CONTENZIOSO TRIBUTARIO Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs. n. 546 del 31/12/92 Il Dlgs...

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CONTENZIOSO TRIBUTARIO • Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs. n. 546 del 31/12/92 • Il Dlgs n. 545 del 31/12/92 disciplina invece l’ordinamento delle Commissioni Tributarie, gli organi preposti alla definizione delle controversie di natura tributaria

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CONTENZIOSO TRIBUTARIO

• Il processo tributario è disciplinato dal Dlgs. n. 546 del 31/12/92

• Il Dlgs n. 545 del 31/12/92 disciplina invece l’ordinamento delle Commissioni Tributarie, gli organi preposti alla definizione delle controversie di natura tributaria

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Commissione Tributaria

• Ha competenza per giudicare la Commissione Tributaria provinciale della provincia in cui ha sede l’Ufficio o Ente che ha emesso l’atto da impugnare

• Il Collegio Giudicante della C.T. che esamina il ricorso e decide in merito è composto da 3 membri, di cui il Presidente è un magistrato.

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IL RICORSO• E’ l’atto col quale ha inizio il contenzioso tributario;• E’ una domanda motivata che il ricorrente rivolge alla

Commissione Tributaria;• Deve contenere a pena di nullità:- indicazione della C.T. competente- tutti i dati del ricorrente (e del legale rappresentante se a

ricorrere è una società)- indicazione della parte opponente - atto impugnato- oggetto della domanda (annullamento provvedimento o

istanza di rimborso) - motivi (vizi dell’atto impugnato, formali o di diritto);

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IL RICORSO

Con modifica all’art. 13 Dpr 115/2002 dal 7/7/2011 sono stati introdotti altri contenuti, che non producono effetti processuali ma generano sanzioni amministrative:

- indicazione dei recapiti di FAX e di Posta Elettronica Certificata del Difensore (pena raddoppio del C.U.);

- inserimento nella parte conclusiva del ricorso dell’indicazione del valore della lite su cui calcolare il Contributo Unificato (pena applicazione del Contributo massimo)

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Contributo Unificato € 30 per controversie fino ad € 2.582,28; € 60 per controversie da € 2.582,28 ad € 5.000,00; € 120 per controversie da € 5.000,01 ad € 25.000,00; € 250 per controversie da € 25.000,01 ad € 75.000,00; € 500 per controversie da € 75.000,01 ad €

200.000,00; € 1.500 per controversie da € 200.000,01.

- Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione intermedio da € 120.

ARTICOLO 13 COMMA 6-quater D.P.R. 115/2002

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IL RICORSO• il ricorso deve essere sottoscritto dal

ricorrente o legale rappresentante;

• per i ricorsi notificati dal 7/7/11 deve essere assolto il Contributo Unificato (in precedenza 1 marca da bollo da € 14,62 ogni 4 pagine);

• deve contenere l’incarico del difensore tecnico;

• non è obbligatoria la nomina di un difensore con controversie minori di € 2.582,28.

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Chi può essere difensore (art.12)

• Dottori Commercialisti• Avvocati• Ragionieri• Periti commerciali• Consulenti del lavoro• Altri soggetti con capacità limitate alle

materie in cui sono specializzati (es. architetti, ingegneri, dott. agronomi, ecc…)

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Atti autonomamente impugnabili

• Avviso di accertamento• Avviso di liquidazione• Provvedimento che irroga sanzioni• Iscrizione a ruolo/cartella esattoriale• Avviso di mora del concessionario• Atti delle operazioni catastali• Rifiuto espresso o tacito di restituzione• Diniego/revoca agevolazioni o rigetto domande

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Notifica ricorso

• Il ricorso va notificato alla parte opponente presentando l’originale entro 60 gg. dalla notifica dell’atto impugnato

• Quindi entro 30 gg. è necessario a pena di inammissibilità, costituirsi in giudizio presentando 2 copie del ricorso, complete di allegati e dichiarazione di conformità all’originale, presso la segreteria della C.T.

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Udienza di trattazione

• Il Presidente della C.T. valutata l’ammissibilità del ricorso, fissa l’udienza di trattazione

• La trattazione avviene in Camera di Consiglio, se non espressamente richiesta nel ricorso la trattazione in pubblica udienza.

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PROVE• Il processo tributario si basa solo su prove scritte,

non sono ammesse prove orali come testimonianze e giuramenti.

• La C.T. può richiedere la raccolta di prove e rinviare con Ordinanza a ulteriori udienze

• L’onere di provare il presupposto di un tributo grava in genere sull’Uff., tranne nei casi in cui il contribuente vuole far valere a suo favore esenzioni, crediti, rimborsi, riduzioni d’imposta

• Quando non ci sono prove utili per emettere sentenza, la C.T. deve decidere contro il soggetto su cui grava l’onere della prova

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Estinzione del processo

• Se il processo non termina con sentenza del giudice si può estinguere per le seguenti cause:

- Rinuncia al ricorso con accordo della controparte- Inattività delle parti nei casi previsti dalla legge- Cessazione della materia del contendere, ovvero

con autotutela, condono o conciliazione

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CONCILIAZIONE (ART. 48 Dlgs 546/92)

Istituto autonomo con l’obiettivo di realizzare la composizione consensuale giusta della lite.

- Possono essere oggetto di conciliazione tutte le controversie nell’ambito del processo tributario di Ι° grado

- Può essere promossa dalla C.T. o dalle parti- E’ sottoposta al vaglio del giudice e deve essere

GIUSTA non equa/intermedia- Si chiude con pagamento della somma entro 20 gg.

con versamento diretto (per intero o prima rata)- Con la conciliazione le sanzioni sono ridotte ad un

terzo delle somme irrogate.

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APPELLO• La sentenza di Ι° grado è impugnabile dalle

parti alla C.T. Regionale

• Termine Breve: 60 gg. con notifica della Copia Integrale della sentenza alla controparte

• Termine Lungo: 6 mesi da deposito sentenza • Doppio onere per ricorrente:

- Riprodurre petitum e causa petendi di Ι° grado

- Motivazioni a censura della sentenza di Ι° grado

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RICORSO IN CASSAZIONE• La sentenza della C.T. Regionale è impugnabile

davanti alla V sez. della Corte di Cassazione• Si può ricorrere in Cassazione solo per i motivi

enunciati all’art 360 del c.p.c.• Di solito si invocano la violazione di norme sulla

competenza (se non è avvenuta prescrizione) l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

• Il ricorso deve essere sottoscritto da un avvocato cassazionista iscritto ad apposito Albo

• La Corte emette sentenza o giudizio di rinvio

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Deflativi o Ricorso• Quando viene notificato un avviso di accertamento le alternative da

valutare sono molteplici:1) Ometto l’impugnazione optando per la definizione agevolata detta

ACQUIESCENZA (pago il tributo omesso e le sanzioni ridotte ad 1/3 dell’importo irrogato, ex. art.15 Dlgs 218/97). Se non preceduto da invito al contraddittorio o da PVC sanzioni dimezzate pari ad un 1/6;

2) Adesione all’invito a comparire, sanzioni ridotte ad 1/6;3) Adesione ai P.V.C. (Processo Verbale di Constatazione) dei

verificatori con sanzioni ridotte ad 1/6;4) Promuovo ACCERTAMENTO CON ADESIONE, compromesso con

l’Uff. per riduzione della richiesta e sanzioni ridotte a 1/3 del minimo di legge (Art. 2 Dlgs 218/97);

5) Definizione delle sole sanzioni entro il termine per il ricorso (ridotte ad 1/3) e si ricorre sulla pretesa tributaria;

6) Impugnazione dell’atto dinanzi alla C.T. provinciale (iscrizione a ruolo di 1/3 della pretesa – per gli accertamenti relativi al 2007 e successivi non c’è più iscrizione a ruolo ma l’accertamento costituisce già intimazione al pagamento di 1/3 delle maggiori imposte accertate e relativi interessi).

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Novità per evitare o chiudere processi tributari

A causa dell’annoso problema della durata dei processi e della carenza di personale e risorse nelle Commissioni, cui si aggiunge la necessità di incassare dello Stato, in tempi recenti sono stati introdotti numerosi nuovi istituti per la risolvere o scongiurare il contenzioso.

Parallelamente le indicazioni dell’Agenzia Entrate a livello centrale verso gli uffici periferici sono improntate verso la riduzione di accertamenti su fattispecie in cui l’Ufficio ha una bassa % di vittoria (la tendenza nazionale è quella di un aumento consistente delle vittorie dei contribuenti)

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Definizione liti fiscali pendenti

L’art. 12, c. 9, D.L. 98/2011 ha introdotto l’istituto della definizione delle liti fiscali, richiamando la regolamentazione della precedente sanatoria di cui all’art. 16 L. 289/2002.

Si possono definire tutte le liti di importo non superiore ad € 20.000 che hanno come controparte l’Agenzia delle Entrate, per l’impugnazione di provvedimenti impositivi.

Sono state previste due tranches:- inizialmente potevano essere definite le liti pendenti al 1°

maggio 2011; - in un secondo momento la definizione è stata allargata alle liti

pendenti al 31 dicembre 2011.In entrambi i casi la definizione doveva avvenire entro il 2 aprile

2012 (pagamento + comunicazione).

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Definizione liti fiscali pendenti

Importo per la definizione: lite pari o inferiore ad € 2.000 € 150

(prescindendo dallo stato del contenzioso); lite superiore ad € 2.000 si verifica lo stato del

contenzioso pendenza in primo grado 30% del valore della lite pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato a favore

del contribuente 10% del valore della lite pendenza in gradi successivi con ultimo giudicato contro il

contribuente 50% del valore della lite.

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Reclamo e Mediazione fiscale

Introdotto da art. 39, c.9, D.L. 98/2011 nuovo articolo 17-bis del Dlgs 546/92.

Istituto parallelo a quello della definizione delle liti:- anche in questo caso si applica alle sole liti di

valore non superiore ad € 20.000 (e il limite è determinato analogamente)

- anche in questo caso si applica alle sole pretese tributarie dell’Agenzia delle Entrate

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Reclamo e Mediazione fiscale

La definizione liti intende chiudere contenziosi già iniziati, mentre il reclamo dovrebbe evitare il sorgere di nuovi contenziosi in Comm. Tributaria

SI APPLICA A TUTTI GLI ATTI NOTIFICATI A PARTIRE DAL 1° APRILE 2012 (pretesa =< € 20.000)

Il RECLAMO è:

- Condizione necessaria per ammissibilità del ricorso (quindi per chi non vuole “accettare” la pretesa del’Ufficio diventa un passaggio OBBLIGATORIO);

- Elimina la possibilità della conciliazione giudiziale.

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Reclamo e Mediazione fiscale• Il reclamo va presentato all’Ufficio che ha emesso

l’atto entro 60 gg. dalla notifica ed ha le stesse caratteristiche del Ricorso

• Gli Uffici hanno “Team” preposti alla Mediazione, quindi a differenza dell’accertamento con adesione non si discuterà con lo stesso Team che ha emesso l’atto

• Il reclamo da parte del contribuente può prevedere anche una proposta di mediazione (per questo si parla impropriamente di Mediazione – non c’è un terzo professionista “mediatore”, come nel rito civile)

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Reclamo e Mediazione fiscale• L’ufficio ha 90 giorni dalla presentazione del reclamo per

accoglierlo oppure formulare una controproposta

• Se dopo 90 giorni senza accoglimento o senza conclusione della mediazione il reclamo si trasforma automaticamente in ricorso; pertanto il contribuente deve poi costituirsi in giudizio in C.T. entro 30 giorni per rendere ammissibile il ricorso

• I 30 giorni decorrono nel caso di diniego tacito dal 90° giorno dopo il reclamo, mentre nel caso di diniego espresso dalla notifica del relativo provvedimento

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Reclamo e Mediazione fiscale

• Al termine del processo la parte soccombente in caso di precedente reclamo è obbligata al pagamento, oltre delle spese di lite, anche di un ulteriore 50% delle spese di giustizia a titolo di rimborso per le spese di mediazione (compensazione spese solo in casi eccezionali e giustificati)

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VALUTAZIONE CONVENIENZA

• Un Dottore Commercialista deve valutare secondo 2 parametri la convenienza a intraprendere un contenzioso:

- Fondatezza della pretesa dell’Ufficio con stima delle probabilità del successo

- Stima COSTO OPPORTUNITA’: confronto tra somma da pagare in via agevolata e costo del contenzioso, dato da somma dovuta post sentenza + contributo unificato + compenso del professionista.