INCOTERMS 2020 DELLA ICC...per Incoterms® 2020 ICC o, ancora CIF, Shanghai port, China as per...

67
INCOTERMS ® 2020 DELLA ICC Prof. Antonio Di Meo www.studiodimeo.com

Transcript of INCOTERMS 2020 DELLA ICC...per Incoterms® 2020 ICC o, ancora CIF, Shanghai port, China as per...

INCOTERMS® 2020 DELLA ICC

Prof. Antonio Di Meo

www.studiodimeo.com

Le regole di consegna della merce sono un elemento «chiave» delcontratto di compravendita di beni mobili in quanto stabiliscono chi, travenditore e compratore, si farà carico dei costi, dei rischi e delleresponsabilità del trasferimento della merce da un luogo di partenza adun luogo di destinazione/arrivo.

In pratica chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere:

alla stipula del contratto di trasporto, sopportandone i costi;

alla ripartizione dei costi e dei rischi di perdita o danno della merceconnessi al trasferimento della stessa da un luogo di partenza fino adun luogo di destinazione/arrivo;

agli adempimenti doganali connessi all’esportazione ed importazionedelle merci (ove dovuti).

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 1

IMPORTANZA DELLA REGOLE DI CONSEGNA MERCE

Nelle transazioni commerciali internazionali, da sempre, si è diffusa laconsuetudine di stabilire la ripartizione di costi e rischi inerenti iltrasferimento delle merci con sigle o abbreviazioni riconosciute in tutto ilmondo ma, sfortunatamente, con l’attribuzione di significati differenti neisingoli Paesi, che, spesso, hanno causato una diversa interpretazionedegli obblighi che le parti andavano assumendo circa la «consegna»della merce.

Al fine di eliminare fraintendimenti e controversie, causate dalle differentiinterpretazioni nel 1920 la Camera di Commercio Internazionale (ICC)condusse uno studio sull’interpretazione dei termini commerciali più usatidalle parti.

Il lavoro ebbe come esito la creazione di norme interpretative, pubblicate

per la prima volta nel 1936 con il titolo di International Rules for

Interpretation of Trade Terms. L’ultima revisione, approvata nel 2019, è

quella denominata Incoterms® 2020.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 2

CONSEGNA DELLA MERCE E CAMERA DICOMMERCIO INTERNAZIONALE (ICC)

Sono regole di interpretazione dei termini di consegna delle merci che leparti (venditore e compratore) di un contratto di compravendita pattuisconotra di loro.

Sono rappresentate da un Set di 11 Regole fra quelle più usate nelcommercio internazionale, identificate con tre lettere dell’alfabeto;

Sono regole che, quando adottate nel contratto di compravendita,

determinano:

a) gli obblighi del venditore e compratore circa gli adempimenti doganaliall’export e all’import (ove dovuti), l’organizzazione del trasporto odell’assicurazione della merce, la consegna dei documenti di trasportoe/o le licenze all’importazione;

b) i rischi, cioè, dove e quando il venditore consegna la merce alcompratore e, di conseguenza, dove e quando trasferisce tutti i rischi alcompratore;

c) i costi , cioè, chi è responsabile per i vari costi quali ad esempio quelli deltrasporto, dell’imballaggio, del carico o scarico della merce, del controllo osicurezza della stessa.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 3

COSA SONO GLI INCOTERMS®

Gli Incoterms® permettono una interpretazione certa e uniforme dei terminipiù frequentemente adottati dalle parti di una compravendita di merce,determinando, così, quanto segue:

il luogo fisico di consegna della merce, che, a seconda dell’Incoterms®

adottato, sarà in un luogo di partenza o in un luogo a destinazione;

il momento della consegna della merce, vale a dire quando avviene ilpassaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratoreriguardanti i danni e/o le perdite della merce in viaggio;

chi tra venditore e compratore, deve provvedere a stipulare il contratto ditrasporto e l’eventuale contratto di assicurazione della merce,sopportandone (in ambo i casi) tutti i costi;

chi, tra venditore e compratore, dovrà provvedere allo sdoganamentodelle merci (in ambito extra-UE) e di tutte le operazioni accessorie;

chi pagherà gli oneri doganali (in ambito extra-UE) in uscita ed inentrata.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 4

SCOPO DEGLI INCOTERMS®

L’oggetto degli Incoterms® è limitato ai seguenti elementi chiavenell’ambito di un contratto di vendita riguardante la consegna di cose mobili:

Ripartizione di costi e rischi tra il venditore e il compratore, riguardantiil trasferimento dei beni dal venditore al compratore.

Chi tra venditore e compratore ha in capo l’obbligazione di stipulare ilcontratto di trasporto e/o di assicurazione e, di conseguenza chi pagail trasporto principale.

Quando e dove i beni sono consegnati dal venditore al compratore,cioè quando e dove i rischi di perdita o danno della merce in viaggio sitrasferiscono dal venditore al compratore.

Quale parte del contratto ha in capo l’obbligazione di espletare leformalità doganali.

L’indicazione del luogo di partenza e del luogo di arrivo.

A chi spetta l’onere dell’emissione dei documenti commerciali e di altridocumenti connessi al trasporto della merce.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 5

OGGETTO DEGLI INCOTERMS®

Non rappresentano un contratto di vendita.

Non riguardano le seguenti materie:

• l’esistenza o meno di un contratto sottostante;

• le specifiche della merce oggetto della vendita;

• il tempo, luogo, mezzo o moneta di pagamento del prezzo;

• i rimedi che possono essere adottati in caso di non adempimento

del contratto di vendita;

• le conseguenze di ritardi o altri inadempimenti nelle performance

degli obblighi contrattuali;

• gli effetti delle sanzioni (restrizioni/embarghi/ecc.);

• l’imposizione di tariffe e/o imposte.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 6

CHE COSA NON SONO GLI INCOTERMS® 2020

segue...

• le restrizioni all’export e import;

• la forza maggiore o le avversità;

• i diritti di proprietà intellettuale

• il metodo, luogo o legge di dispute in caso di controversie;

• il trasferimento della proprietà della merce venduta.

Non rappresentano essi stessi un contratto, ma sono una

clausola di un contratto già esistente. Sono incorporate nel

contratto.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 6

Gli Incoterms® si riferiscono al contratto di compravendita e non al contratto ditrasporto. È molto importante capire che gli Incoterms® sono regole perl’interpretazione dei termini di resa merce e non di altre clausole del contrattodi compravendita.

Gli Incoterms® rappresentano, infatti, solo una parte del contratto. Mentre ilcontratto fissa l’oggetto della compravendita, la quantità e la qualità dei beni, ilprezzo e la forma tecnica di pagamento (ad es.: bonifico bancario, incassodocumentario, credito documentario), le regole di resa merce sono correlate soloalla consegna della merce.

Gli Incoterms® non sono norme imperative, ma clausole facoltative che le partipossono adottare come parte dell’accordo contrattuale, specificandolo nelcontratto con espressioni del tipo: «le parti stabiliscono di ripartire i loro reciprocidiritti e obblighi inerenti la consegna delle merci sulla base degli Incoterms® 2020o «…degli Incoterms® della ICC, ultima revisione».

