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Il trust: trattamento tributario

Thomas TassaniProfessore Associato di Diritto Tributario

Università di Urbino Carlo Bo

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La fiducia negli ordinamenti di common law•si presenta come un vincolo, reale e non

obbligatorio, di destinazione del bene al servizio di un interesse altrui;

• la proprietà fiduciaria consente un godimento del bene diverso da quello del diritto pieno di proprietà, verso certi scopi ed opponibile ai terzi.

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La fiducia nella tradizione di civil law•come specie contrattuale: la proprietà

di un bene viene trasferita ad un altro soggetto con un patto, che il secondo se ne serva per un dato fine e, eventualmente, raggiunto il quale il bene deve essere ritrasferito

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•nel nostro sistema tale vincolo fiduciario ha tradizionalmente un valore meramente obbligatorio; non può essere opposto ai creditori personali del proprietario fiduciario e nemmeno ai terzi aventi causa del proprietario fiduciario

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IL TRUST

Istituto giuridico straniero (origine anglosassone) che realizza un rapporto di affidamento/fiducia

Il trust determina un vincolo di segregazione di carattere reale sul patrimonio di un soggetto (disponente) che è trasferito ad un altro soggetto (trustee) per realizzare determinati fini

Il trust può avere dei beneficiari oppure no (c.d. trust di scopo)

Il trust nasce con l’atto istitutivo formato dal disponente

argomento

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IL FONDO IN TRUST

Il trust fund è nella titolarità giuridica del trustee ma il vincolo di destinazione:

-È opponibile ai creditori personali del trustee, del disponente e dei beneficiari;

-Fa sì che i beni non entrino nella successione mortis causa, nei regimi matrimoniali e nella massa fallimentare del trustee-

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Segue

- Violazioni del vincolo possono essere rese inopponibili da parte dei beneficiari con l’azione di tracing

- I creditori del disponente possono opporsi solo tramite l’azione revocatoria

-

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IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA

Gli effetti giuridici del trust sono riconosciuti in Italia grazie alla Convenzione de L’Aja

Sono ammessi solo i trust volontari e comprovati per iscritto

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IL TRUST RICONOSCIUTO IN ITALIA

I trust sono regolati dalla legge straniera scelta dal disponente

Sono ammessi i trust sia interni sia esterni

Solo il rispetto dei criteri della Convenzione evita che il trust sia disconosciuto, riqualificato o considerato sham.

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L’ATTO ISTITUTIVO DI TRUST

E’ un atto unilaterale (tra vivi o mortis causa) formato dal disponente e richiede la forma scritta

Contiene la nomina ed i poteri del trustee e del guardiano, individua i beneficiari, enuncia lo scopo, determina il trust fund

Normalmente è seguito da negozi dispositivi che trasferiscono la proprietà dei beni dal disponente al trustee

In alcune leggi straniere è revocabile

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IL DISPONENTE

Si spoglia della titolarità giuridica dei beni segregati nel trust

Salvo l’ipotesi del trust auto-dichiarato in cui tuttavia il vincolo reale di segregazione opera comunque verso i creditori personali

Può riservarsi poteri di gestione o dispositivi ma è opportuno che questi siano ridotti ai minimi termini se non addirittura assenti

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IL DISPONENTE

La costituzione del trust fund determina normalmente un trasferimento giuridico di beni, tendenzialmente realizzativo ai fini fiscali

Il problema si pone solo per il disponente imprenditore che può realizzare ricavi, plusvalenze ed operazioni Iva (salvo che non segreghi l’azienda)

Imposta sulle successioni; ipo-catastali (rinvio)

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IL TRUSTEE

Soggetto che ha il potere-dovere di amministrare il trust fund

Può essere una persona fisica o giuridica come più soggetti congiuntamente

Ha poteri dispositivi e gestionali

L’accettazione dell’incarico può avvenire anche per fatti concludenti

Può essere revocato e può realizzarsi la successione di un nuovo trustee

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IL TRUSTEE ED IL TRUST FUNDIl trustee ha la titolarità giuridica del trust fund

Ai fini dei procedimenti pubblicitari viene dato rilievo al vincolo di segregazione in modi diversi (registri immobiliari e societari)

