Il nuovo volto dei Bilanci Recepimento della Direttiva ... · sezione E (voci E21/E22) del Conto...
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Corso Principi Contabili ODCEC – 2 febbraio 2017
OIC 12 Composizione e schemi di bilancio d’esercizio
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Precedente impostazione Nuova impostazione Tema
Conti
d’ordine
Componenti
straordinarie
Tali componenti venivano incluse nella
sezione E (voci E21/E22) del Conto
Economico, anche sulla base di quanto
previsto dal principio OIC 12
Eliminate le voci E21/E22, ma prevista
informativa in nota integrativa
(indicazione dell’importo e della natura dei
singoli elementi di costo o di ricavo di
entità o incidenza eccezionali)
In calce allo Stato Patrimoniale sulla
base di quanto esplicitato nell’art. 2424,
comma 3 del Codice Civile e nel
principio OIC 12
Eliminati dallo Stato Patrimoniale i
conti d’ordine. La relativa informativa è
fornita nella nota integrativa
Non previste voci «ad hoc» nello
schema di bilancio
Introdotte voci dedicate di Stato
Patrimoniale e Conto Economico Saldi verso
imprese cd.
«sorelle»
Sintesi dei principali cambiamenti Informativa e Schemi di Bilancio
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Sintesi dei principali cambiamenti
Precedente impostazione Nuova impostazione
Duplicazione: in relazione sulla gestione
secondo codice civile (art. 2428, comma
5) ed in nota integrativa secondo quanto
disposto dall’OIC 12
La natura e gli effetti dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio devono essere inseriti
in nota integrativa così come la
proposta di destinazione degli utili (o di
copertura delle perdite)
Informativa e Schemi di Bilancio
Tema
Eventi
successivi
Struttura
Nota Integrativa
Non presente una regola prescrittiva
Le informazioni in nota integrativa
relative alle voci dello stato
patrimoniale e del conto economico
sono presentate secondo l’ordine in
cui le relative voci sono indicate nei
prospetti di bilancio
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First Time Adoption
Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci relativi agli esercizi
finanziari aventi inizio a partire dal 1 gennaio 2016 Decorrenza
Crediti e Debiti immobilizzati al
Costo ammortizzato
Ammortamento
Avviamento
Facoltà di applicazione prospettica
per gli effetti sull’informativa di bilancio derivanti dall’applicazione delle novità
introdotte dal D. Lgs. 139/15 con riferimento alle voci riferite ad operazioni che non
hanno ancora esaurito il loro effetto in bilancio, che possono essere continuare ad
essere contabilizzate in conformità con i precedenti principi
Riformulazione dell’OIC 29 per la definizione del trattamento della prima
applicazione dei nuovi principi
Prima Applicazione delle nuove disposizioni: la norma
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con separata
indicazione, per
ciascuna voce
dei crediti, degli
importi esigibili
entro l'esercizio
successivo
con separata
indicazione, per
ciascuna voce
dei crediti, degli
importi esigibili
entro l'esercizio
successivo
Schemi di bilancio (ordinario) Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo
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Schemi di bilancio (ordinario) Principali novità: Stato Patrimoniale Attivo (continua)
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Schemi di bilancio (ordinario) Principali novità: Stato Patrimoniale Passivo
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Schemi di bilancio (ordinario) Principali novità: Conto Economico
a) Imposte correnti
b) Imposte esercizi precedenti
c) Imposte differitee anticipate
d) (Proventi da consolidato fiscale)
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Nuova classificazione voci di costo e ricavo straordinarie
voci di costo e ricavo straordinarie ex OIC 12 (2014) OIC 12 (2016)
Oneri di ristrutturazione aziendale Dipende dalla natura
Proventi da ristrutturazione del debito C16 d)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di
aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni
sociali straordinarie A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla
cessione (compresa la permuta) di parte
significativa delle partecipazioni detenute o di
titoli a reddito fisso immobilizzati
C 15) / C16 b) / C 17)
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da
operazioni di natura straordinaria, di riconversione
produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento
produttivo
A5 / B14
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri
o nazionalizzazioni di beni A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed
altri beni non strumentali all’attività produttiva, nonché il plusvalore
derivante dall’acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito A5 / B14
Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di
natura straordinaria Dipende dalla natura
Eliminazione componenti straordinarie da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda
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Nuova classificazione voci di costo e ricavo straordinarie
voci di costo e ricavo straordinarie
ex OIC 12 (2014) OIC 12 (2016)
Furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, beni di magazzino e
cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi
costituiscono sopravvenienze attive straordinarie.
