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Commento alle maggiori novità introdotte dalle NUU Pubblicazione ICC 600 (Ed. 04/2007) - Pagina 1 di 14 Aprile 2007 Gentile Cliente, dal prossimo 1° luglio 2007 entreranno in vigore le nuove Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari 1 (d’ora in poi NUU) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi 2 (d’ora in poi ICC) che saranno identificabili come Pubblicazione ICC Nr. 600. Pensando di fare cosa gradita, di seguito si riportano alcune note relative ai soli punti che si ritengono di maggiore novità, precisando che a breve le Rete commerciale Intesa Sanpaolo (per la quale è in atto un programma di formazione interno) sarà a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. In primo luogo corre l’obbligo accennare alla possibile disciplina transitoria NUU che regolerà i crediti documentari disposti (import) o ricevuti (export) prima dell’entrata in vigore delle nuove NUU, e che presumibilmente si può così prevedere (infatti la Camera di Commercio Internazionale di Parigi è solita emanare la normativa al riguardo solo nelle settimane antecendenti l’entrata in vigore delle NUU): I crediti documentari non ancora utilizzati alla data del 1° luglio 2007 restano sottoposti alla Normativa vigente all’atto dell’emissione del credito a meno che il credito stesso non venga modificato e quindi esplicitamente sottoposto alla nuova Normativa”. Cordiali saluti Intesa Sanpaolo S.p.A. Avvertenza: Il presente documento è stato redatto con finalità meramente informativa e non intende fornire alcuna forma di consulenza professionale. Pertanto, ancorché il documento sia stato predisposto con cura e attenzione, Intesa Sanpaolo S.p.A. non garantisce l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni e delle considerazioni ivi contenute e non assume quindi alcuna responsabilità in merito. Si informa inoltre che le NUU Pubblicazione ICC 600 saranno presto disponibili , anche nella traduzione in italiano, presso la Camera di Commercio Internazionale – Italia , Roma che detiene i diritti per l’Italia. © 2006 ICC ICC ITALIA Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma Tel. 06/420343.01 – Fax. 06/4882677 Ufficio pubblicazioni 06/420343.33 E-mail: [email protected] [email protected] - Website: www.cciitalia.org Per approfondimenti si rimanda anche al sito www.credimpex.it (l’Associazione, patrocinata dall’ ABI, che riunisce gli Specialisti nelle operazioni estero, con particolare riguardo ai crediti documentari e alle garanzie internazionali). 1 Per credito documentario ( detto anche Lettera di credito) si intende l’impegno di una Banca (Banca Emittente/Issuing Bank), normalmente d’ordine e per conto di un proprio cliente ( “Ordinante”, in genere l’acquirente in un contratto di vendita internazionale ), ad effettuare o far effettuare da altra banca sua corrispondente (Banca Designata/Nominated Bank) una prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratte a scadenza e relativo pagamento, negoziazione) contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni previste dal credito documentario, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro una scadenza stabilita per la presentazione dei documenti, a favore del “Beneficiario” ( di norma il venditore in un contratto di vendita internazionale). 2 La Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce – ICC) è l’organizzazione privata rappresentativa sul piano mondiale di tutti i settori imprenditoriali. Scopo della ICC è promuovere un sistema aperto di commercio, di investimento internazionale e di economia di mercato, anche attraverso la redazione di regole comportamentali che tendono a regolare gli scambi commerciali internazionali. La componente della ICC che più interessa il settore bancario è la Commissione di Pratica e Tecnica Bancaria, che elabora le regole relative alle transazioni bancarie ed interviene anche nei casi di contrasti nascenti nelle operazioni di regolamento internazionali.

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Aprile 2007

Gentile Cliente, dal prossimo 1° luglio 2007 entreranno in vigore le nuove Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari

1 (d’ora in poi NUU) della Camera di Commercio Internazionale di Parigi

2 (d’ora in poi

ICC) che saranno identificabili come Pubblicazione ICC Nr. 600. Pensando di fare cosa gradita, di seguito si riportano alcune note relative ai soli punti che si ritengono di maggiore novità, precisando che a breve le Rete commerciale Intesa Sanpaolo (per la quale è in atto un programma di formazione interno) sarà a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. In primo luogo corre l’obbligo accennare alla possibile disciplina transitoria NUU che regolerà i crediti documentari disposti (import) o ricevuti (export) prima dell’entrata in vigore delle nuove NUU, e che presumibilmente si può così prevedere (infatti la Camera di Commercio Internazionale di Parigi è solita emanare la normativa al riguardo solo nelle settimane antecendenti l’entrata in vigore delle NUU): “I crediti documentari non ancora utilizzati alla data del 1° luglio 2007 restano sottoposti alla Normativa vigente all’atto dell’emissione del credito a meno che il credito stesso non venga modificato e quindi esplicitamente sottoposto alla nuova Normativa”. Cordiali saluti Intesa Sanpaolo S.p.A. Avvertenza: Il presente documento è stato redatto con finalità meramente informativa e non intende fornire alcuna forma di consulenza professionale. Pertanto, ancorché il documento sia stato predisposto con cura e attenzione, Intesa Sanpaolo S.p.A. non garantisce l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento delle informazioni e delle considerazioni ivi contenute e non assume quindi alcuna responsabilità in merito.

