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n. 6/98 Pag. 637 7/02/1998 Finanza & Fisco IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI TITOLO I — Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive 643 Art. 1 (Istituzione dell’imposta) 643 Art. 2 (Presupposto dell’imposta) 643 Art. 3 (Soggetti passivi) 643 Art. 4 (Base imponibile) 646 Art. 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)) 647 Art. 6 (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e altri enti e società finanziari) 648 Art. 7 (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) 649 Art. 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c)) 649 Art. 9 — (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d)) 649 Art. 10 — (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e)) 649 Art. 11 — (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta) 650 Art. 12 — (Determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti) 651 Art. 13 — (Disposizioni concernenti il GEIE) 651 Art. 14 — (Periodo di imposta) 651 Art. 15 — (Spettanza dell’imposta) 651 Art. 16 — (Determinazione dell’imposta) 651 Art. 17 — (Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di soggetti) 652 Art. 18 — (Agevolazioni per nuove iniziative produttive) 653 Art. 19 — (Dichiarazione dei soggetti passivi) 654 Art. 20 — (Obblighi contabili) 654 Art. 21 — (Domicilio dei soggetti passivi) 654 Art. 22 — (Giurisdizione sulle controversie) 654 Art. 23 — (Accesso alle informazioni) 655 Art. 24 — (Poteri delle regioni) 655 Art. 25 — (Disciplina temporanea) 655 Art. 26 — (Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell’imposta) 656 Art. 27 — (Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito dell’imposta) 656 Art. 28 — (Addizionale comunale e provinciale all’imposta regionale sulle attività produttive) 658 SOMMARIO (Continua) Decreto legislativo (DLG) n. 446 del 15 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997 Pag. Pag. Il decreto delegato per l’istituzione dell’Irap, la nuova curva Irpef e il riordino dei tributi locali

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n. 6/98 – Pag. 6377/02/1998

Finanza & Fisco

IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

TITOLO I — Istituzione e disciplina dell’impostaregionale sulle attività produttive 643

Art. 1 — (Istituzione dell’imposta) 643Art. 2 — (Presupposto dell’imposta) 643Art. 3 — (Soggetti passivi) 643Art. 4 — (Base imponibile) 646Art. 5 — (Determinazione del valore della

produzione netta dei soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b)) 647

Art. 6 — (Determinazione del valore dellaproduzione netta delle banche ealtri enti e società finanziari) 648

Art. 7 — (Determinazione del valore dellaproduzione netta delle imprese diassicurazione) 649

Art. 8 — (Determinazione del valore dellaproduzione netta dei soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera c)) 649

Art. 9 — (Determinazione del valore dellaproduzione netta dei soggetti dicui all’articolo 3, comma 1, lettera d)) 649

Art. 10 — (Determinazione del valore dellaproduzione netta dei soggetti di cuiall’articolo 3, comma 1, lettera e)) 649

Art. 11 — (Disposizioni comuni per ladeterminazione del valore dellaproduzione netta) 650

Art. 12 — (Determinazione del valoredella produzione netta realizzatafuori dal territorio dello Statoo da soggetti non residenti) 651

Art. 13 — (Disposizioni concernenti il GEIE) 651Art. 14 — (Periodo di imposta) 651Art. 15 — (Spettanza dell’imposta) 651Art. 16 — (Determinazione dell’imposta) 651Art. 17 — (Agevolazioni di carattere territoriale

e per categorie di soggetti) 652Art. 18 — (Agevolazioni per nuove iniziative

produttive) 653Art. 19 — (Dichiarazione dei soggetti passivi) 654Art. 20 — (Obblighi contabili) 654Art. 21 — (Domicilio dei soggetti passivi) 654Art. 22 — (Giurisdizione sulle controversie) 654Art. 23 — (Accesso alle informazioni) 655Art. 24 — (Poteri delle regioni) 655Art. 25 — (Disciplina temporanea) 655Art. 26 — (Attribuzione allo Stato di quote del

gettito dell’imposta) 656Art. 27 — (Compartecipazione dei comuni e

delle provincie al gettito dell’imposta) 656Art. 28 — (Addizionale comunale e provinciale

all’imposta regionale sulle attivitàproduttive) 658

SOMMARIO

(Continua)

Decreto legislativo (DLG) n. 446 del 15 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord.n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997

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Il decreto delegato per l’istituzionedell’Irap, la nuova curva Irpef eil riordino dei tributi locali

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

Art. 29 — (Finanziamento delle cittàmetropolitane) 658

Art. 30 — (Riscossione dell’imposta e versamentoin acconto) 658

Art. 31— (Primo acconto di imposta) 661Art. 32 — (Violazioni relative alla dichiarazione) 661Art. 33 — (Violazioni relative al contenuto e alla

documentazione delle dichiarazioni) 661Art. 34 — (Ritardato o omesso versamento

dell’imposta) 661Art. 35 — (Violazioni degli obblighi relativi alla

contabilità) 661Art. 36 — (Decorrenza dell’imposta e abolizione

di contributi e tributi) 662Art. 37 — (Soggetti con periodo di imposta non

coincidente con l’anno solare) 664Art. 38 — (Determinazione del Fondo Sanitario

Nazionale) 664Art. 39 — (Ripartizione del Fondo Sanitario

Nazionale) 665Art. 40 — (Modalità per il riversamento dell’Irap

e dell’addizionale Irpef) 665Art. 41 — (Determinazione delle eccedenze) 666Art. 42 — (Versamento delle eccedenze) 667Art. 43 — (Riferimenti sistematici) 667Art. 44 — (Adeguamento dei trattati internazionali)668Art. 45 — (Disposizioni transitorie) 668

TITOLO II — Revisione degli scaglioni, dellealiquote e delle detrazioni dell’imposta sul redditodelle persone fisiche, istituzione dell’addizionaleregionale all’imposta sul reddito delle personefisiche 668

Art. 46 — (Revisione delle aliquote e delnumero degli scaglioni di reddito) 668

Art. 47 — (Revisione delle detrazioni percarichi di famiglia) 669

Art. 48 — (Detrazioni per lavoro dipendente,autonomo e di impresa e trattamentotributario delle indennità di finerapporto) 669

Art. 49 — (Detrazioni per oneri) 670Art. 50 — (Istituzione dell’addizionale regionale

all’imposta sul reddito delle personefisiche) 670

TITOLO III — Riordino della disciplina deitributi locali 672

Art. 51 — (Imposte e tasse abolite) 672Art. 52 — (Potestà regolamentare generale delle

province e dei comuni) 672Art. 53 — (Albo per l’accertamento e riscossione

delle entrate degli enti locali) 674Art. 54 — (Approvazione delle tariffe e dei

prezzi pubblici) 675Art. 55 — (Tasse sulle concessioni delle regioni

a statuto ordinario) 675Art. 56 — (Imposta provinciale di trascrizione) 675Art. 57 — (Revisione delle imposte di registro

e sulle donazioni) 676Art. 58 — (Modifiche alla disciplina dell’imposta

comunale sugli immobili) 676Art. 59 — (Potestà regolamentare in materia di

imposta comunale sugli immobili) 677Art. 60 — (Attribuzione alle provincie e ai comuni

del gettito di imposte erariali) 679Art. 61 — (Riduzione dei trasferimenti erariali

agli enti locali) 679Art. 62 — (Canone per l’installazione di mezzi

pubblicitari) 680Art. 63 — (Canone per l’occupazione di spazi

ed aree pubbliche) 681Art. 64 — (Disposizioni finali e transitorie) 682

TITOLO IV — Disposizioni comuni 682

Art. 65 — (Variazioni di bilancio) 682Art. 66 — (Entrata in vigore) 682

(Segue)

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Finanza & Fisco

IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Istituzione dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive, revisione degli scaglioni, delle aliquotee delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di unaaddizionale regionale a tale imposta, nonché rior-dino della disciplina dei tributi locali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, dellaCostituzione;

Visto l’articolo 3, commi da 143 a 149 e 151,della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (1), recante de-lega al Governo per l’emanazione di uno o più decre-ti legislativi contenenti disposizioni volte alla istitu-zione dell’imposta regionale sulle attività produtti-ve, alla semplificazione degli adempimenti dei con-tribuenti con la revisione degli scaglioni, delle ali-quote e delle detrazioni dell’imposta sul reddito del-le persone fisiche, alla istituzione dell’addizionale re-gionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche,e al riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio

dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre1997;

Vista la deliberazione del Presidente del Senatodella Repubblica, d’intesa con il Presidente dellaCamera dei Deputati, adottata ai sensi dell’articolo3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, conla quale è stata concessa la proroga di venti giorniper l’adozione del parere della Commissione parla-mentare istituita a norma dello stesso articolo 3,comma 13, della legge n. 662 del 1996;

Considerato che in applicazione del citato arti-colo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, èconseguentemente prorogato di venti giorni il ter-mine per l’esercizio della delega;

Acquisito il parere della citata Commissioneparlamentare;

Acquisito il parere della Conferenza unificataistituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini-stri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, diconcerto con i Ministri del tesoro e del bilancio edella programmazione economica, dell’interno e perla funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreto legislativo (DLG) n. 446 del 15 dicembre 1997, pubblicato nel Suppl. Ord.n. 252/L alla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997

Il decreto delegato per l’istituzionedell’Irap, la nuova curva Irpef eil riordino dei tributi locali

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

Nota (1)

L 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3, commi 143, 149 e 151

Comma 143 — Previsione delega

143. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entroundici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alfine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contri-buenti, di ridurre il costo del lavoro e il prelievo complessivo chegrava sui redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel ri-spetto dei principi costituzionali del concorso alle spese pubblichein ragione della capacità contributiva e dell’autonomia politica efinanziaria degli enti territoriali, uno o più decreti legislativi conte-nenti disposizioni, anche in materia di accertamento, di riscossio-ne, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e funzionamentodell’amministrazione finanziaria dello Stato, delle regioni, delle pro-vince autonome e degli enti locali, occorrenti per le seguenti rifor-me del sistema tributario:

a) istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive e diuna addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fi-siche con una aliquota compresa tra lo 0,5 e l’1 per cento e con-temporanea abolizione:

1) dei contributi per il Servizio sanitario nazionale di cui all’arti-colo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modifi-cazioni, del contributo dello 0,2 per cento di cui all’articolo 1, ter-zo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all’articolo20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e dellaquota di contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tu-bercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle pre-stazioni economiche della predetta assicurazione di cui all’articolo27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

2) dell’imposta locale sui redditi, di cui al titolo III del testo uni-co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

3) dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti eprofessioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n 144;

4) della tassa sulla concessione governativa per l’attribuzionedel numero di partita IVA, di cui all’articolo 24 della tariffa allega-ta al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.641;

5) dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita condecreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461;

b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni del-l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

c) previsione di una disciplina transitoria volta a garantire la gra-duale sostituzione del gettito dei tributi soppressi e previsione dimeccanismi perequativi fra le regioni tesi al riequilibrio degli ef-fetti finanziari derivanti dalla istituzione dell’imposta e dell’addi-zionale di cui alla lettera a);

d) previsione per le regioni della facoltà di non applicare le tassesulle concessioni regionali;

e) revisione della disciplina degli altri tributi locali e contempo-ranea abolizione:

1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui all’articolo 8del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;

2) delle tasse per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dicui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, eall’articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) della addizionale comunale e provinciale sul consumo dellaenergia elettrica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 28 febbra-io 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile1983, n. 131;

4) dell’imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazionedei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla legge 23dicembre 1977, n. 952;

5) dell’addizionale provinciale all’imposta erariale di trascrizio-ne di cui all’articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995,n. 549;

f) revisione della disciplina relativa all’imposta di registro per gliatti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto veicoli amotore da sottoporre alle formalità di trascrizione, iscrizione e an-notazione al pubblico registro automobilistico; attribuzione ai co-muni delle somme riscosse per le imposte di registro, ipotecaria ecatastale in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso, com-presi quelli giudiziari, della proprietà di immobili nonché quellitraslativi o costitutivi di diritti reali sugli stessi;

g) previsione di adeguate forme di finanziamento delle cittàmetropolitane di cui all’articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n.142, attraverso l’attribuzione di gettito di tributi regionali e localiin rapporto alle funzioni assorbite.

Comma 144 — Principi direttivi dell’Irap

144. Le disposizioni del decreto legislativo da emanare per l’isti-tuzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui alcomma 143, lettera a), sono informate ai seguenti principi e criteridirettivi:

a) previsione del carattere reale dell’imposta;b) applicazione dell’imposta in relazione all’esercizio di una at-

tività organizzata per la produzione di beni o servizi, nei confrontidegli imprenditori individuali, delle società, degli enti commercia-li e non commerciali, degli esercenti arti e professioni, dello Statoe delle altre amministrazioni pubbliche;

c) determinazione della base imponibile in base al valore ag-giunto prodotto nel territorio regionale e risultante dal bilancio,con le eventuali variazioni previste per le imposte erariali sui red-diti e, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio,dalle dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione dellabase imponibile:

1) per le imprese diverse da quelle creditizie, finanziarie ed assi-curative, sottraendo dal valore della produzione di cui alla letteraA) del primo comma dell’articolo 2425 del codice civile, riguar-dante i criteri di redazione del conto economico del bilancio diesercizio delle società di capitali, i costi della produzione di cui alprimo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere a) e b), 11)e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i compensi erogati percollaborazioni coordinate e continuative;

2) per le imprese di cui al numero 1) a contabilità semplificata,sottraendo dall’ammontare dei corrispettivi per la cessione di benie per la prestazione di servizi e dall’ammontare delle rimanenzefinali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, l’ammontare dei costi per materie prime;sussidiarie, di consumo e per merci e servizi, con esclusione deicompensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative, leesistenze iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unicodelle imposte sui redditi, le spese per l’acquisto di beni strumentalifino a un milione di lire e le quote di ammortamento;

3) per i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’ar-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

ticolo 29 del predetto testo unico delle imposte sui redditi, sottra-endo dall’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate,risultanti dalla dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiun-to, l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione;

4) per i produttori agricoli, titolari di reddito di impresa di cuiall’articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, aiquali non si applica l’articolo 2425 del codice civile, sottraendodall’ammontare dei ricavi l’ammontare delle quote di ammorta-mento e dei costi di produzione, esclusi quelli per il personale eper accantonamenti;

5) per le banche e per le società finanziarie, sottraendo dall’am-montare degli interessi attivi e altri proventi inerenti la produzionel’ammontare degli interessi passivi, degli oneri inerenti la produ-zione e degli ammortamenti risultanti dal bilancio;

6) per le imprese di assicurazione, sottraendo dall’ammontaredei premi incassati, al netto delle provvigioni, l’ammontare degliindennizzi liquidati e degli accantonamenti per le riserve tecnicheobbligatorie;

7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e le altre ammini-strazioni pubbliche, relativamente all’attività non commerciale, inun importo corrispondente all’ammontare delle retribuzioni e deicompensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative;

8) per gli esercenti arti e professioni, sottraendo dall’ammontaredei compensi ricevuti l’ammontare dei costi di produzione, diversida quelli per il personale, degli ammortamenti e dei compensi ero-gati a terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e continua-tive;

d) in caso di soggetti passivi che svolgono attività produttivapresso stabilimenti ed uffici ubicati nel territorio di più regioni,ripartizione della base imponibile tra queste ultime in proporzioneal costo del personale dipendente operante presso i diversi stabili-menti ed uffici con possibilità di correzione e sostituzione di talecriterio, per taluni settori, con riferimento al valore delle immobi-lizzazioni tecniche esistenti nel territorio e, in particolare, per leaziende creditizie e le società finanziarie, in relazione all’ammon-tare dei depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese diassicurazione, in relazione ai premi raccolti nel territorio regionalee, per le imprese agricole, in relazione all’ubicazione ed estensio-ne dei terreni;

e) fissazione dell’aliquota base dell’imposta in misura tale darendere il gettito equivalente complessivamente alla soppressionedei tributi e dei contributi di cui al comma 143, lettera a), gravantisulle imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente inuna misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con attribuzio-ne alle regioni del potere di maggiorare l’aliquota fino a un massi-mo di un punto percentuale; fissazione per le amministrazioni pub-bliche dell’aliquota nella misura vigente per i contributi dovuti peril Servizio sanitario nazionale con preclusione per le regioni dellafacoltà di maggiorarla;

f) possibilità di prevedere, anche in via transitoria per ragioni dipolitica economica e redistributiva, tenuto anche conto del caricodei tributi e dei contributi soppressi, differenziazioni dell’aliquotarispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi imponibili di cui allalettera c) per settori di attività o per categorie di soggetti passivi, oanche, su base territoriale, in relazione agli sgravi contributivi edalle esenzioni dall’imposta locale sui redditi ancora vigenti per leattività svolte nelle aree depresse;

g) possibilità di prevedere agevolazioni a soggetti che intrapren-dono nuove attività produttive;

h) previsione della indeducibilità dell’imposta dalla base impo-nibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’impostasul reddito delle persone giuridiche;

i) attribuzione alla regione del potere di regolamentare, con leg-ge, le procedure applicative dell’imposta, ferma restando la pre-sentazione di una dichiarazione unica, congiuntamente a quella

per l’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, oppor-tunamente integrata;

l) previsione di una disciplina transitoria da applicare sino allaemanazione della legge regionale di cui alla lettera i) informata aiseguenti principi:

1) presentazione della dichiarazione all’amministrazione finan-ziaria, con l’onere per quest’ultima di trasmettere alle regioni leinformazioni relative e di provvedere alla gestione, ai controlli eagli accertamenti dell’imposta;

2) previsione della partecipazione alla attività di controllo e ac-certamento da parte delle regioni, delle province e dei comuni,collaborando, anche tramite apposite commissioni paritetiche, allastesura dei programmi di accertamento, segnalando elementi enotizie utili e formulando osservazioni in ordine alle proposte diaccertamento ad essi comunicate;

3) effettuazione del versamento dell’imposta direttamente alle sin-gole regioni secondo le disposizioni vigenti per i tributi diretti erariali;

m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione delle commis-sioni tributarie;

n) coordinamento delle disposizioni da emanare in materia disanzioni con quelle previste per le imposte erariali sui redditi;

o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria di applicazionedell’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria, di una quotacompensativa dei costi di gestione dell’imposta e della soppressio-ne dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese;

p) attribuzione alle regioni del potere di stabilire una percentua-le di compartecipazione al gettito dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive a favore degli enti locali al fine di finanziare lefunzioni delegate dalle regioni agli enti locali medesime (le parole«degli enti locali» e «agli enti locali» sono state così sostituite ri-spettivamente alle precedenti «delle province» e «alle province»dall’art. 48, comma 13, lett. a) della L 27/12/1997, n. 449);

q) previsione di una compartecipazione delle province e dei co-muni al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive taleda compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia glieffetti dell’abolizione dell’imposta comunale per l’esercizio di im-prese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comu-nali (lettera così sostituita dall’art. 48, comma 13, lett. b) della L27/12/1997, n. 449 alla precedente che si riporta:

q) attribuzione ai comuni e alle province del potere di istituire un’addi-zionale all’imposta regionale sulle attività produttive entro una aliquotaminima e massima predeterminata; previsione nel periodo transitorio di unacompartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell’imposta re-gionale sulle attività produttive; le entrate derivanti dall’aliquota minima edalla compartecipazione devono compensare gli effetti dell’abolizione del-l’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni e delletasse sulla concessione comunale; l’aliquota massima non può essere supe-

riore a una volta e mezzo l’aliquota minima);

r) possibilità, con i decreti di cui al comma 152, di adeguare lamisura dell’aliquota di base dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive in funzione dell’andamento del gettito, [e di ridurla inragione dell’istituzione dell’addizionale di cui alla lettera q)] edella facoltà di maggiorare l’aliquota di cui alla lettera e) (le paroleda «e di ridurla» fino a «lettera q)» sono state soppresse dall’art.48, comma 13, lett. c) della L 27/12/1997, n. 449);

s) equiparazione, ai fini dei trattati internazionali contro le dop-pie imposizioni, dell’imposta regionale sulle attività produttive aitributi erariali aboliti.

Comma 145 — Principi direttivi per revisione scaglioni,aliquote e detrazioni Irpef

145. In attuazione della semplificazione di cui al comma 143 larevisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’im-

Pag. 642 – n. 6/98 7/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

posta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 143, letterab), è finalizzata a controbilanciare gli effetti redistributivi e sul get-tito derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma 143,lettera a), e dall’istituzione dell’addizionale di cui al comma 146ed è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riduzione a cinque del numero delle aliquote edegli scaglioni di reddito;

b) revisione delle aliquote e degli importi delle detrazioni per la-voro dipendente, per prestazioni previdenziali obbligatorie e per la-voro autonomo e di impresa minore, finalizzata ad evitare che sideterminino aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di reddi-to, in particolare per quelli più bassi e per i redditi da lavoro; inparticolare, l’aliquota minima sui primi 15 milioni di lire sarà com-presa tra il 18 e il 20 per cento; l’aliquota massima non potrà supera-re il 46 per cento; le aliquote intermedie non potranno essere mag-giorate; le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, per i redditidi lavoro autonomo e di impresa saranno maggiorate, con opportu-ne graduazioni in funzione del livello di reddito in modo che non sidetermini aumento della pressione fiscale su tutti i redditi di lavorodipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il reddito net-to disponibile per le diverse categorie di contribuenti e le diversefasce di reddito, in particolare per i redditi di lavoro autonomo e diimpresa. I livelli di esenzione attualmente vigenti per le diverse ca-tegorie di contribuenti dovranno essere garantiti;

c) revisione della disciplina concernente le detrazioni per cari-chi familiari, finalizzata soprattutto a favorire le famiglie con figli,rimodulando i criteri di attribuzione e gli importi, tenendo contodelle fasce di reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che delnumero delle persone a carico e di quelle componenti la famigliache producono reddito.

Comma 146 — Principi direttivi per l’istituzione diun’addizionale regionale Irpef

146. La disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul red-dito delle persone fisiche di cui al comma 143, lettera a), è infor-mata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione dell’addizionale alla base imponibile determina-ta ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendoabbattimenti in funzione di detrazioni e riduzioni riconosciute perl’imposta principale;

b) fissazione dell’aliquota da parte delle regioni entro un mini-mo dello 0,5 per cento ed un massimo dell’1 per cento;

c) attribuzione del gettito dell’addizionale alla regione con rife-rimento alla residenza del contribuente desunta dalla dichiarazio-ne dei redditi e, in mancanza, dalla dichiarazione dei sostituti diimposta;

d) applicazione, per la riscossione, della disciplina in materia diimposta sul reddito delle persone fisiche, garantendo l’immediatointroito dell’addizionale alla regione;

e) attribuzione all’amministrazione finanziaria della compe-tenza in ordine all’accertamento con la collaborazione della re-gione.

Comma 147 — Principi disciplina transitoria

147. La disciplina transitoria di cui al comma 143, lettera c), èinformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una graduale sostituzione del gettito di tributi dasopprimere, al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussifinanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti locali;

b) esclusione dell’esercizio della facoltà concessa alle regioni dimaggiorare l’aliquota base dell’imposta regionale sulle attività pro-

duttive e riserva allo Stato del potere di fissare l’aliquota dell’addi-zionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti indi-cati nel comma 146, lettera b), al massimo per i primi due periodidi imposta;

c) previsione dell’incremento di un punto percentuale del livellodi fiscalizzazione dei contributi sanitari a carico dei datori di lavo-ro, di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esuccessive modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corsoalla data del 1° gennaio 1997;

d) previsione del mantenimento dell’attuale assetto di finanzia-mento della sanità, anche in presenza dei nuovi tributi regionali,considerando, per quanto riguarda il fondo sanitario, come dota-zione propria della regione il gettito dell’addizionale all’impostasul reddito delle persone fisiche e una percentuale compresa tra il65 e il 90 per cento del gettito dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive, al netto della quota, attribuita allo Stato, di cui alla letterao) del comma 144;

e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro titolo, decurtazio-ne degli stessi di un importo pari al residuo gettito dell’impostaregionale sulle attività produttive al netto delle devoluzioni a pro-vince e comuni di cui alla lettera q) del comma 144 con la previ-sione, qualora il residuo gettito sia superiore all’ammontare di det-ti trasferimenti, del riversamento allo Stato dell’eccedenza.

Comma 148 — Disposizioni in materia di riequilibrio regionaledegli effetti finanziari della finanza locale

148. La disciplina riguardante i meccanismi perequativi di cuial comma 143, lettera c), è informata al criterio del riequilibrio trale regioni degli effetti finanziari derivanti dalla maggiore autono-mia tributaria secondo modalità e tempi, determinati di intesa conle regioni, che tengano conto della capacità fiscale di ciascuna diesse e dell’esigenza di incentivare lo sforzo fiscale.

Comma 149 — Principi direttivi per la revisione deitributi locali

149. La revisione della disciplina dei tributi locali di cui al com-ma 143, lettera e), è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione ai comuni e alle province del potere di discipli-nare con regolamenti tutte le fonti delle entrate locali, compresi iprocedimenti di accertamento e di riscossione, nel rispetto dell’ar-ticolo 23 della Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie im-ponibili, ai soggetti passivi e all’aliquota massima, nonché alle esi-genze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

b) attribuzione al Ministero delle finanze del potere di impugna-re avanti agli organi di giustizia amministrativa per vizi di legitti-mità i regolamenti di cui alla lettera a) entro sessanta giorni dallaloro comunicazione allo stesso Ministero;

c) previsione dell’approvazione, da parte delle province e deicomuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici contestualmente all’ap-provazione del bilancio di previsione;

d) attribuzione alle province della facoltà di istituire un’impostaprovinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli alpubblico registro automobilistico secondo i seguenti principi e cri-teri direttivi:

1) determinazione di una tariffa base nazionale per tipo e poten-za dei veicoli in misura tale da garantire il complessivo gettito del-l’imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei vei-coli al pubblico registro automobilistico e della relativa addiziona-le provinciale;

2) attribuzione alle province del potere di deliberare aumenti dellatariffa base fino a un massimo del 20 per cento;

n. 6/98 – Pag. 6437/02/1998

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3) attribuzione allo stesso concessionario della riscossione delletasse automobilistiche del compito di provvedere alla liquidazio-ne, riscossione e contabilizzazione dell’imposta, con obbligo diriversare, alle tesorerie di ciascuna provincia nel cui territorio sonostate eseguite le relative formalità, le somme riscosse inviando allastessa provincia la relativa documentazione;

e) attribuzione alle province del gettito dell’imposta sulle assi-curazioni per la responsabilità civile riguardante i veicoli immatri-colati nelle province medesime;

f) integrazione della disciplina legislativa riguardante l’impostacomunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 504:

1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del predetto decreto legi-slativo n. 504 del 1992, che presupposto dell’imposta è la proprie-tà o la titolarità di diritti reali di godimento nonché del diritto diutilizzazione del bene nei rapporti di locazione finanziaria;

2) disciplinando, ai fini dell’articolo 9 del citato decreto legisla-tivo n. 504 del 1992, i soggetti passivi ivi contemplati;

3) individuando le materie suscettibili di disciplina regolamen-tare ai sensi della lettera a);

4) attribuendo il potere di stabilire una detrazione per l’unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale fino alla misura mas-sima dell’imposta stessa, prevedendo, altresì, l’esclusione del po-tere di maggiorazione dell’aliquota per le altre unità immobiliari adisposizione del contribuente nell’ipotesi che la detrazione sud-detta sia superiore ad una misura prestabilita;

g) attribuzione ai comuni della facoltà, con regolamento, di esclu-dere l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e di individuarele iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sul-l’ambiente, prevedendo per le stesse un regime autorizzatorio el’assoggettamento al pagamento di una tariffa; possibilità di pre-vedere, con lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevola-zioni e di determinare la tariffa secondo criteri di ragionevolezza edi gradualità, tenendo conto della popolazione residente, della ri-levanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristi-che urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;

h) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di preve-dere, per l’occupazione di aree appartenenti al demanio e al patri-monio indisponibile dei predetti enti, il pagamento di un canonedeterminato nell’atto di concessione secondo una tariffa che tengaconto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore economicodella disponibilità dell’area in relazione al tipo di attività per il cuiesercizio l’occupazione è concessa, del sacrificio imposto alla col-lettività con la rinuncia all’uso pubblico dell’area stessa, e dell’ag-gravamento degli oneri di manutenzione derivante dall’occupa-zione del suolo e del sottosuolo; attribuzione del potere di equipa-rare alle concessioni, al solo fine della determinazione dell’inden-nità da corrispondere, le occupazioni abusive;

i) facoltà di applicazione, per la riscossione coattiva dei canonidi autorizzazione e di concessione e delle relative sanzioni, delledisposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presi-dente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la ri-scossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette, dei tributilocali e di altre entrate;

l) attribuzione alle province e ai comuni della facoltà di delibe-rare una addizionale all’imposta erariale sul consumo della ener-gia elettrica impiegata per qualsiasi uso nelle abitazioni entro l’ali-quota massima stabilita dalla legge statale.

150. (omissis)

Comma 151 — Previsione assenza oneri aggiuntivi a caricodell’Erario

151. L’attuazione della delega di cui al comma 143 dovrà assi-

curare l’assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, an-che prevedendo misure compensative delle minori entrate attra-verso la riduzione dei trasferimenti erariali comunque attribuiti aglienti territoriali in relazione alla previsione di maggiori risorse pro-prie e dovrà, altresì, assicurare l’assenza di effetti finanziari nettinegativi per le regioni e gli enti locali.

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Istituzione e disciplina dell’impostaregionale sulle attività produttive

Art. 1(Istituzione dell’imposta)

1. È istituita l’imposta regionale sulle attivitàproduttive esercitate nel territorio delle regioni.

2. L’imposta ha carattere reale e non è deduci-bile ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 2(Presupposto dell’imposta)

1. Presupposto dell’imposta è l’esercizio abi-tuale di una attività diretta alla produzione o alloscambio di beni ovvero alla prestazione di servi-zi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti,compresi gli organi e le amministrazioni delloStato, costituisce in ogni caso presupposto di im-posta.

Art. 3(Soggetti passivi)

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:a) le società e gli enti di cui all’articolo 87,

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle impo-ste sui redditi (vedi pag. 701), approvato con decre-to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917 (vedi pag. 695);

b) le società in nome collettivo e in accoman-dita semplice e quelle ad esse equiparate a normadell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico(vedi pag. 695), nonché le persone fisiche esercentiattività commerciali di cui all’articolo 51 del me-

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desimo testo unico (vedi pag. 699);c) le persone fisiche, le società semplici e quel-

le ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, com-ma 3 del predetto testo unico esercenti arti e profes-sioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimotesto unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agra-rio di cui all’articolo 29 del predetto testo unico (vedipag. 698), esclusi quelli con volume di affari annuonon superiore a cinque o a quindici milioni di lireesonerati dagli adempimenti agli effetti dell’impo-sta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 34, com-ma 6, del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre 1973, n. 633 (1), come sostituito dall’ar-ticolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settem-bre 1997, n. 313, sempreché non abbiano rinunciatoall’esonero a norma dell’ultimo periodo del citatocomma 6 dell’articolo 34;

e) gli enti pubblici e privati di cui all’articolo87, comma 1, lettera c) del citato testo unico n. 917del 1986 (vedi pag. 701), ivi compresi quelli indi-cati nell’articolo 88 (vedi pag. 702), nonché le so-cietà e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso com-ma.

2. Non sono soggetti passivi dell’imposta:a) i fondi comuni di investimento di cui alle

leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344,e 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i fondi pensione di cui al decreto legislati-vo 21 aprile 1993, n. 124;

c) i gruppi economici di interesse europeo(GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio1991, n. 240, salvo quanto disposto nell’articolo13.

Nota (1)

DPR 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 34Regime speciale per i produttori agricoli (1) (2)

1. Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella primaparte dell’allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli (1) , ladetrazione prevista nell’articolo 19 è forfettizzata in misura pari al-l’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delleoperazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, pergruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concer-to con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con

le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione dellealiquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i pas-saggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che appli-cano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cuial comma 6, primo e secondo periodo. (Con decreto del Ministrodelle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, daemanarsi ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del DPR 26/10/1972,n. 633, come sostituito dall’articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n.313, sono rideterminate le percentuali di compensazione applica-bili, a determinati prodotti agricoli.)

