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Contenzioso Tributario: Profili critici nel processo di primo grado Avv. Dott. Luigi Ferrajoli 24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040 25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628 [email protected] www.studioferrajoli.it

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Contenzioso Tributario: Profili critici nel processo di primo grado

Avv. Dott. Luigi Ferrajoli

24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040

25121 BRESCIA - VIA SOLFERINO, 28B TEL (+39) 030 3758566 FAX (+39) 030 3753628

[email protected]

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Il quadro normativo

D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546Normativa di riferimento:

Codice procedura civile

La disposizione generale di rinvio al c.p.c. opera:-quando nessuna norma del D.Lgs. n. 546/92 disciplini una certa fattispecie (vuoto normativo)- se la norma del c.p.c. risulta compatibile con i caratteri del processo tributario

Richiami positiviEs. disciplina delle notificazioni,termine per impugnazione sentenza

(riformato per effetto delle modifiche del c.p.c.)…

Esclusioni specificheEs. Divieto prova testimoniale e giuramento, Art. 337 c.p.c.

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Oggetto della giurisdizione tributaria: Art. 2, 1°co.

I tributi di ogni genere e specie comunque denominati

Tributi regionali, provinciali, comunali

Contributo per il servizio sanitario nazionale

Sovrimposte e addizionali

Sanzioni amministrativecomunque irrogate da uffici finanziari

Interessi e ogni altro accessorio

Tutte le

controversie concernenti:

La giurisdizione tributaria ha carattere generale, competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario, o di sanzioni inflitte

da uffici tributari

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Oggetto della giurisdizione tributaria: Art. 2, 2°co.concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura,

l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di

una stessa particella

relative alla debenza del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento

dei rifiuti urbani

concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita

catastale

relative alla debenza del canone per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche

attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni

Appartengonoalla

Giurisdizione tributaria

anche le

controversie:

Circ. 25/E del 21.03.2002: per effetto del tenore generale della nuova disposizione ogni tributo, anche di nuova istituzione, rientra automaticamente nella giurisdizione tributaria,senza alcuna necessità di espresse disposizioni relative al contenzioso

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Oggetto della giurisdizione tributaria: esclusioni

Le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi

alla notifica della cartella di pagamento

Restano escluse dallagiurisdizionetributaria:

Contro il processo esecutivo ordinario, la disciplina dell’esecuzione forzata tributariaammette:•L’opposizione di terzo, promossa dal terzoche assume di essere proprietario dei beni Pignorati (secondo le norme del c.p.c.);•L’opposizione agli atti esecutivi, avanti il giudice ordinario

Esclusal’opposizione all’esecuzione, con cui si contestail diritto della parteistante di procedere ad esecuzione forzata

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Liti esecutive

Il contribuente può:• impugnare il ruolo dinanzi le commissioni tributarie;• proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario per contestare la pignorabilità dei beni;• proporre opposizione dinanzi al giudice ordinario contro i singoli atti esecutivi

L’agente della riscossione, nellecause promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente laregolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causal’ente creditore interessato, altrimentirisponde delle conseguenze della lite.

Ammessa la sospensione della procedura esecutiva dal giudice dell’esecuzione se:- ricorrono gravi motivi- sussiste fondato pericolo digrave ed irrevocabile danno

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Oggetto della giurisdizione tributaria: Art. 2, 3°co.

Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti

nella propria giurisdizione

ECCETTOQuerela di falsoStato e capacità delle persone diversa dalla

capacità di stare in giudizio

Casistica: dopo la proposizione della querela di falso in ordine alla verifica della falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimentodi notifica di un avviso di accertamento, il contribuente propone ricorso avverso l’atto impositivo. Il procedimento tributario rimane sospeso fino alla decisione in ambito civile.

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Poteri delle Commissioni tributarie: Art. 7

Ai fini istruttori e

nei limiti dei fatti dedotti dalle parti

Non è ammesso il giuramento

Non è ammessa la prova testimoniale

Le Commissioni esercitano tutte le facoltà di accesso,richiesta di dati,

richiesta di informazioni,chiarimenti,

conferite agli uffici tributari ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta

Le Commissionipossono disporre

consulenza tecnicao

richiedere apposite relazioniad organi tecnici

dell’Amministrazione dello stato o di altri

enti pubblici

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Poteri istruttori delle Commissioni tributarieI mezzi istruttori di cui può disporre il giudice tributario, elencati ex art. 7,

possono cumularsi ai mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile.I poteri istruttori in questione trovano il limite dei fatti dedotti in giudizio dalle

parti, nel senso che non possono essere esercitati per acquisire elementidiversi da quanto rimesso all’esame del giudicante.