Il trust fund non è dotato di soggettività giuridica ma solo di soggettività passiva ai fini fiscali

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I BENEFICIARI

Coloro che hanno una posizione giuridica a ricevere attribuzioni di beni e diritti da parte del trustee

Sono creditori del trustee, ma possono far valere i loro diritti con azioni reali (c.d. tracing) in relazione al trust fund

Possono essere titolari di situazioni beneficiarie quesite, assolute, non quesite ed instabili

Si distingue tra fixed trust e trust discrezionali

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I TRUST DI SCOPO

Sono trust che non hanno beneficiari ma un fine determinato

Possono avere finalità liberali (charitable trust) oppure avere un carattere di onerosità in senso ampio

Trust di garanzia, liquidatori, di impresa, di attuazione di patto di sindacato, in procedure concorsuali, ecc.

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IL GUARDIANO

Ha una funzione di controllo dell’operato del trustee

Non è essenziale per la esistenza del trust ma è consigliata la previsione nell’atto istitutivo

Può avere poteri di veto; di fornire direttive o istruzioni; gestionali diretti

E’ bene evitare la sovrapposizione di poteri con il trustee

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I POTERI DEI SOGGETTI ED IL RICONOSCIMENTO DEL TRUST

Nella individuazione dei soggetti e dei poteri occorre evitare rischi di riqualificazione o di non riconoscimento del trust

In particolare ciò può accadere quando il disponente trattenga importanti poteri e/o quando il trustee non abbia reale autonomia

Il trust non risulta contrastabile ai fini fiscali con il divieto di abuso del diritto, almeno quando sia fondato su reali finalità economiche o sociali

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CONVENZIONE AJA 1/7/1985

• Relativa alla legge sul Trust ed al loro riconoscimento

• Scopo della convenzione è quello di introdurre, anche nei Paesi di civil law, che non conoscono la figura del Trusts (proprietà fiduciaria), la figura negoziale nei relativi ordinamenti interni

• Riconoscendo validità sia a trust i cui elementi costitutivi (soggetti ed oggetto) sono stranieri, sia a trust i cui elementi costitutivi sono interni.

• ratificata dall’Italia con legge 9/10/1989 n. 364; entrata in vigore il 1/1/1992

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Definizione convenzionale• Rapporto giuridico in virtù del quale un soggetto

(trustee), cui sono attribuiti di diritti ed i poteri di un proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto (disponente o settlor), per un scopo prestabilito, nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico.

• Vi può essere la nomina di un guardiano (protector) che il compito di controllare l’operato del trustee rispetto allo scopo del trust

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Tipologie di trust regolati

•solo quelli costituiti per volontà del disponente, non quelli legali o giudiziali

•Forma scritta richiesta non ad

substantiam ma solo ad probationem

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Tipologie di trust nella pratica

•Passaggio generazionale e ambito familiare

•Per la tutela di soggetti deboli•Trust di garanzia (alternativa a ipoteca,

pegno fideiussione)•Trust per adempimento di obbligazioni•Trust liquidatori•Trust di impresa (poco diffusi)

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Il trust nelle imposte sui redditi

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Fattispecie interessate

•Trasferimento dal disponente al trustee•Redditi derivanti da beni/attività del

trustee, relativamente al patrimonio separato

•Attribuzioni a favore dei soggetti beneficiari

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Istituzione del trust

•Atto di istituzione del trust (irrilevanza reddituale)

•Atto di attribuzione patrimoniale (possibile rilevanza reddituale)

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Attribuzione patrimoniale del disponente•In termini generali, l’attribuzione

patrimoniale non onerosa da un soggetto all’altro non costituisce produzione di reddito nel Tuir

•Salvo che nell’ipotesi di esercizio di impresa (e di arti e professioni)

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Reddito di impresa

•Per il disponente: la fuoriuscita non onerosa del bene dall’impresa è ipotesi di “destinazione a finalità estranee”

•Produzione quindi di plusvalenze o di ricavi (a seconda della natura del bene) nell’attribuzione patrimoniale

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Per il disponente imprenditore

•L’attribuzione patrimoniale è in grado di produrre reddito per la estraneità della finalità del trasferimento rispetto agli scopi dell’impresa:

