IL PROCESSO TRIBUTARIO GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Gli organi della giurisdizione tributaria

esercizio della giurisdizione tributaria

commissioni tributarie provinciali

commissioni tributarie regionali

Regolamentazione ex D.Lgs n. 545/92

organi della giurisdizione tributaria componenti delle commissioni tributarie

uffici di segreteria

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Esercizio della giurisdizione tributaria

norme applicabili

regolamentazione ex D.Lgs n. 546/92

per quanto non disposto purché compatibile

norme del codice di procedura civile

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Esercizio della giurisdizione tributaria

Principio espresso dalla legge delega e richiamato dalla relazione ministeriale

“la disciplina dettata dal codice di procedura civile, della quale ovviamente fanno parte anche le disposizioni di attuazione, si pone quale fonte immediatamente secondaria e generalizzata …. rispetto alla normativa dettata nel decreto. Il passaggio dall'una all'altra è dato, ovviamente, dal doppio criterio dell'esistenza di una lacuna nella normativa speciale e della compatibilità della disciplina generale del codice di procedura civile con quella specialmente prevista dal decreto …”

norme del codice di procedura civile

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Esercizio della giurisdizione tributaria

Circolare esplicativa del Ministero n. 98/E-1996

“Per l'accertamento di compatibilità soccorre il principio enunciato della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 16-1-1986, n. 210) secondo il quale, in primo luogo, l'indagine deve tendere ad accertare se anche nel processo tributario possa configurarsi una situazione processuale avente le medesime caratteristiche di quella oggetto delle disposizioni richiamate, ed, in secondo luogo, se la disciplina risultante sia o meno compatibile con le norme del processo tributario e dell'ordinamento tributario in generale.Il giudizio di compatibilità avrà esito positivo non solo quando non vi e' contrasto assoluto tra le norme, ma anche quando l'applicazione della norma richiamata non comporti una disarmonia non giustificata.”

norme del codice di procedura civile

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Oggetto della giurisdizione tributaria

controversie soggette alla giurisdizione delle C.T.

tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati

compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio

sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative,

comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio

controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a

titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la

consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della

rendita catastale

controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo

smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Oggetto della giurisdizione tributaria

controversie escluse dalla giurisdizione delle C.T.

le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della

cartella di pagamento ed i casi che hanno per oggetto l'avviso ad adempiere di cui all'art. 50 del DPR n.

602/73

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Competenza per territorio

delle agenzie delle entrate; delle agenzie del territorio; delle agenzie delle dogane; degli enti locali; dei concessionari del servizio di riscossione;

che hanno sede nella loro circoscrizione

commissioni tributarie provinciali

controversie proposte nei confronti:

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Competenza per territorio

che hanno sede nella loro circoscrizione

commissioni tributarie regionali

impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni

tributarie provinciali

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Poteri delle commissioni tributarie

Le commissioni tributarie

ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta:1) di accesso:2) di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti

possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della G.d.f., ovvero disporre C.T.

disapplicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, regolamento o un atto generale se ritenuti illegittimi

non possono ammettere il giuramento e la prova testimoniale.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Errore sulla norma tributaria

potere della commissione

tributaria

quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce

quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza

sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle

quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento

inapplicabilità delle sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie

dovere della A.F.

Art. 8D.Lgs 546/92

Art. 6D.Lgs 472/97

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Le parti

ricorrente

ufficio del Ministero delle finanze

ente locale

concessionario del servizio di riscossione

ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni

sul rapporto controverso (se atto emanato da centro di servizio)

ente che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato

l'atto richiesto

V/s

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Capacità di stare in giudizio

direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata

ufficio del Ministero delle finanze

ente locale mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento

nel giudizio di secondo grado, può essere assistito dall'Avvocatura dello

Stato

le altre parti

anche mediante procuratore generale o speciale

assistiti da un difensore abilitato

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

L’assistenza tecnica

obbligatoria

controversie di valore non inferiore a 5.000.000 (importo del tributo al

netto degli interessi e delle eventuali sanzioni – sole sanzioni se atto di

irrogazione)

ordine del presidente (della commissione o della sezione) o del

collegio

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

L’assistenza tecnica

abilitazione piena

iscritti negli albi professionali:- avvocati- dottori commercialisti- ragionieri e i periti commerciali- consulenti del lavoro

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

L’assistenza tecnica

abilitazione parziale

iscritti negli albi professionali: ingegneri;architetti; geometri; periti edili; dottori agronomi; agrotecnici; periti agrari.

i soggetti laureati in giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti o diplomati in

ragioneria:- indicati nell'articolo 63 del DPR 600/73- soggetti iscritti alla data del 30-9-1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle C.C.A.I.I. (subcategoria tributi);- dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel C.N.E.L. o dipendenti delle imprese o delle loro controllate

