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Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Approvazione del modello tipo della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini Isee

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

D.D. 7 novembre 2014

Credito d’imposta per l’assunzione di profili altamente qualificati - Termini perle domande

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1962

D.M. 10 ottobre 2014

Fondo di solidarieta residuale - Chiarimenti Inps

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1963

Inps - Msg. n. 8673 del 12 novembre 2014

Inail - Modifica del termine per la presentazione delle denunce retributiveannuali

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965

Inail - Determinazione n. 330 del 5 novembre 2014

Contributo di solidarieta - Nuovi chiarimenti ministeriali

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966

Min. lavoro - Circ. n. 28 del 14 novembre 2014

Corretto utilizzo del contratto di lavoro intermittente - Chiarimenti ministeriali

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969

Min. lavoro - Nota n. 18531 del 5 novembre 2014

Brevi dall’Unione europeaRassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1971

Adempimenti dal 29 novembre 2014 al 31 gennaio 2015Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973

Contrattazione CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999

Edilizia - Piccola e media industria - Confapi

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999

Verbale di accordo 12 novembre 2014

Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali - Stesura definitiva del c.c.n.l.

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2006

C.c.n.l. 4 febbraio 2014

Giurisprudenza SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2009

Annullamento delle dimissioni e pretesa delle retribuzioni

Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cassazione sez. lav. n. 22063 del 17 ottobre 2014

Dati tabellari TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012

Addizionali regionali

Anno 2014

Pratica LavoroIn questo numero

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1959

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PraticaLavoroSettimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale

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Pratica LavoroIn questo numero

1960 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Approvazione del modello tipo dellaDichiarazione sostitutiva unica a fini IseeD.D. 7 novembre 2014

Con il decreto direttoriale 7 novembre 2014 (pubblicato

sul n. 267 della Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2014),

il Ministero del lavoro approva, ai sensi dell’art. 10, comma

3 del D.P.C.M. n. 159/2013, il nuovo modello della dichia-

razione sostitutiva unica (DSU) a fini Isee, dell’attestazione,

nonche delle relative istruzioni per la compilazione.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e la dichiarazione

necessaria per calcolare l’Isee (Indicatore della situazione

economica equivalente) ai fini dell’accesso alle prestazioni

sociali agevolate (ad es.: retta agevolata per l’asilo nido,

mensa scolastica, sussidi assistenziali, diritto allo studio uni-

versitario, prestazioni socio-sanitarie), contenente le infor-

mazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale

del proprio nucleo familiare.

La situazione economica equivalente del soggetto richie-

dente e rappresentata dalla combinazione dei seguenti in-

dici:

— Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP): rappresen-

tato dalla sommatoria, per ciascun componente del nucleo

familiare, dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare;

— Indicatore della Situazione Reddituale (ISR): dato dalla

somma dei redditi e delle spese riferite a ciascun compo-

nente del nucleo familiare;

— Indicatore della Situazione Economica (ISE): ottenuto

sommando al precedente ISR il 20% dell’ISP.

La DSU si compone di diversi moduli e quadri da compilare

a seconda delle caratteristiche del nucleo e del tipo di pre-

stazione che si intende richiedere.

Nella gran parte delle situazioni, e sufficiente compilare una

dichiarazione semplificata (c.d. modello MINI).

L’attestazione riportante l’Isee, il contenuto della DSU, non-

che gli elementi informativi necessari al calcolo sono dispo-

nibili nell’area servizi del portale web o tramite le sedi ter-

ritoriali competenti, con modalita idonee a garantire l’iden-

tificazione dell’interessato.

Gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere

all’Inps, nel periodo di validita della DSU, la sola attestazio-

ne riportante l’Isee.

Inoltre, l’Inps rende disponibile al dichiarante mediante po-

sta elettronica certificata (l’indirizzo e indicato dal dichia-

rante nell’apposita sezione «Modalita ritiro attestazione

Isee» all’atto della sottoscrizione della DSU) l’attestazione

riportante l’Isee, il contenuto della DSU, nonche gli elemen-

ti informativi necessari al calcolo.

Il dichiarante puo conferire mandato ai soggetti incaricati

della ricezione della DSU, a ricevere, ai soli fini del rilascio al

dichiarante stesso, l’attestazione e le altre informazioni.

In caso di conferimento del mandato, il dichiarante richiede

all’Inps di rendere disponibili presso l’ente, al quale e stata

presentata la DSU, le sopramenzionate informazioni e l’at-

testazione; le stesse informazioni e l’attestazione sono rese

disponibili dall’Inps nelle modalita sopra indicate entro il

decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione del-

la DSU.

Ai sensi dell’art. 11, comma 7 del citato D.P.C.M. n. 159/

2013, il dichiarante, qualora rilevi inesattezze negli elemen-

ti acquisiti dagli archivi amministrativi dell’Inps e dell’Agen-

zia delle entrate in relazione agli elementi non auto dichia-

rati nella DSU, puo inviare il modulo integrativo (Modulo

FC.3), contenente la rettifica dei dati contestati.

Il modulo puo essere presentato entro il termine di dieci

giorni dal ricevimento dell’attestazione dell’Inps ed e even-

tualmente corredato, al fine di dimostrare l’inesattezza ri-

levata, da documenti (copia della dichiarazione dei redditi o

certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla

situazione reddituale).

Le modalita con cui il modulo integrativo e acquisito nel

sistema informativo dell’Isee e l’attestazione definitiva resa

disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la

DSU.

Il modulo integrativo, quindi, deve essere presentato ai

Comuni o ai Caf o direttamente all’amministrazione pub-

blica in qualita di ente erogatore al quale e richiesta la

prima prestazione o alla sede dell’Inps competente per ter-

ritorio ovvero all’Inps, in via telematica, direttamente a cura

del dichiarante.

L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per via telema-

tica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in esso

contenuti al sistema informativo dell’Isee.

L’Inps e l’Agenzia delle entrate verificano nei propri archivi

le informazioni contenute nel modulo integrativo entro il

quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione

del modulo medesimo.

L’Inps entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1961

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dell’acquisizione dell’esito delle verifiche rende disponibile

l’attestazione definitiva.

Qualora permanga una discordanza tra quanto dichiarato

dal cittadino e quanto rilevato negli archivi dell’Inps e del-

l’Agenzia delle entrate, l’attestazione dovra riportare anche

i dati acquisiti dall’anagrafe tributaria e dall’Inps.

L’attestazione definitiva e valida ai fini dell’erogazione della

prestazione anche nel caso di permanenza delle discordan-

ze, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere

idonea documentazione atta a dimostrare la completezza

e veridicita dei dati indicati nel modulo integrativo; i nomi-

nativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono,

comunque, comunicati alla Guardia di finanza per le verifi-

che.

Credito d’imposta per l’assunzionedi profili altamente qualificati -Termini per le domandeD.M. 10 ottobre 2014

Con il decreto ministeriale 10 ottobre 2014 (pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2014), ven-

gono modificati i termini per la presentazione delle domande

di accesso al credito d’imposta per le nuove assunzioni di

profili altamente qualificati di cui all’art. 24, D.L. n. 83/2012.

Inizialmente i termini erano stati fissati con decreto diretto-

riale 28 luglio 2014.

In base al decreto in esame, le domande di accesso al

credito d’imposta possono essere presentate dalle imprese

secondo le seguenti scadenze:

— dal 12 gennaio al 31 dicembre 2015, con riferimento ai

costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2013;

— dall’11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, con riferi-

mento ai costi sostenuti per le assunzioni nell’anno 2014.

NormativaNotizie

1962 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Fondo di solidarieta residuale -Chiarimenti InpsINPS, msg. 12 novembre 2014, n. 8673

Con il messaggio 12 novembre 2014, n. 8673, l’Inps,

facendo seguito alla circolare 2 settembre 2014, n. 100

(cfr. Pratica Lavoro n. 36/2014, pag. 1546) e al messaggio

8 settembre 2014, n. 6897 (cfr. Pratica Lavoro n. 37/

2014, pag. 1610), fornisce chiarimenti sul Fondo di solida-

rieta residuale - che ha lo scopo di tutelare i dipendenti di

imprese con piu di 15 dipendenti appartenenti a settori non

coperti dalla Cassa integrazione - e, sulla base delle indica-

zioni del Ministero del lavoro, ne ridisegna l’ambito di ap-

plicazione.

Inoltre, con riferimento alle imprese ora escluse dalla con-

tribuzione al Fondo, l’Istituto da la possibilita di effettuare il

pagamento del contributo relativo al mese di ottobre 2014

entro il 16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del

periodo gennaio-settembre 2014, senza applicazione di

sanzioni e interessi.

Servizi di trasporto pubblicoSono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versa-

mento dei contributi al Fondo di solidarieta residuale a

decorrere dal 1º gennaio 2014 le imprese operanti nel set-

tore del personale dipendente delle aziende, sia pubbliche

che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico,

autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne

e lagunari - con esclusione delle aziende ricomprese nel

campo di applicazione di analoghi Fondi di settore gia co-

stituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita,

nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel set-

tore dell’industria armatoriale. Per tali settori, infatti, alla

data del 1º gennaio 2014, risultavano in corso le procedure

finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarieta ex art. 3,

comma 4, L. n. 92/2012.

Pertanto, la tabella indicata nel messaggio 8 settembre

2014, n. 6897, e da intendersi modificata, in conseguenza

all’esclusione delle imprese classificate con CSC 1.15.01 (in

presenza del CA 2B), 1.15.02 e 1.15.03.

Lavoro in somministrazioneSono inoltre escluse dal campo di applicazione del Fondo

di solidarieta residuale le imprese di somministrazione la-

voro classificate con c.s.c. 7.07.08 e contestuale Codice di

Autorizzazione 9A. Il Ministero del lavoro ha comunicato

che sono stati sottoscritti gli accordi per la costituzione del

Fondo di solidarieta per il settore del lavoro in sommini-

strazione.

Al riguardo, il Ministero ha, altresı, precisato che, per tale

specifico ambito, qualora non si addivenisse al completa-

mento dell’iter per l’emanazione del decreto di cui all’art. 3,

comma 16, L. n. 92/2012, l’Istituto dovra procedere al re-

cupero dei contributi da versare al Fondo, con decorrenza

1º gennaio 2014.

Rimane, invece, l’obbligo nei riguardi del Fondo di solida-

rieta residuale con riferimento al personale occupato dalle

imprese di somministrazione per il funzionamento della

struttura (posizioni con CSC 70708 senza 9A).

Con riferimento al requisito occupazionale (piu di 15 dipen-

denti nel semestre precedente), previsto dall’art. 3, comma

19, L. n. 92/2012, l’Inps richiama l’attenzione delle Sedi

sulla necessita di inserire nelle citate posizioni il previsto

codice di autorizzazione 2C, ricorrendone i presupposti.

Credito e credito cooperativoCon riferimento alle imprese che rientrano nell’ambito di

applicazione dei Fondi di solidarieta istituti per i settori del

credito e del credito cooperativo, i decreti n. 83486/2014 e

n. 82761/2014 hanno determinato l’adeguamento dei Fon-

di di solidarieta gia istituiti ex art. 2, comma 28, L. n. 662/

1996 alle norme di cui all’art. 3 della L. n. 92/2012, senza

mutare l’ambito di applicazione.

Sono, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di solidarieta

residuale tutte le imprese classificate con c.s.c. 6.01.01 e

6.01.02 e prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazio-

ne «3D» e «3F», in presenza del requisito dimensionale.

L’Inps nella nuova tabella allegata al messaggio in parola

(che sostituisce quella allegata al messaggio n. 6897/2014)

espone le caratteristiche delle aziende (CSC: codice statisti-

co contributivo, C.A.: codice di autorizzazione e codice

Ateco2007) rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo

e precisa che il possesso delle citate caratteristiche non

determina automaticamente l’iscrizione al Fondo residuale,

che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti

dalla normativa.

Inoltre, tutte le imprese appartenenti ai settori interessati

mantengono l’attribuzione del codice di autorizzazione

«0J», a prescindere dal requisito dimensionale. L’obbligo

contributivo insorge solo al momento del superamento del-

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1963

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la soglia dimensionale di 15 dipendenti quale media del

semestre precedente.

Imprese di assicurazioneCon riferimento alle imprese classificate con c.s.c. 6.02.01,

il decreto n. 78459/2014 ha esteso l’ambito di applicazione

del Fondo di solidarieta per le imprese di assicurazione a

tutte le imprese che svolgono attivita di assicurazione e di

assicurazione assistenza, alle aziende controllate da impre-

se di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti

attivita intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le

attivita di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazio-

ne assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel

medesimo settore di attivita della societa capogruppo. So-

no, pertanto, tenute all’iscrizione al Fondo di solidarieta

residuale tutte le imprese, con piu di 15 dipendenti nel

semestre precedente, classificate con c.s.c. 6.02.01 e prive

dell’attribuzione del Codice di autorizzazione «2V». L’Inps

ha provveduto, in via centralizzata, all’attribuzione del co-

dice «0J» (Fondo residuale) anche alle imprese classificate

nel settore «2», con codice di autorizzazione «0V» (Azien-

da non rientrante nell’elencazione di cui all’art. 1, comma

2, del D.Lgs. n. 165/2001).

Ulteriori verifiche relative alle imprese classificate nel set-

tore «2» e prive del codice di autorizzazione «0V» dovran-

no essere richieste dall’azienda alla Sede territoriale com-

petente.

CommercioLe imprese classificate nel settore commercio con c.s.c.

7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con piu

di 15 dipendenti, sono obbligate al versamento del contri-

buto di finanziamento al Fondo di solidarieta residuale fino

al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipenden-

ti, oltre il quale si applica l’istituto della cassa integrazione

guadagni straordinaria e, fino al 31/12/2016, anche quello

della mobilita.

Imprese con piu posizioni contributiveLe imprese che operano con piu posizioni contributive sul

territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale

computando i lavoratori denunciati su piu matricole, devo-

no dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di com-

petenza per consentire l’attribuzione del codice di autoriz-

zazione «2C» che assume il nuovo significato di «Azienda

che opera su piu posizioni tenuta al versamento dei con-

tributi relativi al Fondo solidarieta residuale».

A tali aziende dovranno essere attribuiti contestualmente i

codici «0J» e «2C».

Inoltre, nel caso in cui l’impresa eserciti attivita plurime, con

distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito oc-

cupazionale deve essere distintamente determinato in rela-

zione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle

attivita.

Versamento dei contributiCon riferimento al versamento delle competenze arretrate

per il periodo gennaio - settembre 2014, l’Istituto precisa

che il datore di lavoro e tenuto alla denuncia e al versa-

mento dei contributi anche per i lavoratori che abbiano

cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con rife-

rimento al solo periodo di svolgimento del rapporto di la-

voro e che, in tal caso, il datore di lavoro e responsabile del

versamento all’Inps anche della quota a carico del lavora-

tore.

Di conseguenza, l’eventuale mancata rivalsa nei confronti

del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’obbligo

contributivo.

Sempre con riferimento al versamento delle competenze

arretrate dovute per il periodo gennaio - settembre 2014,

l’Inps precisa ancora che le aziende che abbiano cessato

l’attivita lavorativa entro settembre 2014 sono tenute al

versamento dei contributi inviando l’UniEmens relativo al-

l’ultima mensilita, con utilizzo del codice «M131» dell’ele-

mento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi

<Retribuzione> e <SommaADebito>.

Il versamento del contributo con modello F24 si effettua

indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di

attivita e adottando la causale RC01.

La procedura di iscrizione automatizzata dei datori di lavoro

verra aggiornata secondo le indicazioni del messaggio 8

settembre 2014, n. 6897 e del messaggio in parola.

Per le attivita non suscettibili di inquadramento automatiz-

zato - sia per la specificita delle stesse, sia per necessita di

maggiori approfondimenti sulle modalita di svolgimento

dell’attivita con dipendenti - la valutazione in merito all’at-

tribuzione del CA «0J» deve essere effettuata dalla Sede

Inps di competenza al momento dell’attribuzione del cor-

retto inquadramento previdenziale.

Le Sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza

degli inquadramenti previdenziali per le matricole cessate in

caso di riattivazione.

Con esclusivo riferimento alle nuove aziende obbligate che

si vedranno attribuito il codice «0J» soltanto nel corso del

corrente mese di novembre, l’Inps detta le seguenti istru-

zioni:

� gli adempimenti informativi relativi al contributo di com-

petenza ottobre 2014 vanno effettuati, attraverso la dichia-

razione UniEmens del mese di novembre 2014, con l’utiliz-

zo del codice «M131» dell’elemento <CausaleADebito> e

la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <Som-

maADebito>. Pertanto, con il flusso UniEmens di novembre

NormativaNotizie

1964 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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2014 saranno rese note le informazioni (retribuzione impo-

nibile e contributo al Fondo residuale) relative al comples-

sivo periodo gennaio - ottobre 2014. Con riferimento agli

emolumenti afferenti alle competenze a decorrere da no-

vembre 2014, la contribuzione ordinaria sara calcolata sulla

base dell’aliquota complessiva che, anche per le aziende di

cui si tratta, comprendera il contributo al Fondo di solida-

rieta residuale;

� il versamento del contributo al Fondo di solidarieta resi-

duale relativo al mese di ottobre 2014 va effettuato entro il

16 dicembre 2014 congiuntamente a quello del periodo

gennaio - settembre 2014, senza applicazione di sanzioni

e interessi. A partire dalla contribuzione ordinaria al Fondo

di solidarieta residuale relativa a novembre 2014 valgono le

regole ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili

in caso di ritardo nell’adempimento degli obblighi contri-

butivi.

Inail - Modifica del termineper la presentazione delle denunceretributive annualiINAIL, determinazione 5 novembre 2014, n. 330

L’Inail, con la determinazione 5 novembre 2014, n. 330,

fissa al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il

nuovo termine per la presentazione delle denunce retribu-

tive annuali di cui all’art. 28, comma 4 del D.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, fermo restando il termine previsto per il

pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 feb-

braio di ciascun anno.

Ai sensi del D.M. 16 giugno 2003, il datore di lavoro deve

presentare esclusivamente in via telematica all’Istituto assi-

curatore, entro il termine del 16 marzo, le denunce retri-

butive.

Considerata la necessita di poter acquisire le denunce delle

retribuzioni in tempi piu ravvicinati possibili con la scadenza

della data di pagamento del premio per consentire un ra-

pido aggiornamento annuale della base dati dell’Istituto,

nonche per consentire il rilascio della regolarita contributiva

in modo automatico ed in tempo reale, si e ritenuto di

anticipare il termine di presentazione delle denunce delle

retribuzioni al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno

bisestile) mediante la modifica del citato decreto 16 giugno

2003.

La determinazione in esame sara inviata al Ministero del

lavoro per l’adozione del provvedimento di competenza,

da emanarsi di concerto con il Ministero dell’economia e

delle finanze.

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1965

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Contributo di solidarieta -Nuovi chiarimenti ministerialiMin. lavoro, circ. 14 novembre 2014, n. 28

E stata pubblicata sul sito internet del Ministero del lavoro

la circolare 14 novembre 2014, n. 28, con cui il Ministero

fornisce nuove precisazioni ed indicazioni operative sulle

modalita di concessione ed erogazione del contributo di

solidarieta di cui all’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/

1993.

Le indicazioni fornite dal Ministero nella presente circolare

si applicano dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul

sito ministeriale, e quanto in essa disposto annulla e sosti-

tuisce la circolare n. 26/2014.

Le novita riguardano essenzialmente, con riferimento ai

soggetti beneficiari indicati, le imprese alberghiere e le

aziende termali pubbliche e private operanti nelle localita

termali, che presentino gravi crisi occupazionali, per le quali

ora e richiesto che abbiano almeno due dipendenti; con

riferimento all’erogazione del contributo, resta ferma la

necessita di verificare che la percentuale media complessiva

di riduzione dell’orario di lavoro sia nei limiti previsti del

60% pro capite su base annua, ma adesso, nel caso di

superamento di tale limite, e previsto che in automatico

l’importo effettivo non potra superare il limite; con riferi-

mento alla presentazione delle istanze, resta invariata la

procedura, ma viene modificato il criterio per la determina-

zione della retribuzione lorda di riferimento, eliminando il

riferimento alla «determinazione delle ore retribuite, al di

fuori di quegli istituti contrattuali/legali per definizione non

quantificabili in ore (es. mensilita aggiuntive)»; con riferi-

mento al licenziamento nonostante il regime di solidarieta,

viene mitigata la sanzione prevedendo che l’azienda perde-

rebbe la propria quota di contributo in relazione ai soli

dipendenti licenziati e non a tutti quelli coinvolti dalla soli-

darieta.

Nella circolare vengono individuate quali sono le imprese

che possono stipulare contratti di solidarieta e beneficiare,

per un periodo massimo di due anni, del contributo pari

alla meta del monte ore retributivo da esse non dovuto a

seguito della riduzione di orario e viene descritta la proce-

dura da seguire per richiedere ed ottenere l’erogazione del

medesimo.

Viene chiarito che anche i dipendenti interessati al contrat-

to di solidarieta devono avere un’anzianita aziendale non

inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di soli-

darieta.

In caso di trasferimento di azienda, l’anzianita aziendale

puo essere valutata con riferimento all’impresa cedente,

cumulando, cioe, i periodi prestati alle dipendenze delle

due diverse imprese. Il medesimo criterio si applica anche

in caso di successione di appalti.

Il regime di solidarieta ed il relativo contributo puo essere

applicato anche ai lavoratori assunti con contratto a termi-

ne, con contratto di inserimento e agli apprendisti, in ogni

caso, non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro

e purche la riduzione di orario concordata non impedisca il

raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla

fattispecie contrattuale applicata.

Relativamente alle imprese artigiane, il contributo puo es-

sere erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto

percepiscano, a carico di Fondi bilaterali, una prestazione di

entita non inferiore alla meta della quota del contributo

pubblico destinata ai lavoratori.

Imprese beneficiariePossono stipulare contratti di solidarieta ex art. 5, commi 5

e 8, del D.L. n. 148/1993 e beneficiare del relativo contri-

buto, le seguenti imprese:

� imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel

campo di applicazione del trattamento di integrazione sa-

lariale e che abbiano avviato la procedura di mobilita di cui

all’art. 24 della legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i pre-

supposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procede-

re a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo

oggettivo;

� imprese non superiori ai 15 dipendenti, ma con almeno 2

dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione

del trattamento di integrazione salariale;

� imprese alberghiere nonche aziende termali pubbliche e

private operanti nelle localita termali, con almeno 2 dipen-

denti, che presentino gravi crisi occupazionali. Resta fermo

l’obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende ter-

mali private con piu di 15 dipendenti di avviare la procedu-

ra di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, ove ne ricorra-

no i presupposti;

� imprese artigiane, con almeno 2 dipendenti, a condizione

che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso

previsto a carico dei Fondi bilaterali.

NormativaNotizie

1966 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Procedura di concessione del contributodi solidarietaIl contratto di solidarieta, stipulato con le rappresentanze

sindacali aziendali (Rsa) e/o con le rappresentanze sindacali

unitarie (Rsu), puo riguardare tutta l’organizzazione pro-

duttiva dell’impresa o le singole unita nonche tutte le ca-

tegorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse,

ed e efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino

nell’ambito della sua applicazione, senza necessita di spe-

cifica approvazione da parte dei singoli interessati alla con-

trazione dell’orario di lavoro.

In relazione alla duplice esigenza di salvaguardare, da un

lato, la continuita dell’attivita aziendale e la reale tenuta

produttiva dell’impresa, e, dall’altro, l’interesse del lavora-

tore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, e

ritenuta congrua una percentuale media di riduzione del-

l’orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al

60% per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale su base

annua.

Pertanto, partendo da tale principio della base annua, la

competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero quella

nella cui provincia si trova la sede legale dall’azienda o

l’unita produttiva interessata, nel caso di richieste di periodi

di solidarieta inferiori a 12 mesi, in sede di presentazione

dell’istanza del contributo, deve accertare che non siano

state presentate dal medesimo datore di lavoro, nel corso

del medesimo anno di riferimento, istanze per periodi pre-

cedenti che, cumulati, superino la percentuale predetta del

60%. In caso contrario, ovvero qualora il periodo richiesto

sia comunque inferiore all’anno e superiore al 60%, occor-

re riparametrare la percentuale richiesta dall’azienda rispet-

to a 12 mesi e verificare che la percentuale media comples-

siva rientri nei limiti del 60% pro-capite su base annua.

Infatti, nel caso in cui tale limite risulti superato, l’importo

effettivo non potra comunque superare il limite predetto.

Qualora il contratto di solidarieta interessi piu unita produt-

tive, i limiti sopraindicati devono essere esplicitati per cia-

scuna delle unita produttive interessate.

L’accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione ge-

nerale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occu-

pazione ed alla Direzione territoriale del lavoro competen-

te.

L’istanza dell’impresa richiedente il contributo di solidarieta

deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro

competente in duplice copia, di cui una in bollo. Le istanze

vengono vagliate seguendo l’ordine cronologico di presen-

tazione.

Per quanto riguarda la retribuzione lorda di riferimento ai

fini del calcolo del contributo di solidarieta si deve far rife-

rimento alla retribuzione lorda denunciata all’Inps, relativa

ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione

dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per pre-

stazioni di lavoro straordinario. Ai fini del calcolo del con-

tributo di solidarieta rientrano nella retribuzione lorda tutte

quelle voci retributive caratterizzate dalla stabilita dell’ero-

gazione. Fine di tale previsione e garantire in ogni caso il

pieno rispetto della normativa vigente, che prevede, nell’i-

potesi dei contratti di solidarieta difensivi, la «corresponsio-

ne alle aziende di un contributo pari alla meta del monte

ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione

di orario». Sostanzialmente dovra essere effettuata la som-

ma degli imponibili previdenziali mensili, desumibili dalle

buste paga relative all’anno precedente il periodo di soli-

darieta, al netto delle voci retributive non caratterizzate

dalla stabilita dell’erogazione.

Il computo della retribuzione lorda relativa ai 12 mesi pre-

cedenti, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia gia fruito della

solidarieta o di altro ammortizzatore sociale, deve essere

effettuato sulla scorta dell’ultimo periodo di retribuzione

piena antecedente al primo periodo di integrazione salaria-

le gia concessa.

Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti la data di presenta-

zione dell’istanza non vi sia stato alcun imponibile previ-

denziale riferibile all’intero anno, si prendera come riferi-

mento il primo mese utile in cui vi e stato imponibile pre-

videnziale per poi riparametrarlo nei 12 mesi.

La concessione del contributo di solidarieta viene disposta

dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli

incentivi all’occupazione nel limite delle disponibilita finan-

ziarie per tale ammortizzatore sociale.

Dal canto suo, la Direzione territoriale competente deve:

effettuare l’accertamento, con cadenza trimestrale, sull’ef-

fettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori

interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la

sede legale che a quelli operanti presso le diverse unita

produttive decentrate; compiere la verifica iniziale di legit-

timita della documentazione presentata dall’azienda in se-

de di proposizione dell’istanza nonche la verifica delle cau-

se del manifestarsi dell’eccedenza di personale, presuppo-

sto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo;

accertare la cessazione dell’attivita da parte dell’impresa in

corso di solidarieta, per qualunque causa.

In tale ultima ipotesi, la Direzione territoriale deve indivi-

duare unicamente l’ammontare della quota di contributo

spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli in-

centivi all’occupazione tale avvenuta cessazione.

La Direzione generale, a sua volta, trasmette i dati all’Inps -

sede provinciale competente - ai fini dell’erogazione diretta

ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante.

Durante il regime di solidarieta e fatto divieto di mettere in

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1967

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

mobilita o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i

lavoratori in solidarieta che gli eventuali dipendenti dell’im-

presa non interessati dal contratto di solidarieta, altrimenti

l’azienda perderebbe la propria quota di contributo in re-

lazione ai dipendenti licenziati, ancorche anticipata agli

stessi.

Con riferimento alle ipotesi di trasformazione del contratto

e di cessione di ramo d’azienda, il Ministero ritiene possi-

bile:

� in costanza di contratto di solidarieta, procedere alla con-

versione di un contratto di lavoro a tempo determinato in

contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto a

seguito della conversione la forza lavoro impiegata e la

riduzione di orario applicata non si modificano;

� nel caso in cui il periodo di formazione dell’apprendista

venga a concludersi in costanza di solidarieta, la prosecu-

zione del rapporto, che si trasforma in un ordinario rappor-

to di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

� in caso di trasferimento di ramo d’azienda ai sensi del-

l’art. 2112 cod. civ., con personale interessato da un con-

tratto di solidarieta, che il medesimo contratto venga por-

tato fino alla sua naturale conclusione da parte dell’azienda

cessionaria, a condizione che questa sottoscriva apposito

accordo con le Organizzazioni sindacali.

NormativaNotizie

1968 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Corretto utilizzo del contratto di lavorointermittente - Chiarimenti ministerialiMin. lavoro, nota 5 novembre 2014, n. 18531

Il Ministero del lavoro, con nota 5 novembre 2014, n.

18531, chiarisce che il ricorso a prestazioni di lavoro inter-

mittente non e legittimo solo in presenza dei requisiti ana-

grafici; infatti, anche in mancanza di tali requisiti in capo al

lavoratore, e possibile ricorrere al lavoro intermittente, se-

condo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati

da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparati-

vamente piu rappresentative sul piano nazionale o territo-

riale ovvero per periodi predeterminati nell’arco della setti-

mana, del mese o dell’anno.

In particolare, il Ministero, in seguito a segnalazioni in or-

dine a decisioni rese da parte dei Comitati regionali circa la

possibilita di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente

in presenza solo dei requisiti di carattere anagrafico, sotto-

linea che e necessario indicare se nella fattispecie concreta

sussistano o meno le condizioni di carattere oggettivo (pre-

visioni contrattuali collettive o attivita rientrante in quelle in

quelle elencate nella tabella allegata al R.D. n. 2657/1923).

Ai sensi degli artt. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, infatti,

anche in mancanza dei requisiti anagrafici in capo al lavo-

ratore, e possibile ricorrere al lavoro intermittente, secondo

le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da

associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativa-

mente piu rappresentative sul piano nazionale o territoriale

ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana,

del mese o dell’anno.

Inoltre, il Ministero sottolinea che, nel caso in cui la con-

trattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare l’isti-

tuto, a prescindere dal requisito anagrafico, risulta comun-

que possibile il ricorso al lavoro intermittente sulla base di

quanto contenuto nel D.M. 23 ottobre 2004 che rinvia alla

tabella allegata al R.D. n. 2657/1923.

NormativaNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1969

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Brevi dall’Unione europea

Avv. Nicolina Tirino

Parita di trattamento in materia di occupazioneCon sentenza del 13 novembre 2014, la Corte si e pronunciata rispetto alla questione sol-

levata nel procedimento n. C-416/13, avente ad oggetto la contestazione di un bando di

concorso in cui, tra i requisiti di partecipazione, era previsto che i candidati ai posti di agenti

della polizia locale non potessero avere un’eta superiore ai 30 anni.

Se ne contestava la legittimita in quanto siffatto requisito avrebbe violato il diritto fondamen-

tale, sancito dalla Costituzione e dalla direttiva 2000/78, di partecipare, in condizioni di parita,

alle funzioni pubbliche.

La domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte verte sull’interpretazione, degli artt. 2, par.

2, 4, par. 1, e 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre

2000, che stabilisce un quadro generale per la parita di trattamento in materia di occupazione

e di condizioni di lavoro, nonche dell’art. 21, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione europea.

Sul punto, la Corte ha stabilito che:

— gli artt. 2, paragrafi 1 e 2, lett. a), e 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE devono essere

interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per porre fine a una discri-

minazione fondata sull’eta, prende in considerazione periodi di formazione e di servizio ante-

riori al compimento del diciottesimo anno di eta ma che, nel contempo, introduce per i soli

dipendenti pubblici vittime di tale discriminazione un prolungamento di tre anni del periodo

necessario per poter passare dal primo al secondo scatto di ciascuna categoria d’impiego e di

ciascuna categoria retributiva;

— gli artt. 9 e 16 della medesima direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che

un dipendente pubblico che sia stato vittima di una discriminazione fondata sull’eta, risultante

dalla modalita di fissazione della data di riferimento presa in considerazione per il calcolo del

suo avanzamento, deve potersi avvalere dell’art. 2 di tale direttiva al fine di contestare gli

effetti discriminatori del prolungamento dei termini di avanzamento, pur avendo ottenuto, a

sua richiesta, la revisione di tale data.

Regime pensionistico - Adeguamento aliquoteSulla G.U. dell’Unione europea n. L 325 dell’8 novembre 2014 e stato pubblicato il Regola-

mento UE n. 1201/2014 del Consiglio del 7 novembre 2014, che adegua, con effetto a

decorrere dal 1º luglio 2011, dal 1º luglio 2012 e dal 1º luglio 2013, l’aliquota del contributo

al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea.

Al fine di consentire alle istituzioni dell’Unione di adottare i provvedimenti necessari per dirimere

le loro controversie sull’adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni per il 2011 e il 2012 e

sull’adeguamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico per il 2011 in modo da

ottemperare a una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, tenendo debitamente

conto del legittimo affidamento del personale che il Consiglio ha l’obbligo di decidere ogni anno

sull’adeguamento dell’aliquota del contributo al regime pensionistico, e al fine di ottemperare

alla sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2013 nella causa C-63/12, Commissione

contro Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) n. 422/

2014 e (UE) n. 423/2014, che adeguano le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri

agenti dell’Unione europea con effetto dal 1º luglio 2011 e dal 1 luglio 2012. Tali adeguamenti

Corte di GiustiziaEuropea

Consiglio Europeo

NormativaRassegna

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1971

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necessitano dei rispettivi adeguamenti retroattivi dell’aliquota del contributo al regime pensioni-

stico per gli anni 2011, 2012 e 2013.

E stato, pertanto, adottato il detto regolamento, che fissa l’aliquota del medesimo contributo:

— all’11% con effetto a decorrere dal 1º luglio 2011;

— al 10% con effetto a decorrere dal 1º luglio 2012;

— al 10,9% con effetto a decorrere dal 1º luglio 2013.

NormativaRassegna

1972 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Adempimentidal 29 novembre 2014 al 31 gennaio 2015

N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento

al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al

giorno lavorativo successivo.

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligatiDatori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia

mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro

tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770

Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla

Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i

lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS;

i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle coope-

rative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita e ANF

venivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che non rivestono la qualifica di

sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano

lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

AdempimentoComunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie per

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

ModalitaTrasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, asso-

ciazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cui si riferisce

la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e stato

erogato il compenso (criterio di cassa).

Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENSindividuale)

Soggetti obbligatiAziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

AdempimentoComunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie per

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

ModalitaTrasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, asso-

ciazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cui si riferisce

la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e stato

erogato il compenso (criterio di cassa).

30 novembre

30 novembre

NormativaScadenzario

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1973

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Mod. 730 - Trattenuta II o unica rata Irpef

Soggetti obbligati

Sostituti d’imposta.

Adempimento

Effettuazione delle operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto Irpef

per l’anno in corso. Nel caso in cui l’importo da versare sia di ammontare superiore a quello

della retribuzione corrisposta al dipendente nello stesso mese, l’importo residuo sara tratte-

nuto sulla retribuzione del mese successivo con maggiorazione dello 0,40%.

Versamento contributi Fasi

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio.

Modalita

Le sole modalita di versamento previste sono:

— il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»;

— l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B).

Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS

Soggetti obbligati

I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna

forma previdenziale.

Adempimento

I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effet-

tuano il versamento del secondo acconto.

Modalita

I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l’anno 2014 pari al 40 per cento

dell’importo dovuto per il 2013.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telematiche.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)»

sono:

— P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia iscritti ad altra forma pensioni-

stica obbligatoria;

30 novembre

30 novembre

1º dicembre

1974 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

— PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previden-

ziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.

Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla ge-

stione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle

medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.

Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad Unico 2014 PF e SP

Soggetti obbligatiI contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2014 Persone fisiche o

Societa di persone), risulta un’imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo

saldo non e stato effettuato alcun pagamento.

AdempimentoVersamento secondo acconto imposte risultanti da Unico 2014 persone fisiche e societa di

persone.

ModalitaI versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

Non possono essere rateizzati i versamenti in acconto dovuti nel mese di novembre.

Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 e il seguente:

— 4034 «IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione»;

— 3813 - Irap Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione;

— «1841» - denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonche

delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad

oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione

- Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE»;

— «1794» denominato «Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilita - Acconto seconda rata o in unica soluzione».

Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e com-mercianti

Soggetti obbligatiSono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contri-

buenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e com-

mercianti, con reddito eccedente il minimale.

AdempimentoI lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno

precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo

acconto.

1º dicembre

1º dicembre

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1975

NormativaScadenzario

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ModalitaCon riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e tenuto al

versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per

gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo comples-

sivo degli acconti dovuti e necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con rife-

rimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per

l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı determinato devono essere infine applicate

le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo

stesso anno.

Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16

luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari

importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del

2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante

dall’anno precedente.

I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno

16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la

parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti. I versa-

menti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato F24cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita telematiche per i

titolari di partita IVA.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno comunque essere ancora

effettuati con modalita non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto

previdenziale.

I codici da utilizzare per il versamento sono:

— AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);

— CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani).

E consentita, inoltre, la possibilita di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono

un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto

presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate.

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Soggetti obbligatiDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria

e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

AdempimentoVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese

precedente.

16 dicembre

1976 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo:

— DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).

Versamento contributi Inps ex Enpals

Soggetti obbligatiAziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Causale contributo:

— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);

— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Soggetti obbligatiPescatori autonomi.

AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

16 dicembre

16 dicembre

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1977

NormativaScadenzario

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messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo:

— PESC.

Versamento contributi Inps operai agricoli

Soggetti obbligati

Aziende agricole.

AdempimentoVersamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per

compartecipanti individuali.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo:

— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);

— PCF (contributi per PC/PCF).

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligatiDatori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale

presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

ModalitaVersamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in

via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il

tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.

37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

16 dicembre

16 dicembre

1978 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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Codice contributo:

— C001 - (Contributi obbligatori correnti);

— C002 - (Contributi obbligatori pregressi);

— C003 - (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);

— C004 - (Differenze contributive);

— C005 - (Contributi diversi e contrattuali).

Denuncia e versamento contributi Casagit

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-

cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in

formato elettronico.

Modalita

Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN

IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 -

00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o

Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,

in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzzo di posta cer-

tificata [email protected].

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Soggetti obbligati

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori

porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste

l’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:

a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-

nalita giuridica;

b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i

compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o

giornali e simili;

c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore

autonomo senza partita IVA;

d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni

lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione

degli iscritti agli albi professionali);

e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

Adempimento

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi

soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Modalita

Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomo

occasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-

nuativi iscritti alla predetta gestione separata.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

16 dicembre

16 dicembre

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1979

NormativaScadenzario

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in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

La causale contributo da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assi-

stenziali (INPS)» e:

1. C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati

in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;

2. CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione compren-

siva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Soggetti obbligati

— Societa di capitali;

— enti commerciali di diritto pubblico o privato;

— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;

— associazioni non riconosciute;

— consorzi;

— societa non residenti;

— societa di persone;

— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;

— societa di armamento;

— societa di fatto;

— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;

— condomini,

che hanno corrisposto nel mese precedente:

a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;

b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori

autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;

c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza

di commercio e di procacciamento di affari;

d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione

di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del

TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a

terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la

ritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.

67 del TUIR).

Adempimento

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a

lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-

ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non

16 dicembre

1980 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-

mento delle ritenute.

Modalita

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali

dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del modello F24, sono i seguenti:

Lavoro dipendente

— 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita aggiuntive e relativo congua-

glio;

— 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

— 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

— 1012 - Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro;

— 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo.

Lavoro autonomo

— 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni

— 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di

rappresentanza.

I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del modello F24, sono i se-

guenti:

Addizionale regionale all’IRPEF

— 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta;

— 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assi-

stenza fiscale.

I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del modello

F24, sono i seguenti:

Addizionale comunale e provinciale

— 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo;

— 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.

Il versamento e effettuato al comune competente indicando nel campo «Codice ente/comu-

ne» il relativo codice catastale. Nel campo «Rateazione/Mese di riferimento» deve essere

indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma «00MM»;

nel campo «anno di riferimento» deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il

versamento espresso nella forma «AAAA».

Ritenute condomini

— 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di

acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1981

NormativaScadenzario

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— 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale

sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

Soggetti obbligatiSono obbligati al versamento i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro

dipendente (art. 23, D.P.R. n. 600/1973) e le Amministrazioni dello Stato obbligate ad effet-

tuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).

AdempimentoVersamento in acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine

rapporto.

Modalita

I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l’imposta sostitutiva

dell’11 per cento sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; tale imposta e imputata a

riduzione del fondo. L’imposta e versata a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

E dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva, entro il 16 dicembre, calcolato sul 90 per cento

delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivaluta-

zioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, e consentito determinare

l’acconto in via presuntiva, applicando il 90 per cento alle rivalutazioni che maturano nello

stesso anno per il quale l’acconto e dovuto.

Se il trattamento di fine rapporto e corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in prece-

denza, l’imposta sostitutiva e complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichia-

razione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipa-

zione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla

medesima dichiarazione dei redditi.

Tutti i soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario delle

imposte e dei contributi per via telematica.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

Per il versamento della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre di

ciascun anno, mediante il modello F24, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce il

seguente codice tributo:

— 1712 - Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del tratta-

mento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile/trimestrale

Soggetti obbligati

Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazione

16 dicembre

17 dicembre

1982 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano

versate entro il 17 novembre 2014.

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente

versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non

versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

esclusivamente mediante modalita telematiche.

Modalita

Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-

dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA e

delle ritenute del 16 settembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un

decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratori

calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e

delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e

eseguito esclusivamente con modalita telematiche.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento.

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento

«F24» ed «F24 accise», nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimento.

Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato

«F24 Semplificato», composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi

dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni

e degli Enti locali.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e il

seguente:

— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.

Versamento contributi al FASC

Soggetti obbligati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e

logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli

20 dicembre

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1983

NormativaScadenzario

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impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi

versati.

ModalitaPresso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c

bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e

la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-

nominato Telefasc.

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Soggetti obbligatiAziende agricole.

AdempimentoDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamen-

to dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

ModalitaTramite M.Av. bancario:

— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabo-

razione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati del-

l’autodenuncia;

— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura

informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria

agenzia la possibilita di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il Bonifico

bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -

Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-

fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di

competenza del versamento. Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di

CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia

on line.

La scadenza cade in data 25 dicembre.

Nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza e prorogata al primo

giorno successivo non festivo.

Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs

Soggetti obbligatiAziende industriali.

AdempimentoPresentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o

riduzione dell’attivita lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve av-

venire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui

ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

ModalitaLa richiesta va inoltrata telematicamente:

— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;

— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordi-

naria.

In merito alla presentazione della CIGO e disponibile per le aziende, i consulenti e i professio-

nisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e basato sull’invio di

27 dicembre

27 dicembre

1984 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e a disposizione

sul sito www.inps.it.

Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state

sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equi-

valente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso

elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero

del protocollo informatico assegnato.

La scadenza cade in data 25 dicembre.

Per prassi consolidata, nel caso in cui il termine coincida con un giorno festivo, la scadenza e

prorogata al primo giorno successivo non festivo.

Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENSindividuale)

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie per

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Modalita

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, asso-

ciazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cui si riferisce

la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e stato

erogato il compenso (criterio di cassa).

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia

mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro

tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770

Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla

Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i

lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS;

i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle coope-

rative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita e ANF

venivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che non rivestono la qualifica di

sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano

lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie per

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Modalita

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, asso-

ciazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cui si riferisce

la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e stato

erogato il compenso (criterio di cassa).

31 dicembre

31 dicembre

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1985

NormativaScadenzario

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Versamento contributi Fondo A. Pastore (ex PREVIR)

Soggetti obbligatiAziende di commercio, spedizione e trasporto.

Adempimento

Versamento trimestrale premi a favore dell’assicurazione polivalente supplementare - PREVIR

ed ora intitolata ad Antonio Pastore - istituita a seguito di un accordo stipulato tra la Conf-

commercio e la FENDAC, a favore dei dirigenti in servizio presso le aziende del settore com-

merciale ed alberghiero ed altre iscritte al Fondo di previdenza M. Negri.

Modalita

L’Associazione Antonio Pastore invia alle aziende circa tre settimane prima della scadenza

trimestrale il bollettino PIA precompilato con particolari codici identificativi per ciascuna posizio-

ne contributiva. Le aziende provvedono a trattenere dalla busta paga del dirigente le quote a suo

carico, versandole con la procedura automatica di incasso (PIA) della Banca nazionale del lavoro.

Versamento contributi Fondo M. Besusso (FASDAC)

Soggetti obbligati

Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

AdempimentoVersamento trimestrale dei contributi assistenziali per i dirigenti delle aziende commerciali,

spedizione e trasporti.

ModalitaPer il versamento si deve utilizzare il mod. C/01.

Versamento contributi Fondo M. Negri

Soggetti obbligati

Aziende di commercio, spedizione e trasporto.

AdempimentoVersamento trimestrale dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle

aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonche dei

dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.

Modalita

Il Fondo, tramite il servizio Postel, invia all’azienda nel mese precedente a quello del versa-

mento trimestrale i moduli prestampati di pagamento PIA (procedura di incasso automatizza-

to) per l’accredito presso la Banca nazionale del lavoro. I versamenti possono anche essere

effettuati presso altri istituti di credito.

Inps - Versamento contributi lavoratori domestici

Soggetti obbligati

Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e

familiari.

Adempimento

Versamento trimestrale contributi previdenziali.

ModalitaI contributi sono versati esclusivamente secondo le seguenti modalita:

— circuito «Reti Amiche»;

10 gennaio

10 gennaio

10 gennaio

10 gennaio

1986 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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— online sul sito Internet www.inps.it nella sezione Servizi on line, con pagamento tramite

carta di credito;

— Contact Center numero verde gratuito 803.164, con pagamento tramite carta di credito;

— bollettino MAV - Pagamento mediante avviso.

L’Inps, in una prima fase introduttiva del pagamento tramite MAV, provvede all’invio gene-

ralizzato a tutti i datori di lavoro domestico di bollettini MAV utili per il pagamento dei

contributi. Nel caso di intervenuta modifica di elementi utilizzati per la determinazione del-

l’importo richiesto nei MAV inviati, dal sito Internet e possibile ottenere l’immediata genera-

zione di un altro MAV con importo conforme alle variazioni inserite. Anche per i contributi da

lavoro domestico l’Istituto rendera disponibile l’attivazione del sistema di pagamento attraver-

so il servizio di addebito diretto sul conto corrente bancario tramite RID.

Per tutte le modalita di pagamento e prevista la possibilita di doppia copia della ricevuta, per

consentirne la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore; nel caso di pagamento

tramite MAV e prevista un’attestazione che il datore di lavoro deve completare con la data del

pagamento, firmare e consegnare al lavoratore.

Nel caso di pagamento al Contact Center con carta di credito, sara inviata una doppia ricevuta

all’indirizzo indicato per le comunicazioni dal datore di lavoro risultante negli archivi INPS.

Assistenza fiscale sostituti d’imposta

Soggetti obbligatiI sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale.

Ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. n. 241/1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei

propri sostituiti i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli artt. 49 e 50, comma 1,

lettere a), d), g), con esclusione delle indennita percepite dai membri del parlamento europeo,

e l), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

AdempimentoComunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscale.

Modalita

I sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale possono, entro il 15 gennaio di ogni anno,

richiedere ai soggetti interessati la preventiva comunicazione che gli stessi intendono avvalersi

dell’assistenza fiscale.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile

Soggetti obbligatiTutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazione

al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano

versate entro il mese precedente.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

15 gennaio

15 gennaio

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1987

NormativaScadenzario

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I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;

— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;

— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;

— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.

Adempimento

I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente

versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non

versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

esclusivamente mediante modalita telematiche.

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Soggetti obbligati

Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori

porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste

l’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:

a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-

nalita giuridica;

b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i

compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o

giornali e simili;

c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore

autonomo senza partita IVA;

d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni

lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione

degli iscritti agli albi professionali);

e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

Adempimento

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi

soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

Modalita

Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomo

occasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-

nuativi iscritti alla predetta gestione separata.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

La causale contributo da indicare nel mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assi-

stenziali (INPS)» e:

16 gennaio

1988 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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1. C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli associati

in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;

2. CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione compren-

siva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).

Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Soggetti obbligatiDatori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

Adempimento

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale

presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

ModalitaVersamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in

via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il

tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.

37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo:

— C001 - (Contributi obbligatori correnti);

— C002 - (Contributi obbligatori pregressi);

— C003 - (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);

— C004 - (Differenze contributive);

— C005 - (Contributi diversi e contrattuali).

Sostituti d’imposta - Operazioni di conguaglio

Soggetti obbligatiSostituti d’imposta.

Adempimento

Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del

mese precedente da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell’anno solare

precedente.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24

presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione,

ovvero con modalita telematiche.

N.B.: I versamenti delle maggiori ritenute scaturenti dal conguaglio devono essere effettuati

negli stessi termini previsti per le ritenute ordinarie relative al periodo di paga in cui il congua-

glio e stato effettuato, e cioe 16 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo, rispettivamente per il

16 gennaio

16 gennaio

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1989

NormativaScadenzario

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conguaglio effettuato entro dicembre, gennaio o febbraio da parte dei datori di lavoro sui

redditi di lavoro dipendente corrisposti nel corso dell’anno solare precedente.

Denuncia e versamento contributi Casagit

Soggetti obbligatiDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

AdempimentoVersamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della do-

cumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in

formato elettronico.

ModalitaVersamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN

IT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco, 61 -

00144 Roma.

Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o

Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,

in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certi-

ficata [email protected].

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Soggetti obbligati— Societa di capitali;

— enti commerciali di diritto pubblico o privato;

— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;

— associazioni non riconosciute;

— consorzi;

— societa non residenti;

— societa di persone;

— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;

— societa di armamento;

— societa di fatto;

— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;

— condomini,

che hanno corrisposto nel mese precedente:

a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;

b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori

autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;

c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza

di commercio e di procacciamento di affari;

d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione

di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del

TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o

nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta e

operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR).

AdempimentoI soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a

lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e

a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permet-

tere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute.

16 gennaio

16 gennaio

1990 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Modalita

Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali

dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, esclusivamente mediante modalita telematiche.

A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigenti

in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono

eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a

zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate

delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e

dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia

di importo superiore a mille euro.

I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del modello F24, sono i seguenti:

Lavoro dipendente

— 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita aggiuntive e relativo congua-

glio;

— 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;

— 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;

— 1012 - Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro;

— 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo.

Lavoro autonomo

— 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.

Provvigioni

— 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di

rappresentanza.

I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del modello F24, sono i se-

guenti:

Addizionale regionale all’IRPEF

— 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta;

— 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assi-

stenza fiscale.

I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del modello

F24, sono i seguenti:

Addizionale comunale e provinciale

— 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo;

— 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.

Il versamento e effettuato al comune competente indicando nel campo «Codice ente/comu-

ne» il relativo codice catastale. Nel campo «Rateazione/Mese di riferimento» deve essere

indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma «00MM»;

nel campo «anno di riferimento» deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il

versamento espresso nella forma «AAAA».

Ritenute condomini

— 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di

acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;

— 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale

sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1991

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Versamento contributi Inps ex Enpals

Soggetti obbligatiAziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Causale contributo:

— CCSP - (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);

— CCLS - (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).

Versamento contributi Inps lavoro dipendente

Soggetti obbligatiDatori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria

e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

AdempimentoVersamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese

precedente.

ModalitaI soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo:

— DM10 - (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).

Versamento contributi Inps pescatori autonomi

Soggetti obbligatiPescatori autonomi.

AdempimentoVersamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

16 gennaio

16 gennaio

16 gennaio

1992 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo:

— PESC.

Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

Soggetti obbligati

Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano

alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

Adempimento

Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,

integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-

nistiche complementari.

Modalita

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica

direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli inter-

mediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del

D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, i

versamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici

messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-

zionati con la stessa nel caso in cui:

— per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

— siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;

— il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Versamento contributi al FASC

Soggetti obbligati

Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e

logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.

Adempimento

Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli

impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi

versati.

Modalita

Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c

bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e

16 gennaio

20 gennaio

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1993

NormativaScadenzario

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software de-

nominato Telefasc.

Previndai - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligatiAziende industriali.

AdempimentoDenuncia e versamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti iscritti al fondo

di previdenza a capitalizzazione Previndai.

ModalitaDenuncia: mediante la funzione guidata «COMPILAZIONE MOD. 050», nell’area riservata alle

aziende, accessibile tramite password, sul sito Previndai. Il mod. 050 compilato, stampato,

timbrato e sottoscritto va inoltrato via fax al fondo pensione entro la scadenza del trimestrecui si riferisce, a prescindere dalla regolarizzazione contributiva.

Versamento: mediante bonifico con il mod. 053. Nel modulo viene riportato con la massima

evidenza il campo «Comunicazioni ordinante/beneficiario» che rappresenta l’unico fattore di

collegamento tra l’accredito dei contributi, l’impresa versante ed il trimestre cui il modulo 050

si riferisce. E necessario, pertanto, che l’azienda ne verifichi la corretta registrazione da parte

della Banca. Il modulo 053 si rende disponibile al termine della compilazione del modulo 050

nella funzione «Compilazione mod. 050».

Previndapi - Denuncia e versamento contributi

Soggetti obbligatiPiccole e medie aziende industriali.

AdempimentoVersamento trimestrale dei contributi sulle retribuzioni dei dirigenti delle piccole e medie

aziende industriali iscritti al fondo di previdenza Previndapi.

ModalitaInvio al Previndapi, anche via fax, del mod. PREV/1 contenente tutti i dati del trimestre di

riferimento. Si consiglia di accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico in

favore del Fondo indichi, tassativamente, nella causale di versamento, il numero di codice

riportato nello specifico riquadro delle lettere d’ordine bonifico bancario che si allegano ai

quattro mod. PREV/1 trimestrali. Il versamento dei contributi deve essere effettuato su c/c n.

096570217860 presso Veneto Banca - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto, 2 - Roma.

Il codice IBAN PREVINDAPI per il versamento dei contributi trimestrali e il seguente: IT65 A050

3503 3030 9657 0217 860.

Il codice BIC per bonifici esteri e il seguente: VEBHIT2M.

In nessun caso per il versamento dei contributi puo essere utilizzato il mod. F24.

Denuncia e versamento contributi Enpaia

Soggetti obbligatiAziende agricole.

AdempimentoDenuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamen-

to dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

ModalitaTramite M.Av. bancario:

20 gennaio

20 gennaio

25 gennaio

1994 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

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— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabo-

razione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati del-

l’autodenuncia;

— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura

informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria

agenzia la possibilita di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il Bonifico

bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -

Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-

fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di

competenza del versamento.

Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati

nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line.

Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs

Soggetti obbligati

Aziende industriali.

Adempimento

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o

riduzione dell’attivita lavorativa intervenute nel mese precedente.

La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al

termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Modalita

La richiesta va inoltrata telematicamente:

— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;

— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordi-

naria.

In merito alla presentazione della CIGO e disponibile per le aziende, i consulenti e i professio-

nisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e basato sull’invio di

file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e a disposizione

sul sito www.inps.it.

Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state

sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equi-

valente a quello di una ricevuta.

L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico

dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico asse-

gnato.

Collocamento obbligatorio - Invio prospetto sullo stato occupazionale

Soggetti obbligati

Datori di lavoro soggetti alla disciplina sulle assunzioni obbligatorie.

Adempimento

Invio al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento al

lavoro (provincia) del prospetto informativo sulla situazione occupazionale al 31 dicembre

dell’anno precedente a quello della denuncia.

Se rispetto all’ultimo prospetto inviato non avvengono cambiamenti nella situazione occupa-

zionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva il datore di

lavoro non e tenuto ad inviare il prospetto.

25 gennaio

31 gennaio

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1995

NormativaScadenzario

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Modalita

La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.

Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENSindividuale)

Soggetti obbligati

Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie per

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Modalita

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, asso-

ciazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di competenza.

Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cui si riferisce la busta paga (criterio

di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e stato erogato il compenso

(criterio di cassa).

Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)

Soggetti obbligati

Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia

mensile dei dati retributivi EMENS.

Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C,

dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonche i committenti e

gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.

La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali

sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti

all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate

dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita e ANF venivano versati con

il sistema DM), nonche dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta

(Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’e-

stero assicurati in Italia).

Adempimento

Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie per

l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

Modalita

Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, asso-

ciazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a

quello di competenza.

Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cui si riferisce la busta paga (criterio

di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e stato erogato il compenso

(criterio di cassa).

Inps - Denuncia trimestrale manodopera agricola

Soggetti obbligati

Datori di lavoro agricolo.

31 gennaio

31 gennaio

31 gennaio

1996 47-48/2014 PRATICA LAVORO

NormativaScadenzario

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

AdempimentoDenuncia trimestrale della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determi-

nato e indeterminato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei

contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione

delle prestazioni.

ModalitaMediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via telematica.

Affinche la denuncia sia registrata ed elaborata correttamente e obbligatoria l’indicazione del

CIDA nel modello DMAG.

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1997

NormativaScadenzario

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

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Edilizia - Piccola e media industria - ConfapiVerbale di accordo - 12 novembre 2014

Sintesi dell’accordo

Con il verbale di accordo 12 novembre 2014 Confapi Aniem (*) con Feneal-Uil, Filca-Cisl e

Fillea-Cgil hanno rinnovato il c.c.n.l. 12 maggio 2010 per gli addetti alle piccole e medie

industrie edili ed affini.

L’accordo si applica ai rapporti in corso al 12 novembre 2014 e a quelli instaurati successiva-

mente.

____________

(*) Si fa presente che in data 28 ottobre 2013 Aniem e Anier (aderenti a Confimi) hanno sottoscritto un separato accordo dirinnovo del c.c.n.l. 12 maggio 2010.

E prevista l’erogazione di un importo forfettario una tantum pari a E 200,00 da erogarsi in due

tranches:

— E 100 con la retribuzione del mese di novembre 2014;

— E 100 con la retribuzione del mese di maggio 2015.

Rinnovo del c.c.n.l.� Decorrenza e durata: 12 novembre 2014 - 30 giugno 2016

� Parti stipulanti: Aniem Confapi con Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

� Campo di applicazione: piccole e medie industrie edili ed affini

CedolinoNovita incidenti sul calcolo del cedolino:

— Una tantum (novembre 2014, maggio 2015)

— Minimi tabellari (novembre 2014)

— Elemento variabile della retribuzione (luglio 2015)

Retribuzioni dal 1º novembre 2014

Livello Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzioneTotale

7Q 1.691,96 535,12 10,33 140,00 2.377,41

7 1.691,96 535,12 10,33 — 2.237,41

6 1.522,76 530,79 10,33 — 2.063,88

5 1.268,98 524,31 10,33 — 1.803,62

4 1.184,37 522,15 10,33 — 1.716,85

3 1.099,78 520,00 10,33 — 1.630,11

2 989,80 517,16 10,33 — 1.517,29

1 845,99 513,46 10,33 — 1.369,78

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Edilizia - Piccola e media industria» in Tuttolavoro - modulo Disciplina con-trattuale.

Premessa

Una tantum

ContrattazioneNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 1999

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Per effetto degli incrementi stabiliti con decorrenza novembre 2014 i nuovi minimi tabellari

mensili risultano i seguenti:

LivelliImporti mensilidal 1.11.2014

7Q 1.691,96

7 1.691,96

6 1.522,76

5 1.268,98

4 1.184,37

3 1.099,78

2 989,80

1 845,99

L’E.v.r. viene fissato dalle Organizzazioni territoriali con decorrenza non anteriore al 1º luglio

2015 come concordato in sede nazionale in misura percentuale pari al 4% dei minimi in vigore

al 12 novembre 2014.

L’E.v.r. sara correlato ai risultati conseguiti in termini di produttivita, qualita e competitivita nel

territorio e non incidera sugli istituti retributivi contrattuali, compreso il t.f.r.

Le parti concordano che l’indennita territoriale di settore e il premio di produzione sono

confermate nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Agli operai che lavorano nelle sottoelencate condizioni di disagio spettano le seguenti inden-

nita percentuali, da calcolare su: paga base di fatto, indennita di contingenza, ex indennita

territoriale di settore, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e, per i

cottimisti, utile minimo di cottimo.

Le percentuali non sono cumulabili (ad eccezione di quella relativa alla pioggia o neve) e vanno

corrisposte per il tempo di effettiva prestazione nei casi e nelle condizioni previste.

In presenza di specifiche situazioni di disagio a livello locale, le Associazioni territoriali possono

determinare ulteriori indennita, nella misura massima del 20% della retribuzione, che saranno

corrisposte agli operai interessati per le ore di lavoro effettivamente prestate.

Indennita per lavori vari1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima

mezz’ora (compresa la prima mezz’ora): 4% (situazioni extra: 5%);

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente

agli operai addetti alla manovra dei martelli): 5% (situazioni extra: 5%);

3) Lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti e normalmente

sottoposti a getti d’acqua o fango): 5% (situazioni extra: 12%);

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario: 8% (situazioni

extra: 15%);

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume: 8%

(situazioni extra: 15%);

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: 8% (situazioni extra: 17%);

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l’ele-

vata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore

o con altri analoghi mezzi, crei per gli addetti condizioni di effettivo disagio: 10% (situazioni

extra: 10%);

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l’impiego di aria compressa op-

pure con l’impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata tem-

Minimi tabellari

Elemento variabiledella retribuzione

Indennita per lavorispeciali disagiati -Operai

ContrattazioneNotizie

2000 47-48/2014 PRATICA LAVORO

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

peratura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli

addetti condizioni di effettivo disagio: 10% (situazioni extra: 10%);

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in

condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai

edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti

stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennita spetta per i lavori

edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti

in locali nei quali non e richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi

e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocivita: 11% (situazioni extra: 17%);

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione): 12%

(situazioni extra: 20%);

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondita superiore ai 3,50 metri che

presentino condizioni di effettivo disagio: 13% (situazioni extra: 20%);

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre: 13% (situazioni extra: 23%);

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: 16% (situazioni extra: 22%);

14) Lavori in acqua (vale a dire quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa,

gli addetti sono costretti a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza

superiore a cm. 12): 16% (situazioni extra: 28%);

15) Lavori su scale aeree tipo Porta: 17% (situazioni extra: 35%);

16) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di

sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del

basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino e incorporato nel fabbricato

stesso: 17% (situazioni extra: 35%);

17) Costruzione di pozzi a profondita da 3,50 a 10 metri: 19% (situazioni extra: 35%);

18) Lavori per fognature nuove in galleria: 19% (situazioni extra: 35%);

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondita superiore a 3 metri: 20% (situazioni

extra: 35%);

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti: 21% (situazioni extra: 40%);

21) Costruzione di pozzi a profondita oltre i 10 metri: 22% (situazioni extra: 40%);

22) Lavori in pozzi neri preesistenti: 27% (situazioni extra: 55%).

____________

N.B.: In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma,Piacenza, Ravenna e Savona.Le percentuali di maggiorazione per lavori disagiati stabilite dal c.c.n.l. per le provincie considerate in situazioni extraresteranno in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni provinciali.

Indennita per lavori in galleriaLa misura della percentuale dovuta al personale addetto ai lavori in galleria e determinata dalle

Organizzazioni territoriali, entro i valori massimi sotto indicati:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche

se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficolta

e di disagio; per il personale addetto alla costruzione di galleria attraverso l’utilizzo di frese e/o

TBM o simili: 46%;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante

la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di conso-

lidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26%;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli

impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferrovia-

rie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti

gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di

ContrattazioneNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 2001

francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi

attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente

ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco), le parti

direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizza-

zioni territoriali competenti, di un’ulteriore indennita non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di

avanzamento superi i cinque chilometri dall’imbocco, la misura della predetta indennita puo

essere elevata fino al 30%.

Indennita per lavori in cassoni ad aria compressa

a) da 0 a 10 metri: 54%;

b) da oltre 10 a 16 metri: 72%;

c) da oltre 16 a 22 metri: 120%;

d) oltre 22 metri: 180%.

Indennita per lavori marittimiPersonale imbarcato su natanti (con o senza motore) che escono fuori dal porto: vanno

corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennita gia stabilite

nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

Lavori sotto acqua (palombari): qualora la durata complessiva delle immersioni non sia infe-

riore a un’ora e mezza o comunque le immersioni siano distribuite nel corso della giornata,

viene corrisposta per l’intera giornata un’indennita del 100%. Nel caso di una sola immersione

di durata inferiore ad un’ora e mezza l’indennita viene corrisposta per mezza giornata (4 ore).

In via sperimentale per gli anni 2013/2015 e prevista la concessione dei congedi per i padri

lavoratori in applicazione della L. n. 92/2012 e del D.M. 22 dicembre 2012.

L’operaio inviato temporaneamente a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello

per il quale e stato assunto e situato oltre i limiti territoriali definiti a livello locale ha diritto al

rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria del 10% da computarsi sui seguenti elementi

della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennita di contingenza, ex indennita

territoriale di settore, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) e, per i

cottimisti, utile minimo di cottimo (*).

La diaria non e dovuta se il lavoro si svolge nell’ambito del comune di residenza o abituale

dimora dell’operaio o quando questi venga favorito da un avvicinamento alla sua residenza o

abituale dimora.

La diaria non e dovuta inoltre per gli operai addetti ad industrie di produzione e distribuzione

di calcestruzzo; quando tuttavia l’operaio sia inviato temporaneamente a prestare la propria

opera in un cantiere situato in un comune diverso distante oltre 10 Km dai confini territoriali

del comune di assunzione spetta la diaria del 10%.

In caso di pernottamento in luogo, l’azienda e tenuta al rimborso delle spese di vitto e alloggio,

ove non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. Tale indennita si intende

sostitutiva della diaria del 10%.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a 3 mesi, l’impresa ha l’obbligo

di iscrivere l’operaio alla Cassa edile del luogo di svolgimento dei lavori a decorrere dal

secondo periodo di paga successivo a quello in cui ha avuto inizio la trasferta, a condizione

che l’operaio stesso in detto periodo sia in trasferta per l’intero mese.

E prevista la facolta per l’impresa di effettuare la predetta iscrizione anche per il periodo di

trasferta anteriore al termine indicato.

Restano in ogni caso iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese

dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali,

Maternita

Trasferta - Operai

ContrattazioneNotizie

2002 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura

con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di

calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione,

ciminiere e forni, impianti industriali(isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimen-

ti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo

stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni

speciali e impianti sportivi.

Detta elencazione puo essere integrata dalle Associazioni stipulanti, su proposta della Com-

missione nazionale paritetica per le Casse edili.

____________

(*) Il trattamento economico complessivamente derivante all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di retribuzione,indennita di contingenza, indennita territoriale di settore, elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010) equota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta, previsti dal contratto integrativo della circoscrizione diprovenienza non puo essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di retribuzio-ne, indennita di contingenza, indennita territoriale di settore ed elemento economico territoriale (fino al 31 dicembre 2010)della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione viene corrisposta a titolo di indennita territorialetemporanea.

Ferme restando il diritto dei lavoratori alla prestazione le Parti convengono sull’opportunita di

definire condizioni, termini e modalita per la maturazione e l’erogazione di tale prestazione in

un modello unitario ed omogeneo che veda coinvolte tutte le organizzazioni firmatarie del

c.c.n.l.

L’apprendistato e regolato dal D.Lgs. n. 167/2011 e dalla disciplina che segue.

Con l’accordo in parola le Parti prevedono l’apprendistato per la qualifica e per il diploma

professionale; l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e l’apprendistato di

alta formazione e ricerca.

Condizioni di applicabilitaIl numero di apprendisti che possono essere assunti non puo superare il 100% delle mae-

stranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro. L’azienda che

non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati puo assumere fino a 3

apprendisti.

Possono essere stipulati nuovi contratti di apprendistato qualora le imprese abbiano mante-

nuto in servizio almeno il 30% (per le aziende fino a 50 dipendenti) il cui contratto di

apprendistato sia scaduto nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.

A tale fine non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per

dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

E comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista oltre a quelli gia confermati o

qualora non sia stato confermato alcun apprendista.

Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve indicare la prestazione oggetto del

contratto, la qualifica professionale che sara acquisita al termine del rapporto e il piano

formativo individuale.

Gli apprendisti possono essere iscritti al Fondapi.

Periodo di provaLa durata massima del periodo di prova e pari a 35 giorni lavorativi.

Qualificazione professionale e durataIn caso di malattia, infortunio, congedo straordinario ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, maternita,

C.i.g. in deroga o altri strumenti di sostegno al reddito, che comportino un’assenza dal luogo

di lavoro per piu di 30 giorni di calendario e possibile prolungare il periodo di apprendistato.

Il termine del periodo di apprendistato e prolungato per i corrispondenti periodi di sospensione

Anzianitaprofessionale edile

Apprendistato

ContrattazioneNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 2003

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anche nel caso di assenze discontinue, laddove la sommatoria degli eventi superi i 60, 75, 90

giorni di calendario rispettivamente per contratti di durata pari a 24, 30, 36 mesi.

A tal fine nei periodi di sospensione sono compresi i giorni festivi e i non lavorativi mentre non

si computano le assenze per ferie, permessi e festivita.

Il datore di lavoro comunichera per iscritto all’apprendista la ragioni del prolungamento del

contratto.

Preavviso

Trascorso il periodo di prova l’apprendista puo recedere dal contratto con i seguenti termini di

preavviso:

— 10 giorni lavorativi durante il 1º anno;

— 20 giorni durante il 2º anno;

— 30 giorni dal 3º anno in poi.

Entrambe le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni lavorativi,

decorrenti dalla fine del periodo di formazione.

Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale

Possono essere assunti con tale tipologia di contratto i giovani dai 15 e fino al compimento del

25º anno di eta.

La durata e determinata in relazione al titolo da conseguire e non puo essere superiore a 3

anni. Qualora al conseguimento della qualifica l’apprendista voglia proseguire l’iter formativo

per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto verra prolungato di un

anno, con un trattamento economico pari a quello del livello di destinazione finale.

Il periodo di prova sara pari a quello previsto dal c.c.n.l. per il livello di destinazione.

La retribuzione sara pari alle sommatoria tra le ore di lavoro effettivamente prestate e il 35%

delle ore di formazione effettuate secondo la tabella retributiva prevista per l’apprendistato

professionalizzante.

I periodi di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro si computano per intero nella

nuova azienda, purche si riferiscano alle stesse mansioni e non siano separati da interruzioni

superiori a 12 mesi.

In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza, si applica il preavviso previsto per i

qualificati.

Apprendistato professionalizzante

Limiti di eta

Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita, i soggetti di eta compresa tra i 18 ed i 29

anni (dal 17º anno per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della D.Lgs.

n. 226/2005).

Qualificazione professionale e durata

Il contratto di apprendistato puo essere stipulato per tutti i livelli compresi tra il 2º e il 7º.

La durata minima del contratto di apprendistato e di 6 mesi, la durata massima e di 24 mesi

per il liv. 2º e di 36 mesi per gli altri livelli.

I periodi di servizio effettivamente prestati come apprendista presso piu imprese si cumulano ai

fini della durata purche riferiti alla stessa attivita e non separati da interruzioni superiori ad 1

anno.

Per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione secondaria di 2º grado inerente alla

professionalita da conseguire, le suddette durate sono ridotte di 6 mesi.

Possono essere assunti apprendisti con inquadramento finale in 6º o 7º livello solo in presenza

di una laurea inerente.

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2004 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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Attivita formativa

L’impegno formativo e determinato in 80 ore medie annue di formazione professionalizzante,

integrata, ove prevista, dalla formazione pubblica per 40 ore medie annue.

Retribuzione

Il trattamento economico e determinato dall’applicazione delle seguenti percentuali della

retribuzione del livello di inquadramento finale:

Livelli I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem.

2º 75% 85% 87% 95% - -

dal 3º al 7º 80% 83% 85% 87% 90% 95%

Prestazioni aggiuntive

Gli apprendisti iscritti alla Cassa edile potranno beneficiare del trattamento di Cassa integra-

zione guadagni ordinaria in caso di sospensione o interruzione dell’attivita lavorativa per eventi

meteorologici.

La prestazione - pari all’80% della retribuzione persa dall’apprendista per l’evento suddetto -

sara erogata dalla Cassa edile (con anticipazione della stessa da parte dell’impresa e successivo

rimborso) per un massimo di 150 ore/anno di interruzione.

A tal fine, le imprese che abbiano in forza apprendisti sono tenute al versamento di un

contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dall’apprendista.

Limiti percentualiIl numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine e in somministra-

zione, sia causali che acausali, non puo superare la media annua del 25% dei lavoratori

occupati a tempo indeterminato nell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente.

E previsto un ulteriore 15% di assunzioni con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.it.

E in ogni caso consentito assumere fino a 7 lavoratori a termine, che comunque non possono

superare la misura di 1/3 di quelli a tempo indeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti e comunque possibile stipulare un contratto a

termine.

Successione di contratti a termineLe proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 nell’arco dei 36 mesi, se riferite alla stessa

attivita per la quale il contratto a termine e stato stipulato.

Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, instaurati per avvio di

nuovo cantiere, avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile, proroga dei

termini di un appalto, assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di eta superiore a 45, per

lavoratori in cassa integrazione, disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi, donne prive di

impiego da almeno 6 mesi residenti in aree svantaggiate (con tasso di occupazione inferiore

almeno del 20% di quello maschile), gli intervalli tra un contratto e l’altro sono ridotti fino a 5

giorni (contratti fino a 6 mesi) e fino a 10 giorni (contratti superiori a 6 mesi).

Patti in derogaNell’ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo

contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potra avere un’ulteriore durata non superiore a 8

mesi.

Diritto di precedenzaIl lavoratore che nell’esecuzione di uno o piu contratti a termine (anche in somministrazione)

abbia prestato attivita lavorativa per un periodo complessivo pari a 36 mesi, ha diritto di

precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i

Lavoro a termine

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PRATICA LAVORO 47-48/2014 2005

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12 mesi successivi alla scadenza del contratto con riferimento alle mansioni gia espletate in

esecuzione dei rapporti a termine.

A decorrere dal 1º gennaio 2015 e istituito un contributo mensile da versare al Fondapi pari ad

E 8 (riparametrati su base 100) a carico dell’azienda.

Per i lavoratori gia iscritti al Fondo al 1º gennaio 2015, il contributo e aggiuntivo rispetto a

quanto previsto per l’ordinaria iscrizione; per i lavoratori non iscritti al Fondapi a tale data il

contributo comporta l’adesione al Fondo senza alcun onere aggiuntivo.

Abbigliamento e confezioni - Aziendeindustriali - Stesura definitiva del c.c.n.l.C.c.n.l. - 4 febbraio 2014

Sintesi dell’accordo

In sede di stesura definitiva del c.c.n.l. per i dipendenti da aziende di confezione in serie di

prodotti di abbigliamento (siglato il 5 dicembre 2013; v. Pratica Lavoro n. 2/2014, pag. 93),

le Parti stipulanti hanno provveduto a rettificare:

— l’importo dell’ERN del livello 7, con decorrenza da gennaio 2014 e novembre 2014;

— l’importo del liv. 3 Super, da settembre 2015.

Per completezza si pubblica nuovamente la tabella complessiva dell’elemento retributivo na-

zionale, mettendo in evidenza i valori rettificati:

LivelloElemento retributivo nazionale

Dal 1/01/2014 Dal 1/11/2014 Dal 1/09/2015 Dal 1/03/2016

8 1.978,53 2.010,07 2.065,87 2.090,13

7 1.868,37 1.896,65 1.948,95 1.971,17

6 1.752,52 1.780,40 1.829,74 1.851,19

5 1.640,45 1.666,91 1.713,71 1.734,06

4 1.557,51 1.583,51 1.629,51 1.649,51

Stesura del c.c.n.l.� Decorrenza e durata: 1º aprile 2013 - 31 marzo 2016

� Parti stipulanti: SMI - Sistema moda Italia - Federazione tessile e moda, Femca-Cisl, Filc-

tem-Cgil e Uilta-Uil

� Campo di applicazione: dipendenti da aziende di confezione in serie di prodotti di abbi-

gliamento

� Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed iltesto contrattuale «Abbigliamento e confezioni - Aziende industriali» in Tuttolavoro - moduloDisciplina contrattuale.

Previdenzaintegrativa

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2006 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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LivelloElemento retributivo nazionale

Dal 1/01/2014 Dal 1/11/2014 Dal 1/09/2015 Dal 1/03/2016

3S 1.522,81 1.547,81 1.592,06 1.611,29

3 1.489,16 1.513,51 1.556,58 1.575,22

2S 1.447,77 1.471,00 1.512,12 1.529,99

2 1.415,57 1.438,47 1.479,00 1.496,62

1 1.141,33 1.155,10 1.179,47 1.190,07

Viaggiatore 1 1.680,30 1.708,19 1.757,53 1.778,98

Viaggiatore 2 1.585,16 1.611,61 1.658,41 1.678,76

Restano, invece, invariati gli importi stabiliti per il sotto-settore Fotoincisione tessile.

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PRATICA LAVORO 47-48/2014 2007

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Annullamento delle dimissioni e pretesadelle retribuzioniAvv. Almerindo Proietti Semproni

Cassazione, sez. lav., 17 ottobre 2014, n. 22063

MASSIMA

Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribu-

zioni maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle dimissioni.

COMMENTO

Il lavoratore reintegrato nel posto di lavoro a seguito di

annullamento delle dimissioni ha diritto alle retribuzioni

maturate dalla sentenza e non anche dall’epoca delle

dimissioni.

Cosı si e espressa la Corte di Cassazione con la senten-

za del 17 ottobre 2014, n. 22063, che ha escluso il

diritto alla retribuzione per il periodo in cui la prestazione

lavorativa non e stata fornita.

Sul ricorso proposto da un lavoratore, i giudici di primo e

secondo grado annullavano le dimissioni perche rasse-

gnate dal lavoratore in stato di incapacita e riconosceva-

no il diritto alla continuita del rapporto ed al risarcimento

del danno, quantificato nelle retribuzioni maturate dalla

data della sentenza a quella dell’effettivo ripristino del

rapporto lavorativo.

Secondo la Corte d’Appello, peraltro, il ricorrente non

aveva reiterato con il ricorso o in un momento successivo

l’offerta della propria prestazione lavorativa, offerta avu-

tasi solo prima della domanda giudiziale, per cui alla

stessa non poteva connettersi l’efficacia della messa in

mora del datore di lavoro.

Il lavoratore ricorreva per cassazione richiedendo che

fosse riconosciuto il diritto alla retribuzione sin dall’ori-

gine, e non solamente a seguito della intervenuta sen-

tenza.

Tanto pretendeva richiamando il precedente n. 8886 del

14 aprile 2010 della Suprema Corte che, contrariamente

al diverso orientamento giurisprudenziale di legittimita

seguito dalla Corte territoriale, assumeva che la retroda-

tazione degli effetti patrimoniali della sentenza di annul-

lamento delle sue dimissioni rappresenterebbe la logica

conseguenza di una corretta applicazione del generale

principio per il quale la durata del processo non deve

andare mai a detrimento della parte vincitrice.

In merito, poi, all’efficacia della costituzione in mora del

datore di lavoro, il ricorrente eccepiva che egli aveva

offerto la sua prestazione lavorativa prima della propo-

sizione della domanda giudiziale e che proprio tale ini-

ziativa serviva a costituire in mora il datore di lavoro,

contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito.

La Suprema Corte respinge il ricorso per infondatezza

dei motivi.

Invero, osserva la Cassazione, il percorso motivazionale

logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale si fonda

su un preciso orientamento della giurisprudenza di legit-

timita che non si deve disattendere in considerazione del

fatto che e stato ribadito con sentenza n.18844 del 30

agosto 2010, successiva a quella n. 8886 del 14 aprile

2010 invocata dal ricorrente.

Per effetto di tale pronuncia, la conseguenza della con-

tinuita del rapporto di lavoro, non interrotta da un licen-

ziamento affetto da vizi che ne determinano l’annulla-

mento, consiste nel fatto che il lavoratore ha diritto al

risarcimento del danno, determinabile secondo le regole

in materia di inadempimento delle obbligazioni, anche

facendo eventualmente riferimento alle retribuzioni per-

dute, ma sempre considerando che la natura sinallagma-

tica del rapporto richiede ai fini dell’adempimento del-

l’obbligazione retributiva che sia messa a disposizione la

prestazione lavorativa.

Cio in quanto il principio secondo il quale l’annullamen-

to di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva che

non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni

maturate dalla data delle dimissioni a quella della riam-

missione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone

la prestazione dell’attivita lavorativa, onde il pagamento

della prima in mancanza della seconda rappresenta

un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licen-

GiurisprudenzaNotizie

PRATICA LAVORO 47-48/2014 2009

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ziamento non sorretto da giusta causa o giustificato mo-

tivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, per

cui nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni le retri-

buzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara la

loro illegittimita (in tal senso, Cass. n. 14438 del 6 no-

vembre 2000, n. 13045 del 17 giugno 2005 e n. 2261

del 16 febbraio 2012).

Con la sentenza in rassegna la Cassazione conferma

l’abbandono di quell’orientamento (pure citato, Cass.

n. 8886/2010) che aveva trovato una soluzione al pro-

blema dei riflessi dell’annullamento delle dimissioni per

incapacita naturale, riconoscendo il diritto alle retribuzio-

ni a decorrere dalla domanda giudiziale (momento di

impugnazione delle dimissioni e costituzione in mora

credendi del datore di lavoro ex art. 1226 cod. civ.).

Ora, sembra trovare maggior favore la diversa soluzione

che fa decorrere le retribuzioni soltanto dalla sentenza di

annullamento delle dimissioni, in applicazione del prin-

cipio di corrispettivita in senso stretto, per cui la retribu-

zione presuppone la prestazione lavorativa, salve le ipo-

tesi in cui e la legge ad imporre espressamente la corre-

sponsione della retribuzione pur in assenza di una con-

troprestazione (artt. 2108, 2109 e 2110 cod. civ.). Si

tratta, tuttavia, di ipotesi in cui la corrispettivita di pre-

stazione sussiste comunque perche, anche in mancanza

di una prestazione lavorativa, la retribuzione e collegata

all’esistenza di un’obbligazione di lavoro nell’arco com-

plessivo del rapporto.

Certo, l’orientamento in esame lascia «scoperto» il pe-

riodo intermedio (dalle dimissioni, o quantomeno dalla

loro impugnativa in via stragiudiziale o giudiziale, alla

sentenza di annullamento), per cui al lavoratore potreb-

be spettare solo il risarcimento del danno qualora il

comportamento del datore di lavoro costituisca un

eventuale illecito penale (dimissioni estorte o frutto di

raggiro).

GiurisprudenzaNotizie

2010 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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rapporto di lavoro subordinato anche flessibile (contratto a termine ,

part-time, lavoro somministrato), esternalizzato (appalto) ed ai limiti

della subordinazione (parasubordinato, a progetto) risolvendo le que-

stioni più difficili della gestione del rapporto, dei contratti e del con-

tenzioso alla luce della normativa, della giurisprudenza e della prassi

più rilevante. Pone attenzione al diritto sindacale e al sistema di rela-

zioni industriali, con particolare riferimento all’evoluzione e all’assetto

attuale del sistema contrattuale collettivo. Spiega cosa sono e come

funzionano i sistemi di direzione attraverso il “controllo di gestione” e

la “gestione del personale” per individuare i comportamenti necessari

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Addizionali regionaliANNO 2014

ASPETTI NORMATIVI

Si segnala che l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef e stata fissata nella misura dell’1,23% dall’art. 28,

commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti). Tale aliquota puo essere maggiorata da ciascuna Regione

con apposita delibera.

Per l’anno 2014, come previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 68/2011, la maggiorazione all’addizionale regionale di base

che ciascuna Regione a Statuto ordinario puo deliberare non puo essere superiore a 1,1 punti percentuali. Pertanto a

decorrere dal 2014 il limite massimo dell’addizionale risulta pari all’2,33%.

Si segnala inoltre che sono ancora in vigore per l’anno 2014 le seguenti disposizioni:

— art. 1, comma 174, legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005): al fine di assicurare il rispetto dell’equilibrio

economico-finanziario delle Regioni, si prevede l’applicazione automatica nella misura massima dell’addizionale

regionale Irpef per quelle Regioni in cui si sia registrato, dai dati di monitoraggio relativi al quarto trimestre, un

disavanzo di gestione nel settore sanitario a fronte del quale non siano stati adottati i necessari provvedimenti di

copertura;

— art. 1, comma 796, lettera b), legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e art. 2, comma 86, della legge n. 191/

2009: in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di bilancio, con conseguente determinazione di un disa-

vanzo sanitario, al fine di consentire «l’integrale copertura dei mancati obiettivi» e consentito alle amministrazioni

incrementare l’addizionale regionale Irpef di un ulteriore 0,30%.

N.B.: Per consultare la misura dell’aliquota, unica su tutto il territorio nazionale, relativa agli anni precedenti al 2001 v. ‘‘Aliquote,deduzioni e detrazioni IRPEF’’.

RegioneReddito

oltreRedditofino a

Addizionaleregionale

(%)Avvertenze Fonti

ABRUZZO — 15.000,00 1,54 Aliquote per scaglioni di reddito Legge regionale 21/05/2014, n.32, art. 13

15.000,00 28.000,00 1,66 — —

28.000,00 — 1,73 — —

BASILICATA — 55.000,00 1,23 Aliquote su intero reddito.Esenzioni (vedi nota)

Legge regionale 30/04/2014, n.8, art. 16

55.000,00 75.000,00 1,73 — —

75.000,00 — 2,33 — —

CALABRIA — — 2,03 La Regione non ha ancorapubblicato i dati

Comunicato stampa Ministeroeconomia e finanze del 27/9/2013

CAMPANIA — — 2,03 — Comunicato stampa Ministeroeconomia e finanze del 23/6/2011; D.L. n. 216/2011, art. 29

EMILIA-ROMAGNA

— 15.000,00 1,43 Aliquote su intero reddito Legge regionale 22/12/2011, n.21

15.000,00 20.000,00 1,53 — —

20.000,00 25.000,00 1,63 — —

25.000,00 — 1,73 — —

FRIULI-VENEZIAGIULIA

— 15.000,00 0,70 Aliquote su intero reddito Legge regionale 25/07/2012, n.14

Dati tabellari

2012 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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RegioneReddito

oltreRedditofino a

Addizionaleregionale

(%)Avvertenze Fonti

15.000,00 — 1,23 — —

LAZIO — 15.000,00 1,73 Aliquote per scaglioni di reddi-to. Esenzioni (vedi nota)

Comunicato 31/12/2013

15.000 — 2,33 — —

LIGURIA — 20.000,00 1,23 Aliquote sull’intero reddito.Correttivo per redditi tra20.000,01 e 20.101,76 (vedinota)

Legge regionale 14/12/2007, n.43, art. 1

20.000,00 — 1,73 — —

LOMBARDIA — 15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni di reddito Legge regionale 28/12/2011, n.23

15.000,00 28.000,00 1,58 — —

28.000,00 — 1,73 — —

MARCHE — 15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni di reddito Legge regionale 27/11/2012, n.37

15.000,00 28.000,00 1,53 — —

28.000,00 55.000,00 1,70 — —

55.000,00 75.000,00 1,72 — —

75.000,00 — 1,73 — —

MOLISE — 15.000,00 1,73 Aliquote per scaglioni di reddito Legge regionale 25/07/2013, n.9

15.000,00 28.000,00 1,93 — —

28.000,00 55.000,00 2,13 — —

55.000,00 75.000,00 2,23 — —

75.000,00 — 2,33 — —

PIEMONTE — 15.000,00 1,62 Aliquote per scaglioni di reddito Legge regionale 19/12/2013, n.23

15.000,00 28.000,00 2,13 — —

28.000,00 55.000,00 2,31 — —

55.000,00 75.000,00 2,32 — —

75.000,00 — 2,33 — —

PROV.AUT.-BOLZANO

— — 1,23 Esenzione e detrazioni (v. nota) Legge provinciale 23/12/2010,n. 15, art. 1;Legge provinciale 11/08/1998,n. 9, art. 21-sexiexdecies

PROV.AUT.-TRENTO

— 15.000,00 0,50 — Legge provinciale 22/04/2014,n. 1, art. 2; Legge provinciale26/09/2014, n. 8, art. 1

15.000,00 — 1,23 — —

PUGLIA — 15.000,00 1,33 Aliquote per scaglioni di reddito Legge Regionale 28/12/2012, n.45, art. 3

15.000,00 28.000,00 1,43 — —

Dati tabellari

PRATICA LAVORO 47-48/2014 2013

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RegioneReddito

oltreRedditofino a

Addizionaleregionale

(%)Avvertenze Fonti

28.000,00 55.000,00 1,71 — —

55.000,00 75.000,00 1,72 — —

75.000,00 — 1,73 — —

SARDEGNA — — 1,23 — D.L. n. 201/2011, art. 28

SICILIA — — 1,73 La Regione non ha ancorapubblicato i dati

D.L. n. 201/2011, art. 28; D.L.n. 216/2011, art. 29

TOSCANA — 15.000,00 1,42 Aliquote per scaglioni di reddito Legge regionale 2/5/2013, n. 19

15.000,00 28.000,00 1,43 — —

28.000,00 55.000,00 1,68 — —

55.000,00 75.000,00 1,72 — —

75.000,00 — 1,73 — —

UMBRIA — 15.000,00 1,23 Aliquote per scaglioni di reddito Comunicato 21/12/2013; Leggeregionale 16/12/2013, n. 29

15.000,00 28.000,00 1,63 — —

28.000,00 55.000,00 1,68 — —

55.000,00 75.000,00 1,73 — —

75.000,00 — 1,83 — —

VALLED‘AOSTA

— — 1,23 — D.L. n. 201/2011, art. 28

VENETO — — 1,23 Aliquota agevolata per i sog-getti disabili (v. nota)

D.L. n. 201/2011, art. 28

BASILICATA: Per i soggetti con un reddito imponibile compreso fra 55.000 e 75.000 euro, aventi fiscalmente a carico due figli ed oltrel’aliquota resta pari all’1,23%. Qualora i figli siano a carico di piu soggetti, si applica l’aliquota dell’1,23% solo nel caso in cui la sommadei redditi imponibili di tali soggetti sia ricompresa in detto scaglione di redditi.LAZIO: Per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF non superiore a 50.000,00 euro aventifiscalmente a carico tre figli, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF resta confermata nella misura dell’1,73%, senza alcunaggravio. Qualora i figli siano a carico di piu soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibiliai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF di tali soggetti sia inferiore a 50.000,00 euro. La soglia di reddito imponibile e innalzata di5.000,00 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo.LIGURIA: Per i redditi compresi fra euro 20.000,01 ed euro 28.101,76 l’imposta, determinata applicando l’aliquota dell’1,73%, deveessere ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza tra euro 20.101,76 ed il reddito imponibile ai finidell’addizionale regionale.PROV.AUT.BOLZANO: Ai soggetti aventi un reddito imponibile non superiore a 70.000,00 euro e con figli fiscalmente a carico spetta unadetrazione dall’importo dovuto a titolo di addizionale regionale di 252,00 euro per ogni figlio in proporzione alla percentuale e ai mesi dicarico. Se l’imposta dovuta e minore della detrazione, non sorge alcun credito d’imposta. Ai fini della determinazione della baseimponibile dell’addizionale regionale spetta a tutti i contribuenti una deduzione pari a 20.000,00 euro.VENETO: Per i soggetti disabili con un reddito imponibile non superiore a euro 45.000,00 e per i contribuenti con un familiare disabilefiscalmente a carico e con un reddito imponibile non superiore a 45.000,00 e prevista una aliquota agevolata dell’0,9%. Se il disabile efiscalmente a carico di piu soggetti l’aliquota dell’0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui e a cariconon sia superiore a euro 45.000,00.

Dati tabellari

2014 47-48/2014 PRATICA LAVORO

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