- es. nei trust di famiglia, nei trust benefici

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Trasferimento dell’azienda•Se viene destinata l’azienda del

disponente imprenditore, neutralità fiscale del passaggio ex art. 58, 1c., Tuir

•Continuità dei valori fiscali•Rinvio dell’imposizione sulle plusvalenze

latenti al momento del realizzo successivo relativo ai beni aziendali

•Peso impositivo che graverà in un secondo momento sul patrimonio segregato

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Reddito di lavoro autonomo

•Art. 54, comma 1 bis, Tuir (dl 223/06)•Plusvalenze da destinazione finalità

estranee per beni strumentali•(esclusi ………., oggetti d’arte,

antiquariato e collezione)

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Per il disponente

•Se però il trust è costituito per finalità coerenti con l’attività di impresa (o di lavoro autonomo), si potrebbe affermare che non vi è destinazione estranea e quindi non vi è rilevanza reddituale

- es. nei trust di garanzia per debiti di impresa; oppure nei trust istituiti per gestire le partecipazioni (alternativo al patto sindacato) o svolgere parti dell’impresa

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Per il Trustee?

•Le attribuzioni patrimoniale non onerose che pervengono a soggetti imprenditori costituiscono sopravvenienze attive ex art. 88 Tuir

•Produzione di reddito per il beneficiario imprenditore, valutando i beni al valore normale?

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Reddito per il trustee imprenditore? No!•Effetto tipico Trust: L’attribuzione

patrimoniale va però a costituire un patrimonio segregato

•Che non si confonde con il patrimonio d’impresa del trustee

•Non entra dunque nel patrimonio di impresa del trustee e non vi è produzione di sopravvenienze attive

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Conclusioni: quando la neutralità del trasferimento•Sempre per il trustee;•Sempre se disponente che non sia

imprenditore o lavoratore autonomo•Se d. è imprenditore, neutralità quando si

trasferisce l’azienda

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Redditi derivanti dai beni in trust•Redditi fondiari, di capitale, diversi•Redditi di impresa

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la ricerca del soggetto passivo •Nel sistema del Tuir è soggetto passivo

colui che ha la titolarità giuridica della fonte reddituale

•La titolarità giuridica rappresenta la disponibilità giuridica del reddito

•Ed individua quindi la forza economica assoggettata ad imposta ex art. 53 Cost.

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Il trustee

•E’ il soggetto cui sono intestati i beni; è il titolare dell’attività di impresa e degli atti da cui derivano i redditi

•Giuridicamente è il soggetto che ha la titolarità giuridica della fonte reddituale

•Il trustee non ha però la disponibilità giuridica dei redditi

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La soggettività del Trust

•Soluzione interpretativa prevalente•La finanziaria 2007 ha riconosciuto

espressamente la soggettività del Trust nelle imposte sui redditi

•Modifica all’art. 73, Tuir; soggetti passivi Ires, “nonché i trust”

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Il Trust soggetto passivo•E’ soggetto IRES•Può essere ente commerciale o non

commerciale

•Necessario distinguere tra il fine (liberale o meno) e l’oggetto (commerciale o non)

•Rilevano elementi quali: Atto istitutivo, trust discrezionale, attività di fatto svolta

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Ris. 4/E 2008 Ag. Entrate• Concordato preventivo misto: alle cessione

dei beni ai creditori, si aggiunge l’impegno di un terzo al pagamento di una percentuale, che rafforza sussidiariamente la garanzia principale.

• In questo contesto, il trust è stato costituito allo scopo di segregare il patrimonio immobiliare personale dei membri del C.d.A. e del coniuge del liquidatore, al fine di destinare il ricavato della vendita alla soddisfazione della massa dei creditori della procedura del concordato preventivo.

