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INDICE

1. Organi ed oggetto del contenzioso tributario.

A cura di Simona BAGNOLI……………………………………………...…......

pag.

1

1.1. Gli organi della giurisdizione tributaria………………………………..……….. pag. 1

1.1.2 La competenza territoriale delle Commissioni tributarie………………….…… pag. 10

1.2. L’oggetto della giurisdizione tributaria………………………….………...…… pag. 14

1.2.1 I tributi oggetto di controversia…………………….…...................................... pag. 14

1.2.2 Gli atti impugnabili……………………………………...................................... pag. 17

2. Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010

e 2011.

A cura di Simona CHECCONI, Enrico GUARDUCCI, Guglielmo PERUZZI....

pag.

25

2.1. Le novità del 2009 e del 2010………………………………………………….. pag. 25

2.1.1. Legge n.69 del 18 giugno 2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), entrata in

vigore il 4 luglio 2009………………………………………………………..

pag.

25

2.1.2. Il D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 (“Decreto incentivi”)……………………........ pag. 30

2.1.3. Accertamenti/provvedimenti esecutivi: art. 29 del D.L. n. 78/2010 e successive

modificazioni. ricorso – procura alla lite – istanza di pubblica udienza - istanza

sospensione giudiziale…………………………………………………..

pag.

31

2.2. Le novità del 2011……………………………………………………………… pag. 33

2.2.1. Il contributo unificato…………………………………..................................... pag. 33

2.2.2. Novità sui contenuti obbligatori del ricorso: indirizzo di posta elettronica certificata,

numero di fax, codice fiscale del difensore……...…………..

pag.

37

2.2.3 Nota di iscrizione a ruolo………………………………………………………. pag. 37

2.2.4. Reclamo e mediazione…………………………………………………………. pag. 38

2.2.5. Chiusura delle liti fiscali pendenti……………………...................................... pag. 39

3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario.

A cura di Matteo MANFRIANI e Federico PIANIGIANI………………..........

pag.

43

3.1. Il procedimento davanti la CTP Fiorentina…………........................................ pag. 43

3.1.1. Preventiva verifica della corretta e tempestiva notificazione dell’atto originante il

contenzioso tributario…………………………………………………………

pag.

43

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INDICE

3.1.2. Calcolo termine per la proposizione del ricorso………………………………... pag. 44

3.1.3. Redazione ricorso – procura alla lite – istanza di pubblica udienza - istanza

sospensione giudiziale………………………………………………………......

pag.

45

3.1.4. Proposizione del ricorso: notifica all’organo che ha emanato l’atto

impugnato……………………………................................................................

pag.

52

3.1.5. Proposizione del ricorso: costituzione in giudizio…………………………........ pag. 53

3.1.6 Una volta ricevuto l’avviso di trattazione, consultare il fascicolo di

causa……………………………………..........................................................

pag.

55

3.1.7. Discussione in pubblica udienza e successiva comunicazione del dispositivo da parte

della segreteria…………………………………………………………….

pag.

57

3.2. Il procedimento davanti la CTR Toscana………………………………………. pag. 58

3.2.1 Il sistema delle impugnazioni………………………………………………....... pag. 58

3.2.2. Procedimento a seguito di sentenza della CTP interamente favorevole al contribuente

ed appellata dall’Ufficio…………………………………………..

pag.

59

3.2.3. Procedimento a seguito di sentenza della CTP contraria al contribuente ed appellata

dal medesimo…………………………………………………………

pag.

64

3.2.4. Procedimento a seguito di sentenza della CTP parzialmente favorevole al

contribuente ed appellata dall’Ufficio…………………………………………..

pag.

69

3.2.5. Decisione della CTR Toscana ed eventuale ricorso in Cassazione (brevi cenni).

pag. 71

4. Massimario sentenze 2010 CTP di Firenze………………………………….. pag. 73

4.1. Abuso del diritto……………………………………………………………...... pag. 73

4.2. Accertamenti induttivi ed analitico induttivi ………………………………...... pag. 75

4.3. Studi di settore……………………………………….…………………………. pag. 77

4.4. Trasferimento di immobili: imposte dirette e indirette – valutazioni agenzia del

territorio – valori omi – valore normale ………………………………………..

pag.

80

4.5. Reddito d’impresa: operazioni oggettivamente e/o soggettivamente

inesistenti………………………………………………………………………..

pag.

83

4.6. Redditometro……….…………………………………..................................... pag. 85

4.7. Riscossione……………………………………………………………….. pag. 86

4.8. Transfer pricing………...……………………………………………………….. pag. 87

4.9. Terzo settore……………………………………………………………………. pag. 87

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Allegati:

Sezione I: Tabelle di riferimento.

1. Tributi oggetto di controversia…………………………………………………. pag. 91

2. Atti impugnabili…………………………………………………….................. pag. 92

3. Termini di accertamento imposte e tasse………………………………………. pag. 96

4. Termini processuali per la proposizione del ricorso e dell’appello……………. pag. 97

5. Modalità riscossione imposte in pendenza di giudizio……………………….… pag. 105

6. Composizione delle Sezioni della CTP e CTR di Firenze…………...............… pag. 107

Sezione II: Atti del contenzioso.

1. Il ricorso, senza sospensione giudiziale…...…………………………………… pag. 111

2.

3.

Il ricorso, avverso accertamento analitico induttivo,con sospensione giudiziale

L’appello…………………………………………………………….................

pag.

pag.

114

121

4. La nota di iscrizione a ruolo CTP………………………………………………. pag. 124

5. La nota di iscrizione a ruolo CTR ………………………………..……………. pag. 130

6. La nota spese per liquidazione del compenso………..………………………… pag. 137

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 1

Capitolo Primo

ORGANI ED OGGETTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

a cura di Simona Bagnoli

Le norme che disciplinano il processo tributario sono principalmente contenute nel D.Lgs. n. 546/1992 (“Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30.12.1991, n. 413”), il quale presenta, in via di estrema sintesi, la seguente struttura:

a) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI: - al Capo I sono descritti gli organi e l’oggetto della giurisdizione tribu-

taria; - al Capo II vengono trattate le disposizioni sulle parti e sulla loro rap-

presentanza ed assistenza in giudizio. b) TITOLO II – IL PROCESSO:

- al Capo I è disciplinato il procedimento davanti alla Commissione tri-butaria provinciale (introduzione al giudizio, esame preliminare del ri-corso, trattazione della controversia, decisione della controversia ed eventuale sospensione, interruzione ed estinzione del processo);

- al Capo II è descritto l’eventuale procedimento cautelare e conciliati-vo;

- al Capo III sono trattate le impugnazioni del giudizio di primo grado, il giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale (quale secondo organo di giudizio), il ricorso per Cassazione (quale eventuale terzo ed ultimo grado di giudizio) e l’eventuale revocazione.

c) TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE: titolo che comprende dieci articoli inerenti a mere norme di collegamento.

1.1. GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

L’art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992 stabilisce che la giurisdizione tributaria sia esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e dalle Commissioni tributa-rie regionali e rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 545/1992 per quanto concerne l’organizzazione e la composizione di tali organi; è omesso ogni riferi-mento alla Corte di Cassazione, cui invece è affidato il terzo grado di giudizio per i

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 2

motivi di legittimità individuati in maniera tassativa dall’art. 360, comma 1, del c.p.c., ossia:

a) errori o vizi del procedimento (errores in procedendo): - motivi attinenti alla giuri-sdizione; - violazione delle norme sulla competenza; - nullità della sentenza o del procedimento; - omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio;

b) errori o vizi del giudizio (errores in iudicando): - violazione o falsa applicazione di norme di diritto (e dei contratti e accordi collettivi di lavoro).

Il previgente D.P.R. n. 636/1972 riservava i primi due gradi di giudizio, rispetti-vamente, alle Commissioni di primo e di secondo grado, cui andava ad aggiungersi un terzo grado di giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale con sede a Roma. Il D.Lgs. n. 545/1992 ha soppresso questo organo, mantenendolo in fun-zione per i soli giudizi pendenti o per i quali pendeva il termine per proporre ricor-so al 15 gennaio 1993, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 546/1992. La L. n. 244/2007 (cd. legge finanziaria 2008) ha poi suddiviso la Commissione tributaria centrale in 21 sezioni, ciascuna con sede in tutti i capoluoghi di regione o provincia autonoma, alle quali sono state riassegnati i procedimenti pendenti, al fine di ren-dere più efficiente la loro definizione. La disciplina del processo tributario recata dal D.Lgs. n. 546/1992 assegna alle Commissioni, come detto, l’esercizio dell’intera “giurisdizione tributaria”; per il trami-te di tale ampia formulazione, dunque, il Legislatore ha inteso evidenziare (rectius, confermare1) l’acquisizione da parte delle Commissioni, giudici speciali non in-quadrabili nell’ambito della magistratura ordinaria o amministrativa, di un auto-nomo esercizio della funzione giurisdizionale in materia impositiva. All’indicazione degli organi deputati all’amministrazione della giustizia in materia tributaria di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, segue, al comma 2, l’enunciazione della regola secondo la quale “i giudici tributari applicano le regole del pre-sente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di pro-cedura civile”. Diversamente dal precedente sistema processuale, il quale adottava un rinvio limi-tato solo ad alcune norme del primo libro del codice di procedura civile, nell’attuale impianto, in presenza di lacune nelle disposizioni sul processo tributa-

1 Così Marello E., Codice commentato del processo tributario (a cura di F. Tesauro), Milano, 2011, pag. 6: “Le Commissioni tributarie costituiscono il principale giudice speciale non nominato dalla Costituzione, pree-sistente rispetto alla Carta. Le Commissioni tributarie, infatti, non rientrano esplicitamente nell’assetto dei giu-dici speciali nominati ex artt. 102 ss. Cost., appartenendo invece a quell’insieme di giudici presi in considera-zione della VI disp. trans. Cost., che richiede la revisione – entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costi-tuzione – dei giudici speciali esistenti”.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 3

rio, il completamento della relativa disciplina trova attuazione attraverso un rinvio generale e formale alle norme del codice di procedura civile, applicabili, sotto il profilo del contenuto, senza alcuna limitazione (fatta salva quella dell’eventuale in-compatibilità). L’utilizzo da parte nel Legislatore del 1992 della tecnica del rinvio implica ovvia-mente che, per colmare gli eventuali i vuoti normativi, debbano essere considerate anche le successive modificazioni alle norme del codice di procedura civile intro-dotte in seguito alla pubblicazione del D.Lgs. n. 546/1992. In ogni caso, le stesse norme del Decreto in parola, in alcune loro parti, possono talvolta contenere dei rinvii specifici ad istituti del c.p.c. (artt. 3, 6, 9, 15, 16, 22, 35, 38, 49, 62, 64, 65) ovvero escludere in maniera espressa l’applicazione di alcune di-sposizioni del c.p.c. (artt. 5, 49). Questo sistema - che, come evidenziato da autorevole dottrina, appare forse “inu-tilmente complesso”2 – lascia, dunque, all’interprete il compito di effettuare una verifi-ca “in tre fasi”, constatando, in primis, l’esistenza di un vuoto normativo all’interno del D.Lgs.n. 546; successivamente, l’assenza di un’esclusione dell’applicazione del-le norme del c.p.c.; ed, infine, la compatibilità della norma richiamata con la disci-plina del processo tributario. Per quanto concerne l’organizzazione delle Commissioni tributarie, il comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 545/1992 stabilisce che quelle provinciali abbiano sede nel capoluogo di ogni provincia e quelle regionali nel capoluogo di ogni regione. È altresì prevista l’istituzione di sezioni staccate3 delle Commissioni tributarie re-gionali nei Comuni sedi: - di Corte di appello o di sezioni staccate di Corte di appello; - di sezioni staccate di Tribunali amministrativi regionali; - capoluoghi di provincia con oltre 120.000 abitanti distanti non meno di 100

chilometri dal Comune capoluogo di regione. Circa la composizione, invece, degli organi della giustizia tributaria, il D.Lgs. n. 545/1992, all’art. 2, statuisce che a ciascuna delle Commissioni tributarie provin-ciali e regionali sia preposto un Presidente, che presiede anche la prima sezione. A ciascuna sezione è assegnato, poi, un Presidente, un Vice-Presidente e non meno di quattro Giudici tributari; ogni Collegio giudicante è presieduto dal Presidente della sezione o dal Vice-Presidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. Il Presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal Presidente di sezione con maggiore anzianità nell’incarico subordinatamente d’età; se in una sezione mancano i componenti ne- 2 Così Marello E., Codice commentato del processo tributario (a cura di F. Tesauro), op.cit., pag. 11. 3 Per quanto riguarda la regione Toscana, si segnala la Sezione staccata della Commissione tri-butaria regionale di Livorno.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 4

cessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente della Commissione designa i componenti di altre sezioni. A mente dell’art. 3 del D.Lgs. n. 545/1992, i Presidenti delle Commissioni tributa-rie provinciali e regionali, nonché i relativi Presidenti e Vice-presidenti di sezione, sono nominati tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo, secondo determinate graduatorie stabilite dallo stesso D.Lgs. n. 545/1992. I Vice-presidenti delle Commissioni provinciali e regionali possono es-sere altresì nominati anche tra coloro che abbiano esercitato, rispettivamente, per cinque o dieci anni, le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diplo-ma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio. Riprendendo quanto prima brevemente esposto circa l’esplicita qualificazione, ad opera dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992, delle attività svolte dalle Commissioni come funzioni di tipo giurisdizionale, si osserva ulteriormente che a tale ricono-scimento ha corrisposto la previsione di un determinato livello di qualificazione professionale dei Giudici tributari; tale principio era stabilito, infatti, dalla L. n. 413/1991 la quale, nel delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l’organizzazione del conten-zioso tributario, richiedeva, all’art. 30, comma 1, lett. f), l’osservanza, inter alia, del criterio direttivo relativo alla “qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche”. È, infatti, anche in attuazione del suddetto canone che l’art. 4 del D.Lgs. n. 545/1992, come novellato dall’art. 39, comma 2, lett. a) del D.L. n. 98/2011 (con-vertito dalla L. n. 111/2011), statuisce che i giudici delle Commissioni tributarie provinciali siano nominati tra: a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili4, in servizio o a riposo, e

gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo; b) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche in servizio o a

riposo che hanno prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due in una qualifica alla quale si accede con la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altra equipollente;

c) gli Ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanen-te effettivo prestato per almeno dieci anni;

d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri e dei periti commerciali ed han-no esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

4 La principale novella apportata dall’articolo di cui al testo consiste proprio nell’allargamento della possibilità di far parte delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ai magistrati contabili, la cui nomina, come per le altre categorie di magistrati, è comunque subordinata al superamento di un rigido concorso pubblico.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 5

e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in qualità di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, atti-vità nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;

f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori Ufficiali dei conti o dei revisori contabili ed hanno svolto almeno cinque anni di attività;

g) coloro che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in materie giuridi-che, economiche o tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque an-ni attività di insegnamento;

h) gli appartenenti alle categorie indicate nell’articolo 5; i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il diploma di laurea in giuri-

sprudenza o in economia e commercio; l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili,

dei periti industriali, dei dottori agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari che abbiano esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni.

Analogamente, ai sensi del successivo art. 5, anch’esso oggetto della recente modi-fica di cui all’art. 39, comma 2, lett. b) del D.L. 98/2011, possono essere nominati Giudici delle Commissioni tributarie regionali: a) i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili in servizio o a riposo e

gli avvocati e procuratori dello Stato, a riposo5; b) i docenti di ruolo universitari o delle scuole secondarie di secondo grado ed i

ricercatori in materie giuridiche, economiche e tecnico-ragionieristiche, in ser-vizio o a riposo;

c) i dipendenti civili dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, in servizio o a riposo, in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o al-tra equipollente, che hanno prestato servizio per almeno dieci anni in qualifiche per le quali è richiesta una di tali lauree;

d) gli Ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio permanente effettivo;

e) gli ispettori del Servizio centrale degli ispettori tributari cessati dall’incarico do-po almeno sette anni di servizio;

f) i notai e coloro che sono iscritti negli albi professionali degli avvocati e procu-ratori o dei dottori commercialisti ed hanno esercitato per almeno dieci anni le rispettive professioni;

5 L’art. 39 del D.L. n. 98/2011 ha peraltro inserito nell’art. 9 del D.Lgs. n. 545/1992, il comma 2-bis, in base al quale: “Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari o contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo”.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 6

g) coloro che sono stati iscritti negli albi professionali indicati nella lettera f) o dei ragionieri e dei periti commerciali ed hanno esercitato attività di amministrato-ri, sindaci, dirigenti in società di capitali o di revisori di conti.

Alle caratteristiche specifiche appena descritte devono poi ulteriormente affiancar-si i requisiti “generali” di cui all’art. 7, ossia: a) essere cittadini italiani; b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti co-muni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere su-perato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la pre-sentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età; e) avere idoneità fisica e psichica; f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regio-ne nella quale ha sede la Commissione tributaria). Anche l’art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992, avente ad oggetto la disciplina delle in-compatibilità con il ruolo di componente delle Commissioni, è stato profonda-mente revisionato dall’art. 39, comma 2, del D.L. 98/20116 - il quale, nell’ambito di una ben più vasta e complessa manovra di stabilizzazione della finanza pubblica, ha inteso perseguire l’obiettivo di “una maggiore efficienza del sistema della giustizia tribu-taria” - e, in misura minore ma comunque significativa, dall’art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011 (convertito dalla L. n. 148/2011)7. L’attuale formulazione della norma stabilisce che non possano essere nominati Giudici tributari, finché permangono in attività di servizio o nell’esercizio delle ri-spettive funzioni o attività professionali: a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministra-

tori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tribu-ti indicati nell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché

6 L’art. 39 del D.L. n. 98/2011 ha novellato la disciplina dell’art. 8 apportando le seguenti mo-difiche: soppressione della lettera f), che impediva agli ispettori tributari di essere Giudici tribu-tari; revisione della lettera i), la cui previgente formulazione impediva di essere membri delle Commissioni tributarie a “coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rap-porti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”; eliminazione della lette-ra m) e “trasferimento” del relativo contenuto, comunque sostanzialmente innovato, nel nuovo comma 1-bis; introduzione della nuova lettera m-bis); inserimento nel comma 2 del divieto di essere membri dello stesso collegio giudicante anche per i conviventi, oltre che per coniugi, pa-renti e affini entro il 4° grado. 7 L’art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, alla lett. a), ha inserito nel comma m-bis dell’art. 8 del D.Lgs. n. 545/1992 l’inciso relativo all’esercizio, anche in forma non individuale, delle attività di cui alla lett. i) del medesimo articolo; alla lett. b), ha sostituito al comma 1-bis dell’art. 8 la locuzione “parenti fino al terzo grado” con “parenti fino al secondo grado”.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

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coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi colle-giali, concorrono all’accertamento dei tributi stessi;

c) i dipendenti dell’Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli Uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio

di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell’anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

f) (…)8; g) i prefetti; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici; i) coloro che, in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra

prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attività di consulenza, assistenza o rap-presentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia; m) (…)9; m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale di-

pendente individuato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 546/199210, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i).

A mente del successivo comma 1-bis, non possono essere componenti di Commis-sione tributaria provinciale o regionale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al se-condo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria. All’accertamento della sussistenza delle cause di in-compatibilità previste provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Secondo quanto in seguito prescritto, non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado, né è possibile essere componente di più Commissioni tributarie.

8 Come già osservato, tale lettera è stata abrogata dall’art. 39, comma 2, lett. c), num. 1 del D.L. n. 98/2011. 9 La suddetta lettera è stata abrogata dall’art. 39, comma 2, lett. c), num. 3 del D.L. n. 98/2011. 10 Disposizione legislativa avente ad oggetto la disciplina dei soggetti abilitati all’assistenza tec-nica delle parti nel processo tributario.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 8

I membri delle Commissioni tributarie che vengano a trovarsi in una delle condi-zioni di cui alle suddette lettere a) e b) o che siano nominati Giudici costituzionali sono sospesi dall’incarico fino alla data di cessazione dell’incompatibilità; successi-vamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in sopran-numero presso la Commissione tributaria di appartenenza. Sulla scorta di quanto precede, è possibile osservare che le nuove ipotesi di in-compatibilità sono riconducibili, sostanzialmente, alle seguenti fattispecie: 1. incompatibilità per l’esercizio della consulenza tributaria – cosiddetta “incompati-

bilità per materia”; 2. incompatibilità relative all’iscrizione in albi professionali – cosiddetta “incompati-

bilità professionale”; 3. incompatibilità collegate all’esistenza di legami familiari – cosiddetta “incompatibi-

lità parentale”. Con particolare riferimento al primo punto, sovviene la trascritta lettera i) del comma 1 del nuovo art. 8. Essa rappresenta, per così dire, il momento conclusivo di un lungo iter normativo che partendo dalla norma, introdotta nell’art. 8 dalla L. 449/1997, relativa all’incompatibilità “per coloro che esercitano in qualsiasi forma la consu-lenza tributaria ovvero l’assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”, è poi giunto, per il tramite dell’art. 84, comma 1, della L. n. 342/2000, ad attribuire al regime delle in-compatibilità uno spettro ancor più ampio, prescrivendo l’estromissione dalle Commissioni, a decorrere dal 1° ottobre 2001, “per coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l’assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario”. Come risulta evidente, già le norme del 1997 e del 2000, estendendo le ipotesi di incompatibilità anche a quelle in cui i professionisti avessero svolto attività di mera consulenza in materia tributaria, anche in modo accessorio o saltuario, hanno principalmente riguardato la categoria dei dottori commercialisti, per i quali la con-sulenza tributaria (peraltro intesa nell’accezione interpretativa più ampia) costitui-sce una parte quanto mai consistente della propria attività professionale; tale impo-stazione - già da molti giudicata come censurabile nella misura in cui non conside-ra che l’estrema specificità della materia fiscale e la complessità del relativo sistema necessariamente richiederebbero puntuali competenze giuridico-contabili in mate-ria impositiva - sembra invece trovare, con l’attuale riforma dell’art. 8, compiuta realizzazione. La novella normativa in esame, inoltre, ha anche espressamente inserito, tra le ipo-tesi di incompatibilità, l’attività di tenuta delle scritture contabili e di redazione dei bilanci, confermando che tale causa ostativa riguarda tutti coloro che “svolgono qual-siasi attività di consulenza, assistenza o rappresentanza a qualsiasi titolo e anche nelle controver-

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 9

sie di carattere tributario”; così disponendo, si determina un ulteriore irrigidimento delle fattispecie di incompatibilità per materia. Non sfugge, al riguardo, che il principale intento del Legislatore sia quello di favo-rire una maggiore tutela dei requisiti di indipendenza e di imparzialità che devono connotare, anche per espressa previsione costituzionale, l’attività del Giudice. Re-sta, tuttavia, l’interrogativo se, nel tutelare – ben legittimamente – il principio rela-tivo alla terzietà dei Giudici tributari, non sia stato forse eccessivamente sacrificato quello inerente alla loro specifica qualificazione tecnico-professionale, effettuando una scelta che, a sua volta, potrebbe riverberarsi negativamente proprio sulla sem-pre ricercata “efficienza” della Giustizia tributaria, la quale non può non valutarsi anche, e soprattutto, in base alla puntualità, accuratezza e condivisibilità delle pro-nunce emesse. Per quanto concerne le ipotesi di incompatibilità professionale, il nuovo riferimen-to normativo è rappresentato dalla lettera m-bis) del comma 1 dell’art. 8, sulla quale si sono succeduti, a poche settimane l’uno dall’altro, due interventi legislativi: - il D.L. n. 98/2011, che ha previsto l’esclusione dalla composizione degli organi

della giustizia tributaria di coloro che siano iscritti negli albi professionali ai quali si riferisce, in tema di assistenza tecnica nel processo tributario, l’art. 12 del D.lgs. n. 546/199211 ,

- e il D.L. n. 138/2011, il quale ha ulteriormente aggiunto l’inciso che richiede, ai fini del verificarsi della causa di incompatibilità, il contestuale esercizio “anche in forma non individuale” delle attività individuate dalla lettera i).

Tramite questa seconda disposizione il Legislatore è intervenuto a “correggere” le statuizioni rese solo poche settimane prima, le quali avrebbero avuto come inevi-tabile conseguenza la sostanziale paralisi dell’attività delle Commissioni, per effetto della consistente “fuoriuscita” dall’ordine giudiziario tributario di una parte quanto mai significativa dei Giudici tributari, dal momento che, com’è noto, la componen-te prevalente degli stessi è rappresentata proprio da iscritti ad albi professionali. Per mezzo del correttivo, invece, rappresentato dall’inciso sopra riportato, l’originaria previsione è stata resa meno restrittiva, postulando che, per essere in-compatibile con la nomina a Giudice tributario, è necessario che alla circostanza relativa all’iscrizione del professionista ad un albo si aggiunga l’ulteriore condizione di svolgere, sia in forma individuale che associata, attività di consulenza, in senso lato, in materia tributaria. Quanto disposto dalla nuova lettera m-bis) deve essere coordinato con le disposi-zioni dell’art. 4 per le Commissioni tributarie provinciali, nonché con quelle dell’art. 5 per le Commissioni tributarie regionali, le cui previsioni sembrerebbero

11 Nello specifico: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, periti agrari.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 10

essere divenute inconciliabili con il nuovo ordine dei requisiti per la nomina a Giudice tributario. L’altro profilo che merita particolare attenzione riguarda il regime di incompatibili-tà parentale emergente dal comma 1-bis dell’art. 8, il quale inibisce l’ingresso nell’ordine giudiziario tributario ai coniugi, conviventi o parenti fino al secondo grado o agli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, eserci-tano, anche in forma non individuale, le attività individuate nella lettera i) del comma 1, nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la Commissione tributaria provinciale, ovvero nella regione dove ha sede la Commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti12. Anche questa ipotesi di incompatibilità appare estremamente stringente, tanto da far “rimpiangere” l’ormai abrogata lett. m) della vecchia formulazione, la quale si limitava ad escludere dalla possibilità di diventare Giudici tributari i coniugi o pa-renti fino al secondo grado o affini in primo grado dei soli professionisti operanti nella sede della Commissione tributaria, “o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione”. Decadono dall’incarico i componenti delle Commissioni tributarie i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all’art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilità previsti dall’art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell’amministrazione pubblica in attività

di servizio, dall’impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimis-sioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti;

d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina;

e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa delibera-zione del Consiglio di presidenza.

1.1.2. LA COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE.

La Commissione tributaria chiamata a decidere in ordine alla controversia oggetto di discussione è determinata secondo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 546/1992, secondo cui: - le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie pro-

poste nei confronti degli Uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle

12 A titolo di mero esempio, non è possibile essere giudice della Commissione tributaria regio-nale della Toscana, se legati dai rapporti sopra detti ad un professionista o un consulente eser-cente la propria attività in Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Umbria e Marche.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 11

finanze ovvero degli Enti locali ovvero degli Agenti della riscossione (ex con-cessionario del servizio della riscossione), che hanno sede nella loro circoscri-zione; se la controversia è proposta nei confronti di un centro di servizio “o al-tre articolazioni dell’Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio na-zionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all’art. 71 del D.Lgs. n. 300/1999, nell’ambito della dotazione organica prevista da legislazione vigente e anche me-diante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia”13 è competente la Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso;

- le Commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avver-so le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella lo-ro circoscrizione.

La competenza delle Commissioni tributarie, come si evince dal tenore letterale del trascritto articolo, è determinata unicamente in base al criterio territoriale, non avendo rilievo i canoni della competenza ‘per materia’14 o ‘per valore’15, i quali as-sumono invece importanza nell’ambito del processo civile e, parzialmente, nell’ambito di quello amministrativo. Come è evidente, è l’articolazione stessa della giustizia tributaria in Commissioni provinciali, con sede nel capoluogo di ogni provincia, e in Commissioni regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione (le quali esercitano nell’ambito delle aree territoriali cui appartengono la giurisdizione tributaria, rispettivamente, in primo e in secondo grado16) a rendere materialmente possibile l’assegnazione delle contro-versie tra i Giudici tributari in base al criterio dell’“appartenenza al luogo”. Per quanto riguarda, quindi, il primo grado di giudizio, il combinato disposto dell’art. 4 sopra richiamato e dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 545/199217 fa sì che la circoscrizione delle Commissioni tributarie coincida, di fatto, con il territo-rio della provincia: la competenza dei giudici è, pertanto, radicata su base provin-ciale in considerazione dell’ente nei cui confronti il ricorso è proposto.

13 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 28, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. 14 La materia oggetto di controversia ha, invece, rilievo ai fini dell’individuazione della giurisdi-zione, come stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992. 15 Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 il valore della causa riveste importanza, di contro, rispetto all’obbligo o meno della parte di essere assistiti in giudizio da un difensore abilitato. 16 Così puntualmente Gianoncelli S., in Codice commentato del processo tributario, a cura di F. Tesauro, Milano, 2011, pag. 61 e pag. 65. 17Come noto, a mente del suddetto articolo: “Gli organi della giurisdizione in materia tributaria … sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commis-sioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione...”.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 12

Sul punto, merita peraltro evidenziare che l’indicazione dell’Ufficio del Ministero delle finanze o dell’Ente locale o degli Agenti della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto è, a norma dell’art. 18, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 546/1992, uno degli elementi che il ricorso deve obbligatoriamente riportare a pe-na di inammissibilità. Per quanto concerne, poi, il secondo grado di giudizio, la competenza delle Com-missioni tributarie regionali è determinata con riferimento alla sede della Commis-sione provinciale che ha emesso la sentenza oggetto di appello. Tale competenza, discendendo in maniera diretta da quella del giudice adito in prima istanza, viene ad essere individuata in maniera, per così dire, automatica, tanto da essere definita come “consequenziale” rispetto a quella delle Commissioni tributarie provinciali18. A tale riguardo si osserva che le Sezioni staccate delle Commissioni regionali non hanno alcun rilievo rispetto alla determinazione della competenza territoriale, es-sendo dei semplici nodi dell’articolazione interna della giustizia tributaria a livello regionale. La competenza delle Commissioni, come sancito dall’art. 5, comma 1, è inderoga-bile; ciò significa che non può essere oggetto di un accordo tra le parti che perse-gua l’obiettivo portare la controversia davanti ad un Giudice diverso da quello che, ratione territorii, sarebbe competente ai sensi dell’art. 4. L’incompetenza della Commissione tributaria è rilevabile, anche d’ufficio, soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce; tale norma, la cui ratio è quella di evitare che il tema della (in)competenza possa essere eccepito in ogni stadio e grado del giudi-zio, con le relative, evidenti, conseguenze sul piano dell’efficienza della giustizia tributaria, implica che: - l’incompetenza per territorio della Commissione provinciale è eccepibile dalla

parte o rilevabile dal Giudice solo in primo grado; - se non eccepita o rilevata, non può essere oggetto di alcuna contestazione suc-

cessiva e la Commissione regionale eventualmente chiamata a pronunciarsi in appello non può esprimersi in ordine a tale questione;

- analogamente, l’incompetenza territoriale della Commissione tributaria regiona-le è eccepibile dalla parte o rilevabile dal Giudice solo in secondo grado;

- nell’ambito dei rispettivi gradi di giudizio, non sussistono preclusioni specifiche in relazione al momento e alla modalità con cui l’incompetenza può essere con-testata dalla parte, la quale potrà proporre l’eccezione in parola, a sua scelta, nel ricorso introduttivo del giudizio, nelle memorie difensive o in sede di udienza di trattazione (solo nel caso in cui sia stata richiesta la trattazione in pubblica

18 Cfr. Consolo C., Glendi C., Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2009, pag. 42.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 13

udienza); in maniera analoga, il Giudice potrà rilevare l’incompetenza senza li-miti di sorta e, dunque, anche con la sentenza.

La sentenza della Commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza della Commissione tributaria in essa indicata, se il processo viene riassunto. La riassunzione del processo davanti alla Commissione tributaria dichiarata com-petente deve essere effettuata a istanza di parte nel termine fissato nella sentenza o in mancanza nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. Se la riassunzione avviene nei termini suindicati il processo continua davanti alla nuo-va Commissione, altrimenti si estingue. Qui di seguito i riferimenti della Commissione tributaria provinciale di Firenze e della Commissione tributaria regionale della Toscana:

Commissione Tributaria Provinciale di Fi-renze

Indirizzo: VIA FRA’ JACOPO

PASSAVANTI, 2 Città: FIRENZE CAP: 50133 Telefono: 055 553361 Fax: 055 575893

E-Mail: [email protected] Commissione Tributaria Regionale della

Toscana

Indirizzo: VIA L. IL MAGNIFICO, 68

Città: FIRENZE

CAP: 50129

Telefono: 055 470168 Fax: 055 475236

E-Mail: [email protected] Per i soggetti abilitati, è possibile avere informazioni sulle vertenze tributarie con-sultando il sito internet: www.agenziaentrate.gov.it; area riservata; l’elenco dei

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 14

Giudici tributari per ogni Sezione della CTP e CTR di Firenze è prodotto in allega-to nella Sezione I, tabella 6.

1.2. OGGETTO DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.

1.2.1. I TRIBUTI OGGETTO DI CONTROVERSIA.

Al fine di individuare l’oggetto della giurisdizione tributaria è necessario coordina-re il disposto dell’art. 2 con quello dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, i quali, ri-spettivamente, indicano:

- i tributi che possono costituire oggetto delle controversie tributarie; - gli atti impugnabili davanti alle Commissioni tributarie.

L’oggetto del processo tributario è, dunque, definito attraverso una sorta di “dop-pio test”, il quale consiste, in un primo momento, nell’appurare se il prelievo intor-no al quale la controversia si incardina abbia o meno natura tributaria (art. 2) e, successivamente, nel verificare se la controversia stessa trovi o meno corrispon-denza in uno degli specifici atti che consentono di adire il Giudice tributario (art. 19). Concentrando, per adesso, l’attenzione sulla prima fase della suddetta disamina, te-sa ad accertare la natura tributaria del prelievo, si osserva innanzitutto che l’attuale versione dell’art. 2 stabilisce, al comma 1, che appartengano alla giurisdi-zione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi “di ogni genere e specie comunque denominati”, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contribu-to per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Il disposto oggi vigente del suddetto articolo è il risultato di diversi interventi normativi che ne hanno significativamente modificato, ampliandolo, il contenuto; in particolare: - l’art. 12 della L. n. 448/2001, in vigore dal 1° gennaio 2002, ha stabilito che le

controversie devolute ai Giudici tributari fossero quelle “aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”; questa modifica ha segnato il venir meno del connotato di tassatività fino allora attribuito nell’analitica elencazione di tributi di cui alla precedente formulazione dell’art. 2;

- l’art. 3-bis, comma 1, lettera a), D.L. n. 203/2005 (convertito con modificazione nella l. n. 248/2005), in vigore dal 3 dicembre 2005, ha inserito nella lettera dell’art. 2 l’ulteriore inciso “comunque denominati”, con ciò confermando l’intento, già manifestato dal Legislatore con la novella del 2001, di recepire quella nozio-ne di prestazione tributaria che, per tradizionale e risalente impostazione, com-

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Il contenzioso tributario 15

prende non solo le imposte, ma anche le tasse, i contributi e i monopoli fisca-li19.

Tanto detto, è evidente che, se la legge devolve alla giurisdizione delle Commissio-ni i tributi di ogni genere e specie, a prescindere dal loro nomen o qualificazione formale, allora diviene indispensabile definire quale possa essere la nozione di “materia tributaria” nel contesto che qui interessa. Sovviene a questo riguardo, ex multis, la sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 14 marzo 2008 la quale sta-bilisce che la natura tributaria del prelievo “discende dalla doverosità della prestazione, in mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, e nel collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante”. Da quanto affermato nella trascritta pronuncia, sembrerebbe di poter evincere che gli elementi caratterizzanti la prestazione tributaria possano essere ravvisati, in via di sintesi, nei seguenti: - doverosità della prestazione; - collegamento della presta-zione con la spesa pubblica; - rilevanza di un presupposto del tributo suscettibile di essere economicamente valutato20. Il medesimo comma 1 dell’art. 2 esclude, invece, dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla no-tifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di intimazione21. Così disponendo, pertanto, il Legislatore individua, quale precipuo limite della giurisdi-zione tributaria in favore di quella del giudice ordinario, il momento di inizio dell’esecuzione forzata. È previsto, al successivo comma 2, che rientrino nella giurisdizione tributaria le controversie relative alle operazioni catastali, ossia quelle promosse dai singoli pos-sessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classa-mento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promi-scuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita ca-tastale. A mente del medesimo comma 2 dell’art. 2 appartengono, altresì, alla giuri-sdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti

19 Lovisetti M., Ampliata la giurisdizione tributaria sulle entrate locali, in “Corriere tributario” n. 3 del 2006, pag. 189. 20 Cfr. Marello E., Codice Commentato del processo tributario (a cura di F. Tesauro), op. cit., pag. 18. 21 La Corte Costituzionale con sentenza n. 130 del 5 maggio 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma in commento al testo nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria.

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Il contenzioso tributario 16

l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissio-ni22. La giurisdizione delle Commissioni tributarie, anche a seguito delle novelle norma-tive di cui all’art. 12 della L. n. 448/2001 e all’art. 3-bis, comma 1, lettera a), D.L. n. 203/2005, è, dunque, molto ampia, essendo tendenzialmente comprensiva di ogni controversia connessa e collegata ad un tributo, comunque denominato. Come è stato autorevolmente osservato, il fondamento di questa estrema dilatazione è, del resto, ravvisabile nella stessa specialità della materia tributaria: “l’estensione massima dell’area giurisdizionale delle Commissioni è data dalle controversie in materia tributaria; in tali controversie si presume che il giudice tributario possegga quel dominio di saperi specialistici di cui il giudice ordinario potrebbe essere sprovvisto”23. Tale generalità trova ulteriore conferma nella previsione di cui al terzo ed ultimo comma dell’art. 2, il quale statuisce che il giudice tributario risolva in via incidentale ogni questione (civile o anche amministrativa) da cui dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione; costituiscono eccezioni a tale principio solo le questioni relative: - alla querela di falso dei documenti sui quali verte il giudizio ovvero depositati in atti; - allo stato o alla capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Tanto detto, si evidenzia che l’“inclusione” nella giurisdizione tributaria di que-stioni di natura civile o amministrativa può avvenire solo incidenter tantum, ossia li-mitatamente a quanto necessario affinché i Giudici tributari possano definire la controversia portata alla loro attenzione. In via di semplificazione (e comunque senza alcuna pretesa di esaustività), i tributi che rientrano nella giurisdizione tributaria sono indicati nella Tabella 1 Sezione I in allegato al presente lavoro.

22 Il riferimento di cui alla vigente formulazione dell’art. 2 ai “tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ha determinato, con riferimento ad alcune specifiche questioni, l’intervento della Corte costituzionale. In particolare, con sentenza n. 39 dell’11.02.2010 è stata dichiarata l’illegittimità del comma 2 dell’art. 2 in commento al testo - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36/1994; - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tribu-tario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154 e 155 del D.Lgs.n. 152/2006. Inoltre, con sentenza n. 64 del 14.03.2008, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del comma in esame nella parte in cui stabilisce che: “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni”. 23 Così Marello E., Codice Commentato del processo tributario (a cura di F. Tesauro), op. cit., pag. 16.

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1.2.2. GLI ATTI IMPUGNABILI.

