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Y81

EPC

L

di A. CASOTTI, M.R. GHEIDO, E. MASSI, P. RAUSEI

TUTTE LE NOVITÀ DERIVANTI DALLA LEGGEDI STABILITÀ E DALL’APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT.

Il volume, di forte attualità, affronta e commenta tutte le novità

in materia di lavoro e fi sco con autorevolezza e sistematicità

dell’esposizione.

Vengono esaminate le novità relative a:

contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015)

la nuova disciplina del licenziamento e le sanzioni per

il licenziamento illegittimo, discriminatorio, nullo e ineffi cace

la disciplina in materia di strumenti previdenziali di sostegno

al reddito NASpi, ASDI e DIS-COLL. e il contratto di

ricollocazione (D.Lgs. n. 22/2015)

la legge di Stabilità (L. n. 190/2015)

le novità riguardanti l’esonero contributivo triennale per le nuove

assunzioni e la totale deducibilità dell’IRAP per le assunzioni

a tempo indeterminato.

Infi ne, il calcolo del risparmio contributivo e le ulteriori forme

di incentivi per le assunzioni di personale.

CONTRATTOA TUTELE CRESCENTI ED INCENTIVIAD ASSUMERE

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AGENDA LEGALE " Scadenze Giugno 2015 .............................................................................................................. 5

NOTIZIE FLASH " Prassi ............................................................................................................................................................... 16Riduzione premi e contributi Inail per il 2015 - Istruzioni operative ...................................... 16NASpI - Indicazioni Inps ................................................................................................................................... 16Oscillazione del tasso medio per prevenzione - Modifiche delle percentuali ................. 16Gestione ex ENPALS - Ricorsi amministrativi in materia di prestazioni ............................. 16Bonus 80 euro - Rilevanza anche di NASpI e DIS-COLL ............................................................ 16Lavoratori extracomunitari stagionali - Programmazione flussi 2015 ................................... 17Dis-Coll - Istruzioni Inps per richiedere l’indennita .......................................................................... 17Diritto alla NASpI - Licenziamento disciplinare .................................................................................. 17TFR in busta paga - Liquidazione della quota integrativa della retribuzione .................... 17Lavoratori portuali - Chiarimenti sul contributo addizionale per l’integrazione salariale

straordinaria ............................................................................................................................................................. 17Gestione artigiani e commercianti - Imposizione contributiva anno di imposta 2015 18Istanze per la concessione degli sgravi contributivi per i contratti di solidarieta -

Istruzioni operative .............................................................................................................................................. 18Enpaia - Agricoli esclusi dal Tfr in busta paga ................................................................................... 18

" CCNL ................................................................................................................................................................ 18Metalmeccanica - Piccola e media industria - Confapi

Disciplina dei congedi parentali a ore ..................................................................................................... 18Chimica - Ceramica - Aziende artigiane

Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante ........................................ 19

NORME InPratica Riduzione contributiva per le imprese edili

Inps - Circ. n. 75 del 10 aprile 2015 ......................................................................................................... 21

INSERTO Terziario - Confcommercio

Archivio

QUESITI "ESPERTO’’ risponde ........................................................................................................................... 26Redditi di lavoro dipendente - Tassazione dei premi per nascita di un figlio .................. 26Buoni lavoro - Ammortizzatori sociali: cumulo con il lavoro accessorio ............................. 26

SOMMARIO

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 3

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SOMMARIO

4 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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16 giugnomartedı CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione delladocumentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta informato elettronico.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.

FLUSSO DI LAVORO " Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBANIT06F0200805365000400802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit via Marocco 6100144 Roma.Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratelo Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata - del riepilogo di denuncia,in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certifi-cata [email protected].

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipen-dente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e conte-stuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.

FLUSSO DI LAVORO " – versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamentein via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovveroper il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo(art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

C001 (Contributi obbligatori correnti)

C002 (Contributi obbligatori pregressi)

C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale)

C004 (Differenze contributive)

C005 (Contributi diversi e contrattuali)

Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e possibile lo slittamento al

primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo

successivo

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 5

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INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nelmese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasicategoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

DM10 versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2

Inps - Versamento contributi operai agricoli

ADEMPIMENTO " Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato eper compartecipanti individuali.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende agricole.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possonoeffettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca odel concessionario della riscossione, ovvero con modalita telematiche.

Codice contributo

LAS (Contributi per OTI, OTD, CI)

PCF (Contributi per PC/PCF)

INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensio-nistiche complementari.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, cheabbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

6 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:- per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;- siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;- il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente esu provvigioni

ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato alavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, in-ventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, nonfare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versa-mento delle ritenute.

SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali– enti commerciali di diritto pubblico o privato– enti non commerciali di diritto pubblico o privato– associazioni non riconosciute– consorzi– societa non residenti– societa di persone– associazioni per l’esercizio di arti e professioni– societa di armamento– societa di fatto– persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole– condominiche hanno corrisposto nel mese precedente:a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori

autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di

commercio e di procacciamento di affari;d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione

di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l),del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;

e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese aterzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini(la ritenuta e operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensidell’art. 67 del TUIR).

FLUSSO DI LAVORO " Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovutiai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,esclusivamente mediante modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 7

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e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.

Codice tributo

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Erario’’ del Modello F24

Lavoro dipendente

1001 Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita ag-giuntive e relativo conguaglio

1002 Ritenute su emolumenti arretrati

1004 Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1012 Ritenute su indennita per cessazione rapporto di lavoro

1013 Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’an-no successivo

Lavoro autonomo

1040 Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’eser-cizio di arti e professioni

Provvigioni

1038 Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agen-zia, di mediazione e di rappresentanza

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione Regioni’’ del Modello F24

Addizionale regionale all’IRPEF

3802 Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta

3803 Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta a seguito di assistenza fiscale

Codici versamento da utilizzare nella ‘‘Sezione IMU ed altri tributi locali’’ del ModelloF24

Addizionale comunale e provin-ciale

3848 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Saldo

3847 Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’im-posta. Acconto

Ritenute condomini

1019 Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’im-posta a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente

1020 Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte delcondominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto del-l’IRES dovuta dal percipiente

In tal caso dovra essere predisposto un modello F24 nel quale dovranno essere indicati, nellasezione ‘‘Erario’’, il codice atto e l’anno di riferimento evidenziati nella comunicazione, nonchei codici tributo relativi alle somme da versare ed i relativi importi esposti esclusivamente nellacolonna ‘‘importi a debito versati’’.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

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del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’ della sezio-ne Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali,l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’, ferme restando leulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola. Con riferimento allascadenza in oggetto tale indicazione deve essere riportata per tutti i codici.

INPS ex ENPALS - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Causale contributo

CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti)

CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo)

INPS - Pescatori autonomi - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Pescatori autonomi.

FLUSSO DI LAVORO " I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematicadirettamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli interme-diari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l.n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).Con riferimento ai contribuenti non titolari di partita IVA, a decorrere dal 1º ottobre 2014, iversamenti tramite F24 devono essere eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematicimessi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione conven-zionati con la stessa nel caso in cui:– per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;– siano effettuate delle compensazioni ed il saldo finale sia di importo positivo;– il saldo finale sia di importo superiore a 1.000 euro (art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014).

Codice contributo

PESC

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 9

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INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensisoggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai vendi-tori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussistel’obbligo contributivo, e cioe a dire prestazioni rese:a) da amministratori, sindaci o revisori di societa, associazioni ed altri enti con o senza perso-

nalita giuridica;b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i

compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per rivisteo giornali e simili;

c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratoreautonomo senza partita IVA;

d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni la-vorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusionedegli iscritti agli albi professionali);

e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

FLUSSO DI LAVORO " Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attivita di lavoro autonomooccasionale si applicano le modalita ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e conti-nuativi iscritti alla predetta gestione separata.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.

La causale contributo da indicare nel mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assisten-ziali (INPS)’’ e:

Causale contributo

C10 per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionisticaobbligatoria e per gli associati in partecipazione per i qualinon e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;

CXX per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, concontribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di ali-quota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione).

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

10 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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17 giugnomercoledı Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e del-

l’IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO " I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese prece-dente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’impostanon versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giornoesclusivamente mediante modalita telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita in relazioneal versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavanoversate entro il 18 maggio 2015.

FLUSSO DI LAVORO " Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le mo-dalita ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell’IVA edelle ritenute del 18 maggio) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad undecimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi moratoricalcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi,e delle sanzioni pecuniarie connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento),e eseguito esclusivamente con modalita telematiche.A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia previsti da altre disposizioni vigentiin materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sonoeseguiti:a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate,

nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari azero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui sianoeffettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo;

c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entratee dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldofinale sia di importo superiore a mille euro.

I codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniaria sono i seguenti:

Codice tributo

8906 Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta

8904 Sanzione pecuniaria IVA

8926 Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento‘‘F24’’ ed ‘‘F24 accise’’, nei quali e prevista, tra l’altro, l’indicazione del mese di riferimen-to.Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compi-lazione del modello F24 occorre riportare nel campo ‘‘rateazione /regione/prov./mese rif’’della sezione Erario e nel campo ‘‘rateazione/mese rif.’’ delle sezioni Regioni ed IMU edaltri tributi locali, l’informazione del mese di riferimento, espresso nella forma ‘‘00MM’’,ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; inparticolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza inoggetto, per il codice 8906.Con provvedimento 25 maggio 2012 e stato approvato il modello di versamento denominato‘‘F24 Semplificato’’, composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensidell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell’Erario, delle Regioni edegli Enti locali.Il codice tributo da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA e ilseguente:

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 11

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Codice tributo

1991 Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione ‘‘erario’’, esclusivamente in corri-spondenza delle somme indicate nella colonna ‘‘importi a debito versati’’; nel campo anno diriferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espressonella forma AAAA.Il versamento separato degli interessi non e applicabile per i versamenti di interessi sulleritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenticontinueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto perinteressi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

20 giugnosabato FASC - Versamento contributi

ADEMPIMENTO " Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gliimpiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci elogistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree.

FLUSSO DI LAVORO " Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita 11 su c/cbancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione ela spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito softwaredenominato Telefasc.

Comunicazioni obbligatorie somministrati

ADEMPIMENTO " Comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratoriassunti nel corso del mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro.

FLUSSO DI LAVORO " In via telematica al Centro per l’impiego competente tramite apposito modello Unificato-Somm.

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25 giugnogiovedı INPS - Cig/Cigs - Richiesta di autorizzazione

ADEMPIMENTO " Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione oriduzione dell’attivita lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve av-venire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui haavuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende industriali.

FLUSSO DI LAVORO " La richiesta va inoltrata telematicamente:– all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordi-

naria.In merito alla presentazione della CIGO e disponibile per le aziende, i consulenti e i professio-nisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e basato sull’invio difile XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e a disposi-zione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione divalidazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un ‘‘Attestato diconsegna’’ che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certificache le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esseviene riportato il numero del protocollo informatico assegnato.

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi

ADEMPIMENTO " Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale ver-samento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende agricole.

FLUSSO DI LAVORO " Tramite M.Av. bancario:– pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elabora-

zione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’au-todenuncia;

– a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedurainformatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propriaagenzia la possibilita di attivazione).

Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo utilizzare il Bonificobancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio -Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del boni-fico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese dicompetenza del versamento. Inoltre e richiesto l’invio della copia del bonifico con numero diCRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai ‘‘riferimenti del versamento’’ della denunciaon line.

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30 giugnomartedı INPS ex ENPALS - Denuncia mensile retributiva e contri-

butiva (UniEmens individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI " Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.

FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

INPS - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UniE-mens individuale)

ADEMPIMENTO " Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche delle informazioni necessarie perl’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro gia tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10 e/o la de-nuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori dilavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del mo-dello 770 Semplificato, nonche i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratoriiscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentataanche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscrittiall’ex ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipen-denti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s.,mobilita e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche dai soggetti che non rivestono laqualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere cheoccupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).

FLUSSO DI LAVORO " Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro,associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese suc-cessivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e quello cuisi riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cuie stato erogato il compenso (criterio di cassa).

Libro unico lavoro

ADEMPIMENTO " Il libro deve essere compilato con tutti i dati relativi ai lavoratori, per ciascun mese diriferimento, entro la fine del mese successivo.

SOGGETTI OBBLIGATI " Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari.

FLUSSO DI LAVORO " Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratoricoordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Il datore dilavoro puo scegliere tra le seguenti modalita di tenuta:– elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, preventivamente

vidimati e numerati dall’Inail. La Sede Inail interessata dovra in questo caso essere presentein tipografia durante la stampa dei moduli ed eseguire la vidimazione sull’ultimo foglio delblocco;

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14 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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TERZIARIO - CONFCOMMERCIO:ARCHIVIO ISTITUTI RETRIBUTIVI

102015

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Terziario - ConfcommercioIstituti retributivi dal 1981 ad oggi

RETRIBUZIONE DIRETTA

Tabelle retributive

(importi in Lire)

Dal 1º Febbraio 1982

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 479.088 386.560 4.000

1 455.134 386.560 4.000

2 383.270 386.560 4.000

3 347.339 386.560 4.000

4 304.221 386.560 4.000

5 285.057 386.560 4.000

6 263.498 386.560 4.000

7 239.544 386.560 14.000

2 - 18 anni 344.943 347.891 3.600

3 - 18 anni 312.605 347.891 3.600

4 - 18 anni 273.799 347.891 3.600

5 - 18 anni 256.551 347.891 3.600

6 - 18 anni 237.148 347.891 3.600

7 - 18 anni 215.590 347.891 12.600

Dal 1º Maggio 1982

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 479.088 415.228 4.000

1 455.134 415.228 4.000

2 383.270 415.228 4.000

3 347.339 415.228 4.000

4 304.221 415.228 4.000

5 285.057 415.228 4.000

6 263.498 415.228 4.000

7 239.544 415.228 14.000

2 - 18 anni 344.943 373.691 3.600

3 - 18 anni 312.605 373.691 3.600

4 - 18 anni 273.799 373.691 3.600

5 - 18 anni 256.551 373.691 3.600

6 - 18 anni 237.148 373.691 3.600

7 - 18 anni 215.590 373.691 12.600

Dal 1º Agosto 1982

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 479.088 446.285 4.000

1 455.134 446.285 4.000

2 383.270 446.285 4.000

3 347.339 446.285 4.000

4 304.221 446.285 4.000

5 285.057 446.285 4.000

6 263.498 446.285 4.000

7 239.544 446.285 14.000

2 - 18 anni 344.943 401.641 3.600

3 - 18 anni 312.605 401.641 3.600

4 - 18 anni 273.799 401.641 3.600

5 - 18 anni 256.551 401.641 3.600

6 - 18 anni 237.148 401.641 3.600

7 - 18 anni 215.590 401.641 12.600

Dal 1º Novembre 1982

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 479.088 477.342 4.000

1 455.134 477.342 4.000

2 383.270 477.342 4.000

3 347.339 477.342 4.000

4 304.221 477.342 4.000

5 285.057 477.342 4.000

6 263.498 477.342 4.000

7 239.544 477.342 14.000

2 - 18 anni 344.943 429.591 3.600

3 - 18 anni 312.605 429.591 3.600

4 - 18 anni 273.799 429.591 3.600

5 - 18 anni 256.551 429.591 3.600

6 - 18 anni 237.148 429.591 3.600

7 - 18 anni 215.590 429.591 12.600

II PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

ARCHIVIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Febbraio 1983

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 521.088 504.542 4.000

1 493.226 504.542 4.000

2 418.921 504.542 4.000

3 372.734 504.542 4.000

4 325.221 504.542 4.000

5 301.417 504.542 4.000

6 276.195 504.542 4.000

7 249.544 504.542 14.000

2 - 18 anni 377.029 454.079 3.600

3 - 18 anni 335.461 454.079 3.600

4 - 18 anni 292.699 454.079 3.600

5 - 18 anni 271.275 454.079 3.600

6 - 18 anni 248.576 454.079 3.600

7 - 18 anni 224.590 454.079 12.600

Dal 1º Maggio 1983

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 521.088 524.942 4.000

1 493.226 524.942 4.000

2 418.921 524.942 4.000

3 372.734 524.942 4.000

4 325.221 524.942 4.000

5 301.417 524.942 4.000

6 276.195 524.942 4.000

7 249.544 524.942 14.000

2 - 18 anni 377.029 472.445 3.600

3 - 18 anni 335.461 472.445 3.600

4 - 18 anni 292.699 472.445 3.600

5 - 18 anni 271.275 472.445 3.600

6 - 18 anni 248.576 472.445 3.600

7 - 18 anni 224.590 472.445 12.600

Dal 1º Agosto 1983

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 521.088 538.542 4.000

1 493.226 538.542 4.000

2 418.921 538.542 4.000

3 372.734 538.542 4.000

4 325.221 538.542 4.000

5 301.417 538.542 4.000

6 276.195 538.542 4.000

7 249.544 538.542 14.000

2 - 18 anni 377.029 484.689 3.600

Livello Minimo Contingenza Altre voci

3 - 18 anni 335.461 484.689 3.600

4 - 18 anni 292.699 484.689 3.600

5 - 18 anni 271.275 484.689 3.600

6 - 18 anni 248.576 484.689 3.600

7 - 18 anni 224.590 484.689 12.600

Dal 1º Novembre 1983

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 521.088 558.942 4.000

1 493.226 558.942 4.000

2 418.921 558.942 4.000

3 372.734 558.942 4.000

4 325.221 558.942 4.000

5 301.417 558.942 4.000

6 276.195 558.942 4.000

7 249.544 558.942 14.000

2 - 18 anni 377.029 503.055 3.600

3 - 18 anni 335.461 503.055 3.600

4 - 18 anni 292.699 503.055 3.600

5 - 18 anni 271.275 503.055 3.600

6 - 18 anni 248.576 503.055 3.600

7 - 18 anni 224.590 503.055 12.600

Dal 1º Febbraio 1984

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 573.088 572.542 4.000

1 540.390 572.542 4.000

2 463.061 572.542 4.000

3 404.177 572.542 4.000

4 351.221 572.542 4.000

5 321.672 572.542 4.000

6 291.916 572.542 4.000

7 259.544 572.542 14.000

2 - 18 anni 416.755 515.299 3.600

3 - 18 anni 363.759 515.299 3.600

4 - 18 anni 316.099 515.299 3.600

5 - 18 anni 289.505 515.299 3.600

6 - 18 anni 262.724 515.299 3.600

7 - 18 anni 233.590 515.299 12.600

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 III

ARCHIVIOfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Maggio 1984

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 573.088 586.142 4.000

1 540.390 586.142 4.000

2 463.061 586.142 4.000

3 404.177 586.142 4.000

4 351.221 586.142 4.000

5 321.672 586.142 4.000

6 291.916 586.142 4.000

7 259.544 586.142 14.000

2 - 18 anni 416.755 527.543 3.600

3 - 18 anni 363.759 527.543 3.600

4 - 18 anni 316.099 527.543 3.600

5 - 18 anni 289.505 527.543 3.600

6 - 18 anni 262.724 527.543 3.600

7 - 18 anni 233.590 527.543 12.600

Dal 1º Agosto 1984

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 573.088 599.742 4.000

1 540.390 599.742 4.000

2 463.061 599.742 4.000

3 404.177 599.742 4.000

4 351.221 599.742 4.000

5 321.672 599.742 4.000

6 291.916 599.742 4.000

7 259.544 599.742 14.000

2 - 18 anni 416.755 539.787 3.600

3 - 18 anni 363.759 539.787 3.600

4 - 18 anni 316.099 539.787 3.600

5 - 18 anni 289.505 539.787 3.600

6 - 18 anni 262.724 539.787 3.600

7 - 18 anni 233.590 539.787 12.600

Dal 1º Novembre 1984

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 573.088 613.342 4.000

1 540.390 613.342 4.000

2 463.061 613.342 4.000

3 404.177 613.342 4.000

4 351.221 613.342 4.000

5 321.672 613.342 4.000

Livello Minimo Contingenza Altre voci

6 291.916 613.342 4.000

7 259.544 613.342 14.000

2 - 18 anni 416.755 552.031 3.600

3 - 18 anni 363.759 552.031 3.600

4 - 18 anni 316.099 552.031 3.600

5 - 18 anni 289.505 552.031 3.600

6 - 18 anni 262.724 552.031 3.600

7 - 18 anni 233.590 552.031 12.600

Dal 1º Febbraio 1985

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 648.088 626.942 4.000

1 603.878 626.942 4.000

2 522.479 626.942 4.000

3 446.502 626.942 4.000

4 386.221 626.942 4.000

5 348.939 626.942 4.000

6 313.078 626.942 4.000

7 268.148 626.942 14.000

2 - 18 anni 470.231 564.275 3.600

3 - 18 anni 401.852 564.275 3.600

4 - 18 anni 347.599 564.275 3.600

5 - 18 anni 314.045 564.275 3.600

6 - 18 anni 281.770 564.275 3.600

7 - 18 anni 241.333 564.275 12.600

Dal 1º Maggio 1985

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 648.088 654.142 4.000

1 603.878 654.142 4.000

2 522.479 654.142 4.000

3 446.502 654.142 4.000

4 386.221 654.142 4.000

5 348.939 654.142 4.000

6 313.078 654.142 4.000

7 268.148 654.142 14.000

2 - 18 anni 470.231 588.763 3.600

3 - 18 anni 401.852 588.763 3.600

4 - 18 anni 347.599 588.763 3.600

5 - 18 anni 314.045 588.763 3.600

6 - 18 anni 281.770 588.763 3.600

7 - 18 anni 241.333 588.763 12.600

IV PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

ARCHIVIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Agosto 1985

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 648.088 674.542 4.000

1 603.878 674.542 4.000

2 522.479 674.542 4.000

3 446.502 674.542 4.000

4 386.221 674.542 4.000

5 348.939 674.542 4.000

6 313.078 674.542 4.000

7 268.148 674.542 14.000

2 - 18 anni 470.231 607.129 3.600

3 - 18 anni 401.852 607.129 3.600

4 - 18 anni 347.599 607.129 3.600

5 - 18 anni 314.045 607.129 3.600

6 - 18 anni 281.770 607.129 3.600

7 - 18 anni 241.333 607.129 12.600

Dal 1º Novembre 1985

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1S 648.088 681.342 4.000

1 603.878 681.342 4.000

2 522.479 681.342 4.000

3 446.502 681.342 4.000

4 386.221 681.342 4.000

5 348.939 681.342 4.000

6 313.078 681.342 4.000

7 268.148 681.342 14.000

2 - 18 anni 470.231 613.251 3.600

3 - 18 anni 401.852 613.251 3.600

4 - 18 anni 347.599 613.251 3.600

5 - 18 anni 314.045 613.251 3.600

6 - 18 anni 281.770 613.251 3.600

7 - 18 anni 241.333 613.251 12.600

Dal 1º Maggio 1986

Livello Minimo ContingenzaTerzo

elemento

1S 648.088 702.214 4.000

1 603.878 701.913 4.000

2 522.479 701.360 4.000

3 446.502 700.843 4.000

4 386.221 700.433 4.000

Livello Minimo ContingenzaTerzo

elemento

5 348.939 700.180 4.000

6 313.078 699.936 4.000

7 278.148 699.699 4.000

2 - 18 anni 470.231 632.451 3.600

3 - 18 anni 401.852 631.986 3.600

4 - 18 anni 347.599 631.617 3.600

5 - 18 anni 314.045 631.389 3.600

6 - 18 anni 281.770 631.169 3.600

7 - 18 anni 250.333 630.955 3.600

A decorrere dal 1º maggio 1986 il superminimo collettivo dicategoria e conglobato nel minimo di retribuzione.

Dal 1º Novembre 1986

Livello Minimo ContingenzaTerzo

elemento

1S 648.088 724.962 4.000

1 603.878 724.339 4.000

2 522.479 723.191 4.000

3 446.502 722.120 4.000

4 386.221 721.270 4.000

5 348.939 720.745 4.000

6 313.078 720.239 4.000

7 278.148 719.747 4.000

2 - 18 anni 470.231 653.404 3.600

3 - 18 anni 401.852 652.440 3.600

4 - 18 anni 347.599 651.675 3.600

5 - 18 anni 314.045 651.202 3.600

6 - 18 anni 281.770 650.746 3.600

7 - 18 anni 250.333 650.303 3.600

Dal 1º Aprile 1987

Livello Minimo ContingenzaTerzo

elemento

1S 715.298 724.962 4.000

1 666.486 724.339 4.000

2 576.587 723.191 4.000

3 492.779 722.120 4.000

4 426.221 721.270 4.000

5 385.078 720.745 4.000

6 345.601 720.239 4.000

7 305.951 719.747 4.000

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 V

ARCHIVIOfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Maggio 1987

Livello Minimo ContingenzaTerzo

elemento

1S 715.298 746.361 4.000

1 666.486 745.415 4.000

2 576.587 743.673 4.000

3 492.779 742.048 4.000

4 426.221 740.758 4.000

5 385.078 739.961 4.000

6 345.601 739.194 4.000

7 305.951 738.441 4.000

Dal 1º Luglio 1987

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 715.298 746.361 64.000

1 666.486 745.415 4.000

2 576.587 743.673 4.000

3 492.779 742.048 4.000

4 426.221 740.758 4.000

5 385.078 739.961 4.000

6 345.601 739.194 4.000

7 305.951 738.441 4.000

Dal 1º Novembre 1987

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 715.298 768.045 64.000

1 666.486 766.777 4.000

2 576.587 764.442 4.000

3 492.779 762.263 4.000

4 426.221 760.534 4.000

5 385.078 759.465 4.000

6 345.601 758.438 4.000

7 305.951 757.423 4.000

Dal 1º Maggio 1988

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 715.298 790.613 64.000

1 666.486 789.014 4.000

2 576.587 786.070 4.000

3 492.779 783.324 4.000

4 426.221 781.144 4.000

5 385.078 779.797 4.000

6 345.601 778.502 4.000

7 305.951 777.219 4.000

Dal 1º Giugno 1988

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 758.984 790.613 64.000

1 707.181 789.010 4.000

2 611.757 786.070 4.000

3 522.859 783.324 4.000

4 452.221 781.144 4.000

5 408.568 779.797 4.000

6 366.741 778.502 4.000

7 324.023 777.219 4.000

Dal 1º Novembre 1988

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 758.984 813.867 64.000

1 707.181 811.917 4.000

2 611.757 808.327 4.000

3 522.859 804.978 4.000

4 452.221 802.319 4.000

5 408.568 800.676 4.000

6 366.741 799.098 4.000

7 324.023 797.525 4.000

Dal 1º Maggio 1989

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 758.984 844.842 64.000

1 707.181 842.431 4.000

2 611.757 837.992 4.000

3 522.859 833.852 4.000

4 452.221 830.565 4.000

5 408.568 828.533 4.000

6 366.741 826.583 4.000

7 324.023 824.630 4.000

Dal 1º Giugno 1989

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 811.073 844.842 64.000

1 755.704 842.431 4.000

2 653.691 837.992 4.000

3 558.724 833.852 4.000

4 483.221 830.565 4.000

5 436.577 828.533 4.000

6 391.946 826.583 4.000

7 345.570 824.630 4.000

VI PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

ARCHIVIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Novembre 1989

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 811.073 873.082 64.000

1 755.704 870.237 4.000

2 653.691 865.000 4.000

3 558.724 860.117 4.000

4 483.221 856.239 4.000

5 436.577 853.842 4.000

6 391.946 851.542 4.000

7 345.570 849.227 4.000

Dal 1º Maggio 1990

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 811.073 908.565 64.000

1 755.704 905.184 4.000

2 653.691 898.960 4.000

3 558.724 893.159 4.000

4 483.221 888.550 4.000

5 436.577 885.702 4.000

6 391.946 882.970 4.000

7 345.570 880.208 4.000

Dal 1º Novembre 1990

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 811.073 941.833 64.000

1 755.704 937.959 4.000

2 653.691 930.829 4.000

3 558.724 924.184 4.000

4 483.221 918.904 4.000

5 436.577 915.642 4.000

6 391.946 912.513 4.000

7 345.570 909.339 4.000

Dal 1º Gennaio 1991

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 968.935 941.833 104.000

1 888.634 937.959 4.000

2 768.677 930.829 4.000

3 657.005 924.184 4.000

4 568.221 918.904 4.000

5 513.372 915.642 4.000

6 460.891 912.513 4.000

7 404.598 909.339 4.000

Dal 1º Maggio 1991

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 968.935 987.824 104.000

1 888.634 983.037 4.000

2 768.677 974.528 4.000

3 657.005 966.599 4.000

4 568.221 960.299 4.000

5 513.372 956.406 4.000

6 460.891 952.674 4.000

7 404.598 948.855 4.000

Dal 1º Novembre 1991

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 968.935 1.026.310 104.000

1 888.634 1.020.776 4.000

2 768.677 1.011.140 4.000

3 657.005 1.002.162 4.000

4 568.221 995.027 4.000

5 513.372 990.619 4.000

6 460.891 986.393 4.000

7 404.598 982.047 4.000

Dal 1º Luglio 1992

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.117.511 1.026.310 104.000

1 1.013.745 1.020.776 4.000

2 876.899 1.011.140 4.000

3 749.505 1.002.162 4.000

4 648.221 995.027 4.000

5 585.650 990.619 4.000

6 525.780 986.393 4.000

7 460.153 982.047 4.000

Dal 1º Gennaio 1993

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.117.511 1.026.310 124.000

1 1.013.745 1.020.776 24.000

2 876.899 1.011.140 24.000

3 749.505 1.002.162 24.000

4 648.221 995.027 24.000

5 585.650 990.619 24.000

6 525.780 986.393 24.000

7 460.153 982.047 24.000

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 VII

ARCHIVIOfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Ottobre 1993

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.238.230 1.026.310 124.000

1 1.115.398 1.020.776 24.000

2 964.830 1.011.140 24.000

3 824.661 1.002.162 24.000

4 713.221 995.027 24.000

5 644.376 990.619 24.000

6 578.502 986.393 24.000

7 505.292 982.047 24.000

Dal 1º Gennaio 1995

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.371.911 1.046.310 254.000

1 1.235.817 1.040.776 4.000

2 1.068.994 1.031.140 4.000

3 913.692 1.022.162 4.000

4 790.221 1.015.027 4.000

5 713.943 1.010.619 4.000

6 640.958 1.006.393 4.000

7 558.764 1.002.047 4.000

A decorrere dal 1º gennaio 1995 l’E.d.r. e conglobatonell’indennita di contingenza.

Dal 1º Gennaio 1996

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.493.439 1.046.310 254.000

1 1.345.289 1.040.776 4.000

2 1.163.688 1.031.140 4.000

3 994.630 1.022.162 4.000

4 860.221 1.015.027 4.000

5 777.186 1.010.619 4.000

6 697.736 1.006.393 4.000

7 607.375 1.002.047 4.000

Dal 1º Gennaio 1997

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.614.967 1.046.310 254.000

1 1.454.761 1.040.776 4.000

2 1.258.382 1.031.140 4.000

3 1.075.567 1.022.162 4.000

Livello Minimo Contingenza Altre voci

4 930.221 1.015.027 4.000

5 840.429 1.010.619 4.000

6 754.514 1.006.393 4.000

7 655.986 1.002.047 4.000

Dal 1º Gennaio 1998

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.710.453 1.046.310 254.000

1 1.540.775 1.040.776 4.000

2 1.332.785 1.031.140 4.000

3 1.139.161 1.022.162 4.000

4 985.221 1.015.027 4.000

5 890.120 1.010.619 4.000

6 799.125 1.006.393 4.000

7 694.180 1.002.047 4.000

Dal 1º Luglio 1998

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.814.620 1.046.310 254.000

1 1.634.608 1.040.776 4.000

2 1.413.952 1.031.140 4.000

3 1.208.536 1.022.162 4.000

4 1.045.221 1.015.027 4.000

5 944.328 1.010.619 4.000

6 847.792 1.006.393 4.000

7 735.847 1.002.047 4.000

Dal 1º Settembre 1999

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.884.064 1.046.310 254.000

1 1.697.164 1.040.776 4.000

2 1.468.063 1.031.140 4.000

3 1.254.786 1.022.162 4.000

4 1.085.221 1.015.027 4.000

5 980.467 1.010.619 4.000

6 880.237 1.006.393 4.000

7 763.625 1.002.047 4.000

VIII PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

ARCHIVIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Gennaio 2000

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.884.064 1.046.310 354.000

1 1.697.164 1.040.776 4.000

2 1.468.063 1.031.140 4.000

3 1.254.786 1.022.162 4.000

4 1.085.221 1.015.027 4.000

5 980.467 1.010.619 4.000

6 880.237 1.006.393 4.000

7 763.625 1.002.047 4.000

Dal 1º Luglio 2000

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.946.564 1.046.310 354.000

1 1.753.464 1.040.776 4.000

2 1.516.763 1.031.140 4.000

3 1.296.411 1.022.162 4.000

4 1.121.221 1.015.027 4.000

5 1.012.992 1.010.619 4.000

6 909.437 1.006.393 4.000

7 788.625 1.002.047 4.000

Dal 1º Luglio 2001

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.981.286 1.046.310 354.000

1 1.784.742 1.040.776 4.000

2 1.543.819 1.031.140 4.000

3 1.319.536 1.022.162 4.000

4 1.141.221 1.015.027 4.000

5 1.031.061 1.010.619 4.000

6 925.659 1.006.393 4.000

7 802.514 1.002.047 4.000

(importi in Euro)

