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Milano – Roma Circolare Fiscale n. 1/2013 Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. “Legge di stabilità 2013”, pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302.

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Milano – Roma

Circolare Fiscale n. 1/2013

Legge 24.12.2012, n. 228, c.d. “Legge di stabilità 2013”, pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302.

LEGGE DI STABILITÀ 2013

CIRCOLARE FISCALE N. 1/2013 – 7 GENNAIO 2013 2

Con la presente circolare si intende procedere ad una prima ricognizione delle

novità fiscali introdotte nel nostro ordinamento tributario con legge 24.12.2012, n. 228, pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. 29.12.2012, n. 302. (riguardante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato c.d. legge di stabilità 2013)

In via preliminare si ritiene opportuno rammentare che il testo di legge - definitivamente approvato dalla camera dei deputati in data 21.12.2012 - ha registrato numerose modifiche rispetto a quanto previsto dall’originario disegno di legge, ed in particolare, tra più rilevanti in materia fiscale, si segnala:

- l’eliminazione della misura che avrebbe ridotto di un punto percentuale le aliquote IRPEF relative ai primi due scaglioni reddituali;

- la conservazione della clausola di salvaguardia per la tassazione del TFR - infatti il disegno di legge di stabilità 2013 aveva inizialmente disposto l’abrogazione del comma 9 dell'articolo 1 della legge 296/2006 e cioè della clausola di salvaguardia introdotta per evitare che le nuove aliquote e scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2007 si ripercuotessero negativamente sulla tassazione del trattamento -;

- lo stralcio delle restrizioni alla deduzione/detrazione di alcuni oneri di cui agli art. 10 e 15 del TUIR.

Inoltre si fa presente che la legge in commento, si compone di un articolo suddiviso in 561 commi e l’esposizione che di seguito ne verrà fatta sarà ordinata per categorie di argomenti.

Si evidenzia che ove non espressamente indicato, l’efficacia delle norme contenute nella presente legge, decorre dal 1° gennaio 2013 come stabilito dall’art.1, co.561 della legge medesima.

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Indice

I. Fondi

I. Fondo per ricerca e sviluppo………………………………………………………

II. Fondo per la riduzione della pressione fiscale…………………………………….

III. Autonoma organizzazione - Requisiti qualificanti………………………………..

II. IVA

I. Incremento dell’aliquota IVA ordinaria…………………………………………...

II. Il nuovo regime IVA sulle operazioni finanziarie………………………………...

III. L’opzione per la separazione delle attività a favore dei soggetti che svolgono attività finanziaria…………………………………………………………………………

IV. Cooperative sociali - Prestazioni socio-sanitarie e di assistenza alle persone svantaggiate - Aliquota applicabile………………………………………………………..

V. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie…………………………………...

VI. Il momento di effettuazione degli scambi intracomunitari………………………..

VII. Contenuto della fattura…………………………………………………………….

VIII. Fattura semplificata……………………………………………………………......

IX. Fatturazione elettronica – Equiparazione alla cartacea……………………………

III. Imposte dirette

I. Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura dei termini……………………………………………………………………..

II. Detrazioni per figli a carico……………………………………………………….

III. Deduzione del cuneo fiscale IRAP………………………………………………..

IV. Riallineamento del costo delle partecipazioni di controllo riferito ad avviamento o ad altre attività immateriali - Differimento degli effetti del riallineamento…………….

V. Riduzione della percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti – Effetti sui nuovi minimi………………………………………………….

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VI. L’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero………………………….

IV. Attività finanziarie

I. Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - Trattamento fiscale applicabile alle polizze stipulate entro il 31.12.95 e presunzione dei proventi maturati……………………………………………………………………………………

II. Imposta sulle transazioni finanziarie……………………………………………...

III. Transazioni finanziarie ad “alta frequenza”……………………………………….

IV. L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero………………...

V. Tributi locali

I. Tares……………………………………………………………………………….

VI. Riscossione

I. Annullamento automatico delle cartelle di pagamento “errate”…………………..

II. Sanatoria delle cartelle non pagate di importo non superiore a 2.000 euro e ruoli non riscossi dagli agenti della riscossione………………………………………...............

VII. Misure agevolative per i soggetti colpiti dal sisma

I. Interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto - Finanziamento per far fronte ai pagamenti sospesi……………….