Quanto sopra concerne le materie rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie; tuttavia, come in precedenza osservato, al fine di individuare l’oggetto della giurisdizione tributaria è necessario verificare altresì che i tributi oggetto di controversia siano contenuti in uno dei provvedimenti amministrativi elencati all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992; ciò, come noto, per effetto della struttura del processo tributario come giudizio di carattere impugnatorio24. Ne deriva che solo le pretese tributarie mosse attraverso uno degli atti di cui al suddetto articolo potranno essere sottoposte all’apprezzamento ed alla cognizione delle Commis-sioni tributarie. L’art. 19 effettua, nell’ambito dei provvedimenti contro i quali è possibile proporre ricorso, un distinguo tra: - atti autonomamente impugnabili; - atti non suscettibili di autonoma impugnazione. In particolare, è stabilito al comma 1 che il ricorso possa essere proposto, in ma-niera diretta ed immediata, avverso: a) l’avviso di accertamento del tributo; b) l’avviso di liquidazione del tributo; c) il provvedimento che irroga le sanzioni; d) il ruolo e la cartella di pagamento; e) l’avviso di mora (poiché soppresso dal 1° luglio 1999, le relative funzioni sono

state assunte dalla cartella di pagamento e dall’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del D.p.r. n. 602/1973);

e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili; e-ter) il fermo di beni mobili registrati (es: autoveicoli, aereomobili, autoscafi); f) gli atti relativi alle operazioni catastali; g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed in-

teressi o altri accessori non dovuti;

24 “Il contribuente può ricorrere al giudice impugnando gli atti elencati nell’articolo in commento (art. 19) per lamentarne i vizi propri. Il giudizio che ne deriva differisce, perciò, da quello che si svolge avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, perché il giudice non ha una cognizione diretta dei fatti rilevanti, e non può prescindere dalla rappresentazione che ne è stata data nell’atto impugnato. E differisce anche dal giudizio amministrativo, perché non vi si consente di impugnare qualsiasi atto lesivo di un interesse legittimo. L’assetto del giudizio tribu-tario è, sotto questo profilo, determinato da ragioni di economia processuale, determinate dall’esigenza di concen-trare, nel ricorso contro determinati atti, le controversie riguardanti un unico rapporto di imposta; e di impedire che l’attività amministrativa diretta all’attuazione della legge di imposta sia anticipata da azioni di accertamen-to sul presupposto imponibile, che interferirebbero con il suo ordinato svolgimento”. Così Ragucci G., Codice Commentato del processo tributario (a cura di F. Tesauro), op. cit., pag. 305; Tesauro F., Manuale del pro-cesso tributario, Torino, 2009, pag. 75 e ss; Gaffuri G., Diritto tributario, Padova, 2009, pag. 212.

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h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione age-volata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie.

Ai sensi del successivo comma 2, i suddetti atti devono contenere “l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della Commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 2025”. Lo stesso art. 19, al comma 3, specifica poi che gli atti diversi da quelli preceden-temente elencati al comma 1 non sono impugnabili autonomamente e che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri; inoltre, la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati pre-cedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Il contenuto delle disposizioni sopra riportate conferma e ribadisce, dunque, la configurazione del processo tributario come giudizio di impugnazione, ponendo alcune regole da cui discendono, in estrema sintesi e in via di logico corollario, i seguenti effetti: 1. l’onere della parte interessata di proporre ricorso (entro il termine di cui all’art.

21 del D.lgs. n. 546/1992, ossia entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato) contro tutti gli atti suscettibili di immediata e diretta impu-gnazione, pena la loro irretrattabilità e la conseguente impossibilità di contestar-li, anche attraverso l’impugnazione degli atti a loro conseguenti (cd. atti auto-nomamente impugnabili);

2. l’inammissibilità del ricorso avverso atti che non rientrino nel novero di cui all’art. 19 sopra trascritto oppure che ne siano preparatori o presupposti, i quali possono essere oggetto di contestazione solo unitamente al successivo e con-clusivo provvedimento tipico che li recepisce e non possono acquisire carattere definitivo in caso di omessa impugnazione immediata (cd. atti non autono-mamente impugnabili)26.

Prima di procedere con la disamina degli atti direttamente ed immediatamente im-pugnabili contenuti nell’elenco di cui al comma 1 dell’art. 19, si ritiene di dover soffermare l’attenzione, sia pure brevemente, sulla questione, ampiamente dibattu-

25 A mente del citato art. 20, il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16. La spedizione del ricorso a mezzo posta deve essere fatta in plico rac-comandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate. Resta fermo quanto disposto dall’art. 10 del D.P.R. n. 787/1980, sui centri di servizio. 26 Cfr. Uckmar V., Tundo F., Codice del processo tributario - Diritto e pratica, Piacenza, 2007, pag. 298 e ss.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 19

ta sia in dottrina che in giurisprudenza, circa il carattere tassativo ovvero mera-mente esemplificativo dell’elencazione. Dopo oscillanti orientamenti al riguardo27, le diverse posizioni sembrano essersi stabilizzate a favore di un’interpretazione (in senso estensivo o analogico) del comma 1 dell’art. 19 secondo cui il relativo dispo-sto configurerebbe, più che un elenco connotato dal carattere della tassatività, una sorta di “predeterminazione normativa” degli atti impugnabili. In tale prospettiva, quindi, i singoli tipi di provvedimenti oggetto di ricorso devono essere attentamen-te valutati nel loro contenuto e nella loro funzione, al di là del loro nomen, al fine di stabilire se possano o meno essere considerati corrispondenti agli atti tipici per i quali è formalmente ed espressamente riconosciuta la possibilità di adire la tutela delle Commissioni tributarie. In altri termini, quindi, l’elencazione di cui al comma 1 dell’articolo in commento produce l’effetto di prefissare in maniera puntuale e certa il novero degli atti contestabili in via diretta ed immediata, senza, tuttavia, che tale indicazione inibisca la proposizione del ricorso contro tutti quei provvedimen-ti che, comunque denominati o qualificati, siano riconducibili, da un punto di vista funzionale o sostanziale, ad una delle categorie indicate dall’art. 1928. Tale posizione è, del resto, conforme al contenuto di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dall’art. 12 della L. n. 448/2001 e dall’art. 3-bis, comma 1, lettera a), D.L. n. 203/2005, il quale, come già osservato, ha significativamente esteso l’ambito oggettivo della giurisdizione tributaria a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contri-buto per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le addizionali, le sanzioni am-ministrative, comunque irrogate dagli Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.” Gli atti direttamente impugnabili sono poi classificabili in tre ulteriori “sotto-categorie”, ciascuna individuata in base alla funzione svolta dall’atto nell’ambito delle azioni esperibili nel processo tributario29: 1) nella prima categoria possono essere ricompresi gli atti inerenti, in generale, alla fase della determinazione dell’imponibile e/o dell’imposta, nonché gli atti diretti all’irrogazione delle sanzioni, e cioè: l’avviso di accertamento del tributo; l’avviso di liquidazione del tributo; il provvedimento che irroga le sanzioni; gli atti relativi alle operazioni catastali; i provvedimenti che comportano il diniego o la revoca di age-volazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; il

27 Sulla tassatività dell’elencazione, si vedano le sentenze della Corte di Cassazione del 1/12/2004, n. 22564 e del 28/01/2005, n. 1791. Sulla natura esemplificativa, si segnalano inve-ce, tra le molte, le sentenze della Corte di Cassazione S.U. del 10/08/2005, n. 16776, del 27/03/2007 n. 7388, del 6/02/2009, n. 2870 e del 12/01/2010 n. 285). 28 Così, in maniera puntuale, Uckmar V., Tundo F., Codice del processo tributario - Diritto e pratica, op. cit., pag. 300 e ss. 29 Russo P., Manuale di Diritto tributario, Il processo tributario, Milano, 2005, pag. 104.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 20

ruolo emesso a seguito dell’esperimento di controllo cartolare della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972; 2) nella seconda categoria sono ricompresi, invece, gli atti connessi all’attività di esecuzione coattiva del credito tributario, e, in particolare: il ruolo (nell’ipotesi, di-versa da quella precede, nella quale il ruolo non abbia anche la funzione di atto impositivo, ma sia semplicemente un atto successivo a quello di determinazione dell’an e del quantum del tributo); la cartella di pagamento; l’avviso di mora; le iscri-zioni di ipoteca e di fermo di beni mobili registrati; 3) infine, nella terza e ultima categoria si inseriscono gli atti relativi alle azioni di rimborso, e, segnatamente: il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi; sanzioni pecuniarie ed interessi od altri accessori non dovuti. Come in precedenza considerato, a norma del comma 2 dell’art. 19, gli atti diret-tamente e immediatamente impugnabili devono contenere l’indicazione: - del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto; - della Commissione tributaria competente; - delle relative forme da osservare ai sensi dell’art. 2030. Al riguardo, si osserva che tale obbligo può considerarsi compiutamente assolto soltanto nell’ipotesi in cui i suddetti elementi, specificatamente previsti dalla norma (termine disponibile, autorità territorialmente e funzionalmente competente alla quale presentare il ricorso, nonché le modalità di impugnazione), siano indicati in maniera certa, chiara ed esplicita, a nulla rilevando che essi siano semplicemente “evocati” per il tramite di un generico ed astratto riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia; in altri termini, l’esatta identificazione, da parte del sogget-to interessato, degli elementi di cui al comma 2 deve essere immediata e inequivo-cabile e non comportare alcun tipo di attività di valutazione o di indagine da parte del futuro ricorrente. La disposizione in commento risponde all’intento di garantire al contribuente il pieno ed indefettibile esercizio del diritto di difesa di fronte alla pretesa tributaria. In tale prospettiva, peraltro, essa ripete il contenuto di cui all’art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, secondo cui “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”, nonché il disposto di cui all’art. 7 della L. n. 212/2000 (meglio nota come “Statuto dei diritti del contribuente”), il quale preve-de espressamente che tutti “gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l’Ufficio presso il quale è possibile ottenere informa-zioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel

30 Si veda sul punto la nota n. 25.

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Organi ed oggetto del contenzioso tributario 1.

Il contenzioso tributario 21

merito dell’atto in sede di autotutela; c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”. Tanto detto, una questione di rilievo è quella relativa alle conseguenze connesse all’omessa, parziale od inesatta indicazione di uno degli elementi che gli atti impu-gnabili devono contenere. Atteso l’assoluto silenzio del Legislatore sul punto, la prevalente giurisprudenza31 e la dottrina più accorta sostengono che il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 dell’art. 19 non determini, di per sé, la nullità dell’atto, costituendone, piuttosto, un indice di mera irregolarità; tale irregolarità, in ogni caso, sarà priva di conseguenze soltanto nell’ipotesi in cui ricorrente abbia provveduto ad impugnare l’atto nei tempi e nei modi previsti, determinando, di contro: - l’esclusione delle ordinarie preclusioni processuali e decadenze; - la possibilità di rimettere in termini il destinatario per errore scusabile, quando

il provvedimento amministrativo non rechi (o lo faccia in maniera parziale o inesatta) le informazioni relative al termine, alla Commissione competente, nonché ai modi di impugnazione32.

Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 19, inoltre, ognuno degli atti auto-nomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. I vizi propri di un atto possono essere: - sostanziali, se concernono la violazione di norme relative alla fondatezza e

all’entità della fattispecie tributaria o di un suo elemento (presupposto, base imponibile, la disciplina delle detrazioni e delle deduzioni, le aliquote, i crediti di imposta, nonché le agevolazioni e le esenzioni). I vizi sostanziali possono esse-re ulteriormente suddivisi in: a) vizi sostanziali in diritto, se afferiscono l’erronea interpretazione oppure l’erronea od omessa applicazione delle norme di cui sopra; b) vizi sostanziali in fatto, se ineriscono a fatti costitutivi, impeditivi o estintivi della pretesa fiscale;

31 Si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 11587 del 23.3.2006 e, in senso conforme, le pronunce della Corte di Cassazione n. 12070 del 1.7.2004 e n. 14482 del 30.04.2003, secondo le quali l’omessa o incompleta indicazione degli elementi i commento al testo non produce la nul-lità dell’atto “non essendo tale conseguenza prevista dal Legislatore e non essendo stabilita alcuna sanzione, per cui trattasi di semplice irregolarità”. In questa prospettiva, si deve segnalare che sia il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 131 del 17.5.1996, che l’Agenzia delle Dogane, con telefax n. 2788 del 28.12.2001, hanno affermato il principio della necessità che “in ogni atto notificato al de-stinatario vengano indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”. Ciò, proprio in attuazione delle disposizioni, sopra richiamate, di cui agli artt. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e della L. n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente). 32 Così Uckmar V., Tundo F., Codice del processo tributario - Diritto e pratica, cit., pag. 345 e ss.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 22

- formali, o procedimentali, se si riferiscono alla non conformità della pretesa e-rariale alle norme che disciplinato i presupposti, le modalità i termini, e in gene-rale, i limiti dei poteri esercitabili dall’Amministrazione finanziaria nella forma-zione dell’atto impugnato o nel compimento di operazioni e atti (non impu-gnabili) ad esso presupposti.

Con la norma in esame si è cercato, dunque, di impedire che si possa rimediare all’omessa o all’inefficace impugnazione di uno degli atti espressamente contenuti nell’elenco di cui al comma 1 utilizzando, nella contestazione di un provvedimento successivo (avente ad oggetto la medesima fattispecie tributaria), proprio le speci-fiche eccezioni che siano state inutilmente proposte, o che avrebbero dovuto esse-re sollevate, nel ricorso contro l’atto precedente. In tal modo, dunque, è stata posta la regola per la quale non sia in alcun modo possibile eccepire un vizio proprio di un atto autonomamente impugnabile - e non impugnato oppure impugnato infruttuosamente - in un ricorso promosso contro un atto successivo relativo al medesimo rapporto giuridico tributario. Diversa fattispecie ricorre quando l’atto autonomamente impugnabile non sia stato notificato all’interessato o sia stato notificato in maniera irregolare e venga, invece, portato a conoscenza del contribuente solo l’atto consequenziale. In tale caso, infatti, è pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurispru-denza che tale circostanza configuri un vizio proprio dell’atto successivo, come ta-le liberamente utilizzabile ai fini dell’impugnazione dello stesso. Si profilano, dunque, due diverse circostanze: - da un lato, è impedito di contestare nel ricorso avverso l’atto successivo vizi

propri dell’atto presupposto che sia stato regolarmente notificato; - dall’altro lato, è considerato vizio proprio dell’atto successivo, come tale utiliz-

zabile ai fini dell’impugnazione dello stesso, la mancata o irrituale notifica dell’atto che ne costituisce il legittimo fondamento33.

Tanto detto, deve ulteriormente osservarsi che la regola generale dell’impugnabilità dell’atto per vizi propri è, in ogni caso, derogata dalla previsione, contenuta nell’ultimo periodo del già trascritto comma 3 dell’art.19, secondo la quale la man-cata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Tale previsione introduce a favore del contribuente, la facoltà - e non l’obbligo - di impugnare cumulativamente l’atto consequenziale notificato e quello presupposto di cui sia stata omessa la notifica.

33 Così Uckmar V., Tundo F., Codice del processo tributario - Diritto e pratica, cit., pag. 340 e ss.

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Tale facoltà, pertanto, va ad aggiungersi alla possibilità, sopra evidenziata, di impu-gnare soltanto l’atto notificato per il “vizio proprio” rappresentato dalla mancata o irrituale notifica dell’atto presupposto. Come già ricordato, il comma 3 dell’art. 19 prevede che “gli atti diversi da quelli indi-cati non sono impugnabili autonomamente”; trattasi, dunque, degli atti contro i quali non è possibile proporre ricorso in maniera diretta ed immediata, quindi contestabili solo attraverso il gravame presentato verso un atto tipico autonomamente impu-gnabile che ne abbia recepito contenuto e rilievi. A titolo di mero esempio, tra gli atti non autonomamente impugnabili, sono nor-malmente inclusi: - i processi verbali di constatazione; - l’ordine di verifica che dispone la riapertura della verifica fiscale generale a cari-

co del contribuente ed ogni altro atto istruttorio del procedimento tributario; - i questionari inviati dall’Uffici fiscali ai contribuenti; - le circolari e risoluzioni; - le comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici e formali; - la deliberazione adottata dal Garante del Contribuente; - l’accordo scaturente dall’accertamento con adesione; la risposta all’interpello ordinario o generalizzato ex art. 11 della L. n. 212/2000, preventivo anti-elusivo ex art. 21 della L. n. 413/1991 e per la disapplicazione delle norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del D.p.r. n. 600/197334. Ciò chiarito termini generali, si ritiene utile riepilogare nella Tabella 2 Sezione I in allegato, i

34Per quanto concerne il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione delle norme antielusive di cui all’art. 37-bis, comma 8, del D.p.r. n. 600/1973, si segnala che alcune Com-missioni tributarie hanno incluso tale atto nel novero di quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cfr. Comm. trib. prov. Palermo Sez. IV, 23.02.2011, n. 127; Comm. trib. prov. Lecce, Sez. V., 15.04.2008, n. 93; Comm. trib. reg. Puglia, Sez. II, 11.05.2010, n. 71). Sussiste, in ogni caso, un consolidato orientamento della giurisprudenza tri-butaria di merito che, di contro, ha escluso l’autonoma impugnabilità della risposta negativa all’istanza di interpello disapplicativo (Comm. trib. prov. Milano, Sez. VIII, 2.05.2008, n. 108; Comm. trib. prov. Torino, Sez. IV, 16.04.2008, n. 45; Comm. trib. prov. Ancona, Sez. I, 10.09.2010, n. 188 e n. 189). Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 8663 del 15.04.2011, nella quale è affermato il principio in forza del quale il diniego di disapplicazione delle disposizioni antielusive integra la fattispecie di “negazione di una agevolazione fiscale”, per cui il relativo provvedimento risulterebbe annoverabile tra gli atti suscettibili di immediata e diretta impugnazione. Si rinvia, per un approfondimento sul tema, a quanto indicato nella Tabella 2 della Sezione I in allegato con specifico riferimento agli “Atti relativi al diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari”.

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1. Organo ed oggetto del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 24

singoli atti, espressamente definiti come impugnabili, contenuti nell’elenco dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

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Capitolo Secondo

MODIFICHE NORMATIVE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO:

NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2009, 2010, 2011

a cura di Simona Checconi, Enrico Guarducci, Guglielmo Peruzzi

2.1. LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2009 E NEL 2010. Il Legislatore ha recentemente introdotto importanti modifiche riguardanti il con-tenzioso tributario attraverso due distinti interventi:

- la Legge del 18 giugno 2009 n. 69; - gli artt. 2 e 3 del D.L. del 25 marzo 2010 n. 40.

2.1.1. LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2009: LA LEGGE N. 69/2009 (DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA’ NONCHE’ IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE), ENTRATA IN VIGORE IL 4 LUGLIO 2009.

Con la Legge citata, il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al codice di pro-cedura civile le quali, nei casi previsti in base al rinvio ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, hanno prodotto i loro effetti anche nel processo tributario35.

35 Per l’applicazione delle norme del codice di procedura civile al rito tributario, occorre la con-testuale sussistenza di due condizioni: a) che il D.Lgs. n. 546/1992 non contenga una espressa previsione sul punto (“per quanto (...) non disposto”, recita l’art. 1); b) che le norme del D.Lgs. n. 546/1992 non siano in contrasto con le previsioni del c.p.c. (“e con esse compatibili”).

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Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011 2.

Il contenzioso tributario 25

Le principali modifiche possono essere così sintetizzate:

a) Litispendenza e continenza di cause: al fine di accelerare i tempi del processo, il nuovo art. 39 c.p.c. prevede, al comma 1, che la litispendenza e la continenza di cause siano dichiarate dal giudice con ordinanza (anziché con sentenza). Ma la novità più rilevante è contenuta al successivo comma 2, dove si afferma che se “il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continen-za e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa da-vanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pro-nunciate”. A tal proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31 mar-zo 2010, dopo aver affermato che “la norma in questione trova applicazione nel processo tributario come espressamente chiarito dalla Corte di Cassazione36”, sottoli-nea chiaramente che la priorità temporale di una causa rispetto ad un’altra (...) deve essere individuata, nei giudizi incardinati davanti al giudice tribu-tario, avendo riguardo alla data di notifica del ricorso alla quale, pertanto, occorre fare riferimento, per l’individuazione della causa instaurata per prima (cfr. circolari n. 41/E del 11 settembre 2009, punto 2.2; n. 12/E del 21 febbraio 2003, punto 11.2; in senso conforme circolare n. 56/E del 24 ottobre 2007);

b) Connessione: il nuovo art. 40, comma 1, prevede che il giudice, nell’ipotesi di connessione di cause, utilizzi lo strumento dell’ordinanza, anziché della sentenza, nei casi in cui debba essere fissato un termine pe-rentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale o davanti a quello preventivamente adito;

c) Ordinanza sulla ricusazione: il nuovo art. 54, comma 3, del c.p.c., ha innalzato ad euro 250,00 la pena pecuniaria che il giudice può irrogare alla parte, e non più anche al difensore, che ha proposto la ricusazione del giu-dice, in caso di rigetto o di inammissibilità della ricusazione stessa. Secon-do la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31 marzo 2010, la norma in esame “trova applicazione nel processo tributario per l’effetto del rinvio di-sposto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, secondo cui l’astensione e la ri-cusazione dei componenti delle Commissioni tributarie sono disciplinate dalle disposi-zioni del c.p.c., in quanto applicabili”;

36Si veda la sentenza della Corte di Cassazione del 10 aprile 2000 n. 4509 (cfr. anche sentenza della Cassazione SS.UU. del 4 giugno 2008 la n.14815). .

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2. Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011

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d) Condanna alle spese e conciliazione: in materia di spese di lite, la L. n. 69/2009 ha modificato anche l’art. 91 c.p.c., prevedendo che il giudice, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa rifiutata senza giustificato motivo, ha il pote-re/dovere di condannare al pagamento delle spese processuali la parte che ha opposto rifiuto alla predetta proposta conciliativa dell’altra parte (senza giustificato motivo). La circolare n. 17/E del 2010 si esprime nel senso che la nuova disposi-zione del rito civile possa trovare applicazione anche nel processo tributa-rio, “ancorché la “conciliazione giudiziale” di cui all’articolo 48, D.Lgs. 546/1992 preveda una disciplina diversa dalla “proposta conciliativa” cui si riferisce l’articolo 91 c.p.c.”. Alla luce di quanto sopra, la Direzione Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate ha invitato gli Uffici periferici a chiedere la con-danna alle spese, in tutti i casi nei quali il contribuente abbia rifiutato la proposta di conciliazione giudiziale formulata e la Commissione tributaria abbia deciso in senso conforme a tale proposta o in termini ancora più fa-vorevoli all’Ufficio;

e) Condanna alle spese di lite per singoli atti. Compensazione delle spese: nel processo tributario vi è una generale “consuetudine” alla com-pensazione delle spese di lite tra le parti. Infatti, si leggono spesso sentenze nelle quali il giudice conclude la propria decisione indicando, in modo conciso e utilizzando mere clausole di stile, la sussistenza di “giustificati motivi” per la compensazione tra le parti di spese ed onorari di giudizio. Il nuovo art. 92 c.p.c., come osservato nella circolare n. 17/E/2010, “im-pone l’esplicita indicazione nella motivazione della sentenza delle altre gravi ed eccezio-nali ragioni che inducono il giudice a compensare le spese giudiziali, non essendo più suf-ficienti i giusti motivi per soprassedere alla condanna della parte soccombente.” Le nuove disposizioni sono chiare e dovrebbero portare ad una inversione della prassi fin qui seguita: maggior numero di condanne al pagamento del-le spese di lite e sempre minori casi di compensazione. Si consiglia, pertan-to, di predisporre la nota spese e onorari e di depositarla al più tardi entro la data di udienza (si veda allegato Sezione II n. 6);

f) Responsabilità aggravata per “lite temeraria”: in passato è stata più volte affrontata la questione se fossero estensibili al processo tributario le disposizioni di cui all’art. 96 c.p.c. in merito alla responsabilità aggravata per “lite temeraria”. La norma citata prevede che il giudice, nei casi in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, su istanza di parte, possa condannare la parte soccombente, oltre che al rimborso delle spese, anche al risarcimento dei danni. A tal proposi-

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to, mentre la giurisprudenza37 ha prevalentemente ritenuto ammissibile an-che nel processo tributario il potere di contestare una responsabilità aggra-vata per “lite temeraria”, la prassi amministrativa38 lo ha invece negato. Adesso, con il nuovo comma 3 aggiunto all’art. 96 c.p.c. dalla L. n. 69/2009, accanto alla responsabilità aggravata per “lite temeraria”, il giudice ha anche il potere di condannare la parte soccombente a pagare alla con-troparte, non solo le spese di lite, ma anche una somma equitativamente determinata, senza la necessità di esperire alcun accertamento sulla respon-sabilità del soccombente e sulla entità del danno. Dopo tale novella era ra-gionevole attendersi che l’Agenzia delle Entrate si opponesse alla applica-zione al processo tributario di questo nuovo istituto, così come aveva fatto in precedenza per la responsabilità aggravata per “lite temeraria”. La citata circolare n. 17/E/2010, invece, ha ritenuto compatibile con il processo tributario la nuova disposizione e conseguentemente si ritiene, per motivi di coerenza, che sia anche venuto meno il veto sulla responsabilità da ‘lite temeraria’ ex art. 96 comma 1 c.p.c.. In conclusione, le disposizioni del nuovo art. 96 c.p.c. trovano applicazio-ne anche nel processo tributario e possono costituire, qualora applicate, un efficace deterrente alle cause temerarie;

g) Principio del contraddittorio: il 2° comma dell’art. 101 c.p.c., aggiunto dalla L. n. 69/2009, dispone che il giudice “se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il medesimo riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione.” La circolare n. 17/E/2010 osserva che “tale disposizione trova applicazione quando la Commissione tributaria intende porre a fondamento della decisione una que-stione rilevata d’ufficio come, ad esempio, il difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992”;

h) Disponibilità delle prove: l’art. 115 c.p.c. nella sua nuova formulazione prevede, al comma 1, che il giudice possa porre a fondamento della deci-sione, non solo le prove proposte dalle parti, ma anche i fatti non specifi-catamente contestati dalla parte costituita. Pertanto, come affermato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31 marzo 2010, “la novella

37 Si veda in proposito la Corte di Cassazione, sentenza 27 ottobre 1999 n. 12070, a cui si è uni-formata la prevalente giurisprudenza di merito. 38 Si veda in proposito la circolare Min. Fin. 23 aprile 1996 n. 98/E.

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dell’articolo 115 c.p.c. recepisce l’orientamento giurisprudenziale39 secondo il quale i fat-ti allegati da una delle parti vanno considerati ΄pacifici΄ se la controparte li abbia espli-citamente ammessi ovvero abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la lo-ro negazione, ammettendone così implicitamente l’esistenza. La norma impone agli Uf-fici di contestare punto per punto, nei propri atti difensivi, i fatti enunciati nel ricorso del contribuente, evitando formule generiche (sulla costituzione in giudizio cfr. circ. n. 98/E del 1996).” Quindi la “contestazione” deve essere specifica, dettagliata e non generica. Non solo, si sottolinea ulteriormente che la medesima, secondo quanto af-fermato dai Supremi Giudici, deve essere effettuata nella prima difesa utile. A tal proposito si osserva che nel processo tributario una disposizione cor-relata è contenuta nell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992. Si suggerisce, pertanto, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria non abbia specificatamente contestato uno o più fatti indicati dal ricorrente, di richiedere l’applicazione di quanto previsto dal nuovo comma 1 dell’art. 115 c.p.c. presentando delle apposite memorie (ex art. 32 D.Lgs n. 546/1992) ovvero, al più tardi, reclamandolo in pubblica udienza;

i) Notificazioni: il nuovo art. 137 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992, disciplina la notificazione o la comunicazione di documenti in-formatici qualora il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettro-nica certificata. Più precisamente prevede: “se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e con-serva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudizia-rio invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elet-tronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto in-formatico non riscrivibile”;

j) Improrogabilità dei termini perentori: la L. n. 69/2009 ha aggiunto all’art. 153 c.p.c. il nuovo comma 2, che dispone quanto segue: “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini.” La medesima legge ha contemporaneamen-te abrogato l’art. 184 bis c.p.c., che conteneva analoga disposizione, ma di fatto applicabile soltanto alle attività difensive inerenti alla fase istruttoria (si veda la sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, 30 luglio 2002, n.

39 Si veda in proposito la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, del 14 marzo 2006, n. 5488.

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11218). Pertanto con tale novella, applicabile anche al processo tributario, viene generalizzata la possibilità, ove ne ricorrano le citate condizioni, di ottenere la rimessione in termini;

k) Difetto di rappresentanza o di autorizzazione: la L. n. 69/2009 ha modificato il comma 2 dell’art. 182 c.p.c. disciplinando più dettagliatamen-te la fattispecie in cui il giudice rilevi un difetto di rappresentanza o di au-torizzazione. Il nuovo comma 2 così dispone: “Quando (il giudice) rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determi-na la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perento-rio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti so-stanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notifi-cazione”;

l) Decadenza dall’impugnazione: nuovo termine di sei mesi: l’art. 327 c.p.c., al comma 1, come modificato dalla L. n. 69/2009, dispone la ridu-zione dei termini di decadenza per le impugnazioni. Più precisamente pre-vede quanto segue: “indipendentemente dalla notificazione l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 (re-vocazione ordinaria), non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.” Si osserva che la norma in esame si applica anche al processo tributario per effetto dell’espresso richiamo di cui agli artt. 38 e 49, D.Lgs. n. 546/1992 (in particolare si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, si veda in proposito il paragrafo 3.2.2.). Infine si segnala che non è stato parimenti modificato l’art. 391 c.p.c., pertanto tale novità non incide sul termine lun-go previsto per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione;

m) Modifiche alla disciplina del giudizio in Cassazione: secondo il di-sposto dell’art. 62, comma 2, D.Lgs n. 546/1992, al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali ed al relativo procedimento si applicano, se e in quanto compatibili, le norme dettate dal c.p.c.. La L. n. 69/2009 ha introdotto il nuovo art. 360 bis c.p.c., che pre-vede due nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione, che sostituiscono le disposizioni previste dall’abrogato art. 366 bis c.p.c., e che, in quanto compatibili, si applicano al processo tributario. Più precisamente, le nuove ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassa-zione ricorrono, in primo luogo “quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei moti-vi (del ricorso) non offre elementi per (dover) confermare o mutare l’orientamento

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della stessa”, in secondo luogo “quando è manifestamente infondata la censura rela-tiva alla violazione dei principi regolatori del giusto processo”;

n) Decorrenza delle novità: l’art. 58, comma 1, L. n. 69/2009 stabilisce che le modifiche al c.p.c. ed alle disposizioni per l’attuazione di esso si applica-no ai giudizi instaurati in primo grado dopo la data della sua entrata in vi-gore, e cioè successivamente al 4 luglio 2009. Il giudizio tributario si con-sidera instaurato alla data di notifica del ricorso e non a quella di deposito (si veda sul punto la circolare n. 17/E/2010 la quale prevede, altresì, “che gli Uffici, in via prudenziale, considereranno dimezzato il termine lungo di impugna-zione di cui al modificato art. 327 c.p.c. anche in riferimento ai ricorsi notificati in pri-mo grado anteriormente al 4 luglio 2009 e depositati successivamente alla predetta da-ta”).

2.1.2. LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2010: D.L. N. 40/2010 (“DECRETO INCENTIVI”).

Il D.L. n. 40/2010, c.d. “Decreto incentivi”, ha introdotto alcune novità al proces-so tributario al fine di “deflazionare e semplificare il contenzioso tributario in essere e accele-rarne la riscossione”. Le principali possono essere così sintetizzate:

a) Possibilità di notificare le sentenze direttamente o tramite l’utilizzo di raccomandata a/r: prima che entrasse in vigore l’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. n. 40/2010, la norma tributaria40 prevedeva che la notifica del-la sentenza (al fine di far decorrere il termine breve di 60 giorni) andava ef-fettuata esclusivamente per il tramite dell’ufficiale giudiziario, con la con-seguenza che la notifica poteva (per vari motivi) avvenire anche nei giorni successivi alla consegna della sentenza all’organo notificatore. Con la novi-tà in esame la notifica può avvenire anche a mezzo del servizio postale, in plico senza busta con raccomandata a.r., oppure consegnando la sentenza direttamente alla parte, che deve rilasciare ricevuta. In tal modo si potrà decidere l’esatto giorno in cui dovrà essere fatta la notifica;

b) Possibilità di rateizzazione delle somme dovute senza utilizzo di al-cuna garanzia nei casi di conciliazione giudiziale (ex art. 48 D.Lgs. n. 546/1992) se le somme da versare, successivamente alla prima ra-ta, non superano euro 50.000 (così disposto dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. n. 40/2010);

c) Abrogazione dell’autorizzazione della Direzione Regionale compe-tente per la proposizione dell’appello da parte dell’Ufficio compe-

40 Si veda l’art. 51 del D.Lgs n. 546/1992.

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tente: l’art. 3, comma 1, lett. c), del D.L. n. 40/2010 ha soppresso il com-ma 2 dell’art. 52 del D.Lgs n. 546/1992 e quindi ha eliminato l’obbligo de-gli Uffici periferici del Dipartimento delle Entrate di munirsi di previa au-torizzazione della competente Direzione regionale per proporre appello avverso le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali. Si osserva che la giurisprudenza più recente non riteneva l’assenza di autorizzazione mo-tivo di illegittimità dell’atto di appello41, mentre, viceversa, l’Agenzia delle Entrate aveva invitato i propri Uffici periferici a continuare a munirsi della autorizzazione all’appello. La citata abrogazione ha definitivamente dato certezza alla questione in esame;

d) Iscrizione a ruolo del 100% del dovuto o della somma residua dopo la sentenza della Commissione tributaria centrale: l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 40/2010 rende applicabile alle sentenze della Commissione tri-butaria centrale quanto già previsto per le sentenze delle Commissioni tri-butarie regionali in merito al pagamento del residuo ammontare del tributo in pendenza di giudizio42. Pertanto, in presenza di una sentenza sfavorevo-le della CTC, il contribuente deve pagare il residuo ammontare del tributo oggetto del giudizio oltre i relativi interessi come determinato nella mede-sima sentenza, anche in presenza di ricorso per Cassazione;

e) Notifica ai contribuenti residenti all’estero: l’art. 2 del D.L. n. 40/2010, in materia di recupero all’estero di crediti per imposte italiane, dispone che le notifiche ai contribuenti residenti all’estero debbano essere fatte mediante apposita raccomandata a.r. all’indirizzo di residenza estera risultante dai registri dell’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o all’indirizzo della sede legale estera che risulta dal Registro delle Imprese (in mancanza di questi, all’indirizzo indicato dal contribuente nelle do-mande di attribuzione del codice fiscale o variazione dati).

2.1.3. GLI ACCERTAMENTI ED I PROVVEDIMENTI ESECUTIVI: ART. 29 DEL D.L. N. 78/2010 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

41 La Corte di Cassazione aveva ritenuto non più applicabile la norma in esame in quanto resa inefficace dalla entrata in vigore del D.Lgs n. 300/1999, che ha istituito le Agenzie fiscali e soppresso i dipartimenti e gli Uffici del Ministero delle Finanze, ai quali faceva riferimento la medesima norma. 42 Si veda in proposito l’art. 68, comma 1, lett. c), D.Lgs n. 546/1992.

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L’art. 29 del D.L. n. 78/2010, e successive modificazioni, prevede che gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, emessi43 a partire dal 1° ottobre 201144, relativamente ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi, dovranno contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termi-ne di proposizione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi ivi indicati oppure, nel caso di presentazione tempestiva del ricorso, degli importi stabiliti dall’art. 15 del D.P.R. n. 602/1973 (a titolo provvisorio). Pertanto, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti di irrogazione di sanzione diventano esecutivi con la scadenza del termine di proposizione del ricorso, ordi-nariamente pari a 60 giorni. Ma tale termine, nella realtà, può essere differito per i seguenti motivi:

- nel caso in cui si ricada nel periodo di sospensione feriale (+ 46 giorni); - nel caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione (+ 90

giorni); - nel caso di reclamo obbligatorio (che riguarderà gli accertamen-

ti/provvedimenti notificati dal 1° aprile 2012 e riferiti a liti di valore non superiore a ventimila euro) (fino a + 90 giorni);

Inoltre, per arrivare alla effettiva fase di esecuzione, ai termini sopra indicati occor-re aggiungere ulteriori 30 giorni, in quanto la riscossione delle somme richieste ne-gli avvisi/provvedimenti, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruo-lo, sarà affidata in carico agli agenti della riscossione trascorsi 30 giorni dal termine ultimo di pagamento. Infine si segnala che nel corso del 2011 sono state effettate delle modifiche alla normativa in esame fino ad arrivare alla versione (per il momento) finale che in-troduce, nell’art. 29, comma 1, lett. b), del D.L. n. 70/2010 la previsione di una so-spensione ex lege di 180 giorni all’esecuzione forzata45. Tale sospensione decorre dall’affidamento dell’incarico dato all’agente della riscossione dell’atto esecutivo, pertanto il termine di 180 giorni si somma a tutti i termini sopra indicati. Gli importi da versare variano a seconda se è proposto o meno il relativo ricorso. Nel primo caso, occorre versare un terzo delle somme vantate a titolo di imposta e niente per le sanzioni (che verranno richieste nella misura di due terzi dopo la sen-

43 Lo spartiacque è costituito dall’emissione dell’atto, quindi dalla data in cui il funzionario competente lo ha sottoscritto. Risulta priva di rilievo la data di notifica. 44 Data modificata dall’art. 23, comma 30, del D.L. n. 98/2011. 45 Tale previsione prescinde dalla possibilità di presentare istanza di sospensione giudiziale ex art. 47 D.Lgs. n. 546/1992.

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tenza della Commissione tributaria provinciale), nel secondo caso, occorre versare tutte le somme contestate. Per il versamento delle imposte dovute in pendenza di giudizio, vedasi Sezione I Tabella di riferimento n. 5.

2.2. LE NOVITA’ INTRODOTTE NEL 2011.

La manovra correttiva del 201146 ha introdotto alcune novità riguardanti i ricorsi notificati successivamente al 6 Luglio 2011 ed in particolare:

1) l’obbligo di pagamento del contributo unificato47; 2) l’obbligo di indicazione di alcuni elementi riguardanti il contenuto obbliga-

torio del ricorso (indirizzo di posta elettronica certificata, numero di fax, codice fiscale del contribuente)48;

3) l’obbligo di compilazione in sede di deposito del ricorso alla Commissione Tributaria della Nota di Iscrizione a Ruolo.

Per ricorsi notificati si intendono tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione (sul punto si veda la circolare n. 1/DF del 21 Set-tembre 2011).

2.2.1. IL CONTRIBUTO UNIFICATO (C.U.).

Nelle liti pendenti avanti le Commissioni tributarie, l’obbligo di pagamento del contributo unificato è andato a sostituire il pagamento mediante annullamento del-le marche da bollo49. Il contributo unificato è calcolato sul valore della lite sulla base dei seguenti sca-glioni progressivi50:

a) € 30,00 Fino a € 2.582,28 b) € 60,00 Da € 2.582,28 a € 5.000,00 c) € 120,00 Da € 5.000,01 a € 25.000,00 d) € 250,00 Da € 25.000,01 a € 75.000,00

46 Si veda in proposito il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modifiche con Legge n. 111 del 12 luglio 2011, pubblicata in G.U. n. 164 del 16 luglio 2011. 47 Si veda in proposito l’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, come modificato dall’art. 37, comma 6, del D.L. n. 98/2011. 48 Si veda in proposito l’art. 13, comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002. 49 Più precisamente, una marca da € 14,62 ogni cento righe. 50 Si veda in proposito l’ art. 13, comma 6-quater del D.P.R. n. 115/2002.