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 7

COMPRENDERE GLI INCOTERMS®

Gli Incoterms® non stabiliscono nulla sull’obbligazione e il

metodo di pagamento, sul trasferimento della proprietà dei beni

e sulle conseguenze degli inadempimenti contrattuali.

Se il venditore e il compratore vogliono, che le regole Incoterms® 2020 trovinoapplicazione nel loro contratto, devono stabilirlo espressamente nel contratto conun’espressione che includa:

a. La regola Incoterms® scelta (es. FCA, FOB, CPT/CIP, CFR/CIF, DAP, ……);

b. Il luogo di partenza o di destinazione, che dovrà seguire la regolaIncoterms® scelta. Ad esempio: FCA, 222 Avenue De Milan, 4010 Lugano,Switzerland as per Incoterms® 2020 ICC oppure FOB, Genoa port, Italy, asper Incoterms® 2020 ICC o, ancora CIF, Shanghai port, China as perIncoterms® 2020 ICC.

c. La regola Incoterms®, il luogo di partenza o di destinazione (arrivo) dovràessere fatto seguire da un’espressione del tipo: «as per Incoterms® 2020ICC».

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 8

Non è sufficiente che il contratto faccia un semplice riferimento

alla sigla, come FOB o CIF, senza includere il set di regole cui

essa è soggetta. Una volta scelta la regola Incoterms®

(FCA/FOB/CFR/CIF/CPT/CIP/DAP/ …) è necessario fare il

puntuale e dovuto riferimento agli Incoterms® 2020 ICC.

FORMULAZIONE DELLA REGOLA INCOTERMS®

Sono regole internazionali per l’interpretazione delle condizionicommerciali di consegna delle merci maggiormente usate nelle vendite.

Trattasi di norme utilizzabili sia nel commercio domestico che in quellointernazionale al fine di favorire e facilitare la negoziazione del contrattodi compravendita.

Sono applicabili ai rapporti commerciali di compravendita soltanto seespressamente richiamati nell’accordo contrattuale.

Sono applicabili a qualsiasi contratto commerciale avente ad oggettomerce di qualsiasi settore.

Identificano chi, tra venditore e compratore, sostiene i costi relativi altrasporto della merce da un luogo ad un altro, i costi connessiall’assicurazione della stessa e le spese doganali (ove dovute) inuscita ed in entrata.

Determinano come e dove avviene la consegna della merce.

Determinano dove e quando avviene il trasferimento dei rischi e delleresponsabilità dal venditore al compratore per la merce trasportata.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 9

INCOTERMS® IN SINTESI

segue...

Riguardano aspetti circoscritti ai diritti e alle obbligazioni delle parti diun contratto di compravendita con riferimento alla consegna dellamerce.

Non riguardano il contratto di trasporto ma il contratto di vendita.

Non riguardano il trasferimento della proprietà e di altri diritti sullamerce, limitandosi ad individuare soltanto il momento esatto in cuiavviene la «consegna» della merce.

Non regolano tutti gli obblighi assunti dalle parti in una compravenditama solo quelli circoscritti alla consegna della merce.

Definiscono con chiarezza le obbligazioni del venditore e compratorerelative ai costi ed ai rischi del trasporto e, ove dovuto, agliadempimenti doganali in uscita ed in entrata, soltanto seespressamente richiamati nel contratto di compravendita con frasi del tipo….. as per Incoterms® ICC.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 9

Non sono leggi, ma Regole facoltative che, al fine di una loro

applicabilità, devono essere richiamate espressamente nel

contratto.

■ È molto importante ricordare che, ai fini degli Incoterms®, la parolaConsegna indica il momento e il luogo dove il rischio di perdita odanneggiamento della merce da trasportare da un luogo a un altrosi trasferisce dal venditore al compratore.

■ Documento di consegna significa un documento usato perprovare che l’obbligazione di consegna delle merci è stataadempiuta.

■ Vettore è il soggetto con cui viene stipulato il contratto di trasporto.

■ Terminal significa un qualunque luogo, al coperto o meno, comeuna banchina, un magazzino, un parco container, oppure unterminal ferroviario, aereo o portuale.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 10

INTERPRETAZIONE DI ALCUNEESPRESSIONI DEGLI INCOTERMS®

■ Chi paga il costo del trasporto principale.

■ Dove deve avvenire la consegna delle merci.

■ Quando e dove i rischi si trasferiscono dal venditore alcompratore.

■ Chi paga tutti gli altri costi connessi col trasporto, comel’emissione di documenti, lo scarico delle merci, gliadempimenti doganali (se necessario) e l’assicurazionedelle merci in viaggio.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 11

ELEMENTI CHIAVE DEGLI INCOTERMS®

La nuova versione delle Regole Incoterms® (gli Incoterms® 2020)contenute nella pubblicazione n. 723 della ICC, prevedonoquanto segue:

1. una maggiore enfasi nell’introduzione per guidare nella sceltadell’Incoterms® più idoneo alla transazione commercialesottostante;

2. una chiara spiegazione della demarcazione e connessione tracontratto di vendita e a contratti ausiliari;

3. una guida migliorata con note/commento per ogni Incoterms®;

4. un riordino delle Regole Incoterms® dando maggiorepreminenza alla consegna e ai rischi;

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 12

INCOTERMS® 2020

segue...

5. una maggiore attenzione agli aspetti connessi alla sicurezzanella movimentazione della merce, e una maggiore flessibilitànelle coperture assicurative in base alla natura delle merci ealla modalità di trasporto;

6. maggiore chiarezza nella presentazione di ogni singolaregola, con un linguaggio rivisitato rispetto alla precedenteversione preceduto da una introduzione esplicativa;

7. una raccolta dei singoli obblighi in capo al venditore e alcompratore, sintetizzati articolo per articolo e contrassegnaticon le lettere dell’alfabeto dalla A1 alla A10 (per il venditore) eB1/B10 (per il compratore) per ognuna delle 11 regole;

8. una spiegazione semplice dei singoli Incoterms® 2020;

9. un orientamento su come scegliere l’Incoterms® più idoneoriferito al particolare e specifico contratto di vendita;

10. una comparazione delle principali novità/cambiamenti tra laprecedente versione 2010 e la versione 2020.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 12

1. Regola Incoterms® FCA

Nel caso di merce venduta FCA con trasporto via mare le parti e, in particolare, il

venditore possono necessitare di una annotazione «on board» sulla Bill of

Lading (B/L).

Tuttavia, siccome la consegna con l’Incoterms® FCA si completa prima del

caricamento della merce sulla nave, non è certo che il venditore possa ottenere

un «on board» B/L dal vettore che sarà legittimato ad emettere una B/L on board

solo quando la merce è stata caricata sulla nave.

In considerazione di quanto sopra la Regola Incoterms® FCA 2020 (di cui agli

obblighi A6 per il venditore e B6 per il compratore) ora prevede una opzione

aggiuntiva: venditore e compratore possono accordarsi sul fatto che il

compratore istruirà il vettore ad emettere una B/L on board al venditore dopo il

caricamento della merce e il venditore è obbligato nel caso di pagamento a

mezzo Lettera di credito LC, a consegnare Bill of Lading con l’annotazione «on

board» ad utilizzo della LC. Viene puntualizzato, comunque, che pur adottando

questa opzione, il venditore non è soggetto ad alcuna obbligazione riferita ai

termini del contratto di trasporto.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 13

CAMBIAMENTI INTRODOTTI CON GLI INCOTERMS® 2020

segue...