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Soluzione agenzia

•Oggetto non commerciale del trust•Non tassazione plusvalenze realizzate da

vendita dei beni, perché no applicazione regime di impresa

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Il Trustee

•Autonomo soggetto passivo per i propri redditi (tra cui, per esempio, i compensi dall’attività di trust)

•Su di essi grava l’obbligo strumentale all’adempimento dell’obbligazione tributaria del trust ed obblighi formali e strumentali

•Se gestiscono diversi trust, obbligo di tenere contabilità separate

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Imputazione redditi del trust

•In linea generale allo stesso trust quale soggetto passivo Ires (trust fiscalmente opaco)

•Nei casi di trust fiscalmente trasparente, in capo ai beneficiari e non in capo al trust

•(salvo ipotesi di imposizione sostitutiva alla fonte)

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Art. 73, secondo comma, Tuir

•nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti sono imputati in ogni caso ai beneficiari;

•In proporzione alla quota individuata nell’atto di trust o in documenti successivi oppure in parti uguali

•Reddito capitale: 44, primo comma, Tuir, la nuova lettera g-sexies) – salvo che beneficiari società commerciali

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Applicazione della norma

•Interpretazione letterale, ogni volta in cui l’atto istitutivo preveda uno o più beneficiari determinati, il reddito creato (es. impresa oppure fondiario) si imputa agli stessi

•Anche se gli stessi non hanno un diritto attuale o futuro alla percezione

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Secondo Agenzia Entrate (circ. 48/E/07)•Il beneficiario deve anche avere un

diritto certo alla percezione del reddito

•Titolare del diritto a pretendere dal trustee l’erogazione del reddito

•Pena violazione capacità contributiva

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•Separazione delle regole di determinazione del reddito (trust) da quelle di tassazione (beneficiario, reddito di capitale)

•Il reddito si determina secondo le regole previste per i soggetti Ires

•Può essere tassato con aliquota al 27,5% o con le aliquote personali dei soci

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Caso

•Segregazione di beni in trust•Diritto del beneficiario ad avere ogni anno

la integrale ripartizione del reddito fondiario creato dal trust

•Reddito fondiario 2013: 100•Reddito imputato ….

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Caso

•Segregazione di beni in trust•Diritto del beneficiario ad avere ogni

anno la metà del reddito creato•Reddito fondiario 2013 trust: 100•Reddito imputato a …..

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Caso

•Segregazione di denaro in trust•Il trustee deve solo amministrare•Diritto del beneficiario 1 ad avere una

quota annuale fino ad esaurimento del denaro

•Accumulazione degli interessi e distribuzione solo al momento dello scioglimento del trust al beneficiario 2

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Caso

•Segregazione beni in trust commerciale•Trustee decide discrezionalmente se e

quando erogare i redditi creati a beneficiari determinati nell’atto istitutivo.

•Anno 2013 creato il reddito•Anno 2014 trustee individua il

beneficiario x ed eroga il reddito•Reddito 2013 tassato in capo a…..

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Trust ente non commerciale

•Trust può essere Onlus (Circ. 38/2011), ma solo se non ha un beneficiario determinato (quindi, nei trust di scopo)

•E rispetto degli ulteriori requisiti della disciplina

•Altre discipline agevolative (art. 7, lett. i, Dlgs 504/1992)

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Ris. 278/E/2007 Ag. Entrate

•Segregati i beni con vincolo per il trustee a favore di un beneficiario con handicap

•Redditi creati dal trust imputati a chi?•Secondo Agenzia no beneficiario

determinato, quanto diritto a ricevere assistenza (non reddito)

•Effetti: tassazione Ires Trust

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Soggettività passiva generale del trust•Ai fini Iva ed Irap, affermata da Agenzia

Entrate•Imu, imposte sui trasferimenti

Vedi CTP Parma n. 89/2012

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Il trasferimento di somme e beni ai beneficiari

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Le fattispecie reddituali

•Il trasferimento di beni può generare redditi al momento della fuoriuscita dell’impresa

•(Salvo hp dell’azienda )•Quindi per i beni d’impresa del trust

che svolge attività di impresa (ente commerciale o ente non commerciale in modo non prevalente)

•In nessun caso per le erogazioni di denaro

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Le fattispecie reddituali

•Per il beneficiario imprenditore, i valori (beni e denaro) attribuiti possono produrre astrattamente sopravvenienze attive

•Ma solo se l’attribuzione è relativa alla sfera imprenditoriale del beneficiario (sempre se società o ente commerciale, da verificare se persona fisica). Ipotesi limitate

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Le somme percepite dai beneficiari- Tassazione solo se diretta imputazione

come redditi di capitale quando no soggettività trust

- Se redditi già tassati in capo al trust e poi distribuzione (di beni oppure di denaro), irrilevanza reddituale

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Trust e partecipazioni societarie•Tizio segrega in trust le partecipazioni

nella Alfa Spa•Alfa Spa eroga nel 2013 100.000 Euro di

dividendi:▫Quale è l’imponibile tassabile?▫In capo a chi tassarlo?▫Con quale imposta?

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Art. 4 DT dlgs 344/2003• “fino a quando ... non verra' attuata

l'inclusione,tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito, degli enti non commerciali ... gli utili percepiti, anche nell'esercizio di impresa, dagli enti stessi non concorrono allaformazione del reddito imponibile, in quanto esclusi, nella misuradel 95 per cento del loro ammontare”

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Trust nazionale ed internazionale

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La residenza del trust

•Sede legale (inapplicabile)•Sede dell’amministrazione

▫luogo in cui vengono prese le decisioni, identificazione del trustee

▫ tendenziale coincidenza con domicilio trustee•Oggetto principale (patrimonio

immobiliare, partecipazioni, luogo attività)

(art. 73 Tuir – criteri per enti Ires)

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Oggetto principale

•Secondo Agenzia (circ. 48/07):▫Se patrimonio immobilare interamente in

Italia▫Se patrimoino immobiliare in altri stati,

criterio della prevalenza▫Se patrimonio mobiliare o misto, oggetto

della effettiva prevalenza attività esercitata

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Finanziaria 2007 (art. 73, terzo comma, Tuir)•Presunzione di residenza in Italia del

trust salvo prova contraria, se trust istituiti in Paesi con cui non vi è scambio di informazioni;

1) Se almeno 1 beneficiario ed 1 disponente sono residenti in Italia

2) Oppure se, successivamente alla istituzione, un residente italiano trasferisce al trust beni immobili

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Trust “istituiti” all’estero

•Significato ampio di trust che abbiano la residenza fiscale in Paesi non white list

•Anche se letteralmente l’”istituzione” fa riferimento al procedimento negoziale

•Ma interpretazione necessaria per evitare un facile aggiramento della norma

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Presunzioni

•1- Per il disponente conta la residenza in Italia nel solo momento in cui è effettuata la segregazione

•1- Per il beneficiario conta la residenza in Italia in qualunque momento successivo alla creazione del trust

•2- No analoghi problemi per presunzione 2

Entrambe le presunzioni sono relative

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Esterovestizione e trust?

•Presunzione residenza ITA sede amm.•Enti (trust anche?) residenti all’estero ma

controllati da soggetti italiani o con CdA in prevalenza da soggetti italiani

•Art. 73, commi 5bis e 5ter▫Come considerare, in rapporto ai trust, il

concetto di controllo ex art. 2359 c.c.?▫Hp di CdA/trustee italiano possibile ma

quanto diffuso per trust realmente fittizi?

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Trust e fattispecie transnazionali•Il trust è considerato autonomo soggetto

ai fini della applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni

•Coerente con la soluzione Ires italiana•Ma da valutare in relazione alla regola

della trasparenza, che “ignora” in taluni casi la soggettività sostanziale del trust

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Trust e territorialità dell’imposizione•Se il trust è opaco, la residenza individua

lo stato impositore in base al principio dell’utile mondiale

•La localizzazione del reddito (criteri ordinari) individua lo stato della fonte

•Ma se il trust è trasparente, occorre valutare la posizione del beneficiario.....

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Beneficiario residente• Trust trasparente, la residenza fiscale del

beneficiario è da considerare

• Si producono redditi di capitale tassabili in Italia sia se il trust è residente sia se non è residente

• Art. 44, lett g-sexies Tuir: sono redditi di capitale i redditi imputati al beneficiario di “trust, anche se non residenti”▫Così anche CM AE 61/2010

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Beneficiario non residente

•Occorre valutare se il reddito è “prodotto” in Italia ex art. 23 Tuir, 1 comma, lett. b

•“corrisposti da soggetti residenti o da s.o. di non residenti”

•Corresponsione equivale a Imputazione? •Conclusione sarebbe coerente anche ai

fini dell’applicazione delle convenzioni d.i. (beneficiario effettivo=beneficiario di trust trasparente)

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Tassabili in Italia

•Redditi imputati a beneficiari non residenti di trust residenti in Italia, ovunque prodotti

(secondo CM 21/2010)

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Caso

•Trust non residente•Beneficiario non residente•Immobili situati in Italia

Dove è prodotto il reddito?

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Trust e modulo RW

•Obbligo segnalazione investimenti esteri persone fisiche, ss ed enti non commerciali

•Anche coloro che, pur non essendo possessori diretti, sono “beneficiari effettivi”

Legge 97/2013 ( + allegato tecnico Dgls 231/07)

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Caso

•Trust non residente in Italia▫Il trust non deve fare la segnalazione▫Si i beneficiari residenti se sono titolari

effettivi

•Trust residente in Italia con beni all’estero▫Il trust italiano deve effettuare la

segnalazione▫Anche i beneficiari italiani p.f. se “titolari

effettivi”

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Beneficiari effettivi?

•Quando il beneficiario sia individuato •abbia un diritto di pretendere

l’assegnazione dei beni•In relazione ad almeno il 25% del

patrimonio del trust•Se il beneficiario non è individuato, la

“categoria di persone” nel cui interesse è istituito

•(cm 38/2013)

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Trust: IVIE - IVAFE

•Tributo dovuto solo da persona fisica residente in Italia

•Escluse società, trust, enti non commerciali

•Immobili ed attività finanziarie segregate in trust non scontano dunque le imposte patrimoniali estere

•Salvo i casi di trust “fittizi”

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Trust ed elusione internazionaleRegime delle CFC art. 167 Tuir•Applicabile se il trust è il soggetto

residente in Ita cui imputare reddito ente in paradiso fiscale

•Ma se la residenza del trust è nel paradiso fiscale e beneficiario/disponente in Ita, si applica la norma?▫Sono rapporti di controllo 2359 c.c.

(magg.voti, influenza dominante)?

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Ris. AE 400/2008

•Società A italiana “detiene indirettamente” una partecipazione del 50% in tre tre società in paradisi fiscali

•Società A controlla Società B che era disponente e beneficiario del Trust Y in cui erano le partecipazioni

•Sec. AE regime CFC per società A italiana.

•Necessaria tuttavia la prova della fittizietà del trust, altrimenti inapplicabile

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Elusione nel trust internazionale•Limitata applicazione regola CFC•Presunzioni di residenza in Italia, in base

a collocazione di immobili, disponente e beneficiario

•Ipotesi di abuso/fittizietà del trust (rinvio)

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•Il trust nelle imposte indirette

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“nuova” imposta successioni donazioni (d.l. 262/2006)•Comprende nel presupposto gli atti “a

titolo gratuito”, e la “costituzione di vincoli di destinazione”

•Attività interpretazione necessaria perché di per sé la costituzione del vincolo non evidenzia trasferimento di ricchezza e quindi capacità contributiva

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Atto istitutivo di trust

•Atto con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust

•Se non prevede anche il trasferimento di beni nel trust

•Assoggettato ad imposta di registro in misura fissa, in quanto atto privo di contenuto patrimoniale (art.11 Tariffa allegata Dpr 131/86)

•Se redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata

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Atto di disposizione

•Atto di dotazione patrimoniale da parte del disponente, che segrega i beni in trust

•L’AE afferma la tassazione (circ. 3/2008) della costituzione del vincolo se accompagnata dal trasferimento di beni

•Secondo l’AE la tassazione si giustifica in vista del futuro arricchimento del beneficiario, che costituisce la capacità contributiva colpita

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Conseguenze

•Tassazione immediata (proporzionale) nel tributo successioni e donazioni della costituzione del trust;

•Irrilevanza della successiva attribuzione dei beni ai beneficiari

•La posizione del beneficiario consente di applicare il tributo in base al rapporto tra disponente e beneficiario

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Infatti:

•In che modo individuare il rapporto tra i soggetti che, nella disciplina vigente del tributo, è fondamentale per fissare:

1)Aliquote (4, 6, 8%)2)Franchigie (100.000; 1.000.000 euro)

(1.500.000 euro se handicap)3)Esenzioni (azienda e partecipazioni

discendenti)

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Secondo l’Agenzia

• Il rapporto che rileva è tra disponente e beneficiario

•La tassazione è maggiore (8%) nei casi di:- trust di scopo (no beneficiario diretto)

