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IVA IVA GeneraleGenerale

Le origini ……Le origini ……

A cura di Pietro Aldrighetti – A.A. 2009/2010

Diritto Tributario I

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Art. 53 Costituzione: Art. 53 Costituzione: “capacità “capacità contributiva”.contributiva”.

• Manifestazioni:Manifestazioni: RedditoReddito ConsumoConsumo PatrimonioPatrimonio

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Come vengono tassate?Come vengono tassate?

- IMPOSTE SUI REDDITI- IMPOSTE SUI REDDITI- IMPOSTE SUI CONSUMI- IMPOSTE SUI CONSUMI- IMPOSTE PATRIMONIALI- IMPOSTE PATRIMONIALI

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Principali impostePrincipali imposte

IRE (IRE (ex IRPEFex IRPEF)- IRES ()- IRES (ex IRPEG)ex IRPEG)

IVAIVAICIICI

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Natura del tributoNatura del tributo

L’IVA non colpisce direttamente la L’IVA non colpisce direttamente la capacità contributiva del soggetto nelle capacità contributiva del soggetto nelle due forme del patrimonio o del reddito.due forme del patrimonio o del reddito.

L’IVA colpisce il consumo:L’IVA colpisce il consumo: una manifestazione che indirettamente rivela una manifestazione che indirettamente rivela

l’esistenza di ricchezza.l’esistenza di ricchezza.

Si configura come Si configura come tributo indirettotributo indiretto..

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La principale imposta sui La principale imposta sui consumi consumi

È È

l’l’I.V.A.I.V.A.((IMPOSTA SUL VALORE IMPOSTA SUL VALORE

AGGIUNTOAGGIUNTO))

“Ratio” del tributo: colpire la manifestazione indice di capacità contributiva rappresentata dal consumo di beni e servizi.

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Prevalenza della normativa e della Prevalenza della normativa e della giurisprudenza comunitariagiurisprudenza comunitaria

In sede di interpretazione e applicazione In sede di interpretazione e applicazione della normativa IVA va fatto sempre della normativa IVA va fatto sempre riferimento all'orientamento che si è formato riferimento all'orientamento che si è formato in sede comunitariain sede comunitaria

Le disposizioni della sesta direttiva Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE e la interpretazione della Corte 77/388/CEE e la interpretazione della Corte di Giustizia CE prevalgono sul diritto di Giustizia CE prevalgono sul diritto nazionale e costituiscono strumenti vincolanti nazionale e costituiscono strumenti vincolanti nell'interpretazione delle disposizioni internenell'interpretazione delle disposizioni interne

DirittoComunitario

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Diritti fondamentaliDiritti fondamentali

LIBERTÀ ECONOMICA basata sui seguenti LIBERTÀ ECONOMICA basata sui seguenti diritti fondamentali contenuti nel Trattatodiritti fondamentali contenuti nel Trattato Libertà di concorrenzaLibertà di concorrenza Libera circolazione di beni e capitaliLibera circolazione di beni e capitali Libertà di stabilimento e di prestazioni di Libertà di stabilimento e di prestazioni di

serviziservizi Libera circolazione dei lavoratoriLibera circolazione dei lavoratori

DirittoComunitario

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Atti giuridiciAtti giuridici

TRATTATO Legge fondamentale che pone i TRATTATO Legge fondamentale che pone i principi e gli orientamenti generali principi e gli orientamenti generali

DIRETTIVA deve essere recepita con DIRETTIVA deve essere recepita con disposizione nazionale disposizione nazionale

DECISIONE consente l’attuazione di alcune DECISIONE consente l’attuazione di alcune misure particolari misure particolari

REGOLAMENTO norma di efficacia generale, REGOLAMENTO norma di efficacia generale, diretta e immediata diretta e immediata

DirittoComunitario

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Direttiva Direttiva

E’ un atto rivolto agli Stati membri ed ha E’ un atto rivolto agli Stati membri ed ha efficacia vincolante per il risultato da efficacia vincolante per il risultato da raggiungereraggiungere

Lascia gli Stati liberi di scegliere le forme Lascia gli Stati liberi di scegliere le forme e i mezzi per conseguire il risultato e i mezzi per conseguire il risultato (“trasposizione” nel diritto nazionale) che (“trasposizione” nel diritto nazionale) che deve comunque essere ottenutodeve comunque essere ottenuto

DirittoComunitario

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Decisione Decisione

Viene utilizzata per conseguire qualsiasi Viene utilizzata per conseguire qualsiasi obiettivo che non sia il ravvicinamento obiettivo che non sia il ravvicinamento delle disposizioni legislative e delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membriregolamentari degli Stati membri

E’ vincolante per gli Stati cui è direttaE’ vincolante per gli Stati cui è diretta

DirittoComunitario

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Regolamento Regolamento

Ha portata generaleHa portata generale E’ obbligatorio in tutti i suoi elementiE’ obbligatorio in tutti i suoi elementi E’ direttamente ed immediatamente E’ direttamente ed immediatamente

applicabile in tutti gli Stati membriapplicabile in tutti gli Stati membri

DirittoComunitario

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L’imposta sul valore aggiuntoL’imposta sul valore aggiunto La realizzazione del Mercato unico europeo, La realizzazione del Mercato unico europeo,

improntato alla libera circolazione di beni, servizi, improntato alla libera circolazione di beni, servizi, capitali e persone, richiedeva una cooperazione tra capitali e persone, richiedeva una cooperazione tra gli Stati membri e una armonizzazione delle gli Stati membri e una armonizzazione delle rispettive discipline legislativerispettive discipline legislative

Per gli scambi di beni e servizi si è resa necessaria Per gli scambi di beni e servizi si è resa necessaria una omologazione del trattamento fiscale per evitare una omologazione del trattamento fiscale per evitare discrasie derivanti dalle differenti tassazioni dei vari discrasie derivanti dalle differenti tassazioni dei vari PaesiPaesi

L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede europea, ed è stata introdotta successivamente europea, ed è stata introdotta successivamente negli Stati membri dell’Unione attraverso negli Stati membri dell’Unione attraverso due due direttive (67/227 e 67/228).direttive (67/227 e 67/228).

Nella Comunità Europea

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L’imposta sul valore aggiuntoL’imposta sul valore aggiunto

La La prima direttivaprima direttiva individua l’obiettivo individua l’obiettivo della Comunità di instaurare un mercato della Comunità di instaurare un mercato comune che presenti elementi analoghi a comune che presenti elementi analoghi a quelli di un mercato interno; fissa il principio quelli di un mercato interno; fissa il principio dell’introduzione di una imposta sul valore dell’introduzione di una imposta sul valore aggiunto; a tal fine l’armonizzazione delle aggiunto; a tal fine l’armonizzazione delle politiche fiscali tra gli Stati membri politiche fiscali tra gli Stati membri cominciava con l’eliminazione dei sistemi cominciava con l’eliminazione dei sistemi di’imposta cumulativa a cascata e con di’imposta cumulativa a cascata e con l’adozione di un sistema comune d’imposta l’adozione di un sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.sul valore aggiunto.

Nella Comunità Europea

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L’imposta sul valore aggiuntoL’imposta sul valore aggiunto

La seconda direttiva ha individuato la La seconda direttiva ha individuato la struttura e le modalità di applicazione del struttura e le modalità di applicazione del sistema comune d’imposta. sistema comune d’imposta.

In sostanza le due direttive delineano il In sostanza le due direttive delineano il concetto di sistema comune in relazione alla concetto di sistema comune in relazione alla struttura, al meccanismo e all’applicazione struttura, al meccanismo e all’applicazione dell’imposta, non tenendo in considerazione dell’imposta, non tenendo in considerazione le problematiche connesse alle aliquote o alle le problematiche connesse alle aliquote o alle possibili esenzioni.possibili esenzioni.

