Finanziaria 2006 e novità contributive e fiscali di inizio anno

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Finanziaria 2006 e novità contributive e fiscali di inizio anno Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro Milano, 17 gennaio 2006

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Finanziaria 2006 e novità contributive e fiscali di inizio anno. Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro Milano, 17 gennaio 2006. Finanziaria 2006: le novità in materia previdenziale e di amministrazione del personale. Nettizzazione dei contributi. - PowerPoint PPT Presentation

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Finanziaria 2006 e novità contributive e fiscali di inizio anno

Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro

Milano, 17 gennaio 2006

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Finanziaria 2006:le novità in materia previdenziale e di amministrazione del personale

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Nettizzazione dei contributi

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4Studio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al LavoroStudio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro

Nettizzazione = nuova modalità di esposizione della contribuzione sul

modello DM 10

Alla retribuzione imponibile si applica direttamente

l’aliquota al netto delle riduzioni spettanti

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Nettizzazione dei contributi

A partire dalla denuncia contributiva di competenza

“febbraio 2006”, tale sistema sarà esteso:

alla riduzione contributiva CUAF per quanto riguarda la

totalità dei lavoratori dipendenti (agevolati e non), ad

eccezione dei lavoratori occupati in Paesi esteri

parzialmente convenzionati

alla generalità delle assunzioni agevolate, eccezion fatta

per quelle fattispecie che presentano una struttura tale da

non consentirne l’applicazione

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Nettizzazione della riduzione contributiva CUAF ex art. 120, legge 23.12.2000, n.

388.

Esempio n. 1

Operaio settore Terziario con Cuaf intera, periodo di paga “gennaio 2006”.

aliquota complessiva= 38,67%,aliquota ridotta dello 0,80%, = 37,87%

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Nettizzazione delle assunzioni agevolate

Esempio n. 2 Disoccupato da almeno 24 mesi (art. 8, comma 9, legge n. 407/1990)Operaio settore Terziario- Centro Nord - Cuaf intera -riduzione 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, periodo di paga “gennaio 2006” ad aliquote invariate rispetto alle vigenti.

Aliquota complessiva = 38,67%Riduzione Cuaf = 0,80%Aliquota al netto della riduzione Cuaf = 37,87%Quota a carico del dipendente = 8,89%37,87 – 8,89 = 28,98%28,98  *  50% = 14,49% (Riduzione spettante)

Aliquota contributiva nettizzata =  23,38%

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NUOVI CODICI TIPO CONTRIBUZIONE

CODICI SIGNIFICATO

P5

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, Legge 223/1991)

P6

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991)

P7

Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, Legge 52/1998 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991)

F5

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi (art. 25, comma 9, Legge 223/1991)

F6

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991)

F7

Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi (art. 8, comma 2, Legge 223/1991)

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Cessione dello stipendio

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10Studio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al LavoroStudio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro

Cessione dello stipendio (1)Legge 23 dicembre 2005 n.266, art. 1, c. 346

Modifica di alcune disposizioni previste dal Dpr n.180/1950:

EFFICACIA DELLA CESSIONE le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni pubbliche. Tale comunicazione può essere effettuata in qualsiasi forma, purché con data certa (es. racc. A/R)

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CEDIBILE E’ cedibile la pensione nel limite massimo di 1/5 ma fatto salvo il trattamento minimo

TRASPARENZA CESSIONI Conformità delle operazioni ai principi stabiliti dal CICR (delibera 4 marzo 2003) e alle norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi

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Cessione dello stipendio (2)Legge 23 dicembre 2005 n.266, art. 1, c. 346

CEDIBILITA’ TFR dal 1 gennaio 2006 il Tfr può essere ceduto interamente e non limitatamente ad 1/5 anche da parte dei lavoratori a tempo indeterminato

ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA CESSIONE Il dipendente può estinguere anticipatamente la cessione senza attendere:

2 anni per le cessioni di durata quinquennale 4 anni per le cessioni di durata decennale

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Pignoramento del quinto dello stipendioL. 248/2005, art. 3, c. 40, lett. b)

L’atto di pignoramento del quinto dello stipendio deve contenere l’ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario fino a concorrenza del credito per il quale si procede, le seguenti somme:

il quinto degli stipendi non ancora corrisposti, ma dei quali sia maturato il diritto alla percezione prima della data di notifica dell’atto di pignoramento, entro 15 giorni dalla notifica dello stesso;

il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, alle rispettive scadenze previste.

