Il Pediatra di Famiglia e la certificazione medica provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio...

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SiMPeF Lazio Il Pediatra di Famiglia e la certificazione medica Breve vademecum su normative e procedure Settembre 2017 a cura della Segreteria provinciale per Roma e provincia

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SiMPeF Lazio

Il Pediatra di Famiglia

e la certificazione

medica

Breve vademecum su normative e procedure

Settembre 2017 a cura della Segreteria provinciale per Roma e provincia

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Premessa

Buona parte della attività ambulatoriale del Pediatra di famiglia è dedicata alla certificazione

medica.

Molto di più di una semplice dichiarazione, certificare è un vero e proprio atto medico regolato da

precise norme giuridiche che come tali, vincolano il certificatore a responsabilità che possono dare

adito anche a sanzioni penali.

La corretta applicazione delle normative consente a tutta la categoria di adottare un

atteggiamento uniforme ed è di supporto nel contrastare le richieste inappropriate di certificazioni

che spesso giungono al Pediatra di Famiglia da parte di genitori, insegnanti ed altre figure

professionali ed istituzionali.

In questo breve vademecum verranno illustrate le certificazioni che il Pediatra di Famiglia può

comunemente incontrare nel corso della sua attività, focalizzando l’attenzione su quanto è previsto

dalle attuali normative.

Per comodità espositiva abbiamo suddiviso le certificazioni facendo riferimento all’ACN 15

dicembre 2005 – testo integrato con l’A. C. N. 29 luglio 2009.

I certificati contemplati nell’ attuale ACN sono rilasciati gratuitamente. Tutti gli altri sono a carico

del richiedente, applicando il regime di libera professione.

A supporto del lavoro quotidiano, proponiamo un elenco della modulistica che più frequentemente

il Pediatra può utilizzare nel corso dell’attività ambulatoriale ed un riassunto delle certificazioni

da esporre nel proprio studio.

Buon lavoro a tutti noi

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Il certificato è un atto medico

Art. 24 del codice di deontologia medica (2014):

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute che

attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente

constatato od oggettivamente documentati.

Quindi

• è un atto scritto con il quale il medico dichiara veritiero un fatto o uno stato verificato

personalmente nel corso della sua attività professionale;

• ha rilevanza giuridica;

• avviene a seguito di un riscontro diretto;

• si rilascia su richiesta del diretto interessato o di chi ne abbia la potestà giuridica;

• riguarda sempre una situazione medica;

Già tenendo conto di questi presupposti, possiamo agevolmente decidere se una richiesta di

certificazione sia appropriata o meno.

Ma non basta.

Il certificato assume una natura giuridica differente a seconda del suo contenuto e del ruolo che

assume il medico certificatore. Infatti il certificato può essere:

atto pubblico: una certificazione obbligatoria che attesta fatti compiuti dal medico con funzioni

pubbliche o avvenuti in sua presenza (es: certificato di morte; certificato di idoneità alla guida…);

certificato amministrativo: certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di

pubblico servizio (es: idoneità alla attività sportiva agonistica; di avvenuta vaccinazione);

scrittura privata: in regime libero professionale, durante il quale il medico non svolge funzioni

pubbliche (es. certificazione per idoneità alla attività sportiva non agonistica).

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Sia l'atto pubblico che la certificazione amministrativa si fondano sul presupposto essenziale che

il medico li rediga nell'esercizio delle funzioni di pubblico ufficiale (art. 357 c.p.) o di incaricato di

pubblico servizio (art. 358 c.p.); può pertanto attestare solo fatti da lui rilevati o conosciuti

nell'ambito della sua attività ed eventuali illeciti vengono riferiti a precisi reati contemplati nel

codice penale (ad esempio, omissione di atti di ufficio, falso ideologico….).

CERTIFICATI PREVISTI DALLA CONVENZIONE

Rilascio gratuito

Certificato di riammissione a scuola

DPR 1 518/67, art.42

«L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può essere

riammesso soltanto dal Medico Scolastico ovvero in assenza di questi, dietro presentazione alla

Direzione della scuola o dell’Istituto di una dichiarazione del Medico curante circa la natura della

malattia e l’idoneità alla frequenza».