Si informa inoltre che le NUU Pubblicazione ICC 600 saranno presto disponibili, anche nella traduzione in italiano, presso la Camera di Commercio Internazionale – Italia, Roma che detiene i diritti per l’Italia. © 2006 ICC

ICC ITALIA Via Barnaba Oriani, 34 – 00197 Roma Tel. 06/420343.01 – Fax. 06/4882677 Ufficio pubblicazioni 06/420343.33

E-mail: [email protected][email protected] - Website: www.cciitalia.org

Per approfondimenti si rimanda anche al sito www.credimpex.it (l’Associazione, patrocinata

dall’ ABI, che riunisce gli Specialisti nelle operazioni estero, con particolare riguardo ai crediti documentari e alle garanzie internazionali).

1 Per credito documentario ( detto anche Lettera di credito) si intende l’impegno di una Banca (Banca Emittente/Issuing

Bank), normalmente d’ordine e per conto di un proprio cliente ( “Ordinante”, in genere l’acquirente in un contratto di vendita internazionale ), ad effettuare o far effettuare da altra banca sua corrispondente (Banca Designata/Nominated Bank) una prestazione (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di tratte a scadenza e relativo pagamento, negoziazione) contro presentazione di documenti conformi ai termini e alle condizioni previste dal credito documentario, fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro una scadenza stabilita per la presentazione dei

documenti, a favore del “Beneficiario” ( di norma il venditore in un contratto di vendita internazionale).

2 La Camera di Commercio Internazionale (International Chamber of Commerce – ICC) è l’organizzazione privata

rappresentativa sul piano mondiale di tutti i settori imprenditoriali. Scopo della ICC è promuovere un sistema aperto di commercio, di investimento internazionale e di economia di mercato, anche attraverso la redazione di regole comportamentali che tendono a regolare gli scambi commerciali internazionali. La componente della ICC che più interessa il settore bancario è la Commissione di Pratica e Tecnica Bancaria, che elabora le regole relative alle transazioni bancarie ed interviene anche nei casi di contrasti nascenti nelle operazioni di regolamento internazionali.

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Articolo 1 Applicazione delle NUU - Pubblicazione ICC 600 (ex articolo 1 Pubb. ICC 500)

Viene riconfermato l’obbligo, ai fini della loro applicazione, di un’indicazione, nel corpo del credito documentario, del tipo : “Il presente credito è soggetto alle NUU Pubblicazione ICC 600”, oppure “Subject to UCP Pubb. ICC 600” o frasi similari. Ciò proprio per la natura pattizia delle NUU, che per avere valenza devono essere esplicitamente richiamate ed accettate dalle parti in gioco. Articolo 2 Definizioni (ex articolo 2 Pubb. ICC 500)

Si tratta di un articolo di nuova concezione, contenente la definizione preliminare di termini successivamente utilizzati in vari articoli delle NUU. Le definizioni riguardanti il credito trasferibile, per la loro specificità, trovano collocazione nell’articolo 38. Oltre alle definizioni dei soggetti interessati ad un’operazione di credito documentario ed alle varie situazioni viene introdotto un nuovo concetto: “Honour” ( ”Onorare” ). Si fanno rientrare in questa definizione le seguenti prestazioni:

o il pagamento a vista, se il credito è utilizzabile per pagamento a vista; o l’assunzione di un impegno di pagamento differito e il pagamento alla scadenza,

se il credito è utilizzabile per pagamento differito; o l’accettazione di una tratta spiccata dal beneficiario e il pagamento alla

scadenza, se il credito è utilizzabile per accettazione. La negoziazione viene definita come “l’acquisto da parte della banca designata di tratte (spiccate su di una banca diversa dalla banca designata ) e/o documenti”, in presenza di documenti riscontrati conformi ai termini ed alle condizioni del credito. La negoziazione potrà avvenire “... sia anticipando i fondi al beneficiario, sia concordando di anticiparglieli entro il giorno lavorativo bancario nel quale il rimborso è dovuto alla banca designata.” ( ad esempio, nel caso di credito di “negoziazione a scadenza”, come laddove previsto “credit available by negotiation of drafts at 180 days after shipment date”, la negoziazione potrà avvenire dal momento del riscontro dei documenti conformi fino al 180° giorno dopo la spedizione). Si sottolinea come la negoziazione sia una prestazione che dovrà essere concordata nei suoi vari aspetti (costi, rivalsa sul beneficiario) tra beneficiario e banca autorizzata a negoziare. Articolo 3 Interpretazioni (ex articoli 2, 6, 20 a, 20 d, 46, 47 Pubb. ICC 500)

