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I Nuovi LEA GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15 INCONTRI FIMMG Palermo

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I Nuovi LEA

GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15

INCONTRI FIMMG Palermo

SOMMARIO • PREMESSA • LE PRINCIPALI NOVITA’ • CONDIZIONI DI EROGABILITA’ E

INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA • I NUOVI CODICI DI ESENZIONE • ULTERIORI PRECISAZIONI

SOMMARIO • PREMESSA • LE PRINCIPALI NOVITA’ • CONDIZIONI DI EROGABILITA’ E

INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA • I NUOVI CODICI DI ESENZIONE • ULTERIORI PRECISAZIONI

I NUOVI LEA GU n. 65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15

64 ARTICOLI 12 ALLEGATI 396 PAGINE

ALLEGATI • ALLEGATO 1: PREVENZIONE COLLETTIVA E

SANITA’ PUBBLICA • ALLEGATO 2: AUSILI MONOUSO • ALLEGATO 3: PRESIDI PER DIABETICI E

MALATTIE RARE • ALLEGATO 4: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

SPECIALISTICA AMBULATORIALE • ALLEGATO 4 FAR: LISTA FARMACI DOSABILI;

GENETICA COLONNA A (PATOLOGIE DIAGNOSTICABILI); GENETICA COLONNA B (ESAMI ESEGUIBILI SU INDICAZIONE SPECIALISTICA); GENETICA MOLECOLARE SU MATERIALE BIOPTICO

I NUOVI LEA INCONTRI FIMMG Palermo

ALLEGATI • ALLEGATO 4 A: DENSITOMETRIA OSSEA • ALLEGATO 4B: CHIRURGIA REFRATTIVA • ALLEGATO 4C: PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE • ALLEGATO 5: AUSILI SU MISURA • ALLEGATO 6: DRG A RICHIO INAPPROPRIATEZZA • ALLEGATO 6A: PRESTAZIONI IN DS A RISCHIO

INAPPROPRIATEZZA • ALLEGATO 7: MALATTIE RARE PRESTAZIONI

ESENTI

I NUOVI LEA

ALLEGATI • ALLEGATO 8: ELENCO DELLE MALATTIE CRONICHE

INVALIDANTI E TABELLE DI CORRISPONDENZA, PACCHETTI PRESTAZIONALI NUOVO NOMENCLATORE

• ALLEGATO 8BIS: CLASSIFICAZIONE ICD9 • ALLEGATO 9: ASSISTENZA TERMALE • ALLEGATO 10A: MATERNITA’ RESPONSABILE • ALLEGATO 10B: CONTROLLO MATERNITA’ FISIOLOGICA • ALLEGATO 10C: DIAGNOSI PRENATALE INVASIVA • ALLEGATO 11: MODALITA’ DI EROGAZIONE DISPOSITIVI

MEDICI MONOUSO • ALLEGATO 12: MODALITA’ EROGAZONE PRESTAZIONI

ASSISTENZA PROTESICA

I NUOVI LEA

I Nuovi LEA: le novità

Un «passaggio storico». I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, GU n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n. 15 rinnovano profondamente la sanità pubblica italiana (a distanza di 16 anni dall'ultimo aggiornamento). Si tratta delle attività, i servizi e le prestazioni che il Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse raccolte attraverso la fiscalità generale.

I Lea verranno aggiornati annualmente.

I NUOVI LEA

Il nuovo provvedimento rappresenta il risultato di un lavoro condiviso tra Stato, Regioni e Società scientifiche. La Legge di stabilità 2016 ha vincolato 800 milioni di euro per l'aggiornamento dei LEA. Per garantire l'aggiornamento continuo, sistematico, su regole chiare e criteri scientificamente validi dei Livelli essenziali di assistenza, è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni e il coinvolgimento dei soggetti con competenze tecnico-scientifiche disponibili a livello centrale e regionale.

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SOMMARIO • PREMESSA • LE PRINCIPALI NOVITA’ • CONDIZIONI DI EROGABILITA’ E

INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA • I NUOVI CODICI DI ESENZIONE • ULTERIORI PRECISAZIONI

I NUOVI LEA

Ecco le principali novità del decreto: - Innova il nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che risaliva al 1996, escludendo prestazioni obsolete e introducendo prestazioni tecnologicamente avanzate. Per esempio: adroterapia, enteroscopia con microcamera ingeribile, tomografia retinica (OTC); - Innova il nomenclatore dell'assistenza protesica, dopo 18 anni, introducendo ausili protesici tecnologicamente avanzati ed escludendo quelli obsoleti. Per esempio: strumenti e software di comunicazione alternativa ed aumentativa, tastiere adattate per persone con gravissime disabilità, protesi ed ortesi di tecnologie innovative;

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- Aggiorna gli elenchi di malattie rare, croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal ticket. Inserisce più di 110 entità, tra malattie rare singole e gruppi, e 6 nuove patologie croniche; - Offre nuovi vaccini e individua nuovi destinatari in accordo con il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale. - Aggiorna la lista delle prestazioni che il SSN offre gratuitamente (senza ticket) a coppie e donne in epoca preconcezionale e in gravidanza e in puerperio in pieno accordo con le Linee guida sulla gravidanza; - Introduce lo screening neonatale per sordità congenita e cataratta congenita. E lo screening neonatale esteso per molte malattie metaboliche ereditarie a tutti i nuovi nati;

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- Inserisce l'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche ed invalidanti, negli stadi clinici moderato e grave. Di conseguenza, si riconosce alle pazienti il diritto ad usufruire in esenzione di alcune prestazioni specialistiche di controllo; - Trasferisce la celiachia dall'elenco delle malattie rare all'elenco delle malattie croniche. Sarà sufficiente una certificazione di malattia redatta da uno specialista del SSN (in Sicilia dal MMG) per ottenere il nuovo attestato di esenzione;

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- Recepisce la legge n. 134 del 2015 sui disturbi dello spettro autistico, che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico; - Inserisce nella specialistica ambulatoriale tutte le prestazioni necessarie per la procreazione medicalmente assistita (PAM), omologa ed eterologa, fino ad oggi erogate solo in regime di ricovero.

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I NUOVI LEA

Il DPCM sui “nuovi LEA” ha suscitato una serie di discussioni relative alle limitazioni dell’attività prescrittiva del medico. Qualche chiarimento sembra necessario. Fondamentale è la distinzione tra “condizioni di erogabilità” e “indicazioni di appropriatezza”. Le “condizioni di erogabilità” indicano precisi vincoli prescrittivi che consentono al medico di attuare una prescrizione. Sono state limitate a pochissime situazioni, quali i test genetici, la densitometria ossea (ma già alcune regioni avevano decretato in materia , in Sicilia decreto Cittadini) , alcune prestazioni di medicina nucleare.

Hanno, di fatto, lo stesso significato delle note AIFA.

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Le “indicazioni di appropriatezza”, invece, sono uno strumento per il medico prescrittore che consente di identificare le situazioni nelle quali le evidenze scientifiche rendono raccomandabile l’esecuzione di un accertamento. Le indicazioni relative ai test allergologici, oggetto di dubbie interpretazioni, si collocano proprio tra queste. Esse non pongono alcun vincolo al medico che, nella singola situazione clinica, può derogare alle stesse senza che ciò gli venga contestato. Tuttavia, le “indicazioni di appropriatezza” consentono alle Regioni e alle Aziende Sanitarie di disporre di indicazioni ufficiali sulle quali indirizzare le attività di controllo e valutare il comportamento prescrittivo complessivo del medico. Come poi Regioni e Aziende Sanitarie attueranno i controlli sul complessivo profilo prescrittivo del medico è ancora materia tutta da definire, per molti aspetti legata anche al prossimo rinnovo convenzionale.

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Comunque allo stato attuale le «indicazioni di appropriatezza» prescrittiva definiscono specifiche condizioni riferite: • allo stato clinico o personale del destinatario, • alla particolare finalità della prestazione - terapeutica,

diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni –

• al medico prescrittore, • all’esito di procedure o accertamenti pregressi, e sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale a seguito di una autonoma e responsabile valutazione del medico prescrittore circa la loro utilità nel singolo caso clinico, fermo restando l’obbligo di riportare sulla ricetta il solo quesito clinico o sospetto diagnostico.

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INCONTRI FIMMG Cefalù, 3 luglio 2017 I NUOVI LEA

INCONTRI FIMMG Cefalù, 3 luglio 2017 I NUOVI LEA

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Esenzione BPCO Le condizioni che danno diritto all‘esenzione 057 per BPCO

1) Condizione essenziale è ovviamente la diagnosi di BPCO. La diagnosi di BPCO si basa sulla dimostrazione di ostruzione non reversibile alla spirometria (curva flusso volume). Quindi il MMG deve essere in possesso di una spirometria con test di broncodilatazione. Se non ce l'ha dovrà prescriverla. L'ostruzione è dimostrata quando il rapporto FEV1/CVF (quello che spesso viene chiamato indice di Tiffeneau) è inferiore a 70% (0,7). Ma non basta. Questo rapporto deve rimanere al di sotto del valore 70%, anche dopo il test di broncodilatazione, basato sulla ripetizione della spirometria 15-20 minuti dopo l'inalazione di 4 puffs di salbutamolo (Ventolin). Solo allora l'ostruzione viene definita non reversibile. La reversibilità è definita completa (tipico nell'Asma) se il rapporto FEV1/CVF post broncodilatazione risale sopra il 70 % con FEV1 aumentato del 12 % o 200 ml in valore assoluto.