Le riferite facoltà devono essere esercitate esclusivamente ai fini istruttori, peril controllo dei fatti controversi e per il riesame dell’attività probatoria compiuta

dagli uffici finanziari in via primaria.

“I poteri istruttori sono conferiti proprio in funzione della valutazione, ad esse affidata, della legittimità e della congruità delle pretese dell’Ufficio;

i giudici tributari di merito possono cioè acquisire aliunde, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio, gli elementi di decisione,

di cui compiono una valutazione autonoma, rispettoa ll’assunto dell’ufficio”(Cass. Civ., sentenza 8.05.2000 n. 5776)

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Altri poteri istruttori delle Commissioni tributarie

ALTRI POTERI

ISTRUTTORI

Richiesta di informazioni alla P.A. art. 213 c.p.c

Possibilità di desumere argomenti di prova art. 116 c.p.c

Interrogatorio non formale delle parti art. 117 c.p.c

Ordine di ispezione e cose art. 118 c.p.c

Il giudice tributario può acquisire d’ufficio determinate prove se sonoindispensabili per decidere e per motivare in maniera adeguata la sentenza.

L’esercizio dei poteri istruttori non ha la funzione di sopperire alledeficienze probatorie delle parti, che devono comunque produrre in giudizio.L’onere della prova contraria a quella dell’Amministrazione finanziaria grava

sul contribuente, il quale non può essere surrogato dal giudice (Corte Cassazione, sentenza 17 giugno 2002 n. 8665)

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Limiti dei poteri istruttori delle Commissioni tributarie

I poteri istruttori concessi ai giudici tributari devono in ogni caso rispettarel’adempimento dell’onere della prova posto a carico delle parti e, per quantoriguarda l’amministrazione, l’assolvimento dell’obbligo di motivazione degli atti emanati.Per effetto dell’abrogazione del potere del giudice di ordinare il deposito di documenti alle parti, ad opera dell’art. 3-bis, comma V, del d.l. n. 203/05, al giudice non è più richiesto di supplire ad eventuali carenze probatorie riguardanti atti e documenti che sono in possesso della parte resistente, richiedendone l’acquisizione ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.(In precedenza Cass. Civ, Sez. Trib., sentenza n. 14624/00)

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Poteri istruttori delle Commissioni tributarieI poteri istruttori previsti dall’art. 7 non consentono la produzione

di documenti che possano sanare l’omissione della motivazione dell’atto di accertamento

“L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’accertamento derivanon solo dall’art. 7 della Legge n. 212/00 ove l’ultima parte del comma 1recita “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”, ma anche dall’art. 42 del D.P.R. n. 600/73, ove si richiede che qualsiasi atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente deve essere allegato all’atto che lo richiama. Ne consegue che il ricorso a documenti non conosciuti (…) è legittimo solo se questi sono allegati all’avviso di accertamento, senza possibilità di integrare successivamente tale carenza, avendo l’atto accertativo natura sostanziale per cui deve contenere a pena di nullità l’indicazionedocumentale dei presupposti di fatto e di diritto che lo giustificano”(Comm. Trib. Prov. Torino, Sez. XXVI, n. 51/2002)

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Poteri istruttori delle Commissioni tributarie: Art. 7, co. 5

Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento od un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano in relazione

all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente, vale a dire innanzia al TAR (ai fini dell’annullamento).

Al giudice tributario è rimesso il potere di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo che, attraverso una cognizione incidenter tantum effettuata ai soli fini della decisione da assumere sull’atto impugnato, dovrà essere considerato tamquam non esset.