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e) € 500,00 Da € 75.000,01 a € 200.000,00 f) € 1.500,00 Oltre € 200.000,01

Il valore della lite è determinato come segue51:

- ammontare del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni ir-rogate con l’atto impugnato;

- ammontare complessivo delle sanzioni in caso di controversie relative e-sclusivamente alle irrogazioni di sanzioni.

Il valore della lite, a partire dal 17 settembre 2011 - a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 - deve risultare altresì da apposita dichiarazione52 rilasciata dalla parte e apposta nelle conclusioni del ri-corso (vedasi anche il capitolo successivo). Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l’atto impugnato, il valore della controversia cui commisurare il C.U. sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Nell’appello incidentale, il valore della con-troversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell’appello stesso. Se il valore della lite non è determinabile il C.U. è dovuto nella misura di € 120,00 come previsto alla lettera c) della tabella. Esempi di liti dal valore indeterminabile sono rinvenibili nelle liti relative alle operazioni catastali o nelle impugnazioni dei provvedimenti di cancellazione o di diniego di iscrizione alla anagrafe delle Onlus. A seguito delle modifiche introdotte con la Legge di stabilità 201253, il C.U. è au-mentato del 50% nei giudizi di impugnazione (esempio in caso di appello) e del 100% per i processi in Cassazione. Oltre a questo, in caso di domanda di ricon-venzionale che determini un aumento del valore della causa, l’importo del C.U. differisce a seconda che la domanda riconvenzionale sia proposta dalla parte che per prima si è costituita in giudizio o che ha depositato il ricorso introduttivo, ov-vero dalle altre parti: nel primo caso la parte sarà tenuta a fare espressa dichiara-zione di valore e ad effettuare solo un pagamento integrativo, mentre nel secondo caso le parti saranno tenute a fare un’espressa dichiarazione di valore con paga-mento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta. Il C.U. è dovuto per ciascun grado di giudizio ed in particolare per:

51Si veda in proposito l’art 12, comma 5 del D.Lgs n. 546/1992. 52 Si veda in proposito l’art. 14, comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002. 53 Si veda in proposito l’art. 28, commi 1-3 della Legge n. 183/2011 che vanno a modificare gli articoli 13 (con l’introduzione del comma 1 bis) e 14 (con la sostituzione integrale del comma 3) del D.P.R n. 115/2002.

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Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011 2.

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- il ricorso principale; - l’appello principale; - l’appello incidentale; - il ricorso in ottemperanza; - la produzione di documenti e motivi aggiunti ex art. 24, comma 4 del

D.Lgs n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuo-vo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio;

- il reclamo (con o senza proposta di mediazione) in base al nuovo articolo 17 bis, comma 1, D.Lgs n. 546/1992 al momento del deposito nella segre-teria della Commissione Tributaria Provinciale;

- la riassunzione della causa innanzi alla Commissione Tributaria provinciale a seguito di decisione della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;

- gli atti di intervento ex art. 14, comma 3 del D.Lgs n. 546/1992; - l’istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo ex art. 22 del

D.lgs n. 472/1997; - il reclamo contro i provvedimenti presidenziali ex art. 28 del D.Lgs n.

546/1992; - il reclamo contro il decreto presidenziale ex art. 45 del D.Lgs n. 546/1992

; - l’istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c., di cui all’art. 64 del D.Lgs. n.

546/1992; - l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;

Non sono soggetti invece al C.U. i seguenti atti: - l’istanza di sospensione ex art. 47 del D.Lgs n. 546/1992; - l’istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle

sanzioni e istanza di sospensione proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione;

- l’istanza di correzione materiale della sentenza; - l’istanza di riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto ex art.

39 del D.Lgs 546/1992; - l’istanza di riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria com-

petente ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs n. 546/1992 quando il contributo uni-ficato è stato già assolto presso la segreteria della Commissione tributaria dichiarata incompetente;

- l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione; - la produzione di documenti e motivi aggiunti ex art. 24, comma 4 del

D.Lgs n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di ricorsi

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2. Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011

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avverso atti già impugnati per vizi diversi da quelli fatti valere nel ricorso originario;

- il reclamo (con o senza proposta di mediazione) in base al nuovo articolo 17 bis, comma 1, D.Lgs n. 546/1992 al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle En-trate;

- l’istanza per il deposito della relazione del consulente tecnico di parte; - l’istanza per la chiamata del terzo ex art. 23, comma 3 del D.Lgs n.

546/1992. A seguito della modifica normativa, che ha determinato uno spartiacque tempora-le, si possono presentare le seguenti diverse situazioni:

- per i ricorsi notificati fino al 6 luglio 2011 non sarà dovuto alcun C.U., ma continueranno ad essere dovute le marche da bollo (una marca da € 14,62 ogni cento righe) su istanze e memorie;

- per i ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011 (quindi con decor-renza 7 luglio 2011) sarà dovuto il pagamento del contributo unificato.

Il pagamento del contributo unificato può essere adempiuto secondo le seguenti modalità54:

- con versamento su modello F23, codice tributo 941T; - con versamento su c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello

Stato; - con versamento presso le ricevitorie e i tabaccai autorizzati.

La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento o la marca da bollo (nel caso si sia ac-quistato il C.U. da un tabaccaio) dovranno essere allegate o applicate alla nota di iscrizione a ruolo55 (per il fac-simile di nota di iscrizione a ruolo per CTP e CTR vedasi in allegato Sezione II Atti del contenzioso n. 4 e n. 5). Sarà la segreteria del-la Commissione tributaria56 ad effettuare gli opportuni riscontri sulla correttezza del versamento ed a notificare, in caso di difformità, un invito a mezzo del quale richiedere che si adempia, nel termine di un mese, all’obbligo di pagamento dell’importo dovuto. L’invito della segreteria sarà accompagnato dall’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la medesima procederà all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con successiva e separata irrogazione delle sanzioni. Una volta effettuato il pagamento, nel termine di dieci giorni, la ricevuta dovrà es-sere depositata presso la segreteria della Commissione tributaria57.

54 Si veda in proposito l’art. 192 del D.P.R. n. 115/2002. 55 Si veda in proposito l’art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 546/1992. 56 Si veda in proposito l’art. 247 del D.P.R. n. 115/2002. 57 Si veda in proposito l’ art. 248 del D.P.R. n. 115/2002.

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Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011 2.

Il contenzioso tributario 37

Il carente od omesso versamento non determina conseguenze processuali ma uni-camente l’applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100% al 200% della maggio-re imposta dovuta oltre interessi58. La sanzione59 sarà dovuta nella seguente misu-ra:

- per pagamenti effettuati oltre il 30° giorno ma entro il 60° nella misura del 33% del maggior importo dovuto e non versato;

- per pagamenti effettuati oltre il 60° giorno ma entro il 90° nella misura del 150% del maggior importo dovuto e non versato;

- per pagamenti effettuati oltre il 90° giorno nella misura del 200% del maggior importo dovuto e non versato.

2.2.2. LE NOVITA’ SUI CONTENUTI OBBLIGATORI DEL RICORSO: INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, NUMERO DI FAX, CODICE FISCALE DEL DIFENSORE.

La manovra estiva ha modificato altresì gli elementi che vanno a costituire il con-tenuto obbligatorio del ricorso. Anche in questo caso l’eventuale omissione non è punita con una sanzione processuale, ma con una sanzione amministrativa che consiste nell’aumento del 50% del C.U.. Peraltro, come evidenziato anche dalla circolare n. 1/DF del 21 Settembre 2011, l’eventuale omissione può essere sanata anche a seguito di invito informale della segreteria della Commissione tributaria. L’eventuale maggiorazione del C.U. si ap-plica unicamente al grado di giudizio cui si riferisce l’inadempimento; inoltre la parte che sta in giudizio senza assistenza tecnica non è sanzionabile ove ometta l’indicazione dell’indirizzo PEC, ma unicamente ove ometta l’indicazione del pro-prio codice fiscale60. Si osservi che l’art. 16, comma 1 bis, del D.Lgs 546/1992 ri-chiede l’indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata “del difensore o delle parti”, ma il D.P.R. 115/2002 sanziona con l’aumento del 50% del contributo unificato l’omissione dell’indirizzo PEC del di-fensore, e non anche quella della parte.

2.2.3. LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO.

58 Si veda l’articolo 16 del D.P.R. n. 115/2002 che rinvia all’articolo 71 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.

59 Si veda il paragrafo 9.2 della circolare n. 1/DF del 21/09/2011. 60 Si veda in proposito l’art. 13, comma 3 bis del D.P.R. n. 115/2002.

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2. Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011

Il contenzioso tributario 38

La nota di iscrizione a ruolo61 (che va a sostituire la nota di deposito) deve essere allegata all’atto introduttivo del ricorso al momento della costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria. Per la modulistica si rinvia ai documenti in alle-gato al presente lavoro, alla Sezione II atto del contenzioso n. 4 per la nota di i-scrizione a ruolo per i ricorsi avanti la CTP ed all’atto del contenzioso n. 5 per la nota di iscrizione a Ruolo per quelli avanti la CTR. La ricevuta o la marca attestanti il pagamento del C.U. devono essere applicati alla nota di iscrizione a ruolo, che deve inoltre contenere anche tutte le informazioni richieste quali ad esempio le generalità delle parti, il valore della lite, il tipo di atto, se lo stesso contenga o meno l’istanza di sospensione cautelare, l’eventuale istanza di trattazione in pubblica udienza e, in caso di valore della lite inferiore ad € 20.000 a partire dal 1° aprile 2012, il reclamo e la mediazione.

2.2.4. IL RECLAMO E LA MEDIAZIONE.

A partire dal 1° aprile 2012, a seguito delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva62, da cui emerge ancora una volta l’intento del legislatore di deflazionare il contenzioso, vengono introdotti gli istituti del reclamo e della mediazione. Pre-scindendo da ogni considerazione sulla portata effettiva ai fini deflattivi di tali isti-tuti, occorre prestare particolare attenzione alla circostanza che l’istituto del recla-mo, volto all’annullamento totale o parziale dell’atto impositivo, rappresenta con-dizione di ammissibilità dei ricorsi tributari ed esclude la possibilità della eventuale conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Gli atti soggetti a reclamo sono tutti (e solo) gli atti che rispettano i seguenti requi-siti di valore63: - gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate nei quali i tributi oggetto di contesta-

zione (senza considerare pertanto quanto richiesto a titolo di sanzioni ed inte-ressi) non superano € 20.000;

- gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate nei quali vengono contestate unica-mente sanzioni, che complessivamente non superano € 20.000;

La procedura obbligatoria di cui all’articolo 17 bis prevede che il reclamo venga presentato in carta libera alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale. Per il procedimento del reclamo risultano applicabili64 le norme previste per i ricorsi

61 Si veda in proposito il citato art. 22, comma 1del D.Lgs 546/1992. 62 Si veda in proposito il D.L. n. 98/2011 che all’art. 39, comma 9, ha introdotto il nuovo arti-colo 17-bis nel D.Lgs. n. 546/1992. 63 Si veda in proposito il citato art. 12, comma 5 del D.Lgs n. 546/1992. 64 Si veda in proposito il citato art 17 bis, comma 6 del D.lgs n. 546/1992.

(segue)

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Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011 2.

Il contenzioso tributario 39

tributari in materia di assistenza tecnica obbligatoria (valore della lite > € 2.528,82), indicazione degli elementi relativi al contenuto obbligatorio, atti impugnabili e og-getto del ricorso, proposizione del ricorso, termine per la proposizione del ricorso, documenti da produrre. Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla possibilità che il reclamo possa contenere una proposta di mediazione da parte del contribuente mirata ad una ri-determinazione dell’ammontare della pretesa. L’Agenzia delle Entrate, se ritiene non meritevole di accoglimento la proposta di mediazione formulata dalla parte, può formulare d’ufficio una proposta di mediazione sulla base del grado di soste-nibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa. Trascorsi 90 giorni senza che ci sia stato l’accoglimento del reclamo o si sia con-clusa positivamente la mediazione, o, anche prima del decorso dei 90 giorni, nei casi in cui ci sia un provvedimento di accoglimento parziale o di diniego, il recla-mo produce gli effetti del ricorso. Questo significa che nel termine perentorio dei 30 giorni occorre costituirsi in giudizio ed iscrivere a ruolo la causa, pena l’inammissibilità stessa del ricorso. Per tale motivo è consigliabile valutare attentamente il contenuto del reclamo e gli elementi forniti all’Agenzia delle Entrate nella proposta di mediazione, al fine di non indebolire la posizione del contribuente nell’eventuale successivo contenzioso. Nelle controversie reclamabili la parte soccombente, qualora non ricorrano giusti motivi che hanno indotto la parte stessa a non accettare la proposta di mediazione (motivi che l’organo giudicante deve necessariamente indicare nella motivazione della sentenza), è tenuta al pagamento delle spese di lite e di una somma pari al 50% delle spese di giudizio a titolo di rimborso.

2.2.5. LA CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI.

La manovra correttiva del luglio 201165 ha concesso ai contribuenti la facoltà di definire le liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissio-ni tributarie ed agli organi della giustizia ordinaria in cui è parte l’Agenzia delle En-trate, con valore in contestazione non superiore a ventimila euro. Anche tale intervento, come l’istituto del reclamo e della mediazione, rientra nel più generale disegno di deflazione del contenzioso tributario, consentendo di defi-nire le controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011, che non hanno potuto beneficiare del tentativo di mediazione.

65 Si veda in proposito l’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98 del 06/07/2011.

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2. Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011

Il contenzioso tributario 40

Le disposizioni, come da specifico richiamo, ricalcano, nella sostanza, quelle intro-dotte con l’art. 16 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, con alcuni adattamenti e spe-cificazioni. Più precisamente la norma in esame prevede che “le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 di-nanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a segui-to di rinvio(66), possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 di-cembre 2002, n. 289.” Pertanto, affinché una lite sia definibile occorre:

- che parte nel processo tributario sia l’Agenzia delle Entrate. Sono escluse le liti che vedono come parti legittimate passive altre Amministrazioni pubbliche (Regioni, Comuni, altri Enti locali ed Agenzie fiscali). Sono ov-viamente definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate, che vedono come parti in giudizio, oltre all’Agenzia stessa, anche l’Agente di riscossione;

- che si tratti di lite “fiscale”, ovvero che abbia ad oggetto tributi ammini-strati dall’Agenzia delle Entrate67. Non risultano pertanto definibili le con-troversie attinenti i contributi previdenziali;

- che risulti pendente alla data del 1° maggio 2011. La definizione di lite pendente è stata oggetto di precisazione in una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate68, ove si afferma che debbano considerarsi pen-denti tutte le controversie per le quali alla data del 1° maggio 2011 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado69 ed alla data del 5 luglio 2011 (giorno antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011) non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Conseguentemente, se-condo l’Agenzia delle Entrate, non può essere definita una lite se la sen-

66 Vi rientrano le Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio, compresa la Commissione tributaria centrale, e il Giudice ordinario, compresa la Corte di Cassazione e le Corti d’Appello (per quelle pochissime liti anteriori al 1° aprile 1996 che ancora residuano). Per quanto con-cerne la Corte di Cassazione è condizione necessaria che alla data del 1° maggio 2011 non sia stata depositata la sentenza. Si osserva infatti, che la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione attraverso il deposito della stessa presso la cancelleria determina la fase finale del processo. 67 Sono liti fiscali quelle rientranti nella giurisdizione tributaria così come definita dall’art. 2 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546. 68 Si veda in proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 48/E del 24 ottobre 2011. 69 Per i giudizi instaurati dinanzi alle Commissioni tributarie si deve fare riferimento alla data in cui il ricorso è stato notificato all’Agenzia delle Entrate, non essendo necessario che entro il 1° maggio vi sia stata anche la costituzione in giudizio.

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Modifiche normative al contenzioso tributario: novità introdotte nel 2009, 2010 e 2011 2.

Il contenzioso tributario 41

tenza è divenuta definitiva nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 ed il 5 luglio 2011.

Non sono definibili70, secondo le disposizioni in esame, le liti c.d. potenzialmente pendenti, ovvero quelle liti per le quali alla data del 1° maggio 2011 non sia stato presentato l’atto introduttivo del giudizio, pur essendo, a tale data, ancora pendenti i termini per la impugnazione. Sono definibili le liti fiscali pendenti a seguito di rinvio innanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario. Sono altresì definibili le liti fiscali pendenti per le quali alla data del 1° maggio 2011 è intervenuta una sentenza di inammissibilità (purché prima del 6 luglio 2011 la stessa non sia divenuta definitiva). Relativamente alle liti definibili, dal 6 luglio 2011 sono sospesi, sino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costi-tuzione in giudizio. Sono ammesse alla definizione agevolata le liti di valore non superiore a ventimila euro. Il valore della lite è dato:

- dall’ammontare dell’imposta o maggiore imposta accertata che forma og-getto di contestazione nel giudizio di primo grado (con esclusione di san-zioni, interessi ed altri oneri accessori);

- dall’importo della sanzione, per la controversie riguardanti esclusivamente atti di irrogazione di sanzione (collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione);

- dall’importo della sanzione per le liti riguardanti provvedimenti sanziona-tori non collegati al tributo71.

Si osserva che le disposizioni in esame presuppongono che la lite esprima un valo-re sul quale calcolare le somme dovute, ne discende che non sono ammesse alla definizione agevolata le liti il cui valore risulti indeterminato o indeterminabile, oppure controversie aventi ad oggetto atti che non recano l’indicazione dell’importo né dell’imposta e né delle sanzioni. La definizione si perfeziona con il pagamento72 della somma:

70 Contrariamente a quanto previsto nella precedente normativa del 2002, ove era prevista una specifica disposizione (adesso non richiamata), che consentiva la definizione agevolata anche delle liti potenziali. Si veda in proposito l’art. 15 della L. 27 dicembre 2002, n. 289. 71 Si veda in proposito l’art. 16, comma 3, lettera c), della L. n. 289/2002. 72 Il pagamento deve avvenire in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo delega F24, utilizzando il codice tributo 8082, come disposto nella risoluzione dell’Agenzia delle En-trate n. 82/E del 5 agosto 2011.

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di 150 euro per le liti il cui valore è di importo fino a 2.000 euro; - pari al 10 % per le liti il cui valore è di importo superiore a 2.000 euro e

per le quali nell’ultima sentenza risulti soccombente l’Agenzia delle Entra-te;

- pari al 50 % per le liti il cui valore è di imposta superiore a 2.000 euro e per le quali nell’ultima sentenza risulti soccombente il contribuente;

- pari al 30 % per le liti il cui valore è di importo superiore a 2.000 euro e per le quali la lite risulti pendente in primo grado e non sia stata resa alcu-na sentenza.

Ai fini del pagamento è possibile scomputare dal totale dovuto quanto versato a ti-tolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Qualora risulti che le somme versate provvisoriamente in pendenza di giudizio siano superiori all’importo dovuto per la definizione, il contribuente potrà ottenere il rimborso della parte eccedente nel solo caso in cui l’Agenzia delle Entrate sia risultata soc-combente sulla base dell’ultima oppure unica pronuncia non definitiva emessa. Infine, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 settem-bre 2011, è stato approvato il modello73, con le relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato per perfezionare la definizione delle liti fiscali pendenti. Alla data di stesura definitiva del presente lavoro risulta presentato un emenda-mento al D.L. n. 216/2011 (c.d. “Decreto Milleproroghe 2012”), attualmente all’esame del Senato, volto ad estendere la possibilità di definizione agevolata alle liti pendenti al 31 dicembre 2011 (in luogo del 1° maggio 2011), con versamento delle somme dovute entro il 2 aprile 2012, attraverso una modifica dei termini pre-visti nell’articolo 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.

73 Tale modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica entro il 2 aprile 2012.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 43

Capitolo Terzo

LA PROCEDURA E L’ITER DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

A cura di Matteo Manfriani e Federico Pianigiani

3.1. IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CTP FIORENTINA.

3.1.1. PREVENTIVA VERIFICA DELLA CORRETTA E TEMPESTIVA NOTIFICAZIONE DELL’ATTO ORIGINANTE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. Dopo la propedeutica verifica sull’impugnabilità dell’atto (vedasi art. 19 D.Lgs. 546/1992 – d’ora in avanti il Decreto - per l’esatta individuazione degli atti impu-gnabili) occorre riscontrare la corretta e tempestiva notificazione dell’atto originan-te il contenzioso tributario. Dal momento che l’esatto adempimento da parte del contribuente di ogni imposta, tassa, contributo o altro gravame può esser contestato dall’organo accertatore en-tro un determinato lasso di tempo (per verifica dei termini di accertamento delle principali imposte e tasse si rimanda alla tabella 3 Sez. I in allegato), occorre con-trollare immediatamente la tempestiva notificazione, da parte dell’organo accerta-tore dell’atto originante il contenzioso. La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 3/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c. nella parte in cui, come da interpre-tazione del diritto vivente espresso dalla giurisprudenza di Cassazione (SS.UU. sentenza 13 gennaio 2005, n. 458) stabilisce che gli effetti della notifica decorrono, nei confronti del notificatario, dalla data di spedizione della raccomandata anziché dalla data in cui questi ha ricevuto il plico o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Al contrario, a seguito di tale pronuncia, è ora presente nel nostro ordinamento processuale, il principio in base al quale il momento in cui la notifica si deve con-siderare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui la stessa è ritenuta perfezionata per il notificatario , ossia il principio di “scissione del mo-mento di perfezionamento della notifica”: il perfezionamento dell’atto segue stra-de separate per chi lo emette e per chi lo riceve. Con riguardo alla materia tributa-ria qualora la notifica dell’atto avvenga tramite le modalità previste dall’art. 140 c.p.c., il termine a quo per la proposizione del ricorso non coincide più con la data di spedizione della raccomandata bensì con quello della ricezione della stessa, o, comunque, decorsi dieci giorni dal momento della relativa spedizione.

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 44

La recente Giurisprudenza (Cassazione sentenza 16 marzo 2011, n. 6102), contra-riamente ad un suo precedente orientamento (Cassazione sentenza 21 agosto 2001, n. 11105) e penalizzando oltremisura i contribuenti non reperibili di fronte al fisco, ha sancito che per i contribuenti “irreperibili assoluti” non è necessaria la racco-mandata con avviso di ricevimento, come disposto dall’art. 140 c.p.c.. La c.d. “irreperibilità assoluta” riguarda il caso in cui il messo non reperisca il con-tribuente che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto, da cui discende il venir meno della necessità della raccomandata. Ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 la notifica degli atti fiscali è valida con l’affissione dell’avviso di deposito dell’atto nell’albo comunale e si ha per eseguita l’ottavo giorno successivo, nonostante tale norma preveda che per le notifiche de-gli atti tributari devono esser osservate le disposizioni ex art. 137 e segg. c.p.c. (in effetti l’art. 140 c.p.c. prevede che in caso di assenza del destinatario, rifiuto, as-senza o inidoneità delle persone abilitate a ricevere la copia dell’atto l’ufficiale giu-diziario deve provvedere a: depositare la copia dell’atto nella casa comunale, ad af-figgere l’avviso del deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o dell’azienda del destinatario, dare notizia al destinatario tramite raccomandata a.r.). Al contrario la “irreperibilità relativa”, disciplinata dall’art. 140 c.p.c. ed applicabile per la notifica degli accertamenti (stante il rinvio dell’art. 60 D.P.R. 600/1973) ri-guarda invece i casi in cui non sia possibile eseguire la notifica per irreperibilità, in-capacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione del provvedimento: in questo caso l’agente notificatore ai sensi dell’art. 140 c.p.c., deposita la copia dell’atto da notificare alla casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, af-figge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione/ufficio/azienda del destinatario e gliene da notizia tramite r.a.r..

3.1.2. CALCOLO TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO.

Il ricorso deve esser proposto entro e non oltre 60 giorni dalla data di notificazio-ne dell’atto impugnato. Come si evince dall’art. 21 del Decreto tale termine è pe-rentorio, per cui la sua inosservanza (che è rilevabile anche d’ufficio in ogni grado di giudizio) comporta l’inammissibilità del ricorso. Tale tassatività non viene meno neanche per effetto di “atipici differimenti” (tra l’altro in spregio dello Statuto del Contribuente) ad opera di circolari o comunicazioni ministeriali: l’Amministrazione Finanziaria ad esempio può sospendere o limitare la sua azione ma non può in alcun modo incidere sul termine prescritto dalla normativa in og-getto (vedasi ad esempio CTP Alessandria sentenza 10 marzo 1999 n. 165). Per il computo dei termini vanno rispettate le norme contenute nell’art. 2963 c.c. e dall’art. 155 c.p.c. .

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 45

Nel calcolo dei giorni utili alla proposizione del ricorso si esclude il dies a quo, ossia il giorno iniziale in cui ad esempio si è ricevuto l’atto notificato, mentre si conteg-gia il dies a quem , ovvero il giorno finale. Se il giorno finale del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo (si precisa che il sabato, a seguito della modifica dell’art. 155 c.p.c. è parificato a tutti gli effetti ad un giorno festivo). Anche al processo tributario è applicabile il cosiddetto periodo feriale (pari a 46 giorni intercorrenti dal primo agosto al 15 settembre di ogni anno) per cui in tale lasso di tempo i termini risultano sospesi. Si precisa che, a norma del secondo comma dell’art. 21 del Decreto, il ricorso av-verso il silenzio rifiuto tacito della restituzione ex art. 19 c.1. lett. g) del Decreto può esser proposto decorsi 90 giorni dalla domanda stessa di restituzione presen-tata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e sino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Per l’esatto termine per la proposizione del ricorso si rimanda alla Tabella 4 Sezio-ne I, in allegato.

3.1.3. REDAZIONE RICORSO – PROCURA ALLA LITE – ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA E ISTANZA SOSPENSIONE GIUDIZIALE.

E’ sempre il contribuente che si rivolge al giudice tributario, dato che l’Amministrazione, in base alla origine amministrativistica della tassazione, va ad incidere di propria iniziativa, con atti unilaterali (spesso addirittura senza alcun contraddittorio), nella sua sfera privata. Il ricorso del contribuente alla Commissione tributaria provinciale costituisce l’atto introduttivo, centrale e basilare di tutto il processo tributario ed ha la funzione, tramite il cosiddetto “principio della domanda”, di chiamare in giudizio l’Ente che ha emesso l’atto impugnato (vocatio in ius) e di domanda di tutela giurisdizionale ri-volta al giudice (edictio actionis). Data la natura “documentale” e “cartolare” del processo tributario, il ricorso in-troduttivo è l’atto di maggior rilevanza, in quanto, giusto il disposto dell’art. 57 (che vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di appello) e del succes-sivo art. 58 (che vieta ai giudici di secondo grado di disporre nuove prove, salvo casi particolari che saranno esaminati nei prossimi paragrafi), il ricorrente deve in-dicare i motivi e le prove di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi. Per valutare il fondamento probatorio delle pretese della controparte, occorre in-fatti risolvere “questioni di fatto”, ossia stabilire in che modo si sono svolti eventi del passato, e “questioni di diritto” che attengono all’applicazione di disposizioni normative (cristallizzate nella c.d. “gerarchia delle fonti”) su tali avvenimenti passati.

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

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Nel giudizio di fatto vengono interpretati elementi conoscitivi inerenti ad eventi passati (quali a mero titolo esemplificativo documenti, reperti fisici, materiale foto-grafico, dichiarazioni scritte di terzi). Nel giudizio di diritto vengono interpretati testi normativi inerenti alla materia del contendere. Questo aspetto interpretativo, tipico dei giudizi di fatto, dà risalto al probabilismo (nei casi in cui la ricostruzione appare molto probabile si usa infatti l’espressione “al di sopra di ogni ragionevole dubbio”). Il giudizio di fatto deve in sostanza individuare il più probabile andamento dei fatti passati, in base a considerazioni empiriche di esperienza comune (id quod plerumque accidit) e dunque il ricorso deve tendere a convincere il giudice che la ricostruzione degli eventi passati è “fortemente probabile”. Il giudizio di fatto è poi doverosamente verificabile attraverso la motivazione, che ovviamente può esser sindacata attraverso un appello ai giudici di secondo grado (vedasi paragrafo 3.2.), nella quale viene illustrato il percorso logico-argomentativo che ha portato ad una determinata decisione. Il “principio della domanda” è in stretta correlazione con la decisione del giudice, poiché delimita il thema decidendum, determinando così il potere-dovere del giudice di decidere: in base all’art. 112 c.p.c. il giudice deve pronunciare esclusivamente nei limiti della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (di guisa, in base al “principio della corrispondenza tra chiesto e il pronunciato” è fatto obbligo al giu-dice di pronunciare entro tale limite). Altro fondamentale principio del processo tributario, da tener presente nella pro-posizione del ricorso introduttivo, è costituito dal “principio dispositivo e inquisi-torio” (art. 7 del Decreto) secondo il quale il Giudice deve decidere sulla base di ciò che risulta dell’atto impugnato, dalle censure fatte valere dal ricorrente e dalle controdeduzioni fatte valere dall’organo impositore. Occorre dunque verificare attentamente l’allegazione dei fatti sui quali i giudici de-vono pronunciarsi ed acquisire i mezzi di prova inerenti a quei fatti: è il ricorrente che ha sia l’onere di allegazione dei fatti che quello di indicare le relative prove. Ma accanto a tali “oneri della prova”, il giudice tributario può acquisire informa-zioni utili per pronunciarsi attraverso numerosi mezzi istruttori a sua disposizione (anche se attenuati con la formulazione dell’art. 7 comma 4 che vieta, in sede di processo tributario, il giuramento e la prova per testimoni). Per non ledere il principio costituzionale di cui all’art. 111 comma 2 Cost. – “parità delle parti nel processo” - il ricorrente può però produrre in giudizio dichiarazioni scritte di terzi (aventi carattere testimoniale), che possono costituire utili indizi che dovranno poi esser liberamente apprezzati e valutati dal giudice (Cassazione sen-tenza del 10 ottobre 2002, n. 5957; Cassazione sentenza del 22 dicembre 1999, n. 14427 in base alle quali pur dovendo esser liberamente valutate dal giudice posso-

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 47

no costituire prove sufficienti dei fatti posti dall’Ufficio alla base delle proprie pre-tese; Cassazione sentenza del 15 novembre 2000, n. 14774 in base alla quale tali dichiarazioni integrano semplici elementi indiziari). Nella redazione del ricorso introduttivo inoltre è opportuno tener presente le re-centi novità legislative (vedesi capitolo 2 su art. 2 e 3 D.L. 40/2010 cd. “Decreto Incentivi”) in tema di “disponibilità delle prove”: la novella introdotta nell’art. 115 c.p.c. rappresenta il punto cruciale della difesa tributaria e, recependo il recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, viene statuito che i fatti allegati da una parte devono esser considerati “pacifici” se la controparte li abbia esplicitamente ammessi o abbia assunto una posizione difensiva incompatibile con la loro nega-zione (Cassazione sentenza del 14 marzo 2006 n. 5488). Risulta dunque indispen-sabile una puntuale contestazione, sin dal ricorso introduttivo, delle eccezioni di controparte, evitando qualsiasi forma generica. Il ricorso deve esser redatto nel modo più chiaro possibile in modo da facilitare l’evidenziazione e la bontà delle proprie ragioni, tenendo presente il “principio del libero convincimento del giudice” (art. 116 c.p.c.): a prescindere infatti dai casi di prova legale (atto pubblico, confessione del ricorrente) le prove e tutti gli elementi processuali sono valutati liberamente dal giudice “secondo il suo prudente apprez-zamento”. Il giudice, secondo logica e buon senso, può scegliere tra i vari elementi probatori a sua disposizione, in quanto non esiste una precostituita gerarchia dei mezzi di prova (Cassazione sentenza del 20 giugno 1994 n. 5925): tra più elementi potrà va-lutare quello/quelli più attendibili e porli alla base della decisione (si specifica che secondo la Cassazione sentenza del 18 maggio 1994 n. 4833, il giudice possa radi-care il suo convincimento anche su di una sola presunzione). Gli elementi essenziali del ricorso (vedasi fac-simile n.1 e n.2 nella Sezione II atti del contenzioso tributario, in allegato al presente lavoro), individuati dall’art. 18 del Decreto, sono costituiti dall’indicazione: a) della Commissione tributaria provinciale a cui è diretto (ossia quella territorial-

mente competente, quella nel cui ambito ha sede l’organo impositore che ha emanato l’atto generante il contenzioso);

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede le-gale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del co-dice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

c) dell’ufficio del Ministero delle Finanze o ente locale o concessionario del servi-zio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto (la controparte resi-stente). Si specifica che nella provincia di Firenze dal 8 febbraio 2010 è attiva la Direzione Provinciale di Firenze, che si articola in un Ufficio Controlli ed in quattro Uffici Territoriali. Per quanto attiene al Contenzioso i ricorsi proposti dal 8 febbraio 2010 devono indicare come controparte l'Agenzia delle Entra-

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 48

te – Direzione Provinciale di Firenze - Ufficio Controlli – Area Legale - Via Santa Caterina d’Alessandria n. 23 - 50129 Firenze;

d) dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda (petitum); e) dei motivi (causa petendi); f) della sottoscrizione da parte del ricorrente e/o del professionista all’uopo dele-

gato mediante mandato. Ai sensi del novellato comma 4 dell’art. 18 del Decreto il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui alle lettere soprain-dicate, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elet-tronica certificata. Si precisa che a norma dell’art. 13, comma 3-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 (d’ora in avanti T.U.S.G. – acronimo di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), come modificato dalla lettera q) dell’art. 37, comma 6, decreto legge n. 98/2011 e dall’art. 2, comma 35-bis, lett. B), del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in caso di omes-sa indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e del codice fi-scale, il contributo unificato (vedi infra) è aumentato della metà. Inoltre, ai sensi dell’art.14, comma 3 bis del T.U.S.G. il valore della lite, a partire dal 17 settembre 2011 - a seguito dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 - deve risultare da apposita dichiarazione rila-sciata dalla parte e apposta nelle conclusioni del ricorso (vedasi atto del contenzio-so n. 1 e n. 2, in allegato Sez.I). In merito alle liti di valore non superiore a Euro 20.000,00 con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, l’art. 17-bis prescrive, a pena di inammis-sibilità del ricorso, la presentazione di un apposito reclamo da presentare alla Dire-zione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto (per maggiori dettagli su reclamo e mediazione vedasi capitolo 2). Sin dal ricorso introduttivo, proprio tenendo conto del fondamentale “principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, è dunque fondamentale specificare la causa petendi, ossia il fatto giuridico che l’attore pone a fondamento della sua do-manda, ed il petitum, che sostanzialmente è ciò che viene richiesto al giudice, ovve-ro lo specifico provvedimento richiesto, che in relazione alla prospettazione della causa petendi fatta valere nel ricorso, sia idoneo a dare una risposta di giustizia ade-guata a fornire una concreta soddisfazione del diritto che viene ritenuto leso. Per quanto attiene i requisiti formali del ricorso, a decorrere dal 7 luglio 2011, a se-guito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all’art. 18, comma 1, secondo periodo del T.U.S.G., l’imposta di bollo (sinora a-dempiuta con l’apposizione di marche da bollo da Euro 14,62 ogni 4 facciate) è stata sostituita dal contributo unificato, il cui importo, commisurato al valore della

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

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lite, varia da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 1.500 (vedasi tabella al capitolo 2 paragrafo 2.2.1.). L’attuale art. 18, comma 1, quarto periodo del T.U.S.G. stabilisce infatti che gli atti e provvedimenti del processo tributario sono “… tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale tributario”. Per il pagamento del contributo unificato sono previste 3 distinte modalità: a) versamento, anche telematico, tramite modello F23, codice tributo 941T (codi-

ce tributo 750T solo a seguito dell’invito dell’ufficio di segreteria a regolarizzare il tributo), codice ufficio per CTP Firenze: U65, codice ufficio per CTR Firen-ze: Z01;

b) versamento agli uffici postali attraverso il conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato competente per provincia;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Le ricevute di pagamento del contributo unificato si allegano al ricorso che si de-posita presso la segreteria della Commissione Tributaria competente. Per maggiori dettagli in merito all’introduzione del contributo unificato nel proces-so tributario si veda Circolare Ministero Economia e Finanze n. 1/DF del 21 set-tembre 2011. Ai sensi dell’art. 12 del Decreto, per valore della lite, il cui importo deve esser indi-cato nelle conclusioni del ricorso (pena pagamento del contributo unificato nella misura massima di Euro 1.500,00) si intende l’importo del tributo al netto degli in-teressi e delle eventuali sanzioni; nel caso di atti contenenti solo sanzioni, il valore della lite è data dalla sommatoria delle stessa. Il ricorso deve esser sottoscritto dal difensore del ricorrente, in base ad apposita procura notarile o più semplicemente in calce o a margine come detto preceden-temente. Solo nei due casi espressamente sanciti dai commi 5 e 6 dell’art. 12, controversie minori (controversie di valore inferiore ad € 2.582,28) o soggetto abilitato a difen-dere altri (soggetti individuabili dal comma 2 dell’art. 12 ovvero principalmente dottori commercialisti e ragionieri, avvocati, periti commerciali, consulenti del la-voro purché non dipendenti della Pubblica Amministrazione), il ricorso può esser direttamente sottoscritto dal ricorrente (o dal suo legale rappresentante). Si rammenta che la sottoscrizione del ricorso deve esser apposta sia sull’originale del ricorso (da notificare all’organo impositore) che sulle copie destinate alle altre parti, a pena di inammissibilità del contenuto dell’atto (cd. “inesistenza giuridica” dell’atto non sottoscritto, vedasi Cassazione sentenze numero 4999/2001; 4051/2001; 6111/1999). Il redattore del ricorso deve verificare che lo stesso non presenti cause di inammis-sibilità, ovvero:

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 50

a) mancanza o assoluta incertezza di un requisito essenziale ex art. 18 c.2 del De-creto (ad eccezione del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certifi-cata);

b) mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato, o quando possibile del ri-corrente (la Cassazione con la sentenza n. 21172 del 31 ottobre 2005 ha ritenu-to comunque valido il ricorso con sottoscrizione del difensore esclusivamente in sede di autentificazione della procura, in calce o a margine dell’atto, perché in tal caso comunque si “assolve al duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto”;

c) per le controversie di valore non superiore ad Euro 20.000,00 inerenti ad atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, presentazione di preventivo reclamo (ex art. 17-bis) alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto.