ACN 15 dicembre 2005 – testo integrato con l’A. C. N. 29 luglio 2009

ART. 44 – COMPITI DEL PEDIATRA.

g) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell’obbligo, agli

asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori e ai fini dell’astensione dal lavoro

del genitore a seguito di malattia del bambino……

Questa è la certificazione che ancora oggi è oggetto di frequenti confronti con genitori e

rappresentanti scolastici anche se le informazioni sulla sua corretta applicazione vengono

comunemente riportate nel materiale informativo che la scuola fornisce ai genitori all’inizio

dell’anno scolastico.

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Ricordiamoci che:

• non serve certificare in caso di rientro dell’alunno il 6° giorno di assenza;

• il conteggio dei giorni tiene conto dei fine settimana e delle festività solo se il primo giorno

di assenza precede questi intervalli;

• se l’assenza avviene per situazioni programmate famigliari (vacanze, problemi di gestione

famigliare ecc..), è il genitore che deve comunicare preventivamente l’assenza del proprio

figlio alla scuola, dichiarazione che la scuola ha l’obbligo di accettare;

• non contempla le sospensioni programmate dell’attività scolastica e riportate nel calendario

scolastico annuale;

• è una certificazione medica che tiene conto di una patologia in atto, comprensiva dei giorni

di convalescenza ritenuti ottimali da parte del medico curante;

• non è una certificazione che i genitori possono richiedere per giustificare assenze verificatesi

sporadicamente nel corso dell’anno ma in numero tale da superare il numero valutato dalla

scuola al fine delle valutazioni di fine anno;

• se l’assenza non è dovuta a malattia e comunque se una malattia non è intervenuta durante

l’assenza, la Direzione Didattica può decidere di riammettere l’alunno senza certificazione

medica ed eventualmente acquisire autocertificazione resa all’avente titolo (studente

maggiorenne, genitore di minore o esercente patria potestà) ai sensi del DPR 20/10/98 n.403

Può accadere che il bambino venga allontanato dalla scuola del bambino, per disposizione del

Dirigente scolastico o di un suo sostituto e motivato dalla comparsa di segni e sintomi evocabili

una possibile malattia diffusibile. (L’ art. 8, Regolamento degli Asili Nido del Comune Roma -

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45, 25/03/1996; art. 42, DPR 1518/1967)

Come comportarsi in questa situazione?

La riammissione a scuola del bambino comporta la certificazione soltanto se la assenza supera i 5

giorni continuativi.

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Tuttavia se l’allontanamento è stato motivato da un disturbo di una certa rilevanza (febbre >

38,5°C, diarrea con più di tre scariche liquide; vomito ripetuto; esantema ad esordio improvviso e

non motivato da patologie preesistenti; congiuntivite purulenta) con la necessità di una

valutazione del Pediatra di famiglia al fine di confermare od escludere malattie in atto, il

certificato di rientro viene comunque richiesto se il rientro avviene entro 24 ore.

Certificato di astensione lavorativa per malattia figlio

Anche questa certificazione è citata nell’ art. 44 dell’ACN.

L’assenza per malattia del bambino è un diritto riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre

lavoratore che consente di astenersi facoltativamente dal lavoro per tutte le malattie di ciascun

figlio fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3 agli 8 anni.

Con la novità introdotta dal Jobs Act, tale assenza è riconosciuta e quindi estesa fino al giorno di

compimento dei 12 anni del bambino.

La malattia bambino, secondo i chiarimenti del Ministero del lavoro forniti con la circolare

79/76, deve intendersi la “modificazione peggiorativa dello stato di salute” ma più precisamente

“qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non

impegnativa delle condizioni organiche generali”. Quindi non rientra nell’accezione di malattia

per esempio la necessità di un soggiorno al mare o in montagna della madre con il figlio, qualora

non strettamente correlato a cure elioterapiche specificatamente prescritte dal medico al bambino.

Chi beneficia di questa certificazione? Madre o padre, genitori adottivi o in affidamento purché

lavoratori dipendenti.

Attualmente il Pediatra non è tenuto a certificare telematicamente l’assenza per malattia figlio;

infatti, nonostante esista questo obbligo (necessario per usufruire dei congedi previsti in tema di

tutela e sostegno della maternità e della paternità) ancora non è stato messo a punto il relativo

decreto attuativo e rimane valida la certificazione cartacea.

In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore può richiedere un attestato di

accompagnamento presso lo studio medico. In questi casi si tratta di un attestato e non di un

certificato, per cui può essere rilasciato anche dal personale di studio purché su carta intestata.

Tale attestazione è rilasciata gratuitamente.