Coordinamento con il principio ex art. 2 che rimette al giudice tributario la risoluzione in via incidentale di ogni questione rientrante nella propria

GiurisdizioneEs. valutazione compatibilità di un atto col diritto comunitario

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Poteri istruttori delle Commissioni tributarie:

Testimonianze scritte rilasciate da terziLimiti della utilizzabilità nel processo tributario delle dichiarazioni testimoniali

acquisite dalla polizia tributaria e tradotte in documenti.

“non è richiesto che che le indagini fiscali si svolgano nel rispetto delle regole processuali circa l’assunzione delle prove ed è consentita agli Uffici l’utilizzazione delle informazioni di cui siano venuti

comunque in possesso”(Cass. Civ. sentenza n. 14427/99)

“La limitazione probatoria prevista dall’art. 7 non può essere interpretata nel seno di ricomprendere anche l’inammissibilità delle

dichiarazioni dei terzi”(Corte Cost. sentenza n. 18/00)

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

scopo Necessità di acquisire elementi conoscitivi di particolare “complessità” Art. 7

Modi di assunzione

•Consulenza facoltativa, istanza di parte e d’ufficio•Obblighi di giuramento per il consulente•Applicabilità norme su astensione e ricusazione•L’attività deve consentire contraddittorio•Le parti possono nominare un consulente ed intervenire alle operazioni direttamente o permezzo del proprio consulente

Presupposti e oggetto “Complessità” e “tecnicità” della questioneValutazione e individuazione dei fatti: attività deduttiva e di accertamento

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

natura

La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una provavera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidatoal prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale tuttavia, nell’ammettere il mezzo stesso deve attenersi al limite ad esso intrinseco consistente nella sua funzionalità allarisoluzione di questioni di fatto presupponenti cognizioni di ordine tecnico e non giuridico.

La Corte di Cassazione ha affermato che nel giudiziod’appello è utilizzabile la perizia raccolta in un diverso processo,

non soltanto quale fonte di indizi, ma con il valore di provaesclusiva, se concernente la medesima situazione di fatto, in forza del principio dell’unità della giurisdizione .

Il giudice d’appello che dichiari inammissibile la perizia devecongruamente motivare

(Cass. Civ. Sez. trib., sentenza n. 6.02.2009 n. 2904)

Utilizzabilità

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

La consulenza tecnica su assetto normativo:il giudice può legittimamente ricorrere all’istituto

della consulenza tecnica per acquisire la nozione di quelle norme

che non è tenuto a conoscere in forza del suo ufficio

Vietata

Nella ricerca dei saperi normalmente estranei algiudice ordinario, l’istituzione del giudice speciale,o la specializzazione del giudice ordinario (come quello tributario) è soluzione alternativarispetto all’utilizzo diffuso della consulenza tecnica

Ratio

Il consulente non può divenire il mandatario per le prove del giudice

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

Non si possono sovvertire i principi dell’istruzione probatoria del processo tributario: tramite la consulenza non è possibile operare una supplenza - nella funzione di accertamento demandata agli uffici finanziari - nella delimitazione della controversia per opera delle parti - nell’assolvimento dell’onere probatorio

La potenziale inadeguatezza nella composizione delle Commissioni tributarie non costituisce una giustificazione dell’ampliamento oggettuale della consulenza, piuttosto l’indice di una frizionetra la necessità costituzionalmente garantitadi un giudice idoneo e la carenza attuale della normativa

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“La consulenza tecnica d’Ufficio, il cui scopo è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualorala parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti, circostanze non provati.Ai soprindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsisoltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, nella quale ipotesi, peraltro, la parte che denuncia la mancata ammissione dellaconsulenza ha l’onere di precisare, sotto il profilo causale, come l’espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata” (Cass. Civ. Sez. III, 31.07.2002, n. 11359)

Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

Se la consulenza ha ad oggetto una questione che rientra nel diritto proprio del giudice tributario, la decisione risulta viziata laddove il giudice faccia

proprio il ragionamento giuridico del c.t.u senza adattamento alcuno, in quanto il giudice dismette le proprie necessarie vesti istituzionali per

demandare al consulente la risoluzione giuridica della questione.

“… Pertanto il giudice, qualora erroneamente affidi al consulente lo svolgimento di accertamenti e la formulazione di valutazioni giuridiche odi merito inammissibili, non può risolvere la controversia in base ad un richiamo alle conclusioni del consulente stesso, ma può condividerle soltanto ove formuli una propria autonoma motivazione basata sulla valutazione degli elementi di prova legittimamente acquisiti nel processoe dia sufficiente ragione del proprio convincimento, tenendo conto delle contrarie deuzioni delle parti che siano sufficientemente specifiche” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 04.02.1999 n. 996)

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

Consulenzaobbligatoria

“In tema di contenzioso tributario, a fronte delmancato assolvimento dell’onere probatorio da partedel soggetto onerato, il giudice tributario non è tenuto ad acquisire d’ufficio le prove, in forza dei poteri istruttori a lui attribuiti dall’art. 7 del D.lgs. n. 546/92.Tali poteri infatti sono meramente integrativi dell’onere probatorio principale, in quanto utilizzatisolo qualora sia impossibile o sommamente difficile fornire, da parte di chi vi è tenuto, le proverichieste” (Cass. Civ. Sez. V, 07.02.2001 n. 1701)

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Poteri delle Commissioni Tributarie:consulenza tecnica

Consulenzafacoltativa

“l’esercizio delle facoltà di disporre accertamenti istruttori a integrazione delle prove offerte dalleparti costituisce valutazione discrezionale (e perciòinsindacabile) delle Commissioni Tributarie”(Cass, Civ, Sez. V, 23.12.2000 n. 16171)

“nel processo tributario, se la prova della pretesa creditoria non è fornitadalla parte onerata, a tale carenza istruttoria non può supplire la Commissione, perché l’art. 7 del D.lgs. N. 546/92 che attribuisce alleCommissioni tributarie ampi poteri istruttori d’ufficio, costituisce unanorma eccezionale, che non può essere utilizzata come rimedioordinario a fronte del mancato assolvimento dell’onere probatorio,salvo che sia impossibile o sommamente difficile esercitarlo” (Cass. Civ., Sez. V, 11.01.2006 n. 366)

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Introduzione del Giudizio: Art. 18

RICORSOAlla Commissione Tributaria Provincialecompetente nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano leattribuzioni sul contributo controverso

Deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione:• della commissione tributaria a cui è diretto• del ricorrente o del suo legale rappresentante, della residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto, del codice fiscale• dell’Ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto•dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda•dei motivi

L’oggetto del processo è individuato dalle parti in relazione ai motivi del ricorso

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Nullità del ricorso: Art. 156 c.p.c.

Art. 156 c.p.c., co. I: non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo se la nullità non è comminata dalla legge

Art. 156 c.p.c., co. II: la nullità può tuttavia essere pronunciata quando l’attomanca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo

Art. 156 c.p.c., co. III: la nullità non può mai essere pronunciata se l’attoha raggiunto lo scopo a cui è destinato

Limiti di applicabilità dell’art. 156

al contenzioso tributario

l’avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, trattandosi di un

atto con cui l’Amministrazione finanziaria esplica la sua potestà impositiva e manifesta

una pretesa di natura fiscale contro cui il contribuente ha diritto

di esprimere tutta una serie di rimedi. STUDIO FERRAJOLI

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Nullità del ricorso: Art. 156 c.p.c.

“la notificazione dell’avviso di accertamento tributario affetta danullità rimane sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso”(Cass. Civ. sentenza n. 1776/2002, n. 5508/09)

“la sanatoria, se costituita dalla tempestiva proposizione del Ricorso, comporta un’attribuzione di validità ex tunc alla notifica-zione di atti di accertamento”(Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza n. 19854/04)

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In senso contrario Cass. Civ. sentenza n. 5924/01

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Introduzione del Giudizio: Ricorso cumulativo

RICORSOCUMULATIVO

Un soggetto impugna con un unico ricorso, una pluralità di atti impositivi

provenienti dallo stesso Ufficio e riguardanti lo stesso soggetto passivo,

di simile o identico contenuto ma concernenti più annualità di imposta

Nessuna norma tributaria vieta l’inammissibilità di un ricorso cumulativo, sebbene la lettera del testo dell’art. 18 faccia riferimento all’atto impugnato

usando il singolare.La possibilità di un atto cumulativo, riconosciuta nel processo civile da una

norma dettata nella parte generale del codice, e basata sull’esigenzadell’economia processuale, può essere estesa alla materia tributaria

Si propongono più azioni contestualmente, possono essere diversa fra loro (di annullamento, di accertamento) oppure tipologicamente identiche (due azioni di annullamento) comunque collegate da interdipendenza

fra gli atti e dall’identità dell’oggetto.