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Certificazione dei contratti di lavoro

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Nuovi soggetti abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro

Legge 23 dicembre 2005 n.266, art. 1, c. 256

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro

competente solo se:- il datore di lavoro ha sede in almeno due province,

anche di regioni diverse

- i datori di lavoro con un’unica sede di lavoro, associati ad organizzazioni datoriali, hanno predisposto convenzioni a valenza nazionale

Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente :

– a livello provinciale, solo per i contratti riferibili a tale ambito territoriale

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Competenza delle commissioni di certificazione

Ente Competenza territoriale Competenza per materia

Province Territorio provinciale Certificazione contratti di lavoroCertificazione regolamenti interni cooperative

Direzioni provinciali del lavoro

Territorio provinciale Certificazione contratti di lavoro

Consigli provinciali consulenti del lavoro

Territorio provinciale Certificazione contratti di lavoro

Ministero del LavoroDirezione generale tutela condizioni di lavoro

Territorio nazionale Certificazione contratti di lavoro

Enti bilaterali Territorio corrispondente all’ambito di operatività dell’Ente

Certificazione contratti di lavoroRinunce e transazioni ex art.2113 c.c.

Università Territorio nazionale Certificazione contratti di lavoro

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Consulenti del lavoro e assistenza nel contenzioso tributario

L. 248/2005, art. 3bis

Sono abilitati all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni

tributarie:

- Avvocati

- Dottori commercialisti

- Ragionieri e periti commerciali

- Consulenti del Lavoro,

purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica

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Consulenti del lavoro e assistenza fiscale L.248/2005, art. 3bis, c.10

Sono abilitati all'assistenza fiscale ai contribuenti non

titolari di reddito autonomo o d’impresa anche :

- dottori commercialisti ed esperti contabili

- Consulenti del Lavoro.

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Credito d’imposta assunzioni

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Procedura Legge 23 dicembre 2005 n.266, art. 1, c. 4126

Per beneficiare del credito d’imposta in relazione agli incrementi occupazionali il datore di lavoro deve:

– effettuare l’assunzione prima dell’invio della richiesta di autorizzazione oppure entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento

– completare la domanda con i dati del lavoratore assunto entro 30 giorni dall’assunzione

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Datori di lavoro (art. 7, L. 388/2000; art. 30 L. 342/2000)

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti datori di lavoro:

– Privati– Imprese– Professionisti

N.B. Nessuna limitazione territoriale

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Lavoratori

Sono lavoratori neo-assunti agevolabili coloro che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

- età non inferiore a 25 anni al momento dell’assunzione

- assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato in Italia nei 24 mesi precedenti l’assunzione.

N.B. L’assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato non è richiesta se il lavoratore è portatore di handicap (L. 104/92).

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Incentivo

Credito di imposta per ogni nuovo assunto:– con requisiti– ad incremento dell’organico medio del periodo di

riferimento

Ammontare– valore base: € 100 mensili (€ 150 per lavoratore con più

di 45 anni)– credito ulteriore: € 300 mensili per assunzioni in aree

svantaggiate

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Condizioni preliminari (art. 7, L. 388/2000; art. 30 L. 342/2000)

Rispetto integrale CCNL per tutti i lavoratori

Rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori (D. Lgs. 626/94)

Presentazione istanza telematica

N.B. L’incentivo, come tutti i crediti di imposta, è riconosciuto nei limiti delle risorse stanziate a livello nazionale (DL 138/2002).