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I. Fondi

I. Fondo per ricerca e sviluppo – commi da 95 a 97

L’art. 1 co. 95-97 della L. 24.12.2012 n. 228 introduce, a decorrere dal 2013, un nuovo incentivo fiscale per la ricerca e lo sviluppo, destinato in via preferenziale alle PMI.

Nello specifico, l’art. 1 co. 95 della citata legge istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo, con particolare riferimento alle PMI.

Criteri e modalità di concessione del credito saranno stabiliti di concerto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti di imprese:

- che affidano attività di ricerca e sviluppo ad Università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero

- che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

II. Fondo per la riduzione della pressione fiscale - commi 299 e 300

E’ stabilito che a decorrere dal 2013 nel Documento di economia e finanza dovrà essere presente una valutazione, relativa all’anno precedente delle effettive maggiori entrate incassate dalla lotta all’evasione.

Tali risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell’equilibrio di bilancio, alla riduzione del rapporto debito pubblico/Pil e di quelle derivanti a legislazione vigente dall’attività di recupero fiscale svolta da Regioni, Provincie e Comuni, confluiscono in un Fondo per la riduzione della pressione fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti su famiglie e imprese.

Il Ministero dell’Economia, in allegato al Documento presenta un rapporto sui risultati conseguiti, con la conseguenza che viene abrogata la relazione annuale da presentarsi nel termine del 30 settembre di ogni anno.

III. Autonoma organizzazione - Requisiti qualificanti – comma 515

L’art. 1 co. 515 della legge di stabilità 2013 stabilisce che, nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito, a decorrere dal 2014,

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un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti:

- le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR (in buona sostanza, gli imprenditori individuali);

- ovvero arti e professioni.

L’esclusione dal tributo opererà a condizione che i predetti soggetti non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia.

Tale soglia sarà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

Dal testo di legge, si evince quindi che, per far scattare l’esclusione dall’obbligo di versamento, il professionista o il “piccolo” imprenditore non dovrà né impiegare lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto), né utilizzare beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.

Come accennato, l’esclusione ex lege si applicherà dal periodo d’imposta 2014, con il risultato che, fino al 2013 (UNICO 2014), l’eventuale non debenza dell’IRAP continuerà a dover essere vagliata sulla scorta degli orientamenti giurisprudenziali ad oggi intervenuti.

II. IVA

I. Incremento dell’aliquota IVA ordinaria – comma 480

Con il comma di cui in commento è stato modificato l’art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra Correttiva”), pertanto a partire dall’1.7.2013 è disposto l’incremento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%.

Si rammenta che il citato art. 40, come modificato dall’art. 21, DL n. 95/2012, prevedeva l’aumento delle aliquote IVA del 10% e 21% di 2 punti percentuali nel periodo 1.7 – 31.12.2013 e la rideterminazione delle stesse, dall’1.1.2014, nella misura dell’11% e del 22% qualora entro il 30.6.2013 non fosse entrata in vigore la Riforma fiscale.

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Di conseguenza la legge di stabilità 2013 anticipa l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22% e tale aumento opera indipendentemente dalle vicende che interesseranno l’eventuale entrata in vigore della citata Riforma fiscale.

Non viene rimodulata l’aliquota IVA ridotta del 10% che pertanto rimane confermata in tale misura.

II. Il nuovo regime IVA sulle operazioni finanziarie – comma 520 e 521

Per effetto della modifica apportata all’art.10, co.1, n.4) del DPR n.633/72, a decorrere dal 1° gennaio 2013, è imponibile:

- la custodia e l’amministrazione di titoli nonché il servizio di gestione individuale dei portafogli.

III. L’opzione per la separazione delle attività a favore dei soggetti che svolgono attività finanziaria – commi 520 e 521

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 all’art.36, co.3 del DPR n.633/72 è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la possibilità, anche per i soggetti che svolgono servizi di natura finanziaria, di esercitare l’opzione per la gestione separata dell’Iva.

Tale integrazione consentirà loro di beneficiare dell’applicazione separata dell’imposta sul valore aggiunto, la cui convenienza ricorre in tutti i quei casi in cui il contribuente che esercita attività esenti con ridotta incidenza di costi ne esercita contestualmente altre – attività - imponibili con elevata incidenza di costi.

IV. Cooperative sociali - Prestazioni socio-sanitarie e di assistenza alle persone svantaggiate - Aliquota applicabile – commi da 488 a 490

In base alle previsioni contenute nei commi in oggetto, le prestazioni delle cooperative sociali e dei loro consorzi saranno assoggettate ad IVA con aliquota del 10%, e non più del 4%, se rese a fronte di contratti o convenzioni stipulati dopo il 31.12.2013.

La L. 228/2012 ha infatti inserito nella tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 il nuovo numero 127-undevicies, che prevede l’aliquota del 10% per le prestazioni di carattere sanitario (diagnosi, cura e riabilitazione), di ricovero e cura, di carattere

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educativo, assistenziale e socio-sanitario indicate nei numeri 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10 del DPR 633/72 rese nei confronti di soggetti “svantaggiati” (anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, minori ecc.) “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.

Nell’attuale contesto, tali prestazioni possono essere svolte dalle cooperative sociali in regime di esenzione IVA (in qualità di ONLUS di diritto) o in regime di imponibilità IVA con aliquota del 4%.

A decorrere dal 2014, invece:

- le prestazioni rese nell’ambito di contratti o convenzioni sconteranno l’imposta con aliquota del 10%;

- le prestazioni rese direttamente ai soggetti “svantaggiati” continueranno, invece, ad essere fatturate in regime di esenzione IVA, esenzione che si caratterizzerà quale regime obbligatorio.

V. Fatturazione delle operazioni intracomunitarie - comma 325 lett. d

Nell’ambito delle novità, in materia di IVA, introdotte dalla L. 228/2012, in recepimento della Direttiva 2010/45/UE, assume preminente rilevanza l’estensione dell’obbligo di fatturazione per le operazioni extraterritoriali di cui agli artt. 7-ter e ss. del DPR 633/72.

Per effetto di tale modifica le operazioni in commento concorreranno alla formazione del volume d’affari la cui entità influisce sia ai fini dell’attribuzione della qualifica di esportatore abituale sia sotto il profilo della spettanza del diritto di rimborso dell’IVA in conformità all’art. 30, comma 3, lettera del DPR 633/1972.

Più precisamente le modifiche introdotte nell’art. 21 comma 6- bis del DPR n.633/1973 interessano i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, i quali sono obbligati all’emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia).

Nello specifico ci si riferisce alle seguenti operazioni:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all’art.10, nn.1)-4) e 9), del DPR n.633/72 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’importa in un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, nella fattura – in luogo dell’ammontare dell’Iva – deve essere

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apposta la dicitura “inversione contabile”, con l’eventuale specificazione della disposizione di riferimento;

- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell’Unione Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l’annotazione “operazione non soggetta”, e l’eventuale fonte normativa.

Mentre rimane invariata l’ipotesi in cui il debitore di imposta è il fornitore nazionale, (c.d. operazioni B2C) infatti in tal caso questi sarà tenuto ad identificarsi ai fini IVA nel paese del committente ed ad emettere fattura secondo la normativa dello Stato membro – non dovendosi pertanto emettere fattura “italiana”.

VI. Il momento di effettuazione degli scambi intracomunitari - comma 326 lett. b

Riguardo agli scambi intracomunitari di beni, la principale novità risiede nell’unitaria individuazione del momento di effettuazione delle operazioni.

Infatti ai sensi del nuovo art 39 del DL n. 331/1993 una compravendita - cessione / acquisto - intra-UE, si considera effettuata all’atto dell’inizio del trasporto o spedizione dei beni oggetto di vendita al cessionario o a terzi per suo conto rispettivamente dall’Italia o dallo Stato UE di provenienza.

Di contro non è stato modificato il momento di effettuazione in presenza di effetti traslativi o costitutivi successivi alla consegna nonché in caso di contratti estimatori.

Per quanto concerne le fattispecie – normativamente rilevanti - che anticipano il momento di effettuazione dell’operazione è stata espunta quella relativa al pagamento di tutto o parte del corrispettivo.

Pertanto per effetto di tale modifica il momento di effettuazione di un’operazione può essere anticipato unicamente in presenza di emissione – anticipata - della fattura. In tal caso l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data di emissione della fattura.

In merito alle cessioni e acquisti effettuati in modo continuato nell’arco di un periodo superiore ad un mese, il momento di effettuazione è fissato al termine di ciascun mese.

Da ultimo si rammenta che l’effettuazione di operazioni intracomunitarie da parte di soggetti passivi nazionali continua a rimanere subordinata all’iscrizione nell’archivio VIES; in mancanza, il soggetto passivo non può applicare il principio di tassazione a destinazione per cui quando acquista da un paese membro dovrà pagare l’IVA del paese di origine e, quando vende, ad un cliente UE, dovrà applicare l’IVA italiana.

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VII. Contenuto della fattura – comma 325 lett. d

In relazione al contenuto della fattura, così come risultante dal nuovo art. 21 del DPR 633/72, le principali novità riguardano:

- l’indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco, in luogo dell’obbligo, previsto fino al 31.12.2012, di numerare e datare la fattura in ordine progressivo per anno solare;

- l’indicazione del numero di partita IVA del cliente, ovvero del codice fiscale se il cliente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, ovvero - ancora - del codice IVA identificativo del cliente, soggetto passivo, stabilito in altro Paese UE.

VIII. Fattura semplificata – comma 325 lett. e)

Viene introdotto l’art.21-bis che disciplina la fattura semplificata.

In particolare, è possibile emettere la fattura in forma semplificata, purché sia di ammontare complessivo non superiore ad €100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art.26 del DPR n.633/1972.

Al ricorrere di tali condizioni, è possibile emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero.

Ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l’esposizione del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l’aliquota d’imposta applicata.

Il comma 3 dell’art.21-bis attribuisce, inoltre, al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di ampliare l’ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte:

- aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da €100 a €400;

- esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche

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commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt.13, co.4, e 21, co.2, del DPR n.633/72.

In ogni caso, l’emissione della fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/93) e le operazioni disciplinate dall’art.21, co.6-bis, lett. a), del DPR n.633/72.

IX. Fatturazione elettronica – Equiparazione alla cartacea –comma 325 lett.d)

Sempre per effetto del recepimento della Direttiva 13.7.2010 n. 2010/45/UE viene riformulato l’art.21, co.1 del DPR n.633/72 a mente del quale la fattura elettronica – la quale viene equiparata a tutti gli effetti a quella cartacea - è rappresentata dal documento emesso e ricevuto in qualunque formato elettronico il cui ricorso è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.

Pertanto viene introdotta la possibilità per il soggetto passivo di scegliere il formato con cui la fattura elettronica viene emessa o ricevuta, potendo validamente costituire fatture elettroniche non solo quelle strutturate in formato Xml, ma anche qualsiasi altro tipo di formato elettronico, quale un messaggio di posta elettronica con allegato il Pdf della fattura o un fax ricevuto su un personal computer, quindi non trasmesso o stampato su supporto analogico.

Tuttavia si evidenzia che l’elemento essenziale della fattura elettronica è rappresentato dall’accettazione della stessa da parte del destinatario.

III. Imposte dirette

I. Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura dei termini – comma 473

L’art. 1 co. 473 della L. 24.12.2012 n. 228 ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni detenute in società non quotate da parte di soggetti non imprenditori di cui agli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

In particolare tale provvedimento ha fissato la data alla quale ricondurre la verifica relativa al possesso dei beni oggetto di rivalutazione all’1.1.2013, mentre per quanto riguarda l’asseverazione della perizia che ne deve attestare il valore nonché per il versamento della relativa imposta sostitutiva - da effettuarsi con aliquota del 4% o del 2% - viene fissato il termine al 30.6.2013.

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Si osserva che non viene richiamato l’art. 7 co. 2 del DL 70/2011 secondo cui in caso di rivalutazione ripetuta per i medesimi beni, è consentito detrarre l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti rideterminazioni del costo fiscale. Tuttavia, questa ultima disposizione deve considerarsi applicabile anche alla proroga in esame.

II. Detrazioni per figli a carico – comma 483 e 526

Dal’1.1.2013 sono aumentate le detrazioni relative ai figli fiscalmente a carico. Infatti, per effetto della modifica dell’art. 12, comma 1, lett. c), TUIR, è disposta la spettanza di:

- € 950 (in luogo di € 800) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

- € 1.220 (in luogo di € 900) per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.

È previsto inoltre l’aumento delle predette detrazioni di € 400 (in luogo di € 220) per ogni figlio portatore di handicap.

Viene confermata anche per il 2013 la misura della detrazione per carichi di famiglia per i soggetti residenti all’estero di cui all’art.1, co.1324 della L. n.296/06, tuttavia, ai fini dell’acconto per il 2014 non se ne dovrà tener conto.

III. Deduzione del cuneo fiscale IRAP – commi 484 e 485

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (ossia dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sono state incrementate le deduzioni IRAP c.d. “cuneo fiscale”, nonché l’ulteriore deduzione differenziata a seconda dell’ammontare del valore della produzione.

Pertanto è stata incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. “cuneo fiscale e contributivo”, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, d.lgs. n. 446/97.

In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600);

- € 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. “deduzione

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maggiorata”, per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Inoltre come già anticipato è stata incrementa l’ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,9.

IV. Riallineamento del costo delle partecipazioni di controllo riferito ad avviamento o ad altre attività immateriali - Differimento degli effetti del riallineamento – commi 502 - 505

La legge di stabilità 2013 modifica la disciplina dell’affrancamento degli avviamenti e delle altre attività immateriali iscritte nel valore delle partecipazioni, prevedendo il pagamento in un’unica soluzione dell’imposta sostitutiva dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2012 e differendo l’efficacia degli effetti fiscali di tali operazioni.

Pertanto la decorrenza degli effetti del riallineamento dei valori civili e fiscali delle immobilizzazioni immateriali nell’ambito delle aggregazioni aziendali ex art. 15, DL n. 185/2008 è prorogata dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012 al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 rispettivamente per le operazioni avvenute nel 2010 – e in anni precedenti – e per le operazioni avvenute nel 2011.

Mentre viene anticipato il versamento dell’imposta sostitutiva che dovrà essere versata in un’unica rata entro il termine per il versamento delle imposte relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e non più in 3 rate.

V. Riduzione della percentuale di deducibilità relativa alle auto aziendali e dei professionisti – comma 501 - Effetti sui nuovi minimi

Per effetto delle modifiche introdotte nell’art.164, co.1, lett. b) del Tuir viene ridotta la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto che passa dal 27,5 al 20%.

Tuttavia si osserva che le spese sostenute dai contribuenti “minimi” relative a beni a deducibilità limitata – quali gli autoveicoli di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR – rilevano, per cassa, nella misura del 50% del relativo corrispettivo, a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 28.1.2008 n. 7).

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Di conseguenza le auto di imprenditori e professionisti “nuovi minimi” potrebbero fruire di una disciplina fiscale di favore, continuando, anche nel 2013, a dedurre il 50% dei costi, non trovando applicazione la nuova percentuale del 20% prevista dal TUIR.

Inoltre un altro profilo di particolare interesse riguarda il continuo decremento della quota di rilevanza fiscale dei costi in parola.

Infatti considerato che l’Agenzia delle Entrate, nella ris. 190/2007 e nella ris. 231/2007, ha ritenuto che la deducibilità in misura parziale debba assurgere al rango di regola di “sistema” , sarebbe quanto meno opportuno – alla luce della nuova ed ulteriore riduzione – procedere al riesame dell’effettiva adeguatezza dell’attuale misura forfettaria la quale evidentemente non appare più idonea ad escludere radicalmente una sua disapplicazione nel caso in cui il contribuente dimostri di utilizzare - in modo strumentale - il veicolo con intensità maggiore rispetto a quella presunta.

Tale ultima interpretazione consentirebbe di qualificare la normativa in commento come antielusiva specifica e non più di “sistema”.

VI. Ivie – comma 518, lett. a)-d) e comma 519

Alla luce della nuova norma viene rinviata l’applicazione dell’imposta sugli immobili detenuti all’estero al 2012.

Viene, inoltre, estesa l’applicazione dell’aliquota nella misura dello 0,4% alle abitazioni utilizzate quali principali, immobili per i quali, come per le seconde case non locate, non è dovuta l’Irpef sui redditi fondiari.

Il rinvio dell’imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012 in relazione al 2011, si debbano considerare effettuati a titolo di acconto per il periodo di imposta 2012.

IV. Attività finanziarie

I. Contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione - Trattamento fiscale applicabile alle polizze stipulate entro il 31.12.95 e presunzione dei proventi maturati – comma 508

Con riferimento ai proventi maturati sui contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, l’art. 1 co. 508 della L. 24.12.2012 n. 228 prevede due interventi:

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- a regime da quest’anno viene stabilito che alle polizze stipulate entro il 31.12.95 si applica il regime introdotto con il DLgs. 47/2000, ossia il concorso del provento al reddito complessivo imponibile, senza che la compagnia prelevi alcuna ritenuta o imposta sostitutiva;

- per il pregresso, la presunzione che i proventi maturati dalle polizze stipulate entro il 31.12.95 e ancora in essere alla data del 31.12.2012 si considerano corrisposti a tale data.

La ritenuta è applicata a titolo di imposta ai sensi dell’art. 6 della L. 482/95 e versata nella misura del 60% entro il 16.2.2013; la residua parte è versata, a partire dal 2014, in quattro rate annuali di pari importo entro il 16 febbraio di ciascun anno.

La provvista della ritenuta può essere acquisita dall’impresa di assicurazione mediante la riduzione della riserva matematica di ciascuna polizza.

Si ricorda poi che secondo la nota DRE Lombardia 1.10.99 n. 65047/94, i proventi delle polizze di capitalizzazione stipulate nell’esercizio di impresa (da società ed enti commerciali, da imprenditori individuali, da enti non commerciali nell’ambito della loro attività commerciale) devono essere tassati “per maturazione” e non secondo il principio di cassa.

II. Imposta sulle transazioni finanziarie – commi da 491 a 494 e 497

Con la legge di stabilità 2013 viene introdotta la cosiddetta Tobin tax, costituita da un’imposta sul trasferimento - a prescindere dal luogo di effettuazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti - della proprietà di azioni e di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art.2346, co.6 c.c. emessi da società residenti in Italia, nonché di titoli rappresentativi dei sopra individuati strumenti, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente.

E’ altresì assoggettato a tassazione il trasferimento derivante dalla conversione di obbligazioni.

L’imposta è pari allo 0,2%, elevata per il 2013 allo 0,22% (per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione come definiti al comma 493 l’imposta viene ridotta alla metà) del valore della transazione inteso quale saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, o il corrispettivo versato.

L’imposta si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.

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Mentre non scontano la Tobin tax le seguenti operazioni:

- emissione e annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari, conversione in azioni di nuova emissione e acquisizione temporanee di titoli di cui all’art.2, p.to 10 dl Regolamento (CE) n.1287/2006;

- trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello del trasferimento della proprietà è inferiore a 500milioni di euro.

Inoltre l’imposta non si applica nell’ipotesi in cui il trasferimento derivi da successione, donazione, tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del Codice civile.

Tra le asset class, sono esclusi i tassi di interesse , le obbligazioni, i titoli di Stato, le valute e le materie prime. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari l’imposta non si applica a tutti i prodotti del risparmio gestito quali Etf, Etc, Sicav e polizze assicurative.

Invece l’imposta è dovuta in misura fissa con riferimento a:

- operazioni su derivati di cui all’art.1, co.3 del d.lgs. n.58/98 che hanno come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari soggetti all’imposta in misura proporzionale o il cui valore dipenda da detti strumenti;

- operazioni sui valori mobiliari di cui all’art.1, co.1-bis, let.c) e d) del D.Lgs. n.58/98 che permettono di vendere o acquisire prevalentemente gli strumenti finanziari di cui sopra o che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalente a uno o più degli strumenti finanziari richiamati.

In questo caso l’imposta è dovuta al momento della conclusione dell’operazione, a prescindere, anche in questo caso dal luogo della transazione e dalla residenza dei soggetti coinvolti.

Nel caso in cui le operazioni soggette all’imposta in misura fissa prevedano il trasferimento delle azioni e/o degli strumenti finanziari, quest’ultima operazione sconterà l’imposta in misura proporzionale.

Anche in questo caso, per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione è prevista una riduzione di 1/5 dell’imposta.

L’imposta fissa si applica per le operazioni concluse a decorrere dal 1° luglio 2013.

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La Tobin tax è dovuta dall’acquirente e viene versata in via prioritaria dalle banche, società fiduciarie e imprese di investimento che intervengono nelle operazioni, entro il 16 del mese successivo a quello di trasferimento della proprietà.

III. Transazioni finanziarie ad “alta frequenza” commi 495 e 497

Viene introdotta un’imposta sulle transazioni finanziarie al alta frequenza relative agli strumenti finanziari incisi dalla Tobin tax.

Per alta frequenza si intendono le decisioni prese con un intervallo temporale da stabilirsi con un D.M. da emanarsi entro il 30 gennaio 2013 ma comunque non superiore al mezzo secondo.

L’imposta è dovuta nella misura dello 0,02% del controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata borsistica superano la soglia di valore da individuarsi anch’essa con il D.M. di cui al periodo precedente e che comunque non può essere inferiore al 60% degli ordini trasmessi. L’imposta è dovuta dal soggetto per conto del quale vengono eseguiti gli ordini.

L’imposta si applica per le operazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013.

IV. Ivafe – comma 518 lett. e) – h) e comma 519

In base alle nuove disposizioni viene rinviata l’applicazione dell’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero al 2012. Inoltre è previsto che si applichi a tutti i conti correnti e i libretti bancari detenuti all’estero senza distinzione tra paesi comunitari e Stati white list.

Il rinvio dell’imposta al 2012 comporta che i versamenti eseguiti in conformità a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 in relazione al 2011, si debbano considerare effettuati a titolo di acconto per il periodo di imposta 2012.

V. Tributi locali

I. TARES – comma 387

È stato modificato l’art. 14, DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, che prevede l’istituzione dall’1.1.2013, da parte dei Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui

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servizi (TARES) – in sostituzione di TARSU e TIA - relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.

Il tributo in parola è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani ed il relativo versamento deve essere effettuato – con F24 o bollettino postale – a favore del Comune nel cui territorio insiste l’immobile di riferito.

Nello specifico a seguito della modifica operata al testo dell’art. 14, è previsto che la TARES dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.

Fino alla revisione del Catasto, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

A tal fine vanno considerate le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU ovvero TIA / TIA 2.

Le novità che ci occupano prevedono altresì la possibilità - fino al 31.12.2013 – che i Comuni possano affidare la gestione della TARES o della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 29 del citato art. 14 (possibilità alternativa al nuovo tributo per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotta) ai soggetti che al 31.12.2012 svolgevano il servizio di gestione / accertamento / riscossione della TARSU / TIA / TIA 2; mentre il relativo versato deve essere effettuato esclusivamente al Comune tramite il modello F24 o apposito bollettino di c/c postale.

In ordine a quest’ultimo profilo tuttavia non può non rilevarsi che l’attività di riscossione del tributo - come chiarito dal Consiglio di Stato nella decisione 4408/2007 - debba essere necessariamente ricompresa nell’ambito del concetto, più ampio, di attività dei “gestione” dello stesso, di talché l’eventuale esternalizzazione della gestione del tributo da parte dei Comuni rischia di trovare un ostacolo nella - contraddittoria -disposizione che riconduce all’esclusiva competenza comunale la sua riscossione.

Per quanto concerne la tempistica di versamento si evidenzia che il debito tributario è ripartito in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Tuttavia è lasciata al Comune la facoltà di variare la scadenza ed il numero delle rate.

Per il 2013 la prima rata è posticipata ad aprile salva la facoltà del Comune di

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posticipare ulteriormente tale termine.

VI. Riscossione

I. Annullamento automatico delle cartelle di pagamento “errate” – commi 537 548

Con le disposizioni in oggetto é stato introdotto l’obbligo di sospensione dall’attività di riscossione nel caso in cui il debitore presenti una dichiarazione anche in via telematica, nel termine di 90 giorni dalla notifica dal parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto concernente la procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa, con cui si dimostri che la pretesa oggetto di notifica è prescritta o scaduta, oppure sgravata, o piuttosto oggetto di una sospensione amministrativa o giudiziale oltre che parzialmente adempiuti.

Nei 10 giorni successivi al ricevimento il concessionario della riscossione trasmette la documentazione all’ente creditore per avere conferma di quanto sostenuto dal debitore e in caso positivo ottenere lo sgravio o la sospensione della posizione.

Entro i successivi 60 giorni l’ente creditore comunica, a mezzo raccomandata A.R. o Pec, al debitore e all’Agente della riscossione l’avvenuto sgravio o sospensione o, in caso di esito negativo, l’infondatezza dell’istanza.

In caso di mancato adempimento ai sopra richiamati obblighi dell’ente creditore, nel termine di 220 giorni dalla presentazione della documentazione al concessionario della riscossione, i relativi debiti iscritti a ruolo sono annullati di diritto.

La presentazione da parte del debitore di falsa documentazione, fermo restando i riflessi penali, è punita con la sanzione amministrativa nella misura dal 100 al 200% delle somme dovute con un importo minimo di €258.

La disciplina in oggetto si applica anche alle domande presentate anteriormente al 30 dicembre 2012, data di entrata in vigore della disposizione nel qual caso i 90 e i 220 giorni di cui sopra decorrono dal 30 dicembre 2012.

Per la riscossione coattiva di debiti inferiori a €1.000 intrapresa a decorrere dal 30 dicembre 2012, ad eccezione dei casi in cui l’ente creditore abbia comunicato l’inidoneità della documentazione al debitore istante, non si procede ad azione cautelare ed esecutiva prima di 120 giorni dall’invio al contribuente, a mezzo posta ordinaria, del dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

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Si rammenta inoltre che Equitalia, con la direttiva 10/2010, aveva già approvato un modello di autodichiarazione strumentale al blocco della riscossione ove il credito fosse stato oggetto di pagamento, sgravio o sospensione.

II. Sanatoria delle cartelle non pagate di importo non superiore a 2.000 euro e ruoli non riscossi dagli agenti della riscossione – commi 527 - 529

La Legge di stabilità 2013 ha previsto una sanatoria automatica per i ruoli resi esecutivi sino al 31.12.99 di importo fino a euro 2.000,00 (si conteggiano imposte, sanzioni e interessi, ma non gli aggi di riscossione).

L’ annullamento automatico della cartella di pagamento tuttavia non opera immediatamente, in quanto la decorrenza è fissata in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, momento a cui occorre fare riferimento per appurare lo stato di morosità del contribuente.

E’ altresì contemplata l’emanazione di un decreto ministeriale, che detterà le regole sugli aspetti operativi della cancellazione dei ruoli.

Rientrano nella sanatoria tutti ruoli, anche extrafiscali come quelli su multe stradali e sanzioni di varia natura.

Il discorso è più complesso per i ruoli provvisori, in riferimento ai quali pende un contenzioso: per questi ultimi, al fine di vagliare la soglia bisogna fare riferimento al credito accertato, e non al ruolo provvisorio.

VII. Misure agevolative per i soggetti colpiti dal sisma

I. Interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto - Finanziamento per far fronte ai pagamenti sospesi - commi da 365 a 374

Con riferimento ai soggetti aventi sede legale o operativa nel territorio dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma di maggio 2012 l’art. 11, comma 7, DL n. 174/2012 ha previsto la possibilità di richiedere alle banche un finanziamento, della durata massima di 2 anni, assistito dalla garanzia dello Stato, al fine di effettuare il pagamento dei tributi,

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contributi e premi sospesi fino al 30.11.2012 nonché degli altri importi dovuti dall’1.12.2012 al 30.6.2013.

Con il DL n. 194/2012, tra i soggetti ammessi al finanziamento sono stati ricompresi, oltre ai titolari di reddito d’impresa, anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori agricoli nonché i lavoratori dipendenti.

La legge di stabilità 2013, come già anticipato dall’Agenzia delle Entrate con il Comunicato stampa 17.12.2012, prevede un ampliamento della possibilità di richiesta del finanziamento a favore dei titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al DM 1.6.2012, diversi da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi ex art. 3, DL n. 74/2012 ovvero all’art. 3-bis, DL n. 95/2012 che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici.

Il danno economico subito è dimostrato dalla sussistenza di almeno due delle seguenti quattro condizioni:

- diminuzione del volume d’affari nel periodo giugno – novembre 2012 rispetto al corrispondente periodo del 2011, superiore almeno al 20% rispetto alla variazione ISTAT dell’indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza o delle vendite o della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo del 2012 rispetto al 2011;

- riduzione di personale rispetto a quello occupato al 30.4.2012 o utilizzo di cassa integrazione;

- riduzione dei consumi per utenze nel periodo giugno – novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011, superiore almeno al 20% rispetto a quella media nazionale;

- riduzione dei costi variabili (materie prime, provvigioni, semilavorati, prodotti destinati alla vendita) nel periodo giugno – novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo del 2011.

Inoltre si evidenzia che i pagamenti per i quali è possibile accedere al finanziamento sono quelli dovuti fino al 30.6.2013.

Al fine di accedere al finanziamento i soggetti interessati dovranno presentare al Presidente della Regione interessata e alla banca finanziatrice l’autocertificazione attestante i requisiti richiesti mentre all’Agenzia delle Entrate un apposito modello, di cui una copia, con la relativa ricevuta di presentazione, dovrà essere inoltrata alla banca finanziatrice.

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Tuttavia si precisa che l’efficacia delle predette disposizioni è subordinata alla verifica della relativa compatibilità da parte dell’UE.

Il termine e le modalità di presentazione del modello saranno fissati dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

Questo documento contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente lettera informativa.

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