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2) Per l'esenzione della BPCO bisogna poi valutare la gravità dell'ostruzione. Ci si riferisce sempre alle GOLD 2010: Se il rapporto FEV1/CVF (Tiffeneau) è <70% anche dopo broncodilatazione, per la stadiazione di gravità ci si riferisce solo al valore del FEV1 (o VEMS) post broncodilatatore secondo lo schema seguente: - ostruzione lieve se FEV 1 > 80% del valore di riferimento - Ostruzione moderata se FEV1 tra 50 e < 80 del valore di riferimento - Ostruzione grave se FEV1 tra 30 e 50% del valore di riferimento - Ostruzione molto grave FEV1 < 30% del valore di riferimento. L'esenzione per BPCO è possibile richiederla solo per le condizioni di BPCO moderata, grave e molto grave. Quindi, l’esenzione per BPCO viene riconosciuta quando la spirometria con test di broncodilatazione che mostri ostruzione non reversibile (FEV1/CVF <70%) e gravità da moderata a grave e a molto grave. Legenda : FEV1 (o VEMS) = Volume espirato in 1 secondo CVF= Quantità d'aria che viene espirata con una espirazione massimale dopo un inspirazione massimale.

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Esenzione BPCO

BPCO FEV1/CVF post broncodilatatore

FEV1 (gravità) Esenzione

Lieve < 70% >80% no

Moderata < 70% 50 – 80% si

Grave < 70% 30 – 50% si

Molto grave

< 70% <30% si

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INDICAZIONI DI APPROPRIATEZZA • I NUOVI CODICI DI ESENZIONE • ULTERIORI PRECISAZIONI

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Nella mail inviata dall’Assessorato a tutti i soggetti Veniva trasmessa la nota 41820 del 22/05/2017 e alcuni allegati oltre al testo esplicativo a commento . • l’allegato 8 Bis in formato pdf, pubblicato nella GURI

del 18/03/2017; • l’allegato 8 Bis in formato excel (versione 01) editabile e

con aggiunti i codici delle prestazioni del catalogo regionale (senza punti);

Si precisa che in tale file potrebbe esserci qualche refuso generato dalla conversione del file pdf in excel e dall’aggiunta dei codici del catalogo delle prestazioni regionali .

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Ad integrazione ed in attesa di una circolare ministeriale per la gestione della fase transitoria si forniscono di seguito alcune precisazioni: 1) il controllo per le prestazioni correlate di cui all’allegato 8 bis è attivo sul sistema tessera sanitaria (per la dematerializzata) a decorrere dal 01/06/2017; 2) i nuovi codici di esenzione per patologia da 057 a 067 si possono già utilizzare da subito; 3) le esenzioni per malattia rara di cui allegato 7 del DPCM andranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione (come specificato nell’articolo 64 comma 4 del DPCM allegato) e quindi dal 15 settembre 2017; per adesso rimane in vigore l’attuale tabella;

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4) i codici di esenzione per patologia non più presenti nell’allegato 8 bis e confluite tra le malattie rare saranno mantenuti attivi fino all’entrata in vigore dell’allegato 7 del DPCM (esenzioni per malattie rare); si tratta dei seguenti codici: 004 anemie emolitiche confluisce in RDG010 034 miastenia grave confluisce in RFG101 047 sclerosi sistemica confluisce in RM0120; 5) per quanto riguarda la celiachia (che transita da malattia rara codice RI0060 ad esenzione per patologia codice 059), fino a comunicazione del ministero, saranno mantenuti attivi entrambi i codici, per dare il tempo ai soggetti interessati di richiedere il nuovo attestato di esenzione;

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6) per la gravidanza, nel nuovo protocollo di cui all’allegato 10 sono riportati molti codici del nuovo nomenclatore non presenti in quello in vigore; in considerazione che in base all’art 64 del DPCM, il nuovo nomenclatore andrà in vigore dopo la pubblicazione del DM ministeriale, se ne rimanda l’applicazione anche dell’allegato 10.

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Grazie per l’attenzione

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