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Introduzione del Giudizio: Ricorso cumulativo

“È ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso più atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile

nel processo tributario (in base alla norma di rinvio di cui all’art. 1,comma II, del D. lgs. n. 546/92) l’art. 104 del codice di proceduracivile, il quale consente la proposizione contro la stessa parte -e quindi la trattazione unitaria - di una pluralità di domande, anche non connesse tra loro, con risultato del resto analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto

soggettivamente connessi, ammessi dall’art. 29 del citato D.lgs. N. 546 del 1992” (Cass. Civ., 01.10.2004 n. 19666)

Art. 104 c.p.c.: Contro la stessa parte possono opporsi nelmedesimo processo più domande anche non altrimenti connesse

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Introduzione del Giudizio: Ricorso collettivoViene proposto da più persone avversodiversi atti impositivi afferenti il medesimo tributo (identità di petitum e causa petendi) oppure un ricorso proposto da più soggetti generalmente

fra loro coobbligati avverso un medesimo atto impositivo.

RICORSOCOLLETTIVO

Nessuna norma tributaria che vieta la proposizione del ricorso collettivo

Art. 14Litisconsorzio necessario: la controversia non può

che essere decisa nei confronti di tutti i litisconsorti. Ammesso il ricorso collettivo cumulativo

Art. 29Riunione dei procedimenti: identità dell’oggetto e/o causa petendi, connessione.

Ammesso il ricorso collettivo cumulativo

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Introduzione del Giudizio: Ricorso collettivo

“deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto da più soggetti nei confrontidi una pluralità di atti impositivi differenti laddove non vi sia identità soggettivacirca i destinatari dei medesimi ovvero identità oggettiva e connessione di causaavendo le domande divergenza circa la causa petendi”(CTP Reggio Emilia, Sez.I, n. 171 del 15.10.2008)

Es. ammissibile ricorso proposto da più soggetti solidali passivi (acquirente e venditore) avverso un avviso di rettifica e liquidazione concernente l’imposta di registro per atto di compravendita di immobile

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Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che insieme al ricorrente sono destinatari dell’atto impugnatoo parti del rapporto tributario controverso

Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza

Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parti nello stesso

processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni

di essi

Litisconsorzio necessario: Art. 14

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“Si ritiene che debba essere preliminarmente rilevata la nullità dell’intero processo,in applicazione del principio secondo il quale l’unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle

associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.5, e dei soci delle stesse ela conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente

alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi,comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci

- salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso processo e la controversia non può essere decisa

limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggettouna singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè

gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario: pertanto, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone al giudice adito in primo grado l’integrazione

del contraddittorio, ai sensi del D.lgs. N. 546/92, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti

necessari è affetto da nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma II, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento,

anche d’ufficio” (Cass., Sez. Unite, n. 4815/2008, Cass. Sez. Trib. n. 8253/2009)

Litisconsorzio necessario: Art. 14

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La sentenza che dovesse accogliere l’impugnazione proposta da uno soltanto dei coobbligati non sarebbe inutiliter data, in quanto produce i

suoi effetti tra creditore e ricorrente

Litisconsorzio necessario: Art. 14

Il concessionario della riscossione e l’Agenzia delle entrate sono litisconsorti necessari quando il contribuente impugna la cartella esattoriale per difetti propri e di merito.(Cass, Civ., sentenza n. 128/09)

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Intervento volontario

Il terzo acquista la qualità di “parte” se:•Interviene volontariamente•Viene provocato da una delle parti già presenti •Viene chiamato dal giudice

Intervento volontario del terzo, inteso come soggetto diverso dall’ente impositore e dal soggetto passivo del tributo (contribuente).Il terzo, potendo risentire indirettamente delle conseguenze di una sentenza emessa in un processo nel quale non è parte, ha interesse allo svolgimento e dall’esito del processo medesimo.

L’intervento si realizza mediante atto scritto da notificare a tutte le parti e tramite successiva costituzione in giudizio con le modalità proprie previsteper la parte resistente (proprio fascicolo nella segreteria della CTO entro

60 giorni che decorre dall’ultima avvenuta notificazione dell’atto di intervento

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Intervento volontario

L’intervento volontario può essere:•Principale oppure litisconsortile: Art. 105 c.p.c. “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo”•adesivo dipendente: Art. 105, co. II, c.p.c. “il terzo può intervenire in causa “per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse”

L’intervento è ammesso in qualsiasi momento nel corso del giudizio, a condizione che la costituzione avvenga almeno 20 gg. liberi prima dell’udienza, in analogia al termine previsto dall’art. 32, c. I, per il deposito di documenti

Se al momento in cui l’interventore si costituisce è già decorso il termine decadenziale di impugnazione, si ha l’intervento adesivo dipendente

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Atti impugnabili

A) Avviso di accertamento del tributo

B) Avviso di liquidazione del tributo

C) Provvedimento che irroga sanzioni

D) Ruolo e cartella di pagamento

E) Avviso di mora

E bis) Iscrizione di ipoteca sugli immobili

E ter) fermo di beni mobili registrati

F) Atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 3

G) Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti

H) Diniego o revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

I) Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie

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Atti impugnabili

Questione dell’ampliamento dell’elenco degli atti impugnabili

a seguito dell’acquisizione di generalità della giurisdizione tributaria per effetto

della modifica dell’art. 2 del d.Lgs. n. 546/92.La portata generale della giurisdizione tributaria

attrae alla cognizione del giudice speciale tutti gli atti dell’Amministrazione finanziaria,

tipici ed atipici, suscettibili di influire sul rapporto giuridico d’imposta.

L’impugnabilità di un atto deve dunque essere valutatanon in relazione al proprio nomen juris ma tenuto conto

del proprio contenuto sostanziale.

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Atti impugnabili

“in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenutanell’art. 19 d.Lgs. N. 546/92, pur dovendosi considerare tassativa,

va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionalidi tutela al contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con legge n.448/01.

Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con esplicitazione delle concrete ragioni che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza dl contribuente una ben

individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter

preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato……. La mancata impugnazione

da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall’art. 19 citato non determina in ogni caso la non impugnabilità di quella pretesa,

che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall’art. 19”(Cass. Civ., sentenza n. 21045/07, n. 27385/08)

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Atti impugnabili

PROSPETTIVEL’ampliamento degli atti impugnabili (es. fermo ed iscrizione ipoteca)

è presumibile ritenere che in futuro la potestà del giudice tributario si estenderà fino a comprendere non solo un giudizio in ordine all’annullamento dell’attoimpugnato ma lo stesso potrà anche statuire in merito al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.

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Atti impugnabili: avviso di accertamento anticipatoAvviso di accertamento emesso subito dopo la chiusura delle operazioni di controllo, senza dare al contribuente

la possibilità di avvalersi del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di

constatazione previsto nell’articolo 12, comma 7, L. n. 212/00 (Statuto del

contribuente) per formulare osservazioni e richieste in ordine all’attività compiuta ed ai rilievi mossi dall’Organico di verifica.

AVVISO DI ACCERTAMENTO ANTICIPATO

Violazione del principio di cooperazione tra amministrazione finanziaria e contribuente, espressione del principio di buon andamento della Pubblica amministrazione

Atto illegittimo e, dunque, impugnabile

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Atti impugnabili: diniego di autotutelaIl giudizio tributario viene introdotto dal contribuente

mediante ricorso contro determinati atti dell’Amministrazione finanziaria, elencati ex art. 19.

Elenco tassativo? Es. contro il rifiuto espresso o tacito

dell’Amministrazione di procedere in autotutela, è ammesso il ricorso tributario?

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario?

DINIEGO DI AUTOTUTELA

“secondo la giurisprudenza ormai consolidata, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere in autotutela

debbono essere proposte davanti alle Commissioni tributarie in quanto, a seguito della riforma operata dall’art. 12 della L. 28 dicembre 2001

n. 448 la giurisdizione di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia per cui sussiste ogni qualvolta

si discuta di uno specifico rapporto tributario”(Cass. Civ., sentenze n. 16776/05, n. 7388/07, n.2870/09)

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Atti impugnabili: diniego di autotutela

È ammesso proporre ricorsoalla Commissione tributaria

avverso il diniego espresso o tacito dell’Amministrazione di procedere in autotutela

purché non sia scaduto il termine per proporre ricorso avverso l’atto impositivo

DINIEGO DI AUTOTUTELA

“avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiutodi ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo…

non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, siaper la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela,

sia perché diversamente opinando si darebbe inammissibilmenteingresso ad una controversia sulla legittimità

di un atto impositivo ormai definitivo ”(Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n. 2870/09)

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Atti impugnabili: silenzio-rifiuto di rimborso

È ammesso proporre ricorso alla Commissione Tributaria avverso il diniego espresso o tacito di rimborso dell’Irap dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso

ovvero 60 giorni dalla notifica del diniego espresso

SILENZIORIFIUTORIMBORSOIRAP

“avverso l’atto con il quale l’Amministrazione manifesta il rifiutodi ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo…

non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, siaper la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela,

sia perché diversamente opinando si darebbe inammissibilmenteingresso ad una controversia sulla legittimità

di un atto impositivo ormai definitivo ”(Cass. Civ. Sez. Unite, sentenza n. 2870/09)

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Procedura di proposizione del ricorso

ART: 20

Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data

di notificazione dell’atto impugnato

Il ricorso contro il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di

restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo 2 anni dal pagamento

ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il motivo della restituzione

Il ricorso è proposto mediante notifica, ai sensi degliarticoli 137 e ss. c.p.c..

La spedizione del ricorso a mezzo postale deveessere fatta in plico raccomandato senza busta con

avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento

della spedizione.

ART. 21

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Notificazione del ricorso: modalità

Norme c.p.c.: il pubblico ufficiale consegna copia autentica dell’attoal destinatario della notifica e restituisce l’originale al ricorrente con

la relazione di notifica.Nel caso di spedizione postale o di consegna il ricorrente spedisce consegna l’originale del ricorso alla controparte e ne deposita copia

conforme per la costituzione in giudizio

Spedizione postale (plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento).

Se non ci sono contestazioni circa il contenuto del ricorso

la notifica in busta costituisce una semplice irregolarità

(Cass. Civ., sent. n. 10481/03)

Consegna dell’atto nelle mani della controparte

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Notificazione del ricorso: modalità

L’art. 151 c.p.c ammette modalità diverse di notificazione di un atto rispetto a quelle previste dalla legge quando lo consigliano

circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica è inesistente quando il documento

viaggia via fax (Cass. Civ., sent. n. 4319/03)

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Costituzione del ricorrente

ART: 22

L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del

giudizio, anche se la parte resistente si costituisce.

Unitamente al ricorso ed ai documenti il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso,a pena d’inammissibilità deposita nella segreteria dell CTP

adita o trasmette a mezzo posta (Cass. Civ. sentenza n. 520/02)

in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento l’originale del ricorso notificato ovvero copia del ricorso

consegnato o spedito per posta con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata

a mezzo del servizio postale

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Costituzione della parte resistente

ART: 23

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la

segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente la

controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti

in comunicazioneNelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed

indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni

processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

L’Ufficio del Ministero delle finanze, l’ente locale o ilconcessionario della riscossione nei cui confronti

è stato proposto ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato,

consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale

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Costituzione della parte resistente

ART: 23

La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito presso la

segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente la

controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti

in comunicazioneNelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente ed

indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni

processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

L’Ufficio del Ministero delle finanze, l’ente locale o ilconcessionario della riscossione nei cui confronti

è stato proposto ricorso si costituiscono in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato,

consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale

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Esecutività delle sentenze

Le sentenze tributarie sono esecutive solo dopo il passaggio in giudicato

Art. 69

Le sentenze civili sono da subito esecutive ex lege Art. 282 c.p.c.

Art. 46: Principio di compensazione delle spese con estinzione del giudizio quando la P.A. nelle more di lite esercita il potere di annullamento

in autotutela

Art. 47: il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile può chiedere alla Commissione Tributaria provinciale la

sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato

alle altre parti e depositato in segreteria.

Immediata esigibilità dell’intero carico tributario

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