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Domanda

Istanza telematica con modello ICO al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate

Esito entro 30 giorni

successiva all’assunzione prima della fruizione del

credito

Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate Assenso (valido fino al 2006)

Mancata comunicazione = rigetto

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Determinazione del credito: verifica mensile

1) Calcolo della media TI nel periodo di riferimento 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002

2) Determinazione della differenza rilevante tra numero dei lavoratori a TI in forza alla fine del mese e la media TI di riferimento

3) Calcolo dell’incremento occupazionale rilevante pari al minor valore tra:

Differenza rilevante Numero dei lavoratori neo-assunti agevolabili

4) Credito di imposta pari a:€ 100,00 (o maggior valore)

x Incremento occupazionale rilevante

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Calcolo della media TI di riferimentoLAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO

Full Time Part-timeTotale

giorni TI

MeseGG

CCNL

n. Addetti mese intero

Giorni assunti e cessati

Totale giorni

lavorati50%

Totale giorni lavorativi

Agosto ‘01 31 10 310 1 15,5 325,5

Settembre ‘01 30 10 13 (*) 313 1 15 328,0

Ottobre ‘01 31 11 341 1 15,5 356,5

Novembre ‘01 30 11 330 1 15 345,0

Dicembre ‘01 31 11 341 1 15,5 356,5

Gennaio ‘02 31 11 341 1 15,5 356,5

Febbraio ‘02 28 10 2 (**) 282 1 14 296,0

Marzo ’02 31 10 310 1 15,5 325,5

Aprile ‘02 30 10 300 1 15 315,0

Maggio ’02 31 10 310 1 15,5 325,5

Giugno ’02 30 10 300 1 15 315,0

Luglio ‘02 31 10 310 1 15,5 325,5

365 3.971,0

(*) 18/09/2001 trasformazione CFL(**) 02/02/2002 cessazione rapporto a tempo indeterminato

MEDIA TI 10,87

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Calcolo del credito di imposta

LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA ALLA FINE DI CIASCUN MESE

Mese

N. addetti fine mese

non agevolati

N. addetti

fine mese agevolati

Totale addetti

Incremento

Bonus spettante

Gennaio ‘04 11,5 11,5 0

Febbraio ‘04 11,5 11,5 0

Marzo ‘04 11,5 1 12,5 1,63 100

Aprile ‘04 11,5 1 12,5 1,63 100

Maggio ‘04 11,5 1 12,5 1,63 100

Giugno ‘04 11,5 1 12,5 1,63 100

Luglio ‘04 11,5 1 12,5 1,63 100

Agosto ‘04 11,5 2 13,5 2,63 200

Settembre ‘04 11,5 2 13,5 2,63 200

Ottobre ‘04 11,5 2 13,5 2,63 200

Novembre ‘04 11,5 2 13,5 2,63 200

Dicembre ‘04 10,5 2 12,5 1,63 163

MEDIA “STORICA” TI 10,87

01/03/2004 assunzione agevolata01/04/2004 seconda assunzione agevolata15/12/2004 cessazione lavoratore non agevolato

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Conferma del credito: verifica annuale al 31 luglio

1) Calcolo della media Tot nel periodo di riferimento 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002

2) Calcolo dell’organico medio (OM) nel periodo 1° agosto - 31 luglio dell’anno trascorso

Se OM > Ttot

il datore di lavoro può continuare a fruire del credito di imposta per i lavoratori agevolati già assunti per i 12 mesi successivi per l’ammontare spettante in base alla verifica mensile

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Calcolo della media tot di riferimento

Riporto

giorni TI

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO

Full time Part-timeTotale

giorni TD

Totale giorni TI+TD

MeseGG

CCNL

N. addetti mese intero

Giorni assunti e cessati

Totale giorni

lavorativi50%

Totale giorni

lavorativi

325,5 Agosto ‘01 31 3 93 0 93 418,5

328,0 Settembre ’01 30 2 17 77 0 77 405,0

356,5 Ottobre ‘01 31 2 62 0 62 418,5

345,0 Novembre ‘01 30 0 0 0 345,0

356,5 Dicembre ‘01 31 0 0 0 356,5

356,5 Gennaio ‘02 31 0 0 0 356,5

296,0 Febbraio ‘02 28 1 28 0 28 324,0

325,5 Marzo ‘02 31 1 31 0 31 356,5

315,0 Aprile ‘02 30 1 30 0 30 345,0

325,5 Maggio ‘02 31 1 31 0 31 356,5

315,0 Giugno ‘02 30 1 30 0 30 345,0

325,5 Luglio ‘02 31 1 31 0 31 356,5

3.971,0

365 4.384,018/09/2001 trasformazione CFL31/10/2001 scadenza 2 contratti a termine01/02/2002 assunzione apprendista

MEDIA Ttot 12,0

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Verifica annuale al 31 luglio

LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO E INDETEMINATO

MeseGG

CCNL

N. Addetti mese

intero TI

N. Addetti mese

intero TD

Totale addetti mese intero

Giorni assunti e cessati

Totale giorni

Agosto ‘03 31 11,5 1 12,5 387,5

Settembre ‘03 30 11,5 1 12,5 375,0

Ottobre ‘03 31 11,5 1 12,5 387,5

Novembre ‘03 30 11,5 1 12,5 375,0

Dicembre ‘03 31 11,5 1 12,5 387,5

Gennaio ‘04 31 11,5 1 12,5 387,5

Febbraio ‘04 28 11,5 1 12,5 350,0

Marzo ‘04 31 12,5 1 13,5 418,5

Aprile ‘04 30 12,5 1 13,5 405,0

Maggio ‘04 31 12,5 1 13,5 418,5

Giugno ‘04 30 12,5 1 13,5 405,0

Luglio ‘04 31 12,5 1 13,5 418,5

365 4.716,0

MEDIA “STORICA” COMPLESSIVA 12,0

MEDIA COMPLESSIVA NEI 12 MESI 12,91

Ad organico costante il bonus spetta per le assunzioni agevolate sino al 31 luglio 2005

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Fruizione del credito

Esposizione nel modello F24 in compensazione

– codice 6755 per il credito di € 100,00– codice 6756 per il credito di € 150,00– codice 6757 per l’ulteriore credito di € 300,00

Compilazione del quadro RU del modello Unico

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Revoca del credito

In caso di violazioni commesse durante il periodo di fruizione (art. 7, c. 7, L.388/2000):– riguardanti la normativa fiscale e contributiva in

materia di lavoro dipendente o le disposizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori

– non formali – con sanzione superiore a € 2582,28

In caso di provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale (art. 28 L.300/70)

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Ammortizzatori sociali

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Il regime degli ammortizzatori socialiLegge 23 dicembre 2005 n.266, art. 1, c. 410

Cigs, mobilità e

disoccupazione speciale

Iscrizione nelle liste di

mobilità lavoratori licenziati

da piccole aziende

Cigs e mobilità per

commercio, turismo e

imprese di vigilanza

Concessione di nuovi trattamenti da parte del

Ministero del Lavoro, nel limite di 480 milioni di

euro entro 31 dicembre 2006

Possibilità di proroga a tutto il 2006 dei trattamenti

qualora i l numero dei lavoratori destinatari degli

stessi si sia ridotto del 10% con riduzione della loro

misura

Possibilità di concessione per i settori agricoli e

agro-alimentari interessati dall’influenza aviaria

Proroga al 31 dicembre 2006 (decreto

Milleproroghe)

Proroga dei trattamenti al 31 dicembre 2006

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Vigilanza

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VigilanzaLegge 23 dicembre 2005 n.266, c. 523 - 524

Potenziamento attività di vigilanza ai fini della lotta al lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva:

incremento degli accertamenti nel triennio 2006 – 2008 assunzione di 795 ispettori del lavoro amministrativi assunzione di 75 ispettori del lavoro tecnici

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La nuova totalizzazione

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Definizione

Meccanismo che conferisce al contribuente che non

abbia maturato il diritto a pensione in alcuna delle

forme pensionistiche presso le quali ha contribuito, la

facoltà di totalizzare gratuitamente tutti i contributi

versati al fine di conseguire un’unica pensione

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Soggetti

lavoratori dipendenti

lavoratori autonomi

liberi professionisti

familiari superstiti di lavoratori deceduti prima del compimento dell’età pensionabile

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40Studio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al LavoroStudio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro

Requisiti (1)

per la pensione di vecchiaia il lavoratore deve raggiungere i 65 anni di età e i 20 anni di contribuzione

per la pensione di anzianità il lavoratore deve raggiungere i 40 anni di anzianità contributiva

per la pensione di inabilità il lavoratore deve possedere i requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma pensionistica nella quale risulta iscritto al momento del verificarsi dell’evento invalidante

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41Studio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al LavoroStudio Brisciani per Il Sole 24 Ore – Guida al Lavoro

Requisiti (2)

la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi

i periodi da totalizzare non devono coincidere

i periodi da totalizzare devono essere di almeno 5 anni