IL MERCATO DEL LAVORO IN ITALIA: BASTANO LE RIFORME A CREARE OCCUPAZIONE?

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Il mercato del lavoro in Italia: bastano le riforme a creare occupazione? Dalla Legge Fornero al Jobs Act: com’è cambiato il mercato del lavoro negli ultimi due anni Settembre 2014

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DALLA LEGGE FORNERO AL JOBS ACT: COM’È CAMBIATO IL MERCATO DEL LAVORO NEGLI ULTIMI DUE ANNI

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Il mercato del lavoro in Italia: bastano le riforme

a creare occupazione? Dalla Legge Fornero al Jobs Act:

com’è cambiato il mercato del lavoro negli ultimi due anni

Settembre 2014

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2012: ce lo chiede l’Europa!  

È stata presentata così la riforma del mercato del lavoro del Governo Monti, per renderlo La Commissione Europea più volte aveva sollecitato l’Italia ad avviare riforme strutturali. Il Governo decide di iniziare dal lavoro.

“inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione”.  

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Il 23 marzo 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. Nel corso del breve iter parlamentare (il ddl è approvato il 27 giugno 2012 con il voto di fiducia sia al Senato che alla Camera) sono state apportate alcune modifiche. Il Ministro Elsa Fornero ha commentato il risultato della mediazione tra le forze politiche

“un buon punto di equilibrio”.    

La Riforma Fornero viene approvata

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Ma prima? Gli interventi legislativi nel lavoro dal 1997 al 2003

Nel 1997-2003 la deregolamentazione del lavoro ha contribuito ad aumentare sì l’occupazione, ma a prezzo di minori tutele per il lavoratore con: !   meno incentivi a investire sul miglioramento delle competenze

dei lavoratori; !   stagnazione nella produttività del lavoro; !   nessun incentivo nello stabilire nuove relazioni industriali. Ha creato un mercato dualistico: !   i lavoratori più anziani, con contratti a tempo indeterminato e

ampiamente tutelati; !   i giovani lavoratori, per lo più con contratti atipici a tempo

determinato e meno tutelati.

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La misure più urgenti

!   Ridurre la forbice tra vecchi e nuovi lavoratori;

!   Dare una risposta all’UE che chiedeva di aumentare la flessibilità in uscita e un maggior ancoraggio dei salari alla produttività del lavoro.

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Le novità della Riforma Fornero

Belgio 91

Lituania 22

Estonia 22

Le più importanti novità della nuova Legge sul Lavoro (n. 92/2012) riguardano: !   flessibilità in entrata; !   flessibilità in uscita; !   ammortizzatori sociali; !   formazione e politiche attive del lavoro.

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Il contratto a tempo indeterminato è la

“forma comune

di rapporto di lavoro”. Tuttavia, come prima assunzione, può essere stipulato un contratto a tempo determinato senza causale (cd. causalone) per un massimo di 12 mesi, non prorogabile ma estensibile fino a un massimo di 50 giorni senza che venga automaticamente commutato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

volontà politica

Flessibilità in entrata

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Apprendistato

L’apprendistato è

la via maestra

per l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il numero degli apprendisti per azienda è proporzionale alle sue dimensioni e la durata minima del contratto è 6 mesi. Le aziende non possono assumere nuovi apprendisti se nei 36 mesi precedenti non hanno assunto almeno il 50% degli apprendisti assunti prima. Ogni apprendista deve prestare la propria collaborazione sulla base di un “piano formativo individuale”.

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Contratti atipici: ammessi con vincoli contro abusi

I contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro.): !   il progetto deve essere specifico e direttamente correlato a

uno o più obiettivi, che non coincidano genericamente con l’oggetto sociale dell’azienda. Le mansioni non possono essere meramente esecutive né ripetitive;

!   è previsto un salario base proporzionato a quantità e qualità del lavoro e, in ogni caso, correlato ai salari minimi applicati nello stesso settore per i lavoratori subordinati;

!   il datore o il collaboratore può interrompere il rapporto di lavoro prima del termine del contratto, ma solo per giusta causa o, per il datore, per manifesta inidoneità professionale del collaboratore.

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False partite IVA: come contrastarle?

Sono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se: !   il rapporto ha una durata per più di otto mesi all’anno per

due anni consecutivi; !   il corrispettivo della collaborazione costituisce l’80% del

totale percepito dal collaboratore per due anni consecutivi; !   il collaboratore dispone di una postazione fissa presso

l’azienda. Vi sono alcune eccezioni, ad esempio quando il collaboratore è iscritto ad albi e ordini professionali.

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Lavoro accessorio

I contratti di lavoro accessorio possono essere stipulati solo: !   per attività lavorative di natura meramente occasionale; !   per un compenso massimo di € 5.000 in un anno. Questa forma contrattuale è regolamentata nel dettaglio per il settore agricolo. Le prestazioni possono essere rese anche a favore di imprenditori e professionisti, per compensi entro € 2.000 l’anno. I pagamenti devono essere fatti tramite voucher numerati e datati.

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Contratti di inserimento addio!

Dal 1° gennaio 2013 sono stati aboliti i contratti di inserimento, assorbiti dagli incentivi all’occupazione dei l avorator i svantagg ia t i , previsti nella stessa riforma. I tirocini formativi e l’attività di or ientamento sono stat i regolamentati.

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Flessibilità in uscita: la riforma dell’art. 18

Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo? Sarà il giudice a decidere tra reintegro o indennità, tra le 14 e 24 mensilità.

Licenziamento per motivi economici? Il reintegro è limitato al caso estremo della “manifesta insussistenza”.

Cosa significa? Il fatto alla base del licenziamento non esiste, quindi il lavoratore va reintegrato nel posto di lavoro. La conciliazione tra lavoratore e impresa è obbligatoria per i licenziamenti per motivi economici, per ridurre il più possibile il numero delle cause di lavoro che possono essere avviate solo in caso di fallimento della procedura di conciliazione.

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La riforma dell’art. 18: punti irrisolti

L’art. 18 è stato riformato perché molti ritenevano che fosse un deterrente per le aziende ad assumere anche in periodi di espansione economica, nel timore di non poter licenziare in periodi recessivi. Tuttavia non sono ancora chiari due punti: !   la definizione di licenziamento per motivi economici; !   il buon esito della riforma sullo snellimento della

giurisdizione del lavoro dipende molto dalla riuscita della conciliazione.

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Ammortizzatori sociali

È istituita l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), per gli ex lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, inclusi gli apprendisti, che percepiscono un’indennità mensile di disoccupazione: !   per accedere è necessario avere un anno di contribuzione

negli ultimi due anni che hanno preceduto il licenziamento; !   l’indennità è proporzionale alla retribuzione, fino ad un

massimo di € 1.119,32, che sarà decurtato del 15% al 6° mese e ancora della stessa percentuale al 12° mese di disoccupazione.

L’ASpI è percepito fino a un massimo di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni e 18 mesi per i lavoratori di età superiore. Per il triennio 2013-2015 la liquidazione potrà essere richiesta in un’unica soluzione, qualora l’ex dipendente intendesse investire tali risorse per l’avvio di un’attività economica autonoma. La Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria rimane sostanzialmente invariata.  

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Formazione e politiche attive del lavoro

È incoraggiato, tra l’altro, l’Apprendistato permanente: la formazione continua e migliorativa delle competenze del lavoratore per tutto il corso del la sua att iv i tà lavorativa. .

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Parola di Renzi che, appena insediato al Governo, annuncia per marzo il Jobs Act,

per creare lavoro,

prima che regolarlo.    

Il 12 marzo 2014 il Consiglio dei Ministri approva il Decreto Legge n. 34/2014 “per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”. Un provvedimento urgente, focalizzato sulla flessibilità in entrata e l’occupazione giovanile, tramite la semplificazione del contratto a termine e dell’apprendistato, nell’intento dichiarato dal Governo di “rilanciare l’occupazione”. Nello stesso testo del D.L., nella premessa alle disposizioni, è considerato che il provvedimento è stato adottato “considerata la perdurante crisi occupazionale nel quale le imprese devono operare”.

Riforma Fornero? Un pochino pasticciata    

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Il D.L. è stato approvato definitivamente in seconda lettura dalla Camera dei Deputati il 15 maggio 2014, con la questione di fiducia e convertito in Legge (n. 78/2014). Unica modifica sostanziale al testo è quella del numero dei rinnovi dei contratti a tempo determinato. Renzi ha commentato che

quel che conta è conservare “l’intervento complessivo disegnato dal Governo”.

Jobs Act: nel maggio 2014 è legge

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Jobs Act. I punti principali

!   La durata dei contratti a tempo determinato è estesa da 12 a 36 mesi per lo svolgimento di qualsiasi mansione.

!   Un datore di lavoro può stipulare fino al 20% di contratti a termine rispetto al numero dei propri lavoratori a tempo indeterminato. Per le aziende fino a 5 dipendenti i datori possono sempre stipulare contratti a tempo determinato.

!   Un massimo di 5 proroghe del contratto a tempo determinato nell’arco di 36 mesi (il D.L. ne prevedeva 8).

!   Se l’azienda ne rinnova uno in più dovrà pagare una sanzione pari al 20% della retribuzione mensile del lavoratore, che sale al 50% dal secondo in poi.

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Apprendistato

!   Azienda con più di 50 dipendenti: l’assunzione al termine del periodo di formazione è obbligatoria, nella misura del 20% degli apprendisti stabilizzati nei 36 mesi precedenti.

!   Ogni apprendista seguirà un piano formativo individuale scritto, e almeno il 35% delle ore previste nel contratto dovrà essere dedicato alla formazione.

!   La competenza per la formazione è delle Regioni, ma può essere svolta anche da imprese e organizzazioni di categoria.

!   È stata introdotta in via sperimentale l’alternanza scuola lavoro per studenti degli ultimi due anni delle scuole di istruzione superiore.

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Youth Guarantee: il Piano UE per la disoccupazione giovanile

Nasce l’elenco anagrafico per i giovani lavoratori fino a 29 anni, per agevolarne l’impiego nell’ambito del piano Youth Guarantee, rafforzando l’incontro fra domanda e offerta di lavoro.

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Il DURC si smaterializza    

È abolito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che viene sostituito da strumenti on line e in tempo reale per verificare la regolarità contributiva, con validità di 120 giorni dalla data di acquisizione.

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   Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a un anno dall’entrata in vigore della Legge, ha l’obbligo di presentare una relazione ai due rami del Parlamento, evidenziando: !   l’andamento dell’occupazione; !   l’andamento dei contratti a tempo determinato e di

apprendistato; !   le fasce d’età coinvolte, le aree geografiche eccetera.

Cartina di tornasole: la Relazione al Parlamento

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!   L’orientamento del Governo, che sembra ritenere che il problema principale del mercato del lavoro in Italia sia la rigidità dei contratti, e non la carenza di domanda.

!   La maggiore flessibilità in entrata non è vista come una panacea per la ripresa economica e la competitività delle aziende, anzi. Molti considerano che la precarizzazione dei rapporti di lavoro sia un disincentivo per le aziende a investire sulla forza lavoro.

!   Le nuove condizioni del contratto di apprendistato sono sempre più simili a un vero e proprio contratto a termine.

!   L’illusione di creare nuova occupazione, specie giovanile, cambiando nuovamente le regole del mercato del lavoro. La ricetta per creare nuova occupazione passa attraverso lo sviluppo e una nuova politica industriale.

Le critiche

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   Quando è stato approvato il Jobs Act, il Ministro del Lavoro Poletti ha affermato che i risultati della riforma si sarebbero visti dopo circa 10 mesi. Di mesi ne sono passati 5, quindi è ancora presto per una valutazione ex post…

Ma qual è la situazione

del mondo del lavoro in Italia?

“Tra 10 mesi vedremo”, afferma Poletti

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A prescindere dalle posizioni ideologiche e lasciando da parte i tecnicismi legislativi, gli ultimi dati Istat, che si riferiscono a giugno 2014 indicano che: !   il numero di disoccupati, pari a 3.153.000 è diminuito del

2,4% rispetto al mese precedente; !   ma è aumentato dello 0,8% rispetto a giugno 2013. Gli effetti del Jobs Act sono lontani a venire, ma nel frattempo non si intravedono segnali positivi. E allora…

bastano le riforme

a creare occupazione?

Qual è oggi il livello di occupazione/disoccupazione in Italia?  

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Facilitare il lavoro a tempo determinato serve se i contratti sono stepping stone, orientati a trasformarsi in contratti a tempo indeterminato. La riforma potrebbe essere positiva se il tasso di trasformazione dei contratti di lavoro (da determinato a indeterminato) sarà alto. Dal 1998 al 2010 è aumentato il numero dei lavoratori a termine ed è diminuita la percentuale delle stabilizzazioni, con tassi crescenti negli anni. È ancora presto per fare previsioni ma, se il trend continua e il tasso di stabilizzazione scende, c’è il rischio che la maggior parte delle nuove assunzioni aumenti le fila del lavoro a termine.

Quale soluzione?

Alcuni chiedono un sistema di incentivi alla trasformazione dei contratti, che hanno sortito in passato buoni risultati.

Dopo il Decreto Poletti: più contratti a termine, più precari?

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Il dibattito tra detrattori e sostenitori dell’art. 18 ha ritrovato slancio e il risultato - a sorpresa - è stato il superamento delle vecchie posizioni ideologiche. È emersa la proposta di realizzare la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’azienda, come già previsto dalla Costituzione Italiana (art. 46) ma mai attuato. Anche la CGIL, che fino ad oggi ha difeso strenuamente l’art. 18, ha prospettato l’avvio di

“un percorso di modernizzazione delle relazioni industriali nel nostro Paese”.

   

Dall’art. 18 alle prime forme di democrazia industriale?

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La legge Fornero aveva previsto (art. 4) la possibilità di stabilire diverse modalità di partecipazione dei lavoratori.        

Un cambio di passo culturale?

Sarà la #svoltabuona per ammodernare le relazioni industriali in Italia e consentire una partecipazione attiva d e i l a v o r a t o r i a l l a gestione delle aziende?  

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