Come ormai consolidato nella attuale giurisprudenza, il ricorso privo di un requi-sito essenziale si considera “inesistente” ed il suo difetto è insanabile. Se al contrario non risponde ai requisiti propri della normativa, ma assolvendo la sua funzione è in grado di raggiungere lo scopo, l’atto irregolare (“nullo”) mantie-ne rilievo in quanto il raggiungimento dello scopo ha sanato il difetto. A parere di chi scrive, inoltre, dal 1° ottobre 2011, attraverso il ricorso introduttivo è opportuno richiedere con sempre maggior frequenza alla CTP, ove ne ricorrano i requisiti, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato (ex art. 47), anche e-ventualmente proponendo la concessione di idonea garanzia mediante cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ex art. 47 comma 5), in modo da evita-re i gravi danni economici e finanziari che potrebbero derivare ad esempio da un ipoteca su beni aziendali (si pensi ad esempio al credit crunch che potrebbe derivare da un ipoteca legale su immobili strumentali del contribuente). La procedura ordinaria prevede che l’istanza di sospensione sia decisa, entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, in modo collegiale dalla Commissio-ne, con apposita ordinanza; in casi eccezionali, nel momento in cui il difensore rie-sce a comprovare motivi di urgenza, il provvedimento di sospensione può esser adottato provvisoriamente, con apposito decreto, dal Presidente (si evidenzia che il decreto del Presidente dovrà esser in seguito confermato in sede di esame collegia-le della Commissione). L’art. 29 del D.L. 78/2010, norma più diffusamente esaminata nel capitolo dedi-cato alle novità normative del contenzioso, ha infatti previsto che gli avvisi di ac-certamento emessi, a partire dal 1° ottobre 2011, dall’Agenzia delle Entrate (ai fini imposte sui redditi, Irap e dell’Iva inerenti ai periodi d’imposta non anteriori al 2007) diventeranno titoli esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e dovranno indica-re espressamente che decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (coin-

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

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cidente con il termine di proposizione del ricorso) la riscossione delle somme ri-chieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo (e della successi-va fase di spettanza degli agenti di riscossione di formazione e notifica della cartel-la di pagamento), è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’atto impugnato è, dal 1° ottobre 2011, di per sé idoneo a fungere da titolo esecu-tivo prodromico all’adozione delle misure cautelari previste dalla legge per preser-vare i crediti erariali o all’avvio delle procedure espropriative finalizzate alla riscos-sione degli stessi. Alla luce di tale innovazione normativa l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato, procedimento cautelare incidentale endoprocessuale, dovrà esser riportata all’interno del ricorso introduttivo (vedasi bozza n. 2 sez. I), ben il-lustrando le condizioni indispensabili per la concedibilità della sospensione: a) fumus boni juris: si verifica quando, da una delibazione nel merito, ovvero da un

esame sommario, il ricorso appare fondato; b) periculum in mora: ovvero quando nel periodo (di solito lungo) di tempo necessa-

rio a far valere il suo diritto in via ordinaria (attraverso il ricorso principale) il contribuente potrebbe subire un danno grave ed irreparabile.

La gravità del danno va valutata in relazione alle condizioni economiche specifiche del ricorrente e dalle conseguenze che gli possono derivare dall’atto impugnato. La giurisprudenza ha ravvisato il requisito della gravità del danno: � nel caso di società con situazione finanziaria tale da non consentirle di far fron-

te alla riscossione provvisoria se non attraverso lo smobilizzo a condizioni svantaggiose delle proprietà immobiliari (CTP Firenze Ordinanza 10 gennaio 1997 n. 1);

� nella sproporzione esistente tra il vantaggio derivante al creditore procedente ed il pregiudizio derivante al debitore esecutato (CTP Novara, ord. 02 dicembre 1996);

� nella specifica situazione soggettiva del contribuente (CTP Reggio Emilia sez. VI ord. 05 luglio 1996);

� nella consistenza della pretesa erariale (CTP Lecce sez. VI, ord. 29 giugno 1996, ha ad esempio rigettato la sospensione “in ragione della somma di denaro non certamente proibitiva” (€ 2.892,16).

L’ irreparabilità del danno va valutata anch’essa i termini relativi, ovvero di “lesio-ne del diritto del contribuente tale da pregiudicarlo seriamente” o “di danno ingiu-sto che incide stabilmente” sul contribuente, la sua famiglia e la sua impresa, arte o professione. La giurisprudenza ha ravvisato il requisito dell’irreparabilità del danno: � caso di impresa con esposizione bancaria tale da non consentirle l’assolvimento

della riscossione provvisoria, con conseguente rischio di pignoramento ed a-

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 52

sportazione di beni aziendali strumentali aziendali all’attività dell’impresa stessa nonché sulle possibili ripercussioni sulla situazione occupazionale dei dipen-denti (CTP Latina sez. III ordinanza 08 maggio 1996);

� quando l’entità dell’importo in contestazione (in senso assoluto e relativo) e la lunghezza nei tempi dell’eventuale rimborso, possono generare un danno non rimediabile (CTP Parma, sez. IX, ord. 31 maggio 1996, n. 732);

� quando il pagamento delle somme richieste a titolo di riscossione provvisoria potrebbe esser effettuato solamente ricorrendo a mezzi straordinari (CTP Bari sez X, ordinanza 03 maggio 1996);

� quando la riduzione della materia del contendere rileva la sproporzione della somma iscritta a ruolo, tenendo presente che l’entità del patrimonio personale dei soci da adeguate garanzie di solvibilità (C.T.P. Genova, ord. 30 luglio 1996).

La valutazione sulla sussistenza o meno del danno “grave ed irreparabile” deve es-ser eseguita con riferimento alla specifica attività svolta dal contribuente ed in base alle sue concrete disponibilità finanziarie; la Commissione deve ponderare il con-cetto di gravità ed irreparabilità, di volta in volta, senza considerazioni astratte, in base alle peculiari condizioni economiche-finanziarie del contribuente (vedasi sull’argomento C.T.P. Pesaro, sez. IV, ord. 26 maggio 1997, n. 86). Tornando alla predisposizione del ricorso introduttivo, pare infine opportuno, proprio per delucidare nel miglior modo possibile la causa petendi, e di conseguenza influenzare il “libero convincimento del giudice”, richiedere espressamente nel corpo del ricorso introduttivo, la “trattazione in pubblica udienza” (ex art. 34 – per formulazione della richiesta vedesi in alleato Sezione II atto del contenzioso n.1 e n.2). In caso contrario infatti la decisione della CTP sarà presa, dopo ovviamente l’esame della documentazione cartacea, in “camera di consiglio” (ex art. 33). Proprio la sempre più intricata e complessa normativa fiscale, sempre in evoluzio-ne, rende preferibile una trattazione in pubblica udienza, ove magari l’organo giu-dicante può chiedere ulteriori informazioni e/o delucidazioni per determinare il proprio convincimento, e di conseguenza la sentenza.

3.1.4. PROPOSIZIONE DEL RICORSO: NOTIFICA ALL’ORGANO CHE HA EMANATO L’ATTO IMPUGNATO.

Per quanto attiene la notifica del ricorso alla controparte, ovvero all’organo che ha emanato l’atto impugnato o non ha emanato il provvedimento richiesto, di solito Ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane, Ente locale, Agenzia della Riscossione o altro Ente occorre tener presen-te che dal mese di febbraio 2010 l’Agenzia delle Entrate ed in particolare la Dire-

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 53

zione Provinciale di Firenze ha attuato un processo di riordino nelle competenze all’interno della Provincia. In particolare il ricorso può esser proposto mediante una di queste tre alternative: a) Consegna diretta: l’originale del ricorso (dopo l’introduzione del contributo u-

nificato non più in bollo) viene direttamente presentato per il deposito all’impiegato dell’Ufficio finanziario o dell’Ente che ne rilascia apposita ricevuta di consegna. In questo caso il ricorso si ritiene depositato alla data che risulta dalla ricevuta rilasciata;

b) Spedizione postale: l’originale del ricorso in bollo viene spedito tramite servizio postale, in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento. Il ricor-so, per i motivi precedentemente esposti, si ritiene proposto dalla data di spedi-zione risultante dal timbro postale. La spedizione del ricorso in busta chiusa costituisce, salvo espressa contesta-zione del contenuto da parte del destinatario, una “mera irregolarità” (Cassa-zione sentenza 2 settembre 1994, n. 17702).

c) Notifica tramite ufficiale giudiziario: il ricorrente deve consegnare originale e copia conforme del ricorso, all’ufficiale giudiziario, che ai sensi dell’artt. 137 e segg. c.p.c. spedirà alla controparte la copia conforme e restituirà al ricorrente l’originale con l’apposita “relata di notifica”. Il ricorso s’intende effettuato per il ricorrente dalla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, anche se gli effetti sono condizionati al perfezionamento dell’intero procedimento notifica-torio.

Si precisa che non è ammessa la consegna diretta all’Agente della riscossione, per cui nei suoi confronti occorrerà procedere a mezzo ufficiale giudiziario o tramite spedizione postale del plico.

3.1.5. PROPOSIZIONE DEL RICORSO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO (ART. 23). Solamente con la costituzione in giudizio del ricorrente si viene ad incardinare il processo dinnanzi alla Commissione tributaria. La mancata costituzione in giudizio entro il termine tassativo prescritto dalla legge rende il ricorso introduttivo presen-tato alla controparte “inammissibile”: tale vizio è rilevabile in ogni grado di giudi-zio, anche d’ufficio.

Entro il termine perentorio di 30 giorni (non un mese, ed escluso periodo feriale) dalla proposizione del ricorso il ricorrente deve depositare, presso la segreteria del-la CTP competente, l’originale o la copia conforme del ricorso rispettivamente no-tificato a mezzo ufficiale giudiziario o spedito/presentato alla controparte (con fo-tocopia della ricevuta di deposito o della spedizione del plico raccomandato a mezzo posta). In particolare:

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 54

a) se la proposizione del ricorso è avvenuta mediante consegna diretta: sarà depo-sitata la copia conforme all’originale del ricorso (in carta semplice) assieme alla ricevuta dell’avvenuta consegna diretta;

b) se la proposizione del ricorso è avvenuta a mezzo posta: sarà depositata la co-pia conforme all’originale in carta semplice del ricorso spedito alla controparte assieme alla fotocopia della ricevuta attestante l’avvenuta spedizione per rac-comandata a.r. e copia dell’avviso di ricevimento ritornato al mittente (che la Circolare Ministero Finanze 3 aprile 2001 n. 36/E ha stabilito esser l’unico do-cumento in grado di attestare l’avvenuta notifica e la regolare costituzione del contradditorio, nell’ipotesi in cui controparte non si sia costituita in giudizio).

c) Se la proposizione del ricorso è avvenuta per mezzo ufficiale giudiziario: sarà depositato l’originale del ricorso (in bollo sino all’introduzione del contributo unificato).

Assieme al ricorso (in copia conforme o in originale, nel caso c)), il difensore abili-tato deve depositare la nota di iscrizione al ruolo (art. 22 comma 1) ed il fascicolo di causa (art. 22 comma 4). La nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data della notificazione del ricorso, deve esser compilata in stampatello, sottoscritta dal difensore abilitato e depositata presso la CTP utiliz-zando i modelli predisposti dalla Direzione della Giustizia Tributaria, scaricabile dal sito www.finanze.it (per maggiori informazioni circa la nota vedasi il capitolo 2). Il fascicolo di causa, in apposita cartella, deve presentare un apposito indice per la facile consultazione di tutta la documentazione allegata al ricorso, necessaria per influenzare il libero convincimento/apprezzamento del giudice. I vari allegati (ad esempio normativa – leggi o decreti a sostegno della propria pre-tesa; prassi – circolari o risoluzioni emesse magari dalla stessa controparte, in con-flitto con l’atto impugnato; giurisprudenza sentenze o ordinanze della Suprema Corte di Cassazione o di altre Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali che hanno già deciso in materie analoghe) a sostegno delle proprie ragioni possono es-ser prodotte in originale o in copia (Cassazione sent. 24 aprile 2009, n. 9773, ha sancito inequivocabilmente infatti che “la produzione di documenti in copia fotostatica co-stituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 c.c., ed avendo il giudice l’obbligo). Il fascicolo di causa deve esser in grado di rappresentare nel modo più intellegibile possibile l’iter logico seguito dal ricorrente: il ricorso, corredato dai vari allegati, de-vono esser in grado di evidenziare, al di sopra di ogni ragionevole dubbio, la stretta correlazione tra la causa petendi ed il petitum.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 55

Si specifica che i 30 giorni (non 1 mese!) per la costituzione in giudizio decorrono dalla data di proposizione del ricorso. Per il calcolo del termine non si conteggia il giorno iniziale, ma si computa quello finale. La copia consegnata in segreteria deve esser conforme all’originale (spedito o con-segnato). La “dichiarazione di conformità”, ai sensi dell’art. 22 c.3 del Decreto, (vedasi boz-za in allegato Sezione II Atto del contenzioso n.1 e n.2) deve esser apposta in calce alla copia del ricorso, e sottoscritta dal difensore abilitato o dal ricorrente (per le controversie di minor entità, ove possibile). In caso l’atto depositato e quello spedito/consegnato alla controparte siano dif-formi, e tale difformità incidano sul contenuto o su elementi fondamentali del ri-corso, il ricorso è inammissibile. Se le difformità sono lievi, meramente formali e prive di rilievo, o quando manchi la “dichiarazione di conformità” le irregolarità sono state dichiarate dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenze 14430/2005, 3562/2005) superabili attraverso il confronto diretto tra i due documenti.

3.1.6. UNA VOLTA RICEVUTO L’AVVISO DI TRATTAZIONE, CONSULTARE FASCICOLO.

Nel processo tributario, procedimento prettamente “cartolare”, il ricorso introdut-tivo è l’atto di maggior rilevanza, in quanto giusto il disposto dell’art. 57 del Decre-to (che vieta la proposizione di domande nuove nel giudizio di appello) e del suc-cessivo art. 58 del Decreto (che vieta ai giudici di secondo grado di disporre nuove prove, salvo casi particolari che saranno esaminati nel proseguo), il ricorrente deve indicare i motivi e le prove di fatto e di diritto a sostegno della sua tesi. Pare dunque inevitabile verificare opportunamente i motivi ed i documenti allegati al ricorso depositato e, ove si rendesse necessario, integrare tale documentazione seguendo la procedura indicata nell’art. 24 del Decreto. Le parti possono produrre documenti (in originale o in fotocopia), non solo alle-gandoli direttamente agli atti processuali, ma anche separatamente, elencandoli in apposita nota di deposito sottoscritta da depositare in originale ed in tante copie a seconda del numero delle altre parti. Dato che la Segreteria non è obbligata a comunicare il deposito di tali documenti, pare opportuno che ogni parte consulti periodicamente il fascicolo per verificare le “mosse” della controparte. Dopo la proposizione del ricorso e la costituzione in giudizio non è possibile inte-grare i motivi dello stesso, ovvero ampliare l’oggetto del ricorso introduttivo (peti-

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 56

tum) o produrre nuovi motivi o fatti giuridici a sostegno della propria tesi (causa pe-tendi). Solo nel caso di deposito di documenti (prima non conosciuti o conoscibili dal ri-corrente in base alla normale diligenza) ad opera della controparte o per input della Commissione tributaria, il ricorrente può integrare i motivi originariamente dedot-ti nel ricorso introduttivo, sempreché vi sia una correlazione diretta tra documenti prima “non conosciuti” ed i nuovi motivi elencati nella memoria integrativa. I nuovi motivi sono integrati in una “memoria integrativa” avente gli stessi requisi-ti e le stesse modalità previste dal ricorso introduttivo, da proporsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notizia del deposito dei nuovi documenti: a) se i documenti sono depositati dalle parti: il termine di 60 gg. decorre dal mo-mento in cui la parte ha estratto copia del documento “non conosciuto” dal fasci-colo di causa; b) nel caso, più raro, in cui sia la Commissione tributaria ad assegnare un termine ad una parte per la produzione di un documento, i 60 gg. decorrono dalla scadenza di tale termine. Se prima dello spirare di detto termine è già stata fissata la data di trattazione della controversia, il ricorrente può fare istanza per il rinvio della trattazione (in camera di consiglio) o dell’udienza pubblica, in modo da consentire il deposito della me-moria integrativa. Ai sensi dell’art. 32 del Decreto è ammesso inoltre che le parti possano depositare, nei termini perentori previsti dalla normativa: a) documenti: sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione; b) memorie illustrative: sino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione; c) brevi repliche scritte: entro cinque giorni liberi prima della data di trattazione,

nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio. I documenti e le memorie illustrative, esclusivamente per sviluppare ed esporre in modo più dettagliato i motivi già dedotti nel ricorso, vengono depositati con appo-sita nota di deposito in originale (in bollo) ed in tante copie quante sono le con-troparti (in carta semplice). Nel caso specifico delle brevi repliche, data l’impossibilità di contro dedurre, non occorre il deposito per la controparte. In base anche alle indicazioni della Corte di Cassazione (sentenza del 20 settembre 2002, 16343) il computo dei giorni liberi deve farsi a ritroso, per cui: a) se il primo giorno cade nel periodo feriale (1°agosto – 15 settembre) si procede

all’indietro sino al primo “giorno utile”; b) se l’ultimo giorno è festivo (sabato o domenica) gli atti in oggetto vanno depo-

sitati il giorno precedente non festivo. La consegna brevi manu degli atti processuali ex art. 32 del Decreto, alla segreteria della Commissione, ad oggi è l’unico modo di deposito prevista dalla normativa.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 57

E’ inoltre sempre possibile in udienza, richiedere al segretario la verbalizzazione del deposito di documenti, conosciuti o conoscibili. Data la natura “documentale” e “cartolare” del contenzioso tributario, la regola generale, se almeno una delle parti non ha richiesto la discussione in pubblica u-dienza, prevede che la controversia sia trattata in camera di consiglio, senza la pre-senza delle parti.

3.1.7. DISCUSSIONE E SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DALLA SEGRETERIA.

Dopo che il relatore ha riassunto ed esposto al collegio “i fatti e le questioni della controversia”, della trattazione viene redatto processo verbale dal segretario. Se al contrario, come consigliato, almeno una parte richiede (con apposita istanza o all’interno del ricorso introduttivo, come da bozza del ricorso in allegato Sezione II, Atto del contenzioso n.1 e n.2) la discussione in pubblica udienza, il Relatore espone al collegio i fatti e le questioni rilevanti della controversia, ed il Presidente ammette le parti presenti alla discussione. La parola passa inizialmente al ricorrente che spesso, nel breve termine a disposi-zione, deve riuscire a sviluppare la disamina proposta dal relatore, tentando di far capire le proprie ragioni e l’iter logico e di buon senso seguito negli atti processuali depositati, in modo da influenzare il libero convincimento ed apprezzamento di tutto il collegio giudicante. Il ricorrente deve inoltre tener presente ed anticipare le eventuali obiezioni che sa-ranno proposte successivamente nella discussione orale della controparte. Illustrate le due posizioni il Presidente concede la parola al Relatore ed agli altri componenti del Collegio giudicante, per eventuali chiarimenti o quesiti e può, se lo ritiene opportuno, ammettere brevi repliche. Dell’udienza il Segretario redige apposito processo verbale. Il Collegio giudicante, dopo la discussione o la trattazione, delibera in segreto la decisione nella camera di consiglio (e dunque senza la presenza delle parti). La sentenza, pronunciata in nome del popolo italiano ed intestata alla Repubblica Italiana, deve contenere:

a) composizione collegio giudicante, parti ed eventuali difensori; b) esposizione dello svolgimento del processo; c) richiesta delle parti; d) succinta esposizione dei fatti di fatto e di diritto; e) il dispositivo della sentenza f) data della deliberazione; g) sottoscrizione del presidente ed estensore.

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

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Si precisa che la mancanza dei requisiti f) e g) determina la nullità assoluta ed insa-nabile della sentenza (la Cassazione SS.UU. del 9 marzo 1981, n. 1297). Ai sensi dell’art. 37 infine “la sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della delibera-zione”. Il dispositivo della sentenza è poi comunicato alle parti costituite in giudizio, entro 10 gg. dal deposito della stessa.

3.2. IL PROCEDIMENTO DAVANTI LA CTR TOSCANA.

3.2.1. IL SISTEMA DELLE IMPUGNAZIONI.

Attraverso l’impugnazione la parte che risulti soccombente (integralmente o par-zialmente) può rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza, ri-volgendosi ad un altro giudice. I mezzi di impugnazione delle sentenze tributarie sono tassativamente elencati nell’art. 50 del Decreto e si legittimano nei seguenti atti: - atto di appello, alla Commissione tributaria regionale avverso le sentenze della Commissione tributaria provinciale; - ricorso per cassazione, per impugnare le sentenze della Commissione tributaria regionale; - ricorso per revocazione (revocazione ordinaria e straordinaria), nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c., per impugnare le sentenze della Commissione tributarie provin-ciale e/o regionale. Per l’atto di appello, impugnazione di merito, si rimanda ai paragrafi 3.2.3 e 3.2.4; per il ricorso per cassazione, impugnazione di legittimità, si rinvia al paragrafo 3.2.5. Per il ricorso per revocazione (sezione IV del Decreto, artt. da 64 a 67), vista la sua natura di mezzo di impugnazione di carattere eccezionale, valgono le se-guenti osservazioni. L’istituto della revocazione consente di impugnare le sentenze della Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regionale che comportano accer-tamenti di fatto e che sul punto non possono essere ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate (art. 64 del Decreto). Con la revocazione il ricorrente denuncia, allo stesso giudice che ha emesso la sentenza contestata, i seguenti errori di giudizio previsti in maniera tassativa dall’art. 395 c.p.c. (al quale il Decreto com-pie esplicito rimando): 1. dolo di una parte a danno dell’altra (revocazione straordinaria);

2. prove false (revocazione straordinaria);

3. ritrovamento, dopo una sentenza di uno o più documenti decisivi della con-troversia (revocazione straordinaria);

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 59

4. erronea supposizione di un fatto (revocazione ordinaria); 5. contrarietà ad un precedente giudicato (revocazione ordinaria);

6. dolo del giudice (revocazione straordinaria). La revocazione è ordinaria quando i vizi dell’atto sono palesi (nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. sopra riportato) e impediscono il passaggio in giudicato della sentenza conte-stata, mentre è straordinaria (nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c. sopra riportato) quando i vizi sono occulti e quindi può essere esperita anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Perciò, nei casi di revocazione ordinaria il ricorso può essere esperito nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure nel temine cd. ‘lungo’ dei 6 mesi dalla mancata notifica (più gli eventuali 46 giorni di sospensione feriale), mentre nei casi di revocazione straordinaria la parte interessata deve proporre ricorso sempre entro 60 giorni ma decorrenti, stavolta, dalla scoperta dei motivi che la rendono ammissibile (art. 51 secondo comma del Decreto). I termini previsti dalla legge per il ricorso per revocazione, come per gli altri mezzi di impugnazione, sono perentori. Ai sensi dell’art. 65 del Decreto competente per la revocazione è la medesima Commissione tributaria che ha emesso la sentenza contestata e la forma del ricor-so deve contenere, a pena di inammissibilità: - gli elementi previsti dall’art. 53 del Decreto (ovvero gli elementi essenziali dell’atto di appello, per i quali vedi infra); - la specifica indicazione del motivo di revocazione; - la prova dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 c.p.c.; - la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve es-sere data mediante la sua produzione in copia autentica. Per la presentazione del ricorso per revocazione, il Decreto rimanda alla modalità prevista per la presentazione dell’atto di appello (si veda in proposito il paragrafo 3.2.3). Per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa e contro la sentenza emessa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art. 66 e 67 del Decreto).

3.2.2 PROCEDIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP INTERAMENTE FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE ED APPELLATA DALL’UFFICIO.

Una volta ricevuto il dispositivo di accoglimento totale del ricorso di parte, al fine di ottenere la definitività di quanto statuito nella sentenza, il contribuente può te-nere due comportamenti: attivo, ovvero ritirare dalla segreteria della CTP Firenze

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 60

copia autentica della sentenza (numero due copie) per notificarla alla controparte ai sensi dell’art. 38, oppure passivo, vale a dire attendere il decorso del termine cd. ‘lungo’ di impugnazione della sentenza (o l’eventuale notifica dell’atto di appello dell’Ufficio, presso il domicilio eletto nell’instaurato contenzioso). Ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (come modificato dall’art. 46 comma 10 della L. 18 giu-gno 2009) per termine lungo di impugnazione si intende il decorso del termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (cioè dal deposito in segreteria), per i giu-dizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (più, ovviamente, 46 giorni se la data insiste nel periodo di sospensione feriale, che decorre dal 1 agosto al 15 settembre e previsto dalla L. 7 ottobre 1969 n.742). Per i giudizi instaurati in data antecedente al 4 luglio 2009 resta in vigore il temine lungo di un anno e 46 giorni dal deposito o pubblicazione della sentenza: in gene-rale, si ritiene che il momento in cui si debba considerare instaurato il giudizio coincida con la data di notifica del ricorso di primo grado e non con la data della successiva costituzione in giudizio, con la conseguenza che per tali giudizi continui ad applicarsi il termine lungo di un anno anche se la sentenza da appellare o contro cui si ricorre per cassazione sia stata depositata o notificata dopo tale data (tale in-terpretazione è animata da uno spirito prudenziale che privilegia l’interpretazione secondo la quale il termine lungo valga a partire dalla data di notifica del ricorso introduttivo e non dalla costituzione in giudizio di parte, ovviamente posteriore. Trova riscontro anche in recente giurisprudenza, vedasi CTP Torino Sezione XI sentenza n.130/2011). La notifica della sentenza può considerarsi comportamento attivo in quanto se l’ufficio non notifica l’atto di appello entro 60 gg. dalla data di notifica della sen-tenza, il giudicato di primo grado, interamente favorevole al contribuente, diviene definitivo. Per effettuare la notifica della sentenza l’art. 38 del Decreto, come novellato dall’art. 3 comma 1 lett. a) del DL 25 marzo 2010 n.40, dispone di richiedere nu-mero due copie della sentenza alla CTP Firenze conformi all’originale, da notifica-re all’altra parte attraverso l’Ufficiale giudiziario, oppure tramite il servizio postale con raccomandata in plico senza busta con ricevuta di ritorno ovvero, ed in ulti-mo, a mezzo consegna diretta alla controparte con una ricevuta sulla copia. La richiesta delle copie conformi della sentenza alla segreteria della commissione tributaria provinciale (oppure regionale, nel caso di notifica della sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale) è effettuata mediante istanza in carta bolla-ta (marca da euro 14,62) con applicazione di marca da bollo da euro 14,62 per ogni quattro facciate su entrambe le copie delle sentenza richieste. La segreteria adita è tenuta ad adempiere alla richiesta entro 5 giorni (termine ordinatorio) ed a riscuo-tere i diritti di copia pari ad euro 0,516 fino a quattro facciate (vedasi tabella dell’art.1 Decreto del 1 ottobre 1996 Ministero Finanze pubblicato in G.U. n.235

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

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del 7 ottobre 1996). Se le sentenze sono chieste in forma esecutiva per procedere ad esecuzione forzata nei confronti della controparte, le copie della sentenza sono esenti da bollo in quanto il processo di esecuzione è soggetto al contributo unifica-to (Risoluzione Ministeriale n.106/E del 29 luglio 2005). Nel caso il ricorso di par-te sia stato notificato successivamente al 6 luglio 2011 è dovuto il contributo unifi-cato e quindi, anche per il ritiro di copie conformi delle sentenze, non è più richie-sta l’applicazione della marca da bollo da 14,62 (mentre restano dovuti i diritti di copia come sopra indicati). Mentre le notifiche della sentenza diretta oppure a mezzo posta non recano parti-colari problemi, per la notifica a mezzo Ufficiale giudiziario occorre apporre la se-guente relata di notifica (propria degli atti ex art. 137 e segg. c.p.c.) in calce o sul retro dell’ultimo foglio sulle due copie rilasciate dalla Commissione.

** ** ** relazione di notificazione

A richiesta del dott. … … , con studio in … …, difensore domiciliata rio del contribuente … … , come da procura speciale alle liti risultante in atti, io sottoscritto Ufficiale giudiziario, pres-so la Corte di Appello di Firenze, ho notificato la suestesa sentenza della Commissione Tributa-ria Provinciale di Firenze alla … (controparte) … , in persona del direttore pro tempore, rimet-tendone e consegnandone copia conforme alla sede di … … , via … … ed ivi a mani di … … (oppure a mezzo dell’Ufficio postale di … …).

** ** ** La notifica deve avvenire ad istanza di parte, ovvero per mano del contribuente o del proprio procuratore in giudizio. Nei successivi 30 giorni dalla notifica, la parte notificante deve depositare l’originale (o copia autentica dell’originale notificato), ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento presso la segreteria della CTP (o della CTR per la notifica delle sentenze di secondo grado), che ne rilascia ricevuta e l’inserisce nel fascicolo d’ufficio. Con la notificazione della sentenza inizia a decorrere il termine ‘breve’ di 60 giorni, in luogo di quello ‘lungo’ di 6 mesi (più gli eventuali 46 giorni di sospensione feria-le) dalla data del deposito della sentenza nella Segreteria della CTP, per l’impugnazione attraverso l’atto di appello dell’ufficio soccombente. Una particola-rità da tenere nella dovuta considerazione è la sovrapposizione del termine breve (a seguito di notifica) con quello lungo (decorrente, ripetiamolo, dal deposito della sentenza): in questo caso prevale il termine lungo, nel senso che se il termine lungo scade antecedentemente al termine breve (perché la parte notifica la sentenza nei 60 gg. prima dello spirare del temine lungo), quest’ultimo vale come termine utile alla definitività della sentenza il termine lungo e non occorre attendere lo spirare

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

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del termine breve, ad esso posteriore. A titolo di esempio, per un contenzioso in-staurato successivamente al 4 luglio 2009, se il deposito della sentenza è il 30 no-vembre 2011 e provvediamo alla notifica della sentenza all’ufficio il 30 aprile 2012, il termine ultimo per l’ufficio per notificare l’atto di appello è il 30 maggio (termine lungo di sei mesi) e non il 29 giugno (termine breve di 60 gg. dalla notifica). Tale impostazione è confermata da giurisprudenza di Cassazione, si veda per tutte la sentenza del 27 marzo 1990, la n. 2475. Ipotizziamo, inoltre, che sia tenendo il comportamento attivo che passivo il con-tribuente riceva l’atto di appello notificato dall’Ufficio. Innanzitutto, occorre verificare che l’atto di appello dell’ufficio sia stato notificato ‘nei termini’ di legge sopra ricordati perché, se così non fosse, lo stesso risultereb-be inammissibile. L’inammissibilità dell’appello, rilevabile anche d’ufficio dal giudi-ce in ogni stato e grado del processo (Cassazione 11 febbraio 1985 n. 1115) com-porta la definitività del giudicato favorevole al contribuente ex art. 324 c.p.c.. Tale vizio non può essere sanato nemmeno dalla costituzione in giudizio dell’appellato, in quanto trattasi di un adempimento a pena di decadenza del quale deriva il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (Cassazione 18 luglio 2003 n. 11227). Dopo questo primo controllo, nei soli casi di notifica dell’atto di appello mediante consegna diretta oppure mediante spedizione a mezzo posta (procedura nella pras-si maggiormente seguita), è opportuno verificare che l’Ufficio abbia depositato co-pia dell’atto notificato presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. Anche in tale circostanza, l’eventuale man-cato deposito comporta l’inammissibilità del gravame. Con l’entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2010 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010 n.73, art.3 comma 1 lett.c) non è più necessario verificare se l’atto di appello principale sia stato previamente autorizzato (gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate - uffici locali o dipartimenti provinciali dell’Agenzia del-le Entrate - dovevano essere autorizzati alla proposizione dell’atto di appello dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale del-le entrate). E’ pur vero che recente giurisprudenza di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza del 14 gennaio 2005 n. 604) riteneva che tale norma fosse stata resa inef-ficace già dall’entrata in vigore del D.Lgs. 30 agosto 1999 n. 300 relativo alla istitu-zione delle agenzie fiscali ed alla soppressione dei dipartimenti e degli uffici del ministero delle finanze (ai quali fa esplicito riferimento al norma citata del Decre-to), ma lo stesso ministero (Direzione Centrale Normativa e Contenzioso) conti-nuava a pretendere che le Direzioni provinciali e regionali continuassero ad appli-care la procedura dell’autorizzazione all’appello (Circolare Agenzia Entrate 3 di-cembre 2007 n. 65/E). Con la modifica di legge apportata dal DL 73 del 2010, all’art. 52 comma 2 (abrogato) la questione può definitivamente dirsi chiusa: per la

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 63

produzione dell’atto di appello l’ufficio periferico del Dipartimento delle entrate non necessita dell’autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso del-la direzione regionale delle entrate. Dopo avere correttamente ricevuto, a mezzo di consegna diretta, posta raccoman-data a.r. o notifica, l’atto di appello dell’ufficio, il contribuente resistente deve provvedere a costituirsi in giudizio entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’appello dell’Ufficio mediante il deposito presso la segreteria della CTR Tosca-na (alla via Lorenzo il Magnifico, 68 - 50129 Firenze tel. 055470168, fax 055475236) di un apposito atto di controdeduzioni (art. 54 del Decreto). Il deposito può anche avvenire con invio per posta con la medesima modalità vista nel primo grado di giudizio: in plico senza busta con raccomandata a.r.. In tale ipo-tesi il termine dei 60 giorni si intende rispettato con la data di spedizione della propria costituzione in giudizio. Tale atto di controdeduzioni (o atto di contrappello o controricorso in appello) per il richiamo all’art. 23 del Decreto deve essere redatto in tante copie quante so-no le parti, a cui va aggiunto l’originale che resta nel fascicolo di ufficio. L’atto non è assoggettato a contributo unificato in quanto non risulta incluso tra gli atti di cui agli artt. 13 e 18 del T.U.S.G.. Anche in appello, come per il primo grado di giudizio, il termine di 60 gg. previsto per il deposito delle controdeduzioni della parte resistente non è perentorio per-tanto la costituzione in giudizio potrà anche essere fatta tardivamente con la perdi-ta però, così facendo, di una serie di garanzie processuali (invio dell’avviso di trat-tazione – art. 31 c.1 del Decreto, dell’istanza di trattazione in pubblica udienza – art. 28 c.1 del Decreto, del dispositivo della sentenza – art. 37 c.2 del Decreto, del-la denuncia di variazione del domicilio - art. 17 c.1 del Decreto, di altri decreti del Presidente e così via ...). Nel caso sottoposto, ossia di totale vittoria nel giudizio di primo grado, la parte può argomentare la propria costituzione in giudizio limitandosi ad una memoria di resistenza alle ragioni addotte dall’appellante (Cassazione 4 giugno 1999 n. 5495) sottolineando le argomentazioni vincenti del ricorso che hanno trovato conferma nella decisione dei giudici di prime cure. In tale caso, si potrebbe ribadire esplici-tamente le argomentazioni che il giudice di primo grado non avesse ripetuto nella sentenza, per evitare che le medesime possano essere considerate come rinunciate dal giudice di secondo grado. Si nota che l’appello presentato dalla parte totalmente vittoriosa è dichiarato i-nammissibile per carenza di interesse ad agire (Cassazione 27 novembre 2002 n. 16768). L’atto di controdeduzioni deve quindi esporre le tesi difensive controbattendo puntualmente ad ogni argomentazione dell’appello, indicando le prove di cui avva-

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

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lersi, può altresì proporre eventuali eccezioni non rilevabili d’ufficio e richiedere l’eventuale chiamata in causa di un terzo. L’atto di controdeduzioni deve essere sottoscritto dal difensore o dalla parte; deve essere rilasciata procura speciale alle liti a meno che la procura rilasciata nel ricorso introduttivo non consenta la difesa in ogni stato e grado del giudizio (come, peral-tro, pare auspicabile). Una volta depositato l’atto di controdeduzioni, con modalità e tempi anzidetti, alla segreteria della Commissione tributaria regionale, occorre attendere la comunica-zione dell’avviso di trattazione della controversia la quale, ritenendolo opportuno, sarà in pubblica udienza per richiesta di parte resistente (dando per scontato che la pubblica udienza non sia già stata richiesta dalla parte appellante). Una volta incardinato il contenzioso presso la Commissione tributaria regionale, valgono le stesse argomentazioni esposte nei paragrafi 3.1.6 e 3.1.7 circa le possibi-lità di produrre documenti e memoria illustrative e, più in generale, la modalità di gestione del contenzioso da parte del contribuente.

3.2.3. PROCEDIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP CONTRARIA AL CONTRIBUENTE ED APPELLATA DAL MEDESIMO.

Diversamente da quanto sopra argomentato, se il dispositivo di sentenza respinge il ricorso, il contribuente potrà impugnare la sentenza sfavorevole presso la CTR Toscana. Come ricordato al paragrafo precedente, il termine per impugnare la sen-tenza decorre dalla data di pubblicazione della medesima (che coincide con il de-posito in segreteria della CTP – data che peraltro si desume anche dal dispositivo della sentenza che viene inviato per posta al domicilio eletto del ricorrente) ed è: a) termine ‘lungo’: entro 6 mesi ed eventuali 46 giorni di sospensione feriale – nel caso in cui non venga notificata la sentenza dall’altra parte; b) termine ‘breve’: entro 60 giorni - nel caso in cui la sentenza sia notificata dalla parte vittoriosa in primo grado. In considerazione della perentorietà del termine ‘lungo’ e/o ‘breve’, la presenta-zione tardiva dell’atto di appello comporta l’inammissibilità dello stesso. Ai sensi dell’art. 53 del Decreto, l’appello deve contenere: a) indicazione della commissione tributaria a cui è diretto; b) indicazione dell’appellante e della altre parti nei cui confronti è proposto; c) gli estremi della sentenza impugnata (non occorre l’allegazione della medesima

in quanto la commissione tributaria regionale provvedere a richiedere il fascico-lo alla provinciale, con sentenza in copia autentica);

d) l’esposizione sommaria dei fatti; e) l’oggetto della domanda, ovvero la richiesta di riforma o di annullamento totale

o parziale della sentenza pronunciata in primo grado;

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 65

f) i motivi specifici dell’impugnazione, che devono riguardare la sentenza impu-gnata e non l’atto di accertamento e devono essere specificatamente enunciati;

g) la sottoscrizione – sia sull’originale che sulle copie – del difensore dell’appellante che agisce in forza della procura alla lite o del contribuente stes-so per i casi in cui può stare in giudizio personalmente.

La mancanza di uno solo dei requisiti sopra ricordati è causa di inammissibilità dell’appello; in tale caso è comunque possibile presentare nuovamente un nuovo atto di appello atteso che non sia già stata dichiarata l’inammissibilità dal giudice oppure che non siano scaduti i termini per impugnare la sentenza (Cassazione 7 gennaio 2004 n. 50). Non si ritiene che tale principio di riproponibilità dell’atto possa valere anche per ricorso di primo grado in quanto non si tratta di principio generale ma relativo al solo giudizio di impugnazione (art. 60 del Decreto). Nonostante che l’art. 13 comma 3-bis e l’art. 14 comma 3-bis del T.U.S.G. non facciano esplicito riferimento all’atto di appello, riteniamo opportuno indicare nell’atto di appello sia l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ed il codice fiscale della parte, sia l’indicazione del valore della lite (determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 12 del Decreto). In particolare, per espressa segnalazione del-la CTR di Firenze, la mancanza della dichiarazione del valore della lite nell’atto di appello comporta l’applicazione del contributo unificato nella misura massima di euro 1.500,00 mentre solo la mancanza dell’indicazione dell’indirizzo di posta cer-tificata e del codice fiscale della parte nell’atto di appello può essere tempestiva-mente sanata con apposita dichiarazione, anche separata, ovvero nella Nota di i-scrizione a ruolo e comunque prima dell’invito al pagamento (per un approfondi-mento del contributo unificato si rimanda al capitolo II, par. 2.2.1). E’ possibile redigere un unico atto di appello contro diverse sentenze rese tra le stesse parti e con oggetto comune, purché siano espressamente indicate le senten-ze impugnate ed inequivocabile la volontà di impugnarle. Per una corretta redazione dell’atto di appello si vedano gli articoli del Decreto di-sciplinanti le questioni ed eccezioni non riproposte in appello, le domande ed ec-cezioni nuove e le nuove prove in appello (artt. 56, 57 e 58). In particolare valgano i seguenti principi: 1. Questioni ed eccezioni non riproposte in appello: nella redazione dell’atto di

appello occorre prestare attenzione al principio per cui le questioni ed ecce-zioni non accolte nella sentenza di primo grado, non specificatamente ripro-poste in appello, si intendono rinunciate. L’appellante che vuol riproporre al giudice di secondo grado le domande ed eccezioni già introdotte in giudizio con il proprio ricorso che, però, non sono state accolte dai giudici di prime cure, deve specificatamente esplicitarle nel proprio atto: nell’art. 56 del Decre-to c’è quindi una presunzione assoluta di decadenza delle domande ed ecce-zioni non riproposte.

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 66

2. Domande ed eccezioni nuove: nel giudizio di appello non si possono propor-re nuove domande, cioè domande che non siano già state sottoposte ai giudici di primo grado, ciò nonostante è consentito al giudice di appello pronunciarsi su domande proposte in prime cure sulle quali il giudice non si sia pronuncia-to (circolare ministeriale 23 aprile 1999 n. 98/E). Per verificare la presenza o meno di domande nuove occorre fare riferimento agli elementi costitutivi del-la domanda, vale a dire ai soggetti, al ‘petitum’ ed alla ‘causa petendi’. Le doman-de nuove, se proposte, vengono dichiarate inammissibili d’ufficio. Secondo la Cassazione si ha domanda nuova “improponibile nel giudizio d’appello, quando il contribuente, nell’atto di appello, introduce, al fine di ottenere l’eliminazione dell’atto impu-gnato, una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, sicché risulti inserito nel processo un nuovo tema di indagine” (Cassazione sen-tenza n. 4335/02, ribadita da sentenza del 30 luglio 2007 n. 16829). Inoltre si ha domanda nuova in appello quando “i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa … da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cassazione sentenza del 2 aprile 2007 n. 8169). Nel giudizio d’appello, altresì, non possono essere proposte nuove eccezioni ad esclusione di quelle rilevabili d’ufficio: è quindi possibile illustrare con nuovi argomenti le eccezioni già formulate, ovviamente stando ben attenti a non vi-olare il divieto di ampliamento del thema decidendum (Cassazione sentenza del 12 agosto 2004 n. 15646). Per inciso, si intende ‘eccezione’ il mezzo di cui una parte si avvale per contrastare le domande della controparte.

3. Nuove prove: davanti al Giudice della Commissione tributaria regionale pos-sono essere prodotte nuove prove dalle parti solo se il medesimo giudice lo ri-tiene necessario ai fini della decisione oppure se la parte dimostri di non aver-le potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non impu-tabile. Invece è consentito alla parte di produrre nuovi documenti in appello, indipendentemente dalla possibilità o meno di non aver potuto fornire i do-cumenti nel precedente giudizio per causa alla parte imputabile ed ovviamen-te con il limite della materia che si è definita in primo grado (Cassazione sen-tenza del 8 aprile 2009 n. 8489 e sentenza del 9 gennaio 2009 n. 232).

Il ricorso in appello è proposto secondo le medesime modalità del ricorso intro-duttivo ovvero deve essere notificato all’altra parte in giudizio: � tramite ufficiale giudiziario ex art. 137 e segg. c.p.c.; � tramite servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta rac-

comandato senza avviso di ricevimento; � direttamente tramite deposito a tutte le altre parti che hanno partecipato al giu-

dizio.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 67

L’atto di appello, una volta notificato, deve essere depositato a norma dell’art. 22 del Decreto, secondo le modalità proprie del deposito del ricorso introduttivo (co-stituzione in giudizio del ricorrente): entro 30 gg dalla notifica, come sopra effet-tuata, l’appellante deve depositare o spedire in plico raccomandato a/r senza busta presso la segreteria della Commissione tributaria regionale copia dell’atto di appel-lo consegnato alla controparte con la ricevuta di consegna della controparte (in ca-so di notifica diretta dell’atto di appello) oppure copia dell’atto di appello spedito a mezzo posta all’altra parte con ricevuta della raccomandata a/r di spedizione (in caso di notifica a mezzo posta) oppure l’originale dell’atto di appello (in caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario). I 30 giorni si computano senza considerare il dies a quo (data di notifica) e conteggiando il giorno finale (dies a quem), come nel primo grado di giudizio. In caso di unico gravame con più parti si considera come dies a quo, per far decorre i 30 giorni, l’ultima notificazione effettuata (Circolare Ministero Finanze 18 dicembre 1996 n. 291/E). Nei soli casi di notifica dell’atto di appello mediante consegna diretta oppure me-diante spedizione a mezzo posta (procedura nella prassi maggiormente seguita), l’appellante deve dichiarare nel proprio atto di appello (in calce) la conformità tra atto notificato e depositato ed inoltre l’appellante medesimo deve depositare (e non spedire!!!) copia dell’atto notificato presso la segreteria della Commissione tri-butaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. Tale secondo adempi-mento è stato introdotto dall’art.3-bis comma 7 DL 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla L 2 dicembre 2005 n.248 e si applica agli atti di appello notificati a decorrere dal 3 novembre 2005. La norma non prevede alcun termine per l’adempimento mentre la Corte Costituzionale ha chiarito che il depo-sito dell’atto presso la Commissione tributaria provinciale deve avvenire nel termi-ne per la costituzione in giudizio. Si suggerisce di presentare alla Commissione tributaria regionale (insieme ai docu-menti necessari per la propria costituzione in giudizio) una copia della ricevuta ri-lasciata dalla commissione tributaria provinciale relativa all’avvenuto deposito della copia dell’atto di appello. La mancata conformità tra l’atto notificato e depositato determina l’inammissibilità del gravame, al pari del mancato deposito dell’atto di appello presso la Commis-sione tributaria provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (art. 53 comma 2 del Decreto). La mancata indicazione nell’appello della conformità tra atto notifi-cato e depositato non comporta l’inammissibilità dell’appello in quanto la confor-mità trai i due atti può essere accertata mediante confronto tra i due esemplari. Al momento della costituzione in giudizio, il ricorrente deve allegare al ricorso an-che la nota di iscrizione a ruolo, come dispone il novellato art. 22 comma 1 del Decreto. La nota di iscrizione a ruolo, obbligatoria per le costituzioni in giudizio dei ricorrenti a decorrere dal 17 settembre 2011, è composta dalle seguenti sezioni:

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 68

1. intestazione: dove deve essere indicata la Commissione regionale competente ed il proponente (contribuente);

2. richiesta di iscrizione al registro generale appelli: occorre indicare se è stata pre-sentata istanza di sospensione sulle sanzioni, richiesta di trattazione in pubblica udienza e il numero degli eventuali allegati;

3. valore della controversia: si rimanda a quanto detto in occasione del primo gra-do di giudizio;

4. contributo unificato: si rinvia come sopra; 5. numero parti ricorrenti e modulo dati della parte ricorrente: si rinvia come so-

pra; 6. numero parti resistenti e modulo dati della parte resistente: occorre indicare i

dati della parte resistente, del rappresentante legale della società, del difensore della resistente e la domiciliazione (ultime due indicazioni non compilare se la parte resistente è l’ufficio impositore);

7. modulo dati relativi alla sentenza impugnata: occorre indicare la sede della commissione tributaria provinciale che ha emesso al sentenza, il numero, la da-ta di deposito della medesima e il numero di r.g.r. del ricorso;

8. modulo relativo agli atti impugnati in appello: il modulo, numerato apposita-mente, deve contenere indicazione da chi è stato emesso l’atto impugnato, de-nominazione dell’ufficio impositore, denominazione, numero e importo dell’atto nonché il periodo d’imposta.

In caso di mancata compilazione della nota di deposito l’appello verrà comunque ritirato ma la segreteria della Commissione tributaria regionale non assegnerà il numero di registro generale appelli (fin quando non verrà prodotta la nota). Senza attribuzione del numero di registro generale appelli, il ricorso resta depositato in segreteria e non viene inviato al Presidente della Commissione per l’assegnazione alla Sezione competente per la discussione. Per quanto attiene i requisiti formali dell’appello, a decorrere dal 7 luglio 2011, a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 all’art. 18, comma 1, secondo periodo del T.U.S.G., l’imposta di bollo (sinora a-dempiuta con l’apposizione di marche da bollo da Euro 14,62 ogni 4 facciate) so-no state sostituite dal contributo unificato, il cui importo, commisurato al valore della lite, varia da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 1.500 (vedasi tabella n. 3 in allegato), aumentato della metà a decorrere dal 1° gennaio 2012 in base alla novella contenuta nella L. 12.11.2011, n.183 (legge stabilità 2012) art. 28, comma 1 e 3. L’attuale art. 18, comma 1, quarto periodo del T.U.S.G. stabilisce infatti che gli atti e provvedimenti del processo tributario sono “… tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” al procedimento giurisdizionale tributario”.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 69

Circa le modalità applicative del contributo unificato si rimanda a quanto già de-scritto in tema di ricorso introduttivo, paragrafo 3.1.3.. Per disposizione della CTR Firenze facciamo notare che nel caso di versamento del contributo unificato pres-so una rivendita di generi di monopolio e di valori bollati, il contrassegno compro-vante l’avvenuto pagamento del contributo unificato deve essere apposto sulla no-ta di iscrizione a ruolo presentata alla CTR. Non saranno in nessun modo ammes-se fotocopie del contrassegno, che verrà considerato come non versato salvo pro-va contraria a cura della parte o del suo difensore. Una volta depositato in segreteria della CTR l’atto di appello, con modalità e tempi anzidetti, occorre attendere la comunicazione dell’avviso di trattazione della con-troversia la quale, se opportuno, sarà in pubblica udienza per richiesta di parte. Incardinato così il contenzioso presso la Commissione tributaria regionale, valgo-no le stesse argomentazioni esposte nei paragrafi 3.1.6 e 3.1.7 afferenti le possibili-tà di produrre documenti e memoria illustrative e, più in generale, la modalità di gestione del contenzioso da parte del ricorrente.

3.2.4. PROCEDIMENTO A SEGUITO DI SENTENZA DELLA CTP PARZIALMENTE FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE ED APPELLATA DALL’UFFICIO.

Supponiamo che la sentenza della Commissione tributaria provinciale sia parzial-mente favorevole al contribuente ricorrente e che l’ufficio resistente proponga atto di appello secondo i tempi e le modalità descritte al paragrafo 3.2.2.. Il contribuen-te resistente deve quindi costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni, secon-do le modalità ed i tempi di cui all’art.23 del Decreto ed indicati al paragrafo 3.2.2, oppure può costituirsi in giudizio con atto di controdeduzioni ed allo stesso tempo proporre appello incidentale nei confronti della sentenza o meglio, nei confronti dei capi della sentenza che lo hanno visto soccombente in giudizio (ex art.54 del Decreto). In quest’ultimo caso, che rappresenta poi l’oggetto del presente paragrafo, la parte che vuole appellare la sentenza della Commissione tributaria provinciale nella parte sfavorevole con appello già presentato dall’altra parte in giudizio, entro 60 giorni dalla notifica o consegna o ricevuta a mezzo posta dell’appello principale dell’altra parte in giudizio, propone atto di controdeduzioni ed appello incidentale mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria regionale in tante copie quante sono le parti in giudizio, unitamente al fascicolo. L’appello incidentale può essere proposto solo se la parte ha interesse ad agire, ovvero sia rimasta soccombente in giudizio: non deve proporre appello incidentale chi abbia interesse non alla rifor-ma ma alla conferma della sentenza impugnata.

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 70

“Solo il tempo costituisce il criterio per distinguere tra appello principale e incidentale. Ciò che ri-leva è il solo fattore temporale e non già le denominazioni che possono aver impiegato le parti. Deve considerarsi principale l’impugnazione proposta per prima” (Circolare Ministeriale 23 aprile 1996 n.98/E). Se l’appello incidentale viene prodotto oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza oppure oltre il termine lungo dei 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza si dice ‘tardivo’, indipendentemente dalla circostanza che sia proposto en-tro il termine ordinario dei 60 giorni dalla notifica, consegna o spedizione dell’appello principale dell’altra parte in giudizio. Se l’appello principale dell’altra parte in giudizio viene dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale ‘tardivo’ diviene inammissibile, proprio perché proposto oltre i termini ordinari di impu-gnazione della sentenza (Circolare Ministeriale 23 aprile 1996 n.98/E). Riguardo la modalità di redazione dell’atto valga quanto già esposto in tema di re-dazione dell’atto di controdeduzioni (paragrafo 3.2.1.) e in tema di redazione dell’atto di appello (paragrafo 3.2.2.). In merito all’obbligatorietà del pagamento del contributo unificato nell’atto di ap-pello incidentale, il nuovo comma 6-quater dell'articolo 13 del T.U.S.G. prevede che per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributa-rie, il contributo unificato è dovuto verso gli importi e con le modalità di cui ab-biamo già dato conto nel paragrafo 3.1.3.. Più nel dettaglio, come recita la Circola-re Dipartimento delle Finanze del 21 settembre 2011 n.1/DF “nel giudizio d'appello … al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado. Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, cia-scuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controver-sia oggetto dei rispettivi ricorsi. Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Com-missioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento del contributo unificato risulta essere la parte resistente”. In merito all’obbligatorietà di presentazione della nota di iscrizione del ricorso di cui all’art. 22 del Decreto, che vale anche per l’atto di appello (si veda il paragrafo precedente), si ritiene che in caso di atto di controdeduzioni con appello incidenta-le (di cui all’art. 53 del Decreto) non debba essere presentata alla Commissione tri-butaria regionale all’atto della costituzione in giudizio in quanto proprio l’ultima norma citata richiama l’art. 23 del Decreto (costituzione in giudizio della parte resi-stente) e non l’art. 22 del Decreto (costituzione in giudizio del ricorrente). Una volta proposto l’atto di controdeduzioni con appello incidentale valgono le stesse argomentazioni esposte nei paragrafi 3.1.6 e 3.1.7 afferenti alle possibilità di produrre documenti e memoria illustrative e, più in generale, alla modalità di ge-stione del contenzioso da parte del contribuente.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

Il contenzioso tributario 71

3.2.5. DECISIONE DELLA CTR TOSCANA ED EVENTUALE RICORSO IN CASSAZIONE (BREVI CENNI).

Contro la sentenza della Commissione tributaria regionale può essere proposto ri-corso per cassazione. L’oggetto esclusivo del giudizio di cassazione è la sentenza emessa dai giudici della Commissione tributaria regionale e pertanto, con il ricorso, non avviene la riproposizione del giudizio o la sua rinnovazione: la Corte di cassa-zione può cassare la sentenza di appello impugnata ma non statuire il merito della causa. Il riscorso per cassazione può essere proposto solamente per i seguenti motivi (art. 62 del Decreto che rimanda all’art. 360 c.p.c.): 1. per i motivi attinenti alla giurisdizione; 2. per violazione delle norme sulla competenza; 3. per violazione o falsa applicazione delle norme di diritto; 4. per nullità della sentenza o del procedimento; 5. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto contro-

verso e decisivo per il giudizio. Non è consentito alle parti “prospettare davanti ai giudici di legittimità problemi nuovi, fon-dati su elementi di fatto diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito” (Cassazione sentenza del 29 agosto 2000 n. 11314). Alla luce delle novità legislative introdotte dalla L. 69/2009, in vigore per le sen-tenze depositate in Cassazione dopo il 4 luglio 2009, il ricorso alla Corte di Cassa-zione è inammissibile se il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di di-ritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi del ri-corso non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa ed, inoltre, risulta sempre inammissibile quando è manifestamente infondata la censu-ra relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo (art. 360-bis c.p.c.). Inoltre, il ricorso, debitamente sottoscritto da un avvocato iscritto all’Albo dei pa-trocinanti dinanzi la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori e munito di procura speciale, è inammissibile se manca uno dei seguenti elementi: a) indicazione delle parti; b) indicazione della sentenza impugnata; c) esposizione sommaria dei fatti della causa; d) motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza ed i principi di diritto su

cui si fondano; e) l’indicazione della procura, se non già conferita in atti; f) la specifica indicazione degli atti processuali, documenti e contratti che fondano

il ricorso. In questo grado di giudizio la parte non può stare in giudizio personalmente ma deve rappresentata da un difensore nominato tara gli avvocati iscritti nell’Albo dei

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

Il contenzioso tributario 72

patrocinanti dinanzi la Corte di Cassazione e le altre magistrature superiori, a mez-zo di una procura speciale (autenticata dal difensore sia sull’atto originale che sulla copia). Occorre prendere domiciliazione presso uno studio di Roma in quanto in caso di mancanza di domiciliazione le notificazioni della Segreteria vengono effet-tuate presso la cancelleria della Corte di cassazione (eventualmente il difensore può richiedere di ricevere le notificazioni tra i difensori e le comunicazioni della cancel-leria a mezzo fax oppure all’indirizzo di posta elettronica). Una volta redatto il ricorso il medesimo deve essere notificato a controparte entro 60 giorni dalla notifica della sentenza della Commissione tributaria regionale ope-rata dall’altra parte in giudizio oppure entro sei mesi in caso di mancata notifica della sentenza. Entro 20 giorni dalla notifica del ricorso per Cassazione (oppure entro 20 giorni dall’ultima notifica in caso di più controparti) l’originale del ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata e gli atti e documenti necessari alla di-fesa di parte devono essere depositati presso la cancelleria della Corte di cassazio-ne, a pena di improcedibilità. La parte che intende resistere alle pretese del ricorrente può presentare un contro-ricorso entro 20 giorni dalla scadenza stabilita per il deposito del ricorso (in prati-ca, entro 40 giorni dalla notifica del ricorso). La presentazione del controricorso avviene mediante notifica al ricorrente nel domicilio eletto e la mancata notifica impedisce la presentazioni di eventuali memorie consentendo la sola partecipazio-ne alla discussione orale. Per quanto attiene i requisiti formali del ricorso in Cassazione, a decorrere dal 7 luglio 2011, a seguito delle novità introdotte dall’art. 37, comma 6, del D.L. 6 lu-glio 2011, n. 98 all’art. 18, comma 1, secondo periodo del T.U.S.G., l’imposta di bollo (sinora adempiuta con l’apposizione di marche da bollo da Euro 14,62 ogni 4 facciate) è stata sostituita dal contributo unificato, il cui importo, commisurato al valore della lite, varia da un minimo di Euro 30,00 ad un massimo di Euro 1.500 (vedasi tabella n. 3 in allegato), aumentato del doppio a decorrere dal 1° gennaio 2012 in base alla novella contenuta nella L.12.11.2011, n.183 (legge stabilità 2012) art.28, comma 1 e 3. Per tutto quanto non detto, valga il principio dettato dal comma 2 dell’art. 62 del Decreto, secondo cui al procedimento di ricorso per cassazione si applicano le norme dettate dal c.p.c. (art. 360 e seguenti) che siano però compatibili con quelle dettate dal Decreto disciplinante la materia del contenzioso tributario. Il rinvio è d’obbligo in quanto il Decreto disciplina solo il giudizio di rinvio (nell’art. 63) ossia il solo caso per il quale la Cassazione provveda al rinvio della controversia alla Commissione tributaria provinciale o regionale per un rinnovo del grado di giudizio.

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La procedura e l’iter del contenzioso tributario 3.

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3. La procedura e l’iter del contenzioso tributario

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

Il contenzioso tributario 73

Capitolo Quarto

BREVE MASSIMARIO DELLE SENTENZE EMESSE NEL CORSO

DELL’ ANNO 2010 DALLA CTP DI FIRENZE.

Selezione sentenze a cura di:

Simona Bagnoli, Simona Checconi, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi, Federico Pianigiani

Massime a cura di: Simona Checconi, Enrico Guarducci, Guglielmo Peruzzi

NOTA

Nel lavoro che segue sono riportate le massime di alcune sentenze emesse dalla CTP di Firenze nel corso dell’anno 2010, ritenute meritevoli di segnalazione per l’oggetto del contendere, le motivazioni esposte e la frequenza delle fattispecie decise.

La selezione delle sentenze effettuata da Simona Bagnoli, Simona Checco-ni, Enrico Guarducci, Matteo Manfriani, Guglielmo Peruzzi e Federico Pianigiani non ha ovviamente pretesa di esaustività.

Con l’occasione si ringrazia la Segreteria della CTP di Firenze per la dispo-nibilità e la collaborazione sempre dimostrateci.

4.1. ABUSO DEL DIRITTO

Imposte dirette ed indirette – abuso del diritto Acquisto di immobile attraverso contratto di locazione finanziaria - Aggi-ramento dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 – effettivo pagamento dei canoni di leasing – valenza probatoria ai fini dell’esistenza del contratto di locazio-ne finanziaria – Sussiste.

- Sentenza n. 3/08/2010 del 26.03.2009 depositata il 10.03.2010 (Presidente e Relatore Valeriani M.)

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4. Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze.

Il contenzioso tributario 74

L’Agenzia delle Entrate ha notificato gli avvisi di accertamento impugnati sostenendo che le ope-razioni effettuate non hanno avuto alcuna autonoma finalità economica, ma hanno prodotto una situazione artificiosa concretizzatasi mediante una pianificazione fiscale all’interno del gruppo, che ha consentito un risparmio d’imposta. (La società ricorrente …) ha potuto dedurre le quote dei canoni di leasing al posto delle quote di un eventuale ammortamento dell’immobile, che sono consentite in caso di acquisto di proprietà. (Quindi la società ricorrente ha …) aggirato il disposto dell’art. 67 del D.P.R. n. 917/86 attraverso un artificioso contratto di leasing, che ha comportato (per la medesima società) la possibilità di dedurre il costo dell’acquisto in otto anni rispetto ai 33 previsti in casi di acquisto diretto. La CTP di Firenze accoglie i ricorsi (…) sostenendo che non può essere posto in dubbio che (la società ricorrente) ha stipulato un contratto di (leasing) per l’acquisto dell’immobile … e che la stessa ha provveduto al pagamento dei canoni della locazione finanziaria, con la conseguenza che la effettiva esistenza di tale contratto non può essere posta in dubbio. Inoltre, quanto affermato dall’Ufficio non potrebbe mai condurre all’acquisto della proprietà dell’immobile da parte della (società ricorrente), in quanto la simulazione relativa del contrat-to richiede necessariamente, oltre all’accordo tra le parti, anche l’esistenza di controdichiarazioni dalle quali risulti l’accordo simulatorio e quindi solo attraverso il contratto di leasing la società ri-corrente potrà riuscire ad acquistare la proprietà dell’immobile.

***

Imposte dirette ed indirette – abuso del diritto Contratti di sale and lease back da ritenersi nulli per illiceità della causa o dei motivi - Riqualificazione di ogni singola operazione e recupero di im-porti per imposte sia dirette che indirette - Mancanza di elementi probatori della presenza, nei contratti di sale and lease back, di causa o motivi illeciti - Sussiste.

- Sentenza n. 120/19/2010 del 21.06.2010 depositata il 20.09.2010 (Presidente Pezzuti A., Relatore Cioni P.)

L’Agenzia delle Entrate sostiene che una serie di operazioni di sale and lease back, come conge-gnate, sarebbero finalizzate, in modo determinante, al risparmio fiscale, ed avrebbero quale unico scopo quello di simulare un’operazione di finanziamento vero e proprio. (Quindi …) ritiene di essere di fronte a negozi giuridici nulli per illiceità della causa o dei motivi comuni ad entrambi i contraenti, (…) e procede poi alla riqualificazione di ogni singola operazione ed al recupero di una serie di importi sia per imposte dirette che indirette. La convinzione dell’Agenzia delle Entrate della nullità del contratto per illiceità della causa (o dei motivi) si basa sul presupposto, peraltro non dimostrato, per il quale il sale and lease back

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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deve essere considerato un unico negozio giuridico teso a consentire al cliente la fruizione di benefici di natura tributaria, e sulla circostanza che, in sede di verifica, sono state riscontrate anomalie (maxicanone più elevato rispetto alla prassi, corrispettivo per la cessione degli immobili significa-tamente inferiore al valore di mercato …) che secondo l’Amministrazione finanziaria avrebbero determinato la nullità del negozio giuridico. Con giurisprudenza costante la Corte di Cassazione ha affermato che l’Amministrazione finan-ziaria non può procedere a riqualificare, in termini sostanziali, il rapporto giuridico sottostante al contratto in esame, tranne nei casi in cui sia possibile rilevare anomalie o criticità rispetto al con-tratto socialmente tipico. La Commissione accoglie il ricorso in quanto si può affermare che il rapporto giuridico sottostante al contratto di sale and lease back può essere riqualificato soltanto nel caso in cui sia possibile ri-levare anomalie rispetto al contratto socialmente tipico, che privano la concreta operazione di quel-le connotazioni specifiche idonee ad attribuire la qualificazione di vendita a scopo di leasing. Si può affermare che la causa riguarda essenzialmente la funzione oggettiva del contratto, mentre il motivo è inteso come tutte le ragioni particolari ed individuali che inducono le parti a stipulare il contratto. Affinché il contratto sia colpito da nullità occorre che l’accordo abbia per le parti lo stesso motivo, che il motivo comune sia illecito, esclusivo e quindi determinante del consenso. Nel caso in esame non risulta che l’Agenzia delle Entrate abbia fornito alcun elemento probatorio della presenza dei (predetti) requisiti (…) che determinano la nullità del contratto.

***

4.2. ACCERTAMENTI INDUTTIVI E ANALITICO/INDUTTIVI Imposte dirette ed indirette – accertamento analitico/induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 600/1973. Avviamento – Determinazione della plusvalenza ai fini delle imposte dirette sulla base del valore accertato ai fini dell’imposta di registro – Legittimità dell’utilizzo ai fini accertativi della sola differenza tra corrispettivo percepito e valore venale in comune commercio - Non sussiste.

- Sentenza n. 32 del 25.11.2009 depositata il 10.03.2010 (Presidente Bucelli V., Rela-tore Lepri S.). La Commissione (…) considerato che il valore accertato dall’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma ai fini delle imposte di registro, per le imposte dirette costituisce solo una presunzione sem-plice non suffragata da idonea documentazione dalla quale risulti che il corrispettivo conseguito sia diverso da quello dichiarato per quanto concerne le imposte dirette; ritenuti pertanto fondati i motivi addotti dalla parte ricorrente accoglie il ricorso.

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*** Imposte dirette ed indirette – accertamento analitico/induttivo ex art. 39 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 600/1973. Determinazione del maggior reddito – Gravi incongruenze fra i dati dichia-rati e quelli fondatamente desumibili dalla caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta – Principi di economicità e di red-ditività della gestione dell’impresa – Prova contraria fornita dal contribuen-te mediante adeguata motivazione delle anomalie – Sussiste

- Sentenza n. 92/10/2010 del 25.05.2010 depositata l’ 8.06.2010 (Presidente e Rela-tore Bocciolini L.). Pur in presenza di una contabilità regolarmene tenuta appare legittimo il ricorso all’art. 62 se-xies D.L. n. 331/93 quando vengano rilevate gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Il contribuente ha fornito ampia e convincente spiegazione delle e anomalie rilevate. Infatti la società ricorrente ha dimostrato che la fatturazione ai clienti delle ore di manodopera tiene con-to anche dell’attività prestata dal “lavoratore autonomo” (…), ex dipendente, di tal che non vi è quella discordanza inizialmente rilevata in sede di accertamento (…); alla luce delle argomenta-zioni prodotte dal contribuente, risulta data ampia e documentale spiegazione delle anomalie rile-vate, tale per cui non è corretto procedere alla rettifica del reddito dichiarato.

***

Imposte dirette ed indirette – accertamento analitico/induttivo ex art. 39 comma 1 e 2 D.P.R. n. 600/1973 ed art. 54, comma 2, D.P.R. 633/1972. Accertamento induttivo scaturente dalle risultanze di un P.V.C. della Guar-dia di Finanza - Determinazione dei maggiori ricavi sulla base di finanzia-menti concessi alla società da parte dei soci – valenza probatoria delle va-lutazioni che i verificatori hanno espresso nel PVC -– Non sussiste

- Sentenza n. 70/14/2010 del 12.05.2010 depositata l’ 26.05.2010 (Presidente Bucelli V. Relatore Coppola B.), Alla luce anche della giurisprudenza della Corte di Cassazione (…) sentenza n.7078/2010 (…) l’efficacia probatoria che assiste le risultanze del P.V.C. non comporta che debba attribuir-si attendibilità alle affermazioni della G.d.F. che non costituiscono fatti oggettivamente esistenti

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in quanto la fede privilegiata che assiste il P.V.C. non può estendersi alle valutazioni degli orga-ni di controllo espresse nel verbale.

***

Imposte dirette ed indirette – accertamento analitico/induttivo ex art. 39 comma 2 lett. d) D.P.R. n. 600/1973 ed art. 55, comma 2, D.P.R. 633/1972. Accertamento induttivo puro – Erronea valutazione delle rimanenze di ma-gazzino e conseguente rideterminazione di ricavi - Omissioni, false o ine-satte indicazioni e irregolarità formali delle scritture contabili così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture contabili - Non sussiste

- Sentenza n. 84/09/2010 del 17.12.2009 depositata il 1/07/2010 (Presidente Ba-glione T. Relatore Lombardi V.), Osserva la Commissione che alla società ricorrente non è stata contestata la quantità delle rima-nenze finali dei singoli prodotti, ma solo che tale quantità sarebbe stata valorizzata dalla società a valori superiori rispetto a quelli risultanti dall’applicazione del criterio di valorizzazione del prezzo medio di acquisto. L’art. 92 del T.U.I.R. indica solo e soltanto un valore minimo, cosic-ché la presunta sopravvalutazione (in una scelta economica operata dall’’imprenditore) dalla qua-le l’Ufficio pretenderebbe far scaturire l’accertamento induttivo, non rappresenta una violazione di carattere fiscale, con la conseguenza che non può far assurgere a rappresentare una ammissione, e tantomeno una falsa o inesatta indicazione tale da giustificare, in assenza di altri elementi, un accertamento induttivo.

***

4.3. STUDI DI SETTORE

Studio di settore – elementi assunti dall’Ufficio ai fini dell’accertamento Studio di settore – scostamento dalle medie di settore – ulteriori elementi - motivazione – non sussiste

- Sentenza n. 20/16/2009 del 16.12.2009, depositata il 24.02.2010 ( Presidente Bu-celli V., Relatore Maurici G.). La motivazione dell’atto di accertamento non può consistere solamente nel rilevare lo scostamento dei parametri, ma deve essere integrata con la specificazione delle ragioni per cui vengono disattese

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le osservazioni rese dal contribuente in sede di contraddittorio. (…) Lo stesso richiamo dell’Ufficio ai ricavi medi del settore (…) per giustificare l’atto impositivo, costituisce un elemento assai fragile dell’accertamento non avendo l’Ufficio comunicato come siano calcolati e con riferi-mento a quali aziende (…). La corretta compilazione del questionario avrebbe determinato una differenza fra ricavi di riferi-mento (…) e quelli dichiarati (…) che – a parere della Commissione – appare conciliabile con le particolari caratteristiche dell’impresa rispetto ad altre accomunate nella stessa classificazione eco-nomica.

*** Studio di settore – maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi settore Studio di settore – scostamento condizione necessaria e sufficiente a fini dell’accertamento – non sussiste – elementi giustificativi dello scostamento dalle medie di settore – indebitamento – sussiste

- Sentenza n. 5/9/2009 del 17.12.2009, depositata il 28.01.2010 ( Presidente Ba-glioni T., Relatore Naldoni G.). Gli studi di settore, come i precedenti parametri, rappresentano delle presunzioni semplici in quanto costituiscono un sistema standard, basato su dati statistici medi pur sempre approssimati-vi. (…) Anche l’indebitamento, evidenziato in particolare dal mancato pagamento dei canoni d’affitto, rendendo oltremodo difficoltoso l’investimento per l’ammodernamento dell’attività al fine di renderla competitiva, comporta potenziali minori ricavi e determina uno scostamento dalla normalità economica (standard) rappresentata dagli studi di settore.

*** Studio di settore – maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi settore Studio di settore – scostamento dalle risultanze di Ge.ri.co ed elementi as-sunti nel contraddittorio con il contribuente quale sistema presunzioni gravi, precise e concordanti – sussiste

- Sentenza n. 30/10/2010 del 25.02.2010, depositata il 16.03.2010 ( Presidente Bocciolini L., Relatore Rapalini C.). Nel caso di specie la Commissione ritiene che l’ufficio nella fase di contraddittorio instaurato ab-bia personalizzato i risultati dello studio in relazione alla specifica attività svolta dal contribuente

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e dagli elementi acquisiti (…) abbia rilevato quegli elementi di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla normativa (…). Di contro il contribuente non ha dimostrato l’assenza di cause particolari che hanno impedito allo studio di settore di monitorare correttamente la propria realtà economica, ma al contrario, alle richieste dell’Ufficio, si è dimostrato reticente non producendo la documentazione richiesta e inoltre quanto prodotto si è rivelato non corrispondente con gli elementi utilizzati per calcolare lo studio.

*** Studio di settore – maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi settore Studio di settore – scostamento dalle risultanze di Ge.ri.co e mancata ade-sione all’invito al contraddittorio quale ulteriore elemento di prova – non sussiste – valore legale degli studi di settore – non sussiste

- Sentenza n. 46/11/2010 del 12.03.2010, depositata il 26.03.2010 ( Presidente O-gnibene E., Relatore Caretto S.). La confessata “colpevole negligenza” del ricorrente, peraltro non rilevata nella memoria di costi-tuzione dell’Ufficio, relativa all’invito per l’instaurazione del contraddittorio al quale non ha ade-rito, non può costituire un ulteriore elemento di valutazione a sostegno degli studi di settore. (…) La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costi-tuisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determina-ta ex lege in relazione ai soli standard ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard quanto le giustificazioni prodotte dal ricorrente anche mediante semplici presunzio-ni. Tali giustificazioni emergono dalla documentazione prodotta e sono condivise da questo colle-gio. Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 18/12/2009 n.26635 nella quale sono affermati i principi di cui in motivazione.

*** Studio di settore – maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi settore Studio di settore – scostamento dalle risultanze di Ge.ri.co quale grave a-nomalia posta a base dell’accertamento sulla base degli studi di settore – non sussiste

- Sentenza n. 48/02/2010 del 17.06.2010, depositata il 01.07.2010 ( Presidente Ma-radei F., Relatore Balli G.).

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L’obbligo di motivazione e l’onere della prova nell’accertamento basato su studi di settore non so-no da ritenersi soddisfatti attraverso un semplice riferimento ad essi, poiché non si ritiene che una tale motivazione fornisca al contribuente l’iter logico-giuridico seguito dall’Ufficio nell’emissione dell’accertamento (…). L’Ufficio, nel corso del contraddittorio non ha rilevato fatti o documenti la cui gravità, precisione e concordanza potessero attribuire valenza e confermare i risultati dello studio di settore.

*** Studio di settore – maggiori ricavi risultanti dall’applicazione degli studi settore Studio di settore – scostamento dalle risultanze di Ge.ri.co quale e mancata valutazione degli elementi contabili prodotti dal contribuente – non sussiste

- Sentenza n. 177/01/2010 del 19/10/2010, depositata il 04.11.2010 ( Presidente Lami A., Relatore Evangelisti F.). Non viene condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente circa la necessità che lo studio di settore debba essere supportato da ulteriori riscontri ed elementi di prova a sostegno della pretesa fiscale. (…) Chiarito ciò circa la valenza presuntiva dello studio di settore, è necessario verificare se le do-cumentate argomentazioni e giustificazioni fornite dalla società ricorrente siano o meno idonee al superamento della presunzione e se lo strumento matematico–statistico adottato sia applicabile o meno alla realtà rappresentata dall’azienda sottoposta a controllo fiscale. (…) L’Ufficio non ha poi tenuto conto correttamente di tutti gli altri concomitanti elementi forniti dal contribuente.

***

4.4. TRASFERIMENTO DI IMMOBILI: IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE –

VALUTAZIONI AGENZIA TERRITORIO – VALORI OMI – VALORE

NORMALE;

Imposte dirette – redditi diversi. Cessione di terreno edificabile – legittimità dell’utilizzo del valore venale dei terreni ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e ca-tastale nel comparto imposte dirette – Non sussiste.

- Sentenza n. 182/01/2010 del 21.09.2010, depositata il 10.11.2010 (Presidente La-mi A., Relatore Beretta Anguissola A.)

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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Il concetto di corrispettivo di cui all’art. 82 TUIR è radicalmente diverso dal concetto di valore del bene ai fini dell’imposta di registro. Così identificata la diversa natura dei valori in gioco con riferimento alla diversa natura e disciplina esistente per le imposte dirette e indirette ne discende che nessuna rilevanza può essere data alla circostanza indiziaria della definizione del valore ai fini delle imposte indirette la quale non può costituire fondamento di una presunzione grave, preci-sa e concordante di un maggior corrispettivo percepito rispetto al dichiarato.

*** Imposte indirette – valore imponibile. Cessione di unità immobiliari – legittimità dell’impiego dei valori OMI do-po la legge 88/2009 – Non sussiste – obbligatorietà dell’allegazione della stima OMI - sussiste.

- Sentenza n. 129/14/2010 del 03.11.2010, depositata il 05.11.2010 (Presidente Bu-celli V., Relatore Coppola B.) (…) L’art. 24 della legge n. 88/2009 non consente più di procedere, nel caso di cessione di beni immobili, alla rettifica di quanto dichiarato dal contribuente utilizzando in modo automatico e acritico i dati del valore normale desunti dalla tabella O.M.I. e che, in ogni caso, non risulta alle-gata agli avvisi impugnati. In particolare non sono state valutate ulteriori informazioni come suggerito dallo stesso provvedi-mento dell’Agenzia Entrate del 27.07.2007, quali i prezzi effettivamente praticati per la stessa zona nel medesimo arco temporale o i prezzi evidenziati dagli accertamenti effettuati sula base del rapporto ricavi e costi sostenuti per la costruzione, o delle risultanze di indagini e/o dai prezzi ri-sultanti da offerte di vendite oppure il valore del Mutuo che dagli atti di causa sembra corrispon-dere proprio al valore dichiarato nell’atto di compravendita. (…) L’atto o gli atti richiamati nella motivazione degli avvisi di accertamento e rettifica rendono obbligatoria, a pena di nullità, la loro allegazione al fine di consentire al contribuente di esercitare con cognizione di causa il diritto di difesa come in più occasioni confermato dalla Corte di Cassa-zione.

*** Imposte dirette e IVA –rettifica dell’imponibile. Cessione di fabbricati – legittimità dell’utilizzo ai fini accertativi dei soli va-lori OMI – Non sussiste – obbligo per l’Ufficio di fornire ulteriori mezzi di prova - sussiste.

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4. Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze.

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- Sentenza n. 142/20/2010 del 08.06.2010, depositata il 29.06.2010 (Presidente Pez-zuti V., Relatore Balli G.). È indubbio che i caratteri di gravità, precisione e concordanza, ai quali si ispira il dettato norma-tivo (art.39, 1 comma lett.d) D.P.R. 600/73 e art.54 D.P.R. 633/72) non possono essere ri-spettati attraverso il semplice riferimento all’OMI. Lo stesso Osservatorio evidenzia che “l’utilizzo delle quotazioni OMI nell’ambito di un processo estimale non può che condurre ad in-dicazioni di larga massima”. (…) poiché il Valore Normale ha valore di presunzione semplice, esso deve essere integrato e cor-roborato da altri elementi di prova precisi e circostanziati, dato che da solo non può dimostrare occultamento di valore imponibile.