Il venditore deve essere consapevole che con Incoterms® FCA, dove la merce

viene consegnata al compratore prima del caricamento sulla nave, è necessario

prevedere la nuova opzione aggiuntiva per il rilascio della Polizza di carico (Bill of

Lading) on board. Il compratore dovrà, così, istruire il vettore da lui incaricato di

emettere (con costi e rischi del compratore) il documento di trasporto attestante

che il carico è stato effettuato.

2. Costi a carico del venditore e compratore

Tutti i Costi sono riportati alle lettere A9 e B9 degli Obblighi delle due parti

(venditore e compratore), contrariamente a quanto avveniva con la versione 2010

che li riportava in A6 e B6.

3. Copertura assicurativa negli Incoterms® CIF e CIP

La nuova versione degli Incoterms® 2020 prevede che la copertura assicurativa

nella Regola CIP sia «All risk», secondo il clausario (A), dell’Institute Cargo

Clause, o altri clausolari analoghi. Il venditore dovrà, pertanto, prevedere ad una

copertura massima del rischio di perdita o danno della merce mentre nella

Regola CIF la copertura prevista dalla nuova versione è la minima.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 13

segue...

4. Regole Incoterms® FCA, DAP, DPU, DDP

Le Regole Incoterms® 2020 FCA-DAP-DPU-DDP permettono non solo di fare un

contratto di trasporto (a carico del compratore e del venditore a seconda dell’

Incoterms® scelto) ma anche semplicemente di preparare (cioè mettere nelle

condizioni) di eseguire quanto necessario per il carico. Questo vuol dire che con

FCA il compratore potrà mettere il venditore nelle condizioni per preparare quanto

necessita per il trasporto.

5 Nuova regola Incoterms® DPU (in sostituzione del DAT versione 2010)

Con la nuova Regola il luogo di scarico può essere qualsiasi luogo e non solo il

terminal. È necessario, però, che il venditore sia sicuro che nel luogo di scarico ci

siano le attrezzature adeguate per effettuare le operazioni di scarico.

6. Spiegazioni di ogni Incoterms® 2020

Ogni singolo Incoterms® viene analizzato sinteticamente articolo per articolo in

base ai singoli obblighi rappresentati dalla lettera A (A1-A10) per il venditore e la

lettera B (B1-B10) per il compratore.

7. Varianti agli Incoterms® 2020

Fermo restando che è sempre possibile apportare delle varianti a qualsiasi

Incoterms® che viene adottato, occorre sempre specificare con chiarezza se la

variante riguarda i costi e/o i rischi.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 13

L’indicazione del luogo indicato nella scelta dell’Incoterms® è importante

per i seguenti motivi;

in tutte le regole (E, F, D, eccetto che in quelle C), il nome del luogo

indica dove le merci sono «consegnate», cioè dove i rischi vengono

trasferiti dal venditore al compratore;

nelle regole D, il nome del luogo è il luogo di consegna e anche di

destinazione. Il venditore deve organizzare il trasporto fino a quel punto;

nelle regole C, il nome del luogo indica la destinazione dove il venditore

deve organizzare e pagare il trasporto della merce che non è il luogo o

porto di consegna.

Così l’assenza del luogo di partenza lascia in dubbio le parti circa il luogo di

ritiro della merce da parte del compratore e da dove il venditore trasferisce

i rischi, così come l’assenza del luogo di destinazione non permette al

venditore di conoscere l’ammontare dei costi del trasporto.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 14

INDICAZIONI DEL LUOGO NELLA SCELTADELL’INCOTERMS® 2020

• La precisazione del luogo/porto che segue le TRE lettere degli

Incoterms® è un elemento critico, dipendendo da questo il luogo

fino al quale il venditore deve organizzare i trasporto delle merci e,

nel caso delle lettere D, anche il rischio.

• Suddivisione per gruppi delle Regole Incoterms®, vede

nell’Incoterms® EXW, il punto estremo per il ritiro della merce da

parte del compratore, dove il ciclo del trasporto deve ancora

iniziare, mentre le regole D (DAP-DPU-DDP) rappresentano il

punto di consegna e destinazione della merce, dove il ciclo del

trasporto sta per completarsi o è già completato.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 15

CONSEGNA, RISCHI E COSTI NELLE REGOLE INCOTERMS® 2020

OBBLIGHI DI VENDITORE E COMPRATORE

OBBLIGHI DEL VENDITORE

A1. Obbligazioni generali

A2. Consegna

A3. Trasferimento dei rischi

A4. Trasporto

A5. Assicurazione

A6. Consegna/Documento di trasporto

A7. Dogana all’export/import

A8. Controllo/imballaggio/marcatura

A9. Ripartizione dei costi

A10. Informazioni

B1. Obbligazioni generali

B2. Presa in consegna

B3. Trasferimento dei rischi

B4. Trasporto

B5. Assicurazione

B6. Consegna/Documento di trasporto

B7. Dogana all’export/import

B8. Controllo/imballaggio/marcatura

B9. Ripartizione dei costi

B10. Informazioni

Incoterms® 2020 della ICC 16

© Copyright Antonio Di Meo

OBBLIGHI DEL COMPRATORE

Se le parti vogliono adottare gli Incoterms® nei loro contratti, il modo persoddisfare tale esigenza è quella di riportarle chiaramente nel contratto confrasi formulate nel modo seguente:

Scelta della Regola Incoterms®, seguito dal nome del luogo/porto dipartenza o destino/arrivo, seguito dall’assoggettamento esplicito agliIncoterms® 2020 ICC

Esempio

CIF Shanghai port (China), as per Incoterms® 2020 ICC

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 17

COME INCORPORARE LE REGOLE INCOTERMS®

Omettere l’anno può causare problemi che potrebbero essere di

difficile risoluzione. L’eventuale giudice o arbitro devono essere

in grado di determinare quale versione delle regole Incoterms®

le parti hanno deciso di applicare.

Il set di regole Incoterms® 2020 consta di 11 Regole, elencatesecondo un ordine crescente di obbligazioni per il venditore. Essipossono essere classificati:

Per gruppo

Per modalità di trasporto

Per ripartizione di costi e rischi

Per trasporto multimodale da magazzino a magazzino

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 18

LA CLASSIFICAZIONE DEGLI INCOTERMS®

Ogni Incoterms® è rappresentato da una sigla di tre lettere, la

prima delle quali identifica il gruppo cui la singola Regola

appartiene.

Le lettere E, F, C e D rappresentano i quattro gruppi di

Incoterms® che stanno, rispettivamente per: Ex Works (Franco

Magazzino), Free (Franco), Cost (Costo) o Carriage

(Trasporto) e Delivery (Consegna).

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 19

INCOTERMS® PER GRUPPO

GRUPPO “E”: CARATTERISTICHE

Incoterms® 2020 della ICC 20

© Copyright Antonio Di Meo

Il gruppo E contiene un solo termine (Ex Works – EXW) e, pertanto, non può

essere considerato un gruppo a sé stante.

Il livello delle obbligazioni del venditore è MINIMO: CONSEGNA usualmente

presso i locali del venditore (nessuna obbligazione con riguardo al

caricamento della merce). L’intera organizzazione logistica del trasporto è a

carico del compratore. Sono possibili delle deroghe/varianti che, però,

vanno espressamente precisate nel contratto. Tra queste:

1. loaded… (caricato…)

2. customs clearance... (sdoganato)

Con il primo il caricamento sul mezzo viene effettuato dal venditore, mentre

il secondo prevede che le operazioni doganali di uscita (export) siano a

carico del venditore. Tuttavia, il momento del passaggio dei rischi e delle

responsabilità non cambia. Questi vengono, cioè, sopportati dal

compratore per l’intero trasporto.

GRUPPO “F”: CARATTERISTICHE

Incoterms® 2020 della ICC 21

© Copyright Antonio Di Meo

Sono regole alla PARTENZA e la lettera “F” sta per Free, cioè “Libero”. Il

venditore deve consegnare la merce per il trasporto in un luogo convenuto,

secondo le istruzioni del compratore. Vediamo quali sono i vari PUNTI DI

CONSEGNA per le singole regole:

Regola FCA:

nei locali del venditore, allora quest’ultimo effettuerà la consegna caricando la

merce sul veicolo del compratore o del vettore da questo designato;

in altro luogo, il venditore mette a disposizione del compratore la merce,

presso un vettore nominato da quest’ultimo, non scaricata dal proprio veicolo.

Regola FOB:

quando la merce è caricata con successo a bordo della nave designata dal

compratore al porto d’imbarco convenuto, oppure quando il venditore procura

la merce così consegnata.

Regola FAS:

sottobordo della nave designata dal compratore al porto d’imbarco convenuto,

oppure quando il venditore procura la merce così consegnata.

GRUPPO “C”: CARATTERISTICHE

Incoterms® 2020 della ICC 22

© Copyright Antonio Di Meo

Regole alla PARTENZA. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto sulla base

delle condizioni usuali e a proprie spese, (indicando, dopo la regola “C”, un

luogo/porto fino a cui il venditore deve sostenere le spese del trasporto) e rimettere la

merce al vettore. Nelle REGOLE CIF e CIP il venditore deve anche stipulare una

assicurazione e sostenerne le relative spese.

Il RISCHIO di perdita o danneggiamento della merce, e qualunque spesa aggiuntiva

che possa risultare da eventi successivi all’imbarco o all’invio, ricadono sul

compratore.

Se il contratto di trasporto implica il pagamento di diritti, tasse, oneri, inclusa ogni

spesa sostenuta per il trasbordo della merce, tali spese ricadono sul venditore.

Regola CFR e CIF: la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi suquesta avviene quando la merce è caricata con successo a bordo della navedesignate dal venditore, oppure quando il venditore procura la merce cosìconsegnata.

Regola CPT e CIP: la consegna della merce ed il trasferimento dei rischi suquesta avviene quando il venditore rimette la merce al vettore da lui designato.Queste regole possono essere impiegate per qualsiasi modalità di trasporto,compreso quello multimodale.

GRUPPO “D”: CARATTERISTICHE

Incoterms® 2020 della ICC 23

© Copyright Antonio Di Meo

Regole all’ARRIVO. Sono i termini più onerosi per il venditore, il quale è

responsabile dell’arrivo della merce al luogo o punto di destinazione convenuto e

deve sopportare tutti i rischi e le spese per il trasporto della merce a

destinazione. Non ha obblighi doganali d’importazione nel Paese di destinazione

(ad eccezione della regola DDP).

Regola DAP: secondo questa regola, introdotta con la revisione 2010 degli

Incoterms®, la consegna avviene nel momento in cui la merce viene messa a

disposizione del compratore, a bordo del mezzo di trasporto nel luogo di

destinazione concordato, pronta per la scaricazione.

Regola DPU: introdotta con la revisione 2020 degli Incoterms®, è l’unica regola

che pone in capo al venditore i costi ed i rischi relativi allo scaricamento della

merce all’arrivo in un luogo convenuto.

Regola DDP: è l’unica regola che pone in capo al venditore l’espletamento

degli obblighi doganali (se richiesti) di importazione nel paese del compratore.

GRUPPI “F ” e “C”: PUNTI IN COMUNE

Incoterms® 2020 della ICC 24

© Copyright Antonio Di Meo

È opportuno non dimenticare che nelle Regole dei gruppi

«F» e «C», il momento in cui i rischi di perdita o danni

alla merce e le responsabilità (punto di criticità) si

trasferiscono dal venditore al compratore e rimane lo

stesso.

In particolare, il punto critico è lo stesso nei termini FCA,

CPT, CIP mentre, per il trasporto via nave, il punto critico è lo

stesso nei termini FOB, CFR e CIF.

La versione delle regole Incoterms® 2020 presenta i termini secondola stessa classificazione della versione precedente.

Gli undici Incoterms® 2020 sono, infatti, distinti in:

1. Regole per qualsiasi tipologia di trasporto.

2. Regole per il trasporto via mare o via acque interne.

La prima categoria include i sette Incoterms® 2020 che possonoessere usati per ogni modalità di trasporto, compreso quellomultimodale, in cui vengono usati almeno due modi di trasportodiversi. Appartengono a questa categoria: EXW, FCA, CPT, CIP,DPU, DAP, DDP. Le regole FCA, CPT, CIP presentano il medesimopunto critico rappresentato dallo stesso momento in cui avviene ilpassaggio dei rischi dal venditore al compratore.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 25

segue...

INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

Questi termini possono essere usati quando non c’è trasporto viamare, ma è importante ricordare che la loro adozione può avvenireanche nei casi in cui il trasporto via mare coinvolge parte del tragitto.

La seconda categoria di regole Incoterms® 2020, cioè FAS, FOB,CFR, CIF devono essere utilizzati solo per il trasporto via mare o viaacque interne. I due estremi del trasporto principale (partenza earrivo) sono entrambi porti di mare o approdi di acque interne (es.Port to Port).

Le regole FOB, CFR e CIF presentano il medesimo punto criticorappresentato da quando i beni sono caricati o procurati consuccesso a bordo della nave al porto di partenza e, cioè, quandoavviene il passaggio dei rischi dal venditore al compratore.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 25

Qualsiasi

modo di

trasporto,

compreso

quello

multimodale

EXW Ex Works (luogo di consegna convenuto)

FCA Free Carrier (luogo di consegna convenuto)

CPTCarriage Paid to (luogo di destinazioneconvenuto)

CIPCarriage and Insurance Paid to (luogo didestinazione convenuto)

DPUDelivered place uniloaded (scaricato nel luogo didestinazione convenuto)

DAPDelivered at Place (consegna nel luogo didestinazione convenuto)

DDPDelivered Duty Paid (consegna nel luogo didestinazione convenuto con dogana all’export edimport pagata)

INCOTERMS® PER MODALITÀ DI TRASPORTO

segue...

Incoterms® 2020 della ICC 26

© Copyright Antonio Di Meo

…continua

Incoterms® 2020 della ICC 26

© Copyright Antonio Di Meo

Solo trasporto

marittimo e per

vie navigabili

interne

FASFree Alongside Ship (sottobordo nave al porto diimbarco convenuto)

FOBFree On Board (caricata sulla nave nel porto diimbarco convenuto)

CFRCost and Freight (costo nolo fino al porto didestinazione convenuto)

CIFCost Insurance and Freight (costo nolo eassicurazione fino al porto di destinazioneconvenuto)

Incoterms® 2020 per gruppo

GRUPPO E

PartenzaEXW (Ex works)

Franco fabbrica (… luogo diconsegna convenuto)

GRUPPO F

Trasporto

principale

non pagato

FCA (Free Carrier)

FAS (Free Alongside Ship)

FOB (Free On Board)

Franco vettore (… luogo di

consegna convenuto)

Franco lungo bordo (… porto

d’imbarco convenuto)

Franco a bordo (… porto d’imbarco

convenuto)

segue...

Incoterms® 2020 della ICC 27

© Copyright Antonio Di Meo

GRUPPO C

Trasporto

principale

pagato

CFR (Cost and Freight)

CIF (Cost, Insurance and

Freight)

CPT (Carriage Paid To)

CIP Carriage and Insurance

Paid To)

Costo e nolo (… porto didestinazione convenuto)

Costo, assicurazione, nolo (… portodi destinazione convenuto)

Trasporto pagato fino a … (… luogodi destinazione convenuto)

Trasporto e assicurazione pagatifino a (…luogo di destinazioneconvenuto)

GRUPPO D

Arrivo

DPU (Delivered placeunloaded)

DAP (Delivered at Place)

DDP (Delivered Duty Paid)

Scaricato al luogo … (… luogoconvenuto nel porto o luogo didestinazione)

Reso al luogo di destinazione (…luogo di destinazione convenuto)

Reso sdoganato (… luogo didestinazione convenuto)

Incoterms® 2020 della ICC 27

© Copyright Antonio Di Meo

Gruppo D

Arrivo

GRUPPO INCOTERMS® 2020 MODALITÀ DI

TRASPORTO

Gruppo E

PartenzaEXW (Ex works) Qualsiasi

Gruppo F

Trasporto principale

non pagato

FCA (Free carrier)

FAS (free Alongside Ship)

FOB (Free On Board)

Qualsiasi

Solo marittimo

Solo marittimo

Gruppo C

Trasporto principale

pagato

CFR (Cost and Freight)

CIF (Cost, Insurance and Freight)

CPT (Carriage Paid To)

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Solo marittimo

Solo marittimo

Qualsiasi

Qualsiasi

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 28

INCOTERMS® PER GRUPPO E MODALITÀDI TRASPORTO

DPU (Delivered at place

unloaded)

DAP (Delivered at Place)

DDP (Delivered Duty Paid)

Qualsiasi

Qualsiasi

Qualsiasi

TERMINI COSTI E RISCHI

EXW

FCA - FAS - FOB

Costi e rischi del trasporto principale a carico del

compratore

CPT - CIP

CFR - CIF

Costi del trasporto principale a carico del venditore

Rischi del trasporto principale a carico del

compratore

DPU - DAP - DDPCosti e rischi del trasporto principale a carico del

venditore

Incoterms® 2020 della ICC 29

© Copyright Antonio Di Meo

INCOTERMS® PER COSTI E RISCHI

INCOTERMS® PER TRASPORTO DA MAGAZZINO A MAGAZZINO

Incoterms® 2020 della ICC 30

© Copyright Antonio Di Meo

FCA - Free Carrier

CPT - Carriage paid to...

CIP - Carriage and Insurance paid to...

DPU - Delivered at Place Unloaded

DAP - Delivered at Place

DDP - Delivered Duty Paid

REGOLE ALLA PARTENZA E ALL’ARRIVO

Incoterms® 2020 della ICC 31

© Copyright Antonio Di Meo

REGOLE ALLA PARTENZA REGOLE ALL’ARRIVO

EXW

FCA

FAS

FOB

CFR

CIF

CPT

CIP

DAP

DPU

DDP

Significa che il venditore effettua la consegna quando, presso i suoi locali (es.magazzino, stabilimento, …), mette la merce a disposizione del compratore,avvisandolo in tal senso ed esaurendo, così, le sue obbligazioni.

In particolare, il venditore non è responsabile per il caricamento della merce sulmezzo fornito dal compratore o per gli adempimenti doganali all’esportazione, dovenecessari.

Il punto di criticità è il momento in cui il venditore dà al compratore l’avviso di mercepronta per il ritiro, trasferendo, così, al compratore tutti i costi e i rischi derivanti daquando prende in carico i beni ai locali del venditore fino alla destinazione. Questaregola rappresenta il minimo grado di obbligazioni per il venditore, il quale devecomunicare con precisione il luogo stabilito per la consegna.

Nei casi in cui il compratore non provveda al caricamento della merce e alle eventualioperazioni doganali all’export, l’EXW non dovrebbe essere adottato, a meno che nonsi introducono delle deroghe, quali («loaded» e «customs clearance»). In questi casi,però, la regola FCA risulta la più appropriata.

.© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

ANALISI DEGLI 11 INCOTERMS® 2020

segue...

EXW - Ex Works … named place of delivery

EXW - Franco fabbrica … luogo di consegna convenuto

Il venditore deve consegnare, sdoganata all’esportazione (ove occorra), la merce al

vettore/spedizioniere incaricato dal compratore, nel luogo convenuto. A partire dal

momento della consegna, tutte le spese ed i rischi sono a carico del compratore.

Questa resa può essere usata per ogni modalità di trasporto.

Il punto di criticità è il momento in cui avviene la consegna della merce nel luogo

convenuto, che può essere presso “i locali del venditore” o “altrove”. La consegna

avverrà nei “locali del venditore” in caso di spedizioni che riguardano carichi completi

di container (full container loaded) o di TIR, o di un vagone; sarà effettuata “altrove”

nel caso di carichi parziali.

Nel caso di carichi completi, il venditore dovrà valutare l’adeguatezza del mezzo

messogli a disposizione dal vettore (e, conseguentemente, dal compratore).

Nel caso di carichi parziali, il venditore dovrà scegliere il mezzo ed il tragitto per

far arrivare la merce presso il vettore convenuto, provvedendo allo scarico della

merce.

L’FCA può essere utilizzato per ogni modalità di trasporto, compreso quello

multimodale.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

FCA - Free carrier … named place of delivery

FCA - Franco vettore … luogo di consegna convenuto

Il venditore deve pagare il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto.Il rischio di perdita o avaria delle merci, così come ogni onere relativo allemerci in viaggio (es., assicurazione merce), sono a carico del compratore dalmomento in cui le merci vengono consegnate dal venditore alvettore/spedizioniere.

Il punto di criticità è il momento in cui viene consegnata la merce checoincide con il momento in cui vengono trasferiti i rischi dal venditore alcompratore, mentre i costi relativi al trasporto rimangono a carico delvenditore fino al luogo di destinazione convenuto.

La resa CPT impone che il venditore adempia alle formalità doganali perl’export, se necessarie.

Il CPT può essere usato per ogni modalità di trasporto, compreso quellomultimodale.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

CPT - Carriage paid to … named place of destination

CPT - Trasporto pagato fino a … luogo di destinazione convenuto

Il venditore ha gli stessi obblighi visti nella regola CPT; inoltre, deve

sostenere i costi per la copertura assicurativa relativi alla perdita e

all’avaria delle merci.

Il punto di criticità è lo stesso della regola CPT, così come il ricorso a

tale regola di consegna risulta opportuno nei trasporti multimodali. La

differenza sta nel fatto che il venditore deve stipulare un contratto di

assicurazione a favore del compratore, facendosi carico delle spese

relative all’assicurazione della merce con una copertura «All Risk» fornita

dalle Clausole (A) dell’“Institute Cargo Clauses” o clausole simili.

Il CIP può essere usato per ogni modalità di trasporto, compreso quello

multimodale.

…continua

Incoterms® 2020 della ICC 32

© Copyright Antonio Di Meosegue...

CIP - Carriage and insurance paid to … named place of destination

CIP - Trasporto e assicurazione pagati fino a … luogo di destinazione convenuto

Con questa regola, il venditore effettua la consegna della merce nel momento in

cui questa, una volta scaricata dal mezzo di trasporto, viene messa a

disposizione del compratore in un luogo di destinazione all’arrivo. Con

l’espressione Place si intende un qualunque luogo, coperto o meno, come una

banchina, un magazzino, un parco container, oppure un terminal stradale,

ferroviario o aeroportuale.

A carico del venditore vi sono tutti i costi ed i rischi fino al posizionamento della

merce all’interno del luogo convenuto di destinazione (comprensivo dello

scaricamento della merce dal mezzo di trasporto e successivo posizionamento

della stessa nel luogo di destino).

Il punto di criticità è al momento in cui la merce viene scaricata dal mezzo di

trasporto e posizionata all’interno del luogo convenuto all’arrivo.

Questa regola può essere utilizzata per tutti i modi di trasporto, anche

multimodale, ed è l’unico Incoterms® 2020 che prevede a carico del venditore lo

scaricamento della merce dal mezzo di trasporto.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

DPU - Delivered at Place unloaded … named at place of destination

DPU – Scaricato … nel luogo di destinazione/arrivo convenuto

Questa regola prevede che il venditore effettui la consegna della merce nel

momento in cui questa viene messa a disposizione del compratore nel luogo di

destinazione convenuto, a bordo del mezzo di trasporto impiegato, pronta per la

scaricazione.

A differenza della regola DAT, il venditore sopporta tutte le spese e tutti i rischi sino

al momento in cui la merce, ancora a bordo del mezzo di trasporto impiegato, è

pronta per la scaricazione nel luogo convenuto tra le parti. Successivamente, sarà

a carico del compratore sostenere le spese ed i rischi al fine di scaricare la merce.

La resa DAP impone che il venditore adempia alle formalità doganali per l’export,

se necessarie.

Il punto di criticità è a bordo del mezzo di trasporto, nel luogo di destinazione

convenuto, con la merce pronta per la scaricazione che sarà a carico del

compratore. È, comunque, necessario che il venditore informi il compratore circa la

data di arrivo della nave, al fine di evitare ritardi e/o problemi nelle operazioni di

scarico della merce.

Il DAP può essere usato per ogni modalità di trasporto, compreso quellomultimodale.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

DAP - Delivered at place … named place of destination

DAP - Reso al luogo di destinazione … luogo di destinazione convenuto

Il venditore effettua la consegna dei beni quando essi vengono messi adisposizione del compratore al luogo di destinazione stabilito nel Paese diimportazione, sul mezzo di trasporto e pronti per essere scaricati.

Il venditore sopporta tutti i costi e i rischi del trasporto fino al luogo di arrivoconvenuto (punto di criticità), sostenendo le spese di sdoganamentoall’importazione e sopportando tutti i costi accessori.

Agli antipodi dell’EXW, il DDP rappresenta il livello massimo di obbligazioniper il venditore.

Qualora il venditore non sia in grado di ottenere l’eventuale licenzaall’importazione, non bisognerebbe usare questa regola. Se le parti voglionoescludere dalle obbligazioni del venditore alcuni dei costi per l’importazione(ad es. l’IVA), ciò deve essere chiaramente specificato nel contratto,aggiungendo espressioni come «VAT unpaid», seguite dal luogo didestinazione.

Il DDP può essere usato per ogni modalità di trasporto.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

DDP - Delivered duty paid … named place of destination

DDP - Reso sdoganato … luogo di destinazione convenuto

Il venditore consegna i beni al compratore quando essi vengono postisottobordo della nave, sulla banchina, al porto di partenza convenuto; oppurequando il venditore procura la merce già sottobordo.

Ciò significa che il rischio di perdita o danneggiamento dei beni si trasferisceal compratore quando le merci vengono messe sottobordo della nave al portodi partenza (punto di criticità) e, da questo momento, il compratore sopportatutti i costi ed i rischi di perdita e danneggiamento. Se la nave non è attraccataal molo, il venditore può usufruire di chiatte per effettuare il caricamento inmare, assumendosi sempre il costo e il rischio fino al sottobordo della nave.

In caso di trasporto con container, le merci vengono generalmente prese incarico presso i locali del vettore, perciò è preferibile usare la resa FCA.

La resa FAS impone che il venditore adempia alle formalità doganali perl’export, se necessarie.

Il FAS è utilizzabile solo per trasporto via mare o per vie navigabili interne.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

FAS - Free alongside … named port of shipment

FAS - Franco lungo bordo … porto d’imbarco convenuto

Il venditore consegna i beni a bordo della nave indicata dal compratore alporto di imbarco convenuto o procura i beni già caricati a bordo dellanave, mentre il compratore sopporta tutti i costi del trasporto successivial caricamento con successo sulla nave nel porto di imbarco convenuto.

Il punto di criticità è rappresentato dal fatto che i rischi di perdita odanneggiamento passano al compratore quando i beni sono caricati consuccesso a bordo della nave, al porto di imbarco convenuto, oppuresono già procurati sulla nave.

La resa FOB impone che il venditore adempia alle formalità doganaliper l’export, se necessarie.

In caso di trasporto con container, le merci vengono generalmente presein carico presso i locali del vettore, perciò è preferibile usare la resa FCA.

Il FOB è utilizzabile solo per trasporto via mare o per vie navigabiliinterne.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

FOB - Free on board … named port of shipment

FOB - Franco a bordo … porto d’imbarco convenuto

Con la resa CFR, il venditore consegna i beni al compratore, caricandoli abordo della nave, o li procura già caricati (come nel FOB).

Il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, come per il FOB, passa alcompratore quando le merci sono caricate con successo a bordo della nave,al porto di imbarco convenuto, oppure sono già a bordo della nave. I costi,invece, passano al compratore quando la nave entra al porto di destinazione.

Il CFR, come il CIF, il CIP e il CPT, ha due punti di criticità, perché i rischipassano al compratore come nella resa FOB, mentre il venditore deve pagarei costi e il nolo necessari a portare le merci (non scaricate) al porto didestinazione.

In caso di trasporto con container, dove le merci vengono generalmente presein carico presso i locali del vettore e in caso di navi roll-on/roll-off, la regolaCPT è preferibile.

La regola CFR impone che il venditore adempia alle formalità doganali perl’export, se necessarie. Il CFR è utilizzabile solo per trasporto via mare o pervie navigabili interne.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

segue...

CFR - Cost and freight … named port of destination

CFR - Costo e nolo … porto di destinazione convenuto

Il venditore consegna i beni al compratore, caricandoli a bordo della nave, o liprocura già caricati (come nel FOB e nel CFR). Il rischio di perdita odanneggiamento dei beni, come per il FOB e il CFR, passano al compratorequando le merci sono caricate con successo a bordo della nave, al porto diimbarco convenuto, oppure sono già a bordo della nave. I costi, invece,passano al compratore quando la nave entra al porto di destinazione.

Il CIF, come il CIP, il CFR e il CPT, ha due punti di criticità, perché i rischipassano al compratore come nelle rese FOB e CFR, mentre il venditore oltre apagare i costi e il nolo necessari a portare le merci (non scaricate) al porto didestinazione, deve sottoscrivere a proprie spese un’assicurazione, concopertura minima (Clausolario C dell’Institute Cargo Clause), contro laperdita o il danneggiamento delle merci, il cui rischio è in capo al compratore.

In caso di trasporto con container, dove le merci vengono generalmente presein carico presso i locali del vettore e in caso di navi roll-on/roll-off, la regolaCIP è preferibile (come visto per il CFR).

La regola CIF impone che il venditore adempia alle formalità doganali perl’export, se necessarie. Il CIF è utilizzabile solo per trasporto via mare o pervie navigabili interne.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 32

CIF - Cost insurrance and freight … named port of destination

CIF - Costo, assicurazione e nolo … porto di desinazione convenuto

Uno degli errori che molto spesso commettono le aziende è rappresentato dalfatto di non coordinare adeguatamente l’Incoterms® con la modalità ditrasporto e con la forma di pagamento prevista nel contratto dicompravendita.

L’Incoterms® adottato risulta, infatti, spesse volte, incoerente rispetto allacondizione di pagamento concordata al punto da compromettere:

- per il venditore la sicurezza dell’incasso del proprio credito;

- per il compratore il ricevimento o il ritiro della merce conforme all’ordine diacquisto ma di doverla, comunque, pagare o, addirittura, di averla giàpagata.

IMPLICAZIONI OPERATIVE NELLA SCELTA DELL’INCOTERMS®

© Copyright Antonio Di Meosegue...

Incoterms® 2020 della ICC 33

Proprio perché la forma di pagamento adottata dalle parti risulta essere il fruttodi una valutazione dei principali rischi a cui si è esposti, le parti dovrannocercare di proteggersi dal verificarsi dei rischi sopra richiamati o almeno, diridurne l’impatto. In particolare:

Il venditore cercherà di tutelarsi con una forma di pagamento che loprotegga dal rischio di mancato pagamento a causa di:

− insolvenza della controparte e/o del paese in cui la stessa risiede;

− revoca dell’ordine o mancato ritiro della merce dopo averla già prodotta o

aver già avviata la lavorazione o escussione arbitraria delle garanzie.

Il compratore cercherà di evitare un pagamento senza prima aver avutocertezza circa il ricevimento di merce conforme all’ordine di acquisto,attraverso pagamenti posticipati o attraverso la presentazione di documenticertificativi o con rilascio di garanzie di buona esecuzione del contratto.

© Copyright Antonio Di Meosegue...

Incoterms® 2020 della ICC 33

Non sempre, però, le tutele adottate dalle parti risultano

sufficienti se non le si correlano con un Incoterms® coerente con

tali scelte..

Possiamo affermare, pertanto, che in base alla scelta della forma di pagamentosi configureranno maggiori o minori rischi in capo ad una delle due parti circal’adempimento delle rispettive obbligazioni che impongono di scegliere unIncoterms® tra quelli che permettono di ridurre, se non addirittura eliminare, talirischi, permettendo, così, quanto segue:

■ al venditore, di consegnare la merce nei tempi e modi concordati, in

conformità agli accordi contrattuali e, nel contempo, ricevere il corrispettivo

dovuto nei tempi e nei modi previsti nell’accordo sottostante;

■ al compratore, di prendere in consegna la merce conforme all’ordine di

acquisto e pagarne l’importo, come previsto dagli accordi contrattuali.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 33

Sola la scelta di un Incoterms® adeguato e coerente con lo

strumento di pagamento, può ridurre il manifestarsi dei rischi

sopra individuati, evitando che lo stesso possa condizionare

negativamente il raggiungimento degli obiettivi di chi vende e di

chi compera.

1. È necessario che il venditore, in base al paese di destinazione della merce,verifichi come verrà effettuata la spedizione della stessa e, cioè, se:

a) con un trasporto via mare (da porto a porto) o per vie navigabili interne;

b) con un trasporto che si perfezionerà con qualsiasi diversa modalità (aeree,camionistica, ferroviaria), compresa quella multimodale o containerizzata.

2. Sulla base della modalità di trasporto necessaria ad effettuare la spedizione, ilvenditore ed il compratore valuteranno chi dovrà farsi carico dei costi deltrasporto, dell’eventuale assicurazione merce, della dogana (all’export eall’import), nel caso di vendite extra-UE e dei rischi di perdita odanneggiamento della merce.

3. A questo punto, le parti saranno in grado di identificare l’Incoterms® cherisponda perfettamente a quanto convenuto contrattualmente e, nel caso nessunodegli Incoterms® corrispondesse a quanto convenuto, individuare quello che risultipiù appropriato, inserendo le «varianti» ritenute necessarie a rispecchiare lescelte contrattuali in merito alla ripartizione dei costi e dei rischi della merce cheverrà trasportata.

SCELTA DELL’INCOTERMS® 2020 PIÙ IDONEO

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 34

Con il pagamento a mezzo Credito documentario la scelta dell’Incoterms® da

adottare è di fondamentale importanza affinché l’impegno assunto dalla/dalle

banca/banche non venga vanificato. Pertanto:

Il venditore dovrà evitare di assumersi il rischio di non riuscire a consegnare la

merce al compratore a causa di una revoca dell’ordine o di un ritardo o

inadeguatezza nell’invio da parte dello spedizioniere (incaricato dal

compratore/ordinante) del mezzo per il ritiro della merce o a causa di una spedizione

da un luogo di partenza e/o di destino diverso da quello prescritto dal Credito

documentario o, ancora, dalla presentazione del documento di trasporto non

conforme alle prescrizioni del credito, senza che sia possibile apportare le correzioni

dovute.

Il compratore, invece, dovrà cercare di ridurre il rischio di ritirare merce non

conforme o danneggiata ma di subire, comunque, l’addebito dell’importo in quanto i

documenti prescritti dal credito risultano essere perfettamente conformi.

INCOTERMS® 2020 E CREDITI DOCUMENTARI

© Copyright Antonio Di Meosegue...

Incoterms® 2020 della ICC 35

Soprattutto nel caso di beni Customizzati la scelta dell’Incoterms® diventa

strategicamente importante tanto da essere “condizione” per l’ottenimento dei

documenti conformi.

Ecco, allora, che risulta fondamentale che il venditore o il compratore, a seconda

dei casi, abbiano un controllo sull’intero processo logistico del trasporto,

focalizzando la scelta sulle Regole l’Incoterms® che maggiormente li coinvolgono

nell’organizzazione della spedizione:

per il venditore è da evitare l’Incoterms® EXW così come il DPU, DAP, DDP,mentre l’utilizzo degli Incoterms® FCA e FOB va valutato di volta in volta conestrema attenzione. Se trattasi di merce Customizzata, occorre, invece, averetotalmente il controllo delle fasi logistiche della spedizione adottando unIncoterms® CPT/CIP oppure CFR/CIF;

per il compratore il discorso è completamente diverso, in quanto per avere ilcontrollo logistico della spedizione dovrà chiedere al fornitore estero unaquotazione FCA oppure FOB, a seconda dei casi.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 35

1. Definire i termini e le condizioni di consegna dei beni adottando uno degliIncoterms® della ICC, facendo specifico riferimento all’Incoterms® sceltonel contratto di compravendita concluso, con la controparte. Èimportante, perciò, non dimenticare di incorporare esplicitamente nelcontratto di compravendita, la dicitura «as per Incoterms® 2020 ICC», chepermette, così, di attribuire alla regola prescelta il significato attribuitoledalla ICC.