- no rapporto di parentela tra beneficiario e disponente- il beneficiario non è determinato al momento della segregazione del patrimonio

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Esempi

a) Il trust attribuisce al trustee il potere di scegliere il beneficiario (eventualmente da un elenco o categoria)

b) Il trust sottopone il diritto del beneficiario a condizione (es. conseguimento di una laurea in medicina)

c) Il disponente si è riservato il diritto di nominare il beneficiario in un momento successivo

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Osservazioni critiche

•La tassazione della costituzione del vincolo non è giustificabile sulla base di un arricchimento certo (ancorchè futuro)

•Secondo parte della dottrina (e della giur.) il presupposto per la tassazione proporzionale si verificherebbe al momento di questo effettivo arricchimento

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CTP Firenze 12/2/2009•Trust discrezionale con possibili beneficiari,

parenti fino al quarto grado•Secondo Ufficio, imposta donazione al

momento della segregazione al 6%•Secondo CTP: tassazione al momento della

segregazione dei beni: imposta fissa di registro

•Se successiva disposizione a favore dei beneficiari, si realizza il presupposto di imposta del tributo successioni e donazioni

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Trust autodichiarato

•Il disponente è anche trustee•Non vi è passaggio della titolarità

giuridica da un soggetto all’altro•Vi è costituzione del vincolo ma non

trasferimento dei beni•Ciononostante, per l’AE vi è tassazione ai

fini della imposta donazioni e successioni

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Soggetto passivo tributo

•L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi

•Secondo il Ministero, è il trust ad essere soggetto passivo dell’imposta, in quanto immediato destinatario della disposizione

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Trust non liberali ma onerosi

•trust di garanzia o con funzioni solutorie

•Esempio: amministrazione di un pacchetto azionario al fine di dare efficacia reale alle pattuizioni contenute in una convenzione parasociale

•Secondo la Dottrina e giurisprudenza, fuori dal campo di applicazione dell’imposta

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CTP Lodi del 12/1/2009

•Società conferisce bene in trust affinchè liquidi il patrimonio per soddisfare i creditori sociali

•Secondo Ufficio, tassazione i. donazione 8%

•Secondo il ricorrente, no presupposto imposta donazione perché no atto liberale

•CTP Lodi: solo imposta fissa di registro, perché fuori dal campo applicativo imposta successioni e donazioni

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Imposte ipotecarie e catastali

•Ogni trasferimento immobiliare•Ipotecarie 2%•Catastali 1%

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Ris. 110/E del 23/4/2009 • Segregato in un trust quote società Alfa (97%

capitale sociale)• Trust irrevocabile per 10 anni: obbligo di gestire

la partecipazione ed acquisire eventualmente altre• Trust discrezionale: al termine, facoltà del

trustee di decidere se assegnare le quote ai beneficiari, che sono predeterminati (coniuge e figli)

• Quesito: applicabile la esenzione art. 3, c. 4 ter, dlgs. 346/90 per donazione di azienda? Sussistono le condizioni?

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Secondo l’Agenzia

•Condizioni soddisfatte se:▫Trust ha durata almeno di 5 anni (periodo

di tempo minimo per la esenzione)▫I beneficiari finali sono discendenti o

coniuge▫Trustee prosegue l’esercizio della impresa ▫Il trust non è revocabile o discrezionale

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Soluzione Agenzia

•Nel caso in esame negata la esenzione, perché la discrezionalità del trust renderebbe inconfigurabile un diritto certo ed incondizionato alla assegnazione delle quote

•Quindi tassazione come se trust di scopo oppure trust con beneficiario non coniuge o discendente..

•Critica….

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Trust e forme di “abuso”: strumenti di contrasto•Riconoscimento del trust e

(ri)qualificazione negoziale

•Simulazione (c.d. trust sham)

•Interposizione fittizia di persona (art. 37 comma 3, Dpr 600/73)

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Segue..

•Specifiche discipline antielusive (CFC, transfer price; società di comodo)?

•Principio divieto abuso del diritto

(circ. 61/2010 Ag.Ent., ipotesi sintomatiche di forme di elusione)(Banca Italia – com 212/13)

Cass. 20254/2012