*** Imposte dirette e IVA –rettifica dell’imponibile. Cessione di fabbricati – rilevanza probatoria della perizia di stima relativa ad un mutuo gravante sull’immobile a supporto dei valori OMI – sussiste.

- Sentenza n. 168/01/2010 del 28.09.2010, depositata il 29.06.2010 (Presidente Mo-roni N., Relatore: Evangelisti F.) L’Ufficio (…) ha rideterminato i valori delle cessioni delle due u.u.i.i. in esame, partendo dal va-lore normale desunto dai dati OMI ed ha tenuto conto del mutuo acceso presso la Cassa di Ri-sparmio di Firenze che, a seguito di una perizia, aveva erogato un importo notevolmente superiore a metro quadrato al prezzo dichiarato nell’atto di compravendita. Il valore del mutuo, risultato superiore, è stato dunque considerato ulteriore elemento ad integra-zione della prova dell’infedeltà dei corrispettivi dichiarati già emersa dallo scostamento rilevato tra prezzo a metro quadrato dichiarato e lo stesso prezzo a metro quadrato mediamente praticato sul mercato immobiliare della zona per immobili aventi caratteristiche similari.

*** Imposte dirette e IVA –rettifica dell’imponibile. Cessione di fabbricati – valore normale – definizione – beni e servizi della stessa specie o similari.

- Sentenza n. 37/02/2010 del 20.05.2010, depositata il 17.06.2010 (Presidente Ma-radei F., Relatore: Balli G.)

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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L’Ufficio (…) nell’atto accertativo si è in un primo momento basato sui valori OMI e successi-vamente, ha abbandonato tale criterio, soffermandosi sul valore normale delle vendite effettuate dalla ricorrente di unità abitative poste nello stesso stabile interessato dalla controversia. Ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 633/72 e dell’art. 9 D.P.R. 917/86 per “valore normale” si in-tende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata la prestazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Dall’esame dei dati planimetrici (allegati agli atti) non si può affermare che le unità di specie pos-sano essere identificate come “della stessa specie o similari” di quelle oggetto di accertamento. Le caratteristiche delle unità immobiliari prese come riferimenti dall’Ufficio differiscono in manie-ra notevole da quelle in questione. Questa circostanza è stata fatta rilevare dal difensore nel corso del dibattimento, ed il rappresentante dell’Ufficio non ha fornito una valida replica.

*** Imposte indirette – rettifica di valore. Cessione di terreno agricolo – valutazione effettuata con stima tecnica dell’Agenzia del Territorio – necessità di valutazione supportata da una co-noscenza specifica e approfondita dello stato dei beni – sussiste.

- Sentenza n. 151/06/2010 del 12.10.2010, depositata il 24.11.2010 (Presidente Bo-nanni G., Relatore Vezzosi R.) La Commissione ritiene che, in presenza di 3 riferimenti valutativi (perizia antecedente all’atto di compravendita, valori medi O.M.I. a fini espropriativi, valori di mercato rilevati dall’INEA) che, sia pure non perfettamente concordanti, sono comunque tutti notevolmente inferiori al valore dichiarato e pagato, con stipula di un contratto di mutuo specifico di valore pressoché uguale, i ri-correnti abbiano fornito prove sufficienti a dimostrare che il prezzo dichiarato e pagato non è infe-riore al valore di mercato e quindi a superare la stima posta a base dell’atto impugnato, che, an-che in considerazione dell’affermazione contenuta nelle controdeduzioni circa l’esistenza di un fabbricato rurale in realtà inesistente, appare essere stata fatta senza una conoscenza specifica e approfondita dello stato effettivo dei terreni.

***

4.5. REDDITO D’IMPRESA Imposte dirette e IVA – fatture per operazioni inesistenti Operazioni soggettivamente inesistenti – contrarietà a norme imperative.

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- Sentenza n. 49/11/2010 del 12.03.2010, depositata il 30.03.2010 (Presidente O-gnibene E., Relatore Calussi S.) Nel nostro caso si ignorano e sono sconosciuti anche dal Presidente di (....) i soggetti fornitori e dagli atti e documenti acquisiti al processo emerge chiaramente la conoscenza da parte della società (…) della non provenienza della merce dalla società (…). Ne consegue che appare convincente la tesi dell’ufficio che l’ordinamento giuridico non riconosce tutela agli atti negoziali aventi causa ille-cita ex art. 1343 CC quando è essa contraria norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume. Nell’ipotesi di emissione di fatture soggettivamente inesistenti è evidente il comune intento delle parti di porre in essere un comportamento contrario a norme imperative di legge. Tale comporta-mento genera il disconoscimento della deducibilità del costo a motivo della natura illecita della causa.

*** Imposte dirette e IVA – fatture per operazioni inesistenti Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – onere probatorio dell’Ufficio – necessità di dimostrare la presenza di un soggetto diverso da quelli risultanti dalla documentazione contabile – sussiste.

- Sentenza n. 53/02/2010 del 01.07.2010, depositata il 30.09.2010 (Presidente Ma-radei F., Relatore Balli G.) La Commissione (…) osserva che una operazione affinché sia ritenuta soggettivamente inesisten-te, come rileva l’Ufficio, occorre che l’operazione stessa sia stata posta in essere fra due soggetti, dei quali almeno uno sia diverso da quelli che risultano dalla documentazione contabile dell’operazione. Dagli atti prodotti non è stata fornita la prova secondo la quale i beni non erano in realtà di proprietà della (…), bensì di altri soggetti. Tale prova avrebbe potuto ben dimostrare la fittizietà del rapporto fra le due società interessate. Ma, si ripete, tale prova dagli atti, non risulta essere stata fornita. La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (sent.n.28057 del 30 dicembre 2009) afferma che è onere dell’Amministrazione finanziaria, anche per il tramite di elementi ed indizi che pos-sano assumere rango di presunzioni con carattere di gravità, precisione e concordanza, dimostrare che le operazioni imponibili, di cui alle fatture, delle quali è contestata la falsità non siano state effettivamente poste in essere.

*** Imposte dirette e IVA – fatture per operazioni inesistenti

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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Fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti – one-re probatorio dell’Ufficio.

- Sentenza n. 46/02/2010 del 17.06.2010, depositata il 01.07.2010 (Presidente Ma-radei F., Relatore Balli G.) Nella ipotesi di fatture che l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spet-ta al contribuente provare che l’operazione è effettiva, ma spetta all’Amministrazione, che adduce la falsità del documento, e quindi, l’esistenza di un maggiore imponibile, provare che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere. (…) si può parlare di inesistenza soggettiva di un’operazione imponibile nella misura in cui, stante la sussistenza dell’operazione stessa, non vi sia coincidenza tra colui che l’ha portata a compimento e chi ha emesso la fattura corrispondente. (…) Applicando i suddetti principi al caso in questione, possiamo affermare che l’inesistenza og-gettiva delle operazioni che hanno interessato la (…) in qualità di cessionaria non è stata suffi-cientemente provata dall’Ufficio; e che non sono stati forniti dall’Amministrazione attendibili in-dizi in ordine all’asserita mancata coincidenza tra gli effettivi fornitori e i soggetti emittenti le fat-ture nei confronti di (…); infine, da parte dell’Ufficio, non è stato addotto alcuno specifico ele-mento che possa far fondatamente ipotizzare la consapevolezza, da parte di (…), di partecipare ad un eventuale disegno fraudolento.

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4.6. REDDITOMETRO

Imposte dirette – determinazione del reddito sintetico Redditometro –ricostruzione del reddito con le modalità di cui all’articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 e relativi decreti di attuazione – onere proba-torio a carico del contribuente accertato.

- Sentenza n. 201/01/2010 del 19.10.2010, depositata il 19.11.2010 (Presidente e Relatore: Lami A.) La prova contraria, ammessa dal sesto comma del citato art. 38, richiede la dimostrazione docu-mentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impo-sta, ma anche dal perdurante possesso di tali redditi da parte del contribuente. Nella fattispecie in esame le spese, indicative di una capacità contributiva, sostenute dalla ricor-rente sono certe e incontestate. Il fatto che il mutuo non sia servito ad acquistare l’abitazione prin-cipale, non ha alcun rilievo prativo. Ai fini della determinazione del reddito, assume rilievo uni-

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4. Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze.

Il contenzioso tributario 86

camente la capacità di spesa. L’onere della prova contraria, che grava sul contribuente, non è sta-ta fornita.

*** Imposte dirette – determinazione del reddito sintetico Redditometro –ricostruzione del reddito con le modalità di cui all’articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 e relativi decreti di attuazione – onere proba-torio a carico del contribuente accertato.

- Sentenza n. 24/20/2010 del 26.01.2010, depositata il 25.02.2010 (Presidente Pez-zuti V., Relatore: Tiberti M.) Per quanto concerne le movimentazioni bancarie (…) l’Ufficio non contrasta in modo adeguato quanto sostiene la ricorrente, che si tratta di movimentazione dei conti titoli acquisiti in anni pre-cedenti, in entrata e in uscita, e che le più rilevanti, come l’Ufficio stesso afferma, sono state im-piegate per l’acquisto dell’immobile sito in (…). Da quanto sopra esposto si deve rilevare che l’accertamento per l’anno 2003 – su cui si fondano anche gli accertamenti per i successivi anni 2004 e 2005 – segnatamente per l’errata indicazione degli immobili a cui si riferisce, non sia convincente e, comunque, l’Ufficio non ha adeguatamente replicato ai motivi fatti valere dalla ricorrente sulla base della dettagliata documentazione da essa prodotta in giudizio.

***

4.7. RISCOSSIONE Misure cautelari - presupposti Applicazione delle misure cautelari ex articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – periculum in mora – società in stato di liquidazione.

- Sentenza n. 114/09/10 del 02.09.2010, depositata il 14.10.2010 (Presidente Ba-glione T., Relatore: Lombardi R..) Mentre il requisito del “fumus boni juris” costituirà oggetto di approfondito esame in sede di di-scussione dei ricorsi (…) non sembra possa ravvisarsi, nel caso di specie, a fronte di un contestato credito erariale, allo stato solo potenziale, (…) l’altro indispensabile presupposto del c.d. “pericu-lum in mora” che, nel caso, non può desumersi né da elementi oggettivi riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore, né soggettivi, emergenti da circostanze che rendono verosimili il timore del creditore di perdere la garanzia del credito.

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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Deve infatti considerarsi che la società (…) si trova in fase di liquidazione, che già di per sé do-vrebbe garantire il credito erariale “tenendo conto – come eccepito dalla ricorrente – che il liquida-tore deve adempiere ai doveri e gli obblighi previsti dalla legge, pena la sua responsabilità persona-le e solidale per i danni cagionati ai creditori sociali (ex art. 2489 e 2491 comma 3 del cod. civ. ).

***

4.8. TRANSFER PRICING

Transfer pricing – guidelines OCSE Transfer pricing – metodologie per determinare il valore normale dei beni – illegittimità della metodologia c.d. “full costing” superata dalle guidelines OCSE del 1995 - sussiste.

- Sentenza n. 159/19/10 del 18.10..2010, depositata il 31.12.2010 (Presidente Pezzu-ti A.A., Relatore: Del Re A..) Si tratta allora di stabilire se le transazioni effettuate tra la società comparente e (…) sono avve-nute rispettando la previsione del “valore normale” di quanto è stato oggetto delle stesse transa-zioni. A tal scopo occorre tener conto non tanto delle regole generali in tema di determinazione del valore normale, quanto soprattutto delle linee guida tracciate dall’OCSE. Afferma la società ricorrente che assumere il costo pieno di produzione a base del calcolo rappre-senta un’operazione contraria al sistema del cost-plus, ed evoca il c.d. sistema del full costing che appare superato dal 1995; le linee guida OCSE del rapporto 1979, seguite dall’Amministrazione Finanziaria sono da tempo superate (…). Il rilievo della ricorrente non è di poco momento perché evidenzia una contraddittorietà di fondo all’interno dello stesso avviso impugnato, nel quale stesso emerge il riconoscimento, da parte dell’Ufficio, della non perdurante attualità delle regole sulla cui base sono stati individuati i criteri determinativi e ricostruttivi del cost plus. Non sembra in discussione tra le parti l’applicabilità delle Guidelines OCSE del 1995 nell’Ordinamento italiano (…). Proprio in relazione alla determinazione della base di costo da prendere a riferimento per l’applicazione del cost-plus, va rilevato che l’orientamento dell’OCSE è ampiamente mutato proprio per effetto dei nuovi orientamenti espressi nel 1995, che hanno porta-to all’abbandono di quella stessa nozione di “full costing” che i verificatori hanno posto a base della ricostruzione operata con l’avviso di accertamento.

***

4.9. TERZO SETTORE

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Associazioni sportive dilettantistiche – presupposti per fruire dei benefici fiscali Associazioni sportive dilettantistiche – verifica della natura dilettantistica – presenza delle clausole statutarie – distribuzione occulta di utili – onere del-la prova che grava sull’Ufficio – diritto alla detrazione IVA conseguente al mancato riconoscimento della natura dilettantistica – sussiste

- Sentenza n. 183/09/10 del 28.10.2010, depositata il 16.12.2010 (Presidente Tindari B., Relatore: Stoppioni P.) La commissione osserva che l’Ufficio negli atti di accertamento ha individuato una serie di clauso-le, fondamentali per accedere al beneficio fiscale, che non sono state riscontrate nello statuto della società in questione. A tale riguardo la società si è limitata a sostenere che l’iscrizione al CONI attesta lo svolgimento dell’attività dilettantistica. Nel caso di specie è necessario accertare in modo concreto il tipo e le modalità di svolgimento della attività. Nel caso di specie sia le norme statuta-rie che le modalità di svolgimento della attività, come evidenziate dall’Ufficio e scarsamente prova-te in senso contrario dalla parte, non permettono di assimilare la società ricorrente a società dilet-tantistica e quindi non in condizioni di poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso. (…) la commissione ritiene che le argomentazioni dell’Ufficio riguardo alla distribuzione occulta di utili non sia sufficientemente provata. Nel caso di specie, i proprietari hanno locato alla (…) non solo i locali ma anche le attrezzature in essi contenute; conseguentemente il riferimento ai prezzi di mercato da tabelle OMI non paiono pertinenti. (…) Inoltre, secondo questo Collegio, il mancato riconoscimento alla società del carattere dilettantistico la pone in regime ordinario secondo cui può essere portata in detrazione l’IVA sugli acquisti.

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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Breve massimario delle sentenze emesse nel corso dell’anno 2010 dalla CTP di Firenze 4.

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Sezione I Tabella n.1 – I tributi oggetto di controversia

a) Imposte sui redditi: - imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF); - imposta sul Reddito delle Società (IRES); - imposte sostitutive (ad esempio: imposte sui redditi di natura finanziaria,

imposte sugli interessi ed altri proventi di obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, imposte sui redditi sui redditi di impresa e di lavoro autonomo in regime dei minimi; imposta sul rientro dei capitali dall’estero, imposte sulle operazioni straordinarie).

b) Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). c) Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). d) Altre imposte indirette:

- imposta di registro; - imposta ipotecaria e catastale; - imposta sulle successioni e donazioni; - imposta di bollo.

e) Tributi erariali: - tributi amministrati dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei

Monopoli di Stato); - tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane (diritti doganali, dazi

all’importazione e all’esportazione, accise sula produzione e sui consumi e imposte di fabbricazione);

- tasse automobilistiche; - tasse sulle concessioni governative; - canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo (si veda la sentenza

della Corte di Cassazione a S.U: del 20/11/2007, n. 24010); - diritti aeroportuali; - imposta comunale sull’Incremento di Valore degli Immobili (INVIM);

f) Tributi regionali - imposta regionale sulla benzina per autotrazione; - imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio; - imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso de

beni del patrimonio indisponibile; - imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili; - tassa di abilitazione all’esercizio della professione; - tassa regionale per il diritto allo studio universitario; - tassa automobilistica regionale; - tassa sulle concessioni regionali; - tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

g) Tributi comunali e provinciali. - imposta Comunale sugli Immobili, - tassa (comunale o provinciale) per l’occupazione di spazi e aree

pubbliche (cd. Tosap); - tributi sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (cd. Tarsu, in vigore fino

al 2010 e Tia, adottata da alcuni comuni in via sperimentale); - canone comunale sulla pubblicità (cd. Cimp); - diritto sulle pubbliche affissioni; - imposta comunale di scopo per la realizzazione di opere pubbliche; - imposta provinciale di trascrizione; - tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e

igiene dell’ambiente. h) Contributi, tasse e diritti:

- contributo di bonifica; - contributo unificato per l’iscrizione delle cause a ruolo; - contributo per il servizio sanitario nazionale; - tassa di archivio notarile; - diritti annuali CCIAA;

i) Imposte addizionali e sovraimposte. l) Sanzioni tributarie. m) Interessi e ogni accessorio.

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Sezione I Tabella n.2 – Gli atti impugnabili

Avviso di accertamento del tributo: com’è noto, si tratta dell’atto nel quale trova espressa formalizzazione l’esito dell’attività sostanziale di accertamento. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- l’avviso di accertamento previsto ai fini delle imposte sui redditi; - l’avviso di rettifica e l’avviso di accertamento previsti in materia di Iva; - l’avviso di rettifica e di liquidazione previsto ai fini dell’imposta di registro; - l’avviso di rettifica e liquidazione nonché l’avviso di accertamento e liquidazione

previsti ai fini dell’imposta di successione; - l’avviso di accertamento previsto in materia di Ici; - provvedimento di revoca dell’accertamento con adesione ai fini delle imposte sui

redditi e dell’Iva; - avviso di ripetizione dell’indebito; - avvisi bonari (avvisi emessi dall’Amministrazione finanziaria per comunicare al

contribuente una pretesa tributaria ormai definita; si distinguono dalle cd. “comunicazioni di irregolarità” a seguito di controlli automatici e formali ai sensi dell’art. 36-bis o 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 60 del D.p.r. n. 633/1972, i quali sono atti non impugnabili in quanto non svolgono una vera e propria funzione di accertamento e di liquidazione del tributo dovuto. Si vedano a tale proposito, le sentenze della Corte di Cassazione del 9/12/2009, n. 25699 e del 15/05/2008, n. 12194);

- atti emessi dagli Uffici dell’Agenzia delle Dogane. Avviso di liquidazione del tributo: si tratta di un atto tipico delle imposte indirette, nel cui ambito l’avviso di liquidazione ha una propria autonomia in senso formale. Per le imposte dirette, invece, l’avviso di liquidazione è “contenuto” nell’atto di accertamento o della riscossione. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria:

- avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro; - avviso di liquidazione in materia di imposta sulle donazioni e liberalità ex art. 60

del D.Lgs. n. 346/1990, che rinvia all’imposta di registro; - avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di successione; - avviso di liquidazione previsto in materia di Ici.

Provvedimento che irroga le sanzioni: le sanzioni possono essere comminate secondo tre differenti procedure, ciascuna delle quali produce differenti effetti sui modi e tempi di impugnazione del relativo provvedimento di irrogazione:

- procedura ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997 (“Procedimento di irrogazione delle sanzioni”): la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’Ufficio o dall’Ente competenti all’accertamento del tributo, i quali notificano l’atto di contestazione. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni), il trasgressore può: a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata (cd. definizione agevolata); b) produrre deduzione difensive. In tal caso, l’Ufficio ha un anno di tempo per accogliere o emanare un nuovo atto di contestazione, il quale sarà suscettibile di essere impugnato. Come previsto dall’art. 23, comma 29, lett. a) del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, in vigore dal 6 luglio 2011, le sanzioni eventualmente rideterminate a seguito dell’accoglimento di deduzioni difensive sono comunque definibili con il pagamento di un terzo della sanzione indicata. Quest’ultima disposizione si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati dopo la data del 6 luglio 2011, nonché a quelli notificati prima della predetta data per i quali risultino pendenti i termini per la proposizione del ricorso; c) nell’ipotesi in cui il contribuente non opti per la definizione agevolata, né per la produzione di deduzioni difensive, potrà impugnare l’atto di contestazione, che si considera provvedimento di irrogazione;

- procedura ex art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dall’art. 23, comma 29, lett. b) del D.L. n. 98/2011 (“Irrogazione immediata”), secondo cui, in deroga al procedimento di cui sopra, le sanzioni collegate al tributo a cui si riferiscono “sono” irrogate (in luogo del previgente “possono essere”), senza previa contestazione, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. La disposizione si applica agli atti emessi a decorrere dal 1° ottobre 2011. L’atto in parola è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, per espressa previsione di cui all’art. 19, comma 1, lett. a);

- procedura ex art. 17, comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui le sanzioni per

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omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da liquidazioni eseguite a seguito di controlli automatici e formali ai sensi dell’art. 36-bis o 36-ter del D.p.r. n. 600/1973 e degli artt. 54-bis e 60 del D.p.r. n. 633/1972, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo. Anche tale atto è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie per espressa previsione di cui all’art. 19, comma 1, lett. d).

Dallo scorso 1° ottobre 2011 sono divenute operative le nuove disposizioni in materia di accertamento previste dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 70/2011 e dal D.L. n. 98/2011. Sul punto, basti per adesso ricordare che tale disposizione ha previsto, nel quadro di una più ampia e complessa riforma del sistema della riscossione, che, a far data dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi, Iva ed Irap devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati ovvero - in caso di tempestiva impugnazione dell'atto - degli importi dovuti a titolo provvisorio di cui all'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. È altresì disposto che tali atti divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e che in caso di inadempimento, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata. Viene quindi eliminata la fase dell'iscrizione a ruolo, per cui l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo così formato e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, può procedere ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Per quanto riguarda, specificatamente, i provvedimenti sanzionatori, la nuova procedura di riscossione troverà applicazione con riferimento ai soli provvedimenti di irrogazione che risultino “connessi” agli avvisi di accertamento. Come puntualmente indicato nella Circolare 22/IR del 7/03/2011 dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, la “connessione” di cui sopra deve potersi considerare esistente nei casi in cui le sanzioni siano irrogate ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, ossia senza previa contestazione e con proceduta “immediata”. Non sembra, invece, sussistere nell’ipotesi in cui le sanzioni siano comminate secondo la procedura di cui all’art. 16 del medesimo decreto, ossia attraverso la previa notifica di un separato atto di contestazione. Ruolo e cartella di pagamento: secondo la definizione di cui all’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi; si distinguono in ordinari e straordinari (ruoli formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione). La cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 26 del suddetto decreto, è l’atto mediante il quale il concessionario della riscossione porta a conoscenza del contribuente la sua posizione debitoria nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Sia il ruolo che la cartella di pagamento sono titoli esecutivi per la riscossione coattiva del tributo e degli accessori. A mente dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo; ne consegue che, dalla data di notifica della cartella di pagamento, decorrono i 60 giorni per impugnare non soltanto la cartella ma anche il ruolo. Si osserva ulteriormente che, secondo la recente pronuncia della Corte di Cassazione 19/01/2010, n. 724, anche l’estratto di ruolo è passibile di gravame dinnanzi alla Commissione tributaria “costituendo esso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”. Come già osservato, la necessità di velocizzare e razionalizzare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell’attività di accertamento ha indotto il Legislatore ad intervenire con l’art. 29 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 70/2011 e dal D.L. n. 98/2011, il quale ha previsto che a far data dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento ed i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di imposte sui redditi, Iva ed Irap, diventino esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla notifica; in caso di inadempimento, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme è affidata in carico agli agenti della riscossione (Equitalia), i quali potranno porre in essere misure esecutive/cautelari. In ogni caso, preme evidenziare che, sebbene sia evidente l’intenzione del Legislatore di eliminare, nel futuro, il sistema del ruolo e della cartella di pagamento, questo sussiste oggi per le seguenti fattispecie, senza dubbio non di importanza non trascurabile:

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- liquidazioni automatiche delle dichiarazioni; - controlli formali delle dichiarazioni; - accertamenti sulle imposte indirette diverse dall’Iva (quindi, a titolo di esempio,

imposta di registro ed imposta sulle successioni e donazioni). Iscrizione di ipoteca e fermo amministrativo di beni mobili registrati: tali provvedimenti sono stati inseriti nell’elenco degli atti impugnabili dall’art. 35, comma 26-quinquies del D.L. n. 223/2006, per il cui tramite il dibattito sorto in dottrina e in giurisprudenza circa la loro impugnabilità è stato definitivamente risolto. Deve, in ogni caso, precisarsi che nell’ipotesi in cui il fermo o l’ipoteca abbiano a oggetto delle pretese di natura non tributaria, le relative controversie non appartengono alla giurisdizione delle Commissioni. Sul punto, merita citare la conclusiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, con ordinanza del 5 giugno 2008, n. 14831, ha statuito che “il giudice tributario innanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati […] deve accertare quale sia la natura – tributaria o non tributaria – dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione”. Altra questione di interesse è quella relativa alla possibilità di impugnare il “preavviso” del provvedimento di fermo di beni mobili registrati, atto con il quale gli agenti della riscossione, prima di eseguire l’iscrizione del fermo sul veicolo a motore presso il P.R.A, invitano i contribuenti a pagare le somme dovute entro i successivi venti giorni, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, avrà luogo l’iscrizione con conseguente divieto di circolazione e inopponibilità al creditore degli atti di disposizione del veicolo. A tale riguardo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 10672 del 2009, ha statuito che, essendo il “preavviso”, sostanzialmente, l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo, esso svolge una “funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora” e, come tale, è impugnabile dinanzi al Giudice tributario. Gli atti relativi alle operazioni catastali: sono i provvedimenti relativi alle operazioni catastali, ossia: “l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché […] la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”. Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti: il provvedimento di rifiuto espresso deve essere impugnato entro il normale termine decadenziale di sessanta giorni cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992; per il rifiuto tacito, il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità di proporre il ricorso dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge di imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. Atti relativi al diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari: Rientrano nel novero degli atti impugnabili: - il diniego o la revoca di agevolazioni; - il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari assunti con provvedimento esplicito. Non è tuttavia necessario che il provvedimento suddetto possieda determinati requisiti formali, non essendo richiesta l’osservanza di forme predeterminate. Al riguardo, si segnala, inter alia, l’ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 27 gennaio 2010, n. 1625, la quale ha stabilito che la controversia riguardante il provvedimento di cancellazione (o il rifiuto di iscrizione) di un ente dall’anagrafe delle ONLUS, di competenza dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuita alla cognizione del giudice tributario, poiché ha ad oggetto un atto di revoca (o di diniego) di agevolazioni tributarie. È stato altresì ritenuto impugnabile il provvedimento di rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina delle società non operative ex art. 30 della L. n. 724/1994. Ciò in base a quell’orientamento (peraltro non unanimemente condiviso, né in dottrina, né in giurisprudenza, nè, ancor meno, nella prassi amministrativa) che la risposta negativa all’interpello disapplicativo presentato configuri, più che un parere non vincolante, una sorta di comunicazione al contribuente di una pretesa tributaria ormai definita (derivante dal mancato riconoscimento di una agevolazione fiscale, ossia la disapplicazione della disciplina sulle società non operative), come tale direttamente ed autonomamente contestabile. Deve in ogn caso osservarsi che l’Agenzia delle Entrate ha sempre affermato la non impugnabilità delle risposte alle diverse tipologie di interpello (ordinario o generalizzato ex art. 11 della L. n. 212/2000, preventivo anti-elusivo ex art. 21 della L. n.

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413/1991 e per la disapplicazione delle norme antielusive ex art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973), ritenendo che esse siano “espressione di una attività di indirizzo e di interpretazione dell’Agenzia; in nessuna delle ipotesi la risposta dell’Amministrazione determina effetti vincolanti nei confrotni del contribuente, che resta libero di disattenderla” (Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 3/03/2009). Merita infine evidenziare che non è consentita l’autonoma impugnabilità del diniego-rifiuto tacito a fonte di domande di agevolazioni o di definizione agevolata. Gli atti per cui la legge prevede autonoma impugnabilità: Come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. trib., del 28/01/2005, n. 1791, tale norma di chiusura “conferma pienamente i principi della tipicità degli atti e della stretta legalità dell’azione amministrativa, e tende a garantire la possibilità di tutela nelle ipotesi in cui ne dovesse sussistere la necessità perché una legge speciale o particolare consente l’emanazione di un atto non riconducibile alle categorie generali individuate dall’art. 19”. Ciò significa che, qualora in un futuro provvedimento normativo non sia espressamente specificato che un determinato atto è impugnabile, questo deve essere comunque considerato tale nell’ipotesi in cui sia possibile ricondurlo, in base alla propria funzione e comunque al di là della sua qualificazione formale, nel novero degli atti esplicitamente definiti come impugnabili, contenuti nell’elencazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Proprio sulla scorta dell’orientamento che attribuisce all’elenco de quo il valore di mera “predeterminazione normativa” degli atti impugnabili e non quello di rigida enunciazione connotata dal carattere della tassatività, la Corte di Cassazione ha incluso nel novero dei provvedimenti contro cui è possibile proporre ricorso anche il diniego espresso dell’Ufficio a seguito dell’istanza di autotutela presentata dal contribuente, a condizione, tuttavia, che oggetto dell’istanza medesima sia la richiesta dell’annullamento dell’atto impositivo non per vizi originari dello stesso, bensì per eventi sopravvenuti e ove l’atto di rifiuto dell’annullamento dell’Ufficio contenga una motivata conferma della fondatezza della pretesa tributaria (Cfr. Cassazione Sez. Unite n. 9668 e n. 9669 del 23/04/2009). Il diniego non è invece considerato atto impugnabile nelle ipotesi in cui, per il tramite dello stesso, “ l’Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare un atto impositivo divenuto ormai definitivo”.

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Sezione I Tabella n.3 – Termini di accertamento imposte e tasse

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUI REDDITI - IVA - IRAP

Periodo di

imposta

Anno presentazione

della dichiarazione

Termini ordinari In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 cpp per uno dei reati previsti dal . D.lgs. 74/2000

Accertamento in rettifica

Accertamento d'ufficio (omessa dichiarazione o

dichiarazione nulla)

Accertamento in rettifica

Accertamento d'ufficio (omessa dichiarazione o

dichiarazione nulla)

4 anni dall'anno di presentazione della

dichiarazione

5 anni dall'anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione

8 anni dall'anno di presentazione della

dichiarazione

10 anni dall'anno in cui doveva essere presentata la dichiarazione

31-dic 31-dic 31-dic 31-dic

2001 2002 2006 2007 2010 2012

2002 2003 2007 2008 2011 2013

2003 2004 2008 2009 2012 2014

2004 2005 2009 2010 2013 2015

2005 2006 2010 2011 2014 2016

2006 2007 2011 2012 2015 2017

2007 2008 2012 2013 2016 2018

2008 2009 2013 2014 2017 2019

2009 2010 2014 2015 2018 2020

2010 2011 2015 2016 2019 2021

Riferimenti normativi

IMPOSTE SUI REDDITI

IVA IRAP

Art.43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

Art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.

633

Artt. 24 e 25 D. Lgs. 446/97: fino all'emanazione delle apposite leggi regionali le attività di controllo, rettifica e accertamento sono

disciplinate dalle norme in materia di imposte sui redditi

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Sezione I Tabella n.4 – Termini processuali per la proposizione del ricorso e dell’appello

TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CTP

*PRUDENZIALMENTE IL TERMINE VIENE CONTEGGIATO PER ANNO BISESTILE. NEL CASO L’ANNO NON SIA BISESTILE IL TERMINE SCADE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO.

GENNAIO* FEBBRAIO* MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

1/1 1/3 1/2 1/4 1/3 30/4 1/4 31/5 1/5 30/6 1/6 31/7

2/1 2/3 2/2 2/4 2/3 1/5 2/4 1/6 2/5 1/7 2/6 16/9

3/1 3/3 3/2 3/4 3/3 2/5 3/4 2/6 3/5 2/7 3/6 17/9

4/1 4/3 4/2 4/4 4/3 3/5 4/4 3/6 4/5 3/7 4/6 18/9

5/1 5/3 5/2 5/4 5/3 4/5 5/4 4/6 5/5 4/7 5/6 19/9

6/1 6/3 6/2 6/4 6/3 5/5 6/4 5/6 6/5 5/7 6/6 20/9

7/1 7/3 7/2 7/4 7/3 6/5 7/4 6/6 7/5 6/7 7/6 21/9

8/1 8/3 8/2 8/4 8/3 7/5 8/4 7/6 8/5 7/7 8/6 22/9

9/1 9/3 9/2 9/4 9/3 8/5 9/4 8/6 9/5 8/7 9/6 23/9

10/1 10/3 10/2 10/4 10/3 9/5 10/4 9/6 10/5 9/7 10/6 24/9

11/1 11/3 11/2 11/4 11/3 10/5 11/4 10/6 11/5 10/7 11/6 25/9

12/1 12/3 12/2 12/4 12/3 11/5 12/4 11/6 12/5 11/7 12/6 26/9

13/1 13/3 13/2 13/4 13/3 12/5 13/4 12/6 13/5 12/7 13/6 27/9

14/1 14/3 14/2 14/4 14/3 13/5 14/4 13/6 14/5 13/7 14/6 28/9

15/1 15/3 15/2 15/4 15/3 14/5 15/4 14/6 15/5 14/7 15/6 29/9

16/1 16/3 16/2 16/4 16/3 15/5 16/4 15/6 16/5 15/7 16/6 30/9

17/1 17/3 17/2 17/4 17/3 16/5 17/4 16/6 17/5 16/7 17/6 1/10

18/1 18/3 18/2 18/4 18/3 17/5 18/4 17/6 18/5 17/7 18/6 2/10

19/1 19/3 19/2 19/4 19/3 18/5 19/4 18/6 19/5 18/7 19/6 3/10

20/1 20/3 20/2 20/4 20/3 19/5 20/4 19/6 20/5 19/7 20/6 4/10

21/1 21/3 21/2 21/4 21/3 20/5 21/4 20/6 21/5 20/7 21/6 5/10

22/1 22/3 22/2 22/4 22/3 21/5 22/4 21/6 22/5 21/7 22/6 6/10

23/1 23/3 23/2 23/4 23/3 22/5 23/4 22/6 23/5 22/7 23/6 7/10

24/1 24/3 24/2 24/4 24/3 23/5 24/4 23/6 24/5 23/7 24/6 8/10

25/1 25/3 25/2 25/4 25/3 24/5 25/4 24/6 25/5 24/7 25/6 9/10

26/1 26/3 26/2 26/4 26/3 25/5 26/4 25/6 26/5 25/7 26/6 10/10

27/1 27/3 27/2 27/4 27/3 26/5 27/4 26/6 27/5 26/7 27/6 11/10

28/1 28/3 28/2 28/4 28/3 27/5 28/4 27/6 28/5 27/7 28/6 12/10

29/1 29/3 29/2 29/4 29/3 28/5 29/4 28/6 29/5 28/7 29/6 13/10

30/1 30/3 30/3 29/5 30/4 29/6 30/5 29/7 30/6 14/10

31/1 31/3 31/3 30/5 31/5 30/7

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98

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

1/7 15/10 1/8 14/11 1/9 14/11 1/10 30/11 1/11 31/12 1/12 30/1

2/7 16/10 2/8 14/11 2/9 14/11 2/10 1/12 2/11 1/1 2/12 31/1

3/7 17/10 3/8 14/11 3/9 14/11 3/10 2/12 3/11 2/1 3/12 1/2

4/7 18/10 4/8 14/11 4/9 14/11 4/10 3/12 4/11 3/1 4/12 2/2

5/7 19/10 5/8 14/11 5/9 14/11 5/10 4/12 5/11 4/1 5/12 3/2

6/7 20/10 6/8 14/11 6/9 14/11 6/10 5/12 6/11 5/1 6/12 4/2

7/7 21/10 7/8 14/11 7/9 14/11 7/10 6/12 7/11 6/1 7/12 5/2

8/7 22/10 8/8 14/11 8/9 14/11 8/10 7/12 8/11 7/1 8/12 6/2

9/7 23/10 9/8 14/11 9/9 14/11 9/10 8/12 9/11 8/1 9/12 7/2

10/7 24/10 10/8 14/11 10/9 14/11 10/10 9/12 10/11 9/1 10/12 8/2

11/7 25/10 11/8 14/11 11/9 14/11 11/10 10/12 11/11 10/1 11/12 9/2

12/7 26/10 12/8 14/11 12/9 14/11 12/10 11/12 12/11 11/1 12/12 10/2

13/7 27/10 13/8 14/11 13/9 14/11 13/10 12/12 13/11 12/1 13/12 11/2

14/7 28/10 14/8 14/11 14/9 14/11 14/10 13/12 14/11 13/1 14/12 12/2

15/7 29/10 15/8 14/11 15/9 14/11 15/10 14/12 15/11 14/1 15/12 13/2

16/7 30/10 16/8 14/11 16/9 15/11 16/10 15/12 16/11 15/1 16/12 14/2

17/7 31/10 17/8 14/11 17/9 16/11 17/10 16/12 17/11 16/1 17/12 15/2

18/7 1/11 18/8 14/11 18/9 17/11 18/10 17/12 18/11 17/1 18/12 16/2

19/7 2/11 19/8 14/11 19/9 18/11 19/10 18/12 19/11 18/1 19/12 17/2

20/7 3/11 20/8 14/11 20/9 19/11 20/10 19/12 20/11 19/1 20/12 18/2

21/7 4/11 21/8 14/11 21/9 20/11 21/10 20/12 21/11 20/1 21/12 19/2

22/7 5/11 22/8 14/11 22/9 21/11 22/10 21/12 22/11 21/1 22/12 20/2

23/7 6/11 23/8 14/11 23/9 22/11 23/10 22/12 23/11 22/1 23/12 21/2

24/7 7/11 24/8 14/11 24/9 23/11 24/10 23/12 24/11 23/1 24/12 22/2

25/7 8/11 25/8 14/11 25/9 24/11 25/10 24/12 25/11 24/1 25/12 23/2

26/7 9/11 26/8 14/11 26/9 25/11 26/10 25/12 26/11 25/1 26/12 24/2

27/7 10/11 27/8 14/11 27/9 26/11 27/10 26/12 27/11 26/1 27/12 25/2

28/7 11/11 28/8 14/11 28/9 27/11 28/10 27/12 28/11 27/1 28/12 26/2

29/7 12/11 29/8 14/11 29/9 28/11 29/10 28/12 29/11 28/1 29/12 27/2

30/7 13/11 30/8 14/11 30/9 29/11 30/10 29/12 30/11 29/1 30/12 28/2

31/7 14/11 31/8 14/11 31/10 30/12

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TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CTP IN C ASO DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ADESIONE EX ARTT . 6 E 12 D.LGS 218/1997

*PRUDENZIALMENTE IL TERMINE VIENE CONTEGGIATO PER ANNO BISESTILE. NEL CASO L’ANNO NON SIA BISESTILE IL TERMINE SCADE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO.