2. Si considerano produttori agricoli:a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’articolo 2135

del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acquedolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura dialtri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane.

b) gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loroconto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regola-menti della Unione Europea concernenti l’organizzazione comunedei mercati dei prodotti stessi;

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costi-tuite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuanocessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello statooriginario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che prov-vedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione,alla vendita collettiva per conto dei produttori, nei limiti in cui ipredetti soggetti operino per conto di produttori nei cui confronti sirendono applicabili le disposizioni del presente articolo; a tal fine isoci, associati o partecipanti conferenti, entro il 31 gennaio di cia-scun anno ovvero entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, presen-tano ai predetti soggetti apposita dichiarazione con la quale attestanodi possedere i requisiti per rientrare nel regime speciale. I predettiorganismi operano la detrazione forfettizata di cui al comma 1 sullaparte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misuracorrispondente al rapporto tra l’importo dei conferimenti eseguitida parte dei soci, associati o partecipanti che possono usufruire delregime speciale di cui al presente articolo e l’ammontare complessi-vo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricolie ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, ladetrazione dell’imposta assolta per rivalsa sui conferimenti effettua-ti da soci, associati o partecipanti che non possono usufruire delpredetto regime speciale e sugli acquisti e importazioni di prodottiagricoli e ittici; sui restanti acquisti e importazioni, la detrazione èoperata sull’imposta assolta, anche per rivalsa, in misura corrispon-dente al rapporto tra l’importo dei predetti conferimenti e acquistiche non possono usufruire del medesimo regime speciale e l’am-montare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazionidi prodotti agricoli e ittici. Il superamento da parte del conferente,nel corso dell’anno, del limite previsto nel comma 3 non fa veniremeno nei confronti dei soggetti conferitari l’applicazione del regi-me speciale di cui al presente articolo.

3. Ferma restando la loro applicazione nei confronti dei soggetti dicui alle lettere b) e c) del comma 2, le disposizioni del presente artico-lo non si applicano ai soggetti che nell’anno solare precedente hannorealizzato un volume di affari superiore a quaranta milioni di lire.

4. La detrazione forfettizzata non compete per le cessioni dei pro-dotti indicati nel comma 1 il cui acquisto derivi da atto non assog-gettato ad imposta ovvero da atto assoggettato ad imposta detraibilenei modi ordinari.

5. Se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettua-to anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel com-ma 1, queste sono registrate distintamente e indicate separatamentein sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dal-l’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli ac-quisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai serviziesclusivamente utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi

n. 6/98 – Pag. 6457/02/1998

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che formano oggetto delle operazioni stesse.6. I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno re-

alizzato un volume d’affari non superiore a cinque milioni di lire,costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al com-ma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli ob-blighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale,fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e lebollette doganali a norma dell’articolo 39; i cessionari e i commit-tenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio del-l’impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini dicui all’articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata ap-plicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensa-zione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla sepa-ratamente a norma dell’articolo 25. Per i produttori agricoli che eser-citano la loro attività esclusivamente nei comuni montani con menodi mille abitanti e nei centri abitati con meno di cinquecento abitantiricompresi negli altri comuni montani individuati dalle rispettiveregioni come previsto dall’articolo 16 della legge 31 gennaio 1994,n. 97, il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevatoa quindici milioni di lire. I produttori agricoli che nell’anno solareprecedente hanno realizzato un volume d’affari superiore a cinqueovvero a quindici ma non a quaranta milioni di lire, costituito peralmeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sonoesonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti del-l’imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di nume-razione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti aisensi dell’articolo 39, di versamento annuale dell’imposta e di pre-sentazione della dichiarazione annuale con le modalità semplificateda determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare aisensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessanocomunque di avere applicazione a partire dall’anno solare successi-vo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di cin-que ovvero di quindici e di quaranta milioni di lire a condizioneche non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altribeni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delledisposizioni del primo, secondo e terzo periodo del presente com-ma dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio competente en-tro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

7. I passaggi dei prodotti di cui al comma 1 agli enti, alle coopera-tive o agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c), aifini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, siconsiderano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttoriagricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può es-sere adempiuto dagli enti stessi per conto dei produttori agricoli con-ferenti; in tal caso a questi è consegnato un esemplare della fattura aifini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo.

8. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche aipassaggi di prodotti ittici provenienti da acque marittime, lagunari esalmastre effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque allecooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

9. Ai soggetti di cui al comma 1 che effettuano le cessioni deiprodotti ivi indicati ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quatere 72, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi compete ladetrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applica-zione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabiliper analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

10. Agli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 36, le attivitàsvolte nell’ambito della medesima impresa agricola da cui deriva-no i prodotti assoggettati alla disciplina di cui al comma 1 sono inogni caso unitariamente considerate.

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvoquella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commiprecedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nei modi ordi-nari dandone comunicazione all’ufficio dell’imposta sul valore ag-

giunto competente nella dichiarazione relativa all’anno precedente o,in caso di esonero, nel termine previsto per la presentazione delladichiarazione ovvero nella dichiarazione di inizio attività. L’opzioneha effetto dal primo gennaio dell’anno in corso fino a quando non èrevocata e, qualora siano stati acquistati o prodotti beni ammortizza-bili, è vincolante fino a quando non sia trascorso il termine previstodall’articolo. 19-bis2 e, comunque, almeno per un quinquennio. (Perl’anno 1998 l’opzione precedentemente esercitata prevista dal com-ma 11 dell’articolo 34 come modificato dall’articolo 5 del D.Lgs.02/09/1997, n. 313, può essere revocata dandone comunicazioneall’ufficio Iva competente nella dichiarazione relativa all’anno pre-cedente o, in caso di esonero, nel termine previsto per la presenta-zione della dichiarazione, ferma restando l’applicazione delle di-sposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 19bis2, introdotto dal-l’articolo 3 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313.)

12. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensidell’articolo. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonodisciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

(1) Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di cui all’articolo 34, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dal-l’articolo 5 del D.Lgs. 02/09/1997, n. 313, si applicano anche ai soggetti chenel corso dell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari supe-riore a quaranta milioni di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di cuial comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni 1998 e 1999 dai dettisoggetti l’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, fermarestando la detrazione sulla base delle percentuali di compensazione. Per i pas-saggi dei suddetti prodotti agli enti, alle cooperative e agli altri organismi asso-ciativi che applicano il regime speciale, effettuati da parte di produttori agricoli,soci o associati che applicano lo stesso regime, l’imposta si applica con lealiquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.

(2) Articolo interamente sostituito dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs.02/09/1997, n. 313, al precedente che si riporta:

Art. 34Regime speciale per i produttori agricoli (1)

[1] Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima partedell’allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione previ-sta nell’art. 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’appli-cazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentualidi compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministrodelle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste econ il Ministro della marina mercantile (2) e l’imposta si applica con le ali-quote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agri-coli i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del Codicecivile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura,di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi ecrostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni diprodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato origi-nario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consor-zi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi del-la legislazione vigente, nonché quelle effettuate da enti che provvedono perlegge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettivaper conto dei produttori.

[2] La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi dellaspecie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina il cui acquistoderiva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVAdetraibile nei modi ordinari (3).

[3] Con decorrenza dal 01.01.1994, se il contribuente, nell’ambito dellastessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelleindicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente edessere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiara-zione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativaagli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi uti-lizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delleoperazioni stesse (comma sostituito dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 1),

Pag. 646 – n. 6/98 7/02/1998

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DL 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93).[4] I produttori agricoli, se nell’anno solare precedente hanno realizzato un

volume di affari non superiore a 20 milioni di lire, costituito per almeno dueterzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo cheentro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (4) non ab-biano dichiarato all’Ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell’imposta e dagliobblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione,fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doga-nali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se ac-quistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, debbono emet-tere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’art. 21, indicandovi l’impo-sta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a nor-ma dell’art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agrico-lo, che deve numerarla e conservarla a norma dell’art. 39. Con decorrenza dal01/09/1993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazioneannuale separatamente l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni per lequali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presentecomma e devono annotare nel registro di cui all’articolo 25 distintamente lepredette fatture (5). Le disposizioni di questo comma cessano di avere applica-zione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui sia stato superato illimite di 20 milioni (I primi tre periodi, ora di nuovo vigenti, erano stati sosti-tuiti da un unico periodo dal comma 1, dell’art. 2 del DL 11/03/1997, n. 50. Ilsopracitato comma 1 dell’art. 2 è stato successivamente abrogato dalla leggedi conversione n. 122/97. Le parole «20 milioni» sono state così sostituite alleprecedenti «10 milioni» dall’art. 2, lett. c-ter) del DL 31/12/1996, n. 669,conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30)

[5] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29/12/1983, n. 746,conv. con mod. dalla L 17/84).

[6] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29/12/1983, n. 746,conv. con mod. dalla L 17/84).

[7] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 3), DL 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93).

[8] Con decorrenza 01/09/1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo com-ma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati aifini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazio-ne o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell’articolo 2, se-condo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all’atto del versamentodel prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione dellafattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organi-smi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essereconsegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti pre-scritti nel presente titolo (comma così sostituito dall’art. 66, comma 10, letterab), n. 4), DL 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93).

[9] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 3), DL30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93).

[10] Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi diprodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima allecooperative fra loro costituite e relativi consorzi. (6)

[11] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessionidi prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di inter-vento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunità Eco-nomica Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei pro-dotti stessi.

[12] Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti dicui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nelmodo normale dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio IVA compe-tente entro il 31 gennaio (7) (DM 16/12/1994 riportato in “Finanza & FiscoSettimanale” n. 46 del 24/12/1994, pag. 3636). L’opzione ha effetto dal 1°gennaio dell’anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari suc-cessivi. In tal caso la detrazione dell’imposta afferente gli acquisti o le im-portazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, esuina spetta, a partire dal periodo d’imposta 1988, nei limiti dell’ammontaredell’imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fattu-re registrate nel corso dell’anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoria-mente nel corso dell’anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazioneannuale e l’ammontare dell’eventuale eccedenza di imposta non recuperatapuò essere computato in detrazione nell’anno successivo nei limiti dell’im-posta afferente le cessioni dei predetti animali (comma modificato dall’art. 8,legge 02/06/1988, n. 218).

[13] Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicateai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intraco-munitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete ladetrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione dellepercentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazio-ni effettuate nel territorio dello Stato (comma aggiunto dall’art. 66, comma 10,lettera b), n. 6), DL 30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93 e in

seguito interamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) della L 28/97).

(1) Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr. art. 51, DL 30/08/1993, n. 331,conv. con mod. dalla L 427/93.(2) Cfr. DM 29/03/1979, DM 03/07/1980, DM 30/09/1980, DM 05/01/1981, DM25/02/1983, DM 05/01/1985, DM 19/01/1989 e DM 12/05/1992. Vedi anche l'art. 2,commi 6 e 7 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30.

(3) Comma aggiunto, con effetto 01.01.1994 dall’art. 14, comma 8, lettera e), legge24/12/1993, n. 537, modificata dall’art. 4, comma 8-bis, DL 30/12/1993, n. 557, conv.con mod. dalla L 133/94).(4) Le parole in sottolineato sono state introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera c) del DL 31maggio 1994, n. 330, conv. con mod. dalla L 473/94;

(5) Il terzo periodo è stato così sostituito, dall’art. 66, comma 10, lettera b), numero 1), DL30/08/1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93.

(6) Cfr. art. 18, della L 28/08/89 n. 302, In vigore dal 16.09.1989 in Gazzetta Ufficiale n.204/89 che si riporta:Disciplina del credito peschereccio di esercizio

1. Le disposizioni del quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi diprodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercentila pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

(7) Per l’anno 1995 i termini per l’esercizio delle facoltà di opzione previsti dal penultimocomma del presente articolo sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello dientrata in vigore della L 30/05/1995, n. 203 di conversione del DL 29/03/1995, n. 97; entrolo stesso termine può essere revocata l’opzione precedentemente esercitata.

Art. 4(Base imponibile)

1. L’imposta si applica sul valore della produ-zione netta derivante dall’attività esercitata nel ter-ritorio della regione.

2. Se l’attività è esercitata nel territorio di piùregioni si considera prodotto nel territorio di ciascu-na regione il valore della produzione netta propor-zionalmente corrispondente all’ammontare delle re-tribuzioni corrisposte al personale a qualunque titoloutilizzato, compresi i compensi corrisposti ai colla-boratori, coordinati e continuativi e gli utili erogatiagli associati in partecipazione di cui all’articolo 11,comma 1, lettera b), addetto, con continuità, a stabi-limenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per unperiodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territo-rio di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altrienti e società finanziarie, ad eccezione della Bancad’Italia e dell’Ufficio italiano cambi, le imprese diassicurazione e le imprese agricole proporzionalmentecorrispondente, rispettivamente, ai depositi in dena-ro e in titoli, agli impieghi, ai premi raccolti pressogli uffici e all’estensione dei terreni, ubicati nel ter-ritorio di ciascuna regione. Si considera prodotto nellaregione nel cui territorio il soggetto passivo è domi-

n. 6/98 – Pag. 6477/02/1998

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ciliato il valore della produzione netta derivante dal-le attività esercitate nel territorio di altre regioni sen-za l’impiego, per almeno tre mesi, di personale.

3. Gli atti generali concernenti l’applicazionedelle disposizioni di cui al comma 2 sono adottatidal Ministero delle finanze, sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome, di seguito denominata: «Con-ferenza Stato-Regioni».

Art. 5(Determinazione del valore della produzione

netta dei soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, lettere a) e b))

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli6 e 7, la base imponibile è determinata dalla diffe-renza tra la somma delle voci del valore della produ-zione di cui al primo comma lettera A) dell’articolo2425 del codice civile (1) e la somma dei costi dellaproduzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) eb), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti allaredazione del conto economico a norma dell’articolo2425 del codice civile (1) e per quelli di cui all’arti-colo 3, comma 1, lettera b), in regime di contabilitàordinaria, anche per opzione, la base imponibile èdeterminata dalla differenza tra la somma dei ricavi,dei proventi e degli altri componenti reddituali clas-sificabili nelle voci del valore della produzione dicui al primo comma, lettera A), dell’articolo 2425del codice civile (1) e la somma dei costi classifica-bili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e 14 dellalettera B) del medesimo comma.

3. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera b), in regime di contabilità semplificata, labase imponibile è determinata dalla differenza tral’ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei benie delle prestazioni dei servizi di cui all’articolo 53del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917 (vedi pag. 700), e delle rima-nenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testounico (vedi pagg. 700-701), e l’ammontare dei costidelle materie prime, sussidiarie e di consumo, dellemerci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai

medesimi articoli del predetto testo unico e dell’am-mortamento dei beni materiali e immateriali. Si ap-plicano, comunque, i principi di cui al comma 2.

Nota (1)

Codice Civile

Art. 2425Contenuto del conto economico

[1] Il conto economico deve essere redatto in conformità alseguente schema:

A) Valore della produzione:1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazio-

ne, semilavorati e finiti;3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi

in conto esercizio.Totale.

B) Costi della produzione:6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;7) per servizi;8) per godimento di beni di terzi;9) per il personale:

a) salari e stipendi;b) oneri sociali;c) trattamento di fine rapporto;d) trattamento di quiescenza e simili;e) altri costi;

10) ammortamenti e svalutazioni:a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e

delle disponibilità liquide;11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci;12) accantonamenti per rischi;13) altri accantonamenti;14) oneri diversi di gestione.

Totale.Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari: 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quel-

li relativi ad imprese controllate e collegate;16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata in-dicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli dacontrollanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituisco-no partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell’ attivo circolante che non costituisconopartecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione diquelli da imprese controllate e collegate, e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione diquelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15 + 16 - 17).

Pag. 648 – n. 6/98 7/02/1998

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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono par-

tecipazioni;c) di titoli iscritti all’ attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni;19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono par-

tecipazioni;c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono

partecipazioni.Totale delle rettifiche (18 - 19).

E) Proventi e oneri straordinari:20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alie-

nazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alie-

nazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delleimposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20 - 21).

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);22) imposte sul reddito dell’esercizio;23) (numero abrogato dall’art. 2-bis del DL 29/06/1994, n. 416

conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 503)24) (numero abrogato dall’art. 2-bis del DL 29/06/1994, n. 416

conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 503)25) (numero abrogato dall’art. 2-bis del DL 29/06/1994, n. 416

conv., con mod., dalla L 08/08/1994, n. 503)26) utile (perdita) dell’esercizio.

Art. 6(Determinazione del valore della produzione netta

delle banche e altri enti e società finanziari)

1. Per le banche e gli altri enti e società finanziariindicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gen-naio 1992, n. 87, come modificato dall’articolo 157del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (1),salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presen-te articolo, la base imponibile è determinata dalla dif-ferenza tra la somma: a) degli interessi attivi e pro-venti assimilati, b) dei proventi di quote di partecipa-zione a fondi comuni di investimento, c) delle com-missioni attive, d) dei profitti da operazioni finanzia-rie, e) delle riprese di valore su crediti verso la cliente-la, f) degli altri proventi di gestione, esclusi i recuperidi oneri di personale distaccato presso terzi, e la som-ma, g) degli interessi passivi e oneri assimilati, h) del-le commissioni passive, i) delle perdite da operazionifinanziarie, l) delle spese amministrative diverse daquelle inerenti al personale dipendente, m) degli am-mortamenti dei beni materiali e immateriali, n) dellerettifiche di valore su crediti alla clientela, compresequelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di lo-

cazione finanziaria, o) degli altri oneri di gestione.2. Per le società di intermediazione mobiliare

sono esclusi dai componenti della base imponibilele riprese e le rettifiche di valore su crediti alla clien-tela, i profitti e le perdite da operazioni finanziariee i proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) delcomma 1; gli interessi attivi e passivi e proventi egli oneri assimilati di cui alla lettera a) e g) del me-desimo comma rilevano limitatamente a quelli re-lativi ad operazioni di riporto e di pronti contro ter-mine. La disposizione del periodo precedente nonsi applica alle società che esercitano attività di ne-goziazione per conto proprio e di collocamento divalori mobiliari con assunzione di garanzia per lequali non rilevano soltanto le riprese e le rettifichedi valore su crediti alla clientela.

3. Per le società di gestione di fondi comuni diinvestimento si comprendono tra i componenti del-la base imponibile soltanto le commissioni attivee passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, lespese amministrative e gli ammortamenti di cuialle lettere c) e h), f) e o), l) e m) del comma 1.

4. Per le società di investimento a capitale varia-bile la base imponibile è determinata dalla differen-za tra la somma delle commissioni di sottoscrizionee la somma delle provvigioni passive a soggetti col-locatori, delle spese per consulenza e pubblicità, deicanoni di locazione immobili, dei costi per servizi dielaborazione dati, delle spese amministrative diver-se da quelle inerenti al personale dipendente e degliammortamenti dei beni materiali e immateriali.

5. Per la Banca d’Italia e per l’Ufficio italianocambi la base imponibile è determinata con i criteriindicati al comma 1.

Nota (1)D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti an-nuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istitutifinanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighiin materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali,stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanzia-ri con sede sociale fuori di tale Stato membro

Art. 1Ambito d’applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:a) alle banche;

n. 6/98 – Pag. 6497/02/1998

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b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti

nell’albo;d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanatoai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell’art.59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nelcomma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall’applicazionedel presente decreto con particolare riguardo all’incidenza dell’atti-vità di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, aisoggetti nei cui confronti l’attività è esercitata, alla composizionefinanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all’esigenza di evi-tare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predi-sposizione del bilancio consolidato.

3. Ai fini del presente decreto, l’attività di assunzione di parteci-pazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerataattività finanziaria.

4. Per l’applicazione del presente decreto i soggetti previsti dalcomma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.

5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, lenorme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardoalla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioniemanate dalla Banca d’Italia sentita la Commissione nazionale perle società e la borsa (Consob).

Art. 7(Determinazione del valore della produzione netta

delle imprese di assicurazione)

1. Per le imprese di assicurazione la base im-ponibile è determinata dalla differenza tra la som-ma: a) dei premi e degli altri proventi tecnici, b)dei proventi derivanti da investimenti in terreni efabbricati, da altri investimenti diversi da quellicostituiti da immobilizzazioni finanziarie e da pro-fitti sul realizzo di investimenti mobiliari diversida quelli derivanti da azioni o quote, e la somma:c) delle provvigioni, comprese quelle di incasso, edelle altre spese di acquisizione, d) degli importipagati per sinistri, comprese le spese di liquida-zione, e) degli oneri di gestione degli investimentiin terreni e fabbricati e delle perdite su realizzo diinvestimenti mobiliari, f) delle variazioni delle ri-serve tecniche obbligatorie e degli altri oneri tec-nici; g) dell’ammortamento dei beni materiali eimmateriali.

2. I componenti positivi e negativi della baseimponibile si assumono con riferimento agli am-montari di competenza dell’esercizio, al netto dellecessioni in riassicurazione e con esclusione di qual-siasi spesa relativa al personale dipendente.

Art. 8(Determinazione del valore della produzione

netta dei soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, lettera c))

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera c), la base imponibile è determinata dalla dif-ferenza tra l’ammontare dei compensi percepiti el’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attivi-tà esercitata, compreso l’ammortamento dei benimateriali e immateriali, esclusi gli interessi passivie le spese per il personale dipendente.

Art. 9(Determinazione del valore della produzione

netta dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera d))

1. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,lettera d), la base imponibile è determinata dalladifferenza tra l’ammontare dei corrispettivi e l’am-montare degli acquisti destinati alla produzione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà dioptare per la determinazione della base imponibilesecondo le norme previste nell’articolo 5, comma3. L’opzione deve essere esercitata nella dichiara-zione di cui all’articolo 19 ed ha effetto dall’iniziodel periodo di imposta cui essa si riferisce e fino aquando non è revocata e in ogni caso per almenoquattro periodi di imposta.

3. Per i soggetti che esercitano attività agricola,diversi da quelli di cui al comma 1, dalle società eenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), e dal-le società di cui alla successiva lettera b), compresigli esercenti attività di allevamento di animali dicui all’articolo 78 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag.701), la base imponibile è determinata secondo ledisposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, o, ricor-rendone le condizioni, comma 3.

Art. 10(Determinazione del valore della produzione

netta dei soggetti di cui all’articolo 3,comma 1, lettera e))

1. Per gli enti privati non commerciali di cui

Pag. 650 – n. 6/98 7/02/1998

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all’articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgonoesclusivamente attività non commerciali, la baseimponibile è determinata in un importo pari all’am-montare delle retribuzioni corrisposte al personaledipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavorodipendente di cui all’articolo 47 del testo unico del-le imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (vedi pag. 698), e dei compensi erogati per col-laborazione coordinata e continuativa di cui all’ar-ticolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unicon. 917 del 1986 (vedi pag. 699).

2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitanoanche attività commerciali la base imponibile aqueste relativa è determinata secondo la disposizio-ne dell’articolo 5, comma 2 o, ricorrendone le con-dizioni, comma 3, computando i costi deducibili iviindicati non specificamente riferibili alle attivitàcommerciali per un importo corrispondente al rap-porto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri pro-venti considerati dalle predette disposizioni e l’am-montare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Labase imponibile relativa alle altre attività è deter-minata a norma del precedente comma 1, ma l’am-montare delle retribuzioni e dei compensi è ridottodell’importo di essi specificamente riferibile alleattività commerciali o, in difetto, dell’importo aqueste imputabili in base al predetto rapporto.

3. Per gli organi e le amministrazioni dello Sta-to, le regioni, le provincie, i comuni e gli enti pub-blici non commerciali di cui all’articolo 3, comma1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma1. Se svolgono anche attività commerciali, i predet-ti soggetti possono optare per la determinazione dellabase imponibile relativa a tali attività secondo ledisposizioni del comma 2.

4. Per gli altri soggetti di cui all’articolo 3, com-ma 1, lettera e), la base imponibile è determinata:

a) per le società ed enti commerciali secondole disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultanoad essi applicabili;

b) per le società ed associazioni esercenti artie professioni secondo la disposizione dell’articolo 8;

c) per gli enti non commerciali secondo ledisposizioni dei precedenti commi 1 e 2 che risulta-no ad essi applicabili.

5. Ai fini dell’applicazione del presente titolo

le attività commerciali sono quelle considerate taliai fini delle imposte sui redditi.

Art. 11(Disposizioni comuni per la determinazione del

valore della produzione netta)

1. Nella determinazione della base imponibile:a) i componenti positivi e negativi si assu-

mono in conformità delle norme del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e della applicazione di esse in sede di dichiarazionedei redditi;

b) sono ammessi in deduzione i contributiper le assicurazioni obbligatorie contro gli infortu-ni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, neilimiti del 70 per cento, quelle per il personale as-sunto con contratti di formazione lavoro;

c) non sono ammessi in deduzione:1) i costi relativi al personale indicati nel-

l’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri9) e 14), del codice civile (vedi nota 1 all’art.5);

2) i costi per prestazioni di lavoro occasio-nale;

3) i compensi erogati a terzi in esecuzionedi rapporti di collaborazione coordinata e continua-tiva di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), delcitato testo unico n. 917 del 1986 (vedi pag. 699);

4) i compensi per prestazioni di lavoro as-similato a quello dipendente ai sensi dell’articolo47 del citato testo unico n. 917 del 1986 (vedi pag.698);

5) gli utili erogati agli associati in parteci-pazione di cui alla lettera c), del predetto articolo49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del1986;

6) il canone relativo a contratti di locazionefinanziaria limitatamente alla parte riferibile agliinteressi passivi determinata secondo le modalitàdi calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto delMinistro delle finanze.

2. Indipendentemente dalla collocazione nelconto economico, le componenti positive e negati-ve sono accertate in ragione della loro classifica-zione secondo corretti principi contabili.

n. 6/98 – Pag. 6517/02/1998

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Art. 12(Determinazione del valore della produzione

netta realizzata fuori dal territorio dello Statoo da soggetti non residenti)

1. Nei confronti dei soggetti passivi residentinel territorio dello Stato che esercitano attività pro-duttive anche all’estero la quota di valore a questeattribuibili secondo i criteri di cui all’articolo 4,comma 2, è scomputata dalla base imponibile de-terminata a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Nei confronti dei soggetti passivi non resi-denti nel territorio dello Stato si considera prodottonel territorio della regione il valore derivante dal-l’esercizio di attività commerciali, di arti o profes-sioni o da attività non commerciali esercitate nelterritorio stesso per un periodo di tempo non infe-riore a tre mesi mediante stabile organizzazione,base fissa o ufficio, ovvero derivante da impreseagricole esercitate nel territorio stesso. Qualora lesuddette attività o imprese siano esercitate nel ter-ritorio di più regioni si applica la disposizione del-l’articolo 4, comma 2.

3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivisi considerano residenti nel territorio dello Statoquando ricorrono le condizioni, rispettivamente ap-plicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, com-ma 3, lettera d), e 87, comma 3, del testo unico del-le imposte sui redditi (vedi pag. 701), approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917.

Art. 13(Disposizioni concernenti il GEIE)

1. Il valore della produzione netta del gruppoeconomico di interesse europeo residente, a normadell’articolo 12, comma 3, nel territorio dello Statoo di una stabile organizzazione di un gruppo nonresidente è determinato secondo le disposizioni del-l’articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nellaproporzione prevista dal contratto di gruppo o, inmancanza, in parti uguali. Il valore si consideraprodotto, anche nei confronti di membri non resi-denti, nel territorio della regione in cui il gruppo ola stabile organizzazione ha sede, salvo il dispostodell’articolo 4, comma 2.

2. Nei confronti del gruppo residente e di quel-lo non residente relativamente alla stabile organiz-zazione nel territorio dello Stato si applicano le di-sposizioni degli articoli 19 e 20.

3. Ciascun membro del gruppo è obbligato insolido con gli altri al versamento dell’imposta do-vuta sul valore prodotto.

4. Il gruppo residente e la stabile organizzazio-ne di un gruppo non residente si considerano domi-ciliati nel territorio del comune nel quale hanno ildomicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.

Art. 14(Periodo di imposta)

1. L’imposta è dovuta per periodi di imposta aciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tri-butaria autonoma. Il periodo di imposta è determi-nato secondo i criteri stabiliti ai fini delle impostesui redditi.

Art. 15(Spettanza dell’imposta)

1. L’imposta è dovuta alla regione nel cui terri-torio il valore della produzione netta è realizzato.

Art. 16(Determinazione dell’imposta)

1. L’imposta è determinata applicando al valoredella produzione netta l’aliquota del 4,25 per cento,salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei com-mi 1 e 2 dell’articolo 45.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo88, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917 (vedi pag. 702), edegli altri enti pubblici, compresi quelli non resi-denti, relativamente al valore prodotto nell’eserci-zio di attività non commerciali, si applicano sul-l’ammontare della retribuzione annua corrisposta aciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento finoa 40 milioni e del 3,8 per cento fino a 150 milioni,e sull’ammontare del compenso corrisposto a cia-scun collaboratore coordinato e continuativo, conriferimento ai predetti limiti, le aliquote, rispetti-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

vamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.3. A decorrere dal terzo anno successivo a quel-

lo dell’entrata in vigore del presente decreto, le re-gioni hanno facoltà di maggiorare l’aliquota di cuial comma 1 fino ad un massimo di un punto percen-tuale. La maggiorazione può essere differenziata persettori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Art. 17(Agevolazioni di carattere territoriale e per

categorie di soggetti)

1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigoredel presente decreto hanno acquisito il diritto a fruiredi uno dei regimi di esenzione decennale a carattereterritoriale dell’imposta locale sui redditi nel rispet-to delle condizioni e dei requisiti previsti dalle sin-gole leggi di esonero, il valore prodotto nel territo-rio della regione ove è ubicato lo stabilimento o l’im-pianto cui il regime agevolativo si riferisce, determi-nato a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il resi-duo periodo di applicabilità del detto regime di unammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.

2. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 171,della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (1), che si av-valgono della determinazione forfetaria del redditoe dell’imposta sul valore aggiunto a norma dei com-mi 173 e 177 (1) del predetto articolo possono, aifini dell’imposta regionale sulle attività produttive,determinare il valore della produzione netta appli-cando al volume di affari le percentuali stabilite nelmedesimo comma 177 e aumentando il risultato delcosto del personale dipendente, dei compensi ero-gati ai collaboratori coordinati e continuativi e de-gli interessi passivi.

3. Ai soggetti che svolgono attività produttiveattraverso stabilimenti industriali tecnicamente or-ganizzati impiantati nel territorio del Mezzogior-no, definiti dall’articolo 1 del decreto del Presiden-te della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (2), spettauna detrazione dall’imposta determinata ai sensi delprecedente articolo 10 di ammontare pari, rispetti-vamente, al 2 per cento dell’ammontare delle speseper prestazioni di lavoro dipendente risultante dalledichiarazioni presentate ai fini fiscali relative alperiodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 eall’1 per cento per il periodo di imposta in corso al

1° gennaio 1999, qualora sussistano le condizioniper l’applicazione delle disposizioni relative allafiscalizzazione degli oneri sociali.

4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivi-sa, la base imponibile è determinata ai sensi del-l’articolo 10, commi 1 e 2.

5. Per le cooperative sociali di cui all’articolo1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,n. 381 (3), il costo del lavoro delle persone svantag-giate di cui all’articolo 4 della medesima legge (3),è deducibile per intero dalla base imponibile.

6. Per l’anno 1998, le cooperative sociali di cuiall’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 no-vembre 1991, n. 381 (3), deducono dalla base impo-nibile una somma pari alla differenza tra l’ammon-tare delle retribuzioni effettivamente corrisposte equello calcolato in base ai salari convenzionali. Pergli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre dalla baseimponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento eal 50 per cento della predetta differenza calcolata conle medesime modalità. A decorrere dall’anno 2001 labase imponibile è determinata in maniera ordinaria.

Nota (1)

L 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3, commi 171, 173 e 177

Comma 171 — Definizione ambito soggettivo

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o profes-sioni, applicano l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sui red-diti secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell’annosolare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d’affari superiore a 20 milio-ni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei com-pensi, non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valo-re aggiunto, percepiti nell’esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo alnetto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all’esportazione;d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori sta-

bili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi pre-videnziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d’affa-ri di cui alla lettera a).

172. (omissis)

Comma 173 — Determinazione forfetaria dell’Iva dovuta

173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l’impostasul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli

n. 6/98 – Pag. 6537/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-bre 1972, n. 633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, èdeterminata forfettariamente, in relazione all’attività prevalentemen-te esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicateall’imposta corrispondente alle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

Commi 174-176 (Omissis)

Comma 177 — Determinazione forfetaria ai fini delleimposte sui redditi

177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinatoforfettariamente e in relazione all’attività prevalentemente eserci-tata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate alvolume d’affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi nonrilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, nonché di quelli nonconcorrenti alla formazione del volume d’affari se trattasi di eser-centi imprese, percepiti nell’esercizio:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

Nota (2)

DPR 6 marzo 1978, n. 218

Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno

Art. 1Sfera territoriale di applicazione

[1] Il presente Testo Unico si applica, qualora non sia prescrittodiversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise,Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle pro-vince di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti giàcompresi nell’ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nellazona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni del-la provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina,all’isola d’Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola delGiglio e di Capraia Isola.

[2] Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al pre-cedente comma comprenda parte di quello di un comune con popo-lazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957,l’applicazione del Testo Unico sarà limitata al solo territorio di quelcomune facente parte dei comprensori medesimi.

[3] Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mez-zogiorno d’Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento aduna zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i terri-tori indicati nel presente articolo.

Nota (3)L 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali

Art. 1Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse

generale della comunità alla promozione umana e all’integrazionesociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;b) lo svolgimento di attività diverse — agricole, industriali, com-

merciali o di servizi — finalizzate all’inserimento lavorativo di per-sone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili conla presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperativestesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenerel’indicazione di «cooperativa sociale».

L 8 novembre 1991, n. 381

Disciplina delle cooperative sociali

Art. 4Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1,comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidifisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i sog-getti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, iminori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i con-dannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste da-gli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si consideranoinoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavo-ro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sani-tà, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali,sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’arti-colo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Sta-to 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituirealmeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compa-tibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperati-va stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare dadocumentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fattosalvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazio-ne obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle coopera-tive sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle personesvantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Art. 18(Agevolazioni per nuove iniziative produttive)

1. Il comma 210 dell’articolo 2 della legge 23dicembre 1996, n. 662 (vedi pag. 710), è sostituitodal seguente: «210. Per le iniziative produttive in-traprese nei territori di cui all’articolo 1, comma 1lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile1995, n. 104, è riconosciuto, per l’anno di inizio diattività e per i due successivi, un credito di impostapari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’impostasul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibi-

Pag. 654 – n. 6/98 7/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

li proporzionalmente al reddito di impresa o derivantedall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui com-pete; il credito è utilizzato per il versamento delladetta imposta e non può essere superiore, per ciascunanno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è con-cessa per i medesimi periodi di imposta la riduzioneal 50 per cento dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive; la riduzione non può essere superiore a 5milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per leiniziative produttive intraprese nelle aree territorialidi cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’annodi inizio di attività e per i cinque successivi.».

2. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24,possono essere aumentati la percentuale e l’impor-to massimo della riduzione dell’imposta regionalesulle attività produttive di cui al comma 1.

Art. 19(Dichiarazione dei soggetti passivi)

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogniperiodo di imposta i componenti del valore, ancor-ché non ne consegua un debito di imposta.

2. La dichiarazione deve essere redatta, a penadi nullità, su stampato conforme a quello approvatocon decreto del Ministro delle finanze da pubblica-re nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all’ar-ticolo 8, primo comma, primo periodo, del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600 (vedi pag. 685), come sostituito dall’articolo5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a penadi nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rap-presentanza legale o negoziale o, in mancanza, per isoggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l’am-ministrazione anche di fatto. Per gli organi e le ammi-nistrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscrittadal dirigente competente secondo le rispettive normeregolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passi-vo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizioneentro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da partedell’ufficio competente. L’invito è eseguito medianteinvio di raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Con il decreto del Ministro delle finanze dicui al comma 2 possono essere richiesti dati e noti-

zie utili alla determinazione del valore della produ-zione netta e indicati gli atti da allegare alla dichia-razione a cura del contribuente.

5. La dichiarazione è presentata con le modalitàdi cui all’articolo 12 del decreto del Presidente del-la Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vedi pag.686), come sostituito dall’articolo 7 del decreto le-gislativo 9 luglio 1997, n. 241. I soggetti non tenutialla presentazione della dichiarazione dei redditi pre-sentano la dichiarazione ai fini dell’imposta regio-nale, con le medesime modalità, entro sei mesi dal-la fine del periodo di imposta.

6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquida-zione coatta amministrativa, trasformazione, fusio-ne e scissione di imprese individuali, società ed entidi cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vedipagg. 685-686), si osservano le disposizioni ivi pre-viste, con esclusione dei commi secondo e terzo del-l’articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di li-quidazione coatta non vi è esercizio provvisorio del-l’impresa.

Art. 20(Obblighi contabili)

1. Ai fini dell’imposta di cui al presente titolo isoggetti passivi devono osservare gli obblighi do-cumentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini del-le imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

Art. 21(Domicilio dei soggetti passivi)

1. Ogni soggetto passivo si considera domici-liato nel comune nel quale ha il domicilio fiscalesecondo le disposizioni previste dal decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600.

Art. 22(Giurisdizione sulle controversie)

1. Le controversie concernenti l’imposta regio-nale sulle attività produttive e la relativa addiziona-le e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione del-le Commissioni tributarie secondo le disposizionidel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (1).

n. 6/98 – Pag. 6557/02/1998

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Nota (1)

Il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, reca: «Disposizioni sul processo tri-butario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.30 della L 30 dicembre 1991, n. 413»

Art. 23(Accesso alle informazioni)

1. L’Amministrazione finanziaria trasmette aciascuna regione, con sistemi telematici o mediantesupporti magnetici, le informazioni relative alle di-chiarazioni presentate dai soggetti passivi.

2. Gli elementi acquisiti nel corso dell’attivitàdi controllo dagli uffici dell’Amministrazione fi-nanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e da-gli organi regionali sono direttamente utilizzabili,rispettivamente, per l’accertamento dell’impostaregionale e dei tributi erariali.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, sen-tita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite lemodalità di collegamento degli uffici regionali conil sistema informativo dell’anagrafe tributaria e diutilizzazione dei relativi servizi anche ai fini delloscambio di informazioni di interesse fiscale.

Art. 24(Poteri delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario possono disci-plinare, con legge, nel rispetto dei principi in mate-ria di imposte sul reddito e di quelli recati dal pre-sente titolo, le procedure applicative dell’imposta,ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da21 a 23, e da 32 a 35.

2. Le regioni a statuto speciale e le provincie auto-nome di Trento e Bolzano provvedono, con legge, allaattuazione delle disposizioni del presente titolo in con-formità delle disposizioni della legge 23 dicembre1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159 (1).

3. La constatazione delle violazioni alle normedel presente titolo compete alle amministrazioniregionali.

4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono preve-dere la stipula di convenzioni con il Ministero dellefinanze per l’espletamento, in tutto o in parte, delleattività di liquidazione, accertamento e riscossionedell’imposta, nonché per le attività concernenti il

relativo contenzioso, secondo le disposizioni inmateria di imposte sui redditi.

5. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria edi comandi della Guardia di finanza cooperano per l’ac-quisizione ed il reperimento degli elementi utili perl’accertamento dell’imposta e per la repressione del-le violazioni alle norme del presente titolo, proce-dendo anche di propria iniziativa secondo le norme econ le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o,in loro mancanza, secondo le facoltà loro attribuitedalla normativa tributaria statale, trasmettendo agliuffici regionali i relativi verbali e rapporti.

6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possonoavere effetto anteriore al periodo di imposta in cor-so al 1° gennaio 2000.

7. Con decreto del Ministro delle finanze daemanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Confe-renza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi com-petenti all’irrogazione delle sanzioni e le modalitàdi ripartizione delle somme riscosse in caso di con-corso formale e di violazioni continuate rilevanti aifini dell’imposta regionale e di altri tributi.

Nota (1)

L 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3, commi 158-159

Commi 158 - 159 — Competenza della Regione Sicilia e delleRegioni ad autonomia speciale per l’attuazione dei decreti di

cui ai commi da 143 a 149

158. La Regione siciliana provvede con propria legge alla attua-zione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149, con le limitazionirichieste dalla speciale autonomia finanziaria preordinata dall’arti-colo 36 dello Statuto regionale e dalle relative norme di attuazione.

159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche alle Re-gioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai rispettivi Statuti.

Art. 25(Disciplina temporanea)

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi re-gionali di cui all’articolo 24, per le attività di con-trollo e rettifica della dichiarazione, per l’accerta-mento e per la riscossione dell’imposta regionale,

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

nonché per il relativo contenzioso si applicano ledisposizioni in materia di imposte sui redditi ad ec-cezione degli articoli 38, commi dal quarto al setti-mo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600 (vedi pag. 689).

2. Le regioni, le provincie, e i comuni partecipa-no all’attività di cui al comma 1 segnalando elementie notizie utili, collaborando, eventualmente anche tra-mite le apposite commissioni paritetiche di cui al ter-zo periodo, con osservazioni e proposte alla predispo-sizione dei programmi di accertamento degli uffici del-l’Amministrazione finanziaria. Le modalità di attua-zione di questa disposizione sono stabilite con decretodel Ministro delle finanze, d’intesa con la Conferenzaunificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281 (1), da emanare a norma dell’articolo 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novan-ta giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. Con il medesimo decreto possono essere isti-tuite e disciplinate commissioni paritetiche per la ste-sura di programmi di accertamento.

Nota (1)

Si riporta l’epigrafe del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autono-me di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compitidi interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, conla Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Art. 26(Attribuzione allo Stato di quote del gettito

dell’imposta)

1. È attribuita allo Stato una quota del gettitodell’imposta regionale sulle attività produttive ri-scosso in ciascuna regione a compensazione deicosti sostenuti per lo svolgimento delle attività dicui all’articolo 25, comma 1. La disposizione delprimo periodo si applica fino all’anno precedente aquello dal quale ha effetto la legge regionale di cuiall’articolo 24, regolatrice delle dette attività.

2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriorequota del gettito di cui al comma 1 a compensazio-ne della perdita di gettito derivante dall’abolizionedell’imposta sul patrimonio netto delle imprese. Laquota è determinata in un ammontare pari al gettito

della predetta imposta riscosso nell’ultimo periododi imposta nel quale essa è stata applicata. Questadisposizione si applica limitatamente al gettito del-l’imposta regionale sulle attività produttive relati-vo al primo periodo di imposta della sua applica-zione e al successivo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, diconcerto con il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica, d’intesa con laConferenza Stato-Regioni, è determinata la quotadi cui al comma 1 e le relative modalità di attribu-zione. Con decreto del Ministro delle finanze, diconcerto con il Ministro del tesoro, sentita la Con-ferenza Stato-Regioni, è determinata la quota dicui al comma 2 e le relative modalità di attribu-zione.

Art. 27(Compartecipazione dei comuni e delle provincie

al gettito dell’imposta)

1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore delpresente decreto le regioni devolvono ad ogni co-mune e ad ogni provincia del proprio territorio unaquota del gettito della imposta regionale sulle atti-vità produttive pari, per il comune, al gettito riscos-so nel 1997 per tasse di concessione comunale e perimposta comunale per l’esercizio di impresa, arti eprofessioni, al netto della quota di spettanza dellaprovincia, e, per la provincia, all’ammontare di que-sta quota al lordo di quella spettante allo Stato anorma dell’articolo 6 del decreto-legge 2 marzo1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 24 aprile 1989, n. 144 (1).

2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provinciea norma del comma 1 sono ad essi versati dalleregioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel pri-mo anno tali importi sono commisurati all’ammon-tare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai re-lativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, daeffettuare nell’anno successivo con gli importi do-vuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendi-conti per l’anno 1997. Gli importi dovuti sono de-terminati da ciascuna regione che, previa acquisi-zione delle informazioni necessarie, ne dà comu-nicazione ai comuni e alle provincie entro il 30giugno del primo anno e del successivo. Gli im-

n. 6/98 – Pag. 6577/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

porti comunicati costituiscono per le Regioni som-me a destinazione vincolata. A decorrere dall’an-no 1999, i predetti importi sono incrementati an-nualmente in misura pari al tasso programmato diinflazione indicato nella relazione previsionale eprogrammatica.

3. L’importo corrispondente alla quota spet-tante allo Stato di cui al comma 1, determinato anorma del comma 2, è versato nei termini quiviindicati dalle provincie allo Stato per le finalitàdi cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 25novembre 1996, n. 599, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5 (2), se-condo le vigenti disposizioni per il versamentodella suddetta quota.

4. Le regioni possono attribuire alle provincie eai comuni quote di compartecipazione al gettito del-l’imposta regionale sulle attività produttive ancheal fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, se-condo criteri stabiliti con propria legge.

5. Nei confronti dei comuni e delle provincieche istituiscono l’addizionale di cui all’articolo 28viene meno, dall’anno in cui questa ha effetto, l’ob-bligo della regione di cui al comma 1.

6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aostae le provincie autonome di Trento e Bolzano, nel-l’esercizio dei poteri in materia di finanza locale,provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari congli enti locali, assicurando agli stessi le risorse fi-nanziarie per compensare gli effetti finanziari nega-tivi conseguenti all’attuazione del presente decreto.

Nota (1)

DL 2 marzo 1989, n. 66, conv., con mod.,dalla L 24 aprile 1989, n. 144

Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli entilocali e di finanza locale

Art. 6Disposizioni particolari per l’applicazione dell’imposta e varie

1. Nei comuni istituiti successivamente all’1 gennaio 1989 si ap-plicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8dell’articolo 1, finchè non è adottata la deliberazione di cui all’arti-colo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati.

2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta,sanzioni ed interessi è devoluto, a cura dei comuni stessi, alle rispet-tive province, le quali trattengono il settanta per cento delle sommericevute e versano il restante trenta per cento allo Stato per la suaattribuzione ai comuni e alle provincie sulla base di criteri perequa-

tivi, salvo quanto disposto dal comma 3.3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del comma 2 per gli anni

1989, 1990, 1991 e 1992 sono utilizzate per l’attribuzione dellesomme di cui all’art. 10, commi 2 e 3, fino a concorrenza del relati-vo fabbisogno, secondo modalità e termini stabiliti con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e dellefinanze. L’attribuzione delle somme predette è effettuata dal Mini-stro dell’interno. Le modalità ed i termini per l’attuazione delle di-sposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministrodell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, suproposta della commissione di ricerca per la finanza locale ai sensidell’articolo 18 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, converti-to, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e succes-sive modificazioni ed integrazioni, sentite l’Associazione nazionaledei comuni italiani, l’Unione delle province d’Italia e l’Unione na-zionale comuni comunità enti montani.

4. Al fine di conseguire obiettivi di perequazione e di riequilibrionella dotazione delle risorse a disposizione dei comuni, i contributierariali ordinari spettanti agli enti locali, sono ridotti per un importocomplessivo massimo di lire 1.000 miliardi annui, trasferendo dettoimporto al fondo perequativo, in relazione al provento del gettito ealle caratteristiche della base imponibile dell’imposta istituita conl’articolo 1. La riduzione è stabilita con decreto del Ministro dell’in-terno sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) el’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM). Perl’anno 1989, la riduzione è operata con l’aliquota del 2,3 per centodei contributi ordinari spettanti a tutti i comuni per il 1988 e il rela-tivo importo complessivo è trasferito al fondo perequativo di cuiall’articolo 12, comma 1, lettera b).

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano aicomuni compresi nei territori delle province autonome di Trento eBolzano.

Nota (2)

DL 25 novembre 1996, n. 599, conv., con mod.,dalla L 24 gennaio 1997, n. 5

Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nelquadro dei trasferimenti erariali per l’anno 1996

Art. 1-bisContributo agli enti locali e alle IPAB

1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 18gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province, alle co-munità montane, nonchè alle IPAB un contributo corrispondentealla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli entistessi per il personale cui è stata concessa l’aspettativa per motivisindacali.

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede con laquota annuale dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese edi arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramitedelle amministrazioni provinciali, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contri-buto è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cuidopo il finanziamento dell’onere di cui al comma 1 rimanga di-sponibilità, la quota residua è distribuita ai comuni con le modalitàpreviste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all’artico-lo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successi-ve modificazioni.

Pag. 658 – n. 6/98 7/02/1998

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Art. 28(Addizionale comunale e provinciale all’imposta

regionale sulle attività produttive)

1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31luglio 1999 sono stabilite le aliquote minime, rispet-tivamente, dell’addizionale comunale e di quella pro-vinciale all’imposta regionale sulle attività produtti-ve; dette aliquote devono assicurare un gettito pari alcomplesso delle somme, comprensive degli even-tuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi del-l’articolo 27 per l’anno di imposta 1999, ai comu-ni e alle provincie del territorio di competenza. Conla medesima legge la regione diminuisce l’aliquo-ta di base dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive in misura pari alla somma delle due ali-quote addizionali suddette e può rideterminarel’aliquota regionale entro il limite di cui all’arti-colo 16, comma 3.

2. I comuni e le provincie, previa emanazione del-la legge regionale di cui al comma 1, con delibera dapubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, pos-sono istituire l’addizionale comunale o provinciale dicui al comma 1; i comuni e le provincie hanno facoltàdi aumentare l’aliquota dell’addizionale in misura nonsuperiore ad una volta e mezza l’aliquota minima sta-bilita dalla predetta legge regionale.

3. I soggetti passivi dell’imposta regionale sul-le attività produttive dovranno ripartire la corrispon-dente base imponibile utilizzando gli stessi criteriindicati nell’articolo 4, comma 2, con riferimentoal territorio provinciale e comunale. Alle basi im-ponibili provinciali e comunali così determinate siapplicano le aliquote delle addizionali deliberatedagli enti locali predetti.

4. La legge di cui al comma 1 non può avereeffetto anteriore al secondo anno successivo aquello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29(Finanziamento delle città metropolitane)

1. Le regioni, nell’attribuire alle città metropoli-tane le funzioni amministrative di competenza pro-vinciale o affidate ai comuni, a norma dell’articolo19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad

assegnare alle stesse quote del gettito di tributi re-gionali.

Art. 30(Riscossione dell’imposta e versamento

in acconto)

1. Fino a quando non hanno effetto le leggi re-gionali di cui all’articolo 24, per la riscossione del-l’imposta si applicano le disposizioni dei commiseguenti.

2. L’imposta dovuta a ciascuna regione in basealla dichiarazione è riscossa mediante versamentodel soggetto passivo da eseguire con le modalità enei termini stabiliti per le imposte sui redditi.

3. Nel periodo di imposta per il quale la dichia-razione deve essere presentata sono dovuti accontidell’imposta ad esso relativa secondo le disposizio-ni previste per le imposte sui redditi. Gli accontisono versati con le modalità e nei termini per que-ste stabiliti.

4. L’imposta risultante dalle dichiarazioni an-nuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non èrimborsabile, se i relativi importi spettanti a cia-scuna regione non superano lire 20.000; per lo stes-so importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’arti-colo 24 il predetto importo può essere adeguato.

5. In deroga alla disposizione del comma 2 gliorgani e le amministrazioni dello Stato e gli entipubblici indicati nell’articolo 3, comma 1, letterae), versano l’acconto mensilmente, con le modalitàe nei termini stabiliti con decreto del Ministro dellefinanze, di concerto con il Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, senti-ta la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari aquello risultante dall’applicazione delle aliquote edei limiti previsti nell’articolo 16, comma 2, all’am-montare delle retribuzioni e dei compensi ivi indi-cati corrisposti nel mese precedente. Qualora l’am-montare dell’imposta dovuta a ciascuna regione siapari o inferiore a lire 20.000, l’obbligo di versamentorimane sospeso fino alla scadenza successiva per laquale la somma complessiva da versare sia almenopari al predetto importo.

6. La riscossione coattiva dell’imposta avviene

n. 6/98 – Pag. 6597/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

mediante ruolo sulla base delle disposizioni che re-golano la riscossione coattiva delle imposte sui red-diti, mediante ruoli affidati ai concessionari senzal’obbligo del non riscosso.

7. Per lo svolgimento di attività di pagamento eriscossione dell’imposta, le banche sono remunera-te in conformità a quanto previsto dalle convenzio-ni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8,del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (1), men-tre per i concessionari si applicano le disposizionidi cui all’articolo 61 del decreto del Presidente del-la Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (2).

Nota (1)

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti insede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiun-to, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-chiarazioni

Art. 19Modalità di versamento mediante delega

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previden-ziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensa-zione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca con-venzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un’attestazione conforme almodello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recantel’indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versa-mento, la data, la causale e gli importi dell’ordine di pagamento,nonché l’impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatariper conto del delegante. L’attestazione deve recare altresì l’indica-zione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltàdi compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nel-l’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate aisensi dell’articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capien-za nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versa-mento successivo.

4. Per l’omessa presentazione del modello di versamento conte-nente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la san-zione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è supe-riore a cinque giorni lavorativi.

5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro delle fi-nanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previ-denza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delegae di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere ele relative modalità di trasmissione e di conservazione, tenendo contodei termini di cui all’articolo 13 del regolamento concernente l’istitu-zione del conto fiscale, adottato con decreto del Ministro delle finan-ze 28 dicembre 1993, n. 567 (vedi “Finanza & Fisco” n. 3/94, pag.92), nonché le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascentidalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svoltodalle banche. Quest’ultima è determinata tenendo conto del costo disvolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal con-

tribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologiadegli adempimenti da svolgere e dell’ammontare complessivo dei ver-samenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e puòessere tacitamente rinnovata.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Mini-stri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, la delega dipagamento può essere conferita all’Ente poste italiane, secondomodalità e termini in esso fissati. All’Ente poste italiane si applicanole disposizioni del presente decreto.

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti insede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiun-to, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-chiarazioni

Art. 24Modalità di versamento

1. Fino alla scadenza delle concessioni conferite ai sensi degliarticoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio1988, n. 43, riguardanti, rispettivamente, la durata della concessio-ne e le modalità di affidamento del servizio e i requisiti di idoneità,i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuatiai concessionari della riscossione anche mediante delega ad unabanca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dal-le banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le moda-lità previste dal regolamento di cui al comma 10; le somme di cuiall’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della leg-ge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate dalle banche direttamen-te alla tesoreria dello Stato.

3. I concessionari, per le somme di cui al comma 2, ricevute diret-tamente dai contribuenti, eseguono i medesimi versamenti semprecon le modalità stabilite dal regolamento previsto al comma 10.

4. Le distinte di versamento con le quali sono effettuati i paga-menti di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministerodelle finanze da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

5. Per la riscossione dei versamenti diretti previsti dal presentearticolo, riscossi direttamente o tramite delega, spetta ai concessio-nari la commissione prevista dall’articolo 61, comma 3, lettera a),del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentatodal contribuente, dell’ammontare complessivo dei versamenti ge-stiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del ser-vizio, sentita l’associazione di categoria interessata.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo,è abrogato l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica28 settembre 1973, n. 602.

7. Le disposizioni contenute nell’articolo 23 si applicano anche aiconcessionari della riscossione. Con uno o più decreti del Ministrodelle finanze sono stabilite le modalità di esecuzione dei pagamentimediante sistemi diversi dal contante.

8. Per le banche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19,comma 4. La convenzione rimane in vigore per il periodo previstodai commi 1 e 4 del presente articolo e, in ogni caso, per non più ditre anni e può essere rinnovata tacitamente.

9. All’attivazione della riscossione mediante conferimento all’Enteposte italiane di delega di versamento al concessionario della ri-scossione, si provvederà successivamente all’emanazione del de-creto previsto dall’articolo 19, comma 5.

10. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, com-ma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dalla

Pag. 660 – n. 6/98 7/02/1998

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data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati, sullabase delle previsioni contenute nella sezione I del presente Capo edell’articolo 11 del decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567,le modalità di versamento in Tesoreria delle somme riscosse dai sog-getti indicati nel presente articolo durante il periodo transitorio dicui al comma 1 e l’invio telematico dei relativi dati alla struttura digestione di cui all’articolo 22.

Nota (2)

DPR 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entratedello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'articolo 1, comma1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657

Art. 61Compensi e rimborsi spese

1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sonodeterminati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del serviziocentrale, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 3,con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella GazzettaUfficiale.

2. Il parere della commissione di cui all’articolo 3 deve:a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determina-

zione del compenso;b) indicare in modo specifico l’incidenza di ciascun elemento di

valutazione sul risultato finale;c) consentire il confronto tra l’incidenza di cui alla lettera b) e

l’incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini delladeterminazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioniequiparabili.

3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinatain modo da assicurare una percentuale non differenziata di utileper ogni concessionario sulla base dei dati di redditività media e deicosti medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni conces-sionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunqueconto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del persona-le obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola con-cessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale eccedale necessità operative riconosciute alla concessione; si tiene contoaltresì, con riferimento all’ultimo biennio, dell’ammontare globaledelle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo dioperazioni, dell’indice di morosità e di quello di inesigibilità. Laremunerazione è articolata come segue:

a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti,uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentualedelle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimoe di un importo massimo;

b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo,uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentualedelle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimoe di importo massimo, tenendo conto dei costi specifici e del preve-dibile ammontare globale di tali somme;

c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla let-tera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopola notifica dell’avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali,stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo contodell’ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e del-l’incidenza di esso sull’ammontare complessivo delle altre forme diriscossione;

d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, diffe-renziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione alprevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rim-

borsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari aisensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazionecalcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente com-ma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione è quellorisultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicatidall’ISTAT.

4. Ai concessionari spetta, altresì, il rimborso delle spese delleprocedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempi-menti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentitoil parere del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il paga-mento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi dicui alla lettera b) del comma 3, nei casi in cui non è previsto ilpagamento spontaneo prima dell’iscrizione al ruolo, nonchè ilrimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle proce-dure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato,inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi inrate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio,giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordina-tivi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza etratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione diuna corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti di-retti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopraindicate. Per i crediti per i quali è intervenuto provvedimento disgravio è altresi’ a carico dello Stato e degli altri enti impositori ilpagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle pro-cedure esecutive.

6. Sono invece a carico dei contribuenti:a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei

casi in cui è previsto il pagamento spontaneo prima dell’iscrizione aruolo;

b) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli

interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle sommeiscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con de-creto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassibancari attivi.

7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionarioun compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e dellespese, da determinarsi d’accordo con gli enti interessati in relazioneai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adegua-ta remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazionedel compenso è stabilita dal servizio centrale, il quale provvede conatto motivato.

8. Al fine di assicurare la permanenza dell’equilibrio economicodi ogni singola gestione viene effettuata, con periodicità biennale,la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rim-borsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione pro-grammato dal Governo per il biennio successivo, nonchè delle even-tuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conse-guenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione prov-vede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto coni Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-mica, entro il 30 settembre dell’ anno precedente a quello di entratain vigore dello stesso decreto.

8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative,il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli entipubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conse-guenza l’ammontare nazionale complessivo dei compensi in mi-sura superiore al 10 per cento, il Ministro delle finanze, di con-certo con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanareentro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzionidelle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in mododa assicurare la permanenza dell’equilibrio economico. La nuo-va misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di rece-dere a norma dell’articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì,

n. 6/98 – Pag. 6617/02/1998

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esercitabile qualora sia inutilmente decorso l’ulteriore termine di120 giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato ilpredetto decreto ministeriale (Comma aggiunto dall'art. 5, com-ma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L28/02/1997, n. 30).

Art. 31(Primo acconto di imposta)

1. Per il primo periodo di imposta nel quale, anorma degli articoli 36 e 37, l’imposta è applicabi-le, l’acconto di cui all’articolo 30, comma 2, da ver-sare in due rate di pari importo, è commisurato al120 per cento della imposta figurativa liquidabilesul valore della produzione netta realizzato nel pe-riodo di imposta precedente, determinato secondole disposizioni degli articoli da 4 a 11 e risultanteda un apposito prospetto redatto su stampato con-forme al modello approvato con decreto del Mini-stro delle finanze da allegare alla prima dichiara-zione dei redditi da presentare a decorrere dalla datadi entrata in vigore del presente decreto ovvero, peri soggetti non tenuti alla presentazione di essa, ri-sultante da apposita dichiarazione, redatta e sotto-scritta a norma dell’articolo 19, da presentare nelmese di giugno dell’anno di entrata in vigore delpresente decreto.

Art. 32(Violazioni relative alla dichiarazione)

1. Nel caso di omessa presentazione della di-chiarazione, si applica la sanzione amministrativadal centoventi al duecentoquaranta per cento del-l’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimodi lire cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, siapplica la sanzione da lire cinquecentomila a liredue milioni.

2. Se nella dichiarazione è indicato un imponi-bile inferiore a quello accertato o, comunque, un’im-posta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzio-ne amministrativa da una a due volte l’ammontaredella maggiore imposta dovuta.

3. Per maggiore imposta si intende la differen-za tra l’ammontare del tributo liquidato in base al-l’accertamento e quello liquidabile in base alla di-chiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-terdel decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 600 (vedi pagg. 687-688), come so-

stituiti dall’articolo 13, comma 1, del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 33(Violazioni relative al contenuto e alladocumentazione delle dichiarazioni)

1. Fuori dai casi previsti nell’articolo 32 se ladichiarazione non è redatta in conformità al modelloapprovato dal Ministro delle finanze ovvero in essasono omessi o non sono indicati in maniera esatta ecompleta dati rilevanti per l’individuazione del con-tribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rap-presentante, nonché per la determinazione del tribu-to, oppure non è indicato in maniera esatta e comple-ta ogni altro elemento prescritto per il compimentodei controlli, si applica la sanzione amministrativada lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di man-canza o incompletezza degli atti e documenti deiquali è prescritta l’allegazione alla dichiarazione ol’esibizione all’ufficio.

Art. 34(Ritardato o omesso versamento dell’imposta)

1. In caso di ritardato o omesso versamento del-l’imposta, in acconto o a saldo, o di versamento inmisura inferiore a quella dovuta, si applica la san-zione amministrativa pari al trenta per cento del-l’imposta non versata. Identica sanzione si applicanei casi di liquidazione della maggiore imposta aisensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (vedi pagg. 687-688), come sostituiti dall’arti-colo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241.

2. Sugli importi non versati o versati in ritardosono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 9 deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settem-bre 1973, n. 602 (vedi pag. 691).

Art. 35(Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità)

1. Per le violazioni degli obblighi relativi allatenuta o conservazione della contabilità si applica-

Pag. 662 – n. 6/98 7/02/1998

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no le sanzioni previste in materia di imposte direttee di imposta sul valore aggiunto.

Art. 36(Decorrenza dell’imposta e abolizione di

contributi e tributi)

1. Salvo quanto disposto dall’articolo 37, l’im-posta regionale sulle attività produttive si applica adecorrere dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto e dalla medesima data sono aboliti:

a) i contributi per il servizio sanitario nazio-nale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio1986, n. 41 (1), come da ultimo modificato dall’ar-ticolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contri-buto dello 0,2 per cento di cui all’articolo 1, terzocomma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (2),e all’articolo 20, ultimo comma, della legge 12 ago-sto 1962, n. 1338 (3), e la quota di contributo perl’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ec-cedente quella prevista per il finanziamento delleprestazioni economiche della predetta assicurazio-ne di cui all’articolo 27 della legge 9 marzo 1989,n. 88 (4);

b) l’imposta locale sui redditi di cui al titoloIII del testo unico delle imposte sui redditi, appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986 n. 917;

c) l’imposta comunale per l’esercizio di im-prese e di arti e professioni, di cui al titolo I deldecreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

d) la tassa sulla concessione governativa perl’attribuzione del numero di partita IVA, di cui al-l’articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Pre-sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (5),come sostituita dal decreto del Ministro delle fi-nanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;

e) l’imposta sul patrimonio netto delle im-prese, istituita con decreto-legge 30 settembre1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 novembre 1992, n. 461.

2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributiaboliti indicati nel comma 1, i cui presupposti diimposizione si verificano anteriormente alla datadalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passi-

vi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati an-che successivamente a tale data.

