I trasferimenti di quote di società semplici nel passaggio generazionale in agricoltura · 2020....

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I trasferimenti di quote di società semplici nel passaggio generazionale in agricoltura Siena 28 gennaio 2020 Giuseppe Molinaro Dottore Commercialista Revisore Legale Dottore di Ricerca in Diritto Tributario e dell’Impresa Responsabile Affari Tributari Federcasse Università LUISS Guido Carli 1

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  • I trasferimenti di quote di società semplici

    nel passaggio generazionale in agricoltura Siena – 28 gennaio 2020

    Giuseppe Molinaro Dottore Commercialista – Revisore Legale

    Dottore di Ricerca in Diritto Tributario e dell’Impresa

    Responsabile Affari Tributari Federcasse

    Università LUISS Guido Carli

    1

  • La società semplice (s.s.) costituisce la forma più elementare di società di

    persone ed è regolata dagli articoli da 2251 a 2290 del codice civile (tali previsioni

    costituiscono la base per tutte le altre tipologie societarie).

    L’atto costitutivo della s.s. non è soggetto a formalità particolari (può essere anche

    verbale; è richiesta la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella s.s.).

    La s.s. può avere ad oggetto essenzialmente l'esercizio di un’attività economica

    non commerciale (art. 2249, c. 2, c.c.) e, quindi, prevalentemente l'esercizio di

    attività agricola o di mero possesso di asset patrimoniali immobiliari o

    finanziari.

    E’ prevista l’iscrizione nel Registro delle Imprese, in apposita sezione, che è

    priva di effetti giuridici avendo solo una funzione di certificazione anagrafica e di

    pubblicità-notizia. Solo per le s.s. agricole la pubblicità è di tipo «dichiarativo».

    Le società semplici – caratteristiche essenziali/1

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  • Non necessita di un capitale sociale minimo.

    E’ caratterizzata dalla responsabilità personale, illimitata e solidale, di tutti i soci

    per le obbligazioni sociali.

    Con apposito accordo, può essere esclusa la responsabilità personale dei soci

    che non agiscano in nome della s.s. (in tale caso, il patto deve essere portato a

    conoscenza dei terzi, altrimenti questa limitazione di responsabilità di fatto non si

    realizza).

    Qualora il pagamento del debito della s.s. sia stato chiesto direttamente ad uno dei

    soci, questi potrà chiedere al creditore di escutere preventivamente il patrimonio

    sociale, indicando al creditore stesso i beni della s.s. su cui potersi soddisfare (c.d.

    beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale ex art. 2268 c.c.).

    Per le s.s. non è prevista la costituzione di assemblea dei soci e per modificare

    l’atto costitutivo, il contratto di società, i patti della società, è necessario il

    consenso di tutti i soci, salva diversa previsione dell’atto costitutivo stesso.

    Le società semplici – caratteristiche essenziali/2

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  • L’amministrazione e la rappresentanza della s.s. spettano generalmente a

    ciascun socio disgiuntamente dagli altri e si estendono a tutti gli atti che rientrano

    nell’oggetto sociale.

    Ciascun socio (amministratore) ha diritto di opporsi alle decisioni degli altri soci,

    prima che le relative operazioni vengano poste in essere (ex art. 2257 c.c.).

    Sono ammessi tuttavia patti contrari ed i soci, in sede di costituzione della

    società, possono decidere di scegliere un sistema di amministrazione

    congiunta sia per l’attività ordinaria sia per la straordinaria (accordo di tutti i

    soci), oppure disgiunta solo per l’ordinaria e congiunta per la straordinaria. O

    soluzioni intermedie (es. maggioranza determinata in base agli utili).

    E’ possibile riservare l’amministrazione e la rappresentanza ad alcuni dei soci. Questi

    sono solidalmente responsabili verso la s.s. per l’adempimento degli obblighi ad essi

    imposti dalla legge e dal contratto sociali.

    La s.s. acquista diritti ed assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la

    rappresentanza e sta in giudizio in persona degli stessi soci.

    Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dalle

    disposizioni sulle procure ex art. 1396 c.c..