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

L’assistenza tecnica

conferimento dell'incarico

atto pubblico

scrittura privata autenticata

in calce o a margine di un atto del processo con sottoscrizione autografa certificata dallo stesso

incaricato

oralmente all'udienza pubblica

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

L’assistenza tecnica

assistenza tecnica gratuita assicurata ai non abbienti secondo le disposizioni del DPR 115/2002

decisione della commissione del patrocinio

incarico affidato dal soggetto ammesso

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Pluralità di parti: litisconsorzio ed intervento

litisconsorzio necessariooggetto del ricorso riguarda

inscindibilmente più soggetti

Esempi:LATO ATTIVO- A.F. - sostituto - sostituito: materia di rimborso di ritenute;- compossessori a titolo di promiscuità di un stessa particella: controversie catastali.LATO PASSIVO- Ufficio – concessionario riscossione.

chiamata in causa

ordine di integrazione del contraddittorio in un termine stabilito a pena di decadenza

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Spese del giudizio

La commissione

liquida e condanna la parte soccombente

se vi è soccombenza reciproca o concorrono

altri giusti motivi

compensa in tutto o in parte a norma dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c.

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

ricorso può essere proposto avverso

avviso di accertamento

del tributo

avviso di liquidazione del

tributo

provvedimento che irroga le

sanzioni

ruolo e cartella di pagamento

avviso di mora

atti relativi alle operazioni catastali

ogni altro atto per il quale la legge ne

preveda l'autonoma impugnabilità

davanti alle C.T.

rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri

accessori non dovuti

diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione

agevolata di rapporti tributari

iscrizione di ipoteca sugli

immobili fermo di beni

mobili registrati

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Atti impugnabili e oggetto del ricorso

corollari

elencazione tassativa - gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente

Gli atti devono contenere:- l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto;- la commissione tributaria competente;- le relative forme da osservare.

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto

notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest'ultimo

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Il ricorso

contenere, a pena d’inammissibilità, l'indicazione precisa:a) della commissione tributaria cui è diretto;b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;c) dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto;d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;e) dei motivi.deve

essere sottoscritto (sia nell'originale che nelle copie) dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

A) NOTIFICHE DELLE PARTI

ricorso introduttivo

a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico

senza busta con racc. A.R.

consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta

sulla copia

ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )

entro 60 gg. atto

dopo 90 gg. dall’istanza di

rimborso

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

A) NOTIFICHE DELLE PARTI

istanza trattazione in pubblica udienza

a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico

senza busta con racc. A.R.

consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta

sulla copia

ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )

10 gg. liberi prima

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

A) NOTIFICHE DELLE PARTI

sentenza

ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )

non previsto

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

A) NOTIFICHE DELLE PARTI

appello

a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico

senza busta con racc. A.R.

consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta

sulla copia

ufficiale giudiziario ( ex. art. 137 e ss. c.p.c. )

- 60 gg. dalla notifica della sentenza;- 1 anno e 46 gg.dal deposito della sentenza

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA

ricorso introduttivo(costituzione in

giudizio)

Consegna e trasmissione a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento :* dell’originale notificato ex art. 137 c.p.c.;* copia del ricorso consegnato o spedito per posta con la fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

entro 30 gg. notifica ricorso

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA

costituzione in giudizio della parte

resistente

consegna del fascicolo contenente le controdeduzioni (una copia per ogni parte) ed i

documenti all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta

entro 60gg. dalla notifica

del ricorso (non perentorio)

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA

istanza di trattazione in pubblica udienza

consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta

10 gg. liberi prima

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA

memorie

consegna copie (una per ogni parte) all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta

10 gg. liberi prima

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA

documenti

consegna la nota (una copia per ogni parte) e dei documenti all'impiegato addetto che ne

rilascia ricevuta

20 gg. liberi prima

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

B) DEPOSITI IN SEGRETERIA

sentenza

consegna originale o copia autentica dell'originale

notificato alla segreteria che ne rilascia ricevuta

entro 30gg.da notifica

dell'originale

ATTO MODALITA' TERMINE

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE

avviso di trattazione

consegna alle parti

30 gg. liberi prima

ATTO MODALITA' TERMINE

spedizione in plico postale senza busta con racc. A.R.

ufficiale giudiziario o messo

comunale

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IL PROCESSO TRIBUTARIO

Comunicazioni e notificazioni

C) COMUNICAZIONI ATTI DELLA COMMISSIONE

dispositivo sentenza

consegna alle parti

entro 10 gg. dal deposito

ATTO MODALITA' TERMINE

spedizione in plico postale senza busta con racc. A.R.

ufficiale giudiziario o messo

comunale