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LA DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI

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LA STRUTTURA DELLE MODIFICHE

1. Soppressione artt. 62/97 - pro rata patrimoniale2. Soppressione artt. 63/98 - thin cap3. Sostituzione art. 61 - interessi passivi imprese

Irpef4. Sostituzione art. 96 - interessi passivi soggetti Ires

Decorrenza: periodo successivo a quello inDecorrenza: periodo successivo a quello in

corso al 31.12.2007 (2008)corso al 31.12.2007 (2008)

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IMPRESE INDIVIDUALI – SOCIETÀ DI PERSONE

Deducibilità secondo % da seguente rapportoRicavi/proventi imponibili + ricavi/proventi esclusi

Totale ricavi/proventiDeducibilità influenzata da presenza di proventi esentiDeducibilità influenzata da presenza di proventi esenti

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Ricavi imponibili 1.000 Dividendi 300- imponibile 40%* 120- esclusoescluso 60%* 180Plusvalenza pex 100- imponibile 40%* 40- esenteesente 60%* 60

Numeratore 1.000 + 300 + 40 = 1.340 Denominatore 1.000 + 300 + 100= 1.400

95,71%95,71%

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SOGGETTI IRES - PROCEDURA DI CALCOLO

1

Individuazione degli interessi passivi e degli oneri assimilati2

Individuazione degli interessi passivi irrilevanti ai fini dell’art. 963

Individuazione interessi passivi da confrontare con interessi attivi4

Individuazione degli interessi attivi5

Calcolo della 1° quota deducibile6

Individuazione eccedenza interessi passivi rispetto interessi attivi7

Calcolo del (30% del) R.O.L.8.a

Determinazione e utilizzo della franchigia8.b

Individuazione dell’eccedenza indeducibile

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Interessi passivi (C17):

Da contratti di mutuo

Da obbligazioni e simili

Da ogni rapporto con causa finanziaria

Da contratti di leasing :

• Co. 7 art. 102 Tuir afferma che anche tale quota è soggetta alle regole dell’art. 96

Tuir

• Si deve fare riferimento alla quota di interessi impliciti desunta dal contratto

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Interessi passivi irrilevanti

1. Interessi passivi compresi nel costo dei beni ex art. 110 co. 1 lett. b) Tuir:

• Capitalizzati ad aumento costo beni strumentali• Capitalizzati ad aumento costo immobili merce costruiti

o ristrutturati • Ris. 3 /DPF : il concetto di capitalizzazione vale per tutti i

beni che sono trattati come rimanenza anche se non sono immobili

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Individuazione interessi passivi da confrontare interessi attivi

B8 + C17 : 50.000, di cui capitalizzabili 10.000capitalizzabili 10.000•No rettifica C17

•Incremento valore produzione R.O.L. per 10.000•Totale interessi attivi – C16 10.000Totale interessi attivi – C16 10.000•Quota rilevante degli interessi passivi 30.000Quota rilevante degli interessi passivi 30.000

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Calcolo del (30%) del R.O.L.

DEFINIZIONE DEL ROL (ARTICOLO 96, COMMA 2)

Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’eserciziocosì come risultanti dal conto economico dell’esercizio;

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Caso a Caso b

Valore – costi della

produzioneA - B 120.000 45.000

+ + + +Ammortamen

tiB10 a) + B10

b)20.000 10.000

+ + + +

Canoni di leasing

Valore da voce B8

10.000 5.000

R.O.L. 150.000 60.000

30% del R.O.L.30% del R.O.L. 45.00045.000 18.00018.000

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Eccedenza di interessi passivi 30.000Eccedenza di interessi passivi 30.00030% del R.O.L. 45.00030% del R.O.L. 45.000

- 30% del R.O.L. 45.000

- Eccedenza di interessi passivi30.000

Interessi passivi deducibiliInteressi passivi deducibili30.00030.000

Eccedenza di R.O.L. riportabileEccedenza di R.O.L. riportabile15.00015.000

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L’eccedenza del 30% del R.O.L. rispetto agli interessi passivi è utilizzata per incrementare il R.O.L. di esercizi successivi

Decorrenza: 3° periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007 Decorrenza: 3° periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007 (2010)(2010)

Riporto senza limiti di tempo Norma transitoria

(incremento fisso R.O.L.)Importo minimominimo interessi passivi deducibile forfettariamente (?)

2008 10.0002009 5.000

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Eccedenza di interessi passivi 30.000Eccedenza di interessi passivi 30.00030% del R.O.L. 18.00030% del R.O.L. 18.000

Interessi passivi deducibiliInteressi passivi deducibili18.00018.000

Interessi passivi indeducibili - riportabiliInteressi passivi indeducibili - riportabili12.000 (Tenere presente norma transitoria per 2008 e 2009) 12.000 (Tenere presente norma transitoria per 2008 e 2009)

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Gli interessi non dedotti in un esercizio possono essere dedotti in esercizi successivi se il 30% del R.O.L. è capiente

Decorrenza: 2008Decorrenza: 2008Riporto senza limiti di tempo

interessi e sconti passivi su finanziamenti da istituti di credito; commissioni passive su finanziamenti (commissioni massimo

scoperto); spese bancarie ed accessorie ad interessi e commissioni; differenze negative di indicizzazione su prestiti; interessi passivi su dilazioni da fornitori; interessi di mora; sconti finanziari passivi non indicati in fattura concessi a clienti su

pagamenti “pronta cassa”; quote di competenza di disaggi da emissione di presiti passivi e di

obbligazioni; minus da titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nel

circolante; etc.

CONTENUTO DELLA VOCE C17

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Le condizioni necessarie per la capitalizzazione degli interessi passivi:1. Gli interessi devono riferirsi a capitali specificamente presi a prestito per l’acquisizione di immobilizzazioni (cd. mutui di scopomutui di scopo)2. La capitalizzazione interessa il periodo di fabbricazione, che deve essere significativo3. Il finanziamento deve essere stato effettivamente utilizzato per l’acquisizione del cespite4. Deve trattarsi di finanziamento a M/L5. Il tasso da utilizzare è quello effettivo6. Il valore dell’immobilizzo dopo la capitalizzazione non deve eccedere quello recuperabile tramite l’uso (imprese in perdita)

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Quindi non è consentitanon è consentita la capitalizzazione di oneri finanziari:

1. Per finanziamenti non direttamente connessi alla realizzazione del bene

2. Sostenuti in un periodo di tempo precedente l’inizio della costruzione o

acquisizione del bene

3. Quando i beni sono stati acquistati già ultimati e non necessitano di un

periodo di fabbricazione

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IMMOBILIARI DI GESTIONE Norma di interpretazione autentica co. 2 art. 90 Tuir

Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al co. 2 dell’art. 90 Tuir non si comprendono gli

interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione - quindi acquisto tout court o costruzione

– degli immobili cosiddetti patrimonio, cioè non strumentali ne per natura, ne per destinazione, ne

oggetto di compravenditaSono quindi deducibili salvo limitazioni art. 96 TuirSono quindi deducibili salvo limitazioni art. 96 Tuir

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IMMOBILIARI DI GESTIONE

Prevista revisione fiscalità immobiliariFino alla sua entrata in vigore:

Non rilevano ai fini dell’art. 96 Tuir (sono quindi deducibili) gli interessi passivi relativi a finanziamenti

garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

Non specificato che si tratta di finanziamenti destinati all’acquisizione degli immobili patrimonio

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OPERAZIONI STRAORDINARIE

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Modifica articolo 176 TUIR -Conferimenti di azienda unico

regime -Possibilità anche tra soggetti non

residenti -Possibile conferimento in neutralità

anche a favore di una società di persone

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Possibile opzione per il riconoscimento dei valori fiscali anche per le operazioni effettuate entro il

31.12.2007

-SU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI ( AVVIAMENTO E IMMOBILI PATRIMONIO)-IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,14, 16 ( FINO A 5 ML EURO,

DA 5 ML A 10 ML, OLTRE 10 ML) E RICONOSCIMENTOPLUSVALORI

1)MOMENTO DI EFFICACIA DEL RICONOSCIMENTO2)VIETATA CESSIONE BENI NEI 4 ANNI SUCC.

3)ANCHE PARZIALE, CONSEGUENZE SUGLI SCAGLIONI

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OPERAZIONI STRAORDINARIEStessa modalità di applicazione per l’imposta sostitutiva

per fusioni e scissioni Stretta sugli interessi passivi post fusione

Anche per operazioni effettuate entro 31.12.2007 Rapporto con le agevolazioni in materia di aggregazioni

aziendali

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ALTRE MODIFICHE AL REDDITO DI IMPRESA

Ammortamenti Quadro EC

Canoni di leasing

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Canoni di leasing

La deducibiltà dei canoni di leasing mobiliare (102, comma 7 TUIR)

Coefficiente tabellare di ammortamento: 25%Periodo di ammortamento: 4 anni

”Vecchia norma”:durata minima del contratto: metà del periodo di

ammortamento = 2 anni Nuova norma:

durata minima del contratto: due terzi del periodo di ammortamento = 2 anni e 8 mesi

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Canoni di leasing

La deducibiltà dei canoni di leasing immobiliare (periodo 11 – 18 anni vs. 8 – 15 anni)Coefficiente tabellare di ammortamento: 3%Periodo di ammortamento: 33 anni e 4 mesi

Durata del contratto 13 anni “Vecchia norma”: indeducibile

Nuova norma: indeducibileDurata del contratto 15 anni

“Vecchia norma”: deducibile Nuova norma: indeducibile

Durata del contratto 16 anni “Vecchia norma”: deducibile

Nuova norma: indeducibile

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QUADRO EC ED AMMORTAMENTI

1) Eliminazione della possibilità di effettuare ammortamenti anticipati ed accelerati. Norma transitoria per i beni 2008

2) Eliminazione del quadro EC con possibilità di recupero delle differenze dedotte :

a) Ordinaria b) Con pagamento imposta sostitutiva sulle riserve in

sospensione c) Con pagamento dell’imposta sostitutiva prevista per i

conferimenti con riconoscimento fiscale dei beni d) Possibile effettuare il recupero già nel modello Unico 2008

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Le modifiche alla PEX

1) Viene riportato l’holding period a 12 mesi 2) Viene incrementata la percentuale di

esenzione al 95 per cento 3) Nuova disciplina transitoria in relazione alle

partecipazioni svalutate prima dell’IRES : plusvalenza esente per il 16 per cento sino a concorrenza delle svalutazioni