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Come cambia il contenzioso tributario a seguito della legge n.69 del 18/06/2009 (G.U.19 GIUGNO 2009, N.140)

Pagina 1

Studio Legale TributarioAvv. Antonio Chiarello & Avv. Maria Suppa Via Ludovico Ariosto n.43 Lecce

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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Le sentenze della Commissione tributaria devono

essere impugnate (art.51,1 co.D.Lgs n.546/1992):

• entro 60 giorni dalla data di notifica della sentenza;

• entro 1 anno (+ 46 giorni) dalla pubblicazione della

sentenza non notificata (art.327, 1 co. c.p.c., ante

L.n.69/2009);

• entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza non

notificata (art.327, 1 co. c.p.c. così come mod.

dall’art.46, L.n.69/2009)

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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE

Art.58, L.n.69/2009 “DISPOSIZIONI TRANSITORIE”

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che

modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura

civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

2. Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli

132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di

procedura civile, come modificati dalla presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 155 del codice di procedura civile si applicano

anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006.

4. La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo

sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora

anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 47 si applicano alle controversie nelle quali il

provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero, nei

casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata

in vigore della presente legge.

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APPELLOREVOCAZIONE ordinariaCASSAZIONE

entro 60 giorni dalla notifica della sentenza a cura delle parti (a mezzo di ufficiale giudiziario, artt.137 seg.c.p.c.)

APPELLOREVOCAZIONE ordinaria CASSAZIONE processi pendenti alla data del 04 luglio 2009 (entrata in vigore della L.n.69/2009)

entro 1 anno(+ 46 giorni della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 sett.)

dalla data del deposito in segreteria della sentenza (nei casi di sentenza non notificata)

APPELLOREVOCAZIONE ordinariaCASSAZIONE processi iniziati in primo grado successivamente al 04 luglio 2009 notifica del ricorso

entro 6 mesi dalla data del deposito in segreteria della sentenza (in caso di sentenza non notificata)

TERMINI DI IMPUGNAZIONE

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Art.53, 2 co.D.Lgs n.546/1992

Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale

giudiziario, l'appellante deve, a pena

d'inammissibilità, depositare copia dell'appello

presso l'ufficio di segreteria della commissione

tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata

(come mod. con L.02/12/2005, n.248)

C.T.R. Puglia, ordinanza del 09/02/2009

Illegittimità costituzionale dell’art.53, 2 co.D.Lgs n.546/1992

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Corte Costituzionale, sentenza n.321 del

04/12/2009

L’appellante è tenuto a depositare una copia

dell’atto di appello nella segreteria della

Commissione tributaria provinciale che ha

emesso la sentenza impugnata entro il termine

di 30 gg. dalla notifica dell’appello (termine per la

costituzione) a pena d’inammissibilità, rilevabile

d’ufficio in ogni stato e grado

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Art.53, 2 co. D.Lgs n.546/1992

Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, co.

1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al

giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma

dell' art. 22 , co. 1, 2 e 3….

Art.22, 3 co. D.L.gs.546/1992

In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la

conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è

attestata conforme dallo stesso ricorrente. Se l’atto depositato non

è conforme a quello consegnato o spedito il ricorso è inammissibile.

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE Se l’appello è proposto mediante spedizione

postale o mediante consegna, l’appellante, a

pena d’inammissibilità, dovrà:

dichiarare la conformità tra l’atto depositato in

segreteria e quello spedito o consegnato (art.22,

co.3, D.Lgs n.546/1992)

conformità sostanziale e non formale è causa d’inammissibilità dell’appello solo la effettiva difformità

tra l’atto depositato e quello notificato e non certo il mero difetto

dell’attestazione di conformità

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Contumacia???

grava sula parte che intende contestare la

difformità tra la copia notificata e quella depositata

l’onere di eccepire la non conformità tra i due atti;

la mancata costituzione dell’appellato vale quale

rinuncia a sollevare tale eccezione (Corte di

Cassazione, sentenza n.6780 del 20/03/2009)

