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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2670 Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico 19/03/2018 - 14:10

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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2670

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di

dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico

19/03/2018 - 14:10

Indice

1. DDL S. 2670 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 2670 5

1.2.2. Testo approvato 2670 (Bozza provvisoria) 10

1.3. Trattazione in Commissione 15

1.3.1. Sedute 16

1.3.2. Resoconti sommari 18

1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 19

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.) del

22/02/2017 20

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 294 (pom.) del

01/03/2017 39

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 295 (pom.) del

07/03/2017 42

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 327 (pom.) del

25/07/2017 45

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 332 (pom.) del

02/08/2017 58

1.4. Trattazione in consultiva 75

1.4.1. Sedute 76

1.4.2. Resoconti sommari 79

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 80

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del

01/08/2017 81

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 84

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 790 (pom.) del 01/08/2017 85

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 791 (ant.) del 02/08/2017 94

1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 99

1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 346 (pom.) del

28/03/2017 100

1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 347 (pom.) del

29/03/2017 111

1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 126

1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 307 (pom.) del

21/02/2017 127

1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 308 (pom.) del

22/02/2017 135

1.4.2.4.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 309 (pom.) del

28/02/2017 145

1.4.2.5. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 148

1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant., Sottocomm.

pareri) del 22/02/2017 149

1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 28/02/2017 150

1. DDL S. 2670 - XVII Leg.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2670 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2670XVII Legislatura

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologicoTitolo breve: istituzione di ferrovie turistiche

Iter2 agosto 2017: approvato definitivamente. LeggeSuccessione delle letture parlamentariC.1178 approvatoS.2670 approvato definitivamente. Legge

Legge n. 128/17 del 9 agosto 2017, GU n. 196 del 23 agosto 2017.

Iniziativa ParlamentareOn. Maria Iacono ( PD)CofirmatariOn. Luisella Albanella ( PD), On. Maria Amato ( PD), On. Maria Antezza ( PD), On. AngeloCapodicasa ( PD), On. Renzo Carella ( PD), On. Marco Carra ( PD), On. Magda Culotta ( PD),On. Paolo Fontanelli ( PD), On. Giuseppe Lauricella ( PD), On. Ernesto Magorno ( PD), On.Daniele Marantelli ( PD), On. Fabio Melilli ( PD), On. Colomba Mongiello ( PD), On. AntoninoMoscatt ( PD), On. Giulia Narduolo ( PD), On. Luca Pastorino ( PD), On. Mino Taricco ( PD), On.Mario Tullo ( PD), On. Laura Venittelli ( PD), On. Giorgio Zanin ( PD), On. Diego Zardini ( PD)On. Sofia Amoddio ( PD) (aggiunge firma in data 21 gennaio 2016)On. Alessandra Terrosi ( PD) (aggiunge firma in data 17 febbraio 2016)On. Vittoria D'Incecco ( PD) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2017)On. Luigi Famiglietti ( PD) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2017)On. Gianna Malisani ( PD) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2017)On. Teresa Piccione ( PD) (aggiunge firma in data 24 gennaio 2017)NaturaordinariaRelazione tecnica integrativa pervenuta il 1 agosto 2017.PresentazioneTrasmesso in data 26 gennaio 2017; annunciato nella seduta pom. n. 750 del 26 gennaio 2017.Classificazione TESEOTUTELA DEL PAESAGGIO , LINEE FERROVIARIE , ITINERARI TURISTICI

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

ArticoliMATERIALE FERROVIARIO MOBILE E ROTABILE (Artt.1, 3, 7), DECRETI MINISTERIALI(Artt.2-4), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.2, 3), ALBIELENCHI E REGISTRI (Art.2), SULMONA (Art.2), CASTEL DI SANGRO (Art.2), COSENZA(Art.2), SAN GIOVANNI IN FIORE (Art.2), AVELLINO (Art.2), LIONI (Art.2), ROCCHETTASANT'ANTONIO (Art.2), SACILE (Art.2), GEMONA DEL FRIULI (Art.2), PARATICO (Art.2),PALAZZOLO SULL'OGLIO (Art.2), CARPINONE (Art.2), CEVA (Art.2), ORMEA (Art.2),MANDAS (Art.2), ISILI (Art.2), SORGONO (Art.2), SASSARI (Art.2), PALAU (Art.2),MACOMER (Art.2), BOSA (Art.2), RANDAZZO (Art.2), CASTELVETRANO (Art.2), MENFI(Art.2), AGRIGENTO (Art.2), PORTO EMPEDOCLE (Art.2), NOTO (Art.2), PACHINO (Art.2),ASCIANO (Art.2), CIVITAVECCHIA (Art.2), CAPRANICA (Art.2), ORTE (Art.2), FANO (Art.2),URBINO (Art.2), STAZIONI FERROVIARIE (Art.2), OPERE D'ARTE (Art.2), MANUTENZIONE(Art.4), CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Art.5), DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Artt.6, 7),ACCORDI E CONVENZIONI (Art.8), ASSOCIAZIONI (Art.8), VOLONTARIATO (Art.8), CICLIE MOTOVEICOLI (Art.10), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.4)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Laura Cantini (PD) (dato conto della nomina il 22 febbraio 2017) .AssegnazioneAssegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il7 febbraio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 756 del 7 febbraio 2017.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria),13ª (Ambiente), Questioni regionaliNuovamente assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sededeliberante il 21 luglio 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 864 del 25 luglio 2017.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria),13ª (Ambiente), Questioni regionali

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3

1.2. Testi

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 2670collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2670DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei deputati IACONO , ALBANELLA , AMATO , AMODDIO , ANTEZZA ,CAPODICASA , CARELLA , CARRA , CULOTTA , D'INCECCO , FAMIGLIETTI ,FONTANELLI , LAURICELLA , MAGORNO , MALISANI , MARANTELLI , MELILLI ,MONGIELLO , MOSCATT , NARDUOLO , PASTORINO , PICCIONE , TARICCO ,TERROSI , TULLO , VENITTELLI , ZANIN e ZARDINI(V. Stampato Camera n.? 1178)approvato dalla Camera dei deputati il 24 gennaio 2017Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 26 gennaio 2017Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologicoDISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Finalità)1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie diparticolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazionie le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle,nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.Art. 2.(Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico)1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza conquanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cuiall'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, inprima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonoindividuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese,caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate evalorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensidell'articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodoprecedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione delsuddetto decreto.2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministrodell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2670

Senato della Repubblica Pag. 5

presente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate lecondizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:a) Sulmona-Castel di Sangro;b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;d) Sacile-Gemona;e) Palazzolo-Paratico;f) Castel di Sangro-Carpinone;g) Ceva-Ormea;h) Mandas-Arbatax;i) Isili-Sorgono;l) Sassari-Palau Marina;m) Macomer-Bosa;n) Alcantara-Randazzo;o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;q) Noto-Pachino;r) Asciano-Monte Antico;s) Civitavecchia-Capranica-Orte;t) Fano-Urbino.3. Le linee di cui al comma 2 sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione cherisultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviarianazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per lelinee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al comma 3, con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalverificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratteferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratteferroviarie ad uso turistico nonché le relative pertinenze possono essere utilizzati e valorizzati per lefinalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando ilrispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente articolo, particolare attenzione èprestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano statiutilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.Art. 3.(Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale)1. Sono rotabili storici:a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, cheabbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbianocompiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolaricaratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel

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campo del trasporto ferroviario nazionale;b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozzepanoramiche o scoperte.3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione nazionaledi cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, una sezione dedicata ai rotabilistorici e turistici. L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionaleper la sicurezza delle ferrovie, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FSItaliane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali -- FIFTM e di altre associazionidi categoria.4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, delconcessionario o dell'impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cuiall'articolo 2, nonché sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nellarichiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria produce ladocumentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un appositoalbo tenuto a cura della Fondazione FS Italiane.5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazioneper i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini disicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale,ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l'uso. Con il medesimo decreto è definita la tariffaai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura deicosti a carico del richiedente.Art. 4.(Gestione dell'infrastruttura)1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate aisensi dell'articolo 2 restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sonoresponsabili del mantenimento in esercizio nonché della manutenzione, della funzionalità e dellasicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione edell'esercizio, con apposita categoria turistica.2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio,alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito delcontratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito dellerisorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviarianazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensidell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta delgestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.Art. 5.(Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse)1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresil'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nellestazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sitointernet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca disoggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando

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sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso,l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguentecontratto, purché nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori cheabbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizidi trasporto turistico e delle attività commerciali connesse ne fanno domanda:a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale;b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili cheintende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto,di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività dipromozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ola regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioniinteressate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato allapresentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dallaricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risultiidoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultimeacquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti allacompetenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sulsistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo edelle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazimuseali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sonovincolanti.4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti,le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.5. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti perle attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione socialedi cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperativesociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.Art. 6.(Condizioni di sicurezza della circolazione)1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici eturistici iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte di cui all'articolo 2,l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche dellatratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco dipossibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative delrischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia nazionale per lasicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Ilgestore dell'infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni tecniche e operative all'Agenzianazionale per la sicurezza delle ferrovie, che, entro trenta giorni, può richiedere modifiche ointegrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ailivelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine

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di cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastrutturasono adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto turistico ai sensi dell'articolo 5.Art. 7.(Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale)1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscrittinella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti dell'infrastrutturaferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devonoessere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale eregionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva aquelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantirela piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile eattrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.Art. 8.(Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato)1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse dicui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazionie organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario,turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delleassociazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.Art. 9.(Attività di promozione e valorizzazionedel territorio)1. I gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziativeturistico-ricreative connesse ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territoriosvolte dagli enti locali interessati.Art. 10.(Ferrocicli)1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definitidalle norme UNI può essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalità definitedal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con lacircolazione dei treni.Art. 11.(Clausola di invarianza finanziaria)1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui allapresente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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1.2.2. Testo approvato 2670 (Bozza provvisoria)collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2670Senato della RepubblicaAttesto che la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 2 agosto 2017, haapprovato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei deputati Iacono, Albanella, Amato, Amoddio,Antezza, Capodicasa, Carella, Carra, Culotta, D'Incecco, Famiglietti, Fontanelli, Lauricella, Magorno,Malisani, Marantelli, Melilli, Mongiello, Moscatt, Narduolo, Pastorino, Piccione, Taricco, Terrosi,Tullo, Venittelli, Zanin e Zardini, già approvato dalla Camera dei deputati:Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologicoDisposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologicoArt. 1.(Finalità)1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie diparticolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazionie le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle,nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli.Art. 2.(Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico)1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni edelle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza conquanto previsto nel piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, per il periodo 2017-2022, di cuiall'articolo 34-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa intesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, inprima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonoindividuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese,caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate evalorizzate ai sensi del comma 5, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensidell'articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodoprecedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione delsuddetto decreto.2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministrodell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico, ove risultino rispettate lecondizioni di cui al comma 3, le seguenti linee:a) Sulmona-Castel di Sangro;

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b) Cosenza-San Giovanni in Fiore;c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio;d) Sacile-Gemona;e) Palazzolo-Paratico;f) Castel di Sangro-Carpinone;g) Ceva-Ormea;h) Mandas-Arbatax;i) Isili-Sorgono;l) Sassari-Palau Marina;m) Macomer-Bosa;n) Alcantara-Randazzo;o) Castelvetrano-Porto Palo di Menfi;p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle;q) Noto-Pachino;r) Asciano-Monte Antico;s) Civitavecchia-Capranica-Orte;t) Fano-Urbino.3. Le linee di cui al comma 2 sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione cherisultino finanziate nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviarianazionale o con risorse alle stesse destinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per lelinee di loro competenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera trasmessa al Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.4. Qualora sopravvengano modificazioni delle condizioni di cui al comma 3, con decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e delturismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalverificarsi delle predette modificazioni, si provvede alla revisione della classificazione delle tratteferroviarie ad uso turistico effettuata ai sensi del comma 2, fermo restando l'elenco ivi indicato.5. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratteferroviarie ad uso turistico nonché le relative pertinenze possono essere utilizzati e valorizzati per lefinalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando ilrispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.6. Nell'ambito dell'individuazione delle tratte di cui al presente articolo, particolare attenzione èprestata alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio, siano statiutilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.Art. 3.(Sezione dei rotabili storici e turistici nel registro di immatricolazione nazionale)1. Sono rotabili storici:a) i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale, cheabbiano compiuto il cinquantesimo anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbianocompiuto il venticinquesimo anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolaricaratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nelcampo del trasporto ferroviario nazionale;b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze

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panoramiche o scoperte.3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata, nell'ambito del registro di immatricolazione nazionaledi cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, una sezione dedicata ai rotabilistorici e turistici. L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionaleper la sicurezza delle ferrovie, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FSItaliane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali -- FIFTM e di altre associazionidi categoria.4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, delconcessionario o dell'impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cuiall'articolo 2, nonché sulle altre tratte ferroviarie nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nellarichiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria produce ladocumentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un appositoalbo tenuto a cura della Fondazione FS Italiane.5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazioneper i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini disicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale,ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l'uso. Con il medesimo decreto è definita la tariffaai fini dell'iscrizione nella sezione di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura deicosti a carico del richiedente.Art. 4.(Gestione dell'infrastruttura)1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate aisensi dell'articolo 2 restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sonoresponsabili del mantenimento in esercizio nonché della manutenzione, della funzionalità e dellasicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione edell'esercizio, con apposita categoria turistica.2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio,alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito delcontratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito dellerisorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura ferroviarianazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensidell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta delgestore dell'infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.Art. 5.(Gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse)1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresil'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nellestazioni, le amministrazioni di cui al comma 2 procedono alla previa pubblicazione nel proprio sitointernet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca disoggetti gestori, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicandosinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso,l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguentecontratto, purché nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che

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abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del codice di cui al decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.2. I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse ovvero candidarsi alla gestione dei servizidi trasporto turistico e delle attività commerciali connesse ne fanno domanda:a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale;b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.3. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili cheintende utilizzare, la frequenza delle corse, l'impresa ferroviaria che eserciterà il servizio di trasporto,di cui al capo II del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, nonché le tipologie di attività dipromozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ola regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioniinteressate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato allapresentazione della candidatura o della manifestazione di interesse entro sessanta giorni dallaricezione, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risultiidoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultimeacquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili attinenti allacompetenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sulsistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo edelle regioni relativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazimuseali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sonovincolanti.4. Alle procedure di affidamento di cui al presente articolo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti,le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.5. Resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 2 di procedere ad affidamenti diretti perle attività connesse al servizio di trasporto turistico in favore delle associazioni di promozione socialedi cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, e delle cooperativesociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.6. Le procedure di cui al presente articolo sono esperite esclusivamente per via telematica.Art. 6.(Condizioni di sicurezza della circolazione)1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici eturistici iscritti nella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3.2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte di cui all'articolo 2,l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche dellatratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco dipossibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative delrischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia nazionale per lasicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Ilgestore dell'infrastruttura trasmette per via telematica le istruzioni tecniche e operative all'Agenzianazionale per la sicurezza delle ferrovie, che, entro trenta giorni, può richiedere modifiche ointegrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ailivelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il terminedi cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastrutturasono adottate dal soggetto che ha in gestione i servizi di trasporto turistico ai sensi dell'articolo 5.Art. 7.

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(Circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale)1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili iscrittinella sezione di cui al comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti dell'infrastrutturaferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devonoessere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sull'infrastruttura ferroviaria nazionale eregionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva aquelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantirela piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile eattrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.Art. 8.(Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato)1. I soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commerciali connesse dicui all'articolo 5 possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazionie organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario,turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delleassociazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.Art. 9.(Attività di promozione e valorizzazione del territorio)1. I gestori dei servizi e delle attività di cui all'articolo 5 assicurano l'integrazione delle iniziativeturistico-ricreative connesse ai servizi con le attività di promozione e valorizzazione del territoriosvolte dagli enti locali interessati.Art. 10.(Ferrocicli)1. La circolazione dei veicoli a pedalata naturale o assistita in possesso dei requisiti tecnici definitidalle norme UNI può essere consentita sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, con modalità definitedal proprietario o dal gestore dell'infrastruttura, evitando comunque ogni forma di promiscuità con lacircolazione dei treni.Art. 11.(Clausola di invarianza finanziaria)1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui allapresente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazionevigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.IL PRESIDENTE

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1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2670XVII Legislatura

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologicoTitolo breve: istituzione di ferrovie turistiche

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referenteN. 291 (pom.)22 febbraio 2017N. 294 (pom.)1 marzo 2017N. 295 (pom.)7 marzo 2017

Proposto dirichiedere nuovaassegnazione insede deliberantedallaCommissione

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberanteN. 327 (pom.)25 luglio 2017

Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 26luglio 2017 alleore 18:00

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N. 332 (pom.)2 agosto 2017

Articoli discussi:da 1 a 11.Votazioni:(approvati odg)Allegato alresoconto testoemendamenti edodg Esito:approvatodefinitivamente

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1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni)

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1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni)

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1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.)

del 22/02/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017

291ª Seduta

Presidenza del Vice PresidenteStefano ESPOSITO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2575) BATTISTA ed altri. - Delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilitàdell'identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali(Esame e rinvio) Il relatore RANUCCI (PD) illustra il provvedimento in titolo, presentato dal senatore Battista ed altri,che contiene una delega al Governo per garantire il conseguimento della tracciabilità dell'identità degliautori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali.La relazione cha accompagna il provvedimento, richiamando l'uso sempre più ampio e pervasivo diinternet e in particolare dei social network, evidenzia il problema dell'introduzione di forme diregolamentazione o di filtri di autenticazione che possano conciliare la tutela della libertà diespressione con la necessità di evitare degenerazioni o offese, anche alla luce del perdurare dellenotizie immesse e rilanciate sui siti web e sulle piattaforme sociali. Di qui l'iniziativa finalizzata aintrodurre una regolamentazione che permetta la tracciabilità dell'identità di chi introduce contenutinelle piattaforme sociali, per garantire la trasparenza e la responsabilizzazione degli utenti.Si sofferma poi sul contenuto del disegno di legge, che consta di un solo articolo.In particolare, il comma 1 fissa in dodici mesi il termine entro il quale il Governo è delegato ademanare uno o più decreti legislativi finalizzati al conseguimento della tracciabilità dell'identità degliautori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali, anche al fine dell'intervento da parte delle autoritàcompetenti in caso di reati commessi mediante internet.

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Il comma 2 individua i criteri e i principi direttivi cui attenersi nell'esercizio della deleganell'introduzione di sistemi, di servizi tecnologici e di una idonea regolamentazione, atti a garantire lacertezza della tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti sulle piattaforme sociali;nell'adeguamento della normativa vigente in materia di conservazione dei dati di traffico, al fine direndere certa ed efficace la tracciabilità dell'identità degli autori di contenuti; nella previsione di unsistema sanzionatorio efficace, dissuasivo e proporzionale alla gravità della violazione commessa.Il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega.Il comma 4 fissa ad un anno il termine per l'introduzione di eventuali disposizioni integrative ecorrettive.Il comma 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria.Osserva infine che le forze dell'ordine, allorquando richieste dalla magistratura, già svolgono attività diindagine per rintracciare coloro che inseriscano determinati contenuti su internet. Sarebbe quindiopportuno verificare quali modifiche della legislazione vigente, attraverso il provvedimento in esame,possano essere introdotte per migliorare e rendere più efficace tale attività. A tal fine, propone pertantodi svolgere un ciclo di audizioni informali con tutti i soggetti preposti. Il seguito dell'esame è rinviato.

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Esame e rinvio) La relatrice CANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa dell'onorevole MariaIacono ed altri deputati, che giunge in Senato dopo un ampio e approfondito esame da parte dellaCamera dei deputati. Sul nuovo testo, elaborato dal comitato ristretto appositamente istituito presso laIX Commissione della Camera anche sulla base delle numerose audizioni svolte, si è raggiunta unalarga convergenza e il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea dell'altro ramo delParlamento con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.Richiama quindi le finalità del provvedimento, come enunciate all'articolo 1, che sono la salvaguardiae la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, checomprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzirotabili storici e turistici abilitati a percorrerle. Ulteriore obiettivo è quello di disciplinare l'utilizzo deiferrocicli.In via generale, l'individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene rinviatadall'articolo 2 ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare diconcerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze,previa intesa con la Conferenza Stato - Regioni. Il requisito richiesto è che si tratti di tratte ferroviarie,dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibilidi essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri nell'ambitodel Contratto di programma con Rete ferroviaria italiana ovvero nell'ambito delle risorse destinate daciascuna regione agli investimenti per l'infrastruttura ferroviaria di competenza. In deroga a tale norma, viene poi riportato specificamente un elenco di linee ferroviarie suscettibili diessere classificate, sempre con decreto ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche in

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questo caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Contratto di programma con RFI odalle regioni e che queste ultime non ne chiedano espressamente l'esclusione al Ministero delleinfrastrutture. Il mutare di tali condizioni determina una revisione della relativa classificazione.L'articolo dispone poi che i tracciati ferroviari e le relative infrastrutture possano essere utilizzati evalorizzati per le finalità della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermorestando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui aldecretolegislativon.42del2004el'attenzioneagliaspetticulturalieartistici.L'articolo3introduceladefinizionedirotabilistoriciedirotabilituristicieneprevedel'iscrizionenell'ambitodelRegistrodiimmatricolazionenazionale,inun'appositasezionedisciplinataconunsuccessivodecretoministeriale,concostiacaricodelrichiedenteeacuradell'Agenzianazionaleperlasicurezzaferroviaria.Lanormadescrivepoilemodalitàperl'iscrizione.IrotabilistoricieturisticinonidoneiallacircolazionepossonoessereiscrittiinunappositoalbotenutodallaFondazioneFerroviedelloStato. LadeterminazionedeirequisitidiidoneitàallacircolazioneèrimessaadundecretodelMinistrodelleinfrastrutture,fattisalvigliaspettidisicurezza.L'articolo4precisacheletratteferroviarieadusoturistico,lestazionielerelativeopered'arteepertinenzerestanonelladisponibilitàdeisoggettiproprietarioconcessionari,chesonoresponsabilidelmantenimentoinesercizio,nonchédellamanutenzione,dellafunzionalitàedellasicurezzadellemedesimeinfrastrutture.Comegiàaccennato,tuttigliinterventidaeffettuaresutalitratteferroviariesonorealizzabilisefinanziatinell'ambitodelContrattodiprogrammaconilgestoredell'infrastrutturaferroviarianazionaleovvero,conriferimentoalleinfrastruttureferroviarieregionali,nell'ambitodellerisorsedestinatedaciascunaregioneataliinvestimenti.Successiviprovvedimentidefinirannoletariffedacorrisponderealgestoreperl'utilizzodell'infrastrutturaferroviaria.L'articolo5dettalenormeperl'affidamentodeiserviziditrasportoturisticoeditutteleattivitàcommercialiconnessedapartedelleamministrazionicompetenti,nelrispettodeiprincipidiimparzialitàediparitàditrattamentofraglioperatoricheabbianomanifestatointeresse,fermorestandoilrispettodell'articolo80delCodicedegliappaltisuimotividiesclusione.L'articolospecificainoltrelemodalitàperlapresentazione,dapartedeglioperatoriinteressati,delledomandepercandidarsiallagestione,chedevonoessereindirizzatealMinisterodelleinfrastrutture,perletrattedicompetenzadelgestoredell'infrastrutturaferroviarianazionale,ealleregionicoinvolte,perleferrovieregionali,contuttelerelativeinformazioni.IlMinisterodelleinfrastrutturepuòformulareundiniegomotivatoallapresentazionedellacandidaturaodellamanifestazionediinteresse,qualorailsoggettononrisultiidoneoallagestionedeiservizi,previaacquisizionedeipareridapartedellevarieamministrazionicoinvolte.Èpoistabilitochealleprocedurediaffidamentosiapplichino,ovenericorranoipresupposti,ledisposizionidelcodicedegliappaltievienefattasalvalafacoltàdiaffidamentidirettiinfavoredelleassociazionidipromozionesociale,deglientidivolontariato,delleorganizzazioninongovernativeedellecooperativesociali.L'articolo6demandaladefinizionedeilivellidisicurezzachedevonoesseregarantitiperlacircolazionedeirotabilistoricieturisticiedeirotabiliordinarisulletratteturisticheall'Agenzianazionaleperlasicurezzadelleferrovie,cheètenutaadindicareunelencodipossibilimisurecompensativeomitigativedelrischio.L'articolo7stabiliscepoiche,alfinedisvolgereilservizioditrasportosulletratteferroviarieadusoturistico,irotabilistoricieturisticipossanocircolareanchesutrattidellainfrastrutturaferroviarianazionaleeregionale,purchésiadisponibilelarelativatracciaorariaevenganorispettatelemisuredisicurezzafissatedall'Agenzianazionaleperlasicurezzadelleferrovie.L'articolo8prevedecheisoggettichehannoingestioneiserviziditrasportoturisticoeleattivitàcommercialiconnessepossanoavvalersi,tramiteappositeconvenzioni,dellacollaborazionediassociazionieorganizzazionidivolontariatoconspecificaesperienzaecompetenzaneisettoriferroviario,turistico,culturaleeambientale.L'articolo9disponecheilgestoredeiserviziditrasportoedellealtreattivitàassicuril'integrazionedelleiniziativeturistico-ricreativeconnesseaiserviziconleattivitàdipromozioneevalorizzazionedelterritoriosvoltedaglientilocaliinteressati.L'articolo10disciplinal'utilizzodeiferrociclisullelineeferroviariedismesseosospese,purchésieviticomunq

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ueogniformadipromiscuitàconlacircolazionedeitreni.L'articolo11,infine,contienelaclausoladiinvarianzafinanziaria. Siapreladiscussionegenerale. IlsenatoreSCIBONA (M5S) osserva che la tematica del disegno di legge in esame è di grandissimointeresse, in quanto attraverso le ferrovie turistiche si potrebbe contribuire al rilancio economico dimolte zone del Paese. Data la condivisione unanime del testo manifestata alla Camera tra tutte le forzepolitiche, propone di chiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante, al fine di giungere ad unarapida approvazione. Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) ricorda che nella regione Liguria è stato avviato il progetto peril rilancio e l'ampliamento di una ferrovia turistica di grande pregio, la linea Genova-Casella. Chiedequindi alla relatrice di valutare la possibilità di inserire tale tratta nell'elenco presente nel disegno dilegge. Il PRESIDENTE, fermo restando l'esito dell'esame che sarà svolto in Commissione, ricorda chequalsiasi modifica che venisse apportata al testo comporterebbe la necessità di una nuova lettura daparte della Camera dei deputati, che sembra in contraddizione con la richiesta di trasferimento indeliberante, che è invece funzionale ad un'approvazione rapida del provvedimento. Il senatore BORIOLI (PD) ringrazia la relatrice per la sua ampia esposizione. Ritiene anch'egli chel'elenco delle ferrovie turistiche individuate dall'articolo 2, comma 2, del disegno di legge non possaconsiderarsi esaustivo e chiede che sia comunque garantito un meccanismo flessibile per poter inserireanche altre linee ferroviarie di grande valore storico-culturale, come la Genova-Casella ricordata dalsenatore Maurizio Rossi. La relatrice CANTINI (PD) condivide la richiesta di trasferimento dell'esame in deliberante. Fapresente che il provvedimento è assai complesso, anche da un punto di vista tecnico, ed è frutto di unlavoro lungo ed accurato svolto presso la Camera dei deputati e condiviso da tutte le forze politiche.L'iniziativa ha riscosso l'apprezzamento anche di tutte le associazioni che si occupano di ferrovieturistiche ed è quindi molto atteso, anche perché può contribuire effettivamente allo sviluppoeconomico di molti territori.Da contatti informali già in corso con il Governo, segnala che il testo è condiviso anche dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti, che è peraltro chiamato a un ruolo centrale nella concretaapplicazione del provvedimento, attraverso l'emanazione di una serie di decreti attuativi. Per quantoriguarda la possibilità di inserire ulteriori tratte ferroviarie, ritiene che l'elenco contenuto nell'articolo2, comma 2, non dovrebbe essere modificato, proprio per consentire una rapida approvazione. L'elencoè comunque solo una base di partenza e, con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 1, può essereintegrato o modificato, anche su proposta delle regioni interessate, che dovrebbero avere anzi un ruolopropulsivo al riguardo. Il PRESIDENTE chiede ai rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione quale sia la lorovalutazione circa la richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante. Il senatore FILIPPI (PD), in qualità di capogruppo del Partito Democratico, ricorda che vi sono staterichieste di trasferimento in sede deliberante per altri disegni di legge all'esame della Commissione.Per evidenti ragioni di equilibrio, oltre che per assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, ritiene

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IN SEDE CONSULTIVA

che occorra fare una valutazione complessiva di tutte le suddette richieste, al fine di addivenire adun'intesa tra le forze politiche. Il senatore CROSIO (LN-Aut), in qualità di rappresentante della Lega Nord, pur riservandosi divalutare meglio nel merito il disegno di legge, condivide le considerazioni del senatore Filippisull'esigenza di svolgere una valutazione complessiva su tutti i provvedimenti per i quali si è propostodi richiedere il trasferimento in sede deliberante. Il PRESIDENTE si riserva di informare il presidente Matteoli delle considerazioni emerse nel dibattitoper le opportune decisioni, che potranno essere assunte nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integratodai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Il seguito dell'esame è rinviato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delleopposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre2010, n. 178 (2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. - Norme per l'iscrizione dei numeri delle utenzetelefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 (2545) Manuela GRANAIOLA. - Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali alfine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 febbraio. Il PRESIDENTE informa che sono stati depositati un ordine del giorno e una serie di emendamenti aldisegno di legge n. 2603 (pubblicati in allegato), il cui esame inizierà la prossima settimana. La Commissione prende atto. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europeaper il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

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europea) (n. 915)(Parere alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio. La relatrice CARDINALI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicatain allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito. Il senatore CIOFFI (M5S), pur apprezzando alcune parti della proposta di parere, preannuncia il votocontrario della sua parte politica. Vi sono infatti, negli impegni al Governo, alcune indicazioni cheritiene non condivisibili, a cominciare dalla richiesta di completamento dei valichi ferroviaritransalpini di cui alla lettera c) della proposta, anche se ritiene positivo il richiamo all'esigenza difavorire i collegamenti verso l'Est e le grandi correnti di traffico provenienti dall'Asia.In merito alla lettera d), in materia di autotrasporto, si chiede se l'impegno per aumentare gliinvestimenti nel settore non sia in contraddizione con l'esigenza di spostare sempre di più il trafficomerci dalla strada alla ferrovia.Suggerisce infine di integrare l'osservazione di cui alla lettera h) con l'invito ad evitare politiche didumping da parte di alcuni vettori aerei, come l'irlandese Ryanair. Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) si sofferma sul richiamo alla banda di frequenza dei 700 Mhzcontenuto nella proposta di parere. Ricorda che l'Unione europea intende liberare, entro il 2020, taleporzione di frequenza dalle trasmissioni televisive del digitale terrestre per metterla a disposizione deiservizi di telefonia mobile dei nuovi sistemi 5G. Si tratta di un progetto strategico per l'Unioneeuropea, rispetto al quale esprime però la preoccupazione che l'Italia non riesca a rispettare gliimpegni, essendo l'unico Paese ad aver chiesto un rinvio del termine di due anni (dal 2020 al 2022) acausa delle pressioni del duopolio televisivo RAI-Mediaset.Inoltre, l'Italia potrebbe disattendere anche l'impegno di predisporre, entro il 30 giugno 2017, il nuovoPiano di assegnazione delle frequenze, propedeutico alla riallocazione delle trasmissioni televisive. Lasituazione caotica delle frequenze televisive in Italia, complicata anche dalle interferenze nelle zone diconfine, rischia infatti di bloccare tutto il processo. Ricorda che, per poter rispettare anche la scadenzadel 2022, l'Italia deve prima adottare il nuovo standard di trasmissione televisiva sul digitale terrestreDVB-T2, che consentirà alle emittenti di trasmettere sulla banda al di sotto dei 700 Mhz, ma cherichiede anche ingenti investimenti sia per gli operatori che per i cittadini, che dovranno dotarsi dinuovi apparecchi televisivi.Sollecita pertanto un'audizione del sottosegretario Giacomelli, per conoscere lo stato dell'arte sullarevisione del Piano delle frequenze. Il senatore RANUCCI (PD) ricorda che le questioni sollevate dal senatore Maurizio Rossi erano statepuntualmente esaminate dalla Commissione in occasione dell'esame in fase ascendente dell'atto COM(2016) 43 definitivo, che ha poi condotto all'approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 113.In quella sede, anche attraverso un'interlocuzione con la relatrice del provvedimento dinanzi alParlamento europeo, onorevole Patrizia Toia, si è sottolineata l'esigenza, da parte dell'Italia, di poteravere due anni in più di tempo per la liberazione della banda 700 proprio per consentire di portare atermine il complesso passaggio al nuovo standard televisivo indicato dal senatore Maurizio Rossi, cheriveste grande complessità tecnica e presuppone anche una serie di costi per le emittenti e soprattuttoper i cittadini.L'obiettivo resta però quello di arrivare a rendere disponibili le frequenze della banda 700 per lecomunicazioni di telefonia mobile in 5G, che sono la prossima frontiera delle telecomunicazioni e

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

hanno assoluto rilievo strategico. Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) concorda sull'esigenza di mettere quanto prima la banda 700 adisposizione delle trasmissioni telefoniche mobili del 5G: trattandosi di una porzione di spettro a bassafrequenza, essa consente infatti ai segnali di penetrare con facilità all'interno degli edifici, garantendoquindi una copertura più ampia e affidabile della rete.Ciononostante, ritiene anch'egli che, nelle more del completamento del processo di transizione,occorra comunque garantire alle emittenti televisive una capacità trasmissiva adeguata, anche inconsiderazione degli investimenti che le stesse hanno fatto per l'ottenimento delle attuali frequenze. Siunisce quindi alla richiesta di poter ascoltare quanto prima il sottosegretario Giacomelli su tali temi. Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, ilPRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere della relatrice, che risulta pertanto approvata.

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) sollecita lo svolgimento dell'audizione dei vertici della Telecom,più volte richiesta. Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) fa presente che le nuove autorità di sistema portuale stannoincontrando molte difficoltà nella composizione degli organi di governo dei porti previsti dalla nuovadisciplina di cui al decreto legislativo n. 169 del 2016 (comitato di gestione e organismo dipartenariato), anche a causa delle ambiguità delle relative disposizioni, per le quali è in atto anche unconfronto con l'Autorità nazionale anticorruzione. Poiché si è in una situazione di stallo ormaiinsostenibile, sollecita iniziative della Commissione per contribuire alla risoluzione. Il senatore FILIPPI (PD) osserva che le difficoltà a cui ha accennato il senatore Maurizio Rossiriguardano soprattutto i criteri di scelta del rappresentante del sindaco nel comitato di gestione e deivari componenti dell'organismo di partenariato. In proposito, il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti dovrebbe aver recentemente emanato una circolare esplicativa che potrebbe aiutare asbloccare la situazione.Ritiene comunque che, essendo ormai quasi completata la nomina dei presidenti delle nuove autoritàdi sistema portuale, sia opportuno audire il Ministro Delrio per conoscere lo stato di avanzamento delprocesso di riforma, anche in relazione all'emanazione del regolamento sulle concessioni portuali, datempo atteso.Chiede poi di ascoltare quanto prima anche il gestore della piattaforma logistica nazionale, per poteracquisire informazioni sul completamento della infrastruttura, per la quale sono state investite ingentirisorse. Il PRESIDENTE, con riferimento alla richiesta di audizione dei vertici di Telecom, informa che sonoin corso i contatti per svolgere l'incontro nella giornata di martedì 28 marzo, dinanzi alle Commissioniriunite 8a e 10a, nell'ambito dell'affare assegnato n. 645, compatibilmente con gli impegni già

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SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915 La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza l'atto in titolo, rilevato che nel Programma di lavoro per il 2017 la Commissione europea ha confermato lo sforzorelativo alla creazione di un mercato unico digitale connesso, per realizzare appieno il potenziale dicrescita aggiuntivo ad esso legato, attuando il pacchetto REFIT riguardante l'imposta sul valoreaggiunto (IVA), nonché le iniziative sulla promozione dell?economia dei dati, i contratti digitali, ildiritto d?autore, i geoblocchi, la portabilità, la consegna dei pacchi, i servizi di media audiovisivi, letelecomunicazioni, l'uso della banda dei 700 MHz per i servizi mobili e la recente proposta sulWiFi4EU; considerato inoltre l?impegno della Commissione per abolire le tariffe di roaming internazionale entroil primo semestre del 2017, nonché per valutare i progressi conseguiti per il completamento delmercato unico digitale, identificando i settori in cui occorrano sforzi aggiuntivi e predisponendo leulteriori proposte eventualmente necessarie; apprezzate le linee direttrici prospettate dal Governo, nella Relazione programmatica sullapartecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, per sostenere le azioni già intraprese a livellocomunitario per l'attuazione della Strategia per il mercato unico digitale, tra le quali in particolare la

programmati dalle due Commissioni.A prescindere dagli aspetti organizzativi, sottolinea l'esigenza di svolgere comunque l'audizione,particolarmente urgente in relazione ad una serie di questioni che si sono palesate negli ultimi tempinel settore delle telecomunicazioni a seguito della riorganizzazione in corso dell'azienda e che hannoanche pesanti ricadute occupazionali.Si riserva infine di riferire al presidente Matteoli su questa e sulle altre richieste avanzate dai colleghi,per le necessarie valutazioni.

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppiparlamentari, previsto al termine della seduta odierna per programmazione lavori, non avrà luogo. Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 16,10.

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proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti on line, la revisionedella disciplina europea sul diritto di autore, l'iniziativa per il divieto di blocco geografico sulla basedella nazionalità o del luogo di stabilimento (cosiddetto geoblocking), le proposte in materia dicommercio elettronico, la revisione del quadro normativo in materia di reti digitali e servizi innovativi(legate allo sviluppo della banda larga); valutati altresì positivamente gli impegni del Governo per la politica dei trasporti, per quanto concernela garanzia di continuità delle opere in corso di realizzazione (in particolare i valichi ferroviaritransfrontalieri), la revisione della rete transeuropea e l?estensione dei corridoi multimodali, losviluppo di sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista ambientale e gli interventi dedicati inmodo specifico al trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo; esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l?opportunità di inserire,nella propria risoluzione, i seguenti impegni al Governo: a) in materia di comunicazioni, intensificare l?azione per il completamento del mercato unico digitalee del relativo quadro normativo, contribuendo ad accelerare l?adozione dei provvedimenti legislativiancora mancanti e stimolando un approccio flessibile della Commissione che, pur tenendo nella dovutaconsiderazione la situazione e le esigenze specifiche dei singoli Stati membri (spesso molto diverse traloro), consenta di giungere in tempi rapidi ad una maggiore armonizzazione delle norme e delle prassi,in coerenza con gli atti di indirizzo in materia già adottati dalla Commissione, tra i quali da ultimo lerisoluzioni Doc. XVIII, nn.180, 181 e 182; b) definire l?adozione di linee guida uniformi in materia di aiuti di Stato, con particolare riguardo adalcuni settori come quello delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da stimolare un più ampio eagevole utilizzo dei relativi fondi pubblici, pur nel rispetto delle regole dell?Unione europea; c) in materia di infrastrutture, portare a compimento le opere già avviate e cofinanziate dall?Unioneeuropea, con particolare riferimento ai corridoi multimodali che attraversano l?Italia, allo sviluppo deiporti e degli aeroporti core della rete transeuropea, nonché al completamento dei valichi ferroviaritransalpini. Tra questi, dedicare maggiore attenzione allo sviluppo dei collegamenti con l?Est Europa econ le grandi direttrici di traffico dirette verso l?Asia; d) per quanto riguarda il trasporto stradale, aumentare gli sforzi per attuare le iniziative contenute nelcosiddetto "Pacchetto stradale", in materia di autotrasporto, sicurezza stradale, aspetti sociali etariffazione delle infrastrutture. Con particolare riguardo all?autotrasporto, dedicare attenzioneprioritaria all?armonizzazione delle norme e delle procedure di applicazione e controllo tra gli Statimembri, favorendo un aumento degli investimenti nel settore per giungere a un assetto più moderno emeno frammentato; e) in merito ai temi della sicurezza stradale, avviare un ampio confronto in sede europea per svilupparenuove e più efficaci iniziative volte a conseguire l?obiettivo della riduzione del 50 per cento delnumero delle vittime da incidenti stradali entro il 2020, fissato dalla Commissione europea con lacomunicazione COM (2010) 389 definitivo del 20 luglio 2010, attraverso la diffusione delle miglioripratiche degli Stati membri e l?adozione di strategie comuni; f) in tema di trasporto ferroviario, recepire e dare attuazione agli interventi contenuti nel cosiddettopilastro tecnico del IV pacchetto ferroviario, vigilando sull?applicazione uniforme nell?Unioneeuropea delle regole in materia di sicurezza e interoperabilità, al fine di non determinare unabbassamento dei relativi standard, in coerenza con gli atti di indirizzo già adottati in materia dalla

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Commissione, in particolare il Doc. XVIII, n. 75; g) riguardo al trasporto marittimo, contribuire al consolidamento della politica europea in materia di safety e alla definizione di regole uniformi per gli investimenti nelle infrastrutture e nei serviziportuali; h) in materia di trasporto aereo, proseguire i negoziati per la stipula di accordi aerei con paesiextracomunitari, a condizioni di reciprocità e tutelando gli interessi dei vettori europei. ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2603G/2603/1/8SCIBONA, CIOFFILa Commissione, in sede di esame del disegno di legge 2603, premesso che: come rilevato anche in sede di audizione sul provvedimento dal Presidente del Garante per laprotezione dei dati personali, la consultazione del registro delle opposizioni è onerosa e questoelemento ha certamente contribuito a determinare la frequente elusione dell'obbligo di verificapreliminare rispetto alle campagne promozionali che le imprese intendono porre in essere; dalla memoria del Garante emerge che sarebbe opportuno individuare, nell'ambito dellerelative modifiche da apportare al regolamento che disciplina il registro, modalità di accesso di nuovagenerazione per abbassare il costo della consultazione preliminare delle imprese e farla diventareun'operazione estremamente conveniente; sarebbe ancor più auspicabile che si effettuassero maggiori controlli sul funzionamento delregistro e sul rispetto da parte degli operatori delle disposizioni che disciplinano il medesimo registroe, conseguentemente, in caso di accertata violazione, si procedesse con maggiore zelo all'irrogazionedelle sanzioni previste, impegna il Governo: ad adottare misure volte ad individuare modalità di accesso al registro di nuova generazione alfine di abbassare il costo della consultazione preliminare da parte degli operatori, prevedendo,eventualmente, delle forme innovative di abbonamento, nonché a garantire, al contempo, che vi sianomaggiori controlli sul rispetto da parte dei medesimi operatori delle disposizioni che disciplinano ilregistro.

Art. 11.1BONFRISCOAl comma 1, premettere il seguente: «01. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196 e all'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».1.2BATTISTA, ZELLER, ORELLANA, PALERMOSostituire il comma 1 con il seguente: «1. Tutti gli interessati che vogliono opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefonicheeffettuato mediante l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di venditadiretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possonoiscriversi, contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche pervia telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma l

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dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.178.».1.3FISSORE, BORIOLI, CARDINALIApportare le seguenti modificazioni: 1. al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Possono iscriversi, anche per via telematica otelefonica,» e sostituire le parole da: «che vogliano opporsi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «possono accedere per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui almedesimo articolo 7, comma 4, lettera b)»; 2. sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguentimodificazioni: a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Con il decreto di cui al successivo comma 3-ter, è istituito il registro pubblico delleopposizioni, nel quale ? anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 129 ? sono riportati itrattamenti dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), ed è consentito l'esercizio con modalitàsemplificate e anche in via telematica dei diritti previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto"»; b) al comma 3-ter, sono soppresse le lettere c), d), e), f) e g); c) dopo il comma 3-quater, sono inseriti i seguenti commi: «3-quinquies. Nel registro di cui all'articolo 3-bis vengono rese disponibili al cittadino, in viatelematica e previa identificazione dell'utente interessato, funzionalità di visualizzazione dati e opzionedi revoca del consenso prestato con riferimento ai singoli trattamenti i cui dati personali siano statiraccolti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e comunicati al predetto registro inconformità alle disposizioni di cui ai successivi commi. 3-sexies. Le funzionalità di cui al comma 3-quinquies sono rese disponibili previa comunicazionetelematica al registro, da parte dei titolari dei trattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cuiall'articolo 7, comma 4, lettera b), di documento informatico contenente riepilogo dei dati personalioggetto di trattamento e indicazione delle finalità del medesimo. 3-septies. Le funzionalità previste dal comma 3-quinquies del presente articolo sonoimplementate con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3-ter. 3-octies. L'obbligo di trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma 3-sexies comprende tutti i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e si estende a tutte le variazionidei dati e delle informazioni oggetto di comunicazione, che dovranno essere inviate al registro entro 15giorni dalla variazione stessa. Le opzioni di revoca di cui al comma 3-quinquies devono essere reseoperative dal titolare del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione telematicainviata dal registro. 3-novies. Le informazioni e i dati comunicati al registro da parte degli operatori, possono esserevisualizzati ed estratti dall'interessato, in formato digitale dal proprio account, e costituiscono prova ingiudizio in caso di contenzioso con l'operatore stesso, con riguardo all'esistenza del trattamento e aidati che ne sono oggetto»; 3. aggiungere in fine i seguenti commi: «4-bis. Con riferimento ai trattamenti di dati di cui al comma 1, effettuati nel particolare ambitodel telemarketing, anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori o i lororesponsabili o gli incaricati del trattamento di dati personali, ad inizio chiamata e in ogni caso primadel messaggio commerciale, indicano con precisione agli interessati come sono stati estratti i loro datipersonali, fornendo, altresì, le indicazioni utili alla verifica e modifica delle informazioni fornitemediante il registro di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. L'interessato viene, altresì, informato della possibilità di revoca specifica del consenso prestato al

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trattamento dei propri dati mediante il medesimo strumento. 4-ter. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il Ministero dellosviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglionazionale dei Consumatori e degli Utenti, realizzano e promuovono campagne informative, almenoannuali, rivolte agli abbonati, idonee a favorire la piena consapevolezza dei loro diritti e delle modalitàdi opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta oper il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego deltelefono o di altro mezzo, anche telematico. 4-quater. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 130, commi 3-sexies e 3-octies, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003 da parte degli operatori titolari deitrattamenti di dati personali detenuti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), delmedesimo decreto, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del citato decretolegislativo n. 196 del 2003.».1.4FILIPPIAl comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «, a seguito di loro specificarichiesta».1.5PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, GIBIINOAl comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi», inserire le seguenti: «, a seguito di loro specificarichiesta».1.6BONFRISCOAl comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi» inserire le seguenti: «, a seguito di loro specificarichiesta».1.7BATTISTA, ZELLER, ORELLANA, PALERMOAl comma 1, dopo le parole: «Possono iscriversi,», inserire le seguenti: «contemporaneamente pertutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate,».1.8BONFRISCOAl comma 1, dopo le parole: «tutti gli interessati» inserire le seguenti: «, le cui numerazioni siano omeno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto regolamento,».1.9FILIPPIDopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Nel Registro pubblico delle opposizioni di cui al comma 1 sono comunque inserite anchele numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi telefonici pubblici, che gli operatori sono tenuti afornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di datiunica.».1.10SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, CIOFFIAl comma 2, premettere il seguente periodo: «Nel registro di cui al comma 1 sono comunque inseriteanche le numerazioni non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, sia mobili chefisse, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità diaggiornamento prevista per la base dati unica.».1.11BONFRISCOAl comma 2, sostituire le parole: «I cittadini» con le parole: «Gli interessati».

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1.12SCIBONA, CIOFFIAl comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore della presentelegge, tutti i consensi precedentemente prestati dai cittadini iscritti al registro di cui al comma 1, per iltrattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di venditadiretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per lacessione di dati a terzi, sono annullati e cessano di produrre effetti.».1.13SCIBONA, CIOFFIAl comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore della presentelegge, tutti i consensi precedentemente prestati dai soggetti iscritti al registro di cui al comma 1, per iltrattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di venditadiretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, nonché per lacessione di dati a terzi, sono annullati e cessano di produrre effetti.».1.14SCIBONA, CIOFFIDopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 comporta la cancellazione automatica di tutti iconsensi precedentemente dati dall'interessato per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b),del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, anche se il consenso è stato espresso con strumenti diversi dall'iscrizione negli elenchi telefonicipubblici.».1.15FILIPPIDopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma l si intendono revocati tutti i consensiprecedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano iltrattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l'impiego deltelefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazionitelefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. 2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasiforma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare deltrattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare deltrattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesimefinalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europeaquando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livellodi tutela delle persone. 2-quater. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni deldiritto di opposizione disciplinato dalla presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attivitàdi call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche. 2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previstedalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, delcodice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di violazione di uno dei divieti di cui alcomma 2-ter, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del medesimocodice. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai periodi precedenti, su segnalazione del Garanteper la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o,

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nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».1.16FILIPPIDopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con l'iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revocati tutti i consensiprecedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano iltrattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante l'impiego deltelefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazionitelefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentementerilasciati».1.17FILIPPIDopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasiforma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare deltrattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare deltrattamento. È altresì vietato il trasferimento, per le medesime finalità, di dati personali oggetto ditrattamento a terzi al di fuori del territorio nazionale. 2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzioneamministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezionedei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi piùgravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».1.18FILIPPIDopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, con qualsiasiforma o mezzo, la comunicazione e la diffusione di dati personali a terzi da parte del titolare deltrattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale non riferibili alle attività, prodotti o servizi offerti dal titolare deltrattamento. Ai sensi dell'articolo 45 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è altresì vietato il trasferimento a terzi, per le medesimefinalità, di dati personali oggetto di trattamento verso un Paese non appartenente all'Unione europeaquando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livellodi tutela delle persone. 2-ter. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzioneamministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezionedei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi piùgravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.».1.19FILIPPIDopo il comma 2, inserire i seguenti: «2-bis. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni deldiritto di opposizione disciplinato dalla presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attivitàdi call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche. 2-ter. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla

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presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-quater, delcodice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, susegnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresìdisporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'eserciziodell'attività.».1.20BONFRISCODopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. In deroga alla facoltà di cui al comma 2, gli iscritti al registro di cui al comma 1, possonorevocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione anche nei confronti di uno o piùsoggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 2010, n. 178».1.21PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, GIBIINO, ARACRISostituire il comma 3 con il seguente: «3. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o checompiono ricerche di mercato o comunicazione commerciali telefoniche possono consultaremensilmente il registro pubblico delle opposizioni e provvedere all'aggiornamento delle proprie liste».1.22BONFRISCOAl comma 3, sostituire le parole: «hanno l'obbligo di consultare annualmente» con le seguenti: «possono consultare mensilmente».1.23FILIPPIAl comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «mensilmente».1.24BONFRISCOAl comma 3, dopo le parole: «all'aggiornamento delle proprie liste» aggiungere, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 al fine di una efficace gestionedei rapporti commerciali tra l'interessato e gli operatori con i quali siano in essere, o siano stati inessere, contratti di fornitura di prodotti o servizi anche in abbonamento.».1.25PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, GIBIINO, ARACRIAl comma 3, dopo le parole: «all'aggiornamento delle proprie liste» aggiungere, in fine, le seguenti: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 7, comma 3, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178».1.26SCIBONA, CIOFFIAl comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è assicurato l'aggiornamento delregistro inderogabilmente entro tre mesi dalla pubblicazione degli elenchi di abbonati di cui all'articolo2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.178».1.27BONFRISCODopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. AI fine di rendere più agile e meno costosa la consultazione periodica del registro da partedegli operatori di cui al comma 3, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il gestore del registro,se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoriamaggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

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vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con lemodalità previste dall'articolo 6 comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 7 settembre 2010, n. 178, conformandosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche,anche mediante l'utilizzo di software data matching di nuova generazione, con il fine di contenere ilcosto delle tariffe di consultazione preliminare del registro; b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per glioperatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, sanzioni di cui all'articolo 162,comma 2-quater, del decreto legislativo n. 196 del 2003».1.28SCIBONA, CIOFFIDopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di garantire l'identificazione della linea chiamante, con decreto del Ministro dellosviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,acquisito il parere il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si provvedeall'identificazione di un prefisso unico per tutti gli operatori che svolgono attività di telemarketing ealla fissazione del divieto di inviare comunicazioni a scopo promozionale in assenza di ricorso almedesimo prefisso. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le sanzioni applicabili in caso diviolazione di quanto previsto al presente comma».1.29SCIBONA, CIOFFIDopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numerianche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.».1.30SCIBONA, CIOFFIDopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. In caso di cessione di dati relativi alle numerazioni telefoniche a terzi, l'operatore è tenutoa comunicare agli interessati i dati dell'azienda a cui i medesimi dati vengono trasferiti.».1.31FILIPPIAl comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».1.32PELINO, MARIAROSARIA ROSSI, GIBIINO, ARACRIAl comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».1.33BONFRISCOAl comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».1.0.1FILIPPIDopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. ? 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno dellechiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento diricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul propriosito web istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di call center, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative perviolazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.

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2. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di call center hanno l'obbligodi ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio delle suddette attività,iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzienelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 11,del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto obbligo e, in caso diviolazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioni amministrative di cui all'articolo l,comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 3. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center rivolte a numerazioninazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte dei soggetticontattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministrodello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con propriodecreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefoniche finalizzaterispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di vendita o dicomunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di call center provvedono adadeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni. L'Autorità vigilasul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioniamministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».1.0.2FILIPPIDopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. ? 1. Al fine di incrementare l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno dellechiamate telefoniche indesiderate per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento diricerche di mercato o di comunicazione commerciale, il Garante per la protezione dei dati personali,entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riserva uno spazio sul propriosito web istituzionale alla pubblicazione della lista degli operatori economici che svolgono attività di call center, da aggiornarsi annualmente, cui sono state comminate le sanzioni amministrative perviolazione del diritto di opposizione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.».1.0.3FILIPPIDopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. ? 1. I soggetti pubblici e privati che intendono affidare a terzi servizi di call center hanno l'obbligo di ricorrere esclusivamente agli operatori economici autorizzati all'esercizio dellesuddette attività, iscritti al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predettoobbligo e, in caso di violazione, applica a carico dei committenti responsabili le sanzioniamministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249».1.0.4SCIBONA, CIOFFIDopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.(Misure in materia di tutela a favore dei consumatori

nelle attività svolte da call center) 1. Al fine di assicurare una maggiore tutela a favore dei consumatori e di garantire una rigorosaosservanza dei principi di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

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196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178,nell'affidamento di servizi telefonici di contatto inbound e outbound, nonché di servizi di assistenzaclienti, a call center localizzati fuori dal territorio nazionale deve essere posta particolare cura nellavalutazione delle capacità professionali e dell'adeguatezza organizzativa della struttura deputata asvolgere i medesimi servizi, con particolare riferimento alla formazione degli addetti ai call center perla diffusione di informazioni in italiano corrente, utilizzando un linguaggio corretto, chiaro ecomprensibile. 2. Gli operatori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, senza alcunadifferenziazione tra servizi prestati direttamente o indirettamente, ossia tramite società di servizi cuiviene affidata la gestione degli stessi. In caso di inosservanza da parte degli operatori delledisposizioni di cui al presente articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni commina unasanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000,00 ad euro 2.500.000,00.».1.0.5FILIPPIDopo l'articolo, aggiungere il seguente: «Art. 1-bis. ? 1. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center rivolte anumerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire l'identificazione del chiamante da parte deisoggetti contattati. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ilMinistro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individuacon proprio decreto due prefissi distinti, da dedicare in via esclusiva alle chiamate telefonichefinalizzate rispettivamente al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, di venditao di comunicazione commerciale. Gli operatori economici esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzateper i servizi di call center, anche delocalizzati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore deldecreto, comunicando le nuove numerazioni all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso diviolazione, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, primo periodo, della legge 31luglio 1997, n. 249. ».1.0.6SCIBONA, CIOFFIDopo l'articolo, aggiungere, il seguente:

Art. 1-bis.(Sistema informativo integrato degli operatori)

1. Al fine di assicurare che gli operatori che intendono effettuare il trattamento dei dati per fini diinvio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, rispettino i principi generali dicorrettezza, chiarezza, professionalità ed uniformità di comportamento, è istituito presso il gestore delregistro pubblico un Sistema informativo integrato per gli operatori che effettuano trattamenti di dati aisensi del registro pubblico delle opposizioni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emana i criteri generali per ilfunzionamento del Sistema. Le modalità di gestione dei flussi informativi attraverso il Sistema sonostabilite dall'Autorità. 2. Tali flussi comprendono le informazioni concernenti eventuali violazioni delle prescrizioni delregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che istituisce ilregistro delle opposizioni, nonché quelle relative ai controlli effettuati dal Garante per la protezione deidati personali sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonché per ogni altraverifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Nelrispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie

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nelle comunicazioni adotta specifici criteri e modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili. 3. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema, in conformità ai requisiti tecnici e disicurezza previsti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono funzionali anche all'adozionedi misure volte alla sospensione degli operatori che violano le prescrizioni del regolamento, nelrispetto delle delibere dell'Autorità medesima e del Garante in materia. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica. La misura del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle attività svolte dal gestore èdeterminata dall'Autorità, a carico degli operatori del settore e senza che questi possano trasferire irelativi oneri sulle tariffe applicate ai consumatori.».1.0.7BONFRISCODopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.(Disposizioni finanziarie)

1. Agli adempimenti di cui all'articolo 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanzapubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».1.0.8BONFRISCODopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

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1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 291 (pom.) del 22/02/2017

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1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 294 (pom.)

del 01/03/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MERCOLEDÌ 1 MARZO 2017

294ª Seduta

Presidenza del PresidenteMATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini. La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 febbraio. Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata avviata la discussione generale sulprovvedimento in titolo, per il quale, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantidei Gruppi svolto nella giornata di ieri, si è anche ipotizzata la possibilità di richiedere il trasferimentodell'esame in sede deliberante. La relatrice CANTINI (PD), in relazione alle richieste, avanzate sia da alcuni colleghi sia da varisoggetti esterni, di poter integrare l'elenco delle ferrovie turistiche contenuto nell'articolo 2, comma 2,del disegno di legge, conferma che si tratta di una lista non tassativa, essendo prevista, nella stessadisposizione, una specifica procedura con la quale possono essere inserite nuove linee ferroviarie. Inparticolare, la norma prevede che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto

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1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 294 (pom.) del 01/03/2017

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, possano essere individuate ulterioritratte ferroviarie ad uso turistico rispetto a quelle contenute nell'elenco. Con successivi decreti, si potràpoi procedere ad aggiornamenti della lista.Precisa che la finalità del disegno di legge è soprattutto quella di definire la cornice giuridica eprocedurale per l'individuazione delle ferrovie turistiche, superando le difficoltà che si sono spessoavute in passato, anche in ragione della complessità tecnica di queste linee, che hanno esigenze moltodiverse da quelle tradizionali di tipo commerciale.Ritiene pertanto che, in questa fase, il testo dovrebbe rimanere invariato per consentire una suasollecita approvazione e conferma quindi il suo orientamento favorevole ad un'eventuale richiesta diesame in sede deliberante. Il vice ministro NENCINI condivide le considerazioni della relatrice. Ferma restando la necessità diattendere l'eventuale formalizzazione della richiesta, dichiara inoltre che non vi sono allo statopreclusioni da parte del Governo ad un eventuale trasferimento dell'esame in sede deliberante.Conferma infine anch'egli che l'elenco delle ferrovie turistiche di cui all'articolo 2, comma 2, non èesaustivo e potrà essere integrato nel seguito con l'apposita procedura ivi indicata. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP), in qualità di rappresentante del suo Gruppo in Commissione,ritiene che sulla richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolooccorra fare una valutazione complessiva nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, che tenga conto ditutte le questioni da definire nella programmazione dei lavori. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che, sulla base delle decisioni assunte nell'ambitodell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svolto nella giornata di ieri, sonostati avviati i contatti per sollecitare le audizioni richieste, con particolare riguardo a quelle dei verticidi TIM e di Alitalia e a quella del ministro Delrio. Prende atto la Commissione. Il PRESIDENTE chiede poi ai senatori Borioli e Gibiino se vi siano novità sull'iter di esame deldisegno di legge n. 1638 (delega per la riforma del codice della strada), la cui ripresa è stata sollecitatanell'Ufficio di Presidenza di ieri. Il senatore BORIOLI (PD), in qualità di relatore sul provvedimento citato, informa che, a seguito dellesollecitazioni pervenute, sono in corso ulteriori contatti fra il Ministero delle infrastrutture e deitrasporti e quello dell'economia e delle finanze per cercare di risolvere i problemi di coperturafinanziaria che hanno finora tenuto bloccato l'iter del disegno di legge.

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1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 294 (pom.) del 01/03/2017

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Auspica che questo possa consentire una rapida ripresa dell'esame, sottolineando che si tratta di unprovvedimento particolarmente atteso, anche per dare risposta ad una serie di questioni divenute ormaiassai urgenti in relazione alla circolazione stradale. Il vice ministro NENCINI conferma il massimo impegno del Governo per cercare di risolvere iproblemi emersi sul testo, anche in considerazione dell'emergere di alcuni nuovi fenomeni cherichiedono un ampio aggiornamento delle disposizioni del codice della strada. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) ricorda che il ministro Delrio si è impegnato a trovare unasoluzione in merito agli abbonamenti dei pendolari dei treni ad alta velocità, questione che si legaanche a quella dell'annunciata privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Chiede quindila disponibilità del Governo a venire a riferire in Commissione su tali questioni nella prima occasioneutile. La seduta termina alle ore 15,25.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 294 (pom.) del 01/03/2017

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1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 295 (pom.)

del 07/03/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MARTEDÌ 7 MARZO 2017

295ª Seduta

Presidenza del PresidenteMATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

IN SEDE REFERENTE

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale della UIRNet S.p.A., svolta in dataodierna, in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisitadocumentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web dellaCommissione. La Commissione prende atto.

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo. La relatrice CANTINI (PD) conferma che, in relazione alla proposta avanzata nelle scorse sedute dirichiedere il trasferimento dell'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo, sono in corsocontatti tra i Gruppi parlamentari presenti in Commissione per verificare se via sia al riguardol'unanimità dei consensi prevista dal Regolamento. Il presidente MATTEOLI informa che è stato acquisito il consenso di tutti i Gruppi presenti inCommissione, ad eccezione del Gruppo delle Autonomie e del Gruppo Articolo 1-Movimentodemocratico e progressista. Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione della senatriceMerloni, si dichiara favorevole alla suddetta richiesta di trasferimento per il Gruppo delle Autonomie. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) conferma a sua volta l'assenso del proprio Gruppo. La Commissione conviene infine di richiedere formalmente alla Presidenza del Senato il trasferimentodell'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2670. Il presidente MATTEOLI si impegna a formalizzare quanto prima la suddetta richiesta, ricordando chesulla stessa sarà richiesto anche il parere del Governo. Il vice ministro NENCINI, pur riservandosi di attendere la formalizzazione della richiesta, confermache non vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo. Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) segnala la necessità che la Commissione svolga una valutazionecomplessiva delle priorità da assegnare ai vari argomenti all'ordine del giorno, in modo anche dagarantire un equilibrio tra le richieste di tutti i Gruppi. Il presidente MATTEOLI ritiene che tale valutazione debba essere fatta nell'ambito dell'Ufficio diPresidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Propone pertanto di convocare unaseduta per la programmazione dei lavori al termine della seduta plenaria di domani.

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CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta dell'Ufficio di Presidenza, integrato dairappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori, al termine della sedutaplenaria di domani, mercoledì 8 marzo. Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 16,20.

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1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 327 (pom.)

del 25/07/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017

327ª Seduta

Presidenza del PresidenteMATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali in merito all'esame degli atticomunitari relativi al trasporto su strada, svolte il 19 luglio scorso, dinanzi all'Ufficio di Presidenzaintegrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resadisponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.Comunica inoltre, d'intesa con il presidente della Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali,senatore Marinello, che, in relazione alle audizioni informali svolte nella seduta di ieri, dinanzi agliUffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8a e 13a,sull'affare assegnato n. 1015, è stata depositata documentazione che sarà resa disponibile per lapubblica consultazione sulle pagine web delle Commissioni. La Commissione prende atto.

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IN SEDE CONSULTIVA

IN SEDE DELIBERANTE

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati,modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole) Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, che torna in Senato dopo l'esame daparte della Camera dei deputati, nel corso del quale sono state apportate modifiche limitate, inparticolare concernenti le polizze assicurative (articolo 1, comma 25); la pratica del telemarketing(articolo 1, comma 44); il regime delle aste collegato alla fine del mercato tutelato (articolo 1, comma61) e l'attività odontoiatrica (articolo 1, comma 154).Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione, evidenzia che con la soppressionedel comma 44 viene eliminata la disposizione con la quale erano stati inseriti i due nuovi commi, 4-bise 4-ter, all'articolo 130 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. Il comma 4-bis stabiliva che, all'esordio di contatti vocali non sollecitati neiconfronti degli abbonati, gli operatori dovessero comunicare gli elementi di identificazione univocadel soggetto per conto del quale avveniva il contatto e lo scopo commerciale o promozionale delcontatto.Il comma 4-ter aveva stabilito che la chiamata fosse consentita solo quando l'abbonato, acquisite lesuddette informazioni, avesse prestato un consenso esplicito.L'approvazione del testo ha suscitato un ampio dibattito, in relazione alle possibili interpretazioni dellenorme in danno degli utenti, esposti secondo alcuni alla eventualità di trovarsi di fronte, di fatto, aduna liberalizzazione delle comunicazioni indesiderate. Anche alla luce di tali perplessità, nel corsodell'esame presso la Camera si è preferito procedere ad espungere le disposizioni introdotte in Senato.Propone pertanto di rendere un parere favorevole sul provvedimento. Il senatore CIOFFI (M5S) preannuncia il voto contrario della sua parte politica rispetto alla propostadel relatore. Contesta in particolare la soppressione, disposta presso l'altro ramo del Parlamento, delcitato comma 44, che era stato inserito in Senato nel corso della prima lettura con un emendamento delsuo Gruppo e che, contrariamente alle interpretazioni erronee avanzate da più parti, era in realtà voltoad assicurare una maggiore tutela agli utenti contro le telefonate moleste a scopo commerciale opromozionale. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero disenatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore che è approvata.

(Doc. XXII, n. 14-17-18-bis) Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazionedel 22 luglio 2015, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause

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del disastro del traghetto Moby Prince"(Discussione e rinvio) Il relatore FILIPPI (PD) illustra il documento in titolo, composto di un unico articolo, che mira aprorogare il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiestasull'incidente della Moby Prince fino alla conclusione della legislatura, così da consentire allaCommissione di portare a termine l'importante lavoro di indagine attualmente in corso.Auspica che tale documento sia approvato in tempi rapidi, con il consenso di tutte le forze politiche. Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento devono essere preliminarmente acquisite leosservazioni delle Commissione affari costituzionali e bilancio. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Discussione e rinvio) Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del provvedimento in titolo era stato già avviato in sedereferente e propone pertanto di acquisire tutto il lavoro svolto in tale sede, inclusi il dibattito e i parerigià espressi dalle altre Commissioni. La Commissione conviene con la proposta del Presidente. La relatrice CANTINI (PD) richiama a sua volta il dibattito già svolto nella sede referente sulmedesimo testo: al fine di consentire una sollecita approvazione, trattandosi di un tema ampiamentecondiviso dalle varie forze politiche, suggerisce di fissare da subito un termine il più possibileravvicinato per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno. Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordinidel giorno per domani, mercoledì 26 luglio alle ore 16. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) segnala l'esigenza che i Gruppi possano disporre di un tempopiù ampio. Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) osserva che, essendosi registrata una tendenzialecondivisione del testo tra i vari Gruppi, sarebbe auspicabile che venissero presentati solo ordini delgiorno. Il PRESIDENTE ricorda che anche su questo testo deve essere previamente acquisito il parere delleCommissioni consultive. In considerazione del dibattito appena svoltosi, propone infine di fissare il

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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno per domani alle ore 18. La Commissione conviene con la proposta del Presidente. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci sustrada per l'uso di alcune infrastrutture (n. COM (2017) 275 definitivo) Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazionea carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcuneinfrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugliautoveicoli (n. COM (2017) 276 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento(CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guidamassimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri esettimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzodei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche perquanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nelsettore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio ela comunicazione dei dati relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 dei veicolipesanti nuovi (n. COM (2017) 279 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilità deisistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazionisul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (n. COM (2017) 280definitivo) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti(CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 per adeguarli all'evoluzione del settore (n. COM (2017)281 definitivo) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva2006/1/CE, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto dimerci su strada (n. COM (2017) 282 definitivo)(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitarisottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio.

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Il PRESIDENTE ricorda che, la scorsa settimana, la Commissione ha concluso un ampio ciclo diaudizioni informative sugli atti comunitari in esame. Il vice ministro NENCINI deposita, a nome del Governo, una nota di chiarimenti tecnici suiprovvedimenti in esame. Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) si riserva di predisporre una proposta di risoluzione sugli atticomunitari in esame per la successiva seduta, sulla base dei vari contributi acquisiti dalla Commissionee del dibattito svolto. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dellaconcorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 (n. COM(2017) 289 definitivo)(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto alparere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 212) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno. Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra una proposta di risoluzione sull'atto in esame (pubblicata inallegato). Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) sottolinea che la parola "pregiudizi" utilizzata nella primaosservazione sui profili di merito per indicare le conseguenze negative derivanti dalle pratiche diconcorrenza sleale dei vettori aerei esteri, ancorché sia quella utilizzata nel testo della proposta inesame, non appare adeguata ad esprimere appieno i rischi effettivamente derivanti dalla concorrenzasleale dei Paesi non comunitari nel settore del trasporto aereo.Spesso infatti le pratiche di concorrenza sleale avvengono in maniera surrettizia, sfruttandocomportamenti apparentemente leciti. Richiamando la sua precedente esperienza di Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, cita il caso della concessione della cosiddetta "quinta libertà" allacompagnia aerea nazionale di Singapore sull'aeroporto di Milano Malpensa: in quel modo quel vettoreebbe la possibilità, facendo scalo nell'aeroporto, di imbarcare direttamente passeggeri per ledestinazioni estere, sottraendo di fatto traffico ai vettori italiani.Propone quindi di sostituire la parola "pregiudizi" con le altre "comportamenti scorretti, anche informa surrettizia, e tutti i relativi danni". Il senatore CROSIO (LN-Aut) contesta in parte la ricostruzione fatta dal Presidente sulla vicendadell'aeroporto di Milano Malpensa: la concessione della "quinta libertà" consentì infatti di rilanciare loscalo milanese che aveva in quel momento gravi difficoltà, a causa di una gestione sbagliata. Leperdite di traffico passeggeri a favore dei concorrenti esteri sono piuttosto da imputarsi a errorigestionali compiuti dalla compagnia di bandiera. La riprova della scelta lungimirante fatta in quelmomento è data dal fatto che ora Milano Malpensa funziona ottimamente e ha recuperato tutta la sua

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

attrattività. Il senatore PAGNONCELLI (ALA-SCCLP) ricorda che la scelta di concedere la "quinta libertà" perMalpensa fu motivata anche dall'esigenza di non lasciare un bacino di 10 milioni di abitanti come laregione Lombardia privo di uno scalo per i voli internazionali. In merito, furono compiuti studiapprofonditi, che dimostravano che, se non si fosse consentito a Milano Malpensa di operare comescalo internazionale, i passeggeri locali non sarebbero andati a Roma o in altri aeroporti italiani, ma sisarebbero invece riversati prevalentemente sugli aeroporti del Nord Europa come Zurigo oFrancoforte. Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII), pur comprendendo le argomentazioni dei senatori Crosio ePagnoncelli, osserva che altri Paesi europei come Francia e Germania si sono all'epoca rifiutati diconcedere la "quinta libertà", riuscendo in tal modo a tutelare il traffico passeggeri a vantaggio deivettori nazionali.L'Italia purtroppo ha fatto una scelta diversa, alla quale egli da Ministro aveva cercato di opporsi: lesuccessive vicissitudini del trasporto aereo in Italia hanno dimostrato la scarsa lungimiranza di quellascelta. Il relatore MARGIOTTA (PD) accoglie il suggerimento del Presidente e formula conseguentementeuna nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). Il senatore CROSIO (LN-Aut) preannuncia la propria astensione in sede di voto sulla proposta dirisoluzione. Anche il senatore CIOFFI (M5S) preannuncia l'astensione dei senatori del suo Gruppo. Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero legale, ilPRESIDENTE pone in votazione la nuova proposta di risoluzione del relatore, che è approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri diriparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per ilpluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofonichelocali (n. 429)(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguitodell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio.

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SULLA RECENTE MISSIONE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE ALLA GALLERIAFERROVIARIA DI BASE DEL BRENNERO

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, è stato avviato l'esame del provvedimento intitolo, con l'illustrazione del relatore. Al fine di poter esprimere il prescritto parere al Governo, laCommissione deve preventivamente acquisire le osservazioni della Commissione bilancio. Il relatore RANUCCI (PD) si riserva di predisporre una proposta di parere per la successiva seduta. Il seguito dell'esame è rinviato.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) ricorda che una delegazione della Commissione, composta da lui stessoe dai senatori Sonego, Cioffi e Scibona, si è recata il 20 e 21 luglio scorsi in missione in provincia diBolzano, per visitare il cantiere della galleria ferroviaria di base del Brennero.Ringrazia preliminarmente gli Uffici, nonché i vertici di RFI, per il prezioso supporto organizzativofornito alla missione; nel riservarsi di riferire in maniera più circostanziata alla Commissione inun'altra occasione, in accordo con i colleghi, sottolinea la rilevanza dell'opera, sia per l'altissimaqualità tecnico-ingegneristica, sia per le ricadute che avrà sul sistema logistico nazionale.Nel corso della visita ai cantieri e dell'illustrazione fornita alla delegazione, è emerso con chiarezzal'alto livello di capacità delle aziende italiane impegnate nell'opera, sia per l'aspetto progettuale chetecnologico, che è assai avanzato anche nel confronto con gli altri Paesi (a cominciare dall'Austria, cheè partner nella realizzazione della galleria). Rileva inoltre che l'attenzione nell'esecuzione haconsentito di utilizzare con successo anche formule per l'affidamento dei lavori, come l'appaltointegrato, che in Italia sono spesso state invece fonte di gravi problemi.Infine, ricorda che la delegazione si è incontrata anche con i Presidenti delle province autonome diTrento e di Bolzano, che hanno evidenziato come la progettazione dell'opera sia stata accompagnata daun attento lavoro di pianificazione e di condivisione con il territorio e le popolazioni locali, che ne hadeterminato un'ampia accettazione. Anche il senatore CIOFFI (M5S) evidenzia l'importanza dell'opera, destinata a favorire il trasferimentodelle merci che attraversano il nord Italia dalla gomma alla rotaia, per abbattere i fenomeni diinquinamento e congestione che si verificano attualmente in quelle zone. Si sofferma poi sulladescrizione degli aspetti tecnici dell'opera, sottolineando anch'egli l'alta qualità delle soluzioniingegneristiche adottate. I lavori sono in uno stadio molto avanzato e si prevede di concluderli entro il2024. Occorrerà che, per allora, il sistema logistico italiano (in particolare quello portuale-marittimo)sia pronto a sfruttare la nuova arteria di collegamento ferroviario con i mercati del nord Europa, inmodo che possano essere agevolate le esportazioni delle merci italiane all'estero e non semplicementeil contrario.Trattandosi di una esperienza certamente di eccellenza, suggerisce di organizzare, alla ripresa deilavori dopo la pausa estiva, un'audizione con i responsabili dei lavori, dinanzi alle Commissionicompetenti di Camera e Senato, in modo da poterla illustrare a tutti i colleghi.

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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 289 definitivoSOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

L?8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica,esaminato, ai sensi dell?articolo 144, l?atto comunitario COM (2017) 289 definitivo sottoposto alparere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e delConsiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga ilregolamento (CE) n. 868/2004, premesso che: la proposta è finalizzata a garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei dell'Unione europea e ivettori aerei dei paesi terzi;

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) conferma quanto esposto dai colleghi, sottolineando anch'egli l'altaqualità del lavoro svolto dalle aziende costruttrici italiane. Si sofferma poi sugli effetti praticidell'infrastruttura che, una volta completata, avrà un enorme impatto su tutti i collegamenti con l'Italiasettentrionale, fino alla pianura Padana.Infine, evidenzia l'importanza della pianificazione preventiva condotta dai responsabili e lo strettoraccordo instaurato con le autorità e le popolazioni locali. Il senatore SCIBONA (M5S) esprime anch'egli apprezzamento per l'organizzazione dell'opera,sottolineando in particolare il positivo confronto instaurato preventivamente con le comunità locali, adifferenza di quanto purtroppo avvenuto in altri territori come la Val di Susa con la Torino-Lione. Il senatore RANUCCI (PD) esprime apprezzamento per le parole dei colleghi, che testimoniano comeanche in Italia, malgrado problemi ben conosciuti nel settore delle opere pubbliche, possano essererealizzate infrastrutture di tale importanza in maniera seria e competente. Il presidente MATTEOLI ringrazia i colleghi per il contributo e si riserva di individuare uno spazioper consentire di approfondire ulteriormente i temi testé richiamati. La seduta termina alle ore 16.

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- nella Relazione che accompagna il provvedimento, dopo aver sottolineato il ruolo centraledell'aviazione nell'economia europea, si evidenzia come la liberalizzazione e la deregolamentazionedel trasporto aereo internazionale abbiano creato condizioni di concorrenza che andrannointensificandosi nei prossimi anni. Le norme definite a livello europeo garantiscono che tutti i vettoridegli Stati membri godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità, ma a livello internazionale lepratiche possono variare da un Paese all'altro, creando situazioni di discriminazione tra i vettoridell'Unione e quelli dei Paesi terzi;- poiché negli accordi conclusi con i Paesi terzi spesso non sono contemplate norme che affrontino inmaniera efficace il problema della creazione di condizioni di concorrenza eque tra i vettori aerei delleparti, a livello europeo è stato deciso di affrontare in maniera unilaterale la questione con l'adozionedel regolamento (CE) n. 868/2004. Tale strumento però, per varie ragioni (tra cui la mancataprevisione di interventi nel caso di violazione di obblighi sanciti dagli accordi sul settore aereo di cuil?Unione è parte), si è rivelato scarsamente efficace ed è poco applicato, il che ha spinto laCommissione europea ad elaborare la proposta in titolo, con l'impegno per la negoziazione di accordiinternazionali più efficaci; considerato che: - la proposta di regolamento in esame sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 868/2004,ridefinendo le norme per lo svolgimento di inchieste da parte della Commissione e per l'adozione dimisure di riparazione concernenti la violazione degli obblighi internazionali applicabili e le praticheche incidono sulla concorrenza tra vettori aerei dell'Unione e altri vettori aerei e che arrecano ominacciano di arrecare pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione;- la proposta di regolamento in titolo interviene in termini molto più ampi di quelli previsti dalledisposizioni oggi in vigore, dal momento che le nuove disposizioni riguardano più in generale tutte le"pratiche che incidono sulle condizioni di svantaggio competitivo dei vettori dell?Unione o cheriguardano la violazione degli obblighi internazionali applicabili" con facoltà di intervento sugliaccordi aerei bilaterali in essere attraverso l?introduzione di oneri finanziari;- la proposta si inserisce in un ampio dibattito internazionale, volto a garantire da un lato l?effettivaliberalizzazione del settore del trasporto aereo, dall?altro una più efficace tutela dei singoli Paesicontro le violazioni degli obblighi internazionali e le pratiche di concorrenza sleale di altri Paesi. Taliquestioni sono attualmente all?attenzione degli Stati membri dell?Unione nonché della Conferenzaeuropea dell?aviazione civile (ECAC), al fine di giungere alla definizione di un modello di accordomultilaterale da discutere a livello dell?Organizzazione internazionale dell?aviazione civile (ICAO)nel panel di regolazione del trasporto aereo; tenuto conto delle osservazioni formulate dall?ENAC nell?apposita istruttoria svolta sulprovvedimento; rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell?articolo100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, secondo il quale il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, mediante la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportunedisposizioni per la navigazione marittima e aerea; esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea"Sull?applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità": - avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto già stabilito nelconsiderando 26 del regolamento (CE) n. 868/2004, in cui si afferma che, poiché lo scopo delregolamento "può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la comunità può intervenire

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in base al principio si sussidiarietà sancito dall?articolo 5 del trattato".Infatti, poiché la principale novità della proposta di regolamento consiste nella possibilità diintervenire nei casi di "violazione degli obblighi internazionali applicabili", definiti come gli obblighicontenuti in un accordo di cui l?Unione sia parte, è evidente che i diritti nei confronti dei Paesi terzinon potrebbero essere esercitati separatamente dai singoli Stati membri. Di conseguenza, per ilperseguimento degli obiettivi di tutela degli Stati membri risulta necessaria un'azione a livellodell?Unione, che fornisce un valore aggiunto rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale; - avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risultacongrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, ossia la tutela degli Stati membri contro tutte lepratiche sleali in grado di compromettere la concorrenza leale nel settore del trasporto aereo. Talipratiche sleali sono individuate nei pertinenti accordi internazionali o consistono in sovvenzioni opratiche discriminatorie che possono portare all?adozione di misure soltanto nel caso di un pregiudizioo di una minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori dell?Unione. In caso di violazione di obblighiinternazionali, le misure si limiteranno a quanto stabilito dall?accordo in questione e/o dal dirittointernazionale pubblico, mentre nel caso di sovvenzioni o pratiche discriminatorie, esse non potrannoandare al di là di quanto necessario per controbilanciare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio; esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell?ambito del dialogo politicocon le istituzioni dell?Unione, con le seguenti osservazioni: - se da un lato occorre garantire l?apertura del mercato del trasporto aereo nella UE, in quanto leoperazioni aeree effettuate da vettori extra UE nei Paesi membri producono notevoli beneficieconomici sia per il settore dei trasporti aerei che per la sostenibilità dei servizi, dall?altro è essenzialetutelare i vettori aerei comunitari contro i pregiudizi che possono derivare da forme di concorrenzasleale di Paesi terzi;- una effettiva liberalizzazione dell?accesso al mercato del trasporto aereo può essere raggiunta soloattraverso una posizione coordinata ed armonizzata a livello globale. È necessario dunque identificareun sistema che garantisca in concreto una concorrenza equa e aperta al mercato in ambito non soloeuropeo ma anche globale;- per tali ragioni, si raccomanda al Governo di vigilare affinché la revisione degli strumenti di tuteladella concorrenza nel settore del trasporto aereo contenuta nella proposta di regolamento in esame siainquadrata nel contesto più ampio del processo di liberalizzazione a livello europeo e globale ecoordinata con le altre iniziative assunte a tal fine, delle quali si auspica che l?Italia sia parte attiva econsapevole;- in tale ambito, si invita il Governo a seguire con particolare attenzione le eventuali iniziative direvisione della normativa europea sulla "proprietà e controllo" (ownership and control) dei vettoriaerei, che riveste un ruolo essenziale nel processo di liberalizzazione del settore, anche per il mercatoitaliano. Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell?articolo 7 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONESULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 289 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'(Doc. XVIII, n. 212)

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L?8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica,esaminato, ai sensi dell?articolo 144, l?atto comunitario COM (2017) 289 definitivo sottoposto alparere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e delConsiglio relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo, che abroga ilregolamento (CE) n. 868/2004, premesso che: la proposta è finalizzata a garantire una concorrenza leale tra i vettori aerei dell'Unione europea e ivettori aerei dei paesi terzi;- nella Relazione che accompagna il provvedimento, dopo aver sottolineato il ruolo centraledell'aviazione nell'economia europea, si evidenzia come la liberalizzazione e la deregolamentazionedel trasporto aereo internazionale abbiano creato condizioni di concorrenza che andrannointensificandosi nei prossimi anni. Le norme definite a livello europeo garantiscono che tutti i vettoridegli Stati membri godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità, ma a livello internazionale lepratiche possono variare da un Paese all'altro, creando situazioni di discriminazione tra i vettoridell'Unione e quelli dei Paesi terzi;- poiché negli accordi conclusi con i Paesi terzi spesso non sono contemplate norme che affrontino inmaniera efficace il problema della creazione di condizioni di concorrenza eque tra i vettori aerei delleparti, a livello europeo è stato deciso di affrontare in maniera unilaterale la questione con l'adozionedel regolamento (CE) n. 868/2004. Tale strumento però, per varie ragioni (tra cui la mancataprevisione di interventi nel caso di violazione di obblighi sanciti dagli accordi sul settore aereo di cuil?Unione è parte), si è rivelato scarsamente efficace ed è poco applicato, il che ha spinto laCommissione europea ad elaborare la proposta in titolo, con l'impegno per la negoziazione di accordiinternazionali più efficaci; considerato che: - la proposta di regolamento in esame sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 868/2004,ridefinendo le norme per lo svolgimento di inchieste da parte della Commissione e per l'adozione dimisure di riparazione concernenti la violazione degli obblighi internazionali applicabili e le praticheche incidono sulla concorrenza tra vettori aerei dell'Unione e altri vettori aerei e che arrecano ominacciano di arrecare pregiudizio ai vettori aerei dell'Unione;- la proposta di regolamento in titolo interviene in termini molto più ampi di quelli previsti dalledisposizioni oggi in vigore, dal momento che le nuove disposizioni riguardano più in generale tutte le"pratiche che incidono sulle condizioni di svantaggio competitivo dei vettori dell?Unione o cheriguardano la violazione degli obblighi internazionali applicabili" con facoltà di intervento sugliaccordi aerei bilaterali in essere attraverso l?introduzione di oneri finanziari;- la proposta si inserisce in un ampio dibattito internazionale, volto a garantire da un lato l?effettivaliberalizzazione del settore del trasporto aereo, dall?altro una più efficace tutela dei singoli Paesicontro le violazioni degli obblighi internazionali e le pratiche di concorrenza sleale di altri Paesi. Taliquestioni sono attualmente all?attenzione degli Stati membri dell?Unione nonché della Conferenzaeuropea dell?aviazione civile (ECAC), al fine di giungere alla definizione di un modello di accordomultilaterale da discutere a livello dell?Organizzazione internazionale dell?aviazione civile (ICAO)nel panel di regolazione del trasporto aereo; tenuto conto delle osservazioni formulate dall?ENAC nell?apposita istruttoria svolta sulprovvedimento; rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell?articolo

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100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, secondo il quale il Parlamentoeuropeo e il Consiglio, mediante la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire le opportunedisposizioni per la navigazione marittima e aerea; esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea"Sull?applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità": - avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, secondo quanto già stabilito nelconsiderando 26 del regolamento (CE) n. 868/2004, in cui si afferma che, poiché lo scopo delregolamento "può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la comunità può intervenirein base al principio si sussidiarietà sancito dall?articolo 5 del trattato".Infatti, poiché la principale novità della proposta di regolamento consiste nella possibilità diintervenire nei casi di "violazione degli obblighi internazionali applicabili", definiti come gli obblighicontenuti in un accordo di cui l?Unione sia parte, è evidente che i diritti nei confronti dei Paesi terzinon potrebbero essere esercitati separatamente dai singoli Stati membri. Di conseguenza, per ilperseguimento degli obiettivi di tutela degli Stati membri risulta necessaria un'azione a livellodell?Unione, che fornisce un valore aggiunto rispetto alle azioni intraprese a livello nazionale; - avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, in quanto la proposta risultacongrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire, ossia la tutela degli Stati membri contro tutte lepratiche sleali in grado di compromettere la concorrenza leale nel settore del trasporto aereo. Talipratiche sleali sono individuate nei pertinenti accordi internazionali o consistono in sovvenzioni opratiche discriminatorie che possono portare all?adozione di misure soltanto nel caso di un pregiudizioo di una minaccia di pregiudizio nei confronti dei vettori dell?Unione. In caso di violazione di obblighiinternazionali, le misure si limiteranno a quanto stabilito dall?accordo in questione e/o dal dirittointernazionale pubblico, mentre nel caso di sovvenzioni o pratiche discriminatorie, esse non potrannoandare al di là di quanto necessario per controbilanciare il pregiudizio o la minaccia di pregiudizio; esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell?ambito del dialogo politicocon le istituzioni dell?Unione, con le seguenti osservazioni: - se da un lato occorre garantire l?apertura del mercato del trasporto aereo nella UE, in quanto leoperazioni aeree effettuate da vettori extra UE nei Paesi membri producono notevoli beneficieconomici sia per il settore dei trasporti aerei che per la sostenibilità dei servizi, dall?altro è essenzialetutelare i vettori aerei comunitari contro i comportamenti scorretti, anche in forma surrettizia, e tutti irelativi danni che possono derivare da forme di concorrenza sleale di Paesi terzi;- una effettiva liberalizzazione dell?accesso al mercato del trasporto aereo può essere raggiunta soloattraverso una posizione coordinata ed armonizzata a livello globale. È necessario dunque identificareun sistema che garantisca in concreto una concorrenza equa e aperta al mercato in ambito non soloeuropeo ma anche globale;- per tali ragioni, si raccomanda al Governo di vigilare affinché la revisione degli strumenti di tuteladella concorrenza nel settore del trasporto aereo contenuta nella proposta di regolamento in esame, siainquadrata nel contesto più ampio del processo di liberalizzazione a livello europeo e globale ecoordinata con le altre iniziative assunte a tal fine, delle quali si auspica che l?Italia sia parte attiva econsapevole;- in tale ambito, si invita il Governo a seguire con particolare attenzione le eventuali iniziative direvisione della normativa europea sulla "proprietà e controllo" (ownership and control) dei vettoriaerei, che riveste un ruolo essenziale nel processo di liberalizzazione del settore, anche per il mercatoitaliano.

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Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell?articolo 7 dellalegge 24 dicembre 2012, n. 234.

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1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 332 (pom.)

del 02/08/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017

332ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del PresidenteMATTEOLI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio. La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito e conclusione della discussione) Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 25 luglio. Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato preliminarmente il ministro Delrio per la sua presenza, avverteche sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno (pubblicati in allegato) al disegno di legge indiscussione. Avverte inoltre che sono stati acquisiti i prescritti pareri delle Commissioni 1a e 5a.Non essendovi richieste di intervento, cede quindi la parola alla relatrice per l'espressione dei pareri. La relatrice CANTINI (PD) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2670/1/8, G/2670/6/8e G/2670/8/8 a condizione che gli stessi siano riformulati come impegno al Governo a valutarel'opportunità di adottare le iniziative o misure ivi indicate. Esprime poi parere favorevole sugli ordinidel giorno G/2670/2/8, G/2670/3/8, G2670/4/8, G/2670/5/8 e G/2670/7/8.

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Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario su tutte le proposte, invitando al ritiro. Il ministro DELRIO esprime parere conforme alla relatrice. Il senatore SCIBONA (M5S) accoglie l'invito della relatrice e riformula l'ordine del giorno G/2670/1/8in un nuovo testo, pubblicato in allegato. Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) riformula l'ordine del giorno G/2670/4/8 in un nuovo testo,pubblicato in allegato, teso ad affiancare alla nuova ferrovia turistica Noto-Pachino anche un percorsociclabile "greenway". Riformula poi l'ordine del giorno G/2670/6/8 in un nuovo testo, pubblicato inallegato, che accoglie l'indicazione della relatrice. Il senatore ARACRI (FL (Id-PL, PLI)) fa suo l'ordine del giorno G/2670/8/8 e lo riformula in unnuovo testo, pubblicato in allegato, accogliendo l'invito della relatrice. La relatrice CANTINI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2670/4/8 (testo 2). Il ministro DELRIO si esprime in senso conforme. Previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giornoG/2670/1/8 (testo 2), che è approvato. Con successive, distinte votazioni, sono poi approvati gli ordini del giorno G/2670/2/8, G/2670/3/8,G/2670/4/8 (testo 2), G/2670/5/8, G/2670/6/8 (testo 2), G/2670/7/8 e G/2670/8/8 (testo 2). Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sugli articoli del disegno di legge in esame, neltesto trasmesso dalla Camera dei deputati. Segnala che gli emendamenti presentati si riferisconoesclusivamente all'articolo 2. Posto in votazione, è quindi approvato l'articolo 1. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) fa suoi gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.5. Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2. Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensidell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 2.3 e 2.4. Il senatore ARACRI (FL (Id-PL, PLI)) fa suo l'emendamento 2.3, che, posto in votazione, risultarespinto. Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 2.4 e 2.7.

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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2670G/2670/1/8 (testo 2)MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES, CASTALDILa Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovieturistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico», premesso che: l'articolo 1 del provvedimento individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figura lasalvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico eturistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze) e deimezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle; all'articolo 4 si prevede che gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie, sia di ripristinosia relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, sonorealizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastrutturaferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione alle rispettiveinfrastrutture ferroviarie regionali; considerato che: è doveroso garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accessibilità alle tratterecuperate, alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi alle persone connessi,tenuto conto che i principi di uguaglianza e di pari dignità e opportunità per ogni persona costituisconole fondamenta su cui si basa la nostra vita sociale e civile. I diritti che da essi derivano, quale il dirittoall'accessibilità e alla fruibilità del patrimonio pubblico, sono troppo spesso vanificati a causa diattrezzature e strutture non fruibili da persone con disabilità o a mobilità ridotta; consapevoli della peculiarità delle strutture e del materiale rotabile a cui fa riferimento ilprovvedimento in esame, che rendono sicuramente più complicata l'accessibilità a tutti i cittadini, impegna il Governo: ad adottare, d'intesa con le Regioni, misure finalizzate a rendere pienamente accessibili ipercorsi individuati ai sensi del presente provvedimento anche alle persone con disabilità o a mobilitàridotta; a valutare l'opportunità di stanziare, nell'ambito del contratto di programma con RFI, ulterioririsorse volte ad assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.5, mentre l'emendamento 2.6 è dichiarato decaduto perassenza del proponente. La Commissione pone quindi in votazione e approva l'articolo 2, senza modifiche. Con successive, distinte votazioni, sono poi approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Non essendovi interventi per dichiarazioni di voto finali, il PRESIDENTE pone quindi in votazione ildisegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. La Commissione approva all'unanimità. La seduta termina alle ore 15,50.

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barriere architettoniche e a migliorare l'accessibilità alle stazioni e ai mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrere le tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico.G/2670/1/8MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES, CASTALDILa Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovieturistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico», premesso che: l'articolo 1 del provvedimento individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figura lasalvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico eturistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze) e deimezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle; all'articolo 4 si prevede che gli interventi da effettuare su tali tratte ferroviarie, sia di ripristinosia relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura, sonorealizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastrutturaferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione alle rispettiveinfrastrutture ferroviarie regionali; considerato che: è doveroso garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accessibilità alle tratterecuperate, alle stazioni, alle banchine, al materiale rotabile e agli altri servizi alle persone connessi,tenuto conto che i principi di uguaglianza e di pari dignità e opportunità per ogni persona costituisconole fondamenta su cui si basa la nostra vita sociale e civile. I diritti che da essi derivano, quale il dirittoall'accessibilità e alla fruibilità del patrimonio pubblico, sono troppo spesso vanificati a causa diattrezzature e strutture non fruibili da persone con disabilità o a mobilità ridotta; consapevoli della peculiarità delle strutture e del materiale rotabile a cui fa riferimento ilprovvedimento in esame, che rendono sicuramente più complicata l'accessibilità a tutti i cittadini, impegna il Governo: ad adottare, d'intesa con le Regioni, misure finalizzate a rendere pienamente accessibili ipercorsi individuati ai sensi del presente provvedimento anche alle persone con disabilità o a mobilitàridotta; a stanziare, nell'ambito del contratto di programma con RFI, ulteriori risorse volte ad assicurarela realizzazione degli interventi di riqualificazione idonei ad eliminare le barriere architettoniche e amigliorare l'accessibilità alle stazioni e ai mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrere le tratteferroviarie da destinare ad uso turistico.G/2670/2/8BORIOLILa Commissione, in sede di esame del disegno di legge 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovieturistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico»; premesso che: la revisione periodica dell'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, contemplata al comma1 dell'articolo 2, connota il provvedimento come corpo normativo destinato ad applicarsi su un quadroinfrastrutturale in divenire. Ciò permette di valutare non solo l'eventuale incremento della reteinquadrabile nelle finalità della legge, ma anche di affinarne la definizione; è plausibile, infatti, che oltre alle tratte definitivamente non recuperabili agli utilizzicommerciali di trasporto pubblico di persone e merci, si evidenzi per altre tratte l'opportunità di unutilizzo misto, in parte riconducibile alle attività ordinarie di trasporto, in altra parte direttamenteconnesso alle disposizioni di cui al presente provvedimento;

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si renderebbe pertanto utile indicare esplicitamente, nei processi di revisione e integrazionedegli elenchi, anche le tratte che, pur conservando un seppur circoscritto o residuale potenziale diutilizzo per gli usi ordinari di trasporto pubblico, possono compiutamente rientrare nelle finalità delpresente provvedimento, impegna il Governo: a valutare l'opportunità di prevedere, nei provvedimenti di revisione e integrazione di cui alcomma 1 dell'articolo 2, la specifica individuazione di tratte ferroviarie che, pur conservando in misuralimitata o residuale funzioni direttamente connesse alle funzioni primarie di trasporto pubblico,possono essere in parte rilevante e prevalente destinate agli utilizzi di natura turistica; a determinare nei casi di cui al precedente periodo le condizioni di compatibilità tra le duetipologie di esercizio nonché i meccanismi di affidamento delle attività di trasporto turistico, nonescludendo in questo la possibilità, finché compatibile con le attuali normative vigenti, di assegnarle almedesimo gestore.G/2670/3/8PAGLINI, BOTTICI, CIOFFI, SCIBONALa Commissione, in sede di esame del disegno di legge 2670, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovieturistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico»; premesso che: l'articolo 2 del disegno di legge in esame detta disposizioni relative all'individuazione delletratte ferroviarie da destinare ad uso turistico. In particolare, l'articolo demanda ad un successivodecreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione e la classificazione come tratteferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale,paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato ilfinanziamento dei relativi oneri nell'ambito del Contratto di programma con Rete ferroviaria italianaovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna Regione agli investimenti per l'infrastrutturaferroviaria di competenza; la predetta disposizione, inoltre, dispone che, in deroga alla disciplina delineata, con decretodel Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano classificate come tratteferroviarie ad uso turistico, a condizione che siano comunque assicurati i requisiti di coperturafinanziaria, quelle espressamente individuate nell'elenco di cui al comma 2; il comma 6 del medesimo articolo 2 dispone che nella individuazione delle tratte deve essereassicurata particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico,che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica; considerato che: la linea dismessa Marina di Carrara-Ravaccione-Colonnata (c.d. Ferrovia Marmifera Privata diCarrara) presenta le caratteristiche previste dal disegno di legge in esame, in quanto tratta ferroviaria diparticolare pregio culturale, paesaggistico, naturalistico e storico; il tracciato della Ferrovia Marmifera di Carrara suscitò l'interesse dei fratelli Auguste MarieLouis Nicholas e Louis Jean Lumière, inventori del cinema. Nel 1897 presso una delle gallerie dellaFerrovia Marmifera (Galleria Fantiscritti-Ravaccione) fu registrato, su commissione dei fratelliLumière, il filmato conosciuto come «Train sortant d'un tunnel», che rappresenta uno dei primi filmdella storia; tale circostanza rappresenta un valido motivo per prevedere una specifica e chiara indicazionedella Ferrovia Marmifera di Carrara tra le linee individuate nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2,del provvedimento in esame, tenuto conto dell'unicità del filmato realizzato dai fratelli Lumière eanche dell'utilizzo successivo della ferrovia in altri film, tra cui «La strada dei giganti» (1960) delregista Guido Malatesta e il documentario «Ultima fumata» (1963-1964) del cineoperatore Bruno

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Dell'Amico; la Ferrovia Marmifera di Carrara, oltre ad essere importante per la storia del cinema,rappresenta una straordinaria opera di ingegneria ferroviaria ottocentesca, le cui stazioni, gallerie,ponti in ferro e viadotti ferroviari ? tra cui i celebri «Ponti di Vara» ? sono tuttora ammirati e studiatida ricercatori di ogni parte del mondo; le ingiurie del tempo, l'incuria e il disinteresse delle passate amministrazioni comunali hannolasciato la maggior parte degli edifici nel degrado ed alcune infrastrutture sono state abbattute.Tuttavia la maggior parte delle strutture sono giunte fino ai nostri giorni e meritano una tutelaspecifica; alcune stazioni ferroviarie dismesse conservano edifici di pregio quali la stazione di Misegliainferiore, con un fabbricato principale con eleganti arcate ed altri edifici adibiti a magazzino, oppure lastazione di Ravaccione con un fabbricato di servizio che, oltre ad ospitare la dirigenza del movimento,ospitava anche il servizio sanitario e l'imponente carroponte usato per il carico dei blocchi sui carriferroviari, tutt'ora conservato; la Ferrovia Marmifera di Carrara disponeva, inoltre, dell'uso del tracciato Carrara Avenza-Carrara Città (poi denominata stazione di Carrara San Martino). La prima convenzione per l'uso diquel tracciato fu stipulata con la «Società delle Ferrovie dell'Alta Italia» il 27 aprile 1876, a cui, dopoulteriori passaggi di proprietà, subentrarono le «Ferrovie dello Stato»; il tracciato ferroviario attraversava un paesaggio unico al mondo, che dal mare (porto diMarina di Carrara), raggiunge la stazione di Carrara-Avenza, per poi spingersi fino alla stazione diCarrara San Martino, per raggiungere dopo la stazione di Monterosso, la stazione di Miseglia inferiore,la stazione di Torano, la stazione delle Canalie, la stazione di Miseglia superiore e del Tarnone, puntodi diramazione per i due tracciati che conducono verso la stazione terminale di Fantiscritti e poiRavaccione e dall'altro ramo la stazione terminale di Colonnata, nel cuore dei bacini marmiferi; l'interesse e le potenzialità turistiche di tale tratta ferroviaria erano ben noti già nel passato,tant'è che nella guida pubblicata dal Touring Club Italiano (TCI), nel 1916, si segnalava la possibilitàper chi volesse visitare i bacini marmiferi di Carrara, di inoltrare una richiesta alla società che gestivala Ferrovia Marmifera, affinché la medesima società provvedesse ad attaccare al convoglio unavettura, dotata di 25 posti, che permettesse la visita; rilevato che: la Ferrovia Marmifera potrebbe diventare un mezzo di trasporto utile per esplorare il paesaggiodelle Apuane, montagne dove da più di duemila anni si estrae il celebre marmo di Carrara, materialeuniversalmente conosciuto ed utilizzato fin dall'epoca romana ed usato dai più grandi scultori dellastoria come Michelangelo Buonarroti, Gian Lorenzo Bernini, Antonio Canova e moltissimi altri artisti.Si tratta di un territorio fatto non solo di cave di marmo, ma anche di una biodiversità che ha dasempre suscitato l'interesse dei botanici di tutta Europa in virtù dell'ingente patrimonio floreale, riccodi entità endemiche. Inoltre, il paesaggio è costellato da numerosi borghi dove si sono sviluppatetradizioni e prodotti gastronomici tipici, tra cui il lardo di Colonnata (prodotto I.G.P., tutelatodall'Unione europea dal 2004); l'importanza della storia della predetta infrastruttura è testimoniata, inoltre, nei documentipresenti nell'Archivio della Ferrovia Marmifera Privata di Carrara, conservato presso la BibliotecaCivica di Carrara; occorre inoltre segnalare l'interesse dell'attuale amministrazione comunale ad intervenire peruna tutela e valorizzazione ad uso turistico dell'antico tracciato ferroviario, per cui è stato avviato unproficuo dialogo con la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici edetnoantropologici di Lucca e Massa Carrara, concretizzatosi nell'incontro e nella visita sui luoghi dellaFerrovia Marmifera in data 21 luglio 2017; il recupero di tale infrastruttura porterebbe innegabili vantaggi all'economia del territorio efavorirebbe la nascita di nuove opportunità di lavoro. Si tratta, infatti, di un itinerario a forte potenzialeturistico-didattico e aggregativo-socializzante. Un'adeguata opera di manutenzione e ripristino delle

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strutture ancora esistenti preserverebbe un capolavoro di ingegneria ferroviaria per le futuregenerazioni, impegna il Governo: a valutare l'opportunità, in sede di individuazione delle ferrovie turistiche di cui al presentedisegno di legge, di classificare la linea ferroviaria Marina di Carrara-Ravaccione-Colonnata ? c.d.Ferrovia Marmifera Privata di Carrara, comprensiva del tratto Carrara Avenza ? Carrara San Martinodi proprietà di FS ? quale tratta ferroviaria ad uso turistico.G/2670/4/8 (testo 2)GIBIINOLa Commissione, in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2670 recante: «Disposizioni per l'istituzionedi ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico», premesso che: il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recadisposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico; le finalità dell'intervento legislativo sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratteferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciatiferroviari, le stazioni e le relative opere d'mie e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrerle; la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli; con riferimento alla Regione Siciliana, la ferrovia dismessa che collegava Noto a Pachino ?linea conosciuta come la «ferrovia del vino» ? costruita agli inizi del XX secolo, è considerataun'opera d'arte, tanto che la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere vincolante su un pontesituato al Lido di Noto; la predetta ferrovia, a semplice binario non elettrificato, collegava Noto, all'estremomeridionale della Sicilia, con la stazione di Pachino (l'impianto geograficamente più a sud dellanazione). L'esercizio ferroviario venne sospeso nel 1986; alla fine del 2002, la linea venne dichiaratadismessa con decreto di autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti emesso ai sensidell'articolo 2 del decreto ministeriale 138 T del 31 ottobre 2000 e in seguito ad istanza di rinuncia allaconcessione dell'esercizio della linea presentata dall'amministratore delegato di RFI dopo averacquisito il parere favorevole della Regione Siciliana, del Ministero della Difesa, del Ministerodell'economia e infine, il 6 maggio 2002, della Direzione generale del trasporto ferroviario; con un percorso di poco più di 27 km, tuttavia estremamente interessanti dal punto di vistanaturalistico, archeologico e turistico, partendo dalla Stazione di Noto, la linea ferroviaria raggiunge laprima stazione di Falconara Iblea; poi prosegue verso il mare, in direzione di Calabernardo, e dopo unacurva raggiunge la stazione di Noto marina e poco dopo la fermata di Noto bagni, quest'ultima in usosolo nel periodo estivo; prosegue quindi verso il fiume Tellaro costeggiando l'importante areaarcheologica di Eloro. Scavalcato il fiume con un viadotto raggiunge la stazione di Roveto-Bimmiscanei pressi del Pantano Grande e prosegue costeggiando l'importante Oasi di Vendicari. Raggiunge poila fermata di San Lorenzo lo Vecchio e va in direzione di Marzameni, si avvicina all'importante Grottadi Calafarina terminando la sua corsa nella stazione di Pachino; a seguito della sospensione del servizio, la linea Noto-Pachino è stata lasciata in abbandono,ma armata per la quasi totalità dell'estensione del percorso per cui la sede è stata coperta dallavegetazione spontanea. Ad oggi sono ancora in discreto stato le opere d'arte, ma i vari fabbricati(stazione e caselli) versano in pessimo stato; evidenziato che: il percorso tra Noto e Pachino è particolarmente ricco di beni culturali, beni che sorgonoall'interno di zone ad altissimo valore ambientale (Noto e il lido di Noto, la Val di Noto, il borgomarinaro di Marzameni, le zone archeologiche di Colonna Pizzuta, Eloro, Villa del Tellaro e Cittadella

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Maccari, la riserva naturale di Vendicari, le località balneari di Calabernardo e San Lorenzo enaturalmente la città di Pachino che ospita la coltivazione IGP del pomodoro ciliegino che prende ilsuo nome). È un territorio che deve essere maggiormente valorizzato ed organizzato affinché sipossano determinare effetti positivi in termini economici e sociali ? opportunità di lavoro eimprenditoriali ? per tutti i Comuni ricadenti attraversati dalla tratta ferroviaria dismessa. Larealizzazione di una pista ciclabile, cioè di un percorso «greenway», permetterebbe il raggiungimentodi questi obiettivi; il percorso «greenway» (con una illuminazione notturna dei siti di maggiore interesse artisticoe paesaggistico e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza che ne garantisca la sicurezza conmodalità continua) permetterebbe di incentivare le attività agricole tipiche e i prodotti di qualità, leattività ricettive, della ristorazione e dell'agriturismo, i mestieri antichi e caratteristici dell'artigianato,la riscoperta e la proposizione di manifestazioni culturali e popolari, nonché l'opportunità di creareattività sportive anche legate al benessere della persona (wellness), impegna il Governo: a valutare l'opportunità di affiancare alla linea ferroviaria turistica Noto-Pachino, inclusanell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, anche un percorso «greenway» al fine di valorizzare tutti iterritori che vi ricadono, anche attraverso il suo inserimento nella rete di percorsi ciclistici a lungapercorrenza europei EUROVELO.G/2670/4/8GIBIINOLa Commissione, in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2670 recante: «Disposizioni per l'istituzionedi ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico», premesso che: il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, recadisposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico; le finalità dell'intervento legislativo sono la salvaguardia e la valorizzazione delle tratteferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico (che comprendono i tracciatiferroviari, le stazioni e le relative opere d'mie e pertinenze) e dei mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrerle; la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli; con riferimento alla Regione Siciliana, la ferrovia dismessa che collegava Noto a Pachino ?linea conosciuta come la «ferrovia del vino» ? costruita agli inizi del XX secolo, è considerataun'opera d'arte, tanto che la Soprintendenza di Siracusa ha espresso parere vincolante su un pontesituato al Lido di Noto; la predetta ferrovia, a semplice binario non elettrificato, collegava Noto, all'estremomeridionale della Sicilia, con la stazione di Pachino (l'impianto geograficamente più a sud dellanazione). L'esercizio ferroviario venne sospeso nel 1986; alla fine del 2002, la linea venne dichiaratadismessa con decreto di autorizzazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti emesso ai sensidell'articolo 2 del decreto ministeriale 138 T del 31 ottobre 2000 e in seguito ad istanza di rinuncia allaconcessione dell'esercizio della linea presentata dall'amministratore delegato di RFI dopo averacquisito il parere favorevole della Regione Siciliana, del Ministero della Difesa, del Ministerodell'economia e infine, il 6 maggio 2002, della Direzione generale del trasporto ferroviario; con un percorso di poco più di 27 km, tuttavia estremamente interessanti dal punto di vistanaturalistico, archeologico e turistico, partendo dalla Stazione di Noto, la linea ferroviaria raggiunge laprima stazione di Falconara Iblea; poi prosegue verso il mare, in direzione di Calabernardo, e dopo unacurva raggiunge la stazione di Noto marina e poco dopo la fermata di Noto bagni, quest'ultima in usosolo nel periodo estivo; prosegue quindi verso il fiume Tellaro costeggiando l'importante areaarcheologica di Eloro. Scavalcato il fiume con un viadotto raggiunge la stazione di Roveto-Bimmisca

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nei pressi del Pantano Grande e prosegue costeggiando l'importante Oasi di Vendicari. Raggiunge poila fermata di San Lorenzo lo Vecchio e va in direzione di Marzameni, si avvicina all'importante Grottadi Calafarina terminando la sua corsa nella stazione di Pachino; a seguito della sospensione del servizio, la linea Noto-Pachino è stata lasciata in abbandono,ma armata per la quasi totalità dell'estensione del percorso per cui la sede è stata coperta dallavegetazione spontanea. Ad oggi sono ancora in discreto stato le opere d'arte, ma i vari fabbricati(stazione e caselli) versano in pessimo stato; evidenziato che: il percorso tra Noto e Pachino è particolarmente ricco di beni culturali, beni che sorgonoall'interno di zone ad altissimo valore ambientale (Noto e il lido di Noto, la Val di Noto, il borgomarinaro di Marzameni, le zone archeologiche di Colonna Pizzuta, Eloro, Villa del Tellaro e CittadellaMaccari, la riserva naturale di Vendicari, le località balneari di Calabernardo e San Lorenzo enaturalmente la città di Pachino che ospita la coltivazione IGP del pomodoro ciliegino che prende ilsuo nome). È un territorio che deve essere maggiormente valorizzato ed organizzato affinché sipossano determinare effetti positivi in termini economici e sociali ? opportunità di lavoro eimprenditoriali ? per tutti i Comuni ricadenti attraversati dalla tratta ferroviaria dismessa. Larealizzazione di una pista ciclabile, cioè di un percorso «greenway», permetterebbe il raggiungimentodi questi obiettivi; il percorso «greenway» (con una illuminazione notturna dei siti di maggiore interesse artisticoe paesaggistico e l'attivazione di un sistema di videosorveglianza che ne garantisca la sicurezza conmodalità continua) permetterebbe di incentivare le attività agricole tipiche e i prodotti di qualità, leattività ricettive, della ristorazione e dell'agriturismo, i mestieri antichi e caratteristici dell'artigianato,la riscoperta e la proposizione di manifestazioni culturali e popolari, nonché l'opportunità di creareattività sportive anche legate al benessere della persona (wellness), impegna il Governo: a valutare l'opportunità di trasformare la linea ferroviaria dismessa Noto-Pachino in percorso «greenway» al fine di valorizzare tutti i territori che vi ricadono, anche attraverso il suo inserimentonella rete di percorsi ciclistici a lunga percorrenza europei EUROVELO.G/2670/5/8MORONESE, CIOFFI, SCIBONA, NUGNES, CASTALDILa Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico», premesso che: l'articolo 5 del disegno di legge in esame in materia di gestione dei servizi di trasporto turisticofa salva la facoltà delle amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazionidi promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui allalegge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987,n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, ma esclusivamente conriferimento alle attività complementari; l'articolo 8 del provvedimento prevede la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delleattività commerciali connesse di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazionedi associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settoriferroviario, turistico, culturale e ambientale. Tali convenzioni possono anche prevedere lapartecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalleimprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie; considerato che: sarebbe opportuno prevedere la presenza di associazioni territoriali dotate di esperienza ecompetenza anche nella gestione delle reti ferroviarie turistiche e non solo nelle attività complementari

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e connesse, in quanto tale presenza potrebbe valorizzare il livello organizzativo del servizio ditrasporto in ragione della conoscenza delle realtà locali, contribuendo a dare maggiore impulso allestrategie promozionali e di sviluppo, impegna il Governo: ad adottare opportune iniziative volte a promuovere una maggior valorizzazionedell'associazionismo territoriale nella gestione dei servizi di trasporto turistico al fine di favorire lacrescita delle potenzialità del settore, così come accade anche in altre realtà europee.G/2670/6/8 (testo 2)FUCKSIA, CERONI, CARDINALI, MERLONI, BUEMI, GIBIINO, ARACRI, GIOVANARDI, COMPAGNA, PERRONE, BILARDI, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, D'AMBROSIOLETTIERI, BONFRISCOLa Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico», premesso che:il disegno di legge prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delle tratteferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciatiferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministrodell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo delturismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate eclassificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate daparticolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate,purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca le seguenti linee quali tratteferroviarie classificate come destinate ad uso turistico: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-SanGiovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea: h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l)Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo diMenfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s)Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavorisvolti dalla Camera dei deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo hatrasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, PubblicaIstruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevolesul testo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti diferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;nella seduta dell'8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parere favorevoledei Gruppi parlamentari, di richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante, per la quale il viceministro Nencini, pur riservandosi di attendere la formalizzazione della richiesta, ha confermato chenon vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo,considerato che:

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la tratta ferroviaria tra Fabriano e Pergola terminata il 12 ottobre 1894 e inaugurata il 28 aprile 1895, èstata sospesa per una presunta frana verificatasi nel 2013 in località di Monterosso di Sassoferrato incorrispondenza del chilometro 22 in direzione Pergola, e rischia addirittura la chiusura;gli amministratori locali ed i sindaci dei comuni interessati, per un bacino di popolazione di circa50.000 residenti, - a seguito di una serie di sopralluoghi - hanno evidenziato che in realtà l'ostacolo ècostituito da un mero dilavamento della base della massicciata ferroviaria, che pertanto potrebbe essererimosso tramite un semplice intervento di manutenzione;questo tratto ferroviario, nel 1926 pioniere dell'esercizio "a dirigente unico", per oltre 70 anni via ditrasporto dello zolfo dalle vicine cave insistenti sul territorio ai Paesi limitrofi, con i suoi caratteristiciponti e gallerie, incastonato tra i parchi naturali del Gola della Rossa e di Frasassi e del Monte Cucco,è di sicura rilevanza artistica e naturalistica;tra le eccellenze presenti, si segnalano: il Sito Archeologico di Sassoferrato, le Grotte di Frasassi,l'Abbazia Monastica di Fonte Avellana, il Museo della Miniera di Cabernardi, i Bronzi Dorati diPergola, il Museo della Carta di Fabriano, il Museo della Bicicletta, il Teatro Gentile e quant'altro diFabriano e di tutto il Comprensorio Montano e della vicina Umbria, Gubbio e Assisi;la linea, oltre a rivestire l'interesse di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2670, rendepossibile il collegamento tra tutti e quattro gli atenei della regione e cioè Ancona, Camerino, Maceratae Urbino per un totale di 46.470 studenti regolarmente iscritti;con riferimento al valore artistico e culturale della zona, i comuni di Pergola e Fabriano hannodeliberato, in sede dei rispettivi Consigli comunicali, una mozione, concertata con la Regione Marche,"di istituzione di un Museo della Vaporiera e utilizzo della linea Fabriano-Pergola per treni turistici ed'epoca" da costituirsi all'interno dei locali di Deposito Locomotive e relativa Officina riparazioni dellastazione di Fabriano, dismessi dall'ente gestore della tratta,impegna il Governo:a valutare l'opportunità di inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, deldisegno di legge n. 2670, la tratta insistente tra Fabriano e Pergola, assicurandone l'effettivavalorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.G/2670/6/8FUCKSIA, CERONI, CARDINALI, MERLONI, BUEMI, GIBIINO, ARACRI, GIOVANARDI, COMPAGNA, PERRONE, BILARDI, QUAGLIARIELLO, DI GIACOMO, D'AMBROSIOLETTIERI, BONFRISCOLa Commissione, in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico», premesso che:il disegno di legge prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delle tratteferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciatiferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministrodell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo delturismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate eclassificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate daparticolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate,purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca le seguenti linee quali tratteferroviarie classificate come destinate ad uso turistico: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San

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Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea: h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l)Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo diMenfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s)Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavorisvolti dalla Camera dei deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo hatrasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, PubblicaIstruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevolesul testo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti diferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;nella seduta dell'8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parere favorevoledei Gruppi parlamentari, di richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante, per la quale il viceministro Nencini, pur riservandosi di attendere la formalizzazione della richiesta, ha confermato chenon vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo,considerato che:la tratta ferroviaria tra Fabriano e Pergola terminata il 12 ottobre 1894 e inaugurata il 28 aprile 1895, èstata sospesa per una presunta frana verificatasi nel 2013 in località di Monterosso di Sassoferrato incorrispondenza del chilometro 22 in direzione Pergola, e rischia addirittura la chiusura;gli amministratori locali ed i sindaci dei comuni interessati, per un bacino di popolazione di circa50.000 residenti, - a seguito di una serie di sopralluoghi - hanno evidenziato che in realtà l'ostacolo ècostituito da un mero dilavamento della base della massicciata ferroviaria, che pertanto potrebbe essererimosso tramite un semplice intervento di manutenzione;questo tratto ferroviario, nel 1926 pioniere dell'esercizio "a dirigente unico", per oltre 70 anni via ditrasporto dello zolfo dalle vicine cave insistenti sul territorio ai Paesi limitrofi, con i suoi caratteristiciponti e gallerie, incastonato tra i parchi naturali del Gola della Rossa e di Frasassi e del Monte Cucco,è di sicura rilevanza artistica e naturalistica;tra le eccellenze presenti, si segnalano: il Sito Archeologico di Sassoferrato, le Grotte di Frasassi,l'Abbazia Monastica di Fonte Avellana, il Museo della Miniera di Cabernardi, i Bronzi Dorati diPergola, il Museo della Carta di Fabriano, il Museo della Bicicletta, il Teatro Gentile e quant'altro diFabriano e di tutto il Comprensorio Montano e della vicina Umbria, Gubbio e Assisi;la linea, oltre a rivestire l'interesse di cui all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2670, rendepossibile il collegamento tra tutti e quattro gli atenei della regione e cioè Ancona, Camerino, Maceratae Urbino per un totale di 46.470 studenti regolarmente iscritti;con riferimento al valore artistico e culturale della zona, i comuni di Pergola e Fabriano hannodeliberato, in sede dei rispettivi Consigli comunicali, una mozione, concertata con la Regione Marche,"di istituzione di un Museo della Vaporiera e utilizzo della linea Fabriano-Pergola per treni turistici ed'epoca" da costituirsi all'interno dei locali di Deposito Locomotive e relativa Officina riparazioni dellastazione di Fabriano, dismessi dall'ente gestore della tratta,impegna il Governo:ad inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2670, latratta insistente tra Fabriano e Pergola, assicurandone l'effettiva valorizzazione ai sensi delledisposizioni del provvedimento.G/2670/7/8LA RELATRICELa Commissione,

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in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico»,premesso che:l'articolo 1 del provvedimento individua le finalità dell'intervento legislativo, tra cui figura lasalvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico eturistico (che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze) e deimezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;all'articolo 2 si definisce la procedura per l'individuazione, mediante un apposito decreto ministeriale,delle tratte ferroviarie, dismesse o sospese, da adibire a uso turistico, prevedendo altresì, in deroga allasuddetta procedura e fermo restando il rispetto delle condizioni ivi indicate, un elenco di linee giàclassificate come ferrovie ad uso turistico;tra le condizioni richieste per la classificazione delle linee come tratte ferroviarie ad uso turistico, ilcomma 3 del suddetto articolo 2 prevede espressamente che esse risultino finanziate nell'ambito delcontratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o con risorse alle stessedestinate dalle regioni competenti e che le medesime regioni, per le linee di loro competenza, non nerichiedano l'esclusione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le modalità e le scadenze iviindicate;l'articolo 4, comma 3, prevede un meccanismo di determinazione delle tariffe (ossia dei canoni) perl'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o regionale analogo a quello contemplato dall'ormaiabrogato articolo 17, comma 11, del decreto legislativo n. 188 del 2003, provvedimento interamentesostituito dal decreto legislativo n. 112 del 2015. Tale meccanismo (censurato anche dalla Corte digiustizia europea) è ora superato da quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del citato decretolegislativo n. 112, che prevede che i canoni siano sostanzialmente definiti dal gestore dell'infrastruttura(nazionale o regionale) sulla base di criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti;l'articolo 6 stabilisce le condizioni di sicurezza per la circolazione ferroviaria sulle tratte ferroviarie aduso turistico, prevedendo che l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determini i necessarilivelli di sicurezza e che il gestore dell'infrastruttura adotti le conseguenti istruzioni tecniche edoperative, previa verifica della stessa Agenzia;considerato che:le ferrovie turistiche possono rappresentare, oltre che uno strumento per la salvaguardia e lavalorizzazione di un importante patrimonio storico e culturale, anche un'occasione per la tutela, losviluppo e la promozione ambientale, sociale ed economica dei territori interessati;affinché ciò possa realizzarsi, ferme restando le competenze attribuite alle regioni, occorre assicurareun quadro di regole chiare ed omogenee su tutto il territorio nazionale, rispettoso anche della disciplinaeuropea, prevedendo un coordinamento a livello centrale, assicurando lo stanziamento di adeguaterisorse nell'ambito degli accordi di programma fra Stato e le regioni e dando priorità, nella valutazionedei progetti relativi alle nuove ferrovie turistiche, a quelle già oggetto di progetti di recupero ovalorizzazione;impegna il Governo:a procedere nell'individuazione delle nuove tratte ferroviarie ad uso turistico, dando priorità alle lineegià interessate da iniziative di recupero a tal fine e non ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2,comma 2, e garantendone lo sviluppo affinché non vengano pregiudicati i progetti già in corso;a prevedere che la definizione dei livelli di sicurezza e delle conseguenti istruzioni tecniche e operativeriguardi non solo l'uso ferroviario in senso stretto delle linee turistiche, ma anche la relazione tra lacircolazione ferroviaria e altre forme di mobilità lenta coordinate o integrate che insistono sulle stesselinee (ciclovie affiancate-integrate, cammini, ferrocicli, uso tramviario e altro), in modo da sfruttare almassimo tutte le potenzialità delle nuove «vie», come del resto indicato nel piano strategico disviluppo del turismo;ad esercitare, attraverso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una specifica attività di

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coordinamento e assistenza in relazione allo sviluppo delle ferrovie turistiche;a predisporre, nell'ambito degli accordi di programma con le regioni, un apposito stanziamento alloscopo di garantire l'effettiva copertura finanziaria degli investimenti sulle ferrovie turistiche;a individuare le tariffe (ossia i canoni) di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o regionale dicui all'articolo 4, comma 3, nel rispetto delle apposite disposizioni vigenti, con particolare riguardoalla procedura di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2015.G72670/8/8 (testo 2)GIOVANARDI, FUCKSIA, DI GIACOMO, BILARDI, BONFRISCO, ARACRILa Commissione,in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico»,premesso che:il disegno di legge in esame prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delletratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciatiferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministrodell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo delturismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate eclassificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate daparticolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate,purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca quali tratte ferroviarieclassificate come destinate ad uso turistico le seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l)Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo diMenfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s)Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavorisvolti dalla Camera dei Deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo hatrasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Pubblicaistruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevolesul testo, invitando la 8a Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti diferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;nella seduta della 8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parerefavorevole dei Gruppi parlamentari, di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante, per la qualerichiesta il vice ministro Nencini, pur riservandosi di attenderne la formalizzazione, ha confermato chenon vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo;in data 21 luglio 2017 la Presidenza del Senato ha concesso l'assegnazione in sede deliberante al finedi addivenire ad una celere approvazione di questo importante provvedimento,considerato che:sulla tratta ferroviaria insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola corre il cosiddetto

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treno dell'archeologia, consentendo di apprezzare quel serpeggiante tratto di binario lungo unasettantina di chilometri costruito alla fine dell'Ottocento per collegare l'alta Murgia alle grandi linee dicomunicazione attraverso la valle dell'Ofanto, che costeggia nella parte terminale fino all'Adriatico;il tratto, toccando Canosa di Puglia verso Minervino Murge e Spinazzola per poi innestarsi sulle terrelucane, consente un viaggio dove le suggestioni della storia si mescolano alle tradizioni, il folklores'intona alle tradizioni culinarie della Regione interessate ed all'ambiente;in appena nove minuti, immergendosi attraverso lussureggianti vigneti ed oliveti secolari, il trenodell'archeologia lascia Barletta alla volta della stazione di Canne della Battaglia, unica strutturaferroviaria in Italia che consente ai molti turisti e passeggeri la discesa diretta non già in un paeseabitato bensì nell'area archeologica di un sito di fama mondiale, segnata indelebilmente dalle traccedel passaggio di Annibale il Cartaginese, che qui, nell'agosto del 216 a.C., durante la Seconda GuerraPunica, sconfisse le legioni romane con la sua avvolgente manovra a tenaglia, applicando una lezionedi strategia e di geniale tattica militare tuttora insegnata in tutte le accademie militari del mondo. dallo sperone calcareo che domina il teatro naturale di quella sanguinosa disfatta nella pianuraofantina, Canne, importante sede episcopale legata alla figura del Santo Vescovo Ruggiero, sovrastatutto l'orizzonte fino al Gargano con la sua cittadella, ed è essa stessa lo spettacolo di un agglomeratourbano tuttora in fase di scavo, dove si allineano nell'Antiquarium reperti di civiltà che spaziano dal VImillennio prima di Cristo fino al XIII secolo;dalla stazione si può proseguire verso l'antica fontana di San Ruggiero ed i vicini scavi di SanMercurio, sull'omonima collinetta, o presso il vicino menhir oppure recarsi nella zona dei Sepolcreti,dove le numerose testimonianze della presenza umana organizzata si concentrano nei resti dei villaggiprotostorici ben documentati da pannelli didattici illustrativi e sussidi multimediali;il succinto elenco delle meraviglie naturalistiche, paesaggistiche e storiche presenti lungo il trattoferroviario oggetto del presente ordine del giorno, testimonia l'evidente valore della stessa ed il pienodiritto di essere inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento,impegna il Governo:a valutare l'opportunità di inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, deldisegno di legge n. 2670 la tratta insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola,assicurandone l'effettiva valorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.G72670/8/8GIOVANARDI, FUCKSIA, DI GIACOMO, BILARDI, BONFRISCOLa Commissione,in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico»,premesso che:il disegno di legge in esame prevede norme aventi ad oggetto la salvaguardia e la valorizzazione delletratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciatiferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, e dei mezzi rotabili storici e turisticiabilitati a percorrerle, nonché la disciplina dell'utilizzo dei ferrocicli;l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministrodell'economia e delle finanze, in coerenza con quanto previsto nel piano strategico di sviluppo delturismo in Italia per il periodo 2017-2022, previa intesa in sede di Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate eclassificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate daparticolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate,purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri;in deroga a quanto previsto dal comma 1, il successivo comma 2 elenca quali tratte ferroviarieclassificate come destinate ad uso turistico le seguenti linee: a) Sulmona-Castel di Sangro; b) Cosenza-

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San Giovanni in Fiore; c) Avellino-Lioni-Rocchetta Sant'Antonio; d) Sacile-Gemona; e) Palazzolo-Paratico; f) Castel di Sangro-Carpinone; g) Ceva-Ormea; h) Mandas-Arbatax; i) Isili-Sorgono; l)Sassari-Palau Marina; m) Macomer-Bosa; n) Alcantara-Randazzo; o) Castelvetrano-Porto Palo diMenfi; p) Agrigento Bassa-Porto Empedocle; q) Noto-Pachino; r) Asciano-Monte Antico; s)Civitavecchia-Capranica-Orte; t) Fano-Urbino;l'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, è frutto di una serie di emendamenti approvati durante i lavorisvolti dalla Camera dei Deputati, che ha licenziato il provvedimento lo scorso 24 gennaio 2017 e lo hatrasmesso al Senato della Repubblica in data 26 gennaio 2017;il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla 8a Commissione lo scorso 7 febbraio 2017contestualmente alla richiesta dei pareri delle Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Pubblicaistruzione, Industria, Ambiente e Questioni regionali;la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) durante la seduta pomeridiana dello scorso 28febbraio 2017, esaminato il disegno di legge, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevolesul testo, invitando la 8a Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire ulteriori tratti diferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura;nella seduta della 8a Commissione dello scorso 7 marzo 2017 è stato proposto, con il parerefavorevole dei Gruppi parlamentari, di richiedere nuova assegnazione in sede deliberante, per la qualerichiesta il vice ministro Nencini, pur riservandosi di attenderne la formalizzazione, ha confermato chenon vi sono al riguardo preclusioni da parte del Governo;in data 21 luglio 2017 la Presidenza del Senato ha concesso l'assegnazione in sede deliberante al finedi addivenire ad una celere approvazione di questo importante provvedimento,considerato che:sulla tratta ferroviaria insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola corre il cosiddettotreno dell'archeologia, consentendo di apprezzare quel serpeggiante tratto di binario lungo unasettantina di chilometri costruito alla fine dell'Ottocento per collegare l'alta Murgia alle grandi linee dicomunicazione attraverso la valle dell'Ofanto, che costeggia nella parte terminale fino all'Adriatico;il tratto, toccando Canosa di Puglia verso Minervino Murge e Spinazzola per poi innestarsi sulle terrelucane, consente un viaggio dove le suggestioni della storia si mescolano alle tradizioni, il folklores'intona alle tradizioni culinarie della Regione interessate ed all'ambiente;in appena nove minuti, immergendosi attraverso lussureggianti vigneti ed oliveti secolari, il trenodell'archeologia lascia Barletta alla volta della stazione di Canne della Battaglia, unica strutturaferroviaria in Italia che consente ai molti turisti e passeggeri la discesa diretta non già in un paeseabitato bensì nell'area archeologica di un sito di fama mondiale, segnata indelebilmente dalle traccedel passaggio di Annibale il Cartaginese, che qui, nell'agosto del 216 a.C., durante la Seconda GuerraPunica, sconfisse le legioni romane con la sua avvolgente manovra a tenaglia, applicando una lezionedi strategia e di geniale tattica militare tuttora insegnata in tutte le accademie militari del mondo. dallo sperone calcareo che domina il teatro naturale di quella sanguinosa disfatta nella pianuraofantina, Canne, importante sede episcopale legata alla figura del Santo Vescovo Ruggiero, sovrastatutto l'orizzonte fino al Gargano con la sua cittadella, ed è essa stessa lo spettacolo di un agglomeratourbano tuttora in fase di scavo, dove si allineano nell'Antiquarium reperti di civiltà che spaziano dal VImillennio prima di Cristo fino al XIII secolo;dalla stazione si può proseguire verso l'antica fontana di San Ruggiero ed i vicini scavi di SanMercurio, sull'omonima collinetta, o presso il vicino menhir oppure recarsi nella zona dei Sepolcreti,dove le numerose testimonianze della presenza umana organizzata si concentrano nei resti dei villaggiprotostorici ben documentati da pannelli didattici illustrativi e sussidi multimediali;il succinto elenco delle meraviglie naturalistiche, paesaggistiche e storiche presenti lungo il trattoferroviario oggetto del presente ordine del giorno, testimonia l'evidente valore della stessa ed il pienodiritto di essere inserita nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2, del provvedimento,impegna il Governo:ad inserire nel decreto interministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, del disegno di legge n. 2670 la

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tratta insistente tra Barletta - Canne della Battaglia - Spinazzola, assicurandone l'effettivavalorizzazione ai sensi delle disposizioni del provvedimento.

Art. 22.1CROSIO, CONSIGLIOAl comma 1, sostituire il primo periodo, con i seguenti: «Le Regioni interessate, entro 120 giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, presentano un elenco delle linee ferroviarie del proprioterritorio caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Nei successivi 60giorni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con ilMinistro per le infrastrutture e i trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono valutatele proposte delle Regioni e quindi classificate come ferrovie turistiche».2.2CROSIO, CONSIGLIOAl comma 1, primo periodo, dopo le parole: «delle infrastrutture e dei trasporti,», inserire le seguenti:«valutate le proposte delle Regioni,».2.3GIOVANARDI, ARACRIAl comma 1, dopo le parole: «ad uso turistico le tratte, dismesse» sostituire le parole «o sospese» conle seguenti: «sospese o in esercizio».2.4GIBIINOAl comma 2, sopprimere la lettera q). Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. La linea ferroviaria dismessa Noto-Pachino è trasformata in percorso "green way". Per larealizzazione delle opere necessarie all'attuazione del presente comma, pari a euro 2 milioni perciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perlo Sviluppo e la Coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27dicembre 2013, n. 147.».2.5CROSIO, CONSIGLIOAl comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: «t-bis) Malnate Olona ? Confine Svizzero (Valmorea)».2.6GIOVANARDIAl comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente: «t-bis) Barletta-Canne della Battaglia-Spinazzola». 2.7FUCKSIA, CERONI, CARDINALI, MERLONI, BUEMI, GIBIINO, ARACRIAl comma 2, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:«t-bis) Fabriano-Pergola».

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1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 332 (pom.) del 02/08/2017

Senato della Repubblica Pag. 74

1.4. Trattazione in consultiva

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva

Senato della Repubblica Pag. 75

1.4.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 2670XVII Legislatura

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso didismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologicoTitolo breve: istituzione di ferrovie turistiche

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultiveSeduta Attività1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)N. 205 (pom.)1 agosto 2017Sottocomm. pareri

Esito: Nonostativo

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

Esito: Nonostativo suemendamenti

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)N. 790 (pom.)1 agosto 2017 Pervenuta

relazione tecnicaN. 790 (pom.)1 agosto 2017 Nota: Integrazione

OdG5ª Commissione permanente (Bilancio)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 76

N. 791 (ant.)2 agosto 2017

Esito: Nonostativo

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

Esito: parteContrario parteNon ostativo suemendamenti

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)N. 346 (pom.)28 marzo 2017

Esito: Esame erinvio

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

N. 347 (pom.)29 marzo 2017

Esito: Favorevoleconraccomandazionicon osservazioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)N. 307 (pom.)21 febbraio 201710ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)N. 308 (pom.)22 febbraio 2017

Esito: Esame erinvio

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

N. 309 (pom.)28 febbraio 2017

Esito: Favorevolecon osservazioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 77

N. 83 (ant.)22 febbraio 2017Sottocomm. pareri

Esito: Rinvio

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

N. 84 (pom.)28 febbraio 2017Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole

Commissione parlamentare questioni regionali22 marzo 2017(ant.)

Esito: Favorevolecon osservazioni

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 78

1.4.2. Resoconti sommari

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari

Senato della Repubblica Pag. 79

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari

Costituzionali)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

Senato della Repubblica Pag. 80

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 205 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 01/08/2017collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017

205ª Seduta

Presidenza del PresidentePALERMO

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2882) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centroeuropeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati inItalia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere,per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017

Senato della Repubblica Pag. 81

(2603) CROSIO ed altri. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delleopposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre2010, n. 178(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni) Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riferisce sul disegno di legge intitolo.Con riguardo all'articolo 1, comma 13, segnala che la disposizione ivi prevista, nel rinviare a undecreto ministeriale la revisione delle modalità di funzionamento del registro pubblico delleopposizioni, appare impropriamente strutturata sul modello della delegazione legislativa, attraversol'elencazione di specifici princìpi e criteri direttivi. Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati. La Sottocommissione concorda.

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolononché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere nonostativo. Conviene la Sottocommissione.

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sultesto. Parere in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativocon osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti) La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra il disegno di legge in titolo.In riferimento all'articolo 3, comma 1, segnala la necessità che, in sede di adozione del decretoministeriale volto alla elaborazione delle linee guida per la ristorazione collettiva, sia previsto ilcoinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse riconosciute in materia.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017

Senato della Repubblica Pag. 82

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con l'osservazione nei termini indicati. Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti. Sull'emendamento 3.1 propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando la necessità che,in luogo di un mero parere, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambitodell'adozione del decreto ministeriale volto a definire le linee di indirizzo nazionale per la ristorazioneospedaliera, assistenziale e scolastica. Quanto all'emendamento 5.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione chela norma ivi prevista, volta ad attribuire ai comuni il compito di regolare il divieto di utilizzo distoviglie monouso, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta in materia aglienti locali. Segnala, al riguardo, che la norma presenta altresì carattere di eccessivo dettaglio. Relativamente agli emendamenti 6.3 e 6.4 propone di esprimere un parere non ostativo,segnalando che le proposte, nel trasformare in facoltà l'obbligo di attingere da un albo dei fornitoritenuto dall'ANAC per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica, assistenziale e ospedaliera,appaiono incongrue rispetto alle finalità proprie della disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 1,del disegno di legge. Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo. Concorda la Sottocommissione. La seduta termina alle ore 15,20.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 205 (pom., Sottocomm. pareri) del 01/08/2017

Senato della Repubblica Pag. 83

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

Senato della Repubblica Pag. 84

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 790 (pom.) del 01/08/2017collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017

790ª Seduta

Presidenza del PresidenteTONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2874) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (2875) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioniautonome per l'anno finanziario 2017(Esame congiunto e rinvio) Il presidente TONINI (PD) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titoloproceda congiuntamente fino al termine della discussione generale. La Commissione conviene. Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge n.2874, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 segnalando, per quantodi competenza, che il disegno di legge comprende il conto consuntivo del bilancio ed il contoconsuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcuneamministrazioni statali dotate di autonomia. La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2018assumerà, tra l'altro, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi le risultanzedefinitive contenute nel rendiconto 2016, le quali sono altresì evidenziate nel disegno di legge diassestamento per il 2017, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni

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di pagamento (cassa). E' allegato al disegno di legge il rendiconto economico che espone le risultanzeeconomiche per ciascun Ministero ed i prospetti di riconciliazione con le risultanze del rendicontofinanziario. Inoltre, è allegata l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventinatura o contenuti ambientali allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezionedell'ambiente. Grazie alle innovazioni apportate alla legge di contabilità con l'aggiunta dell'articolo 47-bis da parte del decreto legislativo n. 93 del 2016, dal presente rendiconto sono allegate ancheindicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogatedal bilancio statale. Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell'insieme, si registraun miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive come risultanti dalla legge diassestamento 2016, sia rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2015. In particolare, il saldo nettoda finanziare del bilancio dello Stato per il 2016 presenta un valore negativo pari a 11,1 miliardi dieuro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, che si era, invece,assestato ad un valore negativo di 41,5 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è risultatomigliore di 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di 38,9miliardi di euro.Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2016 evidenzia un miglioramento rispettoall'anno precedente, risultando pari a 0,6 miliardi di euro (+32,8 miliardi). Il miglioramento è da porrein relazione sia all'aumento delle entrate correnti (+16,7 miliardi) che alla diminuzione della spesacorrente (-20,2 miliardi). Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese,incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è infine attestato nel 2016 ad un valore pari a 207,1miliardi di euro. Anche tale saldo è in miglioramento rispetto al 2015, attestandosi ad un valore piùbasso di circa 50 miliardi. L'entità complessiva degli accertamenti di entrata, comprensivi delle entrateper accensione di prestiti, pari a 845,9 miliardi di euro, evidenzia un andamento positivo rispettoall'anno precedente (+16,8 miliardi di euro, +2 per cento). Tale aumento è il frutto dell'incrementodelle entrate correnti, pari a 16,7 miliardi, mentre la diminuzione delle entrate di alienazione edammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, pari a 5 miliardi, è compensata dall'aumentodei prestiti (+5,1 miliardi). Gli impegni complessivi di spesa che, incluse le spese per rimborso prestiti,ammontano a 788,4 miliardi, presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, una riduzionecomplessiva degli impegni di spesa di 38,2 miliardi di euro (- 4,6 per cento).Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 549,6 miliardi di euro con unadiminuzione rispetto all'anno precedente di 20,1 miliardi, pari al 3,5 per cento. Per le spese in contocapitale, con impegni pari a 42,8 miliardi, il rendiconto 2016 segnala un lieve aumento rispettoall'anno precedente di 1,5 miliardi (+3,6 per cento), tuttavia si tratta di un ammontare ben lontano daquello raggiunto in altri esercizi, come il 2014, anno in cui le spese in conto capitale avevanoraggiunto i 76,8 miliardi. Guardando la serie storica dal 2008, l'anno in esame è stato infatti quello conla spesa in conto capitale più bassa dopo il 2015. Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, èdiminuito dal 50,24 per cento del PIL nel 2015 al 47,14 del 2016.Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi anche nell'esercizio 2016 è rimasta su livelliconsiderevoli, anche per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 93 del2016 che hanno previsto l'aumento del termine di conservazione dei residui di spese in conto capitale edei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche portandoli da due a tre anni. Inoltre, non siprevede più l'automatica perenzione dei residui passivi di parte corrente dopo due anni ma un'attivitàdi riaccertamento da parte delle amministrazioni.In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2016 espone residui attivi per 212,2 miliardi di euro eresidui passivi per 134,4 miliardi di euro, con una eccedenza attiva di 77,8 miliardi di euro. I residuiattivi sono aumentati di circa 4 miliardi (quasi il 2 per cento in più) rispetto al 2015, mentrel'incremento dei residui passivi è stato di circa 21,4 miliardi (+18,9 per cento). In particolare,l'incremento dei residui attivi complessivi non è legato a quelli di nuova formazione che si sono ridottidi 4,7 miliardi ma a quelli provenienti da esercizi precedenti, aumentati di 8,7 miliardi. Anchel'incremento dei residui passivi non è ascrivibile a quelli di nuova formazione che rimangono stabili a

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circa 66 miliardi, ma alla notevole diminuzione delle perenzioni che per effetto delle modifichenormative citate sono diminuite dell'86 per cento. Sono stati infatti circa 16,4 miliardi i residui passivimantenuti che sarebbero andati in perenzione se non vi fosse stato l'allungamento di un anno delperiodo di conservazione in bilancio.Nel Rendiconto sono poi esposte ed illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato inproposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultatidella gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa,dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quelladi competenza, con un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto ai risultaticonseguiti nel 2015. Il Conto generale del Patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.798miliardi, con un peggioramento di circa 39,6 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2015,dovuto ad un aumento delle passività (-63,9 miliardi) solo in parte compensato dall'incremento delleattività (+24,4 miliardi). In particolare, il totale delle attività ammonta a 987 miliardi di euro, di cui:675,9 miliardi di attività finanziarie (in aumento di 18,8 miliardi rispetto al 2015); 306,8 miliardi diattività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie primee prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale,biblioteche e archivi), in aumento di 5,5 miliardi rispetto al 2015; 4,2 miliardi di attività nonfinanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti erisorse biologiche non coltivate (stabili rispetto all'anno precedente). Il totale delle passività ammontaa 2.785 miliardi circa e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Il giudizio diparificazione da parte della Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità elencate nell'apposito refertotrasmesso al Parlamento. In particolare, la Corte dei conti ha rilevato, nella Decisione adottata nelgiudizio di parificazione, sul versante delle entrate: dei capitoli/articoli per i quali sono riscontratediscordanze fra i dati esposti nel Rendiconto e quelli dei conti periodici delle Amministrazioni; deicapitoli/articoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell?esercizio presenta un valore paria zero esposto in Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo; delle sommerimaste da versare indicate nella voce "Altri capitoli", riconducibili alle Amministrazioni diverse dalMinistero dell?economia e delle finanze e quelle relative alla Regione siciliana iscritte nell?Allegato23 al Rendiconto, nonché le poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel "da versarecompetenza" e nel "da versare residui", per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici; dellesomme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell?economia edelle finanze, esposte nella voce "Altri capitoli" nell?Allegato 24 al Rendiconto. Sul versante dellaspesa, la Corte ha rilevato che le irregolarità dei capitoli che presentano eccedenze nei conti dellacompetenza, dei residui e della cassa concernenti tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezionedel Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare; dei capitoli in ordine ai quali nonsono pervenuti, ovvero non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui, ovvero sono stateevidenziate anomalie, riguardanti i Ministeri dello sviluppo economico, della giustizia, dell?istruzionedell?università e della ricerca, dell?interno, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politichealimentari e forestali. Sul conto del patrimonio, l'organo di controllo ha escluso la parificazione per: ibeni immobili dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e deitrasporti; i beni mobili di otto ministeri; i residui attivi e passivi delle poste del Ministerodell'economia; il Fondo scorta del Ministero della difesa; i crediti concessi ad enti pubblici e ad istitutidi credito del Ministero dell'economia. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti rinvia agliElementi di documentazione del Servizio del bilancio n. 71. Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge n. 2875, di assestamento delbilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 segnalando, per quanto di competenza, che vieneesaminato dal Senato della Repubblica in prima lettura. Esso consta di tre articoli ed è corredato ditabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, suddivisi perDicasteri ed Amministrazioni autonome.

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Il disegno di legge in esame è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportatedal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016 alla legge di contabilità e finanzapubblica (legge n. 196 del 2009) e, in particolare, all'articolo 33 che disciplina l'assestamento e levariazioni di bilancio. Con le modifiche qui ricordate sono stati messi a regime i margini di flessibilitàconcessi alle amministrazioni; è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassaprogrammatico che si aggiunge a quello di competenza; il testo è stato corredato di una relazionetecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gliobiettivi programmatici di finanza pubblica; è stato inoltre previsto che la relazione tecnica analizzi glieffetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamentonetto delle amministrazioni pubbliche. Immutata resta la natura di legge formale dell'assestamento: inquanto le previsioni di bilancio in essa contenute devono essere formulate a legislazione vigente.Il complesso delle variazioni derivanti da atti amministrativi e che vengono proposte nel ddl in esamedetermina un saldo netto da finanziare in termini di competenza pari a circa 56 miliardi di euro con unpeggioramento di 17,4 miliardi rispetto al dato indicato nel disegno di legge di bilancio 2017 (38,6miliardi); con riferimento al bilancio di cassa il peggioramento del saldo ammonta a circa 20 miliardidi euro con un saldo netto da finanziare che passa da 102,6 miliardi a 122,6. Ciò è imputabile avariazioni per atti amministrativi pari a 21,9 miliardi (competenza) e 21,8 miliardi (cassa), soloparzialmente compensate nelle proposte di assestamento con effetti migliorativi pari rispettivamente acirca 4,5 e 1,8 miliardi di euro. Per completezza d?informazione va segnalato che dal lato delle entratele proposte di variazioni comportano un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa 1 miliardodi euro, ma che vengono compensate dal lato delle spese da un peggioramento di pari ammontare, cosìda determinare un effetto complessivo nullo. Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio peril 2017, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2017 ? espressi in termini dicompetenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA ?evidenziano un miglioramento del solo risparmio pubblico e un peggioramento del saldo netto dafinanziare, del ricorso al mercato e dell'avanzo primario. Il saldo netto da finanziare (SNF ?corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) presenta una variazione di segnonegativo pari nel complesso a 17,4 miliardi. Un valore comunque coerente con il limite massimostabilito dall'allegato 1 della legge di bilancio per il 2017, come successivamente modificato. Laprevisione assestata del saldo è determinata dal peggioramento per 21,9 miliardi per atti amministrativie dal miglioramento per 4,5 miliardi per le proposte formulate dal ddl in esame. Quest'ultima categoriaè il risultato dell'aumento delle entrate per 2,8 miliardi e della riduzione della spesa per interessi per1,9 miliardi, in parte compensate dall'aumento delle spese correnti e in conto capitale per circa 300milioni di euro. Con riferimento al risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spesecorrenti al lordo degli interessi) le previsioni assestate migliorano, rispetto a quelle iniziali, per unvalore di 2,9 miliardi ( 6,9 per cento). I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra leentrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborsoprestiti) evidenziano un impatto negativo sul saldo pari a 12,4 miliardi, passando da circa 293,1miliardi di euro a circa 305,5 miliardi (4,2 per cento). Un dato da sottolineare è il sensibilepeggioramento dell'avanzo primario che, nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle assestate,subisce un dimezzamento portandosi a poco più di 19,3 miliardi di euro. Per quanto riguarda le entratefinali, le previsioni assestate aumentano di 5,3 miliardi rispetto a quelle iniziali, come risultato di unincremento delle entrate tributarie per 1,8 miliardi e di quelle extra-tributarie per 3,5 miliardi. Leprevisioni assestate delle spese finali fanno registrare un incremento di 22,7 miliardi.Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo dal lato delle entrate tributarie si registranovariazioni in aumento per circa 370 milioni di euro. Sul fronte delle entrate extra-tributarie siregistrano variazioni in aumento per poco più di 2,1 miliardi quasi esclusivamente riferibiliall'applicazione di provvedimenti successivi alla legge di bilancio (2,1 miliardi), di cui 2 miliardiimputabili all'attuazione dell'art. 1, comma 433, della medesima legge di bilancio che ha previsto ilversamento all'entrata - per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli entiterritoriali - dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi

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ed esigibili e delle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione deldebito regionale. Le variazioni per atto amministrativo hanno incrementato la spesa di 24,4 miliardiquale somma di 4,1 miliardi di maggiori spese correnti e 20,3 miliardi di spese in conto capitale.L'incremento delle spese correnti è imputabile alle variazioni relative ai redditi da lavoro dipendente(1,8 miliardi) per riassegnazioni delle somme relative delle competenze accessorie del personaleversate a fine 2016 (cfr. sopra) e ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (circa 1miliardo) per l'attribuzione di circa 900 milioni di euro al Fondo per la reiscrizione dei residui di partecorrente e di circa 100 milioni per trasferimenti ai Comuni che accolgono richiedenti protezioneinternazionale. L'aumento della spesa in conto capitale (20,3 miliardi) è imputabile agli effetti deldecreto-legge n. 237 del 2016 che ha comportato un incremento delle acquisizioni di attivitàfinanziarie per 20 miliardi; dei contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche per 215milioni e degli investimenti fissi lordi per 146 milioni; e minori trasferimenti in conto capitale percirca 190 milioni.Le proposte di assestamento formulate con il disegno di legge in esame migliorano i saldi di finanzapubblica sia aumentando le entrate (+2,8 miliardi), sia riducendo le spese finali (1,6 miliardi) e ilrimborso delle passività finanziarie (5 miliardi). Con riferimento alle spese finali la riduzione di 1,65miliardi è imputabile alla consistente riduzione della spesa per interessi per 1,95 miliardi di euro(somma di 1,15 miliardi per la dinamica dei tassi di interesse e di 0,8 miliardi per minori interessi suiconti correnti di tesoreria) che attenua l'aumento di 253 milioni della spesa corrente al netto degliinteressi e di 45 milioni della spesa in conto capitale, all'interno di queste ultime voci si segnalano leseguenti variazioni. Le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto alle previsioniiniziali, un peggioramento di tutti i saldi ad eccezione del risparmio pubblico. L'entità delpeggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 20 miliardi (dai circa 102,6 miliardi delleprevisioni iniziali a 122,6 miliardi), mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incrementodi 15,2 miliardi, raggiungendo l'importo di quasi 372 miliardi; l'avanzo primario, partendo dal valorenegativo di quasi 23,4 miliardi, giunge a un importo ugualmente negativo di poco meno di 45,7miliardi, con un peggioramento percentuale di poco inferiore al 96. Il solo risparmio pubblico miglioradi 3,3 miliardi passando da circa 61,2 miliardi a circa 57,9 miliardi. Degna di nota invece la differenzadi quasi 2,7 miliardi di euro tra la consistenza delle spese finali in termini di competenza e di quelle intermini di cassa, spiegata dallo smaltimento dei residui passivi. In particolare con riferimento allespese in conto capitale queste registrano un incremento di solo 45 milioni con riferimento aglistanziamenti di competenza e di quasi 2,5 miliardi in termini di cassa, a causa delle variazioni propostein relazione alla effettiva consistenza dei residui passivi di conto capitale, che pesano sulla voce intermini di cassa, e il cui pagamento è già considerato nelle stime tendenziali di finanza pubblica. Perquanto riguarda invece le spese di parte corrente, al fine di smaltire i residui di parte corrente, vengonoavanzate proposte di integrazione delle dotazioni di cassa che spiegano la differenza tra queste ultime ele corrispondenti proposte di assestamento in termini di competenza.La composizione delle variazioni formulate dall'assestamento, articolate per missioni, mette inevidenza tra le variazioni più significative: la minore necessità di rimborso di prestiti internazionalicon una riduzione della missione "Debito pubblico" pari a 6,15 miliardi in termini di competenza e 6,4miliardi in termini di cassa; le minori spese della missione "Politiche previdenziali" per 1,2 miliardi dieuro (competenza e cassa), imputabile all'adeguamento dell'effettivo fabbisogno dell'INPS; lariduzione di spesa delle "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" pari a circa 1 miliardo intermini di competenza (841 milioni in termini di cassa), dovuta principalmente alle minori regolazionicontabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a statuto speciale, con riferimento anche a anniprecedenti; l'aumento delle spese della missione "Politiche per il lavoro" per 1.479 milioni in terminidi competenza (1.381 milioni in termini di cassa) a causa dei maggiori oneri relativi ai trattamenti diCIG straordinaria e ai connessi trattamenti di fine rapporto; l?incremento di 990 milioni (solo intermini di cassa) della missione "Soccorso civile" in seguito alle assegnazioni in favore degli ufficispeciali a L'Aquila e ai Comuni del cratere per la ricostruzione; infine un aumento di oltre 550 milioni(competenza e cassa) relativi a "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dovuto al maggior

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fabbisogno determinato dai flussi migratori.Al 31 dicembre 2016 i residui passivi per le spese finali del bilancio statale ammontavano a 134,1miliardi di euro dei quali 66,1 miliardi di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione dicompetenza dell'esercizio finanziario 2016, mentre 67,9 miliardi provengono dagli esercizi precedenti.L'incremento di 24,4 miliardi dei residui passivi finali è imputabile all'aumento di quelli di partecorrente per 18,6 miliardi e di quelli di conto capitale per 5,8 miliardi.La relazione tecnica fornisce elementi circa la coerenza tra i saldi programmatici del bilancio delloStato e l'obiettivo programmatico definito nel Documento di economica e finanza (deliberato dalConsiglio dei ministri l'11 aprile 2017 e modificato dal provvedimento di assestamento del bilanciodello Stato) attraverso un prospetto di raccordo tra il SNF del Bilancio dello Stato - Previsioniassestate e il conto PA programmatico assestato per il 2017. L'indebitamento netto del bilancioassestato riclassificato è pari a -34,8 miliardi di euro, quello associato al Conto economico PAcomprensivo di previsioni assestate è pari a -39,6 miliardi di euro e infine quello relativo al Contoeconomico programmatico PA comprensivo di previsioni assestate e integrato con effetti finanziari deldecreto-legge n. 50 del 2017 è pari a -36,5 miliardi di euro.Con riferimento infine alle singole disposizioni del disegno di legge di assestamento esse intervengonosu alcune disposizioni della legge di bilancio per l?esercizio finanziario 2017 (legge 11 dicembre2016, n. 232). In particolare segnala l'articolo 2 comma 1 che, modificando il comma 2 dell?articolo 3della legge di bilancio per il 2017, aumenta a 79,5 miliardi di euro l'importo massimo di emissione dititoli pubblici in Italia e all'estero per l'anno 2017, al netto di quelli da rimborsare e per regolazionidebitorie, rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio. Il comma 2 che modifica il comma 3dell?articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, in materia di quantificazione dell'importo massimodegli impegni assumibili dalla SACE Spa per l'anno finanziario 2017, ed opera un trasferimento dirisorse dalle garanzie a breve durata a quelle a media e lunga durata. In particolare, vengono ridotte da5 a 2 miliardi le garanzie di durata fino a 2 anni e aumentate da 14 a 17 miliardi le garanzie di duratasuperiore a 2 anni.E infine, l?articolo 3 che corregge la denominazione del "Fondo da ripartire per la sistemazionecontabile delle partite iscritte al conto sospeso" incluso nello stato di previsione del MEF per l'annofinanziario 2017 in quella di "Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al contosospeso", prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire le risorse delFondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, possa anche assegnare direttamente lemedesime risorse all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, anche in conto residui. Quest'ultimo, aisensi della misura in oggetto e secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato, provvede all'individuazione e regolazione di ciascuna partita, fornendo allaRagioneria generale dello Stato (MEF) e all'Amministrazione competente le informazioni relative alleoperazioni effettuate. Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota di risposta ad alcuni deiproblemi sollevati dai relatori e dal Servizio del bilancio. Il presidente TONINI propone che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini delgiorno sia fissato alle ore 15 del 7 settembre prossimo. La Commissione conviene. Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

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IN SEDE CONSULTIVA

(1119-B) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, alcodice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia didiffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuriae di condanna del querelante nonché di segreto professionale, approvato dalla Camera dei deputati,modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati(Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazionedi un parere non ostativo. Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore. La Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e RaffaelloSanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo su testo.Parere in parte non ostativo, in parte contrario sugli emendamenti) Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lostesso è corredato di relazione tecnica di passaggio positivamente verificata, e che non vi sono ulterioriosservazioni da formulare.In relazione agli emendamenti occorre valutare la proposta 7.1 che dispone una copertura dell'onerealternativa a quella proposta dal testo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO esprime perplessità in merito alla proposta contenuta nell'emendamento7.1 di attingere, per la copertura finanziaria, alle risorse del Ministero dell'economia e delle finanzeanziché a quelle del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Fa inoltre presente la nonperfetta formulazione dell'emendamento sul piano contabile. Per tali ragioni il PRESIDENTE propone di esprimere su tale emendamento parere contrario. Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "LaCommissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativiemendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

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Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1. Il parere è non ostativo sui restantiemendamenti.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2603, 2452 e 2545-A) Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delleopposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopopromozionale e di ricerche di mercato(Parere all'8a Commissione. Esame. Parere non ostativo) Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra il disegno di legge in titolo,all'esame della 8ª Commissione in sede deliberante, segnalando, per quanto di competenza, che, presoatto che la Commissione competente in sede referente, totalmente acquisita alla sede deliberante, haapprovato emendamenti sui quali vi era stato parere non ostativo ed ha apportato all'emendamento1.27 (testo 2) le modifiche richieste dalla Commissione Bilancio (ora art. 1, comma 13, lettera c) deltesto), non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo. Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore. Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, laCommissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

(2834-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri attidell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra l'ulteriore emendamento 13.100 relativo al disegnodi legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sonoosservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo. Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore. La Commissione approva la proposta di parere non ostativo del relatore.

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANADI DOMANI

Il senatore SANTINI (PD) riferisce che la Commissione lavori pubblici, comunicazioni sollecital'espressione di un parere sul disegno di legge 2670, riguardante l'istituzione di ferrovie turistiche. Il vice ministro MORANDO deposita una relazione tecnica verificata positivamente suldisegno di legge in questione. La senatrice BULGARELLI (M5S) sollecita, in vista della ripresa dei lavori di settembre ecomunque prima dell'avvio della sessione in bilancio, l'esame dei disegni di legge 2208, riguardante lesegnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, e 2530, sulla consultazione dellerappresentanze del personale dei vigili del fuoco.

Il PRESIDENTE dichiara che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva,del disegno di legge n. 2670, recante "Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante ilreimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalisticoo archeologico".Informa inoltre che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 2 agosto, già convocata per le ore 9,è anticipata alle ore 8,30. La Commissione conviene. La seduta termina alle ore 15,50.

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1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 790(pom.) del 01/08/2017

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1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 791 (ant.) del 02/08/2017collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017

791ª Seduta

Presidenza del PresidenteTONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugliemendamenti) Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando,per quanto di competenza, che il testo prevede una serie di interventi di valorizzazione ed utilizzo delleferrovie dismesse o sospese che si ritengono di particolare pregio culturale e turistico. Tale programmaè posto in opera ove le tratte vengano inserite nel contratto di programma con il gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale oppure ove vi sia la disponibilità di risorse regionali. Segnalaaltresì che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata, con la quale si assevera l'assenzadi nuovi o maggiori oneri, i quali potranno eventualmente trovare copertura nel contratto diprogramma o nei fondi regionali citati.In relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 2.3 e 2.4. Non vi sono osservazioni suirestanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo al testo. Quanto agli emendamenti

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ritiene che sulle proposte 2.3 e 2.4 vada espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione. L'emendamento 2.3, infatti, aggiunge alle fattispecie prese in esame dal disegno di legge(le tratte dismesse o in fase di dismissione) le tratte in esercizio, su cui si presume si svolga il trasportoferroviario ordinario. Quanto all'emendamento 2.4, che prevede una copertura sul Fondo sviluppo ecoesione, ricorda come questa non sia più realizzabile dal momento che tale fondo non presenta risorsedisponibili nell'immediato. La senatrice COMAROLI (LN-Aut), pur ritenendo la proposta di legge meritoria per le finalitàperseguite, esprime perplessità sulle previste modalità di reperimento delle risorse necessarie. Il rappresentante del GOVERNO sottolinea come il testo preveda, ai fini della valorizzazione delleferrovie turistiche, l'inserimento delle tratte nel contratto di programma oppure la disponibilità diadeguate risorse regionali. Nessun altro chiedendo di intervenire, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante delGoverno, il RELATORE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissioneprogrammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti,esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulleproposte 2.3 e 2.4.Esprime inoltre parere non ostativo sulle restanti proposte emendative." Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2284) Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, approvato dallaCamera dei deputati(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio) Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che,essendo lo stesso un collegato, risulta particolarmente necessario acquisire la relazione tecnicaaggiornata al passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanzapubblica. In particolare, la relazione tecnica dovrebbe fornire, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, unquadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabilicollegate ai soggetti beneficiari della rideterminazione delle dotazioni organiche prevista dal disegnodi legge. Quanto all'ausilio di servizi alla persona previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b),capoverso 11), occorre acquisire conferma che gli ulteriori adempimenti a carico delle amministrazioniinteressate possano essere svolti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Una analogaconferma appare necessaria in relazione al capoverso 13.1.5) della medesima lettera b). Appare privadi copertura la previsione di specifiche attività di formazione contenuta nel capoverso 20) dellamedesima lettera b). Occorre inoltre acquisire rassicurazioni dal Governo in merito alla mancataonerosità delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 2, lettera d), capoverso 6.2), lettera h) elettera m). Rinvia per ulteriori osservazioni alla Nota di lettura n. 187 del Servizio del bilancio delSenato.In relazione agli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le

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proposte 1.19 (con l'analogo 1.20), 1.22, 1.28, 1.145 (con l'identico 1.146), 1.162 (con l'identico1.163), 1.326, 1.401 e 1.402a (con l'analogo 1.403). Occorre acquisire una relazione tecnica sugliemendamenti 1.8 (e l'analogo 1.9), 1.21, 1.37 (e gli analoghi 1.38, 1.39, 1.40, 1.41 e 1.42), 1.67 (e gliidentici 1.68 e 1.69), 1.70 (e l'identico 1.71), 1.73 (e gli analoghi 1.74, 1.75 e 1.76), 1.104, 1.124,1.147 (e gli analoghi 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152), 1.286, 1.288, 1.289 (e l'analogo 1.303),1.313, 1.325, 3.0.2 e 3.0.3. Occorre infine valutare le proposte 1.49, 1.51 (e l'identico 1.52), 1.54, (el'identico 1.55), 1.56 (e gli identici 1.57, 1.63 e 1.64), 1.60 (e l'identico 1.61) e 1.62. Non vi sonoosservazioni sui restanti emendamenti. Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione la relazione tecnica dipassaggio concernente il provvedimento in esame. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2287-bis, 459 e 1116-A) Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordinodella materia(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio) Il relatore LAI (PD) illustra il provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sultesto non vi sono osservazioni, posto che sono state recepite le condizioni poste dalla Commissionebilancio.Relativamente agli emendamenti, per quanto riguarda quelli ripresentati dinanzi all'Assemblea, segnalache non vi sono osservazioni da formulare, posto che - trattandosi di disegno di legge collegato - laCommissione si è già espressa in senso di nulla osta.In relazione agli emendamenti di nuova presentazione, occorre acquisire una relazione tecnica per lavalutazione delle proposte 1.201, 1.202, 1.203, 2.211, 4.200, 5.200, 5.201, 5.0.200 e 5.0.201.Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.213, 2.215 e 4.202. Occorre altresì valutare le proposte1.204, 1.221, 2.200 (in relazione ai punti 4 e 8), 2.204, 2.205, 2.217, 2.218, 4.201 e 4.0.200. Non visono osservazioni sui restanti emendamenti. Il rappresentante del GOVERNO si riserva di intervenire in una successiva seduta. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento,approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legged'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; EugeniaMaria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri;Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; BeatriceBrignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

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1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 791(ant.) del 02/08/2017

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio) Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto dicompetenza, che occorre acquisire conferma che la definizione ampliata di "tempo di cura" di cuiall'articolo 1, comma 8, non abbia conseguenze in termini di organizzazione delle strutture sanitarie odi oneri per il personale. Occorre altresì conferma che le modalità di consegna e conservazione delleDisposizioni anticipate di trattamento (DAT), enunciate in modo generale dall'articolo 4, comma 6,non comportino oneri per le strutture riceventi in quanto possano essere svolte con le dotazioni giàesistenti a legislazione vigente. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica di passaggio positivamenteverificata dalla Ragioneria generale dello Stato sul provvedimento, anticipando che questa fornisce lerisposte alle osservazioni formulate dal relatore. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il vice ministro MORANDO, ricordando che il Governo ha presentato uno schema di decretoministeriale (Atto del Governo n. 428) recante individuazione degli indicatori di benessere equo esostenibile (BES), emanato in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 163 del 2016, fapresente che ancorché il termine per l'espressione del parere scada il prossimo 3 agosto, non èintenzione del Governo emanare definitivamente il provvedimento nel corso del mese di agosto.Pertanto, qualora la Commissione intendesse esprimere il proprio parere sullo schema di decreto allaripresa dei lavori parlamentari, il Governo avrebbe interesse ad acquisire anche il parere dellaCommissione bilancio del Senato. Il presidente TONINI, alla luce di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone diorganizzare i lavori della Commissione in modo tale da prevedere, alla ripresa dei lavori dopo la pausaestiva, di esprimere il parere su tale atto. La Commissione conviene.

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1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 791(ant.) del 02/08/2017

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Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, giàconvocata per le ore 15, non avrà luogo. La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 9.

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1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 791(ant.) del 02/08/2017

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1.4.2.3. 7^ Commissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali)

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1.4.2.3. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beniculturali)

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1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

346 (pom.) del 28/03/2017collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)MARTEDÌ 28 MARZO 2017

346ª Seduta

Presidenza del PresidenteMARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro. La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recantedisposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio) Riferisce il relatore GOTOR (Art.1-MDP), rilevando che tra gli aspetti di competenza vi sonoanzitutto le finalità di riqualificazione socio-culturale delle aree interessate (articolo 2, comma 1--bis),connesse al concetto di sicurezza urbana (articolo 4, comma 1). A tale ultimo riferimento, segnala chela sicurezza urbana viene definita quale bene pubblico afferente "alla vivibilità e al decoro delle città"(articolo 4), da perseguire mediante interventi, fra l'altro, di promozione della cultura del rispetto dellalegalità.Dà indi conto dell'articolo 5, secondo cui i sindaci e i prefetti possono sottoscrivere appositi patti perl'attuazione della sicurezza urbana, volti a realizzare diversi obiettivi tra cui la promozione del rispettodel decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazionicompetenti, per coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane da sottoporre a particolaretutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3. Dette aree sono quelle su cui insistono plessi scolastici e sediuniversitarie, nonché musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi

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1.4.2.3.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beniculturali) - Seduta n. 346 (pom.) del 28/03/2017

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della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico. Fapresente al riguardo che l'espressione introdotta nel corso dell'esame in prima lettura parrebbe ampliareil novero delle aree urbane includendo, da un lato, quelle esplicitamente richiamate senza chenecessariamente si debbano contraddistinguere per la presenza di flussi turistici e, dall'altro, qualsiasiluogo (anche non di rilievo culturale o di altro tipo) interessato dai flussi turistici.Si sofferma poi sull?articolo 8, recante alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali, in relazione al potere del sindaco di adottare ordinanze in materia di sicurezza, dinatura contingibile o non contingibile, con particolare riferimento agli orari di vendita e disomministrazione di bevande alcoliche. Un primo gruppo di disposizioni - prosegue il relatore -interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale. Inparticolare, si prevede che il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem qualora vi sia urgentenecessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio,dell?ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, conriferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Precisa altresì che siriconosce esplicitamente in capo al sindaco il potere di adottare ordinanze di ordinariaamministrazione per disporre - per un periodo non superiore a trenta giorni - limitazioni in materia diorari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.Anche a seguito di alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, il ricorso a tale strumento èfinalizzato ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità, del riposo deiresidenti e dell?ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate daafflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.Sottolinea quindi che l'articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativapecuniaria da 100 a 300 euro e di un ordine di allontanamento nei confronti di chiunque, in violazionedei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, impedisca l?accessibilità e fruizionedi infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale,urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. Dette misure si applicano anche alle aree urbanedove si trovano musei, ad aree monumentali e archeologiche o ad altri luoghi di cultura interessati daconsistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico. Precisa inoltre che i regolamenti di poliziaurbana potranno prevedere l?applicazione delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate daconsistenti flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito nonchè nelle aree urbane in cuiinsistono scuole, plessi scolastici e siti universitari.In ultima analisi, illustra l?articolo 13, recante ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza delquestore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti alpubblico, nonché in strutture scolastiche e universitarie. In merito, fa presente che il questore potràdisporre per motivi di sicurezza - nei confronti di soggetti condannati definitivamente o con sentenzaconfermata in appello nell?ultimo triennio per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti disostanze stupefacenti o psicotrope - il divieto di accesso nei locali pubblici (o aperti al pubblico), nellescuole, nei plessi scolastici, nelle sede universitarie o nei pubblici esercizi in cui sono stati commessigli illeciti. Tale divieto - di durata tra uno e cinque anni - può riguardare anche lo stazionamento nelleimmediate vicinanze degli stessi locali e deve essere comunque disposto individuando modalitàapplicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario del divieto. Il seguito dell'esame è rinviato.

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recantenuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

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approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio) Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), sottolineando che il disegno di legge in titolo recanuovi interventi per le popolazioni colpite dai sismi del 2016 e 2017, e si pone in continuità con idecreti-legge n. 189 del 2016 (Atto Senato n. 2567) e n. 205 del 2016 (Atto Senato n. 2597).Tra le norme di competenza segnala anzitutto l'articolo 1, comma 2-sexies, secondo cui, al fine diassicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ovvero le diocesi,situate nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere -contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene - all'effettuazione diulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo lemodalità stabilite nelle ordinanze commissariali. Qualora, per le stesse finalità di messa in sicurezza eriapertura al pubblico, sia possibile effettuare interventi di natura definitiva economicamente piùconvenienti, i medesimi soggetti possono provvedervi previa autorizzazione da parte del Ministero peri beni e le attività culturali ed il turismo. Ricorda poi che l'elenco delle chiese classificate inagibilisecondo la direttiva del 23 aprile 2015, sulle quali saranno autorizzati gli interventi, sarà individuatocon ordinanza commissariale, tenuto conto delle azioni ritenute prioritarie nell'ambito dellaprogrammazione di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016.Rammenta peraltro che per la programmazione e ricostruzione dei beni culturali e opere pubbliche -fra i quali sono esplicitamente ricompresi immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmentericonosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico, e chiese - si promuove un Protocollodi intesa tra il Commissario straordinario, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo edil rappresentante delle diocesi coinvolte, proprietarie dei beni ecclesiastici, al fine di concordarepriorità, modalità e termini per il recupero dei beni danneggiati.Evidenzia altresì che l'articolo 3, comma 1-bis, detta disposizioni specifiche per l'erogazione dellerisorse destinate, fra l'altro, agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale già disciplinatidall'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012.Un'altra norma di interesse - prosegue la relatrice - è l'articolo 5, secondo cui, in deroga alledisposizioni vigenti, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016-2017 è valido sulla base delle attivitàdidattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni e se la frequenzaè stata inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Puntualizza comunque che taliprevisioni si applicano anche nei comuni delle medesime regioni non ricompresi negli allegati sopraindicati, nei quali, tuttavia, risultino edifici scolastici distrutti o danneggiati o siano state emanateordinanze di chiusura a seguito degli eventi sismici. Inoltre, si autorizza il Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanare un'ordinanza finalizzata a disciplinare, anchein deroga alle vigenti disposizioni normative, l'effettuazione delle rilevazioni annuali degliapprendimenti, degli scrutini e degli esami relativi all'anno scolastico 2016-2017.Rende peraltro noto che, con circolare ministeriale del 9 marzo 2017, relativa alla formazione dellecommissioni per l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondogrado dell'anno scolastico 2016-2017, è stata anticipata la previsione che le commissioni d'esame dellescuole, relative ai territori colpiti dagli eventi sismici, saranno composte solo da membri interni, innumero non superiore a sei, ferma restando la nomina del presidente esterno.Dopo aver sottolineato che le disposizioni in questione seguono alle misure precedentementeintrodotte con il decreto-legge n. 189 del 2016, nonché con circolari ministeriali, segnala che, percontrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco della città di Teramo, è assegnato all'Aziendaper il diritto allo studio della medesima città un contributo di 3 milioni di euro per il 2017 finalizzato arealizzare la nuova residenza studentesca.Infine, con riferimento agli immobili, si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il

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ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'annoscolastico 2017-2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani siricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.Nel descrivere le innovazioni introdotte dall'articolo 6 in ordine alle funzioni della Conferenzapermanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubblichee dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissariostraordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture edei trasporti, pone l'accento sull'articolo 7, comma 2, lettera b-bis), in ordine al trattamento e trasportodei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. Detta disposizione stabilisce che, ai fini dellaricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valoreanche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozionedelle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione dellecomponenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.Invita indi a prestare attenzione anche all'articolo 18, comma 2, che prevede il potenziamento delpersonale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. In particolare,riferisce che i commi 2 e 3 recano disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale per learee colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prevedendo l'incremento, fino a ulteriori venti unità, dellasegreteria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite un milione di euro annui per il quinquennio2017-2021; oltre a ciò si autorizza l'ufficio del Soprintendente speciale ad operare (comma 3), per leattività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale,attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione diinterventi in conto capitale.Illustra successivamente l'articolo 20-bis, che destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degliedifici pubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2),nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cuiall'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), comeaccertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dopo aver rilevato chealmeno il 20 per cento di tali risorse deve essere destinato alle quattro regioni interessate dagli eventisismici del 2016 e del 2017, osserva che si tratta di fondi non utilizzati alla data di entrata in vigoredella legge n. 107 del 2015 in relazione a ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edificiscolastici, individuati nell'ambito della programmazione triennale nazionale degli interventi di ediliziascolastica, ovvero necessari a seguito di indagini diagnostiche o sulla base dei dati risultantidall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Specifica comunque che, entro il 31 agosto 2018, ogni immobileadibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 deldecreto-legge n. 189 del 2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.Avviandosi alla conclusione, rende noto che l'articolo 21-ter destina le risorse della quota dell'otto permille dell'IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite allaconservazione dei beni culturali, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali conriferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far datadal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Tale assegnazione èdisposta in deroga ai criteri di ripartizione delle risorse dell'otto per mille IRPEF di competenza stataleconcernenti la conservazione dei beni culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10marzo 1998, n. 76. Il seguito dell'esame è rinviato.

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(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio) Riferisce alla Commissione la relatrice IDEM (PD), sottolineando che il disegno di legge n. 2670,già approvato dalla Camera dei deputati e composto da 11 articoli, reca disposizioni per l'istituzione diferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, situate in aree diparticolare pregio naturalistico o archeologico.Per quanto riguarda i profili di interesse, dà conto anzitutto dell'articolo 1 che menziona, tra l'altro, lafinalità di salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale,paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.L'articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative all'individuazione delle tratte ferroviarie da destinaread uso turistico, demandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e delturismo e dell'economia e delle finanze, l'individuazione e la classificazione di tratte dismesse osospese aventi particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico. Si prevede altresì che i tracciatiferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad usoturistico e relative pertinenze possano essere utilizzati e valorizzati per le finalità della legge, fermorestando il rispetto del Codice dei beni culturali. Fa presente peraltro che il testo invita a prestareparticolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che adesempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.Riferisce poi che, in deroga alla disciplina generale, con decreto interministeriale sono classificatecome tratte ferroviarie ad uso turistico, a condizione che siano comunque assicurati i requisiti dicopertura finanziaria, alcune tratte specifiche, puntualmente elencate.Evidenzia altresì che si prevede la registrazione dei rotabili storici e turistici, individuandone lecaratteristiche e stabilendo l'istituzione, nell'ambito del Registro immatricolazioni nazionale, di unasezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene a cura dell'Agenzia nazionale per lasicurezza ferroviaria, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione Ferrovie delloStato Italiane, della Federazione italiana delle ferrovie turistiche e museali (FIFTM) e di altreassociazioni di categoria.Per quanto concerne l'articolo 4 sulla gestione dell'infrastruttura, fa presente che le tratte ferroviarie aduso turistico, le stazioni, le relative opere d'arte e pertinenze restano nella disponibilità dei soggettiproprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione,della funzionalità e della sicurezza infrastrutturale. Tali tratte sono classificate, ai fini dellamanutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.L'articolo 5 stabilisce poi che per l'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attivitàcommerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni, le Amministrazioni competenti, ovvero il Dicastero delleinfrastrutture e le regioni interessate a seconda di chi sia il gestore dell'infrastruttura ferroviaria,procedano alla previa pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un appositoavviso per la ricerca di soggetti gestori o per comunicare il ricevimento di una candidatura, indicandosinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso tale periodo di pubblicazione dell'avviso,l'Amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguentecontratto, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbianomanifestato interesse e fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del Codice degli appalti sui motivi diesclusione. La relatrice dà indi conto della procedura prevista per la trasmissione e la valutazione delledomande, ferma restando l'acquisizione del parere vincolante del Ministero dei beni e delle attività

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culturali e del turismo.Passa quindi ad illustrare l'articolo 8, relativo alla possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delleconnesse attività commerciali di avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazionedi associazioni e organizzazioni di volontariato con specifica esperienza e competenza nei settoriferroviario, turistico, culturale e ambientale. Tali convenzioni possono anche prevedere lapartecipazione delle citate associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati sia dalleimprese che curano le iniziative turistiche che dalle imprese ferroviarie.In conclusione, rileva che in base all'articolo 9, i gestori dei servizi di trasporto e delle relative attivitàcommerciali assicurano l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative correlate ai servizi con leattività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati. Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio) Riferisce la relatrice PUGLISI (PD), precisando che la Commissione ha richiesto alla Presidenzadel Senato di poter rendere osservazioni alla 8a Commissione sullo schema di decreto legislativo inesame, recante disposizioni correttive e integrative del Codice degli appalti.Per quanto riguarda le norme di competenza, si sofferma preliminarmente sull?articolo 12, comma 1,che modifica l?articolo 25 del Codice, al fine di intervenire sull?articolazione delle fasi della proceduradi verifica preventiva dell'interesse archeologico, di prevedere l?emanazione di linee guida finalizzatead assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla medesima procedura e di specificare gli interventiprevisti per l?adozione di procedimenti di semplificazione e accelerazione, ampliandone le ipotesi diapplicazione.In dettaglio, precisa che in base alla lettera a), che modifica il comma 8 dell?articolo 25 del Codice, sisopprime il riferimento all?articolazione in due fasi della procedura di verifica preventiva dell'interessearcheologico, che è contenuto nella normativa vigente, in quanto - secondo la relazione illustrativa -non si tratta di "due fasi" ma di due livelli di approfondimento, fermo restando che l'esecuzione deimomenti successivi dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamentesignificativi all'esito della fase precedente.Rileva poi che la lettera b), sostitutiva del comma 13 dell?articolo 25 del Codice, prevedel?emanazione - entro il 31 dicembre 2017 - di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, per l?adozione di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza,efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell?interesse archeologico, di cui almedesimo articolo 25 del Codice. Il nuovo comma 13, ribadendo quanto già previsto dall'attualenormativa, prevede altresì che con il medesimo atto siano individuati i procedimenti semplificati, contermini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell?interessepubblico sotteso alla realizzazione dell?opera. Sottolinea altresì che la lettera c), sostitutiva del comma 15 dell?articolo 25 del Codice, consente allestazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, di opere di rilevante impatto per ilterritorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull'economia osull'occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, di ricorrere alla procedura

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IN SEDE REFERENTE

del regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimentiamministrativi, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di verifica preventivadell?interesse archeologico o quando non siano rispettati i termini fissati nell?accordo tra ilSoprintendente e la stazione appaltante. Fa notare dunque che rispetto alla norma vigente, che prevedeil ricorso al predetto regolamento solo in caso di ritenuta durata eccessiva del procedimento, si ampliala facoltà delle stazioni appaltanti di ricorrere a modalità acceleratorie della procedura.Passa quindi ad esaminare l'articolo 83, modificativo del comma 4 dell'articolo 147 del Codice, chedisciplina i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali, ivi compresigli scavi archeologici. In particolare, la modifica recata al comma 4 stabilisce che i lavori previsti alcomma 3 dell?articolo 147 e quelli relativi a lavori di scavo archeologico, anche subacqueo e a lavorirelativi al verde storico del Codice dei beni culturali e del paesaggio siano "di regola" appaltati sullabase del progetto esecutivo, introducendo la possibilità di derogare all?obbligo previsto.Avviandosi alla conclusione, fa presente che secondo l'articolo 84 - recante un periodo aggiuntivo alcomma 6 dell'articolo 148 del Codice dei contratti pubblici - per gli appalti di lavori nel settore deibeni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro può essere utilizzato il criterio del minorprezzo in deroga al disposto di cui all?articolo 95, comma 4. Quest'ultima norma, consente, infatti,l'aggiudicazione degli appalti secondo il criterio del minor prezzo nei seguenti casi: per i lavori diimporto pari o inferiore a un milione di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità ègarantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; per i servizi ele forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; per i servizie le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività,fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Il seguito dell'esame è rinviato.

(2304) Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte diPublio Ovidio Nasone (2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione dellaricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo, nel corso della quale - ricordail PRESIDENTE - sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 3.200 e 4.100 (pubblicati inallegato al resoconto di quella seduta), riferiti all'ulteriore testo unificato adottato dalla Commissione(pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 12 ottobre 2016). Si passa all'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 3.200, pubblicati in allegato. La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) dà per illustrati i subemendamenti a sua firma.

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La senatrice BLUNDO (M5S) dà conto del subemendamento 3.200/3, giudicando inopportuna lapresenza di parlamentari nazionali nel Comitato promotore. Sottolinea inoltre la stretta connessione trai subemendamenti 3.200/7 e 3.200/10 in merito al ruolo delle Commissioni parlamentari. Dopo essersisoffermata sul subemendamento 3.200/8, mette in risalto l'esigenza di garantire trasparenza epubblicità, sottesa al subemendamento 3.200/11. In ultima analisi, fa presente che attraverso ilsubemendamento 3.200/16 si intende sopprimere il comma 7. Il PRESIDENTE fa presente che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberatodall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 21 marzo. Il PRESIDENTE comunica che, durante la riunione per la programmazione dei lavori dell'Ufficio diPresidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana, si è convenuto di fissare agiovedì 30 marzo, alle ore 14, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno dilegge n. 2287-bis (assunto quale testo base). Prende atto la Commissione. La senatrice PUGLISI (PD) chiede di posticipare tale termine a mercoledì 5 aprile. Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e si riserva di sottoporre la questione alla relatrice. Comunica poi che oggi l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha auditoi rappresentanti dell'Associazione nazionale artisti della lirica (Assolirica) e del Coordinamento libereassociazioni professionali (Colap), i quali hanno consegnato documentazioni che - unitamente aeventuali integrazioni - saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web dellaCommissione. Prende atto la Commissione. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato. La seduta termina alle ore 16,10.

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SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 3.200 DEI RELATORI RIFERITOALL'ULTERIORE TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNIDI LEGGE

N. 2304, 2355Art. 3

3.200/1PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.» comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dalPresidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato» con le seguenti: «da un membro eletto amaggioranza dei suoi componenti».3.200/2PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dadue parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presidente della Camera diappartenenza».3.200/3MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRAAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «da due parlamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo,» fino a: «appartenenza».3.200/4PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dalPresidente della Destinazione turistica di Sulmona ? DMC Cuore dell'Appennino».3.200/5PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «trepersonalità di chiara fama» sino alla fine del comma con le seguenti: «una personalità nominata entrodue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale,verificato attraverso una valutazione per titoli ed esperienze maturate, che abbia svolto per un arco ditempo non inferiore a dieci anni attività di studio e ricerca nel settore degli studi ovidiani e duecomponenti selezionati dal Comitato promotore tra i membri del Comitato scientifico dell'associazione«Amici del Certamen Ovidianum Sulmonense».3.200/6PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «trepersonalità di chiara fama» con le seguenti: «due personalità di chiara fama». Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «tre esperti» con le seguenti: «due esperti».3.200/7MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», comma 1, dopo la parola: «nominati» aggiungere leseguenti: «, su proposta delle Commissioni parlamentari competenti,».3.200/8MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3.», comma 1, sostituire le parole: «due mesi» con leseguenti: «sessanta giorni».3.200/9PETRAGLIA, BOCCHINO

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All'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Ledecisioni del Comitato promotore sono assunte a maggioranza qualificata».3.200/10MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «LeCamere, attraverso le Commissioni parlamentari competenti, sono chiamate a verificare lacorrispondenza degli interventi alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1 e, in caso negativo, asegnalare eventuali criticità e inadempienze presso gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione,dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».3.200/11BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRAAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «IlComitato promotore delle celebrazioni ovidiane, a garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità,provvede altresì, entro il 31 dicembre 2019, a pubblicare sul proprio sito web istituzionale la relazioneconclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati».3.200/12PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente: ''4. Gli indirizzigenerali per le iniziative di cui all'articolo 2 sono formulati da un Comitato scientifico i cui membrisono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del piùalto livello di competenza culturale e professionale verificato attraverso una valutazione per titoli edesperienze maturate. I membri del Comitato scientifico non possono contestualmente appartenere alComitato promotore di cui al comma 1''.3.200/13PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», sostituire il comma 4 con il seguente: ''4. Il Comitatopromotore di cui al comma 1 si avvale di un organo consultivo e propositivo, il Comitato scientifico,che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. I componenti del Comitatoscientifico sono individuati dal Comitato promotore tra personalità di chiara fama della cultura edell'arte letteraria italiana e latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, i quali non possono essereanche membri del Comitato promotore''.3.200/14PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «letteraria» aggiungere le seguenti: «scelte sulla base del più alto livello di competenza culturale».3.200/15PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 6, sopprimere il secondo periodo.3.200/16BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHIAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», sopprimere il comma 7.3.200/17PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 7, sostituire le parole: «di giovani studiosi, di etàinferiore ad anni venticinque,» con le seguenti: «composto da studenti delle università statali e dellescuole secondarie pubbliche, studiosi».3.200/18PETRAGLIA, BOCCHINOAll'emendamento 3.200, capoverso «Art. 3», comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «Talibuoni studio sono concessi tramite procedure pubbliche di comparazione dei titoli e delle esperienze

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maturate, differenziate sulla base dell'iscrizione dei componenti agli studi universitari o alle scuolesecondarie di secondo grado.».

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1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

347 (pom.) del 29/03/2017collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017

347ª Seduta

Presidenza del PresidenteMARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia. La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02641 del senatoreBocchino sui compiti del personale docente durante le visite scolastiche, sottolineando, in viapreliminare, che alla questione della sicurezza nel trasporto professionale su strada, in particolare inoccasione di viaggi e gite d?istruzione delle scuole, la Polizia stradale dedica la massima attenzione.Afferma infatti che il verificarsi di alcuni gravi incidenti in Italia e all?estero, l?età dei trasportati e latendenza alla concentrazione delle gite in specifici periodi dell?anno, hanno reso sempre più necessarial?esigenza di adottare tutte le misure idonee a scongiurare fattori di rischio.Riferisce quindi che è stato stipulato il 5 gennaio 2015 il Protocollo d?intesa tra il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministerodell?interno, che, tra le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere quantopiù sicuro possibile il trasporto scolastico. Precisa in particolare che il servizio di Polizia stradale hafornito una serie di informazioni utili per l?organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gited?istruzione, riassunte in un apposito Vademecum, con cui vengono date indicazioni di supporto allescuole circa le modalità di selezione delle imprese di trasporto, la regolarità dei documenti dapresentare, l?idoneità del conducente e le condizioni generali dei veicoli. Rende peraltro noto che il

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Dicastero ha diramato le descritte indicazioni alle scuole con nota della Direzione generale per lostudente n. 674 del 3 febbraio 2016, alla quale è stato allegato lo specifico Vademecum.Precisa poi che quest'ultimo documento è volto a facilitare l?attività delle scuole, non riveste alcuncarattere prescrittivo ma è uno strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, le quali, ai sensi delregolamento sull?autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hannopiena autonomia organizzativa, anche in questo settore, e disciplinano nel dettaglio ciascuna uscitasecondo le modalità deliberate dai rispettivi organi collegiali. Sottolinea pertanto che il Vademecumnon attribuisce nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola oltre quelli previsti dal codicecivile e dal contratto collettivo nazionale di lavoro, ma ribadisce e riepiloga gli obblighi a cui sonotenuti i conducenti degli automezzi, nonché le certificazioni e le attestazioni di cui gli automezzidevono essere obbligatoriamente forniti. Rimarca perciò che ai soli conducenti vanno addebitati icomportamenti forieri di rischio eventualmente posti in essere, così come sono esclusivamente lesocietà di trasporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei loro dipendenti ele condizioni del veicolo.In linea con quanto descritto, comunica che, di recente, è stata rinnovata la collaborazione tra ilMinistero e la Polizia di Stato in vista dei viaggi di istruzione. In particolare, è stata adottata iniziativacongiunta denominata "Gite scolastiche in sicurezza", che mette a disposizione delle istituzioniscolastiche la competenza e il supporto della Polizia stradale. Fa notare comunque che la richiesta diintervento della Polizia stradale non è obbligatoria, ma è da intendersi quale servizio a disposizionedelle scuole. Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia stradale i loro viaggi oprogrammare controlli lungo l?itinerario, che saranno effettuati a campione, inviando richiesta scrittatramite modulo preposto. Inoltre, le scuole potranno richiedere, prima della partenza, l?intervento dellasezione di Polizia stradale della provincia di appartenenza per un controllo del mezzo di trasporto e perla verifica dell?idoneità del veicolo e del conducente.Rammenta inoltre che il Ministero e la Polizia di Stato hanno diramato informazioni utili alleistituzioni scolastiche per l?organizzazione in sicurezza delle gite, con indicazioni basilari sulla sceltae la regolarità delle imprese di trasporto, sull?idoneità del conducente e sulle condizioni generali deiveicoli, al fine di garantire un sereno svolgimento dei viaggi d?istruzione.In conclusione, evidenzia che da un anno il Dicastero ha creato anche un sito ad hoc al qualecollaborano tutti i diversi soggetti istituzionali, inserendo on line progetti di educazione stradale liberie gratuiti per tutti gli utenti. Riferisce in proposito che ad oggi sono registrate 1.100 scuole e 13.500sono gli utenti che lo utilizzano regolarmente. Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) fa notare che la risposta giunge ad un anno dai fatti chehanno motivato la presentazione dell'interrogazione. Ricorda infatti che nel 2016 il Ministero haemanato la suddetta nota n. 674 sulle gite scolastiche, in ordine alla quale vi sono state numerosereazioni negative negli organi di stampa. Pur riconoscendo il merito di aver reso disponibile il predettoVademecum, ritiene che il Dicastero si sia spinto oltre in maniera avventata, caricando i docenti diulteriori responsabilità. Stigmatizza pertanto che lo Stato abbia abdicato alla sua funzione, imponendoagli insegnanti compiti di sicurezza statale non di loro spettanza. Lamenta altresì che, nonostante alcuni chiarimenti resi, il provvedimento in questione non siastato ritirato, benché si presti ad interpretazioni distorte.Nel dichiararsi insoddisfatto della risposta, fa presente che i viaggi di istruzione già rappresentanomomenti di per sé delicati e dunque ai docenti non può essere attribuita la verifica circa la conduzione,la sicurezza e la meccanica dei veicoli. Pur congratulandosi con le amministrazioni interessate per leiniziative di promozione della cultura della sicurezza, ribadisce il proprio giudizio critico sui contenutidella predetta nota, che rappresenta a suo avviso un vulnus giuridico. Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde poi all'interrogazione n. 3-03525 della senatrice

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IN SEDE CONSULTIVA

Montevecchi sul bando "Start Up 2013" rivolto a micro, piccole e medie imprese delle "RegioniConvergenza", ricordando preliminarmente che attraverso l?emanazione del suddetto bando, ilMinistero, in coerenza con quanto previsto dagli obiettivi di Horizon 2020, ha inteso finanziareprogetti di ricerca in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologieinnovative per lo sviluppo duraturo e sostenibile dei territori dell?Obiettivo Convergenza, rendendolimaggiormente competitivi e attrattivi. Afferma pertanto che tale finalità è stata raggiunta attraverso ilfinanziamento di 38 progetti presentati da "soggetti Start Up" che, a dicembre 2016, risultano avercompletato tutte le attività di progetto, beneficiando delle risorse pubbliche messe a disposizione dalPiano di azione e coesione (PAC).In proposito, puntualizza che, pur nella complessità delle procedure operative inerenti all?iniziativa, ilMinistero ha già attivato misure specifiche volte a non vanificare la portata dell?operazione,particolarmente significativa, garantendo lo sviluppo e la crescita delle imprese vincitrici del bando.Rende noto in particolare che è stato disposto, nel corso del corrente anno, il rafforzamento dell?Unitàdi controllo di primo livello (UniCo) mediante un suo incremento, considerato che è passata da unacomposizione di 7 esperti impegnati sui controlli agli attuali 38. Ciò ha consentito a suo giudizio unaindiscussa accelerazione delle procedure di controllo.Evidenzia inoltre che, in concomitanza con la presentazione degli ultimi rendiconti da parte delleimprese, sono già state avviate le procedure per le relative erogazioni, anche in deroga rispetto aquanto previsto nei contratti originari. Informa pertanto che allo stato attuale, a fronte dell?avvenutocontrollo del 60 per cento dei rendiconti finali presentati dai soggetti beneficiari, il Ministero ha giàprovveduto all?erogazione del 50 per cento dei contributi potenzialmente spettanti.Ritiene infine prevedibile che, proprio grazie al predetto rafforzamento della citata Unità UniCo, ilDicastero potrà provvedere al completamento di tutte le erogazioni, per tutti i progetti finanziati, entroil primo semestre del corrente anno. La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, ritenendo quanto menoazzardato affermare che le imprese abbiano beneficiato delle risorse pubbliche, tenuto conto che hannodovuto anticipare le spese, trovandosi in difficoltà finanziarie per le inadempienze del Ministero.Domanda altresì chiarimenti sulle misure specifiche citate dal Sottosegretario, affermando che allostato attuale non risultano intraprese iniziative tanto che sono stati minacciati ricorsi.Con riferimento al rafforzamento dell'Unità di controllo, chiede quali siano i motivi per non averprevisto dall'inizio un contingente più elevato, considerati gli obblighi posti in capo al Dicastero. Siaspettava pertanto indicazioni più concrete e sollecita quindi l'Amministrazione a rispettare gliimpegni proclamati. Preannuncia pertanto la presentazione di nuovi atti di sindacato ispettivo finchènon sarà sanata la situazione. Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recantenuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,approvato dalla Camera dei deputati

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(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il presidente MARCUCCI (PD), in qualità di relatore, illustra uno schema di parere favorevole,pubblicato in allegato. Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parerefavorevole del relatore.

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recantedisposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, ilPRESIDENTE dichiara conclusa talefase procedurale. Il relatore GOTOR (Art.1-MDP) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione,pubblicato in allegato. La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara il voto di astensione del suo Gruppo, ritenendoche il provvedimento sia migliorabile. Nel ricordare che alcune norme sono già previstenell'ordinamento, lamenta l'assenza di controlli e la mancata applicazione delle sanzioni, rilevandocriticamente come in alcuni casi le ordinanze dei sindaci, anziché perseguire gli obiettivi prefissati,finiscano per avere un impatto negativo sulla libera concorrenza. Auspica pertanto che le misure previste dal testo trovino adeguata attuazione a livello locale,altrimenti a suo avviso non si avrà alcun effetto benefico. Sottolinea peraltro l'esigenza di puntaresull'aspetto educativo e culturale nelle scuole, rispetto al quale occorre un idoneo investimento. Evidenzia inoltre l'importanza delle iniziative di integrazione culturale, anche nell'ottica diattenuare la tensione sociale, le quali purtroppo vengono finanziate solo quando sono realizzate daassociazioni affini alle forze di governo delle realtà locali. Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene che molti dei fenomeni da contrastare siano motivatida condizioni disagiate o da situazioni di particolare necessità di coloro i quali si rendono responsabilidi comportamenti contrari al decoro.Lamenta pertanto che i tentativi di soluzione di tali problemi siano esperiti solo medianteprovvedimenti amministrativi anziché attraverso una verifica delle ragioni di tali condotte. Paventadunque il rischio di introdurre ulteriori norme suscettibili di dar vita a provvedimenti a suo avvisodiscriminatori e arbitrari, mentre sarebbe stato a suo giudizio preferibile affrontare a monte le causedel disagio sociale. Dichiara in conclusione il voto contrario del suo Gruppo.

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Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parerefavorevole con un'osservazione del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, ilPRESIDENTE dichiara conclusa talefase procedurale. La relatrice PUGLISI (PD) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato inallegato. La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ritiene impossibile esprimere un orientamento favorevole sulprovvedimento in titolo, in quanto si corre il rischio di attribuire un eccessivo potere e un'ampiadiscrezionalità alle stazioni appaltanti nella verifica dell'interesse archeologico. Lamenta peraltro chela giustificazione sottesa alle predette innovazioni faccia leva sull'esigenza di promuovere lo sviluppoeconomico e le possibilità di lavoro. Rileva dunque criticamente come, ancora una volta, il patrimonioculturale sia messo in pericolo da motivazioni di carattere economico, in violazione dell'articolo 9della Costituzione.Quanto alle modifiche previste dall'articolo 83, si esprime in senso negativo sulla possibilità diderogare agli obblighi previsti attualmente, in quanto nei progetti esecutivi emerge realmente lafattibilità dei lavori. Si dichiara altresì contraria alla reintroduzione del massimo ribasso per i lavori nelsettore dei beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro, ritenendo tale previsione un passoindietro.Dichiara dunque il voto contrario del suo Gruppo. Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene che si sia persa l'occasione per svolgere una riflessionesulle possibili modifiche al Codice degli appalti in ordine alle forniture ad università ed enti di ricerca.Si sofferma dunque su alcuni argomenti che avrebbero richiesto una modifica per valorizzare laspecificità del settore della ricerca, tra cui ad esempio la composizione delle commissioni giudicatriciper i contratti di affidamento di lavori ad elevato contenuto tecnologico o di innovazione.Dopo aver segnalato la possibilità di ricorrere più facilmente a trattative con fornitori unici in caso diaffidamento diretto per beni ad elevata tecnologia degli enti di ricerca, reputa necessaria una maggioresemplificazione, nella prospettiva di riconoscere la peculiarità di tale comparto anche per quantoconcerne le procedure previste dal Codice degli appalti.Dichiara perciò il voto contrario del suo Gruppo. Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni

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favorevoli della relatrice.

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di naturapsicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitatenelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega alGoverno in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati in un testorisultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco edaltri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo edaltri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri;Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri(Parere alla 11a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° marzo. Il relatore TOCCI (PD) illustra uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato. Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) si compiace per il parere del relatore, che ha il meritodi dare un segnale molto forte nei confronti di un disegno di legge a suo avviso liberticida. Ritieneinfatti che le misure previste nel testo minaccino la libertà di insegnamento soprattutto per quantoconcerne il monitoraggio continuativo e permanente dell'attività dei docenti. Dichiara quindi il votofavorevole del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore. Il senatore LIUZZI (CoR) concorda con i contenuti dello schema di parere, ritenendo che nel disegnodi legge in esame si delinei di fatto una certa sfiducia nei confronti del rapporto tra le famiglie e lascuola. Benché animata da buone intenzioni, afferma infatti che la video sorveglianza rappresentaqualcosa di anacronistico. Invita pertanto tutta la Commissione a cogliere tale momento pergiustificare al Paese la posizione assunta in questa sede, evitando la demagogia, e dichiara il votofavorevole del suo Gruppo sullo schema di parere. La senatrice SERRA (M5S) ringrazia il relatore per la sintesi compiuta, reputando contraddittorio ildisegno di legge. Afferma del resto che la video sorveglianza rappresenta una questione annosa eproblematica, che non offre risposte alle tante situazioni critiche. Ritiene invece che occorra puntarealla formazione del personale, specialmente per quanto riguarda il segmento della prima infanzia, edichiara il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema di parere. La senatrice PUGLISI (PD) dà atto al relatore di aver adeguatamente motivato il parere contrario,sottolineando come il disegno di legge rischi di prestare il fianco a numerose polemiche. Dopo averrichiamato alcuni fatti di cronaca occorsi, giudica a sua volta preferibile valorizzare gli investimentinella formazione in servizio dei docenti, nei coordinamenti pedagogici e nella piena partecipazionedelle famiglie, specialmente nel settore 0-6 anni. Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) tiene a precisare che l'obiettivo primario debba essere salvaguardareil benessere dei bambini, non potendosi negare che si sono verificati spiacevoli fatti penalmente

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IN SEDE REFERENTE

rilevanti aventi ad oggetto i minori. Tale posizione non implica a suo avviso una condanna generalenei confronti degli operatori degli asili nido, ma comporta il dovere di intervenire, anche per evitareepisodi di bullismo.Non ravvisa dunque alcuna violazione della libertà di insegnamento nelle misure previste dal disegnodi legge, se si verifica un normale andamento scolastico ed educativo. Ritiene pertanto che la difesadei bambini non abbia alcun colore politico e giudica sbagliato manifestare un orientamento contrariosul provvedimento in titolo. Pone invece una questione di sensibilità, dichiarando il voto contrariosullo schema di parere, a difesa dei soggetti più deboli. Il relatore TOCCI (PD) fa notare che la magistratura, a legislazione vigente, può ordinare lavideosorveglianza in caso di gravi segnalazioni provenienti dalla scuola e dalle famiglie. Nega dunqueche vi sia una posizione meramente di principio, ricordando come i fatti di cronaca da più partirichiamati sono emersi proprio grazie a specifiche indagini. La criticità del provvedimento risiedeinvece nella possibilità di prevedere in tutte le situazioni la videosorveglianza, a prescindere da fattipenalmente rilevanti. Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parerecontrario.

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deliberatodall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa (459) Emilia Grazia DE BIASI. - Legge quadro sullo spettacolo dal vivo (1116) Laura BIANCONI. - Legge quadro per lo spettacolo dal vivo(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Il PRESIDENTE comunica di aver preso contatti con la relatrice Di Giorgi in merito alla richiestadi posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287-bis(assunto quale testo base), già fissato a giovedì 30 marzo, alle ore 14. Propone pertanto di posticipare amercoledì 5 aprile, alle ore 18, il predetto termine, tenuto conto delle esigenze manifestate dal GruppoPartito Democratico e dal Governo, impegnato questa settimana nel G7 Cultura. Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

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IN SEDE CONSULTIVA

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione eraccomandazione ) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. La relatrice IDEM (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato inallegato. Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene potenzialmente positivo il disegno di legge intitolo, rilevando che attualmente esistono molte iniziative valide. Dichiara comunque il voto diastensione del suo Gruppo, segnalando alcune criticità che si riserva di affrontare nella sede di merito,anche attraverso l'attività emendativa. Sottolinea infatti che il riuso dei tracciati ferroviari non puòessere compiuto senza nuovi o maggiori oneri, in quanto molte tratte citate nel testo sono in condizionipessime. Afferma perciò che la valorizzazione, anche a fini turistici, delle suddette linee ferroviariepresuppone necessariamente un investimento. Ravvisa peraltro una lacuna nel testo con riferimento alla valorizzazione di quelle lineeferroviarie realizzate ma mai entrate in esercizio, le quali potrebbero ad esempio essere impiegatecome piste ciclabili. Il senatore LIUZZI (CoR) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo precisando tuttavia che,nell'osservazione elaborata alla relatrice, potrebbe essere distinta la posizione dei soggetti promotoridei percorsi formativi da quella dei soggetti attuatori.Riallacciandosi alle considerazioni del senatore Bocchino, invita a prestare particolare attenzione alleopere d'arte, anche di ingegneria, situate nei percorsi dove insistono le suddette tratte. Ritiene perciònecessario segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di salvaguardare il patrimonio culturaleche insiste in tali aree. La senatrice SERRA (M5S) fa notare che alcune linee ferroviarie citate, situate in Sardegna, non sonostate mai elettrificate. La senatrice PUGLISI (PD) rammenta che per la riqualificazione delle linee di trasporto possonoessere impiegati anche i fondi strutturali. Segnala altresì che gli oneri di manutenzione potrebberoessere eventualmente posti a carico dei soggetti gestori, anche in considerazione del fatto che lariqualificazione del patrimonio in stato di abbandono richiede l'intervento di numerosi soggetti. Dopoaver richiamato il principio di sussidiarietà, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo. La relatrice IDEM (PD) ritiene a sua volta che l'obiettivo del provvedimento sia di creare una sinergia

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerate le norme di interesse relative ai beni culturali, tra cui: · l'articolo 1, comma 2-sexies, secondo cui, al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari,possessori o detentori delle chiese, ovvero le diocesi, situate nei comuni di cui all'articolo 1 deldecreto-legge n. 189 del 2016, possono procedere all'effettuazione di ulteriori interventi checonsentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo le modalità stabilite nelleordinanze commissariali;· l'articolo 3, comma 1-bis, chedetta disposizioni specifiche per l'erogazione delle risorse destinate,fra l'altro, agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale già disciplinati dall'articolo 4 deldecreto-legge n. 74 del 2012;· l'articolo 7, comma 2, lettera b-bis), in base al quale, ai fini della ricostruzione degli edifici diinteresse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenentiall'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devonoassicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie,esterne ed interne, di ciascun edificio;· l'articolo 18, commi 2 e 3, che recano disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente specialeper le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 prevedendo l'incremento, fino a ulteriori venti unità,della segreteria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite di un milione di euro annui per ilquinquiennio 2017-2021;· l'articolo 21-ter, che destina le risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestionestatale, relative agli anni dal 2016 al 2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, agli interventidi ricostruzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distruttia seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni

tra tutti i soggetti coinvolti, come peraltro accade ad esempio per la gestione degli impianti sportivi. Sidichiara peraltro disponibile ad accogliere il suggerimento del senatore Liuzzi. Il presidente MARCUCCI (PD) propone di inserire una raccomandazione sui temi esposti. La relatrice IDEM (PD) riformula dunque lo schema di parere. Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parerefavorevole con osservazione e raccomandazione, come riformulato, pubblicato in allegato alresoconto. La seduta termina alle ore 15,55.

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Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; tenuto conto delle norme di interesse relative all'istruzione, tra cui l'articolo 5, in base al quale:· in deroga alle disposizioni vigenti, nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriaindicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'anno scolastico 2016-2017 è validosulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200giorni e se la frequenza è stata inferiore ai tre quarti dell'orario annuale personalizzato;· si autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove necessario, a emanareun'ordinanza finalizzata a disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,l'effettuazione delle rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami relativiall'anno scolastico 2016-2017;· per contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco della città di Teramo, è assegnatoall'Azienda per il diritto allo studio della medesima città un contributo di 3 milioni di euro per il 2017finalizzato a realizzare la nuova residenza studentesca;· si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarieper la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017-2018; esaminato altresì l'articolo 20-bis, che destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edificipubblici scolastici situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonchéalla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cuiall'articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), comeaccertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che tra gli aspetti di competenza vi sono anzitutto le finalità di riqualificazione socio-culturale delle aree interessate, connesse al concetto di sicurezza urbana definito quale bene pubblicoafferente "alla vivibilità e al decoro delle città", da perseguire mediante interventi, fra l'altro, dipromozione della cultura del rispetto della legalità; tenuto conto che, in base all'articolo 5, i sindaci e i prefetti possono sottoscrivere appositi patti perl'attuazione della sicurezza urbana, volti a perseguire diversi obiettivi tra cui la promozione del rispettodel decoro urbano, al fine di coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane da sottoporre aparticolare tutela tra cui quelle su cui insistono plessi scolastici e sedi universitarie, nonché musei, areee parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque

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interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde pubblico; considerato che l?articolo 8 introduce alcune modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamentodegli enti locali stabilendo che:- il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem qualora vi sia urgente necessità diinterventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell?ambiente e delpatrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimentoalle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;- il sindaco possa adottare ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili edurgenti, per disporre - per un periodo non superiore a trenta giorni - limitazioni in materia di orari divendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ondeassicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti edell?ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da afflusso dipersone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi; rilevato che l'articolo 9 prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di un ordine di allontanamentoper coloro i quali violino divieti di stazionamento o di occupazione di spazi "ivi previsti", incorrispondenza di aree urbane dove si trovano musei, aree monumentali e archeologiche o altri luoghidi cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibiti a verde pubblico nonchè di areeurbane in cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari; osservato che l?articolo 13 dispone ulteriori misure inibitorie temporanee di competenza del questorefinalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, nonchéin strutture scolastiche e universitarie; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione: 1. si reputa necessario chiarire la formulazione recata dall'articolo 5 con riferimento ad "altri istituti eluoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici" in quanto essa parrebbeampliare il novero delle aree urbane includendo, da un lato, quelle esplicitamente richiamate senza chenecessariamente si debbano contraddistinguere per la presenza di flussi turistici e, dall'altro, a qualsiasiluogo (anche non di rilievo culturale o di altro tipo) interessato dai flussi turistici.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONESULL'ATTO DEL GOVERNO N. 397

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo

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recante integrazioni e correzioni al Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; rilevato che l?articolo 12,comma 1, modifica l?articolo 25 del Codice, al fine di interveniresull?articolazione delle fasi della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, diprevedere l?emanazione di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia allamedesima procedura e di specificare gli interventi previsti per l?adozione di procedimenti disemplificazione e accelerazione ampliandone le ipotesi applicative; considerato che l'articolo 83modifica il comma 4 dell'articolo 147 del Codice, stabilendo che i lavoriprevisti al comma 3 dell?articolo 147 e quelli relativi a lavori di scavo archeologico, anche subacqueoe a lavori relativi al verde storico siano "di regola"appaltati sulla base del progetto esecutivo,introducendo la possibilità di derogare all?obbligo previsto; tenuto conto che, secondo l'articolo 84 di modifica dell'articolo 148 del Codice, per gli appalti dilavori nel settore dei beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000 euro può essere utilizzato ilcriterio del minor prezzo in deroga al disposto di cui all?articolo 95, comma 4; esprime osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, ritenuto che esso pare ispirato alla volontà di dare immediate risposte ad eventi contingenti, ma senzaun'adeguata ponderazione vi è il rischio di elaborare leggi disorganiche, recanti una visione parzialedei problemi in quanto dettate dall'emozione e dall'emergenza del momento; rilevato criticamente che il provvedimento si sovrappone a diverse iniziative legislative sullastessa materia; osservato che la videosorveglianza, anche negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, qualora sianecessaria, può essere disposta per iniziativa della magistratura, senza appositi provvedimentilegislativi; reputato dunque inopportuno prevedere per legge tale possibilità perché essa avrebbe una valenza erga omnes, eccessiva, e testimonierebbe il fallimento della scuola, in quanto essa non sarebbe ingrado di prevenire e controllare comportamenti inadeguati; manifestati dubbi sulla previsione di una valutazione attitudinale per il personale di tali istitutieducativi e scolastici, tenuto conto che gli educatori e i docenti compiono un preciso percorsoformativo e pertanto ciò potrebbe evocare una volontà di controllo estranea alla attività pedagogica;

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considerato peraltro che le norme sulla formazione degli operatori degli asili nido e dellescuole dell'infanzia, contenute nel provvedimento in titolo, impattano anche sull'atto del Governo n.377 (formazione iniziale e accesso all'insegnamento), previsto dalla legge n. 107 del 2015, e suldisegno di legge n. 2443, attualmente all'esame della 7a Commissione, che individua con precisione ilprofilo professionale degli educatori socio-pedagogici e socio-sanitari; giudicato fuori luogo inserire disposizioni in materia quando la formazione di tali soggetti èdisciplinata in maniera organica da altri provvedimenti legislativi; esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dell'articolo 1 che menziona, tra l'altro, la finalità di salvaguardia e la valorizzazione delletratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici eturistici abilitati a percorrerle; tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative all'individuazione delle tratteferroviarie da destinare ad uso turistico, demandando ad un successivo decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei beni edelle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze, l'individuazione e laclassificazione di tratte dismesse o sospese aventi particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico; condivisa la necessità di prestare particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valoreculturale ed artistico, che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica; considerato l'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, le quali unitamente alle stazioni, allerelative opere d'arte e pertinenze restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, chesono responsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della funzionalità e dellasicurezza infrastrutturale; valutate le disposizioni sull'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attivitàcommerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni; esaminata la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle connesse attività commerciali diavvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazionidi volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale eambientale; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione: 1. all'articolo 8, si reputa opportuno specificare quali siano i soggetti di cui all'articolo 5 chiamatia svolgere percorsi formativi che prevedano la partecipazione di associazioni e organizzazioni divolontariato.

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1.4.2.3.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beniculturali) - Seduta n. 347 (pom.) del 29/03/2017

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dell'articolo 1 che menziona, tra l'altro, la finalità di salvaguardia e la valorizzazione delletratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici eturistici abilitati a percorrerle; tenuto conto che l'articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative all'individuazione delle tratte

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ferroviarie da destinare ad uso turistico, demandando ad un successivo decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei beni edelle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze, l'individuazione e laclassificazione di tratte dismesse o sospese aventi particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico; condivisa la necessità di prestare particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili di valoreculturale ed artistico, che ad esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica; considerato l'elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, le quali unitamente alle stazioni, allerelative opere d'arte e pertinenze restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, chesono responsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della funzionalità e dellasicurezza infrastrutturale; valutate le disposizioni sull'affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attivitàcommerciali connesse, compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a bordo che nelle stazioni; esaminata la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle connesse attività commerciali diavvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazionidi volontariato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale eambientale; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione: 1. all'articolo 8, si reputa opportuno specificare quali siano i soggetti di cui all'articolo 5 chiamatia svolgere percorsi formativi che prevedano la partecipazione di associazioni e organizzazioni divolontariato; e con la seguente raccomandazione: a. si auspica che sia garantito il rispetto del patrimonio culturale con particolare riguardo alle opered'arte collocate lungo le tratte ferroviarie in questione.

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1.4.2.4. 10^ Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.4. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio,turismo)

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1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 307

(pom.) del 21/02/2017collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)MARTEDÌ 21 FEBBRAIO 2017

307ª Seduta

Presidenza del PresidenteMUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recanteinterventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazionicritiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio. Il relatore TOMASELLI (PD) presenta e illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata inallegato. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole proposto dalrelatore è posto ai voti e approvato.

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Le priorità dell'Unione europea per il 2017 (Programma di lavoro della Commissione europeaper il 2017 e Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell'Italia all'Unioneeuropea) (n. 915)(Parere alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° febbraio. La senatrice FISSORE (PD), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere favorevole conosservazioni, pubblicato in allegato. La senatrice FUCKSIA (Misto), dopo aver espresso apprezzamento per le parole della relatrice, inparticolare per il riferimento al tema delle professioni, che a suo parere meriterebbe, data la suarilevanza, una analisi specifica e approfondita, dichiara il proprio voto favorevole. Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, loschema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

(2603) CROSIO. - Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delleopposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre2010, n. 178(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo conraccomandazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio. La senatrice FISSORE (PD), relatrice, presenta e illustra uno schema di parere non ostativo con unaraccomandazione, pubblicato in allegato. La senatrice VALDINOSI (PD) ricorda che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2085("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), la Commissione approvò un ordine del giorno a suafirma che impegnava, tra l'altro, il Governo a prevedere "una maggiore efficacia del regimesanzionatorio". Propone dunque alla relatrice di inserire nella proposta di parere un richiamo in talsenso. Alla proposta si associa il senatore GIROTTO (M5S). La relatrice FISSORE (PD) accoglie la richiesta di integrazione della senatrice Valdinosi e delsenatore Girotto e presenta una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicatain allegato.

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTALDI (M5S), dopo aver ricordato che il disegno di legge in titolo riprende nellasostanza il contenuto di un emendamento a sua prima firma al disegno di legge n. 2085 - respinto dallaCommissione -, dichiara piena condivisione sui contenuti del disegno di legge n. 2603 e il votofavorevole del Gruppo M5S sulla nuova proposta di parere della relatrice, come testé integrata. Nessun altro chiedendo di intervenire e accertata la presenza del numero legale, la nuova proposta diparere non ostativo con raccomandazioni è posta ai voti e risulta approvata.

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Commissione, per il parere allaCommissione lavori pubblici, comunicazioni, il disegno di legge n. 2670, recante "Disposizioni perl'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissionesituate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico". Propone quindi che l'ordine delgiorno sia integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva, del disegno dilegge in questione. Concorda la Commissione. Ricorda inoltre che la prossima settimana verrà avviato il ciclo di audizioni informali nell'ambitodell'affare "sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato,con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, siasotto il profilo della concorrenza". Dopo aver illustrato il calendario delle audizioni informali epreannunciato l'intendimento di concludere l'esame dell'affare medesimo auspicabilmente a metàmarzo, propone di integrare l'ordine del giorno della seduta di domani con l'esame dell'affare assegnatoin questione. Concorda la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partiredalla prossima seduta, con l'esame, in sede consultiva del disegno di legge n. 2670, recante

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692 La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, recante«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recanteinterventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critichein alcune aree del Mezzogiorno»,approvato dalla Camera dei deputati, rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni sul completamento della procedura dicessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva riconducibili alla competenza primaria dellaCommissione industria, commercio, turismo;osservato positivamente che l'articolo 1 interviene sulla tempistica di restituzione dell?importo di 300milioni di euro erogato nell?anno 2015 dallo Stato a favore di ILVA S.p.A., stabilendo che l?importodovrà essere restituito da parte dell?Amministrazione straordinaria allo Stato entro 60 giorni dalla datain cui avrà efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA;sottolineato che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali alsoggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche lemodalità attraverso le quali, successivamente al trasferimento, i commissari straordinari svolgeranno oproseguiranno le attività funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutelaambientale e sanitaria;considerato che l'articolo 1 prevede, inoltre, l?integrazione del programma di amministrazionestraordinaria con un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate neicomuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;osservato che l?articolo 3 interviene sulla composizione della cabina di regia, istituita per definire gliindirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbanadel comprensorio Bagnoli-Coroglio e che l?articolo 3-bis autorizza l?attuale Commissariostraordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi eradioattivi siti nel deposito ex Cemerad ad effettuare l?affidamento alla Sogin S.p.A. del servizio ditrasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, nonché l?attività finale dibonifica radiologica e il rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, anche avvalendosi di societàcontrollate;rilevato che l?articolo 3-quater interviene in materia di incentivi sull?energia prodotta a favore degli

"Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corsodi dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico", nonché con l'esamedell'affare assegnato "sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipatedallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilosettoriale, sia sotto il profilo della concorrenza". Prende atto la Commissione. La seduta termina alle ore 16,20.

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esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;considerato che l?articolo 4 reca disposizioni per contrastare la crisi in atto nel comparto del trasportomarittimo;osservato positivamente che l?articolo 7-quater modifica la disciplina del credito d?imposta perl'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelleregioni del Mezzogiorno, aumentandone le aliquote e l?ammontare massimo di ciascun progetto diinvestimento al quale è commisurato il credito d?imposta e sopprimendo il divieto di cumulo delcredito d?imposta con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi;condivise le finalità generali del provvedimento volte alla crescita socioeconomica delle regionimeridionali e valutato che, a questo fine, sarebbero opportuni interventi a carattere più strutturale perconsolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015,esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 915 La Commissione industria, commercio, turismo, considerata favorevolmente la proposta legislativapresentata dal Presidente della Commissione europea Juncker che propone di estendere il FondoEuropeo per gli investimenti strategici (FEIS) e rafforzarne le prerogative, in base alla quale la duratadel FEIS è estesa a tutto il 2020 e la garanzia concessa dall?Unione per migliorare l?appetibilità degliinvestimenti aumenta da 16 a 26 miliardi di euro, con l?obiettivo di raggiungere un volume diinvestimenti di circa 500 miliardi;valutata con favore l'annunciata iniziativa sul diritto societario finalizzato ad agevolare l'uso delletecnologie digitali nel corso dell'intero ciclo di vita di un?impresa e a facilitare le fusioni e le scissionitransfrontaliere;valutata positivamente la previsione di adottare misure volte a rafforzare il mercato unico dei beni, inparticolare agevolando il riconoscimento reciproco e contrastando il numero crescente di prodotti nonconformi sul mercato dell'UE, mediante il Programma di controllo dell?adeguatezza e dell?efficaciadella regolamentazione (REFIT) della legislazione pertinente, promuovendo una partecipazione aglisforzi mirati alla semplificazione e riduzione degli oneri per le imprese;valutata positivamente la presentazione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", checompleta le iniziative previste dal pacchetto Clima energia 2030 e del pacchetto per l?Unionedell?Energia;esaminato per quanto di competenza l'atto in titolo, esprime parere favorevole, invitando laCommissione di merito a valutare l?opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguentiimpegni al Governo:in tema di mercato digitale, si segnala l'esigenza che il Governo promuova la definizione, nell'ambitodelle proposte normative europee, di misure volte a contenere il fenomeno delle violazioni del dirittod'autore in ambiente digitale, anche in relazione a trasmissioni on-line e ritrasmissioni di programmiradiotelevisivi con nuove modalità di distribuzione digitale transfrontaliera;quanto all'applicazione dell?Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, in merito alla quale l?Italiaha già manifestato l?intenzione di ospitare una sede locale a Milano presso la quale l?italiano saràusato come lingua del procedimento giudiziario, si invita a sostenere l'impegno che il Governo hadichiarato di voler assumere affinché, qualora il Regno Unito attivasse le procedure previste perl?uscita dall?Unione europea, sia assegnata all'Italia la sede centrale - ora prevista a Londra - inmateria di life science; si ritiene inoltre opportuno sollecitare il Governo a impegnarsi affinché itermini dell?Accordo e le opportunità da esso offerte siano oggetto di una campagna informativadiretta alle imprese con il coinvolgimento delle associazioni di categoria;in tema di politica industriale, si esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Governo voltaalla validazione da parte della Commissione europea della proposta di norma di "marchio Made in

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Italy"; in via generale, si reputa fondamentale impegnare il Governo a porre in essere ogni possibileiniziativa volta a tutelare le merci italiane dallo sfruttamento fraudolento del "Made in Italy",contrastando la contraffazione e il fenomeno dell?"Italian sounding", mediante l?identificazione deiveri prodotti italiani attraverso un design grafico univoco, idoneo a garantire indubbia riconoscibilitàsui mercati esteri, affiancato da un sistema di sicurezza e di etichettatura;in tema di sicurezza dell?approvvigionamento di gas, e in particolare in tema di diversificazione, sisegnala l'esigenza di sollecitare il Governo a porre l?attenzione sul Corridoio meridionale del gas,sullo sviluppo di una strategia per sfruttare al meglio le potenzialità del gas naturale liquefatto e lostoccaggio, nonché sulla creazione di hub del gas liquido con più fornitori nell?Europa centrale eorientale e nel Mediterraneo;in materia di cooperazione regionale in caso di crisi degli approvvigionamenti gas - riprendendoquanto già segnalato con la risoluzione DOC. XVIII, n. 168 in occasione dell'esame della proposta diRegolamento COM (2016) 52 definitivo -, si ribadisce l'esigenza di superare il sistema di cooperazionesu base regionale predefinita, proposto dalla Commissione europea, sviluppando invece un sistema dicooperazione regionale flessibile e basato sulla valutazione dei rischi con un approccio in due fasi: unoa livello nazionale ed uno a livello regionale, "per corridoi di approvvigionamento";quanto al tema della solidarietà fra gli Stati membri, in caso di crisi degli approvvigionamenti gas, sicondivide l'opportunità di considerare "clienti protetti" anche gli impianti di generazione elettrica a gasnaturale essenziali per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico italiano, e di individuaremeccanismi di compensazione finanziaria connessi ai meccanismi e agli strumenti di intervento, tenutoconto che il gas non appartiene agli Stati membri ma al settore privato;in tema di commercio internazionale, nell'ambito dell'attuazione della strategia "Commercio per tutti"e parallelamente al proseguimento e al completamento dei negoziati bilaterali e all'apertura di nuovinegoziati, si invita a segnalare l'esigenza che il Governo promuova un ulteriore rafforzamento deglistrumenti di difesa commerciale dell'Unione europea con una proposta di modifica della normativa antidumping dell'UE e tuteli gli interessi difensivi e offensivi del sistema produttivo e commercialeitaliano;si segnala inoltre l?esigenza di impegnare il Governo a favorire gli investimenti pubblici e privati perlo sviluppo della banda ultra-larga;in merito alle proposte legislative del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", e segnatamente inmerito alla proposta di direttiva sull?efficienza energetica, si segnala l?obbligo per gli Stati Membri diriduzione annuale, nel periodo 2021 ? 2030, di consumi energetici pari all?1,5 per cento dei consumidi energia finale registrati in un periodo di riferimento e che sia conseguenza di nuovi interventi attuatidopo il 2020; a tale riguardo, vanno considerati gli sforzi già profusi dall?Italia nel settoredell?efficienza energetica e occorre tener conto che la proposta comporterà uno sforzo economicomaggiore rispetto ad altri Stati membri, poiché il costo dell?investimento necessario per raggiungerel'addizionalità indicata cresce notevolmente al crescere della performance di efficienza energetica;occorre dunque impegnare il Governo a proporre, nel corso dei negoziati, una ripartizione più equadell?onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri che tenga conto della condizione dipartenza dei singoli Paesi;quanto alla "Carta elettronica europea dei servizi", si segnala l'esigenza che sia chiarito l'impatto ditale normativa sugli attuali regimi autorizzatori ;in merito infine alla proposta di direttiva concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CErelativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta "direttiva servizi" o Bolkenstein), che modifica ladirettiva richiamata e il regolamento n. 1024/2012, si segnala che la procedura di notifica preventivache gli Stati Membri sono tenuti a effettuare nei confronti della Commissione europea e degli altriStati Membri tre mesi prima dell'adozione di ogni atto normativo - ivi inclusi gli atti amministrativi dicarattere generale - che introduca o modifichi regimi autorizzatori o prescriva specifici requisiti cuicondizionare la prestazione di servizi, rischia di comportare considerevoli ritardi nella realizzazionedella generalità degli interventi, a tutti i livelli istituzionali, con conseguenti ricadute negative sul

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sistema delle imprese e sull'economia italiana in genere.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULDISEGNO DI LEGGE N. 2603

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante«Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», premesso che la normativa italiana sulla privacy riconosce il valore soggettivo del dato personale comeelemento distintivo e proprio del cittadino, idoneo a rivelarne aspetti personali anche sensibili e adincidere sui diritti alla riservatezza, all?immagine e all?oblio, e riconosce altresì il valore economicodel dato personale in quanto suscettibile, da solo o in relazione alla sua circolazione, di generareinteressi commerciali significativi, con riflessi anche rispetto alla libertà d?impresa e alla lealeconcorrenza tra imprese; premesso che nel bilanciamento di questi valori la legislazione italiana ha messo al centro ladimensione soggettiva del dato personale, ponendo a carico dell?interessato il potere di verificare,controllare e gestire l?utilizzo e la circolazione dei propri dati, a prescindere dagli obblighi nascenti dalvincolo contrattuale;considerato che la diffusione su larga scala dell'uso di Internet e della telefonia mobile ha fattoemergere fenomeni quali la comunicazione senza controllo dei dati a soggetti terzi per fini di marketing e l?utilizzo illegittimo dei dati stessi; la nomina indiscriminata di società terze comeresponsabili di trattamento da parte del titolare del trattamento dei dati; la difficoltà di esercizio deidiritti previsti dall?articolo 7 del Codice della privacy; le limitazioni connesse all?operatività delregistro delle opposizioni; la raccolta dei dati tramite formulari non corretti;preso atto che, nell'era dei Big Data, delle indagini predittive e del social business, l'analisi del valoregenerato dai dati personali, non sempre volontariamente e consapevolmente ceduti, è divenutoelemento fondamentale per le strategie delle aziende; esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, con la seguente raccomandazione: nella consapevolezza della rilevanza per le imprese di tali strumenti per le politiche di marketing, siraccomanda alla Commissione di merito di integrare il disegno di legge in titolo con la previsione distrumenti ulteriori, volti ad agevolare il controllo consapevole dei propri dati da parte dell?utente,ampliando le funzionalità del Registro delle opposizioni: in particolare, si invita a valutarel'opportunità di prevederne la trasformazione in un Registro dei consensi, cosicché solo coloro cheesprimono in modo palese la propria volontà, iscrivendosi a tale registro, possano essere contattatidalle imprese per finalità commerciali, e sancendo la possibilità per gli utenti opportunamenteidentificati (ad esempio tramite il cosiddetto SPID) di visualizzare tutti i trattamenti a fini commercialiin essere e contestualmente esercitare la revoca del consenso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

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1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,turismo) - Seduta n. 307 (pom.) del 21/02/2017

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La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante«Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», premesso che la normativa italiana sulla privacy riconosce il valore soggettivo del dato personale comeelemento distintivo e proprio del cittadino, idoneo a rivelarne aspetti personali anche sensibili e adincidere sui diritti alla riservatezza, all?immagine e all?oblio, e riconosce altresì il valore economicodel dato personale in quanto suscettibile, da solo o in relazione alla sua circolazione, di generareinteressi commerciali significativi, con riflessi anche rispetto alla libertà d?impresa e alla lealeconcorrenza tra imprese;premesso che nel bilanciamento di questi valori la legislazione italiana ha messo al centro ladimensione soggettiva del dato personale, ponendo a carico dell?interessato il potere di verificare,controllare e gestire l?utilizzo e la circolazione dei propri dati, a prescindere dagli obblighi nascenti dalvincolo contrattuale;considerato che la diffusione su larga scala dell'uso di Internet e della telefonia mobile ha fattoemergere fenomeni quali la comunicazione senza controllo dei dati a soggetti terzi per fini di marketing e l?utilizzo illegittimo dei dati stessi; la nomina indiscriminata di società terze comeresponsabili di trattamento da parte del titolare del trattamento dei dati; la difficoltà di esercizio deidiritti previsti dall?articolo 7 del Codice della privacy; le limitazioni connesse all?operatività delregistro delle opposizioni; la raccolta dei dati tramite formulari non corretti;preso atto che, nell'era dei Big Data, delle indagini predittive e del social business, l'analisi del valoregenerato dai dati personali, non sempre volontariamente e consapevolmente ceduti, è divenutoelemento fondamentale per le strategie delle aziende; esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti raccomandazioni: nella consapevolezza della rilevanza per le imprese di tali strumenti per le politiche di marketing, siraccomanda alla Commissione di merito di integrare il disegno di legge in titolo con la previsione distrumenti ulteriori, volti ad agevolare il controllo consapevole dei propri dati da parte dell?utente,ampliando le funzionalità del Registro delle opposizioni: in particolare, si invita a valutarel'opportunità di prevederne la trasformazione in un Registro dei consensi, cosicché solo coloro cheesprimono in modo palese la propria volontà, iscrivendosi a tale registro, possano essere contattatidalle imprese per finalità commerciali, e sancendo la possibilità per gli utenti opportunamenteidentificati (ad esempio tramite il cosiddetto SPID) di visualizzare tutti i trattamenti a fini commercialiin essere e contestualmente esercitare la revoca del consenso;si segnala inoltre l'opportunità di prevedere un inasprimento del regime sanzionatorio nei confronti siadell'azienda mandataria sia dell'azienda che svolge l'attività di telemarketing, se terza, al fine didisincentivare efficacemente i comportamenti che violano le norme in materia.

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1.4.2.4.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,turismo) - Seduta n. 307 (pom.) del 21/02/2017

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1.4.2.4.2. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 308

(pom.) del 22/02/2017collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017

308ª Seduta

Presidenza del PresidenteMUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

AFFARI ASSEGNATI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2647 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI HOMERESTAURANT) Il presidente MUCCHETTI informa che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato chela Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativatecnica del Ministero dello sviluppo economico ha provveduto ad attivare presso la Commissioneeuropea la procedura di informazione relativa al disegno di legge A.S. 2647, recante "Disciplinadell'attività di home restaurant".Tale comunicazione, trasmessa ieri alla Commissione, comporta un periodo di astensione obbligatoriadall'adozione del provvedimento, la cui scadenza è fissata al 15 maggio. Prende atto la Commissione.

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Le ricadute per le imprese e il sistema produttivo, ivi compreso il settore del turismo, degli eventisismici e delle calamità atmosferiche verificatisi in Centro Italia (n. 929)(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 70) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio. La relatrice PELINO (FI-PdL XVII) presenta e illustra, anche a nome dell'altra relatrice, senatriceFabbri, uno schema di risoluzione sull'atto in titolo, pubblicata in allegato.In particolare evidenzia il tema del cosiddetto danno indiretto per le imprese non danneggiatedirettamente e materialmente dagli eventi sismici e che sono situate anche in zone non comprese nelcratere. Si sofferma poi sugli aspetti legati agli ammortizzatori sociali in deroga, al rischio dispopolamento dei territori colpiti dal sisma e dagli eventi climatici, nonché alla defiscalizzazione per leimprese.In conclusione, auspica che il Governo si esprima favorevolmente sulla proposta presentata. La relatrice FABBRI (PD), nell'associarsi alle parole della collega Pelino, ricorda che le vicendesismiche e meteorologiche che hanno riguardato alcune Regioni del Paese richiedono, oltre agliimmediati interventi per fronteggiare l'emergenza, anche misure volte a impostare unaprogrammazione di breve, medio e lungo periodo per favorire la ricostruzione e il rilancio economicoe territoriale. Infine, si associa all'auspicio espresso dall'altra relatrice, senatrice Pelino, con riferimento allaposizione del Governo sulla proposta di risoluzione. La senatrice FUCKSIA (Misto) ritiene che la proposta delle relatrici non offra indirizzi al Governocirca la necessità di stabilire delle priorità e una tempistica degli interventi. In proposito paventa infattiil rischio che le limitate risorse disponibili si disperdano eccessivamente sul territorio, a discapito deisoggetti maggiormente e direttamente coinvolti dagli eventi sismici e meteorologici.Evidenzia poi problematiche più strettamente legate alla regione Marche, con riferimento alla lentezzadelle procedure burocratiche, ai ritardi nelle consegna di moduli per il ricovero degli animali nelleaziende agro-zootecniche e alla carenza di adeguate infrastrutture viarie. Si sofferma inoltre sulle tematiche delle zone franche urbane, del rischio di spopolamento delle zoneappenniniche e delle conseguenze della dichiarazione di inagibilità condizionata per le case coinvoltedal sisma.Conclude invitando il Governo a tenere in considerazione i contributi di parlamentari, esperti inmateria di ricostruzione e rischio idrogeologico, operatori di emergenza, comitati e associazionipresenti sul territorio. Il senatore GIROTTO (M5S), dopo aver ricordato l'importanza di rendere strutturali le agevolazionifiscali per il risparmio energetico (cosiddetto ecobonus), sottopone al Governo l'opportunità di rendereeconomicamente vantaggiosa la contemporaneità degli interventi di riqualificazione energetica e diadeguamento antisismico. La senatrice FISSORE (PD) esprime apprezzamento per la proposta di risoluzione presentata dallerelatrici.

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Pur consapevole della estraneità del tema rispetto all'oggetto dell'affare assegnato in titolo, richiamal'attenzione del Governo sulle perduranti conseguenze degli eventi alluvionali che hanno coinvolto ilPiemonte nel novembre del 2016. Il senatore CASTALDI (M5S), dopo essersi associato alle parole della senatrice Fucksia e del senatoreGirotto, evidenzia come manchino riferimenti alle misure di prevenzione dal rischio idrogeologico ealla necessità di circoscrivere le zone destinatarie delle risorse stanziate, per evitare che, estendendoleanche al di fuori del cratere, si sfavoriscano coloro che sono stati più direttamente coinvolti; concludedichiarando di condividere la proposta delle relatrici. Il sottosegretario GENTILE esprime una valutazione favorevole, con particolare riferimento agliambiti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sulla proposta di risoluzione presentatadalle relatrici.In relazione all'intervento del senatore Girotto, circa la necessità di favorire, con misure premiali, lacontemporaneità degli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico, informache il tema, di sicura attualità e importanza, è all'attenzione dei Ministeri competenti. Previa dichiarazione di astensione della senatrice FUCKSIA (Misto), verificata la presenza delprescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dalle relatrici è posto ai voti ed èapprovato.

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, conparticolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale,sia sotto il profilo della concorrenza (n. 911)(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, delRegolamento, e rinvio) Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, ricorda l'oggetto dell'affare assegnato alla Commissione ele sue finalità; come in occasione dell'analoga procedura, conclusasi nel 2014, la Commissionesvolgerà una serie di audizioni informali, a partire da lunedì 27 e secondo il calendario già concordato,analizzando bilanci e business plan delle aziende in questione, già resi noti al mercato.Comunica sin d'ora che il materiale di documentazione che verrà acquisito nel corso di tali audizionisarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione. Prende atto la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

IN SEDE CONSULTIVA

La senatrice LANZILLOTTA (PD), alla luce del calendario dell'Assemblea che prevede l'avvio delladiscussione del disegno di legge n. 2085 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") all'iniziodel mese di marzo, sollecita la Presidenza a verificare la possibilità di chiedere la riapertura dei terminiper la presentazione di emendamenti. Il presidente MUCCHETTI si riserva di verificare tale possibilità, in primo luogo con i relatori e ilGoverno.

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolarepregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Parere all'8ª Commissione. Esame e rinvio) Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), illustra il provvedimento in titolo, chereca disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o incorso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.Il provvedimento è composto da 11 articoli e si pone la finalità, come recita l'articolo 1, disalvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico,che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché deimezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle, nel rispetto del codice dei beni culturali e delpaesaggio.Il successivo articolo 2 individua, con particolare attenzione alla presenza di manufatti e immobili divalore culturale e artistico che, ad esempio, siano stati utilizzati come luoghi di ripresacinematografica, le tratte ferroviarie ad uso turistico, fornendo un elenco di 18 linee.Tali linee sono classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico a condizione che risultino finanziatenell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale o conrisorse alle stesse destinate dalle Regioni competenti e che le medesime Regioni, per le linee di lorocompetenza, non ne richiedano l'esclusione con propria delibera. In caso di modificazione di talicondizioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro deibeni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvedealla revisione della classificazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico, fermo restando l'elencoindicato.L'articolo 3contiene le definizionidi "rotabilistorici" e "rotabili turistici" e disciplina la loro iscrizionein una particolare sezione nell'ambito del registro di immatricolazione nazionale, mentre l'articolo4riguarda la gestione dell'infrastruttura. In particolare, l'articolo specifica che le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e

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pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2 restano nella disponibilità dei soggettiproprietari o concessionari, che sono responsabili del loro mantenimento in esercizio, nonché dellarelativa manutenzione, funzionalità e sicurezza.Dispone poi in materia di interventi di ripristino della tratta ferroviaria e delle altre attività sopra citate(mantenimento in esercizio, funzionalità e sicurezza), e individua le modalità per determinare eapprovare le tariffe da corrispondere al gestore.L'articolo 5 disciplina invece la gestione dei servizi di trasporto turistico e delle attività commercialiconnesse.Per l'affidamento di tali servizi e attività commerciali, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e leiniziative di promozione turistico-ricreativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per le trattedi competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale) e le Regioni interessate (per leferrovie regionali), procedono alla pubblicazione nel proprio sito internet, per almeno trenta giorni, diun apposito avviso. Trascorso tale periodo, l'amministrazione, nel rispetto di alcuni principi edell'articolo 80 ("Procedure aperte") del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può procedereliberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto.Sulle domande formulate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la Regione, acquisiti i pareridel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regioni interessate, ciascuno per iprofili di propria competenza, può formulare un diniego motivato qualora il soggetto, invitato a fornirei necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione dei servizi. Nel caso di domandaindirizzata alle Regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del Ministero delle infrastrutture edei trasporti. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle Regionirelativamente alle attività commerciali connesse, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e leiniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, sono vincolanti.Resta salva la facoltà delle amministrazioni sopra citate di procedere ad affidamenti diretti per leattività connesse al servizio di trasporto turistico in favore di alcuni soggetti, come le associazioni dipromozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative e le cooperative sociali,individuate secondo le disposizioni di legge espressamente indicate.L'articolo 6 reca disposizioni in materia di sicurezza della circolazione. In particolare attribuisceall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie il compito di determinare i livelli di sicurezza che,in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devonoessere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio.Richiama poi il contenuto dell'articolo 7, cheautorizzai rotabili storici e turistici a circolare anchesull'infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria,rinviando ancora all'Agenzia nazionale per le misure di sicurezza da adottare, e dell'articolo 8, checonsente ai soggetti che hanno in gestione i servizi di trasporto turistico e le attività commercialiconnesse di avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni eorganizzazioni di volontariato che presentino determinati requisiti.Infine, l'articolo 9 riguarda l'attività di promozione e valorizzazione del territorio, l'articolo10disciplina la circolazione dei ferrocicli (veicoli a pedalata naturale o assistita con determinatirequisiti tecnici) sulle linee ferroviarie dismesse o sospese, mentre l'articolo 11contiene la clausola diinvarianza finanziaria. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nelsettore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. COM (2016) 862 definitivo)(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivatosulla sussidiarietà e rinvio) Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra l'atto comunitario in titolo, recante proposta di regolamentodel Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica eche abroga la direttiva 2005/89/CE.In premessa ricorda che la presente proposta fa parte del pacchetto legislativo "Energia pulita per tuttigli europei", presentato dalla Commissione europea il 30 novembre scorso, a completamento delleiniziative legislative previste nell'ambito del progetto politico relativo all'Unione dell'energia, lanciatonel febbraio 2015.Il pacchetto, che si compone di una Comunicazione, otto proposte legislative (in materia di efficienzaenergetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell'energia elettrica, sicurezzadell'approvvigionamento e norme di governance per l'Unione dell'energia) ed è accompagnato da unaserie di Relazioni e Comunicazioni specifiche, persegue tre obiettivi principali: mettere l'efficienzaenergetica al primo posto; conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;garantire un trattamento equo ai consumatori.La proposta in esame, composta di 21 articoli, suddivisi in 6 Capi, e di un allegato, mira a garantireche tutti gli Stati membri adottino adeguati strumenti di prevenzione, preparazione e gestione nellesituazioni di crisi dell'energia elettrica.Si prefigge poi di istituire metodi comuni per la valutazione deirischi, di aumentare la raffrontabilità e la trasparenza, sia nella fase di preparazione che nel corso diuna crisi elettrica, di assicurare il mantenimento della fornitura di energia dove è più necessario in casodi crisi. Inoltre, definisce un quadro per un monitoraggio più sistematico delle questioni attinenti lasicurezza degli approvvigionamenti, in linea con quanto previsto dalle proposte del pacchetto "Energiapulita" che provvedono a rivedere il Terzo pacchetto energia.Passa poi all'esame del testo, ricordando che il Capo I (articoli da 1 a 3) specifica l'oggetto dellaproposta, che è quello di stabilire norme in materia di cooperazione tra gli Stati membri al fine diprevenire, preparare e gestire le crisi dell'energia elettrica in uno spirito di solidarietà e trasparenza e inaccordo con i requisiti di un mercato concorrenziale dell'energia elettrica; reca alcune definizioni;prevede l'obbligo per gli Stati membri di nominare, entro tre mesi dalla sua approvazione, un'autoritàcompetente incaricata di svolgere i compiti del presente regolamento.Il Capo II (articoli da 4 a 9) contiene disposizioni in materia di valutazione del rischio, ai fini dellapredisposizione dei piani di preparazione ai rischi da parte degli Stati membri. Soprattutto, gli Statimembri, in cooperazione con l'ENTSO-E (Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissionedell'energia elettrica) e con i centri operativi regionali, dovranno assicurare la valutazione di tutti irischi relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente anche a quanto previsto dallaproposta di revisione del regolamento sul mercato elettrico (COM(2016)861).Il successivo Capo III (articoli da 10 a 12) definisce le misure relative ai Piani di preparazione airischi, che dovranno essere elaborati dalle autorità competenti degli Stati membri, previa consultazionedei portatori di interesse, sulla base del modello predefinito contenuto nell'Allegato alla proposta.Il Capo IV (articoli da 13 a 19), relativo alla gestione delle situazioni di crisi dell'energia elettrica,stabilisce innanzitutto le modalità per l'attivazione del preallarme da parte di un'autorità competentenel caso in cui una prospettiva stagionale o altra fonte minacci l'approvvigionamento di energiaelettrica in uno Stato membro, nonché la procedura per la dichiarazione dello stato di crisi. In

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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONESULL'AFFARE ASSEGNATO N. 929

(Doc. XXIV, n. 70) La 10ª Commissione permanente, premesso che: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono state colpite da numerosi eventi sismici, i cuiepisodi più significativi si sono verificati il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio2017, e climatici, con la straordinaria nevicata iniziata il 15 gennaio 2017 e durata diversi giorni;tali eventi hanno provocato gravissimi danni alle attività economiche, con ricadute in tutti i settori, dalmanifatturiero all'agro-industriale, dai servizi all'artigianato, dall'agro-zootecnica al turismo, dalcommercio al dettaglio ai settori connessi;il susseguirsi nel tempo degli eventi sismici e climatici, aggravando l'emergenza ancora in corso,estendendo l'area colpita, sia sul piano territoriale che della popolazione, e coinvolgendo i principalicentri urbani e produttivi di riferimento, ha reso più critica e drammatica l'attività di ricostruzioneinfrastrutturale e di ripresa economica iniziata subito dopo il terremoto del 24 agosto 2016;sussiste l'indifferibile esigenza di un rilancio complessivo del processo di sviluppo dell'attivitàproduttiva e, in generale, di tutte le attività economiche delle Regioni interessate;sono necessari interventi che consentano la permanenza nei territori colpiti dal sisma e dagli eventiclimatici richiamati delle imprese per contrastarne lo spopolamento, anche attraverso il risarcimento

particolare, gli Stati membri dovranno cooperare in uno spirito di solidarietà e offrirsi assistenzareciproca, che sarà soggetta a compensazione, e agire in piena conformità alle norme del mercatointerno dell'energia elettrica.Si sofferma poi sul Capo V, che contiene disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio eprevede che entro sei settimane dalla dichiarazione dello stato di crisi le autorità competentitrasmettano al gruppo di coordinamento dell'energia elettrica e alla Commissione un valutazione expost che contenga almeno: una descrizione dell'evento che ha scatenato la crisi; una descrizione dellemisure previste; una valutazione del loro impatto transfrontaliero; un resoconto dell'assistenza ricevutadai paesi limitrofi; l'impatto economico della crisi e delle misure adottate. È previsto inoltre unmonitoraggio sistematico della sicurezza degli approvvigionamenti da parte del gruppo dicoordinamento per l'energia elettrica.Infine, il Capo VI (articoli da 18 a 21) contiene le disposizioni finali, che prevedono la cooperazionecon le parti contraenti della Comunità dell'energia, l'esercizio di un potere di delega a tempoindeterminato da parte della Commissione europea, l'abrogazione della direttiva 2005/89/CE e l'entratain vigore del regolamento, venti giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,20.

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dei danni "indiretti" utilizzando parametri oggettivi per l'identificazione del mancato reddito;il turismo nelle Regioni del Centro Italia si è andato connotando come turismo diffuso, attraverso lavalorizzazione di percorsi che coinvolgono i centri storici, i borghi e le bellezze naturali, e che lafiliera del turismo è divenuta una risorsa strategica e cruciale per l'economia delle medesime Regioni,anche con una crescente proiezione all'estero;le dimensioni spesso assai ridotte o familiari delle imprese della filiera del turismo e il perdurare dieventi sismici di minore intensità costituiscono ulteriori elementi di grave criticità per la ripresa delleattività, al momento sostanzialmente azzerate, richiedendo quindi interventi di sostegno efficaci etempestivi;soprattutto nei comuni di montagna e mezza montagna, le attività agricole e agrituristiche garantisconoil presidio e la manutenzione dei territori, anche ai fini della lotta al dissesto idrogeologico, e ilmantenimento del tessuto produttivo locale a forte caratterizzazione agro-alimentare;non per tutti i Comuni colpiti dagli eventi avversi è ammissibile la deroga prevista dall?articolo 107del Trattato sul Funzionamento dell?Unione Europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sonoapplicabili agli investimenti delle imprese, che in via ordinaria sono pari al 20 per cento per le PiccoleImprese e al 10 per cento per le medie imprese, mentre nelle aree ammissibili alla deroga suddettasono incrementate del 10 per cento e sempre nelle stese aree sono ammissibili aiuti agli investimentidelle grandi imprese nella misura del 10 per cento; impegna il Governo: ad affiancare gli interventi mirati a fronteggiare con urgenza l'emergenza con misure volte a impostare,sin d'ora, in una prospettiva a breve, medio e lungo periodo, linee e interventi per una pianificazioneincentrata sulla ripresa e sul rilancio economico e territoriale; a prevedere forme di ristoro per i danni subiti dalle imprese in termini di impatto economico sulla loroattività, non limitandosi ai soli danni "diretti", ossia determinati dalla chiusura - definitiva otemporanea - di attività economiche, ma prevedendo il ristoro anche dei cosiddetti "danni indiretti",generati dalla riduzione del giro d?affari indotta dal complessivo ridimensionamento dell?attivitàproduttiva e della domanda locale conseguente al verificarsi di calamità naturali e alla connessacriticità delle comunicazioni e dei servizi infrastrutturali di base; tale forma di danno indiretto, didimensioni rilevanti e di natura non transitoria, ha colpito imprese non danneggiate direttamente ematerialmente dagli eventi sismici e che sono situate anche in zone non comprese nel cratere,coinvolgendo le Regioni del Centro Italia quasi nella loro interezza, soprattutto nel settore turistico; a prevedere misure selettive di sostegno delle imprese del settore turistico, avendo riguardo non solo aquelle votate alla ricettività alberghiera ed extra alberghiera, ma anche a quelle di ristorazione, aipubblici esercizi e servizi connessi al turismo, nonché al commercio al dettaglio, sia delle aree delcratere sia delle intere regioni di cui in premessa, prevedendo, in particolare, misure che - come giàaccaduto nel 1997 - consentano di indennizzare una parte dei minori introiti derivanti dalla riduzionedei flussi turistici, nel contesto delle norme sugli aiuti di Stato, prevedendo l?applicazione delRegolamento CE 651/2014, articolo 50, ovvero l?applicazione del Regolamento n. 1407/2013 sugliaiuti in regime di de minimis; a tal fine, si ritiene che si dovrebbe avere riguardo alla riduzione deicorrispettivi superiore a una determinata soglia (ad esempio tra il 20 per cento e il 30 per cento)rispetto alla media, per lo stesso periodo (6 -12 mesi), degli ultimi tre-cinque anni: sulla differenza cosìdeterminata si potrebbe riconoscere una quota di indennizzo quantificata, ad esempio, tra il 20 percento e il 25 per cento, come accaduto nel 1997, ovvero applicare quanto previsto dall?articolo 50 delRegolamento CE 651/2014 relativamente alla perdita di reddito; a rendere disponibili per l'intervento ora indicato, eventualmente anche con apposite modifiche della

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normativa vigente, le necessarie risorse finanziarie, eventualmente utilizzando le risorse assegnate afavore degli interventi previsti per le indennità di cui all?articolo 45 del decreto legge 17 ottobre 2016,n. 189, che appaiono - ad oggi - largamente eccedenti i fabbisogni o consentendo almeno in partel'utilizzo degli avanzi vincolati di bilancio delle Regioni di cui in premessa; a garantire il necessario sostegno alle imprese danneggiate dai gravi eventi sismici e climatici ricordatiubicate nelle Regioni indicate in premessa anche in Comuni diversi da quelli del cratere, prevedendo,in particolare:a) misure di defiscalizzazione, quali la temporanea sospensione del pagamento di IMU, TASI e TARI,in particolare per le aziende ricettive alberghiere ed extra alberghiere, anche al di fuori della zona delcratere, in conseguenza della forte contrazione dell'attività imprenditoriale e del blocco della attivitàricettiva, e la detraibilità delle spese sostenute dai turisti per i soggiorni nelle strutture ricettive;b) l'estensione dei criteri nella concessione di ammortizzatori sociali in deroga, sia di caratteretemporale, sia concernenti i requisiti di applicabilità, consentendo, in particolare, che siano applicatianche a favore di lavoratori delle imprese collocate al di fuori delle aree del cratere, purché si tratti diimprese per le quali sia rilevato un danno indiretto derivanti dagli eventi sopra richiamati; c) l'istituzione di "zone franche", basate su meccanismi di riduzione della fiscalità statale e locale, nonsolo nell'area del cratere, ma anche in quelle limitrofe, per consentire al sistema delle imprese unamaggiore possibilità di ripresa delle attività e sviluppare nuovi investimenti necessari nella fase dellaricostruzione;d) misure volte ad agevolare l'accesso al credito per le imprese - ad esempio finanziamenti acondizioni agevolate, concessione di garanzie, rinegoziazione di mutui o prestiti che prevedano tassiagevolati e/o periodi di rimborso più favorevoli, costituzione di fondi appositi, e così via - e aconsentire differimenti o sospensioni su rate di mutui e finanziamenti; in questo ambito, si segnalal'importanza di favorire l'accesso al credito per le imprese coinvolte nel processo di ricostruzione, qualiquelle di movimento terra, di costruzioni, di allestimento e manutenzione di campi provvisori, fornitoridelle imprese danneggiate; a integrare la notifica di metà periodo alla Commissione europea delle aree individuate a livellonazionale come ammissibili alla deroga prevista dall?articolo 107 del Trattato sul Funzionamentodell?Unione Europea rispetto alle intensità massime di aiuto che sono applicabili agli investimentidelle imprese; si provvederebbe così ad aggiornare - a invarianza della popolazione complessivamentecoinvolta - la carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia relativamente al periodo 2014 - 2020, inconsiderazione della gravità della situazione e della circostanza che il termine entro il quale le Regionipotevano indicare un'eventuale diversa articolazione territoriale delle aree ammissibili scadeva il 1°luglio 2016, ossia in un momento antecedente i gravi eventi di cui in premessa; si ritiene infatti che ciòpossa costituire un importante strumento di rafforzamento delle politiche di sviluppo dell?area inquanto per importanti programmi di investimento potrebbe, tra l?altro, evitare le limitazioni impostedalla normativa europea sugli aiuti di Stato di importanza minore, de minimis; a porre in essere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo e anche in raccordo con gli entiterritoriali, al fine di semplificare e accelerare le procedure attuative delle misure di sostegno alleimprese nelle Regioni colpite dagli eventi di cui in premessa; a promuovere, nel raccordo con gli enti territoriali competenti, la celerità dei sopralluoghi per laclassificazione dei danni, consentendo così alle imprese un rapido avvio degli interventi diristrutturazione e la ripresa dell'attività economica, e garantendo un tempestivo smaltimento dellemacerie e dei rifiuti, nonché la definizione della microzonazione sismica per consentire l'avvio dellaricostruzione in sicurezza;

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a realizzare interventi immediati sulle reti infrastrutturali materiali ed immateriali, volti ad assicurarela ricostruzione della viabilità, dei collegamenti ferroviari e della banda larga, al fine di consentire unaimmediata ripresa dei collegamenti e di evitare la marginalizzazione delle aree interne e delle attivitàeconomiche presenti; a promuovere e garantire idoneo sostegno a piani di comunicazione e a campagne straordinarie dipromozione del turismo realizzate dalle Regioni dei territori colpiti e dall'Enit, con il coinvolgimentodegli operatori e delle loro rappresentanze locali; ad assicurare la tempestività degli interventi di ricostruzione, anche nel settore dell'edilizia scolastica,contrastando così il fenomeno dello spopolamento, al fine di garantire la ricostituzione del tessutosociale, presupposto indispensabile per la ripresa dell'attività delle imprese e, più in generale,dell'economia in quei territori; a valorizzare l'apporto della cooperazione, quale naturale catalizzatore di "partecipazione dal basso" ederogatore di servizi di qualità anche nell'ambito di campagne informative e formative volte adiffondere una cultura della prevenzione sismica.

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1.4.2.4.3. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 309

(pom.) del 28/02/2017collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017

309ª Seduta

Presidenza del PresidenteMUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) Deputato Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio. Il relatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), presenta e illustra una proposta di parerefavorevole con osservazione, pubblicata in allegato.Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la propostadel relatore è posta ai voti e approvata.

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1.4.2.4.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,turismo) - Seduta n. 309 (pom.) del 28/02/2017

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(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi dellarete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti, approvato dallaCamera dei deputati(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole) La relatrice, senatrice FISSORE (PD), illustra l'atto Senato n. 2484, evidenziando che si tratta di undisegno di legge di iniziativa parlamentare, già approvato dalla Camera dei deputati in sede deliberante- primo firmatario l'onorevole Quintarelli (Misto) - ora all'esame della 8a Commissione, in sedereferente.Il disegno di legge reca disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tuteladella concorrenza e della libertà di accesso degli utenti. Secondo la relazione di accompagnamento deldisegno di legge originario (AC n. 2520) il provvedimento si pone l'obiettivo di aumentare lepossibilità di scelta e la libertà di espressione su internet per tutti i cittadini, che devono avere lapossibilità di decidere, nell'ambito dei vincoli stabiliti solo dalla legge, quali contenuti voglionoinviare e ricevere, quali servizi, applicazioni, hardware e software vogliono usare a tale scopo e dovefornirsene, secondo il principio della neutralità della rete. A tal fine, in nessun caso si potrà offrire unservizio che consenta l'accesso esclusivamente ad alcune applicazioni o servizi, mentre altri sonobloccati o gravati da tariffe differenti. Di conseguenza, i fornitori di accesso non potranno proporrepacchetti per accedere solo a una parte di internet e non alla rete completa.Il provvedimento consta di 5 articoli.L'articolo 1 contiene le definizioni di "rete internet", "piattaforma tecnologica", "fornitore di servizidella società dell'informazione", "esperienza utente", "fornitori di reti o di servizi di comunicazioneelettronica" e "accesso best effort".L'articolo 2 interviene in materia di qualificazione dei servizi forniti all'utenza, facendo salvo quantoprevisto dall'articolo 4 del Regolamento UE 2015/2120, che impone specifiche misure di trasparenzache devono rispettare i contratti che includono servizi di accesso a internet. In particolare si vieta didefinire, nell'offerta commerciale al pubblico e nella documentazione contrattuale ed informativa deifornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, come "accesso a internet" o "serviziointernet", un accesso o servizio di connettività che limiti la possibilità di fruizione da parte dell'utente auna porzione o a un sottoinsieme di servizi offerti sulla rete internet.L'articolo 3 reca norme relative ai limiti alla gestione del traffico, nel rispetto degli articoli 3 e 5 delregolamento sopra citato.In particolare, sancisce il principio di neutralità della rete (comma 1) vietando ai fornitori di reti oservizi di comunicazione elettronica di ostacolare, ovvero rallentare, rispetto alla velocità alla qualesarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accessoillimitato alla rete internet, l'accesso ad applicazioni e servizi internet.Il comma 2 consente ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di commercializzareservizi a valore aggiunto per soddisfare specifiche richieste della clientela di affari e residenziale, solodietro adesione espressa dell?utente mediante specifico e separato accordo tariffario e contrattuale.Vieta quindi (comma 3) ai fornitori di servizi di accesso alla rete internet di fissare il prezzo per taliservizi in funzione dei servizi o delle applicazioni che sono offerti o utilizzati tramite l'accesso fornitoalla rete internet.Inoltre reca (comma 4) una procedura nel caso di possibili danni all'integrità e alla sicurezza della reteinternet, ovvero al servizio del fornitore o ai terminali di utenti finali causati dal traffico provenientedal terminale di un altro utente finale dei servizi dell'operatore.Infine, il comma 5 prevede che, al fine di prevenire il degrado del servizio di accesso alla rete internete la diffusione di pratiche non ragionevoli di gestione, l?Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.4.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,turismo) - Seduta n. 309 (pom.) del 28/02/2017

Senato della Repubblica Pag. 146

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670 La 10ª Commissione (industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutarel'opportunità di inserire ulteriori tratti di ferrovie turistiche già chiusi ovvero in via di chiusura.

(AGCOM) fissi, entro sessanta giorni dall?entrata in vigore del provvedimento, appositi standardminimi di qualità del servizio, aggiornati con cadenza almeno annuale.L'articolo 4 disciplina il diritto degli utenti in tema di scelta e selezione di software, contenuti e servizi.In particolare, gli utenti hanno il diritto, sia di reperire on-line in formato idoneo alla piattaformatecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietari oopen source, contenuti e servizi leciti sia di disinstallare software (con alcune eccezioni) o dirimuovere contenuti non di interesse dai propri dispositivi.Specifica inoltre che tale diritto non può essere in alcun modo limitato o vincolato all'acquisto oall'utilizzo di alcuni software, contenuti o servizi, da parte dei gestori delle piattaforme mediantestrumenti contrattuali, tecnologici, economici o di esperienza utente.L'articolo 5 detta regole in materia di trasparenza, imponendo ai fornitori di reti o di servizi dicomunicazione elettronica l'obbligo di pubblicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge, sul proprio sito internet le offerte rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 2 e 3.Le medesime informazioni sono inviate all'AGCOM.Infine, l'articolo 6 reca la disciplina sanzionatoria, con riferimento agli articoli 22 e 27 del codice delconsumo, per i casi di violazione degli obblighi imposti dal disegno di legge. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole. Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti erisulta approvata. La seduta termina alle ore 15,55.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.4.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio,turismo) - Seduta n. 309 (pom.) del 28/02/2017

Senato della Repubblica Pag. 147

1.4.2.5. 13^ Commissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.5. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente,beni ambientali)

Senato della Repubblica Pag. 148

1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 83 (ant., Sottocomm. pareri) del 22/02/2017collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 2017

83ª Seduta

Presidenza del PresidenteMARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti: alla 2ª Commissione:

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure didemolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: rinviodell'espressione del parere; alla 8ª Commissione:

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregionaturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'espressione del parere.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.5.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,beni ambientali) - Seduta n. 83 (ant., Sottocomm. pareri) del

22/02/2017

Senato della Repubblica Pag. 149

1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/02/2017collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017

84ª Seduta

Presidenza del PresidenteMARINELLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti: alla 2ª Commissione:

(580-B) FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure didemolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati :parere favorevole con osservazione; alla 8ª Commissione:

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistichemediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del

28/02/2017

Senato della Repubblica Pag. 150

naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

DDL S. 2670 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.5.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,beni ambientali) - Seduta n. 84 (pom., Sottocomm. pareri) del

28/02/2017

Senato della Repubblica Pag. 151

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.