Come il precedente, è un articolo di nuova concezione, contenente criteri interpretativi di termini di comune utilizzo nella pratica dei crediti documentari. Si tratta, per la maggior parte, di disposizioni già presenti nella precedente Pubblicazione ICC 500, inserite in vari articoli. Viene precisato, tra l’altro, che: il credito è irrevocabile anche in assenza di una indicazione in tal senso (non si fa più riferimento, nelle NUU, al credito revocabile;

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il termine “from”, in analogia all’altro termine “after”, quando utilizzato per determinare una data di scadenza, esclude tale data. la firma dei documenti può avvenire con scrittura a mano, con firma in facsimile, con firma perforata, mediante stampiglia, mediante apposizione di un simbolo ovvero utilizzando qualunque altro metodo meccanico o elettronico di autentica (disposizioni già previste all’ ex art. 20 b della Pubblicazione ICC 500); la legalizzazione (visto, certificazione, ecc.) dei documenti sarà considerata soddisfatta con l’apposizione sul documento da legalizzare di una qualunque firma, timbro, stampigliatura o etichetta, che appare rispondere a tale richiesta (disposizione già prevista all’ex art. 20 d della Pubblicazione 500); Articolo 4 Crediti e contratti (ex articoli 3, 5 Pubb. ICC 500)

Riprende le disposizioni già proprie delle precedenti edizioni, che si riferiscono al principio cardine dell’operazione di credito documentario: il carattere di autonomia del credito documentario rispetto alla vendita o altro contratto cui si riferisce, cui le banche restano estranee anche in presenza di un qualunque riferimento ad esso incluso nel credito. Riconfermando quindi che l’impegno di una banca a onorare, negoziare o adempiere qualsiasi altra obbligazione derivante dal credito non è soggetto ad azioni o eccezioni da parte dell’ordinante fondate sui suoi rapporti con la banca emittente o con il beneficiario. La posizione autonoma della banca nei confronti del beneficiario è ribadita nella prescrizione che: “il beneficiario non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti fra le banche o fra l’ordinante e la banca emittente”. Viene anche prescritto, con più determinazione nei confronti di quanto riportato nella precedente Pubblicazione ICC 500, che le banche emittenti cercheranno di scoraggiare qualunque tentativo dell’ordinante di includere, come parte integrante del credito, copie dei sottostanti contratti, fatture proforma o simili. Articolo 5 Documenti/merci/servizi/prestazioni (ex articolo 4 Pubb. ICC 500)

Solo le Banche operano su documenti e non sulle merci o servizi che sono alla base dell’operazione. Si è voluto precisare questo al fine di ben indicare che il Beneficiario di un credito non ha la possibilità di “trincerarsi” dietro l’aspetto “documentale” e quindi predisporre solo i documenti corretti per l’utilizzo del credito ed invece, nei casi ovviamente estremi, spedire merce diversa da quella pattuita ritenendosi estraneo dalle conseguenti responsabilità contrattuali. Articolo 6 Utilizzo, data e luogo di scadenza (ex articoli 5, 9 a iv, 9 b iv, 10 a, 10 b, 42 a, 42 b Pubb. ICC 500)

Vengono riportati i contenuto di vari articoli della precedente pubblicazione 500. Lo scopo dell’articolo è di definire il luogo di utilizzo del credito e il suo termine di validità. Il luogo di utilizzo e quello per la presentazione dei documenti entro la data di validità sono riferiti alla banca designata (se prevista) e comunque alla banca emittente. Articolo 7 Obblighi della Banca Emittente

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(ex articoli 2, 9 a Pubb. ICC 500) Vengono indicati gli obblighi della banca emittente, che decorrono dall’emissione del credito. La banca emittente deve:

o onorare ( pagare o accettare ), o rimborsare una banca designata che ha onorato o negoziato una presentazione conforme.

Articolo 8 Obblighi della Banca Confermante (ex articolo 9 b Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 9 Notifica di crediti e modifiche (ex articolo 7 Pubb. 500) Viene riconfermato che “la banca avvisante, qualora non sia anche banca confermante, avvisa il credito e le modifiche senza alcun impegno a onorare o negoziare”. Viene introdotta la figura (eventuale) della “seconda banca avvisante”, già assai comune nella pratica. Articolo 10 Modifiche (ex articolo 9 Pubb. ICC 500) Viene prescritto che:

o l’ accettazione parziale di una modifica viene considerata come rifiuto della modifica stessa (nelle UCP 500 era considerata invece priva di effetto);

o è espressamente indicato che non verranno prese in considerazione clausole che

rendono le modifiche efficaci qualora il beneficiario non rifiutasse formalmente le modifiche stesse entro un certo periodo di tempo [c.d. silenzio/assenso].

