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1 GUIDA RAPIDA GUIDA RAPIDA AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DOMESTICO I DIRITTI E I DOVERI DEI COLLABORATORI FAMIGLIARI E DEI DATORI DI LAVORO

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Guida al CCNL LAVORO DOMESTICO

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GUIDA RAPIDAGUIDA RAPIDA

AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO DOMESTICO

I DIRITTI E I DOVERI DEI COLLABORATORI FAMIGLIARI E DEI DATORI DI LAVORO

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Chi sono i collaboratori familiari?

La categoria dei collaboratori familiari racchiude in sé tutte le lavoratrici e i lavoratori che prestano la loro opera “per il soddisfacimento delle esigenze familiari del datore di lavoro e del suo nucleo familiare”.

Rientrano, quindi nella definizione di collaboratori familiari diverse figure ormai ben conosciute nella vita quotidiana dalle famiglie italiane: la donna delle pulizie (detta colf), la tata, la baby-sitter, l’assistente familiare addetta al servizio dei malati, anziani e disabili (dette badantibadanti) che svolgono mansioni diverse, ma comunque destinate esclusivamente alla famiglia.

Ciò che identifica i collaboratori domestici e familiari e quindi lo

SCOPOSCOPO del loro lavoro:IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

DEL DATORE DI LAVORO.

GUIDA - Al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domesticoI diritti e i doveri dei collaboratori famigliari e dei datori di lavoro.

1 - IL COLLABORATORE DOMESTICO: DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Approfondimento su internet

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Chi sono i collaboratori familiari?

GUIDA - Al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domesticoI diritti e i doveri dei collaboratori famigliari e dei datori di lavoro.

1 - IL COLLABORATORE DOMESTICO: DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

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1 - IL COLLABORATORE DOMESTICO: DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE

Quando esiste il vincolo di parentela

Le prestazioni di lavoro domestico tra parenti e affini si presumono gratuite in quanto rese per motivi affettivi e non conseguenti ad un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

E’, tuttavia, possibile che si instauri un rapporto di lavoro tra parenti ed affini e quindi che si possa assumere un parente come collaboratore familiare, ma solo in presenza di particolari situazioni. I lavoratori domestici legati da vincolo di parentela debbono, quindi, provare l’esistenza dei requisiti della subordinazione salvo alcuni casi specificatamente indicati dalla legge.

Non è necessario fornire la prova della subordinazione in caso di:

• Assistenza a invalidi che usufruiscono dell’indennità di accompagnamento

• Perpetue al servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico

• Quando le mansioni sono svolte a favore del parente o affine all’interno della comunità di

tipo familiare in cui vive stabilmente• Assistenza a ciechi, mutilati e invalidi civili

E’ necessaria la prova in caso di:• In presenza di particolari situazioni, da valutare caso per caso, che giustificano o

rendono credibile l’esistenza di un rapporto di lavoro vero e proprio

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il rapporto di lavoro domestico

Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato ove la prestazione del lavoratore è finalizzata al funzionamento della vita familiare, sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.

Si svolge o in forma continuativa, cioè presso l’abitazione del datore di lavoro e con l’eventuale fruizione del vitto e dell’alloggio, o in forma parziale, ad esempio solo in alcuni giorni della settimana oppure a ore.

(legge 2 aprile 1958 n.339)

FORMA CONTINUATIVA

PRESSO ABITAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

EVENTUALE FRUIZIONE DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO

FORMA PARZIALE

SOLO IN ALCUNI GIORNI DELLA SETTIMANAO A ORE

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

L’inquadramento del lavoratore

Il nuovo CCNL in vigore dal 1/3/2007 ha introdotto alcune novità:

• i lavoratori sono suddivisi in 4 livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi: normale e super

• il parametro super si configura ogni volta che si tratta di mansioni attinenti la cura della persona

I LIVELLI – LE MANSIONI – LE RETRIBUZIONIIl nuovo CCNL ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto alla normativa precedente:

• ad ogni livello corrisponde un’analitica descrizione dei profili• si distingue tra i lavoratori senza esperienza e con esperienza • l’assegnazione di un livello differisce in caso di assistenza effettuata a persona autosufficiente o non autosufficiente• è stato introdotto il tempo parziale

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LIVELLOPROFILO PROFESSIONALE

MANSIONELavoratori conviventi

(euro mensili)

Lav. Conviv. PART-TIME

(euro mensili)

Lavoratori non conviv.

(paga oraria)

Livello A

Sprovvisti di esperienza professionale, svolgono mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro

Colf, addetto alle pulizie, addetto alla lavanderia, aiuto cucina, assistente animali domestici, ecc…

569,52 euro 4,14 euro

Livello Super A

Addetto alla compagnia, baby sitter 673.07 euro 4,87 euro

Livello B

In posesso della necessaria esperienza (almeno 12 mesi). Svolgono con specifica competenza le proprie mansioni.

Collaboratore generico polifunzinale, custode, camerire, addetto alla stireria, ecc…

724,85 euro 517,75 euro 5,18 euro

Livello Super B

Assistente a persone autosufficienti 776,62 euro 543,64 euro 5,49 euro

Livello C

In possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità.

Cuoco 828,40 euro 600,59 euro 5,80 euro

Livello Super C

Assistente a persone non autosufficienti, comprese, se richieste le prestazioni connesse al vitto e l a pulizia

880,17 euro 6,10 euro

Livello D

In possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro con responsabilità di autonomia decisionale e/o coordinamento

Amministratore dei beni di famiglia, maggiordomo, governante, capo cuoco, capo giardiniere, istruttore

1.035,50 euro

+ indenn.153,12 euro

7,04 euro

Livello Super D

Assistente a persone non autosufficienti, direttore di casa

1.087,27 euro

+ indenn.153,12 euro

7,35 euro

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

L’orario di lavoro: il servizio in regime di convivenzaSe l’inquadramento determina la natura della prestazione lavorativa, (ovvero il “cosa fa” il lavoratore), l’orario di lavoro determina la durata della stessa nell’arco della giornata, della settimana e del mese.

Nel contratto di lavoro domestico, l’orario di lavoro è rimesso all’accordo tra le parti, nel rispetto di alcuni limiti massimi.

Ci sono due tipologie di possibili orari di lavoro

• CONVIVENTI

• NON CONVIVENTI AD ORE

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

L’orario di lavoro: il servizio in regime di convivenzaCONVIVENTI

Assicurano la loro presenza continuativa sul posto di lavoro, fruendo di vitto e alloggio, per un massimo di 54 ore settimanali e 10 ore al giorno non consecutive, distribuite nelle fasce orarie stabilite dal contratto in accordo tra le parti.La convivenza è un obbligo del lavoratore e fa parte delle prestazioni lavorative oggetto del contratto.

Convivenza a tempo parziale:Possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali

A. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e SUPER B

B. Gli studenti in età compresa tra i 16 e i 40 anni

E’ obbligatoria la forma scritta

L’orario deve essere interamente compreso tra le 6 e le 14 oppure tra le 14 e le 22 oppure nel limite massimo di 10 ore al giorno, in non più di 3 giorni settimanali.

Convivenza a tempo parziale:Possono essere assunti in regime di convivenza con orario fino a 30 ore settimanali

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

L’orario di lavoro: il servizio in regime di convivenzaNON CONVIVENTI AD ORE

Svolgono la loro attività lavorativa ad ore.

L’orario massimo giornaliero non può essere superiore alle 8 ore e alle 40 ore settimanali.

La distribuzione settimanale delle ore lavorative non può superare i 5 o 6 giorni.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Due particolari tipologie di servizio: L’assistenza e la presenza notturna

PRESENZA NOTTURNA(fascia oraria: 21.00-08.00)

Riguarda il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna. Il datore di lavoro deve assicurare il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. Se al lavoratore, per necessità del datore di lavoro, saranno richieste prestazioni di lavoro diverse dalla presenza, queste non saranno considerate ore di straordinario, ma sranno retribuite aggiuntivamente secondo quanto previsto per i lavoratori non conviventi.

ASSISTENZA NOTTURNA(fascia oraria: 20.00-08.00)

Riguarda il personale assunto per assicurare interventi di assistenza a favore di soggetti autosufficienti o non autosufficienti che, a intervalli di tempo, e quindi in modo ono continuo, hanno bisogno di specifici atti di intervento.L’orario di lavoro è compreso tra le 20.00 e le 8.00.A carico del datore di lavoro è previsto specificatamente l’obbligo di fornire la prima colazione, la cena e un’idonea sistemazione per la notte.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Due particolari tipologie di servizio: L’assistenza e la presenza notturna

ASSISTENZA NOTTURNAAUTOSUFFICIENTI

(VALORI MENSILI)(fascia oraria: 20.00-08.00)

LIVELLO SUPER B893,12 euro

ASSISTENZA NOTTURNANON AUTOSUFFICIENTI

(VALORI MENSILI)(fascia oraria: 20.00-08.00)

LIVELLO SUPER C1.012,20 euro

LIVELLO SUPER D1.250,37 euro

PRESENZA NOTTURNA

(VALORI MENSILI)(fascia oraria: 21.00-08.00)

LIVELLO UNICO598,01 euro

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il lavoro notturno

L’attività lavorativa, diversa dall’assistenza e dalla presenza notturna, prestata fra le ore 22 e le ore 6 deve considerarsi lavoro notturno e deve essere compensata con

una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Il contratto a tempo determinato

Il contratto di lavoro domestico è solitamente inteso a tempo indeterminato.Per necessità particolari, legate a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo

o sostitutivo è tuttavia possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATOCONTRATTO A TEMPO DETERMINATOpone un termine al rapporto di lavoro, scaduto il quale il contratto si ritiene pone un termine al rapporto di lavoro, scaduto il quale il contratto si ritiene

risoltorisolto

• Il termine del contratto di lavoro deve risultare da atto scritto (generalmente nella lettera di assunzione), in cui si devono specificare le ragioni per le quali viene stipulato

il contratto a tempo detereminato.• Tale obbligo scritto viene meno se il rapporto di lavoro è occasionale o non è

superiore a 12 giorni di calendario.• La durata complessiva del rapporto di lavoro a termine non potrà essere superiore ai

3 anni.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

JOB SHARING o lavoro ripartito

Con l’introduzione del contratto di JOB SHARING, più soggetti, in genere due, condividono un unico rapporto di lavoro a tempo pieno, assumendosene insieme la

responsabilità.Consiste nella condivisione di uno stesso rapporto di lavoro da parte di 2 persone – il

contatto che viene stipulato è unico – che possono pianificare e modificare a loro discrezione la distribuzione dell’orario di lavoro, sostituendosi quando e come

desiderano.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

Costituisce il corrispettivo della prestazione lavorativa fornita dal lavoratore ed è espressamente prevista dall’articolo 36 della Costituzione che recita: “Il lavoratore Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza libera e ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia una esistenza libera e

dignitosa.dignitosa.”

Al momento della stipulazione del contratto, datore di lavoro e lavoratore si accordano sullo stipendio, o retribuzione, che può essere quantificato su base

oraria o mensile.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:

• RETRIBUZIONE MINIMA CONTRATTUALE

• SCATTI DI ANZIANITA’

• EVENTUALE SUPERMINIMO

• EVENTUALE COMPENSO VITTO E ALLOGGIO

______________________________________________

LA RETRIBZUIONE GLOBALE DI FATTO

Approfondimento su internet

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

RETRIBUZIONE MINIMA CONTRATTUALE

Rappresenta la soglia minima di riferimento a cui le parti devono adeguarsi nel fissare la retribuzione effettiva per lo svolgimento del lavoro domestico.

Una commissione composta da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori adegua annualmente i minimi contrattuali.

Non è possibile fissare retribuzioni effettive al di sotto di tale soglia.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

GLI SCATTI DI ANZIANITÀ

Al lavoratore spetta uno SCATTO di retribuzione:

• per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro

• pari al 4% della retribuzione minima contrattuale di riferimento

• per un massimo di 7 bienni

• non assorbibili dal superminimo

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

IL SUPERMINIMO

Fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali, il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare una retribuzione effettiva più alta rispetto q quella prevista dalle

tabelle retributive.Tale surplus prende il nome di SUPERMINIMO e può essere:

• ASSORBIBILE• NON ASSORBIBILE

Spetta alle parti concordare se il superminimo è assorbito o ricompreso da eventuali aumenti contrattuali.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

TREDICESIMA

Ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto.