Nella Comunità Europea

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L’imposta sul valore aggiuntoL’imposta sul valore aggiunto Tali provvedimenti inaugurano il primo periodo Tali provvedimenti inaugurano il primo periodo

transitorio caratterizzato, nel momento del transitorio caratterizzato, nel momento del recepimento nelle legislazioni nazionali, da un recepimento nelle legislazioni nazionali, da un significativo margine di libertà nella significativo margine di libertà nella determinazione delle aliquote, dall’individuare determinazione delle aliquote, dall’individuare il fatto generatore dell’imposta e il fatto generatore dell’imposta e nell’effettuazione dell’operazione. In nell’effettuazione dell’operazione. In particolare, nell’ambito comunitario il regime particolare, nell’ambito comunitario il regime transitorio prevede come transitorio prevede come regolaregola la la tassazione nel Paese di destinazione e come eccezione e come eccezione la tassazione all’origine; tale impostazione la tassazione all’origine; tale impostazione verrà invertita nella fase definitiva del Mercato verrà invertita nella fase definitiva del Mercato unico europeo.unico europeo.

Nella Comunità Europea

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

Nonostante il termine dell’introduzione Nonostante il termine dell’introduzione dell’imposta fosse inizialmente previsto dell’imposta fosse inizialmente previsto all’1 gennaio 1970, l’Italia cominciò ad all’1 gennaio 1970, l’Italia cominciò ad avviare il relativo iter legislativo solo avviare il relativo iter legislativo solo dopo tale scadenza, attraverso la legge dopo tale scadenza, attraverso la legge delega per la riforma tributaria (legge 9 delega per la riforma tributaria (legge 9 ottobre 1971 n. 825) che prevedeva agli ottobre 1971 n. 825) che prevedeva agli artt. 1 e 5, i principi e criteri cui ispirare il artt. 1 e 5, i principi e criteri cui ispirare il nuovo tributo sul valore aggiunto.nuovo tributo sul valore aggiunto.

Nella Comunità Europea

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

Nel processo di omogeneizzazione delle norme Iva Nel processo di omogeneizzazione delle norme Iva tra gli Stati comunitari, viene emanata la tra gli Stati comunitari, viene emanata la fondamentale direttiva 77/388 in data 17 maggio fondamentale direttiva 77/388 in data 17 maggio 1977 (c.d. 1977 (c.d. VI DirettivaVI Direttiva).).

Nell’ottica di armonizzazione delle legislazioni Nell’ottica di armonizzazione delle legislazioni nazionali, la VI Direttiva riduce enormemente il nazionali, la VI Direttiva riduce enormemente il margine di libertà precedentemente riconosciuto agli margine di libertà precedentemente riconosciuto agli Stati membri nella fase di recepimento dei Stati membri nella fase di recepimento dei provvedimenti comunitari e detta regole di provvedimenti comunitari e detta regole di applicazione uniformi, delineando i principi applicazione uniformi, delineando i principi fondamentali dell’imposta e le norme di applicazionefondamentali dell’imposta e le norme di applicazione

Nella Comunità Europea

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

Aggiornamento VI Direttiva:Aggiornamento VI Direttiva:

Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la direttiva n. Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la direttiva n. 2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006, nella G. 2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006, nella G. U. dell’Unione europea, U. dell’Unione europea,

Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione – riscrive la Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione – riscrive la VI Direttiva, al fine di tenere conto delle diverse e VI Direttiva, al fine di tenere conto delle diverse e sostanziali modifiche che l’hanno interessata nel corso sostanziali modifiche che l’hanno interessata nel corso degli anni. Gli articoli della nuova direttiva sono diventati degli anni. Gli articoli della nuova direttiva sono diventati 414 (contro i 38 della sesta direttiva).414 (contro i 38 della sesta direttiva).

Nella Comunità Europea

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

La cosiddetta “RIFUSIONE”:La cosiddetta “RIFUSIONE”:

La La rifusionerifusione della struttura e del testo della VI direttiva della struttura e del testo della VI direttiva - che non comporta, in linea di principio, modifiche - che non comporta, in linea di principio, modifiche sostanziali della legislazione esistente - è stata sostanziali della legislazione esistente - è stata l’occasione per apportare un l’occasione per apportare un numero ridottonumero ridotto di di modifiche sostanziali, alle quali gli Stati membri modifiche sostanziali, alle quali gli Stati membri dovevano conformarsi entro il 1° gennaio 2008. dovevano conformarsi entro il 1° gennaio 2008.

Le modifiche servono a rendere il testo più chiaro e Le modifiche servono a rendere il testo più chiaro e comprensibile e non mirano a cambiare le norme vigenti comprensibile e non mirano a cambiare le norme vigenti né influiscono sulla logica delle disposizioni Iva rifuse.né influiscono sulla logica delle disposizioni Iva rifuse.

Nella Comunità Europea

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Segue l’imposta sul valore aggiunto Segue l’imposta sul valore aggiunto

L’Iva è un’imposta plurifase non cumulativa, L’Iva è un’imposta plurifase non cumulativa, cioè a ogni passaggio non è colpito il valore cioè a ogni passaggio non è colpito il valore

pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto pieno dello scambio, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio. del bene o servizio.

Tra i metodi adottabili per tassare il solo valore Tra i metodi adottabili per tassare il solo valore aggiunto la CEE ha scelto la detrazione imposta da aggiunto la CEE ha scelto la detrazione imposta da imposta, ossia la detrazione dall’imposta dovuta sul imposta, ossia la detrazione dall’imposta dovuta sul

totale complessivo delle operazioni attive, totale complessivo delle operazioni attive, dell’imposta pagata o dovuta per gli acquisti. dell’imposta pagata o dovuta per gli acquisti.

Il soggetto passivo recupera l’imposta pagata per gli Il soggetto passivo recupera l’imposta pagata per gli acquisti, per cui in definitiva l’imposta colpisce acquisti, per cui in definitiva l’imposta colpisce

soltanto il valore aggiuntosoltanto il valore aggiunto..

Struttura imposta

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Segue l’imposta sul valore aggiunto Segue l’imposta sul valore aggiunto

L’Iva è così denominata non perché il valore L’Iva è così denominata non perché il valore aggiunto costituisca la base imponibile, ma aggiunto costituisca la base imponibile, ma perché, per effetto della detrazione, il tributo perché, per effetto della detrazione, il tributo ha come oggetto economico il valore ha come oggetto economico il valore aggiunto che ogni soggetto del processo aggiunto che ogni soggetto del processo economico e produttivo aggiunge al prezzo economico e produttivo aggiunge al prezzo del bene o servizio.del bene o servizio.

Struttura imposta

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

Per il soggetto passivo l’imposta è Per il soggetto passivo l’imposta è neutrale:neutrale: Recupera l’imposta sugli acquisti acquisendo un Recupera l’imposta sugli acquisti acquisendo un

credito d’imposta verso lo Stato.credito d’imposta verso lo Stato. Recupera l’imposta dovuta allo Stato grazie al Recupera l’imposta dovuta allo Stato grazie al

diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i suoi beni o servizi.suoi beni o servizi.

Il consumatore finale acquista con Iva e non recupera Il consumatore finale acquista con Iva e non recupera l’imposta pagata al venditore, perciò è l’unico soggetto l’imposta pagata al venditore, perciò è l’unico soggetto inciso dall’imposta.inciso dall’imposta.

Struttura imposta

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Come si ottiene la neutralità (1)Come si ottiene la neutralità (1)

ImpresaINPUTOUTPUT

OUTPUT - INPUT = VALORE AGGIUNTO

(BLACK BOX)

L’impresa aggiunge valore

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Come si ottiene la neutralità (2)Come si ottiene la neutralità (2)

1° operatore

2° operatore

3° operatore

30%

Cede sulMercato il

Bene o Servizio

100%

50%

20%

NB: Il Bene o Servizio viene assoggettato ad imposta sul 100% del suo valore, né più né meno.

Indica l’apporto del singolo operatore al totale del valore del bene o servizio

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Come si determina Come si determina l’impostal’imposta

Metodi:

1. Base da Base• E’ dato dall’Ouput – Input = Valore Aggiunto dall’Operatore

2. Imposta da Imposta• E’ dato da Imposta relativa all’Output – Imposta relativa all’Input

• = Imposta sul Valore Aggiunto

Il Legislatore ha scelto quest’ultimo metodo.