Costi: dipende dalla natura,
Rimborsi: classificati in A5
Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari
(alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.). I relativi rimborsi
assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie.
Costi: dipende dalla natura,
Rimborsi: classificati in A5
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla
gestione, imprevedibili ed occasionali B14
Oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla
normale gestione dell’impresa Dipende dalla natura
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura
straordinaria A5 / B14
Indennità contrattuali varie (es. interruzione di contratti). A5 / B14
Eliminazione componenti straordinarie da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa
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ex OIC 12 (2014) OIC 12 (2016)
Nessuna distinzione tra
imposte dirette ed indirette Iscritte alla voce E21 (oneri straordinari),
in apposita sottovoce, tutte le imposte
(dirette ed indirette) compresi i relativi oneri
accessori (sanzioni e interessi).
Nell’esercizio di definizione del contenzioso o
dell’accertamento, se l’ammontare accantonato nel
fondo imposte risulta carente rispetto all’ammontare
dovuto, la differenza è imputata a conto economico
tra gli oneri straordinari per imposte relative a
esercizi precedenti; in caso contrario, l’eventuale
eccedenza è imputata nei proventi straordinari.
Distinzione tra imposte dirette
ed indirette
Imposte dirette Gli oneri per imposte dirette relative agli esercizi
precedenti, compresi i relativi oneri accessori
(sanzioni e interessi), e la differenza positiva o
negativa derivante dalla definizione di un
contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un
fondo, sono classificati nella voce 20 imposte sul
reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate.
Imposte indirette
Gli oneri per imposte indirette relative agli
esercizi precedenti, compresi i relativi oneri
accessori (sanzioni e interessi) sono classificati
in B14.
La differenza derivante dalla definizione di un
contenzioso a fronte di cui era stato stanziato un
fondo è classificata in A5 (se positiva) o in B14
(se negativa).
Eliminazione componenti straordinarie Imposte di esercizi precedenti
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► Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell’OIC 12
(versione 2014) per cui l’OIC 12 non identifica ex ante una
classificazione specifica è il redattore del bilancio, sulla base
della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il
costo o il ricavo, che deve individuare la corretta
classificazione.
Eliminazione componenti straordinarie Norma di chiusura
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Applicazione nuovi OIC – Aspetti Fiscali Principio di derivazione
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Soggetti
OIC Principio di derivazione
«semplice»
Soggetti IAS/IFRS
Principio di derivazione «rafforzata» (art. 83 TUIR)
Ad oggi dunque il trattamento fiscale delle operazioni avviene, per ciascun soggetto, in
applicazione dei principi contabili da esso adottati e pertanto possono pertanto sussistere
risultati reddituali non coincidenti in dipendenza del diverso assetto contabile seguito
i fatti aziendali sono interpretati
anche fiscalmente dal punto di
vista giuridico formale
i fatti aziendali sono interpretati
anche fiscalmente dal punto di
vista sostanziale
Emendamento
21.11.2016 alla
legge di stabilità
2017
- poi revocato -
Allineamento del principio di
derivazione rafforzata anche
agli «OIC Adopter»
OIC 12 - Eliminazione Componenti Straordinarie
componenti di
reddito di natura
straordinaria
derivanti da
trasferimenti di
azienda o da
rami di essa
Esclusione dalla
determinazione del ROL
(Modifica art. 96 co. 2 TUIR)
Esclusione dalla
determinazione del base
impoinibile IRAP (Modifica
art. 5 co. 1 D.L. 446/1997)
Implicito
recepimento
OIC 12
mediante
inclusione
delle «altre»
componenti
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► Occorre far riferimento ai principi di determinazione della base imponibile IRAP
Eliminazione componenti straordinarie Riflessi di natura fiscale – IRAP
Eliminazione
Sezione E)
Conto Economico
Impatto su
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
Le poste originariamente classificate nell’aggregato E) di Conto
Economico e quindi «teoricamente» escluse dalla base imponibile
IRAP, con la nuova impostazione, vengono a trovarsi classificate tra le
voci rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP :
A) Valore della Produzione
oppure
B) Costi della Produzione.
.
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► Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE non rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a
componenti rilevanti della base imponibile;
► Componenti positivi e negativi classificabili in voci di CE rilevanti ai fini IRAP, ma correlati a
componenti non rilevanti della base imponibile;
Eliminazione componenti straordinarie Riflessi di natura fiscale – IRAP (segue)
Art. 5, comma 4, D. Lgs 446/1997
«I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico
diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della
base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile
di periodi d’imposta precedenti o successivi».
Art. 5, comma 5, D. Lgs 446/1997
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel CE
i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono
accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione
temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall’impresa
Art. 5, comma 1, D. Lgs 446/1997
«La base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della
produzione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2425 del codice civile, con
esclusione delle voci di cui ai numeri 9),10), lett. c) e d), 12) e 13), così come
risultanti dal conto economico dell’esercizio».
DERIVAZIONE
CORRETTA QUALIFICAZIONE
IMPUTAZIONE TEMPORALE
CLASSIFICAZIONE
CORRELAZIONE
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► Eliminazione delle componenti straordinarie dal bilancio di impatto sostanzialmente irrilevante
sulla determinazione della base imponibile IRAP
Eliminazione componenti straordinarie Riflessi di natura fiscale – IRAP (segue)
Rettifiche di costi e ricavi
relativi ad acquisti e vendite di
precedenti esercizi (es. sconti,
abbuoni, resi o premi)
OIC12
► Concorrono alla formazione
della Differenza tra Valore e
Costi della Produzione (A-B)
1 IRAP
Precedente Impostazione
► Rilevanza ai fini IRAP in applicazione del principio di correlazione
2 IRAP
Attuale impostazione
► Rilevanza ai fini IRAP in applicazione del principio di derivazione
3
Plusvalenze e minusvalenze
derivanti dall’alienazione di
immobili non strumentali
► Concorrono alla formazione della Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)
.
► Rilevanza per applicazione dell’Art.5 comma 5 del D.L 446/1997
► Rilevanza per applicazione dell’Art.5 comma 5 del D.L 446/1997
Rivalutazioni delle rimanenze
di magazzino di carattere
straordinario, (es. mutamento di
criterio valutativo in precedenza
adottato)
► Concorrono alla formazione della Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)
.
► Rilevanza ai fini IRAP in applicazione del principio di correlazione
► Rilevanza ai fini IRAP in applicazione del principio di derivazione
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Art. 96 comma 1
TUIR
Eliminazione componenti straordinarie Riflessi di natura fiscale –Interessi passivi indeducibili ex art. 96 TUIR
Eliminazione
Sezione E)
Conto Economico
► Impatto su determinazione del ROL
► Impatto su eccedenza del ROL per i periodi di imposta successivi
► Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli
compresi nel costo dei beni […] sono deducibili in ciascun
periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi
e proventi assimilati;
► L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del
Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione
caratteristica;
► La quota di ROL prodotto […] e non utilizzata per la
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziali di
competenza, può essere portata ad incremento del ROL
dei successivi periodi di imposta;
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Eliminazione componenti straordinarie Caso ABC S.p.A. – Riclassifiche Bilancio al 31 dicembre 2015
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Import i in € 31.12.2015
E) Proventi e oneri straordinari: 788.279.232
824.571.586
6817010 plusvalenze da cessione di t itoli 8.608 C16b) Alt ri provent i f inanziari da t itoli iscrit t i nelle immobilizzazioni che non cost ituiscono partecipazioni
6819010 plusvalenze da cessione partecipazioni 822.771.148 C15) Provent i da partecipazioni
6903030 sopravvenienze att ive 1.791.830 A5) Alt ri ricavi e provent i
36.292.355
7017000 utilizzo f.do copertura vertenze legali 532.062- B14) Oneri diversi di gest ione
7601010 imposte eserc preced deducibili 30.364 B14) Oneri diversi di gest ione
7601020 imposte eserc preced indeducibili 301 B14) Oneri diversi di gest ione
7601030 tasse esercizio precedente 8.213 B14) Oneri diversi di gest ione
8800100 accant straord al fondo svalut immob 10.794.624 B14) Oneri diversi di gest ione
8801700 accanton al fdo mobilità dipendenti 4.000.000 B9a) Salari e st ipendi
8806000 Acc.to f.do Ristrutturazioni 1.325.865 B12) Accantonament i per rischi
8807000 accantonamento fondo imposte 4.037.083 20 Imposte sul reddito d'esercizio
9801030 sopravvenienze passive 13.304.620
52.013 B7) Cost i per servizi
11.977.339 B14) Oneri diversi di gest ione
1.275.268 A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
9801090 risarcimenti danni passivi 3.303.115
274.244 B9a) Salari e st ipendi
3.028.872 B14) Oneri diversi di gest ione
9919040 oblazioni e sanatorie f iscali 6.994 B14) Oneri diversi di gest ione
9919050 multe 13.237 B14) Oneri diversi di gest ione
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da
alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da
alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e
delle imposte relative a esercizi precedenti.
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Informativa in nota integrativa Principali novità in relazione alla rappresentazione delle voci in bilancio
► Informativa sugli effetti rilevanti
Le società devono illustrare nella nota integrativa i criteri con i quali hanno
dato attuazione a principio di (ir)rilevanza ex. art. 2423, comma 3.
► Informativa sui ricavi e costi eccezionali
Ricavi e costi straordinari Ricavi e costi eccezionali
L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di
apprezzare il risultato economico normalizzato dell’impresa
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► Informativa sugli impegni, garanzie e passività potenziali
non risultanti dallo stato patrimoniale
La nota integrativa deve riportare l’importo complessivo degli impegni, delle
garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale,
con indicazione della natura delle garanzie reali prestate con distinta
indicazione per:
a) impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili,
b) impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate nonché
controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime
► Struttura nota integrativa
La nota integrativa deve presentare le voci nell’ordine presentato negli
schemi di bilancio
Informativa in nota integrativa Principali novità in relazione alla rappresentazione delle voci in bilancio
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Informativa in nota integrativa Altre novità
► Precisazioni sui rapporti con amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria
► Informazioni su warrants ed opzioni
► La natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
► Il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio
consolidato dell'insieme piu' grande e più piccolo di imprese
► Indicazione della proposta di destinazione dell’utile
► Movimenti delle immobilizzazioni (nel consolidato)
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa
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Principi contabili applicati dal 1° gennaio 2016
Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139 sulla Gazzetta Ufficiale del 4
settembre 2015 si è completato l’iter di recepimento della Direttiva 34/2013/UE. Tale decreto ha
aggiornato la disciplina del Codice Civile in merito ai bilanci d’esercizio e la disciplina del D.Lgs.
127/1991 in tema di bilancio consolidato.
Le disposizioni del Decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli
esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Il D.Lgs. 139/2015 prevede, in via generale, che le
nuove disposizioni si applichino retrospettivamente sulla base di quanto previsto dall’OIC 29
(“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti
dopo la chiusura dell’esercizio”) salvo nelle fattispecie dove è concessa la possibilità di avvalersi della
facoltà di applicazione prospettica, come previsto dell’art. 12, co. 2 del D. Lgs. 139/2015.
Nel corso del 2016 si è concluso il processo di revisione, aggiornamento ed integrazione, da parte
dell’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”), dei principi contabili nazionali al fine di recepire le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015.
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa (continua)
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Principi contabili applicati dal 1° gennaio 2016 (continua)
I principali impatti derivano dalle seguenti modifiche:
i. Introduzione del rendiconto finanziario disciplinato dall’OIC 10 come schema obbligatorio di bilancio.
ii. Introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per la valutazione di talune tipologie di crediti, debiti e titoli
di natura finanziaria a medio-lungo termine. La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall’art. 12, co. 2 del D.Lgs.
139/2015 di applicazione prospettica, mantenendo invariati i criteri di valutazione per i crediti, debiti e titoli iscritti in bilancio
antecedentemente al 1° gennaio 2016.
iii. Introduzione di un principio contabile dedicato (OIC 32) per definire i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione degli
strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value e le informazioni da presentare in nota integrativa,
che ha integralmente sostituito le disposizioni di cui all’OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione.
iv. Modifica delle modalità di determinazione del periodo di ammortamento dell’avviamento. L’avviamento è ammortizzato in base
alla vita utile, con un limite massimo di venti anni e, nei casi in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall’art. 12, co. 2 del
D.Lgs. 139/2015 di applicazione prospettica di tale modifica, mantenendo inalterata la vita utile degli avviamenti iscritti in
bilancio antecedentemente al 1° gennaio 2016.
v. Eliminazione, dallo schema di conto economico, della sezione straordinaria (voci E21/E22) e conseguente riattribuzione nella
parte ordinaria per natura delle voci precedentemente classificate negli oneri e proventi straordinari. L’indicazione dell’importo e
della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali, se rilevanti, deve comunque essere
mantenuta in nota integrativa.
vi. Introduzione di voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico per la classificazione dei saldi verso le c.d. imprese
sorelle (“imprese sottoposte al controllo delle controllanti”).
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa (continua)
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Principi contabili applicati dal 1° gennaio 2016 (continua)
I principali impatti derivano dalle seguenti modifiche:
i. Introduzione del rendiconto finanziario disciplinato dall’OIC 10 come schema obbligatorio di bilancio.
ii. Introduzione del criterio del costo ammortizzato e dell’attualizzazione per la valutazione di talune tipologie di crediti, debiti e titoli
di natura finanziaria a medio-lungo termine. La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall’art. 12, co. 2 del D.Lgs.