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Certificato di astensione lavorativa per malattia figlio

Anche questa certificazione è citata nell’ art. 44 dell’ACN.

L’assenza per malattia del bambino è un diritto riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre

lavoratore che consente di astenersi facoltativamente dal lavoro per tutte le malattie di ciascun

figlio fino al compimento dei 3 anni, e a 5 giorni lavorativi per il figlio tra i 3 agli 8 anni.

Con la novità introdotta dal Jobs Act, tale assenza è riconosciuta e quindi estesa fino al giorno di

compimento dei 12 anni del bambino.

La malattia bambino, secondo i chiarimenti del Ministero del lavoro forniti con la circolare

79/76, deve intendersi la “modificazione peggiorativa dello stato di salute” ma più precisamente

“qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non

impegnativa delle condizioni organiche generali”. Quindi non rientra nell’accezione di malattia

per esempio la necessità di un soggiorno al mare o in montagna della madre con il figlio, qualora

non strettamente correlato a cure elioterapiche specificatamente prescritte dal medico al bambino.

Chi beneficia di questa certificazione? Madre o padre, genitori adottivi o in affidamento purché

lavoratori dipendenti.

Attualmente il Pediatra non è tenuto a certificare telematicamente l’assenza per malattia figlio;

infatti, nonostante esista questo obbligo (necessario per usufruire dei congedi previsti in tema di

tutela e sostegno della maternità e della paternità) ancora non è stato messo a punto il relativo

decreto attuativo e rimane valida la certificazione cartacea.

In occasione di una visita ambulatoriale, il genitore può richiedere un attestato di

accompagnamento presso lo studio medico. In questi casi si tratta di un attestato e non di un

certificato, per cui può essere rilasciato anche dal personale di studio purché su carta intestata.

Tale attestazione è rilasciata gratuitamente.

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Certificazione per attività sportiva non agonistica in ambito scolastico

Questo tipo di certificazione è quella più frequentemente oggetto di richieste inappropriate da

parte dei rappresentanti scolastici.

ACN all’art.44, comma 2, lettera H: il Pediatra di Famiglia deve rilasciare gratuitamente

il certificato per le attività sportive non agonistiche solo in queste situazioni:

- alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito

delle attività parascolastiche;

- alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale.

In particolare l’allegato H specifica che:

a) Per attività parascolastiche si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario

extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla

partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti;

b) Per la partecipazione ai Giochi della gioventù ed i Giochi Sportivi Studenteschi è richiesta la

certificazione di stato di buona salute esclusivamente per gli alunni selezionati per la

partecipazione alle fasi provinciali e regionali successive a quelle di istituto o rete di istituti

(sovrintesi da un’unica autorità scolastica). Quindi solo per quegli alunni che hanno superato

la fase di istituto o provinciale e non per tutti all’atto dell’iscrizione a scuola.

c) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive

organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. del programma scolastico è dovuta per

le sole attività che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato.

Tutte le certificazioni richieste per attività sportive che non abbiano queste caratteristiche,

comprese attività svolte in orario extracurricolare con finalità ludico-ricreative sono da ritenersi a

pagamento in regime libero-professionale.

d) Non è richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica.

e) La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli alunni interessati utilizzando

specifici moduli debitamente compilati e firmati dall’autorità scolastica competente e dai quali si

evinca chiaramente la tipologia di attività per la quale si richiede la certificazione. Non sono

ammessi moduli in bianco o scaricati da internet, senza la firma olografa del dirigente dell’istituto

scolastico.

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f) Non necessitano di certificazione le attività ginnico – motorie con finalità ludico – ricreative,

ginnico – formative, riabilitative o rieducative, praticabili a prescindere dall’età e senza controllo

sanitario preventivo obbligatorio. Rientra in questo gruppo anche qualsiasi attività fisico-sportiva

svolta nelle scuole dell’infanzia o nelle elementari. Se il certificato è richiesto per fini assicurativi

è a pagamento.

g) Non necessita di certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella scuola

elementare in quanto sono limitati alla fase di Istituto ed hanno carattere educativo, formativo e

mai competitivo.

Quindi:

• Solo per ragazzi delle medie e scuole superiori che partecipano a gare scolastiche, già

selezionati per determinate discipline, solo dopo aver superato la fase di istituto e in vista

della partecipazione alle fasi nazionali.