    Le società semplici – caratteristiche essenziali/3

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  • L’utilizzo della s.s. quale strumento di organizzazione del patrimonio e di

    pianificazione successoria è favorito dall’autonomia offerta ai soci nel disciplinare le

    vicende della partecipazione sociale in ipotesi di decesso di uno di questi.

    L’art. 2284 c.c. consente ai soci superstiti di scegliere tra: ii) la liquidazione della

    quota agli eredi del socio defunto, ii) lo scioglimento della società e iii) con il

    consenso degli eredi, i soci potranno continuare la società con questi ultimi.

    L’ampia libertà di conformare i patti sociali nel modo più congeniale alle esigenze di

    programmazione successoria dei soci trova un limite in due principi: i) Il divieto di

    stipulare «patti successori» e ii) l’inammissibilità di disposizioni che impongano ad un

    soggetto di assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile.

    Il divieto di patti successori riguarda tutti i negozi non testamentari (atti unilaterali e

    contratti) aventi ad oggetto una futura successione che idealmente possono

    assumere tre forme: i) il patto «istitutivo» con cui un soggetto dispone della propria

    successione; ii) il patto «dispositivo» con cui un soggetto che aspira al patrimonio

    ereditario (i.e. il futuro erede) dispone dei diritti che prevede di acquistare

    succedendo al de cuius; iii) il patto «adbicativo» con cui un soggetto rinuncia a diritti

    che potrebbero derivargli da una futura eredità.

    Le società semplici – caratteristiche essenziali/4

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  • Alle s.s. si applica il principio di «tassazione per trasparenza».

    L’art. 5 del TUIR, riferendosi anche alle s.s., stabilisce che i redditi delle stesse,

    indipendentemente dalla relativa percezione, siano imputati a ciascun socio,

    proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione agli utili.

    Il principio di trasparenza implica che le s.s. – benché sottoposte a vari obblighi

    di tipo strumentale e, quindi, assoggettate al rispetto di adempimenti contabili e

    dichiarativi – realizzino un reddito il quale è soggettivamente riferibile

    direttamente ai soci i quali, prescindendo dall’incasso finanziario, ne

    assumono la diretta titolarità tributaria.

    Da ciò discende che in capo ai soci emergono obblighi dichiarativi, di

    liquidazione e di versamento dell’imposta relativa al reddito a loro imputato.

    Cenni sul regime impositivo delle società semplici/1

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  • Ai fini dell’attribuzione delle componenti reddituali, rilevano i soli soci esistenti

    al 31 dicembre del periodo d’imposta.

    Restano del tutto estranei agli obblighi dichiarativi ed impositivi, con riferimento

    ai redditi prodotti dalla s.s., i soci che abbiano perso tale qualifica nel corso

    dell’esercizio (es. in caso di recesso o cessione della quota) e non risultando

    ammissibili possibilità di attribuzione del reddito pro quota tra soci usciti ed

    entrati durante il periodo d’imposta.

    Le quote di partecipazioni agli utili si presume che siano proporzionate al

    valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente

    dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro

    atto pubblico o scrittura privata autenticata con data anteriore all’inizio del

    periodo d’imposta (in caso di divergenze, quindi, vale la regola delle quote di

    partecipazione agli utili).

    Cenni sul regime impositivo delle società semplici/2

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  • Corollario all’applicazione del regime di trasparenza è costituito dalla irrilevanza, in

    capo ai soci, degli utili distribuiti.

    Gli stessi utili, in quanto già attribuiti ai soci (quale somma dei redditi di ogni

    categoria prevista dall’art. 6 del TUIR) e, quindi, entrati nella quantificazione del

    reddito complessivo degli stessi, non costituiscono redditi di capitale per i

    soci (come invece accade per gli utili distribuiti da società ed enti soggetti all’IRES).

    La distribuzione degli utili della s.s. e la relativa tracciabilità assumono

    rilevanza ai fini della quantificazione del valore fiscalmente riconosciuto in

    capo al socio (ex art. 68, comma 6 del TUIR, in base al quale il costo fiscale della

    partecipazione è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputati ai soci).

    Dal costo fiscale si scomputano, fino a concorrenza, gli utili già distribuiti.

    Cenni sul regime impositivo delle società semplici/3

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  • Le s.s. possono produrre redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro

    autonomo e redditi diversi.

    Le s.s. agricole producono di norma redditi fondiari.

    Per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, i redditi fondiari (dominicali e agrari) non

    concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul

    reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli

    professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella

    previdenza agricola (la misura si applica anche ai soci di s.s. purchè questi siano

    coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola e la s.s. abbia qualifica di IAP).

    Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari degli stessi soggetti concorreranno alla

    formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

    nella misura del 50% (di norma sarebbero rivalutabili dell’80% e del 70% oltre che di

    un ulteriore 30%).

    Cenni sul regime impositivo delle società semplici/4

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  • Ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori, i soci delle s.s. devono presentare la

    dichiarazione dei redditi IRPEF in cui dichiarare la quota di reddito ottenuta in

    proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili, così come previsto dallo

    statuto della s.s..

    La s.s. è tenuta a presentare la dichiarazione IRAP e la dichiarazione IVA,

    sussistendone i presupposti.

    Cenni sul regime impositivo delle società semplici/5

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  • Recenti modifiche al regime degli utili corrisposti alle società semplici/1

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    Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (art. 32-quater del D.L. n.

    124/2019) ha chiarito il regime fiscale degli utili corrisposti alle società semplici (è il

    caso in cui queste siano holding), introducendo il principio di tassazione per

    trasparenza «allargata» (con approccio «look through» in capo ai soci).

    Di conseguenza il regime fiscale applicabile a tali dividendi segue la natura giuridica

    dei soci della s.s., variando a seconda che si tratti di persone fisiche, titolari di reddito

    d’impresa e soggetti IRES.

    Di fatto, la partecipazione in una società commerciale, indiretta attraverso una s.s. è

    trattata come se quest’ultima non ci fosse e l’investimento venisse effettuato

    direttamente dal socio.

    Si prevede dunque un trattamento fiscale differenziato degli utili che sono distribuiti alle

    s.s., anche per somme o beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di

    riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale.

  • Recenti modifiche al regime degli utili corrisposti alle società semplici/2

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    Di conseguenza:

    a) con riferimento alla quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, tenuti

    all’applicazione dell’art. 89 del TUIR, i dividendi corrisposti alla s.s. sono esclusi dalla

    formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;

    b) per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d’impresa, tenuti all’applicazione

    dell’articolo 59 TUIR (che disciplina il trattamento degli utili con riferimento al reddito

    d’impresa), i dividendi corrisposti alle s.s. sono esclusi dalla formazione del reddito

    complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui

    sono percepiti (quindi tassazione sul 58,14%);

    c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni,

    qualificate e non qualificate, non relative all’impresa (ai sensi dell’articolo 65 del TUIR) i

    dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta d’imposta, nella

    misura del 26 per cento prevista dall’articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

    In assenza di tale previsione, gli utili percepiti dalle s.s. venivano tassati «per

    trasparenza» integralmente in capo ai propri soci.

  • Sono società semplici che svolgono un’attività agricola e non commerciale (ex art. 2135

    del Codice Civile che descrive l’attività dell’imprenditore agricolo che si realizza

    in coltivazione della terra, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse a

    quella agricola).

    Per la costituzione di una società semplice agricola, l’art. 2 del Dlgs. n. 99/2004,

    prevede la presenza di una serie di requisiti:

    a) in primis, la ragione o denominazione sociale, che deve infatti contenere l’indicazione

    di «società agricola»;

    b) è necessario anche che l’attività dell’azienda sia intesa come manipolazione,

    conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti

    ottenuti prevalentemente dal lavoro di coltivazione, di allevamento o attività connesse;

    c) è necessario anche che le attività connesse abbiamo un requisito soggettivo e uno

    oggettivo (Requisito soggettivo: chi esercita queste attività connesse deve essere lo

    stesso imprenditore agricolo che coltiva o alleva. Requisito oggettivo: i prodotti di

    queste attività connesse devono provenire prevalentemente dalla sua attività di

    coltivazione o di allevamento. Il tutto utilizzando beni e servizi forniti dalle risorse

    aziendali).

    Le società semplici agricole

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  • Aspetti fiscali del trasferimento delle quote di s.s.

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    Per l’analisi degli effetti fiscali si deve distinguere tra:

    i) trasferimenti a titolo «gratuito» (donazione, successione, etc.);

    ii) trasferimenti titolo «oneroso» (cessione, conferimento, permuta, etc.)

    delle quote di s.s..

    Premessa per qualsiasi trasferimento è il principio fondamentale secondo cui la

    «quota» è intrasmissibile sia per atto inter vivos sia in caso di morte, salvo

    previsione contraria indicata nello statuto sociale.

    Le varie ipotesi di trattamento fiscale in analisi sono quindi conseguenza di

    previsioni statutarie, da valutare caso per caso.

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./1

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    Una prima possibilità di trasferimento della quota di s.s. è relativa al trasferimento

    gratuito ed a quello mortis causa (in cui la quota è parte del patrimonio attivo

    ereditario).

    La normativa civilistica (art. 2284 c.c.) condiziona lo scenario fiscale applicabile nel

    caso di morte del socio. In generale, in conseguenza di questa, si può assistere:

    a) alla continuazione della s.s. con i soli soci superstiti con conseguente

    liquidazione agli eredi del socio defunto della quota di questi (gli eredi

    diventano titolari di un diritto di credito);

    b) alla continuazione della s.s. con i soci superstiti e gli eredi del socio defunto

    (con acquisizione da parte degli eredi di tutti i diritti conseguenti alla quota già in

    capo al socio defunto);

    c) allo scioglimento della s.s. (con le conseguenze procedurali e gli effetti fiscali di

    tale eventualità).

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./2

    16

    Il trasferimento privo di corrispettivo (con causa liberale o per successione,

    quindi) implica l’applicazione dell’imposta di donazione e di successione.

    Il presupposto impositivo è costituito da:

    i) trasferimento della quota di s.s. per causa di morte; e

    ii) trasferimento a titolo gratuito della quota di s.s., per le donazioni.

    (cfr. Circolari Agenzia delle Entrate 22 gennaio 2008, n. 3/E e 29 maggio 2013, n. 18/E)

    Le aliquote d’imposta sono stabilite in misura crescente dal 4% all’8% e ci sono

    franchigie variabili fino ad un milione, in funzione del rapporto di parentela o di

    affinità fra il dante causa e l’avente causa.

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./3

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    Per riassumere le possibili casistiche di tassazione del trasferimento di quote di

    s.s., in caso di successione o donazione a favore:

    - del coniuge o dei parenti in linea retta: aliquota al 4% ed una franchigia pari a

    1.000.000 euro per ciascun beneficiario (la franchigia è aumentata del 50% se

    il beneficiario dei trasferimenti è un portatore di handicap grave);

    - di fratelli o sorelle: aliquota del 6% ed una franchigia pari a 100.000 euro per

    ciascun beneficiario;

    - degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli

    affini in linea collaterale fino al terzo grado: aliquota del 6%;

    - degli altri soggetti: aliquota dell’8%.

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./4

    18

    I principali temi critici in materia di applicazione dell’imposta alle quote di s.s.

    oggetto di trasferimento gratuito e mortis causa riguardano:

    - l’applicabilità delle esenzioni previste dall’art. 3, comma 4-ter del D.P.R. n.

    346/1990 (cfr. Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E, par. 6.45);

    - la valorizzazione della quota ai sensi dell’art. 16 del medesimo Decreto.

    In relazione al primo tema, benché la norma sia stata pensata per favorire i

    trasferimenti generazionali dell’impresa, anche attuati tramite i «patti di famiglia»

    ex art. 768-bis e seguenti del codice civile, la dizione letterale della norma pare

    rendere possibile l’applicazione dell’esenzione anche alle quote di s.s., tuttavia

    nel rispetto di alcune condizioni.

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./5

    19

    In particolare, affinché vi sia l’esenzione, è necessario che:

    - il trasferimento avvenga a favore di discendenti o del coniuge del de cuius

    o del donante;

    - gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a

    cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo contestualmente alla

    presentazione della dichiarazione di successione o all’atto della

    donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./6

    20

    Nei casi in cui non si applichi l’esenzione, è rilevante la modalità con cui

    valorizzare la quota oggetto di trasferimento gratuito o successione.

    Al riguardo, l’art. 16, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 346/1990 dispone che, con

    riferimento alle «quote di società non azionarie comprese le società semplici e le

    società di fatto», la base imponibile si determini assumendo il valore

    proporzionalmente corrispondente al valore alla data di apertura della

    successione, alternativamente:

    i) del patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato;

    ii) dell’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato tenendo conto dei

    mutamenti sopravvenuti;

    iii) al valore complessivo dei beni e diritti della s.s. al netto delle passività ed

    escludendo i titoli del debito pubblico ed ogni altro bene e diritto dichiarato

    esente dall’imposta.

  • Il trasferimento gratuito e a causa di morte delle quote di s.s./7

    21

    Nei casi di mancanza del bilancio o dell’inventario regolarmente redatti,

    risulteranno applicabili le regole di valorizzazione della quota basate sul valore

    dei beni e dei diritti posseduti dalla società (ai sensi degli artt. da 14 a 19 del

    D.P.R. n. 346/1990, sempre escludendo i titoli del debito pubblico e considerando

    in deduzione le passività).

    Per ciò che riguarda i beni immobili e diritti reali immobiliari, la regola del «valore

    venale in comune commercio», alla data di apertura della successione (ex art.

    14), l’art. 34, comma 5 del D.P.R. n. 346/1990 stabilisce che non è sottoposto a

    rettifica il valore degli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita

    dichiarata in misura non inferiore:

    i) per i terreni, a settantacinque volte il reddito dominicale; e

    ii) per i fabbricati, a cento volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i

    coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi.

  • La liquidazione della quota per causa morte

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    Nel caso in cui manchino specifiche clausole che regolino il trasferimento della

    quota di s.s. agli eredi, si deve procedere alla liquidazione della quota e gli eredi

    diventano titolari di un diritto di credito.

    Sotto un profilo tributario, ai fini dell’imposta di successione, l’art. 18, comma 1,

    lett. d) del D.P.R. n. 346/1990 richiama, quale criterio di valutazione del diritto

    alla liquidazione delle quote di s.s., ai sensi dell’art. 2289 c.c., quello del

    citato art. 16.

    Anche questa casistica è quindi regolata analogamente a quella dell’erede che

    ottiene la quota in senso proprio subentrando nella compagine sociale (ciò nella

    considerazione che il valore della «quota» e del «credito» discendendo dalla

    medesima posta, non possa che essere identico).

  • La segregazione in trust della quota

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    Un caso particolare di trasferimento della quota a titolo gratuito è quello in cui la

    quota di s.s. viene segregata in un trust.

    In questo caso, il trattamento fiscale dell’atto di donazione della quota va

    esaminato in funzione della causa del trust.

    Nel caso in cui si tratti di un trust a causa liberale, diviene rilevante l’applicazione

    dell’imposta di successione e donazione avendo riguardo, per ciò che concerne

    le aliquote dell’imposta e le franchigie, al rapporto di parentela tra il disponente

    ed i beneficiari del trust (momento impositivo è il momento di perfezionamento

    dell’atto di donazione).

  • Gli effetti delle clausole di accrescimento

    24

    Si deve considerare la possibilità, non infrequente nelle s.s., che apposite clausole degli

    statuti o dei patti sociali prevedano accrescimenti a favore dei soci superstiti o

    particolari diritti di acquisizione delle quote nel caso di morte di un socio (in

    particolare a prezzi inferiori al valore di cui all’art. 16, comma 1 del D.P.R. n. 346/1990

    realizzando una liberalità indiretta a favore del soggetto che vanta il diritto di acquisto a

    prezzo agevolato).

    Con riferimento a tali fattispecie, l’art. 11 del D.P.R. n. 346/1990 attribuisce il valore delle

    quote accresciute o con diritto di acquisto a prezzo agevolato, alla quota del beneficiario se

    questi è erede o legatario o, comunque, considera la quota come un legato a favore di tale

    soggetto nel caso in cui il medesimo non sia erede o legatario.

    Nel caso di acquisto a prezzo agevolato si deve intendere che il valore da assumere sia

    quello calcolato ex art. 16, comma 1 del D.P.R. 346/1990 al netto del prezzo agevolato che

    il beneficiario deve comunque pagare agli altri eredi e che costituisce un credito dell’attivo

    ereditario ex art. 18 dello stesso Decreto.

  • Il trasferimento a titolo oneroso – imposizione indiretta

    25

    Con riferimento alla cessione a titolo oneroso della quota di s.s. sono rilevanti sia il

    trattamento dell’atto ai fini delle imposte indirette sia gli effetti in capo al cedente

    con riferimento alle imposte dirette.

    Ai fini delle imposte indirette, l’atto di cessione delle quote, nella forma di atto pubblico o

    di scrittura privata autenticata, è assoggettato ad imposta di registro, in misura fissa (euro

    200), ai sensi dell’art. 11 della Tariffa Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione 5 giugno 2008, n. 225/E), se in un unico

    atto si concretizzano più cessioni (a favore di soggetti diversi) ogni cessione è assoggettata

    al tributo.

    Nel caso in cui il cedente sia un soggetto Iva che agisce nell’ambito della propria attività

    commerciale (ex art. 4, comma 5, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972), la cessione risulta esente

    da imposta ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4 del medesimo Decreto e l’imposta di registro

    si applicherebbe comunque in misura fissa.

  • Il trasferimento a titolo oneroso – imposizione diretta/1

    26

    Il trasferimento della quota posseduta da un socio persona fisica può comportare

    l’emersione di una plusvalenza da cessione ai sensi dell’art. 67 del TUIR, pari

    alla differenza tra il prezzo di cessione ed il costo storico fiscalmente

    riconosciuto.

    Quest’ultimo per le s.s. è valorizzato ai sensi dell’art. 68, comma 6 del TUIR

    tenendo conto delle peculiarità di trattamento ai fini dell’imputazione per

    trasparenza del reddito annualmente prodotto al fine di evitare fenomeni di

    doppia imposizione, in quanto «risultato» di redditi realizzati in vari periodi

    d’imposta e già sottoposti a tassazione in capo ai soci.

  • Il trasferimento a titolo oneroso – imposizione diretta/2

    27

    Criterio di quantificazione del costo fiscalmente

    riconosciuto della quota ex art. 68, c. 6 del TUIR

    A) + Costo di acquisto Nel caso di donazione = costo del

    donante

    Nel caso di successione = costo

    dichiarato agli effetti dell’imposta di

    successione

    B) + Redditi imputati al socio per trasparenza

    C) - Perdite imputate al socio per trasparenza

    D) - Utili distribuiti al socio Nei limiti redditi già imputati al socio

    Costo fiscalmente riconosciuto (A+B-C-D)

  • Il trasferimento a titolo oneroso – imposizione diretta/3

    28

    Prima delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, la tassazione delle

    plusvalenze derivanti da cessione onerosa di partecipazioni realizzate dalle s.s.

    dipendeva dalle soglie di qualificazione ex art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR.

    Conseguentemente, per le operazioni su partecipazioni:

    - qualificate, le relative plusvalenze concorrevano per il 49,72% – soglia mantenuta

    inalterata, per i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, dall’art. 2, comma 3, del D.M. 26

    maggio 2017 – alla formazione del reddito complessivo della società semplice, poi

    imputato per trasparenza ai soci;

    - non qualificate, la s.s. (e non i soci) assolveva l’imposta sostitutiva del 26% di cui

    all’art. 5 del DLgs. 461/1997.

    Con la Legge di Bilancio 2018, anche le s.s. applicano l’imposta sostitutiva del 26% sulle

    plusvalenze derivanti da partecipazione qualificate e non qualificate, realizzate a

    decorrere dall’1 gennaio 2019.

  • Il trasferimento a titolo oneroso – imposizione diretta/4

    29

    Nel caso in cui il socio della società semplice sia una società commerciale, la

    plusvalenza derivante dal trasferimento costituisce una componente positiva

    del reddito d’impresa da dichiarare rispettivamente riferendosi all’art. 58 del

    TUIR (nel caso di socio-società di persone) e all’art. 86 del TUIR (nel caso di

    socio-società di capitale).

    Non è possibile applicare l’art. 87 del TUIR (regime della participation

    exemption) alle plusvalenze derivanti da cessioni di quote di società semplici.

  • Fattispecie assimilabili al trasferimento a titolo oneroso

    30

    Vi sono altre fattispecie equiparate alle cessioni a titolo oneroso (ex art. 9,

    comma 5 del TUIR) e producono i medesimi effetti impositivi:

    - il conferimento in società della quota di s.s.;

    - la costituzione di un diritto reale sulla quota di s.s.;

    - la permuta della quota di s.s..

  • Presunzioni di liberalità in caso di cessione di quote a titolo oneroso/1

    31

    Con riferimento alle cessioni a titolo oneroso di quote di s.s., l’art. 26 del D.P.R. n.

    131/1986 contiene una presunzione legale riferita a trasferimenti immobiliari e di

    partecipazioni.

    La presunzione opera nei casi in cui il trasferimento sia posto in essere: i) tra coniugi o

    ii) tra parenti in linea retta, quando: i) il valore dell’asset o ii) la differenza tra valore e

    prezzo, sia superiore a 180.795,91.

    Il valore, da porre a confronto con il prezzo, deve essere quantificato ai sensi dell’art. 51

    del D.P.R. n. 131/1986 che, analogamente all’art. 14 del D.Lgs. n. 346/1990, definisce

    come rilevante, per gli immobili, il «valore venale in comune commercio» e, per le

    partecipazioni, il valore determinato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 346/1990.

  • Presunzioni di liberalità in caso di cessione di quote a titolo oneroso/2

    32

    Si pone il tema della congruità del prezzo stabilito per la cessione della quota

    tenendo conto del citato art. 26.

    La cessione a titolo oneroso della quota di società semplice non implica la

    tassazione proporzionale ai fini dell’imposta di registro, che è applicata in misura

    fissa all’atto.

    Tuttavia, la presunzione di liberalità può fare emergere – nei casi previsti

    (trasferimenti a favore del coniuge e di parenti in linea retta), piuttosto frequenti

    nell’ambito di gestione di patrimoni familiari – la necessità di valutare attentamente

    le modalità ed i termini con i quali un trasferimento è effettuato tra membri del

    nucleo familiare considerando la possibilità che questo dia luogo ad una liberalità

    indiretta e possa essere valutata ex post come evento rilevante nell’ambito del c.d.

    «abuso del diritto», ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

  • Lo scioglimento del rapporto sociale e la devoluzione/1

    33

    Lo scioglimento del rapporto sociale e della società può avvenire in varie ipotesi:

    1) recesso ed esclusione di uno o più soci;

    2) liquidazione per volontà dei soci;

    3) liquidazione della quota ad uno o più soci a seguito di iniziativa di un terzo;

    4) liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci decorsi sei mesi.

    Ciascuna di queste ipotesi determina la devoluzione del patrimonio o di parte di

    esso, generando la necessità di valutare il relativo trattamento fiscale.

    Con riferimento al socio persona fisica si ricorda che in generale, l’art. 47, comma

    7 del TUIR qualifica come reddito di capitale «le somme o il valore ormale dei beni

    ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del

    capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti»

    specificando che queste costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo

    pagato per l’acquisto o per la sottoscrizione di azioni o quote annullate.

  • Lo scioglimento del rapporto sociale e la devoluzione/2

    34

    L’art. 20-bis del TUIR prevede, ai fini della determinazione dei redditi di

    partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli

    eredi di società di persone, che si utilizzino le disposizioni dell’art. 47, comma 7 del

    TUIR indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata.

    L’art. 20-bis e l’art. 47 del TUIR non regolano una specifica categoria reddituale

    limitandosi a definire le modalità di determinazione di una componente che, per le

    società semplici, deve essere classificata in una delle categorie che compongono il

    reddito complessivo. Tale principio è avallato dall’Agenzia delle Entrate nella

    circolare n. 6/E/2006.

    Per le s.a.s. e per le s.n.c. il reddito è certamente d’impresa.

    Per le s.s. lo scenario si complica dovendo esaminare i beni detenuti dalla società

    che vengono liquidati per la devoluzione totale o parziale del patrimonio.

  • Grazie per l’attenzione!

    Giuseppe Molinaro

    [email protected]

    35

    mailto:[email protected]