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AGENDACONTRATTUALE

" Busta paga Marzo 2016 ............................................................................................................ 5

NOTIZIE FLASH " Normativa ................................................................................................................................................. 15Professionisti - Riconoscimento delle qualifiche e tessera professionale ........................ 15Criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs ............................................................................. 15Assegno di maternita - Rivalutazione anno 2016 ............................................................................. 15

" Prassi ............................................................................................................................................................... 15Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche al regime ‘‘de minimis’’ ................ 15Fondi di solidarieta bilaterali - Le novita introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 ..................... 16Contratti di prossimita - Chiarimenti ministeriali ............................................................................... 16Contratti di solidarieta difensivi - Indicazioni operative ................................................................. 16Ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di integrazione salariale ....................................... 16Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero per il 2016 ......................................................... 16C.i.g.s.: termini di decadenza e conguaglio ......................................................................................... 17Aliquote contributive pescatori autonomi - Anno 2016 ................................................................ 17Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero - Istruzioni per la regolarizzazione ....... 17Autoliquidazione 2015/2016 - Allievi dei corsi ordinamentali d’istruzione e formazione

professionale .......................................................................................................................................................... 17Contratti a termine - Diritto di precedenza ed esonero contributivo .................................... 18Fondo d’integrazione salariale - Apprendisti nel computo della media occupazionale

dei datori di lavoro .............................................................................................................................................. 18Depenalizzazione - Prime indicazioni operative ................................................................................. 18Fondo di integrazione salariale .................................................................................................................... 18Lavoro accessorio e NASpI - Compatibilita e cumulabilita ......................................................... 18Ammortizzatori sociali in deroga - Chiarimenti ministeriali ......................................................... 19Inpgi - Contribuzione 2016 ............................................................................................................................. 19Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2015 19

" CCNL ................................................................................................................................................................ 19Edilizia - Aziende artigiane

Anzianita professionale edile ........................................................................................................................ 19Credito

Disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ...................................................... 20Porti

Scioglimento della riserva .............................................................................................................................. 20

NORME InPratica Comunicazione per lavori usuranti ..................................................................................... 21

FOCUS Sgravi assunzioni a tempo indeterminato ................................................................. 24

CCNL InPratica Alimentari - Aziende industriali

Accordo - 5 febbraio 2016 ............................................................................................................................. 28

Autostrade e strade - AnasAccordo - 20 gennaio 2016 ........................................................................................................................... 33

Impianti sportivi e palestreCcnl - 22 dicembre 2015 ................................................................................................................................ 35

Tessili - Moda - Aziende artigianeAccordo - 4 febbraio 2016 ............................................................................................................................. 37

SOMMARIO

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 3

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QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 41Lavoro a tempo parziale - Lavoro subordinato e autonomo: coesistenza ......................... 41

PraticaLavoro

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Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353

vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

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SOMMARIO

4 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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Agenda contrattualeVariazioni in busta paga Marzo 2016

CCNL ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI - AZIENDE INDUSTRIALIC.c.n.l. 4 febbraio 2014

Parti stipulanti SMIFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Abbigliamento, Bottoni, Cotone, Lana, Maglieria, Seta, Tintorie

Dal 1.3.2016

Livello E.r.n. Indennita di funzione

8 2.090,13 51,65

7 1.971,17 –

6 1.851,19 –

5 1.734,06 –

4 1.649,51 –

3S 1.611,29 –

3 1.575,22 –

2S 1.529,99 –

2 1.496,62 –

1 1.190,07 –

Viaggiatore 1 1.778,98 –

Viaggiatore 2 1.678,76 –

Fotoincisione

Dal 1.3.2016

Livello Minimo Superminimo collettivo

6 1.871,99 13,40

5 1.753,27 13,40

4 1.602,95 13,40

3 1.492,33 13,40

2 1.391,21 13,40

1 1.248,05 13,40

Minimi tabellari

BUSTA PAGA MARZO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 5

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Aziende contoterziste del Mezzogiorno

Le aziende contoterziste site nelle aree del Mezzogiorno ad Obiettivo 1 ed ex 1 come

individuate dal Protocollo n. 5 del c.c.n.l. 9 luglio 2010 (regioni Basilicata, Calabria, Campa-

nia, Puglia, Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Molise e provincia di Frosinone), applicano dal 1º

marzo 2016 l’aumento previsto per la generalita delle aziende dal 1º settembre 2015.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26 Orario: 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore prestate fino alla 40a sett.le).

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore (36 ore per i turnisti su 6 giorni)

Ferie Operai. 4 settimane. Intermedi. La diversa durata corri-sponde a differenti anzianita di servizio (fino a 12 anni, da13 a 20, oltre i 20): 4 sett., 4 sett. e un giorno, 5 sett.Impiegati. La diversa durata corrisponde a differenti an-zianita di servizio (fino a 10 anni, da 11 a 18, oltre i 18): 4sett., 4 sett. e un giorno, 5 sett.

Permessi ROL 56 ore (viaggiatori e piazzisti, 7 giorni; lavoro a squa-dre, 52 ore; turnisti 5x8, 64 ore; turnisti 6x6, 24 ore)Ex festivita 8 ore per 4 gg. (orario su 5 gg.). 6 ore per 5gg. (orario su 6 gg.)

Prossime scadenze 01/04/2016 - Importi contrattazione aziendale01/09/2016 - Minimi tabellari - Az. Mezzogiorno

Scadenza CCNL 31/03/2016

BUSTA PAGA MARZO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

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CCNL AUTOSTRADE E STRADE - ANASAccordo 20 gennaio 2016

Parti stipulanti ANASFILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, CONFSAL-SADA-FAST, SNALA-CISAL, UGL, DIRSTAT

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Dal 1.3.2016

Posizione Minimo ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione

AQ/Fascia A 2.519,00 553,45 10,33 285,00

AQ/Fascia B 2.519,00 553,45 10,33 242,00

A 2.519,00 553,45 10,33 –

A1Q/Fascia A 2.099,20 545,44 10,33 242,00

A1Q/Fascia B 2.099,20 545,44 10,33 195,00

A1 2.099,20 545,44 10,33 –

B 1.784,33 531,78 10,33 –

B1 1.626,84 527,76 10,33 –

B2 1.469,37 524,03 10,33 –

C 1.207,00 520,24 10,33 –

C1 1.049,62 517,06 10,33 –

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. Retribuzione oraria moltiplicata per le oregiornaliere previste. Orario. 156.

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 36 ore

Ferie Ferie. Assunti fino al 31.12.2002. 32 gg. (orari su 6 gg.);28 gg. (orari su 5 gg.). Assunti dal 1.1.2003. Anzianita diservizio rispettivamente fino a 8, da 8 a 15 e oltre 15anni: 22, 25 e 32 gg. (orari su 6 gg.) e 20, 23 e 28 gg.(orari su 5 gg.). I giorni si intendono lavorativi. Inoltre 4gg. annui di riposo ex L. n. 937/1977.

Scadenza CCNL 31/12/2009

Minimi tabellari

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AGENDA CONTRATTUALE

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CCNL CALZATURE - AZIENDE INDUSTRIALI

Accordo 29 novembre 2013

Parti stipulanti AssocalzaturificiFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Con la retribuzione del mese di marzo 2016 deve essere corrisposto un elemento di

garanzia retributiva (E.g.r.) di E 200 a favore dei lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31

dicembre 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale o territoriale, che

non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spet-

tante in base al c.c.n.l. (per la valutazione dei lavoratori aventi titolo deve farsi riferimento

alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio 2010-2013, con assor-

bimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato).

L’E.g.r. sara altresı riconosciuto nel caso in cui le aziende o le associazioni datoriali territoriali

non abbiano effettuato, alla scadenza degli accordi, gli incontri di verifica sulle condizioni di

rinnovo degli accordi stessi o non abbiano trovato soluzioni concordate.

L’E.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il

t.f.r. - viene corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2013 e

ridotto proporzionalmente per dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento

(considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni) e riproporzionato

in caso di rapporti a tempo parziale.

Le aziende in crisi nell’anno di competenza o di erogazione e quelle che ricorrono agli

ammortizzatori sociali o alle procedure concorsuali possono sospendere, ridurre o differire

la corresponsione dell’E.g.r. per l’anno di competenza.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 169 (orario di 39 ore), 173 (ora-rio di 40 ore); 156 (turnisti 6x6 per le ore prestate fino alla40a sett.le).

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 39 ore (36 ore per i turnisti 6x6)

Ferie 4 settimane (4 sett. e 1 g. per gli imp. con anzianita diservizio da 9 a 17 anni; 4 sett. e 2 gg. per gli int. con oltre17 anni di servizio; 5 settimane per gli imp. con oltre 17anni di servizio).

Permessi ROL per i lavoratori a 39 ore settimanali, 8 ore (5 ore per iturnisti); per i lavoratori a 40 ore settimanali, 56 ore (52per i turnisti); per i turnisti 6x6, 24 ore.Ex festivita 4 gg. annui (5 per orario su 6 gg.)

Scadenza CCNL 31/03/2016

Elemento di garanziaretributiva

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CCNL CHIMICA CERAMICA - AZIENDE ARTIGIANEAccordi 1º giugno 2015 e 1º luglio 2015

Parti stipulanti CONFARTIGIANATO, Confartigianato chimica, gomma, plastica, vetro, Confartigianatoassociazione ceramisti, CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, CASARTIGIANI,CLAAIFILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Dal 1.3.2016

Livello Minimo

A 1.626,89

B 1.485,04

C 1.407,13

D 1.349,91

E 1.301,49

F 1.259,95

G 1.187,76

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 25 (Chimica). Orario. 173 (Ceramica)

Mensilita contrattuali 13 (Chimica) 14 (Ceramica)

Orario settimanale 40 ore

Ferie Chimica. La diversa durata corrisponde a differenti an-zianita di servizio (fino a 10 anni, da 11 a 15, oltre 15anni): 4 settimane (160 ore); 4 settimane e 2 gg. (176ore); 4 settimane e 3 gg. (184 ore). Ceramica. 4 settima-ne (160 ore); 4 settimane e 1 giorno per anzianita supe-riori a 12 anni.