La tredicesima va corrisposta entro il mese di dicembre in occasione del Natale.Se le prestazioni non raggiungono un anno di servizio, la tredicesima sarà conteggiata

in base ai mesi di lavoro effettivo.Matura anche in caso di assenza per malattia, infortunio, maternità nei limiti del

periodo di conservazione del posto.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

L’INDENNITA’ DI VITTO E ALLOGGIO

Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio:

• è un plusvalore che si aggiunge alla retribuzione quando è necessario calcolare ferie, tredicesima, lavoro straordinario…

•Spetta al lavoratore che usufruisca in natura di alloggio, colazione o pranzo, cena, nei limiti fissati dal contratto

Il valore convenzionale dell’indennità di vitto e alloggio viene stabilito di anno in anno e può essere reperito sul sito dell’INPS (http://www.inps.it) e sul sito del Ministero del

lavoro (http://www.lavoro.gov.it).

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

PROSPETTO PAGA

Il datore di lavoro, al momento della corresponsione della retribuzione, deve compilare UN PROSPETTO PAGA in duplice copia:

• una copia spetta al lavoratore e deve essere firmata dal datore di lavoro• l’altra copia, firmata dal lavoratore, è trattenuta dal datore di lavoro

Nel prospetto paga deve essere evidenziato:

• la retribuzione minima contrattuale• eventuali scatti di anzianità

• eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio• l’eventuale superminimo

• i compensi per le ore di lavoro straordinario• i compensi per le festività

• le trattenute per gli oneri previdenziali

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

La retribuzione

L’ATTESTAZIONE DEI COMPENSI ANNUALI(MODELLO SOSTITUTIVO DEL CUD)

Ogni anno, e al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore una dichiarazione che attesti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno al netto degli oneri previdenziali.

Si tratta di una certificazione da redigere in duplice copia una per il lavoratore firmata dal datore di lavoro, l’altra per il datore di lavoro firmata dal lavoratore.

E’ possibile informarsi presso gli sportelli del patronato sulla deducibilità del reddito complessivo dei contributi INPS versati nel corso dell’anno (per il 2007 fino ad €

1.549,37) e sulla possibile detrazione d’imposta, delle spese sostenute per l’assistenza delle persone non autosufficienti (per il 2007 fino ad un importo massimo di € 2.100,00

per chi ha un reddito inferiore a € 40.000,00).

Il modello sostitutivo CUD deve essere utilizzato dal lavoratore per la compilazione del Modello Unico.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

IL PERIODO DI PROVA

I lavoratori domestici sono soggetti a un periodo di prova che ha una durata massima fissata per legge:

In tale periodo il rapporto di lavoro può essere risolto dalle parti in qualsiasi momento e senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore, della retribuzione per il

lavoro prestato comprese eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato, come il lavoro straordinario. Il lavoratore domestico che ha superato il

periodo di prova senza aver ricevuto disdetta si intende automaticamente confermato e il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LE FERIE

Come per tutti i lavoratori anche per le colf le ferie sono un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito: le ferie quindi devono essere usufruite e non possono

esser indennizzate, salvo che il rapporto di lavoro si interrompa.

• Al lavoratore domestico spettano 26 giorni lavorativi (parametrati su 6 giorni) di ferie per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente

dall’orario di lavoro.

• I lavoratori di cittadinanza non italiana che hanno la necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, possono, con l’accordo del datore di lavoro, accumulare le ferie nell’arco massimo di un biennio

• Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Il datore di lavoro tenuto conto delle sue esigenze e di quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie da giugno a settembre, salvo accordi diversi tra le parti. L e ferie possono essere frazionate in

non più di due periodo all’anno, purchè concordati tra le parti.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LE FERIE

Come per tutti i lavoratori anche per le colf le ferie sono un diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito: le ferie quindi devono essere usufruite e non possono

esser indennizzate, salvo che il rapporto di lavoro si interrompa.

• Non possono essere godute durante il preavviso di licenziamento, la malattia o l’infortunio.

•Il lavoratore che normalmente usufruisce del vitto e dell’alloggio, ma che non ne fa uso durante le ferie, ha diritto a percepire, per il periodo delle ferie, una retribuzione

comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto per ogni giorno di ferie usufruito.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LE ASSENZE E I PERMESSI

Le ASSENZE del lavoratore devono essere in ogni caso tempestivamente comunicate e giustificate al datore di lavoro.

A seguito di una assenza ingiustificata protratta per più di 5 giorni, il datore di lavoro può attivare la procedura di contestazione e di licenziamento.

Ai lavoratori potranno essere concessi, per giustificati motivi, dei PERMESSI NON RETRIBUITI, di breve durata.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

DIRITTO ALLO STUDIO

Il datore di lavoro deve favorire la frequenza del lavoratore ai corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell’obbligo o di uno specifico titolo professionale.

Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma possono essere recuperate nel normale orario di lavoro. Sono, invece retribuite le ore relative agli

esami coincidenti con l’orario giornaliero.I lavoratori domestici con contratto a tempo pieno e indeterminato, che lavorano da almeno 12 mesi, possono usufruire di 40 ore di permesso retribuito all’anno per la frequenza di corsi di formazione professionali specifici per collaboratori famigliari o

assistenti domiciliari.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

TRASFERIMENTI E TRASFERTE

Solo per i lavoratori conviventi, è

previsto esplicitamente

l’obbligo di seguire il datore di lavoro o la persona di cui si è addetti alla cura,

in soggiorni temporanei in altro

comune.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

IL LAVORO STRAORDINARIO

Al lavoratore può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l’orario

stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo

giustificato motivo di impedimento.

Tale richiesta deve essere avanzata dal datore di lavoro con almeno un giorno di preavviso,

salvo casi di emergenza o particolari necessità

improvvise.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

IL RIPOSO GIORNALIERO

Il lavoratore convivente ha diritto

• ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata

• ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane non inferiore alle 2 ore

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

IL RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale del lavoratore domestico è di 36 ore di cui:

• 24 ore normalmente coincidenti con la domenica (salvo che il lavoratore professi una fede religiosa che prevede la solennizzazione in una giornata diversa dalla domenica).Il riposo della domenica è irrinunciabile. Se per esigenze imprevedibili fosse richiesta la prestazione nel giorno del riposo domenicale, al lavoratore spetta un ugual numero di ore di riposo durante la giornata immediatamente seguente e per le ore prestate nella giornata di domenica, sarà riconosciuta la maggiorazione del 60% della retribuzione

globale di fatto.

• 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana concordato tra le parti. Qualora sia richiesta la prestazione nel giorno di riposo infrasettimanale, le ore

effettuate saranno compensate con una maggiorazione pari al 40% a meno che il mancato riposo non venga recuperato in altro giorno della settimana.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LE FESTIVITA’

Sono considerate festive le seguenti giornate:

• 1° gennaio e 6 gennaio• lunedì di pasqua

• 25 aprile• 1° maggio• 2 giugno• 15 agosto

• 1° novembre• 8 dicembre e 25 dicembre e 26 dicembre

• Santo Patrono (Torino 24 giugno)

In caso di prestazione lavorativa durante una giornata festiva il lavoratore ha diritto oltre alla normale retribuzione giornaliera al pagamento delle ore lavorative con la

retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. Qualora la festività coincida con la domenica il lavoratore avrà diritto al recupero del

riposo in altra giornata o in alternativa al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

IL CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio spetta al lavoratore domestico un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, previa presentazione al datore di lavoro della documentazione

dell’avvenuto matrimonio.

Per il periodo di congedo matrimoniale al lavoratore che normalmente beneficia del vitto e dell’alloggio deve essere corrisposto il compenso sostitutivo convenzionale.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LA MATERNITA’

Per tale periodo la lavoratrice potrà avanzare domanda di indennità di maternità liberando il datore di lavoro dal versamento della retribuzione e dei contributi.

Continuano a maturare a carico del datore di lavoro: le ferie, la liquidazione/TFR e la tredicesima per la parte (il 20%) non liquidata dall’INPS.

Alla lavoratrice domestica con gravidanza a rischio accertata spetta l’astensione anticipata.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LA MATERNITA’

Per fruire del congedo di maternità la lavoratrice deve presentare alla sede INPS di residenza e al datore di lavoro, entro i 2 mesi antecendenti la data presunta del parto:

• l’apposita domanda di congedo maternità (modello MAT), in cui inserire le generalità della lavoratrice e l’indicazione del datore di lavoro, della sede e delle mansioni del

lavoro.• il certificato medico che indichi il mese di gestazione e la data presunta del parto.

Entro 30 giorni dal parto la lavoratrice deve inviare sempre all’INPS di residenza il certificato di nascita del figlio.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LA MATERNITA’

2 MESI PRIMA DEL PARTO

3 MESI DOPO IL PARTO

1 MESE PRIMA DEL PARTO

4 MESI DOPO IL PARTO

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

L’INDENNITA’ DI MATERNITA’

Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto all’indennità di maternità pagata dall’INPS, pari all’80% della retribuzione convenzionale.

Le lavoratrici domestiche hanno diritto alla tutela economica solo se:

• hanno almeno 1 anno di versamenti contributivi nei 24 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria

oppure• hanno almeno 6 mesi di versamenti contributivi nei 12 mesi precedenti il periodo di

assenza obbligatoria

Attenzione: le colf non hanno diritto alla maternità facoltativa

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LA MALATTIA

In caso di malattia il primo obbligo del lavoratore è informare tempestivamente il datore di lavoro; salvo cause di forza maggiore, entro l’inizio dell’orario di lavoro.

Entro 2 giorni dovrà far pervenire al datore di lavoro il certificato medico indicante i giorni di astensione dell’attività necessari per la guarigione.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LA MALATTIA

L’indennità di malattia è a totale carico del datore di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio

Non c’è l’obbligo di trasmissione all’INPS del certificato medico

La retribuzione globale di fatto è ridotta per i primi tre giorni al 50% mentre è intera, cioè al 100% per i successivi

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

LA MALATTIA

Dopo un certo numero di giorni il lavoratore perde il diritto alla retribuzione, ma ha diritto alla conservazione del posto per un numero di giorni che varia con l’anzianità di

servizio presso lo stesso datore di lavoro:

• Fino a 6 mesi di anzianità – 8 giorni retribuiti nell’anno solare – I primi 3 giorni di malattia retribuiti al 50%. Dal 4° all’8° giorno retribuiti al 100% - Conservazione del

posto 10 giorni di calendario

• Da 6 mesi a 2 anni di anzianità – 10 giorni retribuiti nell’anno solare – I primi 3 giorni di malattia retribuiti al 50%. Dal 4° al 10° giorno retribuiti al 100% - Conservazione del posto 45 giorni di calendario.

• Oltre 2 anni di anzianità – 15 giorni retribuiti nell’anno solare – I primi 3 giorni di malattia retribuiti al 50%. Dal 4° al 15° giorno retribuiti al 100% - Conservazione del posto 180 giorni di calendario.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

INFORTUNIO SUL LAVORO

Se il lavoratore resta vittima di un infortunio sul lavoro sarà l’INAIL a pagare la relativa indennità. Con il pagamento dei contributi all’INPS il datore di lavoro assolve anche

l’obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro.

L’INAIL indennizza il lavoratore che si fa male sul lavoro e, secondo precise condizioni, anche gli incidenti stradali che avvengono sui percorsi di lavoro, cioè quelli occorsi:

• Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro

• Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro.

• Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora il datore di lavoro non provveda a fornirli.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

INFORTUNIO SUL LAVORO

Le erogazioni dell’INAIL sono:

• Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta• indennizzo per danno biologico e danno patrimoniale

• Rendita e assegno una tantum ai superstiti in caso di morte• Fornitura di protesi e presidi ortopedici

• Assegno per l’assistenza personale e continuativa• Cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti clinici.

La denuncia di infortunio o di malattie insorte a causa del lavoro svolto deve essere presentata all’ INAIL con apposito modulo e allegando relativo certificato

medico. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a presentare denuncia entro 2 giorni dall’incidente all’autorità di Pubblica Sicurezza.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

IN CASO DI INFORTUNIO

• Se l’infortunio è guaribile in tre giorni non vige nessun obbligo di denuncia. Infatti i primi tre giorni sono a totale carico del datore di lavoro che dovrà corrispondere l’intera retribuzione globale di fatto comprensiva di eventuale indennità vitto e alloggio. (non è dovuta l’indennità di vitto e alloggio al lavoratore ricoverato in

ospedale o degente nell’alloggio del datore di lavoro).• Se l’infortunio comporta una invalidità assoluta superiore ai tre giorni la denuncia

all’INAIL deve essere fatta obbligatoriamente entro due giorni dal ricevimento del certificato medico.

• Se dall’infortunio deriva la morte del lavoratore o il lavoratore è in pericolo di morte la denuncia deve essere inviata entro 24 ore con telegramma o fax.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

INDENNITA’ PER INFORTUNIO

L’indennità a carico INAIL è erogata dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio ed è pari a:

• Al 60% della retribuzione convenzionale per i primi 90 giorni

• Al 75% della retribuzione convenzionale dal 91° giorno in avanti

Per il periodo di inabilità assoluta il datore di lavoro non ha alcun obbligo di retribuzione a parte la tredicesima, le ferie e il trattamento di fine rapporto.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

I PRINCIPALI ISTITUTI CONTRATTUALI

INFORTUNIO CONSERVAZIONE DEL POSTO

Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per:

• 10 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio fino a 6 mesi e qualora sia stato superato il periodo di prova

• 45 giorni di calendario in caso di anzianità di servizio da 6 mesi a 2 anni

• 180 giorni di calendario per anzianità di servizio oltre i 2 anni

L’indennizzo eventuale per il danno biologico e per il danno patrimoniale viene concesso dall’INAIL dopo il rientro del lavoratore sul posto di lavoro.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LA LETTERA DI ASSUNZIONE O CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

E’ quel documento che deve essere sottoscritto e scambiato dalle parti prima dell’inizio del rapporto di lavoro e con cui si procede alla vera e propria stipulazione del

contratto di lavoro.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LA LETTERA DI ASSUNZIONE O CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Esso deve contenere:

• La data di inizio del rapporto di lavoro

• La data di cessazione del rapporto di lavoro in caso di rapporto a tempo determinato

• Il livello di appartenenza e l’anzianità nella categoria

• La durata del periodo di prova

• L’esistenza o meno della convivenza

• La durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LA LETTERA DI ASSUNZIONE O CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

Deve contenere:

• L’eventuale tenuta di lavoro, che deve essere fornita dal datore di lavoro

• La mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta della domenica

• La retribuzione pattuita (oraria, settimanale, mensile)

• Il periodo concordato di godimento delle ferie annuali

• Il luogo di lavoro e la previsione di spostamenti temporanei per villeggiatura o altri motivi famigliari

• Indicazione dello spazio in cui il lavoratore può riporre e custodire i propri effetti personali

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

DOCUMENTI NECESSARI PER L’ASSUNZIONE

Bisogna consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:

• Documento di identità personale

• Codice fiscale

• Eventuali diplomi o attestazioni professionali specifiche

• Tessera sanitaria

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Una volta instaurato il rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto per legge al versamento dei contributi previdenziali INPSD a favore del lavoratore domestico.

Tali contributi sono il prerequisito per poter usufruire ed avere diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

I BOLLETTINI

L’INPS dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro provvede ad assegnare al datore di lavoro un “CODICE DI RAPPORTO DI LAVORO” e a recapitare presso il domicilio

indicato i bollettini di conto corrente postale per effettuare i versamenti TRIMESTRALI dei contributi.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

SCADENZE

Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato nei seguenti termini:

• Per il lavoro svolto dal 1° gennaio al 31 marzo: Dal 1° al 10 aprile

• Per il lavoro svolto dal 1° aprile al 30 giugno: Dal 1° al 10 luglio

• Per il lavoro svolto dal 1° luglio al 30 settembre: Dal 1° al 10 ottobre

• Per il lavoro svolto dal 1° ottobre al 31 dicembre: Dal 1° al 10 gennaio

Se l’ultimo giorno utile per il versamento cade di domenica o in giornata festiva questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

QUANTO SI PAGA

I mporto contributo orario

con quota assegni familiari senza quota assegni familiari (* )

Retribuzione oraria effettiva

da Euro fino a Euro

Retribuzione oraria Convenzionale

complessivo a carico del lavoratore

complessivo a carico del lavoratore

fino a 24 ore settimanali Euro Euro Euro

7,22 6,40 1,34 0,32 1,34 0,32

7,22 8,81 7,22 1,51 0,36 1,51 0,36

8,81 8,81 1,85 0,44 1,84 0,44

Euro Euro Euro più di 24 ore settimanali

4,48 0,98 0,23 0,97 0,23

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

PREAVVISO

Il rapporto di lavoro domestico può essere interrotto per libera volontà di entrambe le parti a condizione che diano entrambi regolare preavviso.

Nel caso di mancato preavviso è dovuta alla parte non recedente una indennità uguale alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non lavorato.

Possono dare luogo a licenziamento senza preavviso, e QUINDI PER GIUSTA CAUSA casi così gravi da incrinare il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore come ad esempio furti, grave insubordinazione, abbandono dell’assistito

ecc…

Anche l’assenza ingiustificata per più di 5 giorni è causa di licenziamento per giusta causa.

Il lavoratore che si dimette per giusta causa (mancato pagamento delle retribuzioni, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing, ecc…) ha diritto alla indennità

di mancato preavviso.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

PREAVVISO - Tabella riassuntiva:

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

NOTE PER IL DATORE DI LAVORO

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve:

• Comunicare all’autorità di pubblica sicurezza la cessazione del rapporto di lavoro se il lavoratore è convivente

• Comunicare la cessazione del rapporto di lavoro all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) utilizzando lo specifico modello COLD-VAR

• Pagare l’ultimo bollettino INPS per il versamento dei contributi INPS, entro 10 giorni

• Consegnare al lavoratore la ricevuta di pagamento dei contributi INPS (copia del lavoratore) pagati nel corso del rapporto di lavoro

• Consegnare l’attestazione dei compensi percepiti nell’anno in corso

• Pagare il TFR, le ferie maturate e non godute, le quote di tredicesima maturate e non riscosse.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

LE DIMISSIONI DEL LAVORATORE

Il lavoratore che intenda rassegnare le dimissioni può farlo in qualsiasi momento, con il solo rispetto dei termini di preavviso previsti dal contratto.

Le dimissioni hanno efficacia dal momento in cui vengono conosciute dal datore di lavoro e possono essere comunicate anche oralmente, anche se è sempre

preferibile la forma scritta.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

All’atto della cessazione del rapporto di lavoro come in caso di licenziamento, dimissioni o scadenza del termine del contratto il collaboratore famigliare ha sempre diritto al T.F.R. o

“liquidazione”.

Per il calcolo del TFR occorre tenere conto delle retribuzioni percepite nell’anno, della tredicesima e del valore convenzionale di vitto e alloggio.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Ciascun lavoratore può chiedere ANTICIPI del TFR per non più di una volta all’anno e nella misura massima del 70% di quanto maturato.

Le quote accantonate annualmente sono soggette a rivalutazione monetaria del 1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e dal 75% dell’aumento del costo della vita, accertato

dall’ISTAT.

Sui redditi derivanti dalla rivalutazione del fondo TFR si applica una imposta dell’11%.

Tale imposta va versata dai collaboratori domestici, non essendo i datori di lavoro sostituti di imposta, contestualmente al versamento del saldo delle imposte sui redditi relativi alla

dichiarazione dell’anno precedente.

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2 – IL RAPPORTO DI LAVORO E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

IN SINTESI: alla conclusione del rapporto di lavoro