2. Ricordare che gli Incoterms® non sono norme, ma clausole pattizie, la cuiapplicazione deve essere espressamente voluta dalle parti di un contratto dicompravendita nel quale dovranno essere riportati con espressioni del tipo:«FOB Ravenna Port, Italy, as per Incoterms® 2020 ICC» o «CIF ShanghaiPort, (China), as per Incoterms® 2020 ICC»

3. Assicurarsi di usare gli Incoterms® 2020 in maniera appropriata, scegliendolia seconda delle modalità di trasporto impiegata, cioè quelli chedovrebbero essere usati esclusivamente per il trasporto marittimo (Port toPort) e quelli che, invece, possono essere utilizzati per tutte le modalità ditrasporto, compresa quello multimodale e containerizzata.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 36

CHECK LIST PER L’USO CORRETTODEGLI INCOTERMS® 2020

segue...

4. Nel caso in cui nessuno degli Incoterms® risponda a quanto le parti hannoprevisto nella negoziazione del contratto e/o in base all’effettiva esecuzionedella consegna della merce, è possibile adottare l’Incoterms® chemaggiormente risponde alle esigenze delle parti, con l’aggiunta dellevarianti che si renderanno necessarie. Ad es.: Ex-Works as per Incoterms®

ICC, Loaded, e/o Ex-Works as per Incoterms® ICC Customs Clearance.Nell’adozione di varianti ad un Incoterms®, è necessario che, nel contratto,esse indichino chiaramente la ripartizione di costi e rischi, per evitare ognidiversa interpretazione.

5. Far seguire la regola Incoterms® scelta (identificata con le relativeabbreviazioni di 3 lettere) dal luogo di presa in carico della merce allapartenza (porto, aeroporto, …), così come, a seconda dei casi, dal luogo(porto, aeroporto, terminal, …) di destinazione finale della stessa.

6. Non usare termini obsoleti, ora sostituiti dalle versioni più recenti. Le reseFOR/FOT - Free on Rail/Free on Truck e FOB AIROPORT, ad esempio,sono state soppiantate dal più generico FCA. Allo stesso modo, C&F ora èCFR. L’uso dei termini aggiornati eviterà possibili equivoci causati dall’usodi queste varianti non standardizzate.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 36

segue...

7. Ricordare che gli Incoterms® sono destinati ad essere usati solo neicontratti di compravendita. Essi si riferiscono alle pattuizioni tracompratore e venditore, non al rapporto tra il venditore o il compratore o ilvettore, disciplinato da un distinto contratto di trasporto. Gli operatoridevono fornire dettagliate istruzioni ai vettori spedizionieri, basandosisull’Incoterms® che hanno adottato in sede di contratto. Ciò assicureràcoerenza tra il contratto di compravendita e quello di trasporto.

8. Non dimenticare che gli Incoterms® disciplinano soltanto il trasferimentodei rischi e la ripartizione dei costi tra il venditore e il compratore,alcune obbligazioni doganali (se previste), e l’assicurazione della merce.

9. Ricordare che nelle le clausole CFR, CIF, CPT, CIP il costo del trasportoprincipale deve essere sostenuto dal venditore, mentre il rischio di perditao danni alla merce, si trasferisce al compratore al luogo di partenza,come accade nei termini del gruppo «F» FCA e FOB. In altre parole, essinon sono termini all’arrivo, ma alla partenza.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 36

segue...

10.Occorre ricordare che è necessario coordinare adeguatamente

l’Incoterms® con la modalità di trasporto (es. se il trasporto è

multimodale o, comunque, non da Port to Port, adottare la regola FCA,

CPT, CIP o del gruppo «D» e non quelle marittime) e con la forma di

pagamento prevista nel contratto di compravendita, al fine di non

compromettere la sicurezza del pagamento (nell’export) o il ricevimento

della merce conforme all’ordine di acquisto ma di doverla, comunque,

pagare o, addirittura, di averla già pagata (nell’import).

11.Ricordare che nel caso di adozione delle regola Ex Works, con

caricamento però, della merce a cura del venditore, quest’ultimo assume il

ruolo di caricatore e, in quanto tale, si assume la responsabilità circa la

regolarità dell’autotrasportatore, la sistemazione del carico e la

responsabilità contrattuale (vedasi D. lgs. 286/2005.).

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 36

segue...

12.In considerazione dei diversi usi portuali è opportuno che venditore e

compratore precisino chi sostiene le spese di carico, di scarico e di

stivaggio e, in particolare, a chi spetta l’obbligo di caricare e scaricare la

merce, sebbene tali obbligazioni siano già previste per ogni Incoterms® .

In assenza non è sempre chiara la conseguente ripartizione dei costi e la

conseguente ripartizione dei rischi per i danni alla merce.

13.Tener presente che il venditore dovrà essere in grado di provare

l’avvenuta esportazione o cessione della merce per aver diritto alla

non imponibilità IVA. La scelta di una delle regole Incoterms® può favorire

o compromettere il raggiungimento di tale obiettivo.

14.Gli Incoterms® possono essere applicati sia a contratti di compravendita

internazionale che ai contratti in ambito domestico.

© Copyright Antonio Di Meo

Incoterms® 2020 della ICC 36

© Copyright Antonio Di Meo

COSTI E RISCHI DEGLI INCOTERMS® 2020

Risorse utili

© Copyright Antonio Di Meo

Norme di riferimento

© Copyright Antonio Di Meo

ICC, Incoterms 2000, pubbl. 560, del 1999

Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale

dei beni mobili, artt. 9, 31, 32

CODICE CIVILE, art. 1520,

“Vendita con riserva di gradimento”

ICC, Incoterms® 2010, pubbl. 715, del 2010

CODICE CIVILE, artt. 1350, 1510- 1536,

“Della vendita di cose mobili”

ICC, Incoterms® 2020, pubbl. 723

TESTI DI APPROFONDIMENTO

ICC Incoterms® 2010, Questions ad expert ICC, pubblicazione 744 ICC

ICC rules for the use of domestic and international trade terms,

(Incoterms® 2010), pubblicazione n. 715 ICC, in vigore dal 1 gennaio

2011

J. Ramberg, ICC Guide to Incoterms® 2010, pubblicazione n. 720 ICC

J. Ramberg, ICC Guide to Incoterms 2000, pubblicazione n. 620 ICC

J. Ramberg, Guide to Incoterms 1990, pubblicazione n. 461 ICC

A. Di Meo e A. Ghelfi, Diritto e Prassi degli Incoterms® della ICC,

2011, Studio DI MEO

© Copyright Antonio Di Meo

Antonio Di Meo ringrazia tutti i partecipanti

[email protected]

www.studiodimeo.com

© Copyright Antonio Di Meo