IL TARDO IMPERO: ISTITUZIONI PUBBLICHE E FONTI DEL DIRITTO

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IL TARDO IMPERO: ISTITUZIONI PUBBLICHE E FONTI DEL DIRITTO

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IL TARDO IMPERO:ISTITUZIONI PUBBLICHE E

FONTI DEL DIRITTO

• Roma creò uno Stato molto accentrato, articolato ed efficiente che permise di unificare l’area mediterranea ed europea in una grande civiltà che condivideva istituzioni, sistema giuridico, fisco, moneta, urbanistica

• Ciò favorì uno straordinario sviluppo economico, creando una funzionale rete di strade, acquedotti, canalizzazioni, ampliando coltivazioni, attività manifatturiere e commerciali di ogni tipo

• I giuristi crearono, con i loro responsi, un diritto molto evoluto, che rimarrà alla base degli ordinamenti giuridici occidentali fino ad oggi

• Nel 212 l’Editto di Caracalla estese la cittadinanza romana a tutti i sudditi dell’Impero, portando a compimento un lungo percorso di uniformazione

DA FINE II SECOLO D.C.:

• Termine dell’espansione territoriale

• Drastica riduzione della manodopera schiavistica

• Regressione demografica

• «Peste antonina» 165-180 d.C.

• Riduzione della produzione agricola

Innella penisola italiana

UNA SOCIETÀ IN DECADENZA

• Dal 235 al 284: 50 anni di anarchia militare: legioni eleggono e depongono imperatori.

• Devastazioni, eccidi, epidemie producono una contrazione demografica, specie nelle città.

• L’apparato pubblico comporta spese ingenti, aumento delle tasse, svalutazione monetaria, crisi economica.

• Il commercio decade, anche per l’insicurezza delle strade.

• Si contrae il ceto medio: si allarga la forbice tra grandi ricchi latifondisti e poveri.

• Ruralizzazione della società.

• Nelle campagne domina il latifondo, cioè la grande proprietà terriera in mano al ceto senatorio, organizzata in ville fortificate.

• La diminuzione degli schiavi disponibili impone di legare i coloni alla terra. Poteri disciplinari del padrone. Aspetti della signoria fondiaria medievale.

• La giurisdizione sui dipendenti (patrocinium, patronato), con protezione dai funzionari ed esattori imperiali, preannuncia l’immunitas feudale. Frequenti rivolte di schiavi e contadini.

• Società immobile strutturata gerarchicamente in categorie fisse ereditarie. Collegia professionali obbligatori.

Diocleziano, imperatore dal 284 al 305

GAIO VALERIO DIOCLEZIANO (N. 243, M. 313)

• Originario di Spalato, grande condottiero, fu Governatore della Resia e Prefetto del Pretorio

• Venne proclamato Imperatore dall’esercito a Nicomedia

• Elevò il commilitone Massimiano prima alla carica di Cesare e poi, nel 286, a quella di Augusto

• Si presentò come restauratore della maiestas imperiale

DIOCLEZIANO: ETÀ DEL DOMINATO

• L’Imperatore è Dominus mundi.• Si riorganizza il governo dell’Impero per fronteggiare la

disgregazione incombente e le lotte di successione.• Suddivisione del potere tra 2 Imperatori e 2 Cesari

(predestinati alla successione).

• 4 Prefetti del Pretorio con funzioni militari e giudiziarie, coordinano i vari duces nelle province.

• 96 province rette da Praesides raggruppate in 12 diocesi. Burocrazia verticistica, classe di funzionari.

• Concistorium Principis controlla le innumerevoli cariche a livello centrale e periferico.

• La pressione fiscale colpisce piccoli e medi proprietari.• Politica di persecuzione nei confronti dei Cristiani, per il loro

rifiuto del culto personale dell’Imperatore.

L’Impero al tempo di Diocleziano

Fonti del tardo diritto romano• consuetudine

• senatoconsultiDal I sec. a. C., in materie di competenza del Senato, come quella finanziaria.

• editti dei PretoriDal II sec. a. C.. Il Praetor urbanus aveva lo ius edicendi ed emanava sorta di regolamenti, validi solo nell’anno della sua carica. Alla fine del II sec. d. C. Editto perpetuo di Salvio Giuliano. Vi era anche il Praetor peregrinus per le controversie tra Romani e stranieri.

• dottrinaPareri dei giureconsulti resi alle parti e ai giudici. Stesura di negozi giuridici. I giuristi producono anche trattati, commenti a leggi repubblicane, manuali (famose le Istituzioni di Gaio – circa 160 d.C.). A partire da Augusto fu attribuito lo ius publice respondendi solo a giuristi autorizzati dall’Imperatore. L’apice della dottrina si ebbe sotto i Severi, con grandi giuristi come Paolo, Papiniano, Ulpiano, Modestino.

• costituzioni imperiali

• costituzioni imperiali

Rimangono pressoché l’unica fonte del diritto a partire dalla metà del III sec. d.C., nel silenzio della dottrina e delle altre fonti. Si affermano le formule Quod Principi placuit legis habet vigorem; Princepsest lex animata in terris; Princeps legibus solutus.Con Diocleziano l’imperatore diviene Dominus etDeus.

Il diritto imperiale si distingueva in:

• - editti, leggi di portata generale;

• - decreti, decisioni dell’Imperatore su casi concreti;

• - rescritti, risposte a quesiti formulati da funzionari o cittadini;

• - mandati, istruzioni a funzionari.

Raccolte di leggi imperiali dell’epoca di Diocleziano

Sono elaborate ad uso della prassi, per esigenze di certezza giuridica, in un quadro di forte incremento della legislazione imperiale e di svalutazione del ruolo della dottrina. Non ci sono pervenute direttamente, ma sono utilizzate in compilazioni legislative posteriori.

• Codex Gregorianus: opera privata (non ufficiale) di fine III sec. (forse 292), in 16 libri, raccoglie costituzioni imperiali dal 196 al 292 in ordine cronologico.

• Codex Ermogenianus: opera privata (non ufficiale) del 295, in un solo libro, continuazione della precedente, raccoglie costituzioni dell’imperatore Diocleziano.

Operette dottrinali post-classiche

• Pauli Sententiae (fine III sec.)5 libri / quasi un prontuario / non di Paolo, ma utilizzano Paolo

• Fragmenta Vaticana (IV sec.)da un palinsesto vaticano / materiali non originali da Papiniano, Paolo, Ulpiano

• Tituli ex Corpore Ulpiani (IV sec.)è un trattatello istituzionale / epitome delle Istituzioni di Gaio più passi di Ulpiano

• Epitome Gaicompendio di 3 libri di Gaio

• Consultatio veteris cuiusdam iurisconsultiè una collezione di pareri di ignoto giurista,con testi dai Codici Gregoriano e Ermogeniano

• Queste opere rivelano unaconoscenza distorta dei classici conmanomissioni anche per fini di adeguamento alla pratica.

• I giuristi sono assorbiti nell’apparato burocratico.

• Fenomeno della volgarizzazione del diritto,per rispondere alle necessità del mutato contestosociale, economico e culturale.

L’IMPERATORE COSTANTINO

FLAVIO VALERIO AURELIO CLAUDIO, DETTO COSTANTINO IL GRANDE

N. CA. 285, M. 337 / IMP. DAL 306 AL 337

• Figlio di Costanzo Cloro (Cesare di Diocleziano e Augusto dopo la sua abdicazione) fu proclamato a sua volta Augusto dalle legioni della Britannia alla morte del padre

• Si liberò di Massimiano che aveva congiurato contro di lui, poi di Massenzio che si era proclamato Augusto, nella battaglia di Ponte Milvio (312), ed infine dell’Augusto d’Oriente Licinio

• Rimase Imperatore unico

• Nel 330 è inaugurata Nova Roma (Costantinopoli). La città è fondata con i tradizionali rituali pagani. Ospita sia chiese cristiane che templi pagani

• La sincerità della sua conversione al Cristianesimo è stata posta in dubbio dalla storiografia ma rimane questione di difficile accertamento

• Perseguì un accorto disegno politico: continuò il culto solare imperiale vista la maggioranza pagana dell’esercito

• Non esitò mai a sbarazzarsi dei concorrenti facendoli uccidere

• Si fece battezzare in punto di morte

COSTANTINO

• - due partes Imperii, ma quella orientale diviene più importante

• - irreggimenta le truppe barbariche; coscrizione obbligatoria

• - esercito comitatensis e limitaneus• - corpo scelto di protectores

dell’Imperatore

COSTANTINO

• - Editto di Milano del 313:(riprende molto dall’Editto di Serdica

di Galerio del 311)

riconosce il Cristianesimo come religio licita

(anche con finalità politica di pacificazione sociale)

EDITTO DI MILANO

ALTRE MISURE DI COSTANTINO A FAVORE DELLA CHIESA

• Restituisce i beni confiscati ai Cristiani

• Istituisce la Episcopalis Audientia: funzioni arbitrali ai Vescovi in controversie private e poi giudiziarie

• 331: consente alle chiese locali di ricevere beni in eredità o legato

Ne consegue un incremento degli edifici religiosi, grazie alle donationes pro anima

• Persegue una politica di lotta alle eresie anche ai fini del mantenimento dell’ordine pubblico

• Nel primo Concilio ecumenico di Nicea (325), presieduto da Costantino, si condanna l’Arianesimo

ARIANESIMO• Sosteneva l’umanità di Cristo,

negandone la divinità (si riteneva solo figlio di Dio).

• Sminuiva l’importanza dell’organizzazione ecclesiastica e dei sacramenti.

• Ebbe grande diffusione soprattutto presso i popoli germanici (Goti e Longobardi compresi).

ARIO (256-336)SACERDOTE DI ALESSANDRIA D’EGITTO

Costantino tra i padri conciliari

e il testo del Credo niceno

LA CHIESA SI AUTOAFFERMA

COME CUSTODE DEI DOGMI

LA CHIESA DIVIENE UNA

ISTITUZIONE DELLO STATO,

DA QUESTO PROTETTA

E CONTROLLATA

TEODOSIO I (347-395)• 380: Editto di Tessalonica

Il Cristianesimo diviene la religione ufficiale dell’Impero.

• 381: presiede il Concilio di Costantinopoli

Ribadisce la condanna dell’eresia ariana

Sancisce il primato del Vescovo di Roma, poi ribadito sul piano giurisdizionale da Valentiniano III nel 445.

• 392: emana un editto con cui si proibisce il culto, anche privato, delle divinità antiche. Il politeismo continua nei pagi di campagna. Nelle città i templi antichi vengono trasformati in chiese.

TEODOSIO I

• La condanna del paganesimo e dei cristiani eretici provoca scontri violenti, repressi duramente dall’esercito imperiale.

• Teodosio fa reprimere duramente la sommossa di Tessalonica, provocando un eccidio, ma viene redarguito dal vescovo di Milano Ambrogio, dinnanzi al quale l’imperatore chiederà pubblicamente perdono nel 393.

VALENTINIANO III (419-455)

• Legge delle Citazioni (426)

Riordina l’utilizzo degli iura, i cui testi sono ormai difficilmente reperibili. Esigenza di certezza.

Possono utilizzarsi in giudizio solo gli scritti di 5 giuristi: Papiniano, Paolo, Ulpiano, Gaio, Modestino, oltre che di quelli da questi citati, mediante raffronto testuale (collatio codicum).

In caso di contrasto prevale l’opinione di Papiniano.

• Teodosio II si propone inizialmente un grande riordino normativo complessivo, sia di iura che di leges, ma alla fine solo queste ultime saranno oggetto di ‘codificazione’

• Progetto ridimensionato forse per la difficoltà di reperire testi giurisprudenziali antichi

CODEX THEODOSIANUS (438)

• Emanato dall’imperatore Teodosio II (carattere ufficiale), in 16 libri, raccoglie costituzioni da Costantino in poi, in ordine cronologico.

• 15 libri sul diritto pubblico e civile, ultimo sulla organizzazione della Chiesa.

• Giunto a noi incompleto e ricostruito sulla base di fonti più tarde (Lex Romana Wisigothorum, Codice giustinianeo).

• Rimarrà nell’Occidente non riconquistato da Giustiniano la fonte primaria del diritto romano.

V SECOLO: L’IMPERO VACILLA

• 455: Valentiniano III viene ucciso

• La parte occidentale è in balìa di continue lotte per il potere e si regge sul sostegno militare di popoli barbari che combattono contro altri barbari

• Si susseguono 9 imperatori, fino alla deposizione di Romolo Augustolo da parte di Odoacre nel 476