Determinazione Determinazione dell’Imposta dell’Imposta (1)(1)

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Determinazione Determinazione dell’Imposta dell’Imposta (2)(2)

L’Imposta si determina attraverso un L’Imposta si determina attraverso un risultato differenzialerisultato differenziale

ottenuto dal confronto tra:ottenuto dal confronto tra:- Imposta relativa all’output (cessioni)Imposta relativa all’output (cessioni)- Imposta relativa all’input (acquisti)Imposta relativa all’input (acquisti)

Il tutto entro determinate scadenze temporali

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Meccanismi giuridiciMeccanismi giuridici

Rivalsa Rivalsa (Permette di assoggettare ad imposta l’ouput)(Permette di assoggettare ad imposta l’ouput)

Detrazione(Permette di detrarre l’imposta a cui è stato assoggettato il

proprio input)

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

La NEUTRALITA’:La NEUTRALITA’: In forza del principio di In forza del principio di detrazionedetrazione e di e di rivalsarivalsa, ,

qualunque sia il numero di passaggi che un bene qualunque sia il numero di passaggi che un bene subisce nel ciclo produttivo - distributivo (fino al subisce nel ciclo produttivo - distributivo (fino al consumatore finale), l’incidenza dell’onere fiscale non consumatore finale), l’incidenza dell’onere fiscale non subisce alcuna variazione. subisce alcuna variazione.

Il tributo – ancorchè frazionatamente dovuto per ogni Il tributo – ancorchè frazionatamente dovuto per ogni fase del ciclo – viene così a gravare fase del ciclo – viene così a gravare un’unica voltaun’unica volta sul sul prezzo del prodotto al consumo in misura esattamente prezzo del prodotto al consumo in misura esattamente corrispondente all’aliquota prevista per i diversi beni e corrispondente all’aliquota prevista per i diversi beni e

serviziservizi..

Struttura imposta

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Segue l’imposta sul valore aggiuntoSegue l’imposta sul valore aggiunto

Imposizione basata su un regime fondato sul Imposizione basata su un regime fondato sul cosiddetto cosiddetto destination principle destination principle (ossia, sulla (ossia, sulla regola della imposizione nel Paese di regola della imposizione nel Paese di destinazione) ed articolato sui seguenti punti:destinazione) ed articolato sui seguenti punti: non imponibilità delle operazioni di non imponibilità delle operazioni di

esportazione.esportazione. imponibilità delle importazioni nel Paese di imponibilità delle importazioni nel Paese di

destinazione con la medesima aliquota destinazione con la medesima aliquota prevista per le operazioni interne.prevista per le operazioni interne.

Struttura imposta

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Meccanismo di applicazione Meccanismo di applicazione dell’IVA: funzionamento logicodell’IVA: funzionamento logico

L’imposta sul valore aggiunto L’imposta sul valore aggiunto può essere definita come può essere definita come un tributo “a due facce”: un tributo “a due facce”:

sotto il sotto il profilo profilo economico-funzionaleeconomico-funzionale, infatti, , infatti, l’imposta l’imposta grava sui consumigrava sui consumi,, intesi come acquisti effettuati da intesi come acquisti effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi acquisiti al loro soggetti che destinano i beni e servizi acquisiti al loro uso e consumo personale o familiare;uso e consumo personale o familiare;

sotto il sotto il profilo giuridicoprofilo giuridico, invece, può essere definita più , invece, può essere definita più come come un’imposta sugli scambiun’imposta sugli scambi, dal momento che , dal momento che colpisce tutte le forniture di beni e servizi effettuate da colpisce tutte le forniture di beni e servizi effettuate da imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a imprenditori e professionisti, anche se non sono rivolte a favore di consumatori finali. favore di consumatori finali.

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IVA D.P.R. 633/1972IVA D.P.R. 633/1972

L’IVA può essere definita:

Sotto il profilo economico / funzionale: imposta gravante sui consumi

Sotto il profilo giuridico: imposta sugli scambi

Contribuenti di fatto:

chi sopporta economicamente il tributo(CONSUMATORI FINALI).

Contribuenti di diritto (IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI): non subiscono in via di principio alcun onere ma la legge affida loro il compito di procedere all’applicazione ed alla riscossione del tributo.

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Meccanismo applicativoMeccanismo applicativo

L’imposta si applica a tutti gli scambi di beni e di L’imposta si applica a tutti gli scambi di beni e di servizi a condizione che il cedente agisca servizi a condizione che il cedente agisca nell'esercizio di attività d’impresa o di attività di nell'esercizio di attività d’impresa o di attività di lavoro autonomo.lavoro autonomo.

L’IVA è un’imposta che coinvolge, normalmente, L’IVA è un’imposta che coinvolge, normalmente, tre soggetti:tre soggetti: un fornitore, che sia imprenditore o lavoratore un fornitore, che sia imprenditore o lavoratore

autonomoautonomo un clienteun cliente l'erariol'erario

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Segue meccanismo applicativoSegue meccanismo applicativo Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo,

proporzionale al corrispettivo contrattuale-proporzionale al corrispettivo contrattuale- A sua volta, deve versarlo all'erario, al netto del A sua volta, deve versarlo all'erario, al netto del

tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori; tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori; l'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi l'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi

acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni, può infatti essere detratta dall'IVA sulle operazioni può infatti essere detratta dall'IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze. attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze.

E' così che l'IVA giunge a colpire il consumo finale, E' così che l'IVA giunge a colpire il consumo finale, mostrandosi invece neutrale nei "passaggi mostrandosi invece neutrale nei "passaggi intermedi" di beni e servizi tra produttori, intermedi" di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionisticommercianti e professionisti

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METODI PARTICOLARIMETODI PARTICOLARI Il meccanismo ordinario di determinazione del Il meccanismo ordinario di determinazione del

tributo basato sulla detrazione di imposta da tributo basato sulla detrazione di imposta da imposta subisce delle modificazioni per imposta subisce delle modificazioni per l'applicazione dell'imposta a determinati settori l'applicazione dell'imposta a determinati settori economici (viaggi, editoriale, agricolo, ecc.).economici (viaggi, editoriale, agricolo, ecc.).

Lo scopo è la semplificazione dell’applicazione Lo scopo è la semplificazione dell’applicazione del tributo.del tributo.

Segue meccanismo applicativoSegue meccanismo applicativo

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ESTRAZIONE TRASFORMAZIONE INGROSSOESTRAZIONE TRASFORMAZIONE INGROSSO DETTAGLIO CONSUMATORE DETTAGLIO CONSUMATORE FINALEFINALE

Acq Vend Acq Ven Acq Ven Acq Ven AcquistoAcq Vend Acq Ven Acq Ven Acq Ven Acquisto

100 100 150 150 200 200 400 480100 100 150 150 200 200 400 480

+ 20 - 20 + 30 - 30 + 40 - 40 + 80+ 20 - 20 + 30 - 30 + 40 - 40 + 80 (400 + 80) (400 + 80)

+20+20 +10 +10 +10 +10 +40 +40

8080 80 80

segue: Meccanismo applicativosegue: Meccanismo applicativo

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Individuazione delle operazioni Individuazione delle operazioni rilevanti ai fini dell’Ivarilevanti ai fini dell’Iva

Presupposto oggettivoPresupposto oggettivo: : Cessione di beni (art. 2)Cessione di beni (art. 2) Prestazione di servizi (art. 3).Prestazione di servizi (art. 3).

Presupposto soggettivoPresupposto soggettivo: : Esercizio di imprese (art. 4) Esercizio di imprese (art. 4) Esercizio di arti e professioni (art. 5)Esercizio di arti e professioni (art. 5)

Presupposto territorialePresupposto territoriale (art. 7):(art. 7): • Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato.Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato.• No: operazioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato.No: operazioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato.

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Cessioni di beniCessioni di beni

Perché si abbia una "cessione di beni" Perché si abbia una "cessione di beni" rilevante ai fini IVA, oltre all’elemento rilevante ai fini IVA, oltre all’elemento soggettivo, occorre il trasferimento, soggettivo, occorre il trasferimento, a titolo a titolo onerosooneroso della proprietà o di altro diritto della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere. reale di godimento su beni di ogni genere.

Tuttavia, sono considerate cessioni di beni una serie di Tuttavia, sono considerate cessioni di beni una serie di cessioni gratuite (facendo venir meno il requisito cessioni gratuite (facendo venir meno il requisito dell'onerosità). dell'onerosità).

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Segue cessioni di beniSegue cessioni di beni

Ai fini dell’imponibilità il bene ceduto può Ai fini dell’imponibilità il bene ceduto può essere materiale, immateriale, mobile, essere materiale, immateriale, mobile, immobile. immobile.

Ma, per i beni immateriali:Ma, per i beni immateriali: In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di

beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc. beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc. sono considerate sono considerate prestazioni di serviziprestazioni di servizi e non e non cessioni di beni, cessioni di beni, (trattate pertanto nel successivo articolo 3.)(trattate pertanto nel successivo articolo 3.)

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Trasferimento della proprietàTrasferimento della proprietà Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso

come potere di disposizione giuridica - alienazione o come potere di disposizione giuridica - alienazione o materiale-distruzione)materiale-distruzione)

Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione, Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione, usucapione) nonché il comodatousucapione) nonché il comodato

Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti giurisdizionali-ad.es. vendita forzata a seguito di giurisdizionali-ad.es. vendita forzata a seguito di procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in esecuzione di un preliminare) che comportano un esecuzione di un preliminare) che comportano un trasferimento dietro corrispettivotrasferimento dietro corrispettivo

Rilevanti anche Rilevanti anche atti di trasferimento coattiviatti di trasferimento coattivi: : espropriazione per pubblico interesse, pubblica utilitàespropriazione per pubblico interesse, pubblica utilità

Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in quanto Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in quanto diritti reali di garanziadiritti reali di garanzia

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Indennità di espropriazioneIndennità di espropriazione Le somme corrisposte da un Comune per Le somme corrisposte da un Comune per

indennità di occupazione temporanea hanno indennità di occupazione temporanea hanno natura risarcitorianatura risarcitoria, per cui sono da , per cui sono da considerare fuori del campo di applicazione considerare fuori del campo di applicazione dell’IVA, le somme corrisposte dallo stesso per dell’IVA, le somme corrisposte dallo stesso per indennità di espropriazione per p.u. di immobili indennità di espropriazione per p.u. di immobili di una società dichiarata fallita, per acquisizione di una società dichiarata fallita, per acquisizione di macchinari e attrezzature esistenti negli di macchinari e attrezzature esistenti negli stessi immobili, sono da assoggettare stessi immobili, sono da assoggettare regolarmente ad imposta (art. 13, secondo regolarmente ad imposta (art. 13, secondo comma, lett.a) del D.P.R. n. 633 del 1972).comma, lett.a) del D.P.R. n. 633 del 1972).

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Operazioni assimilate alle Operazioni assimilate alle cessioni di benicessioni di beni

Vendita con riserva di proprietà:Vendita con riserva di proprietà: il compratore acquista il diritto con il il compratore acquista il diritto con il

pagamento dell’ultima rata. pagamento dell’ultima rata. L’effetto della sospensione civilistica del L’effetto della sospensione civilistica del

trasferimento della proprietà a garanzia del trasferimento della proprietà a garanzia del pagamento integrale del prezzo, viene pagamento integrale del prezzo, viene considerato irrilevante agli effetti dell’iva.considerato irrilevante agli effetti dell’iva.

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Segue operazioni assimilate alle Segue operazioni assimilate alle cessioni di benicessioni di beni

Vendite – Locazioni:Vendite – Locazioni: Locazioni con clausola di trasferimento della Locazioni con clausola di trasferimento della

proprietà vincolante per ambedue le parti. proprietà vincolante per ambedue le parti. Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene

locato al momento in cui vengono poste in essere.locato al momento in cui vengono poste in essere. Conseguentemente, le successive quote saranno Conseguentemente, le successive quote saranno

ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un corrispettivo già interamente assoggettato ad iva.corrispettivo già interamente assoggettato ad iva.

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Segue: la commissione Segue: la commissione ((art.1731c.c)art.1731c.c)

trasferimenti tra committente e trasferimenti tra committente e commissionario (mandato senza commissionario (mandato senza rappresentanza-commissioni rappresentanza-commissioni all'acquisto o alla vendita) come all'acquisto o alla vendita) come cessione di beni .cessione di beni .

• regola del “doppio passaggio” IVA dal regola del “doppio passaggio” IVA dal committente al commissionario e quindi dal committente al commissionario e quindi dal commissionario all'acquirente finale (o commissionario all'acquirente finale (o viceversa per la commissione all'acquisto).viceversa per la commissione all'acquisto).

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Commissione per la venditaCommissione per la vendita

Nella commissione per la vendita, il Nella commissione per la vendita, il commissionario fatturerà con Iva al terzo commissionario fatturerà con Iva al terzo l’importo pattuito per la vendita dei beni, il l’importo pattuito per la vendita dei beni, il committente, a sua volta, fatturerà con Iva al committente, a sua volta, fatturerà con Iva al commissionario l’importo dei beni venduti, commissionario l’importo dei beni venduti, diminuito della provvigione allo stesso diminuito della provvigione allo stesso spettantespettante

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Commissione per la vendita es.Commissione per la vendita es.

Un commissionario addebita al cliente terzo Un commissionario addebita al cliente terzo l’importo di euro 1.000,00 per la cessione l’importo di euro 1.000,00 per la cessione di un bene o di un servizio ed allo stesso di un bene o di un servizio ed allo stesso viene riconosciuta una provvigione a titolo viene riconosciuta una provvigione a titolo di remunerazione delle prestazioni del di remunerazione delle prestazioni del 20%. La cessione o la prestazione è 20%. La cessione o la prestazione è soggetta ad iva con aliquota ordinaria del soggetta ad iva con aliquota ordinaria del 20%20%

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Commissione per la vendita esCommissione per la vendita es

Il commissionario emette una fattura di Il commissionario emette una fattura di cessione nei confronti del cliente-terzo per cessione nei confronti del cliente-terzo per euro 1.000,00 sui quali si applica l’imposta euro 1.000,00 sui quali si applica l’imposta del 20%del 20%

Cessione imponibile1.000,00Cessione imponibile1.000,00

IVA 20% 200,00IVA 20% 200,00

Totale 1.200,00Totale 1.200,00

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Commissione per la vendita es.Commissione per la vendita es.

Il committente emette una fattura di Il committente emette una fattura di cessione nei confronti del commissionario:cessione nei confronti del commissionario:

Prezzo di vendita del bene 1.000,00Prezzo di vendita del bene 1.000,00

Provvigione pattuita -200,00 Provvigione pattuita -200,00

esclusa da iva art. 13 comma 2, lett. Besclusa da iva art. 13 comma 2, lett. B

Differenza imponibile 800,00Differenza imponibile 800,00

IVA 20% 160,00IVA 20% 160,00

Totale 960,00Totale 960,00

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Commissione per l’acquistoCommissione per l’acquisto

Nella commissione per l’acquisto, invece, Nella commissione per l’acquisto, invece, il terzo (ovviamente se soggetto passivo il terzo (ovviamente se soggetto passivo d’imposta) fatturerà con Iva al d’imposta) fatturerà con Iva al commissionario l’importo dei beni come se commissionario l’importo dei beni come se effettuasse una cessione al effettuasse una cessione al commissionario, e questi, a sua volta, commissionario, e questi, a sua volta, fatturerà al proprio committente l’importo fatturerà al proprio committente l’importo dei beni aumentato della sua provvigione dei beni aumentato della sua provvigione applicando l’Iva sul valore totaleapplicando l’Iva sul valore totale

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Commissione per l’acquisto es.Commissione per l’acquisto es.

Un commissionario riceve una fattura per Un commissionario riceve una fattura per l’importo di euro 2.000,00 a seguito l’importo di euro 2.000,00 a seguito dell’acquisto di un bene o di un servizio ed dell’acquisto di un bene o di un servizio ed allo stesso viene riconosciuta una allo stesso viene riconosciuta una provvigione a titolo di remunerazione delle provvigione a titolo di remunerazione delle prestazioni del 20%. L’acquisto è soggetto prestazioni del 20%. L’acquisto è soggetto ad iva con aliquota ordinaria del 20%ad iva con aliquota ordinaria del 20%

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Commissione per l’acquisto es.Commissione per l’acquisto es.

Il fornitore emette una fattura d’acquisto Il fornitore emette una fattura d’acquisto nei confronti del commissionario per euro nei confronti del commissionario per euro 2.000,00 sui quali si applica l’imposta del 2.000,00 sui quali si applica l’imposta del 20%20%

Cessione imponibile 2.000,00Cessione imponibile 2.000,00

IVA 20% 400,00IVA 20% 400,00

Totale 2.400,00Totale 2.400,00

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Commissione per l’acquisto es.Commissione per l’acquisto es.

Il commissionario emette fattura di Il commissionario emette fattura di cessione del bene o del servizio nei cessione del bene o del servizio nei confronti del committenteconfronti del committentePrezzo di acquisto 2.000,00Prezzo di acquisto 2.000,00Provvigione pattuita +400,00 Provvigione pattuita +400,00 soggetta ad iva art. 13 comma 2, lett. Bsoggetta ad iva art. 13 comma 2, lett. BTotale imponibile 2.400,00Totale imponibile 2.400,00IVA 20% 480,00IVA 20% 480,00Totale 2.880,00Totale 2.880,00

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Cessioni gratuiteCessioni gratuite Beni la cui produzione o scambio rientra Beni la cui produzione o scambio rientra nell’attività nell’attività

propria dell’impresapropria dell’impresa: : imponibilità assoluta. imponibilità assoluta.

Con eccezione per i "campioni di modico valore Con eccezione per i "campioni di modico valore appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3 lett.d), si pensi appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3 lett.d), si pensi alle diciture "omaggio gratuito"). Esclusione, in quanto spesa alle diciture "omaggio gratuito"). Esclusione, in quanto spesa generale a titolo promozionale che si correla al prezzo di generale a titolo promozionale che si correla al prezzo di cessione dei beni collocati sul mercato.cessione dei beni collocati sul mercato.

Beni che Beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresanon rientrano nell’attività propria dell’impresa: : imponibilità imponibilità solo se il valore unitario solo se il valore unitario

del bene supera 25,82 Eurodel bene supera 25,82 Euro

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Segue. Cessioni gratuiteSegue. Cessioni gratuite

L'imponibilità delle cessioni gratuite serve L'imponibilità delle cessioni gratuite serve ad evitare che un bene giunga al consumo ad evitare che un bene giunga al consumo detassato e consenta implicitamente la detassato e consenta implicitamente la detrazione dell'eventuale imposta assolta detrazione dell'eventuale imposta assolta sul suo acquisto. sul suo acquisto. (E’ esclusa l’imponibilità dei beni per i quali (E’ esclusa l’imponibilità dei beni per i quali

non è stata operata la detrazione al momento non è stata operata la detrazione al momento dell’acquisto)dell’acquisto)

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Campioni gratuitiCampioni gratuiti Non sono considerate cessioni di beni quelle Non sono considerate cessioni di beni quelle

aventi ad oggetto campioni gratuiti aventi ad oggetto campioni gratuiti appositamente contrassegnati.appositamente contrassegnati.

I campioni gratuiti non devono essere I campioni gratuiti non devono essere necessariamente beni di dimensioni o di valore necessariamente beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma possono essere anche esemplari di detti beni. possono essere anche esemplari di detti beni.

• Attenzione: vi è sempre la rilevanza del modico valore.

Spetta all’ufficio fornire la prova che i campioni gratuiti sono Spetta all’ufficio fornire la prova che i campioni gratuiti sono stati ceduti da un soggetto senza l’apposito contrassegno stati ceduti da un soggetto senza l’apposito contrassegno (art. 2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972).(art. 2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972).

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Cessioni gratuite per beneficenzaCessioni gratuite per beneficenza

Le cessioni gratuite per beneficenza o a Le cessioni gratuite per beneficenza o a favore di sinistrati sono favore di sinistrati sono esentiesenti dall’Iva ai dall’Iva ai sensi dell’articolo 10, se poste in essere sensi dell’articolo 10, se poste in essere nei confronti di enti pubblici, onlus, nei confronti di enti pubblici, onlus, associazioni o fondazioni con finalità di associazioni o fondazioni con finalità di assistenza e beneficenza. assistenza e beneficenza.

NB: Trattandosi di cessioni esenti, queste non danno diritto ad NB: Trattandosi di cessioni esenti, queste non danno diritto ad operare la detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto. operare la detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.

(Rinvio al pro – rata)(Rinvio al pro – rata)

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Cessioni di beni a titolo di scontoCessioni di beni a titolo di sconto

Esclusione dalla base imponibileEsclusione dalla base imponibile

Es. tredicesimo pezzo, cessione del Es. tredicesimo pezzo, cessione del premio a chi acquista una certa quantità di premio a chi acquista una certa quantità di merce. Tali cessioni sono disciplinate merce. Tali cessioni sono disciplinate dall’art. 15 e non concorrono a formare la dall’art. 15 e non concorrono a formare la base imponibile delle cessioni a cui sono base imponibile delle cessioni a cui sono collegatecollegate

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AutoconsumoAutoconsumo Destinazione al consumo personale o Destinazione al consumo personale o

familiare dell’imprenditore e ad altre finalità familiare dell’imprenditore e ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa (compresa estranee all’esercizio dell’impresa (compresa la cessazione dell’attività)la cessazione dell’attività)

Applicabile per le attività d’impresa, arti e Applicabile per le attività d’impresa, arti e professioniprofessioni

Rilevanza del solo “autoconsumo esterno”, Rilevanza del solo “autoconsumo esterno”, senza distinzione tra beni che rientrano o senza distinzione tra beni che rientrano o meno nell’attività propria dell’impresa meno nell’attività propria dell’impresa

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Segue autoconsumoSegue autoconsumo

I beni così ceduti, sono soggetti a I beni così ceduti, sono soggetti a autofatturazione, registrazione, autofatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione e concorrono liquidazione, dichiarazione e concorrono alla formazione del volume di affari. Per la alla formazione del volume di affari. Per la determinazione della base imponibile, in determinazione della base imponibile, in assenza di corrispettivo, si fa ricorso al assenza di corrispettivo, si fa ricorso al concetto di valore normale, così come concetto di valore normale, così come definito dall’articolo 14 del D.P.R. n. definito dall’articolo 14 del D.P.R. n. 633/1972633/1972

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Destinazione del bene ad uso Destinazione del bene ad uso personalepersonale

L’autoconsumo imponibile ad IVA si L’autoconsumo imponibile ad IVA si configura solamente quando la configura solamente quando la destinazione del bene ad uso personale destinazione del bene ad uso personale sia sia definitiva e non meramente definitiva e non meramente temporaneatemporanea

• (nella specie è stata esclusa la sussistenza di (nella specie è stata esclusa la sussistenza di autoconsumo in caso di temporanea destinazione autoconsumo in caso di temporanea destinazione di un appartamento ad abitazione del costruttore) di un appartamento ad abitazione del costruttore) (Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).(Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).

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Segue: assegnazioni ai soci e Segue: assegnazioni ai soci e associatiassociati

Assegnazione “a qualsiasi titolo”, intesa Assegnazione “a qualsiasi titolo”, intesa come movimento di ricchezza tra come movimento di ricchezza tra organismo sociale e membri organismo sociale e membri (trasferimento proprietà, divisione etc…)(trasferimento proprietà, divisione etc…)

Con esclusione dei beni di cui al terzo Con esclusione dei beni di cui al terzo comma:comma: aziende o rami di esseaziende o rami di esse azioni quote obbligazioni, etc…azioni quote obbligazioni, etc…

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Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titoloAssegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo Costituiscono cessioni di beni Costituiscono cessioni di beni

assoggettabili ad ivaassoggettabili ad iva le le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi

titolo da società di ogni tipo ed oggetto:titolo da società di ogni tipo ed oggetto:• rientrano nel campo di applicazione rientrano nel campo di applicazione

dell’imposta non solo le assegnazioni dell’imposta non solo le assegnazioni consistenti nella distribuzione di somme ai soci consistenti nella distribuzione di somme ai soci che conservino tale qualità, ma anche quelle che conservino tale qualità, ma anche quelle consistenti nell’erogazione a favore di soci che consistenti nell’erogazione a favore di soci che cessino di far parte della società, essendo cessino di far parte della società, essendo essenziale che l’assegnazione avvenga a essenziale che l’assegnazione avvenga a causa della qualità di socio (Art. 2, secondo causa della qualità di socio (Art. 2, secondo comma,n.6 del D.P.R.26/10/1972, n. 633).comma,n.6 del D.P.R.26/10/1972, n. 633).

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Deroghe: denaro o crediti in Deroghe: denaro o crediti in denarodenaro

Le cessioni di denaro non sono Le cessioni di denaro non sono assoggettate ad iva in quanto sono assoggettate ad iva in quanto sono considerate semplice movimento di considerate semplice movimento di capitali. Il denaro deve avere corso capitali. Il denaro deve avere corso legalelegale

Le somme di denaro corrisposte sotto Le somme di denaro corrisposte sotto forma di mutuo sono, invece, forma di mutuo sono, invece, prestazioni di serviziprestazioni di servizi

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Deroghe: denaro o crediti in denaro Deroghe: denaro o crediti in denaro seguesegue

Al concetto di denaro sono assimilabili gli Al concetto di denaro sono assimilabili gli assegni (circolari, bancari, postali), i vaglia assegni (circolari, bancari, postali), i vaglia cambiari, le cambiali ecc.cambiari, le cambiali ecc.

Quando il “denaro” è da considerare Quando il “denaro” è da considerare mercemerce, , come nel caso di cessione di monete da come nel caso di cessione di monete da collezione, la cessione è ovviamente collezione, la cessione è ovviamente imponibile imponibile ed è ed è esente esente (ai sensi dell’art. 10 (ai sensi dell’art. 10 n. 3 DPR 633/72) se ha ad oggetto valute n. 3 DPR 633/72) se ha ad oggetto valute estere o crediti in valuta estera.estere o crediti in valuta estera.

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Valori bollatiValori bollati

A proposito dell’esclusione della cessione A proposito dell’esclusione della cessione di valori bollati, marche assicurative o di valori bollati, marche assicurative o valori similari ricordiamo che essa opera valori similari ricordiamo che essa opera a a condizione condizione che i beni vengano ceduti al che i beni vengano ceduti al loro valore facciale e che siano ancora loro valore facciale e che siano ancora utilizzabili al momento della cessione. Ne utilizzabili al momento della cessione. Ne consegue che sono consegue che sono imponibili imponibili le cessioni le cessioni aventi ad oggetto francobolli non aventi aventi ad oggetto francobolli non aventi corso legale nello Stato di emissione.corso legale nello Stato di emissione.

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Premi di fedeltàPremi di fedeltà I “I “premi di fedeltàpremi di fedeltà” corrisposti, in ” corrisposti, in

denaro, da un’impresa alla propria denaro, da un’impresa alla propria clientela, a titolo gratuito, senza che ciò clientela, a titolo gratuito, senza che ciò faccia obbligo di fare, non fare o faccia obbligo di fare, non fare o permettere, costituiscono cessioni di permettere, costituiscono cessioni di denaro e sono, quindi, da considerare denaro e sono, quindi, da considerare fuori del campo di applicazione dell’iva, fuori del campo di applicazione dell’iva, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett.a ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett.a del decreto n. 633 del 1972. (R.M. del decreto n. 633 del 1972. (R.M. 23/9/1974, n.502713).23/9/1974, n.502713).

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Somme versate dai soci nell’ambito di Somme versate dai soci nell’ambito di rapporti associativirapporti associativi

Le somme versate dai soci nell’ambito di rapporti Le somme versate dai soci nell’ambito di rapporti associativi, non configurano di norma ipotesi associativi, non configurano di norma ipotesi impositive, per carenza dei presupposti oggettivi.impositive, per carenza dei presupposti oggettivi. Tali somme, infatti, non costituiscono il corrispettivo di Tali somme, infatti, non costituiscono il corrispettivo di

specifiche prestazioni di servizi, ma evidenziano specifiche prestazioni di servizi, ma evidenziano operazioni finanziarie poste in essere nell’ambito del operazioni finanziarie poste in essere nell’ambito del rapporto che lega gli associati all’ente associativo.rapporto che lega gli associati all’ente associativo.

Sono invece imponibili le somme versate dai soci Sono invece imponibili le somme versate dai soci nelle ipotesi in cui i contributi sono diretti a nelle ipotesi in cui i contributi sono diretti a compensare determinati ed individuati servizi, compensare determinati ed individuati servizi, resi ai soci dall’ente associativo.resi ai soci dall’ente associativo. sussistendo in questo caso un rapporto sussistendo in questo caso un rapporto

sinallagmatico, a diretto vantaggio dei singoli soci.sinallagmatico, a diretto vantaggio dei singoli soci.

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Contributi per la ricerca scientificaContributi per la ricerca scientifica

Sono da considerarsi Sono da considerarsi al di fuori del campo di al di fuori del campo di applicazione dell’ivaapplicazione dell’iva, per carenza del , per carenza del presupposto oggettivo, presupposto oggettivo, i contributi per la ricerca i contributi per la ricerca scientifica concessi “a fondo perduto”, scientifica concessi “a fondo perduto”, ad enti di ad enti di diritto pubblico o ad organismi con personalità diritto pubblico o ad organismi con personalità giuridica di diritto privato. (decreto del Ministero giuridica di diritto privato. (decreto del Ministero della Marina Mercantile ai sensi della legge della Marina Mercantile ai sensi della legge 17/2/1982, n. 41)17/2/1982, n. 41)

Tali contributi, infatti, non sono collegati da un Tali contributi, infatti, non sono collegati da un nesso sinallagmatico a specifiche prestazioni di nesso sinallagmatico a specifiche prestazioni di servizi rese dai soggetti beneficiari alla stessa servizi rese dai soggetti beneficiari alla stessa Amministrazione (R.M. 4/12/1990 n. 431058).Amministrazione (R.M. 4/12/1990 n. 431058).

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Versamenti effettuati dagli associati Versamenti effettuati dagli associati ad un’associazione di categoriaad un’associazione di categoria

Se effettuati a mero titolo di contributi Se effettuati a mero titolo di contributi associativi, devono ritenersi associativi, devono ritenersi esclusi dalla esclusi dalla sfera di applicazione dell’iva,sfera di applicazione dell’iva, per per assenza del presupposto oggettivo, assenza del presupposto oggettivo, i i versamenti effettuati dagli associati ad versamenti effettuati dagli associati ad un’associazione di categoria, un’associazione di categoria, in quanto in quanto non costituiscono il corrispettivo di una non costituiscono il corrispettivo di una specifica prestazione di servizi o di una specifica prestazione di servizi o di una cessione di beni.(R.M. 4/12/1973, n. cessione di beni.(R.M. 4/12/1973, n. 504943).504943).

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I I conferimenti di aziendeconferimenti di aziende in società, enti, in società, enti, associazioni o altre organizzazioni, comportano associazioni o altre organizzazioni, comportano un trasferimento di proprietà ma sono esclusi dal un trasferimento di proprietà ma sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA. Conferimento campo di applicazione dell'IVA. Conferimento come contratto associativo e non di scambio come contratto associativo e non di scambio

Anche le Anche le cessioni di aziendecessioni di aziende sono escluse dal sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA rappresentando campo di applicazione dell'IVA rappresentando atti di organizzazione dell'impresa e non atti di atti di organizzazione dell'impresa e non atti di gestione ed inoltre in quanto, per definizione, le gestione ed inoltre in quanto, per definizione, le aziende non vengono cedute a consumatori finaliaziende non vengono cedute a consumatori finali

Deroghe: conferimento e cessione Deroghe: conferimento e cessione di azienda (o rami d’azienda)di azienda (o rami d’azienda)

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Cessione di azienda non soggetta Cessione di azienda non soggetta ad IVAad IVA

Affinché si abbia Affinché si abbia cessione di azienda non cessione di azienda non soggetta ad Iva,soggetta ad Iva, è necessario che risulti che è necessario che risulti che parti hanno inteso trasferire non una semplice parti hanno inteso trasferire non una semplice somma di beni, ma somma di beni, ma un complesso organico un complesso organico unitariamente considerato, unitariamente considerato, dotato di una dotato di una potenziale sia pur residua produttività (non è potenziale sia pur residua produttività (non è sufficiente che si tratti di un insieme di beni sufficiente che si tratti di un insieme di beni venduti in un unico lotto).(Cass. Sez. I, 9/7/1992, venduti in un unico lotto).(Cass. Sez. I, 9/7/1992, n. 8362, in “Corr. trib.”, 1992, 2580).n. 8362, in “Corr. trib.”, 1992, 2580).

In senso conforme, Cass. Sez. I, 26/7/1993, n. In senso conforme, Cass. Sez. I, 26/7/1993, n. 8365, relativa ad una fattispecie di cessione di 8365, relativa ad una fattispecie di cessione di un fabbricato ad uso pensione, con le relative un fabbricato ad uso pensione, con le relative attrezzature ed i diritti d’uso ad esso connessiattrezzature ed i diritti d’uso ad esso connessi..

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Cessione di azienda non soggetta Cessione di azienda non soggetta ad IVAad IVA

In caso di trasferimento di un In caso di trasferimento di un complesso aziendale comprendente complesso aziendale comprendente diritti su marchi, questi ultimi devono diritti su marchi, questi ultimi devono scontare l’Iva separatamente dalla scontare l’Iva separatamente dalla cessione dell’azienda che è soggetta cessione dell’azienda che è soggetta all’imposta di registroall’imposta di registro

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Esistenza dell’aziendaEsistenza dell’azienda

Per l’esistenza dell’azienda Per l’esistenza dell’azienda non è richiesta, in non è richiesta, in linea di massima, l’attività produttiva.linea di massima, l’attività produttiva.

Es. l’opificio di un’azienda industriale che Es. l’opificio di un’azienda industriale che abbia bisogno di essere riattivato o reinserito abbia bisogno di essere riattivato o reinserito nel ciclo mercantile.nel ciclo mercantile.

Pertanto, la vendita di un’azienda non è da Pertanto, la vendita di un’azienda non è da considerare, cessione di beni imponibile, considerare, cessione di beni imponibile, sempreché all’atto della cessione sussista sempreché all’atto della cessione sussista quel complesso di beni organizzati quel complesso di beni organizzati finalisticamente alla produzione.(R.M. finalisticamente alla produzione.(R.M. 28/11/1973, n. 503091).28/11/1973, n. 503091).

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Operazioni a premioOperazioni a premio

Non sono soggette ad imposta le cessioni Non sono soggette ad imposta le cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premioe delle operazioni a premio

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Cessione di terrenoCessione di terreno

Sono escluse le cessioni che abbiano Sono escluse le cessioni che abbiano ad oggetto ad oggetto terreni non edificabiliterreni non edificabili, , intendendo per essi quelli che, all’atto intendendo per essi quelli che, all’atto della cessione, siano soggetti a vincolo della cessione, siano soggetti a vincolo di inedificabilità ad opera di leggi dello di inedificabilità ad opera di leggi dello Stato o delle regioni o comunque di Stato o delle regioni o comunque di strumenti urbanistici generali o strumenti urbanistici generali o particolareggiati.particolareggiati.

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Cessione di terrenoCessione di terreno

Rientra nel campo di applicazione Rientra nel campo di applicazione dell’Iva, la cessione di un terreno di dell’Iva, la cessione di un terreno di natura edificatoria, pur quando tale natura edificatoria, pur quando tale bene bene appartenga ad un’impresa appartenga ad un’impresa agricola e di fatto sia destinato alla agricola e di fatto sia destinato alla produzione agricola. produzione agricola. (Cass. Sez. (Cass. Sez. trib. 3/4/2000 n. 3987).trib. 3/4/2000 n. 3987).

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Segue cessione di terrenoSegue cessione di terreno

Le cessioni che per oggetto terreni non Le cessioni che per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, non sono suscettibili di utilizzazione edificatoria, non sono soggette ad iva. I terreni agricoli non sono soggette ad iva. I terreni agricoli non sono soggetti ad iva mentre quelli edificabili sono soggetti ad iva mentre quelli edificabili sono soggetti in base all’aliquota ordinaria. soggetti in base all’aliquota ordinaria.

La cessione di un terreno in parte agricolo e in La cessione di un terreno in parte agricolo e in parte edificabile non è soggetta ad iva ma ad parte edificabile non è soggetta ad iva ma ad imposta di registro, se la vendita è effettuata a imposta di registro, se la vendita è effettuata a prezzo unico e indistinto (R.M. 10.09.1991 n. prezzo unico e indistinto (R.M. 10.09.1991 n. 430065)430065)

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Prestazioni di serviziPrestazioni di servizi L’art. 3 definisce prestazioni di sevizi L’art. 3 definisce prestazioni di sevizi

quelle che dipendono da una serie di quelle che dipendono da una serie di contratti tipici, disciplinati dal Codice contratti tipici, disciplinati dal Codice Civile, nonché le prestazioni derivanti in Civile, nonché le prestazioni derivanti in genere da una serie di obbligazioni di fare genere da una serie di obbligazioni di fare non fare o di permettere quale ne sia la non fare o di permettere quale ne sia la fontefonte

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Contratti tipiciContratti tipici

contratto d’opera contratto d’opera appalto appalto trasporto trasporto mandato mandato spedizione spedizione agenzia agenzia mediazione mediazione deposito deposito

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Prestazioni di servizi seguePrestazioni di servizi segue Contratto d’operaContratto d’opera (art.2222 c.c.):un soggetto si (art.2222 c.c.):un soggetto si

obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione (la proprio, senza vincolo di subordinazione (la materia può o meno essere fornita dal prestatore materia può o meno essere fornita dal prestatore ma se assume carattere prevalente nel contratto ma se assume carattere prevalente nel contratto si ha una vendita)si ha una vendita)

AppaltoAppalto (1665 c.c.):una parte si assume con (1665 c.c.):una parte si assume con l’organizzazione di mezzi necessari e l’organizzazione di mezzi necessari e con con gestione a proprio rischiogestione a proprio rischio , il compimento di , il compimento di un’opera dietro corrispettivo. (la materia è fornita un’opera dietro corrispettivo. (la materia è fornita dall’appaltatore salvo patto contrario)dall’appaltatore salvo patto contrario)

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Segue: Prestazioni di serviziSegue: Prestazioni di servizi Mandato Mandato (1703 e ss.): con il quale una parte si (1703 e ss.): con il quale una parte si

obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei confronti dell’altra (vedi schede commissione)confronti dell’altra (vedi schede commissione)

Agenzia Agenzia (1742 e ss.): con il quale una parte assume (1742 e ss.): con il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (la onerosità contratti in una zona determinata (la onerosità cosituisce elemento essenziale)cosituisce elemento essenziale)

Mediazione Mediazione (1754 c.c.): con il quale un mediatore (1754 c.c.): con il quale un mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad esse da rapporti di un affare senza essere legato ad esse da rapporti di colaborazioneo rappresentanzadi colaborazioneo rappresentanza

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Trasporto e spedizioneTrasporto e spedizione

La differenza tra contratto di trasporto (1678 c.c) e La differenza tra contratto di trasporto (1678 c.c) e contratto di spedizione (1737 c.c) consiste nel fatto contratto di spedizione (1737 c.c) consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i mezzi propri o anche a mezzo di altri, il trasporto con i mezzi propri o anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, nel assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a concludere con altri, in nome e per conto di colui che concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato l’incarico, il trasporto.gli ha dato l’incarico, il trasporto.

Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha trasferito Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha trasferito al luogo indicato le cose ricevute in consegna, salva la al luogo indicato le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità per l’eventuale loro perdita.sua responsabilità per l’eventuale loro perdita.

Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell’inadempimento dell’obbligo di concluderlo.dell’inadempimento dell’obbligo di concluderlo.

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Deposito e disposizione di chiusuraDeposito e disposizione di chiusura

Deposito Deposito (1766): con il quale una parte (1766): con il quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla natural’obbligo di custodirla e di restituirla natura

Elencazione dei contratti meramente Elencazione dei contratti meramente esemplificativa, ampia disposizione di esemplificativa, ampia disposizione di chiusura, chiusura, qualsiasi obbligazione di fare, qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere dà luogo a una non fare o permettere dà luogo a una prestazione di servizi ai fini IVA.prestazione di servizi ai fini IVA.

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Prestazioni generichePrestazioni generiche

Nel suo insieme la definizione di Nel suo insieme la definizione di prestazione generica assume carattere prestazione generica assume carattere residuale, in aderenza a quanto contenuto residuale, in aderenza a quanto contenuto nelle direttive comunitarie e comprende nelle direttive comunitarie e comprende tutto ciò che non è cessione di bene per tutto ciò che non è cessione di bene per attrarre alla disciplina dell’iva ogni attrarre alla disciplina dell’iva ogni operazione economicamente rilevanteoperazione economicamente rilevante

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Locazioni, affitti, e similiLocazioni, affitti, e simili

Sono comprese tutte le concessioni in Sono comprese tutte le concessioni in locazione, affitto, noleggio e simili di beni, locazione, affitto, noleggio e simili di beni, siano essi mobili. Immobili o produttivi siano essi mobili. Immobili o produttivi come l’aziendacome l’azienda

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Affitto d’aziendaAffitto d’azienda

Il Ministero con Circolare n. 26 del Il Ministero con Circolare n. 26 del 19/3/1985, ha precisato che il locatore, 19/3/1985, ha precisato che il locatore, qualora affitti l’unica azienda, perde lo qualora affitti l’unica azienda, perde lo status di soggetto passivo d’imposta, con status di soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che l’operazione è da la conseguenza che l’operazione è da assoggettare all’imposta di registro, sicché assoggettare all’imposta di registro, sicché i canoni sono fuori campo Iva per carenza i canoni sono fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivodel presupposto soggettivo

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Affitto d’aziendaAffitto d’azienda

La perdita del requisito di soggettività ai La perdita del requisito di soggettività ai fini Iva in seguito all’affitto dell’azienda non fini Iva in seguito all’affitto dell’azienda non può mai riguardare l’imprenditore con più può mai riguardare l’imprenditore con più aziende né le società, in considerazione aziende né le società, in considerazione del fatto che per le stesse opera la del fatto che per le stesse opera la presunzione “presunzione “juris et de jure” juris et de jure” (assoluta)(assoluta) di di attività imprenditoriale in base alla quale attività imprenditoriale in base alla quale tutte le operazioni attive si considerano tutte le operazioni attive si considerano effettuate nell’esercizio di impresa.effettuate nell’esercizio di impresa.

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Leasing Leasing

Contratto atipico posto in essere da una Contratto atipico posto in essere da una società intermediaria (non produttrice) che società intermediaria (non produttrice) che ha per oggetto beni strumentali ove è ha per oggetto beni strumentali ove è previsto che alla scadenza il conduttore previsto che alla scadenza il conduttore possa esercitare il diritto di riscatto del possa esercitare il diritto di riscatto del bene. Il soggetto concedente è tenuto ad bene. Il soggetto concedente è tenuto ad applicare l’iva, provvedendo all’emissione applicare l’iva, provvedendo all’emissione della fattura, in corrispondenza di ognuno della fattura, in corrispondenza di ognuno dei pagamenti periodici del canonedei pagamenti periodici del canone

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Lease-backLease-back

Il lease-back è un’ operazione con la quale Il lease-back è un’ operazione con la quale un’impresa industriale o commerciale un’impresa industriale o commerciale vende un bene strumentale mobile o vende un bene strumentale mobile o immobile ad un’impresa finanziaria che immobile ad un’impresa finanziaria che contestualmente lo concede in locazione contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice finanziaria alla stessa impresa venditrice

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Segue lease-backSegue lease-back

La società di leasing che acquista l’immobile La società di leasing che acquista l’immobile dall’impresa futura utilizzatrice può detrarre l’iva dall’impresa futura utilizzatrice può detrarre l’iva sul prezzo d’acquisto del bene successivamente sul prezzo d’acquisto del bene successivamente concesso in locazione finanziariaconcesso in locazione finanziaria

I canoni relativi alla conseguente locazione I canoni relativi alla conseguente locazione finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a detrazione da parte dell’impresa prima cedente detrazione da parte dell’impresa prima cedente ora utilizzatrice del beneora utilizzatrice del bene

L’eventuale riscatto del bene è anch’esso L’eventuale riscatto del bene è anch’esso un’operazione imponibile con diritto a detrazioneun’operazione imponibile con diritto a detrazione

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Cessioni di beni immaterialiCessioni di beni immateriali

La fattispecie va distinta a seconda che la La fattispecie va distinta a seconda che la cessione abbia ad oggetto diritti di cessione abbia ad oggetto diritti di proprietà industriale ovvero diritti d’autore proprietà industriale ovvero diritti d’autore in vista del diverso trattamento applicabilein vista del diverso trattamento applicabile

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Diritti di proprietà industrialeDiritti di proprietà industriale

Sono assimilate alle prestazioni di servizi Sono assimilate alle prestazioni di servizi le cessioni, le concessioni, licenze e simili, le cessioni, le concessioni, licenze e simili, aventi ad oggetto il trasferimento della aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà ovvero il solo diritto d’uso dei proprietà ovvero il solo diritto d’uso dei seguenti beni immateriali:seguenti beni immateriali: invenzioni industriali, processi, formule (e invenzioni industriali, processi, formule (e

simili che possono costituire oggetto di simili che possono costituire oggetto di brevetto), marchi, insegne, disegni brevetto), marchi, insegne, disegni ornamentali, modelli di utilità, ecc.ornamentali, modelli di utilità, ecc.

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Cessione di diritto d’autoreCessione di diritto d’autore

Le cessioni dei diritti d’autore e simili sono Le cessioni dei diritti d’autore e simili sono assimilate alle prestazioni di servizi. Si assimilate alle prestazioni di servizi. Si tratta in particolare dei diritti relativi a: tratta in particolare dei diritti relativi a: opere di carattere creativo che opere di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, appartengono alla letteratura, alla musica, alle arte figurative (sculture, pittura, alle arte figurative (sculture, pittura, disegno, fotografia), all’architettura, al disegno, fotografia), all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque sia teatro e alla cinematografia, qualunque sia il modo e la forma di espressione, che sono il modo e la forma di espressione, che sono protette dalla legge sul diritto d’autoreprotette dalla legge sul diritto d’autore

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Somministrazione di alimenti e Somministrazione di alimenti e bevandebevande

L’inserimento tra i servizi di tali prestazioni L’inserimento tra i servizi di tali prestazioni è stato dettato dall’esigenza di eliminare i è stato dettato dall’esigenza di eliminare i dubbi sulla loro qualificazione (se dubbi sulla loro qualificazione (se prestazioni di dare o di fare)prestazioni di dare o di fare)

Le vendite da asporto, invece, in quanto Le vendite da asporto, invece, in quanto considerate cessioni di beni non rientrano considerate cessioni di beni non rientrano tra le somministrazioni tra le somministrazioni

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Commercio elettronico di beni Commercio elettronico di beni digitalidigitali

Tutte le operazioni che si realizzano Tutte le operazioni che si realizzano tramite via telematica sono da considerarsi tramite via telematica sono da considerarsi sempre delle prestazioni di servizi a sempre delle prestazioni di servizi a prescindere dai beni o dai servizi cedutiprescindere dai beni o dai servizi ceduti

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Prestazioni gratuite imponibiliPrestazioni gratuite imponibili

Sono da assoggettare ad iva le prestazioni Sono da assoggettare ad iva le prestazioni gratuite rese a terzi e quelle destinate al gratuite rese a terzi e quelle destinate al consumo personale o familiare consumo personale o familiare dell’imprenditore, purché si verifichino le dell’imprenditore, purché si verifichino le seguenti condizioni: il valore unitario della seguenti condizioni: il valore unitario della prestazione sia superiore a 25,82 euro e prestazione sia superiore a 25,82 euro e che l’imposta sui relativi acquisti sia che l’imposta sui relativi acquisti sia detraibiledetraibile

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Prestazioni gratuite non soggette Prestazioni gratuite non soggette ad impostaad imposta

Sono fuori dal campo iva per esclusione:Sono fuori dal campo iva per esclusione: Le prestazioni gratuite rese dai professionistiLe prestazioni gratuite rese dai professionisti

Ma attenzione perché le professioni protette non ammettono Ma attenzione perché le professioni protette non ammettono prestazioni gratuiteprestazioni gratuite

Le somministrazioni gratuite nelle mense Le somministrazioni gratuite nelle mense aziendaliaziendali

Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso)educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso)

Le prestazioni gratuite con imposta non detraibileLe prestazioni gratuite con imposta non detraibile