Il Transfer Pricing in Cina

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Volume X - Numero IV In questo numero: Introduzione al transfer pricing La documentazione necessaria La gestione del rischio Verifiche ed applicazione delle normative in tema di transfer pricing 3TC: Suzhou e Chongqing Sottoscrizione gratuita al sito: www.china-briefing.com/it I L T RANSFER P RICING IN C INA Le edizioni nelle diverse lingue sono disponibili con servizio di sottoscrizione gratuita sul sito www.china-briefing.com/it Inglese Francese Tedesco Italiano Spagnolo Aggiornamenti legali e fiscali da Dezan Shira & Associates

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Benvenuti a questo numero di China Briefing. Questo mese andremo ad occuparci di un argomento di cui si sente parlare sempre piu spesso tra le autorità cinesi e le società multinazionali presenti nel paese, il cosiddettotransfer pricing. Il transfer pricing è una realtà per la maggior parte delle multinazionali che operano in Cina e, in seguito all'emanazione della nuova legge sull'imposta sui redditi societari, entrata in vigore l'anno scorso, il principio della libera concorrenza nella determinazione del prezzo delle transazioni infragruppo è ora applicato attivamente. In questo numero diamo uno sguardo a come il transfer pricing funziona in Cina, alla documentazione di supporto necessaria in fase di dichiarazione d'imposta, a come gestire in modo appropriato i rischi connessi al transfer pricing ed a come gestire eventuali verifiche ed aggiustamenti da parte delle autorità fiscali cinesi.

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Volume X - Numero IV

In questo numero:Introduzione al transfer pricing La documentazione necessariaLa gestione del rischioVerifiche ed applicazione delle normative in tema di transfer pricing3TC: Suzhou e Chongqing

Sottoscrizione gratuita al sito: www.china-briefing.com/it

IL TRANSFER PRICING IN CINA

Le edizioni nelle diverse lingue sono disponibili con servizio di sottoscrizione gratuita sul sito www.china-briefing.com/it

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Aggiornamenti legali e fiscali da Dezan Shira & Associates

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Dezan Shira & Associates dispone di un ITALIAN DESK diretto dal dott. Alberto Vettoretti che segue i clienti italiani su base nazionale in tutta la Repubblica Popolare Cinese ed in Italia. Questo servizio è ulteriormente rafforzato dal proprio National Team di avvocati e commercialisti esperti in tutti gli aspetti riguardanti il sistema legale e fiscale cinese e, fra l’altro, delle implicazioni con le controparti italiane. Se siete interessati a contattare il nostro Italian Desk per discutere dei vostri interessi nella Repubblica Popolare Cinese oppure in Italia, non esitate ad inviarci una email con le vostre domande agli indirizzi del riquadro qui sotto.

La copertina artistica di questo mese

L’opera oggetto della copertina di questo mese è “Crash”, dell’artista Yang Shenzhong. Yang è nato nella provincia del Fujian nel 1973, e si è laureato alla China Art Academy. Questo dipinto (olio su tela) riflette i sentimenti dell’artista e la sua riflessione sulla vita cittadina che lui ritiene distante. Questa e le altre opere dell’artista sono esposte presso la Fellini Gallery.

La FELLINI Gallery è specializzata in quadri contemporanei, sculture e fotografie di artisti cinesi ed internazionali. La galleria è situata nell’antica Concessione Francese al numero 15 di 339 Changle Lu, vicino Xiangyang Lu. www.fellinigallery.com; [email protected]

Benvenuti a questo numero di China Briefing Celebrating 10 Years 1999-2009

TenYearAnniversary

1999-2009

Questo mese andremo ad occuparci di un argomento di cui si sente parlare sempre piu spesso tra le autorità cinesi e le società multinazionali presenti nel paese, il cosiddetto transfer pricing. Il transfer pricing è una realtà per la maggior parte delle multinazionali che operano in Cina e, in seguito all’emanazione della nuova legge sull’imposta sui redditi societari,

entrata in vigore l’anno scorso, il principio della libera concorrenza nella determinazione del prezzo delle transazioni infragruppo è ora applicato attivamente. In questo numero diamo uno sguardo a come il transfer pricing funziona in Cina, alla documentazione di supporto necessaria in fase di dichiarazione d’imposta, a come gestire in modo appropriato i rischi connessi al transfer pricing ed a come gestire eventuali verifiche ed aggiustamenti da parte delle autorità fiscali cinesi.

Con le città di Suzhou e Chongqing giunge al termine la nostra lunga serie mensile sulle città di seconda e terza fascia. La serie, iniziata nel gennaio del 2008, ha coperto le cinque macroregioni della Cina fornendo una visione d’insieme di oltre 54 città di seconda e terza fascia. È possibile accedere all’archivio completo di questi articoli sul nostro sito web www.china-briefing.com/it

L’articolo centrale di questo numero è stato redatto a cura di Steven Carey di Transfer Pricing Associates, importante società di consulenza specializzata nel transfer pricing e partner di Dezan Shira & Associates.

Distinti saluti dall’Italian Desk di Dezan Shira & Associates,

Alberto Vettoretti,Managing Partner,China Practice,Dezan Shira & Associates,Editore, Asia Briefing

Rosario Di Maggio,Senior Associate,Dezan Shira & Associates

Nello Bosco,Senior Consultant,Dezan Shira & Associates

Dezan Shira & AssociatesITALIAN DESK

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In CinaDott. Alberto Vettoretti

Tel. (0086) [email protected]

Dott. Rosario Di Maggio Tel. (0086) 13823710080

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In ItaliaDr. Nello Bosco

Tel. +39 335 [email protected]

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3China Briefing

La preparazione della documentazione sul transfer pricing stà diventando una

problematica concreta per ogni azienda multinazionale. Le autorità fiscali, impegnate a proteggere le entrate del proprio paese, stanno mettendo in pratica attivamente il principio di libera concorrenza (arm’s length principle) nella determinazione del prezzo delle transazioni infragruppo. Ciò comporta l’esistenza di un obbligo a carico delle società di fornire una documentazione dettagliata sulle politiche di prezzo e di rivelare, in sede di dichiarazione d’imposta, informazioni sulle parti e transazioni correlate. Le aziende devono inoltre prepararsi ad essere oggetto di eventuali verifiche contabili da parte di revisori dei conti dell'erario cinese.

Un sistema di transfer pricing accurato, se progettato ed implementato all’inizio dell’attività, è in grado di completare e supportare il modello economico e gli obiettivi commerciali di un’azienda multinazionale, oltre che ottimizzarne il proprio carico fiscale globale.

Recenti sviluppi della normativa cinese, tra cui l’emanazione, all’inizio del 2009, di una regolamentazione generale in materia di transfer pricing, hanno segnalato chiaramente che la Repubblica Popolare non costituisce un’eccezione a questa regola.

Gli articoli successivi esplorano la materia del transfer pricing, fornendo consigli pratici su quale sia il miglior modello di progettazione del prezzo di vendita, su come documentare le transazioni con le parti correlate, su come gestire il rischio generale legato al transfer pricing e su come difendere la posizione di una società nell’eventualità di una revisione amministrativa.

La materia del transfer pricing riguarda il prezzo caricato tra società collegate situate in giurisdizioni differenti per le proprie transazioni infragruppo.

Quando società multinazionali continuano a crescere, sia in termini numerici che di complessità, con operazioni sempre più

globalmente integrate, esse trasferiscono ingenti quantità di beni e servizi tra le filiali operative situate in vari paesi e sono coinvolte in una serie di transazioni riguardanti servizi, beni immateriali ed attività finanziarie.

A causa dell’impatto diretto sui profitti di entrambe le parti e sul gettito fiscale di tutti i paesi coinvolti in queste transazioni, il sistema di determinazione del prezzo dei trasferimenti transfrontalieri all’interno di società multinazionali fa insorgere considerevoli problemi di carattere gestionale e fiscale.Il diagramma qui sopra illustra brevemente i vari tipi di attività e le corrispondenti transazioni infragruppo che possono rientrare nella materia del transfer pricing.

Il principio di libera concorrenza (arm’s length principle)Le linee guida dell’OCSE in materia di transfer pricing stabiliscono che il prezzo delle transazioni fra società collegate dovrebbe avvenire sulla base del principio di libera concorrenza. Le Guidelines prevedono che debba essere effettuato un confronto fra ciò che è stato effettivamente fatto dal contribuente e quanto sarebbe stato fatto da una parte indipendente nelle medesime o simili circostanze.

Il criterio della libera concorrenza si applica comparando la transazione oggetto di verifica con altre transazioni poste in essere tra parti

Il Transfer Pricing in Cina[ a cura di Steven Carey, Transfer Pricing Associates ]

Fornitura di materie prime Vendita di beni finiti Fornitura del diritto d’uso della

proprietà intellettuale del gruppo Fornitura di know-how Fornitura di servizi Prestazione di garanzie

bancarie e di credito Fornitura di finanziamenti

Pagamento delle materie prime Corrispettivo di vendita dei

beni finiti Pagamento delle royalties Pagamento del know-how Pagamento delle tariffe per i servizi Pagamento dei corrispettivi per la

prestazione di garanzie Pagamento degli interessi

Multinazionale straniera

Filiale in Cina

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4 China Briefing

indipendenti sulla base di “caratteristiche economicamente rilevanti”.

Due transazioni possono essere considerate comparabili se:

Non vi è alcuna differenza fra la transazione oggetto di verifica e quella assunta quale termine di paragone

La differenza fra le due non incide materialmente sulle condizioni oggetto d’esame

È possibile effettuare degli aggiustamenti quantitativi ragionevolmente accurati per eliminare l’effetto di ogni eventuale differenza

Il principio di libera concorrenza utilizza il comportamento di soggetti indipendenti come guida o parametro per determinare l’allocazione di profitti e costi nelle transazioni fra parti correlate. Il metodo migliore per fare un confronto di prezzo per i flussi di prodotti fra due società associate A e B, è di utilizzare come parametro le vendite della società A ad un’altra azienda non correlata. Se non è disponibile alcun tipo di transazione simile, il secondo miglior approccio è di esaminare le vendite di prodotti similari fra società completamente indipendenti nel libero mercato.

Obblighi dichiarativiDall’esercizio fiscale 2008 (termine di presentazione della dichiarazione il 31 maggio 2009), in sede di dichiarazione annuale d’imposta, le aziende coinvolte in transazioni con parti correlate devono predisporre e presentare i seguenti documenti:

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Sommario delle transazioni

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Acquisti e vendite

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Servizi

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Beni immateriali

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Trasferimenti di immobilizzazioni

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Finanziamenti

Rapporto annuale delle transazioni con parti correlate – Investimenti in uscita

I moduli per la dichiarazione prevedono che tutti i contribuenti che eseguono transazioni con parti correlate debbano comunicare un ampia quantità di informazioni relative alle stesse, tra cui dettagli concernenti la natura e l’ammontare delle transazioni con parti correlate, la documentazione a disposizione ed il metodo utilizzato per verificare la natura concorrenziale della transazione, ed il livello di redditività della stessa.

La nuova regolamentazione in materia di transfer pricingLa nuova regolamentazione cinese in materia di transfer pricing ha per la prima volta introdotto, a carico dei contribuenti, l’obbligo di predisporre e conservare una

dettagliata documentazione delle operazioni di transfer pricing a supporto della natura concorrenziale delle proprie transazioni con parti correlate.

Il regolamento prevede tre casi specifici di esenzione dall’obbligo di predisporre la documentazione necessaria:

L’ammontare delle transazioni di beni materiali con parti correlate è inferiore a 200 milioni di RMB e l’ammontare delle transazioni di beni immateriali con parti correlate è inferiore a 40 milioni di RMB

La transazione è coperta da un Advance Pricing Agreement (APA)

L’azionista s traniero det iene una partecipazione inferiore al 50% e la società svolge transazioni solo con parti correlate domestiche

La documentazione deve essere completata entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio fiscale in oggetto (poiché il 2008 è l’anno di entrata in vigore, ai contribuenti è stata concessa una moratoria di sei mesi, si ha quindi tempo fino al 31 dicembre per completare la documentazione). La documentazione deve inoltre essere interamente tradotta in lingua cinese e deve essere presentata entro 20 giorni dalla richiesta. Le aziende devono conservare i documenti per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1°giugno dell’anno successivo all’esercizio fiscale rilevante.

Gestione del rischio in materia di transfer pricing

[ a cura di Steven Carey, Transfer Pricing Associates ]

I rischi in materia di transfer pricing non insorgono solo in relazione alle verifiche

fiscali ed alle conseguenti sanzioni, bensì in ogni stadio del relativo processo di preparazione.

Nel riquadro (1) dello schema proposto nella pagina seguente, la mancanza di chiarezza del modello di business crea una discrepanza fra la realtà della società ed il sistema di transfer pricing, ciò può significare che le società sono remunerate in modo incongruente con la loro funzione ed il loro profilo di

rischio. Per esempio, non definire in modo chiaro ruoli e responsabilità e remunerare un agente di vendita su base forfetaria, non è un comportamento coerente con l’obiettivo commerciale di massimizzare le vendite. In un simile caso sarebbe più adeguato un modello di transfer pricing basato su commissioni.

Il rischio inerente al riquadro (2) è di natura legale, economica e fiscal e puo dare adito ad un rischio permanente materializzandosi quando una società gestisce le vendite,

la negoziazione e la firma dei contratti a nome di un'altra entità residente in un'altra giurisdizione. Spesso tale modello non è coerente nell’allocazione operativa ed economica delle funzioni, dei rischi e dei profitti fra le due società.

I rischi indicati nel riquadro (3) sono ben documentati e di facile comprensione e consistono in multe per i l mancato adeguamento alle normative in materia di transfer pricing.

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5China Briefing

Gestione del rischio in materia di transfer pricing

Il riquadro (4) si riferisce al rischio di subire un’investigazione o una verifica in materia di transfer pricing che oltre alle possibili multe e interessi, qualora la procedura di verifica si concluda con un aggiustamento del prezzo, implica anche una lunga e penosa procedura per la società.

Valutazione del rischioCome si può osservare sopra, il rischio connesso al transfer pricing sta diventando una questione sempre più importante e critica per le società multinazionali ma anche per le PMI. L’introduzione di sistemi in grado di valutare (e di conseguenza gestire) tali rischi è una componente essenziale di ogni strategia di transfer pricing.

La valutazione dei rischi in materia di transfer pricing può assumere varie forme: per le filali di una società madre estera, può essere condotta una singola valutazione del rischio paese, normalmente concentrandosi sull’ammontare e la qualità di documentazione del prezzo di trasferimento, la dimensione e la natura delle transazioni transnazionali con parti correlate e sulla redditività o meno della società locale. Per i gruppi multinazionali, relativamente ad un tipo di transazioni, come il ricarico dei costi per i servizi di gestione della casa madre, può essere condotta una valutazione del rischio paese per giudicare il rischio connesso al transfer pricing su un obiettivo ragionevole ed una base difendibile al fine di supportare l’ammontare di riserva fiscale nel bilancio consolidato della società madre. Le società multinazionali americane obbligate alla presentazione del bilancio consolidato ai sensi degli U.S. GAAP, in accordo all’interpretazione No. 48 del Financial Accounting Standards Board, denominata Accounting for Uncertainty in Income Taxes, devono utilizzare un approccio strutturato e ragionevolmente obiettivo nel riconoscimento delle posizioni fiscali incerte su base globale e nella misurazione dell’ammontare di indennità fiscale che più probabilmente non verrà supportata in sede di verifica contabile da parte delle autorità fiscali.

Gestione del rischioLa tabella sottostante fornisce, a titolo esemplificativo, una gamma dei livelli di rischio connessi alla materia del transfer

pricing sulla base della complessità e della portata di particolari transazioni.

Per esempio, per un semplice ricarico di costi pari ad 1 milione di dollari potrebbe essere sufficiente una semplice fattura mentre nel caso limite opposto, la vendita a perdere di beni in 10 paesi differenti per un ammontare pari a 100 milioni di dollari richiederà un più ampio livello di documentazione. Questo comprenderà il “Master file”, la versione locale dello stesso (c.d. Country Specific) e, potenzialmente, anche una relazione separata che difenda le ragioni commerciali delle relative perdite.

La maggior parte delle transazioni si trova ad un livello intermedio fra questi due estremi, esiste tuttavia un chiaro nesso fra il profilo di rischio ed il tipo di informazioni di supporto raccomandate.

L’aspetto più critico in materia di gestione del rischio connesso al transfer price è l’impatto di questo su ogni aspetto del modello di business e del processo di transfer pricing. La valutazione dei potenziali rischi

connessi al prezzo di trasferimento deve essere parte integrante della progettazione, documentazione ed implementazione di un modello di business e di un modello di transfer pricing. L’applicazione degli strumenti e dei processi illustrati in questo ed in altri capitoli di questo libro contribuirà ad assicurare un efficace e consistente identificazione e riduzione di tali rischi.

Per consulenze fiscali, due diligence o servizi di revisione, vi invitiamo a contattare Dezan Shira & Associates, società contabile pienamente accreditata in Cina che assiste clienti multinazionali operativi in Cina, a Hong Kong, in India ed in Vietnam. Per quals ias i domanda o maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci all’indirizzo [email protected] a visitare il sito www.dezshira.com/it.

INPUT: ATTIVITÀ OPERATIVE DELLA

SOCIETÀ

OUTPUT: MODELLO DI TRANSFER

PRICING ATTUABILE E DIFENDIBILE

VALUTAZIONE E GESTIONE DEL

RISCHIO

IDENTIFICAZIONE DEL CONTESTO

ECONOMICO

PROGETTAZIONE ED

IMPLEMENTAZIONEDOCUMENTAZIONE

Modello industriale e di

business poco chiaro

La realtà legale, economica e contabile

non corrispondono

Scarsa o mancata ottemperanza

delle normative

Verifica del transfer pricing e rischi di conversione

1

Tipo di transazione Ricarico dei costi

Servizi di gestione/supporto

Servizi di

supporto

Royalty Vendita di beni

Vendita di beni a perdere

Numero di paesi coinvolti 2 2 20 20 30 10

Ammontare della transazione

1m US$ 10m US$ 50m US$ 50m US$ 500m US$ 100m US$

Livello di rischio

Documentazione raccomandata

Fattura

Contratto

Rapporto sintetico TP

Master file

◆ Analisi del rischio paese

◆ Manuale di mantenimento e

pubblicazione

Localizzazione del MF

Analisi aggiuntive

◆ Altre metodologie

◆ Analisi di settore approfondita

◆ Documento giustificativo delle perdite

2 3 4

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6 China Briefing

Verifiche e sanzioni in materia di transfer pricing

[ a cura di Steven Carey, Transfer Pricing Associates ]

Le verifiche sul transfer pricing sono già previste da tempo in Cina, tuttavia negli ultimi cinque anni, sono cresciute notevolmente sia in termini numerici che di intensità.

La maggior pare delle verifiche condotte fino ad ora si è concentrata su transazioni che avevano come oggetto beni materiali, in particolare contratti di manifattura. Le transazioni di beni intangibili non sono mai state, fino agli ultimi tempi, oggetto di particolare interesse da parte delle autorità fiscali. Recentemente, tuttavia, la SAT ha iniziato una vasta attività di revisioni fiscali a livello nazionale che si concentrano principalmente sui pagamenti di royalties eseguiti da società cinesi verso società estere affiliate. Si tratta generalmente di società operanti nel settore della vendita al dettaglio e dei beni di consumo o in quello dei servizi.

Negli ultimi anni il SAT ha adottato un approccio nazionale nella conduzione di verifiche, nel quale le autorità cercano di sottoporre a scrutinio le società multinazionali cui fanno capo numerose sussidiarie operative in varie province in territorio cinese. Queste revisioni nazionali si concentrano sia sulle transazioni con parti correlate di livello transnazionale che su quelle domestiche.

Con l’emanazione della circolare 363, molte società in numerose province e municipalità, come Pechino e Tianjin, sono state oggetto di indagini in materia di transfer pricing da parte delle locali autorità fiscali. Il Beijing State Tax Bureau ha, inoltre, recentemente notificato un avviso di richiesta di informazioni dettagliate sulle transazioni con parti correlate ad oltre 400 società a partecipazione straniera (FIEs), le quali hanno avuto dieci giorni di tempo dal ricevimento della notifica per rispondere con le informazioni richieste, in caso contrario è prevista l’irrogazione di sanzioni pecuniarie.

In futuro le verifiche in materia di transfer pricing diventeranno maggiormente rigorose, ciò in seguito al rafforzamento dell’abilità amministrativa nella riscossione delle imposte da parte delle autorità fiscali cinesi dovuto

ad un maggiore grado di informatizzazione dell’amministrazione fiscale, alla creazione di un rigoroso sistema di ispezioni ed alla formalizzazione di procedure di legislazione tributaria che permettono di affrontare le manipolazioni in materia di transfer pricing. Poiché il volume di società multinazionali che operano in Cina continua a crescere ed il governo di Pechino continua a basarsi sulle esperienze delle economie sviluppate per far rispettare le proprie regole in materia di transfer pricing, si può prevedere che con il passare del tempo le autorità fiscali cinesi intensificheranno le proprie investigazioni sulle transazioni con parti correlate al fine di prevenire future riduzioni del gettito fiscale.

Il SAT ha fornito alle autorità fiscali locali un elenco molto trasparente dei possibili bersagli di verifiche fiscali, questo ha continuato ad evolvere negli anni. Gli uffici delle imposte locali hanno ricevuto istruzione di selezionare le seguenti tipologie di aziende per la conduzione di investigazioni e verifiche in materia di transfer pricing:

Società con un significativo ammontare o con vari tipi di transazioni con parti correlate

Società che hanno fatto registrare perdite, bassa redditività o situazioni fluttuanti di profitti e perdite, consecutivamente per un periodo di tempo rilevante

Società i cui livelli di redditività risultano inferiori a quelli degli altri operatori del medesimo settore

Società che mostrano un’evidente discrepanza fra profitti e profilo funzionale e di rischio

Società che conducono affari con parti correlate residenti in paradisi fiscali

Società che non hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione delle transazioni con le parti correlate o di predisposizione del la documentazione necessar ia (contemporaneous documentation)

Società che palesemente violano il principio di libera concorrenza (arm’s length principle)

L’ultima categoria integra una previsione onnicomprensiva che include ogni tipo di

transazione non prevista dai precedenti criteri specifici.

Va detto che, in aggiunta alle suddette linee guida, le aziende manifatturiere con contratti di fornitura con parti correlate sono state particolarmente soggette a verifica.

La Circolare 236

In risposta al fatto che una larga parte di aziende manifatturiere legate a contratti di forniture con le proprie case madri riportava perdite pur avendo una funzione ed un profilo di rischio limitati, il SAT ha identificato questo tipo di aziende quale specifico obiettivo di verifiche fiscali. Le società con le seguenti caratteristiche sono, e continueranno ad essere, identificate come possibile bersaglio:

Funzione manifatturiera basata unicamente sui piani globali d’impresa e sugli ordini di produzione di società madre estere

Parent company estere o altre società collegate pienamente responsabili per politiche operative, ricerca e sviluppo dei prodotti e vendite

Cattiva gestione del rischio e delle perdite risultanti da aziendali palesemente inefficaci, sottoutilizzazione della capacità produttiva e scarsa domanda di mercato

Si presume che queste società conseguano un costante (sebbene potenzialmente relativamente basso) livello di redditività e non siano soggette a rischi di mercato o di funzione. Se ciò non si dovesse verificare vi è un’alta probabilità che le stesse siano soggette a scrutinio da parte delle autorità fiscali.

Il procedimento di verifica

Quando un’azienda viene scelta per essere oggetto di una verifica di transfer pricing, le autorità fiscali sono autorizzate a richiedere qualunque informazione rilevante (in forma scritta) per la determinazione del prezzo delle transazioni con parti correlate. Queste possono includere:

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Verifiche e sanzioni in materia di transfer pricing

7China Briefing

I documenti costitutivi della società, tra cui lo statuto, i certificati di registrazione operat ivi e f iscal i , i contrat t i d i investimento e di attività, gli studi di fattibilità, i rendiconti finanziari annuali, le relazioni di revisione contabile interna, i libri contabili e le ricevute giustificative, i contratti commerciali ed altri documenti rilevanti;

Informazioni finanziarie, tra cui: profitti/perdite nella vendita di beni, gli indici di rendimento degli investimenti, i profitti sulle vendite, i costi di vendita e le spese operative, i tassi di interesse ed i prezzi pagati per l’acquisto o l’utilizzo di beni materiali ed immateriali.

In seguito all’analisi di queste informazioni il funzionario fiscale determinerà se vi è o no necessità di proseguire con un ulteriore scrutinio tramite una più accurata verifica sul campo. Il lavoro di investigazione sul campo è condotto dall’ufficio delle imposte a livello di contea o municipalità. Tutte le determinazioni conclusive della verifica in materia di transfer pricing devono, tuttavia, essere approvate dallo State Administration of Taxation (SAT).

La normativa cinese sul transfer pricing prevede che lo svolgimento di verifiche sul campo da parte delle autorità fiscali sia soggetto alle seguenti regole e procedure:

1. La squadra incaricata di svolgere un’investigazione sul campo deve essere composta da almeno due persone

2. Quando verrà condotta una verifica su l campo, i sogge t t i incar ica t i dell’investigazione devono presentare un’“Autorizzazione di verifica fiscale” ed emettere un “Avviso di verifica fiscale”

3. In accordo con le procedure legali rilevanti, gli investigatori possono fare domande, richiedere i registri fiscali e condurre verifiche in loco

4. Gli investigatori sul campo che sollevano delle domande devono predisporre un “Registro delle domande (investigazione)”, ed informare le aziende indagate delle conseguenze legali nel caso in cui mancassero di fornire in modo veritiero le informazioni richieste

5. Gli investigatori sul campo che richiedono i registri contabili devono, ai sensi dell’articolo 86 della Tax Collection Regulations, predisporre un “Avviso di richiesta dei registri contabili” ed una “Lista delle registrazioni contabili richieste”, e seguire il procedimento previsto dalla legge. I documenti richiesti, tra cui i libri e le ricevute contabili, devono essere conservati in modo appropriato e restituiti alla società nei termini previsti dalla legge

6. I problemi individuati e le informazioni ottenute nel corso dell’investigazione sul campo devono essere illustrati nel “Registro delle indagini (investigazione)”. Il registro deve essere sottoscritto da almeno due degli investigatori e, dove necessario, verificato e convalidato dalla società oggetto dell’indagine, oppure, se la società oggetto d’indagine rifiuta di

verificarlo e convalidarlo, il “Registro delle indagini” può essere firmato ed archiviato da almeno due degli investigatori

7. Appunti, registrazioni audio, video, fotografie e copie di documenti originali ed informazioni possono essere assunti quando contengono informazioni rilevanti e necessarie relative al caso. Le fonti ed i detentori dei documenti originali devono, tuttavia, essere citati. Gli appunti, le registrazioni audio, i video, le fotografie e le copie ottenuti devono essere sigillati o timbrati ed etichettati con la dicitura “verificato contro i documenti originali” dal detentore o dal fornitore dei documenti originali.

8. Eventuali testimoni, se necessari, devono essere informati dei propri obblighi legali nel caso in cui non fornissero sinceramente le informazioni richieste

Le autorità fiscali sono, inoltre, autorizzate a richiedere informazioni pertinenti alla società oggetto dell’indagine, alle sue parti correlate e ad altre società rilevanti ai fini dell’indagine sulle transazioni tra parti correlate. In questi casi verrà emesso un “Avviso di investigazione fiscale”. Ciò significa che, oltre alla parte oggetto dell’indagine, ogni altra azienda considerata comparabile è tenuta a fornire ogni informazione richiestale da parte dell’autorità fiscale. È dato per scontato che in tali casi queste informazioni non saranno utilizzate dalle autorità fiscali per condurre indagini anche sulla società “comparabile”. Nell’eventualità in cui fossero necessarie informazioni relative a società e transazioni all’estero, le autorità fiscali potrebbero

Disponibile la nuova Guida Tecnica China BriefingLa guida di China Briefing al Transfer Pricing in Cina (in lingua inglese)

Questa nuova guida, prodotta in collaborazione con Transfer Pricing Associates, tratta tutti gli aspetti relativi al transfer pricing in Cina. Il libro affronta le seguenti tematiche:• Progettare ed implementare un sistema di transfer pricing• Identificare il contesto operativo rilevante• Obblighi di comunicazione e documentazione del transfer pricing• Obblighi di comunicazione nella dichiarazione d’imposta• Gestire l’adempimento alle normative cinesi• Preparare la documentazione• Verifiche e provvedimenti amministrativi in materia di transfer pricing• Aggiustamenti del reddito• Sanzioni ed interessi• Gestire una revisione• Advance pricing arrangements• Cost sharing agreements• Thin capitalization

Per maggiori informazioni ed ordinazioni scrivere a

[email protected] ASIA BRIEFING

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8 China Briefing

presentare richiesta delle stesse attraverso le clausole sullo scambio di informazioni previste dalle convenzioni fiscali in materia, queste potrebbero dover essere certificate da parte del contribuente.

Nel corso della procedura di verifica, le autorità fiscali potrebbero richiedere al contribuente di compilare il “Formulario di analisi dei fattori di comparabilità fra aziende”, mentre le stesse autorità provvederanno a compilare il “Formulario di valutazione delle relazioni fra parti correlate”, il “Formulario di valutazione delle transazioni fra parti correlate” ed il “Formulario di valutazione delle analisi dei fattori di comparabilità dell’azienda.”

Con l’emanazione della Circolare 363 molte società in numerose province e municipalità come Pechino e Tianjin hanno ricevuto richieste di chiarimento da parte dei locali uffici del SAT riguardo alla materia del transfer pricing. L’Ufficio statale delle imposte di Pechino ha, inoltre, recentemente notificato una richiesta di informazioni dettagliate relativamente alle operazioni con parti correlate ad oltre 400 aziende a partecipazione straniera, obbligate a presentare le informazioni richieste entro dieci giorni dalla ricezione della notifica, per non incorrere in sanzioni pecuniarie.

La fase conclusiva della verifica

La normativa cinese sul transfer pricing delinea un procedimento molto chiaro per la fase di completamento della verifica e di proposizione dell’aggiustamento. Sebbene siano state scritte dal punto di vista delle autorità, queste linee guida dovrebbero fornire una chiara indicazione del protocollo seguito dagli organi fiscali preposti, permettendo al contribuente di prepararsi nel modo migliore.

1. Predisporre una proposta preliminare speciale di aggiustamento a seguito di investigazione fiscale sulla base di simulazioni, valutazioni ed analisi di comparabilità.

2. Negoziare con la società oggetto dell’indagine sulla base della proposta preliminare speciale di aggiustamento a seguito di investigazione fiscale. Autorità fiscale e azienda dovranno designare un negoziatore principale. Gli investigatori dovranno redigere un “Registro dei contenuti della negoziazione”, che dovrà essere firmato e convalidato dal negoziatore principale di ciascuna parte. Se l’azienda dovesse rifiutarsi di firmare il registro, lo stesso potrà essere firmato ed archiviato da almeno due degli investigatori.

3. Se l’azienda non concorda con la proposta preliminare speciale di aggiustamento a seguito di investigazione fiscale, dovrà fornire ulteriori informazioni entro i termini specificati dalle autorità fiscali. Le autorità fiscali dovranno esaminare accuratamente le informazioni aggiuntive fornite e giungere entro la data stabilita ad una decisione a seguito dell’accertamento.

4. Le autorità f iscali notif icheranno alla società un “Avviso preliminare speciale di aggiustamento a seguito di investigazione fiscale” sulla base del risultato dell’accertamento. Nel caso in cui l’azienda non concordi con l’aggiustamento preliminare, la stessa dovrà rispondere in forma scritta entro sette giorni dalla ricezione dell’avviso, in mancanza di ciò si presume l’accettazione dello stesso. In seguito al ricevimento della risposta negativa da parte della società, le autorità fiscali valuteranno ulteriormente il caso e continueranno la negoziazione con la stessa.

5. Le autorità fiscali dovranno trarre le conclusioni sull’aggiustamento finale e dovranno provvedere a notificare all’azienda un “Avviso speciale di aggiustamento a seguito di investigazione fiscale”.

L’aggiustamento del reddito

Una volta che la verifica è stata completata, se l’autorità fiscale ritiene che sia necessario un aggiustamento, può procedere ad una rivalutazione del reddito imponibile di una società ai sensi dell’articolo 44 della legge sull’imposta sui redditi societari, sulla base di uno dei seguenti metodi:

in riferimento al margine di profitto di aziende dello stesso o di un simile settore economico

sulla base di una valutazione delle spese, dei costi e profitti della società da ritenersi “ragionevole”

considerando i profitti consolidati del gruppo e relative proporzioni tra parti correlate

attraverso qualunque altro metodo ritenuto “ragionevole".

Se considerato appropriato, si provvederà ad un aggiustamento alla redditività sulla base di un ventaglio di risultati ottenuti da aziende comparabili operanti secondo il principio della libera concorrenza. Normalmente, dato che nessuna comparazione può dirsi perfetta, negli aggiustamenti del prezzo di trasferimento si applica lo scarto interquartile

dei risultati (dal 25° al 75° percentile). I contribuenti devono, tuttavia, essere consapevoli che il ricorso al concetto di scarto interquartile nella campo del transfer pricing è nuovo in Cina. La normativa in materia indica che, se la redditività delle parti oggetto di verifica rientra al di sotto della mediana, le autorità fiscali dovrebbero teoricamente provvedere a adeguarlo alla mediana dello scarto interquartile dei risultati comparabili. Non è permesso provvedere a quegli aggiustamenti verso il basso per portare i risultati delle transazioni controllate a rientrare nello scarto del principio di libera concorrenza che ridurrebbero l’imponibilità fiscale in Cina.

Come si può immaginare, c'è incertezza riguardo a quanto rigorosamente verranno applicati questi standard, in particolare se vi siano ragioni economiche valide ed autentiche per cui la redditività può e dovrebbe ricadere al di sotto della mediana di un modello. Il consiglio è che, se vi siano ragioni valide e difendibili per raggiungere un punto che rientra nel più basso quartile della gamma, queste dovrebbero essere accuratamente documentate nel rapporto di transfer pricing e difese strenuamente da parte del contribuente.

Il procedimento d’appello

Ove possibile, è sempre raccomandabile risolvere qualunque controversia in materia di transfer pricing (o fiscale) attraverso una negoziazione.

Tuttavia, se questo tentativo fallisce, è possibile presentare un ricorso alle autorità fiscali corredato da nuovi documenti a supporto entro 60 giorni per avviare una procedura amministrativa di appello. Una decisione sull’appello deve essere assunta entro 60 giorni. Le autorità fiscali possono rivalutare i propri aggiustamenti e, se lo ritengono necessario, consultarsi ulteriormente con il contribuente.

Dopo aver esaminato le informazioni e i documenti inoltrati dal contribuente, le autorità fiscali emetteranno un avviso di decisione della revisione, il cui esito è generalmente ritenuto definitivo.

Se il contribuente non è soddisfatto della decisione ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della decisione per avviare un procedimento giurisdizionale di fronte al Tribunale del Popolo Prima di dare il via ad un processo d’appello il contribuente è, tuttavia, obbligato al versamento dell’imposta dovuta, della sanzione e degli interessi.

Page 9: Il Transfer Pricing in Cina

Verifiche e sanzioni in materia di transfer pricing

9China Briefing

Quando si valuta se intraprendere quest’ultimo passo, il contribuente dovrebbe considerare attentamente i potenziali danni al suo rapporto con l’autorità fiscale, le realistiche possibilità di successo, gli effetti sulla reputazione della società ed i costi della causa.

Sanzioni ed interessi

La nuova legge sull’imposta dei redditi societari introduce per la prima volta il concetto di aggiustamento fiscale antievasione. Si tratta della prima volta in cui viene imposto un interesse sugli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento ed è un chiaro segnale di quanto seriamente il SAT stia considerando questo problema. Il tasso di interesse è quello base dei prestiti in RMB pubblicato dalla People’s Bank of China.

Ci sarà inoltre una sanzione pecuniaria pari al 5% dell’aggiustamento fiscale, ciò tuttavia non accade nel caso in cui sia stata predisposta la necessaria documentazione in linea con quanto richiesto o se il contribuente è esentato dalla presentazione della documentazione e fornisce altre informazioni rilevanti. Normalmente, questo tipo di interessi non rientra nella definizione del concetto di “imposta” contenuto nelle convenzioni fiscali, perciò, anche se esiste un trattato fra i paesi coinvolti nella transazione oggetto dell’aggiustamento, non sarà possibile chiedere uno sgravio a fronte degli interessi addebitati su un aggiustamento del transfer pricing.

In aggiunta, se una multinazionale non provvede ad aggiustare i propri bilanci per riflettere un credito esigibile dalla controllante/controllata per il prezzo caricato in eccesso, l’ammontare dell’aggiustamento sarà trattato come presunto dividendo. Se una delle parti è una società straniera, il prezzo in eccesso sarà gravato dall’imposta sui dividendi. Anche nel caso in cui il reddito in eccesso ricevuto dalla società affiliata straniera sia un reddito da interesse o da royalty , non vi sarà alcuna restituzione dell’imposta sugli interessi o sulle royalty già versata.

Gli aggiustamenti corrispondenti

Il Capitolo 11 delle China Transfer Pricing Regulations è dedicato agli aggiustamenti corrispondenti ed al le consultazioni internazionali attraverso la procedura prevista dalle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione (c.d. Mutual Agreement Procedure-MAP) e ciò riflette chiaramente l’importanza data dal SAT a questi aspetti. Tuttavia, poiché si tratta di

un concetto nuovo, è difficile credere che questo tipo di aggiustamenti si innescherà automaticamente in tutti i casi di transfer pricing.

Una cornice regolamentare per le MAP è stata disposta dalla SAT con la Guo Shui Fa No 115 del 2005, che elenca le situazioni in cui un contribuente cinese possa richiedere che venga fatto ricorso ad una MAP e fornisca una lista di documenti necessari per la presentazione di tale domanda.

Le considerazioni chiave che emergono dalle linee guida sono le seguenti:

Pe r p resen ta re domanda pe r un aggiustamento corrispondente che coinvolga parti correlate in un paese (regione) che ha concluso con la Cina un trattato contro la doppia imposizione bisogna presentare una richiesta formale scritta unitamente ad una “Domanda di avvio di una MAP” sia al SAT che alle autorità fiscali preposte, e fornire la documentazione rilevante e la copia dell’avviso di aggiustamento del prezzo di trasferimento notificato all’azienda o alla sua parte correlata.

La domanda deve essere inoltrata entro tre anni dal giorno in cui è stato notificato l’avviso di aggiustamento del prezzo di trasferimento.

La SAT deve impegnarsi in discussioni e negoziazioni con l’autorità competente dell’altro paese firmatario del trattato e comunicarne in forma scritta l’esito alla società tramite le competenti autorità fiscali.

Gli aggiustamenti corrispondenti non si applicano alle situazioni che coinvolgono spese per interessi non deducibili o spese per interessi ritenuti una distribuzione di dividendi.

Consigli per gestire una verifica del transfer pricing

Elenchiamo in seguito alcuni utili consigli pratici nell’eventualità in cui sia necessario prepararsi a fronteggiare una verifica fiscale:

Predisporre anticipatamente un’accurata documentazione al fine di massimizzare le possibilità di evitare una verifica ed essere pienamente preparati nell’eventualità che questa abbia luogo.

Assicurarsi che vi sia un completo allineamento fra la realtà legale, quella economica e quella contabile e che sia stato progettato ed applicato un adeguato sistema di transfer pricing, supportato da contratti, fatture e rendiconti finanziari.

Mantenere sin dall’inizio un rapporto professionale e di cooperazione con i revisori

Identificare il team interno responsabile di gestire la revisione del transfer pricing e chiarire i rispettivi ruoli e responsabilità.

Mantenere un archivio dettagliato dei documenti richiesti dalle autorità fiscali ed assicurarsi che loro facciano lo stesso.

Assicurarsi che un membro del team finanziario/fiscale interno sia presente a tutti i colloqui unitamente, se risulta necessario, ad un consulente esterno (è consigliabile tenere un verbale dettagliato di tutte le discussioni)

Valutare la possibilità di lavorare con uno specialista di transfer pricing esterno così da assicurare che le aree di rischio siano identificate il prima possibile, in modo da poter predisporre in anticipo gli argomenti tecnici, la documentazione e l’analisi economica.

Comprendere la situazione dal punto di vista delle autorità, le quali hanno scadenze e possibili obiettivi di gettito fiscale da raggiungere. Comprendere ciò permette di ottimizzare la strategia di negoziazione.

Identificare i possibili esiti della verifica per comprenderne l’impatto finanziario. Ciò si rivelerà uno strumento utile in ogni negoziazione per il raggiungimento di un accordo.

Esaminare la possibilità di richiedere aggiustamenti corrispondenti secondo le procedure MAP.

Tenere a mente la possibilità di presentare la domanda per un APA al fine di incoraggiare i revisori a circoscrivere la verifica all’esercizio precedente e continuare su una base di collaborazione.

Riflettere seriamente prima di ricorrere in appello o di agire per via giurisdizionale.

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10 China Briefing

Fare affari in Cina oggi non significa più unicamente stare a Pechino, Shanghai

o Canton, per questo motivo, nel corso del 2008 e del 2009, abbiamo messo in luce le cosiddette città cinesi di seconda e terza fascia, mete sempre più importanti per gli investimenti diretti esteri. Queste analisi sono svolte dal nostro staff sul campo e sono disponibili anche nella versione integrale (al momento disponibile solo in lingua inglese) nella collana China Briefing Regional Business Guides.

Potete trovare ulteriori informazioni sulle città cinesi nella sezione City

Guide della pagina web del magazine China Expat all’indirizzo www.chinaexpat.com.

IL DELTA DEL FIUME YANGTZESuzhou

Soprannominata “la Venezia dell’Est”, Suzhou è famosa per la bellezza dei suoi paesaggi e per l’ospitalità dei suoi cittadini. La sua posizione strategica ha contribuito moltissimo allo sviluppo del commercio e del turismo. Situata in stretta prossimità di Shanghai, i cui costi crescono rapidamente, negli ultimi anni la città ha attratto un enorme quantitativo di investimenti diretti esteri (IDE), la maggior parte dei quali diretta verso il fiorente e ben localizzato Suzhou Industrial Park.

Infrastrutture

Per via della sua rete autostradale ben sviluppata, Suzhou è conosciuta per essere la porta d’accesso da sudest verso Shanghai e la provincia dello Zhejiang. Sono attualmente in funzione tre stazioni per gli autobus a lunga percorrenza. La Suzhou North Bus Station offre il maggior numero di collegamenti verso le province dell’Anhui, Hubei, Fujian, Shandong, Jiangxi e Zhajiang. Da qui partono bus verso Shanghai ogni venti minuti.

La città è inoltre un importante punto di transito della linea ferroviaria Pechino-Shanghai e della Jinghu Railway che collega Shanghai e Nanchino. C’è un servizio di collegamenti con cadenza oraria verso entrambe queste città. La Suzhou Railway Station è tra le più trafficate stazioni per il trasporto di passeggeri della Cina, sono 139 i convogli che fermano qui ogni giorno. I T-train impiegano solamente 45 minuti a raggiungere Shanghai ed un’ora e mezza per Nanchino.

Pur essendo un’importante destinazione turistica, Suzhou non è ancora dotata di un proprio aeroporto internazionale. La cosa migliore è utilizzare i vicini aeroporti di Shanghai: lo Shanghai Hongqiao International Airport ed il Pudong International Airport. L’aeroporto di Hongqiao dista 86 chilometri da Suzhou. È previsto un servizio di bus navetta giornalieri che collega Shanghai e Suzhou in circa un’ora e quaranta minuti.

L’economia e gli investimenti

Nel 2007 il PIL di Suzhou ha raggiunto i 570 miliardi di RMB, con un tasso di crescita del 16%, mentre il PIL procapite, tra i piu alti al livello nazionale, è stato di 79.407 RMB.

Negli ultimi cinque anni la città ha goduto di una crescita impressionante, connessa all’aumento dei costi di produzione a Shanghai. L’amministrazione di Suzhou, in collaborazione con i l governo di Singapore, ha creato il Singapore-Suzhou

Industrial Park, che offre incentivi agli investimenti particolarmente “attrattivi”, al fine di trasformare la città in un centro manifatturiero di livello globale.Per sostenere la crescita di Suzhou e la sua posizione nell’economia cinese, l’amministrazione municipale partecipa attivamente al rafforzamento dell’economia locale, elaborando progetti destinato espressamente ad attrarre investitori.

Oltre a captare l’esubero di numerose società che trovano Shanghai troppo cara, sono parecchi i fornitori di chi produce a Shanghai situati nelle aree industriali di Suzhou e nei dintorni della città. Grazie principalmente alla sua vicinanza con Shanghai, Suzhou è stata una delle prime città della regione guardata con interesse dalle aziende straniere che intendevano avviare stabilimenti manifatturieri. Sono sempre più numerose le società straniere che continuano a trasferirsi a Suzhou per aprire nuove fabbriche e trarre vantaggio dal ridotto costo dei terreni e della manodopera.

Dal 2001 al 2007, gli investimenti diretti estreri contrattati sono cresciuti di oltre il 250%, passando dai 7,23 miliardi ai 18,52 miliardi di dollari. A prova del fatto che gli IDE di Suzhou sono via via migliorati per qualità, il numero complessivo di contratti è in realtà diminuito fra il 2002 ed il 2006, mentre l’ammontare dei capitali contrattati ed utilizzati è cresciuto.

Per Suzhou, una città che ha pianificato la propria economia per supportare ed approfittare della crescita della vicina Shanghai, la lungimiranza e la pianificazione hanno dato i loro frutti. I manager stranieri che vivono in città dicono che la qualità della vita a Suzhou è migliorata notevolmente negli ultimi tre anni e, per questa ragione, hanno accettato di buon grado il trasferimento dell’attività in città. A detta di molti lo stile di vita di Suzhou è preferibile sotto molti punti di vista, la città ha, infatti, molte più aree verdi, un minor costo della vita e tutti i confort che possono essere trovati a Shanghai.

3TC – L’altra Cina, viaggio tra le città minori e meno conosciute della Repubblica Popolare

Page 11: Il Transfer Pricing in Cina

3TC

11China Briefing

Suzhou ha 25 università, 70 istituti di ricerca e, ogni anno, sono oltre 50.000 i laureati che si riversano sulle strade per entrare a far parte della forza lavoro qualificata del futuro di cui Suzhou ha bisogno per portare avanti la propria industria.

Development zones

Suzhou Industrial ParkSuzhou Nat iona l New and Hi- tech Development Zone

In breve

il 42% del territorio cittadino è ricoperto d’acqua

è il primo centro al mondo per la produzione di laptop e fotocamera digitali

l’amministrazione locale gioca un ruolo importante nel rafforzamento dell’economia

il PIL procapite della città nel 2007 era pari a 79.407 RMB, uno dei più alti della Cina

Per assistenza agli investimenti nella città di Suzhou vi invitiamo a contattarci all’indirizzo: [email protected].

LA CINA OCCIDENTALEChongqing

Gli effetti della politica “Go West” finalizzata a generare investimenti nelle province occidentali possono essere avvertiti molto chiaramente in questa megalopoli di nome Chongqing. Si prevede che Chongqing giocherà il ruolo di un magnete per gli investimenti nell’ovest come Shenzhen e Shanghai hanno fatto per il sud e l’est nel corso degli anni 80 e 90. Chongqing è già una delle città con lo sviluppo più rapido al mondo ed il governo mira a renderlo ancora più veloce. L’obiettivo è quello di urbanizzare il 70% della municipalità entro il 2020.

Infrastrutture

Chongqing possiede un sistema di trasporti complessivo che non collega solamente l’est all’ovest, ma che interconnette anche le sue stesse aree urbane e rurali. La città è l’unico snodo per i trasporti dell’ovest della Cina che integra il trasporto su acqua, via terra e via aria. Ci sono cinque autostrade principali che attraversano Chongqing, la più importante delle quali è la Chengdu-Chongqing Expressway che collega i due centri trainanti dell’ovest del paese. Tre importanti linee ferroviarie nazionali corrono attraverso Chongqing e l’amministrazione municipale spera che le numerose nuove linee in costruzione renderanno la città un centro di snodo ferroviario entro il 2017. Il progetto principale è quello di un nuovo collegamento veloce con Shanghai che taglierà i tempi di viaggio dalle attuali quarantadue a sole otto ore. Secondo le autorità locali, la città dovrebbe avere otto linee ferroviarie per il trasporto di container entro il 2020.

L’aeroporto internazionale Jiangbei di Chongqing è situato a 21 chilometri a nord della città. Ci sono voli internazionali verso Hong Kong, Dusseldorf, Monaco, Tokyo, Nagoya, and Seul. L’aeroporto è composto di due terminal che hanno la capacità di servire 1.000 passeggeri l’ora.

Situata lungo la parte superiore del fiume Yangtze, Chongqing è il più grande porto commerciale interno della Cina. A causa delle maree stagionali, tuttavia, a volte le operazioni di carico e scarico risultano rallentate. La diga delle Tre Gole ha anche ridotto il tempo di viaggio verso Shanghai ed ha aumentato i livelli di navigabilità lungo il fiume.

L’economia e gli investimenti

Chongqing era uno dei famosi vecchi centri manifatturieri della Cina. Tra gli attuali pilastri del suo sistema industriale ci sono l’industria dei veicoli a motore, la produzione d’attrezzature, la lavorazione di risorse naturali, l’alta tecnologia. Chongqing è risultata sesta a livello nazionale per grado di competitività.

Chongqing è anche uno dei principali centri per la produzione di ferro ed acciaio ed un importante centro per la produzione d’alluminio. Il settore manifatturiero gode di buona salute. Ci sono oltre 10.000 fabbriche

con investimenti fissi pari a 73 miliardi di RMB. Nel 2005 numerose grandi aziende nazionali per la manifattura d’elettrodomestici, come Haier, Midea e Gless hanno trasferito i propri stabilimenti dalle province costiere a Chongqing. È stato calcolato che vi sia un risparmio pari a 100 RMB per unità a produrre condizionatori d’aria a Chongqing piuttosto che nelle province costiere.

Chongqing risulta essere la quarta città cinese per attrattività di IDE dopo Pechino, Shanghai e Shenzhen. Nel 2007 gli IDE contrattati sono stati 4,07 miliardi di dollari, con una crescita del 260,18%, 1,085 miliardi dei quali sono stati utilizzati. Tra le aziende che rientrano tra le prime 500 al mondo nella classifica di Fortune che operano in città vi sono: Danone, Carrefour, HSBC, Ericsson, Honda e Ford. Anche il commercio ha subito una crescita significativa. Le esportazioni nel 2007 erano pari a 4,51 miliardi di dollari, con una crescita del 34,4%. Tra i principali beni oggetto d’esportazione vi sono i motocicli, le automobili, le componenti per auto, i prodotti chimici e farmaceutici, i prodotti agricoli e quelli dell’industria leggera. Anche le importazioni sono cresciute del 38,6% fino a toccare i 2,94 miliardi di dollari, lasciando così la città con un surplus commerciale pari a 1,57 miliardi di dollari. Il settore privato conta per il 40% dell’economia locale, una proporzione che dovrebbe raggiungere il 60% entro il 2014.

Development zones e porti

Chongqing Economic and Technological Development ZoneChongqing Hi-Tech Industrial Development ZoneThe New North ZoneChongqing Port

In breve

nel 1997 Chongqing è divenuta la quarta municipalità cinese ad amministrazione autonoma sotto il diretto controllo del governo centrale dopo Pechino, Shanghai e Tianjin

sia città che municipalità, Chongqing è il centro con la crescita urbana maggiore al mondo e la sua popolazione ha già superato quella di Iraq, Perù e Malesia

Per assistenza agli investimenti nella città di Chongqing vi invitiamo a contattarci all’indirizzo: [email protected] .

Page 12: Il Transfer Pricing in Cina

I VOSTRI CONSULENTI DI FIDUCIA IN CINA

Fondata nel 1992, siamo la più grande società di consulenza contabile e fiscale a partecipazione italiana in Cina. Con nove uffici ed oltre 150 professionisti a disposizione, siamo l’alternativa affidabile per la gestione della vostra contabilità e della revisione obbligatoria dei vostri bilanci per il 2009. Vi invitiamo a contattare uno dei nostri uffici elencati qui sotto o il nostro ufficio in Italia per maggiori informazioni sui nostri servizi di assistenza contabile individuale e societaria.

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Regional Partner: Sabrina ZhangE: [email protected] T: +86 10 6566 0088

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Manager: Helen YeE: [email protected] T: +86 571 5685 9956

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Managing Partner: Alberto VettorettiE: [email protected] T: + 86 755 8366 4120

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Senior Associate: Adam LivermoreE: [email protected] T: +86 411 6299 0101

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Manager: Lily Wang E: [email protected] T: +86 574 8733 8682

ZHONGSHAN OFFICE

Manager: Lisa QianE: [email protected] T: +86 760 8826 9592

SHANGHAI OFFICE

Regional Manager: Olaf GrieseE: [email protected] T: +86 21 6358 8686

GUANGZHOU OFFICE (Canton)

Senior Associate: Rosario DiMaggioE: [email protected] T: +86 20 3825 1526

HONG KONG OFFICE

Manager: Joe SzeE: [email protected] T: +852 2376 0334

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