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Nei casi di contumacia dell’appellato, venendo a

mancare in radice la possibilità di riscontrare e

denunciare la difformità, si impone la declaratoria

dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in caso

contrario, la prescritta formalità risulterebbe priva di

qualsiasi reale funzione (Corte di Cassazione,

sentenza n.1174 del 22/01/2010)

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Notifica degli atti di impugnazione

Mancata produzione dell’avviso di ricevimento:

nullità o inesistenza della notifica???

l’avviso di ricevimento non è elemento

costitutivo del procedimento notificatorio ma

bensì documento di prova dell’avvenuto

perfezionamento della notifica (Corte di Cassazione,

ordinanza n.18110 del 07/08/2009; Cass. S.U. n.2780 del

05/02/2009; Cass.S.U.n.3006 del 08/02/2008)

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

Termine per la produzione dell’avviso di

ricevimento

sino a venti giorni liberi prima dell’udienza di

trattazione (art.32, 1 co.D.Lgs n.546/1992)

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COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL’APPELLANTE

la costituzione dell’intimato vale come prova

dell’intervenuta consegna dell’atto al destinatario;

in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento

ed in mancanza di costituzione dell’intimato, il

ricorso/appello è inammissibile;

non è ammessa la rinnovazione ex art.291 c.p.c.;

è ammessa la rimessione in termini

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LA RIMESSIONE IN TERMINI

Art.184-bis c.p.c.“Rimessione in termini”

“La parte che dimostra di essere incorsa nelle

decadenze previste negli articoli 183 e 184 per

causa ad essa non imputabile può chiedere al

giudice istruttore di essere rimessa in termini…”

abrogato

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LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.P.C.Libro primo - Disposizioni Generali - Capo secondo “Dei termini”

Art.153, 2 co. c.p.c. “Improrogabilità dei termini

perentori”

1. I termini perentori non possono essere abbreviati

o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

2. La parte che dimostra di essere incorsa in

decadenze per causa ad essa non imputabile

può chiedere al giudice di essere rimessa in

termini a norma dell’articolo 294, 2 e 3 comma.

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- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.PC. . L’art.153, 2 co. c.p.c. si applica al processo

tributario

Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009

Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009

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- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153,2 co.C.P.C. mancato deposito dell’avviso di ricevimento nei

casi di notifica a mezzo posta (Cass. S.U., sent.

n.3006 del 08/02/2008; Cass. ord. n.18110 del

07/08/2009);

mancata indicazione dei termini di impugnazione

e dell’autorità giudiziaria competente (Cass.

ord.n.15143 del 26/06/2009; Cass.n.26116/2007)

errore del professionista (Cass. sent.n.35149 del

10/09/2009)

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- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153, 2 co.C.PC. . Poiché norma generale, riguarda tutti i termini,

ed è, quindi, applicabile:

• per l'inizio del processo - per le impugnazioni;

• per il deposito tardivo dei documenti

(Cass.ord.n.12396 del 27/05/2009);

• in ipotesi di riassunzione o prosecuzione del

giudizio

Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009

Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009

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- LA RIMESSIONE IN TERMINI – ART.153,2co. C.P.C. L’esistenza o meno dei presupposti di fatto

idonei a legittimare la rimessione in termini è

valutazione di merito, censurabile in Cassazione

solo sotto il profilo degli eventuali vizi di

motivazione

Cass.S.U. sent.n.17352 del 24/07/2009

Cass. ord. n.26065 del 11/12/2009

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Compensazione delle spese di giudizio…

l’eccezione, non la regola

Art. 91 c.p.c. “Condanna alle spese”: la regola

Il principio della soccombenza risponde ad una

duplice esigenza:

garantire il diritto di difesa (art.24 Cost.);

limitare i casi di “uso” del contenzioso per scopi

meramente dilatori

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Art.15, 1 co. D.Lgs n.546/1992 “Spese del

giudizio”

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese

del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La

commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in

parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice

di procedura civile.