Nota (1)

L 28 febbraio 1986, n. 41 (1)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 86)

Art. 31

[1. La quota di contributo per le prestazioni del Servizio sanitarionazionale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori, pubblici eprivati, comprensiva dell’aliquota aggiuntiva prevista dall’art. 4 delD.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla L.17 agosto 1974, n. 386, è fissata nella misura del 10,95% dellaretribuzione imponibile, di cui il 9,6 per cento a carico dei datori dilavoro e l’1,35 per cento è ridotta, per gli anni 1986 e 1987, rispet-tivamente al 5,60% e al 7,60% per i datori di lavoro di cui all’art. 3,comma 1, lett. d) D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, conmodificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Sono soppressi i contributi istituiti dall’art. 2 della L. 30 otto-bre 1953, n. 841, successivamente modificato dall’art. 4 della L. 6dicembre 1971, n. 1053, posti a carico delle amministrazioni stata-li, delle aziende autonome e dell’Ente Ferrovie dello Stato sui trat-tamenti pensionistici dagli stessi erogati.

3. Le economie risultanti nei bilanci delle aziende autonome edell’Ente Ferrovie dello Stato conseguenti all’applicazione del com-ma precedente sono recuperate mediante corrispondente riduzionedei trasferimenti comunque ad essi spettanti a carico dello Stato.

4. Per tutti gli aventi diritto alle indennità economiche di materni-tà, restano fermi i contributi stabiliti dalla L. 30/12/1971, n. 1204, esuccessive modificazioni.

5. I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventidiritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misu-re indicate nell’allegata tabella G.

6. Le aliquote stabilite nei precedenti commi sono applicate, siaper quanto riguarda il contributo a carico dei dipendenti che perquello a carico dei datori di lavoro, sull’intera retribuzione imponibi-le come individuata dall’art. 12 della L. 30/04/1969, n. 153, conesclusione delle somme corrisposte a titolo di diaria o indennità ditrasferta fino all’ammontare esente da imposizione fiscale. Restanofermi i minimali di retribuzione imponibile fissati per ciascun annocon decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sen-si dell’art. 1 D.L. 29/07/1981, n. 402, convertito, con modificazioni,nella L. 26/09/1981, n. 537. Restano altresì confermate le retribuzio-ni medie e convenzionali previste per particolari categorie di lavora-tori ai sensi delle disposizioni in vigore e determinate con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale.

7. È soppresso il comma 23 dell’art. 4 D.L. 12/09/1983, n. 463,convertito, con modificazioni, nella L. 11/11/1983, n. 638, e suc-cessive modificazioni.

8. Per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dagli arti-giani, dagli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiaricoadiutori, dai liberi professionisti, nonchè dai lavoratori dipen-denti e pensionati, è dovuto un contributo, comprensivo di quello dicui all’art. 4 D.L. 08/07/1974, n. 264 convertito, con modificazioni,nella L. 17/08/1974, n. 386 stabilito nella misura del 7,5% del red-dito complessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno precedente a quellocui il contributo si riferisce con esclusione dei redditi già assogget-tati a contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazio-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

nale e dei redditi da pensione. I redditi dominicali e agrari, deifabbricati e di capitale concorrono, per la parte eccedente, com-plessivamente, i 4 milioni di lire (2).

9. Il contributo di cui al precedente comma 8 è dovuto anche daicoltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti nonchèda ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari. Il con-tributo predetto è ridotto al 50% per i redditi delle aziende agricolesituate nei territori montani di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 601,nonchè nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art.15 della L. 27/12/1977, n. 984 (2).

10. Il contributo dovuto dai soggetti di cui ai precedenti commi 8e 9, con esclusione dei soggetti titolari di reddito da lavoro dipen-dente e assimilato, non può comunque essere inferiore rispettiva-mente alla somma annua di L. 648.000 e di L. 324.000, frazionabileper i mesi di effettiva attività svolta nell’anno. Per le aziende diret-to-coltivatrici, coloniche e mezzadrili ubicate nei territori montanidi cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 601, nonchè nelle zone agricole svan-taggiate delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984,la misura predetta è ridotta del 50%.

11. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario naziona-le, dovuto ai sensi dell’art. 63 della L. 23/12/1978, n. 833, nel testomodificato dall’art. 15 D.L. 01/07/1980, n. 285, convertito, con mo-dificazioni, nella L. 08/08/1980, n. 441, è stabilito nella misura del7,5% del reddito complessivo ai fini dell’IRPEF per l’anno relativoa quello cui il contributo si riferisce. Il relativo versamento saràeffettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno suc-cessivo a quello cui il contributo si riferisce. Restano ferme le di-sposizioni vigenti per la determinazione del contributo per le pre-stazioni del Servizio sanitario nazionale a carico dei cittadini stra-nieri (2).

12. I soggetti di cui al comma 11, che siano tenuti al pagamentodel contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionaleper un periodo inferiore all’anno, hanno l’obbligo del versamentodel contributo determinato ai sensi del comma predetto, decurtatodelle somme già pagate come contributo per le prestazioni del Ser-vizio sanitario nazionale ai sensi dei commi 1, 8, 9 e 10. Il relativoversamento sarà effettuato in unica soluzione entro il 30 giugnodell’anno successivo a quello cui il contributo si riferisce.

13. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionaledi cui ai commi 1, 8, 9 e 11 del presente articolo si applicano sullaquota degli imponibili complessivi assoggettabili a contribuzionenon superiore a L. 40.000.000 annue.

14. Sulla quota eccedente il suddetto importo, e fino al limite di L.100.000.000 annue, è dovuto un contributo di solidarietà nella mi-sura del 4%.

15. Sui redditi da lavoro dipendente, la misura contributiva di cuial comma precedente è così ripartita: 3,80% a carico del datore dilavoro e 0,20% a carico del lavoratore.

16. Fino al 31 dicembre 1986, resta fermo il contributo per le pre-stazioni del Servizio sanitario nazionale fissato dall’articolo 6, com-ma 1, lett. a), della L. 28/07/1967, n. 669, dall’art. 22 della L. 19/01/1955, n. 25, e dell’art. 11, lett. a), della L. 13/03/1958, n. 250.

17. (Omissis)18. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere

dal 1 gennaio 1986. Per i lavoratori dipendenti tali disposizioni siapplicano a decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio1986.]

(1) Articolo soppresso dall’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.

(2) Vedi quanto stabilito dall’art. 4, comma 1, del DL 23/02/1995, n. 41, conv.,con mod., dalla L 22/03/1995, n. 85 in base al quale: «A decorrere dall’anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sani-tario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell’articolo 31 della legge 28febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è determinato nella misuradel 6,6 per cento.»

Nota (2)

Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 3, della L 31/12/1961,n. 1443 soppresso dall’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446: «[Con la stessa decorrenza è dovuta altresì una ad-dizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribu-zioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta perl’assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31dicembre 1961.]».

Nota (3)

Si riporta il testo dell’articolo 20, ultimo comma, della L 12/08/1962, n. 1338 soppresso dall’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446: «[In aumento alle misure del contributo di cuiai precedenti commi, si applicano le seguenti quote di contribuzio-ne, previste dall’art. 1 della L. 31 dicembre 1961, n. 1443, ai finidel finanziamento dell’assistenza di malattia ai pensionati: il 2,80per cento della retribuzione imponibile, fino a tutto il periodo dipaga precedente a quello in corso al 1° gennaio 1964, data in cui— ai sensi dell’art. 5 della citata L. 31 dicembre 1961, n. 1443 —l’onere per l’assistenza di malattia ai pensionati è posto a caricodelle rispettive gestioni dell’assicurazione contro le malattie dei la-voratori in attività di servizio, mediante adeguamento delle misuredei relativi contributi con l’osservanza dei criteri di ripartizione del-l’onere tra datori di lavoro e lavoratori prevista per il funziona-mento di ciascuna gestione; lo 0,20 per cento della retribuzioneimponibile, fino all’intera copertura della parte di onere per l’as-sistenza di malattia ai pensionati non fronteggiata dalla disponibi-lità del Fondo per l’adeguamento delle pensioni e per l’assistenzadi malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 1° gennaio 1962.Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, diconcerto conil Ministro per il tesoro, sarà stabilita la data di cessa-zione dell’applicazione della quota anzidetta in corrispondenza dellaavvenuta copertura dell’onere di cui trattasi.]».

Nota (4)

L 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza socialee dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortunisul lavoro

Art. 27Contributo per l’assicurazione obbligatoria

contro la tubercolosi (1)

[1. A decorrere dall’anno successivo all’entrata in vigore dellapresente legge, il contributo per l’assicurazione obbligatoria con-tro la tubercolosi è destinato, per la quota dello 0,35 per cento oper il minor contributo dovuto, al finanziamento delle prestazionieconomiche della suddetta assicurazione e per la parte residua alfinanziamento delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale. Conla stessa decorrenza non si applicano all’INPS le disposizioni di cuiall’articolo 69, primo comma, lettere b) e d), della legge 23 dicem-bre 1978, n. 833, all’articolo 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692,all’articolo 2 della legge 29 maggio 1967, n. 369, e all’articolo 7della legge 8 agosto 1972, n. 457.]

(1) Articolo soppresso dall’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.

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Nota (5)

DPR 26 ottobre 1972, n. 641

Disciplina delle tasse sulle concessioni governative

Tariffa

Art. 24 (1)

[1. Attribuzione del numero di partita IVA (art. 35 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633):

a) alle società di ogni tipo e agli enti pubblici e privati con osenza personalità giuridica, diversi dalle società, aventi per ogget-to esclusivo o principale attività commerciali o agricole nonchè alleassociazioni costituite da persone fisiche per l’esercizio in formaassociata di arti e professioni:

tassa per l’attribuzione e annuale .................................250.000 b) ai soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a): tassa per l’attribuzione e annuale ................................100.000

NOTE

1. La tassa non è dovuta, per l’attribuzione del numero di partitaIVA ai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel ter-ritorio dello Stato e agli enti, associazioni ed altre organizzazioni dicui all’art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi agli effettidell’imposta sul valore aggiunto, in relazione agli acquisti intraco-munitari effettuati.

2. La tassa per l’attribuzione deve essere pagata prima della pre-sentazione della dichiarazione di inizio della attività, nella qualedevono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.Quella annuale deve essere corrisposta entro il termine di versa-mento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno prece-dente, mediante delega alle aziende e agli istituti di credito o trami-te uffici postali che provvedono a versarla alle sezioni della tesore-ria provinciale dello Stato. Per la mancata indicazione degli estremidell’attestazione di versamento nella dichiarazione di inizio dell’at-tività, si applica la soprattassa in misura pari a quella della tassa.

3. La tassa annuale non è più dovuta a partire dall’anno solaresuccessivo a quello in cui è cessata l’attività a condizione che larelativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre ov-vero, se la cessazione è avvenuta in tale mese, entro il 31 gennaiosuccessivo.

4. Gli imprenditori, le società e gli enti sono esonerati dall’obbli-go di pagamento della tassa annuale, a partire dall’anno solaresuccessivo a quello in cui è stato adottato il relativo provvedimentogiurisdizionale o amministrativo, durante la procedura di fallimen-to, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativao di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gen-naio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile1979, n. 95; per le società e gli enti l’esonero compete anche du-rante la liquidazione ordinaria, a partire dall’anno solare successi-vo a quello di nomina dei liquidatori.]

(1) Articolo soppresso dall’art. 36, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446.

Art. 37(Soggetti con periodo di imposta non coincidente

con l’anno solare)

1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di

imposta non coincide con l’anno solare l’applica-zione dell’imposta regionale sulle attività produtti-ve e l’abolizione dei contributi e dei tributi indicatinell’articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), han-no effetto dal primo periodo di imposta che ha ini-zio successivamente alla data di entrata in vigoredel presente decreto.

2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 peri soggetti ivi indicati il cui periodo di imposta è incorso alla data di entrata in vigore del presente de-creto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell’annoprecedente, l’applicazione dell’imposta regionalesulle attività produttive e l’abolizione dei contribu-ti e tributi indicati nel medesimo comma 1 hannoeffetto dalla data di inizio del predetto periodo.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono scom-putare dall’acconto di cui all’articolo 31 i dodicesimidell’imposta e della tassa di cui all’articolo 36, com-ma 1, lettere c) e d), dovute per l’anno precedente aquello di entrata in vigore del presente decreto erelativi ai mesi interi compresi tra la data dalla qua-le ha effetto nei loro confronti, a norma del medesi-mo comma 2, l’abolizione dei predetti tributi e quel-la di entrata in vigore del presente decreto nonchél’importo dei contributi di cui alla lettera a) delmedesimo comma dell’articolo 36 eventualmenteversati con riferimento ai predetti mesi. Non si faluogo in ogni caso al rimborso degli importi nonscomputati.

Art. 38(Determinazione del Fondo sanitario nazionale)

1. Al fine della determinazione del Fondo sani-tario nazionale di parte corrente e delle specifichequote da assegnare alle regioni si considera comedotazione propria delle medesime il gettito dell’ad-dizionale regionale all’imposta sul reddito delle per-sone fisiche prevista dall’articolo 50, ed il 90 percento del gettito dell’imposta regionale sulle attivi-tà produttive al netto delle quote attribuite allo Sta-to di cui all’articolo 26.

2. I contributi per il Servizio sanitario nazionaleriscossi nell’anno di entrata in vigore del presentedecreto relativi a presupposti di imposizione verifi-catisi anteriormente costituiscono per il medesimoanno dotazione propria delle regioni ai fini della de-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

terminazione delle quote di Fondo sanitario naziona-le di parte corrente da assegnare alle stesse.

3. A decorrere dal 1998, la partecipazione delleregioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Ser-vizio sanitario nazionale stabilita dall’articolo 12,comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è commi-surata alle risorse provenienti dal Fondo sanitarionazionale e dai gettiti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 39(Ripartizione del Fondo sanitario nazionale)

1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità,d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, deliberaannualmente l’assegnazione in favore delle regioni,a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitarionazionale di parte corrente, tenuto conto dell’im-porto complessivo presunto del gettito dell’addizio-nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche dicui all’articolo 50 e della quota del gettito dell’im-posta regionale sulle attività produttive, di cui al-l’articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna regio-ne. Il CIPE con le predette modalità provvede entroil mese di febbraio dell’anno successivo all’asse-gnazione definitiva in favore delle regioni delle quo-te del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, adesse effettivamente spettanti. Il Ministro del teso-ro, del bilancio e della programmazione economi-ca, è autorizzato a procedere alle risultanti compen-sazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario na-zionale, parte corrente, erogate per il medesimoanno.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, è autorizzato a conce-dere alle regioni e alle province autonome di Trentoe di Bolzano anticipazioni mensili da accreditare aiconti correnti di cui all’articolo 40, comma 1, inessere presso la tesoreria centrale dello Stato, neilimiti di un dodicesimo dell’importo complessivopresunto del gettito dell’addizionale e della quotadi imposta di cui al comma 1, alle stesse attribuitinonché delle quote del Fondo sanitario nazionale diparte corrente deliberate dal CIPE, in favore dellemedesime regioni, in ciascun anno; nelle more del-

la deliberazione del CIPE le predette anticipazionimensili sono commisurate all’importo complessi-vo presunto dei gettiti dell’addizionale e della quo-ta d’imposta predetti, ovvero limitatamente all’an-no 1998 all’importo complessivo presunto dei con-tributi sanitari, e delle quote del Fondo sanitarionazionale relativi all’anno precedente.

3. Alla copertura dell’eventuale differenza tral’ammontare dei gettiti di cui al comma 1 previstiin sede di riparto del Fondo sanitario nazionale equello effettivamente riscosso dalle regioni si prov-vede mediante specifica integrazione del Fondo sa-nitario nazionale quantificata dalla legge finanzia-ria.

4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tieneconto, per l’anno di entrata in vigore del presentedecreto, dei contributi di cui al comma 2 dell’arti-colo 38.

5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell’arti-colo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502.

Art. 40(Modalità per il riversamento dell’Irap e

dell’addizionale Irpef)

1. Ai fini del versamento dell’imposta regiona-le sulle attività produttive e dell’addizionale regio-nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche dicui all’articolo 50 alle regioni, sono istituiti pressola tesoreria centrale dello Stato specifici conti cor-renti infruttiferi intestati alle regioni e alle provin-cie autonome di Trento e Bolzano e, presso le sezio-ni di tesoreria provinciale dello Stato operanti neicapoluoghi di regione e nelle predette provincie au-tonome, specifiche contabilità speciali di girofondiintestate alle stesse regioni e provincie autonome.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bi-lancio e della programmazione economica, di con-certo con il Ministro delle finanze, sentita la Confe-renza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità diriversamento delle somme riscosse sui conti di cuial comma 1.

3. Al fine del versamento dell’imposta regiona-le sulle attività produttive e dell’addizionale regio-nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche dicui all’articolo 50 non si applica il secondo comma

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dell’articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923,n. 2440 (1).

Nota (1)

RD 18 novembre 1923, n. 2440

Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sullacontabilità generale dello Stato

Art. 63

[1] Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministra-zioni centrali, con la procedura di cui al precedente art. 55, vengo-no disposti pagamenti per i titoli seguenti:

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazionio gestioni autonome;

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio;c) somme da versare con imputazione ad entrate di bilancio;d) somme dovute dallo Stato e da compensare, ai termini degli

articoli 1285 e 1286 del codice civile;e) ritenute per imposte, tasse e titoli diversi da versare allo Stato o

ad enti autonomi;f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effet-

tivo movimento di denaro.[2] Le ritenute, di cui alla lettera e), dovute alto Stato, possono

essere regolate con procedimenti semplificati, da stabilirsi con de-creti del Ministro delle finanze in base a valutazioni medie sull’inte-ro stanziamento di ciascun capitolo.

[3] Gli ordinativi di cui al presente articolo si estinguono di regolamediante commutazione in quietanza.

[4] II regolamento stabilisce se ed in quali casi detti ordinativiabbiano effetto definitivo nei riguardi del bilancio mediante sem-plici registrazioni nelle scritture.

[5] Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendied assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli, nonchéal pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell’am-ministrazione dello Stato.

[6] Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento diqualsiasi altra spesa quando la amministrazione lo giudichi oppor-tuno.

Art. 41(Determinazione delle eccedenze)

1. Per le regioni a statuto ordinario le ecceden-ze annuali di risorse finanziarie sono costituite dal-la differenza tra il gettito dell’imposta regionalesulle attività produttive, al netto della quota desti-nata al finanziamento dell’assistenza sanitaria, el’ammontare delle quote di cui agli articoli 26 e 27e delle spettanze a titolo di fondo perequativo de-terminate in applicazione dell’articolo 3, commi 2e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1).

2. Per le regioni a statuto speciale che accedonoal Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali

di risorse finanziarie sono costituite dalla differen-za tra il gettito dell’imposta regionale sulle attivitàproduttive, al netto della quota destinata alla sanitàe di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e l’ammonta-re delle compartecipazioni ai tributi erariali soppres-si, convenzionalmente incrementati del tasso di cre-scita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, etenendo anche conto degli effetti indiretti derivantidall’ampliamento delle basi imponibili degli altritributi compartecipati.

3. Per le regioni a statuto speciale e le provinceautonome di Trento e di Bolzano che non accedonoal Fondo sanitario nazionale le eccedenze annualidi risorse finanziarie sono determinate sottraendodall’ammontare del gettito dell’imposta regionalesulle attività produttive, al netto delle quote di cuiagli articoli 26 e 27, dell’addizionale regionale al-l’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al-l’articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei contribu-ti sanitari di cui all’articolo 38, comma 2, l’ammon-tare dei contributi sanitari riscossi nell’anno 1997,convenzionalmente aumentati del tasso di crescitadel prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, non-ché l’ammontare delle compartecipazioni ai tributierariali soppressi, anch’essi convenzionalmente in-crementati del tasso di crescita del prodotto internolordo per il 1998 e 1999, e tenendo conto degli ef-fetti indiretti derivanti dall’ampliamento delle basiimponibili degli altri tributi compartecipati.

Nota (1)

L 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 3, commi 2, 3, 4 e 12

2. A decorrere dall’anno 1997, è istituito nello stato di previsionedel Ministero del tesoro un fondo perequativo per la corresponsionein favore delle regioni di un importo pari alla differenza tra l’am-montare del gettito realizzato nell’anno 1996 ai sensi dei commi da12 a 14 del presente articolo e l’ammontare dei trasferimenti indica-ti nella tabella C allegata alla presente legge; tale importo è aumen-tato per gli anni successivi del tasso programmato di inflazione pre-visto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Per ogni anno a partire dal 1998, l’aumento percentuale dellaquota spettante a ciascuna regione è calcolato con riferimento alladifferenza, calcolata sui valori per abitante, tra importo dei trasferi-menti soppressi rilevato nella tabella C allegata alla presente legge egettito dell’accisa rilevato due anni prima. Per le regioni ove taledifferenza è inferiore al valore medio, le quote del fondo perequati-vo aumentano in relazione diretta a tale differenza, in misura pari a

n. 6/98 – Pag. 6677/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

zero per la regione ove la differenza è minima e pari al tasso d’infla-zione programmato per la regione ove tale differenza è massima.Quando in una regione il gettito dell’accisa diventa superiore ai tra-sferimenti soppressi, la quota del fondo perequativo viene ridotta inmisura pari al 50 per cento della eccedenza. Per le regioni ove taledifferenza è superiore al valore medio e per le regioni del Mezzo-giorno, le quote del fondo perequativo delle singole regioni aumen-tano tutte in misura pari al tasso d’inflazione programmato.

4. Al fine di far fronte ad eventuali difficoltà di cassa segnalatedalle regioni a statuto ordinario, il Ministero del tesoro è autorizzatoa concedere anticipazioni straordinarie di cassa, senza interessi, neilimiti delle differenze presunte risultanti dalla tabella C allegata allapresente legge, con regolamentazione da effettuare nell’anno suc-cessivo, a valere sulle erogazioni di cui al comma 2. Le regionisono autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci in distinti capitoli dientrata la quota dell’accisa di cui ai commi da 12 a 14 del presentearticolo e l’ammontare presunto del fondo perequativo ad esse spet-tante negli importi rispettivamente indicati dalla tabella C; il limitedi indebitamento e delle anticipazioni ordinarie di cassa non puòcomunque essere inferiore a quello determinato per l’anno 1995.

5-11 (Omissis)12. A decorrere dal 1° gennaio 1996 una quota dell’accisa sulla

benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sullabenzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 271000 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, è attribuitaalla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo,a titolo di tributo proprio. L’ammontare della predetta quota vieneversato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa in appositacontabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesore-ria provinciale dello Stato denominata «Accisa sulla benzina da de-volvere alle regioni a statuto ordinario». Le predette somme sonotrasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso laTesoreria centrale dello Stato intestato con la medesima denomina-zione. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base deiquantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribu-zione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico dicui all’articolo 3 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, converti-to, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successi-ve modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, di concertocon il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di applica-zione delle disposizioni del presente comma.

Art. 42(Versamento delle eccedenze)

1. A decorrere dall’anno 1999, il Fondo pere-quativo di cui all’articolo 3, comma 2, della legge28 dicembre 1995, n. 549 (vedi nota (1) all’art.41), è soppresso.

2. A partire dall’esercizio 1998 è istituito nellostato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-lancio e della programmazione economica un fon-do di compensazione interregionale alimentato dal-le eccedenze finanziarie realizzate dalle regioni astatuto ordinario, secondo quanto previsto dall’arti-colo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate,nei limiti delle occorrenze finanziarie, in favore delleregioni che presentano una perdita di entrata. In caso

di insufficienza del fondo si provvede con risorse acarico del bilancio dello Stato.

3. Il Fondo di compensazione interregionale dicui al comma 2 è determinato in via definitiva nel-l’anno successivo a quello di riferimento sulla basedel gettito dell’imposta regionale sulle attività pro-duttive effettivamente realizzato.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilan-cio, della programmazione economica, di concerto conil Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di versa-mento delle eccedenze di cui al comma 2 all’entratadel bilancio dello Stato per la riassegnazione delle som-me necessarie al Fondo di compensazione interregio-nale, anche mediante trattenute periodiche delle pre-sumibili eccedenze a valere sugli appositi conti accesipresso la tesoreria centrale dello Stato.

5. A decorrere dall’anno 1998 cessano le antici-pazioni straordinarie di cassa di cui all’articolo 3,comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. A decorrere dall’anno 1998 la trattenuta dicui all’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 18gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è effettuata sulleerogazioni di cui all’articolo 3, comma 12, della leg-ge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Relativamente alle regioni a statuto specialeed alle provincie autonome di Trento e di Bolzanole eccedenze positive o negative di risorse di cuiall’articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensateper gli anni 1998 e 1999, nel rispetto degli statuti diautonomia mediante variazioni delle quote del fon-do sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni,modifica delle quote variabili previste ai sensi de-gli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilan-cio dello Stato. A partire dall’anno 2000 non si dàluogo a recupero delle eccedenze, ma si procede at-traverso il trasferimento di nuove funzioni ammini-strative, definite con le procedure fissate dai rispet-tivi statuti di autonomia, fino all’esaurimento delleeccedenze medesime.

Art. 43(Riferimenti sistematici)

1. Le disposizioni del presente titolo che fannoindistintamente riferimento alle regioni o al loro

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

territorio devono intendersi riferite, per la regioneTrentino-Alto Adige, alle provincie autonome diTrento e Bolzano o al loro territorio.

2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autono-mie speciali e gli enti locali devono essere discipli-nati in modo tale da mantenere il necessario equili-brio finanziario.

Art. 44(Adeguamento dei trattati internazionali)

1. Ai fini dell’applicazione dei trattati interna-zionali in materia tributaria, l’imposta regionale sulleattività produttive è equiparata ai tributi erariali abo-liti con l’articolo 36.

Art. 45(Disposizioni transitorie)

1. Per i soggetti che operano nel settore agrico-lo, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio1998 e per i tre successivi, l’aliquota è stabilita, ri-spettivamente, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5 edel 3,75 per cento.

2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per ilperiodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e peri due successivi, l’aliquota è stabilita, rispettivamen-te, nelle misure del 5,4, del 5 e del 4,75 per cento.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sonostabiliti, tenuto conto della base imponibile dell’im-posta sulle attività produttive, gli ammontari in va-lore assoluto e percentuale del maggior carico im-positivo rispetto a quello derivante dai tributi e con-tributi soppressi ai sensi degli articoli 36 e 51, com-ma 1, in base ai quali fissare l’entità della riduzionedell’acconto dovuto ai fini della stessa imposta de-terminato ai sensi dell’articolo 31, nonché le moda-lità applicative e quelle relative ai commi da 4 a 6.La predetta riduzione non può comportare una di-minuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lireper l’anno 1998, a 250 miliardi di lire per l’anno1999 e a 125 miliardi di lire per l’anno 2000.

4. I soggetti per i quali l’applicazione delle di-sposizioni di cui al comma 3 determina un ammon-tare dell’acconto IRAP diverso da quello che risul-terebbe in via ordinaria, applicano le disposizionidi cui al comma 3 anche per la determinazione del-

l’imposta dovuta all’esercizio in corso al 1° genna-io 1998, prendendo a riferimento i tributi o contri-buti che sarebbero stati dovuti in tale anno in assen-za della loro soppressione.

5. Per i soggetti che esercitano la propria attivi-tà nel territorio di più regioni e che applicano ledisposizioni del comma 3, l’imposta da versare allesingole regioni è determinata in misura proporzio-nale alla base imponibile regionale; per i medesimisoggetti il credito di imposta di cui al comma 6 deveessere ripartito in misura proporzionale alla baseimponibile regionale.

6. La differenza tra l’imposta dovuta in via or-dinaria per l’anno 1998 e l’imposta effettivamentepagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4,costituisce credito di imposta, ai fini del versamen-to dell’imposta regionale sulle attività produttive,nella misura del 50 per cento per l’anno 1999 e del25 per cento per l’anno 2000.

TITOLO II

Revisione degli scaglioni, delle aliquote edelle detrazioni dell’imposta sul reddito

delle persone fisiche, istituzionedell’addizionale regionale all’imposta

sul reddito delle persone fisiche

Art. 46(Revisione delle aliquote e del numero degli

scaglioni di reddito)

1. Il comma 1 dell’articolo 11 del testo unicodelle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 (vedi pag. **** ), è sostituito dal seguente:

«1. L’imposta lorda è determinata applicandoal reddito complessivo, al netto degli oneri deduci-bili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote perscaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000 ......................... 18,5%b) oltre lire 15.000.000 e fino a

lire 30.000.000..................................... 26,5%c) oltre lire 30.000.000 e fino a

lire 60.000.000...................................... 33,5%d) oltre lire 60.000.000 e fino a

lire 135.000.000.............................. 39,5%

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

e) oltre lire 135.000.000 .................... 45,5%.».

Art. 47(Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia)

1. L’articolo 12 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituitodal seguente: «Art. 12 (Detrazioni per carichi di fa-miglia) — 1. Dall’imposta lorda si detraggono percarichi di famiglia:

a) per il coniuge non legalmente ed effettiva-mente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo nonsupera lire 30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo èsuperiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è su-periore a lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo èsuperiore a lire 100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturaliriconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati,nonché per ogni altra persona indicata nell’articolo433 del codice civile che conviva con il contribuen-te o percepisca assegni alimentari non risultanti daprovvedimenti dell’autorità giudiziaria, complessi-vamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che han-no diritto alla detrazione in proporzione all’effetti-vo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l’altro genitore manca o non ha ricono-sciuto i figli naturali e il contribuente non è coniu-gato o se coniugato, si è successivamente legalmenteed effettivamente separato, ovvero se vi sono figliadottivi, affidati o affiliati del solo contribuente equesti non è coniugato o, se coniugato, si è succes-sivamente ed effettivamente separato, la detrazioneprevista alla lettera a) del comma 1 si applica per ilprimo figlio e per gli altri figli si applica la detra-zione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettanoa condizione che le persone alle quali si riferisconopossiedano un reddito complessivo, computando an-che le retribuzioni corrisposte da enti e organismiinternazionali, rappresentanze diplomatiche e conso-lari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa

Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e daglienti centrali della Chiesa cattolica, non superiore alire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rap-portate a mese e competono dal mese in cui si sonoverificate a quello in cui sono cessate le condizionirichieste.».

Art. 48(Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo

e di impresa e trattamento tributario delleindennità di fine rapporto)

1. L’articolo 13 del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernentele altre detrazioni dall’imposta, è sostituito dal se-guente: «Art. 13 (Altre detrazioni) — 1. Se alla for-mazione del reddito complessivo concorrono uno opiù redditi di lavoro dipendente spetta una detrazio-ne dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavo-ro o di pensione nell’anno, anche a fronte delle spe-se inerenti alla produzione del reddito, secondo iseguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l’ammontare complessi-vo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l’ammontare complessi-vo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l’ammontare complessi-vo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

g) lire 1.050.000 se l’ammontare complessi-vo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire15.900.000 ma non a lire 30.000.000;

h) lire 950.000 se l’ammontare complessivo

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

i) lire 850.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

l) lire 750.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

m) lire 650.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

n) lire 550.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

o) lire 450.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

p) lire 350.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

q) lire 250.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

r) lire 150.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

s) lire 100.000 se l’ammontare complessivodei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivoconcorrono soltanto trattamenti pensionistici di im-porto complessivamente non superiore a lire18.000.000 e il reddito dell’unità immobiliare adi-bita ad abitazione principale e delle relative perti-nenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata alperiodo di pensione nell’anno, di lire 70.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivoconcorrono uno o più redditi di lavoro autonomo dicui al comma 1 dell’articolo 49 o di impresa di cuiall’articolo 79, spetta una detrazione dall’impostalorda, non cumulabile con quella prevista dal com-ma 1, pari a:

a) lire 700.000 se l’ammontare complessivo deiredditi di lavoro autonomo e di impresa non superalire 9.100.000;

b) lire 600.000 se l’ammontare complessivo deiredditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore

a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;c) lire 500.000 se l’ammontare complessivo dei

redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiorea lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 400.000 se l’ammontare complessivo deiredditi di lavoro autonomo e di impresa è superiorea lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 300.000 se l’ammontare complessivo deiredditi di lavoro autonomo e di impresa è superiorea lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 200.000 se l’ammontare complessivo deiredditi di lavoro autonomo e di impresa è superiorea lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;

g) lire 100.000 se l’ammontare complessivo deiredditi di lavoro autonomo e di impresa è superiorea lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.».

2. All’articolo 17, comma 1, del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(vedi pag. **** ), le parole: «di una somma pari alire 500 mila» sono sostituite dalle seguenti: «di unasomma pari a lire 600 mila».

Art. 49(Detrazioni per oneri)

1. Ai fini delle imposte sui redditi, la percen-tuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazionedall’imposta lorda, è fissata al 19 per cento, a con-dizione che gli oneri stessi non siano deducibili nelladeterminazione dei singoli redditi che concorrono aformare il reddito complessivo.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano aglioneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alladata del 1° gennaio 1998.

Art. 50(Istituzione dell’addizionale regionale all’imposta

sul reddito delle persone fisiche)

1. È istituita l’addizionale regionale all’impo-sta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionaleregionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta,tassa o contributo.

2. L’addizionale regionale è determinata appli-cando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il con-tribuente ha la residenza al reddito complessivo de-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

terminato ai fini dell’imposta sul reddito delle per-sone fisiche, al netto degli oneri deducibili ricono-sciuti ai fini di tale imposta. L’addizionale regiona-le è dovuta se per lo stesso anno l’imposta sul red-dito delle persone fisiche, al netto delle detrazioniper essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L’aliquota dell’addizionale regionale di cuial comma 1 è fissata, tra lo 0,50 per cento e l’1 percento, da ciascuna regione con proprio provvedimen-to, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltreil 30 novembre dell’anno precedente a quello cuil’addizionale si riferisce.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipenden-te e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipenden-te di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delleimposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,l’addizionale regionale è trattenuta dai sostitutid’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600 (in “Finanza & Fisco” n. 47/97, pagg. 5516-5518), come sostituiti, rispettivamente, dall’artico-lo 7, comma 1, lettere d) ed f), del decreto legislati-vo 2 settembre 1997, n. 314, all’atto della effettua-zione delle operazioni di conguaglio relative a dettiredditi. L’importo trattenuto è indicato nella certi-ficazione unica di cui all’articolo 7-bis del citatodecreto n. 600 del 1973 come sostituito dal citatoarticolo 7, comma 1, lettera b), dello stesso decretolegislativo n. 314 del 1997 (in “Finanza & Fisco”n. 47/97, pag. 5514) che i sostituti sono obbligati aconsegnare al sostituito.

5. L’addizionale regionale di cui al comma 1 èversata, in unica soluzione e con le modalità e neitermini previsti per il versamento delle ritenute edel saldo dell’imposta sul reddito delle persone fi-siche, alla regione in cui il contribuente ha il domi-cilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cuisi riferisce l’addizionale stessa, ovvero relativamenteai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilatia questi alla regione in cui il sostituito ha il domici-lio fiscale all’atto della effettuazione delle opera-zioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l’accer-tamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzionie tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si

applicano le disposizioni previste per l’imposta sulreddito delle persone fisiche. Le regioni partecipa-no alle attività di liquidazione e accertamento del-l’addizionale regionale segnalando elementi e noti-zie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richie-sti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementinecessari presso l’amministrazione finanziaria.

7. All’articolo 17, comma 2, del decreto legi-slativo 9 luglio 1997, n. 241 (1), recante norme disemplificazione degli adempimenti dei contribuen-ti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell’im-posta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, non-ché norme di unificazione degli adempimenti fisca-li e previdenziali, di modernizzazione del sistemadi gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), èaggiunta la seguente: «d-bis) all’addizionale regio-nale all’imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota dell’addi-zionale regionale di cui al comma 1 è fissata nellamisura dello 0,5 per cento su tutto il territorio na-zionale.

Nota (1)

D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti insede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiun-to, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle di-chiarazioni

Art. 17Oggetto

1. I contribuenti titolari di partita IVA eseguono versamenti unita-ri delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme afavore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con even-tuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confrontidei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunceperiodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigoredel presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entrola data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i creditie i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse me-diante versamento diretto ai sensi dell’articolo 3, primo comma, deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’impostasul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), del-la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle per-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

sone fisiche; (lettera aggiunta dall’art. 50, comma 7, del D.Lgs.15/12/1997, n. 446)

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicu-rativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, com-prese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori dilavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinatae continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testounico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e lemalattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato condecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi del-l’articolo 20.

TITOLO III

Riordino della disciplina dei tributi locali

Art. 51(Imposte e tasse abolite)

1. Dal 1° gennaio 1998 sono abolite le tasse sul-le concessioni comunali di cui all’articolo 8 del de-creto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito,con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. Dal 1° gennaio 1999 sono abolite:a) le tasse per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15novembre 1993, n. 507, e all’articolo 5 della legge16 maggio 1970, n. 281;

b) l’imposta erariale di trascrizione, iscrizio-ne ed annotazione dei veicoli al pubblico registroautomobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977,n. 952;

c) l’addizionale provinciale all’imposta era-riale di trascrizione di cui all’articolo 3, comma48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

3. I versamenti relativi ai tributi indicati neicommi 1 e 2, i cui presupposti di imposizione siverificano anteriormente alla data dalla quale, neiconfronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto laloro abolizione, sono effettuati anche successiva-mente a tale data.

Art. 52(Potestà regolamentare generale delle

province e dei comuni)

1. Le province ed i comuni possono disciplina-re con regolamento le proprie entrate, anche tribu-

tarie, salvo per quanto attiene alla individuazione edefinizione delle fattispecie imponibili, dei sogget-ti passivi e della aliquota massima dei singoli tribu-ti, nel rispetto delle esigenze di semplificazione de-gli adempimenti dei contribuenti. Per quanto nonregolamentato si applicano le disposizioni di leggevigenti.

2. I regolamenti sono approvati con delibera-zione del comune e della provincia non oltre il ter-mine di approvazione del bilancio di previsione enon hanno effetto prima del 1° gennaio dell’annosuccessivo. I regolamenti sulle entrate tributariesono comunicati, unitamente alla relativa deliberacomunale o provinciale al Ministero delle finanze,entro trenta giorni dalla data in cui sono divenutiesecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nellaGazzetta Ufficiale.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano,i regolamenti sono adottati in conformità alle di-sposizioni dello statuto e delle relative norme di at-tuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare iregolamenti per vizi di legittimità avanti gli organidi giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all’accerta-mento e alla riscossione dei tributi e delle altre en-trate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l’accertamento dei tributi può essere ef-fettuato dall’ente locale anche nelle forme associa-te previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge8 giugno 1990, n. 142 (1);

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accerta-mento e la riscossione dei tributi e di tutte le altreentrate, le relative attività sono affidate: 1) median-te convenzione alle aziende speciali di cui all’arti-colo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno1990, n. 142 (1), è, nel rispetto delle procedure vi-genti in materia di affidamento della gestione deiservizi pubblici locali, alle società per azioni o aresponsabilità limitata a prevalente capitale pubbli-co locale previste dall’articolo 22, comma 3, letterae), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci pri-vati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’albo dicui all’articolo 53; 2) nel rispetto delle procedurevigenti in materia di affidamento della gestione deiservizi pubblici locali, alle società miste, per la ge-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

stione presso altri comuni, ai concessionari di cuial D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscrittinell’albo di cui al predetto articolo 53;

c) l’affidamento di cui alla precedente lette-ra b) non deve comportare oneri aggiuntivi per ilcontribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la ri-scossione dei tributi e delle altre entrate è apposto,in ogni caso, dal funzionario designato quale respon-sabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e dellealtre entrate di spettanza delle province e dei co-muni viene effettuata con la procedura di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servi-zio di riscossione di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero conquella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidataagli altri soggetti menzionati alla lettera b) del com-ma 4.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, daemanare secondo le procedure di cui all’articolo53, sono stabilite disposizioni generali in ordine aicriteri di affidamento e di svolgimento dei serviziin questione al fine di assicurare la necessaria tra-sparenza e funzionalità, nonché la misura dei com-pensi, tenuto anche conto delle effettive riscossio-ni.

Nota (1)

L 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Art. 22Servizi pubblici locali

1. I comuni e le province, nell’ambito delle rispettive competen-ze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano peroggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini socialie a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità loca-li.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle provincesono stabiliti dalla legge.

3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelleseguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le carat-teristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione ouna azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, eco-nomiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servi-zi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senzarilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a pre-valente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente ti-tolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione allanatura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di piùsoggetti pubblici o privati.

L 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Art. 24Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi deter-minati, i comuni e le province possono stipulare tra loro appositeconvenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme diconsultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed ireciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio oper la realizzazione di un’opera lo Stato e la regione, nelle materiedi propria competenza, possono prevedere forme di convenzioneobbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un di-sciplinare-tipo.

L 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Art. 25Consorzi

1. I comuni e le province, per la gestione associata di uno o piùservizi e l’esercizio di funzioni possono costituire un consorzio se-condo le norme previste per le aziende speciali di cui all’articolo23, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altrienti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano aciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assolu-ta dei componenti una convenzione ai sensi dell’articolo 24, unita-mente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e lecompetenze degli organi consortili coerentemente a quanto dispo-sto dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell’articolo 36, e dalla lettera n) delcomma 2 dell’articolo 32, e prevedere la trasmissione, agli enti ade-renti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve discipli-nare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consor-tili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per iconsorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentantilegali anche enti diversi da comuni e province, l’assemblea del con-sorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella perso-na del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno conresponsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla conven-zione e dallo statuto.

5. L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne appro-va gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più diun consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato puòprevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l’esercizio di

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Finanza & Fisco

IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l’attua-zione alle leggi regionali.

7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza econo-mica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizisociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene allafinanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per leaziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate pergli enti locali.

L 8 giugno 1990, n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

Art. 26Unioni di comuni

1. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini,appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione nonsuperiore a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l’eser-cizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. Può anche far parte dell’unione non più di un comune conpopolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.

3. L’atto costitutivo ed il regolamento dell’unione sono approvaticon unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggio-ranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Sono organi dell’unione il consiglio, la giunta ed il presidente,che sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni conpopolazione pari a quella complessiva dell’unione. Il regolamentopuò prevedere che il consiglio sia espressione dei comuni parteci-panti alla unione e ne disciplina le forme.

5. Il regolamento dell’unione contiene l’indicazione degli organie dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze del-l’unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.

6. Entro dieci anni dalla costituzione dell’unione deve procedersialla fusione, a norma dell’articolo 11. Qualora non si pervenga allafusione, l’unione è sciolta.

7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contri-buti sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine prov-vedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmen-te previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributiaggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione l’unione di comuniviene costituita in comune con legge regionale, qualora la fusionenon sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comunidell’unione.

L 8 giugno 1990, n. 142

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Art. 28Natura e ruolo

1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regio-nali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provin-cia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone monta-ne, l’esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusionedi tutti o parte dei comuni associati.

2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell’ambitodelle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una po-polazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunità montane sonocomunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popola-zione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per centodella popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi

territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la monta-gna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e regionali.

3. La legge regionale può prevedere l’esclusione dalla comunitàmontana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiu-dicare l’omogeneità geografica o socio-economica; può prevederealtresì l’inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione nonsuperiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistemageografico e socio-economico della comunità.

4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventidi competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni,con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’ambi-to territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche diterritorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, dellavegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo,della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Art. 53(Albo per l’accertamento e riscossione delle

entrate degli enti locali)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituitol’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuareattività di liquidazione e di accertamento dei tributie quelle di riscossione dei tributi e di altre entratedelle province e dei comuni.

2. L’esame delle domande di iscrizione, la revi-sione periodica, la cancellazione e la sospensionedall’albo, la revoca e la decadenza della gestionesono effettuate da una apposita commissione incui sia prevista una adeguata rappresentanza del-l’ANCI e dell’UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da ema-nare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze ditrasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentitala conferenza Stato-città, sono definiti le condizionied i requisiti per l’iscrizione nell’albo, al fine di assi-curare il possesso di adeguati requisiti tecnici e fi-nanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti moralie l’assenza di cause di incompatibilità da parte degliiscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla com-posizione, al funzionamento e alla durata in caricadei componenti della commissione di cui al comma2, alla tenuta dell’albo, alle modalità per l’iscrizionee la verifica dei presupposti per la sospensione e lacancellazione dall’albo nonché ai casi di revoca edecadenza della gestione.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del de-creto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concer-nenti la gestione del servizio di accertamento e ri-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

scossione dell’imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 54(Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici)

1. Le provincie e i comuni approvano le tariffee i prezzi pubblici contestualmente all’approvazio-ne del bilancio di previsione.

Art. 55(Tasse sulle concessioni delle regioni

a statuto ordinario)

1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facol-tà di non applicare, anche limitatamente ad alcune,le tasse sulle concessioni regionali di cui al decretolegislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Art. 56(Imposta provinciale di trascrizione)

1. Le province possono, con regolamento adot-tato a norma dell’articolo 52, istituire l’imposta pro-vinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizioneed annotazione dei veicoli richieste al pubblico re-gistro automobilistico, avente competenza nel pro-prio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui alregio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. L’imposta è applicata sulla base di appositatariffa determinata secondo le modalità di cui alcomma 11, le cui misure potranno essere aumenta-te, anche con successiva deliberazione approvata neltermine di cui all’articolo 54, fino ad un massimodel venti per cento, ed è dovuta per ciascun veicoloal momento della richiesta di formalità. È dovutauna sola imposta quando per lo stesso credito ed invirtù dello stesso atto devono eseguirsi più formali-tà. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al sud-detto eventuale aumento non saranno computate aifini della determinazione dei parametri utilizzati aisensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,ai fini della perequazione della capacità fiscale traprovince.

3. Le province notificano entro dieci giorni dal-la data di esecutività copia autentica della delibe-razione istitutiva o modificativa delle misure del-

l’imposta al competente ufficio provinciale delpubblico registro automobilistico e all’ente cheprovvede alla riscossione per gli adempimenti dicompetenza.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1,le province disciplinano la liquidazione, la riscossio-ne e la contabilizzazione dell’imposta provinciale ditrascrizione e i relativi controlli, nonché l’applica-zione delle sanzioni per l’omesso o il ritardato paga-mento dell’imposta stessa in misura non inferiore aduna volta né superiore a quattro volte l’imposta do-vuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso con-cessionario della riscossione delle tasse automobili-stiche il quale riversa alla tesoreria di ciascuna pro-vincia nel cui territorio sono state eseguite le relativeformalità le somme riscosse inviando alla provinciastessa la relativa documentazione. In caso di affida-mento in concessione a terzi della riscossione delletasse automobilistiche e dell’imposta di cui al com-ma 1, deve, comunque, essere assicurata l’esistenzadi un archivio nazionale dei dati fiscali relativi aiveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.L’imposta suppletiva deve essere richiesta dalla pro-vincia entro il termine di tre anni dalla data in cui laformalità è stata eseguita. Ai rimborsi dell’impostaprovvede la competente provincia.

5. Le province autonome di Trento e Bolzanoprovvedono all’attuazione delle disposizioni di cuial comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e re-lative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, dachiunque effettuate nei confronti dei contribuentiche ne fanno commercio, non sono soggette al pa-gamento dell’imposta.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli ef-fetti dell’articolo 2688 del c.c. (1) si applica un’im-posta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli atti societari e giudiziari,il termine per la richiesta delle formalità e paga-mento della relativa imposta decorre a partire dalsesto mese successivo alla pubblicazione nel regi-stro delle imprese e comunque entro 60 giorni dallaeffettiva restituzione alle parti a seguito dei rispet-tivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l’imposta pro-vinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessorisono soggette alla giurisdizione delle commissioni

Pag. 676 – n. 6/98 7/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

tributarie secondo le disposizioni del decreto legi-slativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione edannotazione respinte dagli uffici provinciali del pub-blico registro automobilistico anteriormente al 1°gennaio dell’anno dal quale ha effetto il regolamentodi cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripre-sentazione a partire da tale data, alla disciplina re-lativa all’imposta provinciale. L’imposta erariale ditrascrizione e l’addizionale provinciale eventual-mente versate sono rimborsate rispettivamente dal-l’amministrazione finanziaria e dalla provincia surichiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sonostabilite le misure dell’imposta provinciale di tra-scrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misuratale da garantire il complessivo gettito dell’impo-sta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazionedei veicoli al pubblico registro automobilistico e larelativa addizionale provinciale.

Nota (1)

Codice Civile

Art. 2688Continuità delle trascrizioni

[1] Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acqui-sto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioninon producono effetto se non è stato trascritto l’atto anteriore diacquisto.

[2] Quando l’atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le succes-sive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l’or-dine rispettivo, salvo il disposto dell’art. 2644.

Art. 57(Revisione delle imposte di registro e sulle

donazioni)

1. Nel testo unico delle disposizioni concer-nenti l’imposta di registro, approvato con decretodel Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 (vedi pag. **** ), sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) all’articolo 7, concernente gli atti non sog-getti a registrazione, nel comma 1, secondo perio-do, le parole «4, 5 e 11» sono sostituite dalle se-guenti: «4, 5, 11 e 11-bis»;

b) all’articolo 51, relativo ai valori dei beni edei diritti, nel comma 4, dopo le parole «art. 7 della

parte prima della tariffa» sono inserite le seguenti:«e art. 11-bis della tabella»;

c) alla tariffa, parte prima, concernente gliatti soggetti a registrazione in termine fisso:

1) nell’articolo 4, comma 1, lettera a), nu-mero 4), la parola «autoveicoli» è sostituita dalleseguenti: «unità da diporto»; alla stessa lettera, nelnumero 5, dopo le parole «di beni mobili» sono in-serite le seguenti: «, esclusi quelli di cui all’artico-lo 11-bis della tabella,»;

2) nell’articolo 7, comma 1, sono soppres-se le lettere da a) ad e) nonché le note;

3) nell’articolo 8, comma 1, lettera a), laparola «autoveicoli» è sostituita dalle seguenti: «uni-tà da diporto»;

4) nell’articolo 11, le parole «4, 5 e 11»sono sostituite dalle seguenti: «4, 5, 11 e 11-bis»;

d) nella tabella, relativa agli atti per i qualinon vi è l’obbligo di chiedere la registrazione, dopol’articolo 11, è aggiunto il seguente: «Art. 11-bis. 1.Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad og-getto veicoli iscritti nel pubblico registro automo-bilistico.».

2. È abrogato il comma 2 dell’articolo 59 deltesto unico delle disposizioni concernenti l’impo-sta sulle successioni e donazioni, approvato con de-creto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (vedi pag.**** ), e dopo lo stesso articolo 59 è inserito il se-guente: «Art. 59-bis (Esenzione per i veicoli iscrittial pubblico registro automobilistico) — 1. Non sonosoggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui al-l’articolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli dicui all’articolo 12, comma 1, lettera l).».

3. Le disposizioni del presente articolo hannoeffetto dal 1° gennaio 1999.

Art. 58(Modifiche alla disciplina dell’imposta

comunale sugli immobili)

1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicem-bre 1992, n. 504 (vedi pag. **** ), concernente l’im-posta comunale sugli immobili, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Art.3 (Soggetti passivi) — 1. Soggetti passivi dell’im-posta sono il proprietario di immobili di cui al com-

n. 6/98 – Pag. 6777/02/1998

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ma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di dirittoreale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, super-ficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territo-rio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale oamministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finan-ziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fab-bricati di cui all’articolo 5, comma 3, il locatarioassume la qualità di soggetto passivo a decorreredal primo gennaio dell’anno successivo a quello nelcorso del quale è stato stipulato il contratto di loca-zione finanziaria.».

b) nel comma 2 dell’articolo 5, relativo allabase imponibile, l’ultimo periodo è soppresso e nelcomma 3 del medesimo articolo, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: «In caso di locazione finanzia-ria il locatore o il locatario possono esperire la pro-cedura di cui al regolamento adottato con decretodel Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701,con conseguente determinazione del valore del fab-bricato sulla base della rendita proposta, a decorre-re dal primo gennaio dell’anno successivo a quellonel corso del quale tale rendita è stata annotata ne-gli atti catastali, ed estensione della procedura pre-vista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo11; in mancanza di rendita proposta il valore è de-terminato sulla base delle scritture contabili del lo-catore, il quale è obbligato a fornire tempestivamenteal locatario tutti i dati necessari per il calcolo».

c) nel comma 1 dell’articolo 13, concernentei rimborsi dell’imposta, l’ultimo periodo è soppres-so.

2. Agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504(vedi pag. **** ), relativo alle modalità di applica-zione dell’imposta ai terreni agricoli, si considera-no coltivatori diretti od imprenditori agricoli a ti-tolo principale le persone fisiche iscritte negli ap-positi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 dellalegge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispon-dente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vec-chiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elen-chi ha effetto a decorrere dal primo gennaio del-l’anno successivo.

3. Limitatamente all’unità immobiliare adibitaad abitazione principale del soggetto passivo, la de-trazione di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (vedi pag.**** ), come sostituito dall’articolo 3, comma 55,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può esserestabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino aconcorrenza dell’imposta dovuta per la predetta uni-tà. In tal caso il comune che ha adottato detta deli-berazione non può stabilire una aliquota superiore aquella ordinaria per le unità immobiliari tenute adisposizione del contribuente.

4. Le deliberazioni comunali concernenti la de-terminazione dell’aliquota dell’imposta comunalesugli immobili, sono pubblicate per estratto nellaGazzetta Ufficiale.

Art. 59(Potestà regolamentare in materia di imposta

comunale sugli immobili)

1. Con regolamento adottato a norma dell’arti-colo 52, i comuni possono:

a) stabilire ulteriori condizioni ai fini del-l’applicazione delle disposizioni del secondo perio-do della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 deldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (vedipag. **** ), riguardante i terreni considerati non fab-bricabili, anche con riferimento alla quantità e qua-lità di lavoro effettivamente dedicato all’attivitàagricola da parte dei soggetti di cui al comma 2dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

b) disporre l’esenzione per gli immobili pos-seduti dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie,dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai con-sorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie lo-cali, non destinati esclusivamente ai compiti istitu-zionali;

c) stabilire che l’esenzione di cui all’articolo7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 di-cembre 1992, n. 504 (vedi pag. **** ), concernentegli immobili utilizzati da enti non commerciali, siapplica soltanto ai fabbricati ed a condizione chegli stessi, oltre che utilizzati, siano anche possedutidall’ente non commerciale utilizzatore;

d) considerare parti integranti dell’abitazio-ne principale le sue pertinenze, ancorché distinta-mente iscritte in catasto;

e) considerare abitazioni principali, con con-seguente applicazione dell’aliquota ridotta od an-

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

che della detrazione per queste previste, quelle con-cesse in uso gratuito a parenti in linea retta ocollaterale, stabilendo il grado di parentela;

f) prevedere il diritto al rimborso dell’impo-sta pagata per le aree successivamente divenute ine-dificabili, stabilendone termini, limiti temporali econdizioni, avuto anche riguardo alle modalità edalla frequenza delle varianti apportate agli strumentiurbanistici;

g) determinare periodicamente e per zoneomogenee i valori venali in comune commerciodelle aree fabbricabili, al fine della limitazione delpotere di accertamento del comune qualora l’impo-sta sia stata versata sulla base di un valore non infe-riore a quello predeterminato, secondo criteri im-prontati al perseguimento dello scopo di ridurre almassimo l’insorgenza di contenzioso;

h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenzasopravvenuta del fabbricato, non superabile con in-terventi di manutenzione, agli effetti dell’applica-zione della riduzione alla metà dell’imposta previ-sta nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislati-vo 30 dicembre 1992, n. 504 (vedi pag. **** ), comesostituito dall’articolo 3, comma 55, della legge 23dicembre 1996, n. 662;

i) stabilire che si considerano regolarmenteeseguiti i versamenti effettuati da un contitolareanche per conto degli altri;

l) semplificare e razionalizzare il procedimen-to di accertamento anche al fine di ridurre gli adem-pimenti dei contribuenti e potenziare l’attività dicontrollo sostanziale, secondo i seguenti criteri di-rettivi:

1) eliminazione delle operazioni di control-lo formale sulla base dei dati ed elementi dichiara-ti, con conseguente soppressione dell’obbligo di pre-sentazione della dichiarazione o denuncia, ed intro-duzione dell’obbligo della comunicazione, da partedel contribuente al comune competente, entro untermine prestabilito dal comune stesso, degli acqui-sti, cessazioni o modificazioni di soggettività pas-siva, con la sola individuazione dell’unità immobi-liare interessata;

2) attribuzione alla giunta comunale delcompito di decidere le azioni di controllo;

3) determinazione di un termine di decaden-

za, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto annosuccessivo a quello cui si riferisce l’imposizione, en-tro il quale deve essere notificato al contribuente,anche a mezzo posta mediante raccomandata con av-viso di ricevimento, il motivato avviso di accerta-mento per omesso, parziale o tardivo versamento conla liquidazione dell’imposta o maggiore imposta do-vuta, delle sanzioni e degli interessi;

4) previsione di una sanzione, comunquenon inferiore a lire 200.000 né superiore a lire1.000.000 per ciascuna unità immobiliare, per laomessa comunicazione di cui al numero 1);

5) potenziamento dell’attività di controllomediante collegamenti con i sistemi informativiimmobiliari del Ministero delle finanze e con altrebanche dati rilevanti per la lotta all’evasione;

m) introdurre l’istituto dell’accertamento conadesione del contribuente, sulla base dei criteri sta-biliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

n) razionalizzare le modalità di esecuzionedei versamenti, sia in autotassazione che a seguitodi accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sosti-tuzione del pagamento tramite il concessionario del-la riscossione, il versamento sul conto corrente po-stale intestato alla tesoreria del comune e quello di-rettamente presso la tesoreria medesima, nonché ilpagamento tramite sistema bancario;

o) stabilire differimenti di termini per i ver-samenti, per situazioni particolari;

p) prevedere che ai fini del potenziamentodegli uffici tributari del comune, ai sensi dell’arti-colo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n.662, possono essere attribuiti compensi incentivan-ti al personale addetto.

2. Se sono adottate norme regolamentari nellamateria di cui alla lettera l) del comma 1, nel terri-torio del comune non operano, per gli anni di vigen-za del regolamento, le disposizioni di cui agli arti-coli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 504 (vedi pag. **** ).

3. Nelle disposizioni regolamentari di cui allalettera l) del comma 1 può essere stabilita per annipregressi la eliminazione delle operazioni di liqui-dazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loroeffettuazione secondo criteri selettivi.

n. 6/98 – Pag. 6797/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

Art. 60(Attribuzione alle provincie e ai comuni del

gettito di imposte erariali)

1. Il gettito dell’imposta sulle assicurazionicontro la responsabilità civile derivante dalla cir-colazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomo-tori, al netto del contributo di cui all’articolo 6,comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicem-bre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuitoalle provincie dove hanno sede i pubblici registriautomobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ov-vero, per le macchine agricole, alle province nelcui territorio risiede l’intestatario della carta dicircolazione.

2. Il gettito delle imposte di registro, ipoteca-ria e catastale, riscosse sugli atti di trasferimentoa titolo oneroso della proprietà di beni immobili esugli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su-gli stessi, di cui all’articolo 1 della tariffa, parteprima, allegata al testo unico delle disposizioni con-cernenti l’imposta di registro, approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, compresi gli atti dell’autorità giudi-ziaria, nonché sui relativi contratti preliminari, èattribuito ai comuni nel cui territorio gli immobilisono ubicati.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di con-certo con i Ministri dell’interno e del tesoro, delbilancio e della programmazione economica, non-ché del Ministro dell’industria, del commercio edell’artigianato limitatamente alle previsioni di cuial comma 1, da emanare entro novanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto, sonostabilite le modalità per l’assegnazione alle provin-cie ed ai comuni delle somme ad esse spettanti anorma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nelcomma 4.

4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-VeneziaGiulia e Valle d’Aosta nonché le province autono-me di Trento e di Bolzano provvedono, in confor-mità dei rispettivi statuti, all’attuazione delle dispo-sizioni dei commi 1 e 2; contestualmente sono di-sciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le auto-nomie speciali e gli enti locali al fine di mantenereil necessario equilibrio finanziario.

5. Le disposizioni del presente articolo hannoeffetto dal 1° gennaio 1999 e si applicano: la di-sposizione del comma 1 con riferimento all’impo-sta dovuta sui premi ed accessori incassati a de-correre dalla predetta data e quella del comma 2con riferimento alle imposte riscosse sugli atti pub-blici formati, sulle scritture private autenticate esugli atti giudiziari pubblicati o emanati nonchésulle scritture private non autenticate presentateper la registrazione, a decorrere dalla medesimadata.

Art. 61(Riduzione dei trasferimenti erariali

agli enti locali)

1. A decorrere dall’anno 1999, il fondo ordi-nario spettante alle provincie e quello spettante aicomuni sono ridotti, rispettivamente, di un importopari ai gettiti complessivi riscossi nell’anno 1998per l’imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1dell’articolo 60 e per le imposte di cui al comma 2del medesimo articolo. Le dotazioni dei predettifondi sono, per l’anno 1999, inizialmente ridotte inbase ad una stima del gettito annuo. La stima, aifini dell’assegnazione dei contributi ordinari, è ef-fettuata dal Ministero delle finanze, per singola pro-vincia e per singolo comune, e comunicata ai Mini-steri del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica e dell’interno, non oltre il 31 luglio1998. Sulla base dei dati finali comunicati dal Mi-nistero delle finanze ai predetti Ministeri entro il31 marzo 1999, sono determinate le riduzioni defi-nitive delle dotazioni dei predetti fondi e sono in-trodotte le eventuali variazioni di bilancio; il Mini-stero dell’interno provvede, con la seconda e terzarata dei contributi ordinari relativi al 1999, ad ope-rare i conguagli e a determinare in via definitival’importo annuo del contributo ridotto spettante adogni provincia e ad ogni comune a decorrere dal1999.

2. A decorrere dall’anno 1999 il fondo ordina-rio spettante alle provincie è altresì ridotto di unimporto pari al gettito previsto per il predetto annoper imposta erariale di trascrizione, iscrizione e an-notazione dei veicoli al pubblico registro automo-bilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952.La riduzione della dotazione del predetto fondo è

Pag. 680 – n. 6/98 7/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

operata con la legge di approvazione del bilanciodello Stato per l’anno finanziario 1999 ed è effet-tuata, nei confronti di ciascuna provincia, dal Mini-stero dell’interno in base ai dati comunicati dal Mi-nistero delle finanze entro il 30 giugno 1998, deter-minati ripartendo il gettito previsto per il 1999 trale singole provincie in misura percentualmente cor-rispondente al gettito riscosso nel 1997 a ciascunadi esse imputabile. La riduzione definitiva delle do-tazioni del predetto fondo è altresì operata sullabase dei dati definitivi dell’anno 1998 relativi al-l’imposta di cui al presente comma, comunicati dalMinistero delle finanze al Ministero dell’internoentro il 31 marzo 1999.

3. Le somme eventualmente non recuperate, perinsufficienza dei contributi ordinari, sono portatein riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovutial singolo ente locale dal Ministero dell’interno. Lariduzione è effettuata con priorità sui contributi diparte corrente.

4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettitidei tributi previsti dal presente articolo sono deter-minati con riferimento alle provincie e ai comunidelle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a sta-tuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si appli-cano solo dopo il recepimento delle disposizionidell’articolo 60 e del presente articolo nei rispettivistatuti.

Art. 62(Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari)

1. I Comuni possono, con regolamento adottatoa norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione,nel proprio territorio, dell’imposta comunale sullapubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziativepubblicitarie che incidono sull’arredo urbano o sul-l’ambiente ad un regime autorizzatorio e assogget-tandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:a) individuazione della tipologia dei mezzi

di effettuazione della pubblicità esterna che incido-no sull’arredo urbano o sull’ambiente ai sensi deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del re-

lativo regolamento di attuazione approvato con de-creto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495;

b) previsione delle procedure per il rilascio eper il rinnovo dell’autorizzazione;

c) indicazione delle modalità di impiego deimezzi pubblicitari e delle modalità e termini di pa-gamento del canone;

d) determinazione della tariffa con criteri diragionevolezza e gradualità tenendo conto della po-polazione residente, della rilevanza dei flussi turi-stici presenti nel comune e delle caratteristiche ur-banistiche delle diverse zone del territorio comuna-le e dell’impatto ambientale;

e) equiparazione, ai soli fini del pagamentodel canone, dei mezzi pubblicitari installati senzala preventiva autorizzazione a quelli autorizzati eprevisione per l’installazione dei mezzi pubblicita-ri non autorizzati di sanzioni amministrative pecu-niarie di importo non inferiore all’importo della re-lativa tariffa, né superiore al doppio della stessa ta-riffa;

f) determinazione della tariffa per i mezzipubblicitari installati su beni privati in misura infe-riore di almeno un terzo rispetto agli analoghi mez-zi pubblicitari installati su beni pubblici.

