FINANZIARIA 2008 LE NOVITA IRAP. Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997 Le principali novità...
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FINANZIARIA 2008
LE NOVITA’ IRAP
Novità in materia di Irap: D.lgs. 446/1997
Le principali novità della Finanziaria 2008
Nuove modalità di determinazione della base imponibile;
Riduzione dell’aliquota ordinaria dal 4,25% al 3,90%;
Riduzione delle deduzioni ammesse;
Nuovi adempimenti dichiarativi;
Le novità decorrono a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2007
“Regionalizzazione” dell’IRAPArt. 1 commi 43-45
Dal 1° gennaio 2009 è istituita con legge regionaleDal 1° gennaio 2009 è istituita con legge regionale
Indeducibile dalle imposte
statali
Regioni: no modifiche alle
basi imponibili
Regioni: si modifiche
aliquote e detrazioni
Obblighi dichiarativi e modalità di presentazione
novitànovità E’ prevista la separazione della dichiarazione Irap dalla dichiarazione del modello Unico relativo all’Ires
La dichiarazione sarà presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo
novitànovità
I nuovi termini e le modalità di presentazione della nuova dichiarazione Irap saranno disciplinate con Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze
non più in UNICO
entro marzo 2008
Dal periodo d’imposta
2008
Indeducibilità dell’Irap dalla base imponibile Ires:questioni di legittimità
Legittimità costituzionale dell’ indeducibilità dell’Irap ai fini delle
imposte sui redditi
Presunta violazione della capacità contributiva
53 Cost.
La Corte Costituzionale si deve pronunciare
Imposizione del reddito non netto, ma lordo
CTP Genova ord. 521/2004
Finanziaria 2008 art. 1, c. 43, “Resta ferma l’indeducibilità dell’Irap dalle imposte statali”
Novità sulle aliquoteNovità sulle aliquote
Dal 1° gennaio 2008 aliquota ridotta al 3,9%Dal 1° gennaio 2008 aliquota ridotta al 3,9%(Art. 1 comma 50, h)
Settore agricolo:agricolo:prorogata per il 20072007
l’aliquota del 1,9%1,9%per il 20082008 al 3,75%3,75%
Dal 2009 2009 si applica il 3,9%3,9%
Riparametrate le aliquotediversificate dalle Regioni sulla
base di un coefficiente pari a0,9176 0,9176
(art. 1 c. 226)(art. 1 c. 172)
Base imponibile di società di capitali e enti commerciali
Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008
Per i soggetti che non esercitano attività bancaria, finanziaria e assicurativa la base imponibile sarà determinata dalla differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lettere c) e d), 12, 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio
La base imponibile deriverà per intero dai dati del bilancio:
Articolo 5, c.1-2, D.Lgs. 446/1997
In sostanza
Eliminazione del “doppio binario”
ANCHE PER I SOGGETTI IAS
Segue …
Base imponibile di società di capitali e enti commerciali
Abrogazione articolo 11-bis D.Lgs. 446/1997 (art. 1 c. 50 lett. g)
Irrilevanti le variazioni fiscaliIrrilevanti le variazioni fiscali
novitànovità
che disponeva l’obbligo di apportare ai valori civili dei costi e dei ricavi le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi;
ESCLUSIVA RILEVANZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Non più rettifiche Ires
Disposizioni comuni – Variazioni fiscali
Le variazioni in aumento e in diminuzione dei valori contabili, erano evidenziate nelle colonne 2 e 3 del modello
Base imponibile di società di capitali e enti commerciali il vecchio modello
Base imponibile di società di capitali e enti commerciali
Gli effetti dell’irrilevanza fiscale (alcuni esempi)Gli effetti dell’irrilevanza fiscale (alcuni esempi)
• Costi per autovetture e cellulari completamente deducibili
• Liberalità classificate in B14 sempre deducibili
• Irrilevanti i requisiti di inerenza e congruità per le spese di rappresentanza
• Canoni di leasing deducibili indipendentemente dalla durata del contratto
• Rateizzazione delle plusvalenze irrilevante
• Ammortamenti civili eccedenti le aliquote fiscali sono deducibili Irap
• Non rileva il plafond delle spese di manutenzione sui beni strumentali
• Imposte diverse da quelle sul reddito non seguono il criterio di cassa
1)1)
Somma delle voci comprese nel valore della produzione (A):Somma delle voci comprese nel valore della produzione (A):
2)2)
3)3)
4)4)
5)5)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
Altri ricavi e proventi;
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Somma dei costi della produzione (B):Somma dei costi della produzione (B):
6)6)
7)7)
8)8)
9)9)
10)c) d)
10)c) d)
per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
per servizi;
per godimento beni di terzi;
per il personale;
ammortamenti immobilizzazioni immateriali e materiali;
svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
10)a) b)10)a) b)
ESCLUSI
ESCLUSE
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Somma dei costi della produzione (B):Somma dei costi della produzione (B):
12)12)
13)13)
14)14)
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
accantonamenti per rischi;
altri accantonamenti;
oneri diversi di gestione.
ESCLUSI
ESCLUSI
(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
11)11)
Tra i componenti negativiTra i componenti negativi non si non si considerano comunque in deduzioneconsiderano comunque in deduzione
Articolo 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997
Spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla b.9);
Compensi per prestazioni di lavoro autonomo e per attività commerciali non esercitate abitualmente, nonché compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare e permettere;
Compensi per prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative e per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
Utili erogati agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro;
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008
L’Ici;
La quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto; per quali contratti solo i nuovi o anche i vecchi?
Viene eliminato il criterio forfetario per la determinazione degli interessi passivi impliciti nei canoni di leasing
Perdite su crediti;
Articolo 5, c.3, D.Lgs. 446/1997
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Prima deducibile
Concorrono in ogni caso alla Concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzioneformazione del valore della produzione
I contributi erogati in base a norma di legge ad eccezione di quelli correlati a costi indeducibili;
Le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili patrimoniali (cioè nè strumentali nè immobili merce);
N.B.: Si ammettono comunque in deduzione quote di ammortamento del costo per avviamento e marchi in misura non superiore ad 1/18 del costo indipendentemente dall’imputazione a conto economico;
Articolo 5, c. 3, D.Lgs. 446/1997
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Articolo 5, commi 4-5, D. Lgs. 446/1997
Principio di correlazione: “I componenti positivi e negativi classificati in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi;
Importanza principi contabili: Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa; Le regole di imputazione civilistiche prevalgono su quelle contenute nell’articolo 109
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008
c. 4
c. 5
Articolo 5, comma 4, D. Lgs. 446/1997
Principio di correlazione: “I componenti positivi o negativi (classificati in voci del conto economico diverse da quelle dell’art. 2425 c.c.) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi;
Da verificare : l’esistenza del comma 4 riesce ad attrarre a tassazione plus e minus su beni strumentali dopo l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 11 e in presenza nell’articolo 5, comma 3, di esplicita previsione che riguarda solo gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’impresa
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008
c. 4
c. 5
Articolo 5, commi 4-5, D. Lgs. 446/1997
Principio di correlazione: “I componenti positivi o negativi (classificati in voci del conto economico diverse da quelle dell’art. 2425 c.c.) concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi di imposta precedenti o successivi;
Da verificare : l’esistenza del comma 4 riesce ad attrarre a tassazione plus e minus su beni strumentali dopo l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 11 e in presenza nell’articolo 5, comma 3, di esplicita previsione che riguarda solo gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’impresa
Base imponibile di società di capitalie di enti commerciali
Art. 1, c. 50, lett. a) Finanziaria 2008
c. 4
c. 5
Base imponibile di società di personee di imprese individuali
Articolo 5-bis novitànovità
Somma dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, Tuir (A):Somma dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, Tuir (A):
a)a)
b)b)
f)f)
g)g)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni;
Ricavi delle vendite e di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili (esclusi beni strumentali);
Indennità a titolo di risarcimento (anche assicurativo), per perdita o danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
I contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti comunque denominati in base a contratto;
Art. 1, c. 50, lett. b) Finanziaria 2008
Base imponibile di società di personee di imprese individuali
Variazioni delle rimanenze finali (art. 92 e 93 Tuir);1)1)
Somma dei costi della produzione (B):Somma dei costi della produzione (B):
1)1)
2)2)
per materie prime, sussidiarie e di consumo, di merci e servizi;
ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali o immateriali;
(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA(A) - (B) = VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
Base imponibile di società di personee di imprese individuali
ATTENZIONE! i componenti negativi che non si considerano in deduzione sono gli stessi delle società di capitali …
Le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali e immobili merce;
Tra gli elementi che concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione …
Non vengono menzionate
MA
Non sembrano più rilevanti!
Conseguenza della abrogazione del comma 3 dell’articolo 11
Base imponibile di società di personee di imprese individuali
I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito di impresa ai fini dell’imposta personale; Articolo 5-bis, ultimo periodo
Differenza importante con le società di capitali!
INFATTI …
Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall’impresa;
Società di persone
Società di capitali
Articolo 5, c. 5
Base imponibile di società di personee di imprese individuali
ATTENZIONE!Articolo 5-bis, c.2
I soggetti in contabilità ordinaria possono optare per il calcolo secondo le disposizioni dell’art. 5 [“differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 c.c. con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13) così come risultanti dal conto economico dell’esercizio”];
OPZIONE
Modalità di esercizio dell’opzione Provvedimento direttore A.E.
entro 31/3/08
segue
L’OPZIONE è irrevocabile per 3 periodi di imposta
Base imponibile di società di personee di imprese individuali
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio …
A meno che …
Non si opti di nuovo per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole ordinarie della propria categoria (art. 5-bis, c. 1);
Modalità e termini della nuova opzione contenuti nel decreto da emanare
Anche in tal caso l’opzione è irrevocabile per 3 anni e tacitamente rinnovabile
Base imponibile di banche
a)a)
La base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 9, comma 1, D.lgs. 38/2005
Margine d’intermediazione ridotto del 50% dei dividendi;
b)b) Ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90%;
c)c) Altre spese amministrative per un importo pari al 90%;
Art. 1, c. 50, lett. c) Finanziaria 2008
Articolo 6, D. lgs. 446/1997
Si applica il principio della correlazione!
Base imponibile holding industriali
Art. 1, c. 50, lett. c), Finanziaria 2008
Articolo 6, n. 9, D. lgs. 446/1997
La base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall’applicazione dell’articolo 5
La differenza tra gli interessi attivi e i proventi assimilati e gli interessi passivi e gli oneri assimilati
base imponibile determinata dalla differenza tra valori e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 del Codice Civile, con esclusione delle voci 9), 10), lettere c) e d), 12, 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio
Base imponibile imprese di assicurazioni
Art. 1, c. 50, lett. d), Finanziaria 2008
Articolo 7, D. lgs. 446/1997
La base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico, le seguenti variazioni:
a)a)
b)b)
Ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90%
I dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50%;
Disposizioni comuni per la determinazione dellabase imponibile
Diminuisce la deduzione per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
Deduzione di importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta;
novitànovità Il cuneo fiscalecuneo fiscale passa da 5.000 euro a 4.600 euro
Articolo 11, c.1 lett. a), n. 2, D. Lgs. 446/1997
Art. 1, c. 50, lett. f), n. 1), Finanziaria 2008
I contribuenti non hanno di fatto mai goduto del cuneo in misura piena perché a gennaio 2007 non spettava
Disposizioni comuni per la determinazione dellabase imponibile
Articolo 11, c.1, lett. a), n. 3, D. Lgs. 446/1997
Diminuisce la deduzione per lavoratori dipendenti a tempoindeterminato impiegati in regioni ad alto tasso di disoccupazione
Deduzione di importo pari a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
novitànovità Il cuneo fiscalecuneo fiscale passa da 10.000 euro a 9.200 euro
Art. 1, c. 50, lett. f), n. 1) Finanziaria 2008
Disposizioni comuni per la determinazione dellabase imponibile
Articolo 11, c.4-bis, D. Lgs. 446/1997
Deduzioni della base imponibile: Nuovi importi
Euro 7.350 (anziché 8.000) se la base imponibile non supera euro 180.759,91 (9.500 per soc.pers., imprese individuali e professionisti);
Euro 5.500 (anziché 6.000) se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91 (7.125 per soc.pers., imprese individuali e professionisti);
Euro 3.700 (anziché 4.000) se la base imponibile non supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91 (4.750 per soc.pers., imprese individuali e professionisti);
Euro 1.850 (anziché 2.000) se la base imponibile non supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91 (2.375 per soc.pers., imprese individuali e professionisti);
Art. 1, c. 50, lett. f), n. 4) Finanziaria 2008
Disposizioni comuni per la determinazione dellabase imponibile
Articolo 11, c.4-bis, lettera d bis), D. Lgs. 446/1997
Deduzioni della base imponibile: maggiorazioni per persone fisiche società di persone e professionisti
( non si applica nel settore agricolo)Euro 9.500 (anziché 7.350 ) se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
Euro 7.125 (anziché 5.500) se la base imponibile non supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
Euro 4.750 (anziché 3.700 ) se la base imponibile non supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
Euro 2.375 (anziché 1.850) se la base imponibile non supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
Art. 1, c. 50, lett. f), n. 4) Finanziaria 2008
Questa misura e l’esclusione da Irap per i contribuenti ai quali si applica il nuovo regime
dei minimi aiuta a risolvere i problemi dei contribuenti privi di autonoma organizzazione
Disposizioni comuni per la determinazione dellabase imponibile
Articolo 11, c.4-bis1, D. Lgs. 446/1997
… invece di 2.000 euro
E’ prevista una specifica deduzione per i soggetti che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, con componenti positivi che concorrono alla determinazione del valore di produzione non superiori, nel periodo di imposta, a 400.000 euro.
La deduzione per ogni dipendente - sino ad un massimo di cinque - è di 1.850 euro, e dunque al massimo di 9.250 euro.
novitànovità
Art. 1, c. 50, lett. f), n. 5) Finanziaria 2008
Decorrenze e periodo transitorio
Novità della Finanziaria 2008: IRAPComma 51
Decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
Vengono recuperati a tassazione i componenti negativi dedotti tramite quadro EC fino al 2007
In 6 quote costanti dal 2008
Svincolo delle riserve in sospensione indicate in EC (per la quota Irap)
Decorrenze e periodo transitorio
Novità della Finanziaria 2008: IRAPComma 51
Quote residue componenti negativi la cui Quote residue componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata sulla base delle deduzione è stata rinviata sulla base delle norma precedentinorma precedenti:
Continuano ad applicarsi le regole previgenti
Quote residue delle plusvalenze e altri Quote residue delle plusvalenze e altri componenti positivi rateizzati in applicazione componenti positivi rateizzati in applicazione della precedente disciplina:della precedente disciplina:
Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile