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TRANSFER PRICING Corso ACIMAC – UCIMA - ASSOCOMAPLAST

23/10/2014

Relatori:- Arletti Dr Alessandro- Tazzioli Dr Antonio

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INDICE DEL CORSO

1. La normativa del Transfer Pricing in ambito OCSE 1.1 Il Transfer Pricing nel Modello OCSE contro le doppie imposizioni: l’Art. 9 e i riferimenti del commentario OCSE 1.2 Le direttive OCSE (OECD Transfer Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations) e Il Principio generale: The Arm’s Length Principle 1.3 La stabile organizzazione e l’art. 5 del Modello OCSE

2. La normativa del Transfer Pricing in ambito Italiano2.1 Le fonti normative italiane: articolo 110 del DPR 22/12/1986 n.917 2.2 Presupposti: ambito soggettivo – nozione di controllo – ambito oggettivo : circolare 22/09/1980 n.32 2.3 Il valore normale

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INDICE DEL CORSO

3. Metodi per al determinazione dei prezzi di trasferimento3.1. Metodi individuati dall’OCSE: Tradizionali e Alternativi3.2. Le transazioni e i beni immateriali3.3. Metodi dell’amministrazione finanziaria italiana

3.3.1. Metodi tradizionali• Il metodo del confronto del prezzo• Il metodo del valore differenziale• Il metodo del prezzo di rivendita• Il metodo del costo maggiorato

3.3.3. Metodi alternativi• Il metodo della ripartizione dei profitti globali• Il metodo della comparazione dei profitti• Il metodo della reddittività del capitale investito• Il metodo dei margini lordi di settore

3.4. Trattamento fiscale delle principali tipologie: 3.4.1. Il trattamento dei servizi infragruppo 3.4.2. Le cessioni di beni immateriali 3.4.3. La partecipazione condivisa ai costi (Cost Sharing

Agreement) 3.4.4.

Le operazioni finanziarie infragruppo: finanziamenti e interessi

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INDICE DEL CORSO

4. La documentazione 4.1. Le Linee Guida Ocse (Capitolo V del OECD Transfer Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations) 4.2. La normative in ambito comunitario

4.2.1. European Joint Transfer Pricing Forum (Cenni) 4.3. La normativa Italiana

4.3.1. La documentazione idonea (Art. 26 DL 31/05/2010)4.3.2. Oneri documentali

4.3.2.1 Masterfile4.3.2.2 La Documentazione Nazionale4.3.2.1 Note

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INDICE DEL CORSO

5. Strumenti di prevenzione e risoluzione dei Conflitti5.1. Gli strumenti amministrativi per evitare il contenzioso in ambito

OCSE5.1.1. Mutual Agreement Procedure , la procedura amichevole in base all’articolo 25 del modello OCSE 5.1.2. I Safe Harbours

5.2. Le indicazioni in ambito EU 5.2.1. [EU] Convenzione arbitrale 23/07/1990 n.90/36/CEE Procedura arbitrale EU (circolare 21/E 2012) 5.2.2.[EU] Gli Advanced Pricing Agreement

5.3. La normativa italiana: l’interpello “Il ruling internazionale” ex articolo 8 del D.L. 269 del 30/09/2003 5.4. Art. 25 OCSE e il commentario

6. Il transfer Pricing Interno 7. Esempi di Transfer Pricing in altri paesi

7.1. La disciplina USA (cenni) 7.2. La disciplina in Cina (cenni)

8. OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES AND TAX ADMINISTRATIONS 2009

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TRANSFER PRICING

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1. LA NORMATIVA DEL TRANSFER PRICING IN AMBITO OCSE

1.1 Il Transfer Pricing nel Modello OCSE contro le doppie imposizioni: l’Art. 9 e i riferimenti del commentario OCSE 1.2 Le direttive OCSE (OECD Transfer Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations) e Il Principio generale: The Arm’s Length Principle

1.3 La stabile organizzazione e l’art. 5 del Modello OCSE

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1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSE

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IL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: L’ART. 9IMPRESE ASSOCIATE1) Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente oindirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresadell'altro Stato contraente o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2) Allorché uno stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell’ammontare dell’imposta prelevata su quegli utili. Nel determinare tali aggiustamenti, occorrerà tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, le autorità competenti degli Stati contraenti in caso di necessità dovranno consultarsi vicendevolmente.

ASSOCIATED ENTERPRISES1. Wherea) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, orb) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State — and taxes accordingly — profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

HISTORYParagraph 1: Corresponds to Article 9 of the 1963 Draft Convention (adopted by the OECD Council on 30 July 1963). Article 9 was designated as paragraph 1 in the 1977 Model Convention, adopted by the OECD Council on 11 April 1977.Paragraph 2: Added in the 1977 Model Convention, adopted by the OECD Council on 11 April 1977.

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CONCERNING THE TAXATION OF ASSOCIATED ENTERPRISES

1 - This Article deals with adjustments to profits that may be made for tax purposes where transactions

have been entered into between associated enterprises (parent and subsidiary companies and

companies under common control) on other than arm’s length terms. The Committee has spent

considerable time and effort (and continues to do so) examining the conditions for the application of

this Article, its consequences and the various methodologies which may be applied to adjust profits

where transactions have been entered into on other than arm’s length terms. Its conclusions are set

out in the report entitled Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax

Administrations, which is periodically updated to reflect the progress of the work of the Committee in

this area. That report represents internationally agreed principles and provides guidelines for the

application of the arm’s length principle of which the Article is the authoritative statement.

(Renumbered and amended on 23 October 1997; see HISTORY)

1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSE

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IL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL COMMENTARIO ALL’ART. 9

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PARAGRAPH 1

2 - This paragraph provides that the taxation authorities of a Contracting State may, for the purpose

of calculating tax liabilities of associated enterprises, re-write the accounts of the enterprises if, as a

result of the special relations between the enterprises, the accounts do not show the true taxable

profits arising in that State. It is evidently appropriate that adjustment should be sanctioned in such

circumstances. The provisions of this paragraph apply only if special conditions have been made or

imposed between the two enterprises. No re-writing of the accounts of associated enterprises is

authorized if the transactions between such enterprises have taken place on normal open market

commercial terms (on an arm’s length basis).

(Renumbered and amended on 23 October 1997; see HISTORY)

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1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSEIL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL

COMMENTARIO ALL’ART. 9

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PARAGRAPH 13 - As discussed in the Committee on Fiscal Affairs’ Report on “Thin Capitalisation”,2 there is an interplay between tax treaties and domestic rules on thin capitalisation relevant to the scope of the Article. The Committee considers that:

a) the Article does not prevent the application of national rules on thin capitalisation insofar as their effect is to assimilate the profits of the borrower to an amount corresponding to the profits which would have accrued in an arm’s length situation;

b) the Article is relevant not only in determining whether the rate of interest provided for in a loan contract is an arm’s length rate, but also whether a prima facie loan can be regarded as a loan or should be regarded as some other kind of payment, in particular a contribution to

equity capital;

c) the application of rules designed to deal with thin capitalisation should normally not have the effect of increasing the taxable profits of the relevant domestic enterprise to more than the arm’s length profit, and that this principle should be followed in applying existing tax treaties.

(Renumbered and amended on 23 October 1997; see HISTORY)Studio Arletti & Partners

1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSEIL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL

COMMENTARIO ALL’ART. 9

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PARAGRAPH 1

4. The question arises as to whether special procedural rules which some countries have adopted for dealing with

transactions between related parties are consistent with the Convention. For instance, it may be asked whether

the reversal of the burden of proof or presumptions of any kind which are sometimes found in domestic laws are

consistent with the arm’s length principle. A number of countries interpret the Article in such a way that it by no

means bars the adjustment of profits under national law under conditions that differ from those of the Article and

that it has the function of raising the arm’s length principle at treaty level. Also, almost all member countries

consider that additional information requirements which would be more stringent than the normal requirements,

or even a reversal of the burden of proof, would not constitute discrimination within the meaning of Article 24.

However, in some cases the application of the national law of some countries may result in adjustments to profits

at variance with the principles of the Article. Contracting States are enabled by the Article to deal with such

situations by means of corresponding adjustments (see below) and under mutual agreement procedures.

(Replaced on 23 July 1992; see HISTORY)Studio Arletti & Partners

1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSEIL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL

COMMENTARIO ALL’ART. 9

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PARAGRAPH 2

5. The re-writing of transactions between associated enterprises in the situation envisaged in

paragraph 1 may give rise to economic double taxation (taxation of the same income in the hands

of different persons), insofar as an enterprise of State A whose profits are revised upwards will be

liable to tax on an amount of profit which has already been taxed in the hands of its associated

enterprise in State B. paragraph 2 provides that in these circumstances, State B shall make an

appropriate adjustment so as to relieve the double taxation.

(Renumbered on 23 July 1992; see HISTORY)

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1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSEIL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL

COMMENTARIO ALL’ART. 9

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PARAGRAPH 26. It should be noted, however, that an adjustment is not automatically to be made in State B

simply because the profits in State A have been increased; the adjustment is due only if State B

considers that the figure of adjusted profits correctly reflects what the profits would have been if

the transactions had been at arm’s length. In other words, the paragraph may not be invoked and

should not be applied where the profits of one associated enterprise are increased to a level

which exceeds what they would have been if they had been correctly computed on an arm’s

length basis. State B is therefore committed to make an adjustment of the profits of the affiliated

company only if it considers that the adjustment made in State A is justified both in principle and

as regards the amount.

(Renumbered and amended on 23 July 1992; see HISTORY)

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PARAGRAPH 27. The paragraph does not specify the method by which an adjustment is to be made. OECD

member countries use different methods to provide relief in these circumstances and it is

therefore left open for Contracting States to agree bilaterally on any specific rules which they

wish to add to the Article. Some States, for example, would prefer the system under which,

where the profits of enterprise X in State A are increased to what they would have been on an

arm’s length basis, the adjustment would be made by re-opening the assessment on the

associated enterprise Y in State B containing the doubly taxed profits in order to reduce the

taxable profit by an appropriate amount. Some other States, on the other hand, would prefer

to provide that, for the purposes of Article 23, the doubly taxed profits should be treated in

the hands of enterprise Y of State B as if they may be taxed in State A; accordingly, the

enterprise of State B is entitled to relief in State B, under Article 23, in respect of tax paid by

its associate enterprise in State A.

(Renumbered on 23 July 1992; see HISTORY)Studio Arletti & Partners

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PARAGRAPH 2

8. It is not the purpose of the paragraph to deal with what might be called “secondary adjustments”.

Suppose that an upward revision of taxable profits of enterprise X in State A has been made in

accordance with the principle laid down in paragraph 1 and suppose also that an adjustment is made to

the profits of enterprise Y in State B in accordance with the principle laid down in paragraph 2. The

position has still not been restored exactly to what it would have been had the transactions taken place

at arm’s length prices because, as a matter of fact, the money representing the profits which are the

subject of the adjustment is found in the hands of enterprise Y instead of in those of enterprise X. It can

be argued that if arm’s length pricing had operated andenterprise X had subsequently wished to

transfer these profits to enterpriseY,

it would have done so in the form of, for example, a dividend or a royalty (if enterprise Y were the

parent of enterprise X) or in the form of, for example, a loan (if enterprise X were the parent of

enterprise Y) and that in those circumstances there could have been other tax consequences (e.g. the

operation of a withholding tax) depending upon the type of income concerned and the provisions of

the Article dealing with such income.

(Renumbered on 23 July 1992; see HISTORY)

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PARAGRAPH 2

9. These secondary adjustments, which would be required to establish the situation exactly as it

would have been if transactions had been at arm’s length, depend on the facts of the individual

case. It should be noted that nothing in paragraph 2 prevents such secondary adjustments from

being made where they are permitted under the domestic laws of Contracting States.

(Renumbered on 23 July 1992; see HISTORY)

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PARAGRAPH 210. The paragraph also leaves open the question whether there should be a period of time after

the expiration of which State B would not be obliged to make an appropriate adjustment to the

profits of enterprise Y following an upward revision of the profits of enterprise X in State A. Some

States consider that State B’s commitment should be open-ended — in other words, that

however many years State A goes back to revise assessments, enterprise Y should in equity be

assured of an appropriate adjustment in State B. Other States consider that an open-ended

commitment of this sort is unreasonable as a matter of practical administration. In the

circumstances, therefore, this problem has not been dealt with in the text of the Article; but

Contracting States are left free in bilateral conventions to include, if they wish, provisions dealing

with the length of time during which State B is to be under obligation to make an appropriate

adjustment (see on this point paragraphs 39, 40 and 41 of the Commentary on Article 25).

(Amended on 17 July 2008; see HISTORY)Studio Arletti & Partners

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PARAGRAPH 211. If there is a dispute between the parties concerned over the amount and character of the

appropriate adjustment, the mutual agreement procedure provided for under Article 25 should

be implemented; the Commentary on that Article contains a number of considerations applicable

to adjustments of the profits of associated enterprises carried out on the basis of the present

Article (following, in particular, adjustment of transfer prices) and to the corresponding

adjustments which must then be made in pursuance of paragraph 2 thereof (see in particular

paragraphs 10, 11, 12, 33, 34, 40 and 41 of the Commentary on Article 25).

(Amended on 17 July 2008; see HISTORY)

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1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSEIL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL

COMMENTARIO ALL’ART. 9

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PARAGRAPH 2Reservations on the Article

17.1 Italy reserves the right to insert in its treaties a provision according to which it will make

adjustments under paragraph 2 of Article 9 only in accordance with the procedure provided for

by the mutual agreement article of the relevant treaty.

(Added on 17 July 2008; see HISTORY)

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1.1 - LA NORMATIVA: L’OCSEIL TRANSFER PRICING NEL MODELLO OCSE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI: IL

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Chapter I - The Arm’s Length Principle

A. IntroductionB. Statement of the arm’s length principle

i. Article 9 of the OECD Model Tax Conventionii. Maintaining the arm’s length principle as the international consensus

C. Guidance for applying the arm’s length principlei. Comparability analysis

a) Reason for examining comparabilityb) Factors determining comparability

1. Characteristics of property or services2. Functional analysis3. Contractual terms4. Economic circumstances5. Business strategies

ii. Recognition of the actual transactions undertakeniii. Evaluation of separate and combined transactionsiv. Use of an arm’s length rangev. Use of multiple year datavi. Lossesii. The effect of government policiesiii. Intentional set-offsiv. Use of customs valuationsv. Use of transfer pricing methods

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1.2 – LE DIRETTIVE OCSE

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1.3 - LA STABILE ORGANIZZAZIONELA DEFINIZIONE (1/2)

Modello OCSEArt. 5

1 Definizione generaleStabile

organizzazione

2

4

Elencazione positiva di casi

Lista negativa: attività di natura ausiliaria e preparatoria

3 Definizione generaleCantieri di

costruzione o montaggio

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1.3 - LA STABILE ORGANIZZAZIONELA DEFINIZIONE (2/2)

In assenza dei presupposti di cui alla definizione generale

5 Si può configurare L’esistenza di una stabile organizzazione personale

6Agente indipendente quale esempio di assenza di S.O.

7 Ipotesi della possibile configurazione della stabile organizzazione nei rapporti di controllo tra la casa madre e la controllata estera

Per verificare l’esistenza di una

S.O. Approccio metodologico

Si deve procedere per gradi, attraverso

l’espletamento di una serie di test

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1.3 - LA STABILE ORGANIZZAZIONELA NORMATIVA – PERMANENT ESTABLISHMENT – ART. 5 MODELLO OCSE (1/3)

1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term “permanent establishment” includes especially:a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, andf) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of

natural resources.

3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than twelve months.

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1.3 - LA STABILE ORGANIZZAZIONELA NORMATIVA – PERMANENT ESTABLISHMENT – ART. 5 MODELLO OCSE (2/3)

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

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1.3 - LA STABILE ORGANIZZAZIONELA NORMATIVA – PERMANENT ESTABLISHMENT – ART. 5 MODELLO OCSE (3/3)

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person — other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies — is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

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1.3 - LA STABILE ORGANIZZAZIONELA STABILE ORGANIZZAZIONE MATERIALE

S.O. materialeArt. 5. par. 1

“una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”

Si può configurare una stabile organizzazione qualora risultino soddisfatti i

seguenti requisiti:

L’esistenza di una sede di affari

Connessione con l’attività dell’impresaLa fissità

Ossia di uno spazio circoscritto in cui viene

esercitata l’attività

A livello spaziale

A livello temporale

L’installazione fissa deve essere utilizzata dal soggetto non residente nello

svolgimento della sua attività d’impresa e deve essere il mezzo con cui lo stesso

svolge, anche parzialmente, la sua attività nel Paese estero

Secondo la dottrina

Capacità di produrre un reddito autonomo

Consiste nell’idoneità della S.O. a produrre comunque un utile individualmente

accertabile per l’intera impresa

REQUISITI

ULTERIORI REQUISITI

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2. LA NORMATIVA DEL TRANSFER PRICING IN AMBITO ITALIANO

2.1. Le fonti normative italiane: articolo 110 del DPR 22/12/1986 n.917

2.2. Presupposti: ambito soggettivo – nozione di controllo – ambito oggettivo : circolare 22/09/1980 n.32

2.3. Il valore normale

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Articolo 110 TUIR comma 7 «7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.»

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

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Articolo 110 TUIR comma 7 …, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. ….»Articolo 110 comma 2 «2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera è consentita la tenuta della contabilità plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.»Articolo 9 TUIR commi 3 -4 «3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.Conclusione : unico metodo riconosciuto in ambito Italia tra quelli OCSE è quello del «confronto dei prezzi tra transazioni comparabili tra imprese indipendenti» la dottrina ammette l’adozione di tutti i metodi OCSE.

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

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L’articolo 110, comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi reca la disciplina interna del transfer pricing con l’obiettivo di impedire: il trasferimento di utili da un’impresa residente a società non residenti

appartenenti al medesimo gruppo attraverso la cessione di beni o la prestazione di servizi con corrispettivo inferiore

(per i beni ceduti ed i servizi prestati da imprese residenti) o superiore (per i beni ceduti ed i servizi prestati ad imprese residenti) al relativo valore normale

A tal fine la norma prevede che i componenti di reddito derivanti dalle operazioni intercorse tra tali soggetti siano valutati al valore normale dei beni e servizi, ceduti o acquisiti, se: ne deriva un aumento del reddito, ovvero se ne deriva una diminuzione unicamente a seguito del perfezionamento di una

procedura amichevole contemplata dalle convenzioni contro le doppie imposizioni

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

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Ma qual è lo scopo della norma? Due differenti chiavi di lettura: evitare sic et simpliciter lo spostamento di ricchezza imponibile tra differenti Stati in modo da

assicurare la tassazione nel luogo in cui la materia imponibile è prodotta scongiurare la sottrazione di profitti alla tassazione in Italia in favore di un prelievo estero più

conveniente (funzione antielusiva) La differenza, di rilievo non solo concettuale, sta in ciò che ammettendo la natura antielusiva della norma eventuali accertamenti da parte degli organi dell’Amministrazione finanziaria richiederebbero anche la preventiva dimostrazione dell’esistenza di un differente – e più favorevole – trattamento fiscale nello Stato estero da cui può trarre origine l’intento elusivo.

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

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1. La sentenza n. 22023 del 31/10/2006

“Lo scopo della disciplina è di evitare che all’interno del gruppo vengano posti in essere trasferimenti di utili tramite applicazione di prezzi inferiori al valore normale dei beni ceduti onde sottrarli alla tassazione in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Si tratta di clausola antielusiva che trova, non solo, radici nei principi comunitari in tema di abuso del diritto . . . . ma anche immanenza in diversi settori del diritto tributario nazionale essendo consentito all’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti da operazioni societarie poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.”

“L’onere della prova della ricorrenza dei presupposti dell’elusione grava in ogni caso sull’Amministrazione Finanziaria che intenda operare le conseguenti rettifiche. “Le direttive OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) hanno espressamente sottolineato che, laddove la disciplina di ciascuna giurisdizione nazionale preveda che sia l'Amministrazione finanziaria ad essere gravata dell'onere della prova delle proprie pretese, il contribuente non è tenuto a dimostrare la correttezza dei prezzi di trasferimento applicati, se non prima che l'Amministrazione fiscale abbia essa stessa provato prima facie il non rispetto del principio del valore normale”.

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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2. La sentenza n. 7343 del 31/3/2011 (onere della prova a carico del contribuente)

“Per contrastare il fenomeno - avente comunque anche carattere elusivo fiscale …- la disposizione nazionale impone (in via principale) allo stesso contribuente (atteso che, come

segnalato anche dalla dottrina, essa detta i criteri giuridici da seguire, in primis, ai fini della determinazione del reddito da dichiarare, quindi a prescindere dall'azione di verifica dell'amministrazione fiscale, esperita solo in seguito da questa) di considerare, per le peculiari operazioni dalla stessa contemplate, il criterio del "valore normale" del bene (ceduto o ricevuto) e/o del servizio (prestato o ricevuto) anzi che quello ordinario, previsto dall'art. 53 (ora art. 85) del cit. T.U.I.R., del "corrispettivo convenuto”.

- “Da siffatta natura discende che la norma non contiene per nulla una presunzione (sia pure legale; quand'anche iuris tantum, comunque questa suscettibile di prova contraria), di percezione di un corrispettivo diverso da quello convenuto perché, semplicemente, detta l'unico criterio legale da adottare per la valutazione reddituale della particolare operazione economica, a prescindere, quindi, dal corrispettivo effettivamente pattuito e, di conseguenza, con assoluta irrilevanza delle concrete ragioni economiche per le quali lo stesso è stato fissato dai contraenti in misura minore.”

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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3. La sentenza n. 17953 del 19/10/2012 (onere della prova a carico dell’AF). “Il transfer price può essere considerato operazione commerciale elusiva, con consecutivo recupero di imposta, solo nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria riesca a provare che il valore dei beni trasferiti non rientra nella norma”. 4. La sentenza n. 10739 del 08/05/2013 (onere della prova a carico del contribuente) Il fenomeno del transfer pricing è contestabile, anche senza provare l’elusione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10739 del 2013, stabilendo che per contestare tale fenomeno l’Amministrazione finanziaria deve soltanto dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate. Spetta, invece, al contribuente provare che le stesse siano state effettuate a valori da considerarsi “normali” ai sensi dell’art. 9, comma 3, TUIR.