3. Il regolamento può anche prevedere, con ca-rattere di generalità, divieti, limitazioni e agevola-zioni.

4. Il comune procede alla rimozione dei mezzipubblicitari privi della prescritta autorizzazione, oinstallati in difformità della stessa, o per i qualinon sia stato effettuato il pagamento del relativocanone, nonché alla immediata copertura della pub-blicità con essi effettuata, mediante contestualeprocesso verbale di contestazione redatto da com-petente pubblico ufficiale. Resta ferma l’applica-zione delle sanzioni amministrative pecuniarie dicui all’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, ovvero se non comminabili, di quellestabilite dall’articolo 24, comma 2, del decreto le-gislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l’applica-zione delle sanzioni di cui al presente comma siosservano le disposizioni contenute nel capo I deltitolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del1992.

n. 6/98 – Pag. 6817/02/1998

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Art. 63(Canone per l’occupazione di spazi ed aree

pubbliche)

1. Le province e i comuni possono, con regola-mento adottato a norma dell’articolo 52 prevedereche l’occupazione, sia permanente che temporaneadi strade, aree e relativi spazi soprastanti e sotto-stanti appartenenti al proprio demanio o patrimo-nio indisponibile, comprese le aree destinate a mer-cati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamentodi un canone da parte del titolare della concessione,determinato nel medesimo atto di concessione inbase a tariffa. Il pagamento del canone può essereanche previsto per l’occupazione di aree private sog-gette a servitù di pubblico passaggio costituita neimodi di legge. Agli effetti del presente comma sicomprendono nelle aree comunali i tratti di stradasituati all’interno di centri abitati con popolazionesuperiore a diecimila abitanti individuabili a normadell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:a) previsione delle procedure per il rilascio,

il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;b) classificazione in categorie di importanza

delle strade, aree e spazi pubblici;c) indicazione analitica della tariffa determi-

nata sulla base della classificazione di cui alla lett.b), dell’entità dell’occupazione, espressa in metriquadrati o lineari, del valore economico della di-sponibilità dell’area nonché del sacrificio impostoalla collettività, con previsione di coefficienti mol-tiplicatori per specifiche attività esercitate dai tito-lari delle concessioni anche in relazione alle moda-lità dell’occupazione;

d) indicazione delle modalità e termini di pa-gamento del canone;

e) previsione di speciali agevolazioni per oc-cupazioni ritenute di particolare interesse pubblicoe, in particolare, per quelle aventi finalità politicheed istituzionali,

f) previsione per le occupazioni permanen-ti realizzate con cavi, condutture, impianti o conqualsiasi altro manufatto da aziende di erogazio-ne dei pubblici servizi e per quelle realizzate nel-l’esercizio di attività strumentali ai servizi me-

desimi, di una speciale misura di tariffa determi-nata sulla base di quella minima prevista nel re-golamento per ubicazione, tipologia ed importan-za dell’occupazione, ridotta non meno del 50 percento. In sede di prima applicazione il predettocanone è determinato forfettariamente sulla basedei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comuna-le, il canone è commisurato al numero complessivodelle relative utenze per la misura unitaria di tariffariferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;2) per l’occupazione del territorio provin-

ciale, il canone è determinato nella misura del 20per cento dell’importo complessivamente corrispo-sto ai comuni compresi nel medesimo ambito terri-toriale;

3) in ogni caso l’ammontare complessivo deicanoni annui dovuti a ciascun comune o provincianon può essere inferiore a lire 1.000.000. La mede-sima misura di canone annuo è dovuta complessi-vamente per le occupazioni permanenti di cui allapresente lettera effettuate per l’esercizio di attivitàstrumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sonorivalutati annualmente in base all’indice ISTAT deiprezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’annoprecedente;

g) equiparazione, ai soli fini del pagamentodel canone, delle occupazioni abusive, risultanti daverbale di contestazione redatto da competente pub-blico ufficiale, a quelle concesse, e previsione dellesanzioni amministrative pecuniarie di importo noninferiore all’ammontare del canone né superiore aldoppio del canone stesso, ferme restando quelle sta-bilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del decreto le-gislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone è determinato sulla base della tarif-fa di cui al comma 2, con riferimento alla duratadell’occupazione e può essere maggiorato di even-tuali oneri di manutenzione derivanti dall’occupa-zione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura com-plessiva del canone va detratto l’importo di altri ca-noni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalcomune e dalla provincia per la medesima conces-

Pag. 682 – n. 6/98 7/02/1998

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sione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di ser-vizi.

Art. 64(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzipubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pub-bliche, rilasciate anteriormente alla data dalla qualehanno effetto i regolamenti previsti negli articoli62 e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo tito-lare o con il pagamento del canone ivi previsto, sal-va la loro revoca per il contrasto con le norme re-golamentari.

2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre1998, a condizioni da stabilire tra le parti, i contrat-ti di gestione di cui agli articoli 25 e 52 del decretolegislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi al-l’affidamento in concessione del servizio di accer-tamento e riscossione, rispettivamente, dell’impo-sta comunale sulla pubblicità e della tassa per l’oc-cupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi sca-denza anteriormente alla predetta data.

3. Se il comune si avvale della facoltà di esclu-dere l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità,l’oggetto dei vigenti contratti di concessione di cuiall’articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubblicheaffissioni, fatta salva la revisione delle condizionicontrattuali da definire tra le parti e la facoltà direcesso del concessionario.

TITOLO IVDisposizioni comuni

Art. 65(Variazioni di bilancio)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le variazioni di bilancio oc-correnti per l’attuazione del presente decreto.

Art. 66(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gen-naio 1998. Le disposizioni del titolo II hanno effet-to per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal com-ma 2.

2. La revisione delle aliquote e del numero de-gli scaglioni di reddito prevista dall’articolo 46 delpresente decreto ha effetto per i periodi di impostache hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gliemolumenti arretrati di cui all’articolo 16, comma1, lettera b), del testo unico delle imposte sui reddi-ti, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta-to, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli attinormativi della Repubblica italiana. È fatto obbli-go a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osser-vare.

n. 6/98 – Pag. 6837/02/1998

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Pag.

DPR 29 settembre 1973, n. 600 — Disposizioni comuni in materia di accertamentodelle imposte sui redditi ......................................................................................................... 685

Art. 8 — Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni .................................................................... 685Art. 10 — Dichiarazione nei casi di liquidazione ................................................................................. 685Art. 11 — Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione ......................................................... 686Art. 12 — Presentazione delle dichiarazioni ........................................................................................ 686Art. 36-bis — Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e

dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ................................................................. 687Art. 36-ter — Controllo formale delle dichiarazioni ............................................................................. 688Art. 38 — Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche ............................................................... 688Art. 43 — Termine per l’accertamento ................................................................................................. 689Art. 44 — Partecipazione dei comuni all’accertamento ....................................................................... 689Art. 45 — Commissione per l’esame delle proposte del comune ......................................................... 689

DPR 29 settembre 1973, n. 602 — Disposizioni sulla riscossione delle impostesul reddito ............................................................................................................................ 691

Art. 9 — Mancato o ritardato versamento diretto ............................................................................... 691

DPR 26 aprile 1986, n. 131 — Approvazione del testo unico delle disposizioniconcernenti l’imposta di registro ........................................................................................ 692

Art. 7 — Atti non soggetti a registrazione .......................................................................................... 692Art. 51 — Valore dei beni e dei diritti ..................................................................................................692

TARIFFA - Parte I — ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO................................................... 692Art. 4 ........................................................................................................................................ 692Art. 7 ........................................................................................................................................ 693Art. 8 ........................................................................................................................................ 694Art. 11 ........................................................................................................................................ 694

TABELLA — ATTI PER I QUALI NON VI È L’OBBLIGO DI CHIEDERE LA REGISTRAZIONE......................................694

Art. 11-bis ........................................................................................................................................ 694

Tutte le modifiche alle principalidisposizioni in materia fiscale

Pag. 684 – n. 6/98 7/02/1998

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DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — Approvazione del Testo Unico delle impostesui redditi ............................................................................................................................ 695

Art. 5 — Redditi prodotti in forma associata...................................................................................... 695Art. 11 — Determinazione dell’imposta ............................................................................................... 695Art. 12 — Detrazioni per carichi di famiglia ........................................................................................ 696Art. 13 — Altre detrazioni .................................................................................................................... 696Art. 17 — Indennità di fine rapporto .................................................................................................... 697Art. 29 — Reddito agrario .................................................................................................................... 698Art. 47 — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente .................................................................. 698Art. 49 — Redditi di lavoro autonomo ................................................................................................. 699Art. 51 — Redditi d'impresa ................................................................................................................. 699Art. 53 — Ricavi ................................................................................................................................... 700Art. 59 — Variazioni delle rimanenze .................................................................................................. 700Art. 60 — Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ................................................................... 701Art. 78 — Imprese di allevamento ....................................................................................................... 701Art. 87 — Soggetti passivi ................................................................................................................... 701Art. 88 — Stato ed enti pubblici ........................................................................................................... 702

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 — Approvazione del testo unico delle disposizioniconcernenti l’imposta sulle successioni e donazioni ........................................................... 703

Art. 59 — Applicazione dell'imposta in misura fissa ........................................................................... 703

Art. 59-bis — Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico ............................... 703

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 — Riordino della finanza degli enti territoriali,a norma dell’art. 4 della L 23 ottobre 1992, n. 4 ................................................................. 704

Art. 1 — Istituzione dell’imposta - Presupposto................................................................................. 704Art. 2 — Definizione di fabbricati e aree ........................................................................................... 704Art. 3 — Soggetti passivi ................................................................................................................... 704Art. 4 — Soggetto attivo..................................................................................................................... 704Art. 5 — Base imponibile ................................................................................................................... 704Art. 6 — Determinazione delle aliquote e dell’imposta ..................................................................... 705Art. 7 — Esenzioni ............................................................................................................................. 705Art. 8 — Riduzioni e detrazioni dell’imposta ..................................................................................... 705Art. 9 — Terreni condotti direttamente............................................................................................... 706Art. 10 — Versamenti e dichiarazioni .................................................................................................. 706Art. 11 — Liquidazione ed accertamento ............................................................................................. 707Art. 12 — Riscossione coattiva ............................................................................................................ 707Art. 13 — Rimborsi.............................................................................................................................. 707Art. 14 — Sanzioni ed interessi ............................................................................................................ 707Art. 15 — Contenzioso ......................................................................................................................... 708Art. 16 — Indennità di espropriazione ................................................................................................. 708Art. 17 — Disposizioni finali .............................................................................................................. 708Art. 18 — Disposizioni transitorie ........................................................................................................ 708

L 23 dicembre 1996, n. 662 — Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ........ 710Art. 2 , comma 210 ................................................................................................................................. 710

n. 6/98 – Pag. 6857/02/1998

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DPR 29 settembre 1973, n. 600 — Artt. 8, 10, 11, 12, 36-bis, 36-ter, 38, 43, 44, 45

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi

Art. 8 (1)Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, sustampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro dellefinanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraiodell’anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto di approvazionedei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’artico-lo 7, comma 1, primo periodo, e dei modelli di dichiarazione di cuiall’articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, èpubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno pre-cedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

2. Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uf-fici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tutta-via per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire chela distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell’amministra-zione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. IlMinistro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in ven-dita e l’aggio spettante ai rivenditori.

3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dalcontribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Lanullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entrotrenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delleentrate territorialmente competente.

4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deveessere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale, e inmancanza da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto, o da unrappresentante negoziale. La nullità è sanata se il soggetto tenuto asottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni dalricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorial-mente competente.

5. La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’impostasul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organodi controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche chelo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. Ladichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l’applica-zione della sanzione di cui all’articolo 53.

6. In caso di presentazione della dichiarazione in via telematicada parte delle società menzionate nel comma 1 dell’articolo 12, ov-vero per il tramite dei soggetti incaricati ai sensi del comma 2 dellostesso articolo, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente arti-colo si applicano con riferimento alla dichiarazione che gli stessisoggetti sono tenuti a conservare.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 5 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 alprecedente che si riporta:

Art. 8Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

[1] Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampaticonformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pub-blicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 febbraio dell’anno in cui devonoessere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichia-

razione di cui all’articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedentea quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

[2] Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comu-nali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolaristampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fattadirettamente dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria ovvero mediantespedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo deglistampati posti in vendita e l’aggio spettante ai rivenditori.

[3] La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contri-buente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità puòessere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giornidal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmentecompetente.

[4] La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve esseresottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale e in mancanza da chi neha la amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

[5] La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddi-to delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deveessere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presi-dente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscri-zione è valida, salva l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53.

[6] Con il decreto previsto dal primo comma, il Ministro delle finanze puòdisporre, anche limitatamente ad alcune categorie o classi di soggetti, che ladichiarazione di cui all’articolo 7 o particolari elenchi nominativi in essa in-clusi, vengano presentati, con le modalità e nei termini stabiliti nello stessodecreto, mediante l’invio di supporti magnetici predisposti sulla base di pro-grammi elettronici forniti o prestabiliti dall’Amministrazione finanziaria.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi

Art. 10 Dichiarazione nei casi di liquidazione

[1] In caso di liquidazione di società o enti soggetti all’impostasul reddito delle persone giuridiche e di società o associazioni dicui all’art. 5 del DPR 29 settembre 1973 n. 597, il liquidatorenominato con provvedimento dell’autorità giudiziaria, o inmancanza il rappresentante legale, deve presentare entro quattro mesidalla data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazionela dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodod’imposta e la data stessa (Le parole «nominato con provvedimentodell’autorità giudiziaria» sono state inserite dall’art. 8, comma 1,lett. a) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241).

[2] La dichiarazione relativa al risultato finale delle operazionidi liquidazione deve essere presentata entro quattro mesi dallachiusura della liquidazione stessa o dal deposito del bilancio finale,se prescritto.

[3] Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta incorso alla data indicata nel primo comma, devono essere presentate,nei termini stabiliti dall’art. 9, la dichiarazione relativa alla residuafrazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodod’imposta.

[4] Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativale dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono esserepresentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore odal commissario liquidatore, rispettivamente entro quattro mesi dalla

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e dellaliquidazione, e le dichiarazioni di cui al terzo comma devono esserepresentate soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.

[5] Resta fermo, anche durante la liquidazione, l’obbligo dipresentare le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell’art. 9nei termini ivi indicati.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi

Art. 11Dichiarazione nei casi di trasformazione e di fusione

[1] In caso di trasformazione di una società non soggetta all’im-posta sul reddito delle persone giuridiche in società soggetta a taleimposta, o viceversa, deliberata nel corso del periodo d’imposta,deve essere presentata, entro quattro mesi dalla data in cui ha effettola trasformazione, la dichiarazione relativa alla frazione di eserciziocompresa tra l’inizio del periodo d’imposta e la data stessa.

[2] In caso di fusione di più società deve essere presentata dallasocietà risultante dalla fusione o incorporante, entro quattro mesidalla data in cui ha effetto la fusione, la dichiarazione relativa allafrazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tral’inizio del periodo d’imposta e la data stessa.

[3] Alla dichiarazione prescritta nei precedenti commi dev’essereallegato il conto dei profitti e delle perdite della frazione di eserciziocui si riferisce, redatto dagli amministratori e sottoscritto a normadell’art. 8.

[3-bis] In caso di scissione totale la società designata a norma delcomma 14 dell’articolo 123-bis del testo unico delle imposte suiredditi deve presentare la dichiarazione relativa alla frazione di pe-riodo della società scissa entro quattro mesi dalla data in cui è stataeseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504 del codicecivile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi. Alla dichia-razione deve essere allegato un conto economico della frazione diperiodo, redatto ai soli fini tributari dagli amministratori e sottoscrit-to a norma dell’articolo 8 (Comma aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs.30/12/1992, n. 543).

[4] Le disposizioni dei commi precedenti, in quanto applicabili,valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversidalle società.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi

Art. 12Presentazione delle dichiarazioni (1)

1. La dichiarazione è presentata all’Amministrazione finanziaria,per il tramite di una banca o di un ufficio dell’Ente poste italiane,convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidentecon l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazionedei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valo-re aggiunto e di quella del sostituto d’imposta, qualora abbiano ef-fettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti,devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società dicui all’articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliar-

di di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica di-rettamente all’amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati aisensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Ilcollegamento telematico con l’amministrazione finanziaria è gra-tuito.

2. Ai soli fini dell’applicazione del presente articolo si considera-no soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri eperiti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli diperiti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diplomadi laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipol-lenti o di diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicatenell’articolo 78, commi 1, lettere a) e b), e 2 della legge 30 dicem-bre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo dialtri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per ilavoratori dipendenti e pensionati.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall’amministrazionefinanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni,subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dicui al comma 9. L’abilitazione è revocata quando nello svolgimentodell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commessegravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti disospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionistao in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività daparte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione può essere presentata all’amministrazione fi-nanziaria anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utiliz-zando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal qualerisulti con certezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se nonrichiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggettoincaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostitutod’imposta, entro il termine previsto per la presentazione della di-chiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copiadella dichiarazione contenente l’impegno a trasmettere in via tele-matica all’amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, en-tro i quindici giorni successivi a quello in cui l’amministrazione fi-nanziaria ha comunicato l’avvenuto ricevimento della dichiarazio-ne, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telema-tica le dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria entro cinquemesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle di-chiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui èconsegnata dal contribuente alla banca o all’ufficio postale ovverotrasmessa all’amministrazione finanziaria mediante procedure tele-matiche.

8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente al-l’amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposi-zione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dal-l’articolo 43, la dichiarazione, della quale l’amministrazione finan-ziaria può chiedere l’esibizione o la trasmissione, debitamente sot-toscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con ildecreto di cui all’articolo 8. I documenti rilasciati dal soggetto inca-ricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dalcontribuente o dal sostituto d’imposta per il periodo previsto dal-l’articolo 43.

9. Salva l’applicazione delle disposizioni sul mandato e sul con-tratto d’opera professionale, in caso di mancata o tardiva presenta-zione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati diffor-mi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al so-

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stituto d’imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere in-denne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmenteirrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneocontratto di assicurazione.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dallaricevuta della banca o dell’ufficio postale o della ricevuta di inviodella raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazio-ne dell’Amministrazione finanziaria attestante l’avvenuto ricevi-mento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessunaaltra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze deipredetti documenti.

11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente ar-ticolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pub-blicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento delservizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche edell’Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spet-tante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nellosvolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte conven-zioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concer-to con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determina-ta tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivodelle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allapresentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutivedelle imposte sui redditi.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 alprecedente che si riporta:

Art. 12Presentazione delle dichiarazioni

[1] La dichiarazione, con i relativi allegati, deve essere presentata all’ufficiodel comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuen-te. Il comune, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta e trasmettere ledichiarazioni al centro di servizio nella cui circoscrizione il comune è compre-so non oltre dieci giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione delledichiarazioni. I dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici possono pre-sentare la dichiarazione all’ufficio di appartenenza.

[2] La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spedita al com-petente centro di servizio per raccomandata e si considera presentata nel gior-no in cui è consegnata all’ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbroa calendario. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, utilizzandoil mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezzala data di spedizione.

[3] La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevutadell’ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata, o da altro documen-to dell’amministrazione postale comprovante la data della consegna all’uffi-cio postale, o dal timbro a calendario apposto dall’ufficio di appartenenza delpubblico dipendente. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto conle risultanze dei suddetti documenti.

[4] La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopraindicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenutaall’ufficio delle imposte competente.

[ [5] comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. m) del DL31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473].

[ [6] comma abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. m) del DL31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dalla L 27/07/1994, n. 473].

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi

Art. 36-bisLiquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei

rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (1)

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione fi-nanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle

dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle im-poste, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spet-tanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai so-stituti d’imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dal-le dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tri-butaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contri-buenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei con-tributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nelriporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi ri-sultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore aquella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei datirisultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore aquella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quellaprevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultan-ti dalle dichiarazioni;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivitàdei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti atitolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qua-lità di sostituto d’imposta.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultatodiverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l’esito dellaliquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d’impostaper evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizza-zione degli aspetti formali e la comunicazione all’Amministrazionefinanziaria di eventuali dati ed elementi non considerati nella liqui-dazione.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presen-te articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal con-tribuente e dal sostituto d’imposta.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 alprecedente che si riporta:

Art. 36-bisLiquidazione delle imposte dovute in base

alle dichiarazioni

[1] Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sullabase di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedo-no entro il 31 dicembre dell’anno successivo (1) a quello di presentazione allaliquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventual-mente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e daisostituti d’imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumi-bili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei datidichiarati o comunicati all’Amministrazione finanziaria dai soggetti che han-no effettuato le ritenute.

[2] Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delledichiarazioni e senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli artt.38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuentinella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi daisostituti d’imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto nonrisultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle comunicazioni dicui all’articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti oallegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore aquella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d’imposta non previste dalla legge o non risul-tanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni odagli elenchi di cui all’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991,

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n. 413;d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in

base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o aglielenchi menzionati nella lettera c) ovvero a quella spettante in base ai dati eagli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisichedegli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti aicontribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nel-la lettera c);

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche deglioneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti aicontribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nel-la lettera c) ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle sommedovute in base alle dichiarazioni.

[3] Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzotelefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nelladichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri docu-menti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai datiforniti da terzi.

(1) Ai sensi dell’art. 28 della L 449/97 tale termine deve essere interpretato nel senso cheavendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte suiredditi

Art. 36-ter (1)Controllo formale delle dichiarazioni

1. Gli uffici periferici dell’amministrazione finanziaria, procedo-no, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dipresentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate daicontribuenti e dai sostituti d’imposta, sulla base dei criteri selettivifissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capaci-tà operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell’azione accertatrice a norma degli arti-coli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’accon-to non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta, dalle co-municazioni di cui all’articolo. 20, terzo comma, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle cer-tificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultantiin misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contri-buenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spet-tanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi dicui all’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n.413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spet-tanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchimenzionati nella lettera b);

d) determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultan-ti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisichee i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei red-diti risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all’articolo 1,comma 4, lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimocontribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle di-chiarazioni dei sostituti d’imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 , il contribuente o il sostituto d’impostaè invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a

fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione ead eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documentinon allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L’esito del controllo formale è comunicato al contribuente o alsostituto d’imposta con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogoalla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fon-te, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la se-gnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutatierroneamente in sede di controllo formale.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 13 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 alprecedente che si riporta:

Art. 36-terLiquidazione dell’imposta sul reddito delle persone fisichein base a più dichiarazioni o certificati di esse sostitutivi

presentati dallo stesso contribuente

[1] Senza pregiudizio dell’accertamento a norma degli artt. 37 e seguenti,gli uffici delle imposte, sulla base degli elementi in loro possesso o di quelliforniti dal Centro informativo delle imposte dirette procedono alla liquidazio-ne della maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sull’am-montare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati dicui all’art. 1, quarto comma, lett. d), presentati per lo stesso anno dal medesimocontribuente.

[2] Nella cartella dei pagamenti devono essere indicati i motivi che hannodato luogo alla liquidazione dell’imposta da parte dell’ufficio a norma delcomma precedente.

[3] Nelle ipotesi che precedono il contribuente è invitato, anche per viatelefonica o a mezzo posta, a confermare l’esatta esposizione dei dati contenutinella dichiarazione e a rettificare eventuali errori formali; potrà inoltre esibirericevute di versamento e documenti la cui esistenza sia stata indicata nelladichiarazione ma ad essa non allegati.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

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Art. 38Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche

[1] L’ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazio-ni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivodichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o nonspettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazionid’imposta indicate nella dichiarazione.

[2] La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti del-l’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale suredditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categoriedi cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-tembre 1973, n. 597.

[3] L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nel-la dichiarazione, salvo quanto stabilito nell’art. 39, possono esseredesunte dalla dichiarazione stessa [e dai relativi allegati], dal con-fronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati edalle notizie di cui all’articolo precedente anche sulla base di pre-sunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti(Le parole «e dai relativi allegati» sono state soppresse dall’art. 8,comma 1, lett. b) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241. Per la decorrenzadi tale modifica vedi l’articolo 12 dello stesso decreto).

[4] L’ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai com-mi precedenti e dell’articolo 39, può, in base ad elementi e circo-stanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito comples-sivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di talielementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabi-le si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine,con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta

n. 6/98 – Pag. 6897/02/1998

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Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l’ufficio puòdeterminare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazio-ne ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lostesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo ri-spetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

[5] Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito comples-sivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessasi presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti,in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinqueprecedenti.

[6] Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della no-tificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato odeterminabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditiesenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultareda idonea documentazione.

[7] Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sonodeducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secon-do comma. Agli effetti dell’imposta locale sui redditi il maggior red-dito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salvala facoltà del contribuente di provarne l’appartenenza ad altre cate-gorie di redditi.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

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Art. 43Termine per l’accertamento

[1] Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena didecadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quelloin cui è stata presentata la dichiarazione (Le parole «entro il 31 di-cembre del quarto anno successivo» sono state così sostituite alleprecedenti «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo» dall’art.15, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241).

[2] Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di pre-sentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Tito-lo I, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 di-cembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazioneavrebbe dovuto essere presentata (Le parole «fino al 31 dicembredel quinto anno successivo» sono state così sostituite alle prece-denti «fino al 31 dicembre del sesto anno successivo» dall’art. 15,comma 1, lett. b) del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241).

[3] Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedentil’accertamento può essere integrato o modificato in aumento median-te la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta cono-scenza di nuovi elementi. Nell’avviso devono essere specificatamen-te indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraversoi quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

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Art. 44 Partecipazione dei comuni all’accertamento

[1] I comuni partecipano all’accertamento dei redditi delle perso-ne fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quellosuccessivo.

[2] I centri di servizio devono trasmettere ai comuni di domicilio

fiscale dei soggetti passivi, entro il 31 dicembre dell’anno in cuisono pervenute, le copie delle dichiarazioni presentate dalle perso-ne fisiche ai sensi dell’art. 2; gli uffici delle imposte devono tra-smettere ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi entro il1° luglio dell’anno in cui scade il termine per l’accertamento, leproprie proposte di accertamento in rettifica o di ufficio a personefisiche, nonchè quelle relative agli accertamenti integrativi o modi-ficativi di cui al terzo comma dell’art. 43.

[3] Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosidella collaborazione del consiglio tributario se istituito, può segna-lare all’ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli ele-menti contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisicheai sensi dell’art. 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e for-nendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine ilcomune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degliallegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall’ufficio stes-so. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documenta-zione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omis-sione della dichiarazione.

[4] Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il qualel’ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento aisensi del secondo comma può inoltre proporre l’aumento degli im-ponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti edelementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile efornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La pro-posta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale,sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all’ufficiodelle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giornidal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. Ladeliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva.

[5] Le proposte di accertamento dell’ufficio delle imposte e leproposte di aumento del comune devono essere accompagnate daun elenco in duplice copia. Una delle copie, datata e sottoscritta,viene restituita in segno di ricevuta all’ufficio mittente.

[6] Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto commal’ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamentiper i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte deicomuni o le proposte del comune siano state accolte dall’ufficiostesso.

[7] Le proposte di aumento non condivise dall’ufficio delle impo-ste devono essere trasmesse a cura dello stesso, con le proprie de-duzioni, all’apposita commissione operante presso ciascun ufficio,la quale determina gli imponibili da accertare. Se la commissionenon delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dellaproposta, l’ufficio delle imposte provvede all’accertamento dell’im-ponibile già determinato.

[8] Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto commapuò richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubbliciche hanno obbligo di rispondere gratuitamente.

DPR 29 settembre 1973, n. 600

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Art. 45Commissione per l’esame delle proposte del comune

[1] La commissione di cui al sesto comma dell’art. 44 è unica perogni ufficio delle imposte, è presieduta dal capo dello stesso ufficioo da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato ed è com-posta per metà da impiegati dell’ufficio e per metà da persone desi-gnate dal consiglio comunale di ciascuno dei comuni compresi neldistretto. Non possono essere designati coloro che esercitano pro-

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fessionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materiatributaria.

[2] Il numero dei componenti della commissione non può esseresuperiore, oltre al presidente, a otto per i comuni di prima classe, asei per i comuni di seconda e terza classe e a quattro per i comuni diquarta e quinta classe. Non possono far parte della commissione gliimpiegati dell’ufficio delle imposte che rivestono cariche elettivenei comuni del distretto e i componenti delle commissioni tributa-rie. Entro il 30 novembre di ciascun anno il sindaco comunica al-l’ufficio delle imposte i nominativi delle persone designate in rap-presentanza del comune, le quali si intendono confermate di annoin anno qualora entro il detto termine il sindaco non abbia comuni-cato variazioni.

[3] La convocazione della commissione è fatta dal presidente, al-meno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con av-viso a mezzo di raccomandata diretto al sindaco del comune del

quale si esaminano le proposte. L’avviso deve contenere l’indica-zione nominativa dei contribuenti ai quali si riferiscono le propostemedesime.

[4] La commissione determina l’ammontare dell’imponibile daaccertare sulla base degli atti in suo possesso, deliberando a mag-gioranza di voti con l’intervento di almeno la metà più uno dei com-ponenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Le sedutedella commissione non sono pubbliche e ad esse non può interveni-re il contribuente.

[5] Il segretario della commissione redige il verbale della sedutanel quale devono essere indicati i nominativi degli intervenuti, leproposte esaminate e le decisioni adottate. Il verbale è sottoscrittoanche dal presidente.

[6] Ai compiti di segreteria della commissione provvede l’ufficiodelle imposte. Le spese relative alla partecipazione dei rappresen-tanti dei comuni sono a carico dei comuni stessi.

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n. 6/98 – Pag. 6917/02/1998

Finanza & Fisco

IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

DPR 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Art. 9Mancato o ritardato versamento diretto

[1] Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti,sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applical’interesse in ragione del nove per cento (1) annuo con decorrenzadal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data delpagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sonostate iscritte le somme non versate.

DPR 29 settembre 1973, n. 602 — Art. 9

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

[2] Qualora l’interesse non sia stato versato dal contribuentecontestualmente all’imposta esso viene calcolato dall’ufficio ediscritto a ruolo.

[3] L’interesse si applica anche sul maggior ammontare delleimposte o ritenute alla fonte, riscuotibili mediante versamento direttoliquidato dall’Ufficio delle imposte ai sensi dell’art. 36-bis, secondocomma, e 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996, la misura dell’interesseè stabilita al sei per cento annuo, ai sensi dell'art. 13 del DL 30/12/1993, n. 557,conv., con mod., dalla L 26/02/1994, n. 133.

A decorrere dal 1° gennaio 1997, la misura dell’interesse è stabilita al cinqueper cento annuo, ai sensi del comma 141 dell'art. 3 della L 23/12/1996, n. 662.

Pag. 692 – n. 6/98 7/02/1998

Finanza & Fisco

IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

DPR 26 aprile 1986, n. 131 — Artt. 7, 51 - Tariffa Parte I, artt. 4, 7, 8, 11 - Tabella, art. 11-bis

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-posta di registro

Art. 7Atti non soggetti a registrazione

1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo uniconon vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in casod’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in mi-sura fissa. La disposizione si applica sugli atti indicati negli articoli4, 5 e 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti informa pubblica. (Le parole «4, 5 e 11 e 11-bis» sono state cosìsostituite alle precedenti «4, 5 e 11» dall’art. 57, comma 1, lett. a)del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tale sostituzione ha effetto dal01.01.1999)

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-posta di registro

Art. 51Valore dei beni e dei diritti

1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni odei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiara-to dalle parti nell’atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivopattuito per l’intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti realiimmobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali sudi esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti realiimmobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, con-trolla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti aqualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di nonoltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effettotraslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi im-mobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddi-to netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tassomediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli in-vestimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazio-ne, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su diesse il valore di cui al comma 1 è controllato dall’ufficio con riferi-mento al valore complessivo dei beni che compongono l’azienda,compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’art. 7 dellaparte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto dellepassività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventidata certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante sisia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai benidi cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis dellatabella. L’ufficio può tenere conto anche degli accertamenti com-piuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e

verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valoreaggiunto. (Le parole «e art. 11-bis della tabella» sono state inseritedall’art. 57, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Talemodifica ha effetto dal 01.01.1999).

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-posta di registro

Tariffa — Parte IATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

Art. 41. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli

enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e lealtre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalitàgiuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio diattività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su

beni immobili, salvo il successivo n. 2).... le stesse aliquote dicui all’art. 1

2) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento sufabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commer-ciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasforma-zione nonchè su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzio-ne dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, semprechè i fab-bricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presenti-no le indicate caratteristiche...................................................... 4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su azien-de o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa ...... 1%

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento suunità da diporto ........ stesse imposte di cui al successivo art. 7(le parole «unità da diporto» sono state così sostituite alla prece-dente «autoveicoli» dall’art. 57, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446. Tale modifica ha effetto dal 01.01.1999)

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli dicui all’articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indi-cati nei numeri precedenti ........................................................ 1%(le parole da «, esclusi» fino «tabella,» sono state inserite dall’art.57, comma 1, lett. c), n. 1) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tale mo-difica ha effetto dal 01.01.1999)

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a ca-pitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con ver-samenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscrittein bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria (1) ............1%

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimentodi aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresafatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analogheoperazioni poste in essere da enti diversi dalle società: ...lire 250.000(lettera sostituita dall'art. 10, comma 5, lett. c) del D.L. 323/96,conv., con mod., dalla L. 425/96);

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e leproroghe ..................................................................... L. 250.000 (2)

n. 6/98 – Pag. 6937/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto

utili in danaro ............................................................. L. 250.000 (2)2) in ogni altro caso ...........le stesse aliquote di cui alla lett. a)e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione

ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societarial’esercizio dell’impresa ................................................................ 1%

f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del testounico ............................................................................................ 1%

g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico....... 1%

Note:

I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capi-tale o a fondo perduto fatti dai soci, associati o partecipanti; in talcaso l’imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascuntrimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giornidel mese successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o benimobili registrati si intendono conferiti alla data dell’atto che com-porta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggettiall’imposta, fino a concorrenza dell’ammontare della riduzione, iconferimenti in denaro relativi all’aumento di capitale contempora-neamente deliberato.

III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti cheimportano assunzione di attività commerciale o agricola come og-getto esclusivo o principale.

IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all’imposta nellamisura fissa di L. 150.000 se la società destinataria del conferimen-to o la società risultante dalla fusione o incorporante o la societàbeneficiaria della scissione ha la sede legale o amministrativa inaltro Stato membro della Comunità economica europea.

V) L’aliquota di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolariz-zazione è registrato entro un anno dall’apertura della successione.In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorchèderivanti da comunioni ereditarie, l’imposta si applica a normadell’art. 22 del testo unico (3).

VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicatinel presente articolo si applica l’art. 9 della tabella.

VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico,contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposteivi rispettivamente previste.

(1) Cfr. l’art. 9, comma 11-bis, del D.L. 23/01/1993, n. 16, conv., con mod.,dalla L. n. 75/93 che si riporta:

Art. 9 (omissis)

11-bis. La disposizione di cui all’articolo 4, lettera a), numero 6), dellatariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’impostadi registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, deve intendersi applicabile, per la parte in cui esclude dall’impostaproporzionale di registro gli aumenti di capitale mediante utilizzo di riserveiscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria, anche agliaumenti di capitale effettuati mediante passaggio a capitale di riserve iscrittein bilancio a norma dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, edell’articolo 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

(2) Vedi quanto disposto dall'art. 10, comma 6 del D.L. 323/96, conv., con mod.,dalla L. 425/96.

(3) Cfr. l’articolo 63. comma 6-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., conmod., con L. 29/10/1993, n. 427 che si riporta:

Art. 63

(omissis)6-bis. La disposizione contenuta nella nota V) all’articolo 4 della tariffa,parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, deve essere interpretata nel senso che l’aliquota prevista allalettera e) si applica anche quando la formazione dell’atto pubblico o della

scrittura privata autenticata di regolarizzazione avviene entro un annodall’apertura della successione.

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernentil’imposta di registro

Tariffa — Parte IATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

Art. 71. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:[a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici

agricole ............................................................................ L. 150.000b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto

promiscuo di persone o cose:1) fino a 8 CV ............................................................... L. 150.0002) da oltre 8 fino a 12 CV ........................................... L. 180.0003) da oltre 12 fino a 20 CV ....................................... . L. 210.0004) da oltre 20 fino a 30 CV ........................................ L. 270.0005) da oltre 30 fino a 40 CV ....................................... . L. 330.0006) oltre 40 CV .............................................................. L. 390.000

c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata:1) fino a 7 quintali ....................................................... L. 198.0002) da oltre 7 fino a 15 quintali ................................... L. 288.0003) da oltre 15 fino a 30 quintali .................................. L. 324.0004) da oltre 30 fino a 45 quintali ................................. L. 378.0005) da oltre 45 fino a 60 quintali .................................. L. 450.0006) da oltre 60 quintali fino a 80 quintali ................... L. 516.0007) oltre 80 quintali ...................................................... L. 642.000

d) rimorchi di portata:1) fino a 20 quintali .................................................... L. 264.0002) da oltre 20 quintali fino a 50 quintali ................... L. 354.0003) oltre 50 quintali ...................................................... L. 450.000

e) rimorchi per trasporto di persone:1) fino a 15 posti ........................................................ L. 228.0002) da 16 a 25 posti ..................................................... L. 252.0003) da 26 a 40 posti .................................................... L. 300.0004) oltre 40 posti ........................................................ L. 360.000]

(le lettere da a) ad e) sono state soppresse dall’art. 57, comma 1,lett. c), n. 2) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tale modifica ha effettodal 01.01.1999)

f) unità da diporto:1) natanti:a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto ................. L. 105.000b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto ................... L. 210.000

2) imbarcazioni:a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto ............... L. 600.000b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto ........... L. 900.000c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ...... L. 1.200.000d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto ........ L. 1.500.000

3) navi ....................................................................... L. 7.500.000

[Note:

I) Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per usospeciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - semprechènon siano adatti al trasporto di cose - l’imposta è ridotta ad unquarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta indicata nellalettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggioe simili.

II) Non sono soggette a registrazione le scritture private, consottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da prodursial Pubblico Registro Automobilistico per formalità di trascrizione,iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente

Pag. 694 – n. 6/98 7/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

convenzioni soggette a tali formalità.] (Note soppresse dall’art. 57,comma 1, lett. c), n. 2) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Tale modificaha effetto dal 01.01.1999).

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-posta di registro

Tariffa — Parte IATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

Art. 81. Atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di

controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio,compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudi-cazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento dicomunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenzestraniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni im-mobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti ...................le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti (le parole «unitàda diporto» sono state così sostituite alla precedente «autoveicoli»dall’art. 57, comma 1, lett. c), n. 3) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.Tale modifica ha effetto dal 01.01.1999)

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altreprestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura .............. 3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ........... 1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti acontenuto patrimoniale ................................................L. 250.000 (1)

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di unatto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, ola risoluzione di un contratto .................................... L. 250.000 (1)

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetticivili del matrimonio o la separazione personale, ancorchè recanticondanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimo-niali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di talicondanne o attribuzioni ..............................................L. 250.000 (1)

g) di omologazione ............................................. L. 250.000 (1)

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenutiinefficaci ai sensi dell’art. 644 del codice di procedura civilesono soggetti all’imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all’imposta

proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento dicorrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiuntoai sensi dell’art. 40 del testo unico.

II-bis) I provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapionedella proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento suibeni medesimi sono soggetti all’imposta secondo le disposizio-ni dell’art. 1 della tariffa.

(1) Misura così stabilita in L. 250.000 dall’art. 10, comma 6, del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L 08/08/1996, n. 425 (in "Finanza &Fisco" n. 30 del 24/08/1996, pag. 3055).

DPR 26 aprile 1986, n. 131

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Tariffa — Parte IATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

Art. 11

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procuredi cui all’art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto pre-stazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private au-tenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazionein società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 dellatabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusiquelli di cui agli articoli 4, 5 e 11 e 11-bis; atti di ogni specie per i qualiè prevista l’applicazione dell’imposta in misura fissa .......... L. 250.000(Le parole «4, 5 e 11 e 11-bis» sono state così sostituite alle prece-denti «4, 5 e 11» dall’art. 57, comma 1, lett. c), n. 4) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446. Tale modifica ha effetto dal 01.01.1999).

DPR 26 aprile 1986, n. 131

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-posta di registro

TABELLAATTI PER I QUALI NON VI È L’OBBLIGO DI

CHIEDERE LA REGISTRAZIONE

Art. 11-bis (1)1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli

iscritti nel pubblico registro automobilistico.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 57, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 15/12/1997,n. 446 a decorrere dal 01.01.1999.

n. 6/98 – Pag. 6957/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — Artt. 5, 11, 13, 17, 29, 47, 49, 51, 53, 59, 60, 78, 87 e 88

Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 5Redditi prodotti in forma associata

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in acco-mandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati aciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzional-mente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionateal valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diver-samente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di co-stituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data ante-riore all’inizio del periodo d’imposta; se il valore dei conferimentinon risulta determinato, le quote si presumono uguali. (Comma cosìsostituito dall'art. 2, comma 1 del DL 28/01/1991, n. 27, conv., conmod., dalla L 25/03/1991, n. 102, che si riporta in nota 1).

3. Ai fini delle imposte sui redditi:a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome

collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che sianostate costituite all’unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collet-tivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano peroggetto l’esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra per-sone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professionisono equiparate alle società semplici, ma l’atto o la scrittura di cui alcomma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiara-zione dei redditi dell’associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per lamaggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sededell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Sta-to. L’oggetto principale è determinato in base all’atto costitutivo, seesistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata,e, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all’art. 230-bis del Codi-ce civile, limitatamente al 49 per cento dell’ammontare risultantedalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, sono imputati aciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e preva-lente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente allasua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione siapplica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-mente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità conl’imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticataanteriore all'inizio del periodo d’imposta, recante la sottoscrizionedell’imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell’imprenditore rechi l’indi-cazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari el’attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità equantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa, in modocontinuativo e prevalente, nel periodo d’imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione deiredditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell’impresa in modocontinuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il co-niuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

(1) Legge 25 marzo 1991 n. 102

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27,recante disposizioni relative all’assoggettamento di talune plusvalenze adimposta sostitutiva delle imposte sui redditi

Articolo 21. Il comma 2 dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, èsostituito dal seguente:

«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate alvalore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamentedall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o daaltro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del perio-do d’imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote sipresumono uguali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle dichiarazionidei redditi da presentare nell’anno 1991.

3. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima della data(13/04/1991) di entrata in vigore della presente legge, determinate in misurauguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di imposta relativiagli anni 1990 e 1991, purché i soggetti interessati dichiarino entro trentagiorni dalla medesima data di entrata in vigore della legge, con atto pubblicoo con scrittura privata autenticata, di volersi avvalere di tale facoltà.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 11Determinazione dell’imposta

1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito com-plessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, leseguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 15.000.000 ................................................ 18,5%b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000.............. 26,5%c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000........... 33,5%d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000........... 39,5%e) oltre lire 135.000.000 ................................................ 45,5%.

(Comma così sostituito a partire dal 01.01.1998, dall’art. 46 delD.Lgs. 15/12/1997, n. 446 al precedente che si riporta:

1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al net-to degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, le seguenti aliquote per scaglionidi reddito:

a) fino a lire 7.200.000 ...................................................................................10%b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 14.400.000 .............................................22%c) oltre lire 14.400.000 fino a lire 30.000.000 ...........................................27%d) oltre lire 30.000.000 fino a lire 60.000.000 ...........................................34%e) oltre lire 60.000.000 fino a lire 150.000.000 ...........................................41%f) oltre lire 150.000.000 fino a lire 300.000.000 .......................................46%g) oltre lire 300.000.000 ................................................................................51%

(comma modificato, dall’art. 9, comma 3, DL 19/09/1992, n. 384, conv., conmod., dalla L 14/11/1992, n. 438, con effetto dal periodo d’imposta in corso al19.09.1992).)

2. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, finoalla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli artt.12, 13 e 13-bis (1).

3. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’impostaspettanti al contribuente a norma degli artt. 14 e 15. Salvo quantodisposto nel comma 3-bis, se l’ammontare dei crediti d’imposta è

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superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a suascelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relati-va al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso insede di dichiarazione dei redditi (2) (Le parole «Salvo quanto di-sposto nel comma 3-bis,» sono state inserite (3) dall’art. art. 2, com-ma 1, numero 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 467).

3-bis. Il credito di imposta spettante a norma dell’articolo 14,per la parte che trova copertura nell’ammontare delle imposte dicui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105, è riconosciutocome credito limitato ed è escluso dall’applicazione dell’ultimoperiodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzatoprima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione finoa concorrenza della quota dell’imposta netta relativa agli utiliper i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l’am-montare di detti utili comprensivo del credito limitato e l’ammon-tare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e allordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse indiminuzione. (Comma aggiunto (3) dall’art. 2, comma 1, numero 2,del D.Lgs. 18/12/1997, n. 467).

3-ter. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al com-ma 3-bis, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizionidei commi 4 e 5 dell’articolo 14. (Comma aggiunto (3) dall’art. 2,comma 1, numero 2, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 467).

(1) Le parole da «le detrazioni» fino alla fine del comma sono state sostituitedall’art. 3, comma 1, lett. a) del DL 31/05/1994, n. 330, conv., con mod., dallaL 27/07/1994, n. 473.

(2) Per le norme di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3, cfr.artt. 4 e 21, DPR 04/02/1988, n. 42.

(3) Tale modifica introdotta dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 18/12/1997, n.467 si applica con riguardo alle distribuzioni degli utili di esercizio, delleriserve e degli altri fondi, nonché delle riduzioni di capitale sociale o del fondodi dotazione deliberate a decorrere dal secondo esercizio successivo a quelloin corso al 31 dicembre 1996.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 12Detrazioni per carichi di famiglia (1)

1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire30.000.000;

2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire30.000.000 ma non a lire 60.000.000;

3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire60.000.000 ma non a lire 100.000.000;

4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire100.000.000;

b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figliadottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indi-cata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contri-buente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedi-menti dell’autorità giudiziaria, complessivamente lire 336.000 daripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzioneall’effettivo onere sostenuto da ciascuno.

2. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e ilcontribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente le-galmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi,affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, seconiugato, si è successivamente ed effettivamente separato, la detra-

zione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio eper gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione chele persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessi-vo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organi-smi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e mis-sioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestitidirettamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, nonsuperiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese ecompetono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sonocessate le condizioni richieste.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 47 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446con effetto dal periodo d’imposta a partire dal 01.01.1998.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 13Altre detrazioni (1)

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiù redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’impostalorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, an-che a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secon-do i seguenti importi:

a) lire 1.680.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavo-ro dipendente non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavo-ro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 1.500.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavo-ro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;

d) lire 1.350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavo-ro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

e) lire 1.250.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavo-ro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

f) lire 1.150.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

g) lire 1.050.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavo-ro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;

h) lire 950.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

i) lire 850.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

l) lire 750.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

m) lire 650.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

n) lire 550.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

o) lire 450.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

p) lire 350.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

q) lire 250.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

r) lire 150.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

s) lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavorodipendente è superiore a lire 100.000.000.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltan-to trattamenti pensionistici di importo complessivamente non supe-

n. 6/98 – Pag. 6977/02/1998

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riore a lire 18.000.000 e il reddito dell’unità immobiliare adibita adabitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulterioredetrazione, rapportata al periodo di pensione nell’anno, di lire 70.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiù redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 odi impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’impostalorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) lire 700.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 600.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire9.300.000;

c) lire 500.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire9.600.000;

d) lire 400.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire9.900.000;

e) lire 300.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire15.000.000;

f) lire 200.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire30.000.000;

g) lire 100.000 se l’ammontare complessivo dei redditi di lavoroautonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire60.000.000.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 48 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446con effetto dal periodo d’imposta a partire dal 01.01.1998..

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi

Art. 17Indennità di fine rapporto (1)

1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti,comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di la-voro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 16 sonoimponibili per un importo che si determina riducendo il loro am-montare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascunanno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodidi anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all’anno la ridu-zione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numerodi ore inferiore a quello ordinario previsto dai Contratti collettivinazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ri-dotta. L’imposta si applica con l’aliquota, con riferimento all’annoin cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all’importoche risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero de-gli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e mol-tiplicando il risultato per dodici. L’ammontare netto delle indennitàequipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denomina-te, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti acarico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa de-trazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corri-spondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alladata in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l’aliquota delcontributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti eassimilati e l’aliquota complessiva del contributo stesso versatoall’ente, cassa o fondo di previdenza (Le parole «di una sommapari a lire 600 mila» sono state così sostituite, con effetto daiperiodi d’imposta che hanno inizio dal 01.01.1998, alle preceden-

ti «di una somma pari a lire 500 mila» dall’art. 48,comma 2, delD.Lgs. 15/12/1997, n. 446).

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma1 dell’art. 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di la-voro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro,sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l’ali-quota determinata agli effetti del comma primo. L’ammontare net-to è costituito dall’importo dell’indennità che eccede quello com-plessivo dei contributi versati dal lavoratore sempreché l’importodei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento del-l’importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbli-gatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di la-voro e negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti alla pre-stazione non siano previste clausole che consentano l’erogazionedi anticipazioni periodiche sull’indennità spettante Tuttavia le me-desime indennità e somme, se percepite a titolo definitivo per effet-to della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore,sono imponibili per il loro ammontare netto con l’aliquota determi-nata con il criterio di cui al comma 1.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata invigore della legge 29/05/1982, n. 297, il trattamento di fine rappor-to risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retri-buzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, aifini della determinazione dell’aliquota ai sensi del comma 1 non sitiene conto dell’eccedenza.

4. Sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento difine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipa-zioni relative alle altre indennità e somme, l’imposta si applica,rispettivamente, a norma dei commi 1 e 2, salvo conguaglio al-l’atto della liquidazione definitiva. (Comma così sostituito dall’art.5, comma 1, lett. d), n. 1) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con effettodal 01.01.1998, al precedente che si riporta:

4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle in-

dennità equipollenti l’imposta si applica, salvo conguaglio all’atto della li-

quidazione definitiva, a norma del comma 1; sulle anticipazioni relative alle

altre indennità e somme di cui al comma 2 l’imposta si applica, salvo con-

guaglio all’atto della liquidazione definitiva, con l’aliquota stabilita

all’art. 11 per il primo scaglione di reddito.)

4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazionedel rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che ab-biano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, dicui all’articolo 16, comma 1, lettera a), l’imposta si applica conl’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione deltrattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indi-cate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo 16.(Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs.02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998)

5. Nell’ipotesi di cui all’art. 2122 del Codice civile e nell’ipotesidi cui al comma 3 dell’art. 7 l’imposta, determinata a norma delpresente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmenteall’ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quotadell’imposta sulle successioni proporzionali al credito indicato nel-la relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall’ammontareimponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e lemodalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini del-l’applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsionedelle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazionedel medesimo rapporto di lavoro.

(1) Cfr. l’art. 11, commi 1 e 2 della Legge 08/08/1995, n. 335, che si riporta:

Articolo 11Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni

1. L’articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive

Pag. 698 – n. 6/98 7/02/1998

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modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 13. (Trattamento

tributario dei contributi e delle prestazioni).1. In deroga al comma 4 dell’articolo 17 del testo unico delle imposte sui

redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFRdestinato a forme pensionistiche complementari.

2. I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistichecomplementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sonodeducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delleimposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, perciascun dipendente, al 2 per centro della retribuzione annua complessivaassunta come base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milionie 500 mila. La deduzione è ammessa a condizione che le fonti istitutive dicui all’articolo 3 prevedano la destinazione alle forme pensionistichecomplementari di quote del TFR almeno per un importo pari all’ammontaredel contributo erogato.

omissis»2. Agli effetti del comma 9 dell’articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimentoall’articolo 17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvatocon decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell’importodei contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFRdestinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunqueconsentite le anticipazioni previste dall’articolo 7 del citato decretolegislativo.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 29Reddito agrario

1. Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordi-nario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di or-ganizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nel-l'esercizio di attività agricole su di esso.

2. Sono considerate attività agricole (1) (2):a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura

(le parole «e alla silvicoltura» sono state così sostituite alle prece-dente «alla silvicoltura e alla funghicoltura» dall'art. 3, comma 4,lett. a) della legge 23/12/1996, n. 662. La sostituzione si applica adecorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alladata del 31 dicembre 1996);

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno unquarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramitel'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficieadibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cuila produzione stessa insiste; (la lettera b) è stata, ad opera dell'art. 3,comma 4, lett. a) della legge 23/12/1996, n. 662, così sostituita allaprecedente che si riporta: «b) l'allevamento di animali con mangimiottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività (3) dirette allaproduzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, ancheprovvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per al-meno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto delMinistro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con ilcomitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4-12-1993, n. 491,di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioniindustriali di vegetali e i requisiti delle strutture fisse e mobili». La sosti-tuzione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quel-lo in corso alla data del 31 dicembre 1996);

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e aliena-zione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul ter-reno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo

la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenutiper almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

3. Con decreto del Ministro delle finanze (4) di concerto con ilMinistro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna spe-cie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla letterab) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terre-ni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indi-cati nel comma 2 dell'art. 24.

(1) Per la disciplina tributaria dell'attività di agriturismo, cfr. art. 5, commi 1 e3, L 30/12/1991, n. 413.

(2) Per la natura di attività imprenditoriale agricola dell'attività di acquacol-tura, cfr. art. 2, L 05/02/1992, n. 102. Per la natura di attività imprenditorialeagricola dell'attività cinotecnica, cfr. art. 2, L 23/08/1993, n. 349.

(3) Le parole da «e le attività» fino alla fine della lettera sono state inseritedall'art. 31, comma 3 della L 23/12/1994, n. 724.

(4) Cfr. DM 21/12/1990, DM 26/01/1993, DM 14/02/1995 e DM 11/02/1997(con errata corrige).

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 47Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (1) (2) (3) (4)

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggio-

rati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produ-zione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agri-cole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle coopera-tive della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai presta-tori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qua-lità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devonoessere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devonoessere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio odi assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramentoprofessionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavorodipendente nei confronti del soggetto erogante;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli artt. 24, 33, letteraa), e 34 della legge 20/05/1985, n. 222, nonché le congrue e i sup-plementi di congrua di cui all’art. 33, primo comma, della legge26/07/1974, n. 343;

e) i compensi per l’attività libero professionale intramurariadel personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del per-sonale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Re-pubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all’articolo6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 esuccessive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui all’arti-colo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; (Letteracosì sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, con effetto dal 01.01.1998, alla precedente che siriporta:

e) il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 05/11/1968,

n. 1115, nonché il compenso corrisposto ai lavoratori impegnati, per effetto di

specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili; (le parole da «non-

ché» fino alla fine della lettera sono state aggiunte dall’art. 9 DL 01/10/1996, n. 510,

conv., con mod., dalla L 28/11/1996, n. 608))

f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrispo-sti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’eser-cizio di pubbliche funzioni nonché i compensi corrisposti ai mem-

n. 6/98 – Pag. 6997/02/1998

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bri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli espertidel Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per leggedebbono essere riversati allo Stato; (Le parole da «nonché» fino a«sorveglianza,» sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. a), n.2) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, con effetto dal 01.01.1998)

g) le indennità di cui all'art. 1 della legge 31/10/1965, n. 1261, eall'art.1 della legge 13/08/1979, n. 384, percepite dai membri del Par-lamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comun-que denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni dicui agli artt. 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27/12/1985, n.816 nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenzadalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’asse-gno del Presidente della Repubblica; (Le parole da «nonché» finoalla fine della lettera sono state inserite dall’art. 2, comma 1, lett. a),n. 3) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314, con effetto dal 01.01.1998).

h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituitea titolo oneroso;

h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma di trattamentoperiodico ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 esuccessive modificazioni ed integrazioni (lettera aggiunta dall’art.11, comma 7 della L 08/08/1995, n. 335);

i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui pro-duzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, com-presi quelli indicati alle lettere h) e i) del primo comma dell’art. 10tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) delcomma 1 dell’art. 41;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori social-mente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (Let-tera così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), n. 4) del D.Lgs.02/09/1997, n. 314, con effetto dal 01.01.1998, alla precedente chesi riporta:

l) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)direttamente o per effetto del riparto eseguito a cura di appositi organismicostituiti all’interno dell’impresa, in relazione allo svolgimento dell’attivitàdi lavoro subordinato (lettera aggiunta dall’art. 1, legge 11/12/1990, n. 381).

2. I redditi di cui alla lettera a) del primo comma, sono assimilatiai redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa siaiscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della coo-perazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i prin-cipi della mutualità stabiliti dalla legge e che tali principi siano effet-tivamente osservati.

3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del comma 1l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta le de-trazioni previste dall’art. 13. (Le parole «lettere e), f), g), h) e i) delcomma 1» sono state così sostituite alle precedenti «lettere f), g), h)e i) del comma 1» dall’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 02/09/1997, n. 314 , con effetto dal 01.01.1998).

(1) Per le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca, cfr. l’art. 6, comma 6,L 30/11/1989, n. 398 e l’art. 4 L 13/08/1984, n. 476.(2) Per le borse di studio per la formazione dei medici specialisti, cfr. l’art. 6,comma 5, D.Lgs. 08/08/1991, n. 257 e l’art. 4 L 13/08/1984, n. 476.(3) Per gli onorari dei componenti gli uffici elettorali, cfr. l’art. 9, comma 2, L21/03/1990, n. 53.(4) Per gli onorari dei membri dei seggi elettorali per le elezioni al Parlamentoeuropeo, art. 3, DPR 06/12/1991 (senza numero).

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 49Redditi di lavoro autonomo

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivanodall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni

si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché nonesclusiva, di attività di lavoro autonomo, diverse da quelleconsiderate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata dicui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5.

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o

revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalitàgiuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili,dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti dicollaborazione coordinata e continuativa. Si considerano tali irapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientrantinell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensidel comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico oprofessionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favoredi un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario econtinuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzioneperiodica prestabilita;

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da partedell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industrialie di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisitenel campo industriale, commerciale o scientifico, se non sonoconseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;

c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1dell'art. 41 quando l'apporto è costituito esclusivamente dallaprestazione di lavoro;

d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai socifondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e aresponsabilità limitata;

e) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;f) i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata

dai segretari comunali ai sensi della legge 12/06/1973, n. 349 (letteraaggiunta dall'art. 4, comma 1, DL 14/03/1988, n. 70 conv., conmod., dalla L. 154/88).

3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto dicontratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23-3-1981, n. 91, siapplicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lettera a) delcomma 2.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 51Redditi d'impresa

1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di im-prese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intendel'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delleattività indicate nell'art. 2195 (1) del codice civile e delle attivitàindicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 29 che eccedono ilimiti stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma

d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art.2195 del Codice civile (lettera modificata dall'art. 9, comma 1, L29/12/1990, n. 408);

b) i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere, cave, torbiere,saline, laghi, stagni e altre acque interne;

c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delleattività agricole di cui all'articolo 29, pur se nei limiti ivi stabiliti,ove spettino ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1dell'art. 87 nonchè alle società in nome collettivo e in accomanditasemplice (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lettera a) del DL 27aprile 1990, n. 90, conv., con mod., dalla L 165/90. Le parole «non-chè alle società in nome collettivo e in accomandita semplice» sonostate aggiunte dall'art. 3, comma 4, lett. b) della L 23/12/1996, n.662. Tale ultima aggiunta si applica a decorrere dal periodo di

Pag. 700 – n. 6/98 7/02/1998

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imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/1996).3. Le disposizioni in materia di imposte sul reddito che fanno

riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta di-versamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 53Ricavi

1. Sono considerati ricavi:a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di

servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attivitàdell'impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, disemilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acqui-stati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioniin società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'ar-ticolo 87, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché diobbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituisco-no immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni alcui scambio è diretta l'attività dell'impresa (lettera sostituita dall'art.1, comma 1, lettera d), DL 29/06/1994, n. 416, conv., con mod.,dalla legge 08/08/1994, n. 503);

d) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in formaassicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alleprecedenti lettere;

e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura,spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

f) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a normadi legge. (Lettera così sostituita dalla L. 28/12/1995, n. 549, art. 3,comma 103, lett. a).

2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni dicui al comma 1 destinati al consumo personale o familiare dell'im-prenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'eserciziodell'impresa (Le parole da «, assegnati» fino alla fine del commasono state così sostituite dall'art. 1, comma 1, lettera l-ter), DL27/04/1990, n. 90, conv., con mod., dalla L 26/06/1990, n. 165).

2-bis. Ai fini delle imposte sui redditi i beni di cui alla letterac) del comma 1 non costituiscono immobilizzazioni finanziariese non sono iscritti come tali nel bilancio (comma aggiuntodall'art. 1, comma 1, lettera e), DL 29/06/1994, n. 416, conver-tito dalla L 8 agosto 1994, n. 503, a decorrere dal periodo diimposta in corso al 30 dicembre 1993).

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 59Variazioni delle rimanenze (1) (2)

1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle letterea) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle esistenze inizia-li, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine lerimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a costi spe-cifici o a norma dell'articolo 60, sono assunte per un valore noninferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorieomogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun grup-

po un valore non inferiore a quello determinato a norma delledisposizioni che seguono. (comma sostituito dall'art. 1, comma1, lettera i), n. 2, DL 29/06/1994, n. 416, convertito dalla L n.503/94, a decorre dal periodo di imposta in corso al 30 dicem-bre 1993).

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sonovalutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divi-sione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel-l'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze èaumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità,valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte peresercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzio-ne si imputa agli incrementi formati negli esercizi precedenti, apartire dal più recente.

3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze fi-nali con il metodo della media ponderata o del «primo entrato,primo uscito» o con varianti di quello di cui al comma 3, le rima-nenze finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazio-ne del metodo adottato (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1,lettera i), n. 3), DL 29/06/1994, n. 416, conv., con mod., dalla Ln. 503/94, a decorre dal periodo di imposta in corso al 30 di-cembre 1993).

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determi-nato a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, è superiore al valore nor-male medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore mini-mo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l'intera quan-tità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, peril valore normale (3). Per le valute estere si assume come valorenormale il valore secondo il cambio alla data di chiusura del-l'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformi-tà alle disposizioni del presente comma vale anche per gli eserci-zi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte nellostato patrimoniale per un valore superiore (4).

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di ese-cuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spesesostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicatodal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'eserciziosuccessivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valuta-no le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettagliosi tiene conto del valore così determinato anche in deroga alladisposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazionedei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le mo-dalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'og-getto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenzeeffettuate fino all'esercizio in corso al 31/12/1984 in applicazio-ne dei criteri di valutazione previsti dall'art. 12 della legge 19/03/1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costan-ti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e neiquattro esercizi successivi.

(1) La rubrica è stata sostituita dall'art.1, comma 1, lettera i) , n. 1), DL29/06/1994, n. 416, conv., con mod., dalla legge n. 503/94.

(2) Per le variazioni di quantità e valori per le imprese minori, in caso didefinizione delle pendenze tributarie, cfr. art. 33, comma 10, legge n. 413/91. Per la regolarizzazione delle scritture contabili in caso di definizionedelle pendenze tributarie, art. 33, commi 7 e 8, legge 30/12/1991, n. 413.

(3) Il primo periodo è stato sostituito dall'art.1, comma 1, lettera i) , n.4), DL 29/06/1994, n. 416, conv., con mod., dalla legge n. 503/94.

(4) Il terzo periodo è stato sostituito dall'art.1, comma 1, lettera i), n. 5),DL 29/06/1994, n. 416, conv., con mod., dalla legge n. 503/94.

n. 6/98 – Pag. 7017/02/1998

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DPR 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

Art. 60Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e ser-vizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ul-trannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare ilreddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituisco-no esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per ilvalore complessivo determinato a norma delle disposizioni che se-guono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del con-tratto, salvo il disposto del comma 4 (comma sostituito dall'art.1,comma 1, lettera l), DL 29/06/1994, n. 416, conv., con mod., dallaL n. 503/94, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 di-cembre 1993).

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Dellemaggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni dilegge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano statedefinitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Perla parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamentola valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridottoper rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura nonsuperiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi esegui-ti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti,la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente sicomprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in casodi liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata.Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al redditodell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle disposizioni dei commi da primo a quarto leimprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizivalutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi nell'eser-cizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e leforniture possono essere autorizzate dall'Ufficio delle imposte adapplicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione delreddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corsoalla data in cui è rilasciata (1).

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamenteper ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indi-cazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residen-za del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti abase per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei contidell'impresa.

7. Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti invaluta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ai finidell'art.72 ancorché non risultanti in bilancio. (2)

(1) Cfr. le norme di attuazione recate dall'art. 9 del DPR 04/02/1988, n. 42.

(2) Cfr. le norme di attuazione recate dall'art. 10 del DPR 04/02/1988, n. 42.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 78Imprese di allevamento

1. Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamentodi animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art. 29il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito

d’impresa nell’ammontare determinato attribuendo a ciascun capoun reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a cia-scun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un co-efficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Lerelative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi indeduzione.

2. Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabilitiogni due anni con decreto del Ministro delle finanze (1), di concertocon il Ministro dell’agricoltura e delle foreste. Le disposizioni delpresente articolo non si applicano nei confronti dei redditi di cuiall’articolo 51, comma 2, lettera c) (L’ultimo periodo è stato ag-giunto dall’art. 2, comma 1, lett. b), del DL 27/04/1990, n. 90, conv.,con mod., dalla L 26/06/1990, n. 165).

3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori chesi avvalgono esclusivamente dell’opera di propri familiari quando,per la natura del rapporto, non si configuri l’impresa familiare.

4. Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi,di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo.

(1) Cfr. DM 14/02/1995 e DM 11/02/1997 con errata corrige.

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 87Soggetti passivi (1)

1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:a) le società per azioni (2) e in accomandita per azioni (3), le socie-

tà a responsabilità limitata (4), le società cooperative (5) e le società dimutua assicurazione (6) residenti nel territorio dello Stato (7) (8);

b) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nelterritorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principalel'esercizio di attività commerciali (7) (9) (10) (11);

c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nelterritorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o princi-pale l'esercizio di attività commerciali (12);

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuri-dica (13), non residenti nel territorio dello Stato.

2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) delcomma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associa-zioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non ap-partenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presup-posto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Tra lesocietà e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono compreseanche le società e le associazioni indicate nell'art. 5.

3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le so-cietà e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hannola sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principalenel territorio dello Stato.

4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è deter-minato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, seesistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenti-cata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività es-senziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dallalegge, dall’atto costitutivo o dallo statuto (14).

4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle pre-dette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è determina-to in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio delloStato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non resi-denti (14).

(1) - Per le attività svolte da associazioni e federazioni di donatori volontari disangue, cfr. art. 21, legge 04/05/1990, n. 107- Per la disciplina tributaria del GEIE, cfr. art. 11, D.Lgs. 23/07/1991, n. 240.

Pag. 702 – n. 6/98 7/02/1998

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IRAP, IRPEF E TRIBUTI LOCALI

- Per le imprese riunite per l'aggiudicazione di appalti pubblici, cfr. art. 23,D.Lgs. 19/12/1991, n. 406.- Per l'istituzione per il 1994 di un tributo straordinario, cfr. art. 11, D.L. 19/12/1994, n. 691 conv., con mod., dalla L. 35/95.- Per lo scioglimento delle società di comodo, cfr. art. 30, commi 1 e 9, legge23/12/1994, n. 724.

(2) Cfr. art. 2325 del c.c..

(3) Cfr. art. 2462 del c.c..

(4) Cfr. art. 2472 del c.c.

(5) Cfr. artt. da 2511 a 2514 del c.c.

(6) Cfr. art. 2546 del c.c.

(7) - Per l'assoggettamento all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, cfr.artt. 1 e segg., DL 30/09/1992, n. 394 conv., con mod., dalla L 461/92 e artt. 1e segg., DM 07/01/1993.

(8) - Per l'istituzione di una imposta straordinaria sul patrimonio netto delleimprese per le società cooperative e loro consorzi, cfr. art. 2, comma 2, DL 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L 656/94 come modificato dall'art. 5,comma 4, DL 02/10/1995, n. 415, conv., con mod., dalla L 507/95.

(9) Cfr. art. 2195 del c.c..

(10) - Per i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-ne, cfr. art. 11, comma 9, legge 31/01/1992, n. 59.

(11) - Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, cfr. art. 17, comma 3,D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

(12) - Per le attività svolte dagli enti ecclesiastici avventisti, cfr. art. 23, legge22/11/1988, n. 516.

- Per le attività svolte dagli enti delle Assemblee di Dio, cfr. legge 22/11/1988,n. 517.

- Per le attività svolte dalle Comunità ebraiche, cfr. art. 27, legge 08/03/1989,n. 101.

(13) Cfr. artt. da 11 a 13 del c.c..

(14) I commi 4 e 4-bis sono stati così sostituiti, a decorrere dal periodo d’impo-

sta successivo a quello in corso alla data del 31/12/1997, dall’art. 1 del D.Lgs.04/12/1997, n. 460 al precedente comma 4 di cui si riporta il testo previgente:

4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente è determinato in base all'attocostitutivo, se esistente in forma di atto pubblico (15) o di scrittura privataautenticata (16), e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercita-ta.)

(15) Cfr. art. 2699 del c.c..

(16) Cfr. artt. 2702 e 2703 del c.c..

DPR 22 dicembre 1986, n. 917

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Art. 88 Stato ed enti pubblici (1)

1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli adordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, icomuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestoridi demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioninon sono soggetti all’imposta.(A decorrere dal 01.01.1998 le paro-le da «i consorzi» fino a «collettivi,» sono state inserite dall’art. 22della L 27/12/1997, n. 449).

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:a) l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;b) l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da

parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese leunità sanitarie locali.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 3-bis, DL 31/10/1990, n. 310,conv., con mod., dalla L 22/12/1990, n. 403, con effetto dal 01.01.1991.

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n. 6/98 – Pag. 7037/02/1998

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D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 — Artt. 59 e 59-bis

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernentil’imposta sulle successioni e donazioni

Art. 59Applicazione dell'imposta in misura fissa

1. L’imposta si applica nella misura fissa prevista per l’imposta diregistro:

a) per le donazioni di beni culturali vincolati di cui all’art. 12,lettera g), a condizione che sia presentata all’ufficio del registro l’at-testazione prevista dall’art. 13, comma 2, salvo quanto stabilito neicommi 3, 4 e 5 dello stesso articolo; (le parole da «nella misura»fino a «registro» sono state sostituite dall’art. 10, comma 10, lett. c)del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dalla L 08/08/1996,n. 425)

b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esentedall’imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui allelettere h) ed i) dell’articolo 12 (lettera così sostituita dall'art. 10,comma 10, lett. c) del DL 20/06/1996, n. 323, conv., con mod., dal-la L 08/08/1996, n. 425).

[2. Per le donazioni di veicoli di cui all’art. 12, lettera l), l’impo-sta si applica nelle misure fisse stabilite nell’art. 7 della parte primadella tariffa allegata al testo unico sull’imposta di registro, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, come modificato dall’art. 6, comma 4, del decreto legge 30settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge27 novembre 1989, n. 384]. (Comma abrogato dall’art. 57, comma2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 a decorrere dal 01.01.1999.

3. Se i beni di cui al presente articolo sono compresi insieme conaltri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore nonsi tiene conto nella determinazione dell’imposta a norma dell’art.57.

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

Approvazione del testo unico delle disposizioni concernentil’imposta sulle successioni e donazioni

Art. 59-bis (1)Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico

1. Non sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all’ar-ticolo 59, comma 3, le donazioni di veicoli di cui all’articolo 12,comma 1, lettera l).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 adecorrere dal 01.01.1999.

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D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4della L 23 ottobre 1992, n. 421

TITOLO IIMPOSTE COMUNALI

Capo IImposta comunale sugli immobili

Art. 1Istituzione dell’imposta - Presupposto

1. A decorrere dall’anno 1993 è istituita l’imposta comunale sugliimmobili (I.C.I.).

2. Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di areefabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qual-siasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produ-zione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Art. 2Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che

deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parteintegrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quellache ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione èsoggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori dicostruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunqueutilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopoedificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativiovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinatesecondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazioneper pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i ter-reni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’ar-ticolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale me-diante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, allasilvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Il co-mune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel pro-prio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presentelettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’eserciziodelle attività indicate nell’articolo 2135 del codice civile.

Art. 3Soggetti passivi (1)

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili dicui al comma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale diusufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anchese non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sedelegale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggettopassivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, com-ma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere

D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 — TITOLO I - Capo I - Artt. da 1 a 18

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della L 23 ottobre 1992, n. 421

dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del qualeè stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 58, comma 1, lett. a) del D.Lgs.15/12/1997, n. 446 al precedente che si riporta:

Art. 3Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui alcomma 2 dell’articolo 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abita-zione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se nonhanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

2. Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziariasoggetto passivo è il concedente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sulsuperficiario, enfiteuta o locatario.

Art. 4Soggetto attivo

1. L’imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comuneper gli immobili di cui al comma 2 dell’articolo 1 la cui superficieinsiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stes-so. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il comune èproprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell’articolo precedentequando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sulsuo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considerasoggetto attivo il comune nell’ambito del cui territorio risultano ubi-cati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce.

Art. 5Base imponibile

1. Base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cuial comma 2 dell’articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quel-lo che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti incatasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, i moltipli-catori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo pe-riodo dell’ultimo comma dell’articolo 52 del testo unico delle di-sposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decre-to del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. [Condecreti del Ministro delle finanze le rendite catastali sono rivaluta-te, ai fini dell’applicazione dell’imposta di cui articolo 1, periodi-camente in base a parametri che tengono conto dell’effettivo an-damento del mercato immobiliare.] (L’ultimo periodo è stato sop-presso dall’art. 58, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 15/12/1997, n.446).

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscrittiin catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente conta-bilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catastocon attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di ini-zio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acqui-sizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma3 dell’articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, converti-to, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applican-do i seguenti coefficienti: per l’anno 1993: 1,02; per l’anno 1992:1,03; per l’anno 1991: 1,05; per l’anno 1990: 1,10, per l’anno 1989:1,15; per l’anno l988: 1,20; per l’anno 1987: 1,30; per l’anno 1986:

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1,40; per l’anno 1985: 1,50; per l’anno 1984: 1,60; per l’anno 1983:1,70; per l’anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sonoaggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nel-la Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore oil locatario possono esperire la procedura di cui al regolamentoadottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994,n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricatosulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaiodell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita èstata annotata negli atti catastali, ed estensione della proceduraprevista nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11; in man-canza di rendita proposta il valore è determinato sulla base dellescritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tem-pestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. (L’ul-timo periodo è stato aggiunto dall’art. 58, comma 1, lett. b) delD.Lgs. 15/12/1997, n. 446).

Art. 6Determinazione delle aliquote e dell’imposta (1)

1. L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adotta-re entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successi-vo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’ali-quota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’arti-colo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modifica-zioni.

2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entrotale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazio-ni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di allogginon locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diversetipologie degli enti senza scopi di lucro.

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’ali-quota vigente nel comune di cui all’articolo 4.

4. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, deldecreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 53 della L 23/12/1996, n. 662 al

precedente che si riporta:Art. 6

Determinazione dell’aliquota e dell’imposta

1. L’aliquota, in misura unica, è stabilita con deliberazione della giuntacomunale adottata entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto per l’annosuccessivo.

2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nésuperiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze dibilancio. Se la delibera non è adottata nel termine di cui al comma 1, si applical’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 25,del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dallalegge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vi-gente nel comune di cui all’articolo 4.

Art. 7Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta:a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle pro-

vince, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell’ultimoperiodo del comma l dell’articolo 4, dalle comunità montane, dai con-sorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitariepubbliche autonome di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato edagricoltura destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie cata-stali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’arti-colo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del cul-to, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 dellaCostituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli ar-ticoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense sottoscritto l’11 feb-braio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizza-zioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’impostalocale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resiesecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono statirecuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cuialla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cuisono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collinadelimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.984;

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87,comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allosvolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didatti-che, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dicui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sus-sistono le condizioni prescritte.

Art. 8Riduzioni e detrazioni dell’imposta (1)

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati ina-gibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo del-l’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o ina-bitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a caricodel proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione so-stitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quantoprevisto dal periodo precedente. L’aliquota può essere stabilita dai co-muni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non supe-riore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e nonvenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalentedell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abita-zione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concor-renza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo del-l’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immo-biliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, ladetrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quotaper la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazioneprincipale si intende quella nella quale il contribuente, che la pos-siede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi fami-liari dimorano abitualmente.

3. A decorrere dall’anno di imposta 1997, con la deliberazione dicui al comma 1 dell’articolo 6, l’imposta dovuta per l’unità immo-biliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo puòessere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere ele-vato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamentealle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio eco-

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nomico-sociale, individuate con deliberazione del competenteorgano comunale. (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 3del DL 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L 09/05/1997, n.122).

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anchealle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a pro-prietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomiper le case popolari.

(1) Articolo interamente sostituito dall’art. 3, comma 55 della L 23/12/1996, n.662 al precedente che si riporta:

Art. 8Riduzioni e detrazioni dell’imposta

1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili oinabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno duranteil quale sussistono dette condizioni.

2. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita adabitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorren-za del suo ammontare, lire 180.000 rapportate al periodo dell’anno durante ilquale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazio-ne principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essiproporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifi-ca. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, chela possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiaridimorano abitualmente.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le unità immobilia-ri, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-zione principale dei soci assegnatari. Il consiglio comunale può deliberare unaumento della detrazione da lire 180.000 fino a lire 300.000 sulla base dellivello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonchè in relazionea richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale; le deli-berazioni del consiglio, da adottare entro il termine previsto dal comma 1dell'articolo 6, hanno effetto solo per l'anno successivo a quello nel corso delquale vengono adottate. (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 5, comma6 della L. 24/12/1993, n. 537)

Art. 9Terreni condotti direttamente

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprendi-tori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchédai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente allaparte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valo-re eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valoreeccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valoreeccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

2. Agli effetti di cui ai comma 1 si assume il valore complessivodei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territo-rio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali siapplicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartitiproporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati alperiodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescrit-te ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primoperiodo del comma 1 dell’articolo 4.

Art. 10Versamenti e dichiarazioni

1. L’imposta è dovuta dai soggetti indicati nell’articolo 3 per annisolari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali siè protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possessosi è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Aciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazionetributaria.

2. I soggetti indicati nell’articolo 3 devono effettuare il versamen-to dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno incorso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno, pari al 90per cento dell’imposta dovuta per il periodo di possesso del primosemestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’impostadovuta per l’intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versa-re in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata,l'imposta dovuta per l'anno in corso (L’ultimo periodo è stato ag-giunto dal D.Lgs n. 518 del 01/12/1993).

3. L’imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrispostamediante versamento diretto al concessionario della riscossione nellacui circoscrizione è compreso il comune di cui all’articolo 4 ovverosu apposito conto corrente postale intestato al predetto concessio-nario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione nonè superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore; al fine di agevo-lare il pagamento, il concessionario invia, per gli anni successivi al1993, ai contribuenti moduli prestampati per il versamento. La com-missione spettante al concessionario è a carico del comune imposi-tore ed è stabilita nella misura dell’uno per cento delle somme ri-scosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000per ogni versamento effettuato dal contribuente.

4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nelterritorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta aisensi dell’articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presen-tazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il pos-sesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso è iniziatoantecedentemente al 1° gennaio 1993 devono essere dichiarati en-tro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relati-va all’anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per gli annisuccessivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati edelementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’impo-sta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciarenelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il ter-mine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’an-no in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggettipassivi tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobilepuò essere presentata dichiarazione congiunta per gli immobili in-dicati nell’articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietàcomune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catasta-le, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore delcondominio per conto dei condomini.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazionenazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichia-razione, anche congiunta o relativa ai beni indicati nell’articolo 1117,n. 2) del codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi cheessa deve contenere, i documenti che devono essere eventualmenteallegati e le modalità di presentazione, anche su supporti magnetici,nonché le procedure per la trasmissione ai comuni ed agli ufficidell’Amministrazione finanziaria degli elementi necessari per la li-quidazione ed accertamento dell’imposta; per l’anno 1993 la di-chiarazione deve essere inviata ai comuni tramite gli uffici dell’Am-ministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro delle finanze, diconcerto con i Ministri dell’interno, del tesoro e delle poste e delletelecomunicazioni, sentita l’Associazione nazionale dei comuni ita-liani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario esono stabilite le modalità di registrazione, nonché di trasmissionedei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai co-muni e al sistema informativo del Ministero delle finanze. Al fine diconsentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche me-diante l’incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati allatassa smaltimento rifiuti, con decreto del Ministro delle finanze vie-ne previsto l’obbligo per il Consorzio nazionale obbligatorio tra iconcessionari di organizzare, d’intesa con la predetta associazione,i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagra-fi, prevedendosi un contributo a carico dei concessionari pari al 5

n. 6/98 – Pag. 7077/02/1998

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per cento delle commissioni riscosse ai sensi del comma 3. I predet-ti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazionecoatta amministrativa l’imposta è dovuta per ciascun anno di pos-sesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prele-vata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine ditre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stessotermine deve essere presentata la dichiarazione.

Art. 11Liquidazione ed accertamento

1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate aisensi dell’articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del me-desimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desu-mibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla basedelle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero del-le finanze in ordine all’ammontare delle rendite risultanti in catastoe dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori ma-teriali e di calcolo e liquida l’imposta. Il comune emette avviso diliquidazione, con l’indicazione dei criteri adottati dell’imposta omaggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l’av-viso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 2 alcontribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del se-condo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiara-zione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevanoessere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva esse-re eseguito il versamento dell’imposta. Se la dichiarazione è relativaai fabbricati indicati nel comma 4 dell’articolo 5, il comune trasmet-te copia della dichiarazione all’ufficio tecnico erariale competente ilquale, entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dan-done comunicazione al contribuente e al comune; entro il 31 di-cembre del l’anno successivo a quello in cui è avvenuta la comuni-cazione, il comune provvede, sulla base della rendita attribuita, allaliquidazione della maggiore imposta dovuta senza applicazione disanzioni, maggiorata degli interessi nella misura indicata nel com-ma 5 dell’articolo 14, ovvero dispone il rimborso delle somme ver-sate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella pre-detta misura; se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per centoquella dichiarata, la maggiore imposta dovuta è maggiorata del 20per cento.

2. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delledenunce nel caso di infedeltà incompletezza od inesattezza ovveroprovvede all'accertamento d’ufficio nel caso di omessa presenta-zione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la li-quidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta e delle relativesanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzoposta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contri-buente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo annosuccessivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o ladenuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano esserepresentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere ese-guito il versamento dell’imposta. Nel caso di omessa presentazione,l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembredel quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la de-nuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel cor-so del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell’im-posta.

3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione ed accertamentoi comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, aesibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti que-stionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito arestituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi ri-levanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici com-

petenti, con esenzione di spese e diritti.4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario

cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attivitàorganizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sot-toscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone ilvisto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l’Associazionenazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficia-le, saranno stabiliti termini e modalità per l’interscambio tra comunie sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.

6. Il Ministero delle finanze effettua presso i comuni verifichesulla gestione dell’imposta e sulla utilizzazione degli elementi for-niti dal predetto sistema informativo.

Art. 12Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed inte-ressi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell’ar-ticolo 10, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell’avvi-so di liquidazione o dell’avviso di accertamento, sono riscosse, sal-vo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattiva-mente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto delPresidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successivemodificazioni; il ruolo deve essere formato e reso esecutivo nonoltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cuil’avviso di liquidazione o l’avviso di accertamento sono stati notifi-cati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossio-ne, non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di sca-denza del periodo di sospensione.

Art. 13Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versa-ta l’imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro iltermine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cuiè stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle som-me dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indica-ta nel comma 5 dell’articolo 14. [Per le aree divenute inedificabili ilrimborso spetta limitatamente all’imposta pagata, maggiorata de-gli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrentedall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per unperiodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo per-duri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deveessere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le areesono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.] (L’ultimo peri-odo è stato soppresso dall’art. 58, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446)

2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono,su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimoentro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso,essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comu-nale sugli immobili.

Art. 14 Sanzioni ed interessi

1. Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta si applica lasoprattassa pari al 20 per cento dell’ammontare dell’imposta nonversata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardonon supera cinque giorni.

2. Se l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta dipende daomissione od infedeltà ovvero da tardività di dichiarazione o di de-nuncia si applica l’ulteriore soprattassa, sull’ammontare dell’impo-

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sta non versata o tardivamente versata, del 50 ovvero del 20 percento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o denuncia è statapresentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni.

3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai finidell’applicazione dell’imposta è irrogata la pena pecuniaria da lire20 mila a lire 200 mila.

4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta odi maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto diliquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune prov-vede con separato provvedimento da notificare entro il termine didecadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quellodella commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gliinteressi moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestrecompiuto.

Art. 15Contenzioso

1. Contro l’avviso di liquidazione, l’avviso di accertamento, ilprovvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimentoche respinge l’istanza di rimborso può essere proposto ricorso se-condo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 26 ottobre l972, n. 636, e successive modificazioni, intenden-dosi sostituito all’ufficio tributario il comune nei cui confronti il ri-corso è proposto.

Art. 16Indennità di espropriazione

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l’indennità è ri-dotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazioneo denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’applicazione del-l’imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all’indennitàdi espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle dispo-sizioni vigenti.

2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all’indenni-tà, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tral’importo dell’imposta pagata dall’espropriato o dal suo dante cau-sa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultantedal computo dell’imposta effettuato sulla base della indennità. Lamaggiorazione, unitamente agli interessi legali sulla stessa calcola-ti, è a carico dell’espropriante.

Art. 17Disposizioni finali

1. L’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effet-ti delle imposte erariali sui redditi.

2. [ Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto pas-sivo dell’imposta comunale sugli immobili concorre il reddito del-l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,intesa nei sensi indicati nel comma 2 dell’articolo 8, compete, aifini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazionedall’imposta lorda di lire 120 mila rapportata al periodo dell’annodurante il quale sussiste tale destinazione, se l’unità immobiliare èadibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazio-ne spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per laquale la destinazione medesima si verifica. In ogni caso la detra-zione compete fino alla concorrenza dell’imposta lorda relativa alreddito di detta unità immobiliare che concorre alla formazione delreddito complessivo. ] (Comma abrogato ai sensi dell'articolo 15,comma 4, lettera a) della L 24/12/1993, n. 537)

3. Dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dallecooperative edilizie a proprietà indivisa si detraggono lire 270 mila,

per ognuna delle unità immobiliari adibite ad abitazione principaledei soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale sussistela detta destinazione; la detrazione compete fino alla concorrenzadell'imposta relativa al reddito dell’unità immobiliare che concorrealla formazione del reddito complessivo. (Le parole «si detraggonolire 270 mila,» sono state inserite dall'art. 15, comma 4, lett. b)della L 24/12/1993, n. 537).

4. Sono esclusi dall’imposta locale sui redditi i redditi di fabbrica-ti a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od ogget-to di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei ter-reni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all’articolo 29 del testounico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-cazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per iredditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993ovvero, per i soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridi-che il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare, perquelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla dettadata.

6. Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l’imposta comu-nale sull’incremento di valore degli immobili. Tuttavia l’impostacontinua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applica-zione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; condecreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effet-tuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

7. L’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobilicontinua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l’integraleacquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nelcaso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1°gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all’incrementodi valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto inmisura pari a quello dell’immobile alla data del 31 dicembre 1992ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area con fabbricatoin corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quellodell’area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;

b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formaticon riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell’incremen-to di valore imponibile;

c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono com-putabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).

8. Ai fini dell’accertamento dell’imposta comunale sull’incrementodi valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applicala disposizione dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Re-pubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 18Disposizioni transitorie

1. Per l’anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cuiviene stabilita l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobiliai sensi del comma 1 dell’articolo 6, deve essere adottata entro il28 febbraio 1993. Il versamento a saldo dell’imposta dovuta perl’anno 1993 deve essere effettuato dal 1° al 15 dicembre di taleanno.

2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune è tenuto a comunicareal concessionario di cui all’articolo 10 comma 3, la misura dell’ali-quota dell’imposta comunale sugli immobili vigente sul proprio ter-ritorio per l’anno 1993, nonché la somma corrispondente alla me-dia delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunalesull’incremento di valore degli immobili. Sulla base di detta comu-nicazione il concessionario procede alla rideterminazione, ove oc-corra, dell’importo delle riscossioni dell’imposta comunale sugliimmobili calcolandolo sulla base dell’aliquota minima del 4 per mille

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e procede al versamento ad apposito capitolo dell’entrata stataledell’importo risultante dalla differenza tra l’ammontare delle riscos-sioni così rideterminate e l’ammontare corrispondente alla mediadelle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sul-l’incremento di valore degli immobili, nonché al versamento a fa-vore del comune del residuo importo delle riscossioni. Le predetteoperazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al comma 2 dell’ar-ticolo 10 e sul saldo di cui al comma l del presente articolo, compu-tando la perdita per INVIM per metà sulla detta prima rata e per l’altrametà sul saldo. Le somme rivenienti dalle ulteriori riscossioni, semprerelative all’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993e calcolate sulla base dell’aliquota del 4 per mille, sono anch’esseversate dal concessionario all’entrata statale previa deduzione dellaquota parte della perdita per INVIM che non è stata detratta nelleprecedenti operazioni. In assenza della comunicazione da parte delcomune il concessionario procede al versamento all'entrata stataledell’intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comu-nale sugli immobili dovuta per l’anno 1993. La commissione spettan-te al concessionario ai sensi del comma 3 del predetto articolo 10 è acarico dell’ente a favore del quale le somme sono devolute. Al relati-vo onere per il bilancio dello Stato, valutato in lire 90 miliardi per il1993, si provvede a carico del capitolo 3458 dello stato di previsio-ne del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo.

3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno 1993, laliquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l’accertamento, l’irroga-zione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conse-guentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell’Amministrazionefinanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia diaccertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erarialisui redditi, per tale anno 1993 i predetti uffici provvedono altresì agliadempimenti previsti nel terzo periodo del comma 1 dell’articolo 11,relativi ai fabbricati di cui al comma 4 dell’articolo 5. Le somme riscos-

se per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanzadell’erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per ilservizio del debito pubblico nonché alla realizzazione delle linee dipolitica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequili-brio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per l’anno 1993 èstata stabilita dal comune un’aliquota superiore a quella minima del 4per mille, le dette somme sono calcolate sulla base dell’aliquota mini-ma e la parte eccedente è devoluta in favore del comune che ha stabi-lito un’aliquota superiore a quella minima.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-stro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono deter-minate le modalità per l'acquisizione da parte degli uffici dell’Am-ministrazione finanziaria e del Ministero dell’interno dei dati ed ele-menti utili per l’esercizio di detta attività, anche ai fini della determi-nazione dei trasferimenti erariali per il 1994.

Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità per l’effet-tuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.

4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Mini-stri del tesoro e dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,sono stabiliti i termini e le modalità per l’attuazione delle disposi-zioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.

5. Per l’anno 1993, ai fini della determinazione della base impo-nibile ai sensi dell’articolo 5, comma 2, si applica un moltiplicatorepari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastaliA, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquantaper quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari atrentaquattro per quelle classificate nella categoria C/1; resta fermoquanto disposto dal terzo periodo del comma 1 dell’articolo 2 deldecreto-legge 24/11/1992, n. 455.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolonon si applicano ai comuni compresi nei territori delle province au-tonome di Trento e Bolzano.

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L 23 dicembre 1996, n. 662

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Art. 2, comma 210 (1)

210. Per le iniziative produttive intraprese nei territori di cui al-l’articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995,n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104(2), è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due succes-sivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per centodell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili pro-porzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio diarti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per ilversamento della detta imposta e non può essere superiore, per cia-scun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per imedesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’impo-sta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può esseresuperiore a 5 milioni dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per leiniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiet-tivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni siapplicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

(1) Comma interamente sostituito dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs.15/12/1997, n. 446 al precedente che si riporta:

210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1° gennaio 1997,nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 febbra-io 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modi-ficazioni ed integrazioni, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività, e per idue successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per centodell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell’imposta sul red-dito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi riferibili proporzio-nalmente al reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professionidell’anno cui compete; detto credito è utilizzato per il versamento delle corri-spondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascunanno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l’esonerodalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per le iniziative pro-duttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del RegolamentoCEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si appli-cano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

(2) Si riporta l’art. 1, commi 1 e 2 del DL 8 febbraio 1995, n. 32, conv., con mod.,dalla L 7 aprile 1995, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per accelerare laconcessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenziaper la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione delrelativo personale, nonché per l’avvio dell’intervento ordinario nelle areedepresse del territorio nazionale»:

Art. 1, commi 1 e 2Definizioni

1. Ai fini dell’attuazione della politica di intervento nelle aree depresse del

territorio nazionale e, in particolare, dell’applicazione dell’articolo 3, comma1, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modifica-zioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e dell’articolo 3 del decretolegislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni, siintende:

a) per «aree depresse» quelle individuate o che saranno individuate dallaCommissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi deifondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla base delle analo-ghe caratteristiche e quelle rientranti nelle fattispecie dell’articolo 92, para-grafo 3, lettera c), del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione(L'elenco dei comuni rientranti nelle aree depresse così individuate sonostate da ultimo pubblicate in "Finanza & Fisco" n. 38 del 19/10/1996, pag.3883);

[b) per «programmazione negoziata» la regolamentazione concordata trasoggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le partipubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unicafinalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attivi-tà di competenza;

c) per «accordo di programma» l’accordo promosso, anche ai sensi dellevigenti disposizioni, da una amministrazione centrale con i soggetti pubblicie privati interessati quando, per l’attuazione di interventi programmati, oc-corre l’iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggettipubblici e privati e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo;con l’accordo si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza,si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazionepartecipante, il controllo dell’attuazione degli interventi, la verifica del ri-spetto delle condizioni fissate, la individuazione di eventuali ritardi o ina-dempienze, l’eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l’attiva-zione di procedure sostitutive;

d) per «contratto di programma» il contratto stipulato tra l’amministrazio-ne ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccoleimprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negozia-ta;

e) per «intesa di programma» l’accordo tra i soggetti istituzionali compe-tenti in un determinato settore, con cui gli stessi si impegnano a collaboraremettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazionedi una serie di azioni ed interventi specifici, collegati funzionalmente in unquadro pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in tema difattibilità;

e-bis) per «patto territoriale» l’accordo tra soggetti pubblici e privatiper l’individuazione, ai fini di una realizzazione coordinata, di interventidi diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nellearee depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indi-rizzi allo scopo definiti nel quadro comunitario di sostegno approvato condecisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unioneeuropea.

2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),con deliberazione adottata su proposta del Ministro del bilancio e della pro-grammazione economica, d’intesa con i Ministri interessati, approva i singoliaccordi di programma, contratti di programma e intese di programma da sti-pulare]. (Le lettere b), c), d), e), e-bis) e il comma 2 dell’art. 1, sono statiabrogati dall’art. 2, comma 209 della L. 23 dicembre 1996, n. 662).

L 23 dicembre 1996, n. 662 — Art. 2, comma 210

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica