Raffronto Proposta Costituzione -...

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1 Confronto tra Costituzione attuale e proposta di riforma contenuta nel disegno di legge di revisione Costituzionale di iniziativa governativa denominato “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”. Partiamo da tre osservazioni. La prima è che si tratta di una proposta di revisione molto ampia, 45 articoli, vale a dire un terzo della Costituzione in vigore (di cui 44 della Parte II, cioè il 53,66% del suo totale). La seconda è che il titolo della proposta di riforma costituzionale è per lo più una mera dichiarazione di intenti-bandiera che nascondono la vera natura della riforma. La terza è che la proposta di riforma costituzionale – pur non tenendo conto dalle Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali – espande il numero delle parole dei paragrafi rinnovati fino a quasi 4.600 , in sostanza raddoppiandolo rispetto a quello attuale, nonostante circa 500 parole siano state soppresse con gli istituti abrogati. Pertanto, la proposta di riforma, più che enunciare principi, segue una logica da regolamento condominiale (cui si aggiunge la stretta connessione dimostrata con la nuova legge elettorale, l’Italicum, che centra le scelte civili sulla figura del capo e per questo è dichiarata intoccabile). Il disegno di legge si compone di 41 articoli, di cui i primi 37 propongono una riforma della Costituzione nei termini che sono riportati letteralmente nella colonna centrale del prospetto qui sotto (nella colonna di destra le corrispondenti valutazioni di merito che sono alla base del nostro NO) e gli ultimi 4 costituiscono le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali (anche queste accompagnate da altre valutazioni di merito).

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ConfrontotraCostituzioneattualeepropostadiriformacontenuta nel disegno di legge di revisione Costituzionale di iniziativa governativadenominato“Disposizioniperilsuperamentodelbicameralismoparitario,lariduzionedel numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delleistituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II dellaCostituzione”.Partiamo da tre osservazioni. La prima è che si tratta di una proposta di revisione moltoampia,45articoli,valeadireunterzodellaCostituzioneinvigore(dicui44dellaParteII,cioèil53,66%delsuototale).Lasecondaècheiltitolodellapropostadiriformacostituzionaleèper lopiùunameradichiarazionedi intenti-bandiera chenascondono la veranaturadellariforma.La terza è che lapropostadi riformacostituzionale–purnon tenendo contodalleDisposizioni di coordinamento, transitorie e finali – espande il numero delle parole deiparagrafirinnovati finoaquasi4.600 , insostanzaraddoppiandolorispettoaquelloattuale,nonostante circa 500 parole siano state soppresse con gli istituti abrogati. Pertanto, laproposta di riforma, più che enunciare principi, segue una logica da regolamentocondominiale(cuisiaggiungelastrettaconnessionedimostrataconlanuovaleggeelettorale,l’Italicum,checentralesceltecivilisullafiguradelcapoeperquestoèdichiarataintoccabile).Ildisegnodi leggesicomponedi41articoli,dicui iprimi37propongonounariformadellaCostituzioneneiterminichesonoriportatiletteralmentenellacolonnacentraledelprospettoquisotto(nellacolonnadidestralecorrispondentivalutazionidimeritochesonoallabasedelnostroNO) e gli ultimi 4 costituiscono le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali(anchequesteaccompagnatedaaltrevalutazionidimerito).

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COSTITUZIONEATTUALEPROPOSTADIRIFORMAVALUTAZIONI(collazionedegliartt.1-37delddlall’internodeltestovigente)

Principifondamentali Principifondamentali Art.1-12(omessi) Identici PARTEPRIMA PARTEPRIMA

Dirittiedoverideicittadini Dirittiedoverideicittadini Art.13-47(testoomesso) Identici

Art.48 PropostaArt.48 Sono elettori tutti i cittadini,uomini e donne, che hannoraggiuntolamaggioreetà.

Immutato

Il voto è personale ed eguale,liberoesegreto. Ilsuoesercizioèdoverecivico.

Immutato

La legge stabilisce requisiti emodalitàperl'eserciziodeldirittodi voto dei cittadini residentiall'estero e ne assicural'effettività. A tale fine è istituitauna circoscrizione Estero perl'elezionedelleCamere,allaqualesono assegnati seggi nel numerostabilito da norma costituzionalee secondo criteri determinatidallalegge.

La legge stabilisce requisiti emodalitàperl'eserciziodeldirittodivotodeicittadiniresidentiall'esteroeneassicura l'effettività.A tale fineè istituita una circoscrizione Esteroper l'elezione della Camera deideputati, alla quale sono assegnatisegginelnumerostabilitodanormacostituzionale e secondo criterideterminatidallalegge.

Il cambiamento corrisponde al fatto che nella proposta il Senato non è più elettivo.

Il diritto di voto non può esserelimitato se non per incapacitàcivileopereffettodiunasentenzapenale irrevocabile o nei casi diindegnità morale indicati dallalegge.

Immutato

Art.49-54(omessi) Identici PARTESECONDA

L’ordinamentodellaRepubblicaTITOLOI

IlParlamento

PARTESECONDAL’ordinamentodellaRepubblica

TITOLOIIlParlamento

Art.55 PropostanuovoArt.55 Il Parlamento si compone dellaCamera dei deputati e del SenatodellaRepubblica.

Immutato

Le leggichestabilisconolemodalitàdi elezione delle Camerepromuovonol'equilibriotradonneeuomininellarappresentanza.

Estende la norma che ora l’art. 117 riferisce solo alle Regioni

Ciascun membro della Camera deideputatirappresentalaNazione

Norma per dare l’impressione che contino solo i componenti della Camera in quanto singolarmente rappresentanti della Nazione. Peraltro poche righe dopo si attribuiscono al Senato quattro funzioni esclusive e cinque in concorrenza o partecipazione. Che sono svolte in nome delle Regioni per contribuire a governare la Nazione. Quindi

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questo nuovo comma è fumo negli occhi per fingere una partecipazione privilegiata per i cosiddetti eletti con il voto diretto (seppure con un’eccessiva distorsione maggioritaria e anche mettendo capolistature protette).

LaCameradeideputatiètitolaredelrapportodifiduciaconilGovernoedesercita la funzione di indirizzopolitico, la funzione legislativa equella di controllo dell'operato delGoverno.

Elenca le funzioni attribuite alla Camera (ma, si vedrà, non tutte in esclusiva). Attribuire alla sola Camera la fiducia al Governo, rende decisiva la nuova legge elettorale Italicum che è ipermaggioritaria (a danno di sovranità e rappresentanza). Per tle motivo in corso la raccolta firme per un referendum che la abroghi.

Il Senato della Repubblicarappresenta le istituzioniterritorialied esercita funzioni di raccordo tralo Stato e gli altri enti costitutividella Repubblica. Concorreall'esercizio della funzionelegislativa nei casi e secondo lemodalità stabiliti dalla Costituzione,nonchéall'eserciziodellefunzionidiraccordo tra lo Stato, gli altri enticostitutivi della Repubblica el'Unione europea. Partecipa alledecisionidiretteallaformazioneeall'attuazionedegliatti normativi e delle politichedell'Unione europea. Valuta lepolitiche pubbliche e l'attività dellepubblicheamministrazionieverifical'impatto delle politiche dell'Unioneeuropea sui territori. Concorre adesprimere pareri sulle nomine dicompetenza del Governo nei casiprevisti dalla legge e a verificarel'attuazionedelleleggidelloStato.

Elenca le funzioni del Senato, le quattro esclusive (tra cui tutte le politiche pubbliche) , le quattro in concorrenza e quella in partecipazione (distinzione, quest’ultima, non poco ardua). Tali funzioni sono più ampie di quelle attuali, Dunque il bicameralismo non è affatto eliminato ma solo diversificato (e notevolmente complicato). Va poi rilevato che, essendo di più le funzioni e molto meno i senatori chiamati a svolgerle (in più quasi tutti con doppio incarico per definizione), sorge forte l’interrogativo del come faranno a sostenere il notevole carico di lavoro, specie con efficacia, oltre tutto senza alcuna indennità economica. Quanto alla funzione esclusiva del Senato di essere il raccordo tra lo Stato e i suoi altri Enti, resta oscuro come può esserci un raccordo quando una parte, lo Stato, non partecipa a farlo (a meno di dare al Senato la rappresentanza della Nazione che la proposta non gli attribuisce); e resta anche oscuro se l’attuale radicato sistema delle Conferenze Sato Regioni sia o no superato. Inoltre, il confronto con le funzioni della Camera rende chiaro il compartecipare nel legiferare e forse, per estensione, nelle materie UE. Viceversa, nulla si dice a proposito di quale organo concorra con il Senato per

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verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. Una contraddizione della proposta di riforma sta infine nel volere un Senato che rappresenta le autonomia ma che poi non ha competenza per valutare le leggi regionali. Infine risulta assai singolare che il Senato abbia vaste competenze sulle politiche UE ma al contempo non sia titolare della fiducia al governo, quasi che le politiche UE siano estranee a tale atto fondamentale.

IlParlamentosiriunisceinsedutacomune dei membri delle dueCamereneisolicasistabilitidallaCostituzione.

Immutato Questo comma immutato non deve far dimenticare che in seguito si propone , rispetto ad ora, di escludere dalle sedute comuni l’elezione dei giudici della Corte costituzionale, il che contribuisce a diminuire il peso della sovranità popolare. Inoltre, nella seduta comune proposta cresce molto il peso numerico dei deputati (da due terzi al 86,9% ).

Art.56 Identico Art.57 PropostanuovoArt.57 IlSenatodellaRepubblicaèelettoa base regionale, salvi i seggiassegnati alla circoscrizioneestero.

Il SenatodellaRepubblicaè compo-sto da novantacinque senatorirappresentativi delle istituzioniterritoriali e da cinque senatori chepossono essere nominati dalPresidentedellaRepubblica.

Fissatalariduzionedel70%delnumerodeisenatori,saltanoall’occhioduecose.Laprevisionedi95senatoriconfliggeconquelladelledisposizionitransitorie(vedereinseguitolavalutazionerelativaall’art.39,secondocommadeldisegnodileggedirevisionecostituzionale).EpoiilnonsensodiinserirenelSenatorappresentativodelterritorioalcunisenatorinominatiinquantohannoillustratolapatria.InoltrevaosservatocheilsistemaelettoralepropostoperilSenatononpuòesseredefinitoindirettocomefailgoverno,perché,perdefinirlocosì,icittadinidovrebberoeleggereappostaungrandissimonumerodigrandielettoriaventiappuntoquellaspecificafunzionediscegliereisenatori(peresempiononsidicecheilPresidentedellaRepubblicaèelettoindirettamentedaicittadini).Infine,lariduzionedelnumero

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deisenatoriamenodiunterzoecondueruolipubblicidaesercitarecontemporaneamente,comportachegliaccresciuticompitidiognisenatorenonconsentirannonessunariduzionedeiquasi700dipendentiattualidelSenatoedanziprobabilmente(facendoilparagoneconi100Senatoriamericanichedispongonodiben3.400aiutantidalorostessiscelti)neprovocherannounaumentodiprovenienzafunzionariale.

Ilnumerodeisenatorielettivièditrecentoquindici, sei dei qualielettinellacircoscrizioneEstero.

IConsigli regionali e iConsiglidelleProvince autonome di Trento e diBolzano eleggono, con metodoproporzionale,isenatorifraipropricomponenti e, nella misura di unoperciascuno,fraisindacideicomunideirispettiviterritori.

Evocareilmetodoproporzionaleèdeltuttofuorviantedalmomentocheilnumerodellepersonedaleggerenonconsentelaproporzionalitàeffettiva.NoncoerentelasceltadifareleggereilSindacodalConsiglioRegionaleenondaglialtriSindacidelrispettivoambito.

Nessuna Regione può avere unnumero di senatori inferiore asette;ilMolise ne ha due, la Valled’Aostauno.

Nessuna Regione può avere unnumero di senatori inferiore a due;ciascunadelleProvinceautonomediTrentoediBolzanonehadue.

DistribuzioneirragionevoledelnumerodeiSenatoritraleRegionieleProvinceAutonome.

La ripartizione dei seggi fra leRegioni, fatto salvo il numerodeiseggiassegnati alla circoscrizioneestero, previa applicazione delledisposizioni del precedentecomma,sieffettuainproporzionealla popolazione delle Regioni,quale risulta dall’ultimocensimento generale, sulla basedeiquozienti interiedeirestipiùalti.

La ripartizione dei seggi tra leRegioni si effettua, previaapplicazione delle disposizioni delprecedente comma, in proporzionealla loro popolazione, quale risultadall’ultimo censimento generale,sulla base dei quozienti interi e deipiùaltiresti.

La durata del mandato dei senatoricoincideconquelladegliorganidelleistituzioni territoriali dai quali sonostati eletti, in conformità alle scelteespresse dagli elettori per icandidaticonsiglieriinoccasionedelrinnovo dei medesimi organi,secondo le modalità stabilite dallaleggedicuialsestocomma.

Mentreledisposizionisulladuratadelmandatorientranonellalogicadellanuovarappresentanzaterritoriale(epperòconfermanol’incoerenzadell’elezionedelSindacodapartedelConsiglioRegionale),l’incisocheiniziacon“inconformità”èconfusoecreaseriproblemiinmateriadiautonomiaregionaletrattatiinseguito.

ConleggeapprovatadaentrambeleCameresonoregolate lemodalitàdiattribuzione dei seggi e di elezionedei membri del Senato della

Questanuovaleggestataleprevistadallapropostadovrànecessariamentestareinsiemealdispostoimmutato

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Repubblica tra i consiglieri e isindaci, nonché quelle per la lorosostituzione, in caso di cessazionedalla carica elettiva regionale olocale. I seggi sono attribuiti inragione dei voti espressi e dellacomposizionediciascunConsiglio.

dell’attualeart.122,primocomma.AlloralediverseRegionipotrannostabilireognunalasuamodalitàpereleggereirispettiviConsiglieriRegionali,mentrelanuovaleggestatalequiprevistastabiliràcometutteleRegionidovrannoeleggereiSenatori.Madovendopureindicareimodiincuiattuareilcriteriodi”inconformità”sancitoalcommaprecedente,sarànecessariochequestaleggestataleintervengasullemodalitàdivotareiconsiglieriregionalidestinatiapoteresserepoinominatisenatori.Cosìfacendolanuovaleggestataledovràperforzaintaccareilprincipiodiautonomiaregionalesullemodalitàdisceltadeipropriconsiglieri.Insomma,unevidentepasticcio.

Art.58 PropostanuovoArt.58 Isenatorisonoelettiasuffragiouniversaleedirettodaglielettorichehannosuperatoilventicinquesimoannodietà.Sonoeleggibiliasenatoriglielettorichehannocompiutoilquarantesimoanno.

Abrogato Laconseguenzasarebbechesipuòdiveniresenatoria18annimentreperessereelettideputatineoccorrono25(art.56,comma3).MaalloraèinsensatolasciarealSenatoilnometradizionale.

Art.59 PropostanuovoArt.59 E’senatoredidirittoeavita,salvorinunzia, chi è stato presidentedellaRepubblica.

Immutato

IlPresidentedellaRepubblicapuònominare senatori a vita cinquecittadini che hanno illustrato laPatria per altissimi meriti nelcampo sociale, scientifico,artisticoeletterario.

Il Presidente della Repubblica puònominare senatori cittadini chehanno illustrato la Patria peraltissimi meriti nel campo sociale,scientifico,artisticoe letterario.Talisenatori durano in carica sette annie non possono essere nuovamentenominati.

Lascia perplessi il prevedere che una persona illustri la nazione solo a tempo determinato.

Art.60 PropostanuovoArt.60 LaCameradeideputatieilSenatodella Repubblica sono eletti percinqueanni.

La Camera dei deputati è eletta percinqueanni.

I senatori restano in carica per il periodo del loro riferimento istituzionale

LaduratadiciascunaCameranonpuò essere prorogata se non perleggeesoltantoincasodiguerra.

LaduratadellaCameradeideputatinonpuòessereprorogatasenonperleggeesoltantoincasodiguerra.

Art.61 PropostanuovoArt.61 Le elezioni delle nuove Camerehanno luogoentrosettantagiornidalla fine delle precedenti. La

Le elezioni della nuova Camera deideputatihanno luogoentrosettantagiornidalla finedelleprecedenti.La

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primariunionehaluogononoltreilventesimogiornodalleelezioni.

primariunioneha luogononoltre ilventesimogiornodalleelezioni.

Finchénonsianoriunite lenuoveCamere sono prorogati i poteridelleprecedenti.

FinchénonsiariunitalanuovaCameradeideputatisonoprorogatiipoteridellaprecedente.

Art.62 PropostanuovoArt.62 LeCameresiriunisconodidirittoil primo giorno non festivo difebbraioediottobre.

Immutato

Ciascuna Camera può essereconvocatainviastraordinariaperiniziativadelsuoPresidenteodelPresidente della Repubblica o diunterzodeisuoicomponenti.

Immutato

Quando si riunisce in viastraordinaria una Camera, èconvocatadidirittoanchel’altra.

Abrogato In coerenza con il nuovo criterio di differenziazione

Art.63 PropostanuovoArt.63 CiascunaCameraelegge fra i suoicomponenti il Presidente el'Ufficiodipresidenza.

Immutato

Ilregolamentostabilisceinqualicasil’elezione o la nomina alle carichenegli organi del Senato dellaRepubblica possono essere limitatein ragione dell’esercizio di funzionidigovernoregionaliolocali.

Norma conseguente il fatto che un senatore è un consigliere regionale (che può avere cariche) o un sindaco.

Quando il Parlamento si riuniscein seduta comune, il Presidente el'Ufficiodi presidenza sonoquellidellaCameradeideputati.

Immutato

Art.64 PropostanuovoArt.64 CiascunaCameraadottailproprioregolamento a maggioranzaassolutadeisuoicomponenti.

Immutato

I regolamenti delle Cameregarantiscono i diritti delleminoranze parlamentari. Ilregolamento della Camera deideputati disciplina lo statuto delleopposizioni.

Mentre la differenziazione tra i regolamenti è dovuta alla circostanza che le opposizioni al Governo possono esserci solo alla Camera ove sussiste il rapporto fiduciario, non è specificato cosa significhi al Senato il concetto di minoranze parlamentari. E ciò perché i gruppi senatoriali politici non possono formarsi (pena trasformare il Senato in un anomalo soggetto politico) e i gruppi senatoriali territoriali non hanno un criterio di aggregazione coerente con il formarsi di maggioranze e minoranze.

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Lesedutesonopubbliche:tuttaviaciascuna delle due Camere e ilParlamento a Camere riunitepossonodeliberarediadunarsi insedutasegreta.

Immutato

Le deliberazioni di ciascunaCamera e del Parlamento nonsono valide se non è presente lamaggioranzadeilorocomponenti,e se non sono adottate amaggioranza dei presenti, salvoche la Costituzione prescriva unamaggioranzaspeciale.

Immutato

ImembridelGoverno,anchesenonfannopartedelleCamere,hannodiritto,eserichiestiobbligo,diassistereallesedute.Devonoesseresentitiognivoltachelorichiedono.

ImembridelGovernohannodiritto,eserichiestiobbligo,diassistereallesedutedelleCamere.Devonoesseresentitiognivoltachelorichiedono.ImembridelParlamentohannoildoveredipartecipareallesedutedell’AssembleaeailavoridelleCommissioni.

L’inserimentonellapropostadell’ultimocommanonèunfattobanale,perchéstabiliscecheipropostisenatori(chehannoundoppioincarico)hannoildoveredistarealSenatoinaulaeincommissione.Ciòimplicaduecose.LaprimachealSenatopermanelasuddivisioneinCommissioni.LasecondachesarnecessariaunasortadiprogrammazionedeilavoridelSenatoperconsentirelosvolgimentodeldoppioruoloachièConsigliereRegionaleoSindaco(cioèun’ulteriorecomplicazione).

Art.65 Identico Ineleggibilitàeincompatibilità Art.66 PropostanuovoArt.66 CiascunaCameragiudicadeititolidi ammissione dei suoicomponenti e delle causesopraggiuntedi ineleggibilità ediincompatibilità.

Immutato

Il Senato della Repubblica prendeatto della cessazione dalla caricaelettiva regionale o locale e dellaconseguentedecadenzadasenatore.

Conseguente la nuova natura della carica di Senatore.

Art.67 PropostanuovoArt.67 Ogni membro del Parlamentorappresenta la Nazione edesercita le sue funzioni senzavincolodimandato.

I membri del Parlamentoesercitano le loro funzioni senzavincolodimandato.

Già la proposta del nuovo art. 55 stabilisce che solo il deputato rappresenta la Nazione (e provoca incoerenze). In questo articolo, la conferma delle funzioni parlamentari esercitate senza vincolo di mandato, è un’incoerenza notevole per il carattere del senatore. Infatti, se è un rappresentante territoriale (o della

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Regione o del Comune), come fa a non rispettare le loro indicazioni politiche? Un deputato è eletto secondo un indirizzo ma in quest’ambito rappresenta la nazione e dunque come tale esercita il mandato secondo le sue valutazioni circa il modo di applicare l’indirizzo ricevuto, ma il senatore, che nella proposta non rappresenta la Nazione bensì l’istituzione territoriale, se non segue le indicazioni dell’Ente che rappresenta, che rappresentante è?

Art.68ImembridelParlamentononpossonoesserechiamatiarisponderedelleopinioniespresseedeivotidatinell’eserciziodellelorofunzioni.SenzaautorizzazionedellaCameraallaqualeappartiene,nessunmembrodelParlamentopuòesseresottopostoaperquisizionepersonaleodomiciliare,népuòesserearrestatooaltrimentiprivatodellalibertàpersonale,omantenutoindetenzione,salvocheinesecuzionediunasentenzairrevocabiledicondanna,ovverosesiacoltonell’attodicommettereundelittoperilqualeèprevistol’arrestoobbligatorioinflagranza.AnalogaautorizzazioneèrichiestapersottoporreimembridelParlamentoadintercettazioni,inqualsiasiforma,diconversazioniocomunicazioniosequestridicorrispondenza.

Identico Porrà di sicuro problemi l’aver mantenuto pari pari per i nuovi senatori (che lo sono perché già Consiglieri Regionali o Sindaci) l’immunità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. Con quale criterio si stabilirà che si è parlato nell’esercizio delle funzioni di Senatore e non di Consigliere o di Sindaco, i quali non hanno l’immunità?

Art.69 PropostanuovoArt.69

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ImembridelParlamentoricevonounaindennitàstabilitadallalegge.

Imembri della Camera dei deputatiricevono una indennità stabilitadallalegge.

La demagogia del considerare l’impegno di Senatore qualcosa da fare gratuitamente (il che riporta il paese alle concezioni di cento anni fa, quando la politica se la potevano permettere solo i ricchi) fa sì che i senatori debbano svolgere gratis un doppio carico di lavoro (ed è dubbio riescano a farlo). Per di più, il combinato disposto con gli art. 39 e 40 delle Disposizioni Transitorie e Finali, crea il pasticcio che i senatori a vita oggi in carica continueranno a godere delle condizioni vigenti al momento dell’eventuale approvazione della proposta, e dunque continueranno a ricevere l’indennità di funzione.

Art.70 PropostanuovoArt.70 LafunzionelegislativaèesercitatacollettivamentedalledueCamere.

La funzione legislativa è esercitatacollettivamente dalle due Camereper le leggi di revisione dellaCostituzione e le altre leggicostituzionali,esoltantoper le leggidi attuazione delle disposizionicostituzionali concernenti la tuteladelle minoranze linguistiche, ireferendum popolari, le altre formedi consultazione di cui all'articolo71, per le leggi che determinanol'ordinamento, la legislazioneelettorale, gli organi di governo, lefunzioni fondamentali dei Comuni edelle Città metropolitane e ledisposizionidiprincipiosulle formeassociative dei Comuni, per la leggeche stabilisce le norme generali, leforme e i termini dellapartecipazione dell'Italia allaformazione e all'attuazione dellanormativa e delle politichedell'Unione europea, per quella chedeterminaicasidiineleggibilitàediincompatibilità con l'ufficio disenatoredicuiall'articolo65,primocomma, per le leggi di cui agliarticoli 57, sesto comma, 80,secondoperiodo,114,terzocomma,116, terzo comma, 117, quinto enono comma, 119, sesto comma,120, secondo comma, 122, primocomma, e 132, secondo comma. Lestesse leggi, ciascuna con oggettoproprio, possono essere abrogate,modificate oderogate solo in formaespressa e da leggi approvate anormadelpresentecomma.

L’alluvione di parole in questo articolo che avvia le norme sul legiferare, è l’emblema della complicazione indotta dalla proposta di riforma. In pratica, si passa dall’attuale procedura sostanzialmente unica per tutte le leggi ad almeno nove procedure diverse contenute nella proposta di riforma (ma secondo alcuni costituzionalisti più di dodici). Del tipo la bicamerale paritaria, quella con competenza prevalente alla Camera e contributo del Senato, la precedente qualora si tratti di una legge di applicazione dell’art.117 della Costituzione, un’altra quando si tratta di leggi concernenti l’art. 81, un’altra relativa alle leggi essenziali per il governo, un’altra relativa al nuovo art. 71, un’altra riferita alla conversione dei decreti legge, un’altra concernente le norme di iniziativa popolare, un’altra per sottoporre le leggi elettorali all’ esame preventivo della Corte Costituzionale, e così via. Va rilevato che l’ambito delle leggi bicamerali, a parte quelle di revisione costituzionale già stabilite dall’invariato art. 138, è definito senza un quadro preciso, appunto per l’indecisione di fondo sulla funzionalità propria del Senato. Inoltre, l’ultimo periodo del primo comma sancisce che le leggi bicamerali devono avere oggetto proprio, e quindi diverrebbe una fonte di incostituzionalità non solo la violazione dei principi (come oggi) ma anche la violazione delle

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procedure (cosicché le leggi bicamerali diverrebbero meno scalfibili delle altre).

Le altre leggi sono approvate dallaCameradeideputati.

Ogni disegno di legge approvatodalla Camera dei deputati èimmediatamente trasmesso alSenato della Repubblica che, entrodieci giorni, su richiesta di un terzodeisuoicomponenti,puòdisporrediesaminarlo. Nei trenta giornisuccessiviilSenatodellaRepubblicapuò deliberare proposte dimodificazionedeltesto,sullequalilaCameradeideputati sipronuncia inviadefinitiva.QualorailSenatodellaRepubblica non disponga diprocedere all'esame o siainutilmente decorso il termine perdeliberare, ovvero quando laCamera dei deputati si siapronunciatainviadefinitiva,laleggepuòesserepromulgata.

Il precedente comma 2 illude che si voglia procedere ad una semplificazione, ma la realtà irrompe a partire dal comma 3, fissando una serie di complicati e quasi inestricabili procedimenti (che neppure impediscono con sicurezza l’andare avanti ed indietro tra i due rami). In ogni caso è certo che il silenzio della proposta riguardo i modi in cui il Senato potrà avanzare richieste di modifica produrrà in pratica problematiche applicative non lievi.

L'esame del Senato per le leggi chedanno attuazione all'articolo 117,quarto comma, è disposto neltermine di dieci giorni dalla data ditrasmissione.Perimedesimidisegnidi legge, la Camera può nonconformarsi alle modificazioniproposte dal Senato dellaRepubblica a maggioranza assolutadei suoi componenti, solopronunciandosi nella votazionefinale a maggioranza assoluta deipropricomponenti.

Si tratta di una proposta di rafforzamento del ruolo del Senato solo in apparenza. Sia perché la maggioranza assoluta richiesta alla Camera per il diniego è un vincolo reso parecchio debole dalla robusta maggioranza data dall’Italicum. Sia perché al Senato la maggioranza assoluta è resa problematica dalla sua stessa tura. Infine, il combinato disposto dei testi del 3° e del 4° comma costituisce un guazzabuglio procedurale così intricato dall’impedire una soluzione univoca.

I disegni di legge di cui all'articolo81, quarto comma, approvati dallaCameradeideputati sonoesaminatidalSenatodellaRepubblica,chepuòdeliberare proposte dimodificazione entro quindici giornidalladatadellatrasmissione.

Nei disegni di legge ex art.81 prevale la Camera con l’obbligatorio esame diretto del Senato, sempre a maggioranza semplice.

I Presidenti delle Camere decidono,d'intesa tra loro, le eventualiquestioni di competenza, sollevatesecondo le norme dei rispettiviregolamenti.

Da sottolineare che, mancando l’intesa tra i due Presidenti, non può instaurarsi il procedimento legislativo in esame.

Il Senato della Repubblica può,secondoquantoprevistodalproprioregolamento, svolgere attivitàconoscitive, nonché formulare

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osservazioni su atti o documentiall'esamedellaCameradeideputati.

Art.71 PropostanuovoArt.71 L'iniziativa delle leggi appartieneal Governo, a ciascun membrodelle Camere ed agli organi edentiaiqualisiaconferitadaleggecostituzionale.

Immutato

Il Senato della Repubblica può, condeliberazione adottata amaggioranza assoluta dei suoicomponenti, richiedere alla Cameradei deputati di procedere all'esamediundisegnodilegge.Intalcaso,laCamera dei deputati procedeall'esame e si pronuncia entro iltermine di seimesi dalla data delladeliberazione del Senato dellaRepubblica.

Ilpopoloesercital'iniziativadelleleggi, mediante la proposta, daparte di almeno cinquantamilaelettori, diunprogetto redatto inarticoli.

Il popolo esercita l'iniziativa delleleggi,mediantelaproposta,dapartedi almeno centocinquanta-milaelettori, di un progetto redatto inarticoli. La discussione e ladeliberazione conclusiva sulleproposte di legge d’iniziativapopolare sono garantite nei tempi,nelle forme e nei limiti stabiliti dairegolamentiparlamentari.

Sempre nella logica di comprimere l’iniziativa dei cittadini si triplica il numero di firme per una legge di iniziativa popolare, senza fissare alcun termine preciso per ll loro esame.

Al fine di favorire la partecipazionedei cittadini alla determinazionedelle politiche pubbliche, la leggecostituzionale stabilisce condizionied effetti di referendum popolaripropositivi e di indirizzo, nonché dialtre forme di consultazione, anchedelle formazioni sociali. Con leggeapprovata da entrambe le Cameresono disposte le modalità diattuazione.

Semplice specchietto per le allodole, dato che la proposta di riforma costituzionale rinvia ad un’altra riforma costituzionale senza dare indicazioni (neppure circa gli effetti propositivi e di indirizzo in caso di approvazione in sede di referendum).

Art.72 PropostanuovoArt.72 Ogni disegno di legge, presentatoad una Camera è, secondo lenorme del suo regolamento,esaminato da una commissione epoi dalla Camera stessa, chel’approva articolo per articolo econvotazionefinale.

Ogni disegno di legge di cuiall'articolo 70, primo comma,presentato ad una Camera, è,secondo le norme del suoregolamento, esaminato da unaCommissione e poi dalla Camerastessa, che l'approva articolo perarticoloeconvotazionefinale.

Ogni altro disegno di legge èpresentato alla Camera dei deputatie, secondo le norme del suoregolamento, esaminato da unaCommissione e poi dalla Camerastessa, che l’approva articolo perarticoloeconvotazionefinale.

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Il regolamento stabilisceprocedimenti abbreviati per idisegni di legge dei quali èdichiaratal’urgenza.

I regolamenti stabilisconoprocedimenti abbreviati per idisegnidileggedeiqualièdichiaratal’urgenza.

Dunque anche al Senato ci dovranno essere le Commissioni Permanenti. Nulla viene detto circa il modo in cui saranno composte, visto che il criterio politico proporzionale vige solo alla Camera.

Puòaltresìstabilireinqualicasieforme l’esame e l’approvazionedeidisegnidileggesonodeferitiacommissioni, anche permanenticomposte in tal modo darispecchiare la proporzione deigruppiparlamentari.Ancheintalicasi, fino al momento della suaapprovazionedefinitiva,ildisegnodileggeèrimessoallaCamera,seil Governo o un decimo deicomponenti della Camera o unquinto della Commissionerichiedono che sia discusso evotatodallaCamerastessaoppureche sia sottoposto alla suaapprovazione finale con soledichiarazioni di voto. Ilregolamento determina le formedi pubblicità dei lavori dellecommissioni.

Possonoaltresìstabilireinqualicasieformel'esameel'approvazionedeidisegni di legge sono deferiti aCommissioni, anche permanenti,che, alla Camera dei deputati, sonocomposteinmododarispecchiarelaproporzione dei gruppiparlamentari. Anche in tali casi finoalmomento della sua approvazionedefinitiva, il disegno di legge èrimessoallacamera,se ilGovernooun decimo dei componenti dellaCamera o un quinto dellacommissione richiedono che siadiscusso e votato dalla Camerastessaoppurechesiasottopostaallasua approvazione finale con soledichiarazioni di voto. I regolamentideterminano le forme di pubblicitàdeilavoridelleCommissioni.

Un’ulteriore modalità legislativa che smentisce il mito della semplificazione.

Laproceduranormalediesameedi approvazione diretta da partedella Camera è sempre adottataper i disegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale e perquellididelegazionelegislativa,diautorizzazionearatificaretrattatiinternazionali,diapprovazionedibilancieconsuntivi.

Laproceduranormalediesameediapprovazione diretta da parte dellaCamera è sempre adottata per idisegni di legge in materiacostituzionale ed elettorale, e perquelli di delegazione legislativa, perquelli di conversione in legge didecreti, per quelli di autorizzazionea ratificare trattati internazionali eperquellidiapprovazionedibilancieconsuntivi.

Il regolamento del Senato dellaRepubblica disciplina lemodalità diesamedeidisegnidileggetrasmessidalla Camera dei deputati ai sensidell'articolo70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70,primo comma, e, in ogni caso, leleggiinmateriaelettorale,leleggidiautorizzazione alla ratifica deitrattatiinternazionalieleleggidicuiagliarticoli79e81,sestocomma, ilGoverno può chiedere alla Cameradei deputati di deliberare, entrocinque giorni dalla richiesta, che undisegno di legge indicato comeessenziale per l’attuazione delprogramma di governo sia iscrittocon priorità all’ordine del giorno esottoposto alla pronuncia in viadefinitiva della Camera dei deputatientro il termine di settanta giorni

Questa norma non si riferisce alle leggi bicamerali e riguarda solo quelle in cui la parola decisiva spetta alla Camera, escluse peraltro le leggi elettorali e di ratifica dei trattati internazionali. In pratica istituirebbe una nuova procedura a data certa che rafforza parecchio il potere del Governo nelle procedure parlamentari. Anche qui scarseggia la tecnica legislativa, per cui non ci si pone il problema di cosa succederebbe se un provvedimento definito essenziale dal Governo per la sua azione, venisse poi nel merito bocciato dalla Camera (non si tratterebbe più di un semplice

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dalla deliberazione. In tali casi, itermini di cui all’art. 70, terzocomma, sono ridotti della metà. Iltermine può essere differito di nonoltre quindici giorni, in relazione aitempi di esame da parte dellacommissione, nonchè allacomplessità del disegno di legge. Ilregolamento della Camera deideputati stabilisce le modalità e ilimiti del procedimento, anche conriferimento all’omogeneità deldisegnodilegge.

voto contrario della Camera per il quale l’art. 94 non prevede obbligo di dimettersi). Altro pastrocchio deriva dalla questione del termine posto per legiferare, che non si definisce né perentorio né ordinatorio. E ciò, tenuto presenti le conseguenze del ritenerlo perentorio (una volta superato il termine, il disegno di legge decadrebbe ed una eventuale approvazione sarebbe incostituzionale), implicherà un contenzioso interpretativo certo.

Art.73 PropostanuovoArt.73 Le leggi sono promulgate dalPresidentedellaRepubblicaentrounmesedall'approvazione.

Immutato

Le leggi che disciplinano l’elezionedei membri della Camera deideputati e del Senato dellaRepubblica possono esseresottoposte, prima della loropromulgazione, al giudiziopreventivo di legittimitàcostituzionale da parte della Cortecostituzionale su ricorso motivatopresentatodaalmenounquartodeicomponenti della Camera deideputati o almeno un terzo deicomponenti del Senato dellaRepubblica, entro dieci giornidall’approvazionedella legge,primadei quali la legge non può esserepromulgata. La Corte costituzionalesi pronuncia entro il termine ditrenta giorni e, fino ad allora, restasospeso il termine per lapromulgazionedellalegge.Incasodidichiarazione di illegittimitàcostituzionale, la legge non puòesserepromulgata.

La proposta di riforma mette in campo questa novità con la solita leggerezza nei principi e scarsità nella tecnica legislativa. Quanto ai principi, cerca di comprimere la partecipazione del cittadino, affidando alla Corte Costituzionale il nuovo compito di intervenire su una legge prima che entri in vigore. Così la Corte, da giudice delle leggi emanate dal parlamento poi sottoposte a giudizio di costituzionalità, diviene organo partecipe della procedura di riforma legislativa facendolo intervenire a prescindere dal dispiegarsi degli effetti materiali di quella legge. In questo modo, fare le riforme non spetterà più al solo parlamento eletto, ma dipenderà anche da cosa pensano degli esperti pur autorevoli nominati anche al di fuori del circuito elettorale. Oltretutto, la formulazione della proposta neppure evita che, una volta passata la legge alla prima valutazione, successivamente si arrivi per via ordinaria ai rilievi di incostituzionalità. Quanto alla scarsa tecnica legislativa, basta rilevare i pasticci del termine assegnato alla Corte, della titolarità del ricorso data ad un terzo dei senatori e delle conseguenze di un giudizio di parziale incostituzionalità. Nel primo caso, se il termine non viene rispettato, la legge può essere pubblicata ma non si dice in modo esplicito che la Corte perde il potere di decidere (da qui l’ agguato dei conflitti interpretativi). Nel secondo,

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è singolare creare una procedura per cui il Senato può solo proporre modifiche alla legge elettorale della Camera mentre una sua minoranza ha facoltà di chiederne un giudizio di costituzionalità. Nel terzo, è arduo districarsi dalla ragnatela di possibili conseguenze risolutive del problema della parziale incostituzionalità che di fatto investono anche le competenze (non citate) del Presidente della Repubblica. Nel complesso un labirinto che di certo contraddice l’annunciata semplificazione.

Se le Camere, ciascuna amaggioranza assoluta dei propricomponenti, ne dichiaranol'urgenza, la legge è promulgatanelterminedaessastabilito.

Se la Camera dei deputati, amaggioranza assoluta dei suoicomponenti,nedichiaral’urgenza,lalegge è promulgata nel termine daessastabilito.

Le leggi sono pubblicate subitodopo la promulgazione edentrano in vigore il quindicesimogiorno successivo alla loropubblicazione, salvo che le leggistesse stabiliscano un terminediverso.

Immutato

Art.74 PropostanuovoArt.74 Il Presidente della Repubblica,primadipromulgarelalegge,puòcon messaggio motivato alleCamere chiedere una nuovadeliberazione.

Immutato

Qualoralarichiestariguardilaleggedi conversione di un decretoadottato a norma dell'articolo 77, iltermineperlaconversioneinleggeèdifferitoditrentagiorni.

Se le Camere approvanonuovamente la legge,questadeveesserepromulgata.

Selaleggeènuovamenteapprovata,questadeveesserepromulgata.

Art.75 PropostanuovoArt.75 È indetto referendum popolareper deliberare l'abrogazione,totaleoparziale,diunaleggeodiun atto avente valore di legge,quando lo richiedonocinquecentomila elettori o cinqueConsigliregionali.

Immutato

Nonèammesso ilreferendumperle leggi tributarieedibilancio,diamnistia e di indulto, diautorizzazionearatificaretrattatiinternazionali.

Immutato Consideratochedal1948adoggisièdeterminatoquelparticolarissimoaccordotraStaticheèl’UnioneEuropeaechedadecennisirichiedeconinsistenzaunasuamaggior

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democratizzazionecivile,èunerroregravechenellapropostadirevisionenonsiaprevistaunamodificaperconsentireilreferendumsullaproblematicaeuropea.Vaaggiuntocheunsimileerrorenonècasuale,inquantorientranell’impostazionecomplessivadellapropostadirevisionechesiispiraarestringerelasovranitàdeicittadiniinvececheafarlacrescere.

Hanno diritto di partecipare alreferendum tutti i cittadinichiamati ad eleggere la Cameradeideputati.

Hanno diritto di partecipare alreferendumtuttiglielettori.

La proposta soggetta areferendum è approvata se hapartecipato alla votazione lamaggioranzadegliaventidiritto,eseèraggiunta lamaggioranzadeivotivalidamenteespressi.

Lapropostasoggettaareferendumèapprovata se ha partecipato allavotazione la maggioranza degliaventi diritto o, se avanzata daottocentomila elettori, lamaggioranza dei votanti alle ultimeelezionidellaCameradeideputati,ese è raggiunta la maggioranza deivotivalidamenteespressi.

Altro specchietto per le allodole della proposta. Si presenta come apertura al criterio di quorum meno alti, mentre configura il contrario: un nuovo sistema che riserva l’accesso alle condizioni migliori a grandi organizzazioni strutturate in grado di raccogliere il 60% di firme in più per la richiesta referendaria.

La leggedetermina lemodalitàdiattuazionedelreferendum.

Immutato

Art.76 Identico Art.77 PropostanuovoArt.77 Il Governo non può, senzadelegazione delle Camere,emanare decreti che abbianovaloredileggeordinaria.

Il Governo non può, senzadelegazione disposta con legge,emanaredecreti che abbianovaloredileggeordinaria.

Quando, in casi straordinari dinecessità e d’urgenza, il Governoadotta,sottolasuaresponsabilità,provvedimenti provvisori conforza di legge, deve il giornostesso presentarli per laconversione alle Camere che,anche se sciolte, sonoappositamente convocate e siriunisconoentrocinquegiorni.

Quando, in casi straordinari dinecessità e d’urgenza, il Governoadotta, sotto la sua responsabilità,provvedimenti provvisori con forzadi legge, deve il giorno stessopresentarli per la conversione allaCamera dei deputati,anche quandola funzione legislativa è esercitatacollettivamentedalledueCamere.LaCamera dei deputati, anche sesciolta,èappositamenteconvocataesiriunisceentrocinquegiorni.

I decreti perdono efficacia sindall’inizio, se non sono convertitiin legge entro sessanta giornidalla loro pubblicazione. LeCamerepossonotuttaviaregolareconleggeirapportigiuridicisortisulla base dei decreti nonconvertiti.

I decreti perdono efficacia sindall’inizio, se non sono convertiti inleggeentrosessantagiornidallaloropubblicazione o, nei casi in cui ilPresidente della Repubblica abbiachiesto a norma dell’art. 74, unanuova deliberazione, entro novantagiorni dalla loro pubblicazione. Laleggepuòtuttaviaregolareirapportigiuridici sorti sulla base dei decreti

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nonconvertiti. Il Governo non può, mediante

provvedimenti provvisori con forzadi legge: disciplinare le materieindicate nell'articolo 72, quintocomma, con esclusione, per lamateria elettorale, della disciplinadell’organizzazione delprocedimento elettorale e dellosvolgimentodelleelezioni; reiteraredisposizioni adottate con decretinon convertiti in legge e regolare irapportigiuridicisortisullabasedeimedesimi; ripristinare l'efficacia dinormedi leggeodiattiaventi forzadi legge che la Corte costituzionalehadichiarato illegittimipervizinonattinentialprocedimento.

Le modifiche proposte nel nuovo articolo consistono essenzialmente nell’introdurre in costituzione le prassi parlamentari invalse nell’ultimo ventennio.

I decreti recano misure diimmediata applicazione e dicontenuto specifico, omogeneo ecorrispondentealtitolo.

Altro esempio di sommaria tecnica legislativa. Infatti il comma 1 si riferisce anche ai decreti legislativi delegati, mentre questo comma 5 non specifica ma pare riferirsi ai soli decreti legge.

L'esame, a norma dell'articolo 70,terzoequartocomma,deidisegnidilegge di conversione dei decreti, èdispostodalSenatodellaRepubblicaentro trenta giorni dalla loropresentazione alla Camera deideputati. Le proposte dimodificazione possono esseredeliberate entro dieci giorni dalladata di trasmissione del disegno dilegge di conversione, che deveavvenire non oltre quaranta giornidallapresentazione.

Anche in questo comma, si può rilevare una sommaria tecnica legislativa: sorge una differenza immotivata tra materie soggette a leggi bicamerali oppure monocamerali nei casi di loro approvazione della Camera dopo i quaranta giorni.

Nel corso dell'esame di disegni dilegge di conversione dei decretileggenonpossonoessereapprovatedisposizioni estranee all'oggetto oallefinalitàdeldecreto.

Art.78 PropostanuovoArt.78 LeCameredeliberanolostatodiguerraeconferisconoalGovernoipoterinecessari.

La Camera dei deputati delibera amaggioranza assoluta lo stato diguerra e conferisce al Governo ipoterinecessari.

Art.79 NuovoArt.79 L'amnistiael'indultosonoconcessiconleggedeliberataamaggioranzadeidueterzideicomponentidiciascunaCamera,inognisuoarticoloenellavotazionefinale.

L'amnistia e l'indulto sono concessicon legge deliberata a maggioranzadei due terzi dei componenti dellaCamera dei deputati, in ogni suoarticoloenellavotazionefinale.

La legge che concede l'amnistiaol'indulto stabilisce il termine perlaloroapplicazione.

Immutato

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In ogni caso l'amnistia e l'indultonon possono applicarsi ai reaticommessi successivamente allapresentazione del disegno dilegge.

Immutato

Art.80 PropostanuovoArt.80 Le Camere autorizzano con leggela ratifica dei trattatiinternazionali che sono di naturapolitica, o prevedono arbitrati oregolamenti giudiziari, oimportano variazioni delterritorio od oneri alle finanze omodificazionidileggi.

La Camera dei deputati autorizzacon legge la ratifica dei trattatiinternazionali che sono di naturapolitica, o prevedono arbitrati oregolamenti giudiziari, o importanovariazionidelterritorioodoneriallefinanze o modificazioni di leggi. Leleggi che autorizzano la ratifica deitrattati relativi all’appartenenzadell’Italia all’Unione europea sonoapprovatedaentrambeleCamere.

L’aggiunta è un esempio del perdurare dell’esistenza del bicameralismo, pur non più paritario bensì differenziato (oltre che più complicato)

Art.81 PropostanuovoArt.81 LoStatoassicural’equilibriotraleentrate e le spese del propriobilancio, tenendo conto delle fasiavverseedelle fasi favorevolidelcicloeconomico.

Immutato

Il ricorso all’indebitamento èconsentito solo al fine diconsiderare gli effetti del cicloeconomico e, previaautorizzazione delle Camereadottata a maggioranza assolutadei rispettivi componenti, alverificarsidieventieccezionali.

Il ricorso all’indebitamento èconsentitosoloalfinediconsideraregli effetti del ciclo economico e,previa autorizzazione della Cameradeideputatiadottataamaggioranzaassoluta dei suoi componenti, alverificarsidieventieccezionali.

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L’esercizio provvisorio delbilancio nonpuò essere concessosenonperleggeeperperiodinonsuperiori complessivamente aquattromesi.

Immutato

Il contenuto della legge dibilancio, lenorme fondamentaliei criteri volti ad assicurarel’equilibrio tra le entrate e lespesedeibilancie lasostenibilitàdel debito del complesso dellepubbliche amministrazioni sonostabiliti con legge approvata amaggioranza assoluta deicomponenti di ciascuna Camera,nel rispetto dei princìpi definiticonleggecostituzionale.

Il contenuto della legge di bilancio,le norme fondamentali e i criterivolti adassicurare l’equilibrio tra leentrate e le spese dei bilanci e lasostenibilità del debito delcomplesso delle pubblicheamministrazioni sono stabiliti conlegge approvata a maggioranzaassoluta dei componenti dellaCameradeideputati,nelrispettodeiprincìpi definiti con leggecostituzionale.

Art.82 PropostanuovoArt.82 Ciascuna Camera può disporreinchieste su materie di pubblicointeresse.

LaCameradeideputatipuòdisporreinchieste su materie di pubblicointeresse. IlSenatodellaRepubblicapuòdisporreinchiestesumateriedipubblico interesse concernenti leautonomieterritoriali.

A tale scopo nomina fra i propri A tale scopo ciascuna Camera Altro esempio di sommaria

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componenti una commissioneformata in modo da rispecchiarelaproporzionedeivarigruppi.La commissione di inchiestaprocedealle indaginieagli esamicon gli stessi poteri e le stesselimitazioni della Autoritàgiudiziaria.

nominafra ipropricomponentiunaCommissione. Alla Camera deideputati la commissione formata inmododarispecchiarelaproporzionedei vari gruppi. La commissione diinchiestaprocedealleindaginieagliesamiconglistessipoterielestesselimitazionidellaAutoritàgiudiziaria.

tecnica legislativa. Nulla si dice circa le modalità di formazione al Senato delle Commissioni, lasciandone indefinita la natura.

TITOLOII

IlPresidentedellaRepubblicaTITOLOII

IlPresidentedellaRepubblica

Art.83 PropostanuovoArt.83 Il Presidente della Repubblica èeletto dal Parlamento in sedutacomunedeisuoimembri.

Immutato

All'elezione partecipano tredelegati per ogni Regione elettidal Consiglio regionale in modoche sia assicurata larappresentanza delle minoranze.La Valle d'Aosta ha un solodelegato.

Abrogato

L’elezione del Presidente dellaRepubblicahaluogoperscrutiniosegreto a maggioranza di dueterzi della assemblea. Dopo ilterzo scrutinio è sufficiente lamaggioranzaassoluta.

L’elezione del Presidente dellaRepubblica ha luogo per scrutiniosegreto a maggioranza di due terzidellaassemblea.Dalquartoscrutinioè sufficiente la maggioranza dei trequinti dell’assemblea. Dal settimoscrutinio è sufficiente lamaggioranza dei tre quinti deivotanti.

Stando ai numeri, i voti richiesti dal settimo scrutinio sono 438 sul totale previsto dei componenti il corpo elettorale nell’occasione. Siccome l’Italicum assicura 340 voti al primo partito solo alla Camera, è evidente il ruolo dominante del Presidente del Consiglio nella elezione. Questo è già inquietante, ma lo diviene ancora più perché ora i tre quinti non si riferiscono più al totale del corpo elettorale bensì a quello dei soli votanti nell’occasione. Perciò, alla fine, visto lo sfilacciamento politico dei senatori (che induce le loro potenziali assenze in aula), i votanti totali tra di loro nell’elezione del Presidente potrebbero essere una quantità assai ridotta. E allora il Presidente della Repubblica può risultare eletto solo da una parte degli stessi 340 (oltretutto divenuti deputati con gli strumenti privilegiati posti dall’ltalicum nelle mani del capo) e così non risulterà in grado di rappresentare il più ampio arco possibile dei cittadini. Dunque, l’abbassare senza limite il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica ben rientra nello spirito della proposta di revisione costituzionale che

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mira a scalzare le garanzie parlamentari e del rispetto dei cittadini.

Art.84 Identico Art.85 PropostanuovoArt.85 Il Presidente della Repubblica èelettopersetteanni.

Immutato

Trenta giorni prima che scada iltermine il Presidente dellaCamera dei deputati convoca inseduta comune il Parlamento e idelegati regionali, per eleggere ilnuovo Presidente dellaRepubblica.

Trenta giorni prima che scada iltermine il Presidente della Cameradei deputati convoca in sedutacomune il Parlamento, per eleggereil nuovo Presidente dellaRepubblica. Quando il PresidentedellaCameraesercitalefunzionidelPresidentedellaRepubblicanelcasoin cui questi non possa adempierle,il Presidente del Senato convoca epresiede il Parlamento in sedutacomune.

Innesca una complicazione con il prevedere che in certi casi la seduta comune sia presieduta dal Presidente del Senato, senza insieme modificare la norma per cui le sedute comuni sono soggette al regolamento della Camera (poco o nulla conosciuto dal Presidente del Senato).

Se le Camere sono sciolte, omancamenodi tremesi alla lorocessazione, la elezione ha luogoentro quindici giorni dallariunionedelle Camerenuove.Nelfrattempo sonoprorogati i poteridelPresidenteincarica.

SelaCameradeideputatièsciolta,omanca meno di tre mesi alla suacessazione,l'elezionehaluogoentroquindici giorni dalla riunione dellaCamera nuova. Nel frattempo sonoprorogati i poteri del Presidente incarica.

DatenerpresentechesecondolapropostailSenatodivieneunorganismopermanente.

Art.86 PropostanuovoArt.86 Le funzioni del Presidente dellaRepubblica, in ogni caso che eglinon possa adempierle, sonoesercitate dal Presidente delSenato.

Le funzioni del Presidente dellaRepubblica,inognicasocheeglinonpossa adempierle, sono esercitatedal Presidente della Camera deideputati.

In caso di impedimentopermanente o di morte o didimissioni del Presidente dellaRepubblica, il Presidente dellaCamera dei deputati indice laelezione del nuovo Presidentedella Repubblica entro quindicigiorni, salvo il maggior termineprevistoseleCameresonosciolteomancamenoditremesiallalorocessazione.

Incasodiimpedimentopermanenteo di morte o di dimissioni delPresidente della Repubblica, ilPresidente del Senato indice laelezione del nuovo Presidente dellaRepubblica entro quindici giorni,salvo ilmaggior termineprevistosela Camera dei deputati è sciolta omanca meno di tre mesi alla suacessazione.

Vederelavalutazioneespressaall’art.85comma2.

Art.87 PropostanuovoArt.87 IlPresidentedellaRepubblicaè ilcapo dello Stato e rappresental’unitànazionale.

Immutato Ricordarechelapropostadiintrodurrel’art.55,terzocomma,introduceunacuriosadistinzionenellepossibilispeciedirappresentanza,quellaindividualeequellaunitaria.

PuòinviaremessaggialleCamere. Immutato Indice le elezioni delle nuoveCamere e ne fissa la primariunione.

Indice le elezioni della nuovaCamera dei deputati e ne fissa laprimariunione.

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Autorizza la presentazione alleCamere dei disegni di legge diiniziativadelGoverno.

Immutato

Promulga le leggi ed emana idecreti aventi valore di legge e iregolamenti.

Immutato

IndiceilreferendumpopolareneicasiprevistidallaCostituzione.

Immutato

Nomina, nei casi indicati dallalegge,ifunzionaridelloStato.

Immutato

Accredita e riceve irappresentanti diplomatici,ratifica i trattati internazionali,previa, quando occorra,l'autorizzazionedelleCamere.

Accredita e riceve i rappresentantidiplomatici, ratifica i trattatiinternazionali, previa, quandooccorra, l'autorizzazione dellaCamera dei deputati. Ratifica itrattati relativi all’appartenenzadell’Italia all’UE, previaautorizzazione di entrambe leCamere.

HailcomandodelleForzearmate,presiede il Consiglio supremo didifesa costituito secondo la legge,dichiara lo stato di guerradeliberatodalleCamere.

Ha il comando delle Forze armate,presiede il Consiglio supremo didifesa costituito secondo la legge,dichiaralostatodiguerradeliberatodallaCameradeideputati.

PresiedeilConsigliosuperioredellamagistratura.

Immutato

Puòconcederegraziaecommutarelepene.

Immutato

ConferisceleonorificenzedellaRepubblica.

Immutato

Art.88 PropostanuovoArt.88 Il Presidente della Repubblicapuò, sentiti i loro Presidenti,sciogliere le Camere o anche unasoladiesse.

Il Presidente della Repubblica può,sentito il suo Presidente, scioglierelaCameradeideputati.

Non può esercitare tale facoltànegli ultimi sei mesi del suomandato, salvo che essicoincidano intuttoo inpartecongli ultimi sei mesi dellalegislatura.

Immutato

Artt.89–91(testoomesso) Identici

TITOLOIIIILGOVERNO

TITOLOIIIILGOVERNO

Artt.92–93(testoomesso) Identici Art.94 PropostanuovoArt.94 Il Governo deve avere la fiduciadelledueCamere.

IlGovernodeveaverelafiduciadellaCameradeideputati

Vederelevalutazionifatteall’art.55comma4

Ciascuna Camera accorda orevoca la fiducia mediantemozione motivata e votata perappellonominale.

La fiducia è accordata o revocatamediantemozionemotivataevotataperappellonominale.

Entro dieci giorni dalla suaformazioneilGovernosipresenta

Entro dieci giorni dalla suaformazione il Governo si presenta

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alle Camere per ottenerne lafiducia.

innanziallaCameradeideputatiperottenernelafiducia.

Il voto contrario di una o dientrambe le Camere su unaproposta del Governo nonimportaobbligodidimissioni.

Il voto contrario della Camera deideputati su una proposta delGoverno non importa obbligo didimissioni.

La mozione di sfiducia deveessere firmata da almeno undecimo dei componenti dellaCameraenonpuòesseremessaindiscussione prima di tre giornidallasuapresentazione.

La mozione di sfiducia deve esserefirmata da almeno un decimo deicomponenti della Camera deideputati e non può esseremessa indiscussioneprimaditregiornidallasuapresentazione.

Art.95(testoomesso) Identico

Art.96 PropostanuovoArt.96 Il Presidente del Consiglio deiministri e i Ministri, anche secessati dalla carica, sonosottoposti, per i reati commessinell’esercizio delle loro funzioni,alla giurisdizione ordinaria,previa autorizzazione del Senatodella Repubblica o della Cameradei Deputati, secondo le normestabiliteconleggecostituzionale.

Il Presidente del Consiglio deiministrieiMinistri,anchesecessatidalla carica, sono sottoposti, per ireati commessi nell’esercizio delleloro funzioni, alla giurisdizioneordinaria, previa autorizzazionedella Camera dei Deputati, secondole norme stabilite con leggecostituzionale.

Art.97 PropostanuovoArt.97 Le pubbliche amministrazioni, incoerenza con l’ordinamentodell’UE,assicuranol’equilibriodeibilancie lasostenibilitàdeldebitopubblico.

Immutato

I pubblici uffici sono organizzatisecondo disposizioni di legge, inmodochesianoassicurati ilbuonandamento e la imparzialitàdell’amministrazione.

I pubblici uffici sono organizzatisecondo disposizioni di legge, inmodo che siano assicurati il buonandamento, l’imparzialità e latrasparenzadell'amministrazione.

Rendeesplicitalatrasparenza,ancheseperlogicaeragiàimplicitanelbuonandamentoenellaimparzialità.

Nell'ordinamentodegliufficisonodeterminate le sfere dicompetenza, le attribuzioni e leresponsabilità proprie deifunzionari.

Immutato

Agli impieghi nelle pubblicheamministrazioni si accedemediante concorso, salvo i casistabilitidallalegge.

Immutato

Art.98 Identico Art.99 Proposta l’abrogazione dell’intero

articoloIlfattochelapoliticaabbiafinquirelegatoilCNELinruolosecondario,nondevefartrascurarelacircostanzacheessorappresentalanecessitàcheilParlamentodispongaperilsuofunzionamentodiorgani

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diraccordoconlasocietàcivileeffettivachepossanofornireunasortadipercezionediffusadellarealtàdiversadaquellapuramenteelettorale.Propornel’abrogazioneinvecedellarevisionedelCNEL,significaaccrescereilruoloautoreferenzialedeifunzionariparlamentari.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ècomposto, neimodi stabiliti dallalegge, di esperti e dirappresentanti delle categorieproduttive, in misura che tengaconto della loro importanzanumericaequalitativa.

Propostal’abrogazione

E' organo di consulenza delleCamere e del Governo per lematerieesecondo le funzionicheglisonoattribuitedallalegge.

Propostal’abrogazione

Ha l'iniziativa legislativa e puòcontribuireallaelaborazionedellalegislazione economica e socialesecondoiprincipiedentroilimitistabilitidallalegge.

Propostal’abrogazione

TITOLOIV

LAMAGISTRATURATITOLOIV

LAMAGISTRATURA

Art.100–Art.113(testoomesso)

Identici

TITOLOVLEREGIONI,LEPROVINCE,I

COMUNI

TITOLOVLE REGIONI, LE CITTA’METROPOLITANE,ICOMUNI

Gliarticolirestanoidenticisalvol’eliminazionedelriferimentoalleProvince,masiccomenonèscrittocheleProvinciesonoabolite,l’istitutoProvinciapuòessereprevistodallaleggeordinaria.Einfattilalegge56/2014inpienovigoreregolaalcuneseriecompetenzedell’enteprovincia,definiscelecittàmetropolitaneentiterritorialidiareavasta,concettochevienetestualmenteripresodallapropostadiriformacostituzionalenellanormatransitoriaart.40,comma4,eperilqualeprevedeappositeleggisiadelloStatochedellarispettivaregione.Oltretuttolapropostadiriformanulladicecircailfuturodell’attribuzionedellefunzionifondamentalioggidicompetenzadelleProvince.QuindilospiritodellaProvinciaaleggiaimperterrito.Eiltantosbandierato

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contenimentodeicostidellapoliticagonfiasoloipochispicciolidell’avereeliminatoipochissimi(numericamente)consiglieriprovinciali.TantopiùchevengonointrodotteleCittàMetropolitane.

Art.114 Propostanuovoart.114 La Repubblica è costituita daiComuni,dalleProvince,dalleCittàmetropolitane, dalle Regioni edalloStato.

La Repubblica è costituita daiComuni, dalle Città metropolitane,dalleRegioniedalloStato.

I Comuni, le Province, le Cittàmetropolitane e le Regioni sonoenti autonomi con propri statuti,poteri e funzioni secondo iprincipifissatidallaCostituzione.

IComuni, leCittàmetropolitaneeleRegioni sono enti autonomi conpropri statuti, poteri e funzionisecondo i principi fissati dallaCostituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Immutato

Art.115(abrogatoconleggecost.3/2001)

Art.116 PropostanuovoArt.116 Il Friuli Venezia Giulia, laSardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valled'Aosta/Vallée d'Aostedispongonodi formeecondizioniparticolaridi autonomia, secondoirispettivistatutispecialiadottaticonleggecostituzionale.

Immutato

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalleProvinceautonomediTrentoediBolzano.

Immutato

Ulteriori forme e condizioniparticolari di autonomia,concernenti le materie di cui alterzocommadell'articolo117elematerie indicate dal secondocommadelmedesimoarticoloallelettere l), limitatamenteall'organizzazione della giustiziadi pace, n) e s), possono essereattribuite ad altre Regioni, conlegge dello Stato, su iniziativadella Regione interessata, sentitigli enti locali, nel rispetto deiprincipi di cui all'articolo 119. Lalegge è approvata dalle Camere amaggioranza assoluta deicomponenti, sulla base di intesafra lo Stato e la Regioneinteressata.

Ulteriori forme e condizioniparticolari di autonomia,concernenti le materie di cuiall'articolo 117, secondo comma,lettere l), limitatamenteall'organizzazione della giustizia dipace, m), limitatamente alledisposizionigeneraliecomuniperlepolitiche sociali, n), o),limitatamente alle politiche attivedel lavoro e all'istruzione eformazione professionale, q),limitatamente al commercio conl'estero, s) e u), limitatamente algoverno del territorio, possonoessereattribuiteadaltreRegioniconlegge dello Stato, anche su richiestadellestesse,sentitiglientilocali,nelrispetto dei princìpi di cuiall'articolo 119, purché la Regionesia in condizionedi equilibrio tra leentrate e le spese del proprio

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bilancio. La legge è approvata daentrambe le Camere, sulla base diintesa tra lo Stato e la Regioneinteressata.

Art.117 Propostanuovoart.117 La potestà legislativa è esercitatadallo Stato e dalle Regioni nelrispetto della Costituzione,nonché dei vincoli derivantidall’ordinamento comunitario edagliobblighiinternazionali.

La potestà legislativa è esercitatadallo Stato e dalle Regioni nelrispetto della Costituzione, nonchédei vincoli derivantidall’ordinamento dell’Unioneeuropea e dagli obblighiinternazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusivanelleseguentimaterie:a) politica estera e rapportiinternazionali dello Stato;rapporti dello Stato con l'Unioneeuropea; diritto di asilo econdizione giuridica dei cittadinidi Stati non appartenentiall'Unioneeuropea;b)immigrazionec) rapporti tra la Repubblica e leconfessionireligiosed) difesa e Forze armate;sicurezza dello Stato; armi,munizioniedesplosivi;e)moneta, tutela del risparmio emercati finanziari; tutela dellaconcorrenza; sistema valutario;sistema tributario e contabiledello Stato; armonizzazione deibilanci pubblici; perequazionedellerisorsefinanziarie;f) organi dello Stato e relativeleggielettorali;referendumstatali;elezionedelParlamentoeuropeo;g) ordinamento e organizzazioneamministrativadelloStatoedeglientipubblicinazionali;h)ordinepubblicoesicurezza,adesclusione della poliziaamministrativalocale;i) cittadinanza, stato civile eanagrafi;l) giurisdizione e norme

ImmutatoImmutatoImmutatoImmutatoe) moneta, tutela del risparmio emercati finanziari e assicurativi;tutela e promozione dellaconcorrenza; sistema valutario;sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilancipubblici; coordinamento dellafinanza pubblica e del sistematributario; perequazione dellerisorsefinanziarie;Identicog) ordinamento e organizzazioneamministrativa dello Stato e deglienti pubblici nazionali; norme sulprocedimento amministrativo esulla disciplina giuridica del lavoroalle dipendenze delleamministrazioni pubbliche tese adassicurarne l’uniformità sulterritorionazionale;IdenticoIdenticoIdentico

QuestocommaamplialemateriedicompetenzaesclusivadelloStatodacirca30acirca50(riaccentrandonotevolmenteilruolodelloStatocentrale)conl’intentodichiaratodieliminarelemateriedicompetenzaconcorrente.Peraltro,lacompetenzaesclusivadelloStatovieneampliatamaquellaconcorrenteparesopravvivere.Infatti,sudiversematerieesclusive,alloStatovienedatacompetenzasolodifissarelenorme“cornice“(variamentedenominazioni)cheimplicanolalegislazioneregolativadiogniRegione.Dicerto,lapropostadiriformanondefinisceinmanierachiaraedunivocacosasiintendaperdisposizionegeneraleecomunedpartedelloStato,ecosìilfarlovienelasciatoallavalutazionedellegislatorenazionale,chepotràaccentrareapiacimento.

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processuali; ordinamento civile epenale;giustiziaamministrativa;

m) determinazione dei livelliessenziali delle prestazioniconcernenti idiritticiviliesocialiche devono essere garantiti sututtoilterritorionazionale;n)normegeneralisull’istruzione;o)previdenzasociale;p) legislazione elettorale, organidi governo e funzionifondamentalidiComuni,ProvinceeCittàmetropolitane;q) dogane, protezione dei confininazionali e profilassiinternazionale;r) pesi, misure e determinazionedel tempo; coordinamentoinformativo statistico einformatico dei datidell'amministrazione statale,regionale e locale; operedell'ingegno;s) tutela dell'ambiente, dell'eco-sistemaedeibeniculturali.

m) determinazione dei livelliessenziali delle prestazioniconcernenti i diritti civili e socialichedevonoesseregarantiti su tuttoil territorio nazionale; disposizionigeneraliecomuniperlatuteladellasalute,perlepolitichesocialieperlasicurezzaalimentare;n) disposizioni generali e comunisull'istruzione; ordinamentoscolastico; istruzioneuniversitariaeprogrammazione strategica dellaricercascientificaetecnologica;o) previdenza sociale, ivi compresala previdenza complementare eintegrativa; tutela e sicurezza dellavoro, politiche attive del lavoro;disposizioni generali e comunisull’istruzione e formazioneprofessionale;p) ordinamento, legislazioneelettorale, organi di governo efunzioni fondamentali di Comuni eCittà metropolitane; disposizioni diprincipiosulle formeassociativedeicomuni;q) dogane, protezione dei confininazionali e profilassi interna-zionale;commercioconl'estero;r)pesi,misureedeterminazionedeltempo; coordinamento informativostatistico e informatico dei dati, deiprocessi e delle relativeinfrastrutture e piattaformeinformatiche dell'amministrazionestatale, regionale e locale; operedell'ingegno;s) tutela e valorizzazione dei beniculturali e paesaggistici; ambiente eecosistema; ordinamento sportivo;disposizioni generali e comuni sulleattivitàculturaliesulturismo;t) ordinamento delle professioni edellacomunicazione;u)disposizionigeneraliecomunisulgoverno del territorio; sistemanazionale e coordinamento dellaprotezionecivile;

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v) produzione, trasporto edistribuzionenazionalidell'energia;z)infrastrutturestrategicheegrandireti di trasporto e di navigazioned’interesse nazionale e relativenormedisicurezza;portieaeroporticivili, di interesse nazionale einternazionale.

Sono materie di legislazioneconcorrente quelle relative a:rapporti internazionali e conl'Unione europea delle Regioni;commercio con l'estero; tutela esicurezza del lavoro; istruzione,salva l'autonomiadelle istituzioniscolastiche e con esclusione dellaistruzione e della formazioneprofessionale;professioni;ricercascientifica e tecnologica esostegno all'innovazione per isettori produttivi; tutela dellasalute; alimentazione;ordinamentosportivo;protezionecivile;governodelterritorio;portie aeroporti civili; grandi reti ditrasporto e di navigazione;ordinamento dellacomunicazione; produzione,trasporto e distribuzionenazionaledell'energia;previdenzacomplementare e integrativa;coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario;valorizzazionedeibeniculturalieambientali e promozione eorganizzazione di attivitàculturali;cassedirisparmio,casserurali, aziende di credito acarattereregionale;entidicreditofondiario e agrario a carattereregionale. Nelle materie dilegislazione concorrente spettaalle Regioni la potestà legislativa,salvo che per la determinazionedei principi fondamentali,riservata alla legislazione dello Stato.

Abrogato Vederelavalutazioneespressaalcommaprecedente.

Spetta alle Regioni la potestàlegislativa in riferimento ad ognimateria non espressamenteriservata alla legislazione delloStato.

Spetta alle Regioni la potestàlegislativa in materia dirappresentanza delle minoranzelinguistiche, di pianificazione delterritorioregionaleemobilitàalsuointerno, di dotazioneinfrastrutturale, di programmazioneeorganizzazionedei servizi sanitarie sociali, di promozione dellosviluppo economico locale eorganizzazione in ambito regionaledei servizi alle imprese e della

QuestocommaelencalematerieriservateallacompetenzadelleRegioni,precisandoallafinechespettanolorolematerienonespressamenteriservataallacompetenzaesclusivadelloStato.Aparteleconsiderazionigiàespresse,sussistonoincongruenzeadesempiotraquestocommaeilprimodel

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formazione professionale; salval’autonomia delle istituzioniscolastiche, in materia di serviziscolastici, di promozione del dirittoallo studio, anche universitario; inmateria di disciplina, per quanto diinteresse regionale, delle culturali,della promozione dei beniambientali, culturali e paesaggistici,di valorizzazione e organizzazioneregionale del turismo, diregolazione, sulla base di appositeintese concluse in ambito regionale,dellerelazionifinanziarietraglientiterritoriali della Regione per ilrispetto degli obiettiviprogrammatici regionali e locali difinanza pubblica, nonché in ognimateria non espressamenteriservata alla competenza esclusivadelloStato.

nuovoart.70perquantoattienelalegislazionesulleminoranzelinguistiche.EdanchesullaripartizionedellecompetenzedelloSatoedelleRegioni.DallaletturadeiduecommidiquestoarticolochedefinisconorispettivamentelecompetenzedelloStatoedelleRegioni,emergechelapropostadirevisionenonattribuìscenéalloStatonéalleRegionilacompetenzalegislativaesclusivainmaterieimportanti(circolazionestradale,lavoripubblici,industria,agricoltura,artigianato,attivitàmineraria,cave,cacciaepesca).Ciòcauseràsicuramentefrequenticontenziosi.

Su proposta del Governo, la leggedello Stato può intervenire inmaterie non riservate allalegislazione esclusiva quando lorichiedalatuteladell’unitàgiuridicao economica della Repubblica,ovvero la tutela dell’interessenazionale.

QuestocommaintroducelaclausoladisupremaziadelloStato,che,neiterminiincuièformulataprivadiprecisecircostanzeattuative,consenteogniinterventodelloStatocentrale,esercitabileperfinomediantedecretolegge.UnatecnicalegislativadelgenerebastaamotivareilNOallapropostadiriforma.

Le Regioni e le ProvinceautonomediTrentoediBolzano,nellemateriedi lorocompetenza,partecipano alle decisioni direttealla formazione degli attinormativi comunitari eprovvedono all’attuazione eall’esecuzione degli accordiinternazionali e degli atti dell’UE,nel rispetto delle norme diprocedura stabiliteda leggedelloStato,chedisciplinalemodalitàditale esercizio del poteresostitutivo in caso diinadempienza.

Le Regioni e le Province autonomediTrentoediBolzano,nellemateriedilorocompetenza,partecipanoalledecisioni dirette alla formazionedegli atti normativi dell’UE eprovvedono all’attuazione eall’esecuzione degli accordiinternazionaliedegliattidell’UE,nelrispetto delle norme di procedurastabilite con legge dello Stato, chedisciplinalemodalitàdieserciziodelpotere sostitutivo in caso diinadempienza.

La potestà regolamentare spettaallo Stato nelle materie dilegislazione esclusiva, salvadelega alle Regioni. La potestàregolamentarespettaalleRegioniinognialtramateria. IComuni, leProvince e le Cittàmetropolitanehanno potestà regolamentare inordine alla disciplinadell’organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loroattribuite.

LapotestàregolamentarespettaalloStato e alle Regioni secondo lerispettive competenze legislative. Èfatta salva la facoltà dello Stato didelegare alle Regioni l’esercizio ditale potestà nelle materie dicompetenza legislativa esclusiva. IComuni e le Città metropolitanehanno potestà regolamentare inordine alla disciplinadell’organizzazione e dellosvolgimento delle funzioni loroattribuite, nel rispetto della legge

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stataleoregionale.Le leggiregionalirimuovonoogniostacolo che impedisce la pienaparità degli uomini e delle donnenella vita sociale, culturale edeconomica e promuovono laparità di accesso tra donne euominiallecaricheelettive.

Identico

La legge regionale ratifica leintese della Regione con altreRegioni per il migliore eserciziodelle proprie funzioni, anche conindividuazionediorganicomuni.

Immutato

Nelle materie di sua competenzalaRegionepuòconcludereaccordicon Stati e intese con entiterritoriali interni ad altro Stato,neicasieconleformedisciplinatidaleggidelloStato.

Immutato

Art.118 PropostanuovoArt.118 Le funzioni amministrative sonoattribuiteaiComunisalvoche,perassicurarne l’esercizio unitario,sianoconferitealleProvince,Cittàmetropolitane, Regioni e Stato,sulla base dei principi disussidiarietà, differenziazione edadeguatezza.

Le funzioni amministrative sonoattribuite ai Comuni salvo che, perassicurarne l’esercizio unitario,siano conferite alle Cittàmetropolitane,RegionieStato,sullabase dei principi di sussidiarietà,differenziazioneedadeguatezza.

NellaformailcommasidifferenziasolopertogliereilriferimentoalleProvince.Nellasostanza,osiriconoscelavalutazionefattasullatestatadelTitoloV(valeadireilfantasmadelleProvinceperdura),oppurel’averetoltoleProvincehaconseguenzenonbanalisull’attribuireinterminidisussidiarietàquellefunzionichenonpossonosvolgereiComuninonmetropolitani.FinirebberotuttealleRegionichesitroverebberocosìadaveremenocompitilegislativieassaipiùcompitiamministrativi.Cioèunaformadiaccentramentoamministrativo.

Le funzioni amministrative sonoesercitate in modo da assicurare lasemplificazione e la trasparenzadell’azioneamministrativa,secon-docriteri di efficienza e diresponsabilitàdegliamministra-tori.

I Comuni, le Province e le Cittàmetropolitane sono titolari difunzioniamministrativeproprieedi quelle conferite con leggestatale o regionale, secondo lerispettivecompetenze.

I Comuni e le Città metropolitanesono titolari di funzioniamministrative proprie e di quelleconferite con legge statale oregionale, secondo le rispettivecompetenze.

La legge statale disciplina formedi coordinamento fra Stato eRegioni nelle materie di cui allelettereb)eh)delsecondocommadell'articolo 117, e disciplinainoltre forme di intesa ecoordinamento nella materia

La legge statale disciplina forme dicoordinamento fra Stato e Regioninellematerie di cui alle lettere b) eh) del secondo comma dell'articolo117, e disciplina inoltre forme diintesaecoordinamentoinmateriaditutela dei beni culturali e

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dellatuteladeibeniculturali. paesaggistici.Stato, Regioni, Cittàmetropolitane,ProvinceeComunifavoriscono l’autonoma iniziativadeicittadinisingolioasociati,perlo svolgimento di attività diinteresse generale, sulla base delprincipiodisussidiarietà.

Stato,Regioni,CittàmetropolitaneeComuni favoriscono l’autonomainiziativa dei cittadini singoli oasociati, per lo svolgimento diattività di interesse generale, sullabasedelprincipiodisussidiarietà.

Art.119 PropostanuovoArt.119 I Comuni, le Province, le Cittàmetropolitane e leRegionihannoautonomiafinanziariadientrataedi spesa, nel rispettodell'equilibrio dei relativi bilanci,e concorrono ad assicurarel'osservanzadeivincolieconomicie finanziari derivantidall’ordinamentodell’UE.

IComuni, leCittàmetropolitaneeleRegioni hanno autonomiafinanziariadientrataedi spesa,nelrispetto dell'equilibrio dei relativibilanci, e concorrono ad assicurarel'osservanza dei vincoli economici efinanziari derivanti dall’ordi-namentodell’UE.

I Comuni, le Province, le Cittàmetropolitane e leRegionihannorisorse autonome. Stabiliscono eapplicano tributi ed entratepropri, in armonia con laCostituzione e secondo i princìpidi coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario.Dispongono di compartecipazionial gettito di tributi erarialiriferibilealloroterritorio.

IComuni, leCittàmetropolitaneeleRegioni hanno risorse autonome.Stabiliscono e applicano tributi edentrate propri e dispongono dicompartecipazioni al gettito ditributi erariali riferibile al loroterritorio, in armonia con laCostituzione e secondo quantodisposto dalla legge dello Stato aifinidelcoordinamentodella finanzapubblicaedelsistematributario.

La legge dello Stato istituisce unfondo perequativo, senza vincolididestinazione,periterritoriconminore capacità fiscale perabitante.

Identico

Le risorse derivanti dalle fonti dicui ai commi precedenticonsentono ai Comuni, alleProvince, alle Cittàmetropolitanee alle Regioni di finanziareintegralmente le funzionipubblicheloroattribuite.

Lerisorsederivantidallefontidicuiai commi precedenti assicurano ilfinanziamento integrale dellefunzionipubblichedeiComuni,delleCittà metropolitane e delle Regioni.Con legge dello Stato sono definitiindicatoridiriferimentodicostoedifabbisogno che promuovonocondizionidiefficienzanell'eserciziodellemedesimefunzioni.

Ilcommaèincoerentenelprofondoconl’impiantogeneraledellaproposta,incuisiriconoscealSenatounruolospecificodirappresentantedelleautonomieterritorialiedisostegnolegislativoneiconfrontidellaCamera.Inquestocomma,difatti,ilSenatononèinalcunmodocompetenteinuncampoessenzialeperilfunzionamentodeiterritori.

Per promuovere lo sviluppoeconomico, la coesione e lasolidarietà sociale, per rimuoveregli squilibri economici e sociali,per favorire l'effettivo eserciziodei diritti della persona, o perprovvedere a scopi diversi dalnormale esercizio delle lorofunzioni, lo Stato destina risorseaggiuntive ed effettua interventispeciali in favore di determinatiComuni, Province, Città

Per promuovere lo sviluppoeconomico, la coesione e lasolidarietà sociale, per rimuove glisquilibri economici e sociali, perfavorire l'effettivo esercizio deidiritti della persona, o perprovvedere a scopi diversi dalnormale esercizio delle lorofunzioni, lo Stato destina risorseaggiuntive ed effettua interventispeciali in favore di determinatiComuni, Città metropolitane e

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metropolitaneeRegioni. Regioni.I Comuni, le Province, le Cittàmetropolitane e leRegionihannoun proprio patrimonio, attribuitosecondo i princìpi generalideterminati dalla legge delloStato. Possono ricorrereall'indebita-mento solo perfinanziare spese di investimento,con la contestuale definizione dipiani di ammortamento e acondizione che per il complessodegli enti di ciascunaRegione siarispettato l'equilibrio di bilancio.ÈesclusaognigaranziadelloStatosuiprestitidaglistessicontratti.

IComuni, leCittàmetropolitaneeleRegioni hanno un propriopatrimonio, attribuito secondo iprincìpi generali determinati dallalegge dello Stato. Possono ricorrereall'indebitamento solo per finan-ziare spese di investimento, con lacontestuale definizione di piani diammortamento e a condizione cheper il complesso degli enti diciascuna Regione sia rispettatol'equilibrio di bilancio. È esclusaognigaranziadelloStatosuiprestitidaglistessicontratti.

Art.120 PropostanuovoArt.120 LaRegionenonpuò istituiredazidi importazione o esportazione otransitotraleRegioni,néadottareprovvedimenti che ostacolino inqualsiasi modo la liberacircolazionedelle persone e dellecose tra le Regioni, né limitarel'esercizio del diritto al lavoro inqualunque parte del territorionazionale.

Immutato

IlGovernopuòsostituirsiaorganidelle Regioni, delle Cittàmetropolitane, delle Province edei Comuni nel caso di mancatorispetto di norme e trattatiinternazionali o della normativacomunitaria oppure di pericolograve per l'incolumità e lasicurezza pubblica, ovveroquando lo richiedono la tuteladell'unità giuridica o dell'unitàeconomica e in particolare latutela dei livelli essenziali delleprestazioni concernenti i diritticivili e sociali, prescindendo daiconfini territoriali dei governilocali. La legge definisce leprocedure atte a garantire che ipoteri sostitutivi siano esercitatinel rispetto del principio disussidiarietà e del principio dilealecollaborazione.

Il Governo, acquisito, salvo i casi dimotivata urgenza, il parere delSenato della Repubblica, che deveessere reso entro quindici giornidalla richiesta, può sostituirsi aorgani delle Regioni, delle Cittàmetropolitane, delle ProvinceautonomediTrentoeBolzanoedeiComuninelcasodimancatorispettodi norme e trattati internazionali odellanormativacomunitariaoppuredi pericolo grave per l'incolumità elasicurezzapubblica,ovveroquandolo richiedono la tutela dell'unitàgiuridicaodell'unitàeconomicaeinparticolare la tutela dei livelliessenziali delle prestazioniconcernentiidiritticiviliesocialiprescindendo dai confini territorialideigoverni locali.La leggedefiniscele procedure atte a garantire che ipoterisostitutivisianoesercitatinelrispettodelprincipiodisussidiarietàe del principio di lealecollaborazione e stabilisce i casi diesclusione dei titolari di organi digoverno regionali e localidall’esercizio delle rispettivefunzioniquandoèaccertato lostatodigravedissestofinanziario.

DatenerpresentelasuccessivaDisposizionetransitoriadicuiall’art.39comma13,laqualedilazionamoltol’applicabilitàdelpoteresostitutivodelGovernoneiconfrontidelleRegioniaStatutospeciale(vederelavalutazioneespressaaquelcomma).

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Art.121 PropostanuovoArt.121 Sono organi della Regione: ilConsiglio regionale, la Giunta e ilsuoPresidente.

Immutato

Il Consiglio regionale esercita lepotestà legislative attribuite allaRegione e le altre funzioniconferitegli dalla Costituzione edalle leggi. Può fare proposte dileggealleCamere.

Il Consiglio regionale esercita lepotestà legislative attribuite allaRegione e le altre funzioniconferiteglidallaCostituzioneedalleleggi.PuòfarepropostedileggeallaCameradeideputati.

La Giunta regionale è l’organoesecutivodelleRegioni.

Immutato

Il Presidente della Giuntarappresenta la Regione; dirige lapolitica della Giunta e ne èresponsabile;promulgaleleggiedemana i regolamenti regionali;dirige le funzioni amministrativedelegate dallo Stato alla Regione,conformandosi alle istruzioni delGovernodellaRepubblica.

Immutato

Art.122 Propostanuovoart.122 Il sistema di elezione e i casi diineleggibilità e di incompatibilitàdel Presidente e degli altricomponenti della Giuntaregionale nonché dei consiglieriregionali sono disciplinati conlegge della Regione nei limiti deiprincipifondamentalistabiliticonlegge della Repubblica, chestabilisce anche la durata degliorganielettivi.

Il sistema di elezione e i casi diineleggibilitàediincompatibilitàdelPresidente e degli altri componentidella Giunta regionale nonché deiconsiglieriregionalisonodisciplinaticonleggedellaRegioneneilimitideiprincìpi fondamentali stabiliti conleggedellaRepubblica,chestabilisceanche la durata degli organi elettivie i relativi emolumenti nel limitedell’importo di quelli attribuiti aisindaci dei Comuni capoluogo diRegione. La legge della Repubblicastabilisce altresì i principifondamentali per promuoverel'equilibriotradonneeuomininellarappresentanza.

Nessuno può appartenerecontemporaneamente a unConsigliooaunaGiuntaregionalee ad una delle Camere delParlamento, adunaltroConsiglioo ad altra Giunta regionale,ovveroalParlamentoeuropeo.

Nessuno può appartenerecontemporaneamenteaunConsiglioo a una Giunta regionale e allaCamera dei deputati, ad un altroConsigliooadaltraGiuntaregionale,ovveroalParlamentoeuropeo.

Il Consiglio elegge tra i suoicomponenti un Presidente e unufficiodipresidenza.

Immutato

I consiglieri regionali nonpossono essere chiamati arispondere delle opinioniespresse e dei voti datinell’eserciziodellelorofunzioni.

Immutato

Il Presidente della Giuntaregionale, salvo che lo statuto

Immutato

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regionale dispongadiversamente,è eletto a suffragio universale ediretto. Il Presidente elettonomina e revoca i componentidellaGiunta. Art.123(testoomesso) Identico Art.124(abrogatoconleggecost.3/2001)

Art.125 PropostanuovoArt.125 NellaRegionesonoistituitiorganidigiustiziaamministrativadiprimogrado,secondol’ordinamentostabilitodaleggedellaRepubblica.PossonoistituirsisezioniconsedediversadalcapoluogodellaRegione.

Immutato

Art.126 PropostanuovoArt.126 Con decreto motivato delPresidente della Repubblica sonodisposti lo scioglimento delConsiglioregionaleelarimozionedel Presidente della Giunta cheabbiano compiuto atti contrariallaCostituzioneograviviolazionidi legge. Lo scioglimento e larimozione possono altresì esseredisposti per ragioni di sicurezzanazionale. Il decreto è adottatosentita una Commissione dideputati e senatori costituita, perle questioni regionali, nei modistabiliti con legge dellaRepubblica.

CondecretomotivatodelPresidentedella Repubblica sono disposti loscioglimentodelConsiglio regionalee la rimozione del Presidente dellaGiunta che abbiano compiuto atticontrari alla Costituzione o graviviolazionidilegge.Loscioglimentoela rimozione possono altresì esseredisposti per ragioni di sicurezzanazionale. Il decreto è adottatoprevio parere del Senato dellaRepubblica.

Il Consiglio regionale puòesprimerelasfiducianeiconfrontidel Presidente della Giuntamediante mozione motivata,sottoscritta da almeno un quintodei suoi componenti e approvataper appello nominale amaggioranza assoluta deicomponenti. Lamozionenonpuòesseremessaindiscussioneprimaditregiornidallapresentazione.

Immutato

L'approvazione della mozione disfiducia nei confronti delPresidente della Giunta eletto asuffragio universale e diretto,nonché la rimozione,l'impedimento permanente, lamorte o le dimissioni volontariedello stesso comportano ledimissioni della Giunta e loscioglimentodelConsiglio.Inognicaso i medesimi effetticonseguono alle dimissioni

Immutato

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contestuali dellamaggioranzadeicomponentiilConsiglio. Art.127 QuandoritieneunaleggeregionaleeccedalacompetenzadellaRegione,puòpromuoverelaquestionedilegittimitàcostituzionaleentrosessantagiornidallasuapubblicazione.LaRegionequandoritengacheunaleggeounattoaventevaloredileggedelloStatoodiun’altraRegioneledalasuasferadicompetenza,puòpromuoverelaquestionedilegittimitàcostituzionaledinanziallaCorteCostituzionaleentrosessantagiornidallapubblicazionedellaleggeodell’attoavntevaloredilegge.

Immutato

Art.128(abrogatoconleggecost.3/2001)

Art.129(abrogatoconleggecost.3/2001)

Art.130(abrogatoconleggecost.3/2001)

Art.131(elencodelleRegioniomesso)

Identico

Art.132 PropostanuovoArt.132 Si può, con legge costituzionale,sentiti i Consigli regionali,disporre la fusione di Regioniesistenti o la creazione di nuoveRegioni con un minimo di unmilione di abitanti, quando nefacciano richiesta tanti Consiglicomunali che rappresentinoalmenounterzodellepopolazioniinteressate, e la proposta siaapprovata con referendum dallamaggioranza delle popolazionistesse.

Immutato

Si può, con l'approvazione dellamaggioranza delle popolazionidella Provincia o delle Provinceinteressate e del Comune o deiComuni interessati espressamediantereferendumecon leggedellaRepubblica,sentiti iConsigliregionali, consentire cheProvincie e Comuni, che nefacciano richiesta, siano staccatida una Regione e aggregati adun'altra.

Si può, con l'approvazione dellamaggioranzadellepopolazioniedelComune o dei Comuni interessatiespressamediantereferendumeconlegge della Repubblica, sentiti iConsigli regionali, consentire che iComuni, che ne facciano richiesta,siano staccati da una Regione eaggregatiadun'altra.

.

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Art.133 PropostanuovoArt.133 Il mutamento delle circoscrizioniprovinciali e la istituzione dinuoveProvincenell'ambitodiunaRegione sono stabiliti con leggidellaRepubblica, su iniziativedeiComuni,sentitalastessaRegione.

Propostaabrogazione

LaRegione,sentite lepopolazioniinteressate, può con sue leggiistituire nel proprio territorionuovicomuniemodificarelelorocircoscrizioniedenominazioni.

Immutato

TITOLOVI

GARANZIECOSTITUZIONALI

TITOLOVIGARANZIECOSTITUZIONALI

Art.134 PropostanuovoArt.134 LaCortecostituzionalegiudica:- sulle controversie relative allalegittimità costituzionale delleleggi e degli atti, aventi forza dilegge,delloStatoedelleRegioni;- sui conflitti di attribuzione tra ipoteridelloStatoesuquellitraloStatoeleRegioni,etraleRegioni;- sulle accuse promosse contro ilPresidente della Repubblica, anormadellaCostituzione.

Immutato

La Corte costituzionale giudicaaltresì della legittimitàcostituzionale delle leggi chedisciplinano l'elezione dei membridella Camera dei deputati e delSenato della Repubblica, ai sensidell'articolo73,secondocomma.

Vederelavalutazionenegativagiàespressaall’art.73,secondocomma

Art.135 PropostanuovoArt.135 La Corte costituzionale ècomposta di quindici giudicinominati per un terzo dalPresidente della Repubblica, perunterzodalParlamentoinsedutacomune e per un terzo dallesupreme magistrature ordinariaedamministrative.

La Corte costituzionale è compostadaquindicigiudici,deiqualiunterzonominati dal Presidente dellaRepubblica, un terzo dalle suprememagistrature ordinaria edamministrative,tredallaCameradeideputati e due dal Senato dellaRepubblica.

Ilcambiamentodiscendedallaeliminazionedellasedutacomunetralecamerenellapropostadiriforma.Lanuovaproceduraèmoltocriticataperché,mancandounvotounificato,idueelettidalSenato–cherappresentaleautonomieregionali–siconfiguranocomeunasortadiavvocatidelleregioni,ilcheintaccailprincipiodellaterzietàdelgiudiceconteziosiStatoRegioni.

IgiudicidellaCortecostituzionalesonosceltifraimagistratiancheariposo delle giurisdizionisuperiori ordinaria edamministrative, i professoriordinari di università in materiegiuridiche e gli avvocati dopo

Immutato

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ventiannidiesercizio.IGiudicidellaCortecostituzionalesono nominati per nove anni,decorrentiperciascunodiessidalgiorno del giuramento, e nonpossono essere nuovamentenominati.

Immutato

Alla scadenza del termine ilgiudice costituzionale cessa dallacarica e dall'esercizio dellefunzioni.

Immutato

L'ufficio di giudice della Corte èincompatibile con quello dimembro del Parlamento, di unConsiglioregionale,conl'eserciziodellaprofessionediavvocatoecon ogni carica ed ufficio indicatidallalegge.

Immutato

Nei giudizi d'accusa contro ilPresidente della Repubblicaintervengono, oltre i giudiciordinari della Corte, sedicimembritrattiasortedaunelencodi cittadini aventi i requisiti perl'eleggibilità a senatore, che ilParlamento compila ogni noveanni mediante elezione con lestesse modalità stabilite per lanominadeigiudiciordinari.

Neigiudizid’accusacontroilPresidentedellaRepubblicaintervengono,oltreigiudiciordinaridellaCorte,sedicimembritrattiasortedaunelencodicittadiniaventiirequisitiperl’eleggibilitàadeputato,cheilParlamentocompilaogninoveannimedianteelezioneconlestessemodalitàstabiliteperlanominadeigiudiciordinari.

Artt.136–139(testoomesso) Identici DISPOSIZIONITRANSITORIEEFINALI

NormedaIfinoaXVIII(testoomesso)Continuanoiloroeffetti

PROPOSTADIRIFORMA(segue)

Art.38commi1-15 (testoomesso)recano una serie di disposizioniconsequenziali e di coordinamentoche novellano, nel senso riportatosopra, più articoli della Cartacostituzionale e alcune leggicostituzionali.

Art.38comma16All’art.3dellaleggecostituzionale22novembre1967,n.2,alprimoperiodoleparole:“daquestoinsedutacomunedelledueCamere”sonosostituitedalleseguenti:“daciascunaCamera”eleparole:“componentil’Assemblea”sonosostituitedalleseguenti“propri

In pratica (e tenendo presente la valutazione fatta all’art.135, primo comma sulla nuova modalità di nomina dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera) vengono mantenuti lo scrutinio segreto ed il quorum (maggioranza dei due terzi dei componenti fino al

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componenti”;alsecondoperiodoleparole:“l’Assemblea”sonosostituitedalleseguenti:“diciascunaCamera”.

terzo scrutinio; maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio).

Art.39(Disposizionitransitorie) 1.Insedediprimaapplicazionee

sinoalladatadientratainvigoredellaleggedicuiall’articolo57,sestocomma,dellaCostituzione,comemodificato……dallapresenteleggecostituzionale,perl’elezionedelSenatodellaRepubblica,neiConsigliregionaliedellaProvinciaautonomadiTrento,ogniconsiglierepuòvotareperunasolalistadicandidati,formatadaconsiglieriedasindacideirispettiviterritori.Alfinedell’assegnazionedeiseggiaciascunalistadicandidatisidivideilnumerodeivotiespressiperilnumerodeiseggiattribuitiesiottieneilquozienteelettorale.Sidividepoipertalequozienteilnumerodeivotiespressiinfavorediciascunalistadicandidati.Iseggisonoassegnatiaciascunalistadicandidatiinnumeropariaiquozientiinteriottenuti,secondol’ordinedipresentazionenellalistadeicandidatimedesimi,eiseggiresiduisonoassegnatiallelistechehannoconseguitoimaggioriresti;aparitàdiresti,ilseggioèassegnatoallalistachenonhaottenutoseggio,inmancanza,aquellachehaottenutoilnumerominorediseggi.Perlalistachehaottenutoilmaggiornumerodivoti,puòessereesercitatal’opzioneperl’elezionedelsindacoo,inalternativa,diunconsigliere,nell’ambitodeiseggispettanti.Incasodicessazionediunsenatoredallacaricadiconsigliereodisindaco,èproclamatoelettorispettivamenteilconsigliereosindacoprimotrainonelettidellastessalista.

Quindiinprimaapplicazione,l’elezionedeiSenatorinonavverrebbecomeprevistodalnuovoart.57,comma6(cioèinconformitàallescelteespressedaglielettoripericandidaticonsiglierialrinnovonellarispettivaregione),ecosìnoncisarebbeneppurelacontortadesignazionepopolareenunciatapersimulareunaformadiSenatoelettodaicittadini.Diconseguenza,nellaprimaapplicazione,iseggisonoattribuiticonilmetodoproporzionalesecondoivotiespressidalConsiglioRegionale.Mailpasticciononsiferma.Perchénonèindicataunanormasulmeccanismodielezionedelsindacoincerticasiparticolari(adesempio,lalistaconpiùvotinonoptaperl’elezionedelsindacooppuretuttiisindacidiunalistacessanodallacaricaprimadellafinedellalegislaturaregionale).Poi,percompletarelafrittata,vienestabilitoperlaprovinciadiBolzano(normafantasiosamenteinseritaalnuovoart.40comma6)cheirispettivisenatori(nonsoloinprimaapplicazione)devonoessereeletti“tenendoconto”(cosavuoldire?)dellaconsistenzadeidiversigruppilinguisticiall’ultimocensimentoeciascunconsiglierepuòvotareperdueliste.Iltuttosenzaunaparolasuicriteridiattribuzionedeiseggi.

2.Quando,inbaseall’ultimocensimentogeneraledellapopolazione,ilnumerodisenatorispettantiaunaRegione,aisensidell’articolo57dellaCostituzione,comemodificato…dallapresenteleggecostituzionale,èdiversodaquellorisultanteinbasealcensimentoprecedente,ilConsiglio

Nonsicapisceperchéunaprevisionedinormaleadeguamentotemporalesiacollocatatralenormetransitorie.Oltretuttol’applicazionediquestocommapuòneltempoindurreilsuperamentodelnumerodei95senatorifissatoall’art.57,

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regionaleeleggeisenatorinelnumerocorrispondenteall’ultimocensimento,ancheinderogaalprimocommadelmedesimoarticolo57dellaCostituzione.Siapplicanoinognicasoledisposizionidicuialcomma1.

primocommadellapropostadiriforma.Quindi,èstatofattounpasticciolegislativodiprospettiva.

3.Nellalegislaturaincorsoalladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale,sciolteentrambeleCamere,nonsiprocedeallaconvocazionedeicomizielettoraliperilrinnovodelSenatodellaRepubblica.

4.Finoalladatadientratainvigoredellaleggedicuiall’articolo57,sestocomma,dellaCostituzione,comemodificato…dallapresenteleggecostituzionale,laprimacostituzionedelSenatodellaRepubblicahaluogo,inbasealledisposizionidelpresentearticolo,entrodiecigiornidalladatadellaprimariunionedellaCameradeideputatisuccessivaalleelezionisvoltedopoladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale.QualoraalladatadisvolgimentodelleelezionidellaCameradeideputatidicuialperiodoprecedentesisvolganoancheelezionidiConsigliregionaliodeiConsiglidelleProvinceautonomediTrentoediBolzano,imedesimiConsiglisonoconvocatiincollegioelettoraleentrotregiornidalloroinsediamento.

5.Isenatorielettisonoproclamati

dalPresidentedellaGiuntaregionaleoprovinciale.

Nonsicapisceperchéunaprevisionedinormalefunzionamentosiacollocatatralenormetransitorie.

6.Laleggedicuiall’articolo57,sestocomma,dellaCostituzione,comemodificatodallapresenteleggecostituzionale,èapprovataentroseimesidalladatadisvolgimentodelleelezionidellaCameradeideputatidicuialcomma4.

7.Isenatoriavitaincaricaalladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionalepermangononellastessacarica,adognieffetto,qualimembridelSenatodellaRepubblica.

Ilproblemaoriginatodallapresentedisposizioneèindicatonellavalutazionesull’art.69ultimocomma.

8e9(testodeicommiomesso) Suiregolamentiparlamentari 10.(testoomesso) Primaapplicazionecasi

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cessazionedallacaricadeigiudicidellaCorteCostituzionale

11.Insedediprimaapplicazione,nellalegislaturaincorsoalladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale,suricorsomotivatopresentatoentrodiecigiornidataledata,oentrodiecigiornidalladatadientratainvigoredellaleggedicuiall’articolo57,sestocomma,dellaCostituzione,comemodificatodallapresenteleggecostituzionale,daalmenounquartodeicomponentidellaCameradeideputatiounterzodeicomponentidelSenatodellaRepubblica,leleggipromulgatenellamedesimalegislaturachedisciplinanol’elezionedeimembridellaCameradeideputatiedelSenatodellaRepubblicapossonoesseresottopostealgiudiziodilegittimitàdellaCortecostituzionale.LaCortecostituzionalesipronunciaentroiltermineditrentagiorni.Ancheaifinidicuialpresentecomma,ilterminedicuialcomma6decorredalladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale.Entronovantagiornidalladatadientratainvigoredellaleggedicuiall’articolo57,sestocomma,dellaCostituzione,comemodificatodallapresenteleggecostituzionale,leRegionieleProvinceautonomediTrentoediBolzanoconformanolerispettivedisposizionilegislativeeregolamentariaquantoivistabilito.

QuestocommaèunchiarotentativodirenderepossibileloscioglimentoinanticipodelleCamereperfarealpiùprestolepolitichevanificandolarichiestareferendariaincorsocontrolaleggeelettoraleItalicum.Infatti,laproceduraordinariaperandareadunreferendumabrogativosull’Italicum,nonconsentirebbedivotarenellaprimaveradel2017,mentreildispostodiquestocomma(chedasolo30giorniallaCorteperdecidere)loconsentirebbe,almenosel’Italicumfossericonosciutocostituzionale.PerciòlapresentedisposizionerientrainpienonelprogettodimodellarelaCostituzioneelaleggeelettoralealfinediaccentrareleistituzioniedimetterleinmanoainominaticonplebiscito.

12. (testo omesso) Continuitàlegislazioneregionale 13. Le disposizioni di cui al capo IV

della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui

Questanormadellapropostadirevisioneèsurreale,nelsensoche,senzadirloapertamente,sancisceildirittodelleregioniastatutospecialeedelleprovinceautonomedinonapplicaremaidirettamentelenuoveregoleoraproposte.Infatti,primadellariformadellororispettivoStatutoinbaseadinteseconloStato,nondovrannoapplicarle;dopochesaràfattal’intesa(perlaqualenonèpostaalcunatempisticaovincolonormativo),dovrannoapplicarel’intesaraggiunta,nonleregoleinsé.Ciòportaadunadivaricazione

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all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina viegente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

oggettivatraleRegionispecialiequelleordinarie.Lapropostadirevisionecostituzionaleriducel’autonomiadelleRegioniordinariee,innovandosull’indirizzofinoravigente,nonriducealcontempoquelladellespeciali.Restaoscuroilperchédiquestaassurdalineacontraddittoria(ancheseèlecitosupporreesigenzediconsensoinaula).Inoltre,piùnelmerito,vasottolineatocheleintesesonostrutturalmenteuncamporiservatoalGoverno(ilParlamentohaunruoloassaisecondario)echenullasidicesullasortedelloStatutodiunaRegioneapprovatosenzaintesa.Ancora,alleRegioniastatutospecialenonsiapplicaildispostodelnuovoart.120sulpoterediinterventosostitutivodatoalGoverno.Insommasiprofilaunaampiamateriapericontenziosi.

14.(testoomesso) ContinuitàdellefunzioninellaRegioneValled’Aosta

Art.40(Disposizionifinali) 1.IlConsiglionazionale

dell’economiaedellavoro(CNEL)èsoppresso.Entrotrentagiornidalladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale,ilPresidentedelConsigliodeiministri,supropostadelMinistroperlasemplificazioneelapubblicaamministrazione,d’intesaconilMinistrodell’economiaedellefinanze,nomina,conpropriodecreto,uncommissariostraordinariocuièaffidatalagestioneprovvisoriadelCNEL,perleattivitàrelativealpatrimonio,compresoquelloimmobiliare,nonchéperlariallocazionedellerisorseumaneestrumentalipressolaCortedeicontieperglialtriadempimenticonseguentiallasoppressione.All’attodell’insediamentodelcommissariostraordinariodecadonodall’incaricogliorganidelCNELeisuoicomponentiperognifunzionediistituto,compresaquelladirappresentanza.

Premessoilriferimentoallavalutazionenegativaespressaalprecedenteart.99,sideverilevarechel’impulsoasopprimereilCNELperfaredellasoppressioneunoslogan,ètalmentefortecheinquestocasosisonodefinitiiprofiliamministratividellasoppressionedelCNEL(anchesesilascianoinvitalenormeCNELdicuiallavigenteleggeordinaria936/1986).Valeadiresièseguitouncriterioditecnicalegislativaabbastanzacompiutachepurtroppo,comepiùvoltesegnalato,nonèstatoadottatoinmolticasinonmenoimportanti

2.Nonpossonoesserecorrispostirimborsioanaloghitrasferimenti

Questocommaèunulterioretassellodellaconcezione

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monetarirecantioneriacaricodellafinanzapubblicainfavoredeigruppipoliticipresentineiConsigliregionali.

accentratricecaratteristicadell’interaproposta.Adottandola,l’istituzionepubblicaregolerebbeognicosa,lasciandospaziresidualiallescelteautonomedeicittadini.Unasimileconcezionearretrailpaesediunsecolo,quandolapoliticaselapotevanopermetteresoloiricchi,efacrederechemenodemocraziaaumentil’efficaciadelleistituzioni.ViceversaèdecisivoaffidarsiallaresponsabilevalutazionedeiConsigliRegionaliealconseguentegiudiziochenedannoicittadini.Questoèilmodocorrettoecoerente,storicamentesperimentato,peresercitarelelibertàdeicittadiniepuniregliabusieilatrocini.Darilevareinoltrecomelapropostadiacosìimportanzaallaconcezioneaccentratricedaapplicarequestocommaanchealleregioniastatutospeciale,che,vengonomesseingenerealriparodaglieffettiimmediatidellapropostadiriforma.Infattiilpresentecomma,essendocollocatonell’ambitodelcapoVdellaproposta,nonrientranellaclausoladiinapplicabilitàalleregioniastatutospecialefinoallarevisionedeirispettivistatuti,sulla basedelleintese,dicuiall’articolodeldisegnodirevisionecostituzionale39,comma13,cheriguardasoloilcapoIV.

3.Tenutocontodiquantodispostodallapresenteleggecostituzionale,entrolalegislaturaincorsoalladatadellasuaentratainvigore,laCameradeideputatieilSenatodellaRepubblicaprovvedono,secondocriteridiefficienzaerazionalizzazione,all’integrazionefunzionaledelleamministrazioniparlamentari,medianteservizicomuni,impiegocoordinatodirisorseumaneestrumentalieognialtraformadicollaborazione.AtalfineèistituitoilruolounicodeidipendentidelParlamento,formatodalpersonalediruolodelledueCamere,cheadottanounostatutounicodelpersonaledipendente,nelqualesonoraccolte

QuantoprevistodalpresentecommaèunindirizzodaattuarsinellalegislaturaincorsoqualoraalreferendumprevalgailSI.InquestiterminieconsideratochealSenatolamaggioranzadiGovernononhalamaggioranzanumericasenonconl’apportodiunaltrogruppoadessaesterno,nonappareagevoleconcretizzaretaleindirizzo.Tral’altroperchépuntaadunstrutturaunitariadelleamministrazioni,deiservizi,deirapportidilavoro,traCameraeSenatodeltuttodifferentedallaattuale.Eciòinunclimaaccesoaseguitodelconfrontoreferendarioecon

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ecoordinateledisposizionigiàvigentineirispettiviordinamentiestabiliteleprocedureperlemodificazionisuccessivedaapprovareinconformitàaiprincìpidiautonomia,imparzialitàeaccessoesclusivoedirettoconappositoconcorso.LeCameredefinisconoaltresìdicomuneaccordolenormecheregolanoicontrattidilavoroalledipendenzedelleformazioniorganizzatedeimembridelParlamento,previstedairegolamenti.Restanovalidiaognieffettoirapportigiuridici,attiviepassivi,instauratiancheconiterzi.

nonmoltotempoadisposizione,dasetteottomesifinoadunmassimodiventi.

4.Perglientidiareavasta,tenutocontoanchedelleareemontane,fattisalviiprofiliordinamentaligeneralirelativiaglientidiareavastadefiniticonleggedelloStato,leulterioridisposizioniinmateriasonoadottateconleggeregionale.IlmutamentodellecircoscrizionidelleCittàmetropolitaneèstabilitoconleggedellaRepubblica,suiniziativadeiComuni,sentitalaRegione.

VederelavalutazioneespressainrelazionealTitoloV.

5.Fermorestandoquantostabilitodall’articolo59,primocomma,dellaCostituzione,isenatoridicuialmedesimoarticolo59,secondocomma,comesostituitodalla……presenteleggecostituzionale,nonpossonoeccedere,inognicaso,ilnumerocomplessivodicinque,tenutocontodellapermanenzaincaricadeisenatoriavitagiànominatialladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale.Lostatoeleprerogativedeisenatorididirittoeavitarestanoregolatisecondoledisposizionigiàvigentialladatadientratainvigoredellapresenteleggecostituzionale.

Vedere le questioni derivanti anche da questa disposizione alle valutazioni sull’art.59, secondo comma e art.69 ultimo comma.

6.IsenatoridellaProvinciaautonomadiBolzano/AutonomeProvinzBozensonoelettitenendocontodellaconsistenzadeigruppilinguisticiinbaseall’ultimocensimento.Insedediprimaapplicazioneogniconsiglierepuòvotareperduelistedicandidati,formateciascunadaconsiglieriedasindacideirispettiviterritori.

Vederelavalutazionenegativafattasopraall’39,comma1.

Art.41(Entratainvigore) 1.Lapresenteleggecostituzionale Nel caso la proposta di revisione

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entrainvigoreilgiornosuccessivoaquellodellasuapubblicazionenellaGazzettaUfficialesuccessivaallapromulgazione.LedisposizionidellapresenteleggecostituzionalesiapplicanoadecorreredallalegislaturasuccessivaalloscioglimentodientrambeleCamere,salvoquelleprevistedagliarticoli28,35,39,commi3,7e11),e40,commi1,2,3e4,chesonodiimmediataapplicazione.

costituzionale venisse approvata,, il nuovo testo sarebbe immediatamente applicato solo per quanto attiene gli articoli della Costituzione n. 99 (soppressione del CNEL) , n.122 (limiti agli emolumenti dei componenti gli organi regionali ed equilibrio di genere) e poi per alcune Disposizioni Transitorie (quelle relative al non svolgimento, dopo lo scioglimento delle Camere attuali, delle elezioni dirette per il Senato, la permanenza in carica dei senatori a vita, la possibilità di ricorso alla Corte Costituzionale valutata sopra all’art. 39, comma11) e per tutte le norme finali.