• Il genitore dovrà portare il modulo di partecipazione debitamente compilato, compresa

l’indicazione della disciplina sportiva e firmato dal Dirigente scolastico.

• Ricordiamoci che parliamo di una certificazione per la quale è previsto per legge la visita,

la misurazione della pressione arteriosa ed un ECG; l’indicazione della disciplina sportiva

(quasi mai riportata!) è importante ai fini della decisione di eseguire ulteriori accertamenti

ad hoc.

• In tutti questi casi il certificato è rilasciato gratuitamente.

• Ai bambini delle elementari NON serve.

• NON deve essere usato per fare educazione fisica a scuola né per altre forme di attività

motoria scolastica. Se però viene richiesta una certificazione, rientriamo tra quelle a

pagamento.

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CERTIFICATI NON PREVISTI DALLA CONVENZIONE

Parliamo delle certificazioni mediche non previste nell’ attuale ACN e pertanto soggette al

pagamento da parte del richiedente, secondo un tariffario di libera professione.

L’ Art. 54 del codice di deontologia medica (modificato nel 2016) prevede tuttavia che il

medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca

concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Infatti il medico, valutando il caso del singolo paziente, può ritenere opportuno evitare di chiedere

il pagamento del certificato; questo spesso succede per motivi di solidarietà sociale. Nella

certificazione si dovrà specificare che “il presente certificato viene rilasciato gratuitamente”. In

caso di compenso soggetto ad IVA, compilare una dichiarazione firmata anche dal genitore che

attesti il rilascio gratuito della prestazione.

Ai fini del compenso:

se la prevalente finalità della prestazione medica è la tutela della salute dell’interessato o della

collettività, il compenso è esente da IVA. In caso di compenso superiore a € 77,47 si applica la

marca da bollo di € 2,00

Esempi:

o Certificati sportivi al di fuori dell’ambito scolastico

o Certificato anamnestico per campi scuola o case vacanze; soggiorni marini/montani

o Relazione sulla storia clinica del bambino

o Certificato per patentino (età 14 anni)

o Certificato di sospensione temporanea dalla frequenza del nido o scuola materna per

patologia (specificando “a tutela della salute”)

o Certificato di ammissione all’Asilo Nido

o Certificato di esonero dall’educazione fisica per patologia

o Certificato per l’assunzione di farmaci nell’orario scolastico

o Certificato per diete specifiche a seguito di patologie

Se la prevalente finalità della prestazione è di natura accertativa o peritale o medico-legale, cioè

la loro principale finalità è di far ottenere un beneficio economico o sociale all’interessato, allora il

compenso è soggetto ad IVA (22%). In questi casi la marca da bollo non si applica.

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Esempi:

o Certificato di patologia per graduatorie per usi di legge

o Certificati per uso assicurativo

o Certificato per invalidità civile

o Certificato di malattia per il recupero di corsi o lezioni di attività sportiva

o Altri certificati ad uso privato

Vediamo i più frequenti.

Certificazioni sportive

Ad oggi (settembre 2017) sono previsti cinque tipi di certificato per attività sportiva:

1) Certificato medico per attività sportive agonistiche

2) Certificato medico per attività ludico-motoria

3) Certificato medico per attività sportive non agonistiche

4) Certificato medico per attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

5) Certificato medico agonistico per disabili

Non parleremo dei certificati di cui al punto 1) e 5) perché possono essere rilasciati unicamente

dai medici specializzati in medicina dello sport.

Certificato medico per attività ludico-motoria

Parliamo di diverse tipologie di “atleti”:

a) soggetti non tesserati a Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate (quelle non

ancora ammesse ai giochi olimpici o alcune non proprio sportive come dama, scacchi e bridge

ma anche football americano, rafting, kickboxing, orientamento, arrampicata sportiva ecc.),

agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

b) soggetto che effettua attività fisica in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o

soggetti terzi.

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c) Può essere individuale o collettiva, non occasionale ma finalizzata al raggiungimento ed al

mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi

sportivi.

Dall’ agosto 2013 non è più obbligatoria, tuttavia molte società o associazioni sportive la richiedono

per fini assicurativi. Analogamente può accadere che alcuni Enti o Associazioni o Comuni la

richiedano perché spesso vengono richieste al bambino prestazioni di tipo quasi sportivo (vedi

Scout, intrattenimenti estivi del Comune o di Enti, ecc.); in realtà si tratta di attività svolte con

finalità ludico ricreative, ginnico - formative, riabilitative e/o rieducative, non competitive. Vi

rientrano i corsi di acquaticità, i corsi di avviamento allo sport e le attività riabilitative, per le

quali deve essere prevista particolare attenzione.