Corte Costituzionale, sent. n.274 del 12/07/2005

(illegittimità costituzionale dell’art.46, 3 co. D.Lgs 546/92)

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Art.92, 2 co. c.p.c. “Compensazione delle

spese”: l’eccezione

“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono

(giusti motivi) altre gravi ed eccezionali ragioni,

esplicitamente indicate nella motivazione, il

giudice può compensare, parzialmente o per intero,

le spese tra le parti”

L.n.263 del 28/12/2005

Cass.S.U.n.20598/2008;Cass.n.12081/09;Cass.n.17717/09

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LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE

Il giudice può compensare le spese di giudizio solo

in presenza di motivi gravi ed eccezionali;

Il giudice deve motivare in maniera esplicita e

specifica in sentenza le ragioni gravi ed eccezionali

che giustificano la compensazione

Sentenza censurabile in Cassazione ex art.360, 1

co.n.4 c.p.c. per error in procedendo:

omessa o insufficiente motivazione

mancanza delle ragioni gravi ed eccezionali

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- LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE

gravi ed eccezionali ragioni di compensazione

(Cass.S.U.n.24560/2010):

la novità delle questioni di diritto trattate;

il mutamento di giurisprudenza nel corso del

processo su questioni di particolare complessità;

l’incertezza normativa;

Il modesto importo della lite non giustifica la

compensazione delle spese (C.T.R. Puglia, sent.

n.8/14/10 del 29/01/2010)

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La legge di riforma del processo civile n.69/2009

ha determinato un inasprimento degli effetti della

soccombenza, con l’introduzione, nel corpo dell’art.

96 c.p.c., rubricato “Responsabilità aggravata”, del

nuovo terzo comma.

L’art. 96 c.p.c. trova piena applicazione nel

processo tributario, in virtù del richiamo alle norme

del codice di procedura civile operato dall’art.1, co. 2,

D.Lgs n.546/1992 (ex multis:Cass. S.U.n.12070/2008).

MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

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- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

Art. 96 c.p.c. “Responsabilità aggravata”

1.Se risulta che la parte soccombente ha agito o

resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il

giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna,

oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che

liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.

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- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per

cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o

trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca

giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione

forzata, su istanza della parte danneggiata

condanna al risarcimento dei danni l’attore o il

creditore procedente, che ha agito senza la normale

prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma

del comma precedente.

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- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

Illegittima l’ipoteca se il credito non supera

gli 8.000,00 euro (Corte di Cassazione, Sezioni

Unite, sentenza n.4077 del 22/02/2010)

Poiché atto preordinato e strumentale

all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca

soggiace al limite per essa stabilito dall’art.76 del

D.P.R. n.602/1973

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- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

Il nuovo 3 co. dell’art.96 c.p.c.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai

sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio,

può, altresì, condannare la parte soccombente

al pagamento, a favore della controparte, di una

somma equitativamente determinata (comma

aggiunto dall’art.45, L.n.69/2009)

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- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

La nuova disposizione sembrerebbe consentire,

quindi, al giudice, ogni qualvolta provveda sulle

spese:

• di condannare d’ufficio (senza, quindi la necessità di un

apposita istanza in tal senso da parte della parte vittoriosa e senza

che quest’ultima sia tenuta a fornire alcuna prova di aver subito un

danno) la parte soccombente al pagamento di una

somma determinata in via equitativa,

indipendentemente dal dolo o dalla colpa grave.

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- MAGGIORI RISCHI NEL CASO DI SOCCOMBENZA

Il giudice non dovrebbe, comunque, in nessun

caso prescindere dalla colpa grave o dalla mala

fede, poiché si tratta di requisiti che costituiscono

sempre e comunque presupposto indispensabile

per la condanna al risarcimento di cui all’art.96, 3

co. in commento, non essendo ammissibile (perché

contraria alla tradizione giuridica italiana in tema di

responsabilità civile) l’introduzione, nel sistema

processuale civile, di una “pena privata”.

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I RISCHI …. NEL CASO DI VITTORIA

Art. 91, 1 co.c.p.c. rubricato: “Condanna alle

spese”

«Se accoglie la domanda in misura non superiore

all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che

ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al

pagamento delle spese del processo maturate dopo la

formulazione della proposta».

Ciò significa che la parte, seppure vittoriosa, non soltanto

non può ripetere le spese, ma può perfino vedersi condannare

a sostenere quelle della controparte

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- I RISCHI … NEL CASO DI VITTORIA

Inapplicabilità al processo tributario (art.1, 2

co.D.Lgs n.546/1992):

- nel processo tributario la condanna alle spese è

specificatamente disciplinata dall’art.15, rubricato:

“Spese del giudizio”, nel quale, oltretutto, non vi è

alcun richiamo all’art.91 c.p.c. ma solo all’art.92

c.p.c;

- peculiarità del processo tributario e indisponibilità

dell’obbligazione tributaria

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LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.

La doppia via per le spese di giudizio:

la condanna per “soccombenza”

l’azione civile ex art.2043 C.c.

Art. 2043 C.c. “Risarcimento per fatto illecito”

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona

ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha

commesso il fatto a risarcire il danno”

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LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.

E’ risarcibile il danno patrimoniale e non arrecato

al privato in conseguenza del comportamento

illecito della pubblica amministrazione nell’esercizio

della sua attività impositiva

La giurisdizione in materia di azione per il

risarcimento danni per gli illeciti commessi dalla

P.A. è del giudice ordinario (ex multis: Cass. S.U.

n.6315 del 16/03/2009; Cass. S.U. sent.n. 8958 del

16 aprile 2007 e sent. n. 15 del 04/01/2007)

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LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.

E’ danno ingiusto e deve essere risarcito ex

art.2043 C.c., il mancato o tardivo annullamento

di un atto in autotutela da parte dell’Ente

impositore

Corte di Cassazione, sentenza n.698 del

19/01/2010

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LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.

Quando l’Ente impositore non provvede o non provvede

tempestivamente all’annullamento in autotutela di un atto illegittimo al

punto di costringere il privato ad affrontare spese legali e d’altro

genere per proporre ricorso e per ottenere per questa via

l’annullamento dell’atto, la responsabilità della P.A. è innegabile e

rende legittima l’azione del contribuente innanzi al giudice ordinario

per ottenere la condanna della stessa alle spese legali.

Stanti, infatti, i principi di legalità, imparzialità e buona

amministrazione, dettati dall'art. 97 Cost., la P.A. è tenuta a subire le

conseguenze stabilite dall'art. 2043 C.c., atteso che tali principi si

pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale.

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LA CONDANNA ALLE SPESE EX ART.2043 C.C.

La discrezionalità della P.A. nell’esercizio dell’annullamento

degli atti impositivi in autotutela, infatti, non esonera la

pubblica amministrazione da responsabilità tutte le volte in cui

il mancato o ritardato annullamento di un atto illegittimo abbia

arrecato un danno (ingiusto) al contribuente.

A nulla rileva che l’annullamento in autotutela si configuri

come un potere discrezionale della P.A, poiché il danno di

cui si chiede il risarcimento deriva in realtà dal

compimento dell’atto illegittimo, i cui effetti negativi per il

contribuente avrebbero potuto essere eliminati con l’intervento

tempestivo in autotutela da parte della P.A.

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PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Libro I. Dei poteri del Giudice

Art.115 c.p.c.“Disponibilità delle prove”

1.Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre

a fondamento della decisione le prove proposte dalle

parti (…), nonché i fatti non specificatamente

contestati dalla parte costituita.

Il giudice deve porre a fondamento della decisione i

fatti non specificatamente contestati

Onere di contestazione delle avverse allegazioni

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- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

La mancata tempestiva e specifica

contestazione, a fronte di un onere esplicitamente

imposto dal dettato legislativo, comporterà

l’esclusione dei fatti non contestati dal thema

decidendum, con la conseguenza che:

• i fatti non contestati dovranno considerarsi pacifici;

• il giudice non potrà effettuare alcun controllo

probatorio su di essi e dovrà considerarli

sussistenti.

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- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Operatività del principio di non contestazione

nel processo tributario

Principio generale proprio di ogni

ordinamento processuale, a tutela del principio

di ragionevole durata del processo

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- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Il principio di non contestazione ha la funzione

di circoscrivere la materia realmente

controversa, eliminando i fatti non controversi

dal thema probandum

Cass. sent. n.1540 del 24/01/2007; Cass.

n.950/2009;Cass.n.19773/2009;Cass.n.5356/2009;

Cass.n.25064/2009)

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- PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Inoperatività del principio nel caso di

contumacia

Il principio di non contestazione è applicabile alla sola ipotesi

della parte costituita, si esclude che alla contumacia possa

attribuirsi il valore di una generale non contestazione

ex multis:Corte Cost. sent.12/10/2007; Corte di Cassazione

sent. n.14623 del 23/06/2009: la contumacia non consiste in

un comportamento concludente

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QUESTIONI RILEVATE D’ UFFICIO

Art.101 c.p.c.“Principio del contraddittorio”

2 co. Se ritiene di porre a fondamento della

decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice

riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di

nullità, un termine, non inferiore a venti e non

superiore a quaranta giorni dalla comunicazione,

per il deposito in cancelleria di memorie contenenti

osservazioni sulla medesima questione (la disposizione si

applica al processo tributario, ispirato, come quello civile, al principio costituzionale del

contraddittorio).

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QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO

• abuso del diritto;

• inammissibilità ricorso/appello intempestivo;

improcedibilità dell’appello per mancato deposito

della copia nella segreteria della Commissione

tributaria provinciale nel termine perentorio di 30

giorni dalla notifica (Corte Cost.n.321/2009);

• inammissibilità del ricorso/appello per difetto di atto

impugnabile;

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QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO

• inammissibilità dell’appello privo

dell’attestazione di conformità (contumacia);

• decadenza dall’azione di rimborso (Cass.

n.16232 del 10.07.2009; Cass. n.2510 del

30/01/2009; Cass. n.361/2009; Cass.n.29227/2008)

non è, invece, eccezione rilevabile d’ufficio, l’eccezione di

decadenza dell’ente impositore dall’esercizio di un potere

nei confronti del contribuente (potere di accertamento):

Cass. n. 223/2009; Cass. n.478/2008; Cass. n.18019/2008)

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QUESTIONI RILEVABILI D’ UFFICIO

• tardivo deposito di documenti ex art.32, 1 co.

(Cass.ord.n.12396 del 27/05/2009);

• difetto di giurisdizione (Cass. S.U. sent. n.228163/2008; Cass.

S.U. sent. n.24883/2008)

• ampliamento del thema decidendum;

• inammissibilità del ricorso per violazione dell’art.19,

3 co.D.Lgs n.546/1992;

• improcedibilità del ricorso/appello per tardiva

costituzione

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TRANSLATIO IUDICII (art.59, L.n.69/2009)

“Translatio iudicii” - istituto:

elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di

Cassazione e dalla Corte Costituzionale (Cass.

S.U. sent. n. 4109/2007 e Corte Cost.

sent.n.77/2007);

codificato dal Legislatore

art.59, L.n.69/2009 “Decisione delle questioni di

giurisdizione” (disposizione valevole rispetto a qualunque

sistema processuale)

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TRANSLATIO IUDICII (art.59, L.n.69/2009)

La “translatio iudicii” consente alla parte che per

errore “incolpevole” si sia rivolta ad un giudice privo

di giurisdizione di proseguire il giudizio innanzi al

giudice competente, così da evitare che l’erronea

individuazione del giudice possa pregiudicare, in

modo irreparabile, la possibilità stessa di un esame

nel merito della domanda, in ossequio ai principi di

effettività della tutela giurisdizionale (art.24 e

art.111 Cost.)

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TRANSLATIO IUDICII (art.59, L.n.69/2009)

Errore “incolpevole” sulla giurisdizione

conseguenza di situazioni di oggettiva incertezza

sul giudice munito di giurisdizione in relazione a

quella determinata fattispecie

Applicabilità della “Translatio iudicii” a tutti i

giudizi pendenti

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- TRANSLATIO IUDICII: termini e modalità

Il giudice che dichiara il proprio difetto di

giurisdizione indica il giudice nazionale che ritiene

munito di giurisdizione

Il giudizio dovrà essere riassunto entro tre mesi

dal passaggio in giudicato della sentenza

La riproposizione del giudizio oltre il termine di

tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza

determina l’estinzione del processo

L’atto impugnato diviene definitivo

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- TRANSLATIO IUDICII: termini e modalità

La domanda di prosecuzione del giudizio si

propone con le modalità e secondo le forme proprie

del rito applicabile;

Entro la prima udienza di trattazione (termine

perentorio), il giudice davanti al quale la causa è stata

riassunta può sollevare d’ufficio la questione davanti

alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

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- TRANSLATIO IUDICII: termini e modalità

Nel giudizio sono fatti salvi gli effetti

sostanziali e processuali prodotti dalla prima

domanda, ferme restando le preclusioni e le

decadenze intervenute.

nessuna modifica della domanda né tanto meno

dei fatti posti a fondamento della stessa

Il giudice potrà utilizzare le prove raccolte -

efficacia probatoria degli elementi indiziari

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DIFETTO DI RAPPRESENTANZA (art.182 c.p.c.)

Art.182, 2 co. c.p.c. Quando rileva un difetto di

rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un

vizio che determina la nullità della procura al difensore, il

giudice assegna un termine perentorio per la costituzione

della persona alla quale spetta la rappresentanza o

l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni,

ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione

della stessa. L’osservanza del suddetto termine sana i vizi, e

gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono

fin dal momento della prima notificazione (applicabile al processo

tributario, in virtù del rinvio operato dall’art.1, co.2, D.Lgs n.546/1992).

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DIFETTO DI RAPPRESENTANZA (art.182 c.p.c.)

L’inammissibilità del ricorso/appello presentato

senza l’assistenza di un difensore abilitato può

essere dichiarata soltanto qualora la parte non

ottemperi, nel termine all’uopo fissato, all’ordine di

munirsi di assistenza tecnica impartitole dal giudice

(Cass. sent.n.18129 del 07/08/2009; Corte Cost.,

sent. n.189/2000; Corte Cost. n.158/2003; Cass.

S.U. n.620 del 13/1/2006)

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RICORSO IN CASSAZIONE – Art.360-bis c.p.c.

Le nuove ipotesi d’inammissibilità del ricorso

Il ricorso in cassazione è inammissibile quando:

• il provvedimento impugnato ha deciso le questioni

di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della

Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per

(confermare o mutare) l’orientamento della stessa;

• è manifestamente infondata la censura relativa

alla violazione dei principi regolatori del giusto

processo

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- RICORSO IN CASSAZIONE – Art.366-bis c.p.c.

La scomparsa del quesito di diritto

Abrogazione dell’articolo 366-bis c.p.c. che imponeva,

a pena d’inammissibilità, che ciascun motivo di ricorso

per cassazione diverso da quello relativo al vizio di

motivazione, si dovesse concludere con la

formulazione di un quesito di diritto Le modifiche al ricorso in cassazione si applicano ai ricorsi proposti

avverso le sentenze pubblicate dopo il 04 luglio 2009 (art.58, 5

co.L.n.69/2009).