GENNAIO* FEBBRAIO* MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

1/1 30/5 1/2 30/6 1/3 29/7 1/4 14/10 1/5 13/11 1/6 14/12

2/1 31/5 2/2 1/7 2/3 30/7 2/4 15/10 2/5 14/11 2/6 15/12

3/1 1/6 3/2 2/7 3/3 31/7 3/4 16/10 3/5 15/11 3/6 16/12

4/1 2/6 4/2 3/7 4/3 16/9 4/4 17/10 4/5 16/11 4/6 17/12

5/1 3/6 5/2 4/7 5/3 17/9 5/4 18/10 5/5 17/11 5/6 18/12

6/1 4/6 6/2 5/7 6/3 18/9 6/4 19/10 6/5 18/11 6/6 19/12

7/1 5/6 7/2 6/7 7/3 19/9 7/4 20/10 7/5 19/11 7/6 20/12

8/1 6/6 8/2 7/7 8/3 20/9 8/4 21/10 8/5 20/11 8/6 21/12

9/1 7/6 9/2 8/7 9/3 21/9 9/4 22/10 9/5 21/11 9/6 22/12

10/1 8/6 10/2 9/7 10/3 22/9 10/4 23/10 10/5 22/11 10/6 23/12

11/1 9/6 11/2 10/7 11/3 23/9 11/4 24/10 11/5 23/11 11/6 24/12

12/1 10/6 12/2 11/7 12/3 24/9 12/4 25/10 12/5 24/11 12/6 25/12

13/1 11/6 13/2 12/7 13/3 25/9 13/4 26/10 13/5 25/11 13/6 26/12

14/1 12/6 14/2 13/7 14/3 26/9 14/4 27/10 14/5 26/11 14/6 27/12

15/1 13/6 15/2 14/7 15/3 27/9 15/4 28/10 15/5 27/11 15/6 28/12

16/1 14/6 16/2 15/7 16/3 28/9 16/4 29/10 16/5 28/11 16/6 29/12

17/1 15/6 17/2 16/7 17/3 29/9 17/4 30/10 17/5 29/11 17/6 30/12

18/1 16/6 18/2 17/7 18/3 30/9 18/4 31/10 18/5 30/11 18/6 31/12

19/1 17/6 19/2 18/7 19/3 1/10 19/4 1/11 19/5 1/12 19/6 1/1

20/1 18/6 20/2 19/7 20/3 2/10 20/4 2/11 20/5 2/12 20/6 2/1

21/1 19/6 21/2 20/7 21/3 3/10 21/4 3/11 21/5 3/12 21/6 3/1

22/1 20/6 22/2 21/7 22/3 4/10 22/4 4/11 22/5 4/12 22/6 4/1

23/1 21/6 23/2 22/7 23/3 5/10 23/4 5/11 23/5 5/12 23/6 5/1

24/1 22/6 24/2 23/7 24/3 6/10 24/4 6/11 24/5 6/12 24/6 6/1

25/1 23/6 25/2 24/7 25/3 7/10 25/4 7/11 25/5 7/12 25/6 7/1

26/1 24/6 26/2 25/7 26/3 8/10 26/4 8/11 26/5 8/12 26/6 8/1

27/1 25/6 27/2 26/7 27/3 9/10 27/4 9/11 27/5 9/12 27/6 9/1

28/1 26/6 28/2 27/7 28/3 10/10 28/4 10/11 28/5 10/12 28/6 10/1

29/1 27/6 29/2 28/7 29/3 11/10 29/4 11/11 29/5 11/12 29/6 11/1

30/1 28/6 30/3 12/10 30/4 12/11 30/5 12/12 30/6 12/1

31/1 29/6 31/3 13/10 31/5 13/12

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100

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE* NOVEMBRE* DICEMBRE *

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

NOTIFICA ATTO

TERMINE PER PROPORRE RICORSO

1/7 13/1 1/8 12/2 1/9 12/2 1/10 28/2 1/11 30/3 1/12 29/4

2/7 14/1 2/8 12/2 2/9 12/2 2/10 29/2 2/11 31/3 2/12 30/4

3/7 15/1 3/8 12/2 3/9 12/2 3/10 1/3 3/11 1/4 3/12 1/5

4/7 16/1 4/8 12/2 4/9 12/2 4/10 2/3 4/11 2/4 4/12 2/5

5/7 17/1 5/8 12/2 5/9 12/2 5/10 3/3 5/11 3/4 5/12 3/5

6/7 18/1 6/8 12/2 6/9 12/2 6/10 4/3 6/11 4/4 6/12 4/5

7/7 19/1 7/8 12/2 7/9 12/2 7/10 5/3 7/11 5/4 7/12 5/5

8/7 20/1 8/8 12/2 8/9 12/2 8/10 6/3 8/11 6/4 8/12 6/5

9/7 21/1 9/8 12/2 9/9 12/2 9/10 7/3 9/11 7/4 9/12 7/5

10/7 22/1 10/8 12/2 10/9 12/2 10/10 8/3 10/11 8/4 10/12 8/5

11/7 23/1 11/8 12/2 11/9 12/2 11/10 9/3 11/11 9/4 11/12 9/5

12/7 24/1 12/8 12/2 12/9 12/2 12/10 10/3 12/11 10/4 12/12 10/5

13/7 25/1 13/8 12/2 13/9 12/2 13/10 11/3 13/11 11/4 13/12 11/5

14/7 26/1 14/8 12/2 14/9 12/2 14/10 12/3 14/11 12/4 14/12 12/5

15/7 27/1 15/8 12/2 15/9 12/2 15/10 13/3 15/11 13/4 15/12 13/5

16/7 28/1 16/8 12/2 16/9 13/2 16/10 14/3 16/11 14/4 16/12 14/5

17/7 29/1 17/8 12/2 17/9 14/2 17/10 15/3 17/11 15/4 17/12 15/5

18/7 30/1 18/8 12/2 18/9 15/2 18/10 16/3 18/11 16/4 18/12 16/5

19/7 31/1 19/8 12/2 19/9 16/2 19/10 17/3 19/11 17/4 19/12 17/5

20/7 1/2 20/8 12/2 20/9 17/2 20/10 18/3 20/11 18/4 20/12 18/5

21/7 2/2 21/8 12/2 21/9 18/2 21/10 19/3 21/11 19/4 21/12 19/5

22/7 3/2 22/8 12/2 22/9 19/2 22/10 20/3 22/11 20/4 22/12 20/5

23/7 4/2 23/8 12/2 23/9 20/2 23/10 21/3 23/11 21/4 23/12 21/5

24/7 5/2 24/8 12/2 24/9 21/2 24/10 22/3 24/11 22/4 24/12 22/5

25/7 6/2 25/8 12/2 25/9 22/2 25/10 23/3 25/11 23/4 25/12 23/5

26/7 7/2 26/8 12/2 26/9 23/2 26/10 24/3 26/11 24/4 26/12 24/5

27/7 8/2 27/8 12/2 27/9 24/2 27/10 25/3 27/11 25/4 27/12 25/5

28/7 9/2 28/8 12/2 28/9 25/2 28/10 26/3 28/11 26/4 28/12 26/5

29/7 10/2 29/8 12/2 29/9 26/2 29/10 27/3 29/11 27/4 29/12 27/5

30/7 11/2 30/8 12/2 30/9 27/2 30/10 28/3 30/11 28/4 30/12 28/5

31/7 12/2 31/8 12/2 31/10 29/3

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101

TERMINI PER APPELLO IN CASO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA (C.D. TERMINE BREVE)

*PRUDENZIALMENTE IL TERMINE VIENE CONTEGGIATO PER ANNO BISESTILE. NEL CASO L’ANNO NON SIA BISESTILE IL TERMINE SCADE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO.

GENNAIO* FEBBRAIO* MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

1/1 1/3 1/2 1/4 1/3 30/4 1/4 31/5 1/5 30/6 1/6 31/7

2/1 2/3 2/2 2/4 2/3 1/5 2/4 1/6 2/5 1/7 2/6 16/9

3/1 3/3 3/2 3/4 3/3 2/5 3/4 2/6 3/5 2/7 3/6 17/9

4/1 4/3 4/2 4/4 4/3 3/5 4/4 3/6 4/5 3/7 4/6 18/9

5/1 5/3 5/2 5/4 5/3 4/5 5/4 4/6 5/5 4/7 5/6 19/9

6/1 6/3 6/2 6/4 6/3 5/5 6/4 5/6 6/5 5/7 6/6 20/9

7/1 7/3 7/2 7/4 7/3 6/5 7/4 6/6 7/5 6/7 7/6 21/9

8/1 8/3 8/2 8/4 8/3 7/5 8/4 7/6 8/5 7/7 8/6 22/9

9/1 9/3 9/2 9/4 9/3 8/5 9/4 8/6 9/5 8/7 9/6 23/9

10/1 10/3 10/2 10/4 10/3 9/5 10/4 9/6 10/5 9/7 10/6 24/9

11/1 11/3 11/2 11/4 11/3 10/5 11/4 10/6 11/5 10/7 11/6 25/9

12/1 12/3 12/2 12/4 12/3 11/5 12/4 11/6 12/5 11/7 12/6 26/9

13/1 13/3 13/2 13/4 13/3 12/5 13/4 12/6 13/5 12/7 13/6 27/9

14/1 14/3 14/2 14/4 14/3 13/5 14/4 13/6 14/5 13/7 14/6 28/9

15/1 15/3 15/2 15/4 15/3 14/5 15/4 14/6 15/5 14/7 15/6 29/9

16/1 16/3 16/2 16/4 16/3 15/5 16/4 15/6 16/5 15/7 16/6 30/9

17/1 17/3 17/2 17/4 17/3 16/5 17/4 16/6 17/5 16/7 17/6 1/10

18/1 18/3 18/2 18/4 18/3 17/5 18/4 17/6 18/5 17/7 18/6 2/10

19/1 19/3 19/2 19/4 19/3 18/5 19/4 18/6 19/5 18/7 19/6 3/10

20/1 20/3 20/2 20/4 20/3 19/5 20/4 19/6 20/5 19/7 20/6 4/10

21/1 21/3 21/2 21/4 21/3 20/5 21/4 20/6 21/5 20/7 21/6 5/10

22/1 22/3 22/2 22/4 22/3 21/5 22/4 21/6 22/5 21/7 22/6 6/10

23/1 23/3 23/2 23/4 23/3 22/5 23/4 22/6 23/5 22/7 23/6 7/10

24/1 24/3 24/2 24/4 24/3 23/5 24/4 23/6 24/5 23/7 24/6 8/10

25/1 25/3 25/2 25/4 25/3 24/5 25/4 24/6 25/5 24/7 25/6 9/10

26/1 26/3 26/2 26/4 26/3 25/5 26/4 25/6 26/5 25/7 26/6 10/10

27/1 27/3 27/2 27/4 27/3 26/5 27/4 26/6 27/5 26/7 27/6 11/10

28/1 28/3 28/2 28/4 28/3 27/5 28/4 27/6 28/5 27/7 28/6 12/10

29/1 29/3 29/2 29/4 29/3 28/5 29/4 28/6 29/5 28/7 29/6 13/10

30/1 30/3 30/3 29/5 30/4 29/6 30/5 29/7 30/6 14/10

31/1 31/3 31/3 30/5 31/5 30/7

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102

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

NOTIFICA SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

1/7 15/10 1/8 14/11 1/9 14/11 1/10 30/11 1/11 31/12 1/12 30/1

2/7 16/10 2/8 14/11 2/9 14/11 2/10 1/12 2/11 1/1 2/12 31/1

3/7 17/10 3/8 14/11 3/9 14/11 3/10 2/12 3/11 2/1 3/12 1/2

4/7 18/10 4/8 14/11 4/9 14/11 4/10 3/12 4/11 3/1 4/12 2/2

5/7 19/10 5/8 14/11 5/9 14/11 5/10 4/12 5/11 4/1 5/12 3/2

6/7 20/10 6/8 14/11 6/9 14/11 6/10 5/12 6/11 5/1 6/12 4/2

7/7 21/10 7/8 14/11 7/9 14/11 7/10 6/12 7/11 6/1 7/12 5/2

8/7 22/10 8/8 14/11 8/9 14/11 8/10 7/12 8/11 7/1 8/12 6/2

9/7 23/10 9/8 14/11 9/9 14/11 9/10 8/12 9/11 8/1 9/12 7/2

10/7 24/10 10/8 14/11 10/9 14/11 10/10 9/12 10/11 9/1 10/12 8/2

11/7 25/10 11/8 14/11 11/9 14/11 11/10 10/12 11/11 10/1 11/12 9/2

12/7 26/10 12/8 14/11 12/9 14/11 12/10 11/12 12/11 11/1 12/12 10/2

13/7 27/10 13/8 14/11 13/9 14/11 13/10 12/12 13/11 12/1 13/12 11/2

14/7 28/10 14/8 14/11 14/9 14/11 14/10 13/12 14/11 13/1 14/12 12/2

15/7 29/10 15/8 14/11 15/9 14/11 15/10 14/12 15/11 14/1 15/12 13/2

16/7 30/10 16/8 14/11 16/9 15/11 16/10 15/12 16/11 15/1 16/12 14/2

17/7 31/10 17/8 14/11 17/9 16/11 17/10 16/12 17/11 16/1 17/12 15/2

18/7 1/11 18/8 14/11 18/9 17/11 18/10 17/12 18/11 17/1 18/12 16/2

19/7 2/11 19/8 14/11 19/9 18/11 19/10 18/12 19/11 18/1 19/12 17/2

20/7 3/11 20/8 14/11 20/9 19/11 20/10 19/12 20/11 19/1 20/12 18/2

21/7 4/11 21/8 14/11 21/9 20/11 21/10 20/12 21/11 20/1 21/12 19/2

22/7 5/11 22/8 14/11 22/9 21/11 22/10 21/12 22/11 21/1 22/12 20/2

23/7 6/11 23/8 14/11 23/9 22/11 23/10 22/12 23/11 22/1 23/12 21/2

24/7 7/11 24/8 14/11 24/9 23/11 24/10 23/12 24/11 23/1 24/12 22/2

25/7 8/11 25/8 14/11 25/9 24/11 25/10 24/12 25/11 24/1 25/12 23/2

26/7 9/11 26/8 14/11 26/9 25/11 26/10 25/12 26/11 25/1 26/12 24/2

27/7 10/11 27/8 14/11 27/9 26/11 27/10 26/12 27/11 26/1 27/12 25/2

28/7 11/11 28/8 14/11 28/9 27/11 28/10 27/12 28/11 27/1 28/12 26/2

29/7 12/11 29/8 14/11 29/9 28/11 29/10 28/12 29/11 28/1 29/12 27/2

30/7 13/11 30/8 14/11 30/9 29/11 30/10 29/12 30/11 29/1 30/12 28/2

31/7 14/11 31/8 14/11 31/10 30/12

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103

TERMINI PER APPELLO IN CASO DI MANCATA NOTIFICAZION E SENTENZA (C.D. TERMINE LUNGO)

*PRUDENZIALMENTE IL TERMINE VIENE CONTEGGIATO PER ANNO BISESTILE. NEL CASO L’ANNO NON SIA BISESTILE IL TERMINE SCADE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO.

GENNAIO* FEBBRAIO* MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

1/1 1/7 1/2 16/9 1/3 17/10 1/4 16/11 1/5 17/12 1/6 16/1

2/1 2/7 2/2 17/9 2/3 18/10 2/4 17/11 2/5 18/12 2/6 17/1

3/1 3/7 3/2 18/9 3/3 19/10 3/4 18/11 3/5 19/12 3/6 18/1

4/1 4/7 4/2 19/9 4/3 20/10 4/4 19/11 4/5 20/12 4/6 19/1

5/1 5/7 5/2 20/9 5/3 21/10 5/4 20/11 5/5 21/12 5/6 20/1

6/1 6/7 6/2 21/9 6/3 22/10 6/4 21/11 6/5 22/12 6/6 21/1

7/1 7/7 7/2 22/9 7/3 23/10 7/4 22/11 7/5 23/12 7/6 22/1

8/1 8/7 8/2 23/9 8/3 24/10 8/4 23/11 8/5 24/12 8/6 23/1

9/1 9/7 9/2 24/9 9/3 25/10 9/4 24/11 9/5 25/12 9/6 24/1

10/1 10/7 10/2 25/9 10/3 26/10 10/4 25/11 10/5 26/12 10/6 25/1

11/1 11/7 11/2 26/9 11/3 27/10 11/4 26/11 11/5 27/12 11/6 26/1

12/1 12/7 12/2 27/9 12/3 28/10 12/4 27/11 12/5 28/12 12/6 27/1

13/1 13/7 13/2 28/9 13/3 29/10 13/4 28/11 13/5 29/12 13/6 28/1

14/1 14/7 14/2 29/9 14/3 30/10 14/4 29/11 14/5 30/12 14/6 29/1

15/1 15/7 15/2 30/9 15/3 31/10 15/4 30/11 15/5 31/12 15/6 30/1

16/1 16/7 16/2 1/10 16/3 1/11 16/4 1/12 16/5 1/1 16/6 31/1

17/1 17/7 17/2 2/10 17/3 2/11 17/4 2/12 17/5 2/1 17/6 1/2

18/1 18/7 18/2 3/10 18/3 3/11 18/4 3/12 18/5 3/1 18/6 2/2

19/1 19/7 19/2 4/10 19/3 4/11 19/4 4/12 19/5 4/1 19/6 3/2

20/1 20/7 20/2 5/10 20/3 5/11 20/4 5/12 20/5 5/1 20/6 4/2

21/1 21/7 21/2 6/10 21/3 6/11 21/4 6/12 21/5 6/1 21/6 5/2

22/1 22/7 22/2 7/10 22/3 7/11 22/4 7/12 22/5 7/1 22/6 6/2

23/1 23/7 23/2 8/10 23/3 8/11 23/4 8/12 23/5 8/1 23/6 7/2

24/1 24/7 24/2 9/10 24/3 9/11 24/4 9/12 24/5 9/1 24/6 8/2

25/1 25/7 25/2 10/10 25/3 10/11 25/4 10/12 25/5 10/1 25/6 9/2

26/1 26/7 26/2 11/10 26/3 11/11 26/4 11/12 26/5 11/1 26/6 10/2

27/1 27/7 27/2 12/10 27/3 12/11 27/4 12/12 27/5 12/1 27/6 11/2

28/1 28/7 28/2 13/10 28/3 13/11 28/4 13/12 28/5 13/1 28/6 12/2

29/1 29/7 29/2 14/10 29/3 14/11 29/4 14/12 29/5 14/1 29/6 13/2

30/1 30/7 30/3 15/11 30/4 15/12 30/5 15/1 30/6 14/2

31/1 31/7 31/3 15/11 31/5 15/1

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104

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

PUBB. SENTENZA

TERMINE PER APPELLO

1/7 16/2 1/8 16/3 1/9 16/3 1/10 1/4 1/11 1/5 1/12 1/6

2/7 17/2 2/8 16/3 2/9 16/3 2/10 2/4 2/11 2/5 2/12 2/6

3/7 18/2 3/8 16/3 3/9 16/3 3/10 3/4 3/11 3/5 3/12 3/6

4/7 19/2 4/8 16/3 4/9 16/3 4/10 4/4 4/11 4/5 4/12 4/6

5/7 20/2 5/8 16/3 5/9 16/3 5/10 5/4 5/11 5/5 5/12 5/6

6/7 21/2 6/8 16/3 6/9 16/3 6/10 6/4 6/11 6/5 6/12 6/6

7/7 22/2 7/8 16/3 7/9 16/3 7/10 7/4 7/11 7/5 7/12 7/6

8/7 23/2 8/8 16/3 8/9 16/3 8/10 8/4 8/11 8/5 8/12 8/6

9/7 24/2 9/8 16/3 9/9 16/3 9/10 9/4 9/11 9/5 9/12 9/6

10/7 25/2 10/8 16/3 10/9 16/3 10/10 10/4 10/11 10/5 10/12 10/6

11/7 26/2 11/8 16/3 11/9 16/3 11/10 11/4 11/11 11/5 11/12 11/6

12/7 27/2 12/8 16/3 12/9 16/3 12/10 12/4 12/11 12/5 12/12 12/6

13/7 28/2 13/8 16/3 13/9 16/3 13/10 13/4 13/11 13/5 13/12 13/6

14/7 1/3 14/8 16/3 14/9 16/3 14/10 14/4 14/11 14/5 14/12 14/6

15/7 2/3 15/8 16/3 15/9 16/3 15/10 15/4 15/11 15/5 15/12 15/6

16/7 3/3 16/8 16/3 16/9 16/3 16/10 16/4 16/11 16/5 16/12 16/6

17/7 4/3 17/8 16/3 17/9 17/3 17/10 17/4 17/11 17/5 17/12 17/6

18/7 5/3 18/8 16/3 18/9 18/3 18/10 18/4 18/11 18/5 18/12 18/6

19/7 6/3 19/8 16/3 19/9 19/3 19/10 19/4 19/11 19/5 19/12 19/6

20/7 7/3 20/8 16/3 20/9 20/3 20/10 20/4 20/11 20/5 20/12 20/6

21/7 8/3 21/8 16/3 21/9 21/3 21/10 21/4 21/11 21/5 21/12 21/6

22/7 9/3 22/8 16/3 22/9 22/3 22/10 22/4 22/11 22/5 22/12 22/6

23/7 10/3 23/8 16/3 23/9 23/3 23/10 23/4 23/11 23/5 23/12 23/6

24/7 11/3 24/8 16/3 24/9 24/3 24/10 24/4 24/11 24/5 24/12 24/6

25/7 12/3 25/8 16/3 25/9 25/3 25/10 25/4 25/11 25/5 25/12 25/6

26/7 13/3 26/8 16/3 26/9 26/3 26/10 26/4 26/11 26/5 26/12 26/6

27/7 14/3 27/8 16/3 27/9 27/3 27/10 27/4 27/11 27/5 27/12 27/6

28/7 15/3 28/8 16/3 28/9 28/3 28/10 28/4 28/11 28/5 28/12 28/6

29/7 16/3 29/8 16/3 29/9 29/3 29/10 29/4 29/11 29/5 29/12 29/6

30/7 17/3 30/8 16/3 30/9 30/3 30/10 30/4 30/11 30/5 30/12 30/6

31/7 18/3 31/8 16/3 31/10 30/4

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Sezione I Tabella n.5 – Modalità riscossione imposta in pendenza giudizio

105

RISCOSSIONE FRAZIONATA DEL TRIBUTO IN CASO DI PRESENTAZIONE DEL RICORSO

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE

TIPOLOGIA IMPOSTA

IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI

RISCOSSIONE IN PENDENZA DI

GIUDIZIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

IMPOSTE DIRETTE Imposte, contributi, premi ed interessi

(1/3)

Articolo 15, comma 1 D.P.R.

602/1973 come modificato

dall'articolo 7, comma 2 -

quinquies, DL 70/2011

IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTO Imposte e interessi (1/3)

Articolo 23 D.lgs 46/99 e articolo

15, comma 1 D.P.R. 602/1973

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta complementare e interessi

(1/3) . (Non è sospesa la riscossione

dell'imposta principale ma solo

dell'imposta complementare e

dell'imposta suppletiva)

Articolo 56 comma 1 lett a) DPR

131/1986

IMPOSTA DI SUCCESSIONI

E DONAZIONI

Imposta complementare e interessi

(1/3). (Non è sospesa la riscossione

dell'imposta principale ma solo

dell'imposta complementare e

dell'imposta suppletiva)

articolo 40 comma 2 D.lgs

346/1990

TRIBUTI LOCALI ( ALCUNI ESEMPI)

IMPOSTA COMUNALE

IMMOBILI

non sono previste norme che regolino

la riscossione frazionata e provvisoria

in pendenza di giudizio ( L'articolo 68

D.Lgs 546/1992 non si applica laddove

la legge istitutiva del tributo non

preveda la riscossione frazionata)

Articolo 12 D.Lgs 504/1992

TARSU

non sono previste norme che regolino

la riscossione frazionata e provvisoria

in pendenza di giudizio

Articolo 72 D.Lgs 507/1993

IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI SENTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE ( RICORSO RESPINTO)

IMPOSTE DIRETTE

Imposte, contributi, premi ed interessi

(2/3) + sanzioni (2/3) al netto di

quanto corrisposto in pendenza di

giudizio

Articolo 68 comma 1, D.Lgs

546/1992 e articolo 19 D.Lgs

472/1997

IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTO

Imposte e interessi (2/3) + sanzioni

(2/3) al netto di quanto corrisposto in

pendenza di giudizio

Articolo 68 comma 1, D.Lgs

546/1992 e articolo 19 D.Lgs

472/1997

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta complementare e interessi

(2/3) + sanzioni (2/3) al netto delle

somme già riscosse

Articolo 56 comma 1 lett a) DPR

131/1986

IMPOSTA DI SUCCESSIONI

E DONAZIONI

Imposta complementare e interessi

(2/3) + sanzioni (2/3) al netto delle

somme già riscosse

articolo 40 comma 2 D.lgs

346/1990

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Sezione I Tabella n.5 – Modalità riscossione imposta in pendenza giudizio

106

IMPORTI DOVUTI A SEGUITO DI SENTENZA IN COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE ( RICORSO ACCOLTO PARZIALMENTE)

IMPOSTE DIRETTE

Imposte, contributi, premi ed interessi

(2/3) + sanzioni (2/3) al netto di

quanto corrisposto in pendenza di

giudizio, per l'ammontare risultante

dalla sentenza della Commissione

Tributaria Provinciale (ma non oltre i

2/3 in caso di ricorso respinto)

Articolo 68 comma 1, D.Lgs

546/1992 e articolo 19 D.Lgs

472/1997

IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTO

Imposte e interessi (2/3) + sanzioni

(2/3) al netto di quanto corrisposto in

pendenza di giudizio, per l'ammontare

risultante dalla sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale

(ma non oltre i 2/3 in caso di ricorso

respinto)

Articolo 68 comma 1, D.Lgs

546/1992 e articolo 19 D.Lgs

472/1997

IMPOSTA DI REGISTRO

Imposte e interessi (2/3) + sanzioni

(2/3) al netto di quanto corrisposto in

pendenza di giudizio, per l'ammontare

risultante dalla sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale

(ma non oltre i 2/3 in caso di ricorso

respinto)

Articolo 56 comma 1 lett a) DPR

131/1986

IMPOSTA DI SUCCESSIONI

E DONAZIONI

Imposte e interessi (2/3) + sanzioni

(2/3) al netto di quanto corrisposto in

pendenza di giudizio, per l'ammontare

risultante dalla sentenza della

Commissione Tributaria Provinciale

(ma non oltre i 2/3 in caso di ricorso

respinto)

articolo 40 comma 2 D.lgs

346/1990

Nota bene: per quanto riguarda la riscossione della sanzione irrogata dall’atto di accertamento vale quanto

sotto:

1. In caso di presentazione del ricorso alla CTP: non si ha versamento di alcun importo a titolo di

sanzione;

2. In caso di sentenza della CTP che respinge il ricorso: pagamento dei 2/3 della sanzione irrogata,

ovvero pagamento per l’ammontare risultante dalla sentenza della CTP, e comunque non oltre i

due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

3. In caso di sentenza della CTR che respinge l’appello di parte: pagamento del residuo dovuto.

Notiamo infine che la Ctr può sospendere l’esecuzione della sanzione irrogata dalla CTP applicando, in

quanto compatibili, le previsioni dell’art.47 D.Lgs.546/92. In ogni caso la sospensione deve essere concessa

se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria.

Riferimenti normativi: art.19 D.Lgs.472/1997, art.68 D.lgs.546/1992.

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107

Sezione I Tabella n.6 – Composizione delle Sezioni della CTP e della CTR di Firenze

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE Via Fra Jacopo Passavanti, 2 – Firenze – Tel. 055 553661 – Fax 055 575893 –

Email: [email protected]

SEZIONE GIORNO TRATTAZIONE

CARICA NOMINATIVO

SEZIONE 1a Martedì Presidente MORONI Nicola Vice Presidente LAMI Alberto

BERETTA ANGUISSOLA Alessandro

EVANGELISTI Francesco CHIELLINI Giovanni (ex 4) FIORENZA Giorgio (dist.CPGT)

SEZIONE 2a Giovedì Presidente MARADEI Francesco Vice Presidente BALLI Giorgio FIDOLINI Vittorio SACCHETTINI Eugenio

SEZIONE 9a Giovedì Presidente BAGLIONI Tindari Vice Presidente BONANNI Giuseppe (ex 6) MANNINI Nicoletta NALDONI Gino STOPPIONI Piero LOMBARDI Roberto

SEZIONE 10a Martedì Presidente BOCCIOLINI Luigi Vice Presidente DEL CARLO Alberto (ex 4) LUCHETTI Piero (ex 14) CASTALDI Luciano VEZZOSI Roberto (ex 6)

SEZIONE 11a Venerdì Presidente OGNIBENE Enrico Vice Presidente FERRARA Mario (dist. CPGT) BROTINI Sergio CALUSSI Sergio CARETTO Salvatore LEPRI Silvano (ex 14)

SEZIONE 16a Mercoledì Presidente BELLAGAMBA Giovanni Vice Presidente BUCELLI Vasco (ex 14)

MAURICI Giuseppe RADOS Bruno PIZZOCOLO Roberto COPPOLA Bruno (ex 14)

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108

SEZIONE 19a Lunedì Presidente Vice Presidente PEZZUTI Angelo Antonio CIONI Piero DEL RE Andrea

MAZZOLI Milena

SEZIONE 20a Lunedì/Martedì Presidente PEZZUTI Valentino Vice Presidente D'AMORA Raffaele

BONI Sergio (ex 4) SOTTANI Roberto (ex 4)

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE Via Lorenzo il Magnifico, 68 – Firenze – Tel. 055 470168 – Fax 055 475236 –

Email: [email protected]

SEZIONE GIORNO TRATTAZIONE

CARICA NOMINATIVO

SEZIONE 1a Presidente CICALA Mario Vice Presidente POGGI Casimiro RAMAZZOTTI Sergio BETTI Ivano PICHI Paolo PLACANICA Antonio

SEZIONE 5a Presidente TROVATO Gioacchino Vice Presidente DAZZI Paolo BANDETTINI Antonio TURRI Giuliano

NICOLAI Stefano

SEZIONE 8a Presidente QUATTROCCHI Giuseppe Vice Presidente CAVOTO Giuseppe MANZIONE Domenico CALVORI Alberto CIACCI Antonio Giovanni MATTANI Enzo

SEZIONE 9a Presidente DOVA Alba Vice Presidente FERRARIS Andrea TORRITI Roberto GIANFRANCESCHI Raffaello NICOLI Michele

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109

SEZIONE 10a Sez. LIVORNO Presidente MARTORANO Vincenzo Vice Presidente DE CARLO Ugo CIARDI Patrizia TALLARICO Giuseppe

SEZIONE 13a Presidente NISTICO' Fausto Vice Presidente PEKELIS Cosimo BENEDETTI Giulio TURCHI Michele BARDI Guido LENSI Paolo Giuliano

SEZIONE 14a Sez. LIVORNO Presidente MELILLI Giuseppe Vice Presidente GIAMBARTOLOMEI Giuliano BUONOMO Raffaele ROSSI Paolo LELLO Massimo ALBA Giuseppe

SEZIONE 16a Presidente PISANO Nicola Vice Presidente GHELLI Paolo DRIGANI Silvia LILLA Luciano BONI Carlo BALDINI Rosario

SEZIONE 17a Presidente DE SIMONE Giulio Vice Presidente PECCHIOLI Paolo MONACO Francesco TUCCERI CIMINI Marcello BALDINI Rosario

SEZIONE 21a Presidente D'AMELIO Guido Vice Presidente GIUBILARO Aldo GERARDI Pasquale CECCHETTI Raffaello CALVORI Alberto

SEZIONE 23a Sez. LIVORNO Presidente DE PASQUALE Carlo Vice Presidente PASCA Roberto MISITI Rodolfo MENCHINI Mauro Giovanni GUARDAVACCARO Francesco

SEZIONE 24a Presidente BOCELLI Pietro Vice Presidente MAGNESA Leonardo RICCI Francesco GUIDUCCI Riccardo

MAUCERI Attilio

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110

SEZIONE 25a Presidente AMATO Elio Maria Vice Presidente MARIOTTI Mario VICIANI Alessandro NISI Italo

SEZIONE 29a Presidente DRAGO Fabio Massimo Vice Presidente FLORIO Alfonso PELLEGRINI Patrizio CALDINI Luciano CIAPPEI Cristiano

SEZIONE 30a Presidente FRANCO Domenico Vice Presidente TONY Piero MAUCERI Attilio PAGGETTI Fernando DI ROLLO Franca

SEZIONE 31a Presidente RUSSO Pierantonio Vice Presidente PEDONE Vincenzo MEOCCI Giovanni MUNTONI Giampaolo MONACO Francesco

SEZIONE 35a Presidente SORESINA Giuseppe Vice Presidente MANGANO Rosario PELLEGRINO Paolo BELLE' Brunella BERTOZZI Marcello

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111

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FIRENZE

RICORSO

e istanza di trattazione in pubblica udienza

* * * *

della società XXXXX con sede legale in XXXX, alla via XXXX, n.c. X,

(cod.fisc. e p. iva XXXXXXXXXXXXXXX), in persona del legale

rappresentante Sig. XXXXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXX il

XXXXXXXX (cod. fisc. XXXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa

anche disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dal

Dott. XXXXXXXXXX e dal Dott. XXXXXX, ed elettivamente

domiciliata presso il loro studio, sito in XXX alla via XXXXX n.c.XX,

contro

l’Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Firenze, Ufficio

Controlli, Area legale - in persona del Direttore pro tempore, suo legale

rappresentante ex lege;

avverso

l’avviso di accertamento n. XXXXXXX per l’anno d’imposta XXX,

prot.n. XXXXXXX, notificato mediante notifica ex art.60 D.P.R.600/73

dall’Agenzia delle Entrate di Empoli in data XXXX, relativo alle imposte

XXXXXX, XXXXXX ed XXXXX, per l’anno d’imposta XXXX.

* * * *

FATTO

1. Indicare lo svolgimento dei fatti che hanno originato l’atto

impugnato: accesso della GdF, eventuale accertamento con adesione,

ecc….

Con il presente atto, la società comparente, come sopra

PROCURA

Io sottoscritto xxx , in qualità di legale rappresentante pro tempore della s.r.l. xxx, delego a rappresentare e difendere la predetta società nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, ivi compreso l’eventuale giudizio di revocazione, e nell’eventuale giudizio d’appello, anche in via disgiunta fra di loro, i dott. xxx, dott. xxx. e dott. xxx conferendo loro ogni necessario potere, nessuno escluso, ivi compreso quello di definire la controversia in via conciliativa, di rinunciare agli atti e di farsi sostituire. A tale fine eleggo domicilio presso il loro studio, sito in Firenze al xxx n.c. xx. (sig. xxxx) Vista è autentica

(dott. xxx)

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112

rappresentata, difesa e domiciliata, intende proporre ricorso avverso

l’avviso di accertamento meglio specificato in epigrafe per i seguenti

motivi di

DIRITTO

1. Primo motivo di impugnazione

2. Secondo motivo di impugnazione

******

Per tutti i motivi sopra esposti, la S.r.l. XXXXX, in persona del

suo legale rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata,

domiciliata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’on.le Commissione Tributaria Provinciale di Firenze:

- In via principale dichiarare nullo e/o annullare l’avviso di

accertamento impugnato …

- In via subordinata,

- In via di ulteriore subordine,

ed in ogni caso condanni l’Ufficio al rimborso ex art.69 D.Lgs

546/92 delle somme versate dal contribuente alla data della sentenza, sia

alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 15 del medesimo decreto,

riservandosi quindi di presentare la nota delle spese.

Ai sensi del’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992 si richiede la

trattazione in pubblica udienza del presente ricorso.

Ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992 si attesta la

conformità dell’atto notificato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di

Firenze con l’originale depositato presso la segreteria di codesta On.le

Commissione.

Con il fascicolo di parte verranno depositati, oltre la ricevuta di

spedizione del presente ricorso e la copia dell’atto impugnato, i seguenti

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113

documenti:

1. XXXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXXXXX;

3. XXXXXXXXXXXXX;

DICHIARAZIONE DI VALORE

Dichiara che, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 14 del testo

unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il

valore della controversia è pari ad Euro ***.

Dichiara, ai sensi dell’art. 1-bis D.Lgs 546/92, di volere ricevere

le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata ***@odcecfirenze.it e al seguente numero di fax ………..

Firenze, XXXXXX.

(dott. XXXXXXXXX)

(dott. XXXXXXXXX)

(dott. XXXXXXXXX)

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On.le Commissione Tributaria

Provinciale di Firenze

Oggetto: Ricorso avverso avviso di accertamento n. *** del *** notificato in

data ***, IRPEF, IRAP oltre interessi e sanzioni – Anno d’imposta 2005 –

Valore lite Euro ***

Il sottoscritto *** nato a *** il ***, residente in *** in ***, codice fiscale: ***, in

qualità di libero professionista esercitante l’attività di *** con studio in *** in Via

***: ***, rappresentato e difeso dai Dottori Commercialisti Dott. ***, Dott. *** e

Dott.ssa ***, associati dello Studio ***, con studio in ***, Via ***, presso il quale

elegge domicilio giusta procura in calce al presente ricorso,

premesso

- che in data *** l’Agenzia delle Entrate notificava apposito invito a comparire

*** per la verifica del periodo d’imposta 2006, in quanto gli studi di settore

avrebbe evidenziato una situazione di non congruità;

- che in data *** il professionista *** con protocollo *** consegnava tutta la

documentazione contabile richiesta;

- che in data *** il professionista *** depositava apposita memoria illustrativa,

con la quale veniva ampiamente spiegata la sostanziale congruità e coerenza dei

compensi dichiarati rispetto a quelli desumibili dallo studio di settore (all. 1)

- che in data *** l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze Ufficio

Controlli Area legale, non facendo minimamente menzione della sopraccitata

memoria illustrativa depositata dal contribuente, gli notificava avviso di

accertamento *** del *** (all. 2);

- che con l’avviso di accertamento veniva richiesto il pagamento della somma

complessiva di Euro *** a titolo di maggior Irpef (per € ***), maggior Irap

(per € ***), maggior addizionale regionale Irpef (€ ***), maggior addizionale

comunale Irpef (€ ***), oltre interessi (€ ***) e sanzioni (€ ***);

- che tale pretesa dell’Ufficio è basata su un accertamento analitico-induttivo ex

art. 39 comma 1 lett. d) Dpr 600/1973, in base al quale “l’esistenza di attività

non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche

sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e

concordanti.”;

Tutto ciò premesso

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RICORRE

avverso avviso di accertamento n. *** del *** notificato in data *** per i

seguenti motivi, di fatto e di diritto:

DI FATTO

La ricostruzione induttiva dell’Agenzia delle Entrate, partendo da presupposti

errati, non può che portare che alle conclusioni prive di fondamento e dunque

errate. Inoltre la ricostruzione induttiva proposta dall’Agenzia delle Entrate appare

del tutto contraddittoria e soprattutto priva di alcun fondamento oggettivo.

a) L’Amministrazione finanziaria ha cancellato completamente una

contabilità ordinaria formalmente e sostanzialmente corretta, nella quale

vengono rappresentate tutte le movimentazioni di cassa e banca in entrata

ed in uscita, che conferma in maniera inequivocabile la completezza delle

scritture contabili. L’Agenzia delle Entrate non può annullare una

contabilità regolarmente tenuta per presunti meri errori formali effettuati

nelle descrizioni delle ricevute di vendita.

b) La congruità e coerenza della gestione professionale è confermata

persino dal principale strumento di controllo a disposizione dell’Ufficio: lo

studio di settore, per anni considerato dall’Agenzia (vedi Circolare n.

