La fatturazione elettronica: attualità e prospettive delle...

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La fatturazione elettronica: attualità e prospettive delle documentazione digitale in azienda Gea Arcella Notaio [email protected]

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La fatturazione elettronica:

attualità e prospettive delle

documentazione digitale in azienda

Gea Arcella

Notaio

[email protected]

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La fatturazione elettronica e le scritture contabili

informatiche

La produzione e conservazione digitale dei

documenti fiscali riguarda tutti:

privati, imprese, pubblica amministrazione

- hanno un preciso valore probatorio sia nei

confronti del fisco che nei rapporti tra privati

- hanno forma scritta ma non necessariamente

sottoscritta

- hanno un'esigenza di conservazione duratura ma

non tendenzialmente illimitata2

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La fatturazione elettronica e le scritture contabili

informatiche

Analizzeremo:

- il quadro normativo sulla fattura elettronica in generale

- la fattura PA

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La fatturazione in generale

la fattura è:

il documento fiscale alla base di qualsiasi

impianto amministrativo, contabile, gestionale

e finanziario di un'impresa

l'unico documento che costantemente mette in

relazione l'azienda con i propri fornitori ed i

propri clienti

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La fatturazione in generale

la fattura è fondamentale:

- per la richiesta del decreto ingiuntivo ex art.

634 c.p.c.

- nei rapporti con la PA: è compiuto dal

31.3.2015 l'iter normativo che lega “il

pagamento” con una certa modalità di

fatturazione elettronica

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La fatturazione elettronica in generale: il quadro

normativo

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

- Direttiva 2010/45/UE, c.d. Direttiva Iva

- Legge 24 dicembre 2012 n. 228 c.d. Legge di

Stabilita' 2013

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La fatturazione elettronica :la definizione della

Direttiva 2010/45/UE

per “fattura elettronica” si intende:

“una fattura contenente le informazioni richieste

dalla presente direttiva emessa e ricevuta in

formato elettronico”

Per garantire la parità di trattamento tra

fatturazione elettronica e fatturazione cartacea, si

impone agli Stati membri di accettare come

fattura ogni documento o messaggio cartaceo o

elettronico che soddisfi le condizioni stabilite

nella Direttiva Iva

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La fatturazione elettronica :la Direttiva

2010/45/UE

Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato

all’accordo del destinatario

Fattura cartacea o elettronica devono possedere i

seguenti requisiti:

1) autenticità dell’origine,

2) integrità del contenuto

3) leggibilità

Essi devono essere assicurati dal momento

dell’emissione fino al termine del periodo di

archiviazione della fattura

Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui

assicurare i tre requisiti8

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La fatturazione elettronica :la legge di stabilità

2013 e le modifiche al d.p.r. 633/1973

Definizione di “fattura elettronica”:

Per “fattura elettronica” si intende la fattura che è

stata emessa e ricevuta in un qualunque formato

elettronico.

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa

all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o

messa a disposizione del cessionario o committente

(art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973).

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La fatturazione elettronica :la legge di stabilità

2013 e le modifiche al d.p.r. 633/1973

Definizione di “fattura elettronica”:

Per distinguere le fatture elettroniche da quelle

cartacee non è più rilevante il tipo di formato

originario, elettronico o cartaceo, della fattura, bensì

la circostanza che la fattura sia in formato elettronico

quando viene emessa (ossia messa a disposizione) e

ricevuta

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La fatturazione elettronica :la legge di stabilità

2013 e le modifiche al d.p.r. 633/1973

Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato

all’accettazione da parte del destinatario

(art. 21, comma 1, d.p.r. n. 633 del 1973).

- la disciplina europea usa una diversa espressione,

“accordo del destinatario” (art. 232 Direttiva Iva).

- la manifestazione di volontà da parte del

destinatario non è sottoposta a forme particolari, e

quindi può avvenire anche successivamente

all’emissione e per fatti concludenti, (es. mediante il

pagamento del corrispettivo o la registrazione del

documento contabile).11

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2013 e le modifiche al d.p.r. 633/1973

Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine,

l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura

dal momento della sua emissione fino al termine del

suo periodo di conservazione

(art. 21, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1973)

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Autenticità dell’origine ed integrità del contenuto

possono essere garantite mediante:

- sistemi di controllo di gestione che assicurino un

collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di

beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;

- apposizione della firma elettronica qualificata o

digitale dell’emittente

- sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati

- altre tecnologie in grado di garantire l’autenticità

dell’origine e l’integrità dei dati.

(art. 21, comma 3 d.p.r. n. 633 del 1973)

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La conservazione elettronica delle fatture:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità

elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto

del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai

sensi dell’art. 21, comma 5, d.lgs. 7 marzo 2005, n.

82 (“Codice dell’amministrazione digitale”);

- le fatture create in formato elettronico e quelle

cartacee possono essere conservate elettronicamente.

(art. 39, d.p.r. n. 633 del 1972)

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Le novità:

- non è più obbligatorio apporre sulla fattura

elettronica firma digitale e marca temporale,

l'immodificabilità della fattura può essere assicurata

anche mediante sistemi di controllo di gestione che

garantiscano un collegamento affidabile tra la fattura

e la cessione di beni o la prestazione di

servizi ad essa riferibile

-è da considerarsi elettronica qualsiasi fattura «emessa

e ricevuta in qualunque formato elettronico», quindi

anche un semplicissimo file Pdf trasmesso al

destinatario per posta elettronica, pur se frutto di una

scansione, è fattura elettronica.15

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Le criticità :

il ricorso alla fattura elettronica è subordinato

all'accettazione del destinatario, ma l'accettazione

può essere desunta dal comportamento concludente

del destinatario, per esempio il pagamento

della fattura.

Scattano però in questo caso delle differenti modalità

di conservazione (obbligatoriamente informatica

anche per il destinatario)

Sarebbe preferibile un accordo esplicito.

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Le criticità :

La «fattura elettronica», ai fini della conservazione,

dovrà essere sottoposta alla

conservazione elettronica, seguendo la procedura

attualmente dettata dal dm 17 giugno 2014.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge n.

244/2007, è obbligatorio conservare elettronicamente

le fatture elettroniche emesse nei confronti della PA:

ciò vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario

della fattura .

La conservazione deve essere assicurata per il periodo

di dieci anni.

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La fatturazione elettronica : la conservazione in

particolare

Per conservazione sostitutiva si intende una procedura

informatica che conferisce valore legale nel tempo ad

un documento informatico.

Al termine del procedimento di conservazione

sostitutiva deve essere apposta una firma elettronica

qualificata o digitale e marca temporale, cioè

un’evidenza di tipo informatico che attribuisce data

certa alla chiusura del procedimento di conservazione.

Il procedimento di archiviazione sostitutiva deve

essere concluso entro i tre mesi successivi al termine

di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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La fatturazione elettronica : la conservazione in

particolare

L’emittente di un documento in formato elettronico

(ma lo stesso vale per il destinatario) deve essere in

grado di esibire in caso di accesso, ispezione o

verifica le fatture conservate elettronicamente.

Se tale soggetto sia in grado di esibire esclusivamente

l’esemplare del documento in formato cartaceo, a

questo non sarà attribuibile valore legale. In tale

situazione si configurerebbe la fattispecie di omessa

conservazione della documentazione fiscale.

Inoltre devono essere adottati idonei sistemi di ricerca

delle fatture emesse (ad esempio tramite codice

fiscale, numero di partita Iva, etc).

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Le criticità :

L'AF ha chiarito, nel Forum della fatturazione

elettronica di gennaio, che la fattura elettronica

ricevuta elettronicamente non si considera accettata se

il destinatario si accorda in tal senso con l'emittente

ovvero stampa la fattura e la conserva con modalità

cartacee tradizionali.

Per l'emittente il comportamento del destinatario è

irrilevante e potrà procedere comunque alla

conservazione elettronica della fattura emessa

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Un esempio di testo per non vincolare il destinatario:

NOTA BENE

L'invio attraverso un mezzo elettronico (e quindi la

sua messa a disposizione come file in formato pdf)

costituisce solo una modalità di invio della fattura.

Pertanto il ricevente, per adempiere alla normativa

vigente, è obbligato a materializzare il documento

informatico su un supporto cartaceo, che costituisce

l'originale della fattura medesima. La fattura andrà,

pertanto, stampata e conservata a cura del soggetto

ricevente come fattura cartacea

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La fatturazione elettronica e la PA

La legge 24.12.2007 n. 244 “Finanziaria 2008” ed ,

il D.M. attuativo n. 55 del 3 aprile 2013 e il D.L. n. 66

del 24 aprile 2014 prescrivono che tutti i fornitori che

emettono fattura verso la Pubblica Amministrazione

(anche sotto forma di nota o parcella) devono:

• produrre un documento in formato elettronico,

denominato FatturaPA;

• trasmettere la FatturaPA attraverso il Sistema di

Interscambio per la fatturazione

elettronica.

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La fatturaPA: le scadenze

- dal 6 dicembre 2013, le Amministrazioni che hanno

deciso di aderire volontariamente al Sistema di

Interscambio hanno iniziato a ricevere le FatturaPA

secondo le modalità previste dalla legge.

- dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale è

scattato l’obbligo di ricevere le fatture dei propri

fornitori esclusivamente nel formato della FatturaPA.

- dal 31 marzo 2015 l’obbligo di ricezione vale per

tutte le altre Amministrazioni (centrali e locali).

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La fatturaPA: le scadenze

A decorrere da tali date:

le Amministrazioni non possono accettare fatture

che non siano trasmesse in forma elettronica

attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)

trascorsi tre mesi dalle scadenze indicate, non

possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno

parziale, sino all’invio delle fatture nel formato della

FatturaPA.

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La fatturaPA: gli interessati

L’obbligo è riferito:

- agli Operatori economici (imprese e lavoratori

autonomi), titolari di partita IVA, che forniscono beni

o servizi alle Amministrazioni pubbliche;

- alle Amministrazioni stesse che devono effettuare

una serie di operazioni collegate alla ricezione delle

predette fatture e che abbiano il ruolo di “fornitore”

verso altre Pubbliche Amministrazioni;

- agli intermediari (banche, Poste, commercialisti)

ovvero i soggetti ai quali gli operatori economici

possono rivolgersi per la compilazione e trasmissione

delle fatture elettroniche e per l’archiviazione.

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La fatturaPA: cos’è il Sistema di Interscambio

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in

grado di:

• ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche

della FatturaPA;

• effettuare controlli formali (ma non contabili) sulle

fatture ricevute;

• inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo

amministrativo e non assolve compiti relativi

all’archiviazione e conservazione delle fatture.

L’Agenzia delle Entrate è il gestore del Sistema di

Interscambio e si avvale di Sogei spa per la conduzione

tecnica (Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e

delle Finanze del 7 marzo 2008).

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La fatturaPA: come si invia

La FatturaPA può essere trasmessa al Sistema di

interscambio scegliendo tra i seguenti canali:

• direttamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata)

all’indirizzo [email protected]. Il messaggio non

deve superare la dimensione di 30MB e non è necessario

accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

• direttamente via web. In questo caso è necessario essere

registrati ai canali Entratel e Fisconline, che consentono

l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

• tramite un intermediario accreditato

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La fatturaPA: cosa serve

- un compilatore per creare il file xml secondo il formato

fatturaPA

- un certificato di firma qualificato

Ogni FatturaPA inviata al Sistema di Interscambio deve

essere firmata dal soggetto che emette la fattura tramite

un certificato di firma qualificata. Non è necessaria

l’apposizione della marca temporale.

A seconda del canale utilizzato per l’invio occorrerà

alternativamente:

- casella PEC

- credenziali Entratel/Fisconline

- intermediario accreditato30

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La fatturaPA: come individuare una Pubblica

Amministrazione

I dati necessari per inviare la fattura alle Amministrazioni

sono contenuti nell’IndicePA all’indirizzo

www.indicepa.gov.it.

Attraverso la funzione di ricerca, presente nella home

page, è possibile selezionare l’amministrazione e nelle

pagine successive gli uffici destinatari della fattura, in

particolare è possibile conoscere il “codice univoco

ufficio” che deve essere inserito nella fattura elettronica.

“Guida all’IndicePA area Pubblica”

http://www.indicepa.it/documentale/documentazione.php

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La fatturazione elettronica e le scritture contabili

informatiche: le prospettive in azienda

La fattura informatizzata utilizzando il

metalinguaggio di descrizione dei dati XML

(eXtensible Markup Language), diventerebbe da

semplice

"documento fiscale"

ad un vero e proprio

"oggetto software fiscale"

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La fatturazione elettronica e le scritture contabili

informatiche: le prospettive in azienda

Tutta la contabilità può essere rappresentata

utilizzando il linguaggio XML

Gli stessi bilanci delle società di capitali

utilizzano un sottolinguaggio da esso derivato

denominato XBRL

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La fatturazione elettronica e le scritture contabili

informatiche: le prospettive in azienda

Ora :

sono dei contenitori di dati ed informazioni poco

utilizzati proprio perché contenuti in un documento

non sempre elaborabile,

trasformare fatture e contabilità in xml

permetterebbe:

- di automatizzare l'intero processo amministrativo,

contabile, gestionale e finanziario

- di collegare le fatture sia in entrata che in uscita con

estrattori automatici di dati e di informazioni al fine

di effettuare elaborazioni relative ai propri clienti ed

ai propri fornitori oltre che a tutti gli altri dati

contabili. 34