Dal 1º Gennaio 2002

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.061,36 540,37 182,83

1 956,07 537,52 2,07

2 827,01 532,54 2,07

3 706,86 527,90 2,07

4 611,34 524,22 2,07

Livello Minimo Contingenza Altre voci

5 552,33 521,94 2,07

6 495,87 519,76 2,07

7 429,71 517,51 2,07

Dal 1º Luglio 2002

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.097,22 540,37 182,83

1 988,38 537,52 2,07

2 854,95 532,54 2,07

3 730,75 527,90 2,07

4 632,00 524,22 2,07

5 570,99 521,94 2,07

6 512,62 519,76 2,07

7 444,05 517,51 2,07

Dal 1º Gennaio 2003

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.122,33 540,37 182,84

1 1.011,00 537,52 2,07

2 874,51 532,54 2,07

3 747,47 527,90 2,07

4 646,46 524,22 2,07

5 584,05 521,94 2,07

6 524,36 519,76 2,07

7 454,09 517,51 2,07

Dal 1º Luglio 2004

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.183,09 540,37 182,84

1 1.065,74 537,52 2,07

2 921,86 532,54 2,07

3 787,94 527,90 2,07

4 681,46 524,22 2,07

5 615,67 521,94 2,07

6 552,75 519,76 2,07

7 478,40 517,51 2,07

Dal 1º Dicembre 2004

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.247,33 540,37 182,84

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 IX

ARCHIVIOfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1 1.123,60 537,52 2,07

2 971,91 532,54 2,07

3 830,72 527,90 2,07

4 718,46 524,22 2,07

5 649,10 521,94 2,07

6 582,76 519,76 2,07

7 504,09 517,51 2,07

Dal 1º Luglio 2005

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.287,26 540,37 182,84

1 1.159,57 537,52 2,07

2 1.003,02 532,54 2,07

3 857,31 527,90 2,07

4 741,46 524,22 2,07

5 669,88 521,94 2,07

6 601,42 519,76 2,07

7 520,06 517,51 2,07

Dal 1º Settembre 2006

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.339,34 540,37 182,84

1 1.206,49 537,52 2,07

2 1.043,60 532,54 2,07

3 892,00 527,90 2,07

4 771,46 524,22 2,07

5 696,98 521,94 2,07

6 625,75 519,76 2,07

7 540,89 517,51 2,07

Dal 1º Febbraio 2008

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.434,83 540,37 182,84

1 1.292,50 537,52 2,07

2 1.118,00 532,54 2,07

3 955,59 527,90 2,07

4 826,46 524,22 2,07

5 746,67 521,94 2,07

6 670,36 519,76 2,07

7 579,08 517,51 2,07

N.B.: La tranche di aumento contrattuale di cui sopra e statafissata con decorrenza retroattiva Febbraio 2008 dall’accordo17 luglio 2008. Pertanto l’effettiva erogazione a regime eavvenuta a decorrere dalle competenze relative al mese diLuglio 2008, e gli aumenti relativi al periodo Febbraio/Giugno2008 sono stati di fatto corrisposti sotto forma di arretraticontrattuali (v. infra la voce ‘‘Arretrati contrattuali Febbraio/Giugno 2008’’).

Dal 1º Luglio 2008

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.434,83 540,37 252,84

1 1.292,50 537,52 2,07

2 1.118,00 532,54 2,07

3 955,59 527,90 2,07

4 826,46 524,22 2,07

5 746,67 521,94 2,07

6 670,36 519,76 2,07

7 579,08 517,51 2,07

Dal 1º Dicembre 2008

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.471,29 540,37 252,84

1 1.325,34 537,52 2,07

2 1.146,41 532,54 2,07

3 979,87 527,90 2,07

4 847,46 524,22 2,07

5 765,64 521,94 2,07

6 687,39 519,76 2,07

7 593,66 517,51 2,07

Dal 1º Settembre 2009

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.530,32 540,37 252,84

1 1.378,51 537,52 2,07

2 1.192,4 532,54 2,07

3 1.019,18 527,90 2,07

4 881,46 524,22 2,07

5 796,36 521,94 2,07

6 714,97 519,76 2,07

7 617,27 517,51 2,07

X PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

ARCHIVIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Marzo 2010

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.565,04 540,37 252,84

1 1.409,79 537,52 2,07

2 1.219,46 532,54 2,07

3 1.042,31 527,90 2,07

4 901,46 524,22 2,07

5 814,43 521,94 2,07

6 731,19 519,76 2,07

7 631,16 517,51 2,07

Dal 1º Settembre 2010

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.599,76 540,37 252,84

1 1.441,07 537,52 2,07

2 1.246,52 532,54 2,07

3 1.065,44 527,90 2,07

4 921,46 524,22 2,07

5 832,50 521,94 2,07

6 747,41 519,76 2,07

7 645,05 517,51 2,07

Dal 1º Gennaio 2011

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.617,12 540,37 252,84

1 1.456,71 537,52 2,07

2 1.260,05 532,54 2,07

3 1.077,00 527,90 2,07

4 931,46 524,22 2,07

5 841,53 521,94 2,07

6 755,51 519,76 2,07

7 651,99 517,51 2,07

N.B.: La tranche di aumento contrattuale di cui sopra e statafissata con decorrenza retroattiva Gennaio 2011 dall’accordo 26febbraio 2011. Pertanto l’effettiva erogazione a regime e avvenutaa decorrere dalle competenze relative al mese di Marzo 2011, egli aumenti relativi al periodo Gennaio/Febbraio 2011 sono stati difatto corrisposti sotto forma di arretrati contrattuali (v. infra la voce‘‘Arretrati contrattuali Gennaio/Febbraio 2011’’).

Dal 1º Settembre 2011

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.639,69 540,37 252,84

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1 1.477,04 537,52 2,07

2 1.277,64 532,54 2,07

3 1.092,03 527,90 2,07

4 944,46 524,22 2,07

5 853,28 521,94 2,07

6 766,05 519,76 2,07

7 661,02 517,51 2,07

Dal 1º Aprile 2012

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.665,73 540,37 252,84

1 1.500,50 537,52 2,07

2 1.297,93 532,54 2,07

3 1.109,37 527,90 2,07

4 959,46 524,22 2,07

5 866,83 521,94 2,07

6 778,22 519,76 2,07

7 671,44 517,51 2,07

Dal 1º Ottobre 2012

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.693,51 540,37 252,84

1 1.525,52 537,52 2,07

2 1.319,57 532,54 2,07

3 1.127,87 527,90 2,07

4 975,46 524,22 2,07

5 881,28 521,94 2,07

6 791,20 519,76 2,07

7 682,54 517,51 2,07

Dal 1º Gennaio 2013

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.693,51 540,37 262,84

1 1.525,52 537,52 2,07

2 1.319,57 532,54 2,07

3 1.127,87 527,90 2,07

4 975,46 524,22 2,07

5 881,28 521,94 2,07

6 791,20 519,76 2,07

7 682,54 517,51 2,07

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 XI

ARCHIVIOfrancesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Dal 1º Aprile 2013

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.721,29 540,37 262,84

1 1.550,54 537,52 2,07

2 1.341,21 532,54 2,07

3 1.146,37 527,90 2,07

4 991,46 524,22 2,07

5 895,73 521,94 2,07

6 804,18 519,76 2,07

7 693,64 517,51 2,07

Dal 1º Ottobre 2013

Livello Minimo Contingenza Altre voci

1Q 1.749,07 540,37 262,84

1 1.575,56 537,52 2,07

2 1.362,85 532,54 2,07

3 1.164,87 527,90 2,07

4 1.007,46 524,22 2,07

5 910,18 521,94 2,07

6 817,16 519,76 2,07

7 704,74 517,51 2,07

Dal 1º Aprile 2015

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

1Q 1.775,11 540,37 260,77 2,07

1 1.599,02 537,52 — 2,07

2 1.383,14 532,54 — 2,07

3 1.182,21 527,90 — 2,07

4 1.022,46 524,22 — 2,07

5 923,73 521,94 — 2,07

6 829,33 519,76 — 2,07

7 715,16 517,51 — 2,07

Dal 1º Novembre 2015

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

1Q 1.801,15 540,37 260,77 2,07

1 1.622,48 537,52 — 2,07

2 1.403,43 532,54 — 2,07

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

3 1.199,55 527,90 — 2,07

4 1.037,46 524,22 — 2,07

5 937,28 521,94 — 2,07

6 841,50 519,76 — 2,07

7 725,58 517,51 — 2,07

Dal 1º Giugno 2016

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

1Q 1.827,19 540,37 260,77 2,07

1 1.645,94 537,52 — 2,07

2 1.423,72 532,54 — 2,07

3 1.216,89 527,90 — 2,07

4 1.052,46 524,22 — 2,07

5 950,83 521,94 — 2,07

6 853,67 519,76 — 2,07

7 736,00 517,51 — 2,07

Dal 1º Novembre 2016

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

1Q 1.854,97 540,37 260,77 2,07

1 1.670,96 537,52 — 2,07

2 1.445,36 532,54 — 2,07

3 1.235,39 527,90 — 2,07

4 1.068,46 524,22 — 2,07

5 965,29 521,94 — 2,07

6 866,65 519,76 — 2,07

7 747,11 517,51 — 2,07

Dal 1º Agosto 2017

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

1Q 1.896,64 540,37 260,77 2,07

1 1.708,49 537,52 — 2,07

2 1.477,83 532,54 — 2,07

3 1.263,14 527,90 — 2,07

4 1.092,46 524,22 — 2,07

XII PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

ARCHIVIO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Livello MinimoContin-genza

Indennitadi

funzione

Terzoelemento

5 986,97 521,94 — 2,07

6 886,12 519,76 — 2,07

7 763,78 517,51 — 2,07

Note alle tabelle retributiveColonna Altre voci– Dal 1.04.1981 al 30.04.1986: Liv. 7 = L. 10.000 a titolo disuperminimo collettivo e altro importo a titolo di terzoelemento, liv. 7 - 18 anni = L. 9.000 a titolo di superminimocollettivo e altro importo a titolo di terzo elemento. Restanti livv.= terzo elemento.– Dal 1.07.1987 al 31.12.1992: Liv. 1Q = L. 4.000 a titolo diterzo elemento e altro importo a titolo di indennita di funzione.Restanti livv. = terzo elemento.– Dal 1.01.1993 al 31.12.1994: Liv. 1Q = L. 4.000 a titolo diterzo elemento, L. 20.000 a titolo di E.d.r. confederale e altroimporto a titolo di indennita di funzione. Restanti livv. = L. 4.000a titolo di terzo elemento e L. 20.000 a titolo di E.d.r.confederale.– Dal 1.01.1995 al 31.3.2015: Liv. 1Q = L. 4.000 (E 2,07) a titolodi terzo elemento e altro importo a titolo di indennita difunzione. Restanti livv. = terzo elemento.Terzo elementoE erogato nella misura indicata nelle tabelle - per 14 mensilita -ai lavoratori operanti in province nelle quali non sono in atto terzielementi retributivi provinciali comunque denominati.E.d.r. confederaleE erogato fino al 31 dicembre 1994 ai sensi del Protocollo 31luglio 1992 a tutti i lavoratori per 13 mensilita.Divisore per quota orariaPer i lavoratori con le seguenti articolazioni di orario i divisoriorari sono:– 182 per orario di 42 ore settimanali;– 195 per orario di 45 ore settimanali.

Scatti di anzianitaFino al 31 gennaio 1983, per ciascun triennio di servizioprestato, il lavoratore ha diritto ad un aumento nella mi-sura del 4% del minimo di retribuzione e dell’indennita dicontingenza. In occasione della maturazione di un nuovoscatto gli scatti precedentemente maturati sono rivalutatisui valori in essere al momento della maturazione delnuovo scatto.Dal 1º febbraio 1983, per l’anzianita di servizio maturatapressa la stessa azienda, il lavoratore ha diritto a 10 scattitriennali di anzianita nelle seguenti misure in cifra fissa:

Livello

Importodal

1.2.1983(Lire)

Importodal

1.2.1984(Lire)

ImportoDal

1.2.1985(Lire)

Importodal 1.2.1990

(Lire) (Euro)

1Q 39.350 41.000 42.500 49.300 25,46

1 38.400 40.000 41.500 48.100 24,84

2 35.500 37.000 38.100 44.200 22,83

3 34.100 35.500 36.600 42.500 21,95

Livello

Importodal

1.2.1983(Lire)

Importodal

1.2.1984(Lire)

ImportoDal

1.2.1985(Lire)

Importodal 1.2.1990

(Lire) (Euro)

4 32.500 33.500 34.500 40.000 20,66

5 31.600 32.800 33.900 39.300 20,30

6 30.750 31.900 32.900 38.200 19,73

7 30.100 31.200 32.500 37.700 19,47

Per gli scatti maturati ante 1º luglio 1973 e per i dipen-denti assunti ante l’entrata in vigore del c.c.n.l. 28 marzo1987 e che a quella data non avevano ancora compiuto i21 anni valgono norme particolari per le quali si fa rinvio altesto contrattuale.

Indennita di cassaAl personale normalmente adibito ad operazioni di cassacon carattere di continuita, qualora abbia piena e comple-ta responsabilita della gestione di cassa, con l’obbligo diaccollarsi eventuali differenze, compete un’indennita dicassa nella misura del 5% della paga base nazionaleconglobata.

E.d.r. sostitutivo - Mancata adesione all’EntebilateraleA decorrere dal 1º gennaio 2000, l’azienda che ometta ilversamento del contributo in favore dell’Ente bilateraleterritoriale (*) e tenuta a corrispondere al lavoratore unelemento distinto della retribuzione di importo pari allo0,10% di minimo di retribuzione e indennita di contingen-za.Tale E.d.r. e corrisposto per 14 mensilita e non e utile aglieffetti di alcun istituto legale o contrattuale, compreso ilt.f.r.A decorrere dal 1º maggio 2011 l’importo dell’E.d.r. eelevato a 0,30% di paga base e contingenza e rientranella retribuzione di fatto.__________(*) Tale contributo e fissato nella misura dello 0,10% a caricodell’azienda, e dello 0,05% a carico del lavoratore, su paga basee indennita di contingenza.

E.d.r. non assorbibile - Mancata erogazione delleprestazioni di assistenza sanitaria integrativaA decorrere dal 1º marzo 2011, l’azienda che ometta ilversamento delle quote al Fondo di assistenza sanitariaintegrativa - Fondo EST (per i quadri Cassa di assistenzasanitaria Qu.A.S.) - e tenuta a corrispondere al lavoratoreun elemento distinto della retribuzione non assorbibile diimporto pari a E 15,00 (E 16,00 da maggio 2015) (per iQuadri E 35,00; E 37,00 da maggio 2015).Tale E.d.r. e corrisposto per 14 mensilita e rientra nellaretribuzione di fatto.

Elemento di garanzia retributiva - Anno 2013A favore dei lavoratori a tempo indeterminato nonche agliapprendisti e ai contratti di inserimento, in forza al 31ottobre 2013, dipendenti da aziende prive di contrattazio-

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 XIII

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ne di secondo livello, che non abbiano percepito altritrattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quan-to spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento digaranzia retributiva negli importi sotto riportati in tabella.

LivelloAziende fino

a 10 dipendenti

Aziende a partireda

11 dipendenti

1Q - 1 - 2 E 115 E 140

3 - 4 E 100 E 125

5 - 6 - 7 E 85 E 110

Tale importo e erogato con la retribuzione del mese dinovembre 2013 ai lavoratori che risultano iscritti nel librounico al 31 maggio 2013.L’elemento di garanzia, comprensivo di ogni incidenza sututti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. vienecorrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio2011 al 31 ottobre 2013 e ridotto proporzionalmente incaso di minor servizio nel periodo di riferimento o di rap-porti di lavoro a tempo parziale.

Elemento di garanzia retributiva - Anno 2017A favore dei lavoratori a tempo indeterminato nonche agliapprendisti e ai contratti di inserimento, in forza al 31ottobre 2017, dipendenti da aziende prive di contrattazio-ne di secondo livello, che non abbiano percepito altritrattamenti economici individuali o collettivi, oltre a quan-to spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento digaranzia retributiva negli importi sotto riportati in tabella.

LivelloAziende fino a10 dipendenti

Aziende a partireda

11 dipendenti

1Q - 1 - 2 E 95,00 E 105,00

3 - 4 E 80,00 E 90,00

5 - 6 - 7 E 65,00 E 75,00

Tale importo e erogato con la retribuzione del mese dinovembre 2017 ai lavoratori che risultano iscritti nel librounico al 31 maggio 2017.L’elemento di garanzia, comprensivo di ogni incidenza sututti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. vienecorrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1º gennaio2015 al 31 ottobre 2017 e ridotto proporzionalmente incaso di minor servizio nel periodo di riferimento o di rap-porti di lavoro a tempo parziale.

Importi forfettari - Una tantum

Una tantum Giugno - Ottobre 1987A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1º aprile1986/31 marzo 1987 - ai lavoratori in forza al 28 marzo 1987con almeno un anno di anzianita aziendale spetta un impor-to forfettario di L. 140.000, da erogarsi in due quote:– L. 50.000 con la retribuzione di giugno 1987;– L. 90.000 con la retribuzione di ottobre 1987.Per gli apprendisti l’importo in parola e pari a L. 100.000,da erogare con la retribuzione di ottobre 1987.

Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto inrelazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato,nonche nei casi in cui non vi sia stata decorrenza di re-tribuzione, nello stesso periodo, a norma di legge o dicontratto e per i lavoratori a tempo parziale.L’importo una tantum non e utile agli effetti di alcunistituto contrattuale ne per il computo del t.f.r.

Una tantum Febbraio - Giugno 1991A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1º aprile1990/31 dicembre 1990 - ai lavoratori in forza nel mese didicembre 1990 spetta un importo forfettario di L.750.000, da erogarsi in due quote:– L. 450.000 con la retribuzione di febbraio 1991;– L. 300.000 con la retribuzione di giugno 1991.Per gli apprendisti l’importo in parola e pari a L. 525.000(L. 325.000 a febbraio 1991 e L. 200.000 a giugno 1991).Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto inrelazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato,nonche nei casi in cui non vi sia stata decorrenza di re-tribuzione, nello stesso periodo, a norma di legge o dicontratto (salvo il caso di assenza obbligatoria per mater-nita) e per i lavoratori a tempo parziale.L’importo Una tantum non e utile agli effetti di alcunistituto contrattuale ne per il computo del t.f.r.

Una tantum Novembre 1994 - Febbraio 1995A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1º aprile1994/31 dicembre 1994 - ai lavoratori in forza al 1º no-vembre 1994 (compresi i lavoratori in c.f.l. e a termine)spetta un importo forfettario di L. 350.000, da erogarsi indue quote:– L. 200.000 con la retribuzione di novembre 1994;– L. 150.000 con la retribuzione di febbraio 1995.Per gli apprendisti l’importo in parola e pari a L. 250.000 (L.150.000 a novembre 1994 e L. 100.000 a febbraio 1995).Tale importo deve essere proporzionalmente ridotto inrelazione alla durata del rapporto nel periodo suindicato,nonche nei casi in cui non vi sia stata decorrenza di re-tribuzione, nello stesso periodo, a norma di legge o dicontratto (salvo il caso di assenza obbligatoria per mater-nita) e per i lavoratori a tempo parziale.L’importo una tantum non e utile agli effetti di alcunistituto contrattuale ne per il computo del t.f.r.Con la corresponsione di tali importi si intende assolto,fino al 31 dicembre 1994, ogni onere in materia di I.v.c.

Una tantum Ottobre 1999A copertura del periodo di carenza contrattuale - 1º gen-naio 1999/31 agosto 1999 - ai lavoratori in forza al 1ºgennaio 1999 (compresi i lavoratori in c.f.l. e gli operatoridi vendita) spetta un importo forfettario di L. 120.000 (L.90.000 per gli apprendisti), da erogarsi con la retribuzionedel mese di ottobre 1999. Tale importo deve essere pro-porzionalmente ridotto in relazione alla durata del rappor-to nel periodo suindicato, nonche nei casi in cui non vi siastata decorrenza di retribuzione, nello stesso periodo, anorma di legge o di contratto (salvo il caso di assenzaobbligatoria per maternita) e per i lavoratori a tempo par-ziale. L’importo una tantum non e utile agli effetti di alcunistituto contrattuale ne per il computo del t.f.r., ed e da

XIV PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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intendersi aggiuntivo a quanto dovuto fino al 31 agosto1999 a titolo di I.v.c.

Una tantum Settembre 2001In relazione al periodo 1º gennaio 2001-31 dicembre2001, a tutto il personale in forza al 2 luglio 2001 o as-sunto successivamente (compresi gli operatori di vendi-ta, i lavoratori a tempo determinato o in formazione elavoro) spetta, con la retribuzione del mese di settembre2001, un importo forfettario nelle seguenti misure:

LivelloImporto

(Lire)

1Q 555.556

1 500.444

2 432.889

3 370.000

4 320.000

5 289.111

6 259.556

7 222.222

Per gli apprendisti i valori di cui sopra devono essereriproporzionati in base alle percentuali di retribuzione con-trattualmente previste. Per i lavoratori a tempo parzialel’erogazione avviene con criteri di proporzionalita all’ora-rio di lavoro svolto.In caso di assunzione nel corso del periodo 1º gennaio2001-31 dicembre 2001, ovvero di risoluzione del rappor-to di lavoro antecedente alla data di erogazione dell’unatantum, l’importo forfettario e erogato pro-quota in rela-zione ai mesi di anzianita di servizio maturata nel periodo1º gennaio-31 dicembre 2001.L’importo forfettario non e utile ai fini del computo dialcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r.

Una tantum Luglio 2004 - Gennaio 2005In relazione al periodo 1º gennaio 2003-31 dicembre 2003,a tutto il personale in forza al 2 luglio 2004 o assuntosuccessivamente (compresi gli operatori di vendita, i lavo-ratori in formazione e lavoro o con contratto di inserimento)spetta un importo forfettario una tantum da erogare in duetranche, la prima con la retribuzione di Luglio 2004, la se-conda con quella di gennaio 2005. Si riportano di seguito lemisure degli importi da corrispondere:

a) Luglio 2004

LivelloImporto(Euro)

1Q 434,03

1 390,97

2 338,19

3 289,06

4 250

5 225,87

6 202,78

7 173,61

b) Gennaio 2005

LivelloImporto(Euro)

1Q 260,42

1 234,58

2 202,92

3 173,44

4 150

5 135,52

6 121,67

7 104,17

Per gli apprendisti i valori di cui sopra devono essereriproporzionati in base alle percentuali di retribuzione con-trattualmente previste. Per i lavoratori a tempo parzialel’erogazione avviene con criteri di proporzionalita all’ora-rio di lavoro svolto.In caso di assunzione nel corso del periodo 1º gennaio2003-31 dicembre 2004, ovvero di risoluzione del rapportodi lavoro antecedente alla data di erogazione dell’una tan-tum, l’importo forfettario e erogato pro-quota in relazione aimesi di anzianita di servizio maturata nel periodo suddetto.L’importo forfettario non e utile ai fini del computo dialcun istituto contrattuale, compreso il t.f.r.

Arretrati contrattuali Febbraio/Giugno 2008Gli aumenti retributivi fissati dall’accordo di rinnovo 17luglio 2008 con decorrenza retroattiva Febbraio 2008 difatto sono stati corrisposti dalle aziende per il periodoFebbraio/Giugno 2008 sotto forma di arretrato retributivo,da erogare in due tranches di pari importo nei mesi diluglio 2008 e novembre 2008. Per espressa previsionecontrattuale gli arretrati non sono utili ai fini del computodi alcun istituto retributivo, fatta eccezione per le mensi-lita supplementari e per il t.f.r.Di seguito si riportano i valori degli arretrati in questionecalcolati redazionalmente. Gli importi sono da intendersial lordo dell’eventuale I.v.c. corrisposta e di qualsiasi altroimporto erogato a titolo di anticipazione sui futuri aumen-ti contrattuali.

Livello

AumentomensileFebbraio

2008

Importototale

arretratiFebbraio/

Giugno 2008(5 mensilita

+ 14a)

Importodi ciascuna

rata

1Q 95,49 572,94 286,47

1 86,01 516,06 258,03

2 74,40 446,4 223,2

3 63,59 381,54 190,77

4 55,00 330 165

5 49,69 298,14 149,07

6 44,61 267,66 133,83

7 38,19 229,14 114,57

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 XV

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Secondo consolidata prassi, dagli importi indicati va de-tratto quanto eventualmente gia corrisposto a titolo diindennita di vacanza contrattuale.

Arretrati contrattuali Gennaio/Febbraio 2011Gli aumenti retributivi fissati dall’accordo di rinnovo 26Febbraio 2011 con decorrenza retroattiva Gennaio 2011di fatto sono stati corrisposti dalle aziende per il periodoGennaio/Febbraio 2011 sotto forma di arretrato retributi-vo, da erogare nel mese di marzo 2011.Di seguito si riportano i valori degli arretrati in questionecalcolati redazionalmente.

LivelloAumento mensile

Gennaio 2011

Importo totalearretrati

Gennaio/Febbraio2011

(2 mensilita)

1Q 17,36 34,72

1 15,64 31,28

2 13,53 27,06

3 11,56 23,12

4 10 20

5 9,03 18,06

6 8,1 16,2

7 6,94 13,88

RETRIBUZIONE DIFFERITA

Tredicesima e quattordicesima mensilitaUna mensilita della retribuzione di fatto.

RETRIBUZIONE INDIRETTA

Lavoro straordinarioLe ore di lavoro prestate oltre l’orario normale di lavorodevono essere compensate con la quota oraria della re-tribuzione mensile di fatto e con le seguenti maggiora-zioni da calcolare sulla retribuzione normale:

Tipologia Maggiorazione

Lavoro straordinario diurno

– dalla 41a alla 48a ora 15%

– oltre la 48a ora 20%

Lavoro straordinario festivo (*) 30%

Lavoro straordinario notturno (dalle 22alle 6)

50%

(*) Come specificato dall’accordo 17 luglio 2008, tale maggior-azione e corrisposta anche in caso di lavoro straordinariodomenicale.

Lavoro supplementare (lavoratori part-time)Per lavoro supplementare si intende quello prestato finoal raggiungimento dell’orario di lavoro del personale atempo pieno.

Le prestazioni di lavoro supplementare sono retribuitecon la maggiorazione del 25% (27% dal 1º gennaio1995, 35% dal 1º gennaio 2000) della quota oraria dellaretribuzione di fatto, comprensiva dell’incidenza degli isti-tuti indiretti e differiti.

Lavoro domenicale e nel giorno di riposo settimanaleIl lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale da di-ritto al lavoratore di godere di un riposo compensativo edi una maggiorazione pari al 30% della quota oraria dellanormale retribuzione.Dal 1º gennaio 1995, per gli addetti agli impianti di distri-buzione di carburante autostradale che effettuino il ripo-so settimanale in giornata diversa dalla domenica e corri-sposta per ciascuna ora di lavoro ordinario effettivamenteprestato di domenica la sola maggiorazione del 10% (die-ci per cento) della quota oraria della normale retribuzione.A partire dal 1º luglio 2008, per le prestazioni di lavorodomenicale svolte dal personale che abbia il riposo setti-manale fissato in un giorno diverso dalla domenica ecorrisposta una maggiorazione del 15%, elevata al 20%a partire dal 1º gennaio 2009 e al 30% a partire dal 1ºgennaio 2010.

Lavoro notturnoIl lavoro ordinario notturno e quello prestato dalle 22 alle6 del mattino. Il lavoro ordinario notturno e compensatocon una maggiorazione da calcolarsi sulla retribuzione difatto pari a:

Decorrenza Maggiorazione

Dal 1.1.1991 10%

Dal 1.1.1995 15%

Riduzioni di orarioI permessi per riduzione di orario non fruiti entro l’anno dimaturazione danno luogo al pagamento di una corrispon-dente indennita sostitutiva, determinata sulla base dellaretribuzione del mese di dicembre, oppure possono es-sere utilizzati entro il 30 giugno dell’anno successivo.

FerieIl periodo feriale retribuito e di 26 giorni lavorativi per tuttii dipendenti (con riferimento ad una settimana di 6 giornida lunedı al sabato).Le ferie sono irrinunciabili ed in caso di mancato godi-mento per cause imputabili al datore di lavoro, il lavora-tore ha diritto ad un compenso sostitutivo.

FestivitaIn caso di coincidenza di una delle 11 festivita previstedal c.c.n.l. con la domenica, il lavoratore ha diritto ad unaquota giornaliera di retribuzione pari ad un 1/26. Dettotrattamento compete anche per le due festivita civili spo-state in domenica (2 giugno e 4 novembre).Per effetto della legge n. 336/2000, a decorrere dal 2001la giornata del 2 giugno (festa della Repubblica) e ripristi-nata come giorno festivo.

XVI PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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– vidimazione in fase di stampa laser: e previsto il rilascio di una autorizzazione preventivaalla vidimazione direttamente alle case di software che ne facciano richiesta alla Direzionegenerale dell’Inail esclusivamente via e-mail entro il mese precedente la messa in uso,presentando i vari tracciati dalle stesse predisposti. Il rilascio della predetta autorizzazionedeve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stampa elaborata dal softwaredeve possedere i seguenti requisiti indispensabili:

– tracciato conforme al fac-simile autorizzato;– indicazione della data e ora di stampa di ogni foglio;– numerazione progressiva della pagina con il numero di autorizzazione attribuito, la data di

autorizzazione e il codice della sede Inail competente;– su supporti magnetici, a condizione che ogni blocco di scrittura costituisca documento

informatico, non modificabile, firmato digitalmente dal tenutario e con apposizione di marcatemporale, e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate. I sistemi di elaborazioneautomatica dei dati devono garantirne consultabilita, inalterabilita ed integrita, nonche lasequenzialita cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche stabi-lite dal Codice dell’Amministrazione digitale.

SCADENZE GIUGNO 2015

AGENDA LEGALE

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 15

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Riduzione premi e contributi Inail per il 2015 - Istruzionioperative

L’Inail dirama le istruzioni operative per l’applicazione della riduzione dei premi e dei con-

tributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ex art. 1,

comma 128, L. n. 147/2013, per l’anno 2015, fissata dal D.D. 14 gennaio 2015 nella

misura del 15,38%.

La riduzione viene applicata secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano

iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. La percentuale di riduzione dei

versamenti riguarda tutte le gestioni assicurative Inail ad eccezione di quelle delle col-

laborazioni domestiche, delle casalinghe e dei contratti a chiamata (voucher).

NASpI - Indicazioni Inps

L’Inps rende noto che, a partire dal 1º maggio 2015, i lavoratori aventi diritto possono

presentare la domanda di nuova indennita di disoccupazione NASpI, entro il termine di

decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, utilizzando i

consueti canali telematici: via web, tramite patronato o tramite Contact Center Integrato

INPS INAIL.

Oscillazione del tasso medio per prevenzione - Modifichedelle percentuali

L’Inail rende nota la riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione del tasso medio

per prevenzione.

Questa riarticolazione e dovuta al D.M. 3 marzo 2015 che ha fissato le nuove percentuali

dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione in relazione alla dimensione dell’azienda,

espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo.

Gestione ex ENPALS - Ricorsi amministrativi in materiadi prestazioni

L’Inps fornisce le indicazioni per la gestione dei ricorsi amministrativi avverso i provve-

dimenti in materia di prestazioni a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dello spetta-

colo e del Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, completando, in tal modo, il quadro

regolamentare complessivo di riferimento per la gestione del contenzioso ex Enpals. Nello

specifico, a decorrere dal 29 aprile 2015, i ricorsi amministrativi sulle prestazioni ex

Enpals devono essere presentati in unica istanza al Presidente dell’Inps, entro il termine

di 90 giorni dalla loro notifica.

Bonus 80 euro - Rilevanza anche di NASpI e DIS-COLL

L’Inps riepiloga il quadro normativo e le istruzioni procedurali sulla stabilizzazione del

credito di imposta (c.d. bonus di 80 euro), ed evidenzia come, in considerazione delle

novita introdotte dalla legge n. 183/2014 (cd. ‘‘Jobs Act’’) e dal D.Lgs. n. 22/2015, di

attuazione della stessa, ai fini del calcolo del ‘‘bonus’’ rileveranno le nuove prestazioni

NASpI - indennita di disoccupazione per i lavoratori dipendenti - e DIS-COLL - indennita di

disoccupazione per i lavoratori parasubordinati.

PRASSI

INAIL, circ.30 aprile 2015, n. 52

INPS, msg.30 aprile 2015, n. 2971

INAIL, circ.29 aprile 2015, n. 51

INPS, circ.29 aprile 2015, n. 84

INPS, msg.29 aprile 2015, n. 2946

NOTIZIE FLASH

16 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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Lavoratori extracomunitari stagionali - Programmazioneflussi 2015

Il Ministero dell’interno ed il Ministero del lavoro forniscono chiarimenti in merito alla

programmazione transitoria dei flussi d’ingresso in Italia dei lavoratori extracomunitari

stagionali per l’anno 2015 adottata con il D.P.C.M. 2 aprile 2015, in corso di pubblicazione

sulla Gazzetta Ufficiale.

Dis-Coll - Istruzioni Inps per richiedere l’indennita

L’Inps fornisce indicazioni sulla nuova indennita di disoccupazione mensile, denominata

DIS-COLL, rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano

perduto involontariamente la propria occupazione, ripercorrendo gli aspetti principali della

normativa e soffermandosi, tra l’altro, sulla presentazione della domanda e sulla decorrenza

della prestazione. La domanda di DIS-COLL va presentata all’Inps esclusivamente in via

telematica, a pena di decadenza, entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione

del contratto di collaborazione. Tale termine, al fine di gestire adeguatamente le cessa-

zioni del rapporto di collaborazione intercorse tra la data del 1º gennaio 2015 ed il 27 aprile

2015 (data di pubblicazione della circolare in oggetto), decorre dal 27 aprile 2015.

Diritto alla NASpI - Licenziamento disciplinare

Il Ministero del lavoro, in risposta all’istanza presentata dalla Confederazione Italiana Sinda-

cati Lavoratori circa la corretta interpretazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 22/2015, ritiene che la

nuova indennita di disoccupazione NASpI possa essere riconosciuta in favore dei

lavoratori licenziati per motivi disciplinari e nelle ipotesi di accettazione, da parte

del lavoratore licenziato, dell’offerta economica propostagli dal datore nella c.d. ‘‘conci-

liazione agevolata’’ ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015.

TFR in busta paga - Liquidazione della quota integrativadella retribuzione

L’Inps fornisce le istruzioni per la liquidazione del T.f.r. in busta paga con l’erogazione

mensile della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), introdotta dalla legge n. 190/

2015 (legge di stabilita 2015) e attuata dal D.P.C.M. n. 29/2015, e per la valorizzazione

degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro

(UniEmens). Per i lavoratori che presentino l’istanza il 24 aprile 2015 l’erogazione della

Qu.I.R. avverra mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015. Stessa decor-

renza per l’operativita dei nuovi elementi e dei nuovi codici Uniemens istituiti per l’eroga-

zione della Qu.I.R., validi a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015

Lavoratori portuali - Chiarimenti sul contributo addizio-nale per l’integrazione salariale straordinaria

Ex art. 3, comma 3, L. n. 92/2012, alle imprese e agenzie di cui all’art. 17, commi 2 e 5, L. n.

84/1994 (autorita portuali o, laddove non istituite, le autorita marittime) e alle societa deri-

vate dalla trasformazione delle compagnie portuali, nonche ai relativi lavoratori, e esteso

l’obbligo contributivo di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990.

L’Inps precisa che tale norma estende in capo alle imprese sopra indicate solo l’obbligo

Min. interno e Min.lavoro, circ.29 aprile 2015, n. 2185

INPS, circ.27 aprile 2014, n. 83

Min. lavoro,interpello24 aprile 2015, n. 13

INPS, circ.23 aprile 2015, n. 82

INPS, msg.22 aprile 2015, n. 2778

NOTIZIE FLASH

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 17

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contributivo di cui all’art. 9 della L. n. 407/1990 e non la disciplina in materia di integrazione

salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro. Pertanto, relativa-

mente alle indennita di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 92/2012, non e dovuto il contributo

addizionale di cui all’art. 8, comma 1, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86.

Gestione artigiani e commercianti - Imposizione contri-butiva anno di imposta 2015

L’Inps, in merito alla contribuzione dovuta dagli artigiani e dagli esercenti attivita com-

merciali, rende noto che e stata ultimata l’elaborazione dell’imposizione contributiva

per tutti i soggetti iscritti alla gestione previdenziale per l’anno 2015.

Pertanto, sono stati predisposti i modelli ‘‘F24’’ necessari per il versamento della contri-

buzione dovuta. Tali modelli sono disponibili in versione precompilata nel Cassetto previ-

denziale per artigiani e commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dati del mo-

dello F24 dove e possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le

relative scadenze e causali di pagamento.

Istanze per la concessione degli sgravi contributivi per icontratti di solidarieta - Istruzioni operative

Il Ministero del Lavoro fornisce istruzioni operative per la presentazione delle istanze

preordinate alla concessione degli sgravi contributivi, previsti dal D.M. 7 luglio 2014,

n. 83312, per i contratti di solidarieta stipulati ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L. n. 726/

1984, dalle aziende che, esaurito il beneficio della decontribuzione nel primo anno, ritenga-

no di avviare un contratto di solidarieta in continuita con il precedente, ad esaurimen-

to dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.

Enpaia - Agricoli esclusi dal Tfr in busta paga

L’Enpaia rende noto che gli impiegati e i dirigenti agricoli, obbligatoriamente iscritti

all’Enpaia, non possono scegliere di ricevere il Tfr in busta paga.

Metalmeccanica - Piccola e media industria - Confapi

Disciplina dei congedi parentali a ore

Con l’accordo 15 aprile 2015 Unionmeccanica Confapi con Fiom-Cgil hanno recepito le

disposizioni previste dall’art. 1, comma 339, della L. n. 228/2012 e disciplinato il congedo

parentale su base oraria.

Il congedo parentale puo essere fruito ad ore, con un minimo di 2 ore, riproporzionate per i

rapporti part-time.

La fruizione oraria non potra essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di

utilizzo, ad una giornata lavorativa (8 ore).

Per usufruire del diritto il genitore deve presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta

con la durata del periodo richiesto, il numero di giorni equivalenti, il calendario del frazio-

namento (l’accordo fornisce un apposito format), nonche copia del certificato di nascita.

I criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria sono gli stessi applicati nel

calcolo dell’indennita dovuta per la prestazione ordinaria (8 ore al giorno per 5 giorni).

Il monte ore, relativo a 6 mesi, a disposizione del genitore, e pari a 1.044 ore totali.

Il valore economico di ogni ora equivale ad 1/173 della retribuzione media globale mensile.

INPS, msg.22 aprile 2015, n. 2776

Min. lavoro, circ.22 aprile 2015, n. 15

ENPAIA, circ.20 aprile 2015, n. 1

CCNL

Accordo15 aprile 2015

NOTIZIE FLASH

18 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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Nel caso in cui l’utilizzo delle ore programmate subisca modifiche che non permettono, nel

mese di utilizzo, l’intero conguaglio delle ore in giorni equivalenti:

– le ore residue saranno anticipate nel mese di utilizzo e conguagliate dall’azienda all’Inps

nel mese successivo al mese di fruizione;

– in caso di risoluzione del rapporto, le ore residue non conguagliabili all’Inps (perche

frazioni di giornata equivalenti) saranno coperte con l’utilizzo delle ore di ferie o permessi

retribuiti.

Chimica - Ceramica - Aziende artigiane

Disciplina interconfederale dell’apprendistato professionalizzante

In data 16 ottobre 2014 le Parti (CNA Produzione, CNA Artistico e tradizionale, Confartigia-

nato chimica, gomma plastica e vetro, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI con

Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil) avevano prorogato gli effetti della disciplina transitoria

dell’apprendistato introdotta dall’Accordo interconfederale 3 maggio 2012 per il comparto

artigiano fino al 30 novembre 2014 (v. Pratica Lavoro n. 43/2014, pag. 1834).

Con l’accordo 27 aprile 2015 detti effetti sono ulteriormente prorogati fino al 31 maggio

2015.

A decorrere dal 1º maggio 2015 tale regolamentazione potra essere applicata anche ai

rapporti di apprendistato instaurati successivamente al 30 novembre 2014.

Accordo27 aprile 2015

NOTIZIE FLASH

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 19

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Riduzione contributiva per le impreseediliINPS circ. 10 aprile 2015, n. 75

Emiliana M. Dal Bon - Consulente del lavoro ed esperta della Fondazione studi dei

consulenti del lavoro

ADEMPIMENTO " Invio delle istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva per leimprese edili relativamente all’anno 2014.Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi delmodulo ‘‘Rid-Edil’’, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sitointernet dell’Inps, nella sezione ‘‘comunicazioni on-line’’, funzionalita ‘‘invio nuovacomunicazione’’.Il beneficio puo essere fruito entro il 16 giugno 2015, con riferimento al modello diversamento F24 relativo alla denuncia contributiva UniEmens corrispondente al me-se di maggio 2015.La riduzione contributiva viene calcolata sul totale delle contribuzioni previdenziali eassistenziali a carico del datore di lavoro relativamente ai periodi che vanno da gen-naio 2014 a dicembre 2014.

SOGGETTI " Datori di lavoro: hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classifi-cati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303,11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301,41302, 41303, 41304 e 41305, nonche caratterizzati dai codici Ateco 2007 da412000 a 439909.Lavoratore: la riduzione contributiva si applica ai soli operai occupati 40 ore asettimana.

PRECONDIZIONI " I datori di lavoro (art. 36-bis, comma 8, D.L. n. 223/2006; art. 1, comma 1175, L. n.296/2006):– devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di re-

golarita contributiva anche da parte delle casse edili;– non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in

materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alladata di applicazione dell’agevolazione;

– devono rispettare i contratti collettivi.

FLUSSODI LAVORO "

I datori di lavoro devono presentare istanza esclusivamente telematica avvalendosidel modulo ‘‘Rid-Edil’’.La domanda e sottoposta a controllo da parte dell’Inps ed in caso di esito positivo eattribuito all’azienda il Codice Autorizzazione "7N" .Per usufruire dello sgravio le aziende dovranno esporlo nel flusso UniEmens, utiliz-zando le denunce contributive relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015.

TERMINIE SCADENZE "

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione con-tributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.

FONTI " D.L. 23 giugno 1995, n. 244D.M. 5 dicembre 2014INPS circ. 10 aprile 2015, n. 75

SCHEDA PRATICA

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 21

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Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014, assunto di

concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha confermato per l’anno 2014, la

riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50% (la riduzione e

stata introdotta dall’art. 29, D.L. 23 giugno 1995, n. 244).

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti dal datore di lavoro (attual-

mente nella misura dell’11,50%) per le assicurazioni sociali diverse da quella pensioni-

stica. Si tratta di una riduzione che si applica a quanto dovuto sia all’Inps che all’Inail.

L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno

2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo

‘‘Rid-Edil’’, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet del-

l’Inps, nella sezione ‘‘comunicazioni on-line’’, funzionalita ‘‘invio nuova comunicazione’’.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi

informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo.

In caso di esito positivo, e aggiornata la posizione contributiva del datore di lavoro, al fine di

consentire il godimento del beneficio. L’esito e visualizzabile all’interno del cassetto.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori

– classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303,

11304 e 11305;

– classificati nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302,

41303, 41304 e 41305;

– caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Non costituiscono attivita edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione

contributiva in oggetto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori

simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici

contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici

di autorizzazione 3N e 3P.

La riduzione si applica ai lavoratori operai occupati 40 ore a settimana.

Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Le assenze regolamentate ai fini dell’esclusione dall’applicazione della contribuzione virtua-

le (esempio: malattia, maternita, infortunio, donazione sangue ecc.) sono utili al raggiungi-

mento della soglia sopra menzionata delle 40 ore a settimana.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche

agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilita ai

sensi della legge n. 223/1991).

I datori di lavoro (art. 36-bis, comma 8, D.L. n. 223/2006; art. 1, comma 1175, L. n. 296/

2006):

– non devono aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applica-

zione dell’agevolazione;

– devono rispettare i contratti collettivi (la verifica di tale requisito puo essere effettuata

in sede ispettiva);

– devono essere in possesso dei requisiti di regolarita contributiva attestata tramite il

documento unico di regolarita contributiva anche da parte delle casse edili (semaforo

verde nel cassetto previdenziale ai fini del DURC interno). Al riguardo, nel caso in cui

venga accertata la non veridicita della dichiarazione, le sedi territorialmente competenti

ADEMPIMENTO "

SOGGETTI "

Datore di lavoro

Lavoratore

PRECONDIZIONI "

NORME InPratica

22 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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dell’Inps, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorita giudiziaria, procedono al

recupero delle somme indebitamente fruite;

– devono dare comunicazione all’Inps del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato

dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato;

– non devono avere a carico provvedimenti amministrativi e giurisdizionali per viola-

zioni poste a tutela delle condizioni di lavoro (D.M. 24 ottobre 2007).

I lavoratori (art. 1, comma 1 e art. 6, comma 9-13, D.L. n. 338/1989):

– devono essere stati denunciati agli istituti previdenziali;

– non devono essere stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli

effettivamente svolti ovvero pagati con retribuzioni inferiori a quelle stabilite da leggi,

regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piu rappresentative

su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una

retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo;

– non devono essere stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dalla legge e

dai contratti collettivi;

– le riduzioni non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello

Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei con-

fronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all’esercizio dell’impresa,

siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell’ambiente.

La riduzione contributiva viene calcolata sul totale delle contribuzioni previdenziali e

assistenziali a carico del datore di lavoro relativamente ai periodi che vanno da gennaio

2014 a dicembre 2014.

Sono escluse dal beneficio:

– la contribuzione a carico del datore di lavoro destinata alla formazione versata unitamen-

te al contributo Disoccupazione;

– la contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti;

– le misure compensative previste per il trasferimento del Tfr ai fondi di previdenza com-

plementare oppure al Fondo Tesoreria.

Lo sconto contributivo e applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva dell’1,4% dovuta a

norma della Legge n. 92/2012 per i contratti a tempo determinato.

Per fruire della riduzione contributiva i datori di lavoro devono presentare istanza esclusi-

vamente in via telematica avvalendosi del modulo ‘‘Rid-Edil’’, disponibile all’interno del

cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione ‘‘comunicazioni on-

line’’, funzionalita ‘‘invio nuova comunicazione’’.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi

informativi centrali dell’Inps e definite nel loro esito entro il giorno successivo.

Nel caso l’esito sia positivo, la posizione contributiva dell’azienda e aggiornata attribuendole

il Codice Autorizzazione ‘‘7N". Tale esito e visualizzabile all’interno del cassetto previden-

ziale dell’azienda interessata.

Il Codice Autorizzazione ‘‘7N’’ e valevole per il periodo agosto 2014 - maggio 2015; per

quanto concerne le istanze gia inviate, la cui elaborazione ha determinato l’attribuzione del

Codice Autorizzazione ‘‘7N’’ fino a dicembre 2014, i sistemi informativi centrali provvede-

ranno automaticamente a prolungarne la validita fino a maggio 2015.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2014.

Le aziende alle quali e stato attribuito il Codice Autorizzazione ‘‘7N’’ per usufruire dello

sgravio devono esporlo nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai

mesi di marzo, aprile e maggio 2015.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2014, va esposto il codice causale ‘‘L207’’,

Determinazione del

beneficio

FLUSSO DI LAVORO "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 23

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che si riferisce al recupero di arretrati, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <Denun-

ciaAziendale>.

Il codice causale ‘‘L206’’, nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, che si riferi-

sce al beneficio corrente, non puo viceversa essere esposto.

Per i datori di lavoro con matricola sospesa o cessata che abbiano la necessita di recuperare

lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, l’Inps prevede che l’i-

stanza possa essere inviata avvalendosi della funzionalita ‘‘contatti’’ del cassetto previden-

ziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile, di seguito riportato,

allegato alla circolare Inps n. 75/2015; la sede Inps competente, verificata la spettanza

del beneficio, attribuisce il codice ‘‘7N’’ relativamente all’ultimo mese in cui la matricola

era attiva.

All’INPS

Sede di ...........

Comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edileper l’anno 2014

(art. 29 D.L. n. 244/1995)

Dichiarazione di responsabilita ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445del 28 dicembre 2000

Io sottoscritto ........................................................................................................................................nato a ....................................................................... il ........................................................................CF ..........................................................................................................................................................Titolare/ Rappresentante della Denominazione ...................................................................................Codice Fiscale .......................................................................................................................................Matricola ...............................................................................................................................................

Chiedo

di poter applicare la riduzione contributiva prevista dall’art. 29 D.L. 244/1995 per il settoreedile per l’anno 2014 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con ilMinistero dell’Economia e delle Finanze 5 dicembre 2014)

A tal fine dichiaro che il datore di lavoro:

– non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia disicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazionedell’agevolazione;

– e in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarita contributiva anche da partedelle Casse Edili.

Mi impegno a comunicare all’Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichia-rato, entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.

Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicita delle auto-certificazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore dilavoro puo decadere da eventuali benefici ottenuti.

Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verita e sono consapevole delleconseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.

...............................................................................(firma)

L’Istituto osservera le norme di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 esuccessive modifiche, recante il codice in materia di dati personali.

Allegati:copia del documento d’identita di colui che sottoscrive la dichiarazione

FAC-SIMILE

NORME InPratica

24 PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015

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I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalita sopra descritta,

possono recuperare quanto loro spettante avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni

contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non piu in forza al momento di fruizione dello sgravio, i datori di lavoro

possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniE-

mens utile, gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non sono

valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.

E’, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice ‘‘NFOR’’, che contraddistin-

gue appunto gli operai non piu in carico presso l’azienda.

Il beneficio puo essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce con-

tributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva

relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.

TERMINIE SCADENZE "

NORME InPratica

PRATICA LAVORO n. 10 del 23 maggio 2015 25

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Si chiede quale tassazione sia possibile applicare in caso di erogazione di premi

aziendali per nascita di un figlio.

La tassazione dei redditi di lavoro dipendente e disciplinata dall’art. 51 del Tuir, che al

comma 1 dispone che: ‘‘1. Il reddito di lavoro dipendente e costituito da tutte le somme e i

valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di

erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo

d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno

12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono’’.

Tale disposizione tende, come e noto, ad assoggettare alla normale tassazione tutto

quanto sia erogato in conseguenza del rapporto di lavoro. Peraltro, le esclusioni sono,

tassativamente, contenute nel comma 2 dello stesso articolo, che non comprende le

somme erogate secondo la motivazione indicata nel quesito.

Si puo, pare, agevolmente concludere che la tassazione applicabile nel caso evidenziato

e quella ordinaria ed il premio, seppure collegato ad un evento particolare, e da conside-

rare in aggiunta alla retribuzione del periodo di paga in cui viene erogato.

Maria Rosa Gheido

(Consulente del lavoro)

Con la legge n. 15 del 27 febbraio 2014 di conversione del decreto milleproroghe

(decreto legge n. 150/2013) e stata prorogata per tutto il 2014 la possibilita per i

cassaintegrati e per coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali di fruire dei

buoni lavoro (voucher Inps) con il limite annuale di 3.000 euro. Per il 2015 e ancora

prevista la stessa cumulabilita?

Gli articoli 70 e ss. del Titolo VII, Capo II del D.Lgs. n. 276/2003 disciplinano le prestazioni

occasionali di tipo accessorio, cioe il cosiddetto lavoro accessorio. Il legislatore ha voluto

tipizzare il lavoro accessorio per regolare normativamente e dal punto di vista previdenziale

le prestazioni svolte occasionalmente e per breve periodo da soggetti in procinto o di entrare

nel mondo del lavoro o di uscirne con il rischio di essere assorbiti dal mercato del lavoro nero.

La disciplina del lavoro accessorio ha subito importanti modifiche, dapprima, ad opera della

legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma del mercato del lavoro) e, successivamente, ad opera

del D.L. n. 76/2013 (c.d. ‘‘Pacchetto lavoro’’). Per gli anni 2013 e 2014, ai percettori di misure a

sostegno del reddito o integrative e stato garantito l’accesso al lavoro accessorio in tutti i settori

produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno

solare, senza che cio pregiudicasse il diritto e la misura dell’integrazione o della misura di

sostegno. La legge 27 febbraio 2015, n. 11 di conversione con modificazioni, del D.L. 31

dicembre 2014, n. 192 (c.d. Milleproroghe) non ha esteso all’anno 2015 tale possibilita di

cumulo, per cui i percettori di misure a sostegno del reddito o integrative, a meno di ulteriori

interventi normativi, vengono esclusi dall’agevolazione in commento.

Massimiliano Tavella

(Dottore commercialista e revisore contabile)

Quesiti tratti dalla banca dati ‘‘ESPERTO’’. Per saperne di piu visita il sito http://esperto.ipsoa.it

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Tassazione deipremi per nascitadi un figlio

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di M. CICCIÙ, C. GIAMBIANCO, P. SANTARELLI

LA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORODEGLI ITALIANI ALL’ESTERO E DEGLI STRANIERICHE LAVORANO IN ITALIA.

Il volume, dal taglio operativo, ha l’obiettivo di disciplinare

la complessità di gestione della mobilità internazionale

dei lavoratori offrendo un quadro completo della disciplina

dal punto di vista contrattuale, fi scale e previdenziale.

Il testo, con l’intervento di primari consulenti della società

Ernst Young specialisti del settore, tratta molteplici aspetti

quali:

la defi nizione del rapporto di lavoro

le forme di retribuzione

il trattamento fi scale da applicare

la tutela previdenziale ed assicurativa

la presenza o assenza di convenzioni internazionali

Il testo tiene conto anche di tutte le novità derivanti

dalla disciplina della Voluntary Disclosure sia in merito ai redditi

legittimamente costituitisi all’estero, sia relativamente alle forme

di regolarizzazione e rientro di capitali nei casi di violazioni

relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

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UNA NUOVA SOLUZIONE DIGITALE PER ESSERE COSTANTEMENTE INFORMATI SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI DECRETI ATTUATIVI DEL JOBS ACT.

IPSOA TUTTO JOBS ACT nasce per guidare il professionista nell’interpretazione e applicazione delle nuove norme, ancora in fasedi completamento, e per garantire un aggiornamento tempestivosui vari decreti attuativi, sia in prima che in seconda lettura. Il servizio si compone di 7 ebook:

LICENZIAMENTO E CONTRATTO A TUTELE CRESCENTIper conoscere tutte le novità sulla disciplina dei licenziamenti individualie collettivi per i lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del decreto

NASPI, ASDI, DIS-COLL E CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONEper prendere confi denza con la nuova disciplina degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori

CONTRATTI DI LAVORO E TUTELE GENITORIALI (I e II lettura)per esaminare le nuove forme contrattuali, riformulate e modifi catedal Jobs Act, e la nuova disposizione in materia di modifi ca delle mansionidei lavoratori

CIG E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (I e II lettura)per analizzare le nuove disposizioni in materia di ammortizzatori sociali,con riguardo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro

POLITICHE ATTIVE E ISPEZIONIper approfondire le misure introdotte in tema di riordino dei serviziper il lavoro e le politiche attive: razionalizzazione, semplifi cazionee coordinamento dell’attività ispettiva con l’istituzione di un’Agenzia unica

di Pierluigi Rausei

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