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2.1 – LE FONTI NORMATIVE ITALIANEL’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

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Requisito Oggettivo:Si può trattare di cessione di beni (prodotti finiti, materie prime, beni immateriali, ecc…) o di prestazione di servizi in genere (consulenza finanziaria o strategica, prestito del personale, management fee, concessione di diritti per l’uso di formule e know-how, prestazione di servizi comuni accentrati, head quarter expenses)

Requisito Soggettivo : Nozione di società controllata Articolo 2359 e Riferimenti contenuti nella circolare ministeriale n.32/9/2267 del 1980 e circ. 42/81Società intesa come impresa o stabile organizzazione

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2.2 – PRESUPPOSTILE FONTI NORMATIVE ITALIANE: L’ART. 110 DEL DPR 22/12/1986 N. 917

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Viene usata l’espressione - “ .. società non residenti” - contenuta nel testo del previgente articolo 76, comma 5 del “vecchio” TUIR sicché devono ritenersi fuori della sfera di incidenza della norma i rapporti intercorrenti tra imprese residenti e imprese non residenti non aventi struttura giuridica societaria. Vanno incluse tra le società non residenti anche le stabili organizzazioni non localizzate in Italia di società estere in quanto prive di autonomia giuridica nei confronti della casa madre onde le relative operazioni vanno imputate alla società dalla quale provengono. Deve sussistere tra società residente e società non residente un rapporto di controllo che può ravvisarsi quando:

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2.2 – PRESUPPOSTIAMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

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un soggetto, direttamente o indirettamente per il tramite di altra società della quale abbia a sua volta il controllo, possiede quote partecipative di ogni tipo in misura tale da costituire la maggioranza richiesta per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, ovvero quando

la società partecipata è sotto l’influenza dominante in virtù delle azioni o quote

possedute dalla partecipante o di particolari vincoli contrattuali con essa intercorrenti. La nozione di controllo ai fini di cui trattasi va intesa, secondo la CM n. 32/1980, con “.. elasticità e deve trovare collocazione in un contesto economico-dinamico tenendo presente, cioè, che le variazioni di prezzo nelle transazioni commerciali trovano spesso il loro presupposto fondamentale nel potere di una parte di incidere sull’altrui volontà non in base al meccanismo di mercato, ma in dipendenza degli interessi di una sola delle parti o di un gruppo .. ”.

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2.2 – PRESUPPOSTIAMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

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Sembrano, quindi, assumere rilevanza non soltanto i rapporti giuridico-formali, ma anche condizioni di fatto che, incidendo sulla sfera volitiva della società “controllata”, possono influenzare il processo di determinazione dei pressi di trasferimento (v. in tal senso RM n. 18/E/05). Conseguentemente, il presupposto del controllo può ritenersi sussistente in ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile dalle singole circostanze, quali ad es.: vendita in esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;

impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i prodotti e cooperazione tecnica dell’altra impresa;

in tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali dell’altra impresa.

Pertanto, anche operazioni poste in essere tra società collegate potrebbero essere astrattamente ricondotte all’ambito applicativo della norma. Sulla base dell’ultimo periodo dell’articolo 110, comma 7 la disciplina del transfer pricing torna applicabile anche alle transazioni commerciali poste in essere da società non residente nello Stato per il tramite di imprese ivi residenti che svolgano (ad es. in veste di mandatario) per loro conto attività di vendita e collocamento di materie prime o merci, nonché di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

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2.2 – PRESUPPOSTIAMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

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2.2 - PRESUPPOSTI La disciplina italiana: il presupposto soggettivo, il controllo e l’ambito

oggettivo (1/2)

Soggetti coinvolti: le imprese associate

Società non residente, anche le stabili organizzazioni all’estero di

società non residenti

Impresa italiana ex art. 55 del TUIR

Tra le imprese deve sussistere un controllo diretto o indiretto in senso più ampio rispetto all’art. 2359 c.c. Le posizioni di controllo sono desumibili anche dalle seguenti circostanze:- Vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;- Impossibilità di funzionamento dell’impressa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica

dell’altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures);- Diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società;- Membri comuni del consiglio di amministrazione;- Relazioni di famiglia tra le parti;- Concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;- Partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione dei prezzi;- Controllo di approvvigionamento o di sbocchi;- Serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;- In generale, tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un’inluenza sulle

decisioni imprenditoriali.

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2.2 - PRESUPPOSTI La disciplina italiana: il presupposto soggettivo, il controllo e l’ambito

oggettivo (2/2)

Ambito oggettivo

- Qualsiasi componente negativo o positivo di reddito derivante da una operazione di qualsiasi natura effettuata a prezzi diversi da quelli di libero mercato che comporta sottrazione di base imponibile in Italia.

- Qualsiasi componente negativo o positivo di reddito derivante da una operazione di qualsiasi natura effettuata a prezzi diversi da quelli di libero mercato che comporta un aumento di base imponibile in Italia ma soltanto se in vigore una procedura amichevole convenzionale con altro Stato.

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1.- Il prezzo in libera concorrenza

L'applicazione di tale principio comporta l'adozione, in via preferenziale del metodo del confronto di prezzo: il prezzo del costo o del ricavo della transazione oggetto di verifica deve essere pari a quello praticato in una vendita comparabile, quanto a condizioni e a beni oggetto del trasferimento effettuata: I) tra imprese tra loro indipendenti (confronto esterno) oppure II) tra un'impresa del gruppo e un terzo indipendente (confrontointerno). Dal testo dell'art. 9 succitato si evince già l'adozione del criterio del confronto di prezzo: tuttavia la sua formulazione volutamente generica, non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di applicazione del metodo, né indica quali criteri debbono o possono essere utilizzati sussidiariamente, in similari e quindi presenza di transazioni non similari e quindi non comparabili. Nell'impossibilità di una comparazione fra la transazione in verifica e quella campione si farà ricorso al metodo del prezzo di rivendita: dal prezzo finale di rivendita del bene acquistato in precedenza si detrae unmargine normale di profitto.

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2.3 – IL VALORE NORMALEPRINCIPI APPLICATIVI

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Esempio: Una società estera X vende alcuni beni alla sua affiliata italiana Y. Y non trasforma i beni acquistati e li rivende a terzi al prezzo di 100. Il valore normale dei beni venduti da X a Y sarà calcolato deducendo da tale prezzo di rivendita (100) le spese di distribuzione sostenute (es.: = 10) e una percentuale adeguata a titolo di margine profitto (es.: = 5) prezzo di rivendita 100spese di distribuzione 10margine di utile 5

-----valore normale 85

In caso di inapplicabilità del metodo sarà invece applicato quello del costo maggiorato (cost - plus): al costo di produzione si aggiunge un margine normale di profitto. Esempio una società estera X vende alcuni beni alla sua affiliata italiana Y. Y trasforma in parte i beni acquistati e li rivende a terzi. Il valore normale della cessione dei beni venduti da X a Y sarà calcolato considerando il costo di produzione del bene per il venditore inclusivo dei costi diretti e indiretti e delle spese (es.: = 80) e aggiungendovi una percentuale adeguata a titolo di margine di utile (es. = 5). costo di produzione 80 margine di utile 5

-----valore normale 85

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2.3 – IL VALORE NORMALEPRINCIPI APPLICATIVI

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2.- Il valore in dogana

Il problema della determinazione del prezzo di trasferimento relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra imprese legate da vincoli di dipendenza, ai fini della determinazione del reddito, è, per taluni aspetti, molto simile a quello che si pone all'Amministrazione doganale nell'ambito di applicazione della definizione del valore in dogana di cui al Regolamento del Consiglio CEE 28 maggio 1980, n. 1224.

Sebbene anche per la determinazione del valore in dogana sia applicabile il principio della libera concorrenza, l'Amministrazione doganale e quella delle II.DD. pervengono, però, sovente, a conclusioni diverse relativamente al valore dello stesso bene.

Ciò, prevalentemente, in dipendenza del differente momento impositivo, in quanto l'Amministrazione delle dogane valuta le merci all'atto della loro importazione mentre l'Amministrazione delle II. DD. considera il valore del bene all'atto del suo trasferimento in proprietà.

Quanto precede non esclude, ovviamente, che l'Amministrazione finanziaria, pur non essendovi vincolata, tenga conto del valore definito agli effetti doganali per valutare il prezzo di trasferimento di cui agli artt. 53 e 56.Studio Arletti & Partners

2.3 – IL VALORE NORMALEPRINCIPI APPLICATIVI

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L'adozione del principio del prezzo di piena concorrenza richiede un'analisi specifica delle sue condizioni di applicazione in relazione alle circostanze soggettive ed oggettive che caratterizzano la transazione oggetto di verifica.

In particolare devono esaminarsi:

le modalità di applicazione del metodo del confronto di prezzo; i casi e le conclusioni in cui l'Amministrazione o il contribuente possono

discostarsi dal metodo del confronto di prezzo per applicare metodi alternativi; le modalità di applicazione dei metodi alternativi il prezzo di rivendita e il cost -

plus; quale dei due metodi alternativi deve essere prescelto, e a quali condizioni e in

quali circostanze; quali eventuali ulteriori metodi alternativi possono essere applicati.

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2.3 – IL VALORE NORMALEPRINCIPI APPLICATIVI

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3. METODI PER AL DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI TRASFERIMENTO

3.1. Metodi individuati dall’OCSE: Tradizionali e Alternativi3.2 Le Transazioni e i beni immateriali3.3. Metodi dell’amministrazione finanziaria italiana

3.3.1. Metodi tradizionali• Il metodo del confronto del prezzo• Il metodo del valore differenziale• Il metodo del prezzo di rivendita• Il metodo del costo maggiorato

3.3.2. Metodi alternativi• Il metodo della ripartizione dei profitti globali• Il metodo della comparazione dei profitti• Il metodo della reddittività del capitale investito• Il metodo dei margini lordi di settore

3.4. Trattamento fiscale delle principali tipologie: 3.4.1. Il trattamento dei servizi infragruppo 3.4.2. Le cessioni di beni immateriali 3.4.3. La partecipazione condivisa ai costi (Cost Sharing

Agreement) 3.4.4. Le operazioni finanziarie infragruppo:

finanziamenti e interessi

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3.1 – METODI TRADIZIONALI OCSEI metodi tradizionali Ocse di verifica del prezzo di libera concorrenza

Confronto del prezzo - CUP

Consente di stabilire se una transazione è stata condizionata da regole estranee a quelle di mercato, mediante il raffronto tra il prezzo fissato per la transazione controllata con quello praticato in situazioni “comparabili”.• Confronto Esterno: i prezzi utilizzati quali termini di confronto sono relativi ad operazioni fra imprese indipendenti dal gruppo• Confronto Interno: i prezzi utilizzati quali termini di confronto sono relativi ad operazioni tra un’impresa del medesimo gruppo oggetto del controllo e soggetti terzi.

Prezzo di rivendita - RPM

Considera quale “valore normale” il prezzo al quale il bene, acquistato da una società del gruppo, viene rivenduto ad un operatore indipendente, al netto però di un margine di utile lordo.Il punto centrale del metodo è la ricostruzione del valore del margine lordo da sottrarre al prezzo di rivendita che deve essere calcolato in misura percentuale sul prezzo di vendita ed in base alle:• rivendite comparabili di beni similari effettuati a terzi indipendenti (nel caso di confronto interno);• rivendite comparabili di beni similari avvenute fra terzi indipendenti (nel caso di confronto esterno).

Costo maggiorato – CPM

Ricostruzione del prezzo di libera concorrenza prendendo come punto di partenza i costi sostenuti dall’impresa controllata che cede i beni o i servizi ad un’impresa associata .I costi sostenuti vengono opportunamente maggiorati di un’adeguata percentuale di ricarico (mark-up) al fine di ottenere un margine di utile adeguato a remunerare la specifica attività svolta.

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3.1 – METODI ALTERNATIVI OCSEI metodi alternativi Ocse di verifica del prezzo di libera concorrenza (1/2)

Ripartizione del profitto

Fase 1: quantificazione del profitto che le imprese associate hanno globalmente prodotto per mezzo di una transazione: si prescinde dalla comparabilità

Fase 2: ripartizione del profitto tra le imprese associate secondo i criteri di suddivisione che sarebbero stati adottati da imprese indipendenti impegnati nella transazione.

Analisi dell’utile residuo: ripartizione in relazione al valore delle funzioni esplicate da ciascuna società calcolato secondo il rispettivo valore di mercato

Analisi del contributo: ripartizione in relazione al valore delle funzioni esplicate da ciascuna società calcolato secondo il rispettivo valore di mercato

Fase 1: assegnazione ad ogni azienda associata di una quota di utile idonea ad assicurarle un rendimento di base adeguato al genere di operazione effettuata

Fase 2: suddivisione dell’eventuale utile residuo, utilizzando fatti o circostanze utili a comprendere come lo stesso residuo sarebbe stato diviso tra soggetti indipendenti.

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3.1 – METODI ALTERNATIVI OCSEI metodi alternativi Ocse di verifica del prezzo di libera concorrenza (2/2)

Margine netto della transazione

Considera il margine di utile netto relativo ad un fattore specifico (costi, vendite, investimenti) che un’impresa ritrae in un’operazione “controllata”.Tale criterio, operando in maniera simile ai metodi classici del “costo maggiorato” e del “prezzo di rivendita”, deve rispettarne i parametri di applicazione.Il margine netto della società, proveniente da un’operazione controllata, deve essere confrontato con il margine netto che la stessa impresa, ovvero un’impresa indipendente nelle medesime condizioni, ottiene in operazioni comparabili praticate sul libero mercato.

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3.2 – LE TRANSAZIONILa valutazione del grado di comparabilità delle transazioni (1/2)

Una transazione sul libero mercato è comparabile ad una transazione fra imprese associate se una delle due seguenti condizioni viene soddisfatta: • nessuna delle differenze tra le transazioni comparate o tra le imprese che avviano dette transazioni può influenzare in modo rilevante iol prezzo di libero mercato;• si possono apportare delle correzioni sufficientemente accurate allo scopo di eliminare gli effetti essenziali di dette differenze

Fattori di comparazione

(Caratteristiche intrinseche dei beni e servizi)

Analisi funzionale

Si considerano:• per beni materiali: le caratteristiche fisiche del bene, la sua qualità ed affidabilità, la disponibilità e reperibilità sul mercato;• per fornitura di servizi: la loro natura e loro oggettiva estensione;• per beni immateriali: la tipologia della transazione, il tipo di bene, la durata ed il grado di protezione legale, i vantaggi previsti dalla sua utilizzazione.

Identificare quali funzioni svolgono le imprese coinvolte nel confronto, precisando se si tratta, per esempio, di funzioni di produzione, distribuzione, marketing, ecc…

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3.2 – TRANSAZIONI E BENI IMMATERIALILa valutazione del grado di comparabilità delle transazioni (2/2)

Condizioni contrattuali

Individuazione delle modalità con le quali le parti del rapporto hanno inteso ripartirsi le responsabilità, i rischi e i benefici derivanti dall’operazione.

Circostanze economiche Individuazione del mercato nel quale vengono effettuate le transazioni

Le strategie commercialiIdentificazione delle regole particolari che condizionano il prezzo, riconducibili alla politica commerciale delle imprese coinvolte.

Altre variabili • L a rilevanza delle condizioni contrattuali pattuite• La rilevanza delle operazioni considerate separatamente o insieme ad altre• L’ipotesi della pluralità di risultati• Il riferimento a plurime annualità• Le perdite• Gli interventi pubblici• Le compensazioni (set-offs)• Il valore doganale

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3.2 – TRANSAZIONI E BENI IMMATERIALILa definizione dei beni immateriali e procedura di determinazione del prezzo di libera concorrenza

Definizione beni immateriali Marketing

intangible

Trade intangible

I marchi, la ditta, i nomi, i simboli e le immagini.

I brevetti, i disegni e i modelli, ecc…, frutto di attività di ricerca e sviluppo

Procedura per valutazione del prezzo di libera concorrenza

Individuazione dello strumento per mezzo del quale è stato trasferito il bene

Individuazione e applicazione del giusto metodo

Individuazione delle operazioni comparabili

Concessione o vendita:• diretta• indiretta

• Benefici attesi dal bene• Limitazione territoriale al diritto di utilizzo• Restrizioni all’esportazione sulle merci• Esclusività del diritto di uso trasferito• Costi di impianto, di start-up e di sviluppo richiesti dal mercato• Facoltà di conferire sub-licenze• Diritto di partecipare agli ulteriori sviluppi del bene

• Confronto del prezzo• Prezzo di rivendita nel caso di sub concessione• Ripartizione del profitto per beni di valore elevato

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I criteri metodologici per la rettifica dei prezzi di trasferimento

metodi previsti nella circolare n. 32/1980 per la determinazione del prezzo di libera concorrenza (at arm’s lenght) sono sette, come riportato nella tabella che segue.

I servizi infra gruppo ( Cost Sharing Agreement) Cessioni di Beni Immateriali

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3.3 – I METODI DI VERIFICAI METODI DI VERIFICA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Metodi tradizionali Metodi basati sugli utili

Metodo di libera concorrenza e del confronto del prezzo

Metodo della comparazione dei profitti

Metodo del prezzo di rivendita Metodo della redditività del capitale investito

Metodo del costo maggiorato Metodo dei margini lordi del settore economico

Metodo della ripartizione dei profitti globali (ocse)

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALII metodi tradizionali secondo l’amministrazione finanziaria

Confronto del prezzo – CUP

La scelta del criterio della comparazione interna è preferibile in quanto lo stesso art. 9 accorda la preferenza al confronto interno (quando richiama i «listini o tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o servizi») mentre il confronto esterno ha carattere sussidiario («e, in mancanza alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio»)

Prezzo di vendita - RPM

Si tratta di un valido sistema alternativo quando la transazione oggetto di verifica impedisce, per le sue caratteristiche, il ricorso al metodo del confronto del prezzo. Il criterio del prezzo di rivendita potrà rivelarsi utile nei casi in cui l’acquirente/rivenditore provvede alla sola commercializzazione dei beni acquistati. Il suo utilizzo sarà da ritenersi, invece, sconsigliabile quando, prima della rivendita, i beni subiscono una trasformazione oppure sono incorporati in un prodotto più complesso che alteri la loro identità impedendo la distinzione tra il valore del bene al termine del procedimento e quello dei suoi componenti.

Costo maggiorato – CPM

Esso può essere ricavato:- Comparando il margine di utile della transazione in verifica con quello

ricavato dalla stessa impresa in vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle della cessione oggetto di valutazione;

- In assenza di vendite a terzi il margine di utile sarà eguale a quello ricavato da terzi indipendenti impegnati in vendite similari con uguali funzioni;

- In assenza di vendite similari tra terzi indipendenti potrà farsi ricorso ad una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi.

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In base a tale criterio la congruità della transazione viene accertata confrontando il prezzo in verifica con quello che verrebbe praticato per transazioni comparabili tra imprese indipendenti (confronto esterno), ovvero tra una delle imprese che effettuano la transazione e un'impresa indipendente (confronto interno).

La scelta del criterio della comparazione interna è preferibile in quanto, come detto, lo stesso articolo 9 del TUIR accorda la preferenza al confronto interno ("listini o tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o servizi") mentre il confronto esterno ha carattere sussidiario ("e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di Commercio..."). Inoltre, la comparazione interna rende più probabile il riscontro di transazioni similari.

Il ricorso alla comparazione esterna appare, poi, oggettivamente più incerta e difficoltosa e, dunque, meno gradita all’Amministrazione finanziaria.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL CONFRONTO DEL PREZZO

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Il mercato rilevante

Considerata l'esigenza che la transazione comparabile presenti tutte le caratteristiche di quella oggetto di esame da parte dell'Amministrazione, il principio della identità delle transazioni dovrà in primo luogo osservarsi relativamente alla scelta del mercato rilevante e cioè del mercato nel quale devono essere ricercate transazioni comparabili a quelle poste in essere. La vendita di prodotti identici a prezzi differenti potrà, infatti, essere giustificata dalla differente localizzazione dell'impresa destinataria. Inoltre, a parte i fattori meramente competitivi, il valore di cessione può essere influenzato da regolamentazioni sui prezzi disposte dalle autorità governative dello Stato di residenza del destinatario delle merci, da differenze tra le leggi nazionali in materia di marketing, da fluttuazioni dei tassi di cambio, dai costi di distribuzione locali, ecc.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL CONFRONTO DEL PREZZO

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Il mercato rilevante (Segue)

Ne consegue che, per garantire l'identità delle transazioni confrontate. in linea di principio, il mercato rilevante deve essere (in specie per le vendite di beni materiali) quello del destinatario dei beni oggetto della transazione. Peraltro, il riferimento ai prezzi determinati dall'Amministrazione fiscale dello Stato estero in operazioni comparabili può risultare di valido ausilio; naturalmente, però, esso non è da considerarsi vincolante, specie in ipotesi in cui la determinazione del prezzo di trasferimento venga effettuata con ricorso a metodi forfettari ancorché accettati dal contribuente. La scelta di un mercato piuttosto che di un altro (interno anziché estero o viceversa) in base alla sola considerazione del livello dei prezzi più conveniente per l'Amministrazione non è accettabile in considerazione dell'inevitabile doppia tassazione che ne conseguirebbe. Quando il mercato estero è quello rilevante ma quello italiano presenta caratteristiche similari (ipotesi possibile ma difficilmente verificabile) il riferimento al mercato italiano sarà considerato preferibile.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL CONFRONTO DEL PREZZO

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La qualità del prodotto

Sempre al fine di consentire il controllo di prezzo, i beni oggetto delle due transazioni da comparare devono presentare medesime caratteristiche qualitative. Ciò riguarda non solo l'identità fisica dei prodotti ma anche il loro aspetto esteriore qualora esso possa incidere sulle differenze di prezzo.

Altri requisiti Oltre al mercato rilevante ed alla qualità del prodotto dovrà aversi riguardo, ai fini dell'applicazione del metodo del confronto di prezzo, ad altri elementi quali:

trasporto; imballaggio; pubblicità; commercializzazione; garanzia; tassi di cambio (fatturazioni in valute diverse); condizioni generali di vendita; vendita accompagnata da diritti immateriali; tempo della vendita; vendite promozionali; sconti sulla quantità. Studio Arletti & Partners

3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL CONFRONTO DEL PREZZO

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Il valore differenziale

In determinati casi le differenti caratteristiche delle due transazioni (quella in verifica e quella presa a riferimento) sono suscettibili di quantificazione e, quindi, potrà ugualmente farsi ricorso al metodo del confronto di prezzo. Ciò si verifica, ovviamente, in quelle fattispecie in cui l'elemento differenziale è facilmente quantificabile. Ad esempio: condizioni di trasporto (clausola CIF o FOB); diritti doganali e prelievi all'importazione; termini di pagamento delle merci.

Si pensi, esemplificativamente, al caso di una transazione campione che a differenza di quella oggetto di verifica sia stata contratta FOB anziché CIF (e, quindi. con spese di trasporto e di assicurazione a carico del destinatario), che abbia sopportato diritti doganali, che sia stata sottoposta a termini di pagamento che abbiano comportato la corresponsione di interessi. Studio Arletti & Partners

3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL VALORE DIFFERENZIALE

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Il calcolo del valore differenziale può, così schematizzarsi:

Si ponga il caso di due transazioni aventi ad oggetto beni identici quanto a contenuto, dimensioni, condizioni di vendita, ecc. per le quali l'elemento differenziale sia costituito da un involucro differente. La mera sottrazione della differenza di valore tra i due involucri può non riportare le due transazioni a similarità. L'imballaggio può essere, infatti, motivo di richiamo per il consumatore disposto a pagare di più per le caratteristiche di presentazione del prodotto; può favorire trasporti a lunga distanza in quanto, ad esempio, ne allunga il periodo di conservazione, consentendo il raggiungimento di mercati più lontani con minore incidenza delle perdite sulle unità deteriorate.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL VALORE DIFFERENZIALE

Prezzo della transazione campione

Prezzo effettivo della transazione in verifica

Prezzo al distributore 100 80Aggiustamenti (-) Diritti doganali, ecc. 17 Assicurazione 5 Trasporto 4 Interessi commerciali 2 Prezzo aggiustato 72 80

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA

Quando la transazione oggetto di esame impedisce, per le sue caratteristiche, il ricorso al confronto di prezzo, il metodo del prezzo di rivendita potrà costituire un valido sistema alternativo.