58/2002) addirittura una presunzione legale relativa (e dunque non

necessitante neanche del libero apprezzamento del giudice!) ha sancito la

congruità del contribuente. Addirittura applicando al periodo d’imposta

de quo (2005), lo studio più evoluto del 2008, il contribuente sarebbe

stato in linea con le risultanze dello studio anche senza alcun

adeguamento. Inoltre il contribuente aveva ampiamente documentato la

propria posizione in apposita memoria illustrativa (all. 2), che non è

stata minimamente presa in considerazione dall’Ufficio e neanche

nominata nell’avviso di accertamento in oggetto svilendo così

inevitabilmente il contraddittorio obbligatorio per legge, e nella quale

l’anno d’imposta 2005, non è stato comunque un periodo di normale

svolgimento dell’attività in quanto il contribuente ha subito un gravissimo

incidente che ha inciso inevitabilmente sulla sua operatività per alcune

settimane (come da cartelle cliniche allegate alla memoria illustrativa in

allegato 2).

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La circolare 25/E del 14/03/2001 (predominio strumento di accertamento

più evoluto sullo strumento passato) e circolare n. 5/2008 (congruità dei

ricavi se si collocano naturalmente nell’intervallo di confidenza dato da

ricavi minimi ammissibili e ricavi puntuali individuati dallo studio di

settore) non fanno altro che confermare che il contribuente, secondo il più

evoluto strumento di accertamento a disposizione del fisco risultava

Congruo e coerente rispetto alle risultanze degli studi di settore;

c) Inoltre il contribuente ha sempre adempiuto agli obblighi di legge ,

dichiarato regolarmente compensi e redditi pari al triplo di quelli conseguiti

e dichiarati nel settore (all. 3 – ricavi e redditi medi odontoiatri), il che sta a

significare la tendenza del contribuente a dichiarare costantemente tutti i

compensi regolarmente conseguiti;

d) Disinteressandosi delle prove sovraesposte, l’Ufficio ha operato un

accertamento induttivo totalmente illegittimo, in quanto le presunzioni

semplici non presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza

richiesti dalla legge (art. 2729 C.C. ed art. 39 c.1 lett. d) Dpr 600/1073);

il fatto noto su cui dovrebbe poggiare la presunzione semplice qualificata è

del tutto inventato.

Le presunzioni semplici infatti, ai sensi dell’art. 2727 e seg. C.C. sono le

conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto

ignorato ed inoltre “le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla

prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi,

precise e concordanti”.

Nel caso in oggetto il fatto noto è stato completamente inventato

dall’Ufficio ed inoltre le due presunzioni non hanno i requisiti di gravità,

precisione e concordanza richiesti dalla legge.

d.1) per quanto riguarda la ricostruzione induttiva basata su ***

occorre precisare quanto segue: ***;

d.2) per quanto attiene la ricostruzione induttiva proposta

dall’Ufficio in base a *** , non è corretto accettare il “fatto noto” proposto

dall’Ufficio, in quanto ***:

Anche in questo caso si può facilmente riscontrare che, partendo da un fatto

noto più corretto e razionale, anche i compensi ricostruiti in maniera induttiva,

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si avvicinano sensibilmente ad i compensi conseguiti e regolarmente dichiarati

(***): ***

Anche le ricostruzioni induttive sopra riportate basate su semplici indizi come

***, su basi più oggettive ed attinenti alla realtà, non può far altro che

confermare la regolarità delle scritture contabili nonché le risultanze degli

studi di settore (ultima versione applicata all’anno de quo), che anche senza

alcun adeguamento, hanno sancito la congruità dei compensi e la coerenza

dell’attività professionale svolta dal contribuente nell’esercizio 2005.

e) per quanto attiene i costi ritenuti non deducibili fiscalmente, si precisa che

***

DI DIRITTO

1. L’atto emanato dall’Agenzia delle Entrate, è da ritenersi illegittimo, in

quanto non rispetta il dettato dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212

del 27/07/2000) che al comma 1 dell’art. 10 statuisce espressamente che “i

rapporti tra il contribuente e amministrazione finanziaria sono

improntati al principio della collaborazione e della buona fede”; nel

caso in oggetto la sommaria ed incompleta ricostruzione effettuata

dall’Agenzia delle Entrate è totalmente errata e dunque inaccettabile: inoltre

non stato preso neanche in considerazione che il contribuente aveva

depositato una memoria illustrativa con la quale aveva esaurientemente

dimostrato che persino il principale strumento accertativo a disposizione

dell’Agenzia aveva sancito la congruità e la coerenza dei compensi

dichiarati dl contribuente.

2. Ai sensi dell’art. 53 della Costituzione, inoltre, “Tutti sono tenuti a

concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità

contributiva” , mentre nel caso in oggetto si tenta di vessare un

contribuente che in oltre 20 anni non ha mai avuto una multa, una

sanzione, un richiamo da parte di Agenzia delle Entrate, Guardia di

Finanza, Inps, Inail, Ufficio di Collocamento, Direzione Provinciale del

Lavoro, ed ha sempre regolarmente dichiarato e pagato rilevanti imposte

(ben al di sopra della media del settore!).

3. L’Agenzia delle Entrate ha emanato un avviso di accertamento illegittimo

in quanto le presunzioni semplici poste alla sua base non solo si fondano su

un fatto noto totalmente errato, facendo pervenire a delle conseguenze

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totalmente errate, ma non presentano neppure i requisiti di gravità,

precisione e concordanza richieste dalla legge (art. 39 comma 1 lett. d)

Dpr 600/1973 e art. 2729 C.C.) per esser ammesse dal giudice.

In base alla dottrina e giurisprudenza dominante, infatti, le presunzioni

gravi “sono quelle che danno certezza, che conducono all’esistenza del

fatto da provarsi con un legame di necessità assoluta, quelle il cui

procedimento deduttivo non da luogo a dubbi ovvero quelle basate su un

fatto certo”, le presunzioni precise sono “quelle che tendono a stabilire un

legame diretto tra fatto noto e fatto da provare senza dubbi e contraddizioni

logiche in quanto dotate di specificità non suscettibili di diversa altrettanto

verosimile interpretazione“ e quelle concordanti sono quelle “che si

basano su fatti noti che non si neutralizzano reciprocamente poiché non

configgenti e non smentite da altri ugualmente certi” . Nel caso in esame le

presunzioni utilizzate dall’Agenzia delle Entrate, per tutti i motivi

sovraesposti, non presentano i requisiti richiesti dalla legge per cui

l’accertamento operato dall’Ufficio è da ritenersi totalmente illegittimo

e per questo se ne richiede l’annullamento totale.

Al contrario, anche soltanto esaminando tutte le prove già a sua

disposizione, quali la congruità degli studi di settore (anche applicando lo

studio più evoluto), i compensi dichiarati rispetto alla media nazionale, le

risultanze dei conti correnti bancari, il tenore di vita del contribuente magari

attraverso eventuali verifiche su immobili di proprietà (che il contribuente

non ha!), l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto agevolmente verificare la

sostanziale correttezza della contabilità ordinaria regolarmente tenuta (in

cui sono dettagliati tutti i movimenti economici e finanziari).

Per quanto sopra esposto e motivato,

Chiede

che codesta On.le Commissione Provinciale voglia dichiarare, in accoglimento del

presente ricorso, previa discussione in pubblica udienza per la quale si formula

espressa richiesta, la nullità dell’avviso di accertamento in oggetto, con vittoria

delle spese di giudizio.

Il ricorrente chiede inoltre la sospensione dell’atto impugnato ai sensi e per gli

effetti dell’art. 47 del D.lgs n. 546/1992. anche eventualmente, se necessario,

concedendo idonea garanzia mediante cauzione, fideiussione bancaria o polizza

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assicurativa (ex art. 47 comma 5), in modo da evitare i gravi danni economici e

finanziari che potrebbero derivare ad esempio da un ipoteca su beni aziendali (si

pensi ad esempio al credit crunch che potrebbe esser causato da un ipoteca legale

su immobili strumentali del contribuente).

Dato il caso di “eccezionale urgenza” in oggetto con la presente si chiede

espressamente, ai sensi dell’art. 47 comma 3, che il Presidente di Codesta

Spettabile Commissione voglia disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione

sino alla pronuncia del collegio.

Quanto al “fumus boni iuris”, si richiamano tutti i motivi dedotti in ricorso, ed in

particolare ***.

Quanto al “periculum in mora”, si evidenzia che la somma pretesa dell’Ufficio è di

entità tale da non consentire al ricorrente il pronto ed efficiente reperimento delle

risorse di denaro liquido per far fronte al pagamento. Tale carenza di liquidità, pur

in presenza di una realtà solida dovrebbe portare il contribuente a far ricorso al

credito, che in tale contingenza non sarebbe di economica reperibilità, ragion per

cui potrebbe rischiare di veder seriamente compromessa la propria situazione

economico – finanziaria.

Inoltre si specifica che *** .

Conseguentemente l’ingiusta ed illegittima esecuzione esattoriale comporterebbe

un tale discredito da concretare per il ricorrente il rischio di un forte disequilibrio

finanziario, danni morali e finanziari per i quali sin d’ora lo scrivente si riserva di

chiedere il corrispettivo sia dal punto di vista civile che penale.

Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 14 del testo unico in materia di spese di

giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si specifica che il valore della

controversia è pari ad Euro ***.

Si deposita con il presente atto:

1) avviso di accertamento n. *** notificato in data ***, IRPEF, IRAP oltre

interessi e sanzioni – Anno 2005

2) memoria illustrativa presentata dal contribuente in data *** in fase di

contraddittorio non considerata dall’Agenzia delle Entrate

3) ***

Firenze, lì ***

Firma del difensore : Firma del difensore: Firma del difensore:

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Procura speciale

Il sottoscritto *** nato a *** il ***, residente in *** in Via ***, codice fiscale:

***, in qualità di *** esercitante l’attività *** con studio in ***, partita Iva: ***,

p.e.c.: ***, conferisce procura speciale con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi

compresa quella di procedere, ove e nell’interesse del sottoscritto lo ritenga

opportuno, alla conciliazione giudiziale della controversia, ai sensi dell’art. 48

D.lgs. n. 546/92, anche disgiuntamente, al Dott. ***, nato a *** il ***, ed ivi

residente in Via ***, C.F. : ***, al Dott. ***, nato a *** il *** e residente a ***

(FI) in *** codice fiscale: ***, alla Dott.ssa *** nata a *** il *** ed ivi residente

in *** C.F.: *** affinché lo rappresenti, assista e difenda nel presente

procedimento e nell’eventuale giudizio di appello, eleggendo a tal fine domicilio

presso il loro studio in ***, Via ***.

Borgo San Lorenzo, ***

Ai sensi dell’art. 16 comma 1-bis D. Lgs 546/1992 si precisa che la P.E.C. (posta

elettronica certificata) dei difensori abilitati è

***@odcecfirenze.it

***@odcecfirenze.it

***@odcecfirenze.it

ed il fax di riferimento dei difensori abilitati è ***.

Firma del delegante:

Certifico l’autenticità della firma

Dott. ***:

Il sottoscritto Dott. ***, nato a *** il *** e residente a *** in Via *** codice

fiscale: ***, attesta, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, che questo

ricorso è conforme all’originale consegnato all’Agenzia delle Entrate Direzione

Provinciale di Firenze in data *** .

Dott. ***

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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI FIRENZE

RICORSO IN APPELLO

e istanza di trattazione in pubblica udienza

* * * *

della s.r.l. xxxx (cod. fisc. e partita i.v.a.), con sede legale in (FI) alla

Via xxxxxxxxxx n.c. xxxx, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, sig. xxx xxx (cod. fisc. xxx), nato a xxx il xxxxxx,

rappresentata e difesa anche disgiuntamente tra loro, giusta procura a

margine del presente atto, dai dott. xxx xxx ed elettivamente domiciliata

presso il loro studio, sito in Firenze al xxx n.c. xx,

- appellante -

contro

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio

Controlli Area legale, con sede in Firenze (FI) alla Via Santa Caterina

D’Alessandria n.c. 23, in persona del Direttore pro tempore, suo legale

rappresentante ex lege;

- appellata -

AVVERSO

la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. xxx,

pronunciata dalla sezione xx il xxx, depositata il xxx e non notificata.

FATTO

In data xxx la società xxx proponeva ricorso avverso l’atto xxx emesso

da xxx innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze,

chiedendo che fosse annullato per xxx .

Prontamente si costituiva in giudizio il resistente xxx, il quale

PROCURA

Io sottoscritto xxx , in qualità di legale rappresentante pro tempore della s.r.l. xxx, delego a rappresentare e difendere la predetta società nel presente giudizio, in ogni suo stato e grado, ivi compreso l’eventuale giudizio di revocazione, anche in via disgiunta fra di loro, i dott. xxx, conferendo loro ogni necessario potere, nessuno escluso, di rinunciare agli atti e di farsi sostituire. A tale fine eleggo domicilio presso il loro studio, sito in Firenze al xxx n.c. xx. (sig. xxxx) Vista è autentica

(dott. xxx)

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evidenziava che xxx e motivava la propria pretesa tributaria sulla base di

xxx.

In data xxx, la Commissione adita respingeva il ricorso, adducendo le

seguenti motivazioni xxx .

La sentenza non veniva notificata alla parte soccombente xxx.

Avverso la suddetta sentenza la società xxx scrivente propone formale

atto di appello per le seguenti motivazioni.

DIRITTO

1. I motivi di infondatezza e/o illegittimità della sentenza.

… omissis ….

2. Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza impugnata e

riproposte in appello.

… omissis ….

******

Per tutti i motivi sopra esposti, la S.r.l. xxx, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l’Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale di Firenze in riforma

dell’appellata sentenza:

- dichiarare nullo e/o annullare per intero l’avviso impugnato ed accertare

l’infondatezza delle pretese con lo stesso avanzate, dichiarando che nulla

è dovuto dalla società comparente a fronte del medesimo avviso, né a

titolo d’imposta, né di sanzioni, né di interessi;

- dichiarare non dovute le sanzioni irrogate e gli interessi richiesti;

- disapplicare le sanzioni irrogate;

- condannare l’Agenzia delle Entrate alla restituzione in favore della

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società comparente delle somme eventualmente ed illegittimamente

versate in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli accessori di

legge, ivi compresi gli interessi e il maggior danno da svalutazione

monetaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/1992 si richiede la trattazione in

pubblica udienza del presente ricorso in appello.

Ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 si attesta la conformità dell’atto

notificato all’Agenzia delle Entrate con l’originale depositato presso la

segreteria di codesta On.le Commissione Tributaria Regionale di Firenze.

Copia del presente appello verrà depositata anche presso la Commissione

Tributaria Provinciale di Firenze.

Con il fascicolo di parte, oltre alle ricevute attestanti la notifica del presente

appello, nonché il deposito di copia dello stesso presso la Commissione

Tributaria Provinciale di Firenze, verranno depositati in copia i seguenti

documenti:

1. xxxx

2. xxxx

3. xxxx

DICHIARAZIONE DI VALORE

Dichiara che, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 14 del testo

unico in materia di spese di giustizia, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il

valore della controversia è pari ad Euro ***.

Dichiara, ai sensi dell’art. 1-bis D.Lgs 546/92, di volere ricevere

le comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata ***@odcecfirenze.it e al seguente numero di fax ………..

Firenze, lì xxx

Dott. xxx xxx Dott. xxx xxx

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NIR-CTP 2/DOC

Commissione Tributaria

Provinciale/di 1° Grado di _< INSERIRE COMMISSIONE >_ max 30 caratteri

Nota di iscrizione a ruolo DA COMPILARE IN STAMPATELLO

(art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/92) PROPONENTE

Contribuente Ente impositore/Società di riscossione

Richiesta di iscrizione al Registro Generale dei Ricorsi per:

Ricorso introduttivo Ricorso per ottemperanza Ricorso per riassunzione

Ricorso per revocazione Richiesta provvedimenti cautelari (sequestro – ipoteca)

Altro _< descrivi altro - max 60 caratteri >_

presentata istanza di sospensione si no presentata richiesta di trattazione in pubblica udienza si no

esperita la procedura di Reclamo-Mediazione prevista si no dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92

Numero allegati al ricorso 0 0 0

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Importo del tributo oggetto del contenzioso al netto degli interessi e delle sanzioni

Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

Controversia di valore indeterminabile

Importo delle sanzioni (*) Euro 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

(*) importo di riferimento in caso di controversia avente per oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni

CONTRIBUTO UNIFICATO

IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO Euro 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

MODALITA’ ED ESTREMI DI PAGAMENTO

F23

Conto corrente postale Spazio per applicare il contrassegno

Contrassegno

PRENOTAZIONE A DEBITO GRATUITO PATROCINIO

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NUMERO PARTI RICORRENTI 0 0 0

Modulo n. __01___ (1)

Modulo dati della parte ricorrente

Cognome - Denominazione o Ragione sociale/Ente impositore:

Nome:

Data di nascita Luogo di nascita

0 0 / 0 0 / 0 0

Codice fiscale/Partita Iva:

Residenza o sede legale del contribuente/Indirizzo dell’Ente

Indirizzo di posta elettronica certificata:

NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE 0 0 (riportare il codice della tabella A)

Rappresentante legale della società:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

Difensore parte ricorrente:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

Domiciliazione Il domicilio viene eletto presso il:

Contribuente Difensore Rappresentante Altro

(2) Cognome e Nome /Denominazione o Ragione sociale:

Domicilio eletto

Indirizzo di posta elettronica certificata:

(1) Per ogni parte ricorrente predisporre un modulo dati numerandolo progressivamente nell’apposito spazio (2) Compilare il campo Cognome e Nome solo nel caso in cui venga barrata la casella “Altro”

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NUMERO PARTI RESISTENTI 0 0 0

Modulo n. __01___ (3)

Modulo dati della parte resistente

RICORSO NOTIFICATO IN DATA 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Denominazione Ente impositore/Cognome contribuente:

Nome contribuente:

Data di nascita Luogo di nascita

0 0 / 0 0 / 0 0

Codice fiscale/Partita Iva:

Indirizzo dell’Ente/Residenza o sede legale del contribuente:

NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE 0 0 (riportare il codice della tabella A)

(4) Difensore parte resistente:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

(4) Domiciliazione Il domicilio viene eletto presso il:

Contribuente Difensore Altro

(5) Cognome e Nome:

Domicilio eletto

Indirizzo di posta elettronica certificata:

(3) Per ogni parte resistente predisporre un modulo dati numerandolo progressivamente nell’apposito spazio (4) Non compilare se la parte resistente è un ufficio impositore (5) Compilare il campo Cognome e Nome solo nel caso in cui venga barrata la casella “Altro”

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NUMERO ATTI IMPUGNATI 0 0 0

Modulo n. __01___ (6)

Modulo dati relativi agli atti impugnati

Atto impugnato

Emesso da

Agenzie fiscali Regione/Provincia/Comune Società di riscossione Altri Enti

Denominazione dell’ufficio impositore:

Denominazione dell’atto (vedi tabella B):

Numero atto impugnato:

Periodo di imposta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importo dell’atto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 euro

Dati della sentenza (in caso di ricorso per ottemperanza, per riassunzione o per revocazione)

Numero data deposito

0 0 / 0 0 / 0 0 0 0

(6) Predisporre un modulo dati per ogni atto impugnato, numerandolo progressivamente nell’apposito spazio

Materia oggetto del ricorso

Per ogni atto impositivo impugnato, è necessario segnalare almeno una delle voci relative alle materie procedimentali e una delle voci relative ai tributi, scegliendo quelle maggiormente rappresentative della materia del contendere.

MATERIA PROCEDIMENTALE

Accertamento imposte Rimborso

Agevolazioni Riscossione

Condono Violazioni e sanzioni Misure Cautelari Altro

TRIBUTI

Bollo

Catasto Rendita catastale

Estimi catastali e classamento

Catasto-Altro

Concessioni governative

COSAP

Demanio Demanio idrico

Demanio marittimo

Demanio storico-artistico

Patrimonio disponibile e indisponibile

Demanio – Altro

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Dogane Accise armonizzate – alcole e bevande alcoliche

Accise armonizzate - Prodotti energetici (gas naturale, benzina, gasolio ecc..)

Accise armonizzate - Energia elettrica

Accise non armonizzate - (oli e bitumi di petrolio)

Dazi

IVA Importazione

Tasse ambientali: emissione di anidride solforosa e ossidi di azoto

Dogane – Altro

Giochi e lotterie ICI ICIAP ILOR

Imposta sulle assicurazioni Intrattenimenti INVIM

Ipotecarie Imposta catastale

e catastali Imposta ipotecaria

Tributi speciali catastali

Ipotecarie e catastali – Altro

IRAP

IRES Aliquote

(ex IRPEG) Conferimenti d'azienda

Consolidato

Crediti d'imposta

Doppia imposizione

Enti non commerciali

Liquidazione coatta e fallimento

Liquidazione ordinaria Operazioni straordinarie

Paesi a fiscalità privilegiata

Società di comodo

Società ed enti non residenti

Trust

Ires (ex Irpeg) - Altro

IRPEF Addizionale comunale Irpef

Addizionali regionale Irpef

Aliquote

Crediti d'imposta

Detrazioni d’imposta

Oneri deducibili

Redditi di capitale

Redditi di impresa (regime ordinario)

Redditi di impresa (regimi sempl. e particol.)

Redditi di lavoro autonomo

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Redditi fondiari

Irpef - Altro

IVA Aliquote

Crediti d'imposta

Operazioni escluse

Operazioni esenti

Operazioni imponibili

Operazioni non imponibili

Regimi speciali

Territorialità

Scambi comunitari ed extracomunitari

Iva – Altro

Pubblicità e pubbliche affissioni

Radiodiffusioni Registro Successioni e donazioni

Tabacchi e fiammiferi TARSU/TIA Tassa sui contratti di borsa TOSAP (comunale/provinciale)

Altri tributi Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica

Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)

Canone per l'installazione degli impianti pubblicitari (CIMP)

Canone per raccolta, depurazione e scarico delle acque

Contributo unificato

Diritto annuale CCIAA

Imposta comunale su pubblicità e pubbliche affissioni (ICPDPA)

Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche (ISCOP)

Imposta di soggiorno

Imposta provinciale di trascrizione (IPT)

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Imposta regionale sulle conc.ni statali beni demanio marittimo

Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Imposta sulle concessioni statali

Tassa di abilitazione all’esercizio professionale

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Tassa sulle concessioni regionali

Tasse automobilistiche

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (TEFA)

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Altri tributi erariali _< DESCRIVI ALTRO >_

Altri tributi locali _< descrivi altro >_

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TABELLA A – CODICI PER INDICARE LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE

F01 PERSONA FISICA

F02 IMPRESA INDIVIDUALE/FAMILIARE

F03 LAVORATORE AUTONOMO/ASSOCIAZIONI PROFESSIONISTI

G04 CONSORZI

G05 COOPERATIVE

G06 ENTI NON COMMERCIALI/ONLUS

G07 FONDAZIONI

G08 SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI

G09 SOCIETA’ DI PERSONE ED ENTI EQUIPARATI

G10 SOGGETTI NON RESIDENTI

A11 ALTRO

TABELLA B – DENOMINAZIONE ATTI IMPUGNATI

ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI CATASTALI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

AVVISO DI INTIMAZIONE

AVVISO DI LIQUIDAZIONE

AVVISO DI MORA

CARTELLA DI PAGAMENTO

DINIEGO RIMBORSO

DINIEGO/REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZIONI

FERMO AMMINISTRATIVO

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

RIGETTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DI RAPPORTI TRIBUTARI

ALTRO

NOTE

< INSERIRE TESTO max 70 caratteri >

< INSERIRE TESTO max 70 caratteri >

< INSERIRE TESTO max 70 caratteri >

La presente nota di iscrizione è composta da: n° __01__ moduli dati delle parti ricorrenti n° __01__ moduli dati delle parti resistenti n° __01__ moduli dati relativi agli atti impugnati Data 00 / 00 / 2011 Firma ___________________________________________

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NIR-CTR 2/DOC

Commissione Tributaria

Regionale/di 2° Grado di _INSERIRE COMMISSIONE_ max 30 caratteri

Nota di iscrizione a ruolo DA COMPILARE IN STAMPATELLO

(art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/92) PROPONENTE

Contribuente Ente impositore/Società di riscossione

Richiesta di iscrizione al Registro Generale degli Appelli per:

Ricorso in appello Ricorso in appello incidentale

Ricorso in appello per ottemperanza Ricorso in appello per riassunzione

Ricorso in appello per revocazione Richiesta provvedimenti cautelari (sequestro – ipoteca)

Altro _< descrivi altro - max 60 caratteri >_

presentata istanza di sospensione sulle sanzioni si no

presentata richiesta di trattazione in pubblica udienza si no

Numero allegati al ricorso in appello 0 0 0

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Importo del tributo oggetto del contenzioso al netto degli interessi e delle sanzioni

Euro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

Controversia di valore indeterminabile

Importo delle sanzioni (*) Euro 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

(*) importo di riferimento in caso di controversia avente per oggetto esclusivamente l’irrogazione di sanzioni

CONTRIBUTO UNIFICATO

IMPORTO CONTRIBUTO UNIFICATO Euro 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0

MODALITA’ ED ESTREMI DI PAGAMENTO

F23

Conto corrente postale Spazio per applicare il contrassegno

Contrassegno

PRENOTAZIONE A DEBITO GRATUITO PATROCINIO

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NUMERO PARTI RICORRENTI 0 0 0

Modulo n. __01___ (1)

Modulo dati della parte ricorrente

Cognome - Denominazione o Ragione sociale/Ente impositore:

Nome:

Data di nascita Luogo di nascita

0 0 / 0 0 / 0 0

Codice fiscale/Partita Iva:

Residenza o sede legale del contribuente/Indirizzo dell’Ente

Indirizzo di posta elettronica certificata:

NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE 0 0 (riportare il codice della tabella A)

Rappresentante legale della società:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

Difensore parte ricorrente:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

Domiciliazione Il domicilio viene eletto presso il:

Contribuente Difensore Rappresentante Altro

(2) Cognome e Nome /Denominazione o Ragione sociale:

Domicilio eletto

Indirizzo di posta elettronica certificata:

(1) Per ogni parte ricorrente predisporre un modulo dati numerandolo progressivamente nell’apposito spazio (2) Compilare il campo Cognome e Nome solo nel caso in cui venga barrata la casella “Altro”

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NUMERO PARTI RESISTENTI 0 0 0

Modulo n. __01___ (3)

Modulo dati della parte resistente

APPELLO NOTIFICATO IN DATA 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Cognome - Denominazione o Ragione sociale/Ente impositore:

Nome:

Data di nascita Luogo di nascita

0 0 / 0 0 / 0 0

Codice fiscale/Partita Iva:

Residenza o sede legale del contribuente/Indirizzo dell’Ente

Indirizzo di posta elettronica certificata:

NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE 0 0 (riportare il codice della tabella A)

(4) Rappresentante legale della società:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

(4) Difensore parte resistente:

Cognome e Nome:

Codice fiscale/Partita Iva:

(4) Domiciliazione Il domicilio viene eletto presso il:

Contribuente Difensore Rappresentante Altro

(5) Cognome e Nome /Denominazione o Ragione sociale:

Domicilio eletto

Indirizzo di posta elettronica certificata:

(3) Per ogni parte resistente predisporre un modulo dati numerandolo progressivamente nell’apposito spazio (4) Non compilare se la parte resistente è un ufficio impositore (5) Compilare il campo Cognome e Nome solo nel caso in cui venga barrata la casella “Altro”

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Dati relativi alla sentenza impugnata

Dati della sentenza

Emessa dalla Commissione tributaria provinciale di

Numero data deposito

0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Data notifica della sentenza 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Numero RGR 0 0 0 0 0 0 / 0 0 0 0 - 0 0

Dati della sentenza (in caso di ricorso per ottemperanza, per riassunzione o per revocazione)

Emessa da

Corte di Cassazione

Commissione tributaria regionale

Numero data deposito

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0

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NUMERO ATTI IMPUGNATI IN APPELLO 0 0 0

Modulo n. __01___ (6)

Modulo dati relativi agli atti impugnati in appello

Atto impugnato

Emesso da

Agenzie fiscali Regione/Provincia/Comune Società di riscossione Altri Enti

Denominazione dell’ufficio impositore:

Denominazione dell’atto (vedi tabella B):

Numero atto impugnato:

Periodo di imposta: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importo dell’atto: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 , 0 0 euro

(6) Predisporre un modulo dati per ogni atto impugnato, numerandolo progressivamente nell’apposito spazio

Materia oggetto del ricorso

Per ogni atto impositivo impugnato, è necessario segnalare almeno una delle voci relative alle materie procedimentali e una delle voci relative ai tributi, scegliendo quelle maggiormente rappresentative della materia del contendere.

MATERIA PROCEDIMENTALE

Accertamento imposte Rimborso

Agevolazioni Riscossione

Condono Violazioni e sanzioni Misure Cautelari Altro

TRIBUTI

Bollo

Catasto Rendita catastale

Estimi catastali e classamento

Catasto-Altro

COSAP

Concessioni governative

Demanio Demanio idrico

Demanio marittimo

Demanio storico-artistico

Patrimonio disponibile e indisponibile Demanio – Altro

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Dogane Accise armonizzate – alcole e bevande alcoliche

Accise armonizzate - Prodotti energetici (gas naturale, benzina, gasolio ecc..)

Accise armonizzate - Energia elettrica

Accise non armonizzate - (oli e bitumi di petrolio)

Dazi

IVA Importazione

Tasse ambientali: emissione di anidride solforosa e ossidi di azoto

Dogane – Altro

Giochi e lotterie ICI ICIAP ILOR

Imposta sulle assicurazioni Intrattenimenti INVIM

Ipotecarie Imposta catastale

e catastali Imposta ipotecaria

Tributi speciali catastali

Ipotecarie e catastali – Altro

IRAP

IRES Aliquote

(ex IRPEG) Conferimenti d'azienda

Consolidato

Crediti d'imposta

Doppia imposizione

Enti non commerciali

Liquidazione coatta e fallimento

Liquidazione ordinaria

Operazioni straordinarie

Paesi a fiscalità privilegiata

Società di comodo

Società ed enti non residenti

Trust

Ires (ex Irpeg) - Altro

IRPEF Addizionale comunale Irpef

Addizionali regionale Irpef

Aliquote

Crediti d'imposta

Detrazioni d’imposta

Oneri deducibili

Redditi di capitale

Redditi di impresa (regime ordinario)

Redditi di impresa (regimi sempl. e particol.)

Redditi di lavoro autonomo

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Redditi fondiari

Irpef - Altro

IVA Aliquote

Crediti d'imposta

Operazioni escluse

Operazioni esenti

Operazioni imponibili

Operazioni non imponibili

Regimi speciali

Territorialità

Scambi comunitari ed extracomunitari

Iva – Altro

Pubblicità e pubbliche affissioni

Radiodiffusioni Registro Successioni e donazioni

Tabacchi e fiammiferi TARSU/TIA Tassa sui contratti di borsa TOSAP (comunale/provinciale)

Altri tributi Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica

Addizionale provinciale sul consumo dell'energia elettrica

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)

Canone per l'installazione degli impianti pubblicitari (CIMP)

Canone per raccolta, depurazione e scarico delle acque

Contributo unificato

Diritto annuale CCIAA

Imposta comunale su pubblicità e pubbliche affissioni (ICPDPA)

Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche (ISCOP)

Imposta di soggiorno

Imposta provinciale di trascrizione (IPT)

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione

Imposta regionale sulle conc.ni statali beni demanio marittimo

Imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili

Imposta sulle concessioni statali

Tassa di abilitazione all’esercizio professionale

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Tassa sulle concessioni regionali

Tasse automobilistiche

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell'ambiente (TEFA)

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Altri tributi erariali _< descrivi altro >_

Altri tributi locali _< descrivi altro >_

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TABELLA A – CODICI PER INDICARE LA NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUENTE

F01 PERSONA FISICA

F02 IMPRESA INDIVIDUALE/FAMILIARE

F03 LAVORATORE AUTONOMO/ASSOCIAZIONI PROFESSIONISTI

G04 CONSORZI

G05 COOPERATIVE

G06 ENTI NON COMMERCIALI/ONLUS

G07 FONDAZIONI

G08 SOCIETA’ DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI

G09 SOCIETA’ DI PERSONE ED ENTI EQUIPARATI

G10 SOGGETTI NON RESIDENTI

A11 ALTRO

TABELLA B – DENOMINAZIONE ATTI IMPUGNATI

ATTI RELATIVI AD OPERAZIONI CATASTALI

AVVISO DI ACCERTAMENTO

AVVISO DI INTIMAZIONE

AVVISO DI LIQUIDAZIONE

AVVISO DI MORA

CARTELLA DI PAGAMENTO

DINIEGO RIMBORSO

DINIEGO/REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZIONI

FERMO AMMINISTRATIVO

PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO

AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

RIGETTO DEFINIZIONE AGEVOLATA DI RAPPORTI TRIBUTARI

ALTRO

NOTE

< INSERIRE TESTO - max 70 caratteri >

< INSERIRE TESTO - max 70 caratteri >

< INSERIRE TESTO - MAX 70 CARATTERI >

La presente nota di iscrizione è composta da: n° __01__ moduli dati delle parti ricorrenti n° __01__ moduli dati delle parti resistenti n° __01__ moduli dati relativi agli atti impugnati in appello Data 00 / 00 / 2011 Firma ___________________________________________

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137

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE / REGIONALE

DI FIRENZE

NOTA SPESE DI GIUDIZIO

ex art.15, comma 1 e 2, D.Lgs.546/92, ex artt.91 comma 1, c.p.c. e art.75 disp. att. c.p.c.

* * * *

Il sottoscritto Dott. xxxxxxxxxx, con studio in xxxxxxxxxxx, difensore domiciliatario della s.r.l. xxxx (cod. fisc. e partita i.v.a.), con sede legale in (FI) alla Via xxxxxxxxxx n.c. xxxx, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. xxx xxx (cod. fisc. xxx), nato a xxx il xxxxxx, nel processo avanti Codesta Spett.le Commissione Tributaria provinciale / regionale di Firenze Sezione xxx, R.g.r. / R.g.a. xxx,

C H I E D E

che la presente nota delle spese di giudizio, redatta secondo le modalità del Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 2 settembre 2010 n. 169, venga unita al fascicolo di parte per la liquidazione delle spese di giudizio in caso di soccombenza di controparte.

RIEPILOGO DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE (come da prospetto allegato)

A - Onorari graduali € 1.657,79 B - Onorari specifici € 1.510,00

Totale onorari € 3.167,79 Maggiorazione art. 6 c.1 (pratica di eccezionale importanza)

Maggiorazione art. 6 c.2 (prestazione compiuta in condizioni di urgenza)

C - Indennità € 325,38 D - Rimborsi spese art. 17 (compenso forfetario del 12,5% degli onorari) € 395,97 E - Rimborsi spese art. 18 € 0,00

Totale compensi € 3.889,14 Contributo 4% Cassa previdenza € 155,57

Totale imp. I.V.A. € 4.044,71 I.V.A. 21% (eventuale) € 849,39

F - Rimborsi (spese anticipate) € 73,10 Totale generale € 4.967,20

Ritenuta d' acconto 20% art. 25 DPR 600/73 -€ 777,83 Netto da corrispondere € 4.189,37

Firenze, lì xxxxxxx

Con osservanza

Dott. xxxxxxxxxxx

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Spett.le

XXYYZZ S.p.A.50100 Firenzecodice fiscale: …part. IVA: …

Descrizione della pratica: predisposizione, deposito e trattazione ricorso in C.T.P. Firenze avverso avviso di accertametno n. … del …, notificato il …

Valore della pratica 100.000,00€ (imposte dovute, compresi interessi e sanzioni - al 100%)

F E C B A NOTEArt. C. Tab Lett. Num Descrizione dell'operazione Ore Pag./Nr. Tariffa Rimborsi spese Rimborsi spese Inden nità Onorari Onorari

o fraz. unitaria (anticipazioni) (viaggio e soggiorno ) graduali specifici Rimborsi spese

2 anticipazioni per acquisti marche da bollo 20 14,62€ 73,10€ 2 altre anticipazioni: 0 -€ 0

18 2 a) spese di viaggio: ... [trasporto ferroviario (1° calsse)] 0 -€ 0b) spese di viaggio: ... [trasporto aereo (business/economy class)] 0 -€ 0c) spese di viaggio: ... [auto propria - costo Km tariffe ACI] 0 -€ 0

18 3 spese di soggiorno: … [albergo 4 stelle] 0 -€ 0 18 4 altre spese (compreso maggiorazione non > al 30% dei compensi) 0 -€ 0

Indennità19 1 a) 1) assenza studio del professionista per interventi c/o CTP FI [per trattazione ricorso .. etc.] 2 77,48€ 154,96€ 19 1 a) 2) assenza studio del collaboratore per intervento c/o CTP FI [per deposito documenti .. etc.] 2 27,12€ 54,24€ 19 1 b) rubricazione e formazione del fascicolo 1 77,48€ 77,48€ 19 1 c) predisposizione di copie di documenti dichiarate conformi 10 3,87€ 38,70€

Assistenza tributaria47 1 2 E Ricorsi, appelli, memorie alla CTP FI [per deposito documenti] 1 160,00€ 160,00€ vedere tabella 247 2 3 2) Ricorsi, appelli, memorie alla CTP FI [per predisposizione e deposito] 1 387,34€ 387,34€ vedere scaglioni tabella 347 1 2 F c) Ricorsi, appelli, memorie alla CTP FI [per predisposizione ricorso] 1 350,00€ 350,00€

Rappresentanza tributaria48 4 c) presso CTP FI [per trattazione ricorso] 1 232,41€ 232,41€ vedere scaglioni tabella 4

Consulenza tributaria49 Consulenza tributaria 1.000,00€ onorario determintao tra l' 1% ed il 5% del valore della pratica)

26 1 I) a) Consulenza tributaria (comunicazioni telefoniche) 10 15,49€ 154,90€ vedere scaglioni tabella 126 1 I) c) Consulenza tributaria (riunioni con cliente) 2 23,23€ 46,46€ vedere scaglioni tabella 126 1 I) d) Consulenza tributaria (riunioni con più parti) 2 46,48€ 92,96€ vedere scaglioni tabella 126 1 II) a) Consulenza tributaria (esame e studio pratica) 8 15,49€ 123,92€ vedere scaglioni tabella 126 1 II) b) Consulenza tributaria (predisposizione di atti) 20 30,99€ 619,80€ vedere scaglioni tabella 1

TOTALE 73,10€ -€ 325,38€ 1.657,79€ 1.510,00€

RIEPILOGO DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE DI CUI SOPRA

A - Onorari graduali € 1.657,79B - Onorari specifici € 1.510,00

Totale onorari € 3.167,79Maggiorazione art. 6 c.1 (pratica di eccezionale importanza) non > al 100% degli onorariMaggiorazione art. 6 c.2 (prestazione compiuta in condizioni di urgenza) non > al 50% degli onorari

C - Indennità € 325,38D - Rimborsi spese art. 17 (compenso forfetario del 12,5% degli onorari) € 395,97 max euro 2.500,00E - Rimborsi spese art. 18 € 0,00

Totale compensi € 3.889,14Contributo 4% Cassa prev. € 155,57

Totale imp. I.V.A. € 4.044,71I.V.A. 21% (eventuale) € 849,39

F - Rimborsi (spese anticipate) € 73,10Totale generale € 4.967,20

Ritenuta d' acconto -€ 777,83Netto da corrispondere € 4.189,37

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