Articolo 11 Crediti e modifiche teletrasmessi e preavvisati (ex articolo 11 a – 11 c Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.

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Articolo 12 Designazione (ex articolo 10 c, 10 d Pubb. ICC 500) E’ definita la figura della banca designata, peraltro già presente nella precedente pubblicazione ICC 500. Viene ribadito che la banca designata, che non sia anche banca confermante, non è obbligata a onorare o negoziare, salvo che non ne abbia assunto l’impegno nei confronti del beneficiario. Viene stabilito (è una novità introdotta da questa pubblicazione) che la designazione ad accettare una tratta o ad assumere un impegno di pagamento differito include l’autorizzazione alla banca designata a scontare la tratta o ad anticipare il ricavo. Viene precisato che la ricezione o l’esame o l’inoltro dei documenti da parte della banca designata non rende detta banca obbligata a onorare o negoziare, né ciò significa onorare o negoziare. Articolo 13 Disposizioni di rimborso tra banche (ex articolo 19 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 14 Criteri generali per l’esame dei documenti (ex articoli 13 a ( parziale ), 21, 22, 37 c, 43 a Pubb. ICC 500) In questo articolo, che rispecchia varie disposizioni presenti nella precedente pubblicazione 500, si ripete con chiarezza che il giudizio sulla conformità della presentazione, cui sono tenute le banche che intervengono a vario titolo nell’ambito di un’operazione di credito documentario, si deve basare esclusivamente sui documenti presentati e richiesti dal credito. Prescrizione innovativa rilevante è la riduzione del termine massimo entro il quale le banche devono decidere se la presentazione è da considerarsi conforme. Dai precedenti 7 giorni lavorativi bancari si è passati ora a 5 giorni lavorativi bancari successivi alla presentazione. Viene precisato che non è necessario che i dati in un documento siano identici ai dati altrove presenti nel documento stesso, in ogni altro documento prescritto dal credito o nel credito stesso, purché non siano però con essi discordanti. La descrizione delle merci, dei servizi o delle altre prestazioni sui documenti diversi dalla fattura, può essere fatta utilizzando espressioni generiche che non siano in contrasto con la relativa descrizione nel credito. Resta ovviamente inteso che, in fattura la descrizione dovrà corrispondere esattamente a quella indicata nel credito. Qualora non sia indicato esattamente da chi deve essere emesso un documento ed il suo contenuto si accetteranno documenti che appaiano adempiere alla funzione per la quale si ritiene essi si riferiscano. Al proposito, al fine di evitare malintesi e difficoltà, in fase di emissione di crediti occorre precisare bene sia chi deve emettere il documento sia cosa si vuole che il documento riporti. Nel caso di credito ricevuto , in presenza di una non chiara formulazione, sarà opportuno richiedere chiarimenti.

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Nel caso di presentazione di documenti non richiesti dal credito viene prescritto che questi non verranno presi in considerazione. Come sempre fatto, si consiglia di non presentare mai documenti che il credito non richiede. Se si ritiene che essi comunque siano necessari all’acquirente (ad esempio per sdoganare la merce nel suo Paese), ma per una qualsiasi ragione (anche semplice dimenticanza) non siano stati richiesti nel credito, il beneficiario potrà sempre inviarli alla sua controparte direttamente e fuori dal credito senza il coinvolgimento delle banche. Viene poi ribadito che le condizioni “non documentali”, cioè le condizioni che non possono essere rilevate da uno specifico documento, saranno ignorate. (Esempio: il credito richiede: “la merce deve essere di origine USA” ma non si richiede un certificato che attesti tale condizione: le banche, non potendo rilevarla, ignoreranno la richiesta stessa con tutte le conseguenze relative per l’Ordinante). Gli “indirizzi” del beneficiario e dell’ordinante di un credito documentario e tutti gli elementi ad esso normalmente associati ( numeri di fax, telefono, e-mail, ecc. ) potranno anche differire nei vari documenti presentati, purché siano nello stesso Paese dell’indirizzo indicato nel credito. Ciò ad eccezione del caso in cui tali indirizzi (complessivi: via, città, ecc.) appaiano come parte integrante del destinatario o della parte che deve essere avvisata in un documento di trasporto. Viene prevista la possibilità che in tutti i documenti il beneficiario del credito possa non apparire come mittente (possibilità che nella pubblicazione ICC 500 era limitata al solo documento di trasporto). Viene riaffermato il concetto che il documento di trasporto può essere emesso da un qualunque soggetto, purché rispetti i requisiti previsti negli articoli relativi ai differenti documenti di trasporto (per semplificare: uno Spedizioniere può emettere un documento di trasporto a patto che siano rispettate tutte le prescrizioni previste dallo specifico articolo al quale può essere ricondotto il documento in questione, ad esempio, per la polizza di carico marittima, l’articolo 20). Articolo 15 Documenti conformi (articolo nuovo) Si ribadisce che una banca emittente o confermante, che riscontra i documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito, deve onorare. La banca designata, al contrario, non è obbligata ad effettuare la prestazione (confronta sub articolo 12). Articolo 16 Documenti discordanti, loro accettazione e relative comunicazioni (ex articolo 14 Pubb. ICC 500) Vengono riportate nuove modalità di comportamento che la banca designata, confermante o emittente, può porre in essere nel caso di rifiuto di documenti. Infatti la comunicazione di rifiuto dei documenti deve, come per il passato, essere unica (cioè non si possono fare successive comunicazioni indicando ulteriori discordanze rilevate, il rifiuto deve essere fatto nel rispetto dei termini prescritti dalle norme e deve contenere tutte le discordanze rilevate e che possono giustificare il rifiuto stesso), poi vengono date quattro alternative sulla gestione dei documenti (rispetto alle due previste nella Pubblicazione 500):

1. documenti tenuti a disposizione, 2. documenti tenuti a disposizione fino alla loro accettazione da parte dell’ordinante, 3. documenti restituiti, 4. documenti trattati in conformità alle istruzioni del presentatore.

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Il punto sub 2 è l’elemento innovativo, inserito proprio per essere più aderenti alla reale operatività. Infatti, nella maggior parte dei crediti, dopo il rifiuto dei documenti, si giunge di norma ad un accordo e l’Ordinante ritira i documenti; la possibilità consentita alla banca emittente di consegnare i documenti, ovviamente in contropartita alla prevista prestazione, favorirà la speditezza operativa, mentre nel passato bisognava, una volta messi i documenti a disposizione del presentatore, richiedere allo stesso l’autorizzazione alla consegna dei documenti all’Ordinante. Analogamente a quanto disposto nel sub articolo 14, vengono diminuiti i termini per l’invio della comunicazione di rifiuto documenti, in massimo cinque giorni lavorativi bancari successivi alla data di presentazione. Viene introdotta una clausola, non presente nella Pubblicazione 500, che autorizza la banca designata (che ha deciso di intervenire nella prestazione), la banca confermante e la banca emittente a restituire, al presentatore, i documenti, dopo che ne è stata contestata la regolarità nei termini e nei modi previsti. Infine, ovviamente, si ribadisce la perdita del diritto, per la banca emittente e la banca confermante, di eccepire la non conformità dei documenti ai termini e alle condizioni del credito, se tali banche omettono di attenersi a quanto previsto nel presente articolo. Ciò in analogia a quanto stabilito nella precedente pubblicazione 500 del 1993. Articolo 17 Documenti originali e copie (ex articolo 20 b Pubb. ICC 500) Viene previsto che debba essere presentato almeno un originale per ogni documento richiesto, fatto salvo il caso in cui il credito espressamente dovesse prevedere il contrario. La firma è considerata come primo elemento in base al quale un documento può essere definito come originale, mentre ulteriori criteri che possano far ritenere un documento come originale sono: la scrittura a mano, un’etichetta dell’emittente o un’indicazione specifica che trattasi di originale (ad esempio anche un timbro di colore evidente – blu se il documento è scritto in nero – indicante “ORIGINAL”) oppure quando il documento è redatto su supporto cartaceo originale dell’emittente (es. carta intestata). E’ poi consentita la presentazione di un originale al posto di una copia. Quando un credito richiede la presentazione di un documento in più esemplari, ad esempio un documento in duplicato (oppure in triplice copia, due copie ecc.), è ammesso presentare almeno un originale ed il restante numero di copie, fatto salvo il caso in cui il documento stesso indichi qualcosa di diverso (per esempio: se il documento indica che è stato emesso in due originali, questi devono essere presentati entrambi ). Interpretando in modo prudenziale l’articolo in trattazione, qualora un credito richiedesse: “signed commercial invoice in triplicate”, tale richiesta potrà essere considerata soddisfatta dalla presentazione di un originale e due copie, ma, ovviamente, anche le copie devono essere firmate in originale.

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Articolo 18 Fattura commerciale (ex articolo 37 Pubb. ICC 500) Per la fattura viene previsto, tra l’altro, che deve:

o essere emessa dal beneficiario; o essere intestata all’ordinante; o essere emessa nella stessa divisa del credito; o contenere la descrizione della merce, dei servizi o di altre prestazioni conforme a quella

richiesta dal credito; o essere firmata o meno.

