitamente alle generalità dei delegati a operare per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto; b) con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un’operazione collegata: la data, la causale, l'importo, la tipologia dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera. Le informazioni sono registrate tempestivamente e comunque, non oltre il trentesimo giorno

successivo al compimento dell'operazione.

4) GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE U.I.F. (ART. 41 e ss). Gli intermediari segnalano all’U.I.F. quando

• sanno • sospettano • hanno motivi ragionevoli di sospettare

che sono in corso o sono state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo L’Unita’ d’Informazione Finanziaria (U.I.F.) È istituita presso la Banca d’Italia. Fino all’adozione del decreto legislativo le prerogative della U.I.F. erano svolte dall’U.I.C., disciolto il primo gennaio 2008. Sono riconosciute all’U.I.F., nell’esercizio delle proprie funzioni piena autonomia ed indipendenza, rispetto alla Banca d’Italia all’interno della quale la stessa è costituita. L’U.I.F. analizza i flussi finanziari al fine di individuare e prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

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L’U.I.F. riceve le segnalazioni di operazioni sospette e ne effettua l’analisi finanziaria; acquisisce ulteriori dati ed informazioni finalizzati allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione. Modalità di segnalazione (art. 42) Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di altro punto operativo, unità organizzativa o struttura dell'intermediario cui compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con la clientela ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante

o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo 41.

Il titolare dell'attività, il legale rappresentante o un suo delegato (si tratta del vertice aziendale) esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio unico informatico,

le trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante

La valutazione circa l'effettuazione o meno della segnalazione, è lasciata alla discrezionalità dell'operatore bancario/postale

che deve, peraltro, anche attenersi agli indici di anomalia della Banca d'Italia, potendo comunque, sulla base della propria esperienza, integrare le fattispecie anomale elencate.

La norma richiede un coinvolgimento in termini di discrezionalità“ dell'operatore il cui ruolo è “rimodellato” coerentemente al principio della “collaborazione attiva”, introdotto fin dal 1991. Pur gravando l'obbligo di segnalazione "in prima istanza" solo in capo ai titolari della dipendenza, tutti gli operatori sono comunque tenuti a dare comunicazione scritta, secondo le modalità stabilite azienda per azienda dalle apposite circolari sul tema, al proprio superiore gerarchico, (direttore di agenzia o capo ufficio operativo) delle operazioni "sospette" di cui eventualmente dovessero venire a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro.

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La riservatezza (art. 45) L’azienda deve adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell’identità dei soggetti che effettuano la segnalazione. Le generalità del segnalante sono custodite sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività. UIF, Guardia Finanza, Dia possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell’analisi e dell’approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che ha effettuato la segnalazione. Il principio della rintracciabilita’ Il completo iter valutativo deve sempre e comunque essere ricostruibile su base documentale, anche ove il titolare dell'unità operativa giunga alla conclusione di non inoltrare la segnalazione pervenutagli da un suo collaboratore. Lo stesso principio vale anche per il successivo livello di analisi. In questo caso sarà il titolare della dipendenza ( o dell'ufficio o di altro punto operativo) a dover conservare la prova documentale dell'inoltro della segnalazione al titolare dell'attività ( o al legale rappresentante o a un suo delegato) La corretta applicazione di tale principio consente la corretta delimitazione delle responsabilità di soggetti coinvolti nel processo di valutazione. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (C.D. DECALOGO DELLA BANCA D’ITALIA) PROVVEDIMENTO DEL 12 GENNAIO 2001 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 37 DEL 14 FEBBRAIO 2001 Gli Indici di anomalia sono regole operative volte

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- a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali,

- a contribuire al contenimento degli oneri, - ad assicurare la piena collaborazione con le autorità preposte

alla prevenzione del riciclaggio. La prospettazione di indicazioni uniformi per tutti gli intermediari tende a evitare forme di arbitraggio normativo dirette a eludere gli obblighi di legge”. “Il metodo valutativo muove dalla considerazione che la configurazione oggettiva dell’operazione è di per se neutra”. “Operazioni che sono normali se effettuate da un cliente con determinate caratteristiche, possono risultare di valore sproporzionato o comunque economicamente non giustificabili se richieste

da un altro cliente”.

“La casistica fornisce indicazioni esemplificative di anomalia che attengono alla forma oggettiva dell’operazione in presenza delle quali l’intermediario, sulla base di tutte le altre informazioni di cui dispone, deve procedere a ulteriori approfondimenti

al fine di formulare una valutazione sulla natura dell’operazione”.

L’elenco non deve essere considerato esaustivo: gli intermediari, sulla base della propria esperienza e del segmento di mercato nel quale operano, devono quindi

integrare o specificare gli indicatori di anomalia.

La casistica non va intesa come un insieme di controlli meramente formali, ma come strumento operativo da utilizzare per le verifiche aziendali, tenendo presente che l’assenza dei profili di anomalia individuati nelle Istruzioni non è sufficiente, di per sé, a escludere il sospetto che un’operazione possa essere connessa con fatti di riciclaggio

”.

Prima di un’analisi dei vari indici di anomalia, per una riflessione di pronto utilizzo è utile soffermare l’attenzione sui seguenti raggruppamenti di indici di anomalia:

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• Operazioni incongruenti con il profilo economico finanziario del cliente.

• Utilizzo frequente della tecnica di frazionamento delle operazioni.

• Operazioni che evitano il transito sul conto corrente del cliente.

• Riluttanza del cliente a dare informazioni corrette per l’esecuzione

dell’operazione. Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni

• Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall’attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori.

• Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione, soprattutto se volte a eludere gli obblighi di identificazione e registrazione.

• Operazioni di ingente ammontare che risultano inusuali rispetto a quelle di norma effettuate dal cliente, soprattutto se non vi sono plausibili giustificazioni economiche o finanziarie.

• Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se risultano svantaggiose per il cliente sotto il profilo economico o finanziario.

• Operazioni effettuate frequentemente da un cliente in nome o a favore di terzi, qualora i rapporti non appaiono giustificati.

Indici di anomalia relativi a tutte le categorie di operazioni • Operazioni effettuate da terzi in nome o a favore di un cliente senza plausibili

giustificazioni. • Operazioni richieste con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da far ritenere

l’intento di occultare informazioni essenziali, soprattutto se riguardanti i soggetti interessati dall’operazione.

• Operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri offshore o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall’attività economica del cliente o da altre circostanze.

Indici di anomalia relativi alle operazioni in contante e con moneta elettronica • Prelevamento di denaro contante per importi rilevanti, salvo che il cliente non rappresenti

particolari esigenze. • Versamento di denaro contante per importi rilevanti, non giustificabile con l’attività

economica del cliente. • Ricorso al contante in sostituzione degli usuali mezzi di pagamento utilizzati dal Cliente. • Cambio di banconote con banconote di taglio diverso e/o di altre valute, soprattutto se

effettuato senza transito per il conto corrente. • Operazioni aventi a oggetto l’utilizzo di moneta elettronica che, per importo o frequenza,

non risultano coerenti con l’attività svolta dal distributore o dal merchant ovvero con il normale utilizzo dello strumento da parte della clientela.

Indici di anomalia relativi alle operazioni in strumenti finanziari e alle polizze assicurative • Negoziazione di strumenti finanziari senza che l’operazione transiti sul conto corrente del

cliente.

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• Negoziazioni di strumenti finanziari aventi scarsa diffusione tra il pubblico, ripetute con elevata frequenza e/o di importo rilevante, soprattutto se concluse con controparti insediate in Paesi non comunitari ovvero non appartenenti all’OCSE.

• Ricorso a tecniche di cointestazione dei contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o delle polizze assicurative ovvero variazioni delle intestazioni degli stessi senza plausibili giustificazioni.

Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione • Stipulazione di diverse polizze di assicurazione con pagamento dei relativi premi mediante

assegni bancari che presentano molteplici girate. • Stipulazione di polizza di assicurazione sulla vita con beneficiario il portatore della polizza. • Nomina di più beneficiari di polizze assicurative in modo tale che l’importo da liquidare

risulti frazionato in tranche, non giustificata dai rapporti tra il cliente e i Beneficiari. • Liquidazione in un arco temporale ravvicinato di prestazioni relative a molteplici polizze

sottoscritte da clienti diversi e aventi come beneficiario la stessa persona. Indici di anomalia relativi alle polizze assicurative vita e ai rapporti di capitalizzazione

• Rilevanti e/o contemporanee richieste di riscatto e/o di prestito relative a più polizze assicurative, soprattutto qualora comportino l’accettazione di condizioni non convenienti, ovvero frequenti operazioni di riscatto parziale relative a polizze a premio unico di rilevante importo.

• In caso di pagamento di premi di rilevante importo, esercizio del diritto di revoca del diritto di recesso di cui agli artt. 111 e 112 del d.lgs. 174/95.

• Stipulazione di un contratto di capitalizzazione con consegna da parte del contraente di titoli o altri beni (v. art. 40 d.lgs. 174/95) il cui possesso non sia giustificato dalla capacità economica e dall'attività svolta dallo stesso.

Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi • Presentazione di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore al

limite di legge ancora in circolazione, senza che il cliente fornisca adeguate spiegazioni sulla tardiva presentazione degli stessi.

• Utilizzo di lettere di credito e altri sistemi di finanziamento commerciale per trasferire somme tra Paesi, senza che la relativa transazione sia giustificata dall’usuale attività economica del cliente.

• Intestazione fiduciaria di beni e/o di strumenti finanziari qualora gli stessi risultino in possesso del cliente da un breve intervallo di tempo quando ciò non appaia giustificato in relazione alla situazione patrimoniale del cliente o all’attività svolta.

Indici di anomalia relativi alle operazioni in altri prodotti e servizi • Ripetuti utilizzi di cassette di sicurezza o di servizi di custodia o frequenti depositi e ritiri di

plichi sigillati, non giustificati dall’attività o dalle abitudini del cliente. • Rilascio di deleghe a operare su cassette di sicurezza a terzi non facenti parte del nucleo

familiare o non legati da rapporti di collaborazione o di altro tipo idonei a giustificare tale rilascio.

• Acquisto o vendita di rilevanti quantità di monete, metalli preziosi o altri valori, senza apparente giustificazione e/o non in linea con le condizioni economiche del cliente.

• Rapporti che presentano una movimentazione non giustificata dall’attività svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli, soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate, con altri elementi ricorrenti ovvero emessi al portatore o a favore dello stesso traente; richiami dei titoli e ritorni di insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento degli addebiti e degli accrediti.

Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela

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• Clienti che si rifiutano o si mostrano ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni occorrenti per l’effettuazione delle operazioni, a dichiarare le proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a segnalare i rapporti intrattenuti con altri intermediari, a dare informazioni che, in circostanze normali, renderebbero il cliente stesso idoneo a effettuare operazioni bancarie, finanziarie o assicurative.

• Clienti che chiedono di ristrutturare l’operazione quando la configurazione originariamente prospettata implichi forme di identificazione o registrazione oppure supplementi di istruttoria da parte dell’intermediario.

• Clienti che evitano contatti diretti con i dipendenti o i collaboratori dell’intermediario rilasciando deleghe o procure in modo frequente e ingiustificato.

Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela • Clienti che presentano materialmente titoli o certificati per ingenti ammontari, soprattutto se

al portatore, ovvero che, a seguito di operazioni di acquisto, ne richiedono la consegna materiale.

• Clienti che senza fornire plausibili giustificazioni si rivolgono a un intermediario o a un suo collaboratore lontani dalla zona di residenza o di attività, soprattutto se richiedono la domiciliazione della corrispondenza presso lo stesso.

• Clienti che effettuano operazioni di importo significativo con utilizzo di contante o strumenti al portatore quando risulti che gli stessi sono stati recentemente sottoposti ad accertamenti disposti nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione.

• Clienti in situazione di difficoltà economica che effettuano operazioni di rilevante ammontare senza fornire plausibili giustificazioni in ordine all’origine dei fondi utilizzati.

Indici di anomalia relativi al comportamento della clientela • Clienti che richiedono di effettuare operazioni con modalità inusuali, soprattutto se

caratterizzate da elevata complessità, o di importo rilevante. • Clienti, o garanti di clienti, che frequentemente e senza fornire plausibili giustificazioni

chiedono la restituzione dei valori dati in garanzia previa costituzione della provvista necessaria all’acquisto di altri strumenti finanziari.

• Clienti che richiedono o intrattengono con gli intermediari rapporti con configurazione illogica.

G I A N O S Generatore di Indici di Anomalia per le Operazioni Sospette. È realizzato in ambito associativo interbancario e si basa sull’analisi delle registrazioni dell’Archivio Unico Informatico (AUI). Non è obbligatorio e non è esaustivo, ma alla verifica dei suoi tabulati deve essere prestata la massima attenzione, apponendo le firme per l’avvenuta analisi solo dopo attenta disamina operazione per operazione, senza cadere in tentazioni di esami a campione o superficiali.

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Mezzi di pagamento (art. 49) Il decreto 231 del 2007 ha introdotto dal 30 aprile 2008 novità rilevanti per contanti, assegni, titoli, libretti di risparmio al portatore, stabilendo il divieto di trasferimento a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di

• Denaro contante • Libretti di deposito bancari • Libretti postali al portatore • Titoli al portatore in euro o valuta estera

quando il valore dell’operazione oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. (per “pochi attimi” la soglia era stata di 5.000 euro poi elevata agli attuali 12.500 euro dal d.l. n. 112 del 25 giugno 2008). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche

Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1

, istituti di moneta elettronica e Poste italiane Spa (1 comma art. 49 dlgs 231/2007). Per fare la massima chiarezza sul significato della locuzione “per il tramite di banche”, che spesso genera pericolose interpretazioni elusive del principio base della norma stessa, è utile riportare e leggere con attenzione il secondo comma dell’articolo 49 del decreto 231/2007 che ne fornisce un’interpretazione autentica:

deve essere effettuato mediante disposizione accettata per scritto

A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.

dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la

clausola di non trasferibilità.

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Gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente possono essere girati solo per l’incasso ad una banca o alle Poste indipendentemente dall’importo facciale. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore il cedente deve comunicare entro 30 giorni alla banca o a poste italiane i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata. L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri e' vietata. Operazioni frazionate La legge, innovando rispetto al sistema precedente, definisce come operazione frazionata “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in essere attraverso più operazioni in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”. Il divieto c’è indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso gli intermediari abilitati, perché negli archivi tenuti ne resti traccia. L’inosservanza del divieto non incide sull’operazione che rimane salva, ma dà luogo ad un illecito amministrativo al quale si applica una sanzione dall’1 al 40% dell’importo trasferito.

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LA FORMAZIONE Art. 54 Dlgs 231/2007:

• “i destinatari … adottano misure di adeguata formazione del personale

• “ le misure di cui al comma 1 comprendono

… al fine della corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto”

programmi di formazione

finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.”.

Banca d’Italia"istruzioni operative per l'individuazione di operazioni sospette" (provvedimento 12 gennaio 2001).

Gli intermediari pongono in essere un’attenta opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi di segnalazione.

• Un'efficace applicazione della normativa antiriciclaggio presuppone la piena consapevolezza delle finalità e dei principi che ne sorreggono l'impianto. Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi

.

• L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici, che tengano conto dell'evoluzione della normativa

e delle procedure predisposte dagli intermediari.”

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE Capo I SANZIONI PENALI Art. 55 Sanzioni Penali 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

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2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 6. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per se o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Capo II SANZIONI AMMINISTRATIVE Art. 56. Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno 1. Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), e delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). 2. L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, all'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d'Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del TUB. 4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatorio applicata per l'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195 del TUF.

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Art. 57. Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 200.000 euro. 2. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 3. L'omessa istituzione del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione e' ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. 5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Art. 58. Violazioni del Titolo III 1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore. 4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito. 5. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. 6. La violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. 7. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto. Art. 59. Responsabilità solidale degli enti 1. Per le violazioni indicate agli articoli 57 e 58, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non e' stato identificato ovvero quando lo stesso non e' più perseguibile ai sensi della legge medesima.