Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

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1 Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari. a cura di Silvia Mezzetti (*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza Bologna, 3 giugno 2015

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Perdite su crediti: principi

contabili e profili tributari.

a cura di Silvia Mezzetti

(*) La relazione è svolta a titolo personale e non coinvolge la posizione dell’Amministrazione di appartenenza

Bologna, 3 giugno 2015

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PRINCIPI CONTABILI:

OIC 15

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ATTIVITÀ OIC NEL 2014

Oltre ai principi contabili 15, 20 e 21,

relativi rispettivamente a Crediti, Titoli

di debito e Partecipazioni e azioni

proprie, resi disponibili nel giugno

2014, l’OIC ha pubblicato, nei primi

giorni del mese di agosto 2014, altri 16

principi contabili revisionati.

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DECORRENZA

I nuovi principi si applicano ai bilanci

chiusi a partire dal 31/12/2014 anche

se per OIC 15 era consentita una loro

applicazione anticipata ai bilanci 2013.

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SCOPO

Adeguamento dei principi contabili alle

necessità attuali, limitando l’influenza

degli IAS/IFRS che in alcuni casi

costringevano le aziende a soluzioni

estranee alla cultura nazionale.

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PROCEDURA DI REVISIONE

La revisione ha riguardato:

1) la struttura dei principi contabili per consentire di

rintracciare più facilmente:

– ambito di applicazione

– principali definizioni

– criteri di classificazione e rilevazione

– informazioni da presentare in Nota integrativa.

2) il contenuto, con l’introduzione di rilevanti e numerose

modifiche che impattano direttamente sul trattamento

contabile applicabile alle singole fattispecie.

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OIC 15: DEFINIZIONI

I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una

scadenza individuata o individuabile, determinati

ammontari di disponibilità liquide da clienti o da

altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e

di servizi tale diritto deriva generalmente dalla

vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento

differito.

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OIC 15: DEFINIZIONI

Le cambiali attive rappresentano titoli di credito che

contengono una promessa o un ordine incondizionato di

pagamento a favore del portatore del titolo.

Le ricevute bancarie sono strumenti che contengono un

ordine di incasso disposto dal creditore a un istituto bancario

per la riscossione di crediti verso propri clienti derivanti da

operazioni commerciali documentate da fatture. Il

trasferimento di ricevute bancarie per l’incasso non

rappresenta sconto o cessione di credito, quindi il credito non

va rimosso dal bilancio fino all’incasso.

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OIC 15: CLASSIFICAZIONE

La classificazione dei crediti tra attivo circolante

(crediti commerciali) e immobilizzazioni finanziarie

si basa sul criterio della "destinazione" o

dell‘origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria.

Poi si distingue la scadenza.

Le perdite realizzate su crediti non derivanti da

valutazioni (ad esempio derivanti da un

riconoscimento giudiziale inferiore al valore del

credito, da una transazione o da prescrizione) si

classificano nella voce B14 “Oneri diversi di

gestione” del conto economico, previo l’utilizzo

dell’eventuale fondo svalutazione crediti.

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OIC 15: CLASSIFICAZIONE

I crediti sono esposti nello stato patrimoniale al

netto di svalutazioni e altre rettifiche per ridurli al

valore del presumibile realizzo.

I crediti verso le controllanti delle controllanti sono

classificati nei «crediti verso controllanti»; mentre i

crediti verso società soggette a comune controllo

sono classificati negli «altri crediti».

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OIC 15: NOVITA’

Lo scorporo degli interessi attivi impliciti riguarda

solo i crediti commerciali con scadenza

superiore all’anno e che incorporano un interesse

irragionevolmente basso.

Se un credito incassabile entro un anno viene

trasformato in un credito a lungo termine, senza la

corresponsione di interessi espliciti, l’operazione è

di natura finanziaria, ma non si effettuano

attualizzazioni.

Il credito viene trasferito da CII dell’attivo circolante

alla voce BIII2 delle immobilizzazioni finanziarie

(salve svalutazioni per presunto realizzo).

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OIC 15: NOVITA’

- Chiarimenti relativi allo scorporo/attualizzazione

dei crediti.

Sono chiaramente identificati i casi in cui deve

essere scorporata, dal prezzo di cessione dei beni,

la componente relativa agli interessi impliciti e

dunque, rispetto al passato non si confonde più il

tema delle “attualizzazioni” rispetto a quello dello

scorporo.

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OIC 15: NOVITA’

- Attualizzazione crediti (verso la Pubblica

Amministrazione) Vi sono casi in cui l'impresa è a conoscenza, al momento

della stipula del contratto, del fatto che, nonostante la

scadenza inferiore all'anno specificatamente indicata nel

contratto stesso, il credito verrà incassato in un tempo

marcatamente superiore all'anno. In tali casi, il credito è

attualizzato secondo le regole indicate nel documento

stesso. La predetta conoscenza è oggettivamente

dimostrabile sulla base dell'esperienza o di altri fattori

obiettivi. Il previsto termine di scadenza è ragionevolmente

determinabile sulla base degli stessi fattori.

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OIC 15: NOVITA’

- Precisazione per vendita a rate con riserva

della proprietà

Il ricavo della vendita a rate con riserva della

proprietà si iscrive in sede di consegna del bene

dal momento che il mantenimento della proprietà

assolve solo ad una funzione di garanzia, mentre

i rischi e i benefici connessi alla proprietà sono

immediatamente trasferiti.

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OIC 15: NOVITA’

- Precisazione per valutazione collettiva dei

crediti

Viene introdotto il concetto di classi omogenee

(profili di rischio simili) di crediti anomali,

nonché vengono esaminati alcuni aspetti specifici

delle svalutazioni dei crediti (per esempio crediti

assistiti da garanzie o assicurati).

Diventa accettabile una valutazione forfettaria e

non analitica dei crediti di importo non significativo

raggruppati in classi omogenee per la stima di

eventuali perdite da accantonare al F.do (oppure

accantonamento analitico).

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OIC 15: NOVITA’

- ALTRE PRECISAZIONI

Rettifiche di fatturazione per merci difettose, eccedenti le

ordinazioni, ecc.: lo stanziamento stimato per i resi di merci o

prodotti da parte dei clienti non rettifica l’ammontare dei

crediti e trova contropartita in un apposito fondo rischi.

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OIC 15: NOVITA’

- CANCELLAZIONE DEI CREDITI

La cancellazione dei crediti è ora consentita solo (ed è

obbligatoria) quando vi è

- Estinzione dei diritti a ricevere flussi finanziari

o

- Trasferimento del diritto ai flussi con trasferimento di tutti i

rischi inerenti il credito.

E’ concessa la cancellazione anche con mantenimento di

rischi minimali, con relativo stanziamento in un fondo rischi.

Tali obbligazioni devono essere di volta in volta valutate.

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I diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito

si estinguono

OPPURE

La titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari

derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti

sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

OIC 15: CANCELLAZIONE

CANCELLAZIONE DEI CREDITI

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OIC 15: NOVITA’

- CANCELLAZIONE DEI CREDITI

Nella valutazione del trasferimento dei rischi e dei benefici

connessi allo smobilizzo dei crediti si devono tenere in

considerazione tutte le clausole accessorie al contratto e

valutare se, nella sostanza, siano stati trasferiti tutti i rischi e

benefici.

Da un punto di vista pratico queste disposizioni obbligano il

redattore del bilancio a porsi delle domande circa la «natura»

dell’operazione, che spesso prescinde dalla forma legale del

contratto.

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OIC 15: APPENDICE C

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ESEMPIO

Caso di cessione pro-solvendo

La società ha iscritto in bilancio al 31.12.X al valore di

presumibile realizzo un credito di 90.

Il valore nominale del credito, non produttivo di interessi, che

scade il 31.12.X+1, è pari a 100.

Il credito è ceduto pro-solvendo l’1.1.X+1 al valore di 81,8: il

prezzo di cessione rappresenta il valore attuale del credito

ceduto e non riflette presunte perdite derivanti da un

peggioramento del valore di presumibile realizzo del credito.

Il contratto di cessione prevede che – se il credito venisse

incassato per un valore superiore a quello di cessione

– il cessionario non è tenuto a rifondere la differenza

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Le scritture contabili

Prima della cessione in bilancio

Credito 100 -

Fondo 10 = Valore 90 (punto 34 OIC)

Alla cessione

Banche a Debito 81,8

Nel periodo tra la data di cessione e la data di scadenza del

credito ceduto (si rilevano gli interessi passivi pro-rata temporis)

Interessi passivi a Debito 8,2

Alla scadenza

Fondo a Credito 10

Debito a Credito 90

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PROFILI TRIBUTARI:

NORMATIVA

E PRASSI

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Normativa

Art. 101 del Tuir perdite

Art. 106 del Tuir svalutazioni

Art. 96 del Tuir interessi

Art. 109 del Tuir competenza

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Prassi

Circolare n. 26/E del 2013

Circolare n. 14/E del 2014

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Le due norme introducono dei criteri ad hoc per regolare le

modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti

devono concorrere al reddito ai fini fiscali.

In particolare:

- l’articolo 101, comma 5, del TUIR indica i requisiti di natura

probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli

oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di

essi, divenuta “definitiva”;

- l’articolo 106 del TUIR stabilisce una misura forfettaria di

deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che,

se pur probabile, si presenta ancora come “potenziale”.

Art. 101 e art. 106 del TUIR:

PERDITE E SVALUTAZIONI

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ART. 101, COMMA 5, DEL TUIR

Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo

non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono

deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni

caso, per le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili

ai sensi del comma 3 dell’art. 106, se il debitore è

assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un

accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi

dell’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

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Ai fini del presente comma, il debitore si considera

assoggettato a procedura concorsuale dalla data

della sentenza dichiarativa di fallimento o del

provvedimento che ordina la liquidazione coatta

amministrativa o del decreto di ammissione alla

procedura di concordato preventivo o del decreto di

omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del

decreto che dispone la procedura di amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi.

ART. 101, COMMA 5: SEGUE

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ART. 101, COMMA 5: SEGUE

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il

credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei

mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un

importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più

rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro

per le altre imprese.

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ART. 101, COMMA 5: SEGUE

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre

quando il diritto alla riscossione del credito è

prescritto.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in

caso di cancellazione dei crediti dal bilancio

operata in applicazione dei principi contabili

(DAL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31/12/2013).

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GLI ELEMENTI CERTI E PRECISI SUSSISTONO IN OGNI CASO:

1) “(…) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha

concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi

dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

2) “(…) quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo

di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si

considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non

superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (...) e

non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.”(introdotto dall’articolo

33, comma 5, della Legge n. 83 del 2012).

3) “(…) in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in

applicazione dei principi contabili” (introdotto dall’art. 1 commi 160 lett.

b) e 161 delle Legge 147/2013).

4) “(…) quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.”

(introdotto dall’articolo 33, comma 5, della Legge n. 83 del 2012).

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – la

portata applicativa

“Nell’art. 101, co. 5 del Tuir confluiscono in particolare sia

- le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un

processo di stima,

sia

- quelle che emergono nel contesto di un atto realizzativo”.

“(…) Poiché la perdita dedotta determina un decremento del valore

fiscalmente riconosciuto del credito, eventuali somme ricevute in

misura maggiore rispetto al credito residuo dopo la rilevazione

della perdita, o eventuali riprese di valore del credito stesso imputate a

conto economico, concorrono alla determinazione del reddito

imponibile come sopravvenienze attive (cfr. Risoluzione n. 9/016 del 1°

aprile 1981)”.

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir.

26/E/2013 – – Da elementi certi e precisi

La circolare distingue tra perdite:

A) determinate tramite un processo valutativo interno e

B) originatesi a seguito di un atto realizzativo.

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir.

26/E/2013 – – Da elementi certi e precisi – PROCESSO

VALUTATIVO

A) determinate tramite un processo valutativo interno

(…) la “definitività” della perdita possa essere verificata

solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza

non temporanea del debitore, riscontrabile qualora

la situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza

patrimoniale del debitore

sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro

soddisfacimento della posizione creditoria”.

(es. procedure esecutive verso un ente pubblico, ripetuti

tentavi di recupero senza esito, antieconomicità atti)

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013

– – da elementi certi e precisi – ATTI REALIZZATIVI

B) originatesi a seguito di un atto realizzativo.

Si tratta:

1) cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo

definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed

economica del creditore (cessione a banche);

2) transazione con il debitore che comporta la riduzione

definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti

quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore

stesso;

3) atto di rinuncia al credito.

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PROBLEMI ATTI REALIZZATIVI

La perdita su crediti può considerarsi definitiva, senza onere di

dimostrazione degli elementi certi e precisi (di cui all’art. 101, co. 5, del

TUIR), in tutti i casi di

“cancellazione dei crediti dal bilancio operata IN APPLICAZIONE DEI

PRINCIPI CONTABILI”

Assumono rilievo gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di

carattere “giuridico”, che determinano la cancellazione degli stessi dal

bilancio

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PROBLEMATICHE

RICHIAMO OIC 15: Cancellazione dei crediti

Il fondo svalutazione crediti deve essere utilizzato per lo storno contabile

dei crediti inesigibili nel momento in cui tale inesigibilità sarà ritenuta

definitiva

Rientrano in tale ambito le seguenti ipotesi, ad esempio:

Transazione (art. 1965 C.C.)

Rinuncia al credito (art. 1236 C.C.)

Prescrizione (art. 2948 C.C. e ss)

Chiusura della procedura fallimentare

Cessione credito

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La perdita da cessione pro-soluto del credito è

automaticamente deducibile dal reddito d’impresa, in quanto

emergente a seguito della cancellazione del credito dal

bilancio in ossequio ai principi contabili di riferimento: salvo

che sia operata ad un prezzo simbolico (Cass. n.

7555/2002). Resta, infatti, impregiudicato il potere

dell’Amministrazione Finanziaria di sindacare la

congruità della perdita, sotto il profilo dell’elusività

dell’operazione, ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n.

600/1973: a questo proposito, la C.M. n. 26/E/2013 segnala

come maggiormente a rischio le fattispecie intercorse tra

soggetti non indipendenti.

CESSIONE PRO SOLUTO

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La modesta entità va individuata considerando:

>> “(…) il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali

svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale”.

>> “(…) deve essere effettuata considerando anche l’imposta sul valore

aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore (…) ma non gli

interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di

inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma

rispetto al valore del credito”.

>> “(...) in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni

obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla

circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine

del periodo d’imposta più posizioni creditorie”.

Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 – – da

elementi certi e precisi – modesta entità

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“(…) Per quanto concerne, invece, il rispetto del

principio di competenza, si fa presente che il termine

di sei mesi previsto dalla norma per i crediti di

modesta entità rappresenta il momento a partire dal

quale la perdita può essere fiscalmente dedotta,

considerato che la stessa diviene effettivamente

deducibile dal reddito d’impresa solo nell’esercizio in

cui è imputata a conto economico”.

Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –

deducibilità ex lege – credito di modesto importo –

coordinamento 101 – 109 imputazione

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –

deducibilità ex lege – credito di modesto importo –

coordinamento 101 – 109 imputazione

(…) In altri termini, qualora - in coerenza con quanto previsto dai

principi contabili di redazione del bilancio – la perdita sui crediti sia

stata imputata nel conto economico relativo ad un

- ESERCIZIO SUCCESSIVO a quello in cui maturano i sei mesi

dalla scadenza del credito, anche la deduzione fiscale deve essere

rinviata al periodo d’imposta di imputazione a conto economico;

- ESERCIZIO PRECEDENTE a quello di maturazione dei sei mesi e

non sia stata dedotta fiscalmente - perché non avente i requisiti per

la deducibilità - la stessa dovrà considerarsi deducibile nel periodo

d’imposta di maturazione del semestre”.

.

Page 42: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –

deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento

101 – 109 - imputazione

“Si evidenzia, inoltre, che il rispetto del principio di previa

imputazione può considerarsi realizzato anche nel caso in cui

a conto economico sia confluito il costo a titolo di

svalutazione e la stessa non sia stata dedotta fiscalmente. Ciò

in coerenza con quanto previsto nella circolare n. 26/E del 20

giugno 2012, ove si è confermata la possibilità di dedurre una

maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella

transitata a conto economico nel presupposto che il costo sia

transitato a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –

deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento

101 – 109 - imputazione

In particolare, nell’ipotesi di svalutazione integrale dei crediti di

modesta entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli

esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale

della perdita rileva nel periodo d’imposta in cui risulta decorso il

termine di sei mesi previsto dalla norma. In tal caso, l’imputazione è

garantita dal transito a conto economico del costo a titolo di

svalutazione”.

Nella diversa ipotesi di svalutazione parziale dei crediti di modesta

entità, imputata a conto economico nell’esercizio o negli esercizi

precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della

perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi

stabilito dalla disposizione.

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –

deducibilità ex lege – credito di modesto importo - coordinamento

101 – 109 - imputazione

Il contribuente potrà, quindi, dedurre come perdita la svalutazione

imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in

cui risulta decorso il termine dei sei mesi dalla scadenza del credito.

La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui

confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o

come perdita.

Al riguardo, occorre precisare che nel caso di svalutazioni effettuate

“per masse” - in cui non risulta possibile individuare la parte di

svalutazione cumulativa riferibile ai crediti di modesto importo - la

perdita su crediti deve essere integralmente imputata all’intero

ammontare delle svalutazioni operate”.

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ART. 106, COMMA 1, DEL TUIR

Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo

non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle

cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel

comma 1 dell’articolo 85, sono deducibili in ciascun

esercizio nel limite dello 0,50% del valore nominale o di

acquisizione dei crediti stessi . Nel computo del limite si

tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.

La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare

complessivo delle svalutazione e degli accantonamenti ha

raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei

crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.

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ART. 106, COMMA 2, DEL TUIR

Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con

riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti

stessi, sono deducibili a norma dell’articolo 101,

limitatamente alla parte che eccede l’ammontare

complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti

dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio

l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli

accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di

acquisizione dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il

reddito dell’esercizio stesso.

Page 47: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

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ESEMPIO N. 1

CREDITO < 2.500/5.000, NON ESIGIBILE, SVALUTATO

SINGOLARMENTE A CONTO ECONOMICO ANNO X con

compimento sesto mese anno x+1

Anno x: dedotto civilisticamente, ma non fiscalmente (f.do

svalutazione crediti tassato)

Anno x+1: al compimento del sesto mese dalla scadenza del credito

procedere allo storno del fondo svalutazione crediti tassato chiudendo

la posizione del cliente

La deduzione fiscale nell’anno x+1 si realizza con una variazione in

diminuzione nel modello Unico

Page 48: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

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ESEMPIO N. 2

CREDITO < 2.500/5.000 IPOTESI DI SVALUTAZIONE PER MASSE A

CONTO ECONOMICO ANNO X

Anno x: dedotto civilisticamente e fiscalmente lo 0,50% del valore

nominale dei crediti (f.do svalutazione crediti non tassato)

Anno x+1: al compimento del sesto mese dalla scadenza del credito

procedere allo storno del fondo svalutazione crediti non tassato

chiudendo la posizione del cliente

La deduzione fiscale nell’anno x+1 dell’eventuale eccedenza tra il

credito e il fondo si realizza con imputazione a conto economico della

perdita su crediti.

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Perdite su crediti – art. 101 co. 5 del Tuir – Cir. 26/E/2013 –

deducibilità ex lege - Deducibilità delle perdite su crediti

prescritti

La prescrizione è un istituto previsto dall’articolo 2934 del codice

civile secondo il quale “ogni diritto si estingue per prescrizione,

quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla

legge”.

Come previsto dal successivo articolo 2943 del codice civile “la

prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si

inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un

giudizio (...). La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto

che valga a costituire in mora il debitore”.

ATTENZIONE:

INERZIA NEL RECUPERO = LIBERALITA’ NON DEDUCIBILE (?)

Page 50: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

50

PRESENZA DI ELEMENTI CERTI E PRECISI EX LEGE

CREDITI DI MODESTA ENTITA’ (2.500 o 5.000 EURO) E

DECORSO DI UN PERIODO DI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL

PAGAMENTO DEL CREDITO STESSO

DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DEL CREDITO E’ PRESCRITTO

IL DEBITORE HA CONCLUSO UN ACCORDO DI

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

IL DEBITORE E’ ASSOGGETTATO A PROCEDURE

CONCORSUALI

Page 51: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

51

1.Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza

rinuncia o prescrizione, esigibili NO PROBLEMATICHE

CONTABILI/FISCALI

2.Rinuncia o prescrizione all’incasso dei crediti scaduti

3.Crediti scaduti da sei mesi a fine esercizio senza

rinuncia o prescrizione, non esigibili.

TRATTAMENTO CONTABILE E DEDUCIBILITA’ FISCALE

Page 52: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

52

CREDITI PRESCRITTI O RINUNCIA

CONTABILMENTE PERDITA SU CREDITI

deducibile

CREDITI SCADUTI DA SEI MESI A FINE ESERCIZIO, SENZA

PRESCRIZIONE O RINUNCIA, NON ESIGIBILI

CONTABILMENTE SVALUTAZIONE CREDITI (B10d)

deducibile (101/106)

Page 53: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

53

Una impresa di modeste dimensioni al 31/12 presenta la seguente

situazione con riferimento ai crediti:

Crediti scaduti da oltre sei mesi

credito A: 2.000 (non esigibile, rinuncia)

credito B: 1.500 (esigibile)

credito C: 2.400 (non esigibile)

credito D: 23.100 (oltre i 2.500, non esigibile)

Crediti prescritti: 10.000

PERDITA SU CREDITI 2.000 + 10.000 (entrambi deducibili)

SVALUTAZIONE CREDITI 2.400 + 23.100 (il primo deducibile e il

secondo nei limiti dell’art. 106)

Page 54: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

54

VALORE VALORE

DI BILANCIO FISCALE

3.000 500 3,000 500

97.000 100.000

Crediti a fine anno 100.000

Svalutazione civilistica 3% deducibile nel limite dello 0,5%

Al rigo RF25 Svalutazioni e accantonamenti art. 106 2.500

Società costituita nel 2013 Prospetto dei crediti in Unico SC 2014

Page 55: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

55

VALORE VALORE

DI BILANCIO FISCALE

3.000 500

3,600 3,600

1,000 525

1,000 525

104,000 105.000

Al rigo RF55 Altre variazioni in diminuzione 2.500

Al rigo RF25 Svalutazioni e accantonamenti art. 106 475

Società costituita nel 2013 Prospetto dei crediti in Unico SC 2015

Perdita per impresa fallita es.2014 euro 3.600

Page 56: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

56

ART. 96 DEL TUIR

COMMA 3: «Assumono rilevanza gli interessi passivi

e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi

assimilati, derivanti da contratti di mutuo con

esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di

natura commerciale e con inclusione, tra agli attivi, di

quelli derivanti da crediti della stessa natura.

OIC 15 PARAGRAFO 23: Termini di pagamento

lunghi: riconoscimento dell’interesse implicito

OIC 15 E ART. 96

Page 57: Perdite su crediti: principi contabili e profili tributari

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ART. 109 DEL TUIR:

«ai fini della determinazione dell’esercizio di

competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si

considerano conseguiti … alla data della consegna o

spedizione. Non si tiene conto delle clausole di

riserva di proprietà.

OIC 15 PARAGRAFO 22: La rilevazione del ricavo di

vendita e del relativo credito avvengono alla

consegna, indipendentemente dal passaggio di

proprietà.

OIC 15 E ART. 109