Può essere rilasciato da qualsiasi medico iscritto all’Ordine dei medici.

Per i soggetti in età pediatrica che non presentano fattori di rischio non sono raccomandati

accertamenti oltre alla visita medica generale e alla misurazione della pressione arteriosa ed alla

valutazione anamnestica.

Certificato medico per attività sportiva non agonistica

Ci riferiamo a:

a) alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito

delle attività parascolastiche;

b) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella

nazionale

Di queste due categorie abbiamo già parlato e solo in questi casi il rilascio è gratuito con il

modello H.

c) atleti non considerati agonistici che svolgono attività organizzate dal CONI, da società

affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Nel 2016 il CONI ha individuato alcune

categorie la cui attività sportiva non comporta particolare impegno fisico (esempio gli sport

di tiro a volo, con l’arco, le bocce…). Per questi non è necessaria alcuna certificazione.

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Questi certificati sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai Pediatri di Libera scelta,

relativamente ai propri assistiti, o dai Medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici

della Federazione medico sportiva italiana del CONI.

Presuppongono una visita medica annuale ed hanno una validità annuale con decorrenza dalla

data di rilascio.

Ai fini del rilascio del certificato medico in età pediatrica per soggetti che non presentano fattori

di rischio è necessario:

- l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

- un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta in

vita.

Il medico certificatore, in presenza di fattori di rischio o di evidenze cliniche e/o diagnostiche

rilevate può richiedere ulteriori accertamenti o avvalersi della consulenza del medico sportivo o

dello specialista di branca.

Il medico ha il dovere di conservare copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite; solo

per i medici di medicina generale ed i Pediatri di Libera scelta, l’obbligo di conservazione dei

documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria

individuale informatizzata.

Certificato medico per attività sportive di particolare ed elevato impegno

cardiovascolare

Per i Partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da

Federazioni sportive, discipline associate ed Enti di promozione sportiva, che non sono tesserati

ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20

Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.

Il certificato può essere rilasciato oltre che dal medico dello sport anche dal Pediatra di Famiglia,

ma la visita medica deve comprendere anche, oltre alla misurazione della pressione arteriosa, un

elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività

cardiaca.

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Certificato anamnestico per campi scuola o casa vacanze

In genere vengono presentati moduli prestampati da compilare a cura del Pediatra e riportanti le

informazioni principali sullo stato di salute del bambino, comprese eventuali intolleranze e/o

allergie a farmaci e le vaccinazioni effettuate.

Relazione sulla storia clinica del bambino

In caso di trasferimento del bambino il genitore può richiedere la cartella sanitaria; il Pediatra è

tenuto a conservare la cartella clinica completa, anche in vista di eventuali problemi di natura

medico-legale, ma può consegnare alla famiglia un sunto clinico anamnestico sotto forma di

“Relazione anamnestica della storia clinica del bambino”. E’ una certificazione a pagamento.

Diversamente, in caso di un ricovero ordinario, proposto dal Pediatra curante, è prevista la compilazione,

in forma gratuita (art.35 ACN, comma 7), di un’apposita scheda (allegato 3 I) che riporta i dati relativi al

paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale.

Analogamente, nel caso di una richiesta di consulenza specialistica, qualora si ritenga utile ai fini

della consulenza medesima inviare al Consulente consultato un sunto clinico del bambino, il

rilascio di tale certificazione è gratuito.

Certificato di ammissione all’Asilo Nido

Viene anche indicato come “Certificato di sana e robusta costituzione”.

Non è prevista alcuna certificazione per l’ingresso all’ asilo nido. La legge regionale 16 giugno

1980, n. 59 inerente le norme sugli asili nido, recita all’ art. 1 “Non può costituire causa

d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino”. Quindi la richiesta di una simile

certificazione è inappropriata.

Esistono dei protocolli di ammissione alla frequenza dell’asilo nido che prevedono la compilazione

di una scheda riportante le notizie generali sullo stato di salute del bambino. Per la sua

compilazione il genitore ricorrere al Pediatra. Tale compilazione è gratuita.

Alcuni Asili nido privati tuttavia richiedono comunque questa certificazione: in questo caso è a

pagamento.

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A partire dall’ anno scolastico 2017-2018, un requisito primario per l’accesso al servizio di asilo

nido pubblico e privato è l’assolvimento all’ obbligo vaccinale introdotto con la Legge del 31 luglio

2017 n.119. Il Pediatra non è tenuto ad effettuare alcuna certificazione inerente le vaccinazioni

effettuate dal bambino.

Certificazione pediculosi

La circolare del Ministero della sanità n. 4 del 13 marzo 1998 e la Circolare dell’Agenzia di Sanità

Pubblica della Regione Lazio, Servizio Prevenzione, Formazione e Documentazione – U.O. Malattie

Infettive prot. 6770 – ASP del 02/12/2005 prevedono “restrizioni della frequenza di collettività fino

all’avvio di idoneo trattamento di disinfestazione, certificato dal medico curante”.

In particolare, si sottolinea che se si seguono scrupolosamente le indicazioni per eliminare i

pidocchi, il bambino può tornare a scuola il giorno successivo al primo trattamento con

certificazione attestante l’avvio di idoneo trattamento disinfestante.

Qualora il bambino non venga adeguatamente sottoposto a trattamento antiparassitario, dovrà

essere disposto l’allontanamento dalla scuola, in modo da interrompere la catena di trasmissione

e verrà richiesto un certificato medico di riammissione a scuola.

Inoltre, ove esistessero dubbi sulla effettiva presenza dell’infestazione, il Dirigente scolastico può

richiedere al genitore visita del medico curante ed idonea certificazione attestante l’avvenuto

trattamento dell’infestazione.

Queste certificazioni sono a pagamento.

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Certificazione inerente la somministrazione di farmaci a scuola

Non è prevista la somministrazione di farmaci a scuola, ad eccezione di casi particolari, così come

indicato nelle linee guida emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione il

25/11/2005.

Si tratta di casi per i quali il medico curante valuta la assoluta necessità di assunzione del farmaco

durante l’orario scolastico, in modo programmato, per la cura di particolari patologie croniche o,

al bisogno, in presenza di patologie che possono manifestarsi con sintomatologia acuta.

L’ operatore designato non deve avere cognizioni specialistiche di tipo sanitario né l’esercizio di

discrezionalità tecnica

Il medico curante rilascia un certificato (in genere già predisposto dalla scuola) ove i criteri sopra

esposti sono già espressi ed indica le modalità di conservazione, tempi di somministrazione e

posologia

Nel caso di bambini affetti da diabete, il loro inserimento scolastico è favorito da un apposito DGR

n. 71 del 02.03.2012 ove è previsto che alla scuola venga consegnato un Piano individuale di

trattamento diabetologico. Tutto ciò che attiene la gestione della patologia in ambito scolastico è

di pertinenza del centro di diabetologia pediatrica (formulazione ed aggiornamento del Piano

individuale, definizione della dieta…). Il Pediatra del bambino non deve fornire alcuna

certificazione, ma solo prendere atto del piano individuale e contribuire alla corretta gestione

scolastica della patologia.

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CERTIFICAZIONI INAPPROPRIATE, INUTILI O ABOLITE

E’ esperienza comune per il pediatra di Famiglia essere oggetto di richieste di certificazioni

inappropriate se non addirittura inutili. Spesso oggetto di confronto/scontro con genitori,

insegnanti ed altre figure professionali ed istituzionali, cedere alla loro compilazione potrebbe

anche comportare un illecito, in quanto non sempre riferibili ad una reale situazione medica.

Vediamone alcune.

Certificato di idoneità alla attività fisica

In genere è una richiesta che parte dell’insegnante di educazione fisica.

E’ una richiesta inappropriata perché in ambito scolastico NON È DOVUTO ed è inutile, in quanto

materia di insegnamento (Legge 88 del 7 febbraio 1958)..

Per questi motivi è considerato illecito l’impedimento per l’alunno della frequenza delle lezioni

senza il rilascio del certificato.

Certificato di esenzione dalla mensa scolastica

E’ il genitore che decide se il figlio deve frequentare la Mensa Scolastica. Se l ’alunno si dovesse

trovare nella obbligatorietà della frequenza della mensa, perché i genitori hanno preventivamente

scelto l’orario continuato, non esiste comunque legislazione in Italia che obblighi il bambino alla

mensa se il genitore si oppone.

Pertanto è compito del genitore affrontare il problema con la Direzione Scolastica, mentre appare

altamente illegale l’invito fatto da Direttori o Insegnanti a rivolgersi al Pediatra curante per il

rilascio di un certificato per esenzione dalla mensa.

In questo ambito rientra anche la richiesta della dieta per motivi religiosi o per abitudini

alimentari (la famosa dieta ”in bianco”).

Diversa la situazione in cui sia necessario certificare per motivi di salute una dieta speciale o una

sospensione temporanea della frequenza della mensa: deve sempre rispondere al criterio dell’atto

medico; verrà redatto su richiesta del genitore e sarà soggetto a pagamento.

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Certificazione di entrata/uscita anticipata/posticipata per motivi

famigliari o per visite mediche e/o indagini strumentali

In nessun caso è prevista questa certificazione. Il genitore provvederà ad idonea autocertificazione.

Riammissione in caso di trattamento con suture/medicazioni/apparecchi

gessati

In genere non si tratta di condizioni che controindichino la frequenza scolastica, quindi non è

necessaria una certificazione. E’ sufficiente una dichiarazione dei genitori che si assumono la piena

responsabilità della frequenza scolastica del bambino.

Eccezione:

la Scuola ha un referto medico (correlato ad un evento esterno o interno alla Scuola, come ad

esempio un infortunio) con una prognosi; si può optare per un rientro a scuola anticipato rispetto

al periodo di prognosi di guarigione previsto. In questo caso il Pediatra può compilare una

certificazione attestante che, da un punto di vista medico, non sussistono impedimenti alla

frequenza delle lezioni da parte dell’alunno.

Sarà cura del Dirigente scolastico attuare le misure organizzative opportune per garantire la

permanenza dell’alunno portatore di sutura o apparecchio gessato.

Giustificazione per l’assenza del bambino dall’Asilo Nido per più di 20

giorni in un trimestre

Può essere una richiesta motivata dalla necessità di evitare la decadenza del diritto di frequenza

all’ asilo nido.

Se non c’è alcuna motivazione di natura medica è sufficiente una “giustificazione” del genitore che

la scuola è tenuta ad accettare (L’articolo 8 del Regolamento degli Asili Nido del Comune di Roma)

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Certificato di idoneità al lavoro di minori (legge 977/67 d.lgs 345/99)

L’età minima per l’ammissione al lavoro dei minori è fissata dalla Legge 27/12/2006 n. 29) al

compimento dei 16 anni, se vi è stato adempimento all’obbligo scolastico (10 anni di scuola).

I minori di 16 anni e i bambini possono essere impiegati solo in attività di carattere culturale,

artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non

pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e la frequenza scolastica. Non rientrando nella

categoria dei lavori soggetti a controlli medici annuali, a seguito del Decreto Legge n° 69 del

21/06/2013, il certificato è stato abolito.

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

FAC- SIMILE

MODULISTICA

CERTIFICATI

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Certificato di idoneità alla pratica di attività

ludico-motoria

D.M. ……..data

Sig.ra / Sig……...................................................................................................

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, non presenta

controindicazioni in atto alla pratica di attività ludico-motoria.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Certificato di idoneità alla pratica di attività

sportiva

di tipo non agonistico

D.M. ……..data

Sig.ra / Sig……...................................................................................................

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione

arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……,

non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non

agonistica.

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

Certificato di idoneità alla pratica di

attività sportiva di particolare ed elevato impegno

cardiovascolare, ex art. 4 D.M…..

Sig.ra / Sig……...................................................................................................

Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………,

residente a………………………………………………………………………………

Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione

arteriosa rilevati, nonché del referto degli esami strumentali eseguiti

………………………………………………………………….,

non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva di cui

all’articolo 4 del D.M…..

Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio.

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore

Segreteria provinciale per Roma e provincia, SiMPeF Lazio

CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA

COSTITUZIONE

…........................ li, ....................

SI CERTIFICA CHE

Il Sig./la Sig.ra ........................................................................................................

Nato/a a ................................................................................................................

il …................................................................................................................

Residente a ............................................................................................................

Sulla base della visita effettuata in data odierna gode di buone condizioni di salute

e non presenta, al momento attuale, né riferisce all'anamnesi, segno alcuno di

alterazione psico-fisica.

Presenta quindi uno stato di sana e robusta costituzione.

Si rilascia su richiesta dell'interessato/a per gli usi consentiti dalla legge.

In fede

Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore