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«LE REGOLE IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LA COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT» 10-12-18 Marzo 2015 - ore 13,45– sala Turismo Relatore: Giovanni Montesanto – esperto doganale

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«LE REGOLE IVA NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI E LA

COMPILAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT»

10-12-18 Marzo 2015 - ore 13,45– sala Turismo

Relatore: Giovanni Montesanto – esperto doganale

Art. 13, comma 4

DPR 633/72

Operazioni in valuta estera

La nuova versione del comma 4 dell’art. 13, relativo al computo dei

corrispettivi e delle spese in valuta – in mancanza dell’indicazione in

fattura del giorno di effettuazione dell’operazione – introduce un nuovo

criterio sussidiario rappresentato dal giorno di emissione della fattura.

Il nuovo criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai

fini della determinazione della base imponibile iva.

Resta confermato il computo residuale in base al cambio del giorno

antecedente più prossimo, in assenza delle indicazioni sopra descritte.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare,

può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla B.C.E.

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Art. 17, comma 2

DPR 633/72

Inversione contabile (reverse charge)

L’attuale formulazione dell’art. 17, comma secondo, prevede che “Gli obblighi

relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio

dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2,

lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso

di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo

stabilito in un altro Stato membro dell’U.E., il cessionario o committente

adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni

degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93.

Quindi l’art. 17, dal 1

gennaio 2013, dispone, in capo al soggetto passivo

stabilito in Italia l’obbligo di:

integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli

acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia.

emissione dell’autofattura in caso di acquisto di beni o servizi

territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE.

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Art. 17, comma 2

DPR 633/72

Inversione contabile (reverse charge)

Adempimenti

Pertanto, il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal

fornitore/prestatore UE dovrà:

(art. 46 D.L. 331/93). – Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con

l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che

concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera,

nonché dell’ammontare dell’IVA;

(art. 47, 1

comma, 1

periodo D.L. 331/93) annotare la fattura, già integrata,

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con

riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, DPR

n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del

corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera;

annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti

(articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente

spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo D.L. 331/93);

emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del

fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese

precedente (art. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/93).

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Art. 17, comma 2

DPR 633/72

Inversione contabile (reverse charge)

Precisazione

Con risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, l’Agenzia Entrate, ha precisato che

l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente

rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato

membro UE – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, se

soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del

reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in

Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Pertanto l’art. 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non

residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di

annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.

Tuttavia è stato tuttavia consentito che, in relazione ad una cessione interna, il

rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze -

emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non

rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente

tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

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Emissione della fattura

Art. 21 D.P.R. 633/72

In materia di fatturazione l’art. 21, 1

comma, stabilisce totale equiparazione del

documento elettronico a quello cartaceo a seguito della modifica dell’art. 217 della

Direttiva 112/2006/CE il quale recita:

“Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura

contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in

formato elettronico”.

Art. 21 comma 4: La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è

consegnato o spedito all’altra parte.

Art. 21 comma 5: La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo

(autofattura) è emessa in unico esemplare.

L’art. 21, 2

comma lett. f), stabilisce l’obbligatorietà dell’indicazione della P.IVA del

cessionario o committente nazionale o comunitario o il codice fiscale del soggetto

nazionale che agisce in veste di privato (consumatore finale).

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Contenuto della fattura

Art. 21 comma 2

D.P.R. 633/72 (art. 226 Direttiva 112/2006) La fattura deve contenere le seguenti informazioni:

a) Data di emissione;

b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto

cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione

per i soggetti non residenti;

d) Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore;

e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto

cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

f) Identificazione del soggetto cessionario o committente:

N. di partita iva;

N. di identificazione iva in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE;

Codice fiscale in caso di soggetto privato residente nel territorio dello Stato.

g) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione

h) Corrispettivi per la determinazione dell’imponibile (compresi beni ceduti a titolo di sconto, premio

abbuono art. 15, 1

comma, n. 2);

i) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono

l) Aliquota iva, imponibile e ammontare dell’imposta arrotondati al centesimo di euro;

m) In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto:

Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri;

Numeri dei chilometri percorsi o delle ore navigate.

n) Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o

committente ovvero da un terzo

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Emissione della fattura in valuta estera

Art. 21 D.P.R. 633/72 In materia di fatturazione la legge di stabilità ha riformulato l’art. 21, 3

comma, del DPR

633/72 eliminando dall’ultimo periodo:

“…… gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta

purché l’imposta sia indicata in euro”

Per effetto di tale modifica l’Agenzia delle entrate, con circolare 12/E del 3 maggio 2013, ha

sostenuto l’impossibilità di emettere fatture in valuta estera, disponendo l’applicazione della

regola generale: indicazione in fattura dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al

centesimo di euro (art. 21, comma 2

lett. l).

Tale impostazione contrasta con:

a) Direttiva 112/2006 art. 230: Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in

qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso

nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di

conversione di cui all'articolo 91

b) Direttiva 45/2010: nuove regole aventi lo scopo di promuovere e di semplificare le

norme in materia di fatturazione

Pertanto è orientamento generale che risulta ancora possibile emettere fattura recanti

importi in valuta estera, a condizione che la stessa contenga la relativa conversione in euro.

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Emissione della fattura

Art. 21 D.P.R. 633/72

Comma 4, 1

periodo

La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma

dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72:

1

comma: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della

stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o

spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o

costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1 e 2

(vendite con riserva di proprietà le locazioni con clausola di trasferimento della

proprietà vincolante per ambedue le parti) dell'art. 2, si considerano effettuate nel

momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo

il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

3

comma: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del

pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo

periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di

carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

4

comma: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti

commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in

parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente

all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

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Emissione della fattura

Art. 21 D.P.R. 633/72

In generale la fattura può, indistintamente, essere emessa in formato:

cartaceo (fattura cartacea o analogica)

elettronico (fattura in formato elettronico e fattura elettronica)

Attualmente, solamente per le operazioni attive rese nei confronti della

Pubblica Amministrazione, vige l’obbligo dell’emissione della fattura

elettronica.

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Emissione della fattura

Fattura cartacea

La fattura cartacea o analogica si ha per emessa all'atto della sua

consegna o spedizione al destinatario.

È redatta in due esemplari di cui uno deve essere spedito o

consegnato al cessionario o committente dell’operazione.

Può essere inviata anche tramite fax o posta elettronica (e-mail).

In quest’ultimo caso essa deve essere materializzata dal destinatario

nel momento in cui è ricevuta e prende il nome di “fattura in formato

elettronico”.

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Emissione della fattura

Fattura elettronica

La fattura elettronica è stata introdotta dal Dlgs n. 52 del 20/02/2004 in

recepimento della Direttiva Ue 115/2001.

La fattura elettronica è un documento informatico con rilevanza fiscale

non modificabile.

In modo informatico avviene la:

formazione,

registrazione,

trasmissione, e

conservazione

Non è necessario materializzare il documento stampandolo.

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Emissione della fattura

Fattura elettronica

art. 21 comma 1 DPR 633/72

Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa e

ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato

all’accettazione da parte del cessionario o committente

dell’operazione.

La fattura elettronica s’intende emessa al momento della sua:

trasmissione, o

messa a disposizione del destinatario.

I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato possono incaricare

terzi soggetti, anche residenti all’estero, di emettere per loro conto la

fattura.

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Emissione della fattura

Fattura elettronica

art. 21 comma 3 DPR 633/72

La fattura elettronica dal momento della sua emissione e fino al

termine del suo periodo di conservazione deve mantenere:

L’autenticità dell’origine

L’integrità del contenuto

La sua leggibilità

Sia l’autenticità dell’origine sia l’integrità devono essere garantiti da:

sistemi di controllo di gestione che rendano sicuri il

collegamento tra la fattura e l’operazione cui la stessa si

riferisce (cessione di beni o prestazione di servizi)

apposizione della firma elettronica qualificata o digitale

dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione

elettronica dei dati.

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Emissione della fattura

Fattura elettronica

Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate

Con la circolare l’Agenzia precisa che l’elemento determinante che

distingue la fattura elettronica da quella cartacea non è il tipo di formato

prescelto: cartaceo o elettronico, quanto invece il fatto che la fattura sia in

formato elettronico:

quando viene trasmessa ovvero messa a disposizione, e

quando viene ricevuta ed accettata dal cessionario o

committente dell’operazione;

Non è elettronica la fattura emessa dal fornitore con un software di

contabilità o di elaborazione testi e successivamente stampata, inviata e

ricevuta in formato cartaceo.

Di contro, invece, è considerata elettronica la fattura nata in formato

cartaceo e successivamente trasformata in documento informatico e

inviata e ricevuta tramite la posta elettronica.

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Emissione della fattura

Fattura elettronica

Circolare n. 18/E del 24/6/2014 Agenzia Entrate

L’art. 21 comma 1 del D.P.R. 633772 anche se specifica che il ricorso alla

fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario

non specifica le modalità con le quali quest’ultimo debba manifestare il

proprio consenso.

La circolare n. 18/E chiarisce che il termine accettazione non presuppone

un accordo formale precedente o successivo alla fatturazione.

L‘accettazione può essere manifesta (scritta o verbale) oppure derivante

da comportamenti concludenti del destinatario. Es. la stampa e la

conservazione cartacea della fattura ricevuta in formato elettronico è un

comportamento concludente di non accettare la fattura come elettronica.

Pertanto il soggetto emittente la fattura elettronica è obbligato alla sua

conservazione elettronica, mentre per il destinatario la stampa della

fattura rappresenta una copia analogica di un documento informatico.

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Registrazione della fattura

Art. 23 D.P.R. 633/72

1

comma

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Tutte le fatture devono essere annotate sul registro delle fatture

emesse, nel seguente modo:

Fatture immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione

esempio fattura emessa il 10 febbraio registrazione entro il

25 febbraio;

Fattura differita: entro il termine di emissione della fattura

stessa (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione)

esempio beni spediti il 25 febbraio, emissione fattura il 10

marzo registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al

mese di effettuazione dell’operazione (febbraio).

Emissione della fattura – Art. 21 co. 4 ultimo periodo

DEROGHE

art. 21

DPR 633/72 Tipo operazione

Fatturazione termine di

Emissione Registrazione

Comma 4

lett. a)

Cessioni di beni la cui consegna o

spedizione risulta da DDT o da altro

documento idoneo a identificare i soggetti tra

i quali é effettuata l'operazione

Emissione di una sola

fattura, recante il

dettaglio delle operazioni,

entro il giorno 15 del

mese successivo a

quello di effettuazione

delle operazioni

Entro il termine di emissione e

con riferimento al mese di

effettuazione delle operazioni.

art. 23, 1

comma,

ultimo periodo

DPR 633/72

Prestazioni di servizi individuabili attraverso

idonea documentazione, effettuate nello

stesso mese solare nei confronti del

medesimo soggetto

Comma 4

lett. b)

Cessioni di beni effettuate dal cessionario

nei confronti di un soggetto terzo per il

tramite del proprio cedente

Emissione della fattura

entro il mese

successivo a quello

della consegna o

spedizione dei beni

Entro 15 giorni e con

riferimento alla data della loro

emissione.

art. 23, 1

comma, primo

periodo DPR 633/72

comma 4

lett. c)

Prestazioni di servizi generici non soggette

all’imposta (art. 7 ter) rese a soggetti passivi

stabiliti nel territorio di un altro Stato membro

Emissione della fattura

(o autofattura per i servizi

ricevuti) entro il giorno

15 del mese successivo

a quello di effettuazione

dell'operazione

Entro il termine di emissione e

con riferimento al mese di

effettuazione delle operazioni.

art. 23, 1

co. ultimo periodo

DPR 633/72 Comma 4

lett. d)

Prestazioni di servizi generici (art. 7 ter)

rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE

Prestazioni di servizi diversi da quelli

generici di cui all’art. 7 ter (servizi specifici

art. 7 quater e 7 quinquies)

Emissione della fattura al

momento di effettuazione

dell’operazione.

(art. 6 commi 3 e 4

DPR 633/72)

Entro 15 giorni e con

riferimento alla data della loro

emissione.

Art. 23, 1

comma, primo

periodo DPR 633/72

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Numerazione fatture

Fino al 31 dicembre 2012 Dal 1

gennaio 2013

La fattura

è numerata e datata in ordine

progressivo per anno solare

(Art. 21, 2

comma,

DPR 633/72)

La nuova formulazione dell’art. 21, comma 2, lett. b) del DPR 633/72

stabilisce che la fattura deve contenere un

numero progressivo che la identifichi in modo unifico

Recepimento dell’art. 226 della Direttiva 112/2006:

Comma 1 punto 2 …….. nelle fatture emesse ….. sono obbligatorie

ai fini dell’iva soltanto le indicazioni seguenti “un numero

sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in

modo unico”

Scelta della modalità di numerazione progressiva

(Risoluzione 1/E del 10/1/2013)

Fatturazione con numerazione

progressiva senza azzeramento

all’inizio di ciascun anno solare

Fatt. n. 1

Fatt. n. 2

Fatturazione con numerazione

progressiva con azzeramento

all’inizio di ciascun anno solare

affiancata dall’indicazione

dell’anno solare

Fatt. n. 1/2014 (ovvero 2014/1)

Fatt. n. 2/2014 (ovvero 2014/2)

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Fatturazione semplificata

ART. 21 – Bis del DPR 633/1972

Comma 1 – Emissione semplificata della fattura per un ammontare complessivo di € 100,00 (*)

(Recepimento art. 220 bis, 1

comma, Direttiva 112/2006)

DATI OBBLIGATORI DATI RIDOTTI

a) Data di emissione

b) Numero identificativo

c) Ditta, ragione sociale, nome e cognome,

residenza o domicilio del cedente o

prestatore, del rappresentante fiscale e

ubicazione della stabile organizzazione

per i soggetti non residenti

d) Numero p. iva del cedente o prestatore

h) Per le fatture emesse ai sensi dell'articolo

26, il riferimento alla fattura rettificata e le

indicazioni specifiche che vengono

modificate.

e) In caso di:

Soggetto stabilito nel territorio dello Stato:

solo codice fiscale o numero di p. iva

Soggetto passivo stabilito in un altro Stato

membro dell’U.E.: solo numero di

identificazione IVA attribuito dallo stato

membro di stabilimento.

f) In modo sintetico: descrizione dei beni ceduti e

dei servizi resi

g) Ammontare del corrispettivo complessivo e

dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che

permettono di calcolarla

(*) Art. 21 bis comma 3: il limite di € 100 può essere elevabile fino a 400 euro, o rimosso per alcuni

settori di attività o per specifiche tipologie di soggetti, con decreto di natura non regolamentare da

parte del Ministro dell’economia e delle finanze.

La fattura semplificata può essere utilizzata anche per le rettifiche di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72, a

prescindere dall’importo, indicando il riferimento alle fatture originarie e qualificandola come “fattura

rettificativa “ , termine che sostituisce quelli abitualmente usati di: “ note di addebito o accredito”.

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Fatturazione semplificata

ART. 21 – Bis del DPR 633/1972

Comma 2

Operazioni escluse

(Recepimento art. 220 bis, 2

comma

Direttiva 112/2006)

Operazioni incluse (*) DPR

a) Cessioni intracomunitarie art. 41 D.L.

331/93

b) Operazioni di cui all’art. 21, comma 6 bis,

lett. a). (In genere si tratta delle cessioni

di beni o prestazioni di servizi carenti del

presupposto territoriale, ai sensi dell’art.

7 ter, effettuate da un soggetto passivo

residente nel territorio dello Stato nei

confronti di un soggetto passivo di altro

Stato membro debitore dell’imposta).

Cessioni all’esportazione

Cessioni assimilate all’esportazione

Servizi internazionali

Operazioni con la Città del Vaticano

e la Repubblica di San Marino

Operazioni non imponibili

art. 8

art. 8 bis

art. 9

art. 71

art. 72

(*) Per le operazioni incluse sarà necessario indicare a secondo dei casi: ditta, denominazione o

ragione sociale, nome e cognome e residenza o domicilio del cessionario o committente.

21

Art. 21

Comma 6 DPR 633/72

Obbligo di emissione della fattura

per le operazioni territoriali

Il nuovo comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633/72 contiene un elenco particolareggiato delle

annotazioni da riportare in fattura, prevedendo come eventuale e, quindi, non più obbligatorio il

richiamo alla disposizione nazionale o comunitaria. Infatti l’art. 226 della Direttiva 112/2006,

riguardante il contenuto della fattura, specifica l’obbligatorietà ai fini iva dell’indicazione:

al punto 10 bis della dicitura “autofatturazione” se l'acquirente/destinatario che riceve una

cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore,

al punto 11 in caso di esenzione, del riferimento alla disposizione applicabile della Direttiva

112/2006 o alla disposizione nazionale corrispondente

al punto 11bis la dicitura “inversione contabile” se l’acquirente/destinatario è debitore

dell’imposta

ai punti 13 e 14 la dicitura “regime del margine” rispettivamente per le operazioni in regime

del margine per le agenzie di viaggio e per l’applicazione di uno dei regimi speciali applicabili

ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

L’indicazione eventuale in fattura della norma nazionale o comunitaria riguarda anche le:

Operazioni nazionali in “reverse charge” (art. 17 co. 5 e 74 co. 7 del Dpr 633/72):

art. 17 co. 5 cessioni di oro da investimento e materiali d’oro e semilavorati

art. 74 co. 7 cessioni di plastica, rottami ferrosi, stracci, carta, pelli, vetri, gomma, pallet

recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Cessioni intracomunitarie (art. 46 co. 2 D.L. 331/93 emissione della fattura)

Le operazioni elencate nel comma 6 bis dell’art. 21 del Dpr 633/72, cioè le operazioni non

soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies.

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Obbligo emissione fattura per operazioni territoriali

senza addebito d’imposta

OPERAZIONI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA

SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA

INDICAZIONE IN FATTURA

Annotazione

obbligatoria

Eventuale norma nazionale

o comunitaria

Art. 21

comma 6

DPR 633/72

Lett. a)

Cessioni relative a beni in transito o

depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale non soggette all’imposta

Operazione non

soggetta

Art. 7-bis

DPR 633/72

(art. 161 Direttiva 112/2006)

Lett. b)

Operazioni non imponibili per esportazioni

definitive, operazioni assimilate

all’esportazione, servizi internazionali e

cessioni a viaggiatori extra-UE

Operazione non

imponibile

Art. 8, 8-bis, 9 e

38-quater

DPR 633/72

(Art. 146-147 Direttiva 112/2006)

Lett. c) Operazioni esenti di cui all’art. 10 ad

eccezione di quelle indicate al. n. 6 Operazione esente

Art. 10

DPR 633/72

(art. 135 Direttiva 112/2006)

Lett. d) Operazioni soggette al regime del

margine

A seconda dei casi

regime del margine per:

- beni usati

- oggetti d’arte

- oggetti d’antiquariato o

da collezione

D.L. n. 41/95

modificato con

Legge n. 85/1995

(art. 313 Direttiva 112/2006)

Lett. e)

Operazioni effettuate dalle agenzie di

viaggio e turismo soggette al regime del

margine

Regime del margine –

agenzie di viaggio

Art. 74-ter

DPR 633/72

(art. 306 Direttiva 112/2006)

Art. 17 comma 5 e

art. 74 comma 7

DPR 633/72

Operazioni interne

in regime di “reverse charge” Inversione contabile

Art. 17 commi 5

e art. 74 commi 7-8 DPR 633/72

(art. 199 Direttiva 112/2006)

Art. 46 co. 2

D.L. 331/93 Cessioni intracomunitarie

Operazione non

imponibile

Art. 41 D.L. 331/93

(art. 138 Direttiva 112/2006)

23

Art. 21

Comma 6 bis DPR 633/72

Obbligo di emissione della fattura

per le operazioni non territoriali

Per le operazioni attive sotto elencate, dal 1

gennaio 2013, il nuovo

comma 6 bis prevede un generalizzato obbligo di fatturazione per tutte le

operazioni non soggette all’imposta per carenza del presupposto

territoriale previsto dagli articoli da 7 a 7 septies del DPR 633/72 e con

l’indicazione in luogo dell’ammontare dell’imposta le annotazioni seguenti

con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o

nazionale:

a) “Inversione contabile” per le cessioni di beni e prestazioni di servizi,

diverse da quelle di cui agli art. 10, n

da 1) a 4) e 9), effettuate nei

confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro

Stato membro dell’UE

b) “Operazione non soggetta” per le cessioni di beni e prestazioni di

servizi che si considerano effettuate fuori dell’UE

24

Art. 21

Comma 6 bis, lettera a), DPR 633/72

Obbligo di emissione della fattura

per operazioni non territoriali

Per le operazioni di cui alla lettera a) del comma 6 bis, l’obbligo di

emissione della fattura scaturisce al verificarsi delle seguenti situazioni:

L’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) è

territorialmente rilevante in altro Stato membro ai sensi degli art. da

7 bis a 7 quinquies

La controparte (cessionario o committente) è un soggetto passivo

debitore dell’imposta in altro Stato membro

Deve trattarsi di servizi diversi da quelli previsti dall’art. 10 n. da 1 a

4 e 9: cioè le prestazioni relative ad operazioni finanziarie,

assicurative e relative intermediazioni.

25

Art. 21

Comma 6 bis, lettera b), DPR 633/72

Obbligo di emissione della fattura

Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti

in un Paese extra-UE, ai sensi degli articoli da 7 bis a 7 septies, la

fattura va sempre emessa con l’indicazione di “operazione non

soggetta” e, se si vuole, la relativa norma, a prescindere:

dallo status: soggetto privato o soggetto passivo, e

della residenza: Italia, UE o extra-UE

della controparte (cessionario o committente)

N.B. Fino al 31/12/2012 tale obbligo riguardava esclusivamente i

servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72 resi a soggetti

passivi di altro Stato membro.

26

Obbligo emissione fattura

per operazioni non territoriali

Tipo operazione

DPR 633/72 Committente

FATTURAZIONE

Obbligo Indicazione Riferimento normativo

Servizio generico

Art. 7 ter

Soggetto passivo UE SI Inversione contabile Art. 21, comma 6 bis

lett. a)

Soggetto passivo

extra-UE SI Operazione non soggetta

Art. 21, comma 6 bis

lett. b)

Servizi specifici

rilevanti in altro

Stato membro

-----

Articoli

da 7 quater

a 7 septies

Soggetto passivo UE

SI

Inversione contabile se il committente è

debitore dell’imposta nello Stato in cui

l’operazione è territoriale in quanto opera

il meccanismo del reverse charge.

Art. 21, comma 6 bis

lett. a)

NO

Se la prestazione è eseguita all’interno di un Paese dove non opera il

meccanismo del “reverse charge” (ad es. Germania). In tal caso il

prestatore italiano ha l’obbligo di emettere la fattura nello Stato membro

di esecuzione del servizio, tramite identificazione diretta o

rappresentante fiscale , assoggettando ad imposta la prestazione.

Oppure ad esempio: Per servizi di catering o manutenzione immobili

eseguiti in Francia con committente soggetto passivo tedesco.

Soggetto extra-UE

NO

Nei casi in cui il prestatore del servizio ha l’obbligo di emettere la

fattura nello Stato membro in cui l’operazione è territoriale:

es. servizio catering: imponibilità nel luogo di esecuzione del

servizio

es. manutenzione immobile: imponibilità nel Paese in cui si trova

l’immobile

Soggetto privato IT –

UE ovvero extra-UE

Servizi specifici

rilevanti in altro

Paese extra-UE

Articoli

da 7 quater

a 7 septies

Soggetto passivo UE

ovvero extra-UE

SI Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis

lett. b) Soggetto privato IT- UE

ovvero extra-UE 27

Obbligo emissione fattura

per operazioni non territoriali

Tipo operazione

DPR 633/72 Cessionario

FATTURAZIONE

Obbligo indicazione Riferimento normativo

Cessione di beni

estero su estero

art. 7 bis

esistenti in altro

Stato membro

dove rimangono

Soggetto passivo UE

SI

“Inversione contabile” se il

cessionario, soggetto passivo, è

debitore dell’imposta nello Stato in cui

l’operazione risulta territoriale, in

quanto in tale Stato opera in via

generalizzata il “reverse charge” (es.

Francia). (*)

Es. soggetto nazionale acquista in

Francia beni che rivende a clienti

francesi, soggetti passivi.

Art. 21, comma 6 bis

lett. a)

NO

Nel caso in cui vi è l’obbligo di emissione della fattura nello Stato

membro in cui l’operazione è territoriale, in quanto in tale Paese non

opera il “reverse charge” (*)

Es. un soggetto italiano effettua una cessione locale di beni

territorialmente rilevante in Germania (in quanto acquistati da un

fornitore tedesco e venduti a cliente tedesco). In tal caso il soggetto

italiano dovrà fatturare la cessione con iva, previa identificazione

diretta o nomina di rappresentante fiscale, non risultando il cliente

tedesco debitore dell’imposta perché in Germania non opera il

“reverse charge”.

Cessioni di beni

estero su estero

art. 7 bis

esistenti in Paese

extra-UE

Soggetto passivo UE

SI Operazione non soggetta Art. 21, comma 6 bis

lett. b) Soggetto passivo extra-UE

Soggetto passivo IT

(*) Attualmente l’inversione contabile obbligatoria opera nei seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,

Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.

28

Art. 21

Comma 6 ter DPR 633/72

Indicazioni in fattura

Con l’indicazione standardizzata delle cause di mancata

applicazione dell’iva in fattura il nuovo comma 6 ter,

stabilisce che nei casi in cui agli obblighi iva, in luogo del

fornitore, provvede il cessionario di un bene o il

committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio, la

relativa fattura deve riportare l’indicazione di:

“autofatturazione”

29

IMPOSTA DI BOLLO

D.P.R. 642/1972

Ai sensi dell’art. 6 della tabella di cui al D.P.R. 642/1972, le

fatture riguardanti operazioni assoggettate ad IVA sono

esenti dall’imposta di bollo.

Le fatture, comprese le note di credito o debito, per importi

superiori a € 77,47 non assoggettate ad IVA sono

soggette all’imposta di bollo in misura di € 2,00 (art. 13

della tariffa parte I, del D.P.R. 642/1972).

Le fatture riportanti componenti assoggettati e non

assoggettati ad IVA, il bollo è dovuto se i componenti non

assoggettati ad iva superino la somma di € 77,47.

30

TABELLLA

Operazione Imposta di bollo € 2,00

Importo < 77,47 € Importo > 77,47 €

Fatture inerenti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad iva (Art. 6 tabella allegato B

D.P.R. 642/72) ESENZIONE

Fatture non assoggettate ad iva ( Art. 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/72) NO SI

Note di credito o debito senza indicazione dell’IVA (Art. 13 Tariffa Parte I D.P.R. 642/72) NO SI

Esportazione diretta, indiretta e triangolare artt. 8, lett. a) e b), e 71 (Operazioni con la R. di San marino

e Città del Vaticano) del D.P.R. 633/72 ESENZIONE

Cessione intracomunitarie e triangolazione nazionale artt. 41 e 58 del D.L. 331/93 ESENZIONE

Servizi internazionali non imponibili relativi a beni in esportazione art. 9 del D.P.R. 633/72 ESENZIONE

Operazioni soggette a “reverse charge” art. 17 commi 2 e 6 e art. 74 commi 7 e 8 del D.P.R. 633/72 ESENZIONE

Operazioni con imponibile iva assolta all’origine artt. 74, 1

co. (prodotti editoriali) e 74/quater (agenzie

viaggi) Dpr 633/72 Art. 36 (beni usati ) D.L. 41/95 ESENZIONE

Operazioni nei confronti di esportatori abituali (cessioni e prestazioni) art. 8 bis e 9 comma 2

del

D.P.R. 633/72 NO SI

Cessioni di beni e prestazioni di servizi extraterritoriali F.C. artt. 7/bis, 7/ter, 7/quater, 7/quinquies,

7/sexies e 7/septies del D.P.R. 633/72 NO SI

Operazione con esclusione dal computo della base imponibile art. 15 D.P.R. 633/72 NO SI

Operazioni esenti dall’imposta art. 10 D.P.R. 633/72 NO SI

Operazioni rese dai contribuenti minimi (art. 100 L. 244/2007 e D.L. 98/2011 NO SI

Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8 bis), servizi internazionali non imponibili non

riferite ad esportazioni (art. 9) e operazioni con sedi diplomatiche e consolari, basi NATO (art. 72)

del D.P.R. 633/72

NO SI

Copie conformi all’originale causa smarrimento

(R.M. n. 415755 del 1

/8/1973)

Copia fattura con imponibile IVA NO

Copia fattura esente o escluso iva NO SI

31

IMPOSTA DI BOLLO

D.P.R. 642/1972

ASSOLVIMENTO

Decreto del ministero Economia e Finanze 17/6/2014

(art. 6 e 7)

Art. 6. - Per le fatture elettroniche emesse dal 27/6/2014, l’imposta

di bollo deve essere assolta, con modalità esclusivamente

telematica, con modello F/24, in unica soluzione entro 120 giorni

dalla chiusura dell’esercizio.

È obbligatoria l’indicazione in fattura dell’assolvimento dell’imposta

in modo virtuale con riferimento al decreto.

Art.7. – Abroga il D.M. del 23 gennaio 2004.

Sono abrogate le dichiarazioni preventive o consuntive

32

IVA INTRACOMUNITARIA

D.L. 331/1993

33

SISTEMA VIES

Richiesta di autorizzazione

per effettuare operazioni intracomunitarie

I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o

professione nel territorio dello Stato devono esprimere l’intenzione di

porre in essere operazioni intracomunitarie nella dichiarazione di

inizio attività ai fini iva di cui all’art. 35 del D.P.R. n° 633/72.

Tale volontà viene espressa compilando il campo “operazioni

intracomunitarie” dei modelli:

AA7 soggetti diversi dalla persone fisiche (Quadro I)

AA7 enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta

(Quadro A, casella “C”)

AA9 imprese individuali e lavoratori autonomi (Quadro I)

34

SISTEMA VIES

Richiesta di autorizzazione

per effettuare operazioni intracomunitarie

I soggetti già titolari di partita iva devono comunicare la volontà di

porre in essere operazioni intracomunitarie, esclusivamente per via

telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, se abilitati, ovvero

tramite intermediari autorizzati

Sono inoltre tenuti alla comunicazione:

I contribuenti minimi anche se le cessioni o servizi in ambito

INTRA-UE siano considerate operazioni interne;

Gli enti non commerciali che svolgono solo attività istituzionale

al superamento di € 10.000 relativi ad acquisti intracomunitari di

beni, ovvero se hanno optato per l’applicazione dell’iva in Italia

(art. 38, 5

comma, lett. c) e 6

comma D.L. 331/93;

I produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/72)

analogamente a quanto previsto per gli enti non commerciale.

35

SISTEMA VIES

Iscrizione nella banca dati

L‘art. 35, comma 2, lettera e-bis) del D.P.R. 633/72 prevede che i

soggetti interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, devono

far risultare “la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie”:

nella dichiarazione di inizio attività, ovvero

in altra dichiarazione successiva

Diversamente da quanto avveniva in passato (iscrizione nel VIES

entro 30 giorni dalla relativa manifestazione di volontà), il richiedente

soggetto passivo, a norma dell’art. 35 comma 7 bis del medesimo

Dpr, ottiene l’iscrizione nella banca dati VIES:

al momento della attribuzione della partita iva

ovvero, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie

è manifestata successivamente,

al momento in cui manifesta tale volontà 36

SISTEMA VIES

iscrizione nella banca dati

Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 Agenzia Entrate

Per i soggetti già titolari di partita la richiesta di inclusione nella banca

VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i

servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, e

l’inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.