Al fine di evitare problemi per la mancanza della firma o per la firma effettuata con i sistemi più disparati (vedasi commento all’articolo 3) sarebbe opportuno, in un credito documentario all’importazione, richiedere: “Hand signed commercial invoice in ..(numero di copie) copies”. Questo obbligherà la presentazione di una fattura sottoscritta nel modo che noi riteniamo normale e non, ad esempio, con un timbro perforatore. Articolo 19 Documento di trasporto relativo ad un trasporto che utilizza almeno

due modi di trasporto (ex articolo 26 Pubb. ICC 500) La parte relativa ai documenti di trasporto ha subito una riorganizzazione tematica ed il primo documento di trasporto trattato è quello che si riferisce al trasporto effettuato utilizzando almeno due modi differenti di trasporto. In buona sostanza si è voluto in questo modo dare una maggiore visibilità al documento che nella pratica dei trasporti è attualmente quello più utilizzato, in quanto di regola il trasporto copre ormai quasi sempre dei tratti stradali in aggiunta a tratti marittimi o aerei. Le considerazioni che seguono sono in pratica valide per quasi tutti i successivi articoli relativi ai documenti di trasporto. In primo luogo viene ribadito, e questo vale per tutti i documenti di trasporto, che comunque il documento sia denominato, per essere accettato, deve apparire contenere alcuni requisiti. In pratica potrebbe non esserci l’indicazione del “titolo” (nome) del documento, ma dall’analisi dello stesso e dai suoi contenuti si deve trarre il convincimento che esso sia il documento che il credito richiedeva. Il documento deve, tra l’altro: indicare il nome del vettore ed essere firmato dal vettore o dal comandante, o da un agente indicato con il suo nome e che specifica che egli Agente sta firmando per nome e per conto del vettore o del comandante ( ogni firma deve essere identificata e qualificata come quella del vettore, comandante o agente a seconda del caso );

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� � � � Esempio (dal commentario di Credimpex-Italia alle NUU Pubblicazione 500, tuttora valido per lo specifico caso)

Nel caso in cui il documento sia firmato da un agente (o per conto) del vettore, l’agente deve essere indicato con il suo nome e deve essere precisata la parte per la quale ( o per conto della quale) egli sottoscrive e che opera in qualità di vettore, in uno dei seguenti modi: (a) quando l’indicazione “vettore” non è già inserita nel recto del documento per identificare la parte che opera in qualità di vettore es. :

ABC Co. Ltd. as agent for (or “on behalf of”) X Y Z Shipping, carrier (firma) (b) quando l’indicazione “vettore” è già stata inserita sul recto del documento per identificare la parte che opera come vettore es. : ABC Co. Ltd. as agent for (or “on behalf of”) X Y Z Shipping, carrier (firma) oppure: ABC Co. Ltd. as agent for (or “on behalf of”) X Y Z Shipping (firma oppure: ABC Co. Ltd. as agent for (or “on behalf of”) the above named carrier (firma) oppure: ABC Co. Ltd. as agent for (or “on behalf of”) the carrier (firma)

� � � �

o indicare che le merci sono state spedite, prese in carico o caricate a bordo nel luogo indicato nel credito. L’indicazione può essere presente mediante dicitura prestampata, stampiglia o annotazione datata. La data di emissione del documento sarà considerata quale data di spedizione, salvo diversa annotazione sul documento stesso.

o non contenere alcuna indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio

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Articolo 20 Polizza di carico marittima (ex articolo 23 Pubb. 500) L’articolo ha subito, come detto al commento dell’articolo precedente, una profonda trasformazione, in quanto ora riguarda solo un trasporto esclusivamente marittimo, senza più far riferimento alla possibilità che il documento copra tratti precedenti o successivi a quello marittimo, eventualità per la quale il documento richiesto dovrà essere, adesso, quello previsto dal precedente articolo 19. La polizza di carico (anche in questo caso bisogna rammentare il discorso fatto sul “comunque denominato” di cui al commento all’articolo 19) deve, tra l’altro:

o indicare il nome del vettore ed essere firmata dal vettore o dal comandante, o da un agente indicato con il suo nome e che specifica che egli Agente sta firmando per nome e per conto del vettore o del comandante (ogni firma deve essere identificata e qualificata come quella del vettore, comandante o agente a seconda del caso -cfr esempi al precedente commento;)

o indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave nel porto di

imbarco indicato nel credito. L’indicazione può essere riportata mediante dicitura prestampata o annotazione di messa a bordo indicante la data in cui le merci sono state caricate a bordo. La data di emissione del documento sarà considerata quale data di spedizione, salvo diversa annotazione sul documento;

o riportare un’annotazione di messa a bordo indicante la data di spedizione e il nome della

nave a bordo della quale le merci sono state effettivamente caricate, se la polizza di carico contiene l’indicazione “previsto” o espressione analoga riferita al nome della nave;

o indicare la spedizione dal porto di imbarco al porto di sbarco indicati nel credito.

Articolo 21 Lettera di trasporto marittima non negoziabile

(ex articolo 24 Pubb. ICC 500) Valgono, di massima, gli stessi commenti svolti nell’esame dell’articolo precedente. Articolo 22 Polizza di Carico per contratto di noleggio

(ex articolo 25 Pubb. ICC 500) Il documento deve, tra l’altro:

o contenere un’indicazione che è soggetto ad un contratto di noleggio;

o essere firmato dal comandante, dal proprietario o dal noleggiatore, oppure da un agente per loro conto. Ogni firma deve essere identificata come quella del comandante, proprietario, noleggiatore o agente a seconda del caso;

o precisare per conto di chi sta firmando l’agente e, se sta firmando per conto del

proprietario o del noleggiatore, deve indicarne il nome. Per il resto valgono, di massima, gli stessi commenti svolti nell’esame dell’articolo 20.

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Articolo 23 Documento di Trasporto Aereo (ex articolo 27 Pubb. ICC 500) Per l’aspetto sottoscrizione e “titolo” del documento, valgono di massima gli stessi principi della precedente pubblicazione e si rimanda a quanto riportato all’articolo 19 con i dovuti distinguo. Il documento deve, tra l’altro:

o indicare la data di emissione, che sarà da considerare come data di spedizione salvo che il documento stesso contenga una specifica annotazione relativa alla effettiva data di spedizione; in tal caso la data indicata nell’annotazione sarà da considerare come data di spedizione (ogni altra informazione riportata sul documento di trasporto aereo riguardante il numero e la data del volo non è da considerare ai fini della determinazione della data di spedizione);

o indicare l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di destinazione richiesti dal credito;

o essere l’originale per il mittente o per il caricatore, anche se il credito richiedesse il “gioco”

completo di originali. Articolo 24 Documento di Trasporto su Strada, Ferrovia, e corsi d’acqua interni (ex articolo 28 Pubb. ICC 500) Per l’aspetto sottoscrizione e “titolo” del documento, valgono di massima gli stessi principi della precedente pubblicazione e si rimanda a quanto riportato all’articolo 19 con i dovuti distinguo. Se un documento di trasporto ferroviario non riporta l’indicazione del vettore, qualunque firma o stampigliatura della compagnia ferroviaria è accettata come prova che il documento è firmato dal vettore. Inoltre il documento di trasporto su strada, ferrovia e corsi d’acqua interni, deve indicare la data di spedizione o la data in cui le merci sono state ricevute per la spedizione, per l’invio o per il trasporto nel luogo stabilito nel credito. La data di emissione del documento di trasporto è da considerarsi data di spedizione a meno che il documento di trasporto contenga una stampigliatura di ricezione datata ovvero un’indicazione della data di ricezione o della data di spedizione. Il documento in commento deve anche indicare il luogo di spedizione o il luogo di destinazione stabiliti nel credito.

Articolo 25 Ricevuta del Corriere e Ricevuta Postale

(ex articolo 29 Pubb. 500) Per l’aspetto sottoscrizione e “titolo” del documento, valgono di massima gli stessi principi della precedente pubblicazione e si rimanda a quanto riportato all’articolo 19 con i dovuti distinguo. Rispetto, poi, alla precedente pubblicazione 500 revisione 1993 viene ora prescritto che la ricevuta del corriere deve essere:

o timbrata o firmata dal corriere nel luogo da cui il credito indica che le merci debbano essere spedite e tale data è da considerarsi come data di spedizione.

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Articolo 26 “Sopra coperta”, “quantità caricata a dire dello speditore”, spese aggiuntive

al nolo (ex articoli 31, 33 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 27 Documenti di trasporto netti (ex articolo 32 Pubb. ICC 500) Viene in via definitiva e chiara indicato che, se un credito richiede un documento “clean on board”, la parola “clean” non deve necessariamente essere riportata nel documento presentato. In realtà questo era previsto anche nelle precedenti edizioni delle NUU, però, in relazione al fatto che qualche problema ancora veniva riscontrato, si è deciso di porre fine a questo dubbio, come detto, già “inesistente”. Articolo 28 Documenti di assicurazione e copertura (ex articoli 34, 35, 36 Pubb. ICC 500) Sono stati armonizzati ed accorpati in un unico articolo più disposizioni che nella pubblicazione 500 revisione 1993 risultavano in più articoli. Viene ora prevista anche la figura del “procuratore” ( “proxies” ) tra i soggetti che possono emettere e firmare un documento di assicurazione (compagnia di assicurazione, assicuratore, loro agenti e ora anche loro procuratori). Ogni firma dei predetti soggetti deve chiaramente indicare la qualifica e se l’Agente o il Procuratore ha firmato per la compagnia di assicurazione, per un assicuratore e per conto di questi. Ancora è previsto che se il documento di assicurazione risulta emesso in più originali, tutti gli originali devono essere presentati.

Si ribadisce che non sono accettate le “note di copertura” Si ripete che una polizza di assicurazione è accettabile al posto del certificato di assicurazione o di una dichiarazione relativa a polizza aperta, ma non viceversa. Questo perchè la Polizza è un documento più completo degli altri. Il documento deve, tra l’altro:

o indicare espressamente l’importo della copertura assicurativa ed essere espresso nella stessa divisa del credito. Se il credito richiede una copertura assicurativa pari al 110% del valore della merce l’assicurazione deve essere effettuata per minimo tale 110% Si è voluto così eliminare delle discussioni che erano sorte nel caso di presentazione di una polizza/certificato di assicurazione che copriva un importo maggiore di quanto richiesto dal credito. Poteva sembrare eccessivo contestare tale documento, essendo più cautelativo essere coperti per un importo maggiore, ma ciò aveva dato comunque origine a diversi casi di contenzioso.

o riportare l’indicazione che i rischi sono coperti almeno tra il luogo di presa in carico o

spedizione ed il luogo di scarico o destinazione finale come indicati nel credito.

Viene poi previsto che un documento assicurativo può fare riferimento ad una qualsiasi clausola di esclusione.

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Articolo 29 Proroga della data di scadenza o dell’ultimo giorno di presentazione (ex articolo 44 Pubb. 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 30 Articolo 30 – Tolleranza negli importi, quantità e prezzi unitari

(ex articolo 39 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 31 Utilizzi o Spedizioni parziali (ex articoli 40, 43 b Pubb. ICC 500) Se viene presentato un documento di trasporto che evidenzia una spedizione effettuata su più di un mezzo di trasporto, anche se appartenenti allo stesso modo di trasporto (esempio due camion), si deve considerare come una spedizione parziale, anche se i mezzi di trasporto partono lo stesso giorno per la stessa destinazione. Se vengono presentate, in utilizzo di un credito, più di una ricevuta di corriere, ricevuta postale o certificato di spedizione postale, e tali documenti appaiono timbrati o firmati dallo stesso corriere o servizio postale nello stesso luogo, nella stessa data e per la stessa destinazione, la presentazione non sarà considerata come relativa ad una spedizione parziale. Articolo 32 Utilizzi o Spedizioni frazionate (ex articolo 41 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 33 Orario per la presentazione dei documenti (ex articolo 45 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Articolo 34 Esonero da responsabilità circa la validità ed efficacia dei documenti (ex articolo 15 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.

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Articolo 35 Esonero da responsabilità circa la trasmissione dei messaggi ed errori di

traduzione (ex articolo 16 Pubb. ICC 500) Viene precisato che quando la banca designata determina che la presentazione è conforme ed invia i documenti alla banca emittente o alla confermante, anche se la banca designata non ha effettuato la prestazione, la banca emittente o la banca confermante devono far fronte agli impegni assunti, anche se i documenti siano andati smarriti nel transito tra la banca designata e la banca emittente o confermante, o tra la banca confermante e la banca emittente. Articolo 36 Forza maggiore (ex articolo 17 Pubb. ICC 500) Sono stati aggiunti anche gli atti di terrorismo tra gli elementi considerati come “forza maggiore” e che determinano la non responsabilità delle banche nel caso di interruzione della loro attività non dovuta alla loro volontà. Articolo 37 Esonero da responsabilità per le attività di altri soggetti (ex articolo 18 Pubb. ICC 500) Un credito documentario o una sua modifica non può subordinare l’avviso al beneficiario alla ricezione delle competenze di spettanza della banca avvisante o della seconda banca avvisante. L’ordinante assume a suo carico gli obblighi, le responsabilità e le eventuali spese derivanti da leggi ed usi vigenti all’estero. Articolo 38 Trasferimento (ex articolo 48 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti. Viene, opportunamente, stabilito che i documenti da o per conto del secondo Beneficiario devono essere presentati alla Banca trasferente, pertanto tale secondo Beneficiario non potrà rivolgersi direttamente alla banca emittente. Ciò perchè l’eventuale “salto” verso la banca emittente potrebbe danneggiare gli interessi del primo Beneficiario. Articolo 39 Cessione del ricavo (ex articolo 49 Pubb. ICC 500) Non presenta sostanziali variazioni rispetto alle NUU precedenti.