Permessi ROL 16 oreEx festivita 4 giorni

Prossime scadenze 01/07/2016 - Bilateralita01/07/2016 - Minimi tabellari - Chimica01/09/2016 - Minimi tabellari - Ceramica01/10/2016 - Una tantum01/12/2016 - Minimi tabellari

Scadenza CCNL 31/12/2016

Minimi tabellari - SettoreCeramica

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CCNL COMMERCIO - CNAI - AZIENDE FINO A 14 DIPENDENTIC.c.n.l. 4 marzo 2014

Parti stipulanti CNAI, UCICTFISMIC-Confsal, FILCOM-Fismic

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Dal 1.3.2016

Livello Minimi

1 1.912,20

2 1.690,03

3 1.479,00

4 1.275,00

5 1.150,00

Op. di vendita 1 1.304,00

Op. di vendita 2 1.132,00

L’elemento economico variabile viene stabilito con accordo di 2º livello. In assenza di

contrattazione, a decorrere dal 1º marzo 2016 vengono riconosciuti i seguenti importi

mensili - utili per il calcolo del t.f.r. - per 13 mensilita, a titolo di voce forfettaria sostitutiva:

Livello Importi

1 55,00

2 45,00

3 45,00

4 35,00

5 30,00

Op. di vendita 1 45,00

Op. di vendita 2 35,00

L’importo in questione e assorbibile, fino a concorrenza, in caso di successiva definizione di

un accordo di 2º livello.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 168 (40 ore sett.), 182 (42 oresett.), 195 (45 ore sett.).

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore (45 per i discontinui)

Ferie 28 giorni di calendario.

Permessi Ex festivita 4 giorni

Scadenza CCNL 28/02/2014

Minimi tabellari

Premio variabile o diproduzione e/o di

presenza

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CCNL OMBRELLI - AZIENDE INDUSTRIALIAccordo 28 marzo 2014

Parti stipulanti ANPOFEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL

Nuovi valori in attuazione dei previsti incrementi retributivi

Dal 1.3.2016

Livello Minimi ContingenzaE.d.r.

confederaleIndennita

di funzione

6 Q 1.408,80 524,13 10,33 82,63

6 1.408,80 524,13 10,33 –

5 1.210,16 519,06 10,33 –

4 1.090,73 516,68 10,33 –

3 1.013,70 513,83 10,33 –

2 937,89 511,83 10,33 –

1 647,27 509,28 10,33 –

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 173 (156 per i turnisti 6x6, perle ore fino alla 40a sett.le).

Mensilita contrattuali 13

Orario settimanale 40 ore

Ferie Operai: 4 settimane. Intermedi: 4 settimane (anzianitadi servizio fino a 20 anni); 4 settimane e 1 giorno (da 21 a25 anni); 5 settimane e 1 giorno (oltre i 25 anni). Impie-gati: 4 settimane (anzianita di servizio fino a 10 anni); 5settimane (da 11 a 18 anni); 6 settimane (oltre i 18 anni).

Permessi ROL 48 oreEx festivita 4 giorni

Scadenza CCNL 31/03/2016

Minimi tabellari

BUSTA PAGA MARZO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 11

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CCNL SACRISTIC.c.n.l. 21 gennaio 2015

Parti stipulanti F.A.C.I.F.I.U.D.A.C./S.

In occasione della Pasqua 2016 sara corrisposta una gratifica di E 50, con effetto solo sul

t.f.r.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 190

Mensilita contrattuali 14 (13 per gli assunti dal 21.1.2015)

Orario settimanale 44 ore

Ferie 30 giorni lavorativi (comprensivi delle ex festivita)

Prossime scadenze 01/05/2016 - Una tantum16/04/2017 - Festivita

Scadenza CCNL 31/12/2017

Festivita

BUSTA PAGA MARZO 2016

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12 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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CCNL TURISMO - CONFCOMMERCIOAccordo 18 gennaio 2014

Parti stipulanti Federalberghi, FAITA con CONFCOMMERCIO Imprese per l’ItaliaFILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Nelle aziende prive di un accordo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1º luglio 1993, e

corrisposto un premio di risultato legato al raggiungimento degli obiettivi che saranno

definiti con accordo aziendale o territoriale. Il premio sara erogato con la retribuzione di

marzo 2016 ma gli accordi potranno definire modalita diverse. Il premio spetta ai lavoratori

qualificati in forza al 29 febbraio 2016, iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi, in un

importo calcolato in proporzione alle giornate di effettiva prestazione nel periodo 1º

gennaio 2014 - 29 febbraio 2016. Per i lavoratori part-time, l’importo sara proporzionato. Il

premio - che non e utile ai fini del calcolo di nessun istituto legale o contrattuale, compreso

il t.f.r. - e assorbito, fino a concorrenza, da trattamenti economici individuali o collettivi

aggiuntivi pagati successivamente al 1º gennaio 2014. Qualora entro il 31 gennaio

2016 non venga definito l’accordo sul premio, l’azienda eroghera, con la retribuzione

di marzo 2016, i seguenti importi:

Livello Importi

A, B 186,00

1, 2, 3 158,00

4, 5 140,00

6S, 6, 7 112,00

Detto premio spetta ai lavoratori suddetti ed alle condizioni suindicate.

Nel caso in cui siano vigenti accordi territoriali, per le aziende che non li applichino, l’importo

di cui in tabella sara rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente

dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1º gennaio 2014-29 febbraio 2016.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26. Orario. 192 (personale a 45 ore sett.),190 (44 ore sett.), 172 (40 ore sett.).

Mensilita contrattuali 14

Orario settimanale 40 ore

Ferie 26 giorni lavorativi

Permessi ROL 104 ore (108 per gli Stabilimenti balneari), compren-sive delle 32 ore per ex festivita.

Prossime scadenze 01/04/2016 - Lavoro extra - Alberghi, Alberghi diurni,Campeggi01/04/2016 - Minimi tabellari - Alberghi, Alberghi diurni,Campeggi

Scadenza CCNL 31/08/2016

Premio di risultato -Alberghi, Alberghidiurni, Campeggi

BUSTA PAGA MARZO 2016

AGENDA CONTRATTUALE

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 13

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CCNL VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARIC.c.n.l. 8 aprile 2013

Parti stipulanti ASSIV, LEGACOOP Servizi, Federlavoro e Servizi Confcooperative, AGCI Servizi, UGLSicurezza Civile, ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV, Assicurezza-ConfesercentiFILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL

A decorrere dal 1º marzo 2016, gli Istituti erogheranno a tutti i dipendenti una copertura

economica di E 20,00 mensili riferiti al livello 4, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti

contrattuali; detti acconti saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi. I relativi importi,

calcolati redazionalmente sulla base dei parametri previsti dal c.c.n.l., sono i seguenti:

Livello Importi

Q 38,57

1 31,43

2 28,57

3 24,00

4 20,00

5 18,86

6 14,29

Per i Servizi fiduciari l’importo e di E 20,00 per tutti i livelli.

Elementi CCNL

Divisori Giornaliero. 26 Servizi fiduciari: 22 (orari su 5 gg) e 26(orari su 6 gg) Orario. 173

Mensilita contrattuali 14 (13 Servizi fiduciari)

Orario settimanale 40 ore

Ferie Ferie. 25 gg. lavorativi per il sistema 5+1; 23 gg. lavora-tivi per il sistema 6+1+1; 22 gg. lavorativi per il sistema5+2 (amministrativi con orario di 8 ore giornaliere per 5gg.). Servizi fiduciari, 22 gg. lavorativi (orari su 5 gg.) e26 gg. lavorativi (orari su 6 gg.).

Permessi ROL 3 gg. (personale amministrativo); 7 gg. personaletecnico-operativo).Ex festivita 6 gg. annui (escluso il personale tecnico-operativo con sistema 6+1+1).

Scadenza CCNL 31/12/2015

Acconti

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AGENDA CONTRATTUALE

14 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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Professionisti - Riconoscimento delle qualifiche e tesseraprofessionale

E stato pubblicato il decreto, in vigore dal 10 febbraio 2016, che da attuazione alla direttiva

europea 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali e al regolamento UE

n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione

del mercato interno (Regolamento IMI). Tra le principali novita contenute nel decreto, vi

sono: l’introduzione della ‘‘tessera professionale europea"; l’introduzione di un meccani-

smo di allerta per la segnalazione di professionisti colpiti da una sanzione disciplinare o

penale; il riconoscimento del tirocinio professionale effettuato parzialmente all’estero; la

possibilita di un accesso parziale alla professione.

Criteri per l’approvazione dei programmi di Cigs

Il Ministero del lavoro ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati

dalle imprese per le richieste di C.i.g.s. cosı come previsto dagli articoli 20 e 21 del

D.Lgs. n. 148/2015. Il decreto definisce i criteri per l’approvazione dei programmi per

riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale, per stipula di un contratto di solida-

rieta, e si sofferma, in particolare, ad analizzare i seguenti settori: imprese appaltatrici

dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia, imprese artigiane e partiti politici,

movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali. I nuovi criteri si ap-

plicano alle istanze di intervento straordinario di integrazione salariale presentate a partire

dal 9 febbraio 2016.

Assegno di maternita - Rivalutazione anno 2016

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche ella Famiglia - ha

comunicato che restano fermi, per l’anno 2016, la misura e i requisiti economici del-

l’assegno al nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternita di cui al Comu-

nicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella G.U. n. 70 del 25

marzo 2015, fissati rispettivamente nella misura mensile di euro 141,30 e di euro

338,89.

Bonus occupazionale Garanzia Giovani - Modifiche alregime ‘‘de minimis’’

L’Inps comunica che, in seguito alle modifiche introdotte dal D.D. n. 385 del 2015, sono

disponibili, per richiedere l’incentivo all’assunzione di giovani ammessi al ‘‘Programma

Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Gio-

vani’’ (c.d. Programma ‘‘Garanzia Giovani’’), i moduli telematici ‘‘GaGi’’ aggiornati.

Di conseguenza, nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le

soglie previste dal regime ‘‘de minimis’’, per il lavoratore assunto dovranno essere

rispettate, nonche indicate nel modulo di richiesta, le ulteriori condizioni prescritte dalla

normativa.

NORMATIVA

D.Lgs. 28 gennaio 2016,n. 15

(G.U. 9 febbraio 2016,n. 32)

D.M. 13 gennaio 2016,n. 94033

(Sito internet Min.lavoro 8 febbraio2016)

P.C.M., comunicato12 febbraio 2016

(G.U. 12 febbraio 2016,n. 35)

PRASSI

INPS, circ.16 febbraio 2016, n. 32

NOTIZIE FLASH

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 15

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Fondi di solidarieta bilaterali - Le novita introdotte dalD.Lgs. n. 148/2015

L’Inps illustra la disciplina generale dei Fondi di solidarieta bilaterali alla luce delle

novita introdotte dal D.Lgs. n. 148/2015 (in vigore dal 24 settembre 2014) che ha riordinato

in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, rinviando

alle singole e specifiche circolari di riferimento per la disciplina di dettaglio di ciascun fondo

e delle relative prestazioni.

Contratti di prossimita - Chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro, in risposta all’istanza presentata dalla Associazione nazionale con-

sulenti del lavoro circa la corretta interpretazione dell’art. 8, D.L. n. 138/2011, concernente il

sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita, chiarisce che le ‘‘specifiche inte-

se’’ aziendali o territoriali, non possono riguardare la determinazione dell’imponibile

contributivo. Inoltre, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione

della retribuzione, rispetto ai quali un contratto di prossimita non puo validamente dero-

gare, sara negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Contratti di solidarieta difensivi - Indicazioni operative

Il Ministero del lavoro fornisce le indicazioni e i chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni

assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con

particolare riferimento ai contratti di solidarieta difensivi di cui all’art. 5 del decreto legge

n. 148/1993. Specificatamente, in merito all’abrogazione ed ai termini di efficacia dei con-

tratti di solidarieta difensivi di tipo B, il requisito fondamentale che dovra perfezionarsi entro

il 30 giugno 2016 e la stipula dei contratti di solidarieta.

Ammortizzatori sociali in deroga e Fondo di integrazionesalariale

Il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in materia di raccordo tra la disciplina degli

ammortizzatori sociali in deroga e il Fondo di Integrazione Salariale, precisando che, per

l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al

Fondo di integrazione salariale, possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali

in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo

di integrazione salariale.

Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero per il2016

L’Inail comunica che per l’anno 2016 il calcolo dei contributi dei lavoratori operanti all’e-

stero in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza

sociale, anche parziali, e effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui

all’art. 4, comma 1 del D.L. n. 317/1987 determinate con il decreto ministeriale 25 gen-

naio 2016.

INPS, circ.12 febbraio 2016, n. 30

Min. lavoro, interpello12 febbraio 2016, n. 8

Min. lavoro, circ.12 febbraio 2016, n. 8

Min. lavoro, nota11 febbraio 2016,n. 40/3223

INAIL, circ.11 febbraio 2016, n. 2

16 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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C.i.g.s.: termini di decadenza e conguaglio

L’Inps comunica che per i trattamenti di integrazioni salariali straordinarie gia autorizzati il

cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del

D.Lgs. n. 148/2015, i sei mesi di decadenza decorrono dalla data di entrata in vigore dello

stesso. Per i decreti emanati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, il cui

periodo concesso risulta concluso prima della data di entrata in vigore della riforma,

le aziende potranno conguagliare le integrazioni salariali anticipate ai lavoratori entro il 24

marzo 2016.

Aliquote contributive pescatori autonomi - Anno 2016

L’Inps comunica che, per l’anno 2016, l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi che

svolgono attivita di pesca resta ferma nella misura del 14,90%, mentre il contributo men-

sile, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, e

pari a euro 98,64 (contributo mensile base 0,73 + adeguamento 97,91).

Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero -Istruzioni per la regolarizzazione

L’Inps, a seguito della pubblicazione in G.U. del D.M. 25 gennaio 2016, che determina le

retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per

l’anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati

all’Italia da accordi di sicurezza sociale, fornisce le istruzioni per la regolarizzazione

contributiva del mese di gennaio 2016.

Autoliquidazione 2015/2016 - Allievi dei corsiordinamentali d’istruzione e formazione professionale

L’Inail fornisce chiarimenti, in merito all’ambito di applicazione dell’art. 32, comma 8, D.Lgs.

n. 150/2015, che ha introdotto in via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, un criterio

semplificato in ordine alle modalita di pagamento del premio assicurativo dovuto per gli

allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali

curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per

l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. In particolare, ai fini della

corretta determinazione del premio di rata anticipata 2016, le istituzioni formative e gli

istituti scolastici paritari devono inviare, entro il 16 febbraio 2016, la comunicazione moti-

vata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 28, comma

6, D.P.R. n. 1124/1965, utilizzando l’apposito servizio telematico ‘‘Riduzione presunto’’.

Inoltre, entro il 29 febbraio 2016, devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni

per l’anno 2015.

INPS, msg.10 febbraio 2016, n. 589

INPS, circ.9 febbraio 2016, n. 24

INPS, circ.9 febbraio 2016, n. 23

INAIL, nota5 febbraio 2016, n. 1834

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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 17

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Contratti a termine - Diritto di precedenza ed esonerocontributivo

Il Ministero del lavoro, in risposta ad un quesito avanzato dalla Confindustria, fornisce

chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 24, D.Lgs. n. 81/2015 circa l’eser-

cizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a termine, nonche

dell’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, sull’esonero contributivo per un arco temporale di

36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

Fondo d’integrazione salariale - Apprendisti nel computodella media occupazionale dei datori di lavoro

L’Inps comunica che, a decorrere dalla mensilita febbraio 2016, la procedura UniEmens

inserira gli apprendisti nel computo della media occupazionale di piu quindici dipendenti

nel semestre precedente per i soggetti che risultano gia iscritti al Fondo di solidarieta

residuale. I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari del-

l’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale potranno regolarizzare il

versamento del contributo ordinario dovuto entro il terzo mese successivo alla pubbli-

cazione del messaggio in parola.

Depenalizzazione - Prime indicazioni operative

Il Ministero del lavoro fornisce le prime indicazioni operative necessarie ai fini di una

corretta applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 8/2016 in tema di depena-

lizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza. In particolare, la circolare distingue

due regimi sanzionatori: il regime intertemporale per le violazioni commesse anterior-

mente al 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il regime

ordinario per gli illeciti commessi successivamente a tale data.

Fondo di integrazione salariale

L’Inps fornisce le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione

salariale e sulle modalita relative alla presentazione delle domande.

Lavoro accessorio e NASpI - Compatibilita e cumulabilita

L’Inps fornisce chiarimenti in merito alla compatibilita e cumulabilita del lavoro accessorio

con l’indennita di disoccupazione NASpI, partendo dalla disposizione di cui all’art. 48,

comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, in base alla quale le indennita di disoccupazione NASpI e

le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi deri-

vanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di

euro 3.000 per anno civile, e precisando che, per i compensi che superano il predetto

limite di 3.000 euro per anno civile, deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla

compatibilita ed eventuale cumulabilita parziale della retribuzione con la prestazione di

disoccupazione.

Min. lavoro, interpello12 febbraio 2016, n. 7

INPS, msg.8 febbraio 2016, n. 548

Min. lavoro, circ.5 febbraio 2016, n. 6

INPS, circ.4 febbraio 2016, n. 22

Inps, msg.4 febbraio 2016, n. 494

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18 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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Ammortizzatori sociali in deroga - Chiarimenti ministeriali

Il Ministero del lavoro fornisce le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla vigente

normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga, cercando di fare il punto della

situazione. Da un lato, infatti, c’e il D.Lgs. n. 148/2015 che contiene la nuova disciplina in

materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e in materia di fondi di solidarieta,

dall’altro, invece, il D.M. n. 83473/2014 che disciplina, invece, i criteri di concessione degli

ammortizzatori sociali in deroga, sia in costanza che in caso di cessazione del rapporto di

lavoro. Le due discipline, tiene a sottolineare il Ministero, non si sovrappongono ma sono

tra loro complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non

disciplinati dal D.Lgs. n. 148/2015, allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne

sarebbero privi. Per l’anno 2016 gli ammortizzatori sociali in deroga sono stati rifinanziati

dall’art. 1, comma 304, della legge n. 208/2015 (legge di stabilita 2016).

Inpgi - Contribuzione 2016

L’Inpgi come anticipato nella circolare n. 1/2016, comunica per l’anno 2016 i minimi re-

tributivi e contributivi, il massimale, le aliquote contributive per la Gestione separata, la

rateazione dei debiti contributivi, la contribuzione volontaria 2016 e l’aggiornamento della

procedura DASM.

Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo inde-terminato effettuate nel 2015

L’Inps fornisce precisazioni, in base ai chiarimenti del Ministero del lavoro, per fruire dello

sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indetermi-

nato nel corso dell’anno 2015, previsto dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 (c.d. legge di

Stabilita 2015). Detto esonero contributivo puo essere riconosciuto anche a favore dei

gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repub-

blica, nonche in caso di assunzione di lavoratore percettore di trattamento pensionistico,

con riferimento al quale non viene concessa alcuna ulteriore agevolazione contributiva. Lo

sgravio contributivo, invece, non puo essere riconosciuto, qualora il rapporto di lavoro

subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di

lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo.

Edilizia - Aziende artigiane

Anzianita professionale edile

Nell’ambito del percorso di costruzione di una regolamentazione unica nazionale dell’Ape

(v. l’accordo 15 settembre 2015 in Pratica Lavoro n. 19/2015, pag. 33), Anaepa Confarti-

gianato, Cna Costruzioni, Casartigiani, Claai con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno

adeguato le norme contrattuali al nuovo sistema.

Il contributo a carico dei datori di lavoro e stabilito per ciascuna circoscrizione territoriale

dalle Parti nazionali sulla base delle elaborazioni fornite dalla Cnce oppure secondo le

modalita previste nell’ipotesi di adesione al Fondo unico.

Le ipotesi, alternative, sono dunque le seguenti:

– le Casse edili e le Edilcasse convergono sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º

Min. lavoro, circ.2 febbraio 2016, n. 4

INPGI, circ.1º febbraio 2016, n. 2

INPS, msg.3 febbraio 2016, n. 459

CCNL

Accordo10 febbraio 2016

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ottobre 2015 adottando con un accordo contrattuale, dal 1º ottobre 2014, le aliquote

contributive fornite dall’accordo in oggetto, che fornisce anche i nuovi importi per l’ero-

gazione Ape di maggio 2016;

– dopo il 1º ottobre 2015, le Casse edili e le Edilcasse convergono sul Fondo unico, previo

accordo territoriale, con le modalita di cui all’Allegato F del c.c.n.l.

Credito

Disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Abi con Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, UGL Credito, Uilca e Unita sindacale Falcri Silcea

hanno revisionato la disciplina di cui all’Accordo 12 marzo 1997.

Porti

Scioglimento della riserva

In data 10 febbraio 2016 e stata positivamente sciolta la riserva relativa al rinnovo del

c.c.n.l. per i lavoratori dei porti, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali

che hanno approvato l’ipotesi di accordo raggiunta il 15 dicembre 2015 (v. Pratica Lavoro

n.2/ 2016, pag. 43).

ERRATA CORRIGE - Pratica Lavoro n. 4/2016 (p. 25)

NORMATIVA - Malattia - Esclusioni dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilita

Si fa presente che il decreto con cui il Ministro del lavoro, integrando e modificando il D.M. 15 luglio 1986,

concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell’Inps, ha previsto delle esclusioni dall’ob-

bligo di rispetto delle fasce di reperibilita, e il D.M. 11 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U. 21 gennaio 2016, n.

16.

Accordo4 febbraio 2016

Comunicato10 febbraio 2016

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Comunicazione per lavori usurantiWalter Grattarola - Dottore commercialista e revisore legale

ADEMPIMENTO " I datori di lavoro che occupano lavoratori impegnati in attivita usuranti devono inviareannualmente in modalita telematica i relativi dati; nel caso di avvio di lavori con-traddistinti da un processo produttivo in serie entro tempi di produzione prefissati(c.d. lavoro a catena), invece, la comunicazione e effettuata entro 30 giorni dall’iniziodei lavori.

SOGGETTI " I soggetti che possono effettuare l’adempimento sono:– i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri

dipendenti le comunicazioni;– le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori ‘‘somministrati’’ impegnati nel

‘‘lavoro a catena’’ e nel ‘‘lavoro notturno’’;– i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati a compiere per conto del datore

di lavoro adempimenti previsti da norme per l’amministrazione del personale di-pendente;

– gli altri soggetti abilitati alla gestione e all’amministrazione del personale dipen-dente del settore agricolo.

PRECONDIZIONI " Occorre verificare l’effettivo svolgimento di attivita usurante.

FLUSSODI LAVORO "

Il datore di lavoro deve:1) preventivamente accreditarsi presso il servizio messo a disposizione dal Ministe-ro (portale ‘‘Cliclavoro’’);2) procedere con la compilazione on-line della denuncia (modello LAV-US) sulportale Cliclavoro, oppure delegare un soggetto autorizzato ad agire per suo conto(consulente del lavoro, dottore commercialista, ecc.);3) ricevere dal sistema conferma dell’avvenuto corretto recepimento dei dati inviati;4) in caso di errore, e possibile eliminare i dati erroneamente inseriti.

TERMINIE SCADENZE "

Lavoro notturno: la comunicazione annuale dei dati relativi al lavoro notturno deveessere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’anno precedente.Avvio lavorazioni a catena: entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita.

SANZIONI " Omessa comunicazione dell’occupazione di lavoratori notturni: sanzione ammini-strativa da euro 500 a euro 1.500.Omessa comunicazione di avvio attivita a catena: sanzione amministrativa daeuro 500 a euro 1.500.

FONTI " – DM 20 settembre 2011– D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1– D.Lgs.23 aprile 2004, n. 124, art. 13– D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66– D.M. 19 maggio 1999– ML nota 23 maggio 2012, n. 9630– ML nota 28 novembre 2011, n. 4724

SCHEDA PRATICA

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 21

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I datori di lavoro che occupano lavoratori impegnati in attivita usuranti devono inviare

annualmente in modalita telematica i relativi dati; nel caso di avvio di lavori contraddistinti

da un processo produttivo in serie entro tempi di produzione prefissati (c.d. lavoro a catena),

invece, la comunicazione e effettuata entro 30 giorni dall’inizio dei lavori.

L’obbligo normativo nasce dal D.Lgs. n. 67/2011 che prevede tale adempimento per l’ef-

fettuazione del monitoraggio, da parte degli organi preposti, al fine di verificare il numero dei

soggetti che potranno beneficiare del trattamento pensionistico anticipato.

Sul sito del Ministero del Lavoro (portale ‘‘Cliclavoro’’) e disponibile la funzionalita di com-

pilazione e spedizione on-line del modello di denuncia.

In particolare, il modello ‘‘LAV-US’’ permette di effettuare tutti i tipi di comunicazione

previsti dall’art. 6, D.M. 20 settembre 2011 e cioe:

– inizio lavori a catena;

– lavoratori impegnati in ‘‘mansioni particolarmente usuranti, in ragione delle caratteristi-

che di maggiore gravita dell’usura che esse presentano’’ previste all’articolo 2 del D.M.

19 maggio 1999 (‘‘Criteri per l’individuazione delle mansioni usuranti’’), es: lavori in cave,

lavori in galleria, lavori in cassoni ad aria compressa, lavori ad alte temperature, bonifica

amianto, palombari ecc.;

– lavoratori notturni;

– lavoratori addetti alle lavorazioni ‘‘a catena’’;

– conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone

(cd. ‘‘lavoro usurante autisti’’).

Fra le varie informazioni che sono previste sul modulo, per i soggetti di cui sopra, e per ogni

unita produttiva, occorrera indicare i dati relativi al nome, al cognome, al codice fiscale ed

anche indicare il periodo, o i periodi, nei quali sono stati svolti i lavori usuranti.

Occorre infine indicare anche i dati dei lavoratori somministrati impegnati in attivita usuranti.

I soggetti che possono effettuare l’adempimento sono i seguenti:

– i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti

le comunicazioni;

– le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori ‘‘somministrati’’ impegnati nel ‘‘lavoro

a catena’’ e nel ‘‘lavoro notturno’’;

– i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 12/1979 (es.

dottori commercialisti), a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adem-

pimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;

– gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all’ammini-

strazione del personale dipendente del settore agricolo (es. agrotecnici).

Occorre verificare l’effettivo svolgimento di attivita usurante.

Il datore di lavoro deve:

1) preventivamente accreditarsi presso il servizio messo a disposizione dal Ministero

(portale ‘‘Cliclavoro’’); occorrera indicare i dati del datore di lavoro, e del soggetto che

concretamente effettua la comunicazione (che puo anche non coincidere, si pensi alla

denuncia presentata da un intermediario consulente del lavoro o dottore commercialista);

2) procedere con la compilazione on-line della denuncia (modello LAV-US) sul portale

Cliclavoro, oppure delegare un soggetto autorizzato ad agire per suo conto (consulente del

lavoro, dottore commercialista, ecc.);

ADEMPIMENTO "

In cosa consiste

SOGGETTI "

PRECONDIZIONI "

FLUSSO DI LAVORO "

NORME InPratica

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3) ricevere dal sistema conferma dell’avvenuto corretto recepimento dei dati inviati, in

forma di tabella riassuntiva;

4) in caso di errore, e possibile eliminare i dati erroneamente inseriti. Nel caso di

modello erroneamente compilato, ma inviato al sistema e da questo correttamente ricevu-

to, il soggetto che ha effettuato la comunicazione puo inviare un nuovo modulo (che

sostituisce l’invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza indicata per cia-

scuna tipologia di comunicazione. Non e possibile inviare l’annullamento di modelli gia

inviati, ne tantomeno inviare tardivamente gli stessi. Il sistema offre anche la possibilita

di avere un archivio con tutti i moduli inviati.

Si fa presente, infine, che nel caso un’azienda sia stata oggetto di fusione con altra azienda,

con conseguente estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio della Comunicazione riguar-

dante il lavoro usurante/notturno e in capo all’azienda incorporante.

Per il lavoro notturno, la comunicazione annuale dei dati relativi al lavoro notturno deve

essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all’anno precedente.

Per l’avvio di lavorazioni a catena, la comunicazione deve essere effettuata entro 30

giorni dall’inizio dell’attivita.

Omessa comunicazione dell’occupazione di lavoratori notturni: sanzione amministrativa

da euro 500 a euro 1.500.

Omessa comunicazione di avvio attivita a catena: sanzione amministrativa da euro 500

a euro 1.500.

Entrambe le sanzioni sono diffidabili.

TERMINI ESCADENZE "

SANZIONI "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 23

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Sgravi assunzioni a tempoindeterminatoDebhorah Di Rosa - Consulente del lavoro e pubblicista

L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita 2016), art. 1 comma 178-181

INPS circolare 3 novembre 2015, n. 178

INPS messaggio 13 febbraio 2015, n. 1144

INPS circolare 29 gennaio 2015, n. 17.

Esonero contributivoPer i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a partire dal 1º gennaio e fino

al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro viene concesso l’esonero parziale dal versamento

dei complessivi contributi previdenziali, per ventiquattro mesi, con esclusione dei premi e

contributi dovuti all’INAIL. L’assunzione deve riguardare lavoratori che, nei sei mesi pre-

cedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, non siano stati occupati a tempo indeter-

minato presso qualsiasi datore di lavoro.

Lo sgravio contributivo e pari al 40% ma soltanto entro uno specifico massimale, fissato a

3.250 euro annui, ovviamente da riproporzionare in relazione alla durata del rapporto di

lavoro nell’arco temporale considerato.

Restano, comunque, dovuti:

– i contributi INAIL;

– i contributi (0,20%) al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato

dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ. di cui all’art. 1, comma 755,

della L. n. 296/2006;

– i contributi ai Fondi di solidarieta di cui agli artt. 26 e ss. del D.Lgs. n. 148/2015.

Rispetto allo sgravio previsto nel corso del 2015, e stata confermata la previsione secondo

la quale i lavoratori assunti:

– non devono aver lavorato a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti;

– non devono essere stati gia assunti col medesimo beneficio dallo stesso datore di

lavoro;

– non devono essere stati occupati a tempo indeterminato presso la stessa azienda nei tre

mesi precedenti la data di entrata in vigore del procedimento.

Sono esclusi dall’incentivo i contratti di lavoro domestico.

Tavola sinottica sgravi all’assunzione ex Legge di stabilita 2015 e 2016

MISURA SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2015

SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2016

RIFERIMENTONORMATIVO

Art. 1, commi 118-121, L. n. 190/2014

Art. 1, commi 178-181, L. n. 208/2015

BENEFICIARI Datori di lavoro imprenditori enon

Datori di lavoro imprenditori enon

IMPORTO Massimo E 8.060 per anno Massimo E 3.250 per anno

AMBITO TEMPORALEDI APPLICAZIONE

Assunzioni effettuate dal 1º gen-naio 2015 al 31 dicembre 2015(durata triennale)

Assunzioni effettuate dal 1º gen-naio 2016 al 31 dicembre 2016(durata biennale)

Riferimenti normativi

FOCUS

24 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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MISURA SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2015

SGRAVI TRIENNALI ASSUNZIONIA TEMPO INDETERMINATO 2016

DECORRENZA Dal 1º gennaio 2015 Dal 1º gennaio 2016

ESCLUSIONI Lavoro domestico, apprendista-to, intermittente, Pubblica Am-ministrazione

Lavoro domestico, apprendista-to, intermittente, Pubblica Am-ministrazione

Alla fruizione dello sgravio sono ammessi tutti i datori di lavoro privati: aziende, professio-

nisti e enti non commerciali. La spettanza dell’esonero e, altresı, condizionata al possesso

di una serie di requisiti, alcuni dettati dalla Legge di stabilita 2015, altri fissati come principio

generale da disposizione previgenti, ai quali la circolare INPS n. 17/2015 fa espresso richia-

mo.

Va preliminarmente osservato che l’incentivo introdotto dalla L. n. 208/2015 viene qualifi-

cato come un intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro

privati operanti in qualunque settore economico e su tutto il territorio nazionale; ne deriva,

pertanto, che esso non e inquadrabile tra gli aiuti di stato e dunque non e computabile nella

c.d. regola del de minimis.

L’INPS conferma l’esclusione dal beneficio dei contratti, seppur a tempo indeterminato, di:

– apprendistato;

– lavoro domestico;

– lavoro intermittente che, ancorche stipulato a tempo indeterminato, non pare soddisfare

il requisito di base della norma, vale a dire l’instaurazione di un rapporto di lavoro stabile.

Cio vale anche qualora sia prevista la corresponsione di un compenso continuativo in

termini di indennita di disponibilita, trattandosi di una forma contrattuale strutturalmente

concepita allo scopo di far fronte ad attivita lavorative di natura discontinua.

N.B. E, invece, ammessa la fruizione dello sgravio in caso di assunzione di dirigenti

con contratto a tempo indeterminato, nonostante rimanga ferma la facolta del da-

tore di lavoro di recedere ad nutum in qualunque momento.

Per poter accedere a qualsivoglia beneficio contributivo, le aziende devono essere in pos-

sesso del documento che certifichi la regolarita‘ contributiva in relazione agli obblighi previ-

sti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. Il DURC ha validita‘ di 120 giorni.

La Legge n. 92/2012 ha, inoltre, compiutamente disciplinato i principi generali il cui pos-

sesso il datore di lavoro deve di volta in volta autocertificare, per usufruire delle agevolazioni

alle assunzioni:

– l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, posto da

norme di legge o dalla contrattazione collettiva;

– l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavo-

ratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a

termine;

– il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o

riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la som-

ministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalita sostanzialmente diverse

da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita pro-

duttiva;

– non devono essere stati effettuati licenziamenti, nei sei mesi precedenti, dallo stesso

datore di lavoro o da un’azienda diversa ma che presenti assetti proprietari sostanzial-

mente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ul-

timo in rapporto di collegamento o controllo.

Requisiti del datore dilavoro

Condizioni per l’accesso albeneficio contributivo

FOCUS

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 25

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Stabilizzazione dei contratti a termineL’INPS ha chiarito che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate

nel rispetto delle complessive condizioni di legge sopraesposte, sono ammesse alla frui-

zione dell’esonero contributivo, anche qualora il datore di lavoro, in attuazione dell’obbligo

previsto dall’art. 5, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 368/2001:

– assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi prece-

denti, ha avuto uno o piu rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di

attivita lavorativa superiore a 6 mesi.

– trasformi un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Assunzione in somministrazioneConsiderata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione,

dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l’esonero

contributivo spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, ancorche la som-

ministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Lo sgravio contributivo per l’anno 2016 viene ridotto al 40% ed e applicabile nel rispetto di

uno specifico massimale, fissato a 3.250 euro per ciascun anno di durata del rapporto di

lavoro. Il riferimento dunque e ai 12 mesi calcolati dalla data di assunzione e non

all’anno solare.

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, va operato un ripropo-

zionamento assumendo a riferimento la misura di 3.250,00/365 gg. = 8,90 euro per ogni

giorno di spettanza. L’esonero va applicato sui contributi INPS a carico del datore di lavoro

fino alla soglia massima di esonero contributivo calcolata su base mensile, pari a euro

3.250,00/12 = 270,83 euro, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-

time o ripartito. La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile puo, comunque,

essere recuperata nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della

soglia annua massima.

E prevista la possibilita, per i datori di lavoro, di esporre, in uno o piu periodi successivi, la

porzione di beneficio non fruito in precedenza a causa del temporaneo superamento della

soglia mensile. In particolare, l’eccedenza puo essere esposta nel mese corrente e nei mesi

successivi e, comunque, rispettivamente entro il corrispondente anno di durata del rapporto

di lavoro (non anno solare), fermo restando il rispetto della soglia massima di esonero

contributivo alla data di esposizione in UniEmens. In questo caso andra seguito il seguente

procedimento:

– valorizzare, nella sezione <DatiRetributivi> della <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Al-

treACredito>, riportando:

– in <CausaleACredito>: l’indicazione del codice causale ‘‘L700’’ avente il significato di

‘‘conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.

190/2014’’;

– in <ImportoACredito>, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recu-

perare.

L’esonero contributivo triennale non e cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquo-

te di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. incentivo per l’assunzione di donne

e ultracinquantenni), mentre e cumulabile con gli incentivi di natura economica previsti per:

– l’assunzione dei lavoratori disabili introdotti dal D.Lgs. 151/2015;

– l’assunzione di giovani genitori, fino ad un massimo di 5 lavoratori;

CONTRATTI A TERMINE ESOMMINISTRAZIONE "

MISURADELL’INCENTIVO "

COMPATIBILITA ECUMULABILITA CONALTRI INCENTIVI "

FOCUS

26 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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– l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI o mobilita, pari al 50% dell’indennita

che sarebbe spettata al lavoratore per la durata residua del trattamento;

– l’assunzione di beneficiari del ‘‘Programma Garanzia Giovani’’;

– l’assunzione di giovani operai agricoli.

Il beneficio normativo e subordinato alla circostanza che il lavoratore non abbia avuto un

precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume.

Dunque, appare possibile che, a seguito di cessazione di un rapporto di lavoro agevolato,

decorsi almeno 6 mesi dall’ultimo rapporto di lavoro a tempo indeterminato facente capo al

lavoratore, un nuovo datore di lavoro proceda ad una nuova assunzione fruendo ex novo

dell’agevolazione contributiva.

Il datore di lavoro deve:

1) preliminarmente accertare l’effettiva spettanza dello sgravio, verificando:

– la regolarita contributiva (DURC interno);

– il rispetto dei contratti nazionali, territoriali ed aziendale;

– il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

– il rispetto del diritto di precedenza altri lavoratori a tempo indeterminato licenziati o con

contratti non rinnovati;

– che nella medesima unita produttiva e per le medesime professionalita non siano in atto

sospensioni, Cig o Cigs.

2) procedere con l’invio dell’UNILAV senza alcuna particolare indicazione o codice sgravio;

3) inviare all’INPS la richiesta per il rilascio dell’apposito codice autorizzazione, attra-

verso la funzione ‘‘contatti’’ del Cassetto previdenziale disponibile sul sito dell’Istituto,

riportando nel campo oggetto la denominazione ‘‘esonero contributivo triennale legge n.

208/2015’’.

Con riferimento ai rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta

anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad

ambedue i rapporti, purche la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la

medesima. In caso contrario, il datore di lavoro perderebbe, infatti, con riguardo al secondo

rapporto di lavoro part-time, il requisito legittimante l’ammissione all’agevolazione in ogget-

to.

La legge di stabilita 2016 prevede espressamente che il datore di lavoro che subentra nella

fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorche in attuazione di un obbligo preesi-

stente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale

il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione

dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua com-

putando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

In caso di passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio gia ricono-

sciuto al datore di lavoro cedente puo essere trasferita al subentrante per il periodo residuo

non goduto.

Fruibilita ripetuta dellosgravio

MODALITA DIRICHIESTA E FRUIZIONE

DELLO SGRAVIO "

CASI PARTICOLARI "

Coesistenza di assunzionipart-time

Appalto di servizi

Cessione del contratto atempo indeterminato

FOCUS

PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 27

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Alimentari - Aziende industrialiAccordo - 5 febbraio 2016

DA FARE SUBITO

I nuovi importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:

Livelli Importi

1SQ 2.193,33

1S 2.193,33

1 1.907,23

2 1.573,49

3A 1.382,76

3 1.239,73

4 1.144,35

5 1.049,00

6 953,65

PARTI STIPULANTI " Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, As-

sobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua,

Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari

DECORRENZA E DURATA " 1º dicembre 2015 - 30 novembre 2019

Col verbale di accordo 5 febbraio 2016 le Parti hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende esercenti le

industrie alimentari.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 1º gennaio 2016� Elemento di garanzia retributiva 1º gennaio 2016

DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1º ottobre 2016, 1º ottobre 2017, 1º ottobre 2018, 1º settembre 2019� Assistenza integrativa 31 dicembre 2019, 1º giugno 2020� Rischio macchina 1º gennaio 2017

DA ANNOTARE � Modifiche a indennita di campagna, orario di lavoro, congedi e permessi, parttime

Minimi tabellari1º gennaio 2016

CCNL InPratica

28 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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A far data dal 1º gennaio 2016, le imprese che non abbiano contrattato il premio per

obiettivi erogheranno in sostituzione l’elemento di garanzia retributiva, negli importi di

seguito riportati:

Livelli Importi

1S 40,29

1 35,04

2 28,91

3A 25,40

3 22,77

4 21,02

5 19,27

6 17,52

Tali importi sono erogati per 12 mensilita, assorbono fino a concorrenza eventuali eroga-

zioni con funzione analoga e non sono computabili ai fini di alcun istituto legale o contrat-

tuale, compreso il t.f.r.

Nel caso di accordi di 2º livello con scadenza al 1º gennaio 2018 o successiva, per il primo

anno di vigenza del rinnovo sara mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi gia

definito per l’ultimo anno di vigenza del precedente contratto.

DA METTERE IN AGENDA

I nuovi importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:

Livelli Dal 1.10.2016 Dal 1.10.2017 Dal 1.10.2018 Dal 1.9.2019

1SQ 2.218,51 2.252,09 2.294,06 2.336,03

1S 2.218,51 2.252,09 2.294,06 2.336,03

1 1.929,12 1.958,32 1.994,82 2.031,31

2 1.591,55 1.615,64 1.645,75 1.675,86

3A 1.398,63 1.419,80 1.446,26 1.472,72

3 1.253,96 1.272,94 1.296,66 1.320,39

4 1.157,49 1.175,01 1.196,90 1.218,80

5 1.061,04 1.077,10 1.097,17 1.117,25

6 964,60 979,20 997,44 1.015,69

Dal 1º gennaio 2017 il massimale di spesa per le aziende per riparazione per danni colposi

provocati durante lo svolgimento delle prestazioni e elevato ad E 5.600,00 per sinistro.

Il versamento a carico azienda di E 1 mensile per lavoratore a tempo indeterminato a favore

del Fasa per la bilateralita e previsto fino al 31 dicembre 2019.

Viene posticipata al 1º giugno 2020 la data in cui il dipendente potra partecipare al Fasa

sanitario con la contribuzione a suo carico (E 2 per 12 mensilita).

Elemento di garanziaretributiva

1º gennaio 2016

Minimi tabellari1º ottobre 2016,1º ottobre 2017,1º ottobre 2018,

1º settembre 2019

Rischio macchina -Viaggiatori e piazzisti

1º gennaio 2017

Assistenza integrativa31 dicembre 2019,

1º giugno 2020

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PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016 29

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DA ANNOTARE

Viene corrisposta - salvo che la contrattazione aziendale di 2º livello o specifici accordi di

settore sottoscritti da Anicav, Aiipa e OO.SS. non dispongano diversamente - ai soli lavo-

ratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello

freschi, nelle seguenti misure:

Livelli Importi

1S 142,57

1 123,97

2 102,28

3A 89,88

3 80,58

4 74,38

5 68,19

6 61,99

In presenza di contrattazione di 2º livello, l’indennita confluira nel premio variabile.

La durata media settimanale della prestazione, compreso lo straordinario, deve essere

calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.

L’orario settimanale puo essere realizzato anche come media in un arco temporale annuo,

con il superamento dell’orario contrattuale (fino al limite delle 48 ore settimanali) per un

massimo di 88 ore per anno solare o per esercizio calcolate a livello individuale.

In via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 l’eta del bambino nel caso di congedo paren-

tale e da intendersi elevata da 8 a 12 anni. Nel caso in cui il congedo sia richiesto a ore, la

quota minima e di 4 ore giornaliere.

I congedi per malattia del figlio sono pari a 10 giorni lavorativi all’anno, non retribuiti.

Il lavoratore ha diritto a 4 giorni complessivi di permesso retribuito in caso di decesso o di

documentata grave infermita del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro

il 2º grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica.

Tali permessi sono computati ad eventi nel caso di decesso e su base annua nel caso di

infermita.

Nell’ambito delle tutele previste dal D.Lgs. n. 80/2015 per le donne vittime di violenze di

genere, la lavoratrice ha diritto ad ulteriori 3 mesi di permessi retribuiti a carico azienda,

da utilizzare con le modalita di cui al decreto suddetto.

La disciplina viene cosı modificata.

Tipologie di contrattiL’instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell’orario ridotto,

con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, utilizzando il divisore 173.

Indennita speciale dicampagna - Settore

conserve vegetali

Orario di lavoro

Flessibilita

Maternita - Congedi

Permessi

Lavoro a tempo parziale

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Orario di lavoroE in facolta delle parti introdurre nel contratto a tempo parziale (anche a termine) all’atto

della stipula o successivamente nel corso del suo svolgimento, clausole relative alla varia-

zione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili), ovvero

relative alla variazione in aumento della sua durata (clausole elastiche).

La variazione della dislocazione temporale dell’orario di lavoro deve essere comunicata al

lavoratore con un preavviso di almeno 5 giorni.

Sia in caso di introduzione di clausole flessibili che elastiche, per le ore di lavoro prestate

secondo il patto di cui sopra compete al lavoratore una maggiorazione del 15% della quota

oraria della retribuzione normale di fatto.

Per emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso puo essere ridotto fino a 2

giorni lavorativi ed in tal caso la maggiorazione e pari al 20%.

La variazione della collocazione temporale della prestazione e la sua variazione in aumento

non danno diritto alle relative maggiorazioni qualora vengano richieste dal lavoratore inte-

ressato per sua scelta o necessita.

Il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca alla clausola elastica, mediante comunica-

zione scritta, da presentare con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di:

– patologie oncologiche e gravi patologie cronico-degenerative per le quali sussista una

ridotta capacita lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, o

quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonche nel caso in cui il

lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilita lavorativa ex

lege n. 104/1992);

– lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex lege n. 104/1992).

La medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni,

fino al limite massimo del 13% (8% nelle aziende fino a 100 dipendenti), del totale dei

dipendenti occupati a tempo parziale nell’unita produttiva, nei casi documentati di:

– lavoratore con figlio convivente di eta non superiore a 13 anni;

– lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione

primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio

legali.

Al venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alla revoca delle clausole elastiche,

potra essere ripristinato il patto originario.

Lavoro supplementareLe ore di lavoro supplementare sono compensate con la quota oraria della retribuzione

mensile di fatto, maggiorata del 15% per le prestazioni rientranti nell’ambito del 50%

dell’orario individuale (oltre tale limite, la maggiorazione e del 30%).

Tali prestazioni non possono comunque superare l’80% dell’orario stabilito per ciascun

lavoratore part-time.

In ogni caso, ove vengano superate le 40 ore settimanali, le prestazioni eccedenti nella

settimana sono compensate con la maggiorazione del 45% (40% per il settore dei sacca-

riferi).

Trasformazione del rapportoIn caso di assunzione a tempo parziale, il datore di lavoro deve prendere in considerazione

le domande di trasformazione degli assunti a tempo pieno.

Compatibilmente con le esigenze dell’azienda e del lavoratore, qualora sia richiesta la

trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, questa deve essere conces-

sa - nei limiti del 7% del personale in forza a tempo pieno - nei seguenti casi: necessita di

assistere genitori, coniuge o convivente, figli e altri familiari conviventi senza alcuna possi-

bilita alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap o che accedano

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a programmi terapeutici e di riabilitazione per tossicodipendenti; necessita di accudire i figli

fino al compimento dei 7 anni; necessita di studio connesse al conseguimento della scuola

dell’obbligo, del titolo di studio di 2º grado, del diploma universitario o di laurea; necessita di

accudire i figli al rientro da periodi di astensione obbligatoria o di congedo parentale fino ai 3

anni di vita del bambino.

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno a tempo parziale ha diritto di

precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni o

mansioni di pari livello rispetto a quelle oggetto del contratto part time.

Il lavoratore puo chiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti

del congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo

parziale, purche con una riduzione d’orario non superiore al 50%.

Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacita lavora-

tiva, e riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo

parziale. Il rapporto potra essere successivamente, su richiesta del lavoratore, riconvertito

in tempo pieno.

Malattia e infortunioI periodi di conservazione del posto in caso di piu assenze, riferiti ad un arco temporale di 24

mesi:

– nel part-time ex orizzontale, sono quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta

nei periodi stessi e con criteri di proporzionalita;

– nel part-time ex verticale, vengono riproporzionati a livello aziendale in relazione alla

durata della prestazione concordata, nel limite massimo dell’80% della prestazione an-

nua concordata.

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Autostrade e strade - AnasAccordo - 20 gennaio 2016

DA FARE SUBITO

Con la busta paga di febbraio 2016, viene corrisposto l’importo complessivo di E 69,75 sulla

posizione B1, per 14 mensilita, a titolo di aumento per l’anno 2015, cosı ripartito:

PosizioniImporti mensili

Dal 1.1.2015 Dal 1.9.2015 Dal 1.3.2016

A 38,71 30,97 38,32

A1 32,26 25,81 31,94

B 27,42 21,94 27,15

B1 25,00 20,00 24,75

B2 22,58 18,06 22,35

C 18,55 14,84 18,36

C1 16,13 12,90 15,97

N.B. L’importo di E 25,00 spettante dal 1º gennaio 2015 al B1 e comprensivo di E 6,25 a titolo di I.v.c.2015.

Gli importi degli arretrati da corrispondere con la busta paga di febbraio 2016, calcolati

redazionalmente, risultano dunque i seguenti:

Posizioni Importi

AQ/Fascia A 727,76

AQ/Fascia B 727,76

A 727,76

PARTI STIPULANTI " Anas con Filt Cgil, Fit Cisl, Uilpa Anas, Confsal Sada Fast, Snala Cisal e Ugl

CAMPO DI APPLICAZIONE " Personale non dirigente Anas

DECORRENZA E DURATA " Non indicate

Col verbale di accordo 20 gennaio 2016, le Parti nell’ambito delle trattative per il rinnovo del c.c.n.l., hanno stabilito

quanto segue in materia di trattamento economico relativo al periodo successivo alla scadenza del c.c.n.l.

L’accordo si applica ai dipendenti in forza al 1º gennaio 2016.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Arretrati Febbraio 2016� Minimi tabellari 1º marzo 2016

ArretratiFebbraio 2016

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Posizioni Importi

A1Q/Fascia A 606,50

A1Q/Fascia B 606,50

A1 606,50

B 515,52

B1 470,00

B2 424,48

C 348,74

C1 303,22

Gli aumenti del 1º gennaio 2015 e del 1º settembre 2015 non sono utili ai fini del calcolo di

nessun istituto legale o contrattuale, diretto o differito, compreso il t.f.r.

L’i.v.c. relativa al periodo 2010/2015 (di cui Anas, in considerazione del perfezionamento

del rinnovo 2015, aveva sospeso la corresponsione) e inclusa ed assorbita negli importi

suindicati.

A decorrere dal 1º marzo 2016 gli importi dei minimi tabellari sono i seguenti:

Posizioni Importi

AQ/Fascia A 2.519,00

AQ/Fascia B 2.519,00

A 2.519,00

A1Q/Fascia A 2.099,20

A1Q/Fascia B 2.099,20

A1 2.099,20

B 1.784,33

B1 1.626,84

B2 1.469,37

C 1.207,00

C1 1.049,62

Minimi tabellari1º marzo 2016

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Impianti sportivi e palestreCcnl - 22 dicembre 2015

DA FARE SUBITO

Le Parti precisano che gli importi della retribuzione nazionale conglobata determinati dal-

l’ipotesi di accordo, sono validi dal 22 dicembre 2015 fino al 31 dicembre 2018.

DA ANNOTARE

Con riferimento all’E.d.r. introdotto dall’ipotesi di accordo 22 dicembre 2015, si precisa che

esso e collegato all’effettiva presenza giornaliera.

Le Parti chiariscono inoltre che tale elemento non e utile ai fini del calcolo delle maggiora-

zioni per lavoro straordinario e per le prestazioni nel giorno di riposo settimanale.

La stesura definitiva del c.c.n.l. chiarisce che la disciplina del trasferimento viene mante-

nuta per i lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o

a tempo determinato, nei termini che seguono.

Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie (e al rimborso

dell’eventuale perdita di pigione per un massimo di 6 mesi), spetta al lavoratore trasferito,

per il tempo necessario al trasloco e fino a 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio:

– se non capo famiglia, una diaria pari a quella per il personale in trasferta, ovvero un

rimborso a pie di lista;

– se capo famiglia (o convivente con parenti verso cui abbia obbligo di alimenti) una diaria

PARTI STIPULANTI " Confederazione italiana dello Sport-Confcommercio (che comprende F.I.I.S.

e A.S.C.) con Slc-Cgil, Fisascat-Cisl e Uilcom-Uil

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti degli impianti e delle attivita sportive profit e no profit

DECORRENZA E DURATA " 22 dicembre 2015 - 31 dicembre 2018

Il 4 febbraio 2016 le Parti hanno ratificato l’ipotesi di accordo raggiunta il 22 dicembre 2015 (v. Pratica Lavoro n. 3/

2016, pag. 35). In sede di stesura definitiva del testo contrattuale sono state fornite alcune precisazioni e inte-

grazioni che si riportano in sintesi.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Minimi tabellari 22 dicembre 2015

DA ANNOTARE � Modifiche a E.d.r., trasferimento, contratto di somministrazione e part time

Minimi tabellari22 dicembre 2015

Elemento distinto dellaretribuzione

Trasferimento

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pari a quella per il personale in trasferta per se e per ogni convivente a carico (ridotta a 3/

5 per i figli conviventi a carico) ovvero un rimborso a pie di lista.

Il lavoratore trasferito ha diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle

spese per il rientro al luogo di provenienza (purche il rientro avvenga entro 6 mesi dal

licenziamento).

Il trasferimento dei quadri che determini mutamento di residenza va comunicato per iscritto

con un preavviso di 45 giorni (70 per i lavoratori con familiari a carico). In tale ipotesi a detti

lavoratori sara riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale

differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello

occupato nella localita di provenienza.

Fermi restando i limiti percentuali previsti per il contratto di somministrazione, il c.c.n.l.

specifica che le assunzioni effettuate con contratto a termine e somministrazione non

potranno complessivamente superare i limiti previsti per il contratto a tempo determinato.

Per i lavoratori in forza al 22 dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato o a

tempo determinato le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la maggiora-

zione del 32,40% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto.

Clausole flessibili ed elasticheLa disciplina delle clausole flessibili ed elastiche viene cosı ridefinita.

Nel contratto a tempo parziale possono essere concordate clausole flessibili relative alla

variazione della collocazione temporale della prestazione.

Possono altresı essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della

durata della prestazione lavorativa nel limite massimo annuo pari al 30% del normale

orario annuo concordato.

Le ore di lavoro ordinarie sono retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene

effettuata, in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% (*) da calcolare sulla

quota oraria della retribuzione di fatto.

In luogo della maggiorazione dell’1,5% puo concordarsi un’indennita annuale pari ad

almeno E 120, non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

——————(*) Tale maggiorazione, nonche quella prevista per lavoro supplementare, non rientra nella retribuzio-ne di fatto ed e esclusa dal computo di ogni altro istituto.

Contratto disomministrazione

Lavoro a tempo parziale

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Tessili - Moda - Aziende artigianeAccordo - 4 febbraio 2016

DA FARE SUBITO

Ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del verbale 4 febbraio 2016, che

abbiano prestato servizio presso la stessa azienda nel periodo 1º ottobre 2015 - 31 gennaio

2016 spetta un importo forfettario una tantum, da corrispondersi con la retribuzione di

febbraio 2016, nelle seguenti misure:

LivelloImporti

Tessili/calzature Lavorazioni a mano Pulitintolavanderie Occhiali

6S 32,65 33,00 32,90 -

6 30,85 30,80 31,00 31,45

5 28,15 28,25 28,20 28,50

4 26,05 26,05 26,05 26,60

3 25,00 25,00 25,00 25,00

2 23,90 23,90 23,95 24,15

1 22,55 22,60 22,65 23,15

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo 4 febbraio 2016 l’una

tantum viene corrisposta nella misura del 70%.

L’una tantum e stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di

retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed e quindi comprensiva

degli stessi ed e esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

PARTI STIPULANTI " Confartigianato Moda, Cna Federmoda, Cna Servizi alla comunita, Casarti-

giani, Claai con Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil

CAMPO DI APPLICAZIONE " Dipendenti dalle aziende artigiane dei settori tessile, abbigliamento, calza-

turiero, pulitintolavanderie e occhialeria

In data 4 febbraio 2016 le Parti hanno sottoscritto un verbale integrativo dell’accordo di rinnovo 25 luglio 2014. In

fase di stesura del testo contrattuale infatti, le Parti hanno rilevato un disallineamento nella ripartizione degli incre-

menti retributivi dei settori calzaturiero, lavorazioni a mano e su misura, pulitintolavanderie e occhialerie.

L’ACCORDO IN PRATICA

DA FARE SUBITO � Una tantum 1º febbraio 2016� Minimi tabellari 1º febbraio 2016

DA METTERE IN AGENDA � Minimi tabellari 1ºagosto 2014, 1º aprile 2015, 1º maggio 2016

Una tantum1º febbraio 2016

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Tutti gli importi dell’una tantum sono ridotti proporzionalmente nei casi di servizio militare,

assenza facoltativa post-partum, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

Per i lavoratori assunti successivamente al 1º ottobre 2015 tali importi saranno riproporzio-

nati in base alla effettiva durata del rapporto nel periodo suindicato.

Fermi restando gli importi complessivi degli aumenti forniti dall’accordo 25 luglio 2014, le

Parti ridefiniscono le tabelle retributive, nell’ambito delle quali viene introdotta una nuova

tranche da erogare con la retribuzione di febbraio 2016.

Restano invece confermate le tabelle relative al settore abbigliamento, confezioni e pelli e

cuoio negli importi definiti nell’accordo 25 luglio 2014.

Pertanto, gli importi dei minimi tabellari con decorrenza 1º febbraio 2016 sono i seguen-

ti:

Livello

Importi mensili

Tessili/calzature Lavorazioni a manoe/o su misura

Pulitintolavanderie Occhiali

6S 1.717,69 1.717,20 1.721,77 1.669,67

6 1.621,28 1.602,04 1.624,04 1.669,67

5 1.481,87 1.467,28 1.477,55 1.512,13

4 1.371,50 1.356,13 1.364,00 1.413,22

3 1.315,68 1.300,32 1.308,16 1.327,50

2 1.259,70 1.243,58 1.253,77 1.279,97

1 1.188,11 1.175,83 1.186,06 1.227,12

Minimi tabellari1º febbraio 2016

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DA METTERE IN AGENDA

Fermi restando gli importi complessivi degli aumenti forniti dall’accordo 25 luglio 2014, le

Parti ridefiniscono le tabelle retributive, nell’ambito delle quali viene introdotta una nuova

tranche da erogare con la retribuzione di febbraio 2016.

Restano invece confermate le tabelle relative al settore abbigliamento, confezioni e pelli e

cuoio negli importi definiti nell’accordo 25 luglio 2014.

Pertanto, gli importi mensili dei minimi tabellari sono i seguenti:

Settore abbigliamento/confezioni/pelli e cuoio

LivelloImporti mensili

Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016

6S 1.686,75 1.719,62 1.739,34

6 1.579,02 1.609,79 1.628,25

5 1.446,85 1.475,04 1.491,96

4 1.337,82 1.363,89 1.379,53

3 1.283,03 1.308,03 1.323,03

2 1.227,39 1.251,31 1.265,66

1 1.160,94 1.183,56 1.197,13

Settore tessili/calzature

LivelloImporti mensili

Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016

6S 1.684,89 1.711,16 1.737,43

6 1.590,32 1.615,11 1.639,90

5 1.453,58 1.476,24 1.498,90

4 1.345,32 1.366,29 1.387,26

3 1.290,56 1.310,68 1.330,80

2 1.235,66 1.254,92 1.274,18

1 1.165,43 1.183,60 1.201,77

Settore lavorazioni a mano e/o su misura

LivelloImporti mensili

Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016

6S 1.684,35 1.710,60 1.736,85

6 1.571,39 1.595,88 1.620,37

5 1.439,20 1.461,63 1.484,06

4 1.330,19 1.350,92 1.371,65

3 1.275,44 1.295,32 1.315,20

2 1.219,79 1.238,80 1.257,81

1 1.153,33 1.171,31 1.189,29

Minimi tabellari1º agosto 2014,

1º aprile 2015,1º maggio 2016

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Settore pulitintolavanderie

LivelloImporti mensili

Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016

6S 1.688,87 1.715,19 1.741,51

6 1.593,01 1.617,84 1.642,67

5 1.449,32 1.471,91 1.494,50

4 1.337,94 1.358,79 1.379,64

3 1.283,16 1.303,16 1.323,16

2 1.229,81 1.248,98 1.268,15

1 1.163,40 1.181,53 1.199,66

Settore occhiali

LivelloImporti mensili

Dal 1.8.2014 Dal 1.4.2015 Dal 1.5.2016

6Q 1.637,85 1.663,38 1.688,91

6 1.637,85 1.663,38 1.688,91

5 1.483,31 1.506,43 1.529,55

4 1.386,29 1.407,90 1.429,51

3 1.302,20 1.322,50 1.342,80

2 1.255,57 1.275,14 1.294,71

1 1.203,73 1.222,49 1.241,25

CCNL InPratica

40 PRATICA LAVORO n. 5 del 5 marzo 2016

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Abbiamo assunto il 31 dicembre 2015, in una tabaccheria (ccnl Terziario), come

dipendente a 20 ore settimanali (richiedendo sgravi della legge di stabilita 2015) il

loro ex associato in partecipazione con apporto lavorativo per la quale abbiamo

provveduto ad inoltrare cessazione di rapporto al 29 dicembre 2015. Facciamo

presente che tale dipendente e attualmente anche possessore di una partita iva

in quanto e socio di capitale in una srl e socio di capitale di una societa di persone

snc. Il dubbio e il seguente: possiamo aumentare a 30 ore settimanali le ore che

lavora come dipendente presso la tabaccheria? Rimarrebbe comunque commer-

ciante? O vi sono dei limiti?

In premessa, occorre ricordare gli elementi sostanziali tipicamente caratterizzanti la figura

dell’imprenditore che, secondo il dettato dell’art. 2082 C.C., si identifica in colui che

esercita professionalmente una attivita economica organizzata al fine della produzione o

dello scambio di beni e servizi, sul quale ricadono i rischi d’impresa in termini di capacita

gestionale, organizzativa, direzionale, produttiva.

Inoltre, la societa, per definizione generale, e un contratto con cui due o piu persone

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attivita economica, con lo scopo

di dividere gli utili (art. 2247 c.c.). Pertanto, non si puo essere soci se non vi e l’apporto di

beni (es. denaro) o servizi (es. la propria opera).

In merito alla questione proposta nel quesito si rileva che la coesistenza di un rapporto di

lavoro subordinato e di un rapporto di lavoro autonomo non trova, in linea generale,

ostacoli di ammissibilita purche, secondo la giurisprudenza, siano rispettate le condizioni

che garantiscano che le prestazioni siano tra loro distinte e differenti e, pertanto, non stru-

mentali tra loro ed, inoltre, siano caratterizzate da tempi di esecuzione della prestazione non

coincidenti. In merito alla permanenza del requisito soggettivo della figura di ‘‘commercian-

te’’, occorre valutare la questione dal punto di vista prettamente previdenziale infatti, a tali fini,

bisogna considerare tale colui che sia titolare o socio di impresa commerciale per la quale

presti la propria attivita personalmente con carattere di abitualita e prevalenza.

La valutazione dei suddetti requisiti, ferma restando la competenza dell’Inps, dovra farsi,

accuratamente e con elementi probatori, in relazione al tipo di attivita ed all’impegno che

essa richiede. Pertanto, potra ritenersi abituale anche un’attivita effettuata per poche ore al

giorno, e non tutti i giorni, oppure un’attivita necessaria all’interno del processo aziendale

anche se non costituisce lo scopo aziendale (Cass. Sez. lav., 11804/12).

In tal senso anche l’Agenzia delle entrate, si e pronunciata con la risoluzione n. 126/E del 16

dicembre 2011, la quale dispone che ‘‘i connotati dell’abitualita, sistematicita e continuita

dell’attivita economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza

che la qualifica di imprenditore puo determinarsi anche in ragione del compimento di un unico

affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessita delle operazioni in cui si

articola, che implicano la necessita di compiere una serie coordinata di atti economici’’.

Inoltre, la valutazione del requisito di prevalenza, che presuppone che il soggetto, iscrivibile alla

gestione previdenziale, svolga almeno due attivita, dovra effettuarsi in relazione al contenuto

dell’attivita operativa svolta prevalentemente e cio in termini di tempo impiegato e reddito

percepito, in modo prevalente rispetto all’eventuale contemporaneo svolgimento di altra attivita.

Infine, appare utile segnalare che, per prassi amministrativa, l’Inps effettua una valutazione

di iscrivibilita del soggetto commerciante in relazione ai dati forniti dal medesimo soggetto

e dispone una non iscrivibilita quando vi sia:

Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it

LAVOROA TEMPOPARZIALE

Lavoro subordinatoe autonomo:coesistenza

QUESITI

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– svolgimento di attivita da lavoro dipendente a tempo pieno;

– partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento

di capitale;

– altra attivita prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale;

– iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attivita d’im-

presa.

Pertanto, per quanto sopra menzionato, si ritiene, in assenza di altri elementi su cui poter

effettuare una valutazione di maggiore pregnanza giuridica, che l’ulteriore rapporto di

lavoro subordinato part-time, anche a trenta ore settimanali, ben possa coniugarsi

con l’altra attivita di lavoro autonomo.

Fabio Licari

(Consulente del lavoro)

QUESITI

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