139/2015 di applicazione prospettica, mantenendo invariati i criteri di valutazione per i crediti, debiti e titoli iscritti in bilancio
antecedentemente al 1° gennaio 2016.
iii. Introduzione di un principio contabile dedicato (OIC 32) per definire i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione degli
strumenti finanziari derivati, nonché le tecniche di valutazione del fair value e le informazioni da presentare in nota integrativa,
che ha integralmente sostituito le disposizioni di cui all’OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota
integrativa e nella relazione sulla gestione.
iv. Modifica delle modalità di determinazione del periodo di ammortamento dell’avviamento. L’avviamento è ammortizzato in base
alla vita utile, con un limite massimo di venti anni e, nei casi in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. La Società si è avvalsa della possibilità prevista dall’art. 12, co. 2 del
D.Lgs. 139/2015 di applicazione prospettica di tale modifica, mantenendo inalterata la vita utile degli avviamenti iscritti in
bilancio antecedentemente al 1° gennaio 2016.
v. Eliminazione, dallo schema di conto economico, della sezione straordinaria (voci E21/E22) e conseguente riattribuzione nella
parte ordinaria per natura delle voci precedentemente classificate negli oneri e proventi straordinari. L’indicazione dell’importo e
della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionali, se rilevanti, deve comunque essere
mantenuta in nota integrativa.
vi. Introduzione di voci dedicate di Stato Patrimoniale e Conto Economico per la classificazione dei saldi verso le c.d. imprese
sorelle (“imprese sottoposte al controllo delle controllanti”).
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa (continua)
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Garanzie, Impegni e Passività Potenziali
La tabella seguente riporta il dettaglio delle garanzie prestate dalla Società:
Importi in Euro migliaia
Garanzie Saldo al
31/12/2016 Saldo al
31/12/2015 Variazione
Garanzie personali prestate -
Fidejussioni su crediti commerciali ceduti pro-solvendo
- ABC S.p.A. -
- [...] -
Totale - - -
Garanzie a favore di imprese diverse per la concessione di finanziamenti o mutui a società controllate
-
Garanzie a favore di terzi -
[...] -
Totale garanzie prestate - - -
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa (continua)
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Garanzie, Impegni e Passività Potenziali (continua)
La tabella seguente riporta il dettaglio delle impegni assunti dalla Società:
Importi in Euro migliaia
Impegni Saldo al
31/12/2016 Saldo al
31/12/2015 Variazione
Per acquisti di beni materiali -
Per riacquisti di vetture cedute con contratti di buy-back -
Per canoni di leasing su immobili / impianti / attrezzature -
[...] -
Totale impegni - - -
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa (continua)
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Operazioni di leasing finanziario
La contabilizzazione delle operazioni di leasing è conforme alla prassi civilistica vigente in Italia (cd.
“metodo patrimoniale”) che prevede la contabilizzazione a conto economico dei canoni di locazione per
competenza.
L’adozione della metodologia del leasing finanziario avrebbe comportato la contabilizzazione, in luogo dei
canoni, degli interessi sul capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquisiti in
leasing, oltre all’iscrizione dei beni nell’attivo e del debito nel passivo di stato patrimoniale.
Ai sensi dell’art. 2427, co. 1, n. 22 del Codice Civile, nella presente nota integrativa sono riportate le
informazioni sugli effetti correlati all’adozione della metodologia del leasing finanziario:
l’ammontare complessivo al quale i beni locati sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell’esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni;
gli ammortamenti, le rettifiche e le riprese di valore che sarebbero stati di competenza dell’esercizio;
il valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo
del contratto di locazione finanziaria;
gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo.
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Informativa in nota integrativa ABC S.p.A. – Esempio informazioni inserite in nota integrativa (continua)
Corso ODCEC – 02 febbraio 2017
Leasing La tabella seguente riporta il dettaglio degli effetti derivanti dalla contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario:
Importi in Euro migliaia
Effetti derivanti dalla contabilizzazione del leasing con il metodo finanziario Anno 2016
A) Valore dei beni
Beni in leasing finanziario al netto degli ammortamenti complessivi al termine dell'esercizio precedente
+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio
- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio
- Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio
+/- Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi -
B) Valore attuale delle rate di canone non scadute
l valore attuale delle rate di canone non scadute determinato utilizzando il tasso di interesse effettivo del contratto di locazione finanziaria
C) Oneri finanziari di competenza dell'esercizio
Gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio determinati sulla base del tasso di interesse effettivo