Per coloro invece che dichiarano di volere effettuare operazioni

intracomunitarie (art. 35, comma 2, lettera e-bis) in sede di

dichiarazione di inizio attività, l’inclusione nella banca dati VIES

avverrà contestualmente all’attribuzione ai medesimi soggetti della

partita IVA.

In entrambi i casi dovrà essere indicato l’ammontare presunto delle

operazioni intracomunitarie (cessione di beni e prestazioni di servizi).

37

SISTEMA VIES

iscrizione nella banca dati

Controlli

Art. 35, comma 15-bis del D.P.R. 633/72

L'attribuzione del numero di partita IVA determina la esecuzione di

riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio

connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di

accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri

previsti dal presente decreto. Gli Uffici, avvalendosi dei poteri di cui al

presente D.P.R., verificano che i dati forniti da soggetti per la loro

identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti. In caso di esito

negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva

IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei

soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

38

SISTEMA VIES

cancellazione dalla banca dati

Art. 35, comma 7-bis D.P.R. 633/72

La cancellazione dalla banca dati VIES può avvenire:

Su richiesta del soggetto interessato: in tal caso la richiesta di

revoca va comunicata esclusivamente utilizzando i servizi

telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediari abilitati;

D’ufficio: quando si presume che un soggetto passivo non intende

più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia

presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri

consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca

dati. La verifica del mancato invio di mod. Intra per 4 trimestri

consecutivi opera a partire dall’entrata in vigore del Dlgs 175/2014,

cioè dal 15/12/2014.

39

SISTEMA VIES

cancellazione dalla banca dati

Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate

Se la cancellazione:

È richiesta dall’interessato:

L’ufficio provvede all’esclusione dal VIES nel momento in cui

riceve la comunicazione di recesso.

È disposta d’ufficio:

La competente Direzione provinciale delle Entrate invia

apposita comunicazione di esclusione all’interessato, e

L’esclusione dal VIES ha effetto dal 60

giorno successivo

alla data della predetta comunicazione.

segue

40

SISTEMA VIES

cancellazione dalla banca dati

Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate

Nel periodo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione e la

cancellazione, il contribuente interessato a conservare l’iscrizione

potrà rivolgersi all’Ufficio competente per le attività di controllo ai fini

IVA, al fine di superare la presunzione di cui al comma 7 bis dell’art.

35 del D.P.R. n. 633/72, fornendo la documentazione di tutte le

operazioni intracomunitarie effettuate nel predetto periodo dei quattro

trimestri di riferimento previsto dalla norma, ovvero fornire adeguati

elementi circa le operazioni intracomunitarie in corso da effettuare.

I soggetti esclusi, ove si manifesti successivamente l’esigenza di

effettuare operazioni intracomunitarie, potranno comunque

nuovamente richiedere l’inclusione nella banca dati VIES.

41

Operazioni in assenza di iscrizione

al sistema VIES

Circolare n. 31/E del 30/12/2014 Agenzia Entrate

Per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si

ritiene applicabile il principio del favor rei, previsto dall’art. 3, comma

2, del D.lgs del 18/12/1997 n. 472, ai sensi del quale “salvo diversa

previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per

un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione

punibile”.

Per effetto di tale principio, non è, pertanto, più sanzionabile il

comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse

effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30

giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis l’Ufficio avrebbe

potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES.

In particolare, qualora il provvedimento di irrogazione delle sanzioni

non sia divenuto definitivo, non saranno applicabili le sanzioni previste

dall’art. 6 del D.lgs n. 471/1997.

42

DECRETO LEGGE 331/93

Movimenti non traslativi della proprietà

Tra le movimentazioni di beni che non costituiscono operazioni

intracomunitarie sono state incluse:

All’art. 38, 5

comma, lett. a):

l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di

perizie.

All’art. 41, 3

comma:

beni inviati in altro Stato membro, oggetto di perizie.

Si applica quanto disposto dal comma 5 dell’art. 50 del D.L. 331/93:

“I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità

economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli

non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere

annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39

del D.P.R. 633/72”.

43

TERRITORIALITÀ IVA

Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell’U.E.

Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 – Causa C-446/13

Un soggetto passivo d’imposta che invia un bene in un altro Stato membro per:

a) Operazioni di perfezionamento, ovvero

b) Perizie

secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006, al termine della prestazione di servizi,

deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai

fini iva per regolarizzare l’introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l’operazione

viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1

comma, Dir. 112/2006).

Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di

cessione:

a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio,

b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero

c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell’U.E.

In tali casi si rende applicabile:

L’art. 32, 1

comma, Dir. 112/2006. – Si considera come luogo della cessione, se il

bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove

il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a

destinazione dell'acquirente.

.

44

INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E. NON

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006

2

comma. - Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la

spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la

perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello

Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il

bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello

Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della

spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo

stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro

mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello

stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea

fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi

all'importazione. segue

45

INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E. NON

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006

---------------------

Recepimento nel D.L. n. 331/1993

Art. 38 comma 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l’introduzione nel territorio dello Stato:

I. (art. 17, 2

comma, lett. f) – di beni oggetto di perizie o di

operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni

sono successivamente trasportati o spediti al committente,

soggetto passivo d’imposta,

nello Stato membro di provenienza o per suo conto

in altro Stato membro ovvero

fuori del territorio della Comunità;

II. (art. 17, 2

comma, lett. g) – di beni temporaneamente utilizzati

per l’esecuzione di prestazioni

III. (art. 17, 2

comma, lett. h) – di beni che, se importati

beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione

dai dazi doganali. segue

46

INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E. NON

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h)

------------------

Recepimento nel D.L. n. 331/1993

Art. 41 3

comma. – La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non

si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto:

delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali

indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o

per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di

prestazioni o

che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione

temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

La lettura del suddetto articolo evidenzia che per quanto riguarda il

primo punto non risulta disciplinata la successiva destinazione del bene

lavorato o periziato.

47

INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E.

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 1° comma Direttiva 112/2006

1

comma. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il

trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione

di un altro Stato membro.

Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione

o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto,

fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le

esigenze della sua impresa.

----------------

Recepimento nel D.L. n. 331/1993

Art. 41, 2° comma, lett. c)

Sono assimilate ad una cessione intracomunitaria di beni “l’invio di beni nel territorio di

altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo

nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da

quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.

48

Triangolazione comunitaria

con lavorazione

49

Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico

a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente tedesco DE cessionario di IT.

IT

FR DE Detta operazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia potrà effettuata dal soggetto IT

con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:

italiano IT dovrà:

Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante

fiscale (art. 41, 2

comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e

presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)

Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:

agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo

modello intra acquisti

Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei

confronti del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni

Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B

imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)

Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2

quater servizi.

Triangolazione comunitaria

con lavorazione

50

Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico

a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT.

IT

FR FR1 Detta operazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia potrà effettuata dal soggetto IT con la

nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:

italiano IT dovrà:

Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale

(art. 41, 2

comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare

modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)

Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:

agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello

intra acquisti

Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata:

Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a)

nel caso in cui in Francia opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto

passivo, ad assolvere l’imposta;

Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il “reverse

charge” ovvero nel caso in cui, ad. es. l’acquirente FR1 sia un soggetto privato.

Ed inoltre

Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B

imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)

Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi.

Art. 39

DECRETO LEGGE 331/93

Momento di effettuazione delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

(Commi 1 e 2)

Con il 1

comma, 1

periodo, dell’art. 39, dal 1

di gennaio 2013, l’effettuazione

dell’operazione non viene più individuata nel momento della consegna o con l’arrivo dei

beni, ma al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a

terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello stato o dal territorio dello

Stato membro di provenienza.

Dell’articolo 39 vengono, invece, confermate le disposizioni contenute nel 2

e 3

periodo

del 1

comma, sicché nel caso:

in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla

consegna dei beni, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si

producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna (2

periodo).

di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera

effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero,

se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti

e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento (3

periodo).

Per ambedue le ipotesi dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 50 comma 5

51

Art. 39

DECRETO LEGGE 331/93

Momento di effettuazione delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

(Commi 1 e 2)

Per gli acconti pagati:

sulle operazioni intracomunitarie non è più previsto l’obbligo di

emettere fattura per il cedente e dell’integrazione per il cessionario;

In ambito nazionale, invece, rimane la rilevanza degli acconti per i

quali continua ad applicarsi l’art. 6, comma 4 del DPR 633/72.

-------------

Rimane sempre rilevante l’emissione anticipata della fattura per cui

l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo

fatturato, alla data della fattura (art. 39 comma 2

).

52

Art. 39

DECRETO LEGGE 331/93

Comma 3 (art. 64 Direttiva 112/2006)

Momento di effettuazione delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

Le operazioni relative:

Alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, 1

comma lett. a)

Alle cessioni intracomunitarie assimilate di cui:

all’art. 41, 2

comma lett. b) (cessioni a titolo oneroso di mezzi di

trasporto nuovi)

all’art. 41, 2

comma lett. c) (trasferimenti di beni in altro stato

membro per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa)

Agli acquisti intracomunitari di cui:

all’art. 38, 2

comma

All’art. 38 3

comma lett. b), c), d) ed e)

se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad

un mese solare, si considerano effettuate al termine di ciascun mese.

53

Art. 43

DECRETO LEGGE 331/93

Base imponibile e aliquota

L’art. 43 è stato modificato in base alla nuovo comma 4 dell’art. 13 del

DPR 633/72 per il quale:

“i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera

sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione

dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del

giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato

sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo”

54

Art. 46

DECRETO LEGGE 331/93

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

La modifica dell’art. 46 prevede che dal 1

gennaio 2013:

In caso di acquisti intracomunitari senza pagamento dell’imposta o non

imponibile o esente, al posto dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve

essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma

comunitaria o nazionale (1

comma 2

periodo)

Per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) la fattura deve essere

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con

l’eventuale specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (2

comma 1

periodo)

Il cessionario di un acquisto intracomunitario (comma 5):

se non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del mese

successivo (terzo mese) la fattura in unico esemplare

se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale

deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo

alla registrazione della fattura originaria.

55

Art. 47

DECRETO LEGGE 331/93

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

La nuova formulazione dell’art. 47 del D.L. 331/93 prevede che dal 1

gennaio

2013 per:

Gli acquisti intracomunitari (1

comma). l’annotazione della fattura:

nel registro delle fatture emesse, previa integrazione, deve essere

effettuata:

o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della

fattura e con riferimento al mese precedente (1

periodo);

o entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente

per le fatture di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. 331/93 (2

periodo).

nel registro delle fatture ricevute, non essendo più previsto un termine,

deve essere effettuata secondo quanto previsto dal 1

comma dell’art. 25

del DPR 633/72, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto

dall’art. 19, comma 1, del medesimo DPR.

Le cessioni intracomunitarie (4

comma). La fattura deve essere

distintamente annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 secondo

l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al

mese di effettuazione dell’operazione.

56

Art. 50 comma 6

DECRETO LEGGE 331/93

Presentazione modelli Intra

I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi

riepilogativi:

delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, e

delle prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72 rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute.

I soggetti di cui all’ articolo 7 ter comma 2:

lett. b) Enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all’art.4, quarto comma, del DPR 633/72, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole.

lett. c) Enti, associazioni e altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’iva.

presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle

prestazioni di servizi, di cui al comma 1 lett. a) dello stesso articolo 7 ter,

ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità.

57

Modalità di compilazione

Modelli intrastat

Le informazioni fornite dai soggetti passivi d’imposta con gli

elenchi:

Intra 1 – 2 bis: cessioni e acquisti intracomunitari di beni

possono avere a seconda dei casi valenza fiscale e/o

statistica

Intra 1 – 2 quater: servizi resi e ricevuti

hanno solamente valenza fiscale

N.B. – Le informazioni fornite con gli elenchi Intra servizi sono

le stesse sia per i mensili che per i trimestrali.

58

Merci escluse dagli elenchi INTRA

Allegato I del Regolamento (Ce) n. 1982-2004

Non devono essere indicati nei modelli Intrastat merci:

a) oro detto monetario;

b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per i servizi quali l’affrancatura, le

imposte o canoni;

c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso(es. locazioni, mutui, leasing operativi) purché siano

rispettate le seguenti condizioni:

non è prevista né è effettuata alcuna lavorazione,

la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;

d) Merci che circolano tra:

uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e

lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni

internazionali.

(Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionale al di

fuori del territorio del paese d’origine);

e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f) Software scaricato da internet;

g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati

unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le

caratteristiche di beni o servizi, ad esempio:

a) materiale pubblicitario,

b) campioni gratuiti

h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi

difettosi sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria;

i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli

spaziali al momento del lancio. 59

Prestazioni di servizi escluse

dagli elenchi INTRA

I servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies (art. 50, comma 6 1

periodo, D.L. 331/93)

I servizi resi o ricevuti da soggetti iva nazionali, se la controparte,

(committente o prestatore) stabilito in un Paese extracomunitario, non

possieda una stabile organizzazione nella comunità, anche se

identificato ai fini IVA nella Comunità. (Art. 50, 6

comma 1

periodo,

del D.L. 331/93 e Circ. Min.le 36E/2010)

I servizi per i quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è

stabilito il committente (art. 5 punto 4 del Decreto del 22.02.2010

del Ministro dell’Economia e Finanze).

60

Art 50 comma 6 D.L. 331/93

Circ. Min.le 36 E – 2010

Operazioni non soggette a rilevazione

Esempio

Una ditta italiana:

a) riceve dal rappresentante fiscale francese di un fornitore svizzero, una

fattura per un importo di € 1.500,00 relativa ad una operazione

d’intermediazione (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)

b) emette nei confronti del rappresentante fiscale francese di un proprio

cliente svizzero una fattura per un importo di € 2.500,00 per un servizio di

consulenza (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)

Le suddette prestazioni non dovranno essere inserite negli elenchi Intra 1 – 2

quater in quanto la controparte contrattuale – soggetto stabilito in un Paese

extracomunitario (Svizzera) – benché identificata ai fini iva in Paese UE

(Francia), non possiede nel territorio comunitario né la sede principale

dell’attività, né una stabile organizzazione.

N.B. Il presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi fa riferimento

ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato (art. 7/ter, 1

comma lett.

a), del Dpr 633/72 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).

61

Decreto del 22.02.2010 del Ministro dell’Economia Finanze

art. 5 punto 4

Operazioni non soggette a rilevazione

Esempio

Una ditta italiana riceve da:

a) Un fornitore francese una fattura per una polizza assicurativa di un

camion tir per un importo di € 2.500,00

b) Uno spedizioniere tedesco una fattura per un trasporto merci Italia-Russia

per un importo di € 3.000,00

Trattandosi nel caso:

a) di operazione esente art. 10, comma 2

, Dpr 633/72

b) di operazione non imponibile art. 9, 1

comma punto 2 Dpr 633/72

(trasporto relativo a beni in esportazione)

non sussiste l’obbligo di presentazione del modello Intra 2 quater

non essendo dovuta l’imposta nel territorio dello Stato

Il committente italiano dovrà provvedere all’integrazione delle fatture indicando

gli estremi normativi in base ai quali l’imposta risulta esente o non imponibile.

62

Elenchi INTRA

Periodicità di presentazione

Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze

art. 2, 1

comma

La presentazione degli elenchi intrastat può essere:

TRIMESTRALE: Per i soggetti che hanno realizzato, nei 4

trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un

ammontare totale trimestrale < 50.000 euro

MENSILE : Restanti soggetti

N.B. Il trimestre precedente è inteso come trimestre dell’anno solare.

Per stabilire la periodicità non si tiene conto delle operazioni con la

Repubblica di San Marino (Ris. Min.le n

83/E del 23/4/1997).

63

Elenchi INTRA

Periodicità di presentazione

Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze

I soggetti tenuti alla presentazione trimestrale degli elenchi, hanno la

facoltà di presentarli con periodicità mensile per l’intero anno (art. 2

comma 3).

I soggetti che hanno scelto la periodicità mensile in luogo di quella

trimestrale, non devono indicare negli elenchi i dati di natura statistica

(art. 6, comma 1).

Il contribuente che inizia a presentare i modelli intrastat con periodicità

mensile, presumendo di superare il limite di € 50.000, non può passare

alla modalità' trimestrale ma deve completare l'anno solare con

periodicità mensile (Circ. Min.le n

36/E del 21/6/2010 parte seconda

n

4)

64

Elenchi INTRA

Cambio di periodicità nel corso del trimestre

Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze

(art. 2 comma 4)

Se nel corso di un trimestre solare (es. Gennaio/Marzo) viene

superata la soglia di € 50.000, anche per una sola categoria di

operazioni (merci e/o servizi), la periodicità di presentazione degli

elenchi diventa immediatamente mensile a partire dal mese

successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

65

Elenchi INTRA

cambio di periodicità’ nel corso del trimestre

ESEMPIO

Trimestre: Gennaio/Marzo

Volume d’affari:

Gennaio: € 30.000

Febbraio: € 40.000

(Soglia di € 50.000 superata nel mese di Febbraio)

Dal mese di marzo la periodicità diventa mensile

Presentazione elenchi intra con scadenza aprile:

1 elenco per il 1

trimestre indicando sul frontespizio i mesi cui si

riferiscono le operazioni in esso elencate (1

e 2

mese del

trimestre)

1 elenco mensile per il mese di marzo per le operazioni registrate in

tale periodo.

66

Elenchi intra

scadenza di presentazione

Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze

(art. 3 comma 1)

Elenchi mensili e trimestrali:

entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Nel caso in cui il giorno 25 cade di sabato o di giorno festivo la scadenza

viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo indipendentemente dal

canale telematico utilizzato (Agenzia delle Entrate o Agenzia delle Dogane).

(art. 7, comma 2

lett. l, D.L. 70/2011 Decreto sviluppo)

N.B. gli elenchi intrastat relativi alle operazioni comunitarie effettuate nel

mese di luglio dagli operatori con cadenza mensile, dovranno essere

trasmesse alla scadenza naturale del

25 AGOSTO

67

Elenchi intra – presentazione

Invio telematico

Decreto del 22 febbraio 2010

del ministro dell’Economia e delle Finanze

(art. 3 comma 1)

La presentazione deve avvenire per via telematica attraverso:

il Sistema Telematico Doganale

o tramite

i servizi Entratel o Fisco online dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o

per il tramite degli intermediari.

68

Elenchi intra

semplificati

Decreto del 22 febbraio 2010 del ministro dell’Economia e delle Finanze

(art. 6, comma 5 lett. a)

In applicazione del Reg. Ce n

1982/2004 art. 13, paragrafo 4 e previa

autorizzazione dell’ISTAT gli operatori possono fruire delle semplificazioni

previste per le transazioni di valore inferiore a € 200, indicando nei

relativi elenchi le seguenti informazioni semplificate:

Codice del prodotto 9950 00 00

Stato membro associato

Valore delle merci

L’ISTAT può respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora

constati una sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere

dichiarativo e la necessità di salvaguardare un’adeguata qualità

dell’informazione statistica.

69

Modo di compilazione

degli elenchi intra merci

Compilazione degli

elenchi

Colonne Soggetti tenuti alla

presentazione degli

elenchi Mod. Intra 1 bis Mod. Intra 2 bis

Fiscale e statistico da 1 a 13 da 1 a 15 Solo i soggetti con

periodicità mensile Statistico 1 e da 5 a 13 1 e da 6 a 15

Fiscale da 1 a 4 (1) da 1 a 5 (2) Tutti i soggetti

(1) La colonna 5 della natura transazione va compilata nel caso di operazione triangolare

comunitaria con il codice alfabetico “A” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta

nazionale.

(2) La colonna 6 della natura transazione va compilata nel caso di operazione triangolare

comunitaria con il codice alfabetico “A” quando il promotore è un soggetto passivo d’imposta

nazionale.

N.B. il Decreto del 22 febbraio 2010 prevede che sono tenuti alla compilazione:

del valore statistico

delle condizioni di consegna

del modo di trasporto

i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di

realizzare nell’anno in corso, un valore annuo di scambi intracomunitari di cessione e acquisti di

beni superiore a 20.000.000 di euro.

70

Modo di compilazione degli elenchi

Natura della transazione

ESEMPIO

Compilazione della natura della transazione con il codice alfabetico “A”:

Colonna 5 per le cessioni (Intra 1 bis – fiscale)

Colonna 6 per gli acquisti (Intra 2 bis – fiscale)

Operatore nazionale IT effettua un acquisto di beni da soggetto tedesco DE e da

incarico a quest’ultimo di consegnare direttamente i beni al soggetto francese FR

(cessionario di IT).

PROMOTORE DELLA TRIANGOLAZIONE

“IT”

IT

FR DE

71

MODELLI INTRA 1 BIS - INTRA 2 BIS

C O M P I L A Z I O N E

P E R I O D I C I T A'

C A M P I M E N S I L I T R I M E S T R A L I

PREVISTI NEI Fiscale

Fiscale e statistico

Cessioni > 50.000 € Acquisti > 50.000 € Cessioni Acquisti

MODELLI INTRASTAT statistico <20.000.000 >20.000.000 <20.000.000 >20.000.000 < 50.000 < 50.000

Ces. Acq. Ces. Acq. Ces. Acq. € € € € € €

Progressivo X X X X X X X X X X X X

Cod.ISO Stato membro acquirente X X X X X

Cod.ISO Stato membro fornitore X X X X X

Partita IVA dell'acquirente X X X X X

Partita IVA del fornitore X X X X X

Ammontare operazioni in euro X X X X X X X X X X

Ammontare operazioni in valuta (1) (1) (1) (1) (1)

Natura della transazione (2) (2) X X X X X X X X (2) (2)

Nomenclatura Combinata (8 cifre) X X X X X X X X

Massa netta X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3) X(3)

Unità supplementare (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

Valore statistico (5) (5) X(6) X(6) X X

Condizioni di consegna (5) (5) (5) (5) X X

Modo di trasporto (5) (5) (5) (5) X X

Paese di destinazione X X X X

Paese di provenienza X X X X

Paese di origine X X X X

Provincia di origine X X X X

Provincia di destinazione X X X X

(1) - Indicare l'ammontare in valuta per tutti gli acquisti effettuati dai Paesi non aderenti all'EURO (BG-CZ-DK-GB-HU-HR--PL-RO-SE) espresso nella

valuta del Paese membro fornitore

(2) - Indicare la natura della transazione (con carattere alfabetico “A”) soltanto nei casi di triangolazione comunitaria quando il soggetto nazionale è

il promotore della triangolazione

(3) - L'indicazione della massa netta può essere omessa per tutte le nomenclature combinate previste dal Reg. (CE) 1901/2000 Allegato II

(4) - Indicare la quantità supplementare quando richiesta dalla Tariffa Doganale Comune

(5) - Sono tenuti alla menzione del valore statistico, condizioni di consegna e modo di trasporto i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in

caso di inizio attività, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore annuo superiore a 20.000.000 di euro sia per le spedizioni per le cessioni

sia per gli arrivi per gli acquisti

(6) - I soggetti che, conformemente a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non hanno compilato la colonna relativa

all’ammontare delle operazioni in euro, devono compilare la colonna del valore statistico. 72

STATO Cod. ISO Codice d’identificazione

MONETA Tipo N

caratteri

AUSTRIA AT AN 9 € dal 1

gennaio 1999

BELGIO BE N 9 € dal 1

gennaio 1999

BULGARIA BG N 9 ovvero 10 Lev Bulgaro

CIPRO CY N 9 € dal 1

gennaio 2008

CROAZIA dal 1/7/2013 HR N 11 Kuna

DANIMARCA DK N 8 Corona danese

ESTONIA EE N 9 € dal 1

gennaio 2011

FINLANDIA FI N 8 € dal 1

gennaio 1999

FRANCIA FR N 11 € dal 1

gennaio 1999

GERMANIA DE N 9 € dal 1

gennaio 1999

GRAN BRETAGNA GB AN 5 ovvero 9 ovvero 12 Lira sterlina

GRECIA EL N 9 € dal 1

gennaio 2001

IRLANDA IE AN 8 € dal 1

gennaio 1999

ITALIA IT N 11 € dal 1

gennaio 1999

LETTONIA LV N 9 ovvero 11 € dal 1

gennaio 2014

LITUANIA LT N 9 ovvero 12 € dal 1

gennaio 2015

LUSSEMBURGO LU N 8 € dal 1

gennaio 1999

MALTA MT N 8 € dal 1

gennaio 2008

OLANDA NL AN 12 € dal 1

gennaio 1999

POLONIA PL N 10 Zloty

PORTOGALLO PT N 9 € dal 1

gennaio 1999

REP. CECA CZ N 8 ovvero 9 ovvero 10 Corona ceca

REP. SLOVACCA SK N 9 ovvero 10 € dal 1

gennaio 2009

ROMANIA RO N 10 Leu rumeno

SLOVENIA SI N 8 € dal 1

gennaio 2007

SPAGNA ES AN 9 € dal 1

gennaio 1999

SVEZIA SE N 12 Corona svedese

UNGHERIA HU N 8 Fiorino ungherese

TABELLA “A” – PAESI MEMBRI DELL’U.E.

73

Art. 7, 1

comma lett. a), b) e c), del D.P.R. 633/72

PAESI MEMBRI

TERRITORIO DOGANALE

Art. 3 Reg. Ce n° 450/2008

TERRITORIO FISCALE

Direttiva n° 112/2006

Oltre i Paesi Membri Territori esclusi Territori inclusi

AUSTRIA

BELGIO

BULGARIA

CIPRO Zona Turca Akrotiri e Dhekelia Akrotiri e Dhekelia

CROAZIA

DANIMARCA Isole Færøer e Groenlandia

ESTONIA

FINLANDIA Isole Aland

FRANCIA Territori d’oltremare (1) Dipartimenti francesi d’oltremare ( 2)

Principato di Monaco Principato di Monaco

GERMANIA Isole di Helgoland e territorio di Busingen

GRAN BRETAGNA Isole Normanne e Isola di Man Isola di Man

GRECIA Monte Athos

IRLANDA

ITALIA Livigno, Campione d’Italia e Acque nazionali

del Lago di Lugano

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

MALTA

OLANDA

POLONIA

PORTOGALLO

REP. CECA

REP. SLOVACCA

ROMANIA

SLOVENIA

SPAGNA Ceuta e Melilla Isole Canarie

SVEZIA

UNGHERIA

(1)Territori d’oltremare: Polinesia francese, Nuova Caledonia, Saint-Pierre e Miquelon, Isole di Wallis e Futuna, terre australi e antartiche

francesi (terra Adèlie, Isola Kerguelen, Crozet, Saint Paul).

(2) Dipartimenti d’oltremare: Martinica, Guadalupe, Guyana, Reunion, Mayotte.

REPUBBLICA SAN MARINO: Non fa parte del territorio doganale comunitario. Ha con la U.E. un accordo di cooperazione e unione doganale

stipulato il 16.12.1991 entrato in vigore nel 2002 74

(*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzata soltanto

nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è

intervenuto in qualità di acquirente-cedente. In tutti gli altri casi va utilizzato il

codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

TABELLA “B”

NATURA DELLA TRANSAZIONE (*)

Codice Descrizione Operazioni

triangolari

1 Acquisto o vendita (compreso il baratto) A

2 Restituzione o sostituzione di merci B

3 Aiuti governativi, privati o finanziati dalla Comunità Europea C

4 Operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi o ad una

riparazione D

5 Operazione successiva ad una lavorazione per conto terzi o ad una

riparazione E

6 Movimento di merci senza trasferimento di proprietà (per noleggio,

leasing operativo, ecc.) F

7 Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro

programma intergovernativo di fabbricazione coordinata G

8 Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di

costruzione o di genio civile H

9 Altre transazioni I

75

TABELLA “C”

MODO DI TRASPORTO

CODICE DESCRIZIONE

1 Trasporto marittimo

2 Trasporto ferroviario

3 Trasporto stradale

4 Trasporto aereo

5 Spedizioni postali

7 Installazioni fisse di trasporto

8 Trasporto per vie d’acqua

9 Propulsione propria

76

TABELLA “D”

CONDIZIONI DI CONSEGNA

Codice

incoterm

Descrizione incoterm – 2010

CCI/CE Ginevra

Codice del

gruppo

EXW Ex Works (franco fabbrica) E

FCA Free Carrier (franco vettore)

F FAS Free Alongside ship (franco lungo bordo)

FOB Free On Board (franco a bordo – porto d’imbarco)

CFR Cost and Freight (costo e nolo)

C

CIF Cost Insurance and Freight (costo assicurazione e nolo

CPT Carriage Paid To (trasporto pagato fino ……….. )

CIP Carriage and Insurance Paid To (Trasporto e assicurazione pagati

fino a …..luogo di destinazione)

DAT Delivered At Terminal (consegnata al terminal)

D DAP Delivered At Place (consegnata presso)

DDP Delivered Duty Paid (reso sdoganato)

77

MODO DI TRASPORTO

E INCOTERMS

CORRISPONDENTE

Modo di

trasporto

Codice

incoterm

Codice

del gruppo

Trasporto marittimo e per vie

navigabili interne

FAS F

FOB

CFR C

CIF

Qualsiasi modo di trasporto

compreso quello multimodale

EXW E

FCA F

CPT C

CIP

DAT

D DAP

DDP

78

Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quater

A seguito delle semplificazioni previste dall’art. 23 del Dlgs 175/2014, con

determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, il Direttore

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore

dell’Agenzia delle Entrate e d’intesta l’Istat, ha deliberato che le modifiche

alla compilazione degli elenchi INTRASTAT servizi si applicano agli elenchi

riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal

1

GENNAIO 2015

Pertanto per gli elenchi con periodo di riferimento 2015, in ciascuna riga

dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi che

presentano le stesse caratteristiche e cioè:

a) Codice di identificazione iva dell’acquirente o fornitore

b) Codice servizio della classificazione CPA

c) Paese di pagamento

79

Compilazione Intra servizi

Indicazioni facoltative

INDICAZIONI

COLONNE

Intra 1 quater Intra 1 quinquies Intra 2 quater Intra 2 quinquies

Numero e data

fattura 5/6 9/10 6/7 10/11

Modalità

erogazione 8 12 9 13

Modalità incasso 9 13 10 14

Le suddette indicazioni sono tutte facoltative per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento

decorrenti dall’anno 2015. Se fornite vedi:

Slide 81 per numero e data fattura

Slide 82 per modalità di erogazione

Slide 83 per modalità d’incasso

80

Compilazione Intra servizi

Numero e data fattura Servizi resi

Intra 1 quater – intra 1 quinquies (rettifiche)

Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti

dall’anno 2015.

Se fornita indicare numero e data della fattura relativa al servizio reso,

anche in caso di modifica.

In caso di cancellazione non compilare le colonna.

Servizi ricevuti

Intra 2 quater – Intra 2 quinquies (rettifiche)

Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti

dal 2015.

Se fornita indicare il numero e la data attribuiti dal committente nazionale

secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, in caso

di integrazione, anche in caso di modifica. (quindi NON il numero di fattura

indicato dal prestatore estero)

In caso di cancellazione non compilare le colonne.

81

Compilazione Intra servizi

Modalità di erogazione del servizio

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento

decorrenti dall’anno 2015.

Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:

I = Istantanea: Prestazione in un’unica esecuzione

R = A più riprese. Le prestazioni possono essere:

Periodiche: quando la prestazione avviene ad intervalli di tempo

regolari e determinati: periodi (es. manutenzione periodica di

stampanti, fax, P.C. ecc.)

Continuative: quando la prestazione avviene senza apprezzabili

interruzioni per tutta la durata del contratto (es. somministrazione

di acqua potabile, di gas, di energia elettrica

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

82

Compilazione Intra servizi

Modalità d’incasso

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di

riferimento decorrenti dall’anno 2015.

Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:

A = Accredito (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga

pagato con accredito in conto corrente bancario. Es. carta di

credito, accredito in c/c)

B = Bonifico (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga

pagato con bonifico bancario. Es. trasferimento di fondi da un

c/c ad un altro)

X = Altro (nel caso in cui il servizio venga pagato con modalità

diverse dai precedenti punti. Es. ricevuta bancaria)

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

83

Compilazione Intra servizi

Paese di pagamento

INDICAZIONE OBBLIGATORIA

Indicare:

il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento

per il servizio reso o ricevuto.

Cioè, deve essere indicato il codice iso del Paese in cui il

corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.

(Es. se effettuo un servizio a un tedesco e gli chiedo di pagarmi sul

mio conto corrente in Svizzera devo indicare CH, oppure se ricevo

un servizio e pago il prestatore inglese sul suo conto in Francia

devo indicare FR)

In caso di cancellazione non compilare la colonna

84

Compilazione Intra merci

Intra 1 – 2 ter

Movimenti non dichiarati in precedenza

I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un

elenco Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli:

Intra 1 ter cessioni intracomunitarie

Intra 2 ter acquisti intracomunitari

Dal 1

gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) non possono

essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con

l’indicazione di operazioni inerenti acquirenti/fornitori diversi da quelli già

indicati. In tali casi deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo

delle cessioni/acquisti (mod. intra 1/2 bis).

L’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e,

pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 89).

85

Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quater

Movimenti non dichiarati in precedenza

I dati relativi a prestazioni rese o ricevute nei confronti di committenti

o prestatori i quali non risultano già indicati in un elenco Intrastat

precedente, dovranno essere inseriti nelle sezioni 3 dei modelli:

Intra 1 quater servizi resi

Intra 2 quater servizi ricevuti

specificando nei relativi frontespizi (Intra 1 e 2) il relativo periodo

(mese o trimestre) nel corso del quale si è verificata tale omissione.

In tali casi, l’’irregolarità è considerata omessa presentazione

dell’elenco e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi

slide n. 89).

86

Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quinquies

Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza

Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:

Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti

Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi

precedenti

specificando nelle colonne

da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare

da 6 a 15 i nuovi dati in sostituzione di quelli precedentemente dichiarati, tenendo

presente, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015, i dati con

indicazione facoltativa. (numero e data fattura, modalità di erogazione e

modalità d’incasso)

Dal 1

gennaio 2015, i modelli intra 1 – 2 quinquies possono essere utilizzati anche

per operazioni relative a periodi precedenti nel caso in cui dette operazioni si riferiscano

ad acquirenti/fornitori già indicati negli elenchi precedenti ed i cui servizi presentano le

stesse caratteristiche (codice identificativo iva, codice servizio e paese

pagamento).

Diversamente dovrà essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi o

ricevuti modelli intra 1 – 2 quater (vedi slide 86).

.

87

Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quinquies

Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza

Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:

Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di

periodi precedenti

Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3

di periodi precedenti

specificando nelle colonne

da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare

mentre le colonne

da 6 a 15 dovranno essere lasciate in bianco.

88

SANZIONI

violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n

471/97

Omessa presentazione: da 516 a 1032 euro (per ogni elenco)

Con il Ravvedimento operoso la sanzione è ridotta ad un ottavo del

minimo: euro 64,50 (per ogni elenco) purché la violazione non sia

stata constatata dagli Uffici e comunque non siano iniziate verifiche,

ispezioni o altre attività di accertamento.

In tal caso il contribuente provvede alla regolarizzazione, entro il

termine per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno

nel corso del quale è stata commessa la violazione, mediante:

pagamento della sanzione con Mod. F/24 cod. tributo 8911

presentazione dei modelli intra in precedenza omessi

Presentazione degli elenchi entro 30 giorni dalla richiesta

degli Uffici: da 258 a 516 euro (per ogni elenco)

89

SANZIONI

violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n

471/97

Presentazione degli elenchi con irregolarità o inesattezze: da

516 a 1032 euro (per ogni elenco)

Le correzione degli elenchi (irregolarità o inesattezze), spontanee

o entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici, non sono soggette al

pagamento di sanzioni.

90

SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

In vigore dal 13 dicembre 2014

Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e'

sostituito dal seguente:

Comma 5: Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9

regolamento (CE) n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le

sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti

indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati

annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo

6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le

quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione

dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto

legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta

per ogni elenco intrastat.

91

SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

Art. 7 D.lvo n

322/89 Obbligo di fornire dati statistici

Comma 1 secondo periodo. Su proposta del Presidente dell’ISTAT,

sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei

Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza,

finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna

rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per

rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica,

configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma.

Comma 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1,

non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti,

sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura

di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

92

SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n

322/89

Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici:

da 516 a 5.164 euro per le società

da 206 a 2.065 euro per le persone fisiche (ditta individuale)

(La sanzione si applica alle sole imprese che rispondono ai

requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica

emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs n.

322/1989.)

Attualmente l’allegato 5.IST00111 del D.P.R. 19/7/2013 Acquisti e

cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) identifica gli

operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni

o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro.

segue

93

SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n

322/89

Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici:

Presentazione o regolarizzazione dei dati entro 30 giorni dalla

richiesta degli Uffici la sanzione è ridotta della metà:

da 258 a 2.582 euro per le società

da103 a 1.032 euro per le persone fisiche (ditta individuale)

L’accertamento della violazione è effettuato dagli uffici di statistica il

cui verbale di contestazione degli addebiti all’interessato viene

trasmesso al Prefetto della provincia (Legge 24/11/1981 n

689).

94

Art. 6

Decreto del Ministro dell’economia 22/2/2010

Presentazione modelli Intra

L’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia 22/2/2010 stabilisce che i dati da indicare

negli elenchi intra debbono riferirsi alle operazioni registrate o soggette a registrazione

ai sensi delle disposizione in materia di I.V.A.

Per le cessioni intracomunitarie: i dati da indicare negli elenchi intra 1 bis debbono

riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di

registrazione della fattura.

Per gli acquisti intracomunitari: i dati da indicare negli elenchi intra 2 bis debbono

riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di

registrazione della fattura.

Deroga: Se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia ricevuta fattura

(fatturazione anticipata) o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (es. acconti)

l’operazione deve essere inserita nell’elenco intra 2 bis con riferimento al periodo di

consegna dei beni e per l’ammontare complessivo dell’operazione stessa (art. 50,

comma 7, Dl 331/1993).

95

Registrazione della fattura

degli acquisti intracomunitari

Data di

inizio del

trasporto

Ricevimento

fattura

Registrazione fattura Presentazione mod. intra 2 bis

periodicità mensile

Entro il Riferimento

mese

Registrazione

fattura Periodo scadenza

15 gennaio

Entro gennaio 15 febbraio Gennaio Gennaio Gennaio 25 febbraio

entro 15 febbraio Febbraio 25 marzo

Entro febbraio 15 marzo Febbraio Febbraio Febbraio 25 marzo

Entro 15 marzo Marzo 25 aprile

Entro marzo 15 aprile Marzo Marzo Marzo 25 aprile

Entro 15 aprile Aprile 25 maggio

Oltre la fine di

marzo 15 aprile

Marzo Aprile Aprile 25 maggio In mancanza di

ricevimento

fattura

Obbligo emissione e

annotazione fattura

in unico esemplare

15 aprile

Con

corrispettivo

inferiore a

quello reale

Emissione fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione

della fattura originaria.

Dovrà essere presentato il modello intra 2 ter di rettifica con riferimento al periodo

di registrazione della fattura integrativa

96

Cessioni intracomunitarie

Prova dell’elemento territoriale

La Direttiva CE 112/2006 non dispone in merito alle prove della natura intracomunitaria della

cessione, tuttavia l’art. 273 lascia ad ogni singolo Stato membro la facoltà di stabilire “…. altri

obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’iva e ad

evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra

Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera”.

Anche la normativa interna non dispone nulla in merito alla prova dell’elemento territoriale

della cessione intracomunitaria, difatti l’art. 41, 1

comma lett. a) del D.L. 331/93 in

recepimento dell’art. 138, 1

comma, della Direttiva stabilisce che:

“ costituiscono cessioni non imponibili le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o

spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente o da terzi per

loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta …… “

In ogni caso in sede di verifica fiscale o in caso di contestazione la prova della cessione

intracomunitaria dovrà essere fornita dal soggetto fornitore, il quale avrà l’obbligo di

dimostrare l’effettivo trasferimento fisico delle merci in altro Stato membro (elemento

territoriale dell’operazione).

Al riguardo, è evidente l’importanza che, in una transazione commerciale, assumono i codici

incoterms in quanto permettono di individuare in modo inequivocabile e oggettivo le

responsabilità delle parti contraenti in relazione al trasporto e alla consegna delle merci.

97

Cessioni intracomunitarie

Prova dell’elemento territoriale

RESA INCOTERMS CPT – CIP – DAT – DAP

Nel caso in cui il cedente:

sostiene solo i costi del trasporto la resa corretta sarebbe CPT o CIP,

mentre nel caso in cui

oltre agli oneri del trasporto si fa carico anche dei rischi la resa corretta sarebbe DAP o

DAT

In entrambi i casi non dovrebbero esserci problemi in ordine alla prova del trasferimento

dei beni nello Stato membro del cessionario. Difatti il cedente sarà in possesso della

seguente documentazione:

Ordine e conferma d’ordine

Fattura non imponibile art. 41 D.L. 331/93

Bonifico bancario

Fattura dello spedizioniere per l’addebito del trasporto intracomunitario

Elenco Intra 1 bis trasmesso in relazione alla registrazione della fattura di cessione

C.M.R. dove il cedente risulta quale mittente della spedizione e recante la firma del

cessionario apposta al momento del ricevimento delle merci nel proprio Stato membro.

98

Cessioni intracomunitarie

Prova dell’elemento territoriale

RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)

Con la clausola EXW la posizione del cedente si complica, in quanto è il compratore che provvede a

tutte le spese e rischi per prelevare la merce dai locali del venditore.

Il cedente, in tali casi, non avendo il controllo della situazione, ai fini della dimostrazione della prova,

dovrà confidare nella disponibilità del trasportatore o del suo cessionario.

Con R.M. 345-E del 2007 l’Agenzia delle entrate ha confermato che il requisito territoriale è uno degli

elementi costitutivi della cessione intracomunitaria in assenza del quale non può considerarsi

legittima l’emissione della fattura senza applicazione dell’imposta.

Sotto il profilo fiscale, l’Agenzia, conferma l’obbligatorietà della conservazione dei documenti che

provano l’effettiva realizzazione della cessione: la fattura e l’elenco Intra 1 bis

Tra i documenti non fiscali, assume particolare importanza l’esibizione del documento di trasporto

(CMR), il quale, firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per

ricevuta, costituisce prova idonea da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per

l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario.

In ogni caso dalle disposizioni normative (art. 19, comma 3

DPR 600/73 e art. 2219 del C.C.)

emerge l’obbligatorietà di conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle

somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia copia degli altri documenti

attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto

dei beni in altro Stato membro.

99

Cessioni intracomunitarie

Prova dell’elemento territoriale

RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)

Con R.M. 477-E del 2008 l’Agenzia delle entrate, affrontando un caso di cessione

intracomunitaria franco fabbrica, conferma che l’invio dei beni in altro Stato membro è

un elemento costitutivo della cessione intracomunitaria, in assenza del quale non può

applicarsi il trattamento di non imponibilità (art. 41 del D.L. 30 agosto 1993 n. 331,

convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

L’Agenzia ricorda inoltre che la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha ribadito

tale principio, affermando che “l’esenzione della cessione intracomunitaria diventa

applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato

trasmesso all’acquirente e quando il fornitore prova che tale bene è stato spedito o

trasportato in altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione e trasporto, esso ha

lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione” (sentenza del

27/09/2007, in causa C-409/04, punto 42. In senso conforme anche la sentenza del

27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23).

Pertanto, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al

trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la

prova dell’elemento territoriale potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo

a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

100

Cessioni intracomunitarie

Prova dell’elemento territoriale

RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)

Con R.M. 19-E del 2013 l’Agenzia delle entrate, in risposta ad una istanza d’interpello

relativa ad una cessione franco fabbrica ha ritenuto prove ammissibili:

sia il caso in cui il trasportatore rilascia il C.M.R. in formato elettronico, equivalente

a quello cartaceo, la cui copia può essere estratta dal sistema informativo del

vettore

sia le informazioni sullo stato del trasporto della merce da cui risulta la sua avvenuta

consegna nel Paese membro tratte sempre dal sistema informatico del vettore.

In tali casi detti documenti non avendo le caratteristiche del documento informatico in

quanto mancanti del dato temporale e della sottoscrizione elettronica sono considerati

documenti analogici e pertanto:

Dovranno essere stampati o materializzati su supporto fisico (Ris. 158-E del 2009)

e

Conservati il base al D.M. 23.01.2004

101

Cessioni intracomunitarie

Prova dell’elemento territoriale

RESA INCOTERMS EX WORKS (FRANCO FABBRICA)

Con la resa franco fabbrica è importante la raccolta di tutta la documentazione che

possa dimostrare l’elemento territoriale. È necessario, quindi, conservare:

Ordini, conferme d’ordine, e-mail e scambi di fax

La fattura riportante il numero di identificazione del cessionario comunitario la

cui veridicità sia stata controllata nel sistema “VIES”

L’elenco intra 1 bis trasmesso nel periodo di riferimento

Bonifico bancario relativo al pagamento della fattura

Eventuale corrispondenza con il trasportatore incaricato dal cessionario

Eventuale dichiarazione del cessionario di avere ricevuto le merci oggetto

dell’acquisto intracomunitario

Copia del CMR richiesto al proprio cessionario o al trasportatore. Se il CMR

viene rilasciato in formato elettronico è importante stampare tale

documentazione, se si è in possesso delle credenziali per accedere ai servizi

informatici del vettore

D.D.T. riportante l’attestazione del cessionario dell’avvenuta ricezione della

merce

Informazioni tratte dal sistema informatico del vettore (tracking number)

102

Cessioni intracomunitarie tedesche

Prova dell’elemento territoriale

Dal 1

ottobre 2013 è vigore una nuova norma introdotta dal Ministero delle Finanze tedesco per le

aziende in Germania che effettuano cessioni intracomunitarie di beni.

I fornitori dalla Germania potranno quindi richiedere alle aziende italiane una dichiarazione o una

prova alternativa per dimostrare di aver ricevuto la merce.

I cedenti tedeschi dovranno presentare per ogni fattura di cessione intracomunitaria una

dichiarazione detta "Gelangensbestätigung" ovvero un "Entry Certificate" (Certification of the entry

of the object of an intra-Community supply into another EU member State).

Tale documento attesta che la merce è stata effettivamente consegnata nel Paese di destinazione

per poter usufruire dell'esenzione IVA nel Paese da cui la merce proviene.

La dichiarazione, che dovrà essere sempre accompagnata da una copia della fattura relativa alla

vendita della merce, dovrà contenere le seguenti informazioni:

denominazione e indirizzo dell'acquirente;

quantità e descrizione della merce, numero identificativo del mezzo di trasporto;

il luogo e mese in cui ha termine il trasporto, la spedizione o il ritiro da parte dello stesso

acquirente;

data del rilascio del certificato;

firma dell'acquirente.

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa trimestrale, purché per ogni singola

consegna venga sempre indicato il mese in cui la stessa ha avuto luogo. Sono possibili inoltre forme

alternative, ad esempio il CMR completo di firma del vettore e del destinatario.

103

Vendita EX WORKS

Triangolazione comunitaria

Il soggetto nazionale “IT” (1

cedente) vende al soggetto francese “FR” (1

cessionario-2

cedente) un bene e quest’ultimo lo consegna al soggetto tedesco “DE” (2

cessionario).

IT

DE FR

In questa operazione a fronte di due cessioni intracomunitarie IT FR DE si

è in presenza di un unico trasporto IT DE e l’IVA è assolta dal soggetto DE in

Germania.

Affinché le due cessioni siano non imponibili è indispensabile che il passaggio della

proprietà da FR a DE avvenga nel momento della consegna del bene in territorio tedesco,

altrimenti la prima cessione tra IT e FR si considera effettuata nel territorio dello Stato e

pertanto soggetta ad iva in italiana.

Quindi se le due cessioni sono effettuate con codice incoterm Ew works la prima IT -–> FR

è una operazione interna mentre la seconda FR -–> DE è una cessione intracomunitaria, in

quanto il potere di disporre del bene come proprietario risulta anticipato rispetto al

trasferimento fisico del bene dall’Italia alla Germania. Cioè il soggetto DE acquisisce la

proprietà e la disponibilità del bene in Italia prima del suo trasferimento fisico in Germania.

104

Momento di effettuazione delle operazioni

Prestazioni di servizi

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

Per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 rese

da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto

passivo ivi stabilito e viceversa il momento di effettuazione varia, a seconda

che si tratti di prestazioni:

Uniche: momento della loro ultimazione

Periodiche o continuative: data di maturazione dei corrispettivi

Deroga: il pagamento anticipato, anche parziale, del corrispettivo integra in

ogni caso il momento impositivo. Il committente nazionale, debitore d’imposta,

è obbligato ad applicare il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 2, del

DPR n. 633/1972 mediante:

a) Integrazione della fattura (se il prestatore è stabilito in altro Paese Ue), o

b) autofatturazione (se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue).

N.B. La fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione

dell’operazione. 105

Momento di effettuazione delle operazioni

Prestazioni di servizi

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

L’Agenzia delle entrate con:

Circ. n

35 del 29/9/2012 stabilisce che nelle prestazioni di servizi

generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 il ricevimento della

fattura del fornitore estero può assumersi come indice

dell'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte

del committente nazionale.

Circ. 16 del 21/5/2013 chiarisce che il committente nazionale non è

comunque sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la

fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque

l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.

106

Momento di effettuazione delle operazioni

Prestazioni di servizi

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

Le stesse prestazioni (generiche art. 7/ter), se effettuate in modo

continuativo nell’arco di un periodo superiore a 1 anno e se non

comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si

considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino

all’ultimazione delle prestazioni medesime.

-------------

Il momento di effettuazione dei servizi specifici di cui agli articoli 7

quater e quinquies coincide invece (art. 6 commi 3 e 4):

con il pagamento, anche parziale, del corrispettivo

ovvero

con l’emissione anticipata della fattura, la quale non fruisce del

differimento al giorno15 del mese successivo.

107

Modalità di assolvimento dell’imposta

Prestazioni di servizi

Art. 17 D.P.R. 633/72:

2

comma 1

periodo: Gli obblighi relativi e alle prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei

confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i

soggetti indicati nell’art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti

dai cessionari o committenti (autofattura)

2

comma ultimo periodo: Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di

prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un

altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente

adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le

disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, e:

o Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello

in cui si considera eseguita la cessione/prestazione dovrà

emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo;

o Se riceve una fattura con un corrispettivo inferiore dovrà emettere

una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla

registrazione della fattura originale.

108

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Prestazione di

servizio

Prestatore

del servizio

Momento di

effettuazione del

servizio

Assolvimento dell’imposta Presentazione

intra servizi

Prestazioni

generiche

(art. 7 ter)

U.E.

Ultimazione della

prestazione, ovvero,

se di carattere periodico o

continuativo alla data di

maturazione del

corrispettivo

(*)

(art. 6, c. 6 Dpr 633/72)

Con le modalità degli

artt. 46 e 47

D.L. 331/93

(art. 17, c.2 ultimo periodo

Dpr 633/72)

Si

con riferimento

al periodo di

registrazione

della fattura

Extra-UE

Con autofattura

art. 17, c. 2 1° periodo,

Dpr 633/72

No

(Art. 50 comma 6

D.L. n. 331/93)

Art. 7 quater

Art. 7 quinquies

U.E.

Pagamento del

corrispettivo

Ovvero

Emissione autofattura se

precedente al pagamento

(art. 6, commi 3 e 4

Dpr 633/72)

Con le modalità degli

Artt. 46 e 47

D.L. 331/93 No

(art. 50, comma 6,

D.L. n. 331/93) Extra-UE

Con autofattura

Art. 17, c. 2 1° periodo,

Dpr 633/72

(*) Se prima di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi s’intende effettuata,

limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

Le prestazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno che non comportano pagamenti

anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino

all’ultimazione delle prestazioni medesime.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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