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GO INTERNATIONAL! The UniCredit Learning Experience Il presente documento è stato redatto da UniCredit SpA esclusivamente con finalità educative ed informative nell’ambito del Programma Go International! The Unicredit Learning Experience per la presentazione in aula dei relativi contenuti. L’utilizzo ai fini educativi ed informativi dello stesso deve essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato da UniCredit. Le informazioni contenute nel presente documento sono prodotte da fonti interne al Gruppo UniCredit se non diversamente indicato. Laddove tali informazioni includano dati disponibili al pubblico e/o provenienti da fonti esterne, sugli stessi UniCredit SpA non svolge alcuna verifica di veridicità, accuratezza e completezza e pertanto non fornisce alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità circa l’attendibilità, la correttezza e l’attualità di detti dati. Nessuna parte del documento può essere riprodotta, copiata, pubblicata o utilizzata senza il preventivo consenso scritto di UniCredit, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale. In ogni caso è vietata la modifica, la riproduzione completa o parziale del documento e l’utilizzo al di fuori del contesto per cui è stato realizzato. I contenuti del presente documento – compresi loghi, marchi e altri segni distintivi - sono di proprietà di UniCredit, se non diversamente indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale La fiscalità internazionale e l'e-commerce Guido Guetta – Fabio Landuzzi Pirola Pennuto Zei & Associati

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GO INTERNATIONAL! The UniCredit Learning Experience

Il presente documento è stato redatto da UniCredit SpA esclusivamente con finalità educative ed informative nell’ambitodel Programma Go International! The Unicredit Learning Experience per la presentazione in aula dei relativi contenuti.L’utilizzo ai fini educativi ed informativi dello stesso deve essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato daUniCredit. Le informazioni contenute nel presente documento sono prodotte da fonti interne al Gruppo UniCredit se nondiversamente indicato. Laddove tali informazioni includano dati disponibili al pubblico e/o provenienti da fonti esterne,sugli stessi UniCredit SpA non svolge alcuna verifica di veridicità, accuratezza e completezza e pertanto non forniscealcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità circa l’attendibilità, la correttezza e l’attualità di detti dati.Nessuna parte del documento può essere riprodotta, copiata, pubblicata o utilizzata senza il preventivo consenso scrittodi UniCredit, salva la possibilità di farne copia per uso esclusivamente personale. In ogni caso è vietata la modifica, lariproduzione completa o parziale del documento e l’utilizzo al di fuori del contesto per cui è stato realizzato. I contenutidel presente documento – compresi loghi, marchi e altri segni distintivi - sono di proprietà di UniCredit, se nondiversamente indicato, coperti da copyright e dalla normativa in materia di proprietà industriale

La fiscalità internazionale el'e-commerce

Guido Guetta – Fabio LanduzziPirola Pennuto Zei & Associati

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La variabile fiscale nell’internazionalizzazione

«Ciascuno può organizzare i propri affari in modo tale che la propria tassazione sia quanto più bassa possibile!»

[Cit. Suprema Corte degli Stati Uniti, caso «Helvering v. Gregory», 1934]

Attenzione però, è talvolta complicato distinguere tra la c.d. «legittimapianificazione fiscale» dalla c.d. «elusione fiscale». La prima può essereeffettuata in modo tale da rimanere coerente con lo scopo perseguito dalla normafiscale. L’elusione invece è sempre contraria alle intenzioni e allo spirito della legge.La distinzione spesso coinvolge l’interpretazione delle norme di legge.

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Alternative di internazionalizzazione:

1. Commercio tradizionale (import/export) all’estero attraversola propria società italiana

IT ESTERO2. Stabile organizzazione

IT ESTERO

3. Società controllata estera

IT ESTERO

4. E-commerce

Clientie

fornitori

La variabile fiscale nell’internazionalizzazione

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Prima di soffermarsi sulle possibili alternative di internazionalizzazione:

Nozione di residenza fiscale e il rischio di c.d. «esterovestizione»;

Problema e rimedi di doppia imposizione internazionale

La variabile fiscale nell’internazionalizzazione

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1. La nozione di «residenza fiscale» delle società

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che perla maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sededell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato (art. 73, c. 3,D.P.R. 917/1986 - TUIR).

Sede legale

Sede dell’amministrazione

Oggetto principale

Il luogo che risulta dall’atto costitutivo

La sede dove sono assunte ledecisioni più importanti della società(attività direzionale) ovvero dove siforma la volontà sociale

Il luogo dove sono concentrati iprincipali interessi economici ed èsvolta l’attività della società

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Il rischio di «esterovestizione»…

La presunzione di residenza di società ed enti relativa alla sededell’amministrazione (art. 73, c. 5-bis, TUIR) - ESTEROVESTIZIONE

Società residente

Società estera

Società residente

Caso 1 Caso 2

Controllo anche indiretto

Controllo diretto

CdA

ITIT

Società estera

Società residente

Controllo diretto

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I principi fondamentali della tassazione del reddito «mondiale»

Principio di tassazione globale in base alla residenza (c.d. worldwide taxationprinciple): i residenti sono assoggettati ad imposizione su tutti i redditiposseduti, ovunque prodotti;

Principio di tassazione su base territoriale: i non residenti sono assoggettatiad imposizione solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato.

La tassazione dei residenti e dei non residenti:

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2. Il problema della doppia imposizione internazionale

GIURIDICA

• L’approccio dualistico di tassare il redditoprodotto sia su base mondiale in capo airesidenti e il reddito di fonte interna per i nonresidenti riconosciuto dalla maggior parte deiStati spesso conduce ad una doppia tassazione.Questo tipo di imposizione viene denominata«giuridica», essa sorge quando lo stessoreddito, in capo allo stesso contribuente vienetassato sia nello Stato della fonte che nelloStato della Residenza.

ECONOMICA• La doppia imposizione «economica» si verifica

se più di un soggetto viene tassatorelativamente allo stesso reddito (es.distribuzione di dividendi).

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Criterio dell’esenzione(i redditi prodotti all’estero da un

residente sono esentati dall’imposta nello Stato di

residenza)

Criterio del credito di imposta(viene consentito al residente di detrarre

dall’imposta nazionale quella pagata in un altro Stato per il medesimo reddito.

Tuttavia questo meccanismo ha un limite: l’imposta estera detraibile non può

superare quella nazionale)

Due soluzioni unilaterali:

Le soluzioni alla doppia imposizione internazionale

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Le soluzioni alla doppia imposizione internazionale

I Trattati bilaterali contro le doppie imposizioni

Nei Trattati la contrapposizione tra Stato di residenza (del contribuente) e lo Stato dellafonte (del reddito) viene risolta, in relazione all’oggetto di imposizione, riconoscendo soload uno di questi Stati il diritto esclusivo di esercizio del prelievo, oppure obbligando loStato di residenza ad esentare dalle proprie imposte l’oggetto tassato o tassabile nell’altroStato, ovvero di detrarre dai tributi nazionali riscossi su tale oggetto le imposte pagatenell’altro Stato.

Nei Trattati troviamo:1. norme che consentono l’esercizio di imposizione soltanto da parte di uno dei due Stati

contraenti, sicché l’altro Stato è costretto a rinunciare a tassare completamente lafattispecie reddituale;

2. norme che consentono l’esercizio dell’imposizione da parte di entrambi gli Stati, conun tetto massimo di ritenuta da parte dello Stato della fonte;

3. norme che permettono l’esercizio dell’imposizione fiscale da parte di entrambi gli Stati.

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Le soluzioni alla doppia imposizione internazionale

Trattati contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni perevitare le doppieimposizioni sono trattatiinternazionali con i quali iPaesi contraentiregolano l’eserciziodella propria potestàimpositiva al fine dieliminare le doppieimposizioni sui redditi e/osul patrimonio deirispettivi residenti.

Oltre ad evitare ledoppie imposizioni, leConvenzioni hannoanche lo scopo diprevenire l'evasione el’elusione fiscale; aquesto fine esseprevedono alcunedisposizioni sullacooperazioneamministrativa.

Tali trattati si ispirano,principalmente, almodello diConvenzione elaboratoin sede OCSE.

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Le soluzioni alla doppia imposizione internazionale

Nei Trattati la ripartizione e la regolamentazione delle potestà impositive dello Stato diresidenza e dello Stato della fonte del reddito avvengono con riferimento a ciascunacategoria reddituale menzionata nei Trattati stessi.

Alcune categorie: orientamento OCSE

Trattati contro le doppie imposizioni

Redditi immobiliari

• Il diritto di tassare spetta, in via principale, allo Stato dove si trovano i beni immobili.

Redditi di impresa

• In assenza di una S.O. nel territorio dello Stato alla fonte, il diritto a tassare spetta, in via esclusiva, allo Stato di appartenenza dell’impresa.

Dividendi

• Il diritto di tassarli spetta, in linea di principio, allo Stato di residenza del percettore. Tuttavia, molte Convenzioni, prevedono che lo Stato alla fonte possa esercitare anch’esso un prelievo.

interessi

• Il diritto a tassare spetta, in linea di principio, allo Stato di residenza del percettore. Tuttavia, lo Stato alla fonte può anch’esso tassare ma solo fino ad un determinato ammontare.

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Le soluzioni alla doppia imposizione internazionale

Trattati contro le doppie imposizioni

Canoni (royalties)

• Il Modello OCSE riconosce il diritto di tassarli solamente allo Stato di residenza del percettore. Tuttavia, molte Convenzioni, prevedono che lo Stato alla fonte possa esercitare anch’esso un prelievo, entro un determinato massimale.

Redditi da lavoro subordinato

• Sono imponibili solamente nello Stato di residenza del percettore, a meno che l’attività non sia svolta nell’altro Stato, nel qual caso il diritto esclusivo d’imposizione spetta allo Stato di residenza solo al verificarsi di determinate condizioni.

Gli altri redditi

• Risultano imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percettore (molte Convenzioni, tuttavia, si discostano da tale principio).

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Trattati contro le doppie imposizioni

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3. Il Gruppo di imprese: il tema dei «prezzi di trasferimento»

Società terze senza alcun collegamento: dal 2016 nessuna problematica particolare

Fino al 31.12.2015 ci si poneva il problema delladeducibilità dei costi sostenuti verso soggetti residenti inPaesi Black list (vecchio art. 110, c. da 10 a 12-bis,TUIR). Con la L. 208/2015, c.d. «Legge di Stabilità2016», sono stati abrogati i comma dal 10 al 12-bis.Conseguentemente, tutti i costi sostenuti con soggettinon residenti sono sottoposti alle ordinarie regole dideducibilità previste dall’art. 109 del TUIR.

Società appartenenti allo stesso gruppo (tema del c.d. transfer pricing)

I componenti del reddito derivanti da operazioni consocietà non residenti nel territorio dello Stato, chedirettamente o indirettamente controllano l'impresa, nesono controllate o sono controllate dalla stessa societàche controlla l'impresa, sono determinati con riferimentoalle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuititra soggetti indipendenti operanti in condizioni dilibera concorrenza e in circostanze comparabili, sene deriva un aumento del reddito. La medesimadisposizione si applica anche se ne deriva unadiminuzione del reddito, secondo le modalità e allecondizioni di cui all'art. 31quater, Dpr 600/1973 (Lineeguida da definirsi con apposito decreto del Ministrodell'economia e delle finanze)

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I prezzi di trasferimento

Esigenza di regolazione dei rapporti economici e finanziari fra impreseappartenenti allo stesso gruppo, e residenti in Stati diversi, secondo“valori di mercato” (come se l’operazione fosse realizzata fra partiindipendenti)

Onere della prova della applicazione di prezzi non a livello di mercato è,in linea di principio, a carico dell’Amministrazione Finanziaria, ma…

….per il cd. “principio della vicinanza alla prova”, il contribuente è tenutoa motivare le proprie eccezioni – Equa ripartizione dell’onere probatorio

Quindi: come fare?

Il perché della disciplina sui prezzi di trasferimento

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I prezzi di trasferimento

Chiara regolamentazione contrattuale dei rapporti infragruppo:transazioni relative a beni, servizi, finanziamenti, royalties, ecc.

Analisi funzionale: per ciascun attore delle transazioni osservate,identificare le funzioni svolte, i rischi assunti, gli asset impiegati

Chiara identificazione e descrizione del criterio di determinazione deiprezzi di trasferimento

La verifica della correttezza dei prezzi di trasferimento, il cd. testing:l’analisi di comparabilità, la presenza di possibili “confronti interni”, edinfine la scelta del metodo – Le Linee Guida OCSE

Quale approccio metodologico

“..transfer pricing is not an exact science..”

OCSE – Documento del 22 luglio 2010 – Cap. B.1, Par. 1.13

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I prezzi di trasferimento

Art. 1, co. 2-bis, D.Lgs. 471/1997: non applicazione di sanzioniamministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento se ècomunicata e prodotta idonea documentazione sul TP

Provvedimento Dir. Ag. Entrate 29/9/2010 Prot. 2010/137654:attuazione della norma, indicazione delle specifiche documentali eobblighi di comunicazione preventiva

Linee Guida OCSE (emendate da Action BEPS)

Codice di condotta Europeo: approvato dal Consiglio dell’UE il27/6/2006 individua tipo e contenuto della documentazione secondo lastruttura del “Master file” e del “Country file”

I riferimenti normativi in Italia

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I prezzi di trasferimento

Le esperienze di questi primi 7 anni….

Transazioni relative a beni:

- Individuazione dei comparables e del margine di profitto consideratoequo: ricostruzione di una diversa analisi in corso di verifica econtestazione dei risultati

- Richiesta di analisi profonde riguardo alla marginalità per prodotti,marchi, mercati, ecc.

Transazioni relative a servizi:

- Insufficienza della documentazione probante l’inerenza dei servizi per lasocietà che riceve gli addebiti

- Carenza di dettagli sulla determinazione dei costi addebitati- Duplicazione dei costi per servizi della medesima specie

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4. La Stabile organizzazione

“L’espressione stabile organizzazione designauna sede fissa di affari per mezzo della qualel’impresa esercita in tutto o in parte la suaattività” (art. 5, c. 1, Modello ConvenzioneOCSE).

“Ai fini delle imposte sui redditi l'espressionestabile organizzazione designa una sede fissadi affari per mezzo della quale l'impresa nonresidente esercita in tutto o in parte la suaattività sul territorio dello Stato” (art. 162,TUIR).

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La Stabile organizzazione

REQUISITO SPAZIALE

• Sede fissa, presenza fisica sul territorio;

REQUISITO TEMPORALE

• Permanenza, carattere non temporaneo;

REQUISITO SOGGETTIVO

• Strumentalità della sede fissa allo svolgimento (anche parziale) di un’attività

d’impresa

Requisiti della sede fissa d’affari perché configuri una S.O.

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La Stabile organizzazione

Branch o Subsidiary?

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Branch

• L’entità legale è la società italiana che resta l’unico soggetto di diritto;• Lo Stato estero assoggetta ad imposte il reddito prodotto dalla branch;• Tale reddito viene tassato anche in Italia ove viene riconosciuto un credito d’imposta per le

imposte pagate all’estero;• La società italiana deve rilevare distintamente i fatti di gestione relativi alla stabile

organizzazione la quale deve tenere le scritture contabili richieste dallo Stato estero;• Facoltà opzione «Branch exemption».

Subsidiary

• Entità legale distinta e separata dalla società madre italiana;• E’ soggetta al diritto dello Stato estero;• Il reddito prodotto è soggetto alla potestà impositiva esclusiva dello Stato estero;• Deve istituire la contabilità generale nel solo Stato estero;• Possibile applicazione «disciplina CFC».

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La Stabile organizzazione

Il regime speciale della Branch exemption(D.Lgs. 147/2015 - c.d. «Decreto internazionalizzazione»)

“Esenzione degli utili e delle perdite da stabili organizzazioni all’estero di impreseresidenti”.

I redditi imponibili della stabile organizzazione sono tassati opzionalmente nelpaese della fonte e non nel paese di residenza.

Deroga al principio della worldwide taxation a favore della territorial taxation.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della S.O.,con effetto dal medesimo periodo d’imposta.

L’opzione deve riguardare tutte le stabili organizzazioni estere della casamadre residente.

(Art. 168-ter, TUIR)

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5. La Società controllata estera

Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societàfiduciarie o per interposta persona, il controllo di una società o altro ente, residente o localizzatoin Stati o territori a regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto esterocontrollato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio del soggetto esterocontrollato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Taledisposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residentirelativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscaliprivilegiati (art. 167, c. 1, TUIR).

La disciplina della CFC trova applicazione anche per i soggetti localizzati in Stati o territori nona fiscalità privilegiata (anche appartenenti all’UE e SEE White list), qualora ricorronocongiuntamente le seguenti condizioni:a) sono assoggettati ad una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cuisarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;b) più del 50% dei proventi conseguiti sia costituito da passive income (redditi finanziari,royalties e prestazioni di servizi infragruppo) (art. 167, c. 8-bis, TUIR).

Il problema della disciplina CFC (art. 167, TUIR)Ambito di applicazione:

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La Società controllata estera

A partire dal 2016 si considerano tali queipaesi laddove il livello nominale ditassazione risulti inferiore al 50% di quelloapplicabile in Italia. Per espressa previsionenormativa, sono comunque esclusi da taleconfronto tutti gli Stati membri dell’UE e SEEcon accordo.È onere del contribuente individuare di voltain volta i Paesi a fiscalità privilegiata.

Stati o territori a regime fiscale

privilegiato

La disciplina CFC (art. 167, TUIR)

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La Società controllata estera

Non si applica tale disciplina se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:a) la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua

principale attività, nel mercato dello stato di insediamento;b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime

fiscale privilegiato;E nel caso di Stato non a fiscalità privilegiata, se si dimostra che l'insediamento all'estero nonrappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Il contribuente può interpellare l'amministrazione attraverso il c.d. «interpello probatorio», exart. 11, c. 1,lett. b), L. 212/2000.

I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di redditod'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, c. 4, TUIR. Dall'imposta così determinata sono ammessein detrazione, ai sensi dell'articolo 165 del TUIR, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo(art. 167, c. 6, TUIR).

La disciplina CFC (art. 167, TUIR)

Modalità tassazione:

Possibile disapplicazione:

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6. L’E-commerce

Consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazione per viaelettronica. Esso può comprendere numerose attività quali: la vendita di beni oservizi, la distribuzione di contenuti digitali, l’effettuazione di operazioni finanziariee di borsa, la partecipazione a transazioni con le pubbliche amministrazioni.

E-commerce indiretto: compravendita di beni materiali on-line e consegna in modo

tradizionale (attraverso posta o corrieri).

E-commerce diretto: compravendita di beni “digitali”immateriali (software, immagini,

musica, testi, film) che possono essereottenuti dagli acquirenti direttamente in

via telematica.

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L’E-commerce

La presenza in uno Stato di un sito web, di un server,o di un provider di impresa non residente può essereconsiderata una condizione sufficiente per l’esistenzadi una stabile organizzazione dell’impresa stessa?

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L’E-commerce

Sito web

• È un bene immateriale (insieme di files memorizzati sul disco fisso di un server);• è una combinazione di hardware e software;• non ha una localizzazione che possa rappresentare una sede di affari;• non costituisce una stabile organizzazione dell’impresa nei Paesi, diversi da quello di residenza della stessa, in cui il sito viene visualizzato.

Server

• È un bene materiale (è un’attrezzatura meccanica che ospita il sito web); • se è posizionato in un determinato luogo e per un periodo di tempo sufficientemente lungo (requisito della fissità);e• se è nella piena disponibilità dell’impresa non residente (qualunque sia il titolo giuridico, proprietà o locazione);• si configura come una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato nel quale l’impresa che se ne avvale non è residente.

Provider

• E’ l’organizzazione che fornisce alle imprese i servizi inerenti Internet (es.: accesso ad internet, memorizzazione in rete del proprio sito web);

• tale attività è svolta tramite un server di proprietà dell’ISP;• se il sito web viene ospitato nel server dell’ISP il soggetto non residente non ha alcun potere di disporre del server poiché né lo possiede, né lo ha in affitto non si configura alcuna stabile organizzazione (contratto di web hosting);

•se invece l’ISP si limita ad ospitare un server di proprietà dell’impresa residente, si configura l’ipotesi sopra analizzata, e se rispettato anche il requisito della fissità si è in presenza di una stabile organizzazione (contratto di web housing);

• l’ISP non deve essere considerato come agente dell’impresa non residente non si è in presenza di una stabile organizzazione.

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L’E-commerce

Come anticipato l’E-commerce può essere suddiviso in due fattispecie (diretto eindiretto), compresi i casi in cui è possibile configurare una Stabile organizzazione,occorre considerare che il Commentario OCSE precisa che non si configura unastabile organizzazione se le attività svolte sono meramente preparatorie e (o)ausiliarie, quali ad esempio: pubblicità di beni e servizi, raccolta e fornitura diinformazioni.

E-commerce indiretto: la raccolta di ordini di acquisto on-line, può essere considerata attività meramente ausiliaria?Il commentario OCSE allude in tal senso non si configurerebbe una stabile organizzazione.In dottrina c’è anche chi sostiene il contrario.

E-commerce diretto: Sia il commentario OCSE che gli autori di dottrina confermano che in tali casi si è in presenza di una stabile organizzazione.

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L’E-commerce

Uno sguardo al futuro (BEPS)

Per BEPS s’intendono gli effetti fiscali derivanti da operazioni complesse,formalmente legittimi, che determinano un’erosione della base imponibile avantaggio di giurisdizioni terze dove i profitti subiscono una tassazione ridotta.

Sono state studiate una serie di misure (15 azioni) per evitare questi fenomeni,una di queste prevede l’utilizzo di una convenzione multilaterale per adottarequeste misure senza la necessità di aggiornare le varie convenzioni bilaterali.

L’action 1 è dedicata all’economia digitale, uno dei temi principali è quello relativoalla necessità di aggiornare o meno la definizione di stabile organizzazione,magari introducendo il concetto di «significativa presenza digitale».

Situazione in Stand-by, la decisione non è ancora stata presa.

Il 07/06/2017 è stata sottoscritta la Convenzione multilaterale.

Ci sarà la ratifica da parte degli Stati ?

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Oggetto:Cessioni di beni (art. 2 D.P.R. 633/72)Prestazioni di servizi (art. 3 D.P.R.633/72)

Tipologia:Diretto (Consegna telematica di beni “virtuali”)

Ai fini IVA è una «prestazione di servizi»

Indiretto (Consegna fisica di beni materiali)Ai fini IVA è una «cessione di beni»

Aspetti IVA dell’E-commerce

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Aspetti IVA dell’E-commerce

Commercio elettronico diretto

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B2C

• In deroga ai criteri ordinari, l’operazione è rilevante nel paese del committente; *• Il fornitore deve identificarsi in ciascuno dei vari stati in cui opera;• A decorrere dal 01/01/2015 in alternativa all’identificazione diretta è possibile aderire al

MOSS. Con tale regime il fornitore provvede al versamento del tributo nel proprio paese ma con l’aliquota e le regole del Paese di consumo. Si dovranno inoltre seguire le regole di fatturazione di ciascuno Stato membro.

• In caso di vendita a soggetti Extra-UE il regime del MOSS non è applicabile, verrà emessa una fattura FCI.

B2B

• Si applicano i criteri ordinari;• L’operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente;• L’IVA viene assolta con il meccanismo del reverse charge dal committente.• In caso di operazione Extra-UE verrà emessa una fattura FCI.

* Alcuni stati hanno optato per la tassazione nel luogo di utilizzo

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Aspetti IVA dell’E-commerce

Commercio elettronico indiretto

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B2C

• All’operazione si applica la disciplina delle vendite a distanza art. 41 DL 331/1993;• In deroga ai criteri ordinari, l’operazione è territorialmente rilevante nel paese di destinazione;• Ciascuno stato membro fissa delle soglie che se non superate consentono di adottare il

criterio di tassazione nel paese di origine (è possibile comunque esercitare l’opzione per la tassazione nel paese di consumo);

• In caso di tassazione nel paese di destinazione occorre identificarsi nel paese comunitario; in caso contrario, se la tassazione è nel paese di origine, non occorre procedere in tal senso;

• Occorre emettere fattura solo se l’operazione è rilevante nel paese di destinazione;• In caso di cessione Extra-Ue l’operazione configura una cessione all’esportazione non

imponibile con obbligo di emissione della relativa fattura.

B2B

• Si applicano i criteri ordinari;• Occorre procedere con l’emissione della fattura, l’operazione è non imponibile in Italia;• In caso di cessione Extra-Ue l’operazione configura una cessione all’esportazione non

imponibile con obbligo di emissione della relativa fattura.

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Paese Soglia di esonero Paese Soglia di esoneroAustria 35.000 euro Lettonia 35.000 euro*Belgio 35.000 euro Lituania 35.000 euroBulgaria 35.000 euro Lussemburgo 100.000 euroCipro 35.000 euro Malta 35.000 euroCroazia 35.621 euro (270.0000 HRK) Olanda 100.000 euroDanimarca 37.498 euro (280.000 DKK) Polonia 39.822 euro (160.000 PLN)Estonia 35.000 euro Portogallo 35.000 euroFinlandia 35.000 euro Repubblica Ceca 41.583 euro (1.140.000 CZK)Francia 35.000 euro Romania 35.000 euroGermania 100.000 euro Slovacchia 35.000 euroGran Bretagna 81.843 euro (70.000 sterline) Slovenia 35.000 euro*Grecia 35.000 euro* Spagna 35.000 euroIrlanda 35.000 euro Svezia 34.366 euro (320.000 SEK)Italia 35.000 euro Ungheria 35.000 euro

Soglia fissata dai singoli Stati membri per l’applicazione del regime speciale dellevendite a distanza effettuate nei confronti dei soggetti residenti nei loro territori(valori soggetti ad aggiornamento secondo la disciplina locale)

Aspetti IVA dell’E-commerce «Indiretto»

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* Importi riferiti al 2016

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Guido Guetta Fabio [email protected] [email protected]