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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Valutazione operativa della deducibilità Irap dalle imposte sui redditi DAVIDE CAMPOLUNGHI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, 23 settembre 2014 - Auditorium San Fedele PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2014

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Valutazione operativa della deducibilità Irap dalle imposte sui redditi

DAVIDE CAMPOLUNGHI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano

Milano, 23 settembre 2014 - Auditorium San Fedele

PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2014

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La deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

Deduzione analitica sulla componente

costo del lavoro

Deduzione forfetaria sulla componente

interessi passivi

Doppia deduzione IRAP dall’IRPEF/IRES

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

• Società di capitali ed enti commerciali (art. 5 D.Lgs.446/97);

• Società di persone ed imprese individuali (art. 5 bis D.Lgs.446/97) ;

• Banche, enti e società finanziarie (art. 6 D.Lgs.446/97);

• Imprese di assicurazione (art. 7 D.Lgs.446/97);

• Persone fisiche esercenti arti e professioni, società semplici e equiparate (art. 8 D.Lgs.446/97);

• Altri soggetti che determinano la base imponibile ex art.5 D.Lgs 446/97

Ambito soggettivo

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

Art.2 co.1 e 1-quater D.L. 201/2011 (cd.”salva italia”)

Circolare AdE 16/E/2009

Circolare AdE 25/E/2012

Circolare AdE 8/E/2013

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

• Deduzione “a regime” nel modello Unico, a partire dall’esercizio in corso al 31.12.2012, dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato dal reddito di impresa o di lavoro autonomo .

Ambito oggettivo

Poiché si ragiona sulla deducibilità dell’IRAP, si applica l’art.99 TUIR che prevede la deducibilità nell’esercizio in cui avviene il pagamento (principio di cassa).

In sostanza si recupera per ciascun esercizio la deduzione di parte dell’IRAP effettivamente versata nello stesso, che può essere relativa anche ad esercizi precedenti.

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

individuazione dell’ammontare di Irap pagata (per cassa) per

ogni periodo di imposta, a partire da quello in corso al

31.12.2012

Calcolo della parte riferibile alla quota imponibile delle spese

per il personale dipendente ed assimilato, al netto delle deduzioni di cui all’art.11

commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.lgs 446/97

deduzione di quest’ultima dal reddito di impresa o di lavoro autonomo nel modello Unico.

Il procedimento è il medesimo per tutti i soggetti passivi

IRES/IRPEF

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Il cumulo della deduzione forfetaria e analitica Dato 100 di Irap versata a saldo

2012 nell’esercizio

2013, il massimo deducibile, a

qualsiasi titolo, è 100.

Il medesimo ragionamento riportato qui di

fianco va ripetuto anche

sull’acconto 2013, tenendo anche conto del

minor importo fra il versato e il

dovuto

in caso di coesistenza di entrambe le deduzioni, il massimo possibile deducile per il saldo 2012 è quindi

10% deduzione forfetaria

90% deduzione analitica

In caso di incidenza costo del lavoro 2012 pari a 70%, deduco 80% del saldo 2012 così:

10% deduzione forfetaria

70% deduzione analitica

In caso di incidenza costo del lavoro 2012 pari o > 90% deduco 100% del saldo 2012 così:

10% deduzione forfetaria

90% deduzione analitica

In caso di assenza di oneri finanziari nel 2012, il massimo possibile deducibile per il saldo 2012 è quindi

100% deduzione analitica

In caso di incidenza costo del lavoro 2012 pari o > 100% deduco 100% del saldo 2012 così:

100% deduzione analitica

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

Incidenza del costo del lavoro

(B-C)/(A-C)

A

Valore produzione

lorda

C

Deduzioni art.11 Dlgs

446/97

B

costo del lavoro

rilevante

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

COSTO DEL LAVORO AL NETTO DELLE DEDUZIONI

ART.11

Costo del lavoro dipendente e assimilato – deduzioni per il

personale e forfetaria

Con riferimento ad ogni periodo di imposta Irap per il quale sono

stati effettuati versamenti dell’imposta nell’esercizio

INCIDENZA COSTO DEL LAVORO

costo del lavoro netto deduzioni art.11/(valore della produzione

lorda -deduzioni art.11)

Con riferimento ad ogni periodo di imposta Irap per il quale

sono stati effettuati versamenti dell’imposta nell’esercizio

DETERMINAZIONE DELLA DEDUZIONE

Applicare sui versamenti IRAP l’incidenza costo del lavoro

relativa al periodo di imposta a cui si riferisce il versamento

(ad es. incidenza 2012 su saldo 2012 e incidenza 2013

su acconti 2013)

Per i versamenti a titolo di acconto, considerare l’irap dovuta in luogo di quella

versata, se inferiore

in caso di periodi di imposta frazionati da operazioni straordinarie, la deduzione si calcola separatamente per ciascun periodo di imposta sulla base dei versamenti irap eseguiti negli

stessi. Ad. es. trasformazione snc in srl data effetto 10/9/2013

Saldo Irap 2012 e 1 acconto Irap 2013 pagati in unica soluzione al 20/8/2013 da dedurre dal reddito periodo 1/1/2013-9/9/2013 calcolando l’incidenza costo del lavoro sui periodi 1/1/2012-31/12/2012 per il saldo 2012 e 1/1/2013-9/9/2013 per il primo acconto 2013

Nessuna deduzione Irap da calcolare per il periodo 10/9/2013-31/12/2013 in quanto non versata Irap nel periodo

(sulle problematiche acconti Irap in caso di trasformazione progressiva vedasi Circ. AdE 263/1998 e parere 20 del 13/9/2011 Fondazione studi CdL)

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La deduzione analitica dell’IRAP dall’IRPEF/IRES Volendo, per esempio, individuare nella sezione VI del quadro IC (società di

capitali) della dichiarazione IRAP 2014, i dati necessari al calcolo indicato nella slide precedente, ritengo corretto partire dal dato indicato nel rigo IC64 (valore della produzione lorda) e sottrarvi le deduzioni art.11 indicate dalla Circ 8/E/2013, come calcolate nella dichiarazione IRAP 2014. Non ritengo invece corretto considerare direttamente l’ammontare del rigo IC74 (valore della produzione netta), posto che esso risulta influenzato anche da altre agevolazioni, quali la deduzione per il rientro di ricercatori e docenti residenti all’estero (rigo IC68), la deduzione per cooperative sociali (rigo IC69) e il bonus capitalizzazioni (rigo IC72), che non rilevano ai fini della determinazione della quota di IRAP deducibile.

Verificare con precisione da quali righi della dichiarazione IRAP il software dichiarativo fa a recuperare i dati di calcolo, così come i dati relativi al costo del lavoro se automaticamente proposti.

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La deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

Costo del personale dipendente rilevante nel calcolo

Circolare Ade n.8/E 2013 e n.25/E 2012

Salari e stipendi

RILEVANTE

Oneri sociali

RILEVANTE

TFR

RILEVANTE

Trattamento quiescenza e

simili

RILEVANTE

Altri costi

RILEVANTE (es. indennità di trasferta,

incentivi all’esodo,

ecc...)

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La deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

Altri costi del lavoro da valutare nel calcolo

Circolare Ade n.8/E 2013 e n.25/E 2012

Attività commerciali e

lavoro autonomo occasionali

IRRILEVANTE

Co.co.co. E collaborazioni a

progetto

RILEVANTE

Compensi assimilati a

lavoro dipendente

RILEVANTE

Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di

solo lavoro

IRRILEVANTE

Oneri per personale

distaccato e somministrato

RILEVANTE

(ma attenzione ai conteggi per la distaccante o somministrante)

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La deduzione dell’IRAP dall’IRPEF/IRES

Deduzioni da considerare nel calcolo

Circolare Ade n.8/E 2013 e n.25/E 2012

Art.11, comma 1, lett. a)

SI

n.1

Contributi assicurazioni obbligatorie infortuni sul

lavoro

n.5

Costi apprendisti e contratti di inserimento

n.5

Costi lavoratori disabili

n.5

Costi addetti ricerca e sviluppo

n.2,3,4

Deduzione del “cuneo fiscale”

Art.11, comma 1

bis

SI

Indennità trasferta

dipendenti autotrasportatori

Art.11 comma 4

bis 1

SI

Deduzione forfetaria fino a

5 dipendenti (alternativa al

cuneo)

Art.11 comma 4

bis

SI

Deduzione automatica per scaglioni di base

imponbile

Art.17 comma 1

D.L. 185/2008

NO

Deduzione ricercatori e

docenti rientranti dall’estero

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Alcuni suggerimenti operativi

Verifica dell’Irap versata nel 2013

Se non versato saldo o ravvedimenti Irap 2012, non

procedo ad alcun calcolo sui dati 2012

Se versata Irap anni 2011 o precedenti procedo con calcoli su

dati relative annualità (normalmente non gestiti da

software dichiarativo)

Verifica cumulo deduzione 10% con analitica

Va fatta per ogni annualità versata coinvolta

Per essere più veloce nel calcolo considero la deduzione 10%

prioritaria e separata da quella analitica e verifico preliminarmente per ogni annualità coinvolta che vi

siano interessi passivi netti in bilancio

Ove non vi siano interessi passivi netti non calcolo per quell’annualità

la deduzione 10%

Verifica incidenza costo del personale

Va fatta per ogni annualità versata coinvolta

Per essere più veloce nel calcolo verifico preliminarmente per ogni

annualità coinvolta che le deduzioni art.11 non siano superiori al costo

del personale rilevante

Ove il costo del personale venga annullato dalle deduzioni art.11 non calcolo per quell’annualità la

deduzione analitica

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esempi di calcolo in Unico 2014

IRAP dovuta 2013 inferiore acconti versati

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esempi di calcolo in Unico 2014

Calcolo deduzione analitica in assenza deduzione 10% e incidenza costo del lavoro

superiore 100%

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esempi di calcolo in Unico 2014

Cumulo della deduzione 10% con deduzione analitica in caso di

incidenza costo del lavoro superiore al 90%

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Gli ulteriori chiarimenti della circolare 8/E/2013 • Il costo del lavoro ed il valore della produzione da considerare ai fini del calcolo

della nuova deduzione “analitica” devono essere assunti al netto della quota estero.

• La deduzione “analitica” si affianca a quella vecchia forfetaria, pari al 10% dell’Irap pagata nell’esercizio, che dal periodo di imposta in corso al 31/12/2012 rimane riferita ai soli interessi passivi netti ed oneri assimilati.

• I contribuenti non “solari” che hanno chiuso l’esercizio in data anteriore al 31.12.2012, possono avvalersi della deduzione “analitica” solo tramite istanza di rimborso telematica, che può essere trasmessa anche prima della dichiarazione dei redditi del relativo periodo d’imposta.

• Ai fini del calcolo di entrambe le deduzioni si può tener conto anche dell’Irap versata nell’esercizio in conseguenza di ravvedimenti operosi, iscrizioni a ruolo, attività di accertamento e relativa ad annualità pregresse.

• Le risultanze delle istanze di rimborso relative alle annualità pregresse sono rilevanti ai fini della disciplina della società in perdita sistemica.

• Viene illustrata la corretta procedura per l’utilizzo delle eccedenze per imposte pagate all’estero, originate da istanza di rimborso.

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Le istanze di rimborso

• Periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012.

• Da trasmettersi esclusivamente in via telematica.

• Secondo un calendario prestabilito dall’AdE e, solo per alcuni periodi d’imposta, entro i 60 gg. di apertura dei relativi flussi telematici con ordine di liquidazione prioritario per i periodi d’imposta più remoti e per ordine di presentazione.

istanza

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Le istanze di rimborso

Calendario delle istanze

Scadenza dei saldi d’imposta

Periodo di rimborso Termine ultimo per l’invio dell’istanza

16 giugno 2008 2007 60 gg. dall’apertura del canale telematico

16 giugno 2009 2008 16 giugno 2013

16 giugno 2010 2009 16 giugno 2014

16 giugno 2011 2010 16 giugno 2015

16 giugno 2012 2011 16 giugno 2016

I termini sopra indicati, per semplicità, si riferiscono alle scadenze IRPEF “ordinarie” e non prendono in considerazione eventuali versamenti nei trenta giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, ovvero proroghe nei versamenti disposte per legge.

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Le istanze di rimborso

Sul piano operativo:

nuovo invio telematico dell'istanza con i dati rettificati e completa in tutte le sue parti. Se la modifica riguarda uno solo dei periodi d'imposta contenuti nell'istanza originaria, occorre comunque procedere all'invio anche degli intercalari riferiti ai periodi d'imposta non interessati dalle modifiche. L'individuazione dei periodi oggetto di correzione va indicata barrando la casella contenuta nei singoli intercalari.

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i punti ancora aperti

• Alcuni commentatori ritengono ancora che il conteggio della massima Irap deducibile vada fatto sul totale versato nell’esercizio e non separatamente per singola annualità versata.

• Non è stato chiarito come vada considerato ai fini dell’istanza di rimborso il bonus occupazione di cui al vecchio comma 4 quater dell’art.11.

• Non è stato chiarito se debbano essere conteggiate a riduzione del valore della produzione lorda altre deduzioni quali il bonus capitalizzazioni 2009/2010.

• Manca un coordinamento con la recente introduzione del “bonus Irap” di cui al nuovo art.11 comma 4 quater.

• Non è stato espressamente ammesso che si possa tener conto dell’IRAP versata a titolo di ravvedimento operoso, liquidazioni art.36 bis DPR 600/73 e attività di accertamento per periodi di imposta precedenti il 2006 (cfr. circolare Assonime 14/2009).

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i punti ancora aperti

• Inoltre la circolare 8/E afferma in modo ambiguo che l’IRAP versata a seguito di attività di accertamento è deducibile analiticamente solo se afferente alle spese per il personale. Secondo Assonime (circolare 9/2013) l'imposta versata in sede di accertamento, anche se non riferita al personale, potrà comunque essere computata ai fini della deduzione del 10 per cento.

• Non è stato chiarito, per i periodi di imposta oggetto di accertamenti definiti ovvero divenuti definitivi, quali valori bisogna prendere a base dell’istanza.