Secondo tale metodo il valore normale equivale al prezzo al quale la merce, che è stata acquistata da un venditore "collegato", è rivenduta ad una impresa indipendente, diminuito di un margine di utile lordo. Il criterio del prezzo di vendita potrà rivelarsi utile nei casi in cui l'acquirente/rivenditore provvede

alla sola commercializzazione dei beni acquistati. Il suo utilizzo sarà da ritenersi, invece, sconsigliabile quando, prima della rivendita, i beni

subiscono una trasformazione, oppure sono incorporati in un prodotto più complesso che alteri la loro identità impedendo la distinzione tra il valore dell'articolo finale e quello dei suoi componenti.

A differenza di quanto previsto per il confronto di prezzo, il criterio del prezzo di rivendita non tiene direttamente conto della transazione oggetto di verifica ma considera inizialmente la cessione del bene effettuata dall'acquirente/rivenditore.

Tuttavia, in alcuni casi, il bene ceduto non è oggetto di rivendita o viene ceduto ad altra impresa facente parte del medesimo gruppo o, comunque, legata alle prime due da vincoli di dipendenza.

Per poter addivenire, anche in tali fattispecie, all'applicazione del metodo di rivendita potrebbe assumersi, come dato iniziale, il prezzo di una rivendita effettuata da parti indipendenti e relative a prodotti similari a quelli oggetto della cessione in verifica.

Dal prezzo di rivendita si detrarrebbe, poi un margine di utile lordo pervenendo, così, al prezzo di trasferimento "normale".

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA

Il margine di utile

Dal prezzo di rivendita, come sopra individuato, deve successivamente detrarsi un margine di utile lordo.

Tale utile corrisponde ad un margine espresso percentuale in rapporto al prezzo di rivendita ed inclusivo delle spese e di un utile netto ricavato dal rivenditore.

Esso potrà essere calcolato considerando il margine di utile ricavato dall'acquirente/rivenditore in rivendite comparabili a terzi indipendenti di beni similari precedentemente acquistati da imprese indipendenti, oppure considerando il margine di utile ricavato da terzi indipendenti mediante la rivendita comparabile di beni similari.

Per la determinazione del margine di utile lordo dovrà, così, ricercarsi una rivendita similare.

Nel valutare la similarità delle transazioni dovranno tenersi presenti i seguenti fattori: tipo di prodotto oggetto della vendita; funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di rivendita; effetto di funzioni particolari sul prezzo di rivendita (quale la incorporazione di diritti

immateriali); mercato geografico in cui le funzioni sono svolte anche in relazione alle politiche

commerciali dell'impresa.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA

L'individuazione delle funzioni esercitate dal rivenditore in relazione al bene oggetto di successiva cessione consente di ricavare per ciascuna funzione un margine di utile equivalente a quello conseguito in una rivendita similare. Si potrà avere il caso in cui saranno svolte funzioni assimilabili a quelle di uno spedizioniere così come, in altre ipotesi, l'acquirente/rivenditore assumerà gli oneri relativi alla pubblicità, al marketing, ecc.

In alcune fattispecie l'acquirente/rivenditore assumerà funzioni economiche poco significanti limitandosi, ad esempio, a ricevere od emettere fatture quando la consegna dei beni acquistati è effettuata direttamente dalla casa-madre estera al terzo. In tali ipotesi il margine di utile sarà molto ridotto a meno che non sia provato dal rivenditore l'onere di spese e funzioni aggiuntive relative, ad esempio, ad indagini di mercato tali da accrescere il "valore aggiunto" al prodotto e, conseguentemente, il margine di utile lordo.

In ogni caso, "l'analisi funzionale" deve mirare alla determinazione delle funzioni economicamente rilevanti eseguite in connessione ai beni oggetto della transazione.

Un approccio così sostanzialistico va ben al di là di quanto possono rilevare i libri contabili dell'impresa e consente di pervenire all'accertamento della realtà del "valore aggiunto" prescindendo dalla forma della transazione per cogliere, invece, il valore ed il significato economico e commerciale.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA

Sovente, i contratti di distribuzione comportano per l'acquirente/rivenditore l'onere, imposto contrattualmente, di garantire servizi ante-vendita e post-vendita tramite una rete di intermediari altamente qualificati in ispecie quando i prodotti commercializzati sono potenzialmente pericolosi o quando la loro efficienza dipende da una accurata e regolare manutenzione.

In altre ipotesi il negozio può prevedere clausole di esclusiva. Il valore di tale diritto dipenderà dalla sua portata territoriale e dalla più o meno alta

competitività di prodotti sostituibili. Analogamente altri diritti, rinunce od oneri, previsti contrattualmente, sono suscettibili

di incidere sensibilmente sul margine di utile conseguito dal rivenditore. In certi casi tali impegni o concessioni sono addirittura oggetto di un corrispettivo

previsto contrattualmente. Tra gli altri elementi suscettibili di incidere sulla percentuale di utile del rivenditore possono ricordarsi: il sistema di sconti cumulativi in relazione alla quantità di beni così da favorire la

concentrazione della domanda del mercato locale; impegno a non produrre e distribuire beni di natura analoga a quella delle merci oggetto

della distribuzione; impegno ad acquistare quantità minime o assortimenti completi di prodotti; obbligo di mantenere magazzini di distribuzione localizzati anche al di fuori della zona

contrattuale.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA

L'analisi funzionale dovrà essere inquadrata nella struttura logica del tipo di contratto dal quale discende la cessione dei beni oggetto di esame. Tale esigenza è ancora più acuta considerando che l'applicazione del metodo del prezzo di rivendita è particolarmente opportuna nelle ipotesi di distribuzione di beni.

Va, altresì, ricordato che alcune funzioni relative alla rivendita potranno essere esercitate da un terzo indipendente non dando luogo ad un effettivo margine di utile. E questo il caso, ad esempio, in cui il trasporto delle merci è affidato ad un'impresa indipendente mentre viene svolto direttamente dal rivenditore nella rivendita campione.

La comparazione delle due rivendite per ricavare il margine di utile da detrarre dal prezzo di rivendita potrà essere utilmente mantenuta effettuando i debiti aggiustamenti.

Nell'esempio succitato il prezzo di rivendita della transazione comparata sarà diminuito di un margine di costo (trasporto) ma non del relativo profitto che nella rivendita del soggetto "collegato" è di pertinenza dell'impresa che ha assunto il trasporto dei beni.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

Con tale metodo il prezzo di trasferimento è determinato, in alternativa a quello di rivendita, dal costo di produzione aumentato di un margine di utile lordo.

Il margine di utile lordo Il margine di utile lordo è determinato moltiplicando il costo di produzione per una percentuale. Esso può essere ricavato: comparando il margine di utile della transazione esaminata con quello ricavato dalla stessa

impresa in vendite a terzi di prodotti similari sullo stesso mercato e con funzioni identiche a quelle delle cessioni oggetto di valutazione;

in assenza di vendite a terzi il margine di utile sarà uguale a quello ricavato da terzi indipendenti impegnati in vendite similari con uguali funzioni;

in assenza di vendite similari tra terzi indipendenti potrà farsi ricorso ad una comparazione delle funzioni esercitate dal produttore con quelle esercitate da terzi.

Similarità delle transazioni Relativamente al requisito della similarità che deve sussistere nella transazione campione ai fini della determinazione dell'utile lordo, valgono gli stessi fattori indicati per il metodo del prezzo di rivendita e cioè: funzioni esercitate dal produttore; effetto del prezzo di funzioni particolari; mercato geografico.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

Gli aggiustamenti Il costo di produzione può essere aggiustato quando la transazione comparabile presenta funzioni in parte diverse o aggiuntive. Valga al riguardo il seguente esempio:

Nel caso suindicato, la transazione in verifica non deve comprendere le spese commerciali perché la funzione distributiva non viene svolta dalla società controllata italiana ma dalla società controllante che acquista il prodotto dall'impresa italiana.

Transazione in verifica

Transazione campione

Costo industriale di produzione si siSpese di ricerca e sviluppo si noSpese commerciali si noSpese amministrative e generali aziendali si siOneri finanziari si si

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

Assumendo un margine lordo pari al 20% del costo totale, il valore normale del prezzo di trasferimento è il seguente:

La transazione campione presenta un valore di 192, entro il valore del prezzo di trasferimento della transazione in verifica deve essere 156.

Transazione in verifica

Transazione campione

Costo industriale di produzione 100 100Spese di ricerca e sviluppo 10 10Spese commerciali - 30Spese amministrative e generali aziendali 15 15Oneri finanziari 5 5 Subtotale 130 160Margine lordo 20% 26 32Totale 156 192

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

Ove la transazione in esame presentasse una funzione aggiuntiva rispetto a quella campione dovrebbe procedersi nel modo seguente:

Transazione in verifica

Transazione campione

Costo industriale di produzione si siSpese di ricerca e sviluppo si siSpese commerciali no siSpese amministrative e generali aziendali si siOneri finanziari si si

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

Qualora il margine lordo sia pari al 10% del costo totale, il valore normale del prezzo di trasferimento è il seguente:

La transazione campione presenta un valore di 374, mentre il valore normale del prezzo di trasferimento della transazione in verifica deve essere 451.

Transazione in verifica

Transazione campione

Costo industriale di produzione 300 300Spese di ricerca e sviluppo 20 -Spese commerciali 50 -Spese amministrative e generali aziendali 25 25Oneri finanziari 15 15 Subtotale 410 340Margine lordo 20% 41 34Totale 451 374

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

I costi sostenuti dal produttore Nella determinazione dei costi sostenuti dal produttore l'Amministrazione potrà: basarsi sul sistema adottato dall'impresa; effettuare delle modifiche a tale sistema; utilizzare un sistema completamente diverso da quello impiegato dall'impresa. I sistemi di

determinazione dei costi utilizzati dalle imprese possono variare anche in relazione al tipo di beni oggetto di produzione.

Tra le formule più ricorrenti vanno segnalati: costi standard: costo prevedibile di assorbimento di tutti gli oneri in base ad ipotetici livelli

di produzione e capacità di rendimento degli impianti; costi marginali: valore differenziale del costo totale in relazione all'aumento unitario della

produzione; costo di produzione pieno: costo reale di produzione inclusivo degli oneri diretti (materie

prime, manodopera, ecc.) ed indiretti (spese industriali, commerciali, generali, di direzione, di ricerca e sviluppo, oneri finanziari).

Solo quest'ultimo. tra i sistemi succitati, può ritenersi praticabile e soddisfacente.

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3.3.1 – I METODI TRADIZIONALIIL METODO DEL COSTO MAGGIORATO

Problemi applicativi

La complessità e la natura delle valutazioni da effettuare secondo il metodo del cost-plus non ne consigliano la metodica applicazione nei casi di vendite da parte di controllante estera a controllata italiana.

Una corretta applicazione del metodo implica, infatti, la conoscenza dei sistemi di costo, delle funzioni svolte e dei corrispettivi margini di utile praticati nello Stato estero.

Ciò comporta talvolta una obiettiva difficoltà nell'ottenere le specifiche informazioni dall'Amministrazione fiscale estera o perché con lo Stato interessato non è in piena attuazione lo scambio di informazioni nel particolare settore, ovvero perché la predetta Amministrazione estera si trova nell'effettiva impossibilità di ottenere dati specifici dall'impresa controllante estera; le legislazioni di alcuni Paesi non consentono, infatti, al Fisco di obbligare il contribuente a fornire informazioni da utilizzare per accertamenti fiscali operati da uno Stato estero.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVII metodi alternativi secondo l’amministrazione finanziaria (1/2)

Ripartizione del profitto

Il metodo della ripartizione dei profitti globali: - Presenta un alto grado di relatività ed arbitrarietà delle determinazioni;- Non considera le condizioni del mercato né, tanto meno, la situazione economica

dell’impresa;L’adozione del metodo si fa apprezzare soprattutto nelle situazioni in cui la presenza di convenzioni internazionali – combinata a un preciso coordinamento tra l’amministrazione finanziaria nazionale e quella del paese estero – permetta un’equa suddivisione dei profitti globali tra le due società oggetto di verifica.

Comparazione dei profitti

L’assunto di base è che in un particolare settore gli utili abbiano una struttura definita e costante, con la (coerente) conseguenza che eventuali differenze di valore possano risultare sintomatiche di sviamenti di utili mediante «manovre» sui prezzi di trasferimento. - Il confronto dovrebbe considerare unicamente gli utili derivanti dalla vendita dei

prodotti oggetto di controllo, senza essere allargato ai profitti globali della società.- La comparazione dovrebbe essere effettuata tenendo conto del settore

economico in cui opera l’azienda verificata nonché prendendo, come base di riferimento, più soggetti.

- Il confronto dovrebbe interessare anche i profitti realizzati da società estere.- La comparazione dovrebbe comprendere più periodi d’imposta. - Le imprese utilizzate per il confronto dovrebbero presentare caratteristiche

dimensionali e di struttura analoghe a quelle dell’azienda controllata.- La comparazione dovrebbe esaminare le funzioni effettive svolte dalle singole

società coinvolte nell’operazione controllata.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVII metodi alternativi secondo l’amministrazione finanziaria (2/2)

Redditività del capitale investito

Secondo tale metodo, si deve – in primis – individuare la percentuale di rendimento del capitale investito in transazioni effettuate in regime di libera concorrenza e – successivamente – applicarla al capitale investito dalla società nell’operazione controllata, senza tener conto dei costi o dei ricavi delle vendite.

Margini lordi del settore

Attesa la sua scarsa attendibilità e praticabilità, risulta solo accennato nella circolare n. 32 del 1980.I margini lordi di profitto calcolati per settore economico possono fornire soltanto delle indicazioni.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZINTRODUZIONE

L'applicazione dei metodi di riferimento (confronto di prezzo, prezzo di rivendita, cost-plus) può comunque, in determinata fattispecie, non trovare un facile riscontro nell'applicazione della disciplina sul prezzo di trasferimento sia per ragioni dovute alla frequente inesistenza di transazioni comparabili, sia per l'impossibilità anch'essa assai frequente, di un confronto attendibile tra la cessione in verifica ed un'altra conclusa tra imprese indipendenti.

Nell'esaminare i tre criteri "base" di determinazione del prezzo di trasferimento si è, tuttavia, evidenziata la possibilità di ovviare, parzialmente al problema della incomparabilità mediante appositi aggiustamenti tra due cessioni diverse (quella esaminata e quella campione) quantificando gli elementi differenziali in relazione alle funzioni esercitate e operando, successivamente, il confronto tra le due transazioni. Anche l'adozione di questo correttivo non è però, sufficiente, per risolvere tutti i problemi applicativi di determinazione del "valore" della cessione da parte dell'Amministrazione finanziaria. Si applica, così, l'opportunità di esaminare altri metodi suscettibili di utilizzazione pratica nell'ipotesi di inadeguatezza dei criteri "base".

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZLA RIPARTIZIONE DI PROFITTI GLOBALI

Tale metodo consiste nella ripartizione dell'utile derivante da una vendita o da una serie di vendite effettuate tra le due imprese collegate. Gli utili sono, così, ripartiti proporzionalmente ai costi sopportati dalle due entità. L'adozione di tale metodo non è consigliabile, sia per l'elevato grado di relatività ed arbitrarietà che ne può conseguire, sia in quanto non tiene conto delle condizioni del mercato e della situazione economica dell'impresa sia ancora perché implicherebbe l'abbandono del principio, recepito anche nel diritto interno, dell'autonomia giuridico-fiscale delle singole imprese per aderire, invece, al principio della "unità fiscale" secondo cui, ai fini della determinazione del reddito, dovrebbe prendersi in considerazione l'entità economica globalmente considerata delle imprese collegate. Potrebbe farsi ricorso a tale metodo solo qualora in forza di convenzioni internazionali un puntuale coordinamento con l'Amministrazione fiscale dello Stato estero interessato consentisse una equa ripartizione dei profitti globali tra le due entità le cui transazioni sono oggetto di verifica.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZLA COMPARAZIONE DEI PROFITTI

Secondo tale criterio i profitti globali dell'impresa vengono comparati con quelli conseguiti da un'altra entità operante nello stesso settore economico. La comparazione si effettua determinando il saggio di profitto lordo di ciascuna impresa espresso in termini percentuali in relazione alla cifra di affari delle vendite o ai costi di esercizio sopportati. A parte ogni considerazione di carattere contabile relativa alle formule applicabili per la determinazione del saggio percentuale, formule che possono variare in relazione al settore di attività economica in cui operano le imprese poste a confronto, è opportuno puntualizzare i criteri che devono indirizzare l'Amministrazione finanziaria nella utilizzazione del metodo della comparazione dei profitti: la comparazione dovrebbe avere ad oggetto esclusivamente gli utili realizzati attraverso la

vendita di beni oggetto di verifica non essere estesa ai profitti globali dell'impresa, così da evitare effetti distorsivi. È noto, infatti, che in alcuni settori economici (ad esempio quello farmaceutico) gli utili di una serie limitata di prodotti compensano le perdite subite nella produzione o commercializzazione di altri;

la comparazione dovrebbe tenere conto del settore specifico in cui opera l'impresa. Il confronto con più imprese (anziché con una soltanto) sarebbe ovviamente preferibile;

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZLA COMPARAZIONE DEI PROFITTI

la comparazione dovrebbe aver riguardo anche ai profitti realizzati da imprese situate in altri Paesi. Tale analisi potrebbe essere effettuata dall'Amministrazione utilizzando sia i poteri di accertamento di cui al diritto interno che lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati disciplinato dalle disposizioni convenzionali;

la comparazione dovrebbe essere estesa a più di un esercizio fiscale così da poter apprezzare l'incidenza delle fluttuazioni cicliche che caratterizzano ciascun settore economico;

le imprese oggetto di confronto dovrebbero presentare, per quanto possibile, caratteristiche dimensionali e di struttura analoghe a quelle dell'impresa le cui transazioni sono oggetto di verifica;

la comparazione dovrebbe esaminare, analiticamente, le singole funzioni svolte dalle imprese (distribuzione, pubblicità. ecc.) che talvolta sono delegate all'acquirente/distributore.

I criteri ora indicati sono, ovviamente, esemplificativi. In relazione, poi, alle difficoltà di accertare autonomamente i vari fattori della comparazione, assumerà rilevanza l'analisi della consistenza delle contestazioni mosse dal contribuente alla adeguatezza del metodo scelto dall'Amministrazione: è ovvio che due imprese presenteranno sempre fattori differenziali ma non tutti giustificano l'abbandono del metodo della comparazione dei profitti. In ogni caso i risultati della comparazione costituirebbero utili indicazioni ai fini dell'approfondimento della ricerca del valore normale.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZLA REDDITIVITA’ DEL CAPITALE INVESTITO

Il metodo consiste nella determinazione del profitto realizzato dall'impresa, espresso percentualmente, in relazione al capitale investito prescindendo, quindi, da ogni riferimento ai costi di produzione o alle vendite. Il problema di difficile soluzione attiene alla fissazione del saggio di rendita del capitale. Difficilmente infatti, le imprese ripartisco gli utili totali tra le loro attività in relazione al capitale investito in ciascun tipo di operazioni. Ovviamente i saggi variano in relazione ai rischi sopportati dall'impresa ed al settore economico considerato. Il metodo in esame è però poco consigliabile per la sua notevole approssimazione e per la sua arbitrarietà.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZI MARGINI LORDI DI SETTORE

I margini lordi di profitto calcolati per settore economico possono costituire un valido elemento indicatore. La percentuale di profitto lordo (X) può essere variamente determinata:

ricavi-costiLa formula --------------

ricavi potrebbe fornire dati abbastanza significativi.

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3.3.2 – I METODI ALTERNATIVI - TAZI METODI ALTERNATIVI: CONCLUSIONE

I metodi sopra evidenziati sono quelli più frequentemente adottati nella prassi di alcuni Paesi. Ogni altro metodo alternativo potrà essere preso in considerazione purché siano rispettati i

principi posti a base del prezzo di libera concorrenza che sono influenzati, com'è noto, dagli effetti distorsivi sia dei vari mercati nazionali che dalle singole politiche imprenditoriali.

In pratica, nella maggior parte dei casi, l'utilizzazione di tali metodi tenderà ad accertare l'utile "normale" piuttosto che la congruità del prezzo di trasferimento. Il metodo "alternativo" si ravviserà utile a. sussidiariamente, quando: nella verifica della corretta applicazione dei tre metodi base insorgano incertezze; occorra enucleare l'elemento differenziale tra due transazioni suscettibili di

comparazione ai fini dell'applicazione di uno dei tre metodi principali;b. alternativamente, nell'assoluta impossibilità di applicazione dei tre metodi di base.

Va posta in rilievo, da ultimo, l'opportunità che, nell'adozione dei metodi alternativi, siano adeguatamente soppesati tutti gli elementi che potranno essere indicati dagli stessi contribuenti in relazione alla struttura delle imprese ed alle caratteristiche peculiari del settore economico nel quale esse operano.

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3.4 – TRATTAMENTO FISCALE

Il trattamento fiscale:

- Servizi infragruppo- Cessione beni immateriali- Cost Sharing Agreement- Operazioni finanziari infragruppo

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3.4.1 – I SERVIZI INFRAGRUPPOI servizi infragruppo: individuazione in relazione alla tipologia (1/2)

Individuazione dei servizi infragruppo

La prima questione fondamentale riguarda la “configurabilità” del servizio infragruppo, ossi ala verifica della effettiva sussistenza di un servizio infragruppo in un’ipotesi determinata.

Individuazione in relazione alla tipologia di servizi infragruppo

• Servizi a fronte di una necessità specificaSono forniti da una delle associate per soddisfare una specifica necessità di una o più società del gruppo, pertanto, dovrebbe risultare agevole rilevare l’effettiva configurabilità del servizio infragruppo.

• Servizi a favore di una pluralità di associate ovvero a favore del gruppoE’ necessaria un’indagine complessa che verifichi, se un’impresa indipendente in condizioni simili sarebbe stata disposta ad acquistare o a svolgere da sé tale servizio.

• Servizi duplicatiE’ necessario che la reiterazione, in realtà, sia diretta all’assunzione, da parte della società “acquirente”, di una decisone. E’ il caso dei pareri tecnico-legali che possono supportare le decisioni del management.

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3.4.1 – I SERVIZI INFRAGRUPPOI servizi infragruppo: individuazione in relazione alla tipologia (2/2)

Individuazione in relazione alla tipologia di servizi infragruppo

• Servizi ad utilità diffusaSono servizi che possono incidentalmente procurare vantaggi a favore altre realtà dello stesso gruppo. In tali fattispecie, si applica la regola della ipotetica acquisibilità del servizio da parte di un’impresa indipendente.

• Servizi centraliNormalmente sono servizi infragruppo in quanto un’impresa indipendente sarebbe disposta a pagare per acquisirli, ovvero ad assicurarseli direttamente con mezzi propri.

• Servizi a chiamataE’ necessario stabilire se tale soggezione in sé sia o meno configurabile in termini di prestazione di servizio valutando il comportamento di un’impresa indipendente in analoghe situazioni di mercato.

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3.4.2 – LA CESSIONE DI BENI IMMATERIALIArt. 9 e 110 del TUIR il legislatore nel disciplinare il concetto di valore normale ha inteso ricomprendere qualsiasi costo o ricavo inerente il reddito d’impresa, comprendendo quindi anche la cessione di beni immateriali

C.M. n. 32 del 1980Metodi di controllo la circolare richiama il principio di libera concorrenza e suggerisce l’applicazione dei tre criteri base adottati per la cessione dei beni materiali: metodo di confronto del prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato.Richiamo alla “determinazione del canone” che nel tempo ha generato un notevole contenzioso a seconda dei settori economici vengono ritenute più o meno congrue percentuali differenti di royalties commisurate in % al fatturato del licenziatario (es. settore siderurgico dall’1% al 5% del fatturato annuo, in settori con maggiore evoluzione tecnologica possono arrivare fino al 7%)Il riferimento a tali indicatori costituisce un valido dato iniziale per l’accertamento del valore normale, anche se le caratteristiche di ciascuna transazione possono giustificare la pattuizione di tassi diversiL’a.f. in seguito individua i parametri di riferimento per la determinazione della comparabilità dei beni e i relativi criteri di calcolo dei valori normaliIl pagamento di una royalty può essere considerato congruo solo se sussistono diversi elementi. Il calcolo del canone viene influenzato da molteplici fattori tra cui:

La metodologia tecnico-economica di valutazione nel cui ambito rientrano ad es. l’effettuazione di ricerche e sperimentazioni, l’obsolescenza inferiore o superiore all’anno, la vita tecnica dell’invenzione industriale, l’originalità, complessità e portata tecnologica, i risultati ottenuti dallo stesso licenziante mediante l’utilizzo del brevetto industriale ;La metodologia giuridica es. diritti di esclusiva, limitazione territoriale, protezione, divieto di esportazione, diritto di concedere sub licenze, durata del contratto, fissazione dei prezzi di rivendita dei prodotti

Il pagamento di royalties può essere giustificato per le affiliate impegnate nella produzione di beni mentre sarà inammissibile quando le società controllate limitano la loro attività alla sola commercializzazione dei beni prodotti dalla consociata

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3.4.2 – LA CESSIONE DI BENI IMMATERIALI

In particolare:a) Canoni fino al 2% del fatturato potranno essere accettati dall’A.f. quando:

la transazione risulta da un contratto redatto per iscritto ed anteriore al pagamento del canoneSia sufficientemente documentata l’utilizzazione e quindi l’inerenza del costo sostenuto

b) Canoni oscillanti tra il 2 e il 5% potranno essere ritenuti congrui, oltre che alle condizioni del punto precedente, qualora:

I dati “tecnici” giustifichino il tasso dichiarato (effettuazione di ricerche, originalità, risultati ottenuti ecc.)Il tasso dichiarato sia giustificato dai dati “giuridici” emergenti dal contratto (diritto di esclusiva, diritto a concedere sub-licenze, diritto di sfruttamento ecc.)Sia comprovata l’effettiva utilità conseguita dal licenziatario

c) Canoni superiori al 5% del fatturato potranno essere riconosciuti solo in casi eccezionali giustificati dall’alto livello tecnologico del settore economico in questione o da altre circostanze

d) Canoni di qualunque ammontare corrisposti a società residenti in paesi a bassa fiscalità potranno essere ammessi in detrazione e riconosciuti congrui solo alle condizioni più onerose previste al punto c)

N.B. La circolare risulta datata e la mutata realtà economica che ha contraddistinto la tecnologia e ha caratterizzato in maniera esponenziale l’evoluzione dei beni immateriali impone all’a.f. di rivedere gli indirizzi forniti con la circolare in oggetto, recependo gli sviluppi elaborato dall’OCSE

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3.4.3 – COST SHARING AGREEMENTCost Sharing Agreement è l’accordo tra due o più imprese che regola la ripartizione di

costi da sostenere per la realizzazione di un bene materiale o immateriale con l’intento di realizzare futuri profitti a vantaggio delle partecipanti.

• Esempi sono costi di ricerca e sviluppo , utilizzazione di brevetti e marchi , assistenza tecnica IT e contabile , spese di marketing

• Criteri di suddivisione possono essere i beni prodotti oppure altri elementi aziendali presi a rapporto in proporzione al loro ammontare nelle aziende di riferimento

• Normativa di riferimento è la Guidelines OCSE Capitolo VII Special Considerations for Intra-Group Services

• Normativa In ambito nazionale la circolare 23 22/09/1980 capitolo VI sesto paragrafo ( cost sharing agreement) la quale raccomanda l’importanza 1) congruità dei costi, 2) metodo supportato da elementi oggettivi

• La Guidelines Ocse suggerisce di stipulare un piano di ripartizione dei costi che riporti il seguente contenuto: 1) criterio di suddivisione, 2) copia contratti stipulati dalle imprese 3)ripartizione dei costi sulla base di principi contabili 4) dimostrazione della reale attività di collaborazione tra le società. Il piano dovrebbe avere data anteriore all’inizio attività

• Tutti I costi naturalmente debbono poter essere dedotti dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109 del TUIR ( principio della certezza-inerenza-oggettiva determinabilità)

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3.4.3 – COST SHARING AGREEMENT

Conclusioni:

• Elementi fondamentali da temere in considerazione per la determinazione dei costi da ripartire : a. Oggettività del prezzo da ripartire– b. Documentazione precisa delle attività da spesare– c. Logicità dell’accordo – d. Oggettività del criterio di suddivisione

• Suggeribile che tutte le imprese coinvolte predispongano un documento con data certa che elenchi gli elementi sopra esposti

• Esempio : A. costi ricerca e sviluppo che beneficeranno in un decremento delle spese di personale : criterio della ripartizione potrà essere il costo lordo del personale neoassunto negli ultimi due anni. B. Costi di ricerca e sviluppo suddivisi in base al numero di unità prodotte.

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3.4.3 – COST SHARING AGREEMENTI «cost sharing agreement» secondo l’amministrazione finanziaria (1):

Accordo tra due o più imprese finalizzato alla ripartizione dei costi per la realizzazione di un bene immateriale o materiale la cui utilità si rifletterà sulle partecipanti i costi permettono ai soggetti contraenti di:- Addivenire a un recupero dei costi, relativi alle

attività indicate nell’agreement, più rapido;- Ottenere più alte efficienze e una migliore

coordinazione delle risorse;- Raggiungere rilevanti economie di scala.

Cost sharing agreement

L’ambito applicativo di tali accordi solitamente riguarda:- La possibilità di utilizzare i risultati dell’attività

di ricerca e sviluppo;- L’utilizzazione di brevetti, marchi e altri diritti

relativi a beni immateriali;- L’assistenza tecnica e contabile;- L’assistenza IT;- Il marketing istituzionale.

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3.4.3 – COST SHARING AGREEMENTI «cost sharing agreement» secondo l’amministrazione finanziaria (2):

Amministrazione finanziaria e cost sharing agreement

Al fine di accertare l’adeguatezza di un «Accordo di ripartizione dei costi», si dovrà verificare che:- l’ammontare dei costi sia congruo e che lo stesso sia in relazione con l’acquisizione dei beni

e dei servizi dai quali si originano i ricavi dell’azienda;- Il metodo adottato per la suddivisione dei costi sia corretto, risulti da supporti documentali e

faccia riferimento a elementi oggettivamente rintracciabili.

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3.4.3 – COST SHARING AGREEMENTI «cost sharing agreement» secondo l’amministrazione finanziaria (2):

Secondo l’amministrazione finanziaria i costi devono essere ripartiti tra le varie consorelle in relazione ai benefici che ciascuna può trarre dall’accordo. In particolare riguardo alla congruità dei corrispettivi si dovrebbero tenere in considerazione i seguenti fattori:- Ripartizione dei costi tra le varie consociate;- Criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alla consociata italiana;- Criterio utilizzato per la ripartizione relativamente alle altre consociate;- Inerenza del fatturato alle sole attività produttive cui si riferisce il servizio prestato;- Inclusione o meno del corrispettivo del servizio nel prezzo di beni ceduti alla consociata italiana dalla

controllante estera o da altre consociate;- Effettiva utilizzazione del servizio da parte della consociata italiana;- Effettiva incidenza del servizio sulla riduzione dei costi per l’affiliata italiana;- Rapporto tra l’utile d’esercizio, la riduzione dei costi in relazione alla prestazione resa e il corrispettivo

pagato;- Vantaggi di lungo periodo conseguiti dall’affiliata in relazione alla prestazione del servizio;- Comparazione approssimativa tra i contributi ricevuti dalla società estera e la ricostruzione approssimativa

del costo del servizio;- Margine di utile per la società estera;- Prestazioni di servizi similari ad altre imprese indipendenti;- Prestazioni di servizi tra imprese indipendenti;- Effettiva prestazione del servizio da parte della controllante o mera intermediazione tra l’affiliata

destinataria e un’impresa indipendente.

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3.4.4 – OPERAZIONI FINANZIARIELa Circolare 32/1980 ha chiarito che interessi derivanti da operazioni di

finanziamento rientrano nella disciplina del transfer pricing.

• Prima di tutto l’Amministrazione procede a verificare la deducibilità ex articolo 96 TUIR – gli oneri finanziari sono poi esaminati ai sensi art. 110 comma 7 TUIR.

• In tali operazioni viene esaminato il saggio di interesse il quale non deve essere superiore/inferiore a quello pattuito per la concessione di mutui ad imprese indipendenti.

• L’amministrazione chiarisce che il mercato da prendere in considerazione non è quello del cessionario come per la cessione di beni ma quello del mutuante.

• Altri fattori presi in considerazione sono: l’ammontare del prestito; la durata; il titolo; la posizione finanziaria del mutuante; rischi di cambio; garanzie prestate.

• Non è quindi ammessa in via di principio la gratuità dei finanziamenti alla controllante italiana alla controllata estera.

• Viene inoltre specificato che la medesima disciplina si applica anche nel caso di rapporto tra impresa e suo ufficio di rappresentanza che venga identificato quale stabile organizzazione in quanto essa assume una sua autonomia giuridica sotto il profilo della fiscalità locale e convenzionale.

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4. LA DOCUMENTAZIONE

4.1. Le Linee Guida Ocse (Capitolo V del OECD Transfer Guidelines for Multinational Enterprise and Tax Administrations) 4.2. La normative in ambito comunitario

4.2.1. European Joint Transfer Pricing Forum (Cenni) 4.3. La normativa Italiana:

4.3.1. La documentazione idonea (Art. 26 DL 31/05/2010)4.3.2. Oneri documentali

4.3.2.1 Masterfile4.3.2.2 La Documentazione Nazionale4.3.2.3 Note

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OCSE

L’Ocse ritiene che, vista la peculiarità delle diverse fattispecie di transfer price, non sia possibile procedere all’individuazione di un “set standard” di documentazione, valevole cioè in assoluto. Ciò nondimeno, nel rapporto del 1995, il capitolo V, dedicato appunto alla documentazione, sottolinea che: “I contribuenti devono... essere coscienti del fatto che una buona contabilità e la produzione volontaria di documenti facilitano l’esame e la risoluzione di eventuali problemi di transfer pricing”. Il contribuente è quindi tenuto a predisporre tutte le informazioni atte a dimostrare gli sforzi effettuati per rispettare il principio di libera concorrenza; peraltro la documentazione così prodotta risulterà utile anche ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi annuale, consentendo una eventuale attività di auditing più snella ed agevole. Viene anche affermato che “in particolari casi di transfer pricing, possono risultare utili le informazioni relative a ciascuna impresa coinvolta nelle transazioni controllate in esame, quali:

una descrizione dell’attività; la struttura dell’organizzazione; i rapporti di proprietà all’interno del gruppo multinazionale; l’entità delle vendite e i risultati operativi degli ultimi anni precedenti la transazione; il livello delle transazioni effettuate dal contribuente con l’impresa associata estera, ad

esempio l’entità delle vendite di scorte di magazzino, la prestazione dei servizi, l’affitto di beni materiali, l’uso e il trasferimento dei beni immateriali e gli interessi sui prestiti” (10).

4 – LA DOCUMENTAZIONE

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OCSE

Dal momento che la normativa nazionale non dispone nulla in merito, neppure nella solita circolare del 1980, il Rapporto Ocse rimane ad oggi ancora il primo documento cui fare riferimento. Sul fronte interno si segnala comunque una sentenza di qualche anno fa (11) che si è occupata della necessaria documentazione che il contribuente deve conservare al fine di provare l’interesse economico nonché l’effettività delle prestazioni ricevute. Sentenza Commissione tributaria provinciale Milano, sez. XXI, 20-06-2005, n. 177 - Pres. Vaglio - Rel. Del Vecchio. IN particolare è stato detto che resta a carico del contribuente dimostrare l’effettività e l’inerenza del costo dedotto fiscalmente con la presenza di elementi idonei e convergenti che vengono così individuati:

1) esistenza di un contratto in forma scritta, descrivente la tipologia dei servizi da rendere e relative modalità di esecuzione; 2) regolare fatturazione e regolare contabilizzazione dei costi in questione; 3) presenza di documentazione contabile del centro di servizio estero atta a dimostrare l’entità dei costi sostenuti e le modalità di ripartizione tra le varie consociate degli stessi costi; 4) presenza di relazione di certificazione emessa da primaria società di revisione sui conti del centro di servizio estero; 5) produzione di evidenza documentale, per ciascun servizio, dell’effettività del servizio reso e del beneficio ricevuto.

4 – LA DOCUMENTAZIONE

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Capitolo V - Indice

A. IntroductionB. Guidance on documentation rules and proceduresC. Useful information for determining transfer pricing D. Summary on recommendation on Documentation

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4.1 – LINEE GUIDA OCSE – CAP. V

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27 Giugno 2006 Consiglio Unione Europea pubblica nella Gazzetta Ufficiale Europea il «Codice di condotta» relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell’Unione EuropeaIn ambito comunitario, nel corso del 2002 la Commissione Europea ha deciso l’istituzione di un Forum sul transfer pricing (Forum Congiunto sui Prezzi di Trasferimento - FCPT) con l’intenzione di fornire regole chiare e omogenee in tema di prezzi di trasferimento (12). Nel periodo compreso tra gennaio 2004 e maggio 2005, il FCPT si è concentrato principalmente sulla questione della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento, arrivando a definire un “codice di condotta” che determinasse uno standard comune all’interno della Ue. Secondo quanto previsto dal codice, gli Stati membri si impegnano ad accettare, per la valutazione dei prezzi di trasferimento, una base comune di informazioni definita “EU TPD” (European Union Transfer Price Documentation) che dovrebbe contenere indicazioni sufficienti a comprendere le modalità con cui è stato determinato il prezzo nonché la sua conformità all’arm’s length principle, tenendo conto anche della complessità dell’impresa e delle transazioni. Secondo quanto disposto dalla sezione 1 dell’allegato al codice di condotta rubricato, la DPT UE standardizzata e coerente di un gruppo multinazionale si compone di due parti principali una prima, contenente informazioni standardizzate valide per tutti i membri del gruppo residenti nell’Unione europea (c.d. “masterfile”), tale da riflettere la realtà economica dell’impresa ed in grado di fornire una rappresentazione del gruppo multinazionale e del suo sistema di fissazione dei prezzi accessibile a tutti gli Stati membri interessati (13); una seconda, contenente ulteriori documentazioni integrative del masterfile, ciascuna con informazioni relative ad ogni singolo paese (“country specific” o “documentazione nazionale”)

4.2 – LA NORMATIVA EUROPEA

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Il MasterFile

Lo scopo del Masterfile è quello di fornire una visione d’insieme della realtà economica del gruppo, nonché le strategie di gruppo adottate e la politica di transfer pricing posta in essere. Pertanto, le informazioni che in esso dovrebbero essere indicate sono le seguenti: a. una descrizione generale dell’impresa e della strategia d’impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all’esercizio precedente; b. una descrizione generale della struttura organizzativa, giuridica e operativa del gruppo multinazionale (compresi un organigramma, un elenco dei membri del gruppo e una descrizione della partecipazione della società madre nelle consociate); c. i dati identificativi generali delle imprese associate che effettuano transazioni controllate in cui intervengono imprese residenti nell’UE; d. una descrizione generale delle transazioni controllate in cui intervengono imprese associate residenti nell’UE, ossia una descrizione generale dei: flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie); flussi di fatturazione; importi dei flussi di transazioni; e. una descrizione generale delle funzioni esercitate e dei rischi assunti e descrizione dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni e nei rischi rispetto all’esercizio precedente, ad es. cambiamento da società distributrice a pieno titolo a commissionario; f. attività immateriali detenute (brevetti, marchi di fabbrica, marche, know-how ecc.) e royalty pagate o riscosse; g. politica del gruppo multinazionale in materia di prezzi di trasferimento tra società o una descrizione del sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento del gruppo che spieghi la conformità dei prezzi di trasferimento della società al principio di piena concorrenza; h. elenco degli accordi di contribuzione ai costi, degli APP e delle decisioni riguardanti aspetti attinenti ai prezzi di trasferimento nella misura in cui interessano i membri del gruppo residenti nell’UE; i. impegno da parte di ciascun contribuente nazionale a fornire informazioni supplementari su richiesta e entro un periodo di tempo ragionevole in conformità alle norme nazionali.

4.2 – LA NORMATIVA EUROPEA

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Il Country Specific (1/2)

Per le medesime ragioni di trasparenza e chiarezza, la documentazione relativa ad ogni singolo paese (“country specific”) rappresenta un naturale completamento al contenuto del Masterfile: in aggiunta quindi alle informazioni precedentemente indicate il contribuente dovrà fornire: a. una descrizione particolareggiata dell’impresa e della strategia d’impresa, compresi i cambiamenti di strategia rispetto all’esercizio precedente; e b. informazioni, ossia descrizione e spiegazione, relative alle transazioni controllate nazionali, in particolare:

a. flussi di transazioni (attività materiali e immateriali, servizi, attività finanziarie); b. flussi di fatturazione; c. importi dei flussi di transazioni; c. un’analisi di comparabilità, ossia: a. caratteristiche dei beni e servizi; b. analisi funzionale (funzioni esercitate, attività usate, rischi assunti); c. termini contrattuali; d. condizioni economiche; e e. strategie d’impresa particolari; d. indicazioni sulla scelta e applicazione del o dei metodi di fissazione dei prezzi di trasferimento, ossia indicazione dei motivi per i quali è stato scelto un determinato metodo e del modo in cui è stato applicato; e. informazioni pertinenti sugli elementi comparabili interni e/o esterni, se possibile; e f. descrizione dell'attuazione e applicazione della politica del gruppo in materia di prezzi di trasferimento tra società.

4.2 – LA NORMATIVA EUROPEA

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Il Country Specific (2/2)

I vantaggi, sia per il contribuente che per le Amministrazioni Finanziarie, conseguenti alla predisposizione del Masterfile possono essere così sintetizzati: possibilità di preparare una documentazione dettagliata relativa al gruppo; elevato livello di concordanza nell’analisi funzionale e nell’applicazione dei metodi per la determinazione

del transfer pricing; maggiore trasparenza riguardo al transfer pricing adottato; revisione a livello centralizzato della documentazione predisposta a livello locale al fine di evitare

l’applicazione di sanzioni; maggiore collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria;

Poiché l’obiettivo del Masterfile è quello di ridurre gli oneri per il contribuente, la documentazione deve essere prodotta in lingua originale mentre la traduzione richiesta in caso di verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria competente. Il “codice di condotta” precisa poi come il Masterfile e la documentazione relativa ad ogni singolo paese debbano essere predisposti al momento del compimento della transazione; successivamente tale documentazione dovrà essere presentata in caso di verifica fiscale o a seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

4.2 – LA NORMATIVA EUROPEA

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4.2.1 - EJTPFI lavori del E.J.T.P.F. in materia di documentazione e codice di condotta (1/2)

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Gli obblighi di documentazione

Code of best practiceRisultato dell’analisi delle legislazioni relative al transfer pricing nei vari ordinamenti e delle pratiche amministrative esistenti, mirato a identificare le regole maggiormente seguite, invitando di conseguenza gli Stati membri ad allineare i propri ordinamenti a tali norme e pratiche.

Documentazione standardizzata- Evita di predisporre una mole eccessiva di documenti.- Unico set di disposizioni per tutte le imprese.- Certezza sull’adeguatezza della documentazione stessa.

Documentazione centralizzataEvoluzione del concetto di documentazione centralizzata e code of Best practice. Prevede la predisposizione di due diversi tipi di documentazione:- Un set contenente le informazioni comuni a tutti i gruppi operanti

all’interno dell’Unione Europea;- Un set contenente le informazioni caratterizzanti gli ordinamenti dei

singoli Paesi.La documentazione dovrà essere predisposta al momento del compimento delle transazioni (contemporaneous documentation)

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4.2.1 - EJTPFI lavori del E.J.T.P.F. in materia di documentazione e codice di condotta (2/2)

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Codice di condotta

- Gli stati membri riconoscano la documentazione europea per il transfer pricing quale base per l’accertamento del giusto prezzo.

- La predisposizione della documentazione europea sia facoltativa per i gruppi multinazionali.

- La documentazione potrà essere predisposta anche in relazione alle modalità di attribuzione degli utili alla stabile organizzazione.

- Le imprese di piccole-medie dimensioni non siano obbligate a rispettare il set di documentazione previsto per le imprese di maggiori dimensioni.

- Gli Stati membri non impongano alle società del gruppo oneri eccessivi nella predisposizione della documentazione, richiedendo documentazione non attinente alle transazioni in verifica e mantengano comunque uno stretto riservo sulle informazioni ottenute.

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4.3.1 - LA DOCUMENTAZIONE IDONEA

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In data 27 giugno 2006 il Consiglio dell’Unione Europea e i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deliberato l’approvazione di un “Codice di Condotta” relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate dell’UE .

Lo Stato ha recepito tale Codice con l’art. 26 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 .In particolare, è stata prevista la non applicabilità ai fini IRES e IRAP delle sanzioni per infedele dichiarazione (ex art. 1 comma 2 del D.Lgs. N. 471/1997), connesse alla rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110 comma 7 TUIR da cui derivi una maggiore imposta ovvero una differenza di credito .Pertanto, solo in tale circostanza, si prevede l’esonero dalla sanzione, qualora il contribuente/società consegni agli organi di controllo una specifica documentazione:1. Masterfile2. Documentazione Idonea

Tali documenti, congiuntamente, costituiscono la cosiddetta “Documentazione Idonea”, adeguata a:• Consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento nelle

transazioni infragruppo• Agevolare l’attività di verifica degli organi predisposti al controllo

Oltre a predisporre la “Documentazione Idonea”, la società dovrà anche comunicarne il possesso mediante la Dichiarazione dei Redditi, utilizzando un apposito modello (Modello Unico Società di Capitali, Quadro RS)

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• La disciplina del Transfer Pricing ha registrato una significativa evoluzione a seguito dell’approvazione dell’art. 26 del DL 31 magio 2010, n. 78 istitutivo di un regime che prevede l’assolvimento di oneri documentali diretti a supportare la transfer pricing policy adottata nell’ottica di una trasparente e leale collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

• L’accesso alla ripetuta disciplina, costitutiva di un onere e non di un obbligo, conduce, in presenza di possibili rilievi in ordine alla determinazione at arm’s length dei prezzi praticati con società non residenti appartenenti ad un medesimo gruppo, alla disapplicazione delle sanzioni amministrative irrogabili. Tale risultato, sul piano normativo, è stato ottenuto mediante l’introduzione all’articolo 1 del D. Lgs. n. 471/97 (recante la disciplina delle sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto) del comma 2-ter nel quale testualmente si dispone che:

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4.3.2 – ONERI DOCUMENTALI

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• “In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

• Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2”.

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4.3.2 - ONERI DOCUMENTALI

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L’accesso al regime sanzionatorio agevolato è subordinato: Alla consegna della documentazione entro 10 giorni dalla richiesta

dell’Amministrazione finanziaria; Consegna ai verificatori entro 7 giorni dalla richiesta di informazioni

supplementari ovvero nel più ampio periodo concesso in considerazione della complessità delle informazioni stesse.

Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 1 del D. Lgs. 471/1997 permette di disapplicare la sanzione amministrativa prevista per infedele dichiarazione; tuttavia, dovrebbe offrire alle imprese un’opportunità importante anche al fine di ridurre significativamente l’area delle possibili contestazioni in materia penale-tributaria, stante la “trasparenza” delle procedure adottate in sede di fissazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, con l’importante conseguenza di consentire così anche un più agevole accesso alle c.d. “procedure amichevoli” tra Stati (in materia di rimozione dei fenomeni di doppia imposizione), esplicitamente precluse dalla Convenzione multilaterale dell’Unione Europea nel caso di “sanzioni gravi” (intese, in Italia, come reati tributari).

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4.3.2 - ONERI DOCUMENTALI

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L’individuazione della forma e del contenuto della documentazione è stata rimessa ad uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate approvato il 29 settembre 2010.

La materia è stata quindi commentata dalla stessa Agenzia con circolare n. 58/E del 15 dicembre 2010. Si tratta, come già accennato, di un onere e non già di un obbligo tant’è ove il contribuente non predisponga la documentazione con le modalità e nei termini previsti, o, addirittura, non la predisponga affatto non sarà assoggettato ad alcuna sanzione ulteriore rispetto a quale eventualmente applicabile in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento.

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4.3.2 - ONERI DOCUMENTALI

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Dunque, non costituisce una scrittura contabile obbligatoria rilevante ai fini della disciplina dell’accertamento induttivo ex articolo 39 del DPR n. 600/73, ovvero del regime delle preclusioni documentali previsto dall’articolo 32 dello stesso decreto ben potendosi giustificare e documentare i prezzi praticati. La sola preclusione alla possibilità di ottenere l’esonero dalle sanzioni amministrative edittali.

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010- Circolare 58/E del 15/12/2010

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4.3.2 - ONERI DOCUMENTALI

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Il Provvedimento 29 settembre 2010 (v. articolo 2) determina la documentazione che la società deve produrre e conservare individuando: Il Masterfile La Documentazione Nazionale Il provvedimento include nella “documentazione idonea” due allegati:Allegato 1: diagramma di flusso delle operazioni (incluse quelle appartenenti alla gestione straordinaria);Allegato 2: copia dei contratti scritti regolanti le operazioni.

Come precisato nell’articolo 8.3 del provvedimento, l’omissione dei succitati allegati non pregiudica l’applicazione del regime agevolato di cui al comma 2-ter dell’articolo 1 del D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997 (ovverosia, la disapplicazione delle sanzioni di cui sopra)

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4.3.2 - ONERI DOCUMENTALI

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La struttura della documentazione è, secondo l’Amministrazione finanziaria, immodificabile salvo che modifiche parziali o integrazioni siano dirette ad assicurarne una più agevole intellegibilità.Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo multinazionalerealizzi attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento. 1.- Descrizione generale del gruppo multinazionale (storia, evoluzione recente, settori di operatività e lineamenti generali dei mercati di riferimento)

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4.3.2.1 - MASTERFILE

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2.- Struttura del gruppo

2.1.- Struttura organizzativa [ivi inclusi organigramma, elenco e forma giuridica dei membri del gruppo e relative quote partecipative]

2.2.- Struttura operativa [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito delle attività del gruppo]

3.- Strategie generali perseguite dal gruppo [con particolare riferimento alle strategie di sviluppo e consolidamento] ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente

4.- Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà essere dato un quadro generale dei flussi delle operazioni di cui al successivo capitolo 5, ivi incluse le modalità di fatturazione e i relativi importi, descrivendo le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi come rappresentata. I flussi delle operazioni dovranno essere descritti in un diagramma di flusso che ricomprende anche quelli afferenti a operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria]

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4.3.2.1 - MASTERFILE

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5.- Operazioni infragruppo (si dettagliano qui più direttamente le operazioni infragruppo e le metodologie di transfer pricing adottate) 5.1.- Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari [in ognuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura, per ogni tipologia di operazioni, di: (i) descrivere la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea; (ii) indicare i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli elencati al precedente capitolo 2, tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad oggetto i beni ed i servizi descritti. Categorie omogenee di beni e servizi potranno essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE] 5.1.1.- Operazioni di tipo 15.1.2.- Operazioni di tipo 25.1-.n- Operazioni di tipo n

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4.3.2.1 - MASTERFILE

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5.2.- Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo [in ciascuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una o più associate a beneficio di una o più delle altre associate e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono] 5.2.1.- Servizi di tipo 15.2.2.- Servizi di tipo 25.2.- n.- Servizi di tipo n

5.3.- Accordi per la ripartizione di costi [in questo capitolo dovrà essere fornito un elenco degli accordi per la ripartizione di costi, con indicazione, per ciascuno, del relativo oggetto, durata, soggetti partecipanti, perimetro delle attività e progetti coperti]

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4.3.2.1 - MASTERFILE

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6.- Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti [in questo capitolo dovrà essere fornita una descrizione generale delle funzioni svolte, dei beni strumentali impiegati e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale]

7.- Beni immateriali [in questo capitolo dovrà essere fornita una elencazione dei beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto percipiente o erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli stessi] 8.- Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo [in questo capitolo dovrà essere fornita una descrizione della politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e delle ragioni per le quali la stessa si ritenga essere conforme al principio di libera concorrenza. A sostegno di tali informazioni, occorrerà fornire anche sintetica menzione dell’esistenza e dei contenuti essenziali di contratti a base di detta politica]

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4.3.2.1 - MASTERFILE

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9.- Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento [in questo paragrafo dovrà darsi una sintetica descrizione degli APA e dei ruling rispettivamente sottoscritti con o rilasciati dalle amministrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità. La struttura del paragrafo seguirà un’articolazione per Stato membro di riferimento]

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4.3.2.1 - MASTERFILE

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La Documentazione Nazionale raccoglie soltanto le informazioni relative alla società residente o localizzata nel territorio dello Stato che assolve l’onere documentale e presenta una struttura non dissimile da quella del Masterfile anche se il relativo contenuto deve presentare un più elevato livello di dettaglio. L’articolo 8, comma del Provvedimento consente di far confluire tali informazioni all’interno del Masterfile. Al solito, la prima parte accoglie le informazioni di carattere generale sull’impresa, mentre la seconda descrive le operazioni infragruppo da essa poste in essere cui va aggiunta l’indicazione delle operazioni similari effettuate eventualmente con soggetti indipendenti. In tale ambito, va prodotta un’accurata descrizione dell’analisi di comparabilità anche in relazione alla natura economica ed ai risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento.

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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E’ da osservare che nel caso in cui la società abbia adottato un metodo reddituale pur essendo nella condizione di utilizzare un metodo di determinazione del valore normale di tipo tradizionale, nella Documentazione Nazionale correrà esplicitare le ragioni per le quali non è stato adottato quest’ultimo metodo Il Provvedimento , più nello specifico, precisa che la Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e deve essere articolata nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre.

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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1. Descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento) 2. Settori in cui opera la società2.1 Settore 12.2 Settore 22.n Settore n 3. Struttura operativa della società [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle unità organizzative dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività] 4. Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente [il paragrafo contiene informazioni relative anche a specifiche strategie legate a particolari settori o mercati]

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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5. Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari) [il presente capitolo può essere suddiviso in tanti paragrafi (da 5.1 a 5.n e relativi sottoparagrafi), quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Categorie omogenee di operazioni potranno essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE. In ognuno di detti paragrafi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione la natura delle operazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi oggetto di trattazione, ivi inclusi i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate. Nella parte introduttiva del capitolo dovrà essere fornito un sommario delle operazioni declinate nei successivi paragrafi e un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni, ivi inclusi i relativi importi, che descriva le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi come rappresentata]

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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5.1 Operazioni di tipo 15.1.1 Descrizione delle operazioni [in questa sezione dovrà essere fornita anche l’indicazione dei soggetti appartenenti al gruppo con i quali le operazioni sono intrattenute. Qualora medesime o analoghe operazioni fossero realizzate nei confronti di soggetti indipendenti, dovrà parimenti esserne fornita esplicita indicazione]5.1.2 Analisi di comparabilitàa) Caratteristiche dei beni e dei servizib) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati [in questa sezione dovranno essere anche declinati eventuali mutamenti intervenuti nelle funzioni, nei rischi e nei beni strumentali utilizzati, rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale]c) Termini contrattuali [in questa sezione dovranno essere riportati anche i contenuti essenziali di contratti scritti che regolano le operazioni, precisando, in particolare, se si tratta di pattuizioni negoziali aventi validità generale]d) Condizioni economiche [in questa sezione si farà anche riferimento ai lineamenti generali dei mercati di riferimento, siano essi di approvvigionamento, transito o sbocco]e) Strategie d’impresa

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazionia) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza [in questa sezione dovranno essere anche richiamati gli esiti dell’analisi di comparabilità che hanno determinato la qualificazione del metodo adottato come metodo più appropriato alle circostanze del caso. Nel caso di selezione di un metodo transazionale reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale, occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo]b) Criteri di applicazione del metodo prescelto [in cui, in particolare, dovrà essere accuratamente riprodotta la procedura di selezione di transazioni comparabili e, se del caso, dovrà parimenti essere data chiara indicazione delle ragioni di identificazione dell’intervallo di risultati conformi al principio del valore normale]c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato 5.n Operazioni di tipo n [gli eventuali paragrafi e sottoparagrafi successivi al 5.1. dovranno essere predisposti secondo il medesimo schema sopra indicato]

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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6.- Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi “CCA” a cui l’impresa partecipa)6.1 Soggetti, oggetto e durata del CCA (Cost Contribution Agreement) 6.2 Perimetro delle attività e progetti coperti6.3 Metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese associate partecipanti all’accordo e correlative previsioni in cifre, esiti parziali e scostamenti6.4 Forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi 6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita dall’accordo di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine dello stesso6.6 Previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell’accordo dipendenti dal mutare delle circostanze6.7 Mutamenti intervenuti medio tempo nell’accordo.

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4.3.2.2 – LA DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

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1. Società Holding:MASTERFILE + DOCUMENTAZIONE NAZIONALERedatti in lingua italiana 2. Società Controllata:solo DOCUMENTAZIONE NAZIONALERedatta in lingua italiana 3. Società Sub-holding:MASTERFILE + DOCUMENTAZIONE NAZIONALERedatti in lingua italianaPossibile utilizzo del Masterfile relativo alla top-holding

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4.3.2.3 – NOTE

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In capo alla sub-holding coesistono 2 opzioni alternative per la redazione del Masterfile (articolo 4 del provvedimento): 1. Top-holding Masterfile: Top-holding residente in Paese UE; Top-holding Masterfile conforme alla DPT UE; Top-holding Masterfile conforme alla DPT UE; Informazioni non inferiori a quelle contenute nel provvedimento ovvero integrazione stesse a cura della sub-holding; Possibilità di presentare il Masterfile in lingua inglese (anziché italiana). 2. Sub-holding Masterfile:Redatto in lingua italiana e conforme alle indicazioni del Provvedimento

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4.3.2.3 – NOTE

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FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA Documentazione in formato elettronico autenticato da firma elettronica; E’ ammessa anche la documentazione in formato cartaceo, firmata dal legale

rappresentante (o suo delegato) e siglata in ogni pagina, purché sia fornita anche copia della documentazione in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dai verificatori (articolo 8.1 del provvedimento);

Documentazione redatta in lingua italiana;

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ANNUALITA’ PREGRESSE Il luogo in cui il contribuente conserva la documentazione in esame dovrebbe essere irrilevante, purché, su richiesta, la stessa possa essere tempestivamente messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. I contribuenti dovrebbero pertanto essere liberi di conservare Masterfile e Documentazione Nazionale anche in modo “centralizzato”, purché siano tempestivamente prodotti agli organi verificatori.

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4.3.2.3 – NOTE

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FORMA DELLA DOCUMENTAZIONE IDONEA Documentazione in formato elettronico autenticato da firma elettronica; E’ ammessa anche la documentazione in formato cartaceo, firmata dal legale

rappresentante (o suo delegato) e siglata in ogni pagina, purché sia fornita anche copia della documentazione in formato elettronico entro un termine congruo assegnato dai verificatori (articolo 8.1 del provvedimento);

Documentazione redatta in lingua italiana;

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ANNUALITA’ PREGRESSE Il luogo in cui il contribuente conserva la documentazione in esame dovrebbe essere irrilevante, purché, su richiesta, la stessa possa essere tempestivamente messa a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. I contribuenti dovrebbero pertanto essere liberi di conservare Masterfile e Documentazione Nazionale anche in modo “centralizzato”, purché siano tempestivamente prodotti agli organi verificatori.

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4.3.2.3 – NOTE

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5. STRUMENTI DI PREVENZIONE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

5.1. Gli strumenti amministrativi per evitare il contenzioso in ambito OCSE:5.1.1. Mutual Agreement Procedure , la procedura amichevole in base all’articolo 25 del modello OCSE 5.1.2. I Safe Harbours

5.2. Le indicazioni in ambito EU 5.2.1. [EU] Convenzione arbitrale 23/07/1990 n.90/36/CEE Procedura arbitrale EU (circolare 21/E 2012) 5.2.2.[EU] Gli Advanced Pricing Agreement

5.3. La normativa italiana: l’interpello “Il ruling internazionale” ex articolo 8 del D.L. 269 del 30/09/2003 5.4. Art. 25 OCSE e il commentario

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5 – STRUMENTI PREVENZIONE CONFLITTI

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• Procedure Amichevoli (Art.25 Ocse)• Advanced Pricing Agreement APA (OECD Transfer Pricing

Guidelines Cap.IV l.c))• Safe Harbours(OECD Transfer Pricing Guidelines Cap.IV l.f))• La Convenzione Arbitrale EU(OECD Transfer Pricing

Guidelines Cap.IV l.g))• Ruling Internazionale Italia (Rif. Apa unilaterale)

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5.1.1 – MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

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Procedura Amichevole (Art.25 Ocse)

• La fonte normativa di riferimento è l’articolo 25 del modello Ocse ed il suo commentario.

• Viene utilizzata su iniziativa del contribuente perché venga applicata in modo corretto la convenzione , oppure su iniziativa stessa delle autorità

• Termine per l’istanza : 3 anni ma la maggior parte delle convenzioni individua un termine più breve 2 anni

• Modalità di MAP per Italia (circolare 21/E del 5 Giugno 2012): Invio in carta libera al Ministero dell’Economia – Dipartimento delle Finanze- Direzione Relazioni Internazionali

• Perfezione dell’accordo: si conclude solo con anche l’assenso del contribuente • In caso di contenzioso fiscale in corso, il contribuente può richiedere la sospensione del

giudizio in attesa dell’accordo• In caso di contenzioso fiscale concluso con condanna, il contribuente può richiedere la

sospensione della riscossione in sede amministrativa e giurisdizionale.• Il trattato prevede per le autorità l’obbligo di chiudere la trattativa entro 2 anni. Ma

non prevede l’obbligo di raggiungere un accordo.• Se l’accordo non è stato raggiunto si passa alla fase dell’arbitrato, attivata però solo con

l’accordo di tutte le parti coinvolte.

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5.1.1 – MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

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FASI della Procedura Amichevole (Art.25 Ocse e circ.21/2012 ) • I Fase: l’autorità che riceve il reclamo deve pronunciarsi sulla sua ammissibilità

verificando la sussistenza degli elementi soggettivi ed oggettivi e la competenza• II Fase : se l’istanza è ammissibile l’autorità valuterà la possibilità di redimere da

sola il contenzioso , chiedendo eventualmente altre informazioni al contribuente e consultando l’Agenzia delle Entrate.

• Se la doppia imposizione è generata da un atto dell’Agenzia delle Entrate si valuterà di annullarlo in autotutela ( ex d.l. 564/94) , se invece è generata dall’Autorità estera l’Autorità italiana può concedere il rimborso.

• Solo dopo aver esperito questi tentativi , in caso negativo di procederà con la MAP

• III Fase: la MAP : Nella trattativa il contribuente non è coinvolto se non nelle richieste di altra documentazione

• In caso di risoluzione positiva le autorità danno direttamente incarico all’agenzia di procedere all’esecuzione

• In caso di contenzioso fiscale in corso se il contribuente rifiuta il giudizio , il ricorso non è pregiudicato

• In caso di non impugnazione di un atto di accertamento la procedura amichevole non è esperibile.

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Chapter IV – Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes (1/2) A. IntroductionB. Transfer pricing compliance practices

i. Examination Practicesii. Burden of Proofiii. Penalties

C. Corresponding adjustments and the mutual agreement procedure: Articles 9 and 25 of the OECD Model Tax Convention approach

i. The mutual agreement procedure ii. Corresponding adjustment : Paragraph 2 Article 9iii. Concerns with the proceduresiv. Recommendation to address concerns

a) Time limitsb) Duration of mutual agreement proceedingsc) Taxpayer Participantsd) Publication of applicable procedurese) Problems concerning collection of tax deficiencies and accrual of interestf) Secondary adjustments

D. Simultaneous Tax Examination i. Definitions and backgroundii. Legal basis for simultaneous tax examinationiii. Simultaneous tax examination and transfer pricingiv. Recommendation on the use of simultaneous tax examinationStudio Arletti & Partners

5.1.1 – MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

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Chapter IV – Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes (1/2) E. Safe Harbours

i. Introduction ii. Definition and concepts of safe harbours iii. Factors supporting the use of safe harbours

a) Compliance Reliefb) Certaintyc) Administrative Simplicity

iv. Problems presented by the use of safe harboursa) Risk of double taxation and mutual agreement procedure difficultiesb) Possibility of opening avenues for tax planning c) Equity and uniformity issues

v. Recommendation on use of safe habours F. Advanced pricing arrangements

i. Definitions and concepts of advanced pricing arrangements ii. Possible approaches for legal and administrative rules governing advance pricing

arrangementsiii. Advantages of advanced pricing arrangementsiv. Disadvantages relating to advanced pricing arrangements v. Recommendations

a) In general b) Coverage of an arrangementc) Unilaterlal versus Bilanteral ( multilateral ) agreement d) Equitable access to APAs for all taxpayerse) Developing working agreements between competent authorities and improved

procedures

G. Arbitration

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5.1.1 – MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

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5.1.2 – SAFE HARBOURS

Safe Harbours• Anche i Safe Harbours sono stati proposti per la prima volta

dall’OCSE nelle sue guidelines (vedi cap.4).• Si tratta della possibilità da parte delle autorità fiscali di

fissare preventivamente un regime normativo semplificato che contenga le regole e parametri ai quali le imprese dovrebbero conformarsi per essere escluse dall’attività di rettifica in relazione al transfer pricing

• Queste regole possono essere circoscritte anche alla sola documentazione da presentare al fine dell’esonero dall’accertamento

• Il Safe Harbour è quasi sempre unilaterale e si deve fare molta attenzione, nel caso si intenda adottarlo, all’effetto sulla fiscalità del paese di destinazione

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5.2 - L’UE E LA PROCEDURA ARBITRALELa Procedura Arbitrale EU

• La procedura trova il suo fondamento normativo nella Convenzione Eu del 23 Luglio 1990 n 90/436/CEE « Convenzione Relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili delle imprese associate»

• Scopo della convezione è eliminare la rettifica dei prezzi di trasferimento tra imprese con sede nell’unione Europea

• Ha il vantaggio di avere effetto su tutti gli Stati coinvolti• I Fase: La procedura prevede anch’essa una prima fase amichevole ai sensi art. 25

Ocse• II Fase : Esperita tale fase , entro 2 anni, senza esito c’è un obbligo ad instaurare la

procedura arbitrale• La procedura arbitrale ricorre ad una commissione di esperti nominata dalle autorità

competenti . Essa, ascoltata l’azienda coinvolta e raccolti tutte le info integrative necessarie deve emanare un provvedimento entro 6 mesi

• III Fase Le autorità debbono a loro volta raggiungere un accordo entro 6 mesi che può essere anche non conforme al verdetto della commissione. Se tale accordo non è raggiunto vale il verdetto della commissione

• Le autorità possono rifiutare l’avvio della procedura amichevole EU solo se con procedimento giudiziario od amministrativo è stato definitivamente accertato che una delle imprese coinvolte è passibile di sanzioni gravi

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5.2.2 – GLI APAGli Advanced Pricing Agreements (APA)

• Gli APA sono stati proposti per la prima volta dall’OCSE nelle sue guidelines nel

1995.• Si tratta della possibilità di stipulare accordi tra il contribuente e l’autorità che

vincoli le parti ad una definizione dei prezzi di trasferimento con validità pluriennale

• Gli Accordi enunciati dall’OCSE sono Unilateriali: tra società e Autorità (vedi caso italiano) o Bilaterali (tra più società del gruppo e le due Autorità fiscali coinvolte

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5.2.2 LE NORMATIVE IN AMBITO UEI lavori del E.J.T.P.F. in materia di APA o APP multilaterali (1/2)

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Le procedure per gli Advanced Price Agreements o APP multilaterali

Prima FaseUna istanza preliminare che deve permettere a tutte le parti di valutare le possibilità di successo dell’APP. L’amministrazione fiscale deve ricevere informazioni sufficienti a tal fine, con descrizione dell’attività e delle transazioni, dei contribuenti interessati, del metodo preferito, della durata desiderata dell’APP, la sua eventuale retroattività e i Paesi che devono essere coinvolti. L’amministrazione fiscale deve dare il più presto possibile un’indicazione chiara delle probabilità di accoglimento di una successiva domanda formale del contribuente e deve indicare , laddove possibile, gli aspetti che potrebbero sollevare maggiori rilievi.

Seconda FaseE’ quella della domanda formale di APP da parte del contribuente all’amministrazione fiscale del Paese nel quale è residente fiscalmente e contemporaneamente in tutti gli altri Paesi interessati. Se gli Stati membri hanno diverse procedure amministrative o legali per gli APP, è responsabilità del contribuente garantire che tutte le domande siano presentante nel rispetto dei termini.

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5.2.2 LE NORMATIVE IN AMBITO UEI lavori del E.J.T.P.F. in materia di APA o APP multilaterali (2/2)

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Terza FaseE’ quella della valutazione e della negoziazione. Nella valutazione l’amministrazione fiscale deve formulare le disposizioni e condizioni che ritiene preferibili per l’APP. Il negoziato con le altre amministrazioni fiscali interessate deve permettere di risolvere le differenze che potrebbero sorgere tra le amministrazioni fiscali in modo che le disposizioni e le condizioni siano le stesse per tutti i contribuenti interessati. E’ previsto, almeno in linea di principio, che ogni autorità competente predisponga un position paper contenente le proprie valutazioni e che vi sai uno scambio dei position paper tra autorità competenti.

Quarta FaseE’ quella dell’accordo formaleIn un APP multilaterale può esserci un accordo tra tutte le amministrazioni fiscali o una serie di accordi bilaterali tra le singole amministrazioni fiscali.Tutti gli accordi devono menzionare le disposizioni e condizioni dell’APP. Questi accordi devono dare certezza alle parti dell’APP, nel senso che, purché i termini dell’APP siano rispettati, i prezzi di trasferimento applicabili alle transazioni saranno determinati come indicato nell’APP e le transazioni non saranno soggette a una diversa interpretazione da parte dell’amministrazione fiscale.

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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Fonte normativa: art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in Legge n. 326/2003)

Che cos’è?Tale istituto costituisce una speciale forma di interpello, che consente al contribuente di giungere ad un accordo, in via preventiva, sui criteri e metodi di determinazione del valore normale dei prezzi di trasferimento e sulla corretta qualificazione di dividendi, interessi e royalties.

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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Art. 8 della Legge n. 326/2003

“1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties (…).

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e' stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.

3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.

5. La richiesta di ruling é presentata al competente ufficio (di Milano o di Roma) della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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I SOGGETTI INTERESSATI

(Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2004)Per impresa con attività internazione si intende:

Qualunque impresa residente nel territorio dello stato, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia delle imposte sui redditi, che alternativamente o congiuntamente:

Controlli – direttamente o indirettamente – una società estera, sia da quest’ultima controllata ovvero sia controllata dalla stessa società che controlla anche la società estera (società sorelle)

Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti

Abbia corrisposto a (o percepito da) soggetti non residenti dividendi, interessi o royalties

Qualunque impresa non residente che eserciti la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi

L’ufficio ruling internazionale, suddiviso sulle due sedi di Milano e Roma, è inquadrato nell’ambito della Direzione centrale accertamento – settore soggetti di rilevanti dimensioni.

La competenza territoriale tra le due sedi è stabilita sulla base del domicilio fiscale dell’impresa residente ovvero della stabile organizzazione di impresa non residente.

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• Modalità di presentazione dell’istanza istanza indirizzata all’ufficio competente su carta libera da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R in plico senza busta

• Contenuto obbligatorio dell’istanza (a pena di inammissibilità) :Dati dell’impresa richiedente (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, c.f. e p.IVA; e per imprese non residenti anche indirizzo della stabile organizzazione + generalità e indirizzo in Italia del rappresentante per i rapporti tributari)Allegati: tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 1 c. 1 lettera a) del Provvedimento direttoriale del 23/07/2004 (impresa con attività internazionale), mentre tale requisito è pacifico per le imprese non residenti che devono semplicemente indicare la stabile organizzazione in Italia.Oggetto del ruling che può riguardare alternativamente:

1. Preventiva definizione, in contraddittorio, dei metodi di calcolo del valore normale delle transazioni infragruppo di cui all’art. 110, c. 7 del TUIR;

2. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, riguardanti l’erogazione (o la percezione) di dividendi, interessi, royalties a (o da) soggetti non residenti;

3. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, riguardanti l’erogazione (o la percezione) di altri componenti reddituali a (o da) soggetti non residenti (innovazione rispetto all’art. 8 c. 1 della Legge n. 326/2003)

4. Applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente (innovazione rispetto all’art. 8 c. 1 della Legge n. 326/2003)

• Firma del legale rappresentante

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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Oggetto del ruling nel caso di transazioni infragruppo:

Indicazione dettagliata dei beni o servizi oggetto delle suddette operazioni e la tipologia delle operazioni medesime; Indicazione delle società non residenti con le quali dette operazioni sono effettuate;Indicazione delle ragioni per le quali il rapporto intercorrente tra le società configura una situazione di controllo diretto o indiretto (art. 110 c. 7 del TUIR);Indicazione dei criteri e i metodi di determinazione del valore normale delle operazioni, e ragioni per cui sono ritenute conformi alla legge.

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza (o dall’ultimazione dell’ulteriore attività istruttoria), ed a condizione che non sia stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza medesime per carenza dei requisiti essenziali, l’ufficio convoca il legale rappresentante (o procuratore) dell’impresa per la:

verifica della completezza delle informazioni fornite eventuale richiesta di ulteriore documentazione definizione dei tempi di svolgimento del procedimento in contraddittorio

• Il contraddittorio deve constare in un processo verbale appositamente redatto e deve concludersi entro 180 dal ricevimento dell’istanza.

• Poteri dell’Agenzia delle entrate: potere di accesso presso le sedi di svolgimento dell’attività di impresa o della stabile organizzazione attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi

• La procedura si conclude entro il termine di 180 giorni dal ricevimento dell’istanza con la sottoscrizione congiunta di un accordo che definisce i criteri ed i metodi di calcolo del valore normale delle transazioni infragruppo. Con la firma l’accordo diventa vincolante per entrambe le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stato stipulato e per i 2 periodi d’imposta successivi

• Anche in caso di mancato raggiungimento di un accordo ciò è fatto constare mediante processo verbale• N.B. il Provvedimento direttoriale non indica le conseguenze in caso di inerzia dell’Ufficio ruling

internazionale, di conseguenza non sembra applicabile né il principio di silenzio-assenso né il principio del silenzio-rigetto (sia l’accordo che il mancato accordo devono risultare da processo verbale)

LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• Per i periodi di imposta di validità dell’accordo l’a.f. può esercitare i poteri di cui agli art. 32 e ss del d.p.r. 600/73 soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo (solo ai fini delle imposte dirette).

• Vuoto normativo su eventuali riflessi dell’accordo in ambito della normativa IVA (d.p.r. 633/72)

EFFETTI DEL RULING INTERNAZIONALE

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• L’accordo vincola l’a.f. ed il contribuente per 3 periodi di imposta• Onere a carico dell’impresa richiedente di:

Predisporre e mettere a conoscenza dell’Ufficio ruling internazionale dell’Agenzia delle entrate, periodicamente o dietro specifica ricerca, documentazione ed elementi informativi

Consentire previo accordo l’accesso ai funzionari dell’Agenzia delle entrate presso la sede di svolgimento delle attività

VERIFICA DELL’ACCORDO

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• Se dall’esame in sede di verifica dell’accordo, della documentazione e degli altri elementi informativi, o se per altra via è stato appreso che i termini dell’accordo sottoscritto non sono stati rispettati dal contribuente, l’ufficio competente ne dà comunicazione all’impresa con atto motivato da notificare a mezzo di raccomandata a/r, invitandola a presentare eventuali memorie difensive entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica

• In caso di in cui sia decorso il termine, oppure le memorie difensive siano considerate insufficienti ed inidonee l’accordo si considera risolto (anche solo parzialmente in caso di violazione parziale) a decorrere dalla data:

In cui risulta accertata la violazione totale o parziale dell’accordo Di efficacia originaria dell’accordo medesimo, nell’ipotesi in cui

nonsia possibile accertare con certezza la data di violazione

LA VIOLAZIONE TOTALE O PARZIALE DELL’ACCORDO

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• Il Provvedimento direttoriale prevede che la modifica dell’accordo possa avvenire: d’ufficio qualora a seguito di esame effettuato in sede di verifica dell’accordo, della

documentazione, degli elementi informativi, ovvero in altro modo, sia stato rilevato un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui l’accordo si basa, l’ufficio competente invita l’impresa per la sottoscrizione della modifica dello stesso entro 180 dalla data dell’invito medesimo;

su istanza di parte l’impresa può richiedere con istanza motivata e circostanziata, inoltrata a mezzo raccomodata a/r in plico senza busta. L’Agenzia delle entrate invita l’impresa a sottoscrivere la modifica dell’accordo che deve essere firmata entro 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dal contribuente.

• Se a seguito della fase di contraddittorio non si perviene ad una comune decisione di revisione dell’accordo, lo stesso si intende privo di efficacia a decorrere dalla data:

In cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta essere intervenuto Di notifica dell’invito, quando non sia possibile accertare con sicurezza la data di

mutamento delle condizioni, nel caso di attività di iniziativa dell’Agenzia delle entrate Di ricezione della richiesta formulata dall’impresa, quando non sia possibile accertare con

sicurezza la data di mutamento delle condizioni nel caso di istanza di parte

LA MODIFICABILITÀ DELL’ACCORDO

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• L’accordo può essere prorogato, nel caso in cui l’impresa inoltri apposita richiesta all’Ufficio ruling almeno 90 giorni prima della relativa scadenza.

• La domanda può essere inoltrata in carta libera con plico senza busta a mezzo raccomandata a/r

• Almeno 15 giorni prima della scadenza dell’accordo medesimo, l’Ufficio competente comunica per iscritto il proprio assenso, oppure rigetta la richiesta con provvedimento motivato.

• Poteri dell’ufficio al fine di valutare l’opportunità di acconsentire al rinnovo dell’accordo (rispettando la medesima procedura seguita per la stipula dell’accordo)

Richiesta di documenti, dati ed informazioni Invito a presentarsi allo scopo di ottenere documentazione, dati, informazioni o chiarimenti Accessi presso le sedi di svolgimento dell’attività di impresa o della stabile organizzazione

• N.B. anche nell’ipotesi di rinnovo dell’accordo si ritiene non applicabile il meccanismo del c.d. silenzio-assenso.

IL RINNOVO DELL’ACCORDO

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5.3 – IL «RULING INTERNAZIONALE»

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• L’art. 8 c.3 della L. 326/2003 sancisce che “in base alla normativa comunitaria, l'amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.”

Rinvio alla normativa comunitaria n. 77/799/CEE sulla reciproca assistenza delle Autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette, che prevede lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali dei paesi membri

Rinvio all’art. 25 del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni relativo alla c.d. Mutual Agreement Procedure (procedura amichevole) e al successivo art. 26 concernente lo scambio di informazioni

• Criticità: la procedura non coinvolge direttamente le amministrazioni finanziarie degli altri paesi. È una procedura a carattere unilaterale che non vincola in alcun modo l’amministrazione

finanziaria estera destinataria della copia di accordo. Non costituisce quindi valido strumento per evitare casi di doppia imposizione in capo al

contribuente con riguardo alle ipotesi di transfer pricing• L’invio della copia dell’accordo presuppone una sorta di invito al raggiungimento di un

accordo bilaterale tra le due amministrazioni finanziarie

UNILATERALITÀ DEL “RULING” INTERNAZIONALE

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5.3 IL «RULING INTERNAZIONALE»I soggetti interessati e l’oggetto del «ruling»

Soggetti coinvolti

1. Qualunque impresa residente nel territorio dello Stato, che alternativamente o congiuntamente:

controlli – direttamente o indirettamente – una società estera, sia da quest’ultima controllata ovvero sia controllata dalla stessa società che controlla anche la società estera;

il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti.

2. Qualunque impresa non residente che eserciti la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione.

Agenzia delle Entrate

Impresa internazionale

L’ufficio ruling internazionale Centro-Sud della Direzione centrale accertamento – Settore Soggetti di Grandi Dimensioni con sede a Roma in Viale Europa, 242

L’ufficio ruling internazionale Nord della Direzione centrale accertamento - Settore Soggetti di Grandi Dimensioni con sede a Milano in Via Ugo Bassi, 4

Oggetto del ruling

Operazioni infragruppo riconducibili alla problematica del transfer pricing. Possono rientrare le cessioni di beni materiali (merci, prodotti finiti o semilavorati), le cessioni o

concessioni di beni immateriali (quali, ad es., marchi, brevetti industriali, opere dell’ingegno, know- how) nonché le prestazioni di servizi in genere.

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5.3 IL «RULING INTERNAZIONALE»Le fasi della procedura di «ruling internazionale» (1/2)

Fase 1: presentazione istanza ad ufficio competente da parte del contribuente corredata da specifica documentazione

Comunicazione di inammissibilità dell’istanza

Fase 2: analisi da parte dell’ufficio ruling internazionale entro 30 giorni

Ulteriore attività istruttoria con sospensione dei termini di 30 giorni

Fase 3: convocazione del rappresentante legale per la definizione dei termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio da concludersi entro 180 giorni

Fase 4 – Procedimento di definizione in contraddittorio In questa fase procedurale, da far constare in un processo verbale appositamente redatto, l’attività dell’amministrazione finanziaria non si limita al mero esame della documentazione prodotta dal contribuente.La procedura, infatti, consente all’Agenzia delle entrate le seguenti ipotesi operative:- Potere di accesso, di funzionari ed impiegati dell’Agenzia, presso le sedi di svolgimento

dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori;

- Attivazione degli strumenti di cooperazione internazionale tra amministrazioni fiscali di diversi Paesi.

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5.3 IL «RULING INTERNAZIONALE»Le fasi della procedura di «ruling internazionale» (2/2)

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Fase 5: Sottoscrizione accordo entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza

Fase 7 – Rinnovo dell’accordo- Almeno 90 giorni prima della relativa scadenza con apposita richiesta all’Ufficio ruling internazionale.

Fase 6 – Verifica periodica dell’accordo- Invio periodico o su richiesta di

documentazione ed elementi informativi.

- Accesso, previo consenso, di funzionari e impiegati dell’Agenzia delle entrate presso la sede di svolgimento delle attività.

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ARTICLE 25 - MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE – ENGLISH VERSION

5.4 – LA NORMATIVA - OCSE

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1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendetntemente dai ricorsi previsiti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra in quanto previsto dal paragrafo 1 dell’articolo 24, all’autorità competente dello Stato contraente della sua nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere a una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante I limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti. 3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno anche consultarsi per l’eliminazione della doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro o tramite una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti al fine di pervenire a un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.2. The competent authority shall endeavor, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavor to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

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ARTICLE 25 - MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE – ENGLISH VERSION

5.4 – LA NORMATIVA - OCSE

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5. Where, a) under paragraph 1, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, andb) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State, any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests. These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either State. Unless a person directly affected by the case does not accept the mutual agreement that implements the arbitration decision, that decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph.1***1 In some States, national law, policy or administrative considerations may not allow or justify the type of dispute resolution envisaged under this paragraph. In addition, some States may only wish to include this paragraph in treaties with certain States. For these reasons, the paragraph should only be included in the Convention where each State concludes that it would be appropriate to do so based on the factors described in paragraph 65 of the Commentary on the paragraph. As mentioned in paragraph 74 of that Commentary, however, other States may be able to agree to remove from the paragraph the condition that issues may not be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by one of their courts or administrative tribunals.

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I. Preliminary remarks1. This Article institutes a mutual agreement procedure for resolving difficulties arising out of the application of the Convention in the broadest sense of the term.(Replaced on 11 April 1977; see HISTORY)

2. It provides first, in paragraph 1 and 2, that the competent authorities shall endeavour by mutual agreement to resolve the situation of taxpayers subjected to taxation not in accordance with the provisions of the Convention.(Replaced on 11 April 1977; see HISTORY)

3. It also, in paragraph 3, invites and authorises the competent authorities of the two States to resolve by mutual agreement problems relating to the interpretation or application of the Convention and, furthermore, to consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.(Replaced on 11 April 1977; see HISTORY)

4. As regards the practical operation of the mutual agreement procedure, the Article, in paragraph 4, merely authorises the competent authorities to communicate with each other directly, without going through diplomatic channels, and, if it seems advisable to them, to have an oral exchange of opinions through a joint commission appointed especially for the purpose. Article 26 applies to the exchange of information for the purposes of the provisions of this Article. The confidentiality of information exchanged for the purposes of a mutual agreement procedure is thus ensured.(Amended on 17 July 2008; see HISTORY)

5. Finally, paragraph 5 provides a mechanism that allows a taxpayer to request the arbitration of unresolved issues that have prevented competent authorities from reaching a mutual agreement within two years. Whilst the mutual agreement procedure provides a generally effective and efficient method of resolving disputes arising under the Convention, there may be cases where the competent authorities are unable to agree that the taxation by both States is in accordance with the Convention. The arbitration process provided for under paragraph 5 allows such cases to be resolved by allowing an independent decision of the unresolved issues, thereby allowing a mutual agreement to be reached. This process is an integral part of the mutualStudio Arletti & Partners

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II. COMMENTARY ON THE PROVISIONS OF THE ARTICLE 25 PARAGRAPHS 1 AND 2

7. The rules laid down in paragraph 1 and 2 provide for the elimination in a particular case of taxation which does not accord with the Convention. As is known, in such cases it is normally open to taxpayers to litigate in the tax court, either immediately or upon the dismissal of their objections by the taxation authorities. When taxation not in accordance with the Convention arises from an incorrect application of the Convention in both States, taxpayers are then obliged to litigate in each State, with all the disadvantages and uncertainties that such a situation entails. So paragraph 1 makes available to taxpayers affected, without depriving them of the ordinary legal remedies available, a procedure which is called the mutual agreement procedure because it is aimed, in its second stage, at resolving the dispute on an agreed basis, i.e. by agreement between competent authorities, the first stage being conducted exclusively in the State of residence (except where the procedure for the application of paragraph 1 of Article 24 is set in motion by the taxpayer in the State of which he is a national) from the presentation of the objection up to the decision taken regarding it by the competent authority on the matter.

8. In any case, the mutual agreement procedure is clearly a special procedure outside the domestic law. It follows that it can be set in motion solely in cases coming within paragraph 1, i.e. cases where tax has been charged, or is going to be charged, in disregard of the provisions of the Convention. So where a charge of tax has been made contrary both to the Convention and the domestic law, this case is amenable to the mutualagreement procedure to the extent only that the Convention is affected, unless a connecting link exists between the rules of the Convention and the rules of the domestic law which have been misapplied.(Renumbered on 17 July 2008; see HISTORY)

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II. COMMENTARY ON THE PROVISIONS OF THE ARTICLE 25 PARAGRAPHS 1 AND 2

9. In practice, the procedure applies to cases — by far the most numerous — where the measure in question leads to double taxation which it is the specific purpose of the Convention to avoid. Among the most common cases, mention must be made of the following:- questions relating to the attribution of profits to a permanent establishment under paragraph 2 of Article

7;- the taxation in the State of the payer — in case of a special relationship between the payer and the

beneficial owner — of the excess part of interest and royalties, under the provisions of Article 9, paragraph 6 of Article 11 or paragraph 4 of Article 12;

- cases of application of legislation to deal with thin capitalisation when the State of the debtor company has treated interest as dividends, insofar as such treatment is based on clauses of a convention corresponding for example to Article 9 or paragraph 6 of Article 11;

- cases where lack of information as to the taxpayer’s actual situation has led to misapplication of the Convention, especially in regard to the determination of residence (paragraph 2 of Article 4), the existence of a permanent establishment (Article 5), or the temporary nature of the services performed by an employee (paragraph 2 of Article 15).

(Amended on 22 July 2010; see HISTORY)

10. Article 25 also provides machinery to enable competent authorities to consult with each other with a view to resolving, in the context of transfer pricing problems, not only problems of juridical double taxation but also those of economic double taxation, and especially those resulting from the inclusion of profits of associated enterprises under paragraph 1 of Article 9; the corresponding adjustments to be made in pursuance of paragraph 2 of the same Article thus fall within the scope of the mutual agreement procedure, both as concerns assessing whether they are well-founded and for determining their amount.(Renumbered on 17 July 2008; see HISTORY)

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11. This in fact is implicit in the wording of paragraph 2 of Article 9 when the bilateral convention in question contains a clause of this type. When the bilateral convention does not contain rules similar to those of paragraph 2 of Article 9 (as is usually the case for conventions signed before 1977) the mere fact that Contracting States inserted in the convention the text of Article 9, as limited to the text of paragraph 1 — which usually only confirms broadly similar rules existing in domestic laws — indicates that the intention was to have economic double taxation covered by the Convention. As a result, most member countries consider that economic double taxation resulting from adjustments made to profits by reason of transfer pricing is not in accordance with — at least — the spirit of the convention and falls within the scope of the mutual agreement procedure set up under Article 25.(Renumbered and amended on 17 July 2008; see HISTORY)

12. Whilst the mutual agreement procedure has a clear role in dealing with issues arising as to the sorts of adjustments referred to in paragraph 2 of Article 9, it follows that even in the absence of such a provision, States should be seeking to avoid double taxation, including by giving corresponding adjustments in cases of the type contemplated in paragraph 2. Whilst there may be some difference of view, States would therefore generally regard a taxpayer initiated mutual agreement procedure based upon economic double taxation contrary to the terms of Article 9 as encompassing issues of whether a corresponding adjustment should have been provided, even in the absence of a provision similar to paragraph 2 of Article 9. States which do not share this view do, however, in practice, find the means of remedying economic double taxation in most cases involving bona fide companies by making use of provisions in their domestic laws.(Added on 17 July 2008; see HISTORY)

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13. The mutual agreement procedure is also applicable in the absence of any double taxation contrary to the Convention, once the taxation in dispute is in direct contravention of a rule in the Convention. Such is the case when one State taxes a particular class of income in respect of which the Convention gives an exclusive right to tax to the other State even though the latter is unable to exercise it owing to a gap in its domestic laws. Another category of cases concerns persons who, being nationals of one Contracting State but residents of the other State, are subjected in that other State to taxation treatment which is discriminatory under the provisions of paragraph 1 of Article 24.(Renumbered on 17 July 2008; see HISTORY)

14. It should be noted that the mutual agreement procedure, unlike the disputed claims procedure under domestic law, can be set in motion by a taxpayer without waiting until the taxation considered by him to be “not in accordance with the Convention” has been charged against or notified to him. To be able to set the procedure in motion, he must, and it is sufficient if he does, establish that the “actions of one or both of the Contracting States” will result in such taxation, and that this taxation appears as a risk which is not merely possible but probable. Such actions mean all acts or decisions, whether of a legislative or a regulatory nature, and whether of general or individual application, having as their direct and necessary consequence the charging of tax against the complainant contrary to the provisions of the Convention. Thus, for example, if a change to a Contracting State’s tax law would result in a person deriving a particular type of income being subjected to taxation not in accordance with the Convention, that person could set the mutual agreement procedure in motion as soon as the law has been amended and that person has derived the relevant income or it becomes probable that the person will derive that income. Other examples include filing a return in a self assessment system or the active examination of a specific taxpayer reporting position in the course of an audit, to the extent that either event creates the probability of taxation not in accordance with the Convention (e.g. where the self assessment reporting position the taxpayer is required to take under a Contracting State’s domestic law would, if proposed by that State as an assessment in a non-self assessment regime, give rise to the probability of taxation not in accordance with the Convention, or where circumstances such as a Contracting State’s published positions or its audit practice create a significant likelihood that the active examination of a specific reporting position such as the taxpayer’s will lead to proposed assessments that would give rise to the probability of taxation not in accordance with the Convention).Another example might be a case where a Contracting State’s transfer pricing law requires a taxpayer to report taxable income in an amount greater than would result from the actual prices used by the taxpayer in its transactions with a related party, in order to comply with the arm’s length principle, and where there is substantial doubt whether the taxpayer’s related party will be able to obtain a corresponding adjustment in the other Contracting State in the absence of a mutual agreement procedure. As indicated by the opening words of paragraph 1, whether or not the actions of one or both of the Contracting States will result in taxation not in accordance with the Convention must be determined from the perspective of the taxpayer. Whilst the taxpayer’s belief that there will be such taxation must be reasonable and must be based on facts that can be established, the tax authorities should not refuse to consider a request under paragraph 1 merely because they consider that it has not been proven (for example to domestic law standards of proof on the “balance of probabilities”) that such taxation will occur.

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15. Since the first steps in a mutual agreement procedure may be set in motion at a very early stage based upon the mere probability of taxation not in accordance with the Convention, the initiation of the procedure in this manner would not be considered the presentation of the case to the competent authority for the purposes of determining the start of the two year period referred to in paragraph 5 of the Article. paragraph 8 of the annex to the Commentary on Article 25 describes the circumstances in which that two year period commences.(Replaced on 17 July 2008; see HISTORY)

16. To be admissible objections presented under paragraph 1must first meet a twofold requirement expressly formulated in that paragraph: in principle, they must be presented to the competent authority of the taxpayer’s State of residence (except where the procedure for the application of paragraph 1 of Article 24 is set in motion by the taxpayer in the State of which he is a national), and they must be so presented within three years of the first notification of the action which gives rise to taxation which is not in accordance with the Convention. The Convention does not lay down any special rule as to the form of the objections. The competent authorities may prescribe special procedures which they feel to be appropriate. If no special procedure has been specified, the objections may be presented in the same way as objections regarding taxes are presented to the tax authorities of the State concerned.(Renumbered on 17 July 2008; see HISTORY)

17. The requirement laid on the taxpayer to present his case to the competent authority of the State of which he is a resident (except where the procedure for the application of paragraph 1 of Article 24 is set in motion by the taxpayer in the State of which he is a national) is of general application, regardless of whether the taxation objected to has been charged in that or the other State and regardless of whether it has given rise to double taxation or not. If the taxpayer should have transferred his residence to the other Contracting State subsequently to the measure or taxation objected to, he must nevertheless still present his objection to the competent authority of the State of which he was a resident during the year in respect of which such taxation has been or is going to be charged.(Renumbered on 17 July 2008; see HISTORY)

18. However, in the case already alluded to where a person who is a national of one State but a resident of the other complains of having been subjected in that other State to an action or taxation which is discriminatory under paragraph 1 of Article 24, it appears more appropriate for obvious reasons to allow him, by way of exception to the general rule set forth above, to present matter, the factual material on which the arbitral panel will base its decision will be that developed in the mutual agreement procedure. Only in special situations would the panel be allowed to investigate factual issues which had not been developed in the earlier stages of the case.

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19. Paragraph 10 of the sample agreement follows that approach. Thus, decisions as regards the dates and format of arbitration meetings will be made by the arbitrators unless the agreement or Terms of Reference provide otherwise. Also, whilst the arbitrators will have access to all information necessary to decide the issues submitted to arbitration, including confidential information, any information that was not available to both competent authorities shall not be taken into account by the arbitrators unless the competent authorities agree otherwise.

Taxpayer participation in the supplementary dispute resolution process20. Paragraph 11 of the sample agreement provides that the person requesting arbitration, either directly or through his representatives, is entitled to present a written submission to the arbitrators and, if the arbitrators agree, to make an oral presentation during a meeting of the arbitrators.

Practical arrangements21. A number of practical arrangements will need to be made in connection with the actual functioning of the arbitral process. They include the location of the meetings, the language of the proceedings and possible translation facilities, the keeping of a record, dealing with practical details such as filing etc.

22. As regards the location and the logistical arrangements for the arbitral meetings, the easiest solution is to leave the matter to be dealt with by the competent authority to which the case giving rise to the arbitration was initially presented. That competent authority should also provide theadministrative personnel necessary for the conduct of the arbitration process. This is the approach put forward in paragraph 12 of the sample agreement. It is expected that, for these purposes, the competent authority will use meeting facilities and personnel that it already has at its disposal. The two competent authorities are, however, entitled to agree otherwise (e.g. to take advantage of another meeting in a different location that would be attended by both competent authorities and the arbitrators).

23. It is provided that the administrative personnel provided for the conduct of the arbitration process will report only to the Chair of the arbitration panel concerning any matter related to that procedure.Studio Arletti & Partners

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24. The language of the proceedings and whether, and which, translation facilities should be provided is a matter that should normally be dealt with in the Terms of Reference. It may be, however, that a need for translation or recording will only arise after the beginning of the proceedings. In that case, the competent authorities are entitled to reach agreement for that purpose. In the absence of such agreement, the arbitrators could, at the request of one competent authority and pursuant to paragraph 10 of the sample agreement, decide to provide such translation or recording; in that case, however, the costs thereof would have to be borne by the requesting party (see under “Costs” below).

25. Other practical details (e.g. notice and filing of documents) should be similarly dealt with. Thus, any such matter should be decided by agreement between the competent authorities (ideally, included in the Terms of Reference) and, failing such agreement, by decision of the arbitrators.

Costs26. Different costs may arise in relation to the arbitration process and it should be clear who should bear these costs. Paragraph 13 of the sample agreement, which deals with this issue, is based on the principle that where a competent authority or a person involved in the case can control the amount of a particular cost, this cost should be borne by that party and that other costs should be borne equally by the two competent authorities.

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27. Thus, it seems logical to provide that each competent authority, as well as the person who requested the arbitration, should pay for its own participation in the arbitration proceedings. This would include costs of being represented at the meetings and of preparing and presenting a position and arguments, whether in writing or orally.

28. The fees to be paid to the arbitrators are likely to be one of the major costs of the arbitration process. Each competent authority will bear the remuneration of the arbitrator appointed exclusively by that competent authority (or appointed by the Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration because of the failure of that competent authority to appoint that arbitrator), together with that arbitrator’s travel, telecommunication and secretariat costs.

29. The fees and the travel, telecommunication and secretariat costs of the other arbitrators will, however, be shared equally by the competent authorities. The competent authorities will normally agree to incur these costs at the time that the arbitrators are appointed and this would typically be confirmed in the letter of appointment. The fees should be large enough to ensure that appropriately qualified experts could be recruited. One possibility would be to use a fee structure similar to that established under the EU Arbitration Convention Code of Conduct.

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30. The costs related to the meetings of the arbitral panel, including those of the administrative personnel necessary for the conduct of the arbitration process, should be borne by the competent authority to which the case giving rise to the arbitration was initially presented, as long as that competent authority is required to arrange such meetings and provide the administrative personnel (see paragraph 12 of the sample agreement). In most cases, that competent authority will use meeting facilities and personnel that it already has at its disposal and it would seem inappropriate to try to allocate part of the costs thereof to the other competent authority. Clearly, the reference to “costs related to the meetings” does not include the travel and accommodation costs incurred by the participants; these are dealt with above.

31. The other costs (not including any costs resulting from the taxpayers’ participation in the process) should be borne equally by the two competent authorities as long as they have agreed to incur the relevant expenses. This would include costs related to translation and recording that both competent authorities have agreed to provide. In the absence of such agreement, the party that has requested that particular costs be incurred should pay for these.

32. As indicated in paragraph 13 of the sample agreement, the competent authorities may, however, agree to a different allocation of costs. Suchagreement can be included in the Terms of Reference or be made afterwards (e.g. when unforeseen expenses arise).

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Applicable legal principles

33. An examination of the issues on which competent authorities have had difficulties reaching an agreement shows that these are typically matters of treaty interpretation or of applying the arm’s length principle underlying Article 9 and paragraph 2 of Article 7. As provided in paragraph 14 of the sample agreement, matters of treaty interpretation should be decided by the arbitrators in the light of the principles of interpretation incorporated in Articles 31 to 33 of the Vienna Convention on the Law of Treaties, having regard to these Commentaries as periodically amended, as explained in paragraphs 28 to 36.1 of the Introduction. Issues related to the application of the arm’s length principle should similarly be decided in the light of the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. Since Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties permits a wide access to supplementary means of interpretation, arbitrators will, in practice, have considerable latitude in determining relevant sources for the interpretation of treaty provisions.Studio Arletti & Partners

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In many cases, the application of the provisions of a tax convention depends on issues of domestic law (for example, the definition of immovable property in paragraph 2 of Article 6 depends primarily on the domestic law meaning of that term). As a general rule, it would seem inappropriate to ask arbitrators to make an independent determination of purely domestic legal issues and the description of the issues to be resolved, which will be included in the Terms of Reference, should take this into account. There may be cases, however, where there would be legitimate differences of views on a matter of domestic law and in such cases, the competent authorities may wish to leave that matter to be decided by an arbitrator who is an expert in the relevant area.

35. Also, there may be cases where the competent authorities agree that the interpretation or application of a provision of a tax treaty depends on a particular document (e.g. a memorandum of understanding or mutual agreement concluded after the entry into force of a treaty) but may disagree about the interpretation of that document. In such a case, the competent authorities may wish to make express reference to that document in the Terms of Reference.

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Arbitration decision

36. Paragraph 15 of the sample agreement provides that where more than one arbitrator has been appointed, the arbitration decision will be determined by a simple majority of the arbitrators. Unless otherwise provided in the Terms of Reference, the decision is presented in writing and indicates the sources of law relied upon and the reasoning which led to its result. It is important that the arbitrators support their decision with the reasoning leading to it. Showing the method through which the decision was reached is important in assuring acceptance of the decision by all relevant participants.

37. Pursuant to paragraph 16, the arbitration decision must be communicated to the competent authorities and the person who made the request for arbitration within six months from the date on which the Chair notifies in writing the competent authorities and the person who made the request for arbitration that he has received all of the information necessary to begin consideration of the case. However, at any time within two months from the date on which the last arbitrator was appointed, the Chair, with the consent of one of the competent authorities, may notify in writing the other competent authority and the person who made the request for arbitration that he has not received all the information necessary to begin consideration of the case. In that case, a further two months will be given for the necessary information to be sent to the Chair. If the information is not received by the Chair within that period, it is provided that the decision will be rendered within the next six months without taking that information into account (unless both competent authorities agree otherwise). If, on the other hand, the information is received by the Chair within the two month period, that information will be taken into account and the decision will be communicated within six months from the reception of that information. Studio Arletti & Partners

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38. In order to deal with the unusual circumstances in which the arbitrators may be unable or unwilling to present an arbitration decision, paragraph 17 provides that if the decision is not communicated within the relevant period, the competent authorities may agree to extend the period for presenting the arbitration decision or, if they fail to reach such agreement within one month, appoint new arbitrators to deal with the case. In the case of the appointment of new arbitrators, the arbitration process would go back to the point where the original arbitrators were appointed and will continue with the new arbitrators.

Publication of the decision

39. Decisions on individual cases reached under the mutual agreement procedure are generally not made public. In the case of reasoned arbitral decisions, however, publishing the decisions would lend additional transparency to the process. Also, whilst the decision would not be in any sense a formal precedent, having the material in the public domain could influence the course of other cases so as to avoid subsequent disputes and lead to a more uniform approach to the same issue.

40. Paragraph 15 of the sample agreement therefore provides for the possibility to publish the decision. Such publication, however, should only be made if both competent authorities and the person who made the arbitration request so agree. Also, in order to maintain the confidentiality of information communicated to the competent authorities, the publication should be made in a form that would not disclose the names of the parties nor any element that would help to identify them.

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Implementing the decision

41. Once the arbitration process has provided a binding solution to the issues that the competent authorities have been unable to resolve, the competent authorities will proceed to conclude a mutual agreement that reflects that decision and that will be presented to the persons directly affected by the case. In order to avoid further delays, it is suggested that the mutual agreement that incorporates the solution arrived at should be completed and presented to the taxpayer within six months from the date of the communication of the decision. This is provided in paragraph 19 of the sample Agreement.

42. Paragraph 2 of Article 25 provides that the competent authorities have the obligation to implement the agreement reached notwithstanding any time limit in their domestic law. paragraph 5 of the Article also provides that the arbitration decision is binding on both Contracting States. Failure to assess taxpayers in accordance with the agreement or to implement the arbitration decision through the conclusion of a mutual agreement would therefore result in taxation not in accordance with the Convention and, as such, would allow the person whose taxation is affected to seek relief through domestic legal remedies or by making a new request pursuant to paragraph 1 of the Article.

43. Paragraph 20 of the sample agreement deals with the case where the competent authorities are able to solve the unresolved issues that led to arbitration before the decision is rendered. Since the arbitration process is an exceptional mechanism to deal with issues that cannot be solved under the usual mutual agreement procedure, it is appropriate to put an end to that exceptional mechanism if the competent authorities are able to resolve these issues by themselves. The competent authorities may agree on a resolution of these issues as long as the arbitration decision has not been rendered.

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6. IL TRANSFER PRICING INTERNO

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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Le transazioni infragruppo nazionali, effettuate tra imprese fiscalmente residenti all’interno del territorio nazionale, anche se non rientranti nelle disposizioni vigenti in materia di Transfer Pricing, sono state oggetto di attenzione sia da parte del legislatore fiscale, sia dell’amministrazione finanziaria (per evitare trasferimenti infragruppo volti a perseguire esigenze fiscali antieconomiche).

EVENTO CHE HA PEGGIORATO LA SITUAZIONE:

Dal 1° Gennaio 2008 è stata abrogata la disposizione normativa (art.1 della Legge 24 Dicembre 2007, n° 244, Finanziaria 2008), che consentiva la neutralità fiscale dei trasferimenti infragruppo tra società che aderivano al consolidato nazionale.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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ORIENTAMENTI CONSOLIDATI

AMMINISTARZIONE FINANZIARIA C.M. n° 53 del 26 febbraio 1999 (Transfer Pricing Interno)

OPERAZIONI POTENZIALMENTE A RISCHIO: operazioni tra soggetti residenti legati da un vincolo di controllo e/o collegamento, di cui almeno uno benefici di agevolazioni ai fini delle imposte dirette (esempi: • capogruppo con funzioni commerciali che controlla società di capitali deputate alla produzione di beni o servizi; • controllata con sede in aree geografiche destinatarie di trattamenti impositivi ridotti che ha come unico cliente la controllata commerciale).

Effetti sia sugli elementi positivi di reddito che sui costi d’esercizio

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNOORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

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L’amministrazione finanziaria dovrà affrontare la materia evitando di creare contenzioso basato sull’accertamento di politiche di trasferimento di reddito da una società in attivo ad una in perdita, entrambe con sede nel territorio nazionale).

(Circolare Ministeriale n° 53/E del 26 febbraio 1999)

Il Ministero ha posto la sua attenzione su determinate fattispecie, che ha definito come elusive:• deduzione di versamenti effettuati a copertura di perdite;• transazioni commerciali a prezzi distorti di costi o di ricavi presso le filiali nazionali;• prestito o distacco di personale;• trasferimento di attività e filiali al’estero con aliquote sul reddito inferiore;• costruzione di piccole s.r.l. allo scopo di moltiplicare per il numero di soci, a volte fittizio, la possibilità di deduzioni.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNOORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

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RIMEDI PREVISTI DALL’ORIENTAMENTO TRIBUTARIO

CONTESTAZIONI

•Art. 110 comma 7 del TUIR (prezzi di trasferimento di beni e servizi verso filiali all’estero aventi ad oggetto la cessione di beni o le prestazioni di servizi fra soggetti residenti)

Non applicabile per operazioni infragruppo fra soggetti residenti nel territorio dello Stato per mancanza di requisito soggettivo

•Art. 39 del D.P.R. n° 600/1973(accertamento induttivo al fine di rettificare le componenti di ricavo emergenti da operazioni transnazionali infragruppo)

Postula che il Fisco dimostri che i ricavi contabilizzati non corrispondano a ricavi pattuiti

•Art. 37, 3° comma, del D.P.R. n° 600/1973(norma utile ad imputare ad un soggetto i redditi di cui appaia titolare un altro soggetto dimostrando che il primo ne è l’effettivo possessore per interposta persona)

Non c’è alcun occultamento di materia imponibile dato che i valori dichiarati dalle parti corrispondono a quelli effettivamente posti a regolamento delle operazioni considerate

•Art. 85, comma 2, del TUIR(considera ricavo il valore dei beni merce destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa)

Nei casi che considera potrebbe integrarsi la realizzazione di un negozio giuridico misto (vendita e donazione)

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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Il ricorso al valore normale per la cessione di beni tra soggetti residenti presuppone, di regola, l’assenza di un corrispettivo posto che l’obbligazione tributaria viene, di norma, ancorata al prezzo effettivamente pattuito tra le parti che intervengono all’operazione di scambio. La regola non ha efficacia assoluta posto che il valore di mercato del bene o del servizio può assumere rilievo ai fini, ad esempio, dei tributi doganali o di talune operazione soggette all’imposta di registro. La presunzione contenuta nell’articolo 110, comma 7 del TUIR non è suscettiva di applicazione con riferimento alle operazioni intercorse tra imprese residenti ancorché collegate, riguardando essa unicamente i rapporti con società non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente o indirettamente l’impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa stessa.

Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria ha tentato di estendere il principio del valore normale anche a transazioni interne ritenendo che la sua applicazione può aver luogo in sede di accertamento in presenza di circostanze idonee a fondare presunzioni iuris tantum di sottrazione di materia imponibile.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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In applicazione di tale interpretazione l’Amministrazione ha ritenuto di poter recuperare a tassazione componenti di reddito emergenti tra operazioni di cessione di azioni a società partecipante il cui valore normale era superiore a quello di libro, o ancora in ipotesi cessione effettuate da parte di società controllanti o collegate, con sede legale nel centro – nord d’Italia a favore di controllate o consociate con sede nel Mezzogiorno ed ammesse a fruire di agevolazioni fiscali. Invero, comportamenti elusivi quali quelli descritti non potevano essere contrastati ai sensi dell’articolo 76, comma 5 del (vecchio) TUIR (corrispondente all’attuale articolo 110, comma 7) che “.. come noto attiene alle operazioni poste in essere con società non residenti” (v. CM n. 53/E/99), ovvero all’articolo 37-bis del DPR n. 600/73 che concerne fattispecie diverse”, per concludere che potrebbe risultare più agevolmente perseguibile la riconduzione degli “sconti” praticati fra i ricavi di cui all’articolo 53, comma 2 (ora 85, comma 2) del TUIR in quanto destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa con possibilità di ripresa a tassazione dell’eventuale differenza.

In dottrina è stato correttamente sostenuto che affinché vi possa essere una ripresa a tassazione sulla base del valore normale è necessario che l’atto si presenti intrinsecamente antieconomico nel senso che deve trattarsi di atti che sin dall’origine la società ha effettuato con la certa prospettiva di perdere di valore.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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Così, ad esempio, è stata ritenuta in linea di principio ammissibile la rettifica del prezzo di cessione di un bene strumentale, avvenuta ad un prezzo tale da determinare una minusvalenza , essendo, alla luce degli ordinari poteri di accertamento normativamente previsti (articoli 37, 38 e 39 del DPR n. 600/73) “ .. preciso dovere degli uffici finanziari accertare ogni ipotesi in cui possa apparire l’inesistenza di una passività .. ”, talché, in assenza di adeguata motivazione del contribuente, appare “.. legittimo considerare la cessione avvenuta ad un prezzo non inferiore a quello medio di mercato corrente per beni similari” (così: Comm. Trib. Centrale 2 maggio 1983, n. 579). In assenza di circostanze tali da rendere la dinamica negoziale de visu patologica potrebbe ritenersi che nei rapporti infragruppo tra società residenti il legislatore abbia in un certo qual modo legittimato corrispettivi diversi da quelli che si sarebbero praticati in libero mercato tra parti indipendenti.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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A ciò si aggiunga che ammettere una automatica potestà di rettifica potrebbe far sorgere problemi di doppia tassazione interna posto che ad un recupero di segno positivo nei confronti di una società del gruppo non corrisponderebbe un’automatica riduzione a beneficio dell’altra. Sul punto l’orientamento della Corte di Cassazione non è stato sin qui univoco. Se da un lato “.. in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento ai sensi dell’articolo 39 del DPR n. 600/73” , dall’altro si esclude l’utilizzo del valore normale a supporto di una rettifica del prezzo di trasferimento posto in essere tra due società, entrambe residenti, facenti parte dello stesso gruppo (Cass. sent. 23551 del 20 dicembre 2012), salvo che l’operazione non integri un abuso di diritto (Cass. sent. 17955 del 24 luglio 2013). Il ricorso al valore normale negli scambi infragruppo, in questa ultima prospettiva assumerebbe il valore di una clausola antielusiva.

Conseguentemente, “.. per la valutazione ai fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il cd. transfer pricing domestico va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dal DPR n. 917 del 1986, art. 9, che non ha soltanto valore contabile e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al valore normale di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente”.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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Questa ultima pronuncia, nella sostanza confermata anche dalla più recente emessa in data del 16 aprile 2014 (è la sentenza n. 8849 che attribuisce all’articolo 9 il valore di norma di carattere generale estensibile all’intero TUIR), ha destato non poche perplessità in considerazione della portata generale che essa, con una certa forzatura, attribuisce all’articolo 9 del TUIR benché l’applicazione del valore normale sia dalla stessa disposizione espressamente circoscritta alle specifiche fattispecie ivi testualmente enunciate attribuendole, con ciò, i caratteri di norma eccezionale come tale non suscettibile di interpretazione analogica. Ulteriore rilievo critico si fonda sulla circostanza che nel transfer pricing internazionale il criterio del valore normale trova ingresso in forza dello specifico richiamo normativo operato dall’articolo 110, commi 2 e 7.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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In ogni caso, per quanto attiene al transfer pricing interno, è da ritenere eventuali accertamenti dell’Amministrazione finanziaria non possano prescindere dalla dimostrazione dell’esistenza di un più favorevole trattamento fiscale dell’impresa destinataria dei maggiori utili rispetto alla sua consociata trasferente, atteso che un’applicazione generalizzata del valore normale potrebbe portare a sottoporre ad imposizione un reddito teorico in luogo del reddito effettivamente prodotto. Si aggiunga che talvolta le contestazioni afferenti il transfer pricing interno (con riferimento, ad esempio, ai servizi infragruppo afferenti la tenuta della contabilità le spese legali, le spese di telefonia, i servizi informatici, ecc.) vengono fondate sul diverso piano dell’inerenza. A nostro avviso, quando detti servizi risultino resi nell’interesse della consociata (e non nell’interesse della capogruppo) non sembra possa disconoscerne l’inerenza o, men che meno, procedere a recuperi a tassazione perché i relativi corrispettivi non corrispondano ad un ipotetico valore di mercato. E ciò, soprattutto, ove la beneficiaria possa dimostrare l’indisponibilità di una struttura interna funzionale allo svolgimento delle medesime attività.

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6. - IL TRANSFER PRICING INTERNO

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SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO Il fenomeno del transfer pricing interno ha visto attenuare progressivamente la propria rilevanza a seguito dell’istituzione del regime fiscale del consolidato nazionale che consente di determinare un unico reddito complessivo dato, in linea generale, dalla somma algebrica dei redditi e delle perdite delle società partecipanti. In tale ambito, è stata introdotta all’articolo 37-bis del DPR n. 600/73 una ulteriore fattispecie a contenuto potenzialmente elusivo individuata nelle “cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime di tassazione di gruppo” di cui all’articolo 117 del TUIR. L’accennata disciplina dovrebbe riguardare le operazioni effettuate tra soggetti consolidati se effettuate per trasferire utili a società con perdite pregresse formatesi in esercizi anteriori a quello dell’esercizio dell’opzione (cd. refreshing delle perdite).

Di tali perdite, nella sostanza, viene negata la circolabilità all’interno del consolidato si da evitare l’abbattimento di ricavi o plusvalenze mediante imputazione di perdite pregresse.

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7. ESEMPI DI TRANSFER PRICING IN ALTRI PAESI

7.1. La disciplina USA (cenni) 7.2. La disciplina in Cina (cenni)

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7.1 - ESEMPI DI T.P. IN ALTRI PAESI: USA

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Le fonti normative locali: sezione 482 dell’Internal Revenue Code (IRC) Scopo: stabilire un eguale trattamento a livello fiscale tra il soggetto controllato ed il soggetto

indipendente (principio di libera concorrenza - at arm’s lenght) I destinatari della norma: verifica delle transazioni non solo tra un soggetto residente e uno non

residente, ma anche tra soggetti residenti che siano controllati dal medesimo interesse: Organizzazioni di qualsiasi tipo Imprese o attività di qualsiasi genere Controllo diretto o indiretto, potenzialmente esercitabile o esercitato in concreto, sia di diritto che di

fatto. Operazioni e metodi di verifica del prezzo: il contribuente è tenuto a scegliere il metodo migliore ( Best

Method): BENI MATERIALI – Metodo del confronto del prezzo (Comparable uncontrolled price method – CUP)– Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method – RPM)– Metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method)– Metodo dei profitti comparabili (Comparable Profit Method – CPM)– Profit split method– Altri metodi non specificati (il contribuente può utilizzare metodi alternativi se ritenuti più adatti )

BENI IMMATERIALI (Intangibles) quali prestazioni di servizi e lo sviluppo/titolarità di beni immateriali– Metodo del confronto del prezzo (Comparable uncontrolled services price method – CUSP)– Metodo del prezzo di rivendita (Gross Services Price Method – GSMM)Metodo del costo maggiorato (Cost of

Services Plus Method - CSPM)– Metodo dei profitti comparabili (Comparable Profit Method – CPM)– Profit split method– Simplified Cost Based Method (SCBM – applicabile solo a servizi a “basso margine” es. di back office o di routine)– Altri metodi non specificati (il contribuente può utilizzare metodi alternativi se ritenuti più adatti )

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7.1 - ESEMPI DI T.P. IN ALTRI PAESI: USA

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Advanced Pricing Agreements: accordi tra il contribuente e l’amministrazione finanziaria USA aventi ad oggetto le metodologie relative al transfer pricing da applicare alle transazioni indicate nella richiesta (covered transactions).

– APA bilaterali tra a.f. USA ed estera il reddito derivante dalle transazioni in oggetto non può essere sottoposto a doppia imposizione

– APA unilaterale vincolante solo per l’a.f. USA

Procedura: avviata su iniziativa volontaria del contribuente (Revenue procedure 2040-40). Fasi del procedimento per la sottoscrizione di un APA:1. RICHIESTA: può essere preceduta da un parere preventivo in forma anonima. La richiesta deve essere nominativa e

viene affidata ad un team leader dell’IRS che nomina gli altri membri del team.2. DUE DILIGENCE: analisi del team leader per verificare la correttezza e veridicità dei dati forniti dal contribuente3. ANALISI: valutazione da parte degli economisti membri dell’APA team e negoziazione con il contribuente sui vari aspetti

dell’accordo (transazioni interessate, metodologie utilizzate ecc. )4. NEGOZIAZIONE ACCORDO: in caso di APA unilaterale la negoziazione si svolge tra il contribuente e l’IRS, negli APA bilaterali

le autorità coinvolte sono l’IRS e l’a.f. estera. La bozza di accordo viene redatta dal team leader dell’IRS e poi trasmessa all’a.f. estera. Se la negoziazione con l’a.f. estera risulta difficoltosa l’IRS può proporre al contribuente di firmare un’APA unilaterale.

5. REDAZIONE DELL’ACCORDO, VERIFICA E SOTTOSCRIZIONE: se si raggiunge l’accordo la stesura definitiva avviene in tempi brevi, per passare poi alla sottoscrizione del contribuente

Contestualmente alla richiesta di APA il contribuente può presentare richiesta all’IRS per la negoziazione di accordi relativi ad anni precedenti (rollback)

Adempimento annuale: se si raggiunge l’accordo il contribuente è tenuto alla redazione di un report annuale contenente le indicazioni relative alle transazioni poste in essere nell’anno e alla loro rispondenza ai termini dell’accordo.

Gli Advanced Pricing Agreements (APA)

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7.2 - ESEMPI DI T.P. IN ALTRI PAESI: CINA

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Le fonti normative locali:– Enterprise income tax law and implementing rules del 1991 introduce il principio del “prezzo di libera concorrenza”– Circolari del Ministero delle Finanze e provvdimenti che introducono la nozione di parti correlate e tracciano le linee guida sul transfer

pricing (Guoshuifa – circ. n. 237 e 242 del 1992, n. 59 del 06/05/98, decreto n. 362 del 09/03/2002, circ. 70 e 143 del 2004, n. 59 del 1998, circ. 239 e 260 del 2005

– New Enterprise Income tax del 16/03/2007 ha introdotto notevoli novità in riferimento alla documentazione da produrre, Detailed implementing rules del 06/12/2007

Principio di libera concorrenza(at arm’s lenght) potere delle autorità fiscali di apportare aggiustamenti al reddito di un’impresa nel caso in cui i prezzi delle transazioni con parti correlate siano dissimili dai prezzi che sarebbero stati praticati da parti indipendenti. (Corpus normativo attuale: Foreign Invesment Enterprises (FIE) Tax Law and Regulations, Domestic Enterprise Income Tax Law and Regulations, Tax Collection and Administration Law and the Implemetation Rules)

Concetto di controllo controllo di diritto quando:– il capitale sociale è detenuto per il 25% direttamente o indirettamente da un’altra entità – o quando entrambe le società sono possedute per il 25% direttamente o indirettamente da una terza entità – o quando una società nomina più della metà dei membri del consiglio di amministrazione– oppure controllo di fatto causato da operazioni finanziarie e/o commerciali, finanziamento o garanzie su finanziamenti, generale comunanza di

interessi, dipendenza da opere di ingegno, materie prime o altro fornite dall’altra società, controllo dei processi produttivi o delle prezzi e delle condizioni di vendita.

Metodi per la determinazione dei prezzi di trasferimento: coerenti con quelli del modello OCSE– Metodo del confronto del prezzo (Comparable Uncontrolled Price Method)– Metodo del prezzo di rivendita (Resale Price Method)– Metodo del costo maggiorato (Cost Plus Method)– Metodi alternativi proposti: Profit-comparison Method (basato sul confronto del profitto realizzato in transazioni intercompany rispetto a quelle

con parti indipendenti), Profit Split Method, Net profit Method, Deemed profit Method (si limita a riservare autonomia valutativa all’a.f. laddove l’impresa non fornisce adeguate informazioni)

Transazioni coperte: le operazione oggetto di attenzione da parte dei verificatori fiscali possono essere:– Vendita, utilizzo o trasferimento di beni materiali (compresi immobili, veicoli, macchinari, beni e prodotti)– Utilizzo o trasferimento di beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze o altro– Finanziamenti di ogni genere o natura (comprese le dilazioni di pagamento) ed ogni forma di garanzia prestata– Servizi prestati infragruppo, quali distribuzione, management, servizi tecnici, consulenza agenzia, ricerca scientifica, consulenza legale,

commerciale e amministrativa

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7.2 - ESEMPI DI T.P. IN ALTRI PAESI: CINA

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Fattispecie oggetto di particolare interesse da parte dell’a.f.: Volume delle transazioni intercompany elevato Incremento significativo delle operazioni intercompany Una società del gruppo risulta in perdita per più di due esercizi consecutivi Incremento del business e degli investimenti ma profitto che si mantiene modesto Situazione reddituale alterna nel tempo Volumi di redditi di una società nel gruppo significativamente più bassi rispetto alle altre Sistemi di pagamento intercompany differenziati senza apparenti ragioni Rapporti commerciali con controllate residenti in paradisi fiscali

Advanced Pricing Agreement (APA)1. PELIMINARE (facoltativo): verifica della fattibilità dell’accordo. Non possibile in forma

anonima2. AVVIO FORMALE DELLA PROCEDURA: invio della richiesta e della documentazione

necessaria3. VALUTAZIONE DA PARTE DELL’A.F. e NEGOZIAZIONE: valutazione delle operazioni e

metodi proposti, redazione di una bozza di accordo4. SOTTOSCRIZIONE: accordo formale sottoscritto entro 15 giorni dalla preparazione della

bozza, Rimane in vigore 3 anni non automaticamente rinnovabile (la richiesta di rinnovo deve essere inoltrata 90 giorni prima della scadenza).

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8. OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES AND TAX ADMINISTRATIONS 2009

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OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES AND

TAX ADMINISTRATIONS 2009

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Il “Transfer Pricing Guidelines for multinational enterprise and tax administration” è la pubblicazione Ocse che tratta tutti gli

argomenti connessi al transfer pricing. Di seguito la struttura dei contenuti

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I. The Arm’s Length Principle

II. Traditional Transaction Methods

III. Other Methods

IV. Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing

Disputes

V. Documentation

VI. Special Considerations for Intangible Property

VII. Special Considerations for Intra-Group Services

VIII. Cost Contribution Arrangements

OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES AND

TAX ADMINISTRATIONS 2009

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OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES

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Chapter I - The Arm’s Length Principle: viene definito il principio dell’at arm's length (o libera concorrenza) quale strumento fondamentale per il raggiungimento di valutazioni

congrue tra le diverse amministrazioni Chapter II - Traditional Transaction Methods:si occupa dei cosiddetti “metodi tradizionali” per la determinazione del prezzo di trasferimento (traditional transaction methods), ossia

quello del confronto del prezzo, del prezzo di rivendita e del costo maggiorato. Chapter III - Other Methods: illustra gli “altri metodi” di valutazione, diversi da quelli precedentemente esaminati, ossia il metodo di ripartizione dell’utile ed il metodo del

margine netto della transazione. Chapter IV - Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing

Disputes: prende in esame gli strumenti amministrativi e normativi ai quali si potrebbe far ricorso per prevenire e risolvere i conflitti (tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti

ed anche tra le autorità fiscali dei diversi paesi) in materia di prezzi di trasferimento Chapter V – Documentation:tratta della questione inerente la “documentazione”.

Chapter VI - Special Considerations for Intangible Property: detta disposizioni per la valutazione delle transazioni aventi ad oggetto beni immateriali

Chapter VII - Special Considerations for Intra-Group Services:dedicato ai servizi infragruppo

Chapter VIII - Cost Contribution Arrangements:viene analizzata la procedura dei cd. cost sharing agreement (accordi di ripartizione dei costi)

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Chapter I - The Arm’s Length Principle

A. IntroductionB. Statement of the arm’s length principle

i. Article 9 of the OECD Model Tax Conventionii. Maintaining the arm’s length principle as the international consensus

C. Guidance for applying the arm’s length principlei. Comparability analysis

a) Reason for examining comparabilityb) Factors determining comparability

1. Characteristics of property or services2. Functional analysis3. Contractual terms4. Economic circumstances5. Business strategies

ii. Recognition of the actual transactions undertakeniii. Evaluation of separate and combined transactionsiv. Use of an arm’s length rangev. Use of multiple year datavi. Lossesii. The effect of government policiesiii. Intentional set-offsiv. Use of customs valuationsv. Use of transfer pricing methods

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OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES

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OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES

Elementi per l’applicazione del metodo dell’arm’s length. La comparaibilità: il metodo ha efficacia solo se le transazioni di libero mercato prese ad esame sono comparabili con quelle interne Tutti I metodi di determinazione del prezzo si fondano sulla comparabilità sia quelli tradizionali che quelli alternativi.Questi gli elementi da valutare

1. Characteristics of property or services (caratteristiche intrinsiche del bene)2. Functional analysis ( la funzione delle imprese coinvolte nell’analisi . Es.

Produzione , distribuzione)3. Contractual terms ( I termini contrattuali o il comportamento fattivo a

monte dell’accordo)4. Economic circumstances ( il mercato in cui si è svolta l’operazione . Es.

Geografico, concorrenziale , l’estensione)5. Business strategies ( il prezzo può essere condizionato da strategie aziendali

: aggressive , di difesa, ecc)

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OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES

Elementi per l’applicazione del metodo dell’arm’s length. •Recognition of the actual transactions undertaken ( verifica delle vere ragioni che sottintendono il

contratto formale tra le parti)• Evaluation of separate and combined transactions ( le transazioni possono essere valutate

singolarmente oppure come parte integrante di una sequenza indissolubile come un contratto di fornitura)

• Use of an arm’s length range ( nel caso applicando l’arm’s leght si giunga ad una pluralità di risultati ognuno di essi che cade nella media potrà essere tenuto in consideraizone mentre

andranno scartati gli altri)• Use of multiple year data ( anche l’analidi dei dati relativi agli anni passati può dare una visione

più accurata dei prezzi di trasferiemento di lungo periodo)• Losses ( le perdite per periodi consecutivi sono una spia di allarme ma possono essere anche la

conseguenza di forti investimenti)• The effect of government policies (inteerventi pubblici)

• Intentional set-offs ( peculiarità dell’operazione relative ad operazioni peculiari come compensazioni di crediti e di debiti infragruppo)

• Use of customs valuations (uso dei valori doganali che però essendo valori imponibili normalmente sono sottostinmati)

• Use of transfer pricing methods ( posso essere utilizzati metodi aggiuntivi se rappresentano on modo più accurato la realtà del rapporto tra le imprese)

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Chapter II – Traditional Transaction Methods

A. IntroductionB. Relationship to Article 9C. Types of traditional transaction methods

i. Comparable uncontrolled price method ii. Resale price methodiii. Cost Plus method

D. Relationship to other methods

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OECD – TRANSFER PRICING GUIDELINES

A. Comparable uncontrolled price . Pone a confronto il prezzo oggettto di verifica con I valori praticati in altre situaizoni comparabili . Si cita la possibilità di effettuare un controllo interno es. A vende a b del gruppo per 100 , A vende a C non del gruppo per 120 . Oppure controllo esterno: A vende a B in gruppo per 100 - D fuori gruppo venede ad F fuori gruppo per 120 . Deve comunque sussistere comparabilità tra le ue situazioni primo fra tutti : qualitò del prodotto/servizio medesima e medesimo mercato . Le differenze tra le due situaizoni non possono essere tali da condizionare il prezzo determinato

B. Resale price method. E’ il prezzo di rivendita ad un distributore indipendente di un bene al netto di un margine lordo. A vende a B – B vende ad un distributore indipendente . Si calcola il vlaore normale della cessione tra A e B al prezzo di vendita a C – il margine lordo

C. Cost Plus method: la congruità del prezzo di trasferimento viene valutata sulla base del costo complessivo o costo pieno di produzione aumentato di un margine normale di profitto; pertanto il metodo di verifica in oggetto di regola ha validità nei casi in cui l’analisi concerne transazioni intercompany di imprese che svolgano attività di produzione. Anche in questo caso la comparazione potrà essere fatta “internamente” o “esternamente”.

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Chapter III – Other methods

A. IntroductionB. Transactional Profit Methods

i. Profit Split Methodsa) In Generalb) Strength and weaknessc) Guidance for application

1. Characteristics of property or services2. Functional analysis3. Contractual terms4. Economic circumstances5. Business strategies

ii. Transactional Net margin methoda) In Generalb) Strength and weaknessc) Guidance for application

1. The comparability Standard to be applied to the transactional Net margin method2. Other Guidance

iii. Conclusion on transactional Profit methods

C. A non-arm’s-length approach: global formulary apportionmenti. Background and description of methodii. Comparison with the arm’s lenght principle iii. Rejection of non-arm’s-length methods

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Metodi Alternativi ai tradizionali che l’OCSE ammette solo in caso di impossibilità di applicare i metodi tradizionali es. per scarsità di informazioni Questi sono basati sul calcolo dell’utile conseguito e non del prezzo di mercato. Si invita comunque il contribuente a predisporre documentazione per la determinazione dei prezzi con metodi tradizionali.

Profit Split Methods ( metodo di ripartizione dell’utile)

Transactional Net margin method ( margine netto della transazione)

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A. Profit Split Methods (metodo di ripartizione dell’utile) Il metodo determina in primo luogo l’utile globale prodotto dalla transaizone poi va a suddividere tale importo secondo criteri che imprese indipendenti avrebbero adottato in condizioni di indipendenza e libero mercato;

B. Transactional Net margin method (margine netto della transazione) è il margine di profitto legato ad una transazione controllata (cioè volontariamente determinata es. Distributore al rivenditore ) quando non è possibile determinare il mark up per via di altri fattori inclusi nel prodotto come la garanzia. Si vende un prodotto con garanzia a 120 profitto netto 10. Si vende un prodotto senza garanzia a 100 il profitto netto sarà sempre 10.

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Chapter IV – Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes (1/2) A. IntroductionB. Transfer pricing compliance practices

i. Examination Practicesii. Burden of Proofiii. Penalties

C. Corresponding adjustments and the mutual agreement procedure: Articles 9 and 25 of the OECD Model Tax Convention approach

i. The mutual agreement procedure ii. Corresponding adjustment : Paragraph 2 Article 9iii. Concerns with the proceduresiv. Recommendation to address concerns

a) Time limitsb) Duration of mutual agreement proceedingsc) Taxpayer Participantsd) Publication of applicable procedurese) Problems concerning collection of tax deficiencies and accrual of interestf) Secondary adjustments

D. Simultaneous Tax Examination i. Definitions and backgroundii. Legal basis for simultaneous tax examinationiii. Simultaneous tax examination and transfer pricingiv. Recommendation on the use of simultaneous tax examinationStudio Arletti & Partners

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Chapter IV – Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes (1/2) E. Safe Harbours

i. Introduction ii. Definition and concepts of safe harbours iii. Factors supporting the use of safe harbours

a) Compliance Reliefb) Certaintyc) Administrative Simplicity

iv. Problems presented by the use of safe harboursa) Risk of double taxation and mutual agreement procedure difficultiesb) Possibility of opening avenues for tax planning c) Equity and uniformity issues

v. Recommendation on use of safe habours F. Advanced pricing arrangements

i. Definitions and concepts of advanced pricing arrangements ii. Possible approaches for legal and administrative rules governing advance pricing

arrangementsiii. Advantages of advanced pricing arrangementsiv. Disadvantages relating to advanced pricing arrangements v. Recommendations

a) In general b) Coverage of an arrangementc) Unilaterlal versus Bilanteral ( multilateral ) agreement d) Equitable access to APAs for all taxpayerse) Developing working agreements between competent authorities and improved

procedures

G. Arbitration

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Il Capitolo IV viene affrontato nella sezione relativa alla soluzione delle controversie

internazionali. Si riassumono di seguito i metodi trattati

1) MAP :The mutual agreement procedure2) Eventuale MAP con analisi simultanea tra più

paesi3) Safe Harbours

4) APA Advanced Pricing Arrangements5) Arbitrato

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Capitolo V - Indice

A. IntroductionB. Guidance on documentation rules and proceduresC. Useful information for determining transfer pricing D. Summary on recommendation on Documentation

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Il Capitolo V viene affrontato nella sezione documentazione

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Chapter VI – Special Considerations for Intangible Property

A. IntroductionB. Commercial Intangibles

i. In Generalii. Examples: Patents and Trademarks

C. Applying the arm’s length principlei. In General ii. Identifying arrangements made for the transfer of intangible propertyiii. Calculation of an arm’s length considerationiv. Arm’s length pricing when valuation is highly uncertain at the time of the

transactionD. Marketing activities undertaken by enterprises not owning trademarks or trade

names

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Chapter VI – Special Considerations for Intra-Group Services

A. IntroductionB. Main Issues

i. Determining whether intra-group services have been renderedii. Determining an arm’s length charge

a) In Genernalb) Identifying actual arrangements for charging for intra-group servicesc) Calculating the arm’s length considerationd) Some examples of intra-group services

C. Some examples of intra group services

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Il Capitolo VI identifica i beni immateriali:•Trade intangibles: beni di natura commerciale (brevetti e modelli);•Marketing intangibles: tutto ciò che è correlato all’immagine dell’azienda a cui è legato il prodotto(nomi e simboli);•IL principio da applicarsi per la determinazione del prezzo si ottiene procedendo ad analizzare i seguenti punti:

1) individuazione delle modalità di trasferimento del bene. 2) individuazione delle operazioni comparabili. 3) individuazione ed applicazione del giusto metodo. 4) applicazione dell’arm’s lenght principle;

•La valutazione degli “intangibles” è sicuramente la più difficle tra tutte.

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Chapter VII – Special Considerations for Intra-Group Services

A. IntroductionB. Main Issues

i. Determining whether intra-group services have been renderedii. Determining an arm’s length charge

a) In Generalb) Identifying actual arrangements for charging for intra-group

servicesc) Calculating the arm’s length considerationd) Some examples of intra-group services

C. Some examples of intra group services

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Il Capitolo VII •Intra group servicesI FASE: si deve individuare la sussistenza del servizio reso infra gruppo e vengono elencate le macro categorie di appartenenza.•Servizi a fronte di una necessità specifica•Servizi a favore di una pluralità di aziende del gruppo•Servizi reiterati o duplicati ( es. pareri tecnici)•Servizi ad utilità diffusa ( servizi la cui utilità viene percepita come riflesso del beneficio apportato ad altre aziende del gruppo)•Servizi centrali ( rivolti a tutto il gruppo dalla capogruppo)•Servizi a chiamata ( sottesi ad un accordo di disponibilità alla fornitura del servizio su richiesta)II FASE: Successivamente si determina il prezzo secondo il principio dell’arm’s lenght

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Chapter VIII – Cost Contributions Arrangements

A. IntroductionB. Concepts of a C.C.A.

i. In generalii. Relationships to other chaptersiii. Types of CCAs

C. Applying the arm’s length principle i. In generalii. Determining partecipantsiii. The amounts of each partecipant’s contributionsiv. Determining if the allocation is appropriatev. The allocation of contributions and balancing payments

D. Tax consequences if a CCA is not arm’s lengthi. Adjustment of contributions ii. Disregarding part or all of the terms of a CCAiii. The amounts of each partecipant’s contributionsiv. Determining if the allocation is appropriatev. The allocation of contributions and balancing payments

E. CCA entry, withdrawal, or terminationF. Recommendations for structuring and documenting CCAs

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Il Capitolo VIII•CCA

